Lorenzo D'Emidio- Lavoro sulla Bioarchittetura.pptx
Aspetti medico legali agostini pagani-scuola
1. Aspetti medico legali
della violenza sessuale
Dott.ssa Ada Agostini
Dott.ssa Stefania Pagani
Unità Operativa Assistenza Medicina Legale
AREA VASTA N.2 - SENIGALLIA
2. Secondo l’OMS la Violenza è “L’utilizzo
intenzionale della forza fisica o del potere,
minacciato o reale, contro se stessi, un’altra
persona, o contro un gruppo o una comunità, che
determini o che abbia un elevato grado di
probabilità di determinare lesioni, morte, danno
psicologico, cattivo sviluppo o privazione”.
3. Conferenza mondiale Nazioni Unite
(Vienna 1993)
Violenza contro le donne è “qualsiasi atto di violenza
di genere che comporta, o è probabile che comporti,
una sofferenza fisica, sessuale o psicologica o una
qualsiasi forma di sofferenza alla donna, comprese
le minacce di tali violenze, forme di coercizione o
forme arbitrarie di privazione della libertá
personale sia che si verifichino nel contesto della vita
privata sia di quella pubblica
6. Solo con il nuovo diritto di famiglia (Legge 685/1975) venne
abolita l’autorità maritale.
L’art.1 della Legge 442/1982 ha abolito l’art.544 del c.p. che
prevedeva la cancellazione del reato a seguito del matrimonio
riparatore tra vittima e stupratore.
Con la Legge 66/1996 la violenza sessuale viene rubricata come
“reato contro la persona e contro la libertà individuale” e non
più “reato contro la morale ed il buon costume”.
7. Delitti contro la libertà personale
(Sez. II del capo III del titolo XII del libro II C.P.)
Principali novità
Accorpamento in una unica fattispecie di reato delle
condotte criminose (congiuzione carnale violenta,atti di
libidine violenti, congiuzione carnale abusiva)
Elevazione delle pene
Procedibilità a querela irrevocabile
Tutela della riservatezza della vittima
Reato di stupro di gruppo
Riconoscimento della sessualità del minore e del malato
di mente
8. Codice Penale
Capo III
DELITTI CONTRO LA LIBERTA’
INDIVIDUALE
Sezione II – delitti contro la libertà
personale
LEGGE N. 66 DEL 15 FEBBRAIO
1996
9. Legge 15 febbraio 1996, n. 66
Norme contro la violenza sessuale
Bene giuridico tutelato Libertà Personale
Definizione di violenza sessuale
“Qualunque atto sessuale, attivo o passivo, imposto ad una
persona contro la sua volontà, mediante violenza, minaccia o
abuso di autorità”.
Tipologie di reato
Violenza sessuale
Atti sessuali con minorenne
10. Gli articoli di maggiore interesse
medico-legale
Art. 3 - 609 - bis (violenza sessuale)
Art. 4 - 609 - ter (circostanze aggravanti)
Art. 5 - 609 - quater (atti sessuali con minorenne)
Art. 7 - 609 - sexies (ignoranza della persona offesa)
Art. 8 - 609 - septies (querela di parte)
Art. 16 (accertamenti sanitari)
11. Legge n. 66/96 - Art. 3, Art. 609 - bis
Violenza sessuale
“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di
autorità, costringe taluno a compiere o subire atti
sessuali, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni”.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o
subire atti:
Abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica
della persona offesa al momento del fatto;
Traendo in inganno la persona offesa per essersi il
colpevole sostituita ad altra persona al momento del fatto
12. Modalità di azione
Violenza: costrizione fisica esercitata sulla vittima allo
scopo di vincerne la resistenza
Minaccia: azione psichica volta ad intimidire la vittima
o ricattandola in modo da coartarne la
volontà
Abuso di autorità: soggetto agente si avvale di una
posizione formale di superiorità nei
confronti della vittima ( pubblica o privata)
13. Atto Sessuale
Ogni manifestazione inequivocabile del
desiderio sessuale (comprende sia la
congiunzione carnale che l’atto di libidine)
14. Art. 4, Art. 609-ter
Circostanze aggravanti
Pena - reclusione da 6 a 12 anni se:
trattasi di minore di anni 14
con l’uso di armi o sostanze alcoliche, narcotiche o
stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi
della salute della persona offesa
da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale
o di incaricato di pubblico servizio
Su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale
nei confronti di persona minore di anni 16 se compiuto da
ascendente, genitore anche adottivo, il tutore
Pena - reclusione da 7 a 14 anni se:
trattasi di minore di anni 10
15. Art. 5, Art. 609-quater
Atti sessuali con minorenne
se minore di anni 14
minore di anni 16 se ascendente, il genitore anche adottivo,
o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o
di custodia il minore è affidato o che abbia, con
quest’ultimo, una relazione di convivenza
Non punibile il minorenne che effettua atti sessuali con
soggetti di almeno 13 anni se la differenza d’età non è
superiore a 3 anni
16. Art. 609 quinques
Corruzione di minorenne
“Chiunque compie atti sessuali in presenza
di persona minore di anni quattordici, al
fine di farla assistere, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni”.
17. Art. 609-sexies
Ignoranza dell’età della persona offesa
“ … il colpevole non può invocare,
a propria scusa, l’ignoranza dell’età
della persona offesa se trattasi di minore
di 14 anni”.
Corruzione di minorenne
18. Art. 609 septies
Querela di parte
“I delitti previsti al 609 - bis, ter e quater
sono punibili a querela
della persona offesa.
Il termine per la proposizione
della querela è di 6 mesi”.
La querela proposta è irrevocabile
19. Si procede d’ufficio:
Se la violenza sessuale è commessa nei confronti di
infra18enne
Se il fatto viene commesso dall’ascendente, dal genitore,
anche adottivo, dal convivente del genitore, dal tutore o da
altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che
abbia con esso una relazione di convivenza;
Se il fatto viene commesso da persona con veste giuridica
di pubblico ufficiale, o da un incaricato di pubblico servizio
nell'esercizio delle proprie funzioni;
Se il fatto è connesso ad altro delitto per cui si procede
d’ufficio
Se trattasi di minore di 14 anni costretto ad assistere ad atti
sessuali.
20. Reato procedibile a querela della persona
offesa
(entro 6 mesi - non revocabile)
Reato procedibile d’ufficio
Secondo età soggetto passivo:
<10 anni: sempre
<14 anni: se con violenza carnale
<16 anni: anche senza violenza reale in relazione a determinati
soggetti attivi
<18 anni: con violenza reale ed in relazione a determinati
soggetti attivi
Se associato a reati perseguibili d’ufficio …..
Se violenza di gruppo
Corruzione di minorenne (atti sessuali alla presenza di <14 anni)
21. Art.9, Art. 609-octies
Violenza sessuale di gruppo
“ … consiste nella partecipazione, da
parte di più persone riunite, ad atti di
violenza sessuale di cui all’art. 609-bis.
Pena: reclusione da 6 a 12 anni (pena
aumentata se concorre taluna delle
circostanze aggravanti previste dall’art.
609-ter) …”
22. Legge regionale
Legge regionale
11 novembre 2008 n. 32
Interventi contro la violenza sulle donne
Del. Leg. Approvata nella seduta 5 nov 2008 n.119
23. Art. 1 Finalità
La Regione riconosce che ogni forma o grado di violenza
contro le donne costituisce una violenza di genere e una
violazione dei diritti umani, dell'integrità fisica e psicologica,
della sicurezza, della libertà e della dignità della persona.
In particolare, ai fini della presente legge, per violenza di
genere si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le
donne in ragione della loro identità di genere,
indipendentemente dall'orientamento politico, religioso o
sessuale delle vittime.
Nella violenza di genere sono comprese la violenza sessuale e
qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica
ed economica che un uomo esercita su una donna in ambito
familiare o lavorativo.
24. Legge 3 agosto 1998, n. 269
Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali
nuove forme di riduzione in schiavitù
Vengono identificati nuovi illeciti in materia
sessuale:
l’induzione alla prostituzione;
la produzione, diffusione, detenzione di materiale
pornografico;
il turismo sessuale all’estero.
25. Soggetti destinatari
Tutti i bambini, intendendo, in tal senso, ragazzi e ragazze al di
sotto dei 18 anni, come stabilito dall’Art. 1 della Convenzione
delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia.
Art. 25-bis (Minori che esercitano la prostituzione o vittime di
reati a carattere sessuale)
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio,
qualora abbia notizia che un minore di anni 18 esercita la
prostituzione, ne dà immediata notizia alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale dei minorenni
26. Decreto Legge 23 febbraio 2009 n. 11
Art. 612-bis c.p. (Atti persecutori)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e’ punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte
reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un
perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare
un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo
congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva
ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di
vita.
La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge
legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata
da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e’ aumentata fino alla metà se il fatto e’ commesso a
danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una
persona con disabilità … o da persona travisata”.
27. “Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Il
termine per la proposizione della querela e’ di sei
mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto e’
commesso nei confronti di un minore o di una persona
con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, nonche’ quando il fatto e’
connesso con altro delitto per il quale si deve
procedere d’ufficio”.
29. Le operatrici e gli operatori dei
Servizi Sanitari e dei Servizi Sociali,
i rappresentanti delle Forze
dell’Ordine, sono le principali figure
alle quali ti puoi rivolgere.
30. I SERVIZI DI EMERGENZA SANITARIA
(SISTEMA 118 - PRONTO SOCCORSO)
Accesso diretto al Pronto Soccorso oppure puoi richiedere
l’intervento del Sistema 118; in quest’ultimo caso gli
operatori sanitari del 118, dopo i primi provvedimenti
diagnostici e terapeutici, ti trasporteranno al Pronto
Soccorso.
In entrambi i casi verrai accolta in un ambiente il più
possibile riservato.
31. PRONTO SOCCORSO
Verrai visitata da uno dei Medici in turno che
raccoglierà tutte le notizie utili e richiederà gli
accertamenti e le consulenze che si renderanno
necessarie per la diagnosi e per l’eventuale
prevenzione di malattie trasmissibili
accurata anamnesi
esame obiettivo (generale e locale genitale)
eventuale effettuazione di prelievi
eventuali allegati fotografici
eventuale denuncia di reato all’autorità giudiziaria
32. PRONTO SOCCORSO
Verrai visitata da uno specialista ginecologo, in particolare per il
riscontro di eventuali lesioni genitali e la raccolta di campioni
biologici.
La certificazione rilasciata dal Medico di Pronto Soccorso sarà
sempre circostanziata vista anche la sua valenza medico legale.
Il Medico di Pronto Soccorso ti fornirà le informazioni utili circa
gli altri Servizi Sanitari, Sociali ed Istituzionali (Consultorio,
Autorità Giudiziaria, etc.) a cui potrai rivolgerti per ottenere il
giusto sostegno e per proseguire il percorso assistenziale.
33. É inoltre fondamentale:
Evitare pulizia o lavaggio delle sedi lesionate o
penetrate;
Evitare cambio di biancheria intima o di altri
indumenti
34. Riferire minzione, defecazione, vomito o pulizia del
cavo orale;
Riferire rapporti sessuali intercorsi prima e/o dopo
l’aggressione (previo consenso della vittima)
35. Esame obiettivo generale
Ricerca su tutta la superficie corporea di
lesioni: ecchimosi, escoriazioni, soluzioni di
continuo, fratture, ecc.;
36. Informare la paziente sulla eventualitá di
gravidanza indesiderata e sui possibili
interventi
(PILLOLA DEL GIORNO DOPO E IVG)