1. Formazione ed aggiornamento R.L.S.
IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI LAVORATIVI
A.S.L. Pavia
Dr. Corrado Cigaina
corrado_cigaina@asl.pavia.it
1
2. 2
Valutazione dei rischi
Tecnica di analisi che permette di individuare tutti i
rischi per la salute e la sicurezza generati dalle
lavorazioni svolte
Finalità:
– individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione
– elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza;
3. 3
La valutazione dei rischi
Obbligo di valutare i rischi dal 1994- D.Lgs 626/94
Ancora troppi documenti di valutazione rischi:
• Incompleti
• Imprecisi
• superficiali
• carenti
• non aggiornati
• contestabili
4. 4
Perchè valutare i rischi?
Per prevenire incidenti sul lavoro
Per individuare le misure di prevenzione
Per garantire la produttività
Per garantire ai lavoratori un luogo di lavoro salutare
Per assicurare una corretta formazione dei lavoratori
Per evitare sanzioni!!!!
5. 5
definizioni
Pericolo e rischio non hanno lo stesso significato
PERICOLO:
proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità
(p. es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e
pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare
danni
RISCHIO:
probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di
danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione
nonché dimensioni possibili del danno stesso;
7. 7
I rischi lavorativi
RISCHI PER LA SICUREZZA - determinano un danno
immediato :
–
–
–
Schiacciamento di un dito
Una scheggia in un occhio
Caduta dall'alto
RISCHI PER LA SALUTE - determinano malattia
immediate (acuta) o nel corso del tempo (cronica)
–
–
Esposizione a rumore
Esposizione ad agenti chimici
RISCHI PSICO-SOCIALI
–
–
Stress
Differenza genere età
8. 8
Obbligo di legge indelegabile
Art 17 D.Lgs 81/08
Il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la sicurezza e
per la salute dei lavoratori, ed elabora un documento
scritto
Documento di valutazione rischi:
– Anche su supporto informatico
– Munito di data certa, o in alternativa
– firmato da:
•
Datore di lavoro, RLS, RSPP, MC,
9. 9
Quando ricorrere ad un consulente?
D.Lgs 81/08 lo prevede:
–
–
DL può nominare un RSPP esterno (ad
eccezione di alcuni casi particolari)
DL può avvalersi di persone esterne esperte
Evitare di:
rivolgersi a un aiuto esterno per questioni che
dovrebbero o potrebbero essere gestite all’interno
dell’impresa
10. 10
Quando ricorrere ad un consulente?
Quando:
– Sono richieste conoscenze e capacità specifiche
– necessitano idee fresche e indipendenti;
– serve pianificarne una misura di prevenzione
protezione complessa
– Serve un giudizio indipendente
Il consulente:
–
–
Conosce le norme di legge
Competenza in materia
11. 11
Elementi fondamentali valutazione
• Processo intrapreso dalla direzione
• Processo semplice e chiaro
• Collaborazione con le figure aziendali (RLS, MC,
RSPP...)
• Coinvolgimento dei lavoratori
• Deve considerare tutti i rischi ragionevolmente
prevedibili
• Valutazione rischi di tutti i posti di lavoro
• Tenere conto della presenza di lavoratori di altre
aziende
• Considerare la presenza di “visitatori” (studenti,
clienti...)
12. 12
Metodologia di valutazione
Non esiste e non è normata una metodologia standard
Fondamentale è:
• Adottare criteri, brevi, semplici e comprensibili
• Tenere conto di tutti i pericoli individuati
• Valutare ogni rischio associato ad ogni pericolo
• Studiare la possibilità di eliminare il rischio
• O, definire corrette misure di prevenzione e protezione
13. 13
Art 28 D.Lgs 81/08
Il documento deve contenere:
–
–
–
–
Relazione sulla valutazione di tutti i rischi
Criteri adottati per valutare i rischi
Misure di prevenzione e protezione adottate
Programma delle misure per garantire miglioramento
dei livelli di sicurezza
– Individuazione procedure per l'attuazione delle misure
da realizzare nonché i responsabili dell'attuazione
– Nominativo RSPP, RLS, MC
– individuazione delle mansioni esposte a rischi specifici
che richiedono una riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
14. 14
Art 29 D.Lgs 81/08
•
•
Consultare RLS
Valutazione dei rischi deve essere rielaborata:
–
–
–
–
–
Modifiche significative del processo produttivo
Modifiche significative dell'organizzazione del
lavoro
Grado di evoluzione tecnica
A seguito di Infortuni significativi
Sorveglianza sanitaria lo evidenzia
rielaborata entro 30 giorni
15. 15
Art 29 – ditte da 1 a 10 lavoratori
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la valutazione dei rischi sulla base di
procedure standardizzate
Fino alla scadenza del 18° mese successivo alla data
di entrata in vigore del decreto interministeriale
(procedure standardizzate) gli stessi datori di lavoro
possono
autocertificare
l’effettuazione
della
valutazione dei rischi.
16. 16
Decreto interministeriale 30/11/2012
recepite le procedure standardizzate di effettuazione
della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5
D.Lgs 81/08
modello di riferimento per l’effettuazione della
valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro < 10
lavoratori.
Dal 1° giugno 2013
valutazione rischi con procedure standardizzate
17. 17
Procedure standardizzate
Aziende fino a 10
lavoratori
Aziende fino a
10 lavoratori
Valutazione secondo
procedure
standardizzate
Escluse aziende:
Incidente rilevante
Centrali termoelettriche
●Impianti installazioni nucleari
•Aziende fabbricazione-deposito esplosivi
●
●
Valutazione come da art
28 D.Lgs 81/08
Interpello 07/2012
Escluse aziende:
Aziende
da 11 a 50 lavoratori
Facoltativa valutazione
secondo procedure
standardizzate
Aziende
da 11 a 50 lavoratori
Valutazione come da
art 28 D.Lgs 81/08
Aziende con oltre 50
lavoratori
Valutazione come da
art 28 D.Lgs 81/08
•Espongono i lavoratori a rischi: chimici,
biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni,
mutageni, esposizione amianto
•Centrali termoelettriche
•Impianti installazioni nucleari
•Aziende fabbricazione-deposito esplosivi
•industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
•strutture di ricovero e cura con > 50 lavoratori
18. 18
L. 98/13 – valutazione rischi
Valutare i rischi secondo il modello ministeriale (art 29
c.6 D.Lgs 81/08):
– Per attività a basso rischio di infortuni
– Per attività a basso rischio di malattie professionali
NON IN VIGORE
Possibilità attualmente “in sospeso” in attesa della
pubblicazione del decreto che
individuerà le attività a basso rischio
19. 19
Valutare i rischi - criteri generali
procedimento che si articola in una serie di fasi in cui
ciascuna di esse tende ad analizzare in modo più
approfondito un passaggio in cui si identifica un
rischio.
valutazione preliminare
separare i rischi in due categorie:
– Rischi noti
– Rischi degni di approfondimento
Valutazione approfondita
valutazione più attenta e dettagliata
20. 20
Fondamentale coinvolgere i lavoratori
il modo più rapido e più sicuro per identificare i vari
aspetti dell'attività lavorativa è quello di rivolgersi
direttamente ai lavoratori
I lavoratori:
• Conoscono i metodi di lavoro applicati
• Conoscono le pratiche di lavoro scorrette
• Vedono le situazioni di pericolo
• Possono suggerire le misure di prevenzione da
attuare
dialogare con i lavoratori!!! (es. questionari anonimi)
21. 21
Valutare i rischi in 5 passi
1
IDENTIFICARE I PERICOLI
2
INDIVIDUARE GLI ESPOSTI
3
VALUTARE I RISCHI E DEFINIRE LE
MISURE DI PREVENZIONE
4
REGISTRARE E IMPLEMENTARE LE
MISURE DI PREVENZIONE
5
RIVEDERE IL PROCESSO ED
EVENTUALMENTE AGGIORNARLO
FASE
PRELIMINARE
VALUTAZIONE
APPROFONDITA
22. 22
Fase 1
1
IDENTIFICARE I PERICOLI
2
INDIVIDUARE GLI ESPOSTI
3
VALUTARE I RISCHI E DEFINIRE LE MISURE DI
PREVENZIONE
4
REGISTRARE E IMPLEMENTARE LE MISURE DI
PREVENZIONE
5
RIVEDERE IL PROCESSO ED EVENTUALMENTE
AGGIORNARLO
23. 23
Identificare i pericoli
• Fase critica del processo di valutazione
• Fondamentale individuare tutti i pericoli
• I pericoli risultato della interazione tra:
– Macchine
– Sostanze chimiche
– Agenti fisici
– Organizzazione dell'azienda
– Processi di lavoro errati
– Comportamenti errati
24. 24
Identificare i pericoli
• Esistono innumerevoli metodologie e strumenti:
– Norme di legge
– Linee guida e buone prassi
– Normativa tecnica
– Letteratura specifica
– Schede di sicurezza agenti chimici
– Liste di controllo (check list)
– Manuali d'uso delle macchine
– Note informative DPI
25. 25
Identificare i pericoli
• Ispezionare il posto di lavoro ed annotare tutto ciò che
può determinare un danno per i lavoratori
• Interpellare i lavoratori e RLS per conoscere la loro
opinione
• Ricercare notizie utili anche in internet
• Analizzare manuali d'uso delle macchine, note
informative DPI e le schede di sicurezza delle
sostanze chimiche
• Consultare il registro infortuni
• Ricordarsi dei pericoli a”lungo termine” (alti livelli di
rumore
26. 26
Identificare i pericoli
fase n. 1
Suddividere l’azienda in unità logiche e comprensibili
–
–
–
suddivisione in settori/posti di lavoro (es officina,
reparto lavorazione, uffici.
suddivisione in processi di lavoro (es stoccaggio,
trasporto, imballaggio.
suddivisione in categorie professionali o di
persone (es. installatori, autisti) e che sono
esposte agli stessi pericoli.
27. 27
Identificare i pericoli
fase n. 2
Elencare attività, attrezzature di lavoro e sostanze
Per ogni area di lavoro, processo:
– attività svolte (ad es. levigare, segare, ecc.)
– attrezzature di lavoro utilizzate (ad es. sega circolare
per metalli, scale portatili, piedistalli)
– sostanze utilizzate (ad es. vernici, detergenti, acidi)
oppure le emissioni di tali
– Sostanze indesiderate (ad es. vapori, polveri, gas di
scarico)
28. 28
Individuare i pericoli
fase n. 3
individuazione dei pericoli e dei fattori di stress correlati
alle attività, alle attrezzature di lavoro e alle sostanze
elencate.
Utile consultare:
–
–
–
–
–
liste di controllo
schede di sicurezza
manuali d’uso
Norme tecniche
I lavoratori
elencare tutti i pericoli, anche quelli apparentemente
meno rilevanti.
29. 29
liste di controllo specifiche - esempio
Vie di circolazione interne
lista pericoli
30. 30
Errori più frequenti - pianificazione
• incaricare persone incompetenti;
• non fornire informazioni, la formazione, le risorse, il
tempo e il supporto necessari;
• non assicurare un adeguato coordinamento tra
valutatori di aziende diverse che operano nel
medesimo luogo di lavoro;
• non coinvolgere nella valutazione dei rischi i
lavoratori dotati di una conoscenza pratica del
processo/attività oggetto di valutazione.
31. 31
errori – individuazione pericoli
• sottovalutare talune categorie di rischio, fra cui fattori
psicosociali e organizzativi (orari, carico di lavoro
ecc.);
• trascurare i pericoli a lungo termine per la salute
(rischi derivanti da un’esposizione cronica a sostanze
pericolose o da livelli elevati di rumore);
Non consultare i lavoratori: le prassi di lavoro
possono essere diverse e i lavoratori conoscono i
problemi reali;
• attenersi rigidamente a una lista di controllo:
• considerare soltanto i pericoli menzionati nella lista di
controllo
32. 32
errori– individuazione pericoli
• sottovalutare
un
pericolo
minimizzandone la gravità;
importante,
• sottovalutare le attività secondarie, come interventi
di manutenzione o pulizie, svolte sul luogo di lavoro;
• trascurare l’eventuale presenza di lavoratori di altre
aziende o di altre persone sul luogo di lavoro;
• non garantire un coordinamento tra committente e
appaltatore, per esempio omettendo di informare
questi ultimi circa gli eventuali rischi o pericoli.
34. 34
Fase 2
1
IDENTIFICARE I PERICOLI
2
INDIVIDUARE GLI ESPOSTI
3
VALUTARE I RISCHI E DEFINIRE LE MISURE DI
PREVENZIONE
4
REGISTRARE E IMPLEMENTARE LE MISURE DI
PREVENZIONE
5
RIVEDERE IL PROCESSO ED EVENTUALMENTE
AGGIORNARLO
35. 35
Individuare gli esposti
Particolari attenzioni:
• Differenza tra uomo e donna
• lavoratori con disabilità
• lavoratori migranti
• lavoratori giovani e anziani
• donne in stato di gravidanza
• personale privo di formazione-inesperto
• lavoratori a tempo parziale determinato
• appaltatori
36. 36
Individuare gli esposti
Per ogni pericolo individuato:
• Individuare le mansioni esposte
• Individuare come possono infortunarsi
e/o ammalarsi
–
–
esposizione diretta
esposizione indiretta
un lavoratore che dipinge una superficie è esposto
direttamente ai solventi, ma i lavoratori impegnati in
altre attività nelle vicinanze possono esservi
altrettanto esposti inavvertitamente -indirettamente.
37. 37
Errori - individuazione esposti
• non tener conto di gruppi di persone particolarmente a
rischio, come donne in gravidanza, giovani lavoratori,
lavoratori con disabilità ecc.;
• non valutare la pericolosità di apparecchiature
utilizzate di rado;
• non consultare il registro degli infortuni o delle
malattie.
38. 38
Fase 3
1
IDENTIFICARE I PERICOLI
2
INDIVIDUARE GLI ESPOSTI
3
VALUTARE I RISCHI E DEFINIRE LE MISURE DI PREVENZIONE
4
REGISTRARE E IMPLEMENTARE LE MISURE DI
PREVENZIONE
5
RIVEDERE IL PROCESSO ED EVENTUALMENTE
AGGIORNARLO
39. 39
Valutazione dei rischi
Per ogni pericolo individuato:
–
–
Determinare le conseguenze (D)
Determinare la probabilità (P)
R=PXD
R=PXD
44. 44
Fase 3 misure di prevenzione
importante:
– consultarsi con i lavoratori e gli altri
– cercare metodi di lavoro alternativi
– Analizzare lavorazioni analoghe per ricavare nuove
idee
– scoprire che cosa fanno altre ditte
– parlare con i costruttori
– provare prima di implementare
45. 45
Errori comuni - valutare i rischi
• trascurare alcune delle conseguenze dei rischi, per
esempio non considerare gli effetti a lungo termine dei
rischi;
creare un falso senso di sicurezza: il fatto di aver
individuato un rischio non significa che tale rischio sia
stato eliminato dall’ambiente di lavoro o sia tenuto
sotto controllo;
• non definire un ordine di priorità dei rischi in funzione
della valutazione svolta. È indispensabile definire le
priorità degli interventi di prevenzione e di protezione
dai rischi.
46. 46
Misure di prevenzione
Fase A - eliminare “il pericolo”
–
–
Modifica del ciclo produttivo
eliminare sostanza cancerogena
Fase B sostituzione “del pericolo” - Sostituzione di
ciò che è pericoloso:
–
–
Vernice base solvente con vernice ad acqua
Sicurezze macchine di nuova concezione
Fase C - controllare “il pericolo”
implementare le misure di prevenzione e protezione:
–
–
–
Misure di tipo tecnico
Misure di organizzativo
Dispositivi di protezione individuali
47. 47
Misure di tipo tecnico
Isolare il lavoratore dal pericolo
Agiscono sulle “conseguenze”:
–
–
–
–
–
Ripari
Barriere distanziatrici
Rielaborazione dei lay-out di reparto
Ventilazione
aspirazione
48. 48
Misure di tipo organizzativo
Permettono di limitare l'esposizione al pericolo
Agiscono sulla probabilità (P)
–
–
–
–
–
–
Procedure di lavoro
Rotazione lavoratori
Pause di lavoro
Formazione
Addestramento
Sorveglianza sanitaria
49. 49
Dispositivi di protezione individuale
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi
DPI come ultima risorsa
impiegati quando i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure
–
–
Misure di tipo tecnico
Misure di tipo organizzativo
50. 50
Combinazione di misure preventive
In alcuni casi la combinazione di misure di prevenzione
è necessaria per assicurare una protezione del
lavoratore
MASCHERINA (DPI) +
ASPIRAZIONE
52. 52
Fase 3- misure di prevenzione
• non tener conto dei generali principi di prevenzione:
• considerare in primo luogo se è possibile prevenire o
evitare i rischi e, in caso contrario,
• valutare come ridurre o controllare il rischio,
adottando misure quali: combattere i rischi alla fonte,
sostituire i fattori di rischio con altri innocui o meno
pericolosi ecc.
• trasferire il rischio, vale a dire mantenere un rischio
sotto controllo creandone di nuovi;
• omettere di consultare/coinvolgere i lavoratori nelle
decisioni sulle misure di prevenzione.
53. 53
Fase 3 – i rischi
rischio evidente
macchine prive di riparo, fili elettrici scoperti,
rischio nascosto
non è evidente ai sensi (presenza sostanze tossiche,
vapori, rumore ad alta frequenza
rischio di utilizzo
non può essere riconosciuto immediatamente e si
svilupperà nel corso del tempo (ad esempio
pneumatico usurato, cavi d'acciaio sfilacciati
rischio temporaneo
pericolo temporaneo (ad esempio, il sovraccarico delle
macchine, lavori in spazi confinati manutenzione
54. 54
Fase 4
1
IDENTIFICARE I PERICOLI
2
INDIVIDUARE GLI ESPOSTI
3
VALUTARE I RISCHI E DEFINIRE LE MISURE DI
PREVENZIONE
4
REGISTRARE E IMPLEMENTARE LE MISURE DI
PREVENZIONE
5
RIVEDERE IL PROCESSO ED EVENTUALMENTE
AGGIORNARLO
55. 55
Fase 4 registrazione
Definizione di un programma di intervento
Per un un buon programma considerare:
– Una misura di prevenzione economica o veloce può
essere solo temporanea
– soluzioni a lungo termine per rischi elevati = alta
probabilità infortunio
– Indispensabile
programmare
la
formazioneaddestramento
– Definire chiaramente responsabilità per la stesura
– Regolari controlli per garantire il rispetto delle misure
di prevenzione
56. 56
Fase 4 implementazione
Considerare scadenze:
–
–
–
Breve termine
Medio termine
Lungo termine
Mantenere un coinvolgimento continuo tra RLS,
lavoratori, RSPP, MC e dirigenza
59. 59
Errori - misure di prevenzione
• L’implementazione delle misure di prevenzione non
figura tra le priorità;
• il piano d’azione non specifica:
– quali misure adottare,
– le persone responsabili di attuare determinate misure e le relative
scadenze,
– il termine finale di implementazione.
• Non sovrintendere puntualmente all’attuazione degli
interventi.
• Mancata consultazione/coinvolgimento dei lavoratori.
60. 60
Fase 4
1
IDENTIFICARE I PERICOLI
2
INDIVIDUARE GLI ESPOSTI
3
VALUTARE I RISCHI E DEFINIRE LE MISURE DI PREVENZIONE
4
REGISTRARE E IMPLEMENTARE LE MISURE DI PREVENZIONE
5
RIVEDERE IL PROCESSO ED EVENTUALMENTE AGGIORNARLO
61. 61
Fase 5- controllo e riesame
• Procedura per verificare e revisionare le misure di
protezione e di prevenzione attuate
• Valutazione dei rischi è un processo dinamico, da
riesaminare periodicamente e comunque :
– evoluzione della tecnica
– introduzione di un nuovo processo, nuove attrezzature
o nuovi materiali,
– inserimento di nuove situazioni lavorative
– Infortuni gravi
– Misure di prevenzione-protezione inefficaci
– Sorveglianza sanitaria
– Indagini ambientali
62. 62
Fase 5- controllo e riesame
Al fine di garantire:
•
Misure di prevenzione-protezione sono efficaci
•
Sono stati ridotti i fattori di rischio
•
Non sono stati creati nuovi rischi o pericoli
63. 63
Errori - controllo e riesame
• tralasciare il riesame e revisione della valutazione dei
rischi;
• non assicurarsi se le misure di prevenzione e di
protezione rispecchiano i risultati della valutazione
dei rischi;
• non controllare le misure adottate per verificarne
l’efficacia nel tempo;
• non informare i lavoratori e/o i loro rappresentanti sui
risultati della valutazione dei rischi e le misure
adottate;
• considerare la valutazione dei rischi alla stregua di un
obbligo
una
tantum
e
non
aggiornarla
periodicamente.
64. 64
Dove trovare ulteriori info
Sul sito dell’Agenzia Europea sono disponibili molte
informazioni e linee guida utili:
una sezione del sito dedicata alla valutazione dei rischi
comprendente informazioni sulla valutazione dei
rischi, esempi di buona prassi provenienti da tutta
l’UE nonché strumenti e liste di controllo:
http://osha.europa.eu/topics/riskassessment
66. appalto
contratto con il quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, il compimento di un'opera o di un
servizio verso un corrispettivo in denaro.
Contratto tra committente e appaltatore circa:
– oggetto dell'opera da compiere,
– modalità di esecuzione,
– mezzi d'opera,
– responsabilità,
– organizzazione del sistema produttivo,
– prerogative e gli obblighi
67. definizioni
Appaltante o Committente
– colui che richiede un lavoro o una prestazione;
Appaltatore
– soggetto che si obbliga nei confronti del committente a
fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;
Subappaltatore
– soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a
fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri;
Interferenza
– Ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi
lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi in
uno stesso ambiente
68. Art 26 D.Lgs 81/08
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori
all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all’interno della propria azienda:
1.Verifica l’idoneità tecnico- professionale
2.fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell’ambiente in cui opereranno
70. Requisiti tecnico professionali
In attesa del sistema di qualificazione delle imprese
la verifica é eseguita:
–
acquisizione del certificato di iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato;
–
acquisizione dell’autocertificazione del possesso
dei requisiti di idoneità tecnico professionale
71. Informazioni all'appaltatore
sufficienti ed adeguate a permettere all'appaltatore di
valutare i rischi relativi all'ambiente di lavoro.
– rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro
– presenza o assenza dei lavoratori del committente
durante l'esecuzione dei lavori;
– utilizzo di attrezzature e servizi del committente per
l'esecuzione dei lavori (compatibilmente con la normativa
vigente);
– collaborazione dei lavoratori del committente
72. Coordinamento e cooperazione
Datore di lavoro committente, appaltatori e
subappaltatori, quindi TUTTI:
• cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi ;
• coordinano gli interventi di protezione e prevenzione
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze
Il committente promuove la cooperazione- coordinamento
attraverso il D.U.V.RI.( documento Unico Valutazione
Rischi Interferenziali)
73. Coordinamento e cooperazione
INFORMAZIONE
Fornire ai lavoratori
conoscenze
utili all'identificazione
gestione
dei pericoli
D.U.V.R.I.
COORDINAMENTO
Collegare
razionalmente
Le fasi dell'attività
Per eliminare i rischi
COOPERAZIONE
Predisporre ed
applicare
misure di
prevenzione e
protezione
per eliminare
i rischi interferenza
74. Contenuti del D.U.V.R.I.
Identificazione descrizione del lavoro da svolgere
Dati dei soggetti coinvolti (ditte esterne, lav. Autonomi)
Identificazione e descrizione dell'area
Individuazione soggetti : referente interno, datore,
preposto RSPP, RLS
Orario dei lavori e loro durata
Scelte progettuali ed organizzative:
–
–
–
–
Procedure
Misure prevenzione
Dpi
Misure di coordinamento
Costi della sicurezza
75. Esclusioni – non si redige il DUVRI
Lavori di
durata
inferiore a 2
giorni
Mera fornitura
senza
installazione
Appalti per cui
non
si redige il
DUVRI
Attività che si
realizzano
In luoghi sottratti alla
Responsabilità
giuridica
Del committente
Servizi per i quali
non è prevista
l'esecuzione
All'interno della
stazione
appaltante
Servizi di
natura
intellettuale
76. L. 98/13 – “l'incaricato”
alcune attività a basso rischio possono sostituire la
redazione del DUVRI con l'individuazione di un
incaricato in possesso di formazione ed esperienza
e competenze professionali nonché di periodico
aggiornamento
•
•
•
Non è un obbligo
Non è definito il periodo di esperienza
Deve essere indicato nel contratto d'appalto
77. L. 98/13 – “l'incaricato”
L'incaricato a sovraintendere dovrà:
– Sovraintendere la cooperazione ed il coordinamento
tra le imprese
– Essere individuato , ai fini probatori, per iscritto e
meglio con data certa
78. L. 98/13 – “l'incaricato”
La scelta fra DUVRI e incaricato riguarda solo i casi di
attività a basso rischio
Attività a basso rischio (committente e appaltatore)
saranno definite da uno specifico decreto con
riferimento agli indici infortunistici di settore dell'INAIL.
Fino all'emanazione del decreto si applica il DUVRI
79. 79
Non sottovalutate i pericoli!!
Il lavoratore tende a sottovalutare i pericoli
la fortuna spesso lo assiste: rischia ma non si fa male!
Visto che "gli è sempre andata bene" si convince che
anche in futuro se la caverà senza infortuni.
E'
fondamentale
essere
consapevoli
dei
pericoli........