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28 febbraio 2017
Circolare informativa FISCO n.4/2017
Circolare FISCO
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Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Perugia
Sommario
NEWS 3
1.1 Milleproroghe: conversione in legge 3
1.2 Presentazione istanze per credito d’imposta sulla videosorveglianza 4
1.3 Bonus R&S anche per brevetti da impresa fallita 4
1.4 Mise: controlli su Startup e Pmi innovative 5
1.5 Associazione trasformata in fondazione 5
1.6 Specifiche tecniche per studi di settore e dichiarazioni 6
1.7 Guida ai bilanci 2017 7
1.8 Sabatini-ter: modalità e termini di presentazione delle domande 8
1.9 Agevolazioni “Cultura Crea” con conti correnti vincolati 10
1.10 Domande al Registro imprese: modifica delle specifiche tecniche 11
1.11 Compensi Caf sui 730/2016 11
1.12 Credito d’imposta R&S a consulenze per prototipi 11
1.13 Assonime: Dichiarazioni integrative a favore 12
1.14 Amministratore di condominio: dati della precompilata fino al 7 marzo 13
1.15 Rottamazione: lettere da Equitalia per aderire 13
1.16 DL Mezzogiorno approvato 14
1.17 Decreto ingiuntivo a favore del fideiussore sconta l’imposta proporzionale 14
1.18 In CDM approvato decreto antiriciclaggio 15
1.19 Dichiarazione d’intento: nuovo modello dal 1° marzo 16
1.20 Confidi: fondo rischi per le Pmi 19
1.21 Bandi Calabria per Pmi 18
1.22 Canone Tv: nuovo modello di esenzione 19
1.23 Modifiche alla disciplina dell’Iva di gruppo 19
1.24 Agevolazioni per la tutela ambientale nelle regioni meno sviluppate 20
1.25 Guida per Piano Industria 4.0 e vittime di mancati pagamenti 21
ADEMPIMENTI E SCADENZE 23
16 marzo 2017 23
27 marzo 2017 24
31 marzo 2017 24
GUIDA PRATICA 25
Misure per l’autoimprenditorialità: Nuove imprese a tasso zero 28
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NEWS
1.1 Milleproroghe: conversione in legge
Il Decreto legge n. 244/2016, che dispone una serie di rinvii normativi, cosiddetto Milleproroghe, ha
ricevuto il via libera del Senato nella giornata del 16 febbraio 2017. Ora il provvedimento, che deve essere
convertito in legge entro il 28 febbraio, passa all'esame finale della Camera.
Novità rilevanti
Diversi i settori interessati dai 16 articoli del provvedimento.
Per quanto riguarda il capitolo fisco, vi sono state una serie di semplificazioni che hanno portato i
commercialisti a revocare lo sciopero indetto per fine mese.
Le principali modifiche introdotte riguardano:
- lo Spesometro diventa semestrale dato che la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati
di tutte le fatture emesse e ricevute non è effettuata più ogni tre mesi, ma ogni sei;
- l'obbligo della comunicazione al Fisco dei beni dati in godimento ai soci è stato abolito a
decorrere dal 2017. Erano obbligati: gli imprenditori individuali, le società di persone e di capitali, le coop e
le stabili organizzazioni;
- scompare anche dalla dichiarazione dei redditi 2018 l'obbligo di comunicare gli estremi di registrazione
del contratto di locazione e gli estremi della denuncia dell'immobile ai fini ICI per ottenere l'abbattimento
del 30% dell'imponibile dagli affitti a canone concordato;
- la comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi ricevute
da soggetti stabiliti in altro Stato membro della Ue si devono effettuare con il modello Intrastat;
- l'avvio della sperimentazione della lotteria nazionale legata agli scontrini degli acquisti con moneta
elettronica (pagamenti effettuati con carta di credito o bancomat) è stata prorogata dal 1° marzo al 1°
novembre 2017;
- l'invio delle spese veterinarie 2016 da utilizzare per il modello di dichiarazione precompilata slitta al 28
febbraio;
- mini proroga Ires-Irap, è slittato di 15 giorni il termine per la trasmissione delle dichiarazioni Ires e Irap,
che quindi quest'anno dovranno essere inviate entro il 16 ottobre.
Per quanto riguarda i bilanci, la proroga comporta anche il riallineamento delle poste fiscali con quelle
civilistiche riviste in base alle disposizioni dei nuovi principi contabili. Il nuovo articolo 83 del Tuir, così
come modificato dal maxiemendamento, prevede l'applicazione del principio generale di derivazione
rafforzata, che consiste nell'assumere, anche ai fini fiscali, le rappresentazioni di bilancio ispirate al
principio della prevalenza della sostanza sulla forma, secondo la nuova disciplina prevista dai principi
contabili nazionali. Pertanto, al posto dell’evidenza giuridico formale delle fattispecie patrimoniali e
reddituali rileva, ai fini fiscali, la rappresentazione delle operazioni effettuata secondo la sostanza
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economico/finanziaria delle stesse. Un esempio del principio della prevalenza della sostanza sulla forma
trova conferma in tema di ricavi.
1.2 Presentazione istanze per credito d’imposta sulla videosorveglianza
Con provvedimento del 14 febbraio 2017 dell’agenzia delle Entrate, viene fissata la data per la
presentazione dell’istanza per fruire del credito d'imposta a favore dei soggetti che hanno sostenuto spese
per sistemi di videosorveglianza digitale, sistemi di allarme e di vigilanza.
La legge di Stabilità 2016, all’articolo 1, comma 982, ha previsto, per il 2016, un credito di imposta per le
spese sostenute dalle persone fisiche non nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo per
l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per i contratti stipulati
con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.
Istanze dal 20 febbraio
I contribuenti interessati sono tenuti a presentare l’istanza per accedere all’agevolazione dal 20 febbraio al
20 marzo 2017, esclusivamente in via telematica, direttamente o avvalendosi dei soggetti incaricati.
Il provvedimento avvisa che per la compilazione dell'istanza e la relativa trasmissione deve essere utilizzato
il software "Creditovideosorveglianza", disponibile gratuitamente sul sito dell'agenzia delle Entrate a partire
dal 20 febbraio.
Credito al 50% per immobili adibiti promiscuamente ad impresa o lavoro autonomo e uso
personale
La disciplina riconosce il credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2016 in relazione ad immobili
non utilizzati nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo; se le spese sono state sostenute in
relazione ad immobili adibiti promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso
personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta spetta nella misura del 50 per cento.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2017, sarà
comunicata la misura percentuale del credito d’imposta riconosciuto determinata sulla base del rapporto
tra l’ammontare delle risorse stanziate e il credito d’imposta complessivamente richiesto.
E’ possibile presentare un’unica richiesta riguardante i dati di tutte le spese sostenute nel 2016. Se vengono
presentate più istanze da un medesimo soggetto, sarà ritenuta valida l’ultima istanza presentata che
sostituisce e annulla le precedenti domande
Utilizzo in compensazione
Il beneficiario può fruire del credito d’imposta maturato solo in compensazione tramite modello F24
utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dalla data di pubblicazione del
provvedimento di determinazione della percentuale di utilizzo del credito d’imposta.
Le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito
spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
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1.3 Bonus R&S anche per brevetti da impresa fallita
Con la risoluzione n. 19 del 14 febbraio 2017, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti
sull'ammissibilità dei costi sostenuti dalla stessa impresa per l'acquisto di un lotto che comprende brevetti,
marchi e disegni derivanti dal fallimento di un'altra società, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta
in R&S.
Acquisti da imprese in fallimento
Il dubbio espresso dall’impresa istante riguardava proprio la condizione del soggetto cedente, che risultava
sottoposto ad una procedura concorsuale. Inoltre, la rilevazione dal fallimento non dava conto delle
singole poste acquisite, essendo espresse in fattura cumulativamente. Ancora, l'impresa acquirente era in
dubbio se, nel calcolo della media storica, si dovesse tenere conto anche di tutti i costi per le privative
industriali sostenute dall’impresa fallita.
Brevetti agevolabili, marchi e disegni no
Nella risoluzione - dopo si rende noto di aver acquisito il parere del Ministero dello sviluppo economico
che ha ricordato che l’ammissibilità dei costi al regime di aiuto presuppone sia la stretta inerenza all’attività
di ricerca, sia il necessario sostenimento durante lo svolgimento della ricerca stessa - si ribadisce che
riguardo ai titoli di spesa sostenuti dal richiedente, sono agevolabili le sole competenze tecniche e privative
industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica.
Pertanto, sono agevolabili i brevetti per invenzione e i modelli di utilità, ma non altrettanto i
marchi e i disegni. Relativamente alla natura del cedente, lo stesso Ministero ha evidenziato come la norma
abbia riguardo esclusivamente all’obbligo di acquisizione da un terzo, non facendo differenza se
quest'ultimo è un soggetto fallito.
1.4 Mise: controlli su Startup e Pmi innovative
Il MiSE fornisce le direttive agli uffici del registro imprese – Camere di commercio - per i controlli da
effettuare in sede di iscrizione delle imprese nella sezione speciale dedicata alle startup e alle Pmi
innovative (verifiche preventive) e durante la vigenza dello status speciale di startup innovativa e Pmi
innovativa (verifiche dinamiche).
Startup e Pmi innovative hanno notevoli punti di contatto, ma anche delle differenze non trascurabili sotto
il profilo trattato.
Pertanto, la circolare 3696/C del 14 febbraio 2017 - Startup innovative e Pmi innovative. Limiti delle
verifiche in capo agli uffici riceventi - è distinta in tre sezioni: la prima dedicata alle start-up, la seconda alle
Pmi e la terza di sintesi.
La terza parte contiene anche un excursus in tabelle in cui sono sintetizzati i pareri emanati dal 2012 sulle
varie questioni operative.
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1.5 Associazione trasformata in fondazione
E’ ammissibile che un’associazione possa diventare fondazione attraverso una trasformazione diretta.
Questo, in virtù del principio dell’economia dei mezzi giuridici e in quanto la trasformazione è un istituto di
carattere generale.
D’altronde, anche l’articolo 3, comma 1, lettera e), della Legge n. 106/2016, delegando al Governo il
potere di disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e
fondazioni, ammette, di fatto, la vigenza nell’ordinamento del “principio generale della trasformabilità tra
enti collettivi diversi”.
Così, fino a quando la citata delega non sarà attuata, deve ritenersi che si applichino, in via analogica, alle
trasformazioni di associazioni in fondazioni le disposizioni di disciplina delle trasformazioni societarie
eterogenee.
E’ quanto affermato dai notai del Triveneto nel testo della massima societaria K.A.40 intitolata
“Trasformazione di associazione in fondazione”, pubblicata a settembre 2016.
Nell’elaborato, viene espressamente precisato che, in ogni caso, l’operazione di trasformazione diretta, da
redigere in forma di atto pubblico, è soggetta al vaglio dell’autorità amministrativa competente e che la
stessa è opponibile dai creditori ex articolo 2500 novies Codice civile.
Trasformazione eterogenea in anticipo con garanzia
Altro orientamento societario dei notai del Comitato del Triveneto, pubblicata sempre a settembre 2016,
ha ad oggetto la “Trasformazione eterogenea anticipata”.
Secondo la massima K.A.41, sia nel caso di opposizione dei creditori alla trasformazione eterogenea ex
articolo 2500 novies, comma 2 del Codice civile, sia di opposizione dei medesimi alla fusione ex articolo
2503, comma 2, Codice civile, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2445 del
Codice civile.
Per tutti e due i casi, ossia, l’opposizione non osta a che l’operazione abbia luogo ove la società abbia
prestato idonea garanzia.
Conseguentemente – si legge nell’orientamento – va ritenuto legittimo procedere all’iscrizione con
efficacia immediata della trasformazione eterogenea, senza, quindi, rispettare i termini per l’opposizione,
qualora la società abbia volontariamente prestato l’idonea garanzia che consenta l’iscrizione immediata di
una fusione.
1.6 Specifiche tecniche per studi di settore e dichiarazioni
Dopo i provvedimenti del 31 gennaio 2017, di approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2016, il
Direttore delle Entrate ha aggiunto, in data 15 febbraio 2017, un ulteriore tassello per l'approvazione
definitiva di Gerico, pubblicando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei suddetti dati
rilevanti ai fini degli studi di settore e dei parametri, relativi al periodo d’imposta 2016, e dei controlli tra i
modelli Redditi 2017 e i modelli degli studi di settore (provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
Entrate n. 33991/2017 del 15 febbraio). Il provvedimento, dal contenuto molto tecnico, si compone di 4
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allegati, rispettivamente dedicati alle suddette specifiche tecniche e ai relativi controlli di coerenza con i dati
esposti in Unico.
Obiettivo principale è, infatti, quello di intercettare eventuali forzature nella compilazione di Gerico o
errori di digitazione.
Zone colpite dal sisma escluse
Nel provvedimento n. 33991/2017 è, poi, precisato che i soggetti con residenza o sede operativa in uno
dei comuni individuati negli allegati 1 e 2 del Dl 189/2016 che, in ragione della specifica situazione di
criticità soggettiva, dichiarano la causa di esclusione relativa al periodo di non normale svolgimento
dell’attività, non sono tenuti a presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore da dichiarare con il modello Redditi 2017.
Dichiarazioni 2017 Specifiche tecniche
Con otto distinti provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sempre del 15 febbraio 2017,
sono state approvate anche le specifiche tecniche per l'invio dei modelli di dichiarazione fiscale 2017.
I modelli di dichiarazione dovranno essere inviati telematicamente all’Amministrazione finanziaria
direttamente o tramite gli intermediari autorizzati rispettando i nuovi percorsi informatici.
Le nuove regole tecniche di trasmissione sono quelle riguardanti i modelli:
- 730
- Redditi Pf
- Redditi Sp
- Redditi ENC
- Redditi Sc
- Irap
- 770
- Consolidato nazionale e mondiale.
1.7 Guida ai bilanci 2017
E’ disponibile online l’edizione 2017 della Guida ai bilanci, contenente il nuovo manuale operativo per il
deposito del bilancio di esercizio delle società di capitale. La Guida è visibile sui siti di uniocamere.it e
registroimprese.it.
Si segnala una importante novità di quest’anno: l’introduzione del bilancio in formato Xbrl per le micro
imprese con relativi schemi quantitativi, che consente, avendo semplificato il procedimento amministrativo,
di individuare e leggere dettagliatamente le vicende economiche di tali entità che rappresentano un
rilevante settore del Paese.
A decorrere dal 2010 per il deposito dei bilanci per le società di capitali e cooperative, con riferimento alla
redazione del prospetto contabile, va utilizzato il formato XBRL, la cui tassonomia per la formazione delle
istanze XBRL per il 2017 è la versione “2016-11-14”, disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale e
scaricabile dal sito di XBRL Italia all’indirizzo: http://it.xbrl.org/pubblicata-tassonomia-pci_2016-11-14-
definitiva/.
La Guida ai bilanci 2017 ricorda che i bilanci con inizio dell’esercizio ante 01/01/2016 potranno ancora
utilizzare la precedente versione della tassonomia 2015-12-14.
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La presentazione dei bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente per tutte le imprese di capitali
che redigono il bilancio secondo le disposizioni civilistiche, richiede il rispetto della nuova tassonomia che
tiene in considerazione le modifiche introdotte con il d.lgs. 139/2015 di recepimento della direttiva
34/UE/2013, tra cui, come citato, il bilancio per le micro-imprese.
Inoltre, a differenza del passato, il rendiconto finanziario è diventato prospetto quantitativo a sè stante e
non più tabella di nota integrativa.
Il bilancio di esercizio è presentabile nelle due forme - ordinario e abbreviato - completo di prospetti
contabili e nota integrativa. Ciò evita di far emergere incongruenze tra gli stessi valori del prospetto
contabile riportati nelle tabelle della nota integrativa, spesso dovuti ad errori di trascrizione dei dati.
Il comunicato stampa del 15 febbraio 2017 di Unioncamere raccomanda, per evitare contraddizioni, nella
fase di redazione delle note integrative per i Consorzi e per i contratti di rete di eliminare i riferimenti al
bilancio di esercizio, se non pertinenti, e di utilizzare la corretta dicitura "Situazione Patrimoniale".
1.8 Sabatini-ter: modalità e termini di presentazione delle domande
Definiti, con circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, termini e modalità di presentazione delle domande
per la concessione e l’erogazione dei contributi e dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari,
impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.
Le disposizioni si applicano:
- a tutte le domande, sia a quelle relative agli investimenti ordinari sia a quelle relative agli investimenti in
tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, presentate a partire dal termine che
sarà fissato con successivo provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese;
- alle domande presentate in data precedente al termine fissato dal menzionato, successivo
provvedimento direttoriale, tenuto conto della fase a cui saranno giunti i relativi procedimenti.
Si ricorda che il decreto MiSE/Mef 25 gennaio 2016, con la nuova disciplina di attuazione dell'agevolazione
nell'ottica del programma Industria 4.0, è stato oggetto di interventi nella legge di bilancio 2017, che:
- proroga fino al 31 dicembre 2018 il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2016, per la
concessione dei finanziamenti di banche e intermediari finanziari;
- rifinanzia la misura per complessivi 560 milioni;
- introduce una riserva, pari al 20% dello stanziamento di cui alla lettera b), finalizzata alla concessione di
finanziamenti per l’acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature
finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei
rifiuti;
- prevede, per gli investimenti di cui alla lettera c), una maggiorazione del contributo pari al 30% rispetto a
quanto previsto dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016 per gli investimenti ordinari.
La domanda di agevolazione: dal 1° marzo
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Va presentata in bollo, tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, e deve essere
compilata dall’impresa in formato elettronico, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (Pec)
agli indirizzi delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione.
La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena
l’invalidità della domanda, il nuovo modulo di domanda (release 4.0) disponibile nella sezione “BENI
STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito MiSE a partire dal 1° marzo. Le domande inviate con
moduli vecchi saranno considerate irricevibili.
Con decreto direttoriale del 16 febbraio 2017 il ministero dello Sviluppo Economico dispone che dal 1°
marzo 2017 possono essere presentate le domande dirette ad accedere ai contributi per l’acquisto di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese riferite agli investimenti in
tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
E’ necessario indicare nel modulo la ripartizione tra investimenti c.d. ordinari e investimenti in tecnologie
digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti ( 4.0).
Rilevante è anche tenere conto che i beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti 4.0 sono
individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare n. 14036. Pertanto se nella domanda gli
investimenti dichiarati come investimenti 4.0 non rientrano negli elenchi di cui agli allegati 6/A e 6/B, non
verranno sono ammessi alle agevolazioni e non possono essere ammessi come investimenti ordinari.
A fronte delle domande di accesso alle agevolazioni presentate a decorrere dal 1° marzo, le banche e gli
intermediari finanziari trasmettono al MiSE le relative richieste di prenotazione a partire dal 1° aprile 2017.
Le disposizioni operative contenute nella circolare 14036/17 si intendono applicabili a tali domande di
agevolazione.
Documentazione antimafia
Con circolare n. 17677 del 24 febbraio 2017 il MiSE fornisce chiarimenti in merito alla precedente
circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, relativamente all'obbligo della documentazione antimafia al
verificarsi di determinate condizioni.
Con riferimento al punto 12.1 della precedente circolare del 15 febbraio, il Ministero precisa che la
concessione del contributo è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia per le
agevolazioni Sabatini-ter che superano la soglia di 150.000 euro, corrispondenti ad un finanziamento:
- superiore a 1.943.699 euro, nel caso in cui tutto il finanziamento sia destinato all'acquisto di beni
strumentali oggetto di “investimenti ordinari”;
- superiore a 1.486.199 euro, nel caso in cui tutto il finanziamento sia destinato all'acquisto di beni
strumentali con tecnologie digitali (Industria 4.0 - “investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di
tracciamento e pesatura dei rifiuti”).
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1.9 Agevolazioni “Cultura Crea” con conti correnti vincolati
Con il comunicato stampa del 9 febbraio 2017, è stato reso noto l'accordo tra Abi e Invitalia, che ha
disciplinato il funzionamento dei conti correnti vincolati previsti dal decreto del Ministro dei beni culturali e
del turismo n. 243 dell'11 maggio 2016 (in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).
Grazie a tale accordo, infatti, le imprese beneficiarie delle agevolazioni “Cultura crea” potranno ottenere
più rapidamente i finanziamenti a loro assegnati, dato che si potranno pagare più velocemente i fornitori
dei beni di investimento, riducendo così l'esposizione finanziaria delle aziende.
Il tutto potrà avvenire grazie all'apertura di un conto vincolato su cui convoglieranno finanziamenti
agevolati e pagamenti.
Questo conto vincolato consentirà alle imprese beneficiarie ubicate nelle regioni Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia di ottenere in tempi più brevi le agevolazioni previste dal decreto Mibact.
Le imprese, anche operanti nel settore no profit, potranno infatti aprire un conto vincolato presso una
delle banche aderenti all’iniziativa, per gestire i flussi finanziari relativi ai programmi di investimento ammessi
ai finanziamenti pubblici.
L’accordo faciliterà anche il raccordo tra il sistema bancario e le imprese, favorendo l’accesso al
finanziamento ordinario.
Agevolazione Cultura Crea
Si ricorda che l'intervento del Mibact è un particolare regime agevolativo che si rivolge alle imprese di varie
dimensioni e ai soggetti del terzo settore, che hanno progetti di investimento nei settori dell'industria
culturale, turistica, creativa, dello spettacolo e dei prodotti tipici locali.
Nello specifico, l'intervento ministeriale si articola in tre linee di intervento che hanno ad oggetto:
- nuove imprese dell'industria culturale;
- imprese dell'industria culturale e turistica;
- terzo settore nell'industria culturale.
1.10 Domande al Registro imprese: modifica delle specifiche tecniche
Con decreto MiSE 18 ottobre 2013, modificato con decreto 11 aprile 2016, sono state rese note le
specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e
delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese telematicamente o su supporto
informatico.
Considerata la necessità di integrare e modificare tali specifiche tecniche, tra cui quella riguardante la
previsione di un nuovo codice atto per il deposito del bilancio delle microimprese a seguito della nuova
tassonomia XBRL per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2016 o successivamente, è stato emanato dal
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ministero dello Sviluppo Economico il decreto 6 febbraio 2017. Il provvedimento è stato pubblicato sulla
"Gazzetta Ufficiale" n. 41 del 18 febbraio 2017.
Le modifiche alle specifiche tecniche (Allegato A) hanno effetto dal 14 febbraio 2017, mentre a partire dal
18 aprile 2017 non saranno più utilizzabili i programmi realizzati in base a specifiche tecniche approvate
con precedenti decreti ministeriali.
1.11 Compensi Caf sui 730/2016
Il Dipartimento delle finanze (Mef) abbassa i compensi dello Stato spettanti per il 2016 a Caf e
professionisti.
Le somme riconosciute dallo Stato per l'attività di assistenza fiscale prestata nel 2016 sono ridotte del
23,95%, per consentire il rispetto di quanto stanziato dalla legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016).
Con la nota n. 989/DF del 14 febbraio 2017, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, si ottempera al decreto
Mef del 1° settembre 2016 secondo cui, in caso di superamento del tetto di legge, i compensi teorici da
corrispondere devono essere riparametrati, in misura proporzionale.
Dunque, per un 730/2016 accettato senza modifiche tramite Caf, lo stesso riceverà 12,42 euro invece dei
15,40 euro inizialmente previsti.
1.12 Credito d’imposta R&S a consulenze per prototipi
Anche le consulenze di terzi e, in generale, i costi sostenuti per le prestazioni esterne non regolate da uno
specifico contratto, sono ammissibili al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, nel caso in cui
tali costi siano connessi all’attività di ricerca svolta.
La precisazione giunge dall'Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 21 del 20 febbraio 2017 – in risposta ad
un’istanza di interpello avanzata da una società, che chiedeva delucidazioni in merito alla riconducibilità dei
costi sostenuti per lo sviluppo e la realizzazione di un prototipo tra le spese eleggibili all’agevolazione
introdotta dall’articolo 3 del Dl 145/2013.
Investimenti ammissibili
L’impresa istante rende noto di essersi impegnata nello sviluppo e nella realizzazione di un prototipo
dimostrativo, da utilizzare per la fase sperimentale della ricerca, e in tale ambito è stata supportata, in
assenza di uno specifico contratto, da terzi soggetti nella fase di costruzione del prototipo. L'istante chiede
di conoscere se l’attività di progettazione e costruzione della componentistica sia di per se stessa
agevolabile.
Chiesto un parere al MiSE, questo ha riconosciuto che l’attività svolta è agevolabile in quanto
riconducibile nell’ambito dello sviluppo sperimentale e che gli investimenti effettuati in tale
attività sono agevolabili in quanto ascrivibili alle categorie di spese ammissibili al credito di imposta.
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Con riferimento ai costi di realizzazione del prototipo, il MiSE ha chiarito che gli stessi sono
riconducibili alla ricerca extra muros per la parte relativa alla realizzazione di componenti nuovi. Mentre, nel
caso dei costi sostenuti per le competenze tecniche e le privative industriali, anche acquisite
da fonti esterne, adattate alle esigenze del progetto, gli stessi sono riconducibili alle competenze tecniche e
privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.
Quindi, si applica l'aliquota del 50% sull'incremento registrato dalle spese per il personale altamente
qualificato impiegato nelle attività di R&S e spese relative a contratti di ricerca cosiddetti extra muros e
l'aliquota del 25% sull'incremento delle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione
di strumenti e attrezzature di laboratorio e spese relative a competenze tecniche e privative industriali.
1.13 Assonime: Dichiarazioni integrative a favore
Assonime ha redatto la circolare n. 3 del 2017 sulla nuova disciplina delle dichiarazioni integrative a favore,
ex dpr 322/1998, oggetto di modifiche da parte del decreto fiscale (Dl 193/2016).
Oggetto del documento la rettifica delle dichiarazioni fiscali che i contribuenti presentano ai fini delle
imposte sui redditi, dell’Irap, dell’Iva nonché in qualità di sostituti d’imposta.
La novità principale consiste nell’aver unificato il termine entro il quale i contribuenti possono rettificare la
dichiarazione fiscale a prescindere dal “segno” di tale rettifica; anche le c.d. dichiarazioni integrative a
favore, infatti, similmente a quelle c.d. a sfavore, possono ora essere presentate entro il termine previsto
per l’accertamento dei dati in esse contenute. In precedenza, invece, il termine che i contribuenti avevano
per presentare la c.d. dichiarazione integrativa a favore era notevolmente più breve.
La procedura della circolare 31/E/2013 sulla correzione degli errori contabili deve ritenersi, secondo il
documento, superata.
Credito emerso, utilizzazione
Si rileva una lettura non conforme al dettato normativo nelle istruzioni del modello Redditi 2017, in caso
di dichiarazione integrativa a favore presentata dopo il termine di scadenza della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta successivo.
Infatti, il credito emerso risulta utilizzabile per pagare debiti maturati a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-bis, del Dpr
322/1998), ma nelle istruzioni tale credito risulta utilizzabile prioritariamente per pagare le imposte
derivanti dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui risulta presentata l’integrativa. Se così fosse,
il credito potrebbe essere utilizzato, in compensazione dei debiti tributari maturati nel periodo successivo
a quello di presentazione della dichiarazione integrativa, esclusivamente per la parte eccedente.
Consolidamento dei crediti tributari esposti nella dichiarazione
La nuova disciplina stabilisce che, limitatamente ai soli elementi oggetto di integrazione, i termini per i
relativi accertamenti decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa.
La Corte, a Sezioni unite, nella sentenza 5069/2016, dichiara che i termini decadenziali per l’accertamento
valgono per l’accertamento di una maggiore imposta dovuta (credito dell’amministrazione), non per gli atti
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impositivi con i quali l’amministrazione contesta il credito esposto nella dichiarazione (credito del
contribuente).
Ma, secondo Assonime, il fatto che la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del
contribuente determina lo slittamento dei termini di decadenza di accertamento (per i soli fatti oggetto
della dichiarazione integrativa) dovrebbe far ritenere che i crediti emergenti in dichiarazione, spirati i
termini di accertamento, non possano più essere sindacati.
1.14 Amministratore di condominio: dati della precompilata fino al 7
marzo
L’agenzia delle Entrate ha, con comunicato stampa del 21 febbraio 2017, reso noto che gli invii dei dati su
opere di recupero edilizio e risparmio energetico sulle parti comuni – ai fini della precompilata - effettuati
dagli amministratori condominiali saranno ritenuti validi fino al 7 marzo 2017. Pertanto viene prorogata la
data del 28 febbraio 2017 fissata dal decreto Mef 1° dicembre 2016.
L'Agenzia informa, inoltre, che le Faq sul tema vengono costantemente e tempestivamente aggiornate.
L'ultimo importante chiarimento è sull’indicazione del soggetto a cui è attribuita la spesa:
- l’amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui è attribuita la
spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario;
- in assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore indica semplicemente quale
soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo;
- l’amministratore di condominio, quindi, per la compilazione della comunicazione da inviare all’Agenzia
delle entrate, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario
o da altri per il pagamento della quota condominiale.
Dunque, l’amministratore di condominio non deve tener conto dell’intestazione del conto
bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale, ma deve
comunicare il codice fiscale del proprietario o del titolare di un altro diritto reale (ad
esempio l’usufruttuario), salvo che quest’ultimo gli abbia comunicato un soggetto diverso (ad esempio il
conduttore).
Sulla compilazione è precisato che: nel campo 21 della comunicazione “Flag pagamento” va indicato se il
pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento oppure se il
pagamento è stato parzialmente o interamente non corrisposto alla medesima data.
1.15 Rottamazione: lettere da Equitalia per aderire
In materia di definizione agevolata, DL n. 193/2016, Equitalia informa che sta inviando ai contribuenti una
lettera per informarli su eventuali cartelle, ancora non in loro possesso, che avrebbero i requisiti per
rientrare nella rottamazione.
La procedura dell’invio di tale comunicazione è prevista dallo stesso Dl 193/2016 secondo il quale Equitalia
è tenuta ad inviare, entro il 28 febbraio, una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono
state affidate entro il 31 dicembre del 2016 e che non risultino ancora notificate.
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Con tale informazione il contribuente può così avvalersi della definizione agevolata il cui termine per
l’adesione scade il 31 marzo 2017.
Si ricorda che per l’adesione alla rottamazione occorre compilare il modulo DA1 in ogni sua parte,
anche online.
Una volta compilato è necessario stamparlo, firmarlo e presentare la domanda o presso gli Sportelli
dell’Agente della riscossione oppure mediante Pec.
Entro il 31 maggio del 2017 i contribuenti riceveranno una comunicazione in cui sarà indicata la somma
dovuta, insieme ai bollettini per il pagamento con le date di scadenza.
1.16 DL Mezzogiorno approvato
Approvato definitivamente dal senato il Ddl di conversione del decreto Mezzogiorno, che reca il Bonus
Sud (Dl 243/2016). In funzione della loro dimensione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla
Carta degli aiuti a finalità regionale, per i beni agevolabili le aziende avranno un credito d'imposta del: 20%
della spesa ammissibile per le piccole imprese, 15% per le medie, 10% per le grandi.
Di rilievo, l’eliminazione del vincolo sulla cumulabilità del bonus investimenti con altre forme di incentivo
(Sabatini ter, super e iperammortamento), a valere sui medesimi beni agevolati. Varrà solo il limite della
Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.
Per i beni di costo unitario superiore a 500.000 euro è necessaria una perizia tecnica giurata rilasciata da
un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un ente di certificazione
accreditato. Sul punto si introduce l'alternativa possibilità che, qualora si faccia riferimento ad un ente di
certificazione accreditato, possa essere acquisito un “attestato di conformità”.
Quanto ai beni agevolabili, è eliminata la parola utensili in riferimento alle macchine e impianti per la
realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime. Dunque, le
macchine oggetto di agevolazione, hanno lo scopo di operare sui materiali con l’impiego di appropriati
utensili e non ci si riferisce, quindi, tecnicamente a “macchine utensili”.
1.17 Decreto ingiuntivo a favore del fideiussore sconta l’imposta
proporzionale
Non si applica il principio dell’alternatività Iva/registro ma l’imposta proporzionale nella misura del 3% al
decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale nell’ambito dell’azione di
regresso di un contratto di fideiussione.
Lo specifica l’agenzia delle Entrate con risoluzione n. 22/2017 rappresentando che la questione –
tassazione con imposta proporzionale di registro, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della Tariffa,
Parte prima, allegata al DPR n. 131/186, dei decreti ingiuntivi recanti condanna al pagamento di somme a
favore del fideiussore precedentemente escusso dal creditore del rapporto obbligatorio principale,
quest'ultimo ricadente in ambito IVA - è stata trattata in diverse sentenze da parte della Corte di
cassazione.
In tali pronunce è stata riconosciuta la natura accessoria della fideiussione in relazione al rapporto
obbligatorio principale con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, in applicazione
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del principio di alternatività Iva/registro. Tuttavia, in senso opposto, la sentenza n. 17237/2013 ha statuito
che nel campo tributario è irrilevante la natura accessoria del contratto di fideiussione ed invece va dato
rilievo al principio dell'autonomia dei singoli negozi.
Successivamente, mettendo fine all’incertezza, è intervenuta la sentenza n. 20266/2015 che ha affermato il
principio per il quale il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso dal creditore garantito nei confronti
del debitore principale è soggetto a registrazione con imposta proporzionale al valore della condanna;
infatti il garante, a seguito del pagamento, non fa valere corrispettivi o prestazioni soggette all’imposta sul
valore aggiunto.
La risoluzione n. 22 del 22 febbraio 2017 specifica che nel rapporto tra garante e debitore, a seguito
dell’escussione della garanzia da parte del creditore, viene esclusa l’unitarietà ed inscindibilità
dell’operazione poiché il fideiussore che chiede il decreto ingiuntivo per ottenere dal debitore garantito
quanto ha versato al creditore, non fa valere la prestazione di garanzia, ma si limita a esercitare i diritti
spettanti al creditore, a seguito del pagamento da lui eseguito.
Di conseguenza nella questione prospettata si applica l’imposta proporzionale nella misura del 3%, senza
dare seguito al principio di alternatività Iva/registro.
1.18 In CDM approvato decreto antiriciclaggio
Approvato con esame preliminare, in sede di Consiglio dei ministri, il decreto legislativo in materia di
antiriciclaggio, di recepimento della direttiva UE 2015/849, che ha introdotto disposizioni volte ad
ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di
attività criminose e il finanziamento del terrorismo.
Destinatari della normativa: persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario o che hanno
disponibilità di denaro, tenuti a determinati obblighi informativi nei confronti dell’unità di informazione
finanziaria (UIF).
Professionisti
Sono obbligati all'identificazione, ma il professionista chiamato a valutare la posizione giuridica del cliente o
a svolgere patrocinio e consulenza vi è tenuto solo al momento del conferimento dell’incarico.
Sono eliminate formalità e tecnicismi in ordine alle modalità di conservazione dei dati e dei documenti,
ritenuti eccessivi rispetto alle esigenze di uniforme ed omogenea applicazione del diritto comunitario e,
come tali, potenzialmente anticompetitivi.
L’adeguata verifica sarà:
- meno stringente per le situazioni di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, come per
società quotate, Pa, residenti in aree geografiche white list (Stati Ue, Paesi dotati di efficaci sistemi
antiriciclaggio o limitato livello di corruzione);
- più stringente in presenza di fattori di rischio rilevanti, come nel caso di rapporti continuativi o prestazioni
professionali eseguiti in circostanze anomale, di società schermo o attività economiche con elevato utilizzo
di contante.
La nuova disciplina
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Pagamenti in contante: oltre la soglia dei 3mila euro effettuati tramite intermediari bancari e
finanziari, la disponibilità della provvista viene spostata a tre giorni dalla disposizione; la soglia per le
rimesse di denaro all’estero è di mille euro.
Viene istituito un Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust con lo scopo di
accrescere la trasparenza e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di
denaro e il finanziamento del terrorismo. Le informazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere rese
note dal fiduciario o da un altro soggetto per suo conto, solo telematicamente e senza versamento
dell’imposta di bollo.
Sarà istituito un Registro centrale dei trust produttivi di effetti fiscali avente il fine di custodire le
informazioni sulla titolarità effettiva del trust.
È garantito un adeguato sistema di controllo degli operatori contrattualizzati dalle società di “money
transfer”, attività di rimessa di denaro all’estero che presentano un elevato rischio di infiltrazione criminale.
Sanzioni, quelle di base oscillano da 3mila a 50mila euro
Sistema sanzionatorio:
- reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10mila a 30mila euro per chi
fornisce dati e informazioni false per l’adeguata verifica della clientela;
- confisca degli strumenti utilizzati per commettere il reato per gli operatori che prestano servizi
di rimessa in denaro senza esserne autorizzati;
- sanzioni amministrative pecuniarie aumentate fino al triplo nei casi di mancata verifica
della clientela da parte dei professionisti per le violazioni gravi, ripetute e sistematiche;
- sanzioni amministrative dall’1 al 40% del valore dell’operazione non segnalata o
segnalata con ritardo, in caso di mancata segnalazione delle operazioni sospette (Sos), con
sanzione massima di almeno a un milione di euro o del doppio del vantaggio conseguito per le
violazioni ripetute.
1.19 Dichiarazione d’intento: nuovo modello dal 1° marzo
Gli esportatori abituali, in relazione alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, sono ammessi ad
utilizzare il nuovo modello di dichiarazione d’intento solo per gli acquisti effettuati dal 1°
marzo 2017. Per le operazioni da effettuare fino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio
modello.
Coloro che, entro il 28 febbraio 2017, inviano all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento con il
vecchio modello, devono compilare anche i campi 3 e 4 relativi alle operazioni che verranno effettuate
fino alla fine dell'anno, cioè al 31 dicembre 2017.
In particolare, il modello di dichiarazione d’intento in vigore fino al 28/02/2017 potrà essere utilizzato
anche nel resto del 2017, se verranno compilati i campi 1 o 2 (una sola operazione per un importo fino ad
euro o operazioni fino a concorrenza di euro) e non i campi 3 e 4 (ovvero operazioni comprese nel
periodo da). Nel caso in cui, invece, siano stati compilati i campi 3 e 4, e indicato quindi un intervallo
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temporale oltre il 28 febbraio, la dichiarazione d’intento sarà ritenuta valida esclusivamente per le
operazioni esenti Iva effettuate fino alla scadenza dell’utilizzo del vecchio modello. Per le operazioni a
decorrere dal 1° marzo 2017 sarà necessario presentare una nuova dichiarazione
d’intento avvalendosi del nuovo modello.
Nuovo modello dal 1° marzo 2017
A partire dal 1° marzo 2017 si dovrà utilizzare il nuovo modello di dichiarazione d'intento esclusivamente
per le operazioni di acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva, mentre negli ultimi giorni del mese
di febbraio sarà ancora possibile utilizzare il vecchio modello.
La dichiarazione d’intento che deve essere inviata alle Entrate utilizzando il nuovo modello approvato con
provvedimento del 2 dicembre 2016, a partire dalle operazioni di acquisto senza Iva effettuate dal 1°
marzo 2017, deve obbligatoriamente indicare due modalità di acquisto, quali:
- dichiarazione per singola operazione, compilando il campo 1 per indicarne l’importo;
- dichiarazione per una o più operazioni fino al raggiungimento di una determinata somma, compilando il
campo 2.
In altri termini, con il nuovo modello di dichiarazione d’intento NON potrà più essere indicato un lasso
temporale entro cui utilizzare il plafond complessivo e gli esportatori dovranno indicare, nel dettaglio,
l’importo entro cui ciascun fornitore potrà emettere fatture senza Iva nell’anno solare di
riferimento.
Chiarimenti Assonime
Assonime, con la circolare n. 5 del 23 febbraio 2017, analizza il contenuto del nuovo modello da utilizzarsi
per trasmettere all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d’intento, che attestano la volontà degli
esportatori abituali di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva.
Relativamente alla compilazione dei campi 1 e 2 del nuovo modello, Assonime ritiene che nel “campo 2”
si può indicare, in ciascuna dichiarazione inviata ad ogni fornitore, l'ammontare massimo del plafond
disponibile. Tutto ciò, però, se da una parte risolve i problemi degli operatori, dall'altro vanifica l'intento
iniziale dell'Amministrazione finanziaria, che ha modificato il precedente modello proprio per facilitare i
controlli sul corretto utilizzo del plafond.
1.20 Confidi: fondo rischi per le Pmi
E' stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 40 del 17 febbraio 2017 il decreto interministeriale
dell'Economia e dello Sviluppo economico del 3 gennaio 2017, che reca le misure volte a favorire i
processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di alcuni consorzi di garanzia
collettiva dei fidi, meglio conosciuti come Confidi.
Nello specifico, il decreto interministeriale MEF-MiSE sancisce l'immediata istituzione di un apposito e
distinto fondo rischi, all’interno del Fondo di garanzia ex legge n. 662/96, che i confidi potranno utilizzare
allo scopo di concedere nuove garanzie alle piccole e medie imprese associate.
Al Fondo viene, così, assegnata una quota specifica del Fondo di garanzia per le Pmi pari a 225 milioni di
euro, coerentemente con quanto stabilito dalla legge di Stabilità del 2014.
Per l’utilizzo di questa specifica “riserva” devono, però, essere rispettati alcuni stringenti i vincoli, che lo
stesso decreto interministeriale evidenzia. Infatti, è specificato che le garanzie rilasciate debbano:
- essere concesse direttamente ai soggetti beneficiari finali, cioè le piccole e medie imprese;
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- riguardare specifiche operazioni finanziarie, anche all’interno di portafogli, con importo e durata definiti;
- essere rilasciate in misura non superiore all’80% dell’importo della sottostante operazione finanziaria;
- essere rilasciate a fronte del pagamento di un premio agevolato;
- poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia.
Soggetti interessati
Sono interessati dall’intervento di cui al DI 3 gennaio 2017:
- i confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia;
- i confidi che realizzano operazioni di fusione finalizzate all’iscrizione nell’albo degli intermediari
vigilati dalla Banca d’Italia;
- i confidi che abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza e
dell’efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, abbiano erogato garanzie
in misura pari ad almeno 150 milioni.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli aiuti previsti dal provvedimento interministeriale le Pmi operanti in tutti i settori
di attività economica con meno di 250 occupati e, in alternativa tra loro, con un fatturato inferiore o
uguale ai 50 milioni di euro, o un attivo di bilancio inferiore o uguale ai 43 milioni di euro.
Tali Pmi non devono trovarsi in liquidazione e nemmeno essere sottoposte a procedure concorsuali per
insolvenza. In caso contrario le stesse Pmi sarebbero escluse dai trattamenti di aiuto previsti dal
provvedimento in esame.
1.21 Bandi Calabria per Pmi
Gli incentivi per l'internazionalizzazione delle Piccole e medie imprese e per i macchinari e gli impianti,
attraverso una dotazione finanziaria di 20,5 milioni di euro, sono concessi da una serie di bandi del Por
Calabria Fesr-Fse 2014-2020.
Internazionalizzazione Pmi
Dal 3 marzo 2017 parte il bando per l’internazionalizzazione dei sistemi produttivi, che sostiene le Pmi in
progetti per l’export. Finanzierà le spese per partecipazione a fiere; azioni promozionali; ricerca e selezione
di operatori esteri; creazione o implementazione di siti web in lingua straniera.
La dote ammonta a 3,5 milioni di euro (incrementabili), concessi per iniziative riferite alle aree della «Smart
Specialization Strategy (S3)». L'importo massimo agevolato è di 200mila euro per i consorzi, 100mila euro
per le singole imprese, pari al 70% delle spese ammissibili.
Verifiche di ammissibilità e valutazione delle domande in ordine cronologico.
Macchinari e impianti
Dal 28 febbraio 2017 parte il bando per i macchinari e gli impianti (e beni intangibili), che favorisce la
competitività e i processi di innovazione produttiva e di efficienza energetica delle imprese.
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Il plafond è, in questo caso, di 10 milioni di euro per progetti ricadenti nelle aree di innovazione della
«Smart Specialization Strategy (S3)» vale a dire: agroalimentare, edilizia sostenibile, turismo e cultura,
logistica, Ict e terziario innovativo, smart manufacturing, ambiente e rischi naturali, scienze della vita. Sono
ammesse, dunque ricomprese nel beneficio, spese di progettazione, collaudo, fidejussioni, macchinari,
impianti, opere murarie, programmi informatici, servizi. Anche agevolazioni in regime «de minimis»,
concesse per il 70% delle spese ammissibili, fino all’importo massimo di 200mila euro.
L’avviso prevede una procedura di selezione a sportello valutativo.
Ict
Infine, dallo scorso 21 febbraio è online il bando per l’Ict (Information and communication technology).
L’avviso pubblico incentiva l’adozione di tecnologie informatiche nelle Pmi. La dotazione finanziaria è di 7
milioni di euro.
Per avere informazioni ed ottenere la relativa modulistica, occorre visitare il sito internet della regione
Calabria - http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa.
1.22 Canone Tv: nuovo modello di esenzione
Con provvedimento del 24 febbraio 2017, n. prot. 39345, l'Agenzia delle Entrate modifica il precedente
provvedimento del 24 marzo 2016, e successive modifiche, concernente modalità e termini di
presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso
privato. Tale dichiarazione è stata prevista per superare la presunzione di detenzione dell'apparecchio
televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha
la propria residenza anagrafica.
A tal fine, sono stati definiti modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al
canone di abbonamento alla TV per uso privato, ed è stato approvato il relativo modello (provvedimento
del 24/03/2016).
Ora, il Direttore delle Entrate, modifica il punto 3.1 del precedente modello consentendo così che le
dichiarazioni sostitutive relative al canone di abbonamento della TV per uso privato possano essere
presentate in ogni giorno dell'anno, indicando nel quadro B, del nuovo modello di non detenzione, la data
di inizio delle nuova situazione
Inoltre, per semplificare la compilazione del modello, nella dichiarazione è stato inserito un quadro
separato per permettere agli abbonati di comunicare la variazione dei presupposti di una precedente
dichiarazione sostitutiva.
Si prevede un periodo transitorio di 60 giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento n.
39345/2017, entro il quale sarà ancora possibile presentare la dichiarazione sostitutiva con il vecchio
modello.
1.23 Modifiche alla disciplina dell’Iva di gruppo
Rilevanti modifiche sono state apportate alla disciplina dell'Iva di gruppo con il decreto del ministero
dell’Economia del 13 febbraio 2017, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 46 del 24 febbraio 2017.
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La nuova normativa prevede semplificazioni al regime dell’Iva di gruppo andando ad operare sull'art. 73,
comma 3, del DPR n. 633/72, come sostituito dall'art. 1, comma 27, lettera b), della legge n. 232/2016
nonché sul Dm 13 dicembre 1979.
Definizione di società controllate
Cambiano i requisiti per essere considerate società controllate: sono tali le società di capitali le cui azioni o
quote sono possedute per oltre il 50% del loro capitale almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente
(e non più dal 1° gennaio). Non entrano nel calcolo della percentuale le azioni prive di diritto di voto.
Comunicazione dell’opzione: nella dichiarazione Iva
La società controllante effettua la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio congiunto
dell'opzione riguardante l’Iva di gruppo attraverso la dichiarazione Iva presentata nell'anno solare a
decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Pertanto per il 2017, c’è tempo fino al 28 febbraio per
esercitare l’opzione, in base alla situazione societaria determinata al 1° luglio 2016.
Elementi della dichiarazione sono: il numero di partita IVA delle società controllate; il tipo di
comunicazione relativa a ciascuna società controllata; la sussistenza del requisito relativo al controllo della
società, dove va specificata la percentuale di possesso, e da quale data, delle azioni o quote delle società
controllate.
Riveste importanza che, dal 2017, l'opzione per la liquidazione dell'Iva di gruppo non ha validità solo per
l’anno a cui si riferisce, ma si intende rinnovata fino a quando non interviene la revoca da esercitarsi
secondo le modalità ed i termini disposti per la comunicazione dell'opzione.
Versamenti
Il decreto 13 febbraio 2017 stabilisce che la società controllante è tenuta ad indicare nella propria
dichiarazione l'ammontare complessivo dei versamenti eseguiti nel corso dell'anno, il calcolo dell'imposta
da versare per l'anno, al lordo e al netto dei versamenti effettuati, ovvero quello dell'eccedenza detraibile.
Efficacia e regime transitorio
Le modifiche disposte dal decreto hanno effetto dall'anno 2017.
Secondo la norma transitoria, le opzioni comunicate entro il termine di liquidazione e versamento dell’Iva
inerente al mese di gennaio 2016, sono efficaci per l’anno nel quale sono esercitate.
1.24 Agevolazioni per la tutela ambientale nelle regioni meno sviluppate
Il ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 7 dicembre 2016, rende note le modalità e i
termini per la concessione delle agevolazioni, a valere sulle risorse del PON “Imprese e competitività”
2014-2020 FESR, a favore di imprese che realizzano programmi di sviluppo per la tutela ambientale nelle
regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia.
Le risorse assegnate a tale progetto ammontano a cento milioni di euro.
Sono ammessi all’agevolazione i soli programmi di sviluppo per la tutela ambientale che prevedano la
riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive;
devono ritenersi esclusi i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Le unità locali su cui devono insistere i
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programmi oggetto di agevolazione devono essere situate nelle Regioni Basilicata, Campania, Calabria,
Puglia, Sicilia.
Beneficiarie sono le imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano programmi di sviluppo in relazione ad
unità locali riferibili ai settori di attività economica qualificabili come energivori, da intendersi come tali
quelli rientranti nei codici a sei cifre della classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO di cui
all'allegato al decreto del 7 dicembre 2016, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 46 del 24 febbraio
2017.
In aggiunta a tali soggetti, possono avvalersi delle agevolazioni in parola le imprese, di qualunque
dimensione, qualificabili come a forte consumo di energia e rientranti nell’elenco istituito presso la Cassa
per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Domande: dal 26 aprile
Le imprese interessate devono presentare le domande per beneficiare delle agevolazioni a partire dal 26
aprile 2017, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia.
Le modalità di presentazione delle domande saranno rese note nel sito di Invitalia.it; nel medesimo sito e
nel sito del MiSE sarà disponibile il modello da utilizzare per inoltrare la domanda.
1.25 Guida per Piano Industria 4.0 e vittime di mancati pagamenti
Al fine di incentivare la massima diffusione delle misure organiche finalizzate a favorire gli investimenti in
innovazione e capacità competitiva delle imprese, il MiSE ha pubblicato sul proprio sito nuove pagine ed
una Guida dedicate agli strumenti attuativi del Piano Nazionale Industria 4.0.
Il Piano nazionale si articola lungo quattro direttrici strategiche:
- Investimenti innovativi: stimolare l’investimento privato nell’adozione delle tecnologie abilitanti
dell’Industria 4.0 e aumentare la spese in ricerca, sviluppo e innovazione
- Infrastrutture abilitanti: assicurare adeguate infrastrutture di rete, garantire la sicurezza e la protezione dei
dati, collaborare alla definizione di standard di interoperabilità internazionali
- Competenze e Ricerca: creare competenze e stimolare la ricerca mediante percorsi formativi ad hoc
- Awareness e Governance: diffondere la conoscenza, il potenziale e le applicazioni delle tecnologie
Industria 4.0 e garantire una governance pubblico-privata per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Vittime di mancati pagamenti
Per le imprese che intendono accedere al finanziamento agevolato previsto per gli enti in crisi in quanto
vittime di mancati pagamenti, il Mise ha disposto una guida specifica aggiornata al 20 febbraio 2017.
La compilazione della domanda va effettuata a partire dal 3 marzo 2017, mentre la presentazione delle
domande è prevista a partire dalle ore 10.00 del 3 aprile 2017. La procedura è valutativa a sportello.
Il Fondo predisposto concede finanziamenti agevolati per il triennio 2016-2019.
Il finanziamento agevolato sarà di importo non superiore a euro 500.000 e non superiore alla somma dei
crediti documentati e non pagati vantati dall’impresa beneficiaria nei confronti delle imprese debitrici alla
data di presentazione della domanda, in ogni caso nei limiti massimali di importo previsti, a seconda del
settore di appartenenza dell’impresa beneficiaria, dai Regolamenti “de minimis” (n. 1407/2013,
n.1408/2013 e n. 717/2014).
La durata deve essere non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di
preammortamento massimo di due anni.
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Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Perugia
Non sono ammissibili domande di finanziamento agevolato presentate successivamente all'adozione del
provvedimento di concessione.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato. La presentazione di una
ulteriore domanda implica la rinuncia alla precedente.
Ammesse all'agevolazione sono le Pmi che risultino:
- in una situazione di potenziale crisi di liquidità per i mancati pagamenti da parte di imprese debitrici
imputate, in un procedimento penale in corso al 1° gennaio 2016, per estorsione, truffa, insolvenza
fraudolenta e false comunicazioni sociali.
- regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
(non risultare in stato di scioglimento o liquidazione - non essere sottoposti a procedure concorsuali per
insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti).
Il MiSE istruisce le domande per l'accesso ai finanziamenti agevolati alle pmi vittime di mancati pagamenti
secondo l'ordine cronologico di presentazione o completamento.
Per le domande per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo, il MiSe procede, entro 60 giorni
dalla ricezione della domanda o dal completamento della stessa, all'adozione del provvedimento di
concessione.
Le agevolazioni sono erogate in soluzione unica entro 30 giorni dal provvedimento di concessione,
verificata la regolarità contributiva dei beneficiari.
Circolare FISCO
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Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Perugia
ADEMPIMENTI E SCADENZE
16 marzo 2017
● Acconto mensile Irap Soggetti: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali
dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento
unitario di imposte e contributi.
● Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2016 ed operate nel mese di
febbraio 2017 Soggetti: Sostituti d'imposta
● Unica soluzione o prima rata Iva relativa all'anno d'imposta 2016 risultante dalla dichiarazione
annuale Soggetti: Contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta dovuta per
il 2016.
● Iva relativa al secondo mese precedente Soggetti: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a
terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n.
100/1998
● Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente Soggetti: Contribuenti Iva mensili
● Versamento della Tobin Tax Soggetti: Imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale
verso il pubblico, soggetti comunque coinvolti nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli
intermediari non residenti, oltre a banche e società fiduciarie
● Ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia Soggetti: Sostituti d'imposta
● Ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto Soggetti:
Sostituti d'imposta
● Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari Soggetti: Sostituti d'imposta
● Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale
Soggetti: Sostituti d'imposta
● Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari Soggetti: Sostituti d'imposta
● Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" sugli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari Soggetti: Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati
● Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" sugli interessi, premi ed altri frutti
delle obbligazioni e titoli similari Soggetti: Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di
deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a
● Versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito) Soggetti:
Banche, SIM e società fiduciarie
● Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese
precedente (regime del risparmio amministrato) Soggetti: Banche, SIM, Società di gestione del
risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati
● Ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente Soggetti: Banche e Poste Italiane
● Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi relativi a contratti d'appalto, di opere
o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa Soggetti: Condomini in qualità di sostituti d'imposta
● Versamento dell'addizionale su bonus e stock options Soggetti: Sostituti d'imposta
● Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale dell'Irpef sulle competenze del mese
precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro Soggetti: Sostituti
d'imposta
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● Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef sulle competenze del mese
precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro Soggetti: Sostituti
d'imposta
● Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente Soggetti:
Sostituti d'imposta
● Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente Soggetti:
Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di
Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.)
● Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita stipulate entro il
31/12/2000 Soggetti: Imprese di assicurazione
● Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita Soggetti: Sostituti
d'imposta
● Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite Soggetti: Sostituti d'imposta
● Ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente Soggetti:
Sostituti d'imposta
● Ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi Soggetti: Sostituti d'imposta
● Ritenute alla fonte su rendite AVS Soggetti: Sostituti d'imposta
27 marzo 2017
● Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) Soggetti: Operatori intracomunitari con
obbligo mensile
31 marzo 2017
● Erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali", comunicazione del MIBAC Soggetti:
Ministero per i beni e le attività culturali
● Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2017
o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2017 Soggetti: Parti contraenti di contratti di
locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
● Versamento imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio 2017 Soggetti:
Imprese di assicurazione
● Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti
con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria Soggetti: Intermediari finanziari.
● Liquidazione e versamento dell'Iva su acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente.
Soggetti: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori
esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a
quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti
passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate
nell'esercizio di attività non commerciali
● Dichiarazione mensile Iva su acquisti intracomunitari per enti non commerciali e agricoltori
esonerati (INTRA 12) Soggetti: Enti non commerciali e agricoltori esonerati
● Consegna della Certificazione Unica (CU 2017) Soggetti: Sostituti d'imposta
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GUIDA PRATICA
Misure per l’autoimprenditorialità: Nuove imprese a tasso zero
"Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo previsto dal Ministero dello Sviluppo economico per i giovani
e le donne che vogliono avviare una micro o piccola impresa in tutto il territorio nazionale.
La misura agevolativa è stata introdotta dal Dlgs n. 185/2000, Titolo I, che aveva previsto specifici incentivi
per l'autoimprenditorialità. Questi hanno subito una modifica ed un aggiornamento ad opera del DL n.
140 dell'8 luglio 2015 e successiva circolare MiSE n. 75445 del 9 ottobre 2015, che hanno delineato una
versione "rinnovata" della misura Autoimprenditorialità, appunto ora conosciuta con il nome “Nuove
Imprese a Tasso Zero".
Le risorse finanziarie destinate all'intervento sono quelle del Fondo rotativo del MEF presso il Soggetto
gestore, Invitalia, pari a circa 50 milioni di euro, la cui consistenza si autoalimenta grazie ai rientri dei mutui
relativi alle agevolazioni già concesse a partire dal 2006.
Novità dell'incentivo
La nuova agevolazione si rivolge non solo ai giovani fino a 35 anni, ma anche alle donne
indipendentemente dall’età.
E' applicabile non più nelle sole aree svantaggiate, ma in tutto il territorio nazionale.
Non prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto, ma solo la concessione di mutui agevolati a
tasso zero, per investimenti fino a 1,5 milioni di euro, per singola impresa.
Possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni le imprese costituite al massimo da 12
mesi.
Vi è ora la possibilità di presentazione della domanda anche da parte di persone fisiche che intendono
costituire un'impresa, purché queste ultime, entro 45 giorni dall'eventuale ammissione alle agevolazioni,
dimostrino l'avvenuta costituzione dell'impresa, oltre che il possesso dei requisiti richiesti.
Soggetti ammessi e requisiti
Possono beneficiare dell'agevolazione “Nuove imprese a tasso zero" le imprese:
- costituite in forma societaria, comprese le società cooperative;
- la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione,
da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni oppure da donne;
- costituite in forma di società da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di
agevolazione;
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- di micro e piccola dimensione.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni le imprese devono:
- essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria;
- non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Iniziative finanziabili
Sono finanziabili le iniziative che prevedono programmi di investimento con spese fino a 1,5 milioni di euro
promossi nei seguenti settori:
- produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli,
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone,
- commercio di beni e servizi,
- turismo.
Possono essere ammessi anche i progetti nei seguenti settori, considerati di particolare rilevanza per lo
sviluppo dell’imprenditoria giovanile:
- filiera turistico-culturale, intesa come attività per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale,
ambientale e paesaggistico, nonché per il miglioramento dei servizi di ricettività e accoglienza,
- innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni
sociali o soddisfano nuovi bisogni sociali.
Spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie alle finalità del programma di investimento sostenute
dall’impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda oppure dalla data di costituzione della
società.
In particolare, si tratta delle spese che sono relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi
rientranti nelle seguenti categorie:
- suolo aziendale;
- fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;
- macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
- programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
- brevetti, licenze e marchi;
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- formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del
progetto;
- consulenze specialistiche.
Agevolazione
Il programma “Nuove Imprese a Tasso Zero” prevede l’accesso a mutui agevolati per gli
investimenti.
Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento de minimis e consistono in un finanziamento
agevolato senza interessi (tasso zero) della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle
spese totali.
Le imprese devono garantire la restante copertura finanziaria e realizzare gli investimenti entro 24 mesi
dalla firma del contratto di finanziamento.
Le agevolazioni sono concesse, sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, ai
sensi e nei limiti del sopra citato regolamento de minimis, che prevede, in particolare, che le imprese
possono beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di 200 mila euro, tenuto conto di eventuali
ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa a titolo di de minimis nell’esercizio finanziario in corso alla
data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.
L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando
un contributo finanziario, attraverso risorse proprie oppure mediante finanziamento
esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al 25% delle
spese ammissibili complessive.
Le agevolazioni vengono erogate dietro presentazione di stati di avanzamento lavori, a fronte di titoli di
spesa quietanzati. È possibile presentare un massimo di 3 stati di avanzamento lavori (SAL), di cui il primo
non inferiore al 25% delle spese ammesse e l’ultimo non inferiore al 10% delle stesse.
L’impresa può richiedere una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dalla
realizzazione del programma di investimenti, fino ad un massimo del 25% del finanziamento concesso. In
questo caso, dovrà presentare idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo a favore
di Invitalia.
Domanda di agevolazione
La domanda per accedere al beneficio può essere inviata a partire dal 13 gennaio 2016 esclusivamente
online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia.
È necessario, a tal fine, che l'impresa si registri ai servizi online di Invitalia (indicando un indirizzo PEC) e,
poi, acceda al sito riservato per compilare direttamente il format, caricare il business plan e allegare la
documentazione necessaria.
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contabili di Perugia
N.B. - “Nuove Imprese a tasso zero” è una misura a sportello, di conseguenza le
domande possono essere presentate fino a quando ci sono fondi disponibili.
Non ci sono graduatorie, né click-day. Pertanto, le domande vengono esaminate in base all’ordine
cronologico di presentazione.
Dopo la verifica formale, è prevista una valutazione di merito che comprende anche un colloquio con gli
esperti di Invitalia.
L’esito della valutazione viene comunicato tramite PEC entro 60 giorni dalla data di presentazione della
domanda o di completamento della stessa, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi di comunicazione
dei motivi ostativi.
Nel caso in cui la valutazione della domanda abbia esito positivo, viene eseguita una ulteriore verifica
tecnica, che esamina:
- la funzionalità del programma di investimento rispetto agli obiettivi del progetto d’impresa (in caso di
esito negativo la delibera di ammissione decade)
- la pertinenza e la congruità delle spese previste, anche in termini di corretto dimensionamento rispetto
agli obiettivi di produzione e di vendita. Le voci di spesa per le quali questa verifica non risulta positiva
vengono ridotte, con conseguente ricalcolo dell’agevolazione.
Obbligo conto corrente vincolato
Per gestire l'agevolazione si deve aprire un conto corrente dedicato esclusivamente a tale finalità. Le spese,
infatti, devono essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione
del programma di investimento. La rubrica del conto corrente deve contenere il nome della
società/cooperativa e il numero di protocollo della domanda di agevolazioni.
Il Ministero dello sviluppo economico, con la circolare n. 5415 del 20 gennaio 2017, ha definito le modalità
e i termini per l'erogazione delle agevolazioni a copertura delle spese di acquisizione di beni di
investimento rientranti nell’ambito del programma agevolativo per la nuova imprenditorialità a tasso zero.
A tal fine, le imprese beneficiarie devono attivare un conto corrente vincolato presso le banche
convenzionate. Ciò, in quanto le imprese ammesse al finanziamento agevolato possono optare, in
relazione alle suddette spese, per l’erogazione di quote di finanziamento agevolato sulla base di fatture
d’acquisto non quietanzate.
Pertanto, l’impresa beneficiaria è tenuta ad aprire un conto corrente vincolato presso una banca
convenzionata prescelta tra quelle di cui all’elenco riportato nei siti del MiSE e dell’ABI, conferendo alla
stessa mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili e, assicurando la
disponibilità sul medesimo conto delle risorse finanziarie di propria competenza, necessarie ai fini della
presentazione delle richieste di erogazione.
Una volta completata la procedura di apertura del c/c vincolato, è possibile presentare le richieste di
erogazione delle agevolazioni a fronte del primo stato avanzamento lavori o dell’ulteriore SAL, utilizzando
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esclusivamente la piattaforma informatica presente sul sito istituzionale del Soggetto gestore
(www.invitalia.it), nella sezione “Nuove Imprese a Tasso Zero”.
L’impresa beneficiaria può richiedere al Soggetto gestore il pagamento anticipato di specifici fornitori, a
valere sui fondi propri, da far confluire sul conto corrente vincolato, nelle more dell’erogazione
dell’agevolazione spettante.
Altresì, la banca convenzionata può concedere all’impresa beneficiaria un finanziamento bancario per la
copertura finanziaria, totale o parziale, della parte del piano di impresa non assistita dal finanziamento
agevolato.
La banca convenzionata procede alla chiusura del conto corrente vincolato e alla restituzione, se del caso,
delle risorse finanziarie in eccedenza, previa acquisizione di una comunicazione del Soggetto gestore
attestante l’avvenuta realizzazione del programma di investimento. Entro 15 giorni dalla chiusura del conto
corrente vincolato l’impresa beneficiaria trasmette via PEC al Soggetto gestore la documentazione relativa
alla predetta chiusura.
Norme e prassi
Ministero dello Sviluppo Economico, circolare n. 75445 del 9 ottobre 2015
Ministero dello Sviluppo Economico, circolare n. 5415 del 20 gennaio 2017
INFORMAZIONI DI CONTATTO
Simone Bucaioni
dottore commercialista
Tel. +39 075 5722661
Fax +39 075 5717996
bucaioni@studiobcm.it
Benedetta Bonanni
dottore commercialista
Tel. +39 075 5722661
Fax +39 075 5717996
bonanni@studiobcm.it

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  • 1. 28 febbraio 2017 Circolare informativa FISCO n.4/2017
  • 2. Circolare FISCO Pagina 2 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Sommario NEWS 3 1.1 Milleproroghe: conversione in legge 3 1.2 Presentazione istanze per credito d’imposta sulla videosorveglianza 4 1.3 Bonus R&S anche per brevetti da impresa fallita 4 1.4 Mise: controlli su Startup e Pmi innovative 5 1.5 Associazione trasformata in fondazione 5 1.6 Specifiche tecniche per studi di settore e dichiarazioni 6 1.7 Guida ai bilanci 2017 7 1.8 Sabatini-ter: modalità e termini di presentazione delle domande 8 1.9 Agevolazioni “Cultura Crea” con conti correnti vincolati 10 1.10 Domande al Registro imprese: modifica delle specifiche tecniche 11 1.11 Compensi Caf sui 730/2016 11 1.12 Credito d’imposta R&S a consulenze per prototipi 11 1.13 Assonime: Dichiarazioni integrative a favore 12 1.14 Amministratore di condominio: dati della precompilata fino al 7 marzo 13 1.15 Rottamazione: lettere da Equitalia per aderire 13 1.16 DL Mezzogiorno approvato 14 1.17 Decreto ingiuntivo a favore del fideiussore sconta l’imposta proporzionale 14 1.18 In CDM approvato decreto antiriciclaggio 15 1.19 Dichiarazione d’intento: nuovo modello dal 1° marzo 16 1.20 Confidi: fondo rischi per le Pmi 19 1.21 Bandi Calabria per Pmi 18 1.22 Canone Tv: nuovo modello di esenzione 19 1.23 Modifiche alla disciplina dell’Iva di gruppo 19 1.24 Agevolazioni per la tutela ambientale nelle regioni meno sviluppate 20 1.25 Guida per Piano Industria 4.0 e vittime di mancati pagamenti 21 ADEMPIMENTI E SCADENZE 23 16 marzo 2017 23 27 marzo 2017 24 31 marzo 2017 24 GUIDA PRATICA 25 Misure per l’autoimprenditorialità: Nuove imprese a tasso zero 28
  • 3. Circolare FISCO Pagina 3 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia NEWS 1.1 Milleproroghe: conversione in legge Il Decreto legge n. 244/2016, che dispone una serie di rinvii normativi, cosiddetto Milleproroghe, ha ricevuto il via libera del Senato nella giornata del 16 febbraio 2017. Ora il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 28 febbraio, passa all'esame finale della Camera. Novità rilevanti Diversi i settori interessati dai 16 articoli del provvedimento. Per quanto riguarda il capitolo fisco, vi sono state una serie di semplificazioni che hanno portato i commercialisti a revocare lo sciopero indetto per fine mese. Le principali modifiche introdotte riguardano: - lo Spesometro diventa semestrale dato che la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute non è effettuata più ogni tre mesi, ma ogni sei; - l'obbligo della comunicazione al Fisco dei beni dati in godimento ai soci è stato abolito a decorrere dal 2017. Erano obbligati: gli imprenditori individuali, le società di persone e di capitali, le coop e le stabili organizzazioni; - scompare anche dalla dichiarazione dei redditi 2018 l'obbligo di comunicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della denuncia dell'immobile ai fini ICI per ottenere l'abbattimento del 30% dell'imponibile dagli affitti a canone concordato; - la comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro della Ue si devono effettuare con il modello Intrastat; - l'avvio della sperimentazione della lotteria nazionale legata agli scontrini degli acquisti con moneta elettronica (pagamenti effettuati con carta di credito o bancomat) è stata prorogata dal 1° marzo al 1° novembre 2017; - l'invio delle spese veterinarie 2016 da utilizzare per il modello di dichiarazione precompilata slitta al 28 febbraio; - mini proroga Ires-Irap, è slittato di 15 giorni il termine per la trasmissione delle dichiarazioni Ires e Irap, che quindi quest'anno dovranno essere inviate entro il 16 ottobre. Per quanto riguarda i bilanci, la proroga comporta anche il riallineamento delle poste fiscali con quelle civilistiche riviste in base alle disposizioni dei nuovi principi contabili. Il nuovo articolo 83 del Tuir, così come modificato dal maxiemendamento, prevede l'applicazione del principio generale di derivazione rafforzata, che consiste nell'assumere, anche ai fini fiscali, le rappresentazioni di bilancio ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, secondo la nuova disciplina prevista dai principi contabili nazionali. Pertanto, al posto dell’evidenza giuridico formale delle fattispecie patrimoniali e reddituali rileva, ai fini fiscali, la rappresentazione delle operazioni effettuata secondo la sostanza
  • 4. Circolare FISCO Pagina 4 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia economico/finanziaria delle stesse. Un esempio del principio della prevalenza della sostanza sulla forma trova conferma in tema di ricavi. 1.2 Presentazione istanze per credito d’imposta sulla videosorveglianza Con provvedimento del 14 febbraio 2017 dell’agenzia delle Entrate, viene fissata la data per la presentazione dell’istanza per fruire del credito d'imposta a favore dei soggetti che hanno sostenuto spese per sistemi di videosorveglianza digitale, sistemi di allarme e di vigilanza. La legge di Stabilità 2016, all’articolo 1, comma 982, ha previsto, per il 2016, un credito di imposta per le spese sostenute dalle persone fisiche non nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per i contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Istanze dal 20 febbraio I contribuenti interessati sono tenuti a presentare l’istanza per accedere all’agevolazione dal 20 febbraio al 20 marzo 2017, esclusivamente in via telematica, direttamente o avvalendosi dei soggetti incaricati. Il provvedimento avvisa che per la compilazione dell'istanza e la relativa trasmissione deve essere utilizzato il software "Creditovideosorveglianza", disponibile gratuitamente sul sito dell'agenzia delle Entrate a partire dal 20 febbraio. Credito al 50% per immobili adibiti promiscuamente ad impresa o lavoro autonomo e uso personale La disciplina riconosce il credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2016 in relazione ad immobili non utilizzati nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo; se le spese sono state sostenute in relazione ad immobili adibiti promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta spetta nella misura del 50 per cento. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2017, sarà comunicata la misura percentuale del credito d’imposta riconosciuto determinata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e il credito d’imposta complessivamente richiesto. E’ possibile presentare un’unica richiesta riguardante i dati di tutte le spese sostenute nel 2016. Se vengono presentate più istanze da un medesimo soggetto, sarà ritenuta valida l’ultima istanza presentata che sostituisce e annulla le precedenti domande Utilizzo in compensazione Il beneficiario può fruire del credito d’imposta maturato solo in compensazione tramite modello F24 utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di determinazione della percentuale di utilizzo del credito d’imposta. Le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
  • 5. Circolare FISCO Pagina 5 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia 1.3 Bonus R&S anche per brevetti da impresa fallita Con la risoluzione n. 19 del 14 febbraio 2017, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sull'ammissibilità dei costi sostenuti dalla stessa impresa per l'acquisto di un lotto che comprende brevetti, marchi e disegni derivanti dal fallimento di un'altra società, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta in R&S. Acquisti da imprese in fallimento Il dubbio espresso dall’impresa istante riguardava proprio la condizione del soggetto cedente, che risultava sottoposto ad una procedura concorsuale. Inoltre, la rilevazione dal fallimento non dava conto delle singole poste acquisite, essendo espresse in fattura cumulativamente. Ancora, l'impresa acquirente era in dubbio se, nel calcolo della media storica, si dovesse tenere conto anche di tutti i costi per le privative industriali sostenute dall’impresa fallita. Brevetti agevolabili, marchi e disegni no Nella risoluzione - dopo si rende noto di aver acquisito il parere del Ministero dello sviluppo economico che ha ricordato che l’ammissibilità dei costi al regime di aiuto presuppone sia la stretta inerenza all’attività di ricerca, sia il necessario sostenimento durante lo svolgimento della ricerca stessa - si ribadisce che riguardo ai titoli di spesa sostenuti dal richiedente, sono agevolabili le sole competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica. Pertanto, sono agevolabili i brevetti per invenzione e i modelli di utilità, ma non altrettanto i marchi e i disegni. Relativamente alla natura del cedente, lo stesso Ministero ha evidenziato come la norma abbia riguardo esclusivamente all’obbligo di acquisizione da un terzo, non facendo differenza se quest'ultimo è un soggetto fallito. 1.4 Mise: controlli su Startup e Pmi innovative Il MiSE fornisce le direttive agli uffici del registro imprese – Camere di commercio - per i controlli da effettuare in sede di iscrizione delle imprese nella sezione speciale dedicata alle startup e alle Pmi innovative (verifiche preventive) e durante la vigenza dello status speciale di startup innovativa e Pmi innovativa (verifiche dinamiche). Startup e Pmi innovative hanno notevoli punti di contatto, ma anche delle differenze non trascurabili sotto il profilo trattato. Pertanto, la circolare 3696/C del 14 febbraio 2017 - Startup innovative e Pmi innovative. Limiti delle verifiche in capo agli uffici riceventi - è distinta in tre sezioni: la prima dedicata alle start-up, la seconda alle Pmi e la terza di sintesi. La terza parte contiene anche un excursus in tabelle in cui sono sintetizzati i pareri emanati dal 2012 sulle varie questioni operative.
  • 6. Circolare FISCO Pagina 6 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia 1.5 Associazione trasformata in fondazione E’ ammissibile che un’associazione possa diventare fondazione attraverso una trasformazione diretta. Questo, in virtù del principio dell’economia dei mezzi giuridici e in quanto la trasformazione è un istituto di carattere generale. D’altronde, anche l’articolo 3, comma 1, lettera e), della Legge n. 106/2016, delegando al Governo il potere di disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, ammette, di fatto, la vigenza nell’ordinamento del “principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi”. Così, fino a quando la citata delega non sarà attuata, deve ritenersi che si applichino, in via analogica, alle trasformazioni di associazioni in fondazioni le disposizioni di disciplina delle trasformazioni societarie eterogenee. E’ quanto affermato dai notai del Triveneto nel testo della massima societaria K.A.40 intitolata “Trasformazione di associazione in fondazione”, pubblicata a settembre 2016. Nell’elaborato, viene espressamente precisato che, in ogni caso, l’operazione di trasformazione diretta, da redigere in forma di atto pubblico, è soggetta al vaglio dell’autorità amministrativa competente e che la stessa è opponibile dai creditori ex articolo 2500 novies Codice civile. Trasformazione eterogenea in anticipo con garanzia Altro orientamento societario dei notai del Comitato del Triveneto, pubblicata sempre a settembre 2016, ha ad oggetto la “Trasformazione eterogenea anticipata”. Secondo la massima K.A.41, sia nel caso di opposizione dei creditori alla trasformazione eterogenea ex articolo 2500 novies, comma 2 del Codice civile, sia di opposizione dei medesimi alla fusione ex articolo 2503, comma 2, Codice civile, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2445 del Codice civile. Per tutti e due i casi, ossia, l’opposizione non osta a che l’operazione abbia luogo ove la società abbia prestato idonea garanzia. Conseguentemente – si legge nell’orientamento – va ritenuto legittimo procedere all’iscrizione con efficacia immediata della trasformazione eterogenea, senza, quindi, rispettare i termini per l’opposizione, qualora la società abbia volontariamente prestato l’idonea garanzia che consenta l’iscrizione immediata di una fusione. 1.6 Specifiche tecniche per studi di settore e dichiarazioni Dopo i provvedimenti del 31 gennaio 2017, di approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2016, il Direttore delle Entrate ha aggiunto, in data 15 febbraio 2017, un ulteriore tassello per l'approvazione definitiva di Gerico, pubblicando le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei suddetti dati rilevanti ai fini degli studi di settore e dei parametri, relativi al periodo d’imposta 2016, e dei controlli tra i modelli Redditi 2017 e i modelli degli studi di settore (provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 33991/2017 del 15 febbraio). Il provvedimento, dal contenuto molto tecnico, si compone di 4
  • 7. Circolare FISCO Pagina 7 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia allegati, rispettivamente dedicati alle suddette specifiche tecniche e ai relativi controlli di coerenza con i dati esposti in Unico. Obiettivo principale è, infatti, quello di intercettare eventuali forzature nella compilazione di Gerico o errori di digitazione. Zone colpite dal sisma escluse Nel provvedimento n. 33991/2017 è, poi, precisato che i soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni individuati negli allegati 1 e 2 del Dl 189/2016 che, in ragione della specifica situazione di criticità soggettiva, dichiarano la causa di esclusione relativa al periodo di non normale svolgimento dell’attività, non sono tenuti a presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da dichiarare con il modello Redditi 2017. Dichiarazioni 2017 Specifiche tecniche Con otto distinti provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sempre del 15 febbraio 2017, sono state approvate anche le specifiche tecniche per l'invio dei modelli di dichiarazione fiscale 2017. I modelli di dichiarazione dovranno essere inviati telematicamente all’Amministrazione finanziaria direttamente o tramite gli intermediari autorizzati rispettando i nuovi percorsi informatici. Le nuove regole tecniche di trasmissione sono quelle riguardanti i modelli: - 730 - Redditi Pf - Redditi Sp - Redditi ENC - Redditi Sc - Irap - 770 - Consolidato nazionale e mondiale. 1.7 Guida ai bilanci 2017 E’ disponibile online l’edizione 2017 della Guida ai bilanci, contenente il nuovo manuale operativo per il deposito del bilancio di esercizio delle società di capitale. La Guida è visibile sui siti di uniocamere.it e registroimprese.it. Si segnala una importante novità di quest’anno: l’introduzione del bilancio in formato Xbrl per le micro imprese con relativi schemi quantitativi, che consente, avendo semplificato il procedimento amministrativo, di individuare e leggere dettagliatamente le vicende economiche di tali entità che rappresentano un rilevante settore del Paese. A decorrere dal 2010 per il deposito dei bilanci per le società di capitali e cooperative, con riferimento alla redazione del prospetto contabile, va utilizzato il formato XBRL, la cui tassonomia per la formazione delle istanze XBRL per il 2017 è la versione “2016-11-14”, disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale e scaricabile dal sito di XBRL Italia all’indirizzo: http://it.xbrl.org/pubblicata-tassonomia-pci_2016-11-14- definitiva/. La Guida ai bilanci 2017 ricorda che i bilanci con inizio dell’esercizio ante 01/01/2016 potranno ancora utilizzare la precedente versione della tassonomia 2015-12-14.
  • 8. Circolare FISCO Pagina 8 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia La presentazione dei bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente per tutte le imprese di capitali che redigono il bilancio secondo le disposizioni civilistiche, richiede il rispetto della nuova tassonomia che tiene in considerazione le modifiche introdotte con il d.lgs. 139/2015 di recepimento della direttiva 34/UE/2013, tra cui, come citato, il bilancio per le micro-imprese. Inoltre, a differenza del passato, il rendiconto finanziario è diventato prospetto quantitativo a sè stante e non più tabella di nota integrativa. Il bilancio di esercizio è presentabile nelle due forme - ordinario e abbreviato - completo di prospetti contabili e nota integrativa. Ciò evita di far emergere incongruenze tra gli stessi valori del prospetto contabile riportati nelle tabelle della nota integrativa, spesso dovuti ad errori di trascrizione dei dati. Il comunicato stampa del 15 febbraio 2017 di Unioncamere raccomanda, per evitare contraddizioni, nella fase di redazione delle note integrative per i Consorzi e per i contratti di rete di eliminare i riferimenti al bilancio di esercizio, se non pertinenti, e di utilizzare la corretta dicitura "Situazione Patrimoniale". 1.8 Sabatini-ter: modalità e termini di presentazione delle domande Definiti, con circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi e dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. Le disposizioni si applicano: - a tutte le domande, sia a quelle relative agli investimenti ordinari sia a quelle relative agli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, presentate a partire dal termine che sarà fissato con successivo provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese; - alle domande presentate in data precedente al termine fissato dal menzionato, successivo provvedimento direttoriale, tenuto conto della fase a cui saranno giunti i relativi procedimenti. Si ricorda che il decreto MiSE/Mef 25 gennaio 2016, con la nuova disciplina di attuazione dell'agevolazione nell'ottica del programma Industria 4.0, è stato oggetto di interventi nella legge di bilancio 2017, che: - proroga fino al 31 dicembre 2018 il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2016, per la concessione dei finanziamenti di banche e intermediari finanziari; - rifinanzia la misura per complessivi 560 milioni; - introduce una riserva, pari al 20% dello stanziamento di cui alla lettera b), finalizzata alla concessione di finanziamenti per l’acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti; - prevede, per gli investimenti di cui alla lettera c), una maggiorazione del contributo pari al 30% rispetto a quanto previsto dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016 per gli investimenti ordinari. La domanda di agevolazione: dal 1° marzo
  • 9. Circolare FISCO Pagina 9 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Va presentata in bollo, tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, e deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (Pec) agli indirizzi delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione. La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l’invalidità della domanda, il nuovo modulo di domanda (release 4.0) disponibile nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito MiSE a partire dal 1° marzo. Le domande inviate con moduli vecchi saranno considerate irricevibili. Con decreto direttoriale del 16 febbraio 2017 il ministero dello Sviluppo Economico dispone che dal 1° marzo 2017 possono essere presentate le domande dirette ad accedere ai contributi per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese riferite agli investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. E’ necessario indicare nel modulo la ripartizione tra investimenti c.d. ordinari e investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti ( 4.0). Rilevante è anche tenere conto che i beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti 4.0 sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare n. 14036. Pertanto se nella domanda gli investimenti dichiarati come investimenti 4.0 non rientrano negli elenchi di cui agli allegati 6/A e 6/B, non verranno sono ammessi alle agevolazioni e non possono essere ammessi come investimenti ordinari. A fronte delle domande di accesso alle agevolazioni presentate a decorrere dal 1° marzo, le banche e gli intermediari finanziari trasmettono al MiSE le relative richieste di prenotazione a partire dal 1° aprile 2017. Le disposizioni operative contenute nella circolare 14036/17 si intendono applicabili a tali domande di agevolazione. Documentazione antimafia Con circolare n. 17677 del 24 febbraio 2017 il MiSE fornisce chiarimenti in merito alla precedente circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, relativamente all'obbligo della documentazione antimafia al verificarsi di determinate condizioni. Con riferimento al punto 12.1 della precedente circolare del 15 febbraio, il Ministero precisa che la concessione del contributo è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia per le agevolazioni Sabatini-ter che superano la soglia di 150.000 euro, corrispondenti ad un finanziamento: - superiore a 1.943.699 euro, nel caso in cui tutto il finanziamento sia destinato all'acquisto di beni strumentali oggetto di “investimenti ordinari”; - superiore a 1.486.199 euro, nel caso in cui tutto il finanziamento sia destinato all'acquisto di beni strumentali con tecnologie digitali (Industria 4.0 - “investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti”).
  • 10. Circolare FISCO Pagina 10 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia 1.9 Agevolazioni “Cultura Crea” con conti correnti vincolati Con il comunicato stampa del 9 febbraio 2017, è stato reso noto l'accordo tra Abi e Invitalia, che ha disciplinato il funzionamento dei conti correnti vincolati previsti dal decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo n. 243 dell'11 maggio 2016 (in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016). Grazie a tale accordo, infatti, le imprese beneficiarie delle agevolazioni “Cultura crea” potranno ottenere più rapidamente i finanziamenti a loro assegnati, dato che si potranno pagare più velocemente i fornitori dei beni di investimento, riducendo così l'esposizione finanziaria delle aziende. Il tutto potrà avvenire grazie all'apertura di un conto vincolato su cui convoglieranno finanziamenti agevolati e pagamenti. Questo conto vincolato consentirà alle imprese beneficiarie ubicate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia di ottenere in tempi più brevi le agevolazioni previste dal decreto Mibact. Le imprese, anche operanti nel settore no profit, potranno infatti aprire un conto vincolato presso una delle banche aderenti all’iniziativa, per gestire i flussi finanziari relativi ai programmi di investimento ammessi ai finanziamenti pubblici. L’accordo faciliterà anche il raccordo tra il sistema bancario e le imprese, favorendo l’accesso al finanziamento ordinario. Agevolazione Cultura Crea Si ricorda che l'intervento del Mibact è un particolare regime agevolativo che si rivolge alle imprese di varie dimensioni e ai soggetti del terzo settore, che hanno progetti di investimento nei settori dell'industria culturale, turistica, creativa, dello spettacolo e dei prodotti tipici locali. Nello specifico, l'intervento ministeriale si articola in tre linee di intervento che hanno ad oggetto: - nuove imprese dell'industria culturale; - imprese dell'industria culturale e turistica; - terzo settore nell'industria culturale. 1.10 Domande al Registro imprese: modifica delle specifiche tecniche Con decreto MiSE 18 ottobre 2013, modificato con decreto 11 aprile 2016, sono state rese note le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese telematicamente o su supporto informatico. Considerata la necessità di integrare e modificare tali specifiche tecniche, tra cui quella riguardante la previsione di un nuovo codice atto per il deposito del bilancio delle microimprese a seguito della nuova tassonomia XBRL per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2016 o successivamente, è stato emanato dal
  • 11. Circolare FISCO Pagina 11 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia ministero dello Sviluppo Economico il decreto 6 febbraio 2017. Il provvedimento è stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 41 del 18 febbraio 2017. Le modifiche alle specifiche tecniche (Allegato A) hanno effetto dal 14 febbraio 2017, mentre a partire dal 18 aprile 2017 non saranno più utilizzabili i programmi realizzati in base a specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali. 1.11 Compensi Caf sui 730/2016 Il Dipartimento delle finanze (Mef) abbassa i compensi dello Stato spettanti per il 2016 a Caf e professionisti. Le somme riconosciute dallo Stato per l'attività di assistenza fiscale prestata nel 2016 sono ridotte del 23,95%, per consentire il rispetto di quanto stanziato dalla legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016). Con la nota n. 989/DF del 14 febbraio 2017, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate, si ottempera al decreto Mef del 1° settembre 2016 secondo cui, in caso di superamento del tetto di legge, i compensi teorici da corrispondere devono essere riparametrati, in misura proporzionale. Dunque, per un 730/2016 accettato senza modifiche tramite Caf, lo stesso riceverà 12,42 euro invece dei 15,40 euro inizialmente previsti. 1.12 Credito d’imposta R&S a consulenze per prototipi Anche le consulenze di terzi e, in generale, i costi sostenuti per le prestazioni esterne non regolate da uno specifico contratto, sono ammissibili al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, nel caso in cui tali costi siano connessi all’attività di ricerca svolta. La precisazione giunge dall'Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 21 del 20 febbraio 2017 – in risposta ad un’istanza di interpello avanzata da una società, che chiedeva delucidazioni in merito alla riconducibilità dei costi sostenuti per lo sviluppo e la realizzazione di un prototipo tra le spese eleggibili all’agevolazione introdotta dall’articolo 3 del Dl 145/2013. Investimenti ammissibili L’impresa istante rende noto di essersi impegnata nello sviluppo e nella realizzazione di un prototipo dimostrativo, da utilizzare per la fase sperimentale della ricerca, e in tale ambito è stata supportata, in assenza di uno specifico contratto, da terzi soggetti nella fase di costruzione del prototipo. L'istante chiede di conoscere se l’attività di progettazione e costruzione della componentistica sia di per se stessa agevolabile. Chiesto un parere al MiSE, questo ha riconosciuto che l’attività svolta è agevolabile in quanto riconducibile nell’ambito dello sviluppo sperimentale e che gli investimenti effettuati in tale attività sono agevolabili in quanto ascrivibili alle categorie di spese ammissibili al credito di imposta.
  • 12. Circolare FISCO Pagina 12 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Con riferimento ai costi di realizzazione del prototipo, il MiSE ha chiarito che gli stessi sono riconducibili alla ricerca extra muros per la parte relativa alla realizzazione di componenti nuovi. Mentre, nel caso dei costi sostenuti per le competenze tecniche e le privative industriali, anche acquisite da fonti esterne, adattate alle esigenze del progetto, gli stessi sono riconducibili alle competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale. Quindi, si applica l'aliquota del 50% sull'incremento registrato dalle spese per il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di R&S e spese relative a contratti di ricerca cosiddetti extra muros e l'aliquota del 25% sull'incremento delle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio e spese relative a competenze tecniche e privative industriali. 1.13 Assonime: Dichiarazioni integrative a favore Assonime ha redatto la circolare n. 3 del 2017 sulla nuova disciplina delle dichiarazioni integrative a favore, ex dpr 322/1998, oggetto di modifiche da parte del decreto fiscale (Dl 193/2016). Oggetto del documento la rettifica delle dichiarazioni fiscali che i contribuenti presentano ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap, dell’Iva nonché in qualità di sostituti d’imposta. La novità principale consiste nell’aver unificato il termine entro il quale i contribuenti possono rettificare la dichiarazione fiscale a prescindere dal “segno” di tale rettifica; anche le c.d. dichiarazioni integrative a favore, infatti, similmente a quelle c.d. a sfavore, possono ora essere presentate entro il termine previsto per l’accertamento dei dati in esse contenute. In precedenza, invece, il termine che i contribuenti avevano per presentare la c.d. dichiarazione integrativa a favore era notevolmente più breve. La procedura della circolare 31/E/2013 sulla correzione degli errori contabili deve ritenersi, secondo il documento, superata. Credito emerso, utilizzazione Si rileva una lettura non conforme al dettato normativo nelle istruzioni del modello Redditi 2017, in caso di dichiarazione integrativa a favore presentata dopo il termine di scadenza della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Infatti, il credito emerso risulta utilizzabile per pagare debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998), ma nelle istruzioni tale credito risulta utilizzabile prioritariamente per pagare le imposte derivanti dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui risulta presentata l’integrativa. Se così fosse, il credito potrebbe essere utilizzato, in compensazione dei debiti tributari maturati nel periodo successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa, esclusivamente per la parte eccedente. Consolidamento dei crediti tributari esposti nella dichiarazione La nuova disciplina stabilisce che, limitatamente ai soli elementi oggetto di integrazione, i termini per i relativi accertamenti decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa. La Corte, a Sezioni unite, nella sentenza 5069/2016, dichiara che i termini decadenziali per l’accertamento valgono per l’accertamento di una maggiore imposta dovuta (credito dell’amministrazione), non per gli atti
  • 13. Circolare FISCO Pagina 13 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia impositivi con i quali l’amministrazione contesta il credito esposto nella dichiarazione (credito del contribuente). Ma, secondo Assonime, il fatto che la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente determina lo slittamento dei termini di decadenza di accertamento (per i soli fatti oggetto della dichiarazione integrativa) dovrebbe far ritenere che i crediti emergenti in dichiarazione, spirati i termini di accertamento, non possano più essere sindacati. 1.14 Amministratore di condominio: dati della precompilata fino al 7 marzo L’agenzia delle Entrate ha, con comunicato stampa del 21 febbraio 2017, reso noto che gli invii dei dati su opere di recupero edilizio e risparmio energetico sulle parti comuni – ai fini della precompilata - effettuati dagli amministratori condominiali saranno ritenuti validi fino al 7 marzo 2017. Pertanto viene prorogata la data del 28 febbraio 2017 fissata dal decreto Mef 1° dicembre 2016. L'Agenzia informa, inoltre, che le Faq sul tema vengono costantemente e tempestivamente aggiornate. L'ultimo importante chiarimento è sull’indicazione del soggetto a cui è attribuita la spesa: - l’amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario; - in assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore indica semplicemente quale soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo; - l’amministratore di condominio, quindi, per la compilazione della comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale. Dunque, l’amministratore di condominio non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale, ma deve comunicare il codice fiscale del proprietario o del titolare di un altro diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), salvo che quest’ultimo gli abbia comunicato un soggetto diverso (ad esempio il conduttore). Sulla compilazione è precisato che: nel campo 21 della comunicazione “Flag pagamento” va indicato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento oppure se il pagamento è stato parzialmente o interamente non corrisposto alla medesima data. 1.15 Rottamazione: lettere da Equitalia per aderire In materia di definizione agevolata, DL n. 193/2016, Equitalia informa che sta inviando ai contribuenti una lettera per informarli su eventuali cartelle, ancora non in loro possesso, che avrebbero i requisiti per rientrare nella rottamazione. La procedura dell’invio di tale comunicazione è prevista dallo stesso Dl 193/2016 secondo il quale Equitalia è tenuta ad inviare, entro il 28 febbraio, una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 31 dicembre del 2016 e che non risultino ancora notificate.
  • 14. Circolare FISCO Pagina 14 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Con tale informazione il contribuente può così avvalersi della definizione agevolata il cui termine per l’adesione scade il 31 marzo 2017. Si ricorda che per l’adesione alla rottamazione occorre compilare il modulo DA1 in ogni sua parte, anche online. Una volta compilato è necessario stamparlo, firmarlo e presentare la domanda o presso gli Sportelli dell’Agente della riscossione oppure mediante Pec. Entro il 31 maggio del 2017 i contribuenti riceveranno una comunicazione in cui sarà indicata la somma dovuta, insieme ai bollettini per il pagamento con le date di scadenza. 1.16 DL Mezzogiorno approvato Approvato definitivamente dal senato il Ddl di conversione del decreto Mezzogiorno, che reca il Bonus Sud (Dl 243/2016). In funzione della loro dimensione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale, per i beni agevolabili le aziende avranno un credito d'imposta del: 20% della spesa ammissibile per le piccole imprese, 15% per le medie, 10% per le grandi. Di rilievo, l’eliminazione del vincolo sulla cumulabilità del bonus investimenti con altre forme di incentivo (Sabatini ter, super e iperammortamento), a valere sui medesimi beni agevolati. Varrà solo il limite della Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020. Per i beni di costo unitario superiore a 500.000 euro è necessaria una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un ente di certificazione accreditato. Sul punto si introduce l'alternativa possibilità che, qualora si faccia riferimento ad un ente di certificazione accreditato, possa essere acquisito un “attestato di conformità”. Quanto ai beni agevolabili, è eliminata la parola utensili in riferimento alle macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime. Dunque, le macchine oggetto di agevolazione, hanno lo scopo di operare sui materiali con l’impiego di appropriati utensili e non ci si riferisce, quindi, tecnicamente a “macchine utensili”. 1.17 Decreto ingiuntivo a favore del fideiussore sconta l’imposta proporzionale Non si applica il principio dell’alternatività Iva/registro ma l’imposta proporzionale nella misura del 3% al decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale nell’ambito dell’azione di regresso di un contratto di fideiussione. Lo specifica l’agenzia delle Entrate con risoluzione n. 22/2017 rappresentando che la questione – tassazione con imposta proporzionale di registro, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131/186, dei decreti ingiuntivi recanti condanna al pagamento di somme a favore del fideiussore precedentemente escusso dal creditore del rapporto obbligatorio principale, quest'ultimo ricadente in ambito IVA - è stata trattata in diverse sentenze da parte della Corte di cassazione. In tali pronunce è stata riconosciuta la natura accessoria della fideiussione in relazione al rapporto obbligatorio principale con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, in applicazione
  • 15. Circolare FISCO Pagina 15 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia del principio di alternatività Iva/registro. Tuttavia, in senso opposto, la sentenza n. 17237/2013 ha statuito che nel campo tributario è irrilevante la natura accessoria del contratto di fideiussione ed invece va dato rilievo al principio dell'autonomia dei singoli negozi. Successivamente, mettendo fine all’incertezza, è intervenuta la sentenza n. 20266/2015 che ha affermato il principio per il quale il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso dal creditore garantito nei confronti del debitore principale è soggetto a registrazione con imposta proporzionale al valore della condanna; infatti il garante, a seguito del pagamento, non fa valere corrispettivi o prestazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. La risoluzione n. 22 del 22 febbraio 2017 specifica che nel rapporto tra garante e debitore, a seguito dell’escussione della garanzia da parte del creditore, viene esclusa l’unitarietà ed inscindibilità dell’operazione poiché il fideiussore che chiede il decreto ingiuntivo per ottenere dal debitore garantito quanto ha versato al creditore, non fa valere la prestazione di garanzia, ma si limita a esercitare i diritti spettanti al creditore, a seguito del pagamento da lui eseguito. Di conseguenza nella questione prospettata si applica l’imposta proporzionale nella misura del 3%, senza dare seguito al principio di alternatività Iva/registro. 1.18 In CDM approvato decreto antiriciclaggio Approvato con esame preliminare, in sede di Consiglio dei ministri, il decreto legislativo in materia di antiriciclaggio, di recepimento della direttiva UE 2015/849, che ha introdotto disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo. Destinatari della normativa: persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario o che hanno disponibilità di denaro, tenuti a determinati obblighi informativi nei confronti dell’unità di informazione finanziaria (UIF). Professionisti Sono obbligati all'identificazione, ma il professionista chiamato a valutare la posizione giuridica del cliente o a svolgere patrocinio e consulenza vi è tenuto solo al momento del conferimento dell’incarico. Sono eliminate formalità e tecnicismi in ordine alle modalità di conservazione dei dati e dei documenti, ritenuti eccessivi rispetto alle esigenze di uniforme ed omogenea applicazione del diritto comunitario e, come tali, potenzialmente anticompetitivi. L’adeguata verifica sarà: - meno stringente per le situazioni di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, come per società quotate, Pa, residenti in aree geografiche white list (Stati Ue, Paesi dotati di efficaci sistemi antiriciclaggio o limitato livello di corruzione); - più stringente in presenza di fattori di rischio rilevanti, come nel caso di rapporti continuativi o prestazioni professionali eseguiti in circostanze anomale, di società schermo o attività economiche con elevato utilizzo di contante. La nuova disciplina
  • 16. Circolare FISCO Pagina 16 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Pagamenti in contante: oltre la soglia dei 3mila euro effettuati tramite intermediari bancari e finanziari, la disponibilità della provvista viene spostata a tre giorni dalla disposizione; la soglia per le rimesse di denaro all’estero è di mille euro. Viene istituito un Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust con lo scopo di accrescere la trasparenza e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le informazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere rese note dal fiduciario o da un altro soggetto per suo conto, solo telematicamente e senza versamento dell’imposta di bollo. Sarà istituito un Registro centrale dei trust produttivi di effetti fiscali avente il fine di custodire le informazioni sulla titolarità effettiva del trust. È garantito un adeguato sistema di controllo degli operatori contrattualizzati dalle società di “money transfer”, attività di rimessa di denaro all’estero che presentano un elevato rischio di infiltrazione criminale. Sanzioni, quelle di base oscillano da 3mila a 50mila euro Sistema sanzionatorio: - reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10mila a 30mila euro per chi fornisce dati e informazioni false per l’adeguata verifica della clientela; - confisca degli strumenti utilizzati per commettere il reato per gli operatori che prestano servizi di rimessa in denaro senza esserne autorizzati; - sanzioni amministrative pecuniarie aumentate fino al triplo nei casi di mancata verifica della clientela da parte dei professionisti per le violazioni gravi, ripetute e sistematiche; - sanzioni amministrative dall’1 al 40% del valore dell’operazione non segnalata o segnalata con ritardo, in caso di mancata segnalazione delle operazioni sospette (Sos), con sanzione massima di almeno a un milione di euro o del doppio del vantaggio conseguito per le violazioni ripetute. 1.19 Dichiarazione d’intento: nuovo modello dal 1° marzo Gli esportatori abituali, in relazione alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, sono ammessi ad utilizzare il nuovo modello di dichiarazione d’intento solo per gli acquisti effettuati dal 1° marzo 2017. Per le operazioni da effettuare fino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello. Coloro che, entro il 28 febbraio 2017, inviano all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento con il vecchio modello, devono compilare anche i campi 3 e 4 relativi alle operazioni che verranno effettuate fino alla fine dell'anno, cioè al 31 dicembre 2017. In particolare, il modello di dichiarazione d’intento in vigore fino al 28/02/2017 potrà essere utilizzato anche nel resto del 2017, se verranno compilati i campi 1 o 2 (una sola operazione per un importo fino ad euro o operazioni fino a concorrenza di euro) e non i campi 3 e 4 (ovvero operazioni comprese nel periodo da). Nel caso in cui, invece, siano stati compilati i campi 3 e 4, e indicato quindi un intervallo
  • 17. Circolare FISCO Pagina 17 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia temporale oltre il 28 febbraio, la dichiarazione d’intento sarà ritenuta valida esclusivamente per le operazioni esenti Iva effettuate fino alla scadenza dell’utilizzo del vecchio modello. Per le operazioni a decorrere dal 1° marzo 2017 sarà necessario presentare una nuova dichiarazione d’intento avvalendosi del nuovo modello. Nuovo modello dal 1° marzo 2017 A partire dal 1° marzo 2017 si dovrà utilizzare il nuovo modello di dichiarazione d'intento esclusivamente per le operazioni di acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva, mentre negli ultimi giorni del mese di febbraio sarà ancora possibile utilizzare il vecchio modello. La dichiarazione d’intento che deve essere inviata alle Entrate utilizzando il nuovo modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016, a partire dalle operazioni di acquisto senza Iva effettuate dal 1° marzo 2017, deve obbligatoriamente indicare due modalità di acquisto, quali: - dichiarazione per singola operazione, compilando il campo 1 per indicarne l’importo; - dichiarazione per una o più operazioni fino al raggiungimento di una determinata somma, compilando il campo 2. In altri termini, con il nuovo modello di dichiarazione d’intento NON potrà più essere indicato un lasso temporale entro cui utilizzare il plafond complessivo e gli esportatori dovranno indicare, nel dettaglio, l’importo entro cui ciascun fornitore potrà emettere fatture senza Iva nell’anno solare di riferimento. Chiarimenti Assonime Assonime, con la circolare n. 5 del 23 febbraio 2017, analizza il contenuto del nuovo modello da utilizzarsi per trasmettere all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d’intento, che attestano la volontà degli esportatori abituali di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’Iva. Relativamente alla compilazione dei campi 1 e 2 del nuovo modello, Assonime ritiene che nel “campo 2” si può indicare, in ciascuna dichiarazione inviata ad ogni fornitore, l'ammontare massimo del plafond disponibile. Tutto ciò, però, se da una parte risolve i problemi degli operatori, dall'altro vanifica l'intento iniziale dell'Amministrazione finanziaria, che ha modificato il precedente modello proprio per facilitare i controlli sul corretto utilizzo del plafond. 1.20 Confidi: fondo rischi per le Pmi E' stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 40 del 17 febbraio 2017 il decreto interministeriale dell'Economia e dello Sviluppo economico del 3 gennaio 2017, che reca le misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di alcuni consorzi di garanzia collettiva dei fidi, meglio conosciuti come Confidi. Nello specifico, il decreto interministeriale MEF-MiSE sancisce l'immediata istituzione di un apposito e distinto fondo rischi, all’interno del Fondo di garanzia ex legge n. 662/96, che i confidi potranno utilizzare allo scopo di concedere nuove garanzie alle piccole e medie imprese associate. Al Fondo viene, così, assegnata una quota specifica del Fondo di garanzia per le Pmi pari a 225 milioni di euro, coerentemente con quanto stabilito dalla legge di Stabilità del 2014. Per l’utilizzo di questa specifica “riserva” devono, però, essere rispettati alcuni stringenti i vincoli, che lo stesso decreto interministeriale evidenzia. Infatti, è specificato che le garanzie rilasciate debbano: - essere concesse direttamente ai soggetti beneficiari finali, cioè le piccole e medie imprese;
  • 18. Circolare FISCO Pagina 18 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia - riguardare specifiche operazioni finanziarie, anche all’interno di portafogli, con importo e durata definiti; - essere rilasciate in misura non superiore all’80% dell’importo della sottostante operazione finanziaria; - essere rilasciate a fronte del pagamento di un premio agevolato; - poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia. Soggetti interessati Sono interessati dall’intervento di cui al DI 3 gennaio 2017: - i confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia; - i confidi che realizzano operazioni di fusione finalizzate all’iscrizione nell’albo degli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia; - i confidi che abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, abbiano erogato garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni. Soggetti beneficiari Possono beneficiare degli aiuti previsti dal provvedimento interministeriale le Pmi operanti in tutti i settori di attività economica con meno di 250 occupati e, in alternativa tra loro, con un fatturato inferiore o uguale ai 50 milioni di euro, o un attivo di bilancio inferiore o uguale ai 43 milioni di euro. Tali Pmi non devono trovarsi in liquidazione e nemmeno essere sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza. In caso contrario le stesse Pmi sarebbero escluse dai trattamenti di aiuto previsti dal provvedimento in esame. 1.21 Bandi Calabria per Pmi Gli incentivi per l'internazionalizzazione delle Piccole e medie imprese e per i macchinari e gli impianti, attraverso una dotazione finanziaria di 20,5 milioni di euro, sono concessi da una serie di bandi del Por Calabria Fesr-Fse 2014-2020. Internazionalizzazione Pmi Dal 3 marzo 2017 parte il bando per l’internazionalizzazione dei sistemi produttivi, che sostiene le Pmi in progetti per l’export. Finanzierà le spese per partecipazione a fiere; azioni promozionali; ricerca e selezione di operatori esteri; creazione o implementazione di siti web in lingua straniera. La dote ammonta a 3,5 milioni di euro (incrementabili), concessi per iniziative riferite alle aree della «Smart Specialization Strategy (S3)». L'importo massimo agevolato è di 200mila euro per i consorzi, 100mila euro per le singole imprese, pari al 70% delle spese ammissibili. Verifiche di ammissibilità e valutazione delle domande in ordine cronologico. Macchinari e impianti Dal 28 febbraio 2017 parte il bando per i macchinari e gli impianti (e beni intangibili), che favorisce la competitività e i processi di innovazione produttiva e di efficienza energetica delle imprese.
  • 19. Circolare FISCO Pagina 19 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Il plafond è, in questo caso, di 10 milioni di euro per progetti ricadenti nelle aree di innovazione della «Smart Specialization Strategy (S3)» vale a dire: agroalimentare, edilizia sostenibile, turismo e cultura, logistica, Ict e terziario innovativo, smart manufacturing, ambiente e rischi naturali, scienze della vita. Sono ammesse, dunque ricomprese nel beneficio, spese di progettazione, collaudo, fidejussioni, macchinari, impianti, opere murarie, programmi informatici, servizi. Anche agevolazioni in regime «de minimis», concesse per il 70% delle spese ammissibili, fino all’importo massimo di 200mila euro. L’avviso prevede una procedura di selezione a sportello valutativo. Ict Infine, dallo scorso 21 febbraio è online il bando per l’Ict (Information and communication technology). L’avviso pubblico incentiva l’adozione di tecnologie informatiche nelle Pmi. La dotazione finanziaria è di 7 milioni di euro. Per avere informazioni ed ottenere la relativa modulistica, occorre visitare il sito internet della regione Calabria - http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa. 1.22 Canone Tv: nuovo modello di esenzione Con provvedimento del 24 febbraio 2017, n. prot. 39345, l'Agenzia delle Entrate modifica il precedente provvedimento del 24 marzo 2016, e successive modifiche, concernente modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato. Tale dichiarazione è stata prevista per superare la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica. A tal fine, sono stati definiti modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla TV per uso privato, ed è stato approvato il relativo modello (provvedimento del 24/03/2016). Ora, il Direttore delle Entrate, modifica il punto 3.1 del precedente modello consentendo così che le dichiarazioni sostitutive relative al canone di abbonamento della TV per uso privato possano essere presentate in ogni giorno dell'anno, indicando nel quadro B, del nuovo modello di non detenzione, la data di inizio delle nuova situazione Inoltre, per semplificare la compilazione del modello, nella dichiarazione è stato inserito un quadro separato per permettere agli abbonati di comunicare la variazione dei presupposti di una precedente dichiarazione sostitutiva. Si prevede un periodo transitorio di 60 giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento n. 39345/2017, entro il quale sarà ancora possibile presentare la dichiarazione sostitutiva con il vecchio modello. 1.23 Modifiche alla disciplina dell’Iva di gruppo Rilevanti modifiche sono state apportate alla disciplina dell'Iva di gruppo con il decreto del ministero dell’Economia del 13 febbraio 2017, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 46 del 24 febbraio 2017.
  • 20. Circolare FISCO Pagina 20 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia La nuova normativa prevede semplificazioni al regime dell’Iva di gruppo andando ad operare sull'art. 73, comma 3, del DPR n. 633/72, come sostituito dall'art. 1, comma 27, lettera b), della legge n. 232/2016 nonché sul Dm 13 dicembre 1979. Definizione di società controllate Cambiano i requisiti per essere considerate società controllate: sono tali le società di capitali le cui azioni o quote sono possedute per oltre il 50% del loro capitale almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente (e non più dal 1° gennaio). Non entrano nel calcolo della percentuale le azioni prive di diritto di voto. Comunicazione dell’opzione: nella dichiarazione Iva La società controllante effettua la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio congiunto dell'opzione riguardante l’Iva di gruppo attraverso la dichiarazione Iva presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Pertanto per il 2017, c’è tempo fino al 28 febbraio per esercitare l’opzione, in base alla situazione societaria determinata al 1° luglio 2016. Elementi della dichiarazione sono: il numero di partita IVA delle società controllate; il tipo di comunicazione relativa a ciascuna società controllata; la sussistenza del requisito relativo al controllo della società, dove va specificata la percentuale di possesso, e da quale data, delle azioni o quote delle società controllate. Riveste importanza che, dal 2017, l'opzione per la liquidazione dell'Iva di gruppo non ha validità solo per l’anno a cui si riferisce, ma si intende rinnovata fino a quando non interviene la revoca da esercitarsi secondo le modalità ed i termini disposti per la comunicazione dell'opzione. Versamenti Il decreto 13 febbraio 2017 stabilisce che la società controllante è tenuta ad indicare nella propria dichiarazione l'ammontare complessivo dei versamenti eseguiti nel corso dell'anno, il calcolo dell'imposta da versare per l'anno, al lordo e al netto dei versamenti effettuati, ovvero quello dell'eccedenza detraibile. Efficacia e regime transitorio Le modifiche disposte dal decreto hanno effetto dall'anno 2017. Secondo la norma transitoria, le opzioni comunicate entro il termine di liquidazione e versamento dell’Iva inerente al mese di gennaio 2016, sono efficaci per l’anno nel quale sono esercitate. 1.24 Agevolazioni per la tutela ambientale nelle regioni meno sviluppate Il ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 7 dicembre 2016, rende note le modalità e i termini per la concessione delle agevolazioni, a valere sulle risorse del PON “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, a favore di imprese che realizzano programmi di sviluppo per la tutela ambientale nelle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia. Le risorse assegnate a tale progetto ammontano a cento milioni di euro. Sono ammessi all’agevolazione i soli programmi di sviluppo per la tutela ambientale che prevedano la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive; devono ritenersi esclusi i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Le unità locali su cui devono insistere i
  • 21. Circolare FISCO Pagina 21 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia programmi oggetto di agevolazione devono essere situate nelle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia. Beneficiarie sono le imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano programmi di sviluppo in relazione ad unità locali riferibili ai settori di attività economica qualificabili come energivori, da intendersi come tali quelli rientranti nei codici a sei cifre della classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO di cui all'allegato al decreto del 7 dicembre 2016, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 46 del 24 febbraio 2017. In aggiunta a tali soggetti, possono avvalersi delle agevolazioni in parola le imprese, di qualunque dimensione, qualificabili come a forte consumo di energia e rientranti nell’elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Domande: dal 26 aprile Le imprese interessate devono presentare le domande per beneficiare delle agevolazioni a partire dal 26 aprile 2017, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia. Le modalità di presentazione delle domande saranno rese note nel sito di Invitalia.it; nel medesimo sito e nel sito del MiSE sarà disponibile il modello da utilizzare per inoltrare la domanda. 1.25 Guida per Piano Industria 4.0 e vittime di mancati pagamenti Al fine di incentivare la massima diffusione delle misure organiche finalizzate a favorire gli investimenti in innovazione e capacità competitiva delle imprese, il MiSE ha pubblicato sul proprio sito nuove pagine ed una Guida dedicate agli strumenti attuativi del Piano Nazionale Industria 4.0. Il Piano nazionale si articola lungo quattro direttrici strategiche: - Investimenti innovativi: stimolare l’investimento privato nell’adozione delle tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0 e aumentare la spese in ricerca, sviluppo e innovazione - Infrastrutture abilitanti: assicurare adeguate infrastrutture di rete, garantire la sicurezza e la protezione dei dati, collaborare alla definizione di standard di interoperabilità internazionali - Competenze e Ricerca: creare competenze e stimolare la ricerca mediante percorsi formativi ad hoc - Awareness e Governance: diffondere la conoscenza, il potenziale e le applicazioni delle tecnologie Industria 4.0 e garantire una governance pubblico-privata per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Vittime di mancati pagamenti Per le imprese che intendono accedere al finanziamento agevolato previsto per gli enti in crisi in quanto vittime di mancati pagamenti, il Mise ha disposto una guida specifica aggiornata al 20 febbraio 2017. La compilazione della domanda va effettuata a partire dal 3 marzo 2017, mentre la presentazione delle domande è prevista a partire dalle ore 10.00 del 3 aprile 2017. La procedura è valutativa a sportello. Il Fondo predisposto concede finanziamenti agevolati per il triennio 2016-2019. Il finanziamento agevolato sarà di importo non superiore a euro 500.000 e non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dall’impresa beneficiaria nei confronti delle imprese debitrici alla data di presentazione della domanda, in ogni caso nei limiti massimali di importo previsti, a seconda del settore di appartenenza dell’impresa beneficiaria, dai Regolamenti “de minimis” (n. 1407/2013, n.1408/2013 e n. 717/2014). La durata deve essere non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni.
  • 22. Circolare FISCO Pagina 22 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia Non sono ammissibili domande di finanziamento agevolato presentate successivamente all'adozione del provvedimento di concessione. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato. La presentazione di una ulteriore domanda implica la rinuncia alla precedente. Ammesse all'agevolazione sono le Pmi che risultino: - in una situazione di potenziale crisi di liquidità per i mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate, in un procedimento penale in corso al 1° gennaio 2016, per estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali. - regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non risultare in stato di scioglimento o liquidazione - non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti). Il MiSE istruisce le domande per l'accesso ai finanziamenti agevolati alle pmi vittime di mancati pagamenti secondo l'ordine cronologico di presentazione o completamento. Per le domande per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo, il MiSe procede, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda o dal completamento della stessa, all'adozione del provvedimento di concessione. Le agevolazioni sono erogate in soluzione unica entro 30 giorni dal provvedimento di concessione, verificata la regolarità contributiva dei beneficiari.
  • 23. Circolare FISCO Pagina 23 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia ADEMPIMENTI E SCADENZE 16 marzo 2017 ● Acconto mensile Irap Soggetti: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. ● Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2016 ed operate nel mese di febbraio 2017 Soggetti: Sostituti d'imposta ● Unica soluzione o prima rata Iva relativa all'anno d'imposta 2016 risultante dalla dichiarazione annuale Soggetti: Contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta dovuta per il 2016. ● Iva relativa al secondo mese precedente Soggetti: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998 ● Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente Soggetti: Contribuenti Iva mensili ● Versamento della Tobin Tax Soggetti: Imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale verso il pubblico, soggetti comunque coinvolti nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti, oltre a banche e società fiduciarie ● Ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia Soggetti: Sostituti d'imposta ● Ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto Soggetti: Sostituti d'imposta ● Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari Soggetti: Sostituti d'imposta ● Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale Soggetti: Sostituti d'imposta ● Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari Soggetti: Sostituti d'imposta ● Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari Soggetti: Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati ● Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari Soggetti: Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a ● Versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito) Soggetti: Banche, SIM e società fiduciarie ● Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato) Soggetti: Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati ● Ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente Soggetti: Banche e Poste Italiane ● Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi relativi a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa Soggetti: Condomini in qualità di sostituti d'imposta ● Versamento dell'addizionale su bonus e stock options Soggetti: Sostituti d'imposta ● Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale dell'Irpef sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro Soggetti: Sostituti d'imposta
  • 24. Circolare FISCO Pagina 24 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia ● Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro Soggetti: Sostituti d'imposta ● Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente Soggetti: Sostituti d'imposta ● Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente Soggetti: Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) ● Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000 Soggetti: Imprese di assicurazione ● Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita Soggetti: Sostituti d'imposta ● Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite Soggetti: Sostituti d'imposta ● Ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente Soggetti: Sostituti d'imposta ● Ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi Soggetti: Sostituti d'imposta ● Ritenute alla fonte su rendite AVS Soggetti: Sostituti d'imposta 27 marzo 2017 ● Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) Soggetti: Operatori intracomunitari con obbligo mensile 31 marzo 2017 ● Erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali", comunicazione del MIBAC Soggetti: Ministero per i beni e le attività culturali ● Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2017 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2017 Soggetti: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" ● Versamento imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio 2017 Soggetti: Imprese di assicurazione ● Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria Soggetti: Intermediari finanziari. ● Liquidazione e versamento dell'Iva su acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente. Soggetti: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali ● Dichiarazione mensile Iva su acquisti intracomunitari per enti non commerciali e agricoltori esonerati (INTRA 12) Soggetti: Enti non commerciali e agricoltori esonerati ● Consegna della Certificazione Unica (CU 2017) Soggetti: Sostituti d'imposta
  • 25. Circolare FISCO Pagina 25 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia GUIDA PRATICA Misure per l’autoimprenditorialità: Nuove imprese a tasso zero "Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo previsto dal Ministero dello Sviluppo economico per i giovani e le donne che vogliono avviare una micro o piccola impresa in tutto il territorio nazionale. La misura agevolativa è stata introdotta dal Dlgs n. 185/2000, Titolo I, che aveva previsto specifici incentivi per l'autoimprenditorialità. Questi hanno subito una modifica ed un aggiornamento ad opera del DL n. 140 dell'8 luglio 2015 e successiva circolare MiSE n. 75445 del 9 ottobre 2015, che hanno delineato una versione "rinnovata" della misura Autoimprenditorialità, appunto ora conosciuta con il nome “Nuove Imprese a Tasso Zero". Le risorse finanziarie destinate all'intervento sono quelle del Fondo rotativo del MEF presso il Soggetto gestore, Invitalia, pari a circa 50 milioni di euro, la cui consistenza si autoalimenta grazie ai rientri dei mutui relativi alle agevolazioni già concesse a partire dal 2006. Novità dell'incentivo La nuova agevolazione si rivolge non solo ai giovani fino a 35 anni, ma anche alle donne indipendentemente dall’età. E' applicabile non più nelle sole aree svantaggiate, ma in tutto il territorio nazionale. Non prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto, ma solo la concessione di mutui agevolati a tasso zero, per investimenti fino a 1,5 milioni di euro, per singola impresa. Possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni le imprese costituite al massimo da 12 mesi. Vi è ora la possibilità di presentazione della domanda anche da parte di persone fisiche che intendono costituire un'impresa, purché queste ultime, entro 45 giorni dall'eventuale ammissione alle agevolazioni, dimostrino l'avvenuta costituzione dell'impresa, oltre che il possesso dei requisiti richiesti. Soggetti ammessi e requisiti Possono beneficiare dell'agevolazione “Nuove imprese a tasso zero" le imprese: - costituite in forma societaria, comprese le società cooperative; - la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni oppure da donne; - costituite in forma di società da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
  • 26. Circolare FISCO Pagina 26 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia - di micro e piccola dimensione. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni le imprese devono: - essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese; - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria; - non essere sottoposte a procedure concorsuali; - non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. Iniziative finanziabili Sono finanziabili le iniziative che prevedono programmi di investimento con spese fino a 1,5 milioni di euro promossi nei seguenti settori: - produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli, - fornitura di servizi alle imprese e alle persone, - commercio di beni e servizi, - turismo. Possono essere ammessi anche i progetti nei seguenti settori, considerati di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile: - filiera turistico-culturale, intesa come attività per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché per il miglioramento dei servizi di ricettività e accoglienza, - innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali o soddisfano nuovi bisogni sociali. Spese ammissibili Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie alle finalità del programma di investimento sostenute dall’impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda oppure dalla data di costituzione della società. In particolare, si tratta delle spese che sono relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie: - suolo aziendale; - fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni; - macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica; - programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; - brevetti, licenze e marchi;
  • 27. Circolare FISCO Pagina 27 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia - formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del progetto; - consulenze specialistiche. Agevolazione Il programma “Nuove Imprese a Tasso Zero” prevede l’accesso a mutui agevolati per gli investimenti. Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento de minimis e consistono in un finanziamento agevolato senza interessi (tasso zero) della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle spese totali. Le imprese devono garantire la restante copertura finanziaria e realizzare gli investimenti entro 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento. Le agevolazioni sono concesse, sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, ai sensi e nei limiti del sopra citato regolamento de minimis, che prevede, in particolare, che le imprese possono beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di 200 mila euro, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa a titolo di de minimis nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti. L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie oppure mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al 25% delle spese ammissibili complessive. Le agevolazioni vengono erogate dietro presentazione di stati di avanzamento lavori, a fronte di titoli di spesa quietanzati. È possibile presentare un massimo di 3 stati di avanzamento lavori (SAL), di cui il primo non inferiore al 25% delle spese ammesse e l’ultimo non inferiore al 10% delle stesse. L’impresa può richiedere una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dalla realizzazione del programma di investimenti, fino ad un massimo del 25% del finanziamento concesso. In questo caso, dovrà presentare idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo a favore di Invitalia. Domanda di agevolazione La domanda per accedere al beneficio può essere inviata a partire dal 13 gennaio 2016 esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. È necessario, a tal fine, che l'impresa si registri ai servizi online di Invitalia (indicando un indirizzo PEC) e, poi, acceda al sito riservato per compilare direttamente il format, caricare il business plan e allegare la documentazione necessaria.
  • 28. Circolare FISCO Pagina 28 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia N.B. - “Nuove Imprese a tasso zero” è una misura a sportello, di conseguenza le domande possono essere presentate fino a quando ci sono fondi disponibili. Non ci sono graduatorie, né click-day. Pertanto, le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione. Dopo la verifica formale, è prevista una valutazione di merito che comprende anche un colloquio con gli esperti di Invitalia. L’esito della valutazione viene comunicato tramite PEC entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda o di completamento della stessa, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi di comunicazione dei motivi ostativi. Nel caso in cui la valutazione della domanda abbia esito positivo, viene eseguita una ulteriore verifica tecnica, che esamina: - la funzionalità del programma di investimento rispetto agli obiettivi del progetto d’impresa (in caso di esito negativo la delibera di ammissione decade) - la pertinenza e la congruità delle spese previste, anche in termini di corretto dimensionamento rispetto agli obiettivi di produzione e di vendita. Le voci di spesa per le quali questa verifica non risulta positiva vengono ridotte, con conseguente ricalcolo dell’agevolazione. Obbligo conto corrente vincolato Per gestire l'agevolazione si deve aprire un conto corrente dedicato esclusivamente a tale finalità. Le spese, infatti, devono essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimento. La rubrica del conto corrente deve contenere il nome della società/cooperativa e il numero di protocollo della domanda di agevolazioni. Il Ministero dello sviluppo economico, con la circolare n. 5415 del 20 gennaio 2017, ha definito le modalità e i termini per l'erogazione delle agevolazioni a copertura delle spese di acquisizione di beni di investimento rientranti nell’ambito del programma agevolativo per la nuova imprenditorialità a tasso zero. A tal fine, le imprese beneficiarie devono attivare un conto corrente vincolato presso le banche convenzionate. Ciò, in quanto le imprese ammesse al finanziamento agevolato possono optare, in relazione alle suddette spese, per l’erogazione di quote di finanziamento agevolato sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate. Pertanto, l’impresa beneficiaria è tenuta ad aprire un conto corrente vincolato presso una banca convenzionata prescelta tra quelle di cui all’elenco riportato nei siti del MiSE e dell’ABI, conferendo alla stessa mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili e, assicurando la disponibilità sul medesimo conto delle risorse finanziarie di propria competenza, necessarie ai fini della presentazione delle richieste di erogazione. Una volta completata la procedura di apertura del c/c vincolato, è possibile presentare le richieste di erogazione delle agevolazioni a fronte del primo stato avanzamento lavori o dell’ulteriore SAL, utilizzando
  • 29. Circolare FISCO Pagina 29 Circolare d’informazione fiscale con cadenza quindicinale a cura di eDotto per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia esclusivamente la piattaforma informatica presente sul sito istituzionale del Soggetto gestore (www.invitalia.it), nella sezione “Nuove Imprese a Tasso Zero”. L’impresa beneficiaria può richiedere al Soggetto gestore il pagamento anticipato di specifici fornitori, a valere sui fondi propri, da far confluire sul conto corrente vincolato, nelle more dell’erogazione dell’agevolazione spettante. Altresì, la banca convenzionata può concedere all’impresa beneficiaria un finanziamento bancario per la copertura finanziaria, totale o parziale, della parte del piano di impresa non assistita dal finanziamento agevolato. La banca convenzionata procede alla chiusura del conto corrente vincolato e alla restituzione, se del caso, delle risorse finanziarie in eccedenza, previa acquisizione di una comunicazione del Soggetto gestore attestante l’avvenuta realizzazione del programma di investimento. Entro 15 giorni dalla chiusura del conto corrente vincolato l’impresa beneficiaria trasmette via PEC al Soggetto gestore la documentazione relativa alla predetta chiusura. Norme e prassi Ministero dello Sviluppo Economico, circolare n. 75445 del 9 ottobre 2015 Ministero dello Sviluppo Economico, circolare n. 5415 del 20 gennaio 2017 INFORMAZIONI DI CONTATTO Simone Bucaioni dottore commercialista Tel. +39 075 5722661 Fax +39 075 5717996 bucaioni@studiobcm.it Benedetta Bonanni dottore commercialista Tel. +39 075 5722661 Fax +39 075 5717996 bonanni@studiobcm.it