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Nota alla legge sui Piccoli Comuni:
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la
riqualificazione e il recupero dei centri storici dei mede-simi comuni
L'articolo 1 definisce piccoli comuni quelli con popolazione residente fino a 5.000 abitanti.
L'articolo 2 reca disposizioni in materia di attività e servizi. L'articolo 3 istituisce un Fondo per lo
sviluppo strutturale, economico e sociale. L'articolo 4 concerne il recupero e la riqualificazione dei
centri storici e la promozione di alberghi diffusi mediante interventi integrati pubblici e privati.
L'articolo 5 prevede misure volte alla riqualificazione di immobili. L'articolo 6 consente la stipula di
intese per l'acquisizione di case cantoniere e la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali.
L'articolo 7 prevede la possibilità di stipulare convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni
culturali delle confessioni religiose. L'articolo 8 detta norme per lo sviluppo della rete in banda
ultra larga. L'articolo 9 contiene disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di
pagamenti. L'articolo 10 è volto a garantire la distribuzione dei quotidiani. L'articolo 11 riguarda il
consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta e
l'articolo 12 la realizzazione di mercati agricoli per la vendita diretta. L'articolo 13 riguarda le
politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane, mentre l'articolo 14
concerne la promozione cinematografica. L'articolo 15 prevede la predisposizione di un Piano per
l'istruzione destinato alle aree rurali e montane. L'articolo 16 contiene la clausola di invarianza
finanziaria, mentre l'articolo 17 reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e
le Province autonome.
A. Comuni che possono richiedere i finanziamenti
Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, nonché comuni istituiti a seguito di
fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, rientranti in una delle
seguenti tipologie:
a) collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
b) caratterizzati da marcata arretratezza economica;
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c) nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al
censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
d) caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, in base all'indice di vecchiaia, al rapporto
occupati/residenti, all'indice di ruralità;
e) caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
f) ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi
centri urbani;
g) densità della popolazione non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
h) comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i
finanziamenti sono destinati esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
i) appartenenti alle unioni di comuni montani, o comuni che comunque esercitano
obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali ex D.L. 78/2010 art. 14
comma 28;
l) con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di
un parco regionale o di un'area protetta;
m) istituiti a seguito di fusione;
n) rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche individuate nella strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese.1
B. Risorse disponibili
È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, il Fondo per lo sviluppo strutturale,
economico e sociale dei piccoli comuni, con la seguenti dotazione:
10 M€ per il 2017
15 M€/anno dal 2018 al 2023 (per un totale di 90 M€)
1 M€/anno dal 2017 al 2018, derivanti dalle risorse in capo al MIT previste per i Cammini
dalla L. 208/2015, art. 1 comma 640.
Ne consegue la seguente dotazione complessiva:
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Art. 1 comma 2.
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Anno Euro
2017 11.000.000
2018 16.000.000
2019 15.000.000
2020 15.000.000
2021 15.000.000
2022 15.000.000
2023 15.000.000
TOT 102.000.000
C. Creazione di un Piano Nazionale:
Ai fini dell’utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con il Ministro dell’interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla
predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni
D. Attività ammissibili
I piccoli comuni possono istituire centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi
in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale,
di comunicazione e di sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato e
associazionismo culturale.2
In tali ambiti, in coerenza con il Piano Nazionale di cui al punto D.3,
sarà data priorità ai seguenti interventi:3
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Art. 2, comma 2.
3
Art. 3, comma 3.
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a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di
immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio
idrogeologico;
b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con
particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia,
alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione
pubblica;
c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico,
nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado,
anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e
commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;4
e) acquisizione di stazioni ferroviarie abbandonate o case cantoniere da destinare, tra l’altro, a
sedi di promozione dei prodotti tipici locali, nonché acquisizione del sedime ferroviario
dismesso da utilizzare per la realizzazione di piste ciclabili;
f) recupero e riqualificazione urbana dei borghi antichi e dei centri storici abbandonati o
parzialmente spopolati, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;5
g) possono stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresen-tanze delle altre
confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell’articolo 8, terzo
comma, della Costituzione, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali,
storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose
civilmente riconosciuti;6
h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di
qualità.
i) Ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, le regioni e le Film Commission regionali, ove
presenti, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-blica, iniziative
4 Ai sensi dell’art. 5.
5 Ai sensi dell’art. 4.
6 Ai sensi dell’art. 7.
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finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli co-muni, anche quale
strumento di valorizza-zione turistica.
In riferimento alle modalità sopra indicate e considerate dette priorità, lo Stato, le regioni, le città
metropolitane, le province o aree vaste, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le
unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono farsi
promotori di iniziative sperimentali di incentivazione della residenzialità nei piccoli comuni
finalizzate all’efficienza e la qualità dei servizi, nonché al ripopolamento.7
E. Execution (decreti attuativi)
1. La definizione di dettaglio dei parametri in base ai quali individuare i comuni beneficiari dei
finanziamenti (elencati dall’art. 1 comma 2) avviene con Decreto Ministro dell’Interno (di
concerto con MATTM, MIT, MLPS, MiBACT, sentita l’ISTAT) da emanare entro 120 gg.
dall’entrata in vigore della Legge.8
Prima dell’adozione, il DM è trasmesso alle Camere per il
parere delle competenti Commissioni.
2. L’elenco dei comuni che, in applicazione di detti parametri, possono beneficiare dei
finanziamenti è definito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta
del MinInterno di concerto con MEF e MATTM, previa intesa in sede di Conferenza Unificata)
da adottarsi entro 60 gg. dall’adozione del Decreto Ministeriale di cui al punto precedente.9
Con la medesima procedura, ogni 3 anni, si procede all’aggiornamento dell’elenco. Prima
dell’adozione, il DPCM è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni.
3. Entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore della Legge,10
con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri (su proposta del MIT di concerto con MiBACT, MEF, MinInterno,
MIPAAF e MATTM, previa intesa in sede di Conferenza Unificata) è adottato un Piano
Nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni11
che definisce le modalità per la
presentazione dei progetti da parte dei comuni, nonché quelle per la selezione ad opera
della Presidenza del Consiglio dei Ministri la quale, con appositi Decreti, individua i progetti
7 Art. 2, comma 1.
8
Art. 1, comma 4.
9
Art. 1, comma 5.
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Quindi, contestualmente all’adozione del DPCM che individua l’elenco dei comuni.
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Art. 3, commi 2 e ss.
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da finanziare, assicurando, in coerenza con il Piano, le priorità di cui sopra (vedi paragrafo C
precedente). La selezione dei progetti dovrà tener conto dei seguenti criteri12:
tempi di realizzazione;
capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di
attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il
concorso degli investimenti privati;
miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità;
valorizzazione filiere locali della green economy;
miglioramento della qualità della vita della popolazione;
impatto socio-economico e incrementi occupazionali.
Pur garantendo, per quanto possibile, un’equilibrata ripartizione delle risorse a livello
regionale, verrà data priorità ai progetti proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o
appartenenti a unioni di comuni.
F. Obblighi per i piccoli comuni introdotti dalla Legge
1. Applicazione delle prescrizioni previste per i piani paesaggistici (ex art. 135 comma 4 lett. d
del Codice dei beni culturali e del paesaggio);13
2. Le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, nonché quelle
relative all’impiego delle occorrenti risorse finanziarie (anche di derivazione comunitaria)
devono essere svolte in forma associata nell’ambito delle aggregazioni già previste ai sensi
dell’art. 14 comma 28 del D.L. 78/2010.14
12
Art. 3, comma 4.
13
Art. 6, comma 3.
14
Art. 13.