1. Tutela delle lavoratrici e della
gravidanza nel decreto legislativo
81/08 e nelle altre norme vigenti
2. L’articolo 28 del decreto 81/08 innova in maniera radicale l’approccio
alla valutazione dei rischi legati alle differenze di genere.
La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato (…), e
quelli riguardanti:
1) le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
Nonché quelli connessi:
2) alle differenze di genere;
2) all’età;
3) alla provenienza da altri Paesi;
4) alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione da lavoro.
3. Valutazione dei rischi
Tutele aggiuntive
Allegato A)
La Valutazione dei Rischi Allegato B)
Lavoratrici in gravidanza
deve essere condotta rispetto Allegato C)
Differenze di Genere
a: (Lavori
vietati)
Tutti i rischi
D. Lgs 151/01
Stress lavoro correlato
Età
Provenienza da altri paesi
Tipologia contrattuale
attraverso cui viene resa la Cambio
prestazione da lavoro. mansione/
Interdizione
dal lavoro
Riduzione – Eliminazione dei rischi
4. Valutazione dei rischi rispetto alla differenza di genere
Valutazione di tutti rischi: chimici,
DONNA UOMO
fisici, biologici, organizzativi
DONNA Valutazione dello stress lavoro UOMO
correlato
DONNA Valutazione dei rischi rispetto UOMO
all’età
DONNA Valutazione dei rischi rispetto alla UOMO
provenienza da altri paesi
Valutazione dei rischi rispetto alla
DONNA tipologia contrattuale attraverso cui UOMO
viene resa la prestazione da lavoro
Interdizione
DONNA Gravidanza lavoro/cambio
Applicazione decreto 151/01 mansione
DONNA Valutazione dei rischi relativi al UOMO
sistema riproduttivo
5. Art. 6.Tutela della sicurezza e della salute.
Comma 1. Il presente capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute
delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio,
che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle
disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8.
Art. 8. Esposizione a radiazioni ionizzanti.
Comma 2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio
stato di gravidanza, non appena accertato.
6. L’informazione è lo strumento principale attraverso il quale la
lavoratrice in gravidanza può esercitare i propri diritti, quali ad
esempio richiedere il cambio di mansione o l’interdizione.
L’art. 11 del D. Lgs 151/01 al co. 2, prevede che le lavoratrici
ed i loro rappresentati per la sicurezza siano informati (secondo
quanto previsto dall’art. 36 D. Lgs 81/08) sui risultati della
valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di
prevenzione adottate, relativamente ai rischi specifici per
la gestante ed il nascituro.
7. La tutela della maternità è un principio
fondamentale sancito dall’art. 37 della
Costituzione Italiana che ha previsto la
parità normativa e retributiva tra
lavoratori e lavoratrici.
Alla donna lavoratrice devono essere
garantite condizioni di lavoro che le
consentano l’adempimento della sua
essenziale funzione familiare ed
assicurino alla madre e al bambino una
speciale adeguata protezione.
8. La gravidanza è un valore sociale ed un
aspetto della vita quotidiana che va
tutelato in maniera pregnante.
Il legislatore ha posto il divieto di far
lavorare le donne nei due mesi
precedenti la data presunta del parto
( astensione obbligatoria ante partum) e
nei tre mesi successivi alla data effettiva
del parto ( astensione obbligatoria post
partum).
9. Tuttavia particolari condizioni
determinano l’anticipazione del divieto
fino a ricomprendere
tutto il periodo di gravidanza sino all’età
di sette mesi dell’infante.
In altri casi è permesso il lavoro fino all’8°
mese di gravidanza
10. La lavoratrice,dipendente, socia di società
cooperativa o iscritta alla gestione separata ai
sensi della L.n. 335/1995, al fine di attivare le
misure di tutela conseguenti ed ottenere i diritti
previsti dalla legge, può presentare o inoltrare
istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro al
fine di ottenere l'astensione dal lavoro:
sia nel caso di gravi complicanze della gravidanza
o di preesistenti forme morbose che si presume
possano essere aggravate dalla gravidanza, sia
per condizioni lavorative o ambientali
pregiudizievoli alla sua salute e a quella del
nascituro o per l’impossibilità di spostamento della
lavoratrice stessa ad altre mansioni quando svolge
un’attività faticosa o insalubre o che la espone ad
un rischio per la sicurezza e la salute.
11. La lavoratrice, qualora presenti gravi complicanze della
gravidanza o preesistenti forme morbose che si
presume possano essere aggravate dallo stato di
gravidanza, indipendentemente dal lavoro svolto, ha
diritto all'astensione anticipata dal lavoro per gravidanza
a rischio.
La lavoratrice presenta o inoltra la richiesta alla
Direzione Provinciale del Lavoro della provincia di
residenza o domicilio, allegando in originale la
certificazione rilasciata da un medico ginecologo del
Servizio Sanitario Nazionale oppure quella rilasciata da
un medico ginecologo privato, attestante le sue
condizioni.
In presenza di quest’ultima circostanza la lavoratrice
sarà sottoposta ad accertamenti da parte dei medici
del Servizio Sanitario Nazionale.
12. La lavoratrice in gravidanza in condizioni
lavorative o ambientali pregiudizievoli
La lavoratrice comunica al datore di lavoro il suo stato di
gravidanza e consegna in copia il certificato medico di gravidanza
con la data presunta del parto.
Il datore di lavoro valuta i rischi verificando se la mansione
lavorativa assegnata alla dipendente è tra quelle a rischio per la
gravidanza/allattamento. Qualora così fosse, la allontana
immediatamente dalla situazione di rischio e provvede ad
assegnarla ad altra mansione compatibile con lo stato di
gravidanza, anche modificando temporaneamente le condizioni o
l'orario di lavoro, comunicando tale determinazione alla
Direzione Provinciale del Lavoro del luogo ove viene svolta
l’attività lavorativa.
13. Qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non
fossero possibili per motivi organizzativi o altro, il datore
di lavoro ne dà informazione scritta alla Direzione
Provinciale del Lavoro per l’emanazione del relativo
provvedimento. La Direzione Provinciale del Lavoro,
sulla base della dichiarazione del datore di lavoro,
emana il provvedimento di competenza e richiede
l’accertamento medico all’AUSL – Dipartimento di Sanità
Pubblica- U.O. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti
di Lavoro per le verifiche sanitarie.
14. La lavoratrice, in previsione del rientro al lavoro, comunica al datore
di lavoro la nascita del figlio e l'intenzione di riprendere il lavoro al
termine dei 3 mesi di astensione obbligatoria post partum.
Il datore di lavoro valuta i rischi per la lavoratrice in allattamento
verificando se la mansione lavorativa assegnata alla dipendente è
tra quelle a rischio per puerperio ed allattamento, qualora così fosse
assegna la lavoratrice ad altra mansione compatibile con
l'allattamento fino al compimento del settimo mese del bambino,
anche modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di
lavoro. Tale determinazione viene comunicata alla Direzione
Provinciale del Lavoro competente.
Qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili
per motivi organizzativi o altro, ne dà informazione scritta alla
Direzione Provinciale del Lavoro che emanerà il provvedimento di
interdizione al lavoro sino a 7 mesi post partum.
15. È responsabile della tutela della sicurezza e della
salute della lavoratrice ed ha l'obbligo di valutare
preventivamente, con il concorso del responsabile del
Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi , del
medico competente e del rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza, i rischi presenti
nell'ambiente di lavoro, tenendo conto anche della
possibilità della presenza di lavoratrici gestanti,
puerpere o in allattamento.
In esito alla valutazione dei rischi definisce le
condizioni di lavoro non compatibili con lo stato di
gravidanza-puerperio-allattamento e le misure di
prevenzione e di protezione che intende adottare a
tutela delle lavoratrici madri, informando le lavoratrici
ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
16. Il datore di lavoro venuto a conoscenza dello stato di gravidanza
della lavoratrice:
-la allontana immediatamente dalla eventuale situazione di
rischio;
-provvede ad assegnarla ad altra mansione compatibile con lo
stato di gravidanza, anche modificando temporaneamente le
condizioni o l'orario di lavoro, informando la Direzione Provinciale
del Lavoro della determinazione adottata ;
-qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero
possibili per motivi organizzativi o altro, comunica tutto ciò in forma
scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro al fine di avviare la
procedura per l’emanazione del provvedimento autorizzatorio di
interdizione dal lavoro.
17. È l’organo che dispone, sulla base dell’accertamento
medico ed avvalendosi dei competenti organi del
Servizio Sanitario Nazionale , l’interdizione dal lavoro
della lavoratrice fino all’inizio del periodo di
astensione obbligatoria oppure per tutto il maggior
periodo di astensione concesso in ragione del divieto
di adibizione a lavori faticosi ed insalubri, oppure per
motivi organizzativi o produttivi .
Il provvedimento di interdizione dal lavoro e’ un
provvedimento di autorizzazione, suscettibile di
revoca qualora non sussistano più le condizioni
legittimanti e può essere impugnato.
18. Divieti per donne in gravidanza
• E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al
sollevamento di pesi, nonche' ai lavori pericolosi, faticosi
ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono
indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato
nell'allegato A del presente testo unico
• 2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi
quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti
ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui
all'allegato B.
19. • 3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per
il periodo per il quale e‘ previsto il divieto.
• 4. La lavoratrice e', altresi', spostata ad altre
mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del
Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della
lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro
o ambientali sono pregiudizievoli alla salute
della donna.
20. Capo VIII
LAVORO NOTTURNO
Art. 53. Lavoro notturno
(L. 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere
a) e b)
1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24
alle ore 6, dall'accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di un anno di eta'
del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in
alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di
un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9
dicembre 1977, n. 903, non sono altresi' obbligati a prestare
lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio
carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e successive modificazioni.
21. Allegato A
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E
INSALUBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 7
• Il divieto di cui all'articolo 7, primo comma, del testo unico si
intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con
carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi,
compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
• I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso
articolo, sono i seguenti:
– A) Quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345
e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) Quelli indicati nella tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali
vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) Quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché
alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
numero 1124, e successive modificazioni: durante la
gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
22. Allegato A
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E
INSALUBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 7
– D) I lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni
ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il
parto;
E) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante
la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione
dal lavoro;
F) I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione
e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) I lavori che comportano una stazione in piedi per più di
metà dell'orario o che obbligano ad una posizione
particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H) I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a
pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o
esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro;
23. Allegato A
ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E
INSALUBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 7
– I) I lavori con macchine scuotenti o con utensili che
trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e
fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
– L) I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e
nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e
mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso
di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella
concimazione del terreno e nella cura del bestiame:
durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) I lavori di monda e trapianto del riso: durante la
gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro;
O) I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei
pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro.
24. Allegato B
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI
DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7
A. Lavoratrici gestanti di cui all'articolo 6 del testo unico.
1. Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione
elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione
subacquea;
b) agenti biologici: toxoplasma;
virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la
lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti
dal suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui
questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo
umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
25. Allegato B
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E
CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7
B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di
cui all'articolo 6 del testo unico
1. Agenti:
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella
misura in cui tali agenti possono essere
assorbiti dall'organismo umano.
2. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di
carattere minerario
26. Rischi per la gravidanza
Per quanto riguarda il problema all’interno delle Aziende Sanitarie (AS),
si può ritenere che vadano considerati incompatibili con lo stato di
gravidanza i seguenti rischi:
1. Movimentazione Manuale Carichi (MMC) di grado medio-elevato
ed in particolare movimentazione manuale pazienti non autosufficienti :
2. Lavori che comportano uno stazionamento in piedi per più di metà
dell’orario di lavoro, che obbligano ad una posizione particolarmente
affaticante o ergonomicamente incongrua per lo stato di gravidanza; ad
es. assistenza ai malati in tutti i reparti di degenza, attività di sala
operatoria, posizione obbligata a sedere per tutto il turno di lavoro;
3. Lavori con macchina mossa a pedale o comandata a pedale: es.
lavanderia, guardaroba;
4. Lavori di assistenza e di cura degli infermi nei reparti per malattie
nervose e mentali: ad es. reparti di psichiatria, neuropsichiatria infantile
e SERT;
27. Allegato C
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E
CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11
A Agenti
1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti
che comportano lesioni del feto e/o rischiano di
provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che
comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia
all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica
mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività
svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.
28. Allegato C
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11
2. Agenti biologici.
Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai
sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui
sia noto che tali agenti o le terapie che essi
rendono necessarie mettono in pericolo la
salute delle gestanti e del nascituro, sempreché
non figurino ancora nell'allegato II.
29. Allegato C
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI
E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11
• 3. Agenti chimici.
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che
mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro,
sempreché non figurino ancora nell'allegato II:
a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi
della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora
nell'allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento
cutaneo.
30. Rischi per la gravidanza
5. Rischio Biologico: lavori con rischio medio o
elevato di esposizione ad agenti biologici
potenzialmente infettivi, nella misura in cui sia noto che
tali agenti, o le terapie che essi rendono necessarie,
mettono in pericolo la salute delle gestanti e/o del
nascituro. (esempi indicativi sono: reparti di malattie
infettive, pneumologia, laboratori di microbiologia, centri
prelievi e centri trasfusionali, pronto soccorso, pediatria,
neuropsichiatria infantile, anatomia patologica, reparti
dialisi, sale operatorie e degenze chirurgiche)
31. Rischi per la gravidanza
6. Rischio Chimico: lavori con esposizione agli agenti chimici. Per
l’estrema molteplicità e variabilità degli agenti chimici presenti nel
comparto sanitario è necessario di volta in volta valutare la pericolosità
per la gravidanza dell’esposizione ai singoli prodotti.
Sono in particolare da considerare :
-lavori con esposizione a sostanze e preparati classificati tossici (T), molto
tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+):
-lavori con esposizione a sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) e
comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi;
- pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
- - possibilità di effetti irreversibili (R40);
- -può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
- -può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);
- -può provocare il cancro (R45)
- -può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
- -pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata
(R48);
- -può provocare il cancro per inalazione (R49);
- -può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
- lavori con manipolazione di chemioterapici antiblastici o antivirali:
32. Rischi per la gravidanza
1. Rischi Fisici:
•lavori in atmosfera a pressione superiore a quella naturale; es. camera
iperbarica;
•lavori che comportano l’esposizione diretta o riflessa alle radiazioni
ionizzanti; ad es, radioterapie, medicine nucleari, attività interventistiche
con apparecchiature a raggi X;
•lavori che comportano l’esposizione diretta alle radiazioni non ionizzanti;
ad es. fisioterapie con apparecchiature laser, marconiterapia, radarterapia,
RMN;
•lavori che comportino colpi o vibrazioni meccaniche;
•lavori che comportino esposizione a rumore (valori di Lepd superiori a 85
dBA); ad es. nelle centrali termiche;
•lavori che comportino esposizione ad elevate temperature e sbalzi termici:
ad es. nelle cucine;
33. Rischi per la gravidanza
E’ vietato il lavoro notturno e la reperibilità (dalle ore 24 alle 6),
dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno
di età del bambino, mentre è facoltativo per la lavoratrice madre fino
all’età di tre anni del bambino, ex art. 53 Dlgs. 151/2001;
3Lavori legati a stress: ad es. situazioni lavorative che espongono a fatica
mentale e fisica elevate o ad elevato stress emotivo: es. il lavoro solitario,
reparti di rianimazione, pronto soccorso, SERT, oncologie.
Condotta e altre mansioni a bordo di mezzi di trasporto (auto, pulmini,
furgoni, elicotteri): ad esempio: servizio trasporto malati, servizio trasporto
documenti e materiali.
34. Rientro dalla Gravidanza
Nell’assegnazione del lavoro al rientro dalla gravidanza
deve essere escluso il lavoro notturno e le reperibilità
notturne fino al compimento di un anno del bambino.
Fino all’età di tre anni del bambino, il lavoro notturno
può essere svolto solo con il consenso della lavoratrice.
L’orario di lavoro potrà essere ridotto nella misura
prevista dall’art. 39 del Dlgs. 151/2001 (2 ore al giorno
per orari uguali o superiori a 6 ore, 1 ora al giorno per
orario inferiore a 6 ore), per la durata di un anno