Dal 1^ gennaio 2020 con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1912 che apporta delle modifiche al regolamento (UE) n. 282/2011 relativo alle esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie, le aziende interessate devono poter «comprovare» la ricezione della merce da parte dei propri clienti UE.bL’aspetto più rilevante riguarda l’introduzione nel regolamento n. 282/2011 dell’Articolo 45 bis, che per la prima volta individua i documenti probatori necessari per accertare la natura intracomunitaria della cessione. Tale prova consente al venditore-cedente di qualificare l’operazione come “non imponibile”, in quanto soggetta esclusivamente all’imposizione IVA prevista dallo Stato di destinazione della merce (questo il principio dettato dall’art. 41 del d.l. 30 agosto 1993 n. 331).
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Fornitore
Arxivar
Trasporto Merce
Notifica consegna merce
Notifica ricezione merce
Fattura Vendita
Dal 1^ gennaio 2020 con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1912 che apporta delle
modifiche al regolamento (UE) n. 282/2011 relativo alle esenzioni connesse alle operazioni
intracomunitarie, le aziende interessate devono poter «comprovare» la ricezione della merce da parte
dei propri clienti UE. L’aspetto più rilevante riguarda l’introduzione nel regolamento n. 282/2011
dell’Articolo 45 bis, che per la prima volta individua i documenti probatori necessari per accertare la
natura intracomunitaria della cessione. Tale prova consente al venditore-cedente di qualificare
l’operazione come “non imponibile”, in quanto soggetta esclusivamente all’imposizione IVA prevista dallo
Stato di destinazione della merce (questo il principio dettato dall’art. 41 del d.l. 30 agosto 1993 n. 331).
A tutte le aziende che effettuano cessioni Intra-UE per attestare la non
imponibilità IVA dell’operazione
La Soluzione a chi è rivolta ?
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Riferimenti Normativi
In vigore dal 01 Gennaio 2020
Regolamento UE n. 2018/1912 del 4 dicembre 2018: prova del trasporto delle cessioni
intracomunitarie di beni (art.45-bis del Regolamento n.282/2011) e tenuta dei registri in
presenza di call-off stock (art. 54-bis del Regolamento n. 282/2011).
Direttiva UE 2018/1910 del 4 dicembre 2018 che disciplina:
1. L’importanza sostanziale dell’iscrizione al VIES (art.138 della Direttiva 2006/112/CE)
2. Il regime del call-off stock/consignment stock (artt.17-bis e 243 della Direttiva
2006/112/CE)
3. Le transazioni a catena comunitarie (art.36-bis della Direttiva 2006/112/CE)
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Ai sensi dell’art.41, comma 1, lett. a) del D.L. n.331/93 è definita Cessione
Intracomunitaria non imponibile in Italia
La cessione a titolo oneroso nei confronti di altro soggetto passivo di imposta UE di beni
trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro dal cedente o dall’acquirente, o da
terzi per loro conto.
I beni possono essere sottoposti, per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi,
a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
Definizione di Cessione Intracomunitaria
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Documenti emanati in passato per provare
una cessione INTRA-UE
Documento di trasporto, indicante il luogo di partenza nel territorio dello Stato e il luogo di
destinazione nello Stato comunitario di arrivo dei beni (es.: CMR anche elettronico, firmato dal
trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta);
Documenti attestanti gli impegni contrattuali(es.: ordine, conferma d’ordine, ecc.);
Quietanza di pagamento dalla quale risulti evidenza delle somme incassate per effetto delle
cessioni intracomunitarie (es.: bonifico bancario o altro mezzo di pagamento della merce);
Qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che i beni sono stati inviati in altro Stato
membro (es.: corrispondenza commerciale tra le parti relativa alla cessione comunitaria).
Tale documentazione unitamente alla fattura e al modello intrastat deve essere conservata a
cura del fornitore italiano entro i limiti temporali previsti per l’attività di accertamento ai fini IVA.
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Attuazione Regolamento UE
Dal 01 Gennaio 2020
Il Regolamento n. 2018/1912 del 4 dicembre 2018 introduce nel Regolamento UE n.282/2011 il nuovo art.45-
bis che detta precise regole sulla prova del trasporto dei beni oggetto di una cessione intracomunitaria.
Lo scopo principale, come si legge dai vari «Considerando» contenuti nel Regolamento che precedono la
norma è:
1. Armonizzare a livello unionale le condizioni in presenza delle quali si concretizzano i presupposti del
riconoscimento della non imponibilità della cessione intra con particolare riferimento al presupposto
territoriale del trasporto
2. Garantire certezza e chiarezza nella applicazione della norma
3. Ridurre il rischio di frodi transfrontaliere
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Attuazione Regolamento UE
Dal 01 Gennaio 2020
In particolare al fine di fornire soluzioni pratiche per comprovare il trasporto intracomunitario dei beni è
necessario introdurre 2 presunzioni confutabili (presunzioni relative).
In base all’art. 45-bis applicabile dal 1° Gennaio 2020 si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal
territorio di uno Stato membro verso altro Paese della Comunità, in determinati casi che si differenziano a
seconda che il trasporto sia eseguito dal fornitore (o da un terzo per suo conto) oppure dal cessionario (o da un
terzo per suo conto).
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Le possibili Soluzioni
Grazie alle funzionalità di Arxivar e di Soluzioni di Firma da noi rivendute, possiamo prevedere tre possibili
soluzioni le cui principali differenze sono legate alla modalità di Firma del documento da parte del Cessionario e
alla successiva archiviazione automatica o meno della sua risposta.
1. Invio email «semplice» con allegata dichiarazione; il cliente dovrà rispondere alla email ricevuta
allegando la dichiarazione compilata e firmata
2. Invio email «con task» con allegata dichiarazione, il cliente all’interno della email, grazie a bottoni
intuitivi, potrà accettarerifiutare. Nel caso di accettazione dovrà allegare la dichiarazione compilata e
firmata (in questo caso dovrà firmare in autonomia il documento); in caso di rifiuto inserirà una
motivazione del rifiuto
3. Invio email «avanzata» con un link integrato alla Soluzione eSignAnyWhere (eSAW), il cliente all’interno
della email troverà un link e cliccando su di esso avrà la possibilità di visualizzare il documento ed appore
immediatamente la firma elettronica su di esso
Si tratta in ogni caso di Soluzioni di partenza che possono essere
totalmente Personalizzate ed Ampliate a seconda delle esigenze specifiche dell’Azienda
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Soluzione 1 – con email «semplice»
1. Archiviazione in Arxivar della documentazione relativa alla cessione Intra-UE
2. Generazione modello (vedi fac-simile) con le indicazioni necessarie per identificare la fornitura
3. Invio email «semplice» al cliente UE con allegata la dichiarazione
4. Il cliente ricevuta la email dovrà:
• Stampare il modello allegato
• Compilare il modello nelle sue parti mancanti ed apporre una firma autografa
• Scansionare il modello
• Rispondere alla email ricevuta, allegando il modello firmato
1. Ricevuta la email di risposta del cliente con allegata la dichiarazione, si provvede ad effettuare
l’archiviazione in Arxivar ed inserire il tutto nel fascicolo di riferimento
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Soluzione 2 – con email «con task»
1. Archiviazione in Arxivar della documentazione relativa alla cessione Intra-UE
2. Generazione modello (vedi fac-simile) con le indicazioni necessarie per identificare la fornitura
3. Invio email «con task» al cliente UE con allegata la dichiarazione
4. Il cliente riceve una email come in figura e dovrà
• in caso di Accettazione:
a) Stampare il modello allegato
b) Compilare il modello nelle sue parti mancanti
ed apporre una firma autografa
a) Scansionare il modello
b) Allegare il modello firmato
• In caso di rifiuto:
a)Inserire la motivazione del rifiuto nella form che si aprirà dopo aver cliccato su rifiuta
5. In maniera automatica in Arxivar verrà archiviato il documento con il relativo esito e verrà dato un
alert di avvenuta accettazione / rifiuto in modo espletare gli adempimenti del caso
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Soluzione 3 – con email «avanzata»
1. Archiviazione in Arxivar della documentazione relativa
alla cessione Intra-UE
2. Generazione modello (vedi fac-simile) con le indicazioni
necessarie per identificare la fornitura
3. Invio email «avanzata» al cliente UE con il link URL
univoco che identifica l’operazione di firma e può essere
direttamente utilizzato nel browser del firmatario
designato per procedere alla firma del documento stesso
4. Il cliente potrà procedere apponendo la firma, sul
documento comparirà un timbro contenente una serie di
informazioni come: nome e cognome del firmatario, la sua
mail, l’indirizzo IP dal quale ha effettuato la connessione
e la data/ora UTC
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Soluzione 3 – con email «avanzata»
• L’accesso all’operazione di firma potrà essere libero o protetto da
accesso con OTP dove solo l’utente che dovrà apporre la firma al
documento potrà effettuare l’accesso e firmare il documento
• La firma potrà essere di due tipi:
• Firma Elettronica semplice di eSAW
• Firma digitale remota con certificato temporaneo o firma
grafometrica
5. Il documento firmato dal cliente verrà archiviato in maniera
automatica in Arxivar
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Funzionalità delle Soluzioni
Funzionalità Soluzione 1 Soluzione 2 Soluzione 3
Generazione automatica della Dichiarazione di
ricezione merce
SI SI SI
Automatismo delle Verifiche di ricezione della
dichiarazione firmata
NO SI SI
Workflow di gestione della cessione Intra-UE
SI SI SI
Creazione automatica del fascicolo relativo ad ogni
singola Cessione Intra-UE
SI SI SI
Archiviazione Automatica della dichiarazione Firmata
NO SI SI
Firma Elettronica / Digitale del documento NO NO SI
Conservazione elettronica a norma dei documenti
contenuti nel fascicolo Intra-UE
SI SI SI
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Vantaggi delle Soluzioni
Vantaggi Soluzione 1 Soluzione 2 Soluzione 3
Migliorare l’interazione tra cliente e fornitore Bassa Media Alta
Razionalizzare le procedure interne, diminuendo
complessivamente i tempi di ogni attività
Media Alta Alta
Organizzare tutti i documenti coinvolti in modo preciso
e strutturato
Alta Alta Alta
Fruibilità immediata della soluzione da parte del
cliente, senza dover accedere o attivare funzionalità
particolari
Media Media Alta
Archiviazione automatica delle dichiarazioni firmate in
Arxivar
No SI SI
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