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Tutela delle lavoratrici e della
gravidanza nel decreto legislativo
 81/08 e nelle altre norme vigenti
L’articolo 28 del decreto 81/08 innova in maniera radicale l’approccio
alla valutazione dei rischi legati alle differenze di genere.

La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato (…), e
quelli riguardanti:
1) le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
Nonché quelli connessi:
2) alle differenze di genere;
2) all’età;
3) alla provenienza da altri Paesi;
4) alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione da lavoro.
Valutazione dei rischi




                                                                                         Tutele aggiuntive
                                                                                                                             Allegato A)
                       La Valutazione dei Rischi                                                                             Allegato B)




                                                             Lavoratrici in gravidanza
                       deve essere condotta rispetto                                                                         Allegato C)
Differenze di Genere




                       a:                                                                                                      (Lavori
                                                                                                                               vietati)
                       Tutti i rischi




                                                                                                             D. Lgs 151/01
                       Stress lavoro correlato
                       Età
                       Provenienza da altri paesi
                       Tipologia contrattuale
                       attraverso cui viene resa la                                                                            Cambio
                       prestazione da lavoro.                                                                                 mansione/
                                                                                                                             Interdizione
                                                                                                                              dal lavoro




                               Riduzione – Eliminazione dei rischi
Valutazione dei rischi rispetto alla differenza di genere

                 Valutazione di tutti rischi: chimici,
DONNA                                                                UOMO
                    fisici, biologici, organizzativi

DONNA              Valutazione dello stress lavoro                   UOMO
                             correlato

DONNA               Valutazione dei rischi rispetto                  UOMO
                               all’età

DONNA            Valutazione dei rischi rispetto alla                UOMO
                     provenienza da altri paesi

                  Valutazione dei rischi rispetto alla
DONNA            tipologia contrattuale attraverso cui               UOMO
                 viene resa la prestazione da lavoro

                                                                      Interdizione
DONNA                        Gravidanza                             lavoro/cambio
                     Applicazione decreto 151/01                       mansione


DONNA               Valutazione dei rischi relativi al               UOMO
                         sistema riproduttivo
Art. 6.Tutela della sicurezza e della salute.
Comma 1. Il presente capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute
delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio,
che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle
disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8.

Art. 8. Esposizione a radiazioni ionizzanti.
Comma 2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio
stato di gravidanza, non appena accertato.
L’informazione è lo strumento principale attraverso il quale la
lavoratrice in gravidanza può esercitare i propri diritti, quali ad
esempio richiedere il cambio di mansione o l’interdizione.

L’art. 11 del D. Lgs 151/01 al co. 2, prevede che le lavoratrici
ed i loro rappresentati per la sicurezza siano informati (secondo
quanto previsto dall’art. 36 D. Lgs 81/08) sui risultati della
valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di
prevenzione adottate, relativamente ai rischi specifici per
la gestante ed il nascituro.
La tutela della maternità è un principio
fondamentale sancito dall’art. 37 della
Costituzione Italiana che ha previsto la
parità normativa e retributiva tra
lavoratori e lavoratrici.
   Alla donna lavoratrice devono essere
garantite condizioni di lavoro che le
consentano l’adempimento della sua
essenziale      funzione   familiare   ed
assicurino alla madre e al bambino una
speciale adeguata protezione.
La gravidanza è un valore sociale ed un
aspetto della vita quotidiana che va
tutelato in maniera pregnante.
  Il legislatore ha posto il divieto di far
lavorare le donne nei due mesi
precedenti la data presunta del parto
( astensione obbligatoria ante partum) e
nei tre mesi successivi alla data effettiva
del parto ( astensione obbligatoria post
partum).
Tuttavia particolari condizioni
  determinano l’anticipazione del divieto
  fino a ricomprendere
   tutto il periodo di gravidanza sino all’età
  di sette mesi dell’infante.

In altri casi è permesso il lavoro fino all’8°
   mese di gravidanza
La lavoratrice,dipendente, socia di società
cooperativa o iscritta alla gestione separata ai
sensi della L.n. 335/1995, al fine di attivare le
misure di tutela conseguenti ed ottenere i diritti
previsti dalla legge, può presentare o inoltrare
istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro al
fine di ottenere l'astensione dal lavoro:
sia nel caso di gravi complicanze della gravidanza
o di preesistenti forme morbose che si presume
possano essere aggravate dalla gravidanza, sia
per      condizioni     lavorative   o    ambientali
pregiudizievoli alla sua salute e a quella del
nascituro o per l’impossibilità di spostamento della
lavoratrice stessa ad altre mansioni quando svolge
un’attività faticosa o insalubre o che la espone ad
un rischio per la sicurezza e la salute.
La lavoratrice, qualora presenti gravi complicanze della
gravidanza o preesistenti forme morbose che si
presume possano essere aggravate dallo stato di
gravidanza, indipendentemente dal lavoro svolto, ha
diritto all'astensione anticipata dal lavoro per gravidanza
a rischio.
      La lavoratrice presenta o inoltra la richiesta alla
Direzione Provinciale del Lavoro della provincia di
residenza o domicilio, allegando in originale la
certificazione rilasciata da un medico ginecologo del
Servizio Sanitario Nazionale oppure quella rilasciata da
un medico ginecologo privato, attestante le sue
condizioni.
In presenza di quest’ultima circostanza la lavoratrice
sarà sottoposta ad accertamenti da parte dei medici
del           Servizio         Sanitario         Nazionale.
La lavoratrice in gravidanza in condizioni
       lavorative o ambientali pregiudizievoli
La lavoratrice comunica al datore di lavoro il suo stato di
gravidanza e consegna in copia il certificato medico di gravidanza
con la data presunta del parto.
Il datore di lavoro valuta i rischi verificando se la mansione
lavorativa assegnata alla dipendente è tra quelle a rischio per la
gravidanza/allattamento. Qualora così fosse, la allontana
immediatamente dalla situazione di rischio e provvede ad
assegnarla ad altra mansione compatibile con lo stato di
gravidanza, anche modificando temporaneamente le condizioni o
     l'orario di lavoro, comunicando tale determinazione           alla
     Direzione Provinciale del Lavoro del luogo ove viene svolta
     l’attività lavorativa.
Qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non
fossero possibili per motivi organizzativi o altro, il datore
di lavoro ne dà informazione scritta alla Direzione
Provinciale del Lavoro per l’emanazione del relativo
provvedimento. La Direzione Provinciale del Lavoro,
sulla base della dichiarazione del datore di lavoro,
emana il provvedimento di competenza e richiede
l’accertamento medico all’AUSL – Dipartimento di Sanità
Pubblica- U.O. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti
di Lavoro per le verifiche sanitarie.
La lavoratrice, in previsione del rientro al lavoro, comunica al datore
di lavoro la nascita del figlio e l'intenzione di riprendere il lavoro al
termine dei 3 mesi di astensione obbligatoria post partum.
  Il datore di lavoro valuta i rischi per la lavoratrice in allattamento
verificando se la mansione lavorativa assegnata alla dipendente è
tra quelle a rischio per puerperio ed allattamento, qualora così fosse
assegna la lavoratrice ad altra mansione compatibile con
l'allattamento fino al compimento del settimo mese del bambino,
anche modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di
lavoro. Tale determinazione viene comunicata alla Direzione
Provinciale del Lavoro competente.
 Qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili
per motivi organizzativi o altro, ne dà informazione scritta alla
Direzione Provinciale del Lavoro che emanerà il provvedimento di
interdizione al lavoro sino a 7 mesi post partum.
È responsabile della tutela della sicurezza e della
salute della lavoratrice ed ha l'obbligo di valutare
preventivamente, con il concorso del responsabile del
Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi , del
medico competente e del rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza,          i rischi presenti
nell'ambiente di lavoro, tenendo conto anche della
possibilità della presenza di lavoratrici gestanti,
puerpere o in allattamento.
In esito alla valutazione dei rischi definisce le
condizioni di lavoro non compatibili con lo stato di
gravidanza-puerperio-allattamento e le misure di
prevenzione e di protezione che intende adottare a
tutela delle lavoratrici madri, informando le lavoratrici
ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il datore di lavoro venuto a conoscenza dello stato di gravidanza
della lavoratrice:
-la allontana immediatamente dalla eventuale situazione di
rischio;
-provvede ad assegnarla ad altra mansione compatibile con lo
stato di gravidanza, anche modificando temporaneamente le
condizioni o l'orario di lavoro, informando la Direzione Provinciale
del Lavoro della determinazione adottata ;
-qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero
possibili per motivi organizzativi o altro, comunica tutto ciò in forma
scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro al fine di avviare la
procedura per l’emanazione del provvedimento autorizzatorio di
interdizione dal lavoro.
È l’organo che dispone, sulla base dell’accertamento
    medico ed avvalendosi dei competenti organi del
    Servizio Sanitario Nazionale , l’interdizione dal lavoro
    della lavoratrice fino all’inizio del periodo di
    astensione obbligatoria oppure per tutto il maggior
    periodo di astensione concesso in ragione del divieto
    di adibizione a lavori faticosi ed insalubri, oppure per
    motivi organizzativi o produttivi .
Il provvedimento di interdizione dal lavoro e’ un
    provvedimento di autorizzazione, suscettibile di
    revoca qualora non sussistano più le condizioni
    legittimanti e può essere impugnato.
Divieti per donne in gravidanza
• E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al
  sollevamento di pesi, nonche' ai lavori pericolosi, faticosi
  ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono
  indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della
  Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato
  nell'allegato A del presente testo unico
• 2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi
  quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti
  ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui
  all'allegato B.
• 3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per
  il periodo per il quale e‘ previsto il divieto.
• 4. La lavoratrice e', altresi', spostata ad altre
  mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del
  Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della
  lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro
  o ambientali sono pregiudizievoli alla salute
  della donna.
Capo VIII
                   LAVORO NOTTURNO
                  Art. 53. Lavoro notturno
 (L. 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere
                         a) e b)
1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24
   alle ore 6, dall'accertamento dello stato di
   gravidanza fino al compimento di un anno di eta'
   del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in
    alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di
    un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9
    dicembre 1977, n. 903, non sono altresi' obbligati a prestare
    lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio
    carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
    n. 104, e successive modificazioni.
Allegato A
      ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E
          INSALUBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 7
• Il divieto di cui all'articolo 7, primo comma, del testo unico si
  intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con
  carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi,
  compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
• I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso
  articolo, sono i seguenti:
    – A) Quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345
      e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
      B) Quelli indicati nella tabella allegata al decreto del
      Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali
      vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche:
      durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
      C) Quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché
      alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al
      decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
      numero 1124, e successive modificazioni: durante la
      gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
Allegato A
   ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E
          INSALUBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 7
– D) I lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni
  ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il
  parto;
  E) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante
  la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione
  dal lavoro;
  F) I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione
  e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
  G) I lavori che comportano una stazione in piedi per più di
  metà dell'orario o che obbligano ad una posizione
  particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al
  termine del periodo di interdizione dal lavoro;
  H) I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a
  pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o
  esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al
  termine del periodo di interdizione dal lavoro;
Allegato A
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E
    INSALUBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 7
– I) I lavori con macchine scuotenti o con utensili che
  trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e
  fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
– L) I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e
  nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e
  mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
  M) I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso
  di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella
  concimazione del terreno e nella cura del bestiame:
  durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
  N) I lavori di monda e trapianto del riso: durante la
  gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
  lavoro;
  O) I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei
  pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto:
  durante la gestazione e fino al termine del periodo di
  interdizione dal lavoro.
Allegato B
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI
              DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7
A. Lavoratrici gestanti di cui all'articolo 6 del testo unico.
1. Agenti:
   a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione
   elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione
   subacquea;
   b) agenti biologici: toxoplasma;
   virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la
   lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti
   dal suo stato di immunizzazione;
   c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui
   questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo
   umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
Allegato B
 ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E
CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di
    cui all'articolo 6 del testo unico
1. Agenti:
    a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella
    misura in cui tali agenti possono essere
    assorbiti dall'organismo umano.
2. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di
    carattere minerario
Rischi per la gravidanza
 Per quanto riguarda il problema all’interno delle Aziende Sanitarie (AS),
si può ritenere che vadano considerati incompatibili con lo stato di
gravidanza i seguenti rischi:
 
1.      Movimentazione Manuale Carichi (MMC) di grado medio-elevato
ed in particolare movimentazione manuale pazienti non autosufficienti :
 
2.      Lavori che comportano uno stazionamento in piedi per più di metà
dell’orario di lavoro, che obbligano ad una posizione particolarmente
affaticante o ergonomicamente incongrua per lo stato di gravidanza; ad
es. assistenza ai malati in tutti i reparti di degenza, attività di sala
operatoria, posizione obbligata a sedere per tutto il turno di lavoro;
 
3.      Lavori con macchina mossa a pedale o comandata a pedale: es.
lavanderia, guardaroba;
 
4.      Lavori di assistenza e di cura degli infermi nei reparti per malattie
nervose e mentali: ad es. reparti di psichiatria, neuropsichiatria infantile
e SERT;
Allegato C
    ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E
       CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11
    A Agenti
1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti
    che comportano lesioni del feto e/o rischiano di
    provocare il distacco della placenta, in particolare:
    a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
    b) movimentazione manuale di carichi pesanti che
    comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
    c) rumore;
    d) radiazioni ionizzanti;
    e) radiazioni non ionizzanti;
    f) sollecitazioni termiche;
    g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia
    all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica
    mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività
    svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
Allegato C
   ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI
     E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11


2. Agenti biologici.
  Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai
  sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19
  settembre 1994, n. 626, e successive
  modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui
  sia noto che tali agenti o le terapie che essi
  rendono necessarie mettono in pericolo la
  salute delle gestanti e del nascituro, sempreché
  non figurino ancora nell'allegato II.
Allegato C
   ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI
     E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11
• 3. Agenti chimici.
  Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che
  mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro,
  sempreché non figurino ancora nell'allegato II:
  a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi
  della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora
  nell'allegato II;
  b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto
  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
  modificazioni ed integrazioni;
  c) mercurio e suoi derivati;
  d) medicamenti antimitotici;
  e) monossido di carbonio;
  f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento
  cutaneo.
Rischi per la gravidanza


5.      Rischio Biologico: lavori con rischio medio o
elevato di esposizione ad agenti biologici
potenzialmente infettivi, nella misura in cui sia noto che
tali agenti, o le terapie che essi rendono necessarie,
mettono in pericolo la salute delle gestanti e/o del
nascituro. (esempi indicativi sono: reparti di malattie
infettive, pneumologia, laboratori di microbiologia, centri
prelievi e centri trasfusionali, pronto soccorso, pediatria,
neuropsichiatria infantile, anatomia patologica, reparti
dialisi, sale operatorie e degenze chirurgiche)
Rischi per la gravidanza
6.      Rischio Chimico: lavori con esposizione agli agenti chimici. Per
l’estrema molteplicità e variabilità degli agenti chimici presenti nel
comparto sanitario è necessario di volta in volta valutare la pericolosità
per la gravidanza dell’esposizione ai singoli prodotti.
 Sono in particolare da considerare :
-lavori con esposizione a sostanze e preparati classificati tossici (T), molto
tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+):
-lavori con esposizione a sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) e
comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi;
 - pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
-   - possibilità di effetti irreversibili (R40);
-    -può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
-    -può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
-    -può provocare il cancro (R45)
-    -può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
-    -pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata
(R48);
-    -può provocare il cancro per inalazione (R49);
-    -può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
  - lavori con manipolazione di chemioterapici antiblastici o antivirali:
Rischi per la gravidanza


1.      Rischi Fisici:
 
•lavori in atmosfera a pressione superiore a quella naturale; es. camera
iperbarica;
•lavori che comportano l’esposizione diretta o riflessa alle radiazioni
ionizzanti; ad es, radioterapie, medicine nucleari, attività interventistiche
con apparecchiature a raggi X;
•lavori che comportano l’esposizione diretta alle radiazioni non ionizzanti;
ad es. fisioterapie con apparecchiature laser, marconiterapia, radarterapia,
RMN;
•lavori che comportino colpi o vibrazioni meccaniche;
•lavori che comportino esposizione a rumore (valori di Lepd superiori a 85
dBA); ad es. nelle centrali termiche;
•lavori che comportino esposizione ad elevate temperature e sbalzi termici:
ad es. nelle cucine;
Rischi per la gravidanza


          E’ vietato il lavoro notturno e la reperibilità (dalle ore 24 alle 6),
dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno
di età del bambino, mentre è facoltativo per la lavoratrice madre fino
all’età di tre anni del bambino, ex art. 53 Dlgs. 151/2001;
 
3Lavori legati a stress: ad es. situazioni lavorative che espongono a fatica
mentale e fisica elevate o ad elevato stress emotivo: es. il lavoro solitario,
reparti di rianimazione, pronto soccorso, SERT, oncologie.
 
 Condotta e altre mansioni a bordo di mezzi di trasporto (auto, pulmini,
furgoni, elicotteri): ad esempio: servizio trasporto malati, servizio trasporto
documenti e materiali.
Rientro dalla Gravidanza


Nell’assegnazione del lavoro al rientro dalla gravidanza
deve essere escluso il lavoro notturno e le reperibilità
notturne fino al compimento di un anno del bambino.
Fino all’età di tre anni del bambino, il lavoro notturno
può essere svolto solo con il consenso della lavoratrice.
L’orario di lavoro potrà essere ridotto nella misura
prevista dall’art. 39 del Dlgs. 151/2001 (2 ore al giorno
per orari uguali o superiori a 6 ore, 1 ora al giorno per
orario inferiore a 6 ore), per la durata di un anno

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  • 1. Tutela delle lavoratrici e della gravidanza nel decreto legislativo 81/08 e nelle altre norme vigenti
  • 2. L’articolo 28 del decreto 81/08 innova in maniera radicale l’approccio alla valutazione dei rischi legati alle differenze di genere. La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato (…), e quelli riguardanti: 1) le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; Nonché quelli connessi: 2) alle differenze di genere; 2) all’età; 3) alla provenienza da altri Paesi; 4) alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione da lavoro.
  • 3. Valutazione dei rischi Tutele aggiuntive Allegato A) La Valutazione dei Rischi Allegato B) Lavoratrici in gravidanza deve essere condotta rispetto Allegato C) Differenze di Genere a: (Lavori vietati) Tutti i rischi D. Lgs 151/01 Stress lavoro correlato Età Provenienza da altri paesi Tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la Cambio prestazione da lavoro. mansione/ Interdizione dal lavoro Riduzione – Eliminazione dei rischi
  • 4. Valutazione dei rischi rispetto alla differenza di genere Valutazione di tutti rischi: chimici, DONNA UOMO fisici, biologici, organizzativi DONNA Valutazione dello stress lavoro UOMO correlato DONNA Valutazione dei rischi rispetto UOMO all’età DONNA Valutazione dei rischi rispetto alla UOMO provenienza da altri paesi Valutazione dei rischi rispetto alla DONNA tipologia contrattuale attraverso cui UOMO viene resa la prestazione da lavoro Interdizione DONNA Gravidanza lavoro/cambio Applicazione decreto 151/01 mansione DONNA Valutazione dei rischi relativi al UOMO sistema riproduttivo
  • 5. Art. 6.Tutela della sicurezza e della salute. Comma 1. Il presente capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8. Art. 8. Esposizione a radiazioni ionizzanti. Comma 2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
  • 6. L’informazione è lo strumento principale attraverso il quale la lavoratrice in gravidanza può esercitare i propri diritti, quali ad esempio richiedere il cambio di mansione o l’interdizione. L’art. 11 del D. Lgs 151/01 al co. 2, prevede che le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza siano informati (secondo quanto previsto dall’art. 36 D. Lgs 81/08) sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate, relativamente ai rischi specifici per la gestante ed il nascituro.
  • 7. La tutela della maternità è un principio fondamentale sancito dall’art. 37 della Costituzione Italiana che ha previsto la parità normativa e retributiva tra lavoratori e lavoratrici. Alla donna lavoratrice devono essere garantite condizioni di lavoro che le consentano l’adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurino alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
  • 8. La gravidanza è un valore sociale ed un aspetto della vita quotidiana che va tutelato in maniera pregnante. Il legislatore ha posto il divieto di far lavorare le donne nei due mesi precedenti la data presunta del parto ( astensione obbligatoria ante partum) e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto ( astensione obbligatoria post partum).
  • 9. Tuttavia particolari condizioni determinano l’anticipazione del divieto fino a ricomprendere tutto il periodo di gravidanza sino all’età di sette mesi dell’infante. In altri casi è permesso il lavoro fino all’8° mese di gravidanza
  • 10. La lavoratrice,dipendente, socia di società cooperativa o iscritta alla gestione separata ai sensi della L.n. 335/1995, al fine di attivare le misure di tutela conseguenti ed ottenere i diritti previsti dalla legge, può presentare o inoltrare istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro al fine di ottenere l'astensione dal lavoro: sia nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza, sia per condizioni lavorative o ambientali pregiudizievoli alla sua salute e a quella del nascituro o per l’impossibilità di spostamento della lavoratrice stessa ad altre mansioni quando svolge un’attività faticosa o insalubre o che la espone ad un rischio per la sicurezza e la salute.
  • 11. La lavoratrice, qualora presenti gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, indipendentemente dal lavoro svolto, ha diritto all'astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio. La lavoratrice presenta o inoltra la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro della provincia di residenza o domicilio, allegando in originale la certificazione rilasciata da un medico ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale oppure quella rilasciata da un medico ginecologo privato, attestante le sue condizioni. In presenza di quest’ultima circostanza la lavoratrice sarà sottoposta ad accertamenti da parte dei medici del Servizio Sanitario Nazionale.
  • 12. La lavoratrice in gravidanza in condizioni lavorative o ambientali pregiudizievoli La lavoratrice comunica al datore di lavoro il suo stato di gravidanza e consegna in copia il certificato medico di gravidanza con la data presunta del parto. Il datore di lavoro valuta i rischi verificando se la mansione lavorativa assegnata alla dipendente è tra quelle a rischio per la gravidanza/allattamento. Qualora così fosse, la allontana immediatamente dalla situazione di rischio e provvede ad assegnarla ad altra mansione compatibile con lo stato di gravidanza, anche modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro, comunicando tale determinazione alla Direzione Provinciale del Lavoro del luogo ove viene svolta l’attività lavorativa.
  • 13. Qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili per motivi organizzativi o altro, il datore di lavoro ne dà informazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro per l’emanazione del relativo provvedimento. La Direzione Provinciale del Lavoro, sulla base della dichiarazione del datore di lavoro, emana il provvedimento di competenza e richiede l’accertamento medico all’AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica- U.O. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro per le verifiche sanitarie.
  • 14. La lavoratrice, in previsione del rientro al lavoro, comunica al datore di lavoro la nascita del figlio e l'intenzione di riprendere il lavoro al termine dei 3 mesi di astensione obbligatoria post partum. Il datore di lavoro valuta i rischi per la lavoratrice in allattamento verificando se la mansione lavorativa assegnata alla dipendente è tra quelle a rischio per puerperio ed allattamento, qualora così fosse assegna la lavoratrice ad altra mansione compatibile con l'allattamento fino al compimento del settimo mese del bambino, anche modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. Tale determinazione viene comunicata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente. Qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili per motivi organizzativi o altro, ne dà informazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro che emanerà il provvedimento di interdizione al lavoro sino a 7 mesi post partum.
  • 15. È responsabile della tutela della sicurezza e della salute della lavoratrice ed ha l'obbligo di valutare preventivamente, con il concorso del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi , del medico competente e del rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, tenendo conto anche della possibilità della presenza di lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento. In esito alla valutazione dei rischi definisce le condizioni di lavoro non compatibili con lo stato di gravidanza-puerperio-allattamento e le misure di prevenzione e di protezione che intende adottare a tutela delle lavoratrici madri, informando le lavoratrici ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  • 16. Il datore di lavoro venuto a conoscenza dello stato di gravidanza della lavoratrice: -la allontana immediatamente dalla eventuale situazione di rischio; -provvede ad assegnarla ad altra mansione compatibile con lo stato di gravidanza, anche modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro, informando la Direzione Provinciale del Lavoro della determinazione adottata ; -qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili per motivi organizzativi o altro, comunica tutto ciò in forma scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro al fine di avviare la procedura per l’emanazione del provvedimento autorizzatorio di interdizione dal lavoro.
  • 17. È l’organo che dispone, sulla base dell’accertamento medico ed avvalendosi dei competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale , l’interdizione dal lavoro della lavoratrice fino all’inizio del periodo di astensione obbligatoria oppure per tutto il maggior periodo di astensione concesso in ragione del divieto di adibizione a lavori faticosi ed insalubri, oppure per motivi organizzativi o produttivi . Il provvedimento di interdizione dal lavoro e’ un provvedimento di autorizzazione, suscettibile di revoca qualora non sussistano più le condizioni legittimanti e può essere impugnato.
  • 18. Divieti per donne in gravidanza • E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonche' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico • 2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
  • 19. • 3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale e‘ previsto il divieto. • 4. La lavoratrice e', altresi', spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
  • 20. Capo VIII LAVORO NOTTURNO  Art. 53. Lavoro notturno (L. 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b) 1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino. 2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni. 3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresi' obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
  • 21. Allegato A ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 • Il divieto di cui all'articolo 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. • I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: – A) Quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262; B) Quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; C) Quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
  • 22. Allegato A ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 – D) I lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; E) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; F) I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; H) I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
  • 23. Allegato A ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 – I) I lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; – L) I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; M) I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; N) I lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; O) I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
  • 24. Allegato B ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7 A. Lavoratrici gestanti di cui all'articolo 6 del testo unico. 1. Agenti: a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
  • 25. Allegato B ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7 B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'articolo 6 del testo unico 1. Agenti: a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario
  • 26. Rischi per la gravidanza  Per quanto riguarda il problema all’interno delle Aziende Sanitarie (AS), si può ritenere che vadano considerati incompatibili con lo stato di gravidanza i seguenti rischi:   1.      Movimentazione Manuale Carichi (MMC) di grado medio-elevato ed in particolare movimentazione manuale pazienti non autosufficienti :   2.      Lavori che comportano uno stazionamento in piedi per più di metà dell’orario di lavoro, che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante o ergonomicamente incongrua per lo stato di gravidanza; ad es. assistenza ai malati in tutti i reparti di degenza, attività di sala operatoria, posizione obbligata a sedere per tutto il turno di lavoro;   3.      Lavori con macchina mossa a pedale o comandata a pedale: es. lavanderia, guardaroba;   4.      Lavori di assistenza e di cura degli infermi nei reparti per malattie nervose e mentali: ad es. reparti di psichiatria, neuropsichiatria infantile e SERT;
  • 27. Allegato C ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11 A Agenti 1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari; c) rumore; d) radiazioni ionizzanti; e) radiazioni non ionizzanti; f) sollecitazioni termiche; g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
  • 28. Allegato C ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11 2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.
  • 29. Allegato C ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11 • 3. Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II: a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II; b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; c) mercurio e suoi derivati; d) medicamenti antimitotici; e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.
  • 30. Rischi per la gravidanza 5.      Rischio Biologico: lavori con rischio medio o elevato di esposizione ad agenti biologici potenzialmente infettivi, nella misura in cui sia noto che tali agenti, o le terapie che essi rendono necessarie, mettono in pericolo la salute delle gestanti e/o del nascituro. (esempi indicativi sono: reparti di malattie infettive, pneumologia, laboratori di microbiologia, centri prelievi e centri trasfusionali, pronto soccorso, pediatria, neuropsichiatria infantile, anatomia patologica, reparti dialisi, sale operatorie e degenze chirurgiche)
  • 31. Rischi per la gravidanza 6.      Rischio Chimico: lavori con esposizione agli agenti chimici. Per l’estrema molteplicità e variabilità degli agenti chimici presenti nel comparto sanitario è necessario di volta in volta valutare la pericolosità per la gravidanza dell’esposizione ai singoli prodotti.  Sono in particolare da considerare : -lavori con esposizione a sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+): -lavori con esposizione a sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi;  - pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); -   - possibilità di effetti irreversibili (R40); -    -può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); -    -può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); -    -può provocare il cancro (R45) -    -può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46); -    -pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48); -    -può provocare il cancro per inalazione (R49); -    -può danneggiare i bambini non ancora nati (R61); - lavori con manipolazione di chemioterapici antiblastici o antivirali:
  • 32. Rischi per la gravidanza 1.      Rischi Fisici:   •lavori in atmosfera a pressione superiore a quella naturale; es. camera iperbarica; •lavori che comportano l’esposizione diretta o riflessa alle radiazioni ionizzanti; ad es, radioterapie, medicine nucleari, attività interventistiche con apparecchiature a raggi X; •lavori che comportano l’esposizione diretta alle radiazioni non ionizzanti; ad es. fisioterapie con apparecchiature laser, marconiterapia, radarterapia, RMN; •lavori che comportino colpi o vibrazioni meccaniche; •lavori che comportino esposizione a rumore (valori di Lepd superiori a 85 dBA); ad es. nelle centrali termiche; •lavori che comportino esposizione ad elevate temperature e sbalzi termici: ad es. nelle cucine;
  • 33. Rischi per la gravidanza E’ vietato il lavoro notturno e la reperibilità (dalle ore 24 alle 6), dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, mentre è facoltativo per la lavoratrice madre fino all’età di tre anni del bambino, ex art. 53 Dlgs. 151/2001;   3Lavori legati a stress: ad es. situazioni lavorative che espongono a fatica mentale e fisica elevate o ad elevato stress emotivo: es. il lavoro solitario, reparti di rianimazione, pronto soccorso, SERT, oncologie.   Condotta e altre mansioni a bordo di mezzi di trasporto (auto, pulmini, furgoni, elicotteri): ad esempio: servizio trasporto malati, servizio trasporto documenti e materiali.
  • 34. Rientro dalla Gravidanza Nell’assegnazione del lavoro al rientro dalla gravidanza deve essere escluso il lavoro notturno e le reperibilità notturne fino al compimento di un anno del bambino. Fino all’età di tre anni del bambino, il lavoro notturno può essere svolto solo con il consenso della lavoratrice. L’orario di lavoro potrà essere ridotto nella misura prevista dall’art. 39 del Dlgs. 151/2001 (2 ore al giorno per orari uguali o superiori a 6 ore, 1 ora al giorno per orario inferiore a 6 ore), per la durata di un anno