Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
• Avvocato
• Cultore della Materia "Informatica Giuridica” presso
l’Università degli Studi di Milano e membro delle
commissioni d’esame per l’anno accademico
2016/2017
• GdL della Fondazione Italiana per l'Innovazione
Forense (FIIF) presso il Consiglio Nazionale Forense
• Commissione “Surveillance” e “E-justice”, per il CNF,
a Bruxelles presso il CCBE (Conseil des barreaux
européens)
• Fellow dell'Hermes Center for Transparency and
Digital Human Rights
• Autore per LeggiOggi e HuffingtonPost
Chi sono
2
Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona
presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa fino a euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante
comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o
disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino
a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un
fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in
presenza di più persone.
Art. 594 c.p.
6
Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
Art. 1 Abrogazione di reati
1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale:
a) 485;
b) 486;
c) 594;
d) 627;
e) 647.
D.Lgs. 7/2016
7
Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
Art. 4 - Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie
1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila:
a) chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero
mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o
con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;
…
2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono
reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad
uno o ad entrambi gli offensori.
3. Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo
comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d’ira determinato da un
fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
D.Lgs. 7/2016
8
Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o
istanza, anche se anonima o sotto falso
nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad
un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di
riferirne o alla Corte penale internazionale,
incolpa di un reato taluno che egli
sa innocente, ovvero simula a
carico di lui le tracce di un reato, è
punito con la reclusione da 2 a 6 anni
368 c.p. (delitti contro l’attività giudiziaria)
10
Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
1.Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.
2. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni
o censure.
3. Si può procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per
i quali la legge sulla stampa espressamente lo
autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l’indicazione dei
responsabili.
[…]
Art. 21 Cost.
12
Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione.Tale diritto
include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte
delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il
presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un
regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema
o di televisione.
2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e
responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità,
condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti
misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza
nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la
prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale, la
protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la
divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire
l’autorità e la imparzialità del potere giudiziario.
Art. 10 Convenzione Europea
13
Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
Quali limiti alla libertà di espressione?
14
Libertà di
Espressione
Altri diritti
costituzionalmente
tutelati
ESEMPI:
• Dignità personale
• Sicurezza pubblica
• Privacy
• …
Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo
precedente, comunicando con più persone,
offende l'altrui reputazione, è punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro
1.032.
2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato, la pena è della reclusione fino a due
anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Art. 595 c.p.
15
Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
3. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o
con qualsiasi altro mezzo di pubblicità,
ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da
sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro
516.
4. Se l'offesa è recata a un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario, o ad una sua
rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio,
le pene sono aumentate.
Art. 595 c.p.
16
Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
1) Non esiste una matematica della diffamazione
2) Nella comparazione tra norme di diversi Paesi
occorre tenere in considerazione anche gli aspetti
normativi non “ricompresi” nella norma penale
incriminatrice
3) ... le esimenti
Alcuni aspetti da considerare...
17
Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
Se l’Ordinamento mi concede un diritto, dall’altra parte
non può punirmi per averlo esercitato correttamente
Esercizio di un diritto (art. 51 c.p.)
Diritto di Cronaca
Diritto di Critica
Diritto di Satira
Esimenti putative...?
Esimenti...
18
Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
L’esercizio di un diritto o l’adempimento
di un dovere imposto da una norma
giuridica o da un ordine legittimo della
pubblica Autorità, esclude la punibilità
Art. 51 c.p.
19
Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
a) verità/correttezza (ossia vi deve essere una
corrispondenza tra i fatti narrati e quelli realmente
accaduti) - [obbligo, per il giornalista, di verificare
l’attendibilità della fonte - attenzione anche ai
termini corretti];
b) pertinenza (solitamente racchiusa nell’interesse
pubblico alla divulgazione della notizia);
c) continenza (ossia la correttezza nell’esposizione
dei fatti narrati, senza espressioni gratuite o
aggressioni feroci ed ingiustificate alla reputazione
altrui)
Limiti all’esercizio diritto...
20
Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
Testo unico dei doveri del giornalista
Approvato dal Consiglio Nazionale dei Giornalisti nella riunione del 27
gennaio 2016
Il «Testo unico dei doveri del giornalista» nasce dall’esigenza di
armonizzare i precedenti documenti deontologici al fine di
consentire una maggiore chiarezza di interpretazione e facilitare
l’applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la
responsabilità disciplinare dell’iscritto all’Ordine.
Recepisce i contenuti dei seguenti documenti: Carta dei doveri
del giornalista; Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa; Carta dei
doveri dell’informazione economica; Carta di Firenze; Carta di Milano; Carta
di Perugia; Carta di Roma; Carta di Treviso; Carta informazione e pubblicità;
Carta informazione e sondaggi; Codice di deontologia relativo alle attività
giornalistiche; Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie
nelle trasmissioni radiotelevisive; Decalogo del giornalismo sportivo.
Quale verità?
21
Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
Testo unico dei doveri del giornalista
Articolo 1 - Libertà d’informazione e di critica
L’attività del giornalista, attraverso qualunque strumento di comunicazione
svolta, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana
ed è regolata dall’articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:
«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica,
limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della
personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della
verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla
lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino
inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a
rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia
richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di
collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la
fiducia tra la stampa e i lettori».
Quale verità?
22
Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
Definizione di stampa o stampato.
Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa
legge, tutte le riproduzioni tipografiche o
comunque ottenute con mezzi meccanici o
fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla
pubblicazione.
Art. 1, L. 47/1948
24
Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
Tassatività / Divieto di analogia in
malam partem
Cass. 23230/2012
25
Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
1) Il blog non rientra nella definizione di stampato
previsto dall’art. 1 della L. 47/48 (“Sono considerate
stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le
riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con
mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo
destinate alla pubblicazione”) sia perché manca
un’attività di “riproduzione tipografica” sia
perché non ci troviamo di fronte al risultato di una
riproduzione tipografica che sia destinata alla
pubblicazione
Perché “stampa” non è “web”?
Cass. 23230/2012
26
Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
2) La registrazione dei prodotti editoriali online è
stata introdotta dalla legge 62 del 2001
esclusivamente come presupposto per poter
usufruire delle provvidenze economiche previste
per l’editoria
Cass. 23230/2012
27
Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
3) Anche il d.lgs. 70/2003 (art. 7 comma 3) ribadisce
che “la registrazione della testata editoriale
telematica è obbligatoria esclusivamente per le
attività per le quali i prestatori del servizio
intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla
legge 7 marzo 2001, n. 62.”
Cass. 23230/2012
28
Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
La responsabilità del direttore
responsabile
33
Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
Se il delitto di diffamazione è commesso col mezzo
della stampa le disposizioni dell'articolo
precedente si applicano anche al direttore o vice-
direttore responsabile, all'editore e allo stampatore,
per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58.
Quali conseguenze?… Art. 596-bis c.p.
34
Avv. Francesco Paolo Micozzi@fpmicozzi
Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e
fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-
direttore responsabile, il quale omette di
esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il
controllo necessario ad impedire che col mezzo della
pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo
di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita
per tale reato, diminuita in misura non eccedente un
terzo.
Art. 57 c.p. - Reati commessi col mezzo della stampa
periodica
35