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AccERTAMEnTO



                                               Accertamento

                               STUDI di SETTORE
      GESTIONE delle CONTROVERSIE PENDENTI
               NUOVI CHIARIMENTI
                                               di Enrico Holzmiller


                                            QUADRO NORMATIVO

  Con la C.M. 14.4.2010, n. 19/E l’Agenzia delle              la motivazione dell’atto di accertamento, le ipotesi
  Entrate affronta i concetti espressi nelle recenti sen-     di inerzia del contribuente, l’onere della prova in
  tenze della Cassazione a Sezioni Unite nn. 26635,           giudizio.
  26636, 26637, 26638 depositate il 18.12.2009.               Particolare attenzione viene posta alle controversie
  In questa circolare vengono approfonditi vari aspet-        pendenti nei casi non supportati da un contradditto-
  ti, tra i quali: il contraddittorio con il contribuente,    rio preventivo.




studi di settore – nuovi ChiArimenti mini-                             rivante dall’applicazione degli studi di settore
  steriAli: l’Agenzia delle Entrate, con la C.M.                       con ulteriori prove riferite in modo preciso e
  14.4.2010, n. 19/E, prende posizione in relazione                    puntuale all’attività monitorata, non essendo
  ai contenuti delle recenti sentenze della Cassazio-                  sufficienti, allo scopo, elementi solo generi-
  ne a Sezioni Unite (nn. 26635 – 26638/2009).                         camente riferibili al contribuente;
      Seppur gran parte della stampa specializzata                ●●   gli studi di settore rappresentano un’elabo-
  abbia definito tale posizione come una svolta                        razione statistica, il cui frutto è un’ipotesi
  o un primo passo in avanti, (1) a parere di chi                      probabilistica che, per quanto seriamente
  scrive detta svolta rischia di risultare (per quello                 approssimata, può costituire solo una pre-
  che verrà di seguito illustrato) più apparente                       sunzione semplice, quindi non dotata, di
  che reale.                                                           per sé, dei requisiti di gravità, precisione
      L’Agenzia delle Entrate, infatti, nella circolare                e concordanza idonei all’emissione di un
  in commento, rivolge agli Uffici periferici alcune                   avviso di accertamento;
  indicazioni circa il comportamento da tenere per                ●●   il contraddittorio deve ritenersi un elemen-
  i contenziosi ancora pendenti.                                       to essenziale ed imprescindibile del giusto
      Solo all’atto pratico e nell’immediato futuro,                   procedimento, oltre a risultare il mezzo più
  una volta valutato il recepimento delle direttive                    efficace per consentire di adeguare i dati
  ivi contenute, si constaterà quanto le «buone                        statistici, elaborati dagli studi di settore, alla
  intenzioni» manifestate avranno avuto concreta                       concreta realtà monitorata;
  attuazione.                                                     ●●   il contribuente può proporre nuove ecce-
                                                                       zioni dinnanzi al giudice tributario (ulteriori
sentenze della CAssAzione a sezioni unite:                             rispetto a quelle formulate nel contraddit-
  prima di procedere all’analisi dei contenuti                         torio);
  della C.M. 19/E/2010, si ritiene utile ricordare i              ●●   in caso di inerzia del contribuente in sede
  principali concetti espressi nelle sentenze della                    di contraddittorio l’Agenzia delle Entrate
  Cassazione a Sezioni Unite già richiamate in                         può – quale eccezione alla regola generale
  premessa:                                                            – motivare l’accertamento sulla base dei soli
  ●● il Fisco deve supportare la non congruità de-                     dati scaturiti dagli studi di settore.


(1)   Vedasi, su Il Sole 24 Ore di venerdì 16 aprile, pag. 34, «Prove di svolta sugli studi» di D. Deotto e «Un primo
      passo in avanti» di J.M. Del Bo.


                                                             13                                     N. 17 - 7 maggio 2010
AccERTAMEnTO



C.m. 14.4.2010, n. 19/e: la circolare, riprendendo i                 essere indice di una pretesa erariale che, dal
   contenuti delle sentenze citate, focalizza l’atten-               punto di vista del soggetto emittente, non può
   zione su quattro aspetti:                                         non essere considerata «sostenibile».
   ●● il contraddittorio;                                                In altre parole, al di là dell’apparente buo-
   ●● la motivazione dell’atto di accertamento;                      na volontà ad adeguarsi alle indicazioni della
   ●● le ipotesi di inerzia del contribuente;                        Cassazione, sembra venga lasciato agli uffici
                                                                     locali la possibilità di continuare il conten-
   ●● l’onere della prova in giudizio.
                                                                     zioso pur in presenza di una giurisprudenza
                                                                     consolidata assolutamente contraria. Ad ogni
 ContrAddittorio: la circolare ricorda come
                                                                     modo, si ritiene opportuno che il contribuente,
  le sentenze della Cassazione abbiano ritenuto
                                                                     a prescindere dalla posizione dell’Agenzia delle
  che gli studi di settore «rappresentano (sem-
                                                                     Entrate, richiami a propria difesa la preventiva
  plicemente – n.d.r.) la predisposizione di indici
                                                                     mancanza di contraddittorio e, in caso di con-
  rilevatori di una possibile anomalia del compor-
                                                                     tinuazione del processo da parte del Fisco in
  tamento fiscale», indicatori che «devono essere
                                                                     spregio alle attuali posizioni giurisprudenziali
  corretti, in contraddittorio con il contribuente,
                                                                     appena espresse, richieda ed ottenga a proprio
  in modo da fotografare la specifica realtà eco-
                                                                     favore le spese di giudizio.
  nomica» monitorata.
       Da tali passaggi, l’Agenzia delle Entrate                  motivAzione dell’Avviso di ACCertAmento: le
  deduce correttamente che:                                         sentenze della Cassazione a Sezioni Unite hanno
  ●● il contraddittorio consente all’Ufficio di                     affermato il principio secondo cui l’esito del
       commisurare alla concreta realtà economica                   contraddittorio «deve far parte (e condiziona la
       del contribuente la presunzione indotta dallo                congruità) della motivazione dell’accertamento,
       scostamento rilevato;                                        nella quale vanno esposte le ragioni per le quali
  ●● la mancata attivazione del contraddittorio                     i rilievi del destinatario dell’attività accertativa
       comporta l’assenza di un elemento essen-                     siano stati disattesi».
       ziale ed imprescindibile del «giusto proce-                       L’Agenzia delle Entrate, contrariamente a
       dimento» che legittima l’emissione di un                     quanto chiaramente precisato nelle sentenze
       avviso di accertamento.                                      richiamate, ritiene che «la mancata indicazione
       Sulla base di tali premesse, l’Amministrazio-                delle ragioni, per le quali sono stati disattesi i
  ne finanziaria ammette come debbano ritenersi                     puntuali rilievi del contribuente, non configura
  viziati tutti gli avvisi di accertamento basati su                una carenza di motivazione dell’atto stesso (che
  studi di settore in assenza di una preventiva                     renderebbe nullo l’atto di accertamento per di-
  fase di contraddittorio.                                          fetto di motivazione – n.d.r.) quando tali ragioni
       In presenza di tale omissione – continua la                  sono comunque state esplicitate dall’ufficio in
  circolare – purché «puntualmente rilevata dal                     sede di contraddittorio e riportate nel relativo
  contribuente nel corso del giudizio di prime                      verbale ovvero siano comunque desumibili dal
  cure, (2) gli uffici ometteranno di coltivare le                  medesimo verbale, consegnato al contribuente
  controversie».                                                    e quindi da questi conosciuto».
       Se questa posizione dell’Agenzia delle En-                        Nella circolare si precisa che tale posizione
  trate appare lungimirante, tuttavia contrasta                     viene giustificata dal fatto che la Cassazione,
  con quanto viene successivamente precisato                        secondo l’Agenzia delle Entrate, avrebbe impo-
  nella stessa circolare, ovvero che «si invitano                   sto tale obbligo di motivazione nell’ambito del
  pertanto le strutture territoriali a riesaminare le               generale principio di cooperazione tra pubblica
  controversie pendenti concernenti la materia in                   Amministrazione e contribuente (ex art. 12, L.
  esame e ad abbandonare (...) la pretesa tributaria                27.7.2000, n. 212 [CFF ➋ 7120n]) e nelle esigenze
  (...) nei casi in cui non sia stata attivata la fase              di realizzazione del cosiddetto «giusto proce-
  del contraddittorio (...) sempre che la pretesa                   dimento», per le quali risulterebbe sufficiente
  non sia comunque sostenibile».                                    la consegna al contribuente del verbale del
       Orbene, quest’ultimo inciso (riferito alla                   contraddittorio.
  sostenibilità della pretesa erariale) raffredda                        In realtà, l’obbligo imposto dalla Cassazio-
  alquanto le apparenti buone intenzioni del Fisco:                 ne, secondo la quale la motivazione dell’atto
  a ben vedere, infatti, il fatto stesso che un avvi-               di accertamento deve essere integrata con le
  so di accertamento sia stato emesso dovrebbe                      «controdeduzioni» dell’Ufficio a disconoscimen-



(2)   Sul riferimento all’obbligo di rilevazione nel primo grado di giudizio, l’Agenzia delle Entrate richiama il consolidato
      principio secondo cui, nel contenzioso, le eccezioni non possono essere formulate successivamente a tale grado
      (Cass. 27.3.1993, n. 37312). Tuttavia, per i contenziosi in corso alla data di pubblicazione delle sentenze della Cas-
      sazione e della circolare in commento, è da ritenersi che tali posizioni innovative possano essere addotte anche
      in secondo grado laddove i contenziosi in essere siano giunti ad un grado successivo al primo.


N. 17 - 7 maggio 2010                                        14
AccERTAMEnTO



                    STUDI di SETTORE – CHIARIMENTI della C.M. 19/E/2010
                                   Devono ritenersi viziati gli avvisi di accertamento emessi senza che sia
      Contraddittorio              stata attivata preventivamente la fase del contraddittorio.
 tra contribuente e Fisco          In tali casi, gli Uffici dovranno abbandonare i contenziosi in essere a meno
                                   che la pretesa erariale non sia comunque sostenibile

                                   La mancata indicazione nell’atto di accertamento delle ragioni per le quali
      motivazione dell’atto        sono stati disattesi i puntuali rilievi del contribuente non configura una
       di accertamento             carenza di motivazione dell’atto, se le stesse ragioni sono desumibili dal
                                   verbale del contraddittorio

                                   In caso di inerzia del contribuente l’Ufficio può motivare l’accertamento
 inerzia del contribuente          sulla sola base dei risultati di Gerico.
    nel contraddittorio            L’inerzia del contribuente può costituire motivo idoneo a giustificare la com-
                                   pensazione delle spese di giudizio in caso di soccombenza dell’Agenzia

                                   All’Agenzia delle Entrate fa carico la dimostrazione dell’applicabilità cor-
                                   retta dello studio di settore.
       onere della prova
                                   Al contribuente fa carico la prova della sussistenza di condizioni che
                                   giustificano l’esclusione




      to delle eccezioni sollevate dal contribuente nel             eccezioni sollevate da quest’ultimo alle formula-
      contraddittorio, si basa sul presupposto che il               zioni del Fisco in detta sede) l’ufficio impositore
      giudice, ai sensi dell’art. 2729 c.c., per poter              debba integrare le motivazioni proposte nell’at-
      attribuire a presunzioni semplici (vale a dire,               to di accertamento con le eventuali eccezioni
      la non congruità da studi di settore) le carat-               sollevate dal contribuente nelle annotazioni
      teristiche di gravità, precisione e concordanza,              formulate in seno alla dichiarazione fiscale,
      deve venire a conoscenza di ulteriori elementi                attestate da un professionista qualificato.
      probatori identificati dalla parte accusatrice (il                A ben vedere, infatti, dette annotazioni, se
      Fisco).                                                       correttamente e puntualmente formulate, pos-
          Ad ogni modo, all’atto pratico, il contribuente           sono rappresentare un’anticipazione dei rilievi
      al quale, a fronte delle proprie eccezioni, siano             e delle eccezioni che il contribuente potrebbe
      state sollevate controdeduzioni solo parziali e/o             altrimenti illustrare in un successivo contrad-
      non convincenti o non puntuali, potrà allegare al             dittorio.
      ricorso tributario copia del verbale di contrad-                  L’Agenzia delle Entrate, al riguardo, puntua-
      dittorio, richiedendo al giudice l’annullamento               lizza come la mancata risposta all’invito possa
      del processo per difetto di motivazioni riportate             costituire motivo idoneo a giustificare la com-
      nell’avviso di accertamento.                                  pensazione delle spese in giudizio, in caso di
                                                                    soccombenza della stessa Agenzia.
ipotesi di inerziA del Contribuente: la circo-
   lare richiama il passaggio delle sentenze della               onere della provA in giudizio: la Cassazione
   Cassazione ove si specifica che, in caso di                     al riguardo ha richiamato l’attenzione sul fatto
   inerzia del contribuente a seguito dell’invito                  che «la procedura di accertamento standardiz-
   al contraddittorio, quale eccezione alla regola                 zato mediante l’applicazione dei parametri o
   generale, l’ufficio potrà motivare l’accertamento               degli studi di settore costituisce un sistema di
   sulla sola base dell’applicazione degli studi di                presunzioni semplici, la cui gravità, precisione
   settore, dando conto dell’impossibilità di costi-               e concordanza non è ex lege determinata in
   tuire il contraddittorio.                                       relazione ai soli standard in sé considerati,
       Come già evidenziato in un precedente                       ma nasce procedimentalmente in esito al con-
   articolo, (3) a parere di chi scrive è da ritenere              traddittorio» e, ancora, «quel che dà sostanza
   che pure in caso di mancata partecipazione del                  all’accertamento (...) è il contraddittorio (...)
   contribuente al contraddittorio (o in mancanza di               dal quale possono emergere elementi idonei



(3)   Dello stesso autore: «Studi di settore – Indicazioni della Cassazione a Sezioni Unite», ne La Settimana fiscale n.
      3/2010, pag. 25.


                                                            15                                     N. 17 - 7 maggio 2010
AccERTAMEnTO



   a commisurare alla concreta realtà economica                trodeduzioni a queste ultime.
   dell’impresa la presunzione indotta dal rilevato                È chiaro, quindi, come la fase del contrad-
   scostamento del reddito dichiarato (...) è da               dittorio non possa che essere considerata un
   questo più complesso quadro che emerge la                   primo step di valutazione della forza probato-
   gravità, la precisione e la concordanza attri-              ria delle risultanze di Gerico, effettuata da una
   buibile alla presunzione (basata sugli studi di             parte (Agenzia delle Entrate) per l’emissione
   settore – n.d.r.)».                                         dell’avviso di accertamento.
        Esemplificando, il concetto è il seguente: le              valutazione che, tuttavia, in caso di succes-
   presunzioni «da studi» hanno natura semplice,               sivo contenzioso, dovrà necessariamente essere
   e possono maturare gravità, precisione e con-               vagliata attentamente dal giudice non (o non
   cordanza (elementi tutti idonei al successivo               solo) in relazione alle eccezioni formulate dal
   atto di accertamento) solo qualora nell’ambito              contribuente in quella sede ma, a prescindere
   del contraddittorio – dall’esito non scontato               da queste ultime, in funzione dell’effettiva forza
   a priori – emergano elementi probatori suf-                 probatoria degli «ulteriori elementi» a supporto
   ficienti.                                                   della presunzione semplice (non congruità «da
        Nella C.M. 19/E/2010 l’Agenzia delle Entrate,          studi»).
   partendo dalle medesime riflessioni, giunge a                   Se così non fosse, si assisterebbe inopina-
   conclusioni analoghe.                                       tamente al ritorno del concetto, contrario ai
        Sul punto, è quanto mai opportuno fare una             dettami del citato art. 2729 c.c., di «presunzio-
   riflessione: il concetto di «emersione dei requisiti        ne dotata dei requisiti di precisione, gravità e
   di gravità, precisione e concordanza» nell’am-              concordanza» che aveva caratterizzato le circo-
   bito del contraddittorio – momento che vede in              lari dell’Amministrazione finanziaria antecedenti
   azione solo le due parti contrapposte, Fisco e              alla C.M. 23.1.2008, n. 8/E e che tendevano ad
   contribuente – stona palesemente se confrontato             eguagliare le risultanze da studi di settore a
   con i contenuti del richiamato art. 2729 c.c.,              presunzioni legali relative.
   che individua solo nel giudice il soggetto (su-                 Infine, la stessa circolare ricorda la suddi-
   per partes) atto ad attribuire tali caratteristiche         visione dell’onere della prova richiamata dalle
   probatorie alle presunzioni semplici individuate            sentenze della Cassazione, che può essere così
   dalla parte accusatrice (il Fisco).                         sintetizzata:
        nel contraddittorio si assiste, invece, ad             ●● all’Agenzia delle entrate fa carico dimo-
   un’anomalia: ai fini dell’emissione dell’avviso di              strare la correttezza dello studio di settore
   accertamento, la parte accusatrice verifica, ella               applicato;
   stessa, la «forza probatoria» delle presunzioni             ●● al contribuente fa carico la prova della
   da lei stessa prodotte (attraverso l’applicazione               sussistenza di condizioni particolari che giu-
   degli studi di settore) in base ad una valutazio-               stifichino, in relazione alla propria specifica
   ne, necessariamente di parte, delle eccezioni                   attività o alla realtà economica di riferimento,
   sollevate dal contribuente e delle proprie con-                 la non congruità.




N. 17 - 7 maggio 2010                                     16

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St sett circ 19 e controversie pendenti

  • 1. AccERTAMEnTO Accertamento STUDI di SETTORE GESTIONE delle CONTROVERSIE PENDENTI NUOVI CHIARIMENTI di Enrico Holzmiller QUADRO NORMATIVO Con la C.M. 14.4.2010, n. 19/E l’Agenzia delle la motivazione dell’atto di accertamento, le ipotesi Entrate affronta i concetti espressi nelle recenti sen- di inerzia del contribuente, l’onere della prova in tenze della Cassazione a Sezioni Unite nn. 26635, giudizio. 26636, 26637, 26638 depositate il 18.12.2009. Particolare attenzione viene posta alle controversie In questa circolare vengono approfonditi vari aspet- pendenti nei casi non supportati da un contradditto- ti, tra i quali: il contraddittorio con il contribuente, rio preventivo. studi di settore – nuovi ChiArimenti mini- rivante dall’applicazione degli studi di settore steriAli: l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. con ulteriori prove riferite in modo preciso e 14.4.2010, n. 19/E, prende posizione in relazione puntuale all’attività monitorata, non essendo ai contenuti delle recenti sentenze della Cassazio- sufficienti, allo scopo, elementi solo generi- ne a Sezioni Unite (nn. 26635 – 26638/2009). camente riferibili al contribuente; Seppur gran parte della stampa specializzata ●● gli studi di settore rappresentano un’elabo- abbia definito tale posizione come una svolta razione statistica, il cui frutto è un’ipotesi o un primo passo in avanti, (1) a parere di chi probabilistica che, per quanto seriamente scrive detta svolta rischia di risultare (per quello approssimata, può costituire solo una pre- che verrà di seguito illustrato) più apparente sunzione semplice, quindi non dotata, di che reale. per sé, dei requisiti di gravità, precisione L’Agenzia delle Entrate, infatti, nella circolare e concordanza idonei all’emissione di un in commento, rivolge agli Uffici periferici alcune avviso di accertamento; indicazioni circa il comportamento da tenere per ●● il contraddittorio deve ritenersi un elemen- i contenziosi ancora pendenti. to essenziale ed imprescindibile del giusto Solo all’atto pratico e nell’immediato futuro, procedimento, oltre a risultare il mezzo più una volta valutato il recepimento delle direttive efficace per consentire di adeguare i dati ivi contenute, si constaterà quanto le «buone statistici, elaborati dagli studi di settore, alla intenzioni» manifestate avranno avuto concreta concreta realtà monitorata; attuazione. ●● il contribuente può proporre nuove ecce- zioni dinnanzi al giudice tributario (ulteriori sentenze della CAssAzione a sezioni unite: rispetto a quelle formulate nel contraddit- prima di procedere all’analisi dei contenuti torio); della C.M. 19/E/2010, si ritiene utile ricordare i ●● in caso di inerzia del contribuente in sede principali concetti espressi nelle sentenze della di contraddittorio l’Agenzia delle Entrate Cassazione a Sezioni Unite già richiamate in può – quale eccezione alla regola generale premessa: – motivare l’accertamento sulla base dei soli ●● il Fisco deve supportare la non congruità de- dati scaturiti dagli studi di settore. (1) Vedasi, su Il Sole 24 Ore di venerdì 16 aprile, pag. 34, «Prove di svolta sugli studi» di D. Deotto e «Un primo passo in avanti» di J.M. Del Bo. 13 N. 17 - 7 maggio 2010
  • 2. AccERTAMEnTO C.m. 14.4.2010, n. 19/e: la circolare, riprendendo i essere indice di una pretesa erariale che, dal contenuti delle sentenze citate, focalizza l’atten- punto di vista del soggetto emittente, non può zione su quattro aspetti: non essere considerata «sostenibile». ●● il contraddittorio; In altre parole, al di là dell’apparente buo- ●● la motivazione dell’atto di accertamento; na volontà ad adeguarsi alle indicazioni della ●● le ipotesi di inerzia del contribuente; Cassazione, sembra venga lasciato agli uffici locali la possibilità di continuare il conten- ●● l’onere della prova in giudizio. zioso pur in presenza di una giurisprudenza consolidata assolutamente contraria. Ad ogni ContrAddittorio: la circolare ricorda come modo, si ritiene opportuno che il contribuente, le sentenze della Cassazione abbiano ritenuto a prescindere dalla posizione dell’Agenzia delle che gli studi di settore «rappresentano (sem- Entrate, richiami a propria difesa la preventiva plicemente – n.d.r.) la predisposizione di indici mancanza di contraddittorio e, in caso di con- rilevatori di una possibile anomalia del compor- tinuazione del processo da parte del Fisco in tamento fiscale», indicatori che «devono essere spregio alle attuali posizioni giurisprudenziali corretti, in contraddittorio con il contribuente, appena espresse, richieda ed ottenga a proprio in modo da fotografare la specifica realtà eco- favore le spese di giudizio. nomica» monitorata. Da tali passaggi, l’Agenzia delle Entrate motivAzione dell’Avviso di ACCertAmento: le deduce correttamente che: sentenze della Cassazione a Sezioni Unite hanno ●● il contraddittorio consente all’Ufficio di affermato il principio secondo cui l’esito del commisurare alla concreta realtà economica contraddittorio «deve far parte (e condiziona la del contribuente la presunzione indotta dallo congruità) della motivazione dell’accertamento, scostamento rilevato; nella quale vanno esposte le ragioni per le quali ●● la mancata attivazione del contraddittorio i rilievi del destinatario dell’attività accertativa comporta l’assenza di un elemento essen- siano stati disattesi». ziale ed imprescindibile del «giusto proce- L’Agenzia delle Entrate, contrariamente a dimento» che legittima l’emissione di un quanto chiaramente precisato nelle sentenze avviso di accertamento. richiamate, ritiene che «la mancata indicazione Sulla base di tali premesse, l’Amministrazio- delle ragioni, per le quali sono stati disattesi i ne finanziaria ammette come debbano ritenersi puntuali rilievi del contribuente, non configura viziati tutti gli avvisi di accertamento basati su una carenza di motivazione dell’atto stesso (che studi di settore in assenza di una preventiva renderebbe nullo l’atto di accertamento per di- fase di contraddittorio. fetto di motivazione – n.d.r.) quando tali ragioni In presenza di tale omissione – continua la sono comunque state esplicitate dall’ufficio in circolare – purché «puntualmente rilevata dal sede di contraddittorio e riportate nel relativo contribuente nel corso del giudizio di prime verbale ovvero siano comunque desumibili dal cure, (2) gli uffici ometteranno di coltivare le medesimo verbale, consegnato al contribuente controversie». e quindi da questi conosciuto». Se questa posizione dell’Agenzia delle En- Nella circolare si precisa che tale posizione trate appare lungimirante, tuttavia contrasta viene giustificata dal fatto che la Cassazione, con quanto viene successivamente precisato secondo l’Agenzia delle Entrate, avrebbe impo- nella stessa circolare, ovvero che «si invitano sto tale obbligo di motivazione nell’ambito del pertanto le strutture territoriali a riesaminare le generale principio di cooperazione tra pubblica controversie pendenti concernenti la materia in Amministrazione e contribuente (ex art. 12, L. esame e ad abbandonare (...) la pretesa tributaria 27.7.2000, n. 212 [CFF ➋ 7120n]) e nelle esigenze (...) nei casi in cui non sia stata attivata la fase di realizzazione del cosiddetto «giusto proce- del contraddittorio (...) sempre che la pretesa dimento», per le quali risulterebbe sufficiente non sia comunque sostenibile». la consegna al contribuente del verbale del Orbene, quest’ultimo inciso (riferito alla contraddittorio. sostenibilità della pretesa erariale) raffredda In realtà, l’obbligo imposto dalla Cassazio- alquanto le apparenti buone intenzioni del Fisco: ne, secondo la quale la motivazione dell’atto a ben vedere, infatti, il fatto stesso che un avvi- di accertamento deve essere integrata con le so di accertamento sia stato emesso dovrebbe «controdeduzioni» dell’Ufficio a disconoscimen- (2) Sul riferimento all’obbligo di rilevazione nel primo grado di giudizio, l’Agenzia delle Entrate richiama il consolidato principio secondo cui, nel contenzioso, le eccezioni non possono essere formulate successivamente a tale grado (Cass. 27.3.1993, n. 37312). Tuttavia, per i contenziosi in corso alla data di pubblicazione delle sentenze della Cas- sazione e della circolare in commento, è da ritenersi che tali posizioni innovative possano essere addotte anche in secondo grado laddove i contenziosi in essere siano giunti ad un grado successivo al primo. N. 17 - 7 maggio 2010 14
  • 3. AccERTAMEnTO STUDI di SETTORE – CHIARIMENTI della C.M. 19/E/2010 Devono ritenersi viziati gli avvisi di accertamento emessi senza che sia Contraddittorio stata attivata preventivamente la fase del contraddittorio. tra contribuente e Fisco In tali casi, gli Uffici dovranno abbandonare i contenziosi in essere a meno che la pretesa erariale non sia comunque sostenibile La mancata indicazione nell’atto di accertamento delle ragioni per le quali motivazione dell’atto sono stati disattesi i puntuali rilievi del contribuente non configura una di accertamento carenza di motivazione dell’atto, se le stesse ragioni sono desumibili dal verbale del contraddittorio In caso di inerzia del contribuente l’Ufficio può motivare l’accertamento inerzia del contribuente sulla sola base dei risultati di Gerico. nel contraddittorio L’inerzia del contribuente può costituire motivo idoneo a giustificare la com- pensazione delle spese di giudizio in caso di soccombenza dell’Agenzia All’Agenzia delle Entrate fa carico la dimostrazione dell’applicabilità cor- retta dello studio di settore. onere della prova Al contribuente fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione to delle eccezioni sollevate dal contribuente nel eccezioni sollevate da quest’ultimo alle formula- contraddittorio, si basa sul presupposto che il zioni del Fisco in detta sede) l’ufficio impositore giudice, ai sensi dell’art. 2729 c.c., per poter debba integrare le motivazioni proposte nell’at- attribuire a presunzioni semplici (vale a dire, to di accertamento con le eventuali eccezioni la non congruità da studi di settore) le carat- sollevate dal contribuente nelle annotazioni teristiche di gravità, precisione e concordanza, formulate in seno alla dichiarazione fiscale, deve venire a conoscenza di ulteriori elementi attestate da un professionista qualificato. probatori identificati dalla parte accusatrice (il A ben vedere, infatti, dette annotazioni, se Fisco). correttamente e puntualmente formulate, pos- Ad ogni modo, all’atto pratico, il contribuente sono rappresentare un’anticipazione dei rilievi al quale, a fronte delle proprie eccezioni, siano e delle eccezioni che il contribuente potrebbe state sollevate controdeduzioni solo parziali e/o altrimenti illustrare in un successivo contrad- non convincenti o non puntuali, potrà allegare al dittorio. ricorso tributario copia del verbale di contrad- L’Agenzia delle Entrate, al riguardo, puntua- dittorio, richiedendo al giudice l’annullamento lizza come la mancata risposta all’invito possa del processo per difetto di motivazioni riportate costituire motivo idoneo a giustificare la com- nell’avviso di accertamento. pensazione delle spese in giudizio, in caso di soccombenza della stessa Agenzia. ipotesi di inerziA del Contribuente: la circo- lare richiama il passaggio delle sentenze della onere della provA in giudizio: la Cassazione Cassazione ove si specifica che, in caso di al riguardo ha richiamato l’attenzione sul fatto inerzia del contribuente a seguito dell’invito che «la procedura di accertamento standardiz- al contraddittorio, quale eccezione alla regola zato mediante l’applicazione dei parametri o generale, l’ufficio potrà motivare l’accertamento degli studi di settore costituisce un sistema di sulla sola base dell’applicazione degli studi di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione settore, dando conto dell’impossibilità di costi- e concordanza non è ex lege determinata in tuire il contraddittorio. relazione ai soli standard in sé considerati, Come già evidenziato in un precedente ma nasce procedimentalmente in esito al con- articolo, (3) a parere di chi scrive è da ritenere traddittorio» e, ancora, «quel che dà sostanza che pure in caso di mancata partecipazione del all’accertamento (...) è il contraddittorio (...) contribuente al contraddittorio (o in mancanza di dal quale possono emergere elementi idonei (3) Dello stesso autore: «Studi di settore – Indicazioni della Cassazione a Sezioni Unite», ne La Settimana fiscale n. 3/2010, pag. 25. 15 N. 17 - 7 maggio 2010
  • 4. AccERTAMEnTO a commisurare alla concreta realtà economica trodeduzioni a queste ultime. dell’impresa la presunzione indotta dal rilevato È chiaro, quindi, come la fase del contrad- scostamento del reddito dichiarato (...) è da dittorio non possa che essere considerata un questo più complesso quadro che emerge la primo step di valutazione della forza probato- gravità, la precisione e la concordanza attri- ria delle risultanze di Gerico, effettuata da una buibile alla presunzione (basata sugli studi di parte (Agenzia delle Entrate) per l’emissione settore – n.d.r.)». dell’avviso di accertamento. Esemplificando, il concetto è il seguente: le valutazione che, tuttavia, in caso di succes- presunzioni «da studi» hanno natura semplice, sivo contenzioso, dovrà necessariamente essere e possono maturare gravità, precisione e con- vagliata attentamente dal giudice non (o non cordanza (elementi tutti idonei al successivo solo) in relazione alle eccezioni formulate dal atto di accertamento) solo qualora nell’ambito contribuente in quella sede ma, a prescindere del contraddittorio – dall’esito non scontato da queste ultime, in funzione dell’effettiva forza a priori – emergano elementi probatori suf- probatoria degli «ulteriori elementi» a supporto ficienti. della presunzione semplice (non congruità «da Nella C.M. 19/E/2010 l’Agenzia delle Entrate, studi»). partendo dalle medesime riflessioni, giunge a Se così non fosse, si assisterebbe inopina- conclusioni analoghe. tamente al ritorno del concetto, contrario ai Sul punto, è quanto mai opportuno fare una dettami del citato art. 2729 c.c., di «presunzio- riflessione: il concetto di «emersione dei requisiti ne dotata dei requisiti di precisione, gravità e di gravità, precisione e concordanza» nell’am- concordanza» che aveva caratterizzato le circo- bito del contraddittorio – momento che vede in lari dell’Amministrazione finanziaria antecedenti azione solo le due parti contrapposte, Fisco e alla C.M. 23.1.2008, n. 8/E e che tendevano ad contribuente – stona palesemente se confrontato eguagliare le risultanze da studi di settore a con i contenuti del richiamato art. 2729 c.c., presunzioni legali relative. che individua solo nel giudice il soggetto (su- Infine, la stessa circolare ricorda la suddi- per partes) atto ad attribuire tali caratteristiche visione dell’onere della prova richiamata dalle probatorie alle presunzioni semplici individuate sentenze della Cassazione, che può essere così dalla parte accusatrice (il Fisco). sintetizzata: nel contraddittorio si assiste, invece, ad ●● all’Agenzia delle entrate fa carico dimo- un’anomalia: ai fini dell’emissione dell’avviso di strare la correttezza dello studio di settore accertamento, la parte accusatrice verifica, ella applicato; stessa, la «forza probatoria» delle presunzioni ●● al contribuente fa carico la prova della da lei stessa prodotte (attraverso l’applicazione sussistenza di condizioni particolari che giu- degli studi di settore) in base ad una valutazio- stifichino, in relazione alla propria specifica ne, necessariamente di parte, delle eccezioni attività o alla realtà economica di riferimento, sollevate dal contribuente e delle proprie con- la non congruità. N. 17 - 7 maggio 2010 16