La procedura di collaborazione volontaria introdotta con il D.L. n.193 del 2016 offre nuovamente la possibilità per coloro che hanno commesso violazioni tributarie nazionali e\o internazionali di sanare le medesime con forti sconti per quanto attiene le sanzioni amministrative e prevedendo l’esclusione dalla punibilità per alcuni reati penali tassativamente individuati. Infatti, se si osserva che le sanzioni amministrative reddituali vanno dal 90 al 180% della maggiore imposta accertata e le sanzioni ai fini RW vanno dal 3 al 6% del valore delle attività accertate, si comprende chiaramente la convenienza ad aderire a tale procedura. Inoltre, non si può non evidenziare che, per chi possiede attività finanziarie o patrimoniali all’estero, sono sempre meno i Paesi che non hanno stipulato con l’Italia e con l’Unione Europea un accordo di scambio automatico di informazioni. Infatti, molti dei Paesi che fino a poco tempo fa attiravano capitali dall’estero garantendo massima riservatezza ai titolari degli stessi, oggi al contrario sono diventati assolutamente “trasparenti” con il Fisco italiano in virtù degli accordi stipulati. Molti dei Paesi che ancora garantiscono questo tipo di “riservatezza” scontano un elevato rischio paese che non consente di avere un eguale garanzia sulla riappropriazione dei capitali.
2. PREMESSA
SOGGETTI AMMESSI ALLA VD
CAUSE DI ESCLUSIONE
VIOLAZIONI SANABILI
ANNUALITÀ DA REGOLARIZZARE
EFFETTI PREMIALI A SEGUITO
DELL’ADESIONE
STEP DELLA PROCEDURA
Sommario
3. La procedura di collaborazione volontaria («voluntary
disclosure» o VD) introdotta con il D.L. 193/2016 offre
nuovamente la possibilità, per coloro che hanno
commesso violazioni tributarie nazionali eo
internazionali, di sanare le medesime con forti sconti
per quanto attiene le sanzioni amministrative.
È inoltre prevista l’esclusione dalla punibilità per
alcuni reati penali tassativamente individuati.
In particolare la nuova procedura di VD ripercorre
sostanzialmente quanto già previsto dalla precedente
versione, con alcune rilevanti novità tra cui la
possibilità per il contribuente di procedere al
pagamento di imposte, interessi e sanzioni in
autoliquidazione e l’estensione della
regolarizzazione agli anni 2014 e 2015.
Premessa
4. La procedura di VD consiste in un'autodenuncia del
contribuente che presuppone la totale trasparenza
nei confronti del Fisco della propria posizione fiscale.
Questa potrà prevedere:
l'emersione spontanea dei capitali detenuti
illecitamente all'estero (cd. VD internazionale);
la regolarizzazione di violazioni connesse a
talune imposte (specificate nel prosiguo), anche
connesse all’emersione di attività estere (cd. VD
nazionale).
Termine per aderire alla procedura
Salvo proroghe, per beneficiare degli effetti premiali
(sconto su sanzioni amministrative / depenalizzazione
di specifici reati tributari) il contribuente dovrà aderire
alla procedura di VD entro il 31 luglio 2017.
Premessa
5. Soggetti residenti tenuti agli obblighi attinenti il
monitoraggio fiscale, ovvero:
• le persone fisiche;
• le società semplici e i soggetti ad esse
equiparati;
• gli enti non commerciali, compresi i trust,
per quanto concerne la regolarizzazione degli
investimenti e delle attività finanziarie illecitamente
detenuti all'estero (VD internazionale).
Tutti soggetti residenti e non per le violazioni
connesse agli obblighi di dichiarazione in Italia (VD
nazionale) ai fini delle imposte sui redditi, IRAP,
IVA, adempimenti del sostituto di imposta.
Soggetti ammessi alla VD
6. Formale conoscenza di accessi, ispezioni,
verifiche o di attività di accertamento
amministrativo o di procedimenti penali, per
violazione di norme tributarie, relativi all’ambito
oggettivo di applicazione della voluntary, nei
confronti di chi presenta l’istanza o dei soggetti
solidalmente obbligati in via tributaria concorrenti nel
reato.
Presentazione di altra istanza in passato (VD 1°
edizione).
Cause di esclusione (segue)
7. Un emendamento approvato alla Camera dalle
commissioni V e VI chiarisce che anche chi ha
presentato istanza nel 2015 potrà aderire alla nuova
procedura. Si prospetterebbe in particolare:
una possibile regolarizzazione delle stesse
attività oggetto della prima istanza limitata agli
anni 2014 e 2015;
l’attivazione della procedura a chi deteneva ad
esempio conti all’estero e intende adesso
regolarizzare compensi in nero ricevuti in Italia,
privi di attinenza con detti conti esteri, o chi ha
aderito alla voluntary nazionale nel 2015 senza
regolarizzare eventuali attività o beni esteri non
connessi con quanto regolarizzato in Italia.
Cause di esclusione (segue)
8. Omessa dichiarazione al fisco di attività
patrimoniali e finanziarie illecitamente costituiti
o detenuti all'estero:
Attività Patrimoniali Es. Immobili, diritti reali immobiliari,
oggetti preziosi, imbarcazioni.
Attività Finanziarie Es. Partecipazioni al capitale o
patrimonio di soggetti non residenti, obbligazioni estere,
titoli pubblici italiani, valute estere, depositi e c/c, contratti
di natura finanziaria, polizze assicurative, metalli preziosi.
Mancata dichiarazione dei redditi connessi
all’utilizzo di tali investimenti ed attività.
Mancata dichiarazione degli imponibili non connessi
con i predetti investimenti e attività di natura
finanziaria, compresa la mancata dichiarazione
dei redditi che servirono per costituire le attività
e gli investimenti all’estero.
Violazioni sanabili
9. Sarà possibile in particolare regolarizzare le
violazioni ancora accertabili in materia di:
imposte sui redditi e relative addizionali, contributo di solidarietà;
imposte sostitutive;
IRAP;
IVA;
dichiarazione dei sostituti di imposta;
IVIE e IVAFE;
contributivi previdenziali.
L'adesione alla VD potrebbe causare l'accertamento di
altre imposte non richiamate precedentemente, come
ad esempio, l'imposta sulle successioni e l'imposta sulle
donazioni. In tale eventualità vi è comunque la possibilità
di mitigare e sanzioni ove il contribuente fornisca nella
relazione illustrativa i documenti e le informazioni per la
determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli
effetti di detti tributi.
Violazioni sanabili (segue)
10. Annualità da regolarizzare
Violazioni reddituali:
• dal 2010 al 2015, in caso di presentazione di una
“dichiarazione infedele”;
• dal 2009 al 2015, in caso di “dichiarazione omessa”.
In presenza dei presupposti per applicare il raddoppio dei
termini di accertamento paese di detenzione Black list
senza accordo con l’Italia per lo scambio automatico di
informazioni, le annualità interessate saranno invece:
• dal 2006 al 2015, in caso di “dichiarazione infedele”;
• dal 2004 al 2015, in caso di “omessa dichiarazione”.
Violazioni da monitoraggio fiscale
• dal 2009 al 2015, per le attività che sono detenute in
Paesi non considerati black list;
• dal 2004 al 2015, per le attività che sono detenute in
Paesi black list.
11. Annualità da regolarizzare (segue)
Esempi di Paesi black list per i quali non opererà il
raddoppio dei termini ai fini della procedura di VD 2°
edizione:
• Andorra
• Hong Kong
• Isole Cayman
• Isole Cook
• Guernsery
• Gibilterra
• Isola di Man
• Stato di Jersey
• Liechtenstein
• Monaco
• Singapore
• Svizzera
Affinché non operi il
raddoppio dei termini è
necessario che le attività
estere vengano trasferite in
Italia o in Stati UE inclusi
nella c.d. white list, ovvero
che l’autore delle violazioni
dichiarative rilasci il c.d.
waiver all’intermediario
finanziario estero
12. Effetti premiali dell’adesione
RIDUZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE:
in caso di autoliquidazione da parte del
contribuente (opzione N.1):
• riduzione delle sanzioni minime al 75% per violazioni
reddituali e,
• riduzione all’1,5% delle sanzioni minime per attività
detenute in Paesi white list o che hanno firmato un
accordo sullo scambio di informazioni o un “TIAE”
entro il 24/10/2016 e 3% negli altri casi, per le
violazioni degli obblighi di monitoraggio delle
consistenze estere e se sussistono le condizioni per
il raddoppio dei termini, nei termini suesposti; ove
non sussistano queste condizioni, le sanzioni sono
ridotte del 25%.
SARANNO IRROGATE NUOVE SANZIONI IN CASO DI CALCOLI ERRATI
13. Qualora il contribuente non proceda
all'autoliquidazione (opzione N.2), ma lasci che
l’Agenzia emetta l’invito a comparire e l’atto di
contestazione delle sanzioni, le sanzioni saranno
applicabili:
• nella misura dell’85% dei minimi edittali per le
violazioni reddituali,
• nella misura del 60% dei minimi edittali per le
violazioni da monitoraggio fiscale, in caso di
rimpatrio fisico, giuridico o rilascio del waiver, misura
innalzata all’85% negli altri casi.
Effetti premiali (segue)
14. Effetti premiali (segue)
NON PUNIBILITÀ PER SPECIFICI REATI PENALI:
• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o
altri documenti per operazioni inesistenti
• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
• Dichiarazione infedele
• Omessa dichiarazione
• Omesso versamento di ritenute dovute o certificate
• Omesso versamento di Iva
Se commessi in relazione ai predetti reati tributari:
• Riciclaggio
• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Per i reati tributari non punibili, per attività oggetto di VD
e fino al versamento della prima o unica rata:
• Autoriciclaggio
15. La Procedura
ENTRO IL 31 LUGLIO 2017
Inoltro del modello di istanza di adesione alla VD in
via telematica all’Agenzia delle Entrate.
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2017
Invio relazione di accompagnamento a mezzo pec.
Autoliquidazione e versamento delle somme dovute
da parte del contribuente (unica soluzione o
pagamento della 1° delle 3 rate). Se si opta per la
liquidazione da parte dell’Ufficio delle Entrate il
pagamento (anche in 3 rate) è dovuto a partire dalla
scadenza prevista per il singolo atto notificato.
PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA
Pagamento integrale delle somme dovute a seguito
dell’autoliquidazione ovvero dell’adesione all’invito a
comparire in caso di liquidazione da parte dell’Ufficio.
16. FEDERICO PIERI
Dottore commercialista e Revisore legale dei conti
federico.pieri@pieriassociati.it
www.pieriassociati.it
Per info e per qualsiasi richiesta di
intervento in relazione alla procedura di
Voluntary Disclosure contattare lo Studio
oppure scrivere a info@pieriassociati.it
GRAZIE PER L’ATTENZIONE