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CCNL 2010 - 2012

LE NOVITA’ CONTRATTUALI
 NEL COMPARTO SCUOLA
        AGIDAE

                  Avv. Maurizio Rizzi
CCNL              CCNL
  2006 - 2009       2010 - 2012
   Parte Prima       Parte Prima
  RELAZIONI         RELAZIONI
  SINDACALI         SINDACALI
  Parte Seconda     Parte Seconda
DISCIPLINA DEL    DISCIPLINA DEL
 RAPPORTO DI       RAPPORTO DI
    LAVORO            LAVORO
   Parte Terza       Parte Terza
   ALLEGATI          ALLEGATI
MODIFICHE ALLA PARTE I

• ART. 7 RAPPRESENTANZA SINDACALE

 I lavoratori con contratto a tempo determinato sono
 computabili ai fini di cui all’art. 35 della Legge 20 Maggio
 1970 n. 300
ART. 13 IL SECONDO LIVELLO DI
        CONTRATTAZIONE

7. Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma
  integrativa ai sensi del presente articolo, non venga
  definito un accordo integrativo entro il 30 settembre
  2012, con la retribuzione del mese di ottobre 2012, il
  datore di lavoro erogherà, a titolo di Elemento di
  Garanzia Retributiva (EGR), gli importi previsti dall'art.
  33, in proporzione all'orario individuale di lavoro.”
MODIFICHE ALLA PARTE II

TITOLO I    SFERA DI APPLICAZIONE
                                         (artt. 15 – 18)
TITOLO II   COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
                                      (artt. 19 – 22)
TITOLO III TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO
                                     (artt. 22 – 27)
TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO
                                     (artt. 28 – 36)
TITOLO V MANSIONI E QUALIFICHE
                                     (artt. 37 – 47)
TITOLO VI ORARIO DI LAVORO
                                         (artt. 48 – 58)
TITOLO VII SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
                                    (artt. 59 – 70)
TITOLO VIII NORME DISCIPLINARI
                                     (artt. 71 - 74)
TITOLO IX RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
                                         (artt. 75 – 91)
MODIFICHE AL TITOLO I

  SFERA DI APPLICAZIONE
ART. 16 DECORRENZA E DURATA

                       CCNL              CCNL
                     2006 - 2009       2010 - 2012

DATA DI STIPULA    04 GIUGNO 2007   09 DICEMBRE 2010


 DECORRENZA       01 GENNAIO 2006   01 GENNAIO 2010


   DURATA             4 ANNI             3 ANNI

  SCADENZA        31 DICEMBRE 2009 31 DICEMBRE 2012
• NO I.V.C.
• ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI SPETTANO
 AI SOLI DIPENDENTI IN FORZA AL
 09 DICEMBRE 2010

• DECORRENZA ADEGUAMENTI
  01 GENNAIO 2013

• E’ FATTA SALVA LA DIVERSA INDICAZIONE
  NEL CCNL
MODIFICHE AL TITOLO II

COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
ART. 19 ASSUNZIONE
• DEROGA PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AGLI :
 ART. 9 BIS D.L. 510/1996
 ART. 4 BIS D.LGS. N. 181/2000
 ART. 21 LEGGE 264/1949

 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE
 ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI SUCCESSIVI
 ALL’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
MODIFICHE AL TITOLO III

TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 23.1 CONTRATTO A TEMPO
          DETERMINATO

• RAGIONI DI CARATTERE TECNICO -
 PRODUTTIVO E ORGANIZZATIVO:

 l'incarico annuale di coordinamento didattico; l'incarico
 potrà essere rinnovato per un periodo ulteriore non
 superiore a due anni scolastici;
 in ogni caso il contratto a TD cessa al 31 di agosto.
PERSONALE DOCENTE
              NON ABILITATO

• Conferimento incarico fino alle sospensione delle lezioni
  e delle attività connesse, comprese eventuali esami.

• Possibilità di reiterare il contratto, oltre il termine di 36
  mesi, per ulteriori 24 mesi,

• Obbligo di esperire procedura ex lex n. 133/2008 presso
  D.P.L. competente.
• RAGIONI DI CARATTERE
  SOSTITUTIVO:

 “…. per la sostituzione di personale religioso in servizio,
  appartenente alla Congregazione che gestisce l'Istituto
  dispensato temporaneamente per esigenze di:
 salute
 formazione
 aggiornamento
 impegni di responsabilità interni alla Congregazione
 anche per parte dell'orario di servizio.”
ART. 23.5 SUCCESSIONE DEI
          CONTRATTI

3. Qualora per effetto di successione di contratti a termine
   per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di
   lavoro fra l'Istituto e lo stesso lavoratore abbia
   complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi
   di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di
   interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il
   rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

  Sono fatte salve le seguenti eccezioni:
  - deroga di cui al precedente art. 23.1 lettera A punto 1
    per i docenti non abilitati;”.
ART. 23.8 DIRITTO DI PRECEDENZA
          ED INFORMAZIONE
• “1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 44
  "supplenza personale docente", 51 "completamento
  orario", 81 "reimpiego" del presente C.C.N.L., in caso di
  nuove assunzioni.
  Il dipendente che, nell'esecuzione di uno o più contratti a
  termine presso lo stesso datore di lavoro, abbia prestato
  attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha
  diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo
  indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i
  successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già
  espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
ART. 23.8 DIRITTO DI PRECEDENZA
          ED INFORMAZIONE

Il dipendente assunto a termine per lo svolgimento di attività
stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove
assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro
per le medesime attività stagionali.
ART. 23.8 DIRITTO DI PRECEDENZA
          ED INFORMAZIONE

Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione
che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al
datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi
dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue
entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
ART. 23.8 DIRITTO DI PRECEDENZA
          ED INFORMAZIONE


2.     La disposizione di cui al precedente comma non si
     applica nei seguenti casi:
     - ai docenti abilitati assunti in base all'art. 23.1 lettera A,
     in caso di non conferma.

     Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti
     di informazione previsti dal C.C.N.L. per il personale a
     tempo indeterminato.”
PER VANTARE IL DIRITTO DI PRECEDENZA
NELL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

A) lavoratore non stagionale
   –   deve aver prestato attività lavorativa per più di sei mesi
       (anche con più contratti a termine)
   –   deve manifestare la propria volontà entro sei mesi dalla
       data dell’ultima cessazione
   –   decade dal proprio diritto trascorso un anno dalla
       cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro

B) lavoratore stagionale
   – deve manifestare la propria volontà entro tre mesi dalla
       data dell’ultima cessazione
   – decade dal proprio diritto trascorso un anno dalla
       cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro
Ai docenti abilitati assunti a tempo determinato ai sensi
dell’art. 23.1 lettera A, non compete il diritto di precedenza in
caso di non conferma.


Ai dipendenti non stagionali assunti a tempo determinato per
un periodo inferiore ai 6 mesi non compete il diritto di
precedenza.
MODIFICHE AL TITOLO IV

 TRATTAMENTO ECONOMICO
• ART. 28 RETRIBUZIONE GLOBALE
 CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

    CCNL 2006 - 2009    CCNL 2010 - 2012
   ENTRO IL GIORNO     ENTRO IL GIORNO
          5                   8
• ART. 29 RETRIBUZIONE TABELLARE
 AUMENTI CONTRATTUALI

         01 NOVEMBRE 2010

         01 SETTEMBRE 2011

         01 SETTEMBRE 2012
ART. 33 ELEMENTO DI GARANZIA
        RETRIBUTIVA (E.G.R.)

 LIVELLO 1° - 2° - 3°   EURO 110,00
  LIVELLO 4° - 5°       EURO 130,00

    LIVELLO 6°          EURO 150,00


           MESE DI EROGAZIONE
              OTTOBRE 2012
ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
        PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)
                PERSONALE DOCENTE

1) 1 PUNTO PER SETTIMANA IN CASO DI:

• Presenza effettiva sul lavoro per l’intera settimana,
  intendendo    per    settimana    intera   l’assolvimento
  dell’orario individuale contrattuale indipendentemente
  dalla sua distribuzione settimanale.
• Si considera servizio anche il periodo di godimento di
  ferie aggiuntive maturate con le 70 ore di cui all’art. 48
  PUNTO 2
ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
        PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)


                 PERSONALE DOCENTE

2) 10 PUNTI IN CASO DI:

• Rispetto degli standars di qualità negli Istituti certificati
ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
        PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)


                  PERSONALE DOCENTE


3) 1 PUNTO OGNI 6 ORE DI CORSO IN CASO DI:

• Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla scuola
  Massimo 5 punti
ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
          PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)

                     PERSONALE DOCENTE


4) 1 PUNTO OGNI 6 ORE DI CORSO IN CASO DI:

• Partecipazione documentata a corsi liberamente scelti, inerenti alla
  mansione svolta
  Massimo 5 punti
ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
          PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)

                   PERSONALE DOCENTE


5) 2 PUNTI PER CIASCUN EVENTO IN CASO DI:

• Partecipazione con gli alunni a concorsi, gare ed altre
  iniziative promosse sul territorio, da enti pubblici o privati, da
  effettuarsi in orario extracurriculare
ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
        PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)

                 PERSONALE DOCENTE


Per il calcolo delle presenze di cui sopra,
• a) sono escluse:
   – le ferie ordinarie
   – i periodi di sospensione dell’attività didattica nelle
      vacanze scolastiche di Natale e di Pasqua;
ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
        PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)

                 PERSONALE DOCENTE

Per il calcolo delle presenze di cui sopra,
• b) le settimane utili non possono essere inferiori a 35
  settimane per anno scolastico;
• c) la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche
  per il periodo di partecipazione a corsi di formazione di
  cui al punto 3) organizzati o indicati dalla scuola e per la
  partecipazione agli eventi di cui al punto 5);
ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
        PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)

                 PERSONALE DOCENTE

Per il calcolo delle presenze di cui sopra,

• d) i corsi di formazione liberamente scelti dal docente di
  cui al punto 4) e fruiti con permesso retribuito vengono
  considerati utili alla sola maturazione del punteggio per
  la partecipazione ai corsi.
ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
        PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)

            PERSONALE NON DOCENTE

1) 1 PUNTO PER SETTIMANA IN CASO DI:

• Presenza effettiva sul lavoro per l’intera settimana,
  intendendo    per     settimana   intera   l’assolvimento
  dell’orario individuale contrattuale indipendentemente
  dalla sua distribuzione settimanale.
  Minimo 35 settimane
ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
        PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)

              PERSONALE NON DOCENTE


2) 5 PUNTI IN CASO DI:

• Rispetto degli standars di qualità negli Istituti certificati
ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
          PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)


                PERSONALE NON DOCENTE


3) 1 PUNTO OGNI 6 ORE DI CORSO IN CASO DI:

• Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla scuola
  Massimo 5 punti
ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
         PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)


               PERSONALE NON DOCENTE


4) 1 PUNTO OGNI 6 ORE DI CORSO IN CASO DI:

• Partecipazione documentata a corsi liberamente scelti,
  inerenti alla mansione svolta
  Massimo 5 punti
ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
        PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)

              PERSONALE NON DOCENTE

Per il calcolo delle presenze di cui sopra,
• a) sono escluse:
   – le ferie ordinarie

• b) le settimane utili non possono essere inferiori a 35
  settimane per anno scolastico;
ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
        PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)

              PERSONALE NON DOCENTE

Per il calcolo delle presenze di cui sopra,

• c) la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche
  per il periodo di partecipazione a corsi di formazione di
  cui al punto 3) organizzati o indicati dalla scuola.
ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
        PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)

              PERSONALE NON DOCENTE


Per il calcolo delle presenze di cui sopra,

• d) i corsi di formazione liberamente scelti di cui al punto
  4) e fruiti con permesso retribuito vengono considerati
  utili alla sola maturazione del punteggio per la
  partecipazione ai corsi.
ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
        PRODUTTIVITA’ (PAP – POC)
         PREMIO ANNUALE DI
          PROFESSIONALITA’
      PUNTI              PAP

        35            EURO 150,00

     DA 36 A 50       EURO 180,00

     OLTRE 51         EURO 220,00
ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
        PRODUTTIVITA’

         DAL PAP AL POC
• Il PAP è erogato con la retribuzione del mese di Agosto
  dell’anno di riferimento


• Il PAP    si consolida dopo 3 anni consecutivi di
  percepimento.


• Il PAP CONSOLIDATO è pari al 70 % della media
  triennale dei PAP acquisiti.
ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
        PRODUTTIVITA’
         DAL PAP AL POC
• Il PAP CONSOLIDATO si trasforma in POC al
  conseguimento del terzo premio annuale di produttività.

• Il POC viene erogato in 13 quote mensili come elemento
  aggiuntivo personale di retribuzione.


• Il POC verrà erogato a decorrere dalla retribuzione del
  mese di settembre immediatamente successivo al
  consolidamento del PAP.
ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
          PRODUTTIVITA’
                   DAL PAP AL POC
Forse un esempio ci aiuta a capire meglio:
                             minimo          massimo
PAP conseguito nel 2010-11 150,00            220,00
PAP conseguito nel 2011-12 150.00            220,00
PAP conseguito nel 2012-13 150,00            220,00
                             ----------      ---------
Totale PAP                   450,00          660,00
Si consolida il 70 %
della media triennale dei
premi acquisiti e cioè      150,00           220,00
ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI
          PRODUTTIVITA’

                   DAL PAP AL POC

Forse un esempio ci aiuta a capire meglio:

Si divide il PAP consolidato per 13 mensilità e si ottiene il POC
da corrispondere ad ogni mensilità, con decorrenza dal 01
Settembre 2013 nelle misure min. di € 8,08 e max. di € 11,85 lorde
mensili.
MODIFICHE AL TITOLO V

  MANSIONI E QUALIFICHE
ART. 38 TRASFERIMENTO DI
          ISTITUZIONI SCOLASTICHE
          E RAMO DI AZIENDA


“ 2. La comunicazione per la apertura delle procedure di
  trasferimento di cui al comma precedente deve essere inviata
  alle strutture nazionali e territoriali di competenza di tutte le
  Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL”.
ART. 39 MUTAMENTI DI QUALIFICA


“ 4. In caso di incarico di coordinamento didattico ad un docente
  già in servizio con contratto a tempo indeterminato, per un
  periodo non superiore a tre anni scolastici, gli interessati
  percepiranno per tale periodo la retribuzione prevista per i
  dipendenti inquadrati nell'area terza, nonché il relativo
  trattamento normativo e contrattuale;
ART. 39 MUTAMENTI DI QUALIFICA


alla scadenza del termine il docente ha diritto a riprendere orario e funzioni

precedenti con relativo trattamento normativo e contrattuale, salvo che,

previo consenso delle parti, non venga confermato per iscritto nelle mansioni

dell'area direttiva; in questo caso l'inquadramento nell'area terza si

trasforma a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di inizio

dell'incarico”.
ART. 41 COMPOSIZIONI DELLE
        SEZIONI

“ 3. Negli asili nido e micronido il rapporto numerico
 educatrice / bambini e ausiliari / bambini è definito dalle
 singole leggi regionali.
  Per quanto riguarda le sezioni primavera per il rapporto
 numerico educatrice / bambini si fa riferimento all’accordo
 Stato – Regioni del 29 Ottobre 2009 ed al Decreto MIUR n. 9
 del 11 Novembre 2009 e sue successive modificazioni.”
MODIFICHE AL TITOLO VI

    ORARIO DI LAVORO
ART. 48 ORARIO DI LAVORO

Nella classificazione dell’orario si sono aggiunte nuove
figure professionali quali:
• tutor
  (3° livello/ 30 ore settimanali)
• educatori di convitto
  ( 4° livello/ 37 ore settimanali)
• docenti tutor dell’alternanza scuola lavoro
  (5° livello/ 18 ore settimanali)
• coordinatori didattici e presidi
  ( 6° livello/38 ore settimanali).
ART. 48 ORARIO DI LAVORO

• Non possono essere più recuperate con permessi
  retribuiti:
• Le ore per la partecipazione ai corsi di aggiornamento
  professionale    e    didattico,    di   formazione      e
  riqualificazione del personale comprese le attività
  connesse alla gestione del "sistema qualità", promossi
  dalla Scuola durante i periodi di attività didattica fuori
  del normale orario di lavoro, per un massimo di 40 ore
  annue, distribuite in non più di 10 giorni annui,
  vengono recuperate trasformandole in giorni di ferie
  aggiuntive.
ART. 48 ORARIO DI LAVORO

• PERSONALE NON DOCENTE
 Vengono abrogate le 26 ore di permesso retribuito per i
 dipendenti nuovi assunti, dovendosi per tali intendersi
 quelli assunti dal 01 Gennaio 2010 (data di decorrenza
 dei nuovi effetti contrattuali), ed inquadrati ai livelli I,
 II, III, IV, V a 37 e a 38 ore settimanali , facendole
 rimanere in vigore per coloro che sono in forza alla
 data della sigla del contratto.
ART. 48 ORARIO DI LAVORO

• PERSONALE DOCENTE
 Viene riconfermato che le ore in esubero, al di fuori dei
 limiti posti dal comma precedente, possono subire
 variazioni da un anno scolastico all'altro e vengono
 retribuite con la quota oraria globale in atto senza
 alcuna maggiorazione.
 Alle 50 ore di attività accessorie si aggiungono oltre gli
 incontri collegiali con i genitori, quelli con
 specialisti/esperti.
MODIFICHE AL TITOLO VII

SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI
        LAVORO
ART. 64 TUTELA DELLA MATERNITA’
        E DELLA PATERNITA’

• MALATTIA DEL FIGLIO
 Scompare la condizione di dover retribuire nella
 misura del 30 % della retribuzione il genitore che
 richiede il permesso di assentarsi nel limite di 5 giorni
 lavorativi per ogni anno per ciascun genitore durante la
 malattia del figlio in tà compresa tra i 3 e gli 8 anni.

 Viene mantenuto il computo nella anzianità di servizio.
MODIFICHE AL TITOLO IX

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
ART. 75 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
        DI LAVORO
• Scompare il comma 5 del vecchio articolato ove si
  prevedeva per il lavoratore che stesse per raggiungere
  i limiti di età l’obbligo di manifestare per iscritto entro
  6 mesi la propria intenzione di rimanere in servizio.


• Viene riscritto integralmente il 3 comma relativo alla
  collocazione a riposo del lavoratore per raggiunti
  limiti di età, rimandando la risoluzione del rapporto
  alla data di decorrenza del trattamento pensionistico,
  con la proroga per i docenti fino alla termine dell’anno
  scolastico (31 agosto).
ART. 87 TENTATIVO DI
        CONCILIAZIONE

• Si è inserito il comma 2 facente riferimento alla
  procedura di conciliazione da adottare ai sensi dell’art.
  4 c. 2 del testo novellato.
ART. 88 COLLOCAMENTO
        OBBLIGATORIO DEI DISABILI

• Si specifica infatti che la quota di riserva si calcola sul
  personale tecnico      esecutivo   e   svolgente   attività
  amministrativa.


• Non va, di conseguenza, considerato:
   – né il personale direttivo,
   – né il personale docente,
   – né il personale ausiliario.
ART. 88 COLLOCAMENTO
        OBBLIGATORIO DEI DISABILI

• Non sono considerate "nuove assunzioni" quelle
  effettuate per la sostituzione dei lavoratori assunti con
  diritto alla conservazione del posto;

• Sono esclusi dalla base di computo per la quota di
  riserva i lavoratori con particolari contratti:
  apprendistato, reinserimento, CFL, interinale, oppure
  destinati ad attività all'estero (art. 3, comma 1);
ART. 88 COLLOCAMENTO
         OBBLIGATORIO DEI DISABILI
• Non vanno inoltre computati i lavoratori divenuti
  invalidi durante lo svolgimento del proprio servizio e
  che abbiano subito una riduzione della capacità
  lavorativa pari o superiore al 60%;


• L'assunzione part-time di un lavoratore con invalidità
  superiore al 50% dà diritto al datore di lavoro di
  considerarlo come "unità lavorativa" a prescindere
  dall'orario concordato (art. 3, comma 5).
MODIFICHE ALLA PARTE III

                  ALLEGATI

• Le Parti si incontreranno entro 60 giorni per gli
  eventuali adeguamenti rispetto all’evoluzione delle
  norme di legge, con particolare riferimento al D.Lgs. n.
  81/2008.

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Le novità contrattuali nel comparto scuola agidae 2010 2012

  • 1. CCNL 2010 - 2012 LE NOVITA’ CONTRATTUALI NEL COMPARTO SCUOLA AGIDAE Avv. Maurizio Rizzi
  • 2. CCNL CCNL 2006 - 2009 2010 - 2012 Parte Prima Parte Prima RELAZIONI RELAZIONI SINDACALI SINDACALI Parte Seconda Parte Seconda DISCIPLINA DEL DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI RAPPORTO DI LAVORO LAVORO Parte Terza Parte Terza ALLEGATI ALLEGATI
  • 3. MODIFICHE ALLA PARTE I • ART. 7 RAPPRESENTANZA SINDACALE I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all’art. 35 della Legge 20 Maggio 1970 n. 300
  • 4. ART. 13 IL SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE 7. Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi del presente articolo, non venga definito un accordo integrativo entro il 30 settembre 2012, con la retribuzione del mese di ottobre 2012, il datore di lavoro erogherà, a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva (EGR), gli importi previsti dall'art. 33, in proporzione all'orario individuale di lavoro.”
  • 5. MODIFICHE ALLA PARTE II TITOLO I SFERA DI APPLICAZIONE (artt. 15 – 18) TITOLO II COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO (artt. 19 – 22) TITOLO III TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO (artt. 22 – 27) TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO (artt. 28 – 36) TITOLO V MANSIONI E QUALIFICHE (artt. 37 – 47)
  • 6. TITOLO VI ORARIO DI LAVORO (artt. 48 – 58) TITOLO VII SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (artt. 59 – 70) TITOLO VIII NORME DISCIPLINARI (artt. 71 - 74) TITOLO IX RISOLUZIONE DEL RAPPORTO (artt. 75 – 91)
  • 7. MODIFICHE AL TITOLO I SFERA DI APPLICAZIONE
  • 8. ART. 16 DECORRENZA E DURATA CCNL CCNL 2006 - 2009 2010 - 2012 DATA DI STIPULA 04 GIUGNO 2007 09 DICEMBRE 2010 DECORRENZA 01 GENNAIO 2006 01 GENNAIO 2010 DURATA 4 ANNI 3 ANNI SCADENZA 31 DICEMBRE 2009 31 DICEMBRE 2012
  • 9. • NO I.V.C. • ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI SPETTANO AI SOLI DIPENDENTI IN FORZA AL 09 DICEMBRE 2010 • DECORRENZA ADEGUAMENTI 01 GENNAIO 2013 • E’ FATTA SALVA LA DIVERSA INDICAZIONE NEL CCNL
  • 10. MODIFICHE AL TITOLO II COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
  • 11. ART. 19 ASSUNZIONE • DEROGA PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AGLI : ART. 9 BIS D.L. 510/1996 ART. 4 BIS D.LGS. N. 181/2000 ART. 21 LEGGE 264/1949 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI SUCCESSIVI ALL’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
  • 12. MODIFICHE AL TITOLO III TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO
  • 13. ART. 23.1 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO • RAGIONI DI CARATTERE TECNICO - PRODUTTIVO E ORGANIZZATIVO: l'incarico annuale di coordinamento didattico; l'incarico potrà essere rinnovato per un periodo ulteriore non superiore a due anni scolastici; in ogni caso il contratto a TD cessa al 31 di agosto.
  • 14. PERSONALE DOCENTE NON ABILITATO • Conferimento incarico fino alle sospensione delle lezioni e delle attività connesse, comprese eventuali esami. • Possibilità di reiterare il contratto, oltre il termine di 36 mesi, per ulteriori 24 mesi, • Obbligo di esperire procedura ex lex n. 133/2008 presso D.P.L. competente.
  • 15. • RAGIONI DI CARATTERE SOSTITUTIVO: “…. per la sostituzione di personale religioso in servizio, appartenente alla Congregazione che gestisce l'Istituto dispensato temporaneamente per esigenze di: salute formazione aggiornamento impegni di responsabilità interni alla Congregazione anche per parte dell'orario di servizio.”
  • 16. ART. 23.5 SUCCESSIONE DEI CONTRATTI 3. Qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra l'Istituto e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. Sono fatte salve le seguenti eccezioni: - deroga di cui al precedente art. 23.1 lettera A punto 1 per i docenti non abilitati;”.
  • 17. ART. 23.8 DIRITTO DI PRECEDENZA ED INFORMAZIONE • “1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 44 "supplenza personale docente", 51 "completamento orario", 81 "reimpiego" del presente C.C.N.L., in caso di nuove assunzioni. Il dipendente che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso lo stesso datore di lavoro, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
  • 18. ART. 23.8 DIRITTO DI PRECEDENZA ED INFORMAZIONE Il dipendente assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
  • 19. ART. 23.8 DIRITTO DI PRECEDENZA ED INFORMAZIONE Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
  • 20. ART. 23.8 DIRITTO DI PRECEDENZA ED INFORMAZIONE 2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei seguenti casi: - ai docenti abilitati assunti in base all'art. 23.1 lettera A, in caso di non conferma. Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dal C.C.N.L. per il personale a tempo indeterminato.”
  • 21. PER VANTARE IL DIRITTO DI PRECEDENZA NELL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO A) lavoratore non stagionale – deve aver prestato attività lavorativa per più di sei mesi (anche con più contratti a termine) – deve manifestare la propria volontà entro sei mesi dalla data dell’ultima cessazione – decade dal proprio diritto trascorso un anno dalla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro B) lavoratore stagionale – deve manifestare la propria volontà entro tre mesi dalla data dell’ultima cessazione – decade dal proprio diritto trascorso un anno dalla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro
  • 22. Ai docenti abilitati assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 23.1 lettera A, non compete il diritto di precedenza in caso di non conferma. Ai dipendenti non stagionali assunti a tempo determinato per un periodo inferiore ai 6 mesi non compete il diritto di precedenza.
  • 23. MODIFICHE AL TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO
  • 24. • ART. 28 RETRIBUZIONE GLOBALE CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE CCNL 2006 - 2009 CCNL 2010 - 2012 ENTRO IL GIORNO ENTRO IL GIORNO 5 8
  • 25. • ART. 29 RETRIBUZIONE TABELLARE AUMENTI CONTRATTUALI 01 NOVEMBRE 2010 01 SETTEMBRE 2011 01 SETTEMBRE 2012
  • 26. ART. 33 ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA (E.G.R.) LIVELLO 1° - 2° - 3° EURO 110,00 LIVELLO 4° - 5° EURO 130,00 LIVELLO 6° EURO 150,00 MESE DI EROGAZIONE OTTOBRE 2012
  • 27. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI PRODUTTIVITA’ (PAP – POC) PERSONALE DOCENTE 1) 1 PUNTO PER SETTIMANA IN CASO DI: • Presenza effettiva sul lavoro per l’intera settimana, intendendo per settimana intera l’assolvimento dell’orario individuale contrattuale indipendentemente dalla sua distribuzione settimanale. • Si considera servizio anche il periodo di godimento di ferie aggiuntive maturate con le 70 ore di cui all’art. 48 PUNTO 2
  • 28. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI PRODUTTIVITA’ (PAP – POC) PERSONALE DOCENTE 2) 10 PUNTI IN CASO DI: • Rispetto degli standars di qualità negli Istituti certificati
  • 29. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI PRODUTTIVITA’ (PAP – POC) PERSONALE DOCENTE 3) 1 PUNTO OGNI 6 ORE DI CORSO IN CASO DI: • Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla scuola Massimo 5 punti
  • 30. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI PRODUTTIVITA’ (PAP – POC) PERSONALE DOCENTE 4) 1 PUNTO OGNI 6 ORE DI CORSO IN CASO DI: • Partecipazione documentata a corsi liberamente scelti, inerenti alla mansione svolta Massimo 5 punti
  • 31. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI PRODUTTIVITA’ (PAP – POC) PERSONALE DOCENTE 5) 2 PUNTI PER CIASCUN EVENTO IN CASO DI: • Partecipazione con gli alunni a concorsi, gare ed altre iniziative promosse sul territorio, da enti pubblici o privati, da effettuarsi in orario extracurriculare
  • 32. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI PRODUTTIVITA’ (PAP – POC) PERSONALE DOCENTE Per il calcolo delle presenze di cui sopra, • a) sono escluse: – le ferie ordinarie – i periodi di sospensione dell’attività didattica nelle vacanze scolastiche di Natale e di Pasqua;
  • 33. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI PRODUTTIVITA’ (PAP – POC) PERSONALE DOCENTE Per il calcolo delle presenze di cui sopra, • b) le settimane utili non possono essere inferiori a 35 settimane per anno scolastico; • c) la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche per il periodo di partecipazione a corsi di formazione di cui al punto 3) organizzati o indicati dalla scuola e per la partecipazione agli eventi di cui al punto 5);
  • 34. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI PRODUTTIVITA’ (PAP – POC) PERSONALE DOCENTE Per il calcolo delle presenze di cui sopra, • d) i corsi di formazione liberamente scelti dal docente di cui al punto 4) e fruiti con permesso retribuito vengono considerati utili alla sola maturazione del punteggio per la partecipazione ai corsi.
  • 35. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI PRODUTTIVITA’ (PAP – POC) PERSONALE NON DOCENTE 1) 1 PUNTO PER SETTIMANA IN CASO DI: • Presenza effettiva sul lavoro per l’intera settimana, intendendo per settimana intera l’assolvimento dell’orario individuale contrattuale indipendentemente dalla sua distribuzione settimanale. Minimo 35 settimane
  • 36. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI PRODUTTIVITA’ (PAP – POC) PERSONALE NON DOCENTE 2) 5 PUNTI IN CASO DI: • Rispetto degli standars di qualità negli Istituti certificati
  • 37. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI PRODUTTIVITA’ (PAP – POC) PERSONALE NON DOCENTE 3) 1 PUNTO OGNI 6 ORE DI CORSO IN CASO DI: • Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla scuola Massimo 5 punti
  • 38. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI PRODUTTIVITA’ (PAP – POC) PERSONALE NON DOCENTE 4) 1 PUNTO OGNI 6 ORE DI CORSO IN CASO DI: • Partecipazione documentata a corsi liberamente scelti, inerenti alla mansione svolta Massimo 5 punti
  • 39. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI PRODUTTIVITA’ (PAP – POC) PERSONALE NON DOCENTE Per il calcolo delle presenze di cui sopra, • a) sono escluse: – le ferie ordinarie • b) le settimane utili non possono essere inferiori a 35 settimane per anno scolastico;
  • 40. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI PRODUTTIVITA’ (PAP – POC) PERSONALE NON DOCENTE Per il calcolo delle presenze di cui sopra, • c) la presenza effettiva in servizio è riconosciuta anche per il periodo di partecipazione a corsi di formazione di cui al punto 3) organizzati o indicati dalla scuola.
  • 41. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI PRODUTTIVITA’ (PAP – POC) PERSONALE NON DOCENTE Per il calcolo delle presenze di cui sopra, • d) i corsi di formazione liberamente scelti di cui al punto 4) e fruiti con permesso retribuito vengono considerati utili alla sola maturazione del punteggio per la partecipazione ai corsi.
  • 42. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI PRODUTTIVITA’ (PAP – POC) PREMIO ANNUALE DI PROFESSIONALITA’ PUNTI PAP 35 EURO 150,00 DA 36 A 50 EURO 180,00 OLTRE 51 EURO 220,00
  • 43. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI PRODUTTIVITA’ DAL PAP AL POC • Il PAP è erogato con la retribuzione del mese di Agosto dell’anno di riferimento • Il PAP si consolida dopo 3 anni consecutivi di percepimento. • Il PAP CONSOLIDATO è pari al 70 % della media triennale dei PAP acquisiti.
  • 44. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI PRODUTTIVITA’ DAL PAP AL POC • Il PAP CONSOLIDATO si trasforma in POC al conseguimento del terzo premio annuale di produttività. • Il POC viene erogato in 13 quote mensili come elemento aggiuntivo personale di retribuzione. • Il POC verrà erogato a decorrere dalla retribuzione del mese di settembre immediatamente successivo al consolidamento del PAP.
  • 45. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI PRODUTTIVITA’ DAL PAP AL POC Forse un esempio ci aiuta a capire meglio: minimo massimo PAP conseguito nel 2010-11 150,00 220,00 PAP conseguito nel 2011-12 150.00 220,00 PAP conseguito nel 2012-13 150,00 220,00 ---------- --------- Totale PAP 450,00 660,00 Si consolida il 70 % della media triennale dei premi acquisiti e cioè 150,00 220,00
  • 46. ART. 34 INCENTIVO ECONOMICO DI PRODUTTIVITA’ DAL PAP AL POC Forse un esempio ci aiuta a capire meglio: Si divide il PAP consolidato per 13 mensilità e si ottiene il POC da corrispondere ad ogni mensilità, con decorrenza dal 01 Settembre 2013 nelle misure min. di € 8,08 e max. di € 11,85 lorde mensili.
  • 47. MODIFICHE AL TITOLO V MANSIONI E QUALIFICHE
  • 48. ART. 38 TRASFERIMENTO DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE E RAMO DI AZIENDA “ 2. La comunicazione per la apertura delle procedure di trasferimento di cui al comma precedente deve essere inviata alle strutture nazionali e territoriali di competenza di tutte le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL”.
  • 49. ART. 39 MUTAMENTI DI QUALIFICA “ 4. In caso di incarico di coordinamento didattico ad un docente già in servizio con contratto a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a tre anni scolastici, gli interessati percepiranno per tale periodo la retribuzione prevista per i dipendenti inquadrati nell'area terza, nonché il relativo trattamento normativo e contrattuale;
  • 50. ART. 39 MUTAMENTI DI QUALIFICA alla scadenza del termine il docente ha diritto a riprendere orario e funzioni precedenti con relativo trattamento normativo e contrattuale, salvo che, previo consenso delle parti, non venga confermato per iscritto nelle mansioni dell'area direttiva; in questo caso l'inquadramento nell'area terza si trasforma a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di inizio dell'incarico”.
  • 51. ART. 41 COMPOSIZIONI DELLE SEZIONI “ 3. Negli asili nido e micronido il rapporto numerico educatrice / bambini e ausiliari / bambini è definito dalle singole leggi regionali. Per quanto riguarda le sezioni primavera per il rapporto numerico educatrice / bambini si fa riferimento all’accordo Stato – Regioni del 29 Ottobre 2009 ed al Decreto MIUR n. 9 del 11 Novembre 2009 e sue successive modificazioni.”
  • 52. MODIFICHE AL TITOLO VI ORARIO DI LAVORO
  • 53. ART. 48 ORARIO DI LAVORO Nella classificazione dell’orario si sono aggiunte nuove figure professionali quali: • tutor (3° livello/ 30 ore settimanali) • educatori di convitto ( 4° livello/ 37 ore settimanali) • docenti tutor dell’alternanza scuola lavoro (5° livello/ 18 ore settimanali) • coordinatori didattici e presidi ( 6° livello/38 ore settimanali).
  • 54. ART. 48 ORARIO DI LAVORO • Non possono essere più recuperate con permessi retribuiti: • Le ore per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale e didattico, di formazione e riqualificazione del personale comprese le attività connesse alla gestione del "sistema qualità", promossi dalla Scuola durante i periodi di attività didattica fuori del normale orario di lavoro, per un massimo di 40 ore annue, distribuite in non più di 10 giorni annui, vengono recuperate trasformandole in giorni di ferie aggiuntive.
  • 55. ART. 48 ORARIO DI LAVORO • PERSONALE NON DOCENTE Vengono abrogate le 26 ore di permesso retribuito per i dipendenti nuovi assunti, dovendosi per tali intendersi quelli assunti dal 01 Gennaio 2010 (data di decorrenza dei nuovi effetti contrattuali), ed inquadrati ai livelli I, II, III, IV, V a 37 e a 38 ore settimanali , facendole rimanere in vigore per coloro che sono in forza alla data della sigla del contratto.
  • 56. ART. 48 ORARIO DI LAVORO • PERSONALE DOCENTE Viene riconfermato che le ore in esubero, al di fuori dei limiti posti dal comma precedente, possono subire variazioni da un anno scolastico all'altro e vengono retribuite con la quota oraria globale in atto senza alcuna maggiorazione. Alle 50 ore di attività accessorie si aggiungono oltre gli incontri collegiali con i genitori, quelli con specialisti/esperti.
  • 57. MODIFICHE AL TITOLO VII SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
  • 58. ART. 64 TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’ • MALATTIA DEL FIGLIO Scompare la condizione di dover retribuire nella misura del 30 % della retribuzione il genitore che richiede il permesso di assentarsi nel limite di 5 giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore durante la malattia del figlio in tà compresa tra i 3 e gli 8 anni. Viene mantenuto il computo nella anzianità di servizio.
  • 59. MODIFICHE AL TITOLO IX RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
  • 60. ART. 75 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO • Scompare il comma 5 del vecchio articolato ove si prevedeva per il lavoratore che stesse per raggiungere i limiti di età l’obbligo di manifestare per iscritto entro 6 mesi la propria intenzione di rimanere in servizio. • Viene riscritto integralmente il 3 comma relativo alla collocazione a riposo del lavoratore per raggiunti limiti di età, rimandando la risoluzione del rapporto alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, con la proroga per i docenti fino alla termine dell’anno scolastico (31 agosto).
  • 61. ART. 87 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE • Si è inserito il comma 2 facente riferimento alla procedura di conciliazione da adottare ai sensi dell’art. 4 c. 2 del testo novellato.
  • 62. ART. 88 COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI DISABILI • Si specifica infatti che la quota di riserva si calcola sul personale tecnico esecutivo e svolgente attività amministrativa. • Non va, di conseguenza, considerato: – né il personale direttivo, – né il personale docente, – né il personale ausiliario.
  • 63. ART. 88 COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI DISABILI • Non sono considerate "nuove assunzioni" quelle effettuate per la sostituzione dei lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto; • Sono esclusi dalla base di computo per la quota di riserva i lavoratori con particolari contratti: apprendistato, reinserimento, CFL, interinale, oppure destinati ad attività all'estero (art. 3, comma 1);
  • 64. ART. 88 COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI DISABILI • Non vanno inoltre computati i lavoratori divenuti invalidi durante lo svolgimento del proprio servizio e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%; • L'assunzione part-time di un lavoratore con invalidità superiore al 50% dà diritto al datore di lavoro di considerarlo come "unità lavorativa" a prescindere dall'orario concordato (art. 3, comma 5).
  • 65. MODIFICHE ALLA PARTE III ALLEGATI • Le Parti si incontreranno entro 60 giorni per gli eventuali adeguamenti rispetto all’evoluzione delle norme di legge, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.