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BONUS SOCIALE IDRICO:
MODALITÀ ATTUATIVE E ATTIVITÀ IN CAPO AI
GESTORI IDRICI
(Deliberazioni 63/2021/R/com e 106/2022/R/com)
Webinar formativo
8 aprile 2022
Marcella Pavan, Direzione Advocacy Consumatori e Utenti
Barbara Salvatori, Direzione Sistemi Idrici
Contesto normativo e regolatorio
2
 Decreto-legge 26/10/19, n. 124, convertito con modificazioni dalla L.
19/12/2019, n. 157: introduzione dal 1° gennaio 2021 del riconoscimento
automatico dei bonus sociali per disagio economico
 Delibera 63/2021/R/com e ss.mm.ii.: modalità applicative dell’automatismo
 Delibera 585/2020/R/com: obbligo di accreditamento al Sistema Informativo
Integrato (SII) per i Gestori iscritti all’Anagrafica Operatori e presenti nell’ATID
 Delibera 366/2021/R/com: individuazione del Gestore idrico come
Responsabile del trattamento dei dati necessari ai fini del riconoscimento del
bonus sociale idrico agli aventi diritto (individuazione fornitura da agevolare,
quantificazione e erogazione)
 Delibera 106/2022/R/com: disciplina semplificata per il riconoscimento del
bonus idrico di competenza dell’anno 2021
3
Deliberazione 63/2021/R/com:
modalità applicative ordinarie per il riconoscimento
automatico del bonus idrico agli aventi diritto
1. Disposizioni rilevanti per il bonus idrico
4
 Allegato A:
 condizioni di ammissione (art. 7)
 durata e decorrenza del bonus (art. 8)
 modalità di individuazione delle forniture da agevolare (art. 14)
 quantificazione (art. 15) e liquidazione del bonus (art. 17)
 variazioni delle condizioni di ammissione (art. 18)
 obblighi di registrazione, comunicazione e di informativa in capo ai Gestori (art. 19
e 20)
 Allegato C:
 individuazione da parte del SII del Gestore territorialmente competente (art. 4)
 trasmissione dal SII al Gestore dei dati necessari per l’individuazione delle forniture
agevolabili (art. 5)
 trasmissione al SII degli esiti delle verifiche effettuate da parte del Gestore (art. 6)
 verifica del vincolo di unicità da parte del SII (art. 7)
 obblighi informativi dei Gestori nei confronti del SII (art. 8)
2. Attività di competenza del Gestore del SII
5
Per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico il Gestore del SII:
→ riceve mensilmente da INPS i dati tratti dalla relativa DSU che sono necessari per le
ulteriori verifiche di ammissibilità al bonus (cfr. art. 4, All. A); la trasmissione dei dati
avviene nel rispetto della normativa sulla privacy e delle modalità definite dall’Autorità
(cfr. del. 223/2021/R/com)
→ per ciascun nucleo familiare, verifica che nessuno dei componenti sia già beneficiario di
un bonus per lo stesso anno di competenza (c.d. verifica di unicità), sulla base delle
informazioni sui bonus già precedentemente riconosciuti dai Gestori per il medesimo
anno di competenza (cfr. art. 7.4, All. A e art. 7, All. C )
→ definisce il periodo di agevolazione, applicando i criteri previsti dalla del. 63/2021 (cfr.
art. 8, All. A)
→ individua il Gestore che gestisce il servizio nel territorio in cui si trova l’abitazione del
nucleo familiare (cfr. art. 4, All. C)
→ trasmette al Gestore territorialmente competente gli elementi informativi necessari per
le attività di competenza del Gestore medesimo ai fini del riconoscimento del bonus agli
aventi diritto (cfr. art. 5, All. C)
3. Individuazione del Gestore Idrico
territorialmente competente
6
 Il Gestore Idrico territorialmente competente è individuato dal SII, tramite
l’anagrafica (ATID), in base all’indirizzo di abitazione del nucleo familiare ISEE
 Nei casi in cui il territorio comunale in cui si trova la casa di abitazione del
nucleo familiare ISEE sia servito da un solo Gestore Idrico, il Gestore
territorialmente competente è identificato univocamente.
 Nei casi in cui il territorio comunale in cui si trova la casa di abitazione del
nucleo familiare sia servito da più Gestori:
– entro il 5° giorno lavorativo di ogni mese, il SII trasmette a ogni Gestore
interessato l’indirizzo della casa di abitazione del nucleo, affinché il Gestore
verifichi l’appartenenza al proprio ambito di competenza;
– entro i successivi 10 giorni lavorativi ciascun Gestore trasmette al SII l’esito
della verifica effettuata;
– il SII individua il Gestore territorialmente competente sulla base degli esiti di
cui sopra.
4. Attività di competenza del Gestore Idrico
7
 Il Gestore territorialmente competente è responsabile delle seguenti Attività:
→ individuazione della fornitura idrica agevolabile (cfr. Art. 14, All. A)
→ verifica dei requisiti di ammissibilità della fornitura diretta (cfr. Art. 14,
All. A)
→ quantificazione del bonus (cfr. art. 15, All. A)
→ corresponsione del bonus (cfr. art. 17, All. A)
→ trasmissione dell’esito delle verifiche al SII (cfr. art. 6, All. C)
→ rendicontazioni periodiche al SII (art. 8, All. C)
5. Flussi informativi GSII  Gestori Idrici
8
 Per consentire al Gestore idrico territorialmente competente di
individuare le forniture agevolabili e di erogare la compensazione, per
ogni nucleo familiare (identificato da codice pratica SII) che abbia
superato la verifica di unicità (cfr. slide 10.2), il Gestore del SII
trasmette al Gestore (cfr. art. 5, All. A):
a) codice pratica SII
b) Codici Fiscali dei componenti maggiorenni del nucleo familiare ISEE
c) anno di validità dell’attestazione ISEE
d) data di inizio e data di fine del periodo di agevolazione
e) indirizzo della casa di abitazione del nucleo familiare ISEE
f) presenza o meno di un POD domestico attivo associato ad uno dei Codici
Fiscali di cui alla precedente lettera b)
g) nome e cognome del dichiarante la DSU.
9
 Il Gestore Idrico individua la fornitura idrica DIRETTA da agevolare in
base ai Codici Fiscali (CF) dei componenti maggiorenni del nucleo
familiare ISEE.
 In relazione al contratto d’utenza associato alla fornitura, il Gestore idrico
verifica che alla data di decorrenza del periodo di agevolazione (definita
dal SII applicando i criteri definiti dalla del. 63/2021/R/com) siano
rispettate le condizioni di ammissibilità (cfr. art. 7, All. A):
– coincidenza del CF e del nominativo dell’intestatario del contratto di
fornitura con il CF e il nominativo di un componente del nucleo familiare
ISEE. (NB qualora il CF del titolare del contratto d’utenza coincida, per tutti i 16 caratteri o
almeno per i primi 11, con il dato presente nella banca dati del Gestore Idrico, il controllo sul
Codice Fiscale si considera superato)
– struttura tariffaria applicata alla fornitura idrica riconducibile alla sotto-
tipologia d’uso “uso domestico residente” (ex art. 2.1 TICSI)
– fornitura idrica attiva o sospesa per morosità ai sensi dell’art. 7 del REMSI
6.1 Individuazione delle forniture idriche da
agevolare
10
 SOLO nel caso in cui:
₋ il Gestore Idrico non individui alcun contratto di fornitura intestato ad
uno dei CF del nucleo familiare ISEE
e
₋ sulla base dei dati ricevuti dal SII, il nucleo risulti intestatario di un POD
attivo e domestico (cfr. slide 6)
 il Gestore assume che il nucleo abbia anche una fornitura idrica e
che tale fornitura sia di tipo CENTRALIZZATO
6.2 Individuazione delle forniture idriche da
agevolare
7. Quantificazione del bonus sociale idrico
11
 A decorrere dal 1° gennaio 2022, il bonus sociale idrico viene calcolato in
funzione della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo
minimo vitale (pari a 50 litri/abitante/giorno) la somma della tariffa agevolata,
della tariffa di fognatura e della tariffa di depurazione, definite secondo i criteri
individuati dall’articolo 5 e 6 del TICSI.
 Per le utenze idriche indirette, il bonus sociale idrico può essere calcolato
tenuto conto della numerosità cosiddetta standard del nucleo agevolabile (ossia
considerando, di norma, un’utenza domestica residente tipo di tre componenti)
ovvero del numero effettivo di componenti il nucleo agevolabile come
risultante dall’eventuale autocertificazione trasmessa dal singolo utente
indiretto interessato (secondo quanto previsto dal comma 3.6 del TICSI anche a
tutela dei nuclei domestici residenti numerosi).
Le modalità di determinazione del bonus sociale idrico sono fissate dall’Autorità in
coerenza con i criteri di cui all’articolo 3, comma 2, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 e sulla
base delle disposizioni di cui all’articolo 57bis, comma 4, del decreto-legge 124/19
8. Liquidazione del bonus
12
 Il Gestore Idrico liquida l’agevolazione con le modalità già previste nel
precedente meccanismo a domanda:
→ per le FORNITURE DIRETTE, a partire dalla prima fattura utile emessa
dopo l’esito OK (meccanismo del pro-quota giorno, a decurtazione quota
variabile del servizio di acquedotto e dei servizi di fognatura e
depurazione)
→ per le FORNITURE INDIRETTE, mediante l’erogazione, entro 60 giorni
dalla conclusione delle verifiche di ammissibilità, di un contributo una
tantum, tramite assegno circolare non trasferibile intestato al dichiarante
DSU e inviato alla casa di abitazione del nucleo familiare, o con altra
modalità extra-bolletta.
9. Obblighi informativi verso l’utente
13
 Il Gestore Idrico è tenuto ad informare l’utente dell’erogazione del
bonus come segue:
– nel caso di utenze dirette: inserendo la seguente dicitura nei documenti di
fatturazione nei quali viene riconosciuta la compensazione: «La Sua fornitura è
ammessa al bonus sociale idrico ai sensi del d.P.C.M. 13/10/2016, secondo le
modalità di cui al decreto-legge n. 124/2019. Il periodo di agevolazione è dal …. al
…».
– nel caso di utenze indirette:
 se il bonus viene corrisposto con assegno, l’assegno deve essere accompagnato
da una comunicazione contenente il seguente avviso testuale: “Il presente
assegno viene corrisposto in quanto la Sua fornitura è stata ammessa a
beneficiare del bonus sociale idrico per l’anno XXXX, ai sensi del d.P.C.M.
13/10/2016 e in base alle modalità di cui al decreto-legge n. 124/2019. L’importo
è stato calcolato nel rispetto delle disposizioni adottate dall’Autorità con la
deliberazione 63/2021/R/com e successive modifiche e integrazioni»”.
 se il bonus viene corrisposto con una modalità indiretta diversa dall’assegno, il
Gestore è tenuto ad indicare nella causale del pagamento la seguente dicitura:
“Bonus sociale idrico XXXX”.
10.1 Comunicazione degli esiti delle verifiche al SII
14
 Entro il 1° giorno lavorativo del 2° mese successivo al ricevimento
delle informazioni dal SII (cfr. slide 5), il Gestore idrico è tenuto a
comunicare al SII i nuclei familiari ISEE per i quali:
 è stata individuata una fornitura idrica individuale e si procede ad
erogare il bonus in bolletta
 non è stata individuata una fornitura idrica individuale e si procede ad
erogare il bonus per fornitura centralizzata
 è stata identificata una fornitura idrica individuale ma non risultano
soddisfatti i requisiti di ammissione, per cui il bonus non viene
riconosciuto
 non è stata individuata una fornitura idrica individuale ma non si
provvede ad erogare il bonus per fornitura centralizzata in quanto al
nucleo non risulta associato alcun POD attivo e domestico.
10.2 Comunicazione degli esiti delle verifiche al SII
15
 Per ogni nucleo familiare ISEE (codice pratica) ricevuto dal SII, la
comunicazione del Gestore idrico al SII deve contenere:
 codice pratica SII;
 tipologia di fornitura individuata (diretta o indiretta);
 codice identificativo della fornitura individuale (se individuata);
 riconoscimento o meno del bonus e motivi dell’eventuale mancato
riconoscimento;
 CF del soggetto beneficiario del bonus
N.B.: Tali informazioni sono essenziali per consentire al SII la verifica del
c.d. «vincolo di unicità» sulle DSU ricevute dall’INPS nei mesi successivi.
In assenza di tali informazioni, il SII
considera il nucleo familiare agevolato
per l’intero periodo di agevolazione
11. Obblighi di rendicontazione periodica al SII
16
 Entro 60 giorni dalla fine di ciascun bimestre, il Gestore Idrico è tenuto
a trasmettere al Gestore del SII la rendicontazione dei bonus erogati
nel bimestre precedente, indicando (cfr. art. 8, All. C):
– codice pratica SII
– importo erogato
– data di eventuale cessazione anticipata dell’agevolazione rispetto alla fine
del periodo di agevolazione e relativa causale
17
Deliberazione 106/2022/R/com (All.
A):
disciplina semplificata per il
riconoscimento del bonus sociale idrico
di competenza dell’anno 2021
12. La disciplina semplificata per il bonus 2021
 Al fine di consentire di concludere la gestione delle DSU 2021 in tempi
ragionevolmente contenuti, l’Autorità, a valle di un focus group con i
gestori e loro associazioni rappresentative, ha definito una disciplina
semplificata in deroga a quanto previsto dalla del. 63/2021/R/com,
che prevede che il bonus idrico 2021 venga riconosciuto a tutti i
nuclei familiari che hanno beneficiato di un bonus elettrico per lo
stesso anno di competenza.
 A tal fine:
→ il SII invia ai Gestori territorialmente competenti SOLO i dati relativi ai
nuclei familiari risultati beneficiari di bonus elettrico per disagio
economico nel 2021.
→ il Gestore Idrico è tenuto a liquidare il bonus idrico 2021 a tutti i nuclei
familiari trasmessi dal SII, entro il 1° giorno del 4° mese successivo al
ricevimento di tali informazioni
18
13. Flussi informativi GSII  Gestori Idrici
→ Il SII trasmette al Gestore Idrico territorialmente competente le informazioni
relative a tutti i nuclei familiari ISEE beneficiari di bonus elettrico per l’anno
2021 con un’unica comunicazione
→ La trasmissione avverrà a partire dal mese di giugno 2022, successivamente
all’approvazione, da parte dell’Autorità, della relativa Valutazione di impatto
del rischio
→ Le informazioni trasmesse dal SII sono quelle previste nella disciplina
ordinaria (art 5.4, All. C, del. 63/2021/R/com: cfr. slide 6) ad esclusione dei
dati evidenziati nel seguito, in quanto non rilevanti:
a) codice pratica SII
b) CF dei componenti maggiorenni del nucleo familiare ISEE
c) anno di validità dell’attestazione ISEE
d) data di inizio del periodo di agevolazione
e) data di fine del periodo di agevolazione
f) indirizzo della casa di abitazione del nucleo familiare ISEE
g) presenza o meno di un POD domestico attivo
h) nome e cognome del dichiarante la DSU
19
14. Quantificazione del bonus sociale idrico 2021
20
 Il bonus sociale idrico viene calcolato in funzione della numerosità
della famiglia anagrafica, qualora il gestore sia in possesso di tutte
le informazioni e dei dati necessari, come risultanti anche da
eventuali autocertificazioni trasmesse al gestore medesimo dal
singolo utente interessato.
ARTICOLO 3.3 ALLEGATO A
ARTICOLO 3.2 ALLEGATO A
 Il bonus sociale idrico viene calcolato tenuto conto della numerosità cosiddetta
standard del nucleo agevolabile (ossia considerando un’utenza domestica residente
tipo di tre componenti), se:
 il gestore idrico non è ancora in possesso di tutte le informazioni e dei dati
necessari all’individuazione della numerosità della famiglia anagrafica;
 le attività necessarie all’individuazione della numerosità della famiglia
anagrafica non consentono al gestore idrico di procedere alla corresponsione
dell’agevolazione nel rispetto dei termini previsti (primo giorno del quarto
mese successivo a quello di trasmissione dei flussi relativi ai nuclei agevolabili
da parte del Gestore del SII).
15. Liquidazione del bonus sociale idrico 2021
21
 Il Gestore Idrico è tenuto a corrispondere i bonus sociali idrici di
competenza dell’anno 2021 entro e non oltre il 1° giorno del 4° mese
successivo al ricevimento dal SII dei flussi relativi ai nuclei agevolabili.
 L’erogazione può avvenire con una delle seguenti modalità:
– per le utenze dirette e indirette: mediante un contributo una tantum con
una delle modalità indirette previste dalla disciplina ordinaria (cfr. art.
17.1, lett. b), All. A, delib. 63/21/R/com)
– per utenze idriche dirette: in alternativa alla modalità indiretta, nella prima
fattura utile, oppure frazionando l’importo maturato in quote omogenee
in più documenti di fatturazione, purché entro il termine temporale di cui
sopra
16. Deroghe all’articolo 9 del TIBSI
22
Applicazione componente perequativa UI3
 A partire dal 1 gennaio 2018, la componente UI3 (art. 9.1 del TIBSI)
 alimenta un apposito Conto per la perequazione dei costi relativi
all’erogazione del bonus sociale idrico istituito presso la Cassa per i Servizi
Energetici e Ambientali (CSEA);
 è espressa in centesimi di euro per metro cubo e applicata a tutte le utenze
del servizio idrico integrato diverse da quelle dirette in condizioni di disagio
economico sociale, come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto.
Limitatamente al 2021, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9.1
del TIBSI, restano ferme le modalità di applicazione della
componente UI3 già adottate dal gestore idrico nell’ambito
dell’attività di fatturazione alle utenze del servizio idrico integrato,
ancorché da agevolare.
Semplificazione
A far data dal 1° gennaio 2020, la UI3 si applica come maggiorazione ai
corrispettivi di tutti e tre i servizi (acquedotto, fognatura e depurazione) ed è
posta attualmente pari a 1,79 eurocent/mc:
17. Obblighi di comunicazione dei dati
23
Tenuto conto degli obblighi di
comunicazione dei dati di cui all’articolo
12 del TIBSI, i gestori idrici sono tenuti a
comunicare entro il 31 marzo 2023 (art.
7.1 del 106/2022/R/com):
 i dati e le informazioni relativi al
bonus sociale idrico erogato con
riferimento al 2021;
 i dati e le informazioni relativi al
bonus idrico integrativo erogato con
riferimento al 2021.
ARTICOLO 12 TIBSI: I gestori idrici sono tenuti a comunicare, entro il 31 marzo di ogni
anno, all’Autorità e all’EgA territorialmente competente, i dati e le informazioni
relativi al bonus sociale idrico e al bonus idrico integrativo, disaggregati per ATO, con
riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente
L’EgA territorialmente competente provvederà
alla validazione dei dati, solo successivamente
all’invio da parte dei gestori (art. 11.3ter TIBSI).
In considerazione delle tempistiche
necessarie alla corresponsione
dell’agevolazione idrica 2021
differenziate per i diversi gestori,
l’obbligo di comunicazione dei dati
deve comunque essere assolto
nell’ambito della prima
rendicontazione utile, secondo le
modalità operative che verranno
definite dall’Autorità per assicurarne
una separata evidenza (anche rispetto
ai dati afferenti all’annualità 2022).
18. Obblighi informativi verso l’utente
24
• Il Gestore idrico è tenuto ad informare l’utente dell’erogazione del
bonus sociale idrico 2021 come segue:
– se il bonus viene corrisposto in bolletta, l’informazione deve essere
contenuta nello stesso documento di fatturazione, con le modalità
ritenute più opportune
– se il bonus viene corrisposto in un’unica soluzione con assegno, il Gestore è
tenuto ad accompagnare l’assegno con la una comunicazione contenente
il seguente avviso testuale: “Il presente assegno viene corrisposto in quanto
la Sua fornitura è stata ammessa a beneficiare del bonus sociale idrico
relativamente all’anno 2021 nel rispetto delle disposizioni adottate
dall’ARERA con la deliberazione 106/2022/R/com”
– se il bonus viene corrisposto in un’unica soluzione con una modalità
indiretta diversa dall’assegno, il Gestore è tenuto ad indicare nella causale
del pagamento la seguente dicitura: “Bonus sociale idrico 2021”
19.1 Obblighi informativi verso il SII
25
• Entro il 2° mese successivo dal termine entro il quale il Gestore Idrico è
tenuto a liquidare tutti i bonus idrici 2021 agli aventi diritto (cfr. slides
precedenti), il Gestore deve inviare al SII una comunicazione nella quale
indica:
a) i nuclei familiari ai quali ha erogato il bonus 2021 in bolletta
b) I nuclei familiari ai quali ha erogato il bonus 2021 in un’unica soluzione con
modalità indiretta
• Per ogni nucleo familiare di cui sopra, le informazioni trasmesse sono
quelle rilevanti previste dalla disciplina ordinaria (cfr. art. 6.3, All. C del.
63/2021/R/com):
 codice pratica SII;
 tipologia di fornitura individuata (diretta o indiretta);
 codice identificativo della fornitura individuale (se individuata);
 riconoscimento o meno del bonus e motivi dell’eventuale mancato riconoscimento;
 CF del soggetto beneficiario del bonus
19.2 Obblighi informativi verso il SII
26
• A partire dal secondo semestre 2022, entro 60 giorni dal termine di
ciascun bimestre, il Gestore Idrico è tenuto a trasmettere al SII le
rendicontazioni relative all’erogazione del bonus sociale idrico per
l’anno 2021 indicando, per le erogazioni gestite nel medesimo
bimestre:
a) il codice pratica SII
b) l’importo erogato
Grazie per l’attenzione

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Bonus sociale idrico. Modalità attuative e attività in capo ai gestori idrici

  • 1. 1 BONUS SOCIALE IDRICO: MODALITÀ ATTUATIVE E ATTIVITÀ IN CAPO AI GESTORI IDRICI (Deliberazioni 63/2021/R/com e 106/2022/R/com) Webinar formativo 8 aprile 2022 Marcella Pavan, Direzione Advocacy Consumatori e Utenti Barbara Salvatori, Direzione Sistemi Idrici
  • 2. Contesto normativo e regolatorio 2  Decreto-legge 26/10/19, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19/12/2019, n. 157: introduzione dal 1° gennaio 2021 del riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico  Delibera 63/2021/R/com e ss.mm.ii.: modalità applicative dell’automatismo  Delibera 585/2020/R/com: obbligo di accreditamento al Sistema Informativo Integrato (SII) per i Gestori iscritti all’Anagrafica Operatori e presenti nell’ATID  Delibera 366/2021/R/com: individuazione del Gestore idrico come Responsabile del trattamento dei dati necessari ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico agli aventi diritto (individuazione fornitura da agevolare, quantificazione e erogazione)  Delibera 106/2022/R/com: disciplina semplificata per il riconoscimento del bonus idrico di competenza dell’anno 2021
  • 3. 3 Deliberazione 63/2021/R/com: modalità applicative ordinarie per il riconoscimento automatico del bonus idrico agli aventi diritto
  • 4. 1. Disposizioni rilevanti per il bonus idrico 4  Allegato A:  condizioni di ammissione (art. 7)  durata e decorrenza del bonus (art. 8)  modalità di individuazione delle forniture da agevolare (art. 14)  quantificazione (art. 15) e liquidazione del bonus (art. 17)  variazioni delle condizioni di ammissione (art. 18)  obblighi di registrazione, comunicazione e di informativa in capo ai Gestori (art. 19 e 20)  Allegato C:  individuazione da parte del SII del Gestore territorialmente competente (art. 4)  trasmissione dal SII al Gestore dei dati necessari per l’individuazione delle forniture agevolabili (art. 5)  trasmissione al SII degli esiti delle verifiche effettuate da parte del Gestore (art. 6)  verifica del vincolo di unicità da parte del SII (art. 7)  obblighi informativi dei Gestori nei confronti del SII (art. 8)
  • 5. 2. Attività di competenza del Gestore del SII 5 Per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico il Gestore del SII: → riceve mensilmente da INPS i dati tratti dalla relativa DSU che sono necessari per le ulteriori verifiche di ammissibilità al bonus (cfr. art. 4, All. A); la trasmissione dei dati avviene nel rispetto della normativa sulla privacy e delle modalità definite dall’Autorità (cfr. del. 223/2021/R/com) → per ciascun nucleo familiare, verifica che nessuno dei componenti sia già beneficiario di un bonus per lo stesso anno di competenza (c.d. verifica di unicità), sulla base delle informazioni sui bonus già precedentemente riconosciuti dai Gestori per il medesimo anno di competenza (cfr. art. 7.4, All. A e art. 7, All. C ) → definisce il periodo di agevolazione, applicando i criteri previsti dalla del. 63/2021 (cfr. art. 8, All. A) → individua il Gestore che gestisce il servizio nel territorio in cui si trova l’abitazione del nucleo familiare (cfr. art. 4, All. C) → trasmette al Gestore territorialmente competente gli elementi informativi necessari per le attività di competenza del Gestore medesimo ai fini del riconoscimento del bonus agli aventi diritto (cfr. art. 5, All. C)
  • 6. 3. Individuazione del Gestore Idrico territorialmente competente 6  Il Gestore Idrico territorialmente competente è individuato dal SII, tramite l’anagrafica (ATID), in base all’indirizzo di abitazione del nucleo familiare ISEE  Nei casi in cui il territorio comunale in cui si trova la casa di abitazione del nucleo familiare ISEE sia servito da un solo Gestore Idrico, il Gestore territorialmente competente è identificato univocamente.  Nei casi in cui il territorio comunale in cui si trova la casa di abitazione del nucleo familiare sia servito da più Gestori: – entro il 5° giorno lavorativo di ogni mese, il SII trasmette a ogni Gestore interessato l’indirizzo della casa di abitazione del nucleo, affinché il Gestore verifichi l’appartenenza al proprio ambito di competenza; – entro i successivi 10 giorni lavorativi ciascun Gestore trasmette al SII l’esito della verifica effettuata; – il SII individua il Gestore territorialmente competente sulla base degli esiti di cui sopra.
  • 7. 4. Attività di competenza del Gestore Idrico 7  Il Gestore territorialmente competente è responsabile delle seguenti Attività: → individuazione della fornitura idrica agevolabile (cfr. Art. 14, All. A) → verifica dei requisiti di ammissibilità della fornitura diretta (cfr. Art. 14, All. A) → quantificazione del bonus (cfr. art. 15, All. A) → corresponsione del bonus (cfr. art. 17, All. A) → trasmissione dell’esito delle verifiche al SII (cfr. art. 6, All. C) → rendicontazioni periodiche al SII (art. 8, All. C)
  • 8. 5. Flussi informativi GSII  Gestori Idrici 8  Per consentire al Gestore idrico territorialmente competente di individuare le forniture agevolabili e di erogare la compensazione, per ogni nucleo familiare (identificato da codice pratica SII) che abbia superato la verifica di unicità (cfr. slide 10.2), il Gestore del SII trasmette al Gestore (cfr. art. 5, All. A): a) codice pratica SII b) Codici Fiscali dei componenti maggiorenni del nucleo familiare ISEE c) anno di validità dell’attestazione ISEE d) data di inizio e data di fine del periodo di agevolazione e) indirizzo della casa di abitazione del nucleo familiare ISEE f) presenza o meno di un POD domestico attivo associato ad uno dei Codici Fiscali di cui alla precedente lettera b) g) nome e cognome del dichiarante la DSU.
  • 9. 9  Il Gestore Idrico individua la fornitura idrica DIRETTA da agevolare in base ai Codici Fiscali (CF) dei componenti maggiorenni del nucleo familiare ISEE.  In relazione al contratto d’utenza associato alla fornitura, il Gestore idrico verifica che alla data di decorrenza del periodo di agevolazione (definita dal SII applicando i criteri definiti dalla del. 63/2021/R/com) siano rispettate le condizioni di ammissibilità (cfr. art. 7, All. A): – coincidenza del CF e del nominativo dell’intestatario del contratto di fornitura con il CF e il nominativo di un componente del nucleo familiare ISEE. (NB qualora il CF del titolare del contratto d’utenza coincida, per tutti i 16 caratteri o almeno per i primi 11, con il dato presente nella banca dati del Gestore Idrico, il controllo sul Codice Fiscale si considera superato) – struttura tariffaria applicata alla fornitura idrica riconducibile alla sotto- tipologia d’uso “uso domestico residente” (ex art. 2.1 TICSI) – fornitura idrica attiva o sospesa per morosità ai sensi dell’art. 7 del REMSI 6.1 Individuazione delle forniture idriche da agevolare
  • 10. 10  SOLO nel caso in cui: ₋ il Gestore Idrico non individui alcun contratto di fornitura intestato ad uno dei CF del nucleo familiare ISEE e ₋ sulla base dei dati ricevuti dal SII, il nucleo risulti intestatario di un POD attivo e domestico (cfr. slide 6)  il Gestore assume che il nucleo abbia anche una fornitura idrica e che tale fornitura sia di tipo CENTRALIZZATO 6.2 Individuazione delle forniture idriche da agevolare
  • 11. 7. Quantificazione del bonus sociale idrico 11  A decorrere dal 1° gennaio 2022, il bonus sociale idrico viene calcolato in funzione della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale (pari a 50 litri/abitante/giorno) la somma della tariffa agevolata, della tariffa di fognatura e della tariffa di depurazione, definite secondo i criteri individuati dall’articolo 5 e 6 del TICSI.  Per le utenze idriche indirette, il bonus sociale idrico può essere calcolato tenuto conto della numerosità cosiddetta standard del nucleo agevolabile (ossia considerando, di norma, un’utenza domestica residente tipo di tre componenti) ovvero del numero effettivo di componenti il nucleo agevolabile come risultante dall’eventuale autocertificazione trasmessa dal singolo utente indiretto interessato (secondo quanto previsto dal comma 3.6 del TICSI anche a tutela dei nuclei domestici residenti numerosi). Le modalità di determinazione del bonus sociale idrico sono fissate dall’Autorità in coerenza con i criteri di cui all’articolo 3, comma 2, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 e sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 57bis, comma 4, del decreto-legge 124/19
  • 12. 8. Liquidazione del bonus 12  Il Gestore Idrico liquida l’agevolazione con le modalità già previste nel precedente meccanismo a domanda: → per le FORNITURE DIRETTE, a partire dalla prima fattura utile emessa dopo l’esito OK (meccanismo del pro-quota giorno, a decurtazione quota variabile del servizio di acquedotto e dei servizi di fognatura e depurazione) → per le FORNITURE INDIRETTE, mediante l’erogazione, entro 60 giorni dalla conclusione delle verifiche di ammissibilità, di un contributo una tantum, tramite assegno circolare non trasferibile intestato al dichiarante DSU e inviato alla casa di abitazione del nucleo familiare, o con altra modalità extra-bolletta.
  • 13. 9. Obblighi informativi verso l’utente 13  Il Gestore Idrico è tenuto ad informare l’utente dell’erogazione del bonus come segue: – nel caso di utenze dirette: inserendo la seguente dicitura nei documenti di fatturazione nei quali viene riconosciuta la compensazione: «La Sua fornitura è ammessa al bonus sociale idrico ai sensi del d.P.C.M. 13/10/2016, secondo le modalità di cui al decreto-legge n. 124/2019. Il periodo di agevolazione è dal …. al …». – nel caso di utenze indirette:  se il bonus viene corrisposto con assegno, l’assegno deve essere accompagnato da una comunicazione contenente il seguente avviso testuale: “Il presente assegno viene corrisposto in quanto la Sua fornitura è stata ammessa a beneficiare del bonus sociale idrico per l’anno XXXX, ai sensi del d.P.C.M. 13/10/2016 e in base alle modalità di cui al decreto-legge n. 124/2019. L’importo è stato calcolato nel rispetto delle disposizioni adottate dall’Autorità con la deliberazione 63/2021/R/com e successive modifiche e integrazioni»”.  se il bonus viene corrisposto con una modalità indiretta diversa dall’assegno, il Gestore è tenuto ad indicare nella causale del pagamento la seguente dicitura: “Bonus sociale idrico XXXX”.
  • 14. 10.1 Comunicazione degli esiti delle verifiche al SII 14  Entro il 1° giorno lavorativo del 2° mese successivo al ricevimento delle informazioni dal SII (cfr. slide 5), il Gestore idrico è tenuto a comunicare al SII i nuclei familiari ISEE per i quali:  è stata individuata una fornitura idrica individuale e si procede ad erogare il bonus in bolletta  non è stata individuata una fornitura idrica individuale e si procede ad erogare il bonus per fornitura centralizzata  è stata identificata una fornitura idrica individuale ma non risultano soddisfatti i requisiti di ammissione, per cui il bonus non viene riconosciuto  non è stata individuata una fornitura idrica individuale ma non si provvede ad erogare il bonus per fornitura centralizzata in quanto al nucleo non risulta associato alcun POD attivo e domestico.
  • 15. 10.2 Comunicazione degli esiti delle verifiche al SII 15  Per ogni nucleo familiare ISEE (codice pratica) ricevuto dal SII, la comunicazione del Gestore idrico al SII deve contenere:  codice pratica SII;  tipologia di fornitura individuata (diretta o indiretta);  codice identificativo della fornitura individuale (se individuata);  riconoscimento o meno del bonus e motivi dell’eventuale mancato riconoscimento;  CF del soggetto beneficiario del bonus N.B.: Tali informazioni sono essenziali per consentire al SII la verifica del c.d. «vincolo di unicità» sulle DSU ricevute dall’INPS nei mesi successivi. In assenza di tali informazioni, il SII considera il nucleo familiare agevolato per l’intero periodo di agevolazione
  • 16. 11. Obblighi di rendicontazione periodica al SII 16  Entro 60 giorni dalla fine di ciascun bimestre, il Gestore Idrico è tenuto a trasmettere al Gestore del SII la rendicontazione dei bonus erogati nel bimestre precedente, indicando (cfr. art. 8, All. C): – codice pratica SII – importo erogato – data di eventuale cessazione anticipata dell’agevolazione rispetto alla fine del periodo di agevolazione e relativa causale
  • 17. 17 Deliberazione 106/2022/R/com (All. A): disciplina semplificata per il riconoscimento del bonus sociale idrico di competenza dell’anno 2021
  • 18. 12. La disciplina semplificata per il bonus 2021  Al fine di consentire di concludere la gestione delle DSU 2021 in tempi ragionevolmente contenuti, l’Autorità, a valle di un focus group con i gestori e loro associazioni rappresentative, ha definito una disciplina semplificata in deroga a quanto previsto dalla del. 63/2021/R/com, che prevede che il bonus idrico 2021 venga riconosciuto a tutti i nuclei familiari che hanno beneficiato di un bonus elettrico per lo stesso anno di competenza.  A tal fine: → il SII invia ai Gestori territorialmente competenti SOLO i dati relativi ai nuclei familiari risultati beneficiari di bonus elettrico per disagio economico nel 2021. → il Gestore Idrico è tenuto a liquidare il bonus idrico 2021 a tutti i nuclei familiari trasmessi dal SII, entro il 1° giorno del 4° mese successivo al ricevimento di tali informazioni 18
  • 19. 13. Flussi informativi GSII  Gestori Idrici → Il SII trasmette al Gestore Idrico territorialmente competente le informazioni relative a tutti i nuclei familiari ISEE beneficiari di bonus elettrico per l’anno 2021 con un’unica comunicazione → La trasmissione avverrà a partire dal mese di giugno 2022, successivamente all’approvazione, da parte dell’Autorità, della relativa Valutazione di impatto del rischio → Le informazioni trasmesse dal SII sono quelle previste nella disciplina ordinaria (art 5.4, All. C, del. 63/2021/R/com: cfr. slide 6) ad esclusione dei dati evidenziati nel seguito, in quanto non rilevanti: a) codice pratica SII b) CF dei componenti maggiorenni del nucleo familiare ISEE c) anno di validità dell’attestazione ISEE d) data di inizio del periodo di agevolazione e) data di fine del periodo di agevolazione f) indirizzo della casa di abitazione del nucleo familiare ISEE g) presenza o meno di un POD domestico attivo h) nome e cognome del dichiarante la DSU 19
  • 20. 14. Quantificazione del bonus sociale idrico 2021 20  Il bonus sociale idrico viene calcolato in funzione della numerosità della famiglia anagrafica, qualora il gestore sia in possesso di tutte le informazioni e dei dati necessari, come risultanti anche da eventuali autocertificazioni trasmesse al gestore medesimo dal singolo utente interessato. ARTICOLO 3.3 ALLEGATO A ARTICOLO 3.2 ALLEGATO A  Il bonus sociale idrico viene calcolato tenuto conto della numerosità cosiddetta standard del nucleo agevolabile (ossia considerando un’utenza domestica residente tipo di tre componenti), se:  il gestore idrico non è ancora in possesso di tutte le informazioni e dei dati necessari all’individuazione della numerosità della famiglia anagrafica;  le attività necessarie all’individuazione della numerosità della famiglia anagrafica non consentono al gestore idrico di procedere alla corresponsione dell’agevolazione nel rispetto dei termini previsti (primo giorno del quarto mese successivo a quello di trasmissione dei flussi relativi ai nuclei agevolabili da parte del Gestore del SII).
  • 21. 15. Liquidazione del bonus sociale idrico 2021 21  Il Gestore Idrico è tenuto a corrispondere i bonus sociali idrici di competenza dell’anno 2021 entro e non oltre il 1° giorno del 4° mese successivo al ricevimento dal SII dei flussi relativi ai nuclei agevolabili.  L’erogazione può avvenire con una delle seguenti modalità: – per le utenze dirette e indirette: mediante un contributo una tantum con una delle modalità indirette previste dalla disciplina ordinaria (cfr. art. 17.1, lett. b), All. A, delib. 63/21/R/com) – per utenze idriche dirette: in alternativa alla modalità indiretta, nella prima fattura utile, oppure frazionando l’importo maturato in quote omogenee in più documenti di fatturazione, purché entro il termine temporale di cui sopra
  • 22. 16. Deroghe all’articolo 9 del TIBSI 22 Applicazione componente perequativa UI3  A partire dal 1 gennaio 2018, la componente UI3 (art. 9.1 del TIBSI)  alimenta un apposito Conto per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);  è espressa in centesimi di euro per metro cubo e applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto. Limitatamente al 2021, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9.1 del TIBSI, restano ferme le modalità di applicazione della componente UI3 già adottate dal gestore idrico nell’ambito dell’attività di fatturazione alle utenze del servizio idrico integrato, ancorché da agevolare. Semplificazione A far data dal 1° gennaio 2020, la UI3 si applica come maggiorazione ai corrispettivi di tutti e tre i servizi (acquedotto, fognatura e depurazione) ed è posta attualmente pari a 1,79 eurocent/mc:
  • 23. 17. Obblighi di comunicazione dei dati 23 Tenuto conto degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’articolo 12 del TIBSI, i gestori idrici sono tenuti a comunicare entro il 31 marzo 2023 (art. 7.1 del 106/2022/R/com):  i dati e le informazioni relativi al bonus sociale idrico erogato con riferimento al 2021;  i dati e le informazioni relativi al bonus idrico integrativo erogato con riferimento al 2021. ARTICOLO 12 TIBSI: I gestori idrici sono tenuti a comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, all’Autorità e all’EgA territorialmente competente, i dati e le informazioni relativi al bonus sociale idrico e al bonus idrico integrativo, disaggregati per ATO, con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente L’EgA territorialmente competente provvederà alla validazione dei dati, solo successivamente all’invio da parte dei gestori (art. 11.3ter TIBSI). In considerazione delle tempistiche necessarie alla corresponsione dell’agevolazione idrica 2021 differenziate per i diversi gestori, l’obbligo di comunicazione dei dati deve comunque essere assolto nell’ambito della prima rendicontazione utile, secondo le modalità operative che verranno definite dall’Autorità per assicurarne una separata evidenza (anche rispetto ai dati afferenti all’annualità 2022).
  • 24. 18. Obblighi informativi verso l’utente 24 • Il Gestore idrico è tenuto ad informare l’utente dell’erogazione del bonus sociale idrico 2021 come segue: – se il bonus viene corrisposto in bolletta, l’informazione deve essere contenuta nello stesso documento di fatturazione, con le modalità ritenute più opportune – se il bonus viene corrisposto in un’unica soluzione con assegno, il Gestore è tenuto ad accompagnare l’assegno con la una comunicazione contenente il seguente avviso testuale: “Il presente assegno viene corrisposto in quanto la Sua fornitura è stata ammessa a beneficiare del bonus sociale idrico relativamente all’anno 2021 nel rispetto delle disposizioni adottate dall’ARERA con la deliberazione 106/2022/R/com” – se il bonus viene corrisposto in un’unica soluzione con una modalità indiretta diversa dall’assegno, il Gestore è tenuto ad indicare nella causale del pagamento la seguente dicitura: “Bonus sociale idrico 2021”
  • 25. 19.1 Obblighi informativi verso il SII 25 • Entro il 2° mese successivo dal termine entro il quale il Gestore Idrico è tenuto a liquidare tutti i bonus idrici 2021 agli aventi diritto (cfr. slides precedenti), il Gestore deve inviare al SII una comunicazione nella quale indica: a) i nuclei familiari ai quali ha erogato il bonus 2021 in bolletta b) I nuclei familiari ai quali ha erogato il bonus 2021 in un’unica soluzione con modalità indiretta • Per ogni nucleo familiare di cui sopra, le informazioni trasmesse sono quelle rilevanti previste dalla disciplina ordinaria (cfr. art. 6.3, All. C del. 63/2021/R/com):  codice pratica SII;  tipologia di fornitura individuata (diretta o indiretta);  codice identificativo della fornitura individuale (se individuata);  riconoscimento o meno del bonus e motivi dell’eventuale mancato riconoscimento;  CF del soggetto beneficiario del bonus
  • 26. 19.2 Obblighi informativi verso il SII 26 • A partire dal secondo semestre 2022, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, il Gestore Idrico è tenuto a trasmettere al SII le rendicontazioni relative all’erogazione del bonus sociale idrico per l’anno 2021 indicando, per le erogazioni gestite nel medesimo bimestre: a) il codice pratica SII b) l’importo erogato