1. COSTITUZIONE DEGLI
STATI UNITI D’AMERICA
MATERIA: STORIA
GRUPPO DI LAVORO:
CARLOTTA LANDOZZI, EMILIA PICCIONI, LUCREZIA CARDONATI VIRGINIA NERI
CLASSE: IV°G
ANNO SCOLASTICO: 2016/2017
2. Verso la Costituzione degli Stati Uniti d’America (1787)
Quando le tredici colonie inglesi diventano indipendenti si uniscono con
vincoli federali, dandosi uno statuto di tredici articoli
ARTICOLI DI CONFEDERAZIONE (in vigore dal marzo 1781)
3. • Questo statuto si dimostrò inadeguato per creare un governo federale:
non c’era un Presidente, il Parlamento non era efficiente, mancava un
potere coercitivo (per imporre tributi, eseguire le leggi e obbligare i
singoli Stati all’osservanza dei trattati); perciò
• 2 maggio 1787 viene fatto un congresso a Filadelfia a cui parteciparono i
rappresentanti dei tredici stati.
4. CONGRESSO A FILADELFIA 02051787
• Nel congresso non furono rivisti gli articoli, ma nacque una nuova
Costituzione che riuscì a conciliare l’unità del potere federale con
l’autonomia dei singoli Stati.
• Appena il testo della Costituzione fu approvato furono aggiunti 10
emendamenti (ratificati nel 1791).
5.
6. Costituzione degli Stati Uniti d’America
Origini
Pensiero illuminista
-Locke e Jefferson:(diritti: vita, libertà, felicità)
-Montesquieu: (divisione dei poteri)
Bill of Rights
(inglese 1689)
7. Struttura della costituzione americana (1787)
Preambolo >> (obiettivi della Costituzione)
• Realizzare perfetta UNIONE
• Stabilire la GIUSTIZIA
• Garantire la TRANQUILLITA’
• Provvedere alla DIFESA
• Promuovere il BENESSERE
• Assicurare le BENEDIZIONI della LIBERTA’
8. ARTICOLI
• Art. 1 (POTERE LEGISLATIVO) 9 sezioni
• Art. 2 (POTERE ESECUTIVO) 4 sezioni
• Art. 3 (POTERE GIUDIZIARIO) 3 sezioni
• Art. 4 (RAPPORTI TRA GLI STATI E TRA QUESTI E IL
GOVERNATORE FEDERALE)
• Art. 5 (PROCESSO PER L’AGGIUNTA DI EMENDAMENTI)
• Art. 6 (NORME TRANSITORIE)
• Art. 7 (REQUISITI PER LA RATIFICA)
9. GLI ORGANI DELLA COSTITUZIONE
POTERE ESECUTIVO: Presidente eletto dal popolo
POTERE LEGISLATIVO: Congresso composto da
- Camera dei rappresentati (eletti in proporzione alla popolazione)
- Senato ( ogni Stato ha 2 senatori)
POTERE GIUDIZIARIO: Corte Suprema ( 9 membri di nomina presidenziale)
10.
11. EMENDAMENTI (furono aggiunti perché pur essendo nel preambolo riassunti
tutti i diritti fondamentali della personalità. La sua forma schematica nn soddisfaceva l’esigenza
di una solenne garanzia per tutti i cittadini)
• I – LIBERTA’ di religione, di parola, di stampa, di riunione pacifica e di
petizione.
• II – DIRITTO dei cittadini di detenere e portare armi
• III – DIVIETO per un soldato di abitare in una casa senza il consenso del
proprietario
• IV – DIVIETO di perquisizione e sequestri non ragionevoli
• V – NESSUNO può essere processato due volte per lo stesso delitto, ne può
essere costretto a testimoniare contro se stesso, ne può essere privato della
proprietà senza un giusto compenso.
12. EMENDAMENTI
• VI – DIRITTO all’assistenza di un avvocato in ogni processo
penale.
• VII – DIVIETO di appello alla Corte Suprema nei processi di
common law per un valore inferiore a 20 dollari.
• VIII – DIVIETO di imporre cauzioni o ammende eccessive e di
infliggere pene crudeli.
• IX – POSSIBILITA’ che vi siano altri diritti oltre a quelli citati nella
Costituzione
• X – RISERVA ai singoli Stati o al Popolo dei poteri che la
Costituzione non attribuisce allo Stato Federale.
13. GLI USA DIVENTANO
STATO FEDERALE
FEDERAZIONE DI STATI CON LEGGI AUTONOME, MA SOGGETTI AD UN
GOVERNO CENTRALE