1. Formazione teorica-pratica per il corretto
utilizzo di attrezzature, D.P.I. anticaduta
utilizzo di attrezzature, D.P.I. anticaduta
e lavori in quota.
Artt. 36, 37 e 73 del D.Lgs 81/2008
Off. Meccaniche SIRIO srl - Ostellato (FE) - 27.01.20117
2. 1^ Parte –Modulo Giuridico
- Presentazione del corso.
- Cenni di normativa generale in materia di igiene
e sicurezza del lavoro con particolare riferimento
e sicurezza del lavoro con particolare riferimento
ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di
lavoro per lavori in quota (D.Lgs. N. 81/2008).
- Responsabilità dell’operatore.
3. PRESENTAZIONE DEL CORSO
Formazione di 4 ore suddivise in:
- Modulo Giuridico - Normativo;
- Modulo Tecnico;
- Modulo Tecnico;
- Modulo Pratico – Specifico;
- Prova di valutazione (almeno 70% risposte esatte);
4. Cenni di normativa generale
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
TESTO UNICO SULLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008
Si compone di:
306 articoli;
51 allegati.
Contiene obblighi, doveri e sanzioni per tutti i soggetti che
costituiscono l’azienda, anche i lavoratori autonomi.
5. Art. 2 D.Lgs 81/2008 Definizioni:
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un mestiere,
5
anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un’arte o una professione.
Sono considerati “lavoratori” anche i soci nelle
società, i tirocinanti, gli studenti (nei laboratori), i
volontari dei VVF e della Protezione Civile.
Praticamente tutti!!!!
6. Art. 2 D.Lgs 81/2008 Definizioni:
Preposto: persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
6
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa;
Il PREPOSTO è colui che all'interno dell'azienda
sovrintende all'attività altrui.....
7. Art. 19 – Obblighi dei Preposti
In riferimento alle attività lavorative svolte tutti i settori, privati e
pubblici, e per tutte le tipologie di rischio, i preposti, secondo le
loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza
della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
In caso di violazione a questo punto, viene applicata una
sanzione penale che prevede l’arresto fino a 2 mesi o
l’ammenda da € 438,40 a 1.315,20.
8. b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
In caso di violazione a questo punto, viene applicata
una sanzione penale che prevede
l’arresto fino a 1 mese o l’ammenda da € 219,20 a 876,80.
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto/zona di lavoro a rischio.
Applicata sanzione penale che prevede
l’arresto fino a 1 mese o l’ammenda da € 219,20 a 876,80.
l’arresto fino a 2 mesi o l’ammenda da € 438,40 a 1.315,20.
9. d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al
rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
In caso di violazione a questo punto, viene applicata una
sanzione penale che prevede
sanzione penale che prevede
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato; Applicata sanzione penale che prevede
l’arresto fino a 1 mese o l’ammenda da € 219,20 a 876,80.
l’arresto fino a 2 mesi o l’ammenda da € 438,40 a 1.315,20.
10. f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al
dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di
lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni
altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro,
delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione
ricevuta; Applicata sanzione penale che prevede l’arresto
fino a 2 mesi o l’ammenda da € 438,40 a 1.315,20.
fino a 2 mesi o l’ammenda da € 438,40 a 1.315,20.
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto
previsto dall’articolo 37 del D.Lgs 81/2008.
In caso di violazione a questo punto, viene applicata una
sanzione penale che prevede l’arresto fino a 1 mese o un
Ammenda da € 219,20 a 876,80.
11. Art. 20 D.Lgs 81/2008 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI
PREMESSA … … … … …
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo
di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o
11
di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori devono in particolare……….
12. Art. 20 D.Lgs 81/2008 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale; In caso di violazione a questo punto, viene applicata una
12
individuale; In caso di violazione a questo punto, viene applicata una
sanzione penale che prevede l’arresto fino a 1 mese o l’ammenda da €
219,20 a 657,60.
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di
sicurezza; In caso di violazione a questo punto, viene applicata una
sanzione penale che prevede l’arresto fino a 1 mese o l’ammenda da €
219,20 a 657,60.
13. Art. 20 D.Lgs 81/2008 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a
loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al
preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di
13
dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e
possibilità per eliminare o ridurre le fonti di pericolo grave e
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;
In caso di violazione alle lettere d) ed e), si applica la sanzione
penale che prevede l’arresto fino a 1 mese o l’ammenda da €
219,20 a 657,60.
14. Art. 20 D.Lgs 81/2008 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi
di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che
non sono di loro competenza ovvero che possono
14
non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
In caso di violazione alle lettere f) e g), si applica una sanzione
penale che prevede l’arresto fino a 1 mese o l’ammenda da €
219,20 a 657,60.
15. Art. 20 D.Lgs 81/2008 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI
h) partecipare ai programmi di
formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari
previsti dalla normativa o
comunque a quelli ritenuti
15
comunque a quelli ritenuti
necessari e disposti dal medico
competente.
Anche per questi altri due obblighi,
per i lavoratori inadempienti , si
applica una sanzione penale che
prevede l’arresto fino a 1 mese o
ammenda da € 219,20 a € 657,60.
16. Lavoratore
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto
o subappalto, devono esporre apposita tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità
del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano
16
lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attività nel
medesimo luogo di lavoro, i quali
sono tenuti a provvedervi per proprio
conto.
In caso di mancata esposizione del tesserino di
riconoscimento, è prevista una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 54,80 a 328,80.
17. Art. 37 D.Lgs 81/2008 - Formazione dei lavoratori
Prevede che il datore di lavoro garantisca che ciascun lavoratore
riceva adeguata formazione in materia di salute e sicurezza,
anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare
riferimento a:
1) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
17
1) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei
vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
2) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza
dell'azienda.
18. Nella normativa precedente………
Mancando le indicazioni sui contenuti dei corsi,
molto spesso il tutto si riduce a un’informativa
verbale formalizzata sul contratto di lavoro o sulla
lettera di incarico …
18
lettera di incarico …
… DITTA …
… LAVORATORE …
19. TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Articolo 69 – Definizioni
a)attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine,
19
utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine,
attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un
processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione
lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la
messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il
montaggio, lo smontaggio;
20. Articolo 69 – Definizioni
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in
prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza
di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la
sicurezza dello stesso;
20
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi
interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura
di lavoro.
21. Articolo 70 – Requisiti di sicurezza
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori devono essere conformi alle specifiche
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle
Direttive comunitarie di prodotto.
21
Direttive comunitarie di prodotto.
Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni
legislative e regolamentari, e quelle messe a disposizione
dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme
legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive
comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti
generali di sicurezza di cui all’ALLEGATO V.
22. Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature conformi a disposizioni legislative e
regolamentari, idonee ai fini della salute e sicurezza e
22
adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi
che devono essere utilizzate conformemente alle
disposizioni legislative di recepimento delle Direttive
comunitarie.
23. Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro
All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di
lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro
da svolgere;
23
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre
attrezzature già in uso.
28. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel
tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di
Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro
tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di
cui all’articolo 70 e siano corredate, da apposite istruzioni
d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti
minimi di sicurezza;
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di
controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è
previsto.
29. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione
finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o
messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo
Articolo 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei
concedenti in uso
messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo
70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che
le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi
acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai
requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
30. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro
senza operatore deve, al momento della cessione,
attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione
ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e
Articolo 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei
concedenti in uso
ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e
conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della
concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore
di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei
lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare
formati conformemente alle disposizioni di Legge e siano
in possesso della specifica abilitazione prevista.
31. Il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura
di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati
dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e
Articolo 73 - Informazione, formazione e
addestramento
dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e
istruzione e ricevano una formazione e un addestramento
adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
32. Il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura
di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati
dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e
Articolo 73 - Informazione, formazione e
addestramento
dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e
istruzione e ricevano una formazione e un addestramento
adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
33. Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 105 - Attività soggette
Le norme si applicano alle attività che, da chiunque
esercitate e alle quali siano addetti lavoratori
33
esercitate e alle quali siano addetti lavoratori
subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei
lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione,
il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse,
permanenti o temporanee, in muratura, in cemento
armato, in metallo, in legno o in altri materiali,
34. comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di
sterro.
Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di
ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo
ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Le norme che seguono si applicano a tutti i
lavori in quota.
35. Ma la Legge cosa
intende per lavoro
35
intende per lavoro
in quota????
36. D.L.
si intende per lavoro in quota:
attività lavorativa che espone
il lavoratore al rischio di
D.L.
36
il lavoratore al rischio di
caduta da una quota posta ad
altezza superiore a 2 m
rispetto ad un piano stabile.
37. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1) Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la
viabilità delle persone e dei veicoli. (ART 108) – Sanzione
per il datore di lavoro: arresto da due a quattro mesi o ammenda da €
1.096,00 a € 5.260,80.
2) Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve
essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee
essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee
ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni.(ART
109) – Sanzione per il datore di lavoro: arresto fino a due mesi o
ammenda da € 548,00 a € 2.192,00.
3) Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale
aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto
con l’adozione di misure o cautele adeguate.. (ART 110) –
Sanzione per il datore di lavoro: arresto fino a due mesi o ammenda
da € 548,00 a € 2.192,00.
38. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei
Obblighi del datore di lavoro nell’uso
di attrezzature per lavori in quota
COSA DICE LA LEGGE……
Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei
in quota non possono essere eseguiti in condizioni
di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate
a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le
attrezzature di lavoro più idonee a garantire e
mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità
ai seguenti criteri:
39. 1) Deve dare priorità alle misure di protezione
collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
2) Deve dimensionare le attrezzature di lavoro in
base alla natura dei lavori da eseguire, alle
sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva
di rischi.
40. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di
sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in
quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al
dislivello e alla durata dell’impiego.
Il sistema di accesso adottato deve consentire
Il sistema di accesso adottato deve consentire
l’evacuazione in caso di pericolo imminente.
Il passaggio da un sistema di accesso a
piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non
deve comportare rischi ulteriori di caduta.
41. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata
una scala a pioli quale posto di lavoro in quota
solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di
lavoro considerate più sicure non è giustificato a
causa del limitato livello di rischio e della breve
causa del limitato livello di rischio e della breve
durata di impiego oppure delle caratteristiche
esistenti dei siti che non può modificare.
42. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei
in quota soltanto se le condizioni
meteorologiche non mettono in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
IMPORTANTE!!!!
sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato
assumere e somministrare bevande alcoliche e
superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri
temporanei e mobili e ai lavori in quota.
43. Le scale fisse a gradini, destinate al normale
accesso agli ambienti di lavoro, devono essere
costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi
massimi derivanti da affollamento per situazioni di
emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata
ART. 113 - SCALE
emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata
dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata
alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi
pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di
parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le
rampe delimitate da due pareti devono essere
munite di almeno un corrimano.
NORMALI RAMPE DI SCALE INTERNE AI LOCALI
44. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5,
fissate su pareti o incastellature verticali o
aventi una inclinazione superiore a 75 gradi,
devono essere provviste, a partire da m
2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una
solida gabbia metallica di protezione avente
ART. 113 - SCALE
solida gabbia metallica di protezione avente
maglie o aperture di ampiezza tale da
impedire la caduta accidentale della
persona verso l’esterno.
La parete della gabbia opposta al piano dei
pioli non deve distare da questi più di cm
60.
SCALE “ALLA MARINARA”
45. I pioli devono distare almeno 15
centimetri dalla parete alla quale sono
applicati o alla quale la scala è fissata.
Quando
l’applicazione della gabbia alle scale
ART. 113 - SCALE
l’applicazione della gabbia alle scale
costituisca intralcio all’esercizio o
presenti notevoli difficoltà costruttive,
devono essere adottate, in luogo della
gabbia, altre misure di sicurezza atte ad
evitare la caduta delle persone per
un tratto superiore ad un metro.
SCALE “ALLA MARINARA”
46. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere
costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, devono essere sufficientemente resistenti
nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere
ART. 113 - SCALE
nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere
dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se
di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti
mediante incastro.
47. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono
essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i
due pioli estremi;
nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere
ART. 113 - SCALE
nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere
applicato anche un tirante intermedio. E’ vietato
l’uso di scale che presentino listelli di legno
chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.
50. Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità
inferiori dei due montanti;
ART. 113 - SCALE
inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli
alle estremità superiori, quando sia necessario per
assicurare la stabilità della scala.
51. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per
altre cause, comporti pericolo di sbandamento,
esse devono essere adeguatamente assicurate o
trattenute al piede da altra persona.
ART. 113 - SCALE
trattenute al piede da altra persona.
53. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli
siano sistemate in modo da garantire la loro
stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti
criteri:
ART. 113 – SCALE SEMPLICI A PIOLI
criteri:
1) le scale a pioli portatili devono poggiare su
un supporto stabile, resistente, di dimensioni
adeguate e immobile, in modo da garantire la
posizione orizzontale dei pioli;
54. 2) le scale a pioli sospese devono essere
agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle
scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti
e qualsiasi movimento di oscillazione;
ART. 113 – SCALE SEMPLICI A PIOLI
3) lo scivolamento del piede delle scale a pioli
portatili, durante il loro uso, deve essere
impedito con fissaggio della parte superiore o
inferiore dei montanti, o con qualsiasi
dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi
altra soluzione di efficacia equivalente;
55. 4) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere
tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di
accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono
una presa sicura;
5)
ART. 113 – SCALE SEMPLICI A PIOLI
5) le scale a pioli composte da più elementi
innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in
modo da assicurare il fermo reciproco dei vari
elementi;
6) le scale a pioli mobili devono essere fissate
stabilmente prima di accedervi.
56. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli
siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori
di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e
ART. 113 – SCALE SEMPLICI A PIOLI
di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e
di una presa sicuri.
In particolare il trasporto a mano di pesi su una
scala a pioli non deve precludere una presa
sicura.
57. Per l’uso delle scale portatili composte di due o più
elementi innestati (tipo all’italiana o simili), oltre
quanto prescritto per le scale semplici a pioli, si
devono osservare le seguenti disposizioni:
ART. 113 – SCALE PORTATILI A INNESTI
devono osservare le seguenti disposizioni:
1) la lunghezza della scala in opera non deve
superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel
qual caso le estremità superiori dei montanti
devono essere assicurate a parti fisse.
58. 2) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono
essere munite di rompitratta per ridurre la freccia
di inflessione;
ART. 113 – SCALE PORTATILI A INNESTI
3) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala
3) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala
quando se ne effettua lo spostamento laterale;
4) durante l’esecuzione dei lavori, una persona
deve esercitare da terra una continua vigilanza
della scala.
59. Le scale doppie non devono
superare l’altezza di m 5 e
devono essere provviste di
catena di adeguata resistenza
o di altro dispositivo che
ART. 113 – SCALE DOPPIE
o di altro dispositivo che
impedisca l’apertura della
scala oltre il limite prestabilito
di sicurezza.
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
• Art. 113: arresto sino a due mesi o
ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
60. ART. 115 – Sistemi di protezione contro
le cadute dall’alto
Nei lavori in quota qualora non siano state attuate
misure di protezione collettiva è necessario che i
misure di protezione collettiva è necessario che i
lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione
idonei per l’uso specifico composti da diversi
elementi, non necessariamente presenti
contemporaneamente quali i seguenti:
61. ART. 115 – Sistemi di protezione contro
le cadute dall’alto
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
62. ART. 115 – Sistemi di protezione contro
le cadute dall’alto
Il sistema di protezione deve essere assicurato,
direttamente o mediante connettore lungo una
guida o linea vita,
guida o linea vita,
a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
63. ART. 115 – Sistemi di protezione contro
le cadute dall’alto
64. ART. 115 – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
105. Lavori in prossimità di Linee Attive
Articolo 83 - Lavori in prossimità di parti attive
Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza
di linee elettriche o di impianti elettrici con parti
attive non protette, o che per circostanze particolari si
debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque
a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’ALLEGATO
IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e
procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti
rischi.
106. Tab. 1 Allegato IX
Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di
impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette
da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto
degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature
utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli
sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del
sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del
vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni
termiche.
108. ART. 117 – Lavori in prossimità di parti attive
Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee
elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette
o che per circostanze particolari si debbano ritenere non
sufficientemente protette, ferme restando le norme di
buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle
seguenti precauzioni:
seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive
per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano
l’avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici,
apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra
attrezzatura a distanza di sicurezza.
109. ART. 122 – Ponteggi ed opere provvisionali
Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo
sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o
ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone
e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3
dell’ALLEGATO XVIII.
dell’ALLEGATO XVIII.
ART. 123 – Montaggio e smontaggio opere provvisionali
Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali
devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un
preposto ai lavori.
110. ART. 126 – Parapetti
1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le
andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2
metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di
robusto parapetto e in buono stato di conservazione.
ART. 128 – Sottoponti
ART. 128 – Sottoponti
Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte
di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non
superiore a m 2,50.
La costruzione del sottoponte può essere omessa per i
ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e
quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di
riparazione di durata non superiore a cinque giorni.
111. ART. 139 – Ponti su cavalletti
I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri
2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. I
ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici
indicati nel punto 2.2.2. dell'Allegato XVIII..
ART. 140 – Ponti su ruote a torre
ART. 140 – Ponti su ruote a torre
I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da
resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli
spostamenti o per colpi di vento e in modo che non
possano essere ribaltati.
112. Segue ….. ART. 140 – Ponti su ruote a torre
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato;
il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo
equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente
bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi
bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi
equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono
impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote
durante l’esecuzione dei lavori in quota.
4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione
almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale
obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’ALLEGATO
XXIII.
113. Segue ….. ART. 140 – Ponti su ruote a torre
5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata
con livello o con pendolino.
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche
di contatto, non devono essere spostati quando su di
essi si trovano lavoratori o carichi.
114. CONCLUSIONI
Purtroppo a volte c’è poco tempo…..
Spesso i margini economici sono modesti…… e si deve
risparmiare…..
A volte siamo troppo pigri per lavorare in sicurezza….
A volte siamo troppo pigri per lavorare in sicurezza….
Ma ricordiamoci sempre che salute e vita sono uniche e
soprattutto sono NOSTRE!!!!!
114
Prestiamo sempre la massima attenzione
perche a volte……….