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Startup & Venture Capital
20 giugno 2014
Avv. Massimiliano D'Amico
Decreto 2.0 & Startup Innovativa
Decreto Legge “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con
legge n. 221 del 17 dicembre 2012
Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 ("Decreto Lavoro") , convertito in Legge n. 99/2013
Startup Innovativa
© Bird & Bird LLP 2014
Requisiti necessari:
• società di capitali di diritto italiano (s.p.a.; s.r.l.; s.r.l.s.; s.a.p.a.), anche in forma
di cooperativa, Societas Europaea
• fiscalmente residente e sede principale degli affari e degli interessi in Italia
• non quotata su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione
• è costituita e svolge attività di impresa da non più di 48 mesi
• non è costituita a seguito di fusione, scissione o cessione di ramo
d’azienda
• alla chiusura del secondo esercizio di durata annuale, il totale del valore della
produzione annua risultante dal bilancio approvato è inferiore a Euro 5
milioni
• non distribuisce utili e non ha distribuito utili
• ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico
Requisiti
Startup Innovativa
© Bird & Bird LLP 2014
possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 % del maggiore valore tra costo e
valore totale della produzione della startup innovativa (devono risultare dall’ultimo bilancio
approvato/attestazione del legale rappresentante);
2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo
a. in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in
possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca
presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto,
da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o
privati, in Italia o all’estero; ovvero
b. in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in
possesso di semplice laurea magistrale;
3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una
invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore
originario registrato presso il Registro pubblico sociale per i programmi per
elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di
impresa.
Requisiti
Startup Innovativa
Benefici
© Bird & Bird LLP 2014
Oneri di Avvio Esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per l'iscrizione al Registro dell’Imprese, nonché del diritto
annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio
Deroghe al diritto societario Categorie di quote e strumenti finanziari partecipativi per S.r.l.
Piani di stock option per s.r.l.
Work for Equity
Crowdfunding
Perdite di capitale:
- di oltre 1/3 del capitale: possibilità di estendere di dodici mesi il termine di cd. “rinvio a nuovo” delle perdite
- riducono il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’obbligo di immediata ricapitalizzazione sia differito alla chiusura
dell’esercizio successivo
Incentivi fiscali Per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016 è riconosciuta alle persone fisiche una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% sugli
investimenti effettuati in ciascun periodo di importa per importo non superiore a 500mila Euro, e ai soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle società (Ires) una deduzione dal reddito imponibile pari al 20% degli investimenti effettuati in ciascun periodo di
imposta per importo non superiore a Euro 1.800.000. Gli investimenti devono essere mantenuti per minimo 2 anni
Esclusione dal reddito imponibile del reddito di lavoro dipendente derivante dall’assegnazione degli strumenti finanziari o
dall’esercizio dei diritti d’opzione sugli stessi.
Lavoro subordinato A tempo determinato (senza il rispetto dei termini previsti per la successione dei contratti a tempo determinato o anche senza
soluzione di continuità) per una durata compresa tra 6 e 36 mesi; il contratto è prorogabile una volta soltanto fino al termine dei 48
mesi .
Retribuzione: costituita da una parte fissa (minimi previsti dal c.c.n.l. applicabile) e parte variabile (collegata al raggiungimento di
determinati obiettivi da concordarsi tra le parti)
Credito di imposta del 35% per l'assunzione di personale altamente qualificato (in possesso di dottorato o che ha ottenuto una laurea
magistrale in una materia tecnico scientifica) con limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa – calcolato sul costo azienda
per le assunzioni a tempo indeterminato
Accesso al credito Possibilità di usufruire gratuitamente al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese
Gestione della crisi Esclusione delle start-up innovative dall’assoggettamento alle procedure concorsuali a favore della disciplina della gestione della crisi
da sovra-indebitamento
Internazionalizzazione Sostegno da parte dell’ICE
Decreto Lavoro
Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in Legge n. 99/2013
• Non sono più previsti vincoli alla compagine societaria della startup innovativa: non è più richiesto che la
maggioranza delle quote o zioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria delle
start-up sia detenuta da soci persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi
• È ridotta dal 20% al 15% la percentuale di spese di ricerca e sviluppo richiesta, in via alternativa rispetto
agli altri due requisiti per il riconoscimento dello status di start-up innovativa: di conseguenza è sufficiente che nel
bilancio della start-up innovativa la voce delle spese in ricerca e sviluppo risulti pari o superiore al 15% del maggiore
tra il valore tra il costo e il valore della produzione
• In aggiunta ai requisiti vigenti, la start-up innovativa può impiegare quali dipendenti o collaboratori a qualsiasi
titolo, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, anche personale
in possesso di semplice laurea magistrale (ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.
270)
• La start-up innovativa può essere titolare anche di "diritti relativi ad un programma per elaboratore
originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore" a condizione
che tale programma sia direttamente afferente all'attività di impresa della start-up innovativa (i.e.: ai fini della
qualificazione potrebbe rilevare anche la semplice titolarità di un software debitamente registrato)
• Estensione delle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti effettuati in startup innovative anche all'anno
2016.
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Startup Innovativa
Legislazione – Decreti attuativi
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• Incubatori di startup
Requisiti per la certificazione definiti con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 febbraio 2013, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013
• Credito di imposta del 35% per l'assunzione di personale altamente qualificato
Decreto interministeriale 23 ottobre 2013 - Credito di imposta alle imprese per l'assunzione di personale impiegato in attività di Ricerca
e Sviluppo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.16 del 21 gennaio 2014
Si applica a tutte le assunzioni a tempo indeterminato intervenute dopo il 22 giugno 2012
• Incentivi fiscali per gli investimenti in startup effettuati negli anni fiscali 2013, 2014, 2015 e 2016
Decreto 30 gennaio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014
• Equity Crowdfunding
Regolamentazione di dettaglio definita con Delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da
parte di start-up innovative tramite portali on-line", entrato in vigore il 12 luglio 2013
• Accesso semplificato al Fondo Centrale di Garanzia
Modalità e criteri per l'accesso definiti con Decreto di natura non regolamentare del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013
• Sistema di valutazione e di monitoraggio delle politiche
Da definire da parte dell'ISTAT, in collaborazione il sistema camerale, l'Agenzia delle Entrate, la Consob, il Ministero dello Sviluppo
Economico e alcuni esperti indipendenti, attraverso la raccolta di dati e l'analisi dell'impatto della nuova normativa
Decreto 2.0 & Startup Innovativa
Le novità normative
Le novità normative
Le deroghe nel sistema societario previste per le startup innovative
possono essere classificate in:
• Facoltative (lasciate alla decisione dei soci)
• Possibilità di creare categorie di quote (da prevedere statutariamente)
• Possibilità di emettere strumenti finanziari (da prevedere statutariamente)
• Possibilità di acquistare proprie partecipazioni a determinate condizioni
(da prevedere statutariamente)
• Direttamente applicabili
• Il regime di maggior favore per l'ipotesi di perdite del capitale sociale
• L'esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali
• Esonero dai diritti di bollo e di segreteria
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Incide sulla
struttura
finanziaria della
startup
innovativa in
forma di s.r.l.
Focus: la struttura finanziaria della startup
innovativa s.r.l.
1. Possibilità di creare, attraverso l'atto costitutivo, categorie di quote dotate di diritti
amministrativi e diritti patrimoniali diversi, anche in misura non proporzionale alla
partecipazione da ciascuno di essi posseduta:
1. Non più diritti particolari del socio ma diritti particolari incorporati in categorie di quote
2. Possibilità determinare il contenuto delle varie categorie, fornite di diritti amministrativi e
patrimoniali diversi
3. Con riferimento ai diritti di voto, l'atto costitutivo può creare categorie di quote che ed in particolare
creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto, che attribuiscono al socio diritti di voto in
misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta, con diritti di voto limitati a particolari
argomenti, diritti di voto limitati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative
4. In caso di categorie di quote con privilegio nella partecipazione agli utili: tale diritto resta
"sospeso" fino al termine di efficacia della normativa speciale (max 4 anni)
Le quote di startup innovative costituite in forma di s.r.l. possono costituire
oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali
di crowdfunding
© Bird & Bird LLP 2014
Focus: la struttura finanziaria della startup
innovativa s.r.l.
2. L'atto costitutivo della startup innovativa s.r.l. può prevedere l'emissione di
strumenti finanziari partecipativi, a seguito dell'apporto da parte dei soci o dei terzi
anche di opera e servizi:
Strumenti finanziari non attribuiscono la qualifica di socio
Possono essere forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il
diritto di voto nelle decisioni dei soci nelle seguenti materie:
- Approvazione bilancio e distribuzione utili
- Nomina, se prevista dallo statuto, degli amministratori
- Nomina dell'organo di controllo, se obbligatoria, e del revisore/società di revisione
- Modificazioni dell'atto costitutivo
- Compimento di operazioni che determinato una modifica sostanziale dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci
3. Per la startup innovativa s.r.l. le operazioni sulle proprie partecipazioni non
sono vietate quando effettuate in attuazione di:
• piani di incentivazione a favore di dipendenti, collaboratori ovvero componenti di organi
amministrativi
• piani di work for equity a favore di prestatori d'opera o di servizi professionali
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Le novità normative
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Altre novità
● Perdite di capitale
• nel caso di perdite di oltre un terzo del capitale, è prevista la possibilità di
estendere di dodici mesi il termine di cd. “rinvio a nuovo” delle perdite
• nel caso di perdite che riducono il capitale sociale al di sotto del minimo legale,
è prevista la possibilità che l’obbligo di immediata ricapitalizzazione sia
differito alla chiusura dell’esercizio successivo
● Oneri
• esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di
segreteria dovuti per gli adempimenti connessi alle iscrizioni al Registro
dell'Imprese, nonché del diritto annuale dovuto in favore delle
Camere di Commercio
● Non fallibili
• Esclusione delle start-up innovative dall’assoggettamento alle
procedure concorsuali a favore della disciplina della gestione della crisi
da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili e che non
preveda la perdita di capacità dell’imprenditore
Le novità normative
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Altre novità
● Contratto di lavoro
• A tempo determinato (senza il rispetto dei termini previsti per la
successione dei contratti a tempo determinato o anche senza soluzione di
continuità) per una durata compresa tra 6 e 36 mesi; il contratto è
prorogabile una volta soltanto fino al termine dei 48 mesi (termine di
durata della disciplina speciale di cui al Decreto 2.0); per il periodo
successivo potrà procedersi alla stipulazione di un contratto a tempo
indeterminato
• Retribuzione: costituita da una parte fissa (minimi previsti dal c.c.n.l.
applicabile) e parte variabile (collegata al raggiungimento di determinati
obiettivi da concordarsi tra le parti)
• Credito d'imposta pari al 35% per l'assunzione di personale altamente
qualificato
● Crowdfunding
• Raccolta diffusa di capitale attraverso piattaforme online;
l’attività di gestione dei portali attraverso cui condurre le offerte al pubblico
è sottoposta alla vigilanza della Consob
● Accesso al credito
• Possibilità di usufruire gratuitamente al Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese (fondo istituita dal Ministero
dello Sviluppo Economico con lo scopo di rilasciare garanzie pubbliche alle
banche a copertura dei finanziamenti erogati alle PMI)
Focus: Accesso al Fondo Centrale di
Garanzia
Fondo Centrale di Garanzia: principale strumento a livello nazionale volto a favorire l’accesso
al credito delle piccole e medie imprese attraverso la concessione della garanzia pubblica
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
26 aprile 2013, entrato in vigore il 26 giugno 2013
• Le imprese che si trovano nella fase di avvio incontrano grandi difficoltà nel reperire le garanzie reali
richieste dalle banche a copertura del fabbisogno finanziario
• Il decreto mira ad intensificare le modalità di intervento con cui il Fondo Centrale favorisce l'accesso
al credito bancario
Requisiti
i. Essere una startup innovativa o incubatore certificato
ii. Il soggetto finanziatore non deve acquisire alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria sull'operazione
finanziaria
Vantaggi
i. La garanzia sui finanziamenti bancari è concessa a titolo gratuito
ii. Alle domande riferite a queste tipologie di imprese è assegnata priorità
iii. L'intervento del Fondo è ammissibile anche in assenza di un programma di investimento, né è richiesta
una misura minima del versamento dei mezzi propri
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Focus: Accesso al Fondo Centrale di
Garanzia
i. L'intervento fissa in 2,5 milioni di euro l'importo massimo complessivo
garantito per ogni startup innovativa o incubatore certificato, da utilizzare
eventualmente attraverso più operazioni fino a concorrenza del tetto stabilità, non
esistendo un limite di operazioni effettuabili.
ii. Il Fondo copre fino all'80% dell'ammontare del finanziamento, nel caso di
garanzia diretta o l'80% dell'importo garantito da confidi o altro fondo di garanzia
nel caso di controgaranzia.
iii. La garanzia è concessa senza valutazione di dati di bilancio dell'impresa o
dell'incubatore.
iv. Il 20% dell'importo dell'operazione finanziaria rimane a carico del
soggetto finanziatore in quanto non assistito da alcuna garanzia, reale,
assicurativa o bancaria, ad eccezione di una eventuale garanzia personale.
v. Nel caso in cui il soggetto finanziatore acquisisca garanzie reali assicurative o
bancarie, se la dichiarazione attestante l'iscrizione della startup o dell'incubatore
nella sezione speciale del Registro imprese è presente, viene fatta salva la
concessione dell'intervento a titolo gratuito; se invece tale dichiarazione manca,
rimangono valide le procedure ordinarie.
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Caratteristiche
Focus: Accesso al Fondo Centrale di
Garanzia
a. L'impresa non può inoltrare la domanda direttamente
al Fondo. Deve rivolgersi ad una banca per candidarsi a
ricevere il finanziamento e, contestualmente, richiedere
che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta.
È la banca ad occuparsi della domanda.
b. In alternativa , l'impresa può rivolgersi ad un Confidi
che garantisce l'operazione in prima istanza e
richiedere la controgaranzia al Fondo.
c. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra
banca e impresa: tassi di interesse, condizioni di
rimborso, ecc., sono lasciati alla contrattazione delle
parti.
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Funzionamento
Le novità normative
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Altre novità
● Incentivi agli investimenti
• Investitori – persone fisiche:
• una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% della somma
investita direttamente o indirettamente nel capitale
sociale di una o più startup innovative
• l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in
ciascun periodo di imposta, l’importo di € 500.000
• Investitori – persone giuridiche:
• possono ridurre (non concorre = esclusione) il reddito
imponibile del 20% della somma investita
• l’investimento massimo deducibile non può eccedere, in
ciascun periodo di imposta, l’importo di € 1.800.000
• La misura della detrazione sale al 25% (persone fisiche) e 27% (persone
giuridiche) in caso di startup a vocazione sociale o che sviluppano e
commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico in ambito energetico
• L’ammontare detraibile/deducibile che non trova capienza nel periodo di
imposta di riferimento può essere portato in detrazione/deduzione nei
successivi tre periodi di ma non oltre il terzo
• L'ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni
periodo di imposta non deve essere superiore a Euro 2.500.000
• L'investimento deve essere mantenuto per 2 anni – sanzione:
incremento dell'imposta/reddito imponibile del valore della
detrazione/deduzione fruita, oltre il pagamento degli interessi legali
Piani di incentivazione
Amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi
● Obiettivo: fidelizzare e incentivare il management
● Chi può usufruirne:
• Amministratori;
• Lavoratori dipendenti (anche se a tempo determinato o part-time);
• Collaboratori continuativi, inclusi i lavoratori a progetto;
delle Start-up Innovative e degli Incubatori certificati.
● Cosa è agevolato: viene introdotto un regime fiscale e contributivo di favore (“non concorre”)
per i redditi di lavoro dipendente (o assimilato) derivanti dall’assegnazione di …..
● Profilo oggettivo: assegnazione, a titolo gratuito o oneroso, di azioni, quote, strumenti
finanziari partecipativi emessi o diritti assegnati da parte delle Start-up Innovative e degli
Incubatori certificati. Sono inclusi i piani di incentivazione che prevedono:
- la diretta assegnazione di strumenti finanziari (anche sotto forma di “restricted stock”: i.e. azioni o quote
soggette a specifiche limitazioni per quanto attiene al loro trasferimento o al diritto di percepire i relativi
dividendi);
- l’attribuzione di opzioni di sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari;
- La promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro (cd. "restricted stock unit": i.e. diritti ad ottenere,
in un momento successivo alla loro attribuzione, la titolarità effettiva di azioni o quote della società
emittente).
(*Strumenti finanziari partecipativi: non attribuiscono la qualifica di socio, né consentono la partecipazione al capitale sociale,
tuttavia possono conferire diritti patrimoniali ed amministrativi, con esclusive del diritto di voto in assemblea – rimane il diritto
di impugnazione delle delibere assembleari, il diritto di promuovere un0azione di responsabilità verso gli amministratori, etc. )
© Bird & Bird LLP 2014
Piani di incentivazione
© Bird & Bird LLP 2014
Amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi
● Soggetti emittenti
• L’agevolazione si applica esclusivamente per l’assegnazione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o
diritti emessi da:
- le Start-up Innovative e gli Incubatori certificati con i quali i suddetti soggetti intrattengono il
rapporto di lavoro;
- società direttamente controllate da una Start-up innovativa o da un incubatore certificato.
● Norma antielusiva
• Al fine di evitare l’utilizzo a fini meramente elusivi dell’agevolazione, è previsto che le azioni, le quote e gli
strumenti finanziari partecipativi e i diritti assegnati non possono essere ceduti:
- alla Start-up innovativa o all’incubatore certificato;
- alla società emittente (in pratica alla società direttamente controllata da una Start-up innovativa o da un
incubatore certificato);
- a qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla Start-up innovativa o dall’incubatore
certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la Start-up innovativa o dall’incubatore
certificato.
• Se la cessione avviene nei confronti dei summenzionati soggetti, il reddito di lavoro, escluso in prima istanza,
concorre alla formazione del reddito imponibile nel periodo di imposta in cui avviene la cessione per l’intero
valore degli strumenti finanziari o dei diritti che non è stato assoggettato a tassazione al momento
dell’assegnazione o esercizio.
Work 4 Equity
Prestatori di servizi
Al fine di consentire alle Start-up Innovative e agli Incubatori certificati l’accesso a servizi
di consulenza altamente qualificati, ivi compresi quelli professionali, è previsto un regime
di non imponibilità degli apporti di opere e servizi (c.d. work-for-equity) nonché dei crediti
maturati a fronte delle opere e servizi resi a favore delle Start-up Innovative e degli
Incubatori certificati.
● Beneficiari: collaboratori e consulenti che prestano opere e servizi in assenza di un vincolo di
subordinazione (i.e. diversi da lavoratori dipendenti e dai collaboratori continuativi)
● Requisiti oggettivi: azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi (no diritti per l'acquisto/sottoscrizione)
● Tali apporti sono pertanto esenti da qualsiasi imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti
che li hanno effettuati (i.e. non concorrono alla formazione del reddito imponibile) , né al momento dell’emissione
delle azioni, delle quote ovvero degli strumenti finanziari (Circ. 10/E del 16 marzo 2005) né al momento
dell’ultimazione dell’opera o del servizio
● Plusvalenza: assoggettate a tassazione in capo al soggetto alienante al momento della cessione
● Resta ferma l'applicazione dell'IVA sulla prestazione (se dovuta): il prestatore del servizio deve emettere
regolare fattura
© Bird & Bird LLP 2014
Decreto 2.0 & Startup Innovativa
Case study
© Bird & Bird LLP 2014
Caso
Founder: professore universitario ordinario
Asset: Domanda di brevetto depositata
● Nota: una startup può qualificarsi come innovativa sia nel caso sia
titolare di un brevetto già concesso ovvero abbia depositato la domanda
di brevetto
Deal: 1.5 mio round di financing da parte di
un’industria farmaceutica
● Soluzione
• Costituzione di una start-up
innovativa da parte del founder
1# Case Study
© Bird & Bird LLP 2014
Start-up innovativa si o no?
● Società di capitali, residente in Italia, le cui partecipazioni non sono
quotate su mercato regolamentato o sistema di negoziazione multilaterale:
● non svolge attività di impresa da più di 48 mesi;
● non quotata su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di
negoziazione
● non è stata costituita da fusione, scissione o a seguito di cessione
d’azienda/ramo d’azienda
● a partire dal secondo anno di attività, il totale della produzione annua non
è superiore a 5 mio;
● non distribuisce utili e non ha distribuito utili
● oggetto esclusivo e prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico
● possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
~ spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al
15% del maggiore tra costo e valore totale della
produzione
~ 1/3 della forza lavoro complessiva è in possesso di /sta
svolgendo un dottorato di ricerca, oppure è in possesso
di laurea e ha svolto da almeno 3 anni attività di ricerca
certificata; ovvero in percentuale uguale o superiore a
2/3 della forza lavoro complessiva , anche personale in
possesso di semplice laurea magistrale
~ titolare, depositaria o licenziataria di almeno una
privativa industriale o programma per elaboratore
registrato
© Bird & Bird LLP 2014
Caso
Founder: professore universitario ordinario
Asset: Domanda di brevetto depositata
● Nota: una startup può qualificarsi come innovativa sia nel caso sia
titolare di un brevetto già concesso ovvero abbia depositato la domanda
di brevetto
Deal: 1.5 mio round di financing da parte di
un’industria farmaceutica
1# Case Study
● Soluzione
• Costituzione di una start-up
innovativa da parte del founder
• Conferimento/cessione del brevetto
alla startup innovativa da parte del
founder
• Aumento di capitale della start-up
innovativa, sottoscrizione e
versamento dell’aumento di capitale
da parte dell’industria farmaceutica
© Bird & Bird LLP 2014
2# Case Study
● Caso
• Founder: ingegnere ricercatore
universitario e 2 consulenti a partita
IVA
• Asset: software di titolarità di una
società incubata presso un polo
universitario
- Requisito di innovazione: non è rispettato il requisito di
innovazione relativo alle privative industriali poiché questo
riguarda esclusivamente diritti registrati; è rispettato in questo
caso l’ulteriore requisito del terzo dei dipendenti/collaboratori è
dottore di ricerca
• Deal: 250k+ 250k di seed financing
dei business angels
● Soluzione
• Uscita del socio ricercatore
universitario dalla società incubata
presso il polo universitario
• Costituzione di una start-up
innovativa da parte del ricercatore
universitario e dei 2 consulenti
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Start-up innovativa si o no?
● Società di capitali, residente in Italia, le cui partecipazioni non sono
quotate su mercato regolamentato o sistema di negoziazione multilaterale:
● non svolge attività di impresa da più di 48 mesi;
● non quotata su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di
negoziazione
● non è stata costituita da fusione, scissione o a seguito di cessione
d’azienda/ramo d’azienda
● a partire dal secondo anno di attività, il totale della produzione annua non
è superiore a 5 mio;
● non distribuisce utili e non ha distribuito utili
● oggetto esclusivo e prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico
● possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
~ spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al
15% del maggiore tra costo e valore totale della
produzione
~ 1/3 della forza lavoro complessiva è in possesso di /sta
svolgendo un dottorato di ricerca, oppure è in possesso
di laurea e ha svolto da almeno 3 anni attività di ricerca
certificata; ovvero in percentuale uguale o superiore a
2/3 della forza lavoro complessiva , anche personale in
possesso di semplice laurea magistrale
~ titolare, depositaria o licenziataria di almeno una
privativa industriale o programma per elaboratore
registrato
© Bird & Bird LLP 2014
2# Case Study
● Soluzione
• Uscita del socio ricercatore
universitario dalla società incubata
presso il polo universitario
• Costituzione di una start-up
innovativa da parte del ricercatore
universitario e dei 2 consulenti
• Cessione del software e dei diritti di
utilizzazione economica connessi alla
startup innovativa
• Rinuncia da parte degli sviluppatori
del software ai diritti sul software
• Delibera di aumento di capitale da
parte della start-up innovativa;
sottoscrizione e versamento
dell’aumento di capitale da parte dei
business angels
● Caso
• Founder: ingegnere ricercatore
universitario e 2 consulenti a partita
IVA
• Asset: software di titolarità di una
società incubata presso un polo
universitario
- Requisito di innovazione: non è rispettato il requisito di
innovazione relativo alle privative industriali poiché questo
riguarda esclusivamente diritti registrati; è rispettato in questo
caso l’ulteriore requisito del terzo dei dipendenti/collaboratori è
dottore di ricerca
• Deal: 250k+ 250k di seed financing
dei business angels
© Bird & Bird LLP 2014
● Caso
• Founder: serial enterpreteneur con
diversi business avviati
• Asset: piattaforma web di uno dei
business già avviati
• Deal: 2.5 mio Series A
● Soluzione
• Costituzione di una società di capitali
• Cessione del ramo d’azienda alla
società di capitali neo costituita
3# Case Study
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Start-up innovativa si o no?
● Società di capitali, residente in Italia, le cui partecipazioni non sono
quotate su mercato regolamentato o sistema di negoziazione multilaterale:
● non svolge attività di impresa da più di 48 mesi;
● non quotata su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di
negoziazione
● non è stata costituita da fusione, scissione o a seguito di cessione
d’azienda/ramo d’azienda
● a partire dal secondo anno di attività, il totale della produzione annua non
è superiore a 5 mio;
● non distribuisce utili e non ha distribuito utili
● oggetto esclusivo e prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico
● possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
~ spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al
15% del maggiore tra costo e valore totale della
produzione
~ 1/3 della forza lavoro complessiva è in possesso di /sta
svolgendo un dottorato di ricerca, oppure è in possesso
di laurea e ha svolto da almeno 3 anni attività di ricerca
certificata; ovvero in percentuale uguale o superiore a
2/3 della forza lavoro complessiva , anche personale in
possesso di semplice laurea magistrale
~ titolare, depositaria o licenziataria di almeno una
privativa industriale o programma per elaboratore
registrato
© Bird & Bird LLP 2014
● Caso
• Founder: serial enterpreteneur con
diversi business avviati
• Asset: piattaforma web di uno dei
business già avviati
• Deal: 2.5 mio Series A
3# Case Study
● Soluzione
• Costituzione di una società di capitali
• Cessione del ramo d’azienda alla
società di capitali neo costituita
• Aumento di capitale e sottoscrizione
e versamento dell’aumento di
capitale da parte del venture
capitalist
In questo caso la società di capitale non può essere
considerata una “start-up innovativa” e beneficiare
dei relativi vantaggi:
• la start-up innovativa non può essere costituita da una
fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di
azienda o ramo d’azienda
© Bird & Bird LLP 2014
● Soluzione
• Costituzione di una società a
responsabilità limitata semplificata:
- Costituzione per atto pubblico innanzi a
notaio, sulla base di un modello standard di
atto costitutivo, senza la corresponsione di
oneri notarili
- Il capitale sociale deve essere almeno pari ad
Euro 1 ed inferiore ad Euro 10.000
- All’atto della costituzione il capitale sociale
deve essere interamente sottoscritto e versato
nelle mani degli amministratori
- Gli amministratori devono essere soci
● Caso
• Founder: 3 startuppers under 25
• Asset: mobile app
• Deal: bootstrapping
4# Case Study
© Bird & Bird LLP 2014
Start-up innovativa si o no?
● Società di capitali, residente in Italia, le cui partecipazioni non sono
quotate su mercato regolamentato o sistema di negoziazione multilaterale:
● non svolge attività di impresa da più di 48 mesi;
● non quotata su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di
negoziazione
● non è stata costituita da fusione, scissione o a seguito di cessione
d’azienda/ramo d’azienda
● a partire dal secondo anno di attività, il totale della produzione annua non
è superiore a 5 mio;
● non distribuisce utili e non ha distribuito utili
● oggetto esclusivo e prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico
● possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
~ spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al
15% del maggiore tra costo e valore totale della
produzione
~ 1/3 della forza lavoro complessiva è in possesso di /sta
svolgendo un dottorato di ricerca, oppure è in possesso
di laurea e ha svolto da almeno 3 anni attività di ricerca
certificata; ovvero in percentuale uguale o superiore a
2/3 della forza lavoro complessiva , anche personale in
possesso di semplice laurea magistrale
~ titolare, depositaria o licenziataria di almeno una
privativa industriale o programma per elaboratore
registrato
© Bird & Bird LLP 2014
● Soluzione
• Costituzione di una società a
responsabilità limitata semplificata:
- Costituzione per atto pubblico innanzi a
notaio, sulla base di un modello standard di
atto costitutivo, senza la corresponsione di
oneri notarili
- Il capitale sociale deve essere almeno pari ad
Euro 1 ed inferiore ad Euro 10.000
- All’atto della costituzione il capitale sociale
deve essere interamente sottoscritto e versato
nelle mani degli amministratori
- Gli amministratori devono essere soci
● Caso
• Founder: 3 startuppers under 25
• Asset: mobile app
• Deal: bootstrapping
4# Case Study
Può essere una “startup innovativa”?
SI, la start-up innovativa è una società di
capitali
Venture Capital
Page 35
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Venture Capital
-Fatturato trascurabile, spesso tendente a zero
- Perdite d’esercizio consistenti
- Elevato bisogno di cassa per investimenti
Redditività
Private Equity
Estinzione
Maturazione
Turn-Around
Start-Up
Declino
Tempo
Ciclo di vita di un’impresa
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http://www.mckinsey.com/insights/strategy/strategic_principles_for_competing_in_the_digital_age
Page 37
© Bird & Bird LLP 2014
Venture Capital
• Soldi in azienda
• Partecipazioni di minoranza
• Settori altamente innovativi
• Aziende giovani, piccole, in perdita
• Puro rischio equity
• Ritorno atteso dell’investimento: 10X
Private Equity
● Acquisto di aziende (soldi ai precedenti
azionisti)
● Partecipazioni di controllo
● Settori tradizionali
● Aziende consolidate e profittevoli
● Finanza strutturata (debito)
● Ritorno atteso dell’investimento: 2-3X
Venture Capital vs “Private Equity”
Page 38
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Il Venture Capital é strutturato attraverso la gestione di un
fondo mobiliare chiuso riservato ad investitori istituzionali
Investitori Istituzionali,
(es. Fondi Pensione,
Assicurazioni, Banche, Corporate)
Fondo Venture Capital
i.e. il 70% €
Società private
€ contro partecipazioni di
minoranza in società private
Privati
i.e. il 30% €
Gli investitori rinunciano alla liquidità per 10-12 anni in attesa di un alto rendimento!
http://fundersandfounders.com/inside-the-investors-mind-jeff-clavier-early-investment/
Financial Standpoint
Venture capitalist investment game
Page 39
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Page 40
© Bird & Bird LLP 2014
Seed
Start-Up
Second stage
financing
First stage
financing
Fase di
sviluppo della
società
Early Stage Late Stage
Tempo
Stadio di Investimento
(Com)Passionate
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Page 42
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© Bird & Bird LLP 2014
http://fundersandfounders.com/serial-entrepreneurs-how-to-pursue-multiple-opportunities/
No Man's Land
No
Man’s
Land
No
Man’s
Land
MarketMarket
ModelModel
Manage
ment
Manage
ment
MoneyMoney
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Market Issues
Customer Satisfaction Gross
Margin
Product Commoditization
Profitable Clients
Profitable Products
Customer Promises
Cost of Customer Acquisition
Innovation
Management Issues
CEO Role
Execution
Reports
Priorities
Experience
Agility
Alignment
Accountability
Talent
Sviluppare nuovi modelli
in linea con la crescita
della società che
consentano di
massimizzare i profitti
Ridurre il rischio
dell'investimento
Individuare il mercato/clienti più
profittevoli e i costi di acquisizione
Model Issues
Key Metrics
New Products Infrastructure for
Growth Profitability at Scale
Systems
Competition Strategy Forecasting
Growth Initiatives
Money Issues:
Capital
Compensation
Reducing Risk
Forecasting
Speed Limit
Exit Strategy
Value
Capital Allocation
ROI on Assets and People
"Right people in the
right position"
https://www.linkedin.com/today/post/article/20140611215423-17884711-the-top-5-execution-habits-of-great-companies?trk=object-title
Qual è uno dei tratti distintivi delle great companies che manca in
tutte le altre? "A leadership team that gets the right things
done with effective execution habits".
Secondo uno studio condotto dalla Harvard Business School Press,
circa il 90% delle strategie fallisce: l'abilità di implementare una
strategia è infatti più importante della strategia stessa.
Habit 1: Get radically objective about the business
Habit 2: Set a clear direction by focusing on a handful of priorities
Habit 3: Align the team through routine communication
Habit 4: Keep score to hold each other accountable
Habit 5: Adapt and learn quickly
Business case - Airbnb
© Bird & Bird LLP 2014
Business case - Starbucks
© Bird & Bird LLP 2014
http://www.nytimes.com/2014/06/16/us/starbucks-to-provide-free-college-education-to-thousands-of-
workers.html?smid=fb-
nytimes&WT.z_sma=US_STP_20140616&bicmp=AD&bicmlukp=WT.mc_id&bicmst=1388552400000&bicmet=14200
88400000&_r=3
Legal Standpoint
Come protegge un VC la sua partecipazione di minoranza?
● I VC tipicamente acquisiscono una partecipazione di minoranza a
fronte di standard protection tools:
• Azioni di categoria diversa anche con diritti di voto statutari / Diritti
particolari dei soci
• Liquidazione privilegiata
• Clausole anti-diluzione
• Regole di corporate governance da Statuto e Patti Parasociali
• Exit right
Page 47
© Bird & Bird LLP 2014
Legal Standpoint
Come assicura un VC la realizzazione dei propri target?
● Gli exit target di un VC sono negoziati alla chiusura del deal
- Exit timeframe
- Tag along
- Drag along
- Mandato a vendere
● Altre previsioni:
- Lock-Up per manager chiave
- Bad Leaver/Non concorrenza per Soci Fondatori
- Incentivi per il management
- Controllo delle remunerazioni
- Diritti di informazione
- Diritto di sottoscrivere nuovi aumenti di capitale
Page 48
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Management Standpoint
● I tre fattori di un deal di successo
1. TEAM
2. TEAM
3. TEAM
● Come un VC cerca ed incentiva il Team?
• Selezione
- CV
- Track record
- DD sul fondatore
• Incentivi
- Equity (sei un imprenditore!)
Page 49
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It's better to have a good team with a poor idea
than a brilliant idea with a poor team
Come si struttura un deal di Venture Capital
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La Fase di Investimento
Timetable (3-5 mesi)
Struttura
dell’operazione
Due
diligence
Analisi
preliminare Negoziazione Closing
Individuazione
punti essenziali
per valutare la
validità
dell’operazione
Individuazione
strutture legali e
fiscali
dell’operazione
Individuazione
aree di rischio
Predisposizione
dei contratti
tipici
Disciplina dei
rischi emersi
nella fase
precedente
Page 51
L’attività di Due Diligence
Fotografia dello stato di fatto e di diritto della
società in un dato momento
Due diligence
• In senso generico: nella sua traduzione letterale (diligenza dovuta) individua il
parametro di diligenza adeguata per eseguire una determinata operazione
commerciale.
• In senso specifico: la verifica accurata di una realtà aziendale che si rende
necessaria per valutare la convenienza di determinate operazioni e che per questo
deve essere eseguita in maniera adeguata alla cura di tale esigenza specifica.
Indagine volta ad accertare e descrivere gli elementi significativi di
un’attività imprenditoriale (c.d. target) o di alcuni suoi aspetti allo scopo di
ridurre i rischi specifici dell’operazione e di ridurre asimmetrie informative
© Bird & Bird LLP 2014
Page 52
L’attività di Due Diligence
Indagine diretta ad una eventuale revisione del
prezzo e/o adeguamento delle garanzie rilasciate e
collegata alla regolamentazione della gestione
dell’attività aziendale nel periodo transitorio
Dopo il closing
Prima delle
negoziazioni
Indagine conoscitiva volta a manifestare un interesse
nell’operazione
Durante le
negoziazioni
Verifica delle dichiarazioni rilasciate dal venditore e
ricerca delle aree di rischio
Dopo il
preliminare e
prima del closing
Verifica dell’impostazione contrattuale adottata
rispetto alla reale situazione di fatto
Page 53
© Bird & Bird LLP 2014
Term Sheet
Principali caratteristiche:
Riassume i principali termini e condizioni di un possibile investimento di capitale
Non ha natura vincolante, ad eccezione delle clausole di
• Due Diligence
• Esclusiva
• Confidenzialità
• Consulenti e spese
• Legge applicabile e foro competente
© Bird & Bird LLP 2014
Page 54
Accordi tipici
Accordo di Investimento
Patto Parasociale
Statuto
• diritti di nomina dell’organo
amministrativo e dell’organo di controllo
• diritti dell’Investitore in relazione a
decisioni strategiche della società
• exit strategy
• representations & warranties
• condizioni e modalità dell’investimento
• regola i reciproci rapporti dei Soci nonché
le rispettive prerogative e diritti
© Bird & Bird LLP 2014
Page 55
Clausole Principali
Strumenti contrattuali di tutela del rischio:
• Milestone
• Representations & Warranties (proprietà intellettuale, autorizzazioni, contenzioso)
Governance
• Azioni di categoria diversa anche con diritti di voto statutari / Diritti particolari dei soci
• Liquidazione privilegiata
• Clausole anti-diluzione
• Regole di corporate governance da Statuto e Patti Parasociali
• Lock-Up per manager chiave
• Bad Leaver/Non concorrenza per Soci Fondatori
• Incentivi per il management
Page 56
© Bird & Bird LLP 2014
Clausole Principali
Exit strategy
• Diritto di Prelazione/Diritto di Prima Offerta
• Drag-along (obbligo di seguito)
• Tag-along (o priorità nella vendita ovvero diritto di covendita)
• Mandato a vendere (sino al 100% della società)
Altre caratteristiche di un investimento VC
• Partecipazione di investitori interni
• Riscatto delle azioni
• Dividendi privilegiati
• Diritti negli aumenti di capitale successivi
• Diritti di informazione
• Controllo delle remunerazioni
© Bird & Bird LLP 2014
Page 57
Startup Mind
© Bird & Bird LLP 2014
http://www.entrepreneur.com/article/234544
http://talent.linkedin.com/blog/index.php/2014/06/5-of-the-worlds-most-unique-jobs-photos
Avv. Massimiliano D'Amico
massimiliano.damico@twobirds.com
Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.
Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the
Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 15 Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and
of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.
twobirds.com
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  • 1. Startup & Venture Capital 20 giugno 2014 Avv. Massimiliano D'Amico
  • 2. Decreto 2.0 & Startup Innovativa Decreto Legge “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012 Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 ("Decreto Lavoro") , convertito in Legge n. 99/2013
  • 3. Startup Innovativa © Bird & Bird LLP 2014 Requisiti necessari: • società di capitali di diritto italiano (s.p.a.; s.r.l.; s.r.l.s.; s.a.p.a.), anche in forma di cooperativa, Societas Europaea • fiscalmente residente e sede principale degli affari e degli interessi in Italia • non quotata su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione • è costituita e svolge attività di impresa da non più di 48 mesi • non è costituita a seguito di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda • alla chiusura del secondo esercizio di durata annuale, il totale del valore della produzione annua risultante dal bilancio approvato è inferiore a Euro 5 milioni • non distribuisce utili e non ha distribuito utili • ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico Requisiti
  • 4. Startup Innovativa © Bird & Bird LLP 2014 possiede almeno uno dei seguenti requisiti: 1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 % del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione della startup innovativa (devono risultare dall’ultimo bilancio approvato/attestazione del legale rappresentante); 2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo a. in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero; ovvero b. in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di semplice laurea magistrale; 3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico sociale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa. Requisiti
  • 5. Startup Innovativa Benefici © Bird & Bird LLP 2014 Oneri di Avvio Esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per l'iscrizione al Registro dell’Imprese, nonché del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio Deroghe al diritto societario Categorie di quote e strumenti finanziari partecipativi per S.r.l. Piani di stock option per s.r.l. Work for Equity Crowdfunding Perdite di capitale: - di oltre 1/3 del capitale: possibilità di estendere di dodici mesi il termine di cd. “rinvio a nuovo” delle perdite - riducono il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’obbligo di immediata ricapitalizzazione sia differito alla chiusura dell’esercizio successivo Incentivi fiscali Per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016 è riconosciuta alle persone fisiche una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% sugli investimenti effettuati in ciascun periodo di importa per importo non superiore a 500mila Euro, e ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires) una deduzione dal reddito imponibile pari al 20% degli investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta per importo non superiore a Euro 1.800.000. Gli investimenti devono essere mantenuti per minimo 2 anni Esclusione dal reddito imponibile del reddito di lavoro dipendente derivante dall’assegnazione degli strumenti finanziari o dall’esercizio dei diritti d’opzione sugli stessi. Lavoro subordinato A tempo determinato (senza il rispetto dei termini previsti per la successione dei contratti a tempo determinato o anche senza soluzione di continuità) per una durata compresa tra 6 e 36 mesi; il contratto è prorogabile una volta soltanto fino al termine dei 48 mesi . Retribuzione: costituita da una parte fissa (minimi previsti dal c.c.n.l. applicabile) e parte variabile (collegata al raggiungimento di determinati obiettivi da concordarsi tra le parti) Credito di imposta del 35% per l'assunzione di personale altamente qualificato (in possesso di dottorato o che ha ottenuto una laurea magistrale in una materia tecnico scientifica) con limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa – calcolato sul costo azienda per le assunzioni a tempo indeterminato Accesso al credito Possibilità di usufruire gratuitamente al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese Gestione della crisi Esclusione delle start-up innovative dall’assoggettamento alle procedure concorsuali a favore della disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento Internazionalizzazione Sostegno da parte dell’ICE
  • 6. Decreto Lavoro Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in Legge n. 99/2013 • Non sono più previsti vincoli alla compagine societaria della startup innovativa: non è più richiesto che la maggioranza delle quote o zioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria delle start-up sia detenuta da soci persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi • È ridotta dal 20% al 15% la percentuale di spese di ricerca e sviluppo richiesta, in via alternativa rispetto agli altri due requisiti per il riconoscimento dello status di start-up innovativa: di conseguenza è sufficiente che nel bilancio della start-up innovativa la voce delle spese in ricerca e sviluppo risulti pari o superiore al 15% del maggiore tra il valore tra il costo e il valore della produzione • In aggiunta ai requisiti vigenti, la start-up innovativa può impiegare quali dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, anche personale in possesso di semplice laurea magistrale (ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270) • La start-up innovativa può essere titolare anche di "diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore" a condizione che tale programma sia direttamente afferente all'attività di impresa della start-up innovativa (i.e.: ai fini della qualificazione potrebbe rilevare anche la semplice titolarità di un software debitamente registrato) • Estensione delle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti effettuati in startup innovative anche all'anno 2016. © Bird & Bird LLP 2014
  • 7. Startup Innovativa Legislazione – Decreti attuativi © Bird & Bird LLP 2014 • Incubatori di startup Requisiti per la certificazione definiti con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 febbraio 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013 • Credito di imposta del 35% per l'assunzione di personale altamente qualificato Decreto interministeriale 23 ottobre 2013 - Credito di imposta alle imprese per l'assunzione di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.16 del 21 gennaio 2014 Si applica a tutte le assunzioni a tempo indeterminato intervenute dopo il 22 giugno 2012 • Incentivi fiscali per gli investimenti in startup effettuati negli anni fiscali 2013, 2014, 2015 e 2016 Decreto 30 gennaio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 • Equity Crowdfunding Regolamentazione di dettaglio definita con Delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line", entrato in vigore il 12 luglio 2013 • Accesso semplificato al Fondo Centrale di Garanzia Modalità e criteri per l'accesso definiti con Decreto di natura non regolamentare del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013 • Sistema di valutazione e di monitoraggio delle politiche Da definire da parte dell'ISTAT, in collaborazione il sistema camerale, l'Agenzia delle Entrate, la Consob, il Ministero dello Sviluppo Economico e alcuni esperti indipendenti, attraverso la raccolta di dati e l'analisi dell'impatto della nuova normativa
  • 8. Decreto 2.0 & Startup Innovativa Le novità normative
  • 9. Le novità normative Le deroghe nel sistema societario previste per le startup innovative possono essere classificate in: • Facoltative (lasciate alla decisione dei soci) • Possibilità di creare categorie di quote (da prevedere statutariamente) • Possibilità di emettere strumenti finanziari (da prevedere statutariamente) • Possibilità di acquistare proprie partecipazioni a determinate condizioni (da prevedere statutariamente) • Direttamente applicabili • Il regime di maggior favore per l'ipotesi di perdite del capitale sociale • L'esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali • Esonero dai diritti di bollo e di segreteria © Bird & Bird LLP 2014 Incide sulla struttura finanziaria della startup innovativa in forma di s.r.l.
  • 10. Focus: la struttura finanziaria della startup innovativa s.r.l. 1. Possibilità di creare, attraverso l'atto costitutivo, categorie di quote dotate di diritti amministrativi e diritti patrimoniali diversi, anche in misura non proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta: 1. Non più diritti particolari del socio ma diritti particolari incorporati in categorie di quote 2. Possibilità determinare il contenuto delle varie categorie, fornite di diritti amministrativi e patrimoniali diversi 3. Con riferimento ai diritti di voto, l'atto costitutivo può creare categorie di quote che ed in particolare creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto, che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta, con diritti di voto limitati a particolari argomenti, diritti di voto limitati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative 4. In caso di categorie di quote con privilegio nella partecipazione agli utili: tale diritto resta "sospeso" fino al termine di efficacia della normativa speciale (max 4 anni) Le quote di startup innovative costituite in forma di s.r.l. possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali di crowdfunding © Bird & Bird LLP 2014
  • 11. Focus: la struttura finanziaria della startup innovativa s.r.l. 2. L'atto costitutivo della startup innovativa s.r.l. può prevedere l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, a seguito dell'apporto da parte dei soci o dei terzi anche di opera e servizi: Strumenti finanziari non attribuiscono la qualifica di socio Possono essere forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nelle decisioni dei soci nelle seguenti materie: - Approvazione bilancio e distribuzione utili - Nomina, se prevista dallo statuto, degli amministratori - Nomina dell'organo di controllo, se obbligatoria, e del revisore/società di revisione - Modificazioni dell'atto costitutivo - Compimento di operazioni che determinato una modifica sostanziale dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci 3. Per la startup innovativa s.r.l. le operazioni sulle proprie partecipazioni non sono vietate quando effettuate in attuazione di: • piani di incentivazione a favore di dipendenti, collaboratori ovvero componenti di organi amministrativi • piani di work for equity a favore di prestatori d'opera o di servizi professionali © Bird & Bird LLP 2014
  • 12. Le novità normative © Bird & Bird LLP 2014 Altre novità ● Perdite di capitale • nel caso di perdite di oltre un terzo del capitale, è prevista la possibilità di estendere di dodici mesi il termine di cd. “rinvio a nuovo” delle perdite • nel caso di perdite che riducono il capitale sociale al di sotto del minimo legale, è prevista la possibilità che l’obbligo di immediata ricapitalizzazione sia differito alla chiusura dell’esercizio successivo ● Oneri • esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti connessi alle iscrizioni al Registro dell'Imprese, nonché del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio ● Non fallibili • Esclusione delle start-up innovative dall’assoggettamento alle procedure concorsuali a favore della disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento, applicabile ai soggetti non fallibili e che non preveda la perdita di capacità dell’imprenditore
  • 13. Le novità normative © Bird & Bird LLP 2014 Altre novità ● Contratto di lavoro • A tempo determinato (senza il rispetto dei termini previsti per la successione dei contratti a tempo determinato o anche senza soluzione di continuità) per una durata compresa tra 6 e 36 mesi; il contratto è prorogabile una volta soltanto fino al termine dei 48 mesi (termine di durata della disciplina speciale di cui al Decreto 2.0); per il periodo successivo potrà procedersi alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato • Retribuzione: costituita da una parte fissa (minimi previsti dal c.c.n.l. applicabile) e parte variabile (collegata al raggiungimento di determinati obiettivi da concordarsi tra le parti) • Credito d'imposta pari al 35% per l'assunzione di personale altamente qualificato ● Crowdfunding • Raccolta diffusa di capitale attraverso piattaforme online; l’attività di gestione dei portali attraverso cui condurre le offerte al pubblico è sottoposta alla vigilanza della Consob ● Accesso al credito • Possibilità di usufruire gratuitamente al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (fondo istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico con lo scopo di rilasciare garanzie pubbliche alle banche a copertura dei finanziamenti erogati alle PMI)
  • 14. Focus: Accesso al Fondo Centrale di Garanzia Fondo Centrale di Garanzia: principale strumento a livello nazionale volto a favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso la concessione della garanzia pubblica Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013, entrato in vigore il 26 giugno 2013 • Le imprese che si trovano nella fase di avvio incontrano grandi difficoltà nel reperire le garanzie reali richieste dalle banche a copertura del fabbisogno finanziario • Il decreto mira ad intensificare le modalità di intervento con cui il Fondo Centrale favorisce l'accesso al credito bancario Requisiti i. Essere una startup innovativa o incubatore certificato ii. Il soggetto finanziatore non deve acquisire alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria sull'operazione finanziaria Vantaggi i. La garanzia sui finanziamenti bancari è concessa a titolo gratuito ii. Alle domande riferite a queste tipologie di imprese è assegnata priorità iii. L'intervento del Fondo è ammissibile anche in assenza di un programma di investimento, né è richiesta una misura minima del versamento dei mezzi propri © Bird & Bird LLP 2014
  • 15. Focus: Accesso al Fondo Centrale di Garanzia i. L'intervento fissa in 2,5 milioni di euro l'importo massimo complessivo garantito per ogni startup innovativa o incubatore certificato, da utilizzare eventualmente attraverso più operazioni fino a concorrenza del tetto stabilità, non esistendo un limite di operazioni effettuabili. ii. Il Fondo copre fino all'80% dell'ammontare del finanziamento, nel caso di garanzia diretta o l'80% dell'importo garantito da confidi o altro fondo di garanzia nel caso di controgaranzia. iii. La garanzia è concessa senza valutazione di dati di bilancio dell'impresa o dell'incubatore. iv. Il 20% dell'importo dell'operazione finanziaria rimane a carico del soggetto finanziatore in quanto non assistito da alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria, ad eccezione di una eventuale garanzia personale. v. Nel caso in cui il soggetto finanziatore acquisisca garanzie reali assicurative o bancarie, se la dichiarazione attestante l'iscrizione della startup o dell'incubatore nella sezione speciale del Registro imprese è presente, viene fatta salva la concessione dell'intervento a titolo gratuito; se invece tale dichiarazione manca, rimangono valide le procedure ordinarie. © Bird & Bird LLP 2014 Caratteristiche
  • 16. Focus: Accesso al Fondo Centrale di Garanzia a. L'impresa non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo. Deve rivolgersi ad una banca per candidarsi a ricevere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. È la banca ad occuparsi della domanda. b. In alternativa , l'impresa può rivolgersi ad un Confidi che garantisce l'operazione in prima istanza e richiedere la controgaranzia al Fondo. c. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa: tassi di interesse, condizioni di rimborso, ecc., sono lasciati alla contrattazione delle parti. © Bird & Bird LLP 2014 Funzionamento
  • 17. Le novità normative © Bird & Bird LLP 2014 Altre novità ● Incentivi agli investimenti • Investitori – persone fisiche: • una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% della somma investita direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più startup innovative • l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l’importo di € 500.000 • Investitori – persone giuridiche: • possono ridurre (non concorre = esclusione) il reddito imponibile del 20% della somma investita • l’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l’importo di € 1.800.000 • La misura della detrazione sale al 25% (persone fisiche) e 27% (persone giuridiche) in caso di startup a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico • L’ammontare detraibile/deducibile che non trova capienza nel periodo di imposta di riferimento può essere portato in detrazione/deduzione nei successivi tre periodi di ma non oltre il terzo • L'ammontare complessivo dei conferimenti rilevanti effettuati in ogni periodo di imposta non deve essere superiore a Euro 2.500.000 • L'investimento deve essere mantenuto per 2 anni – sanzione: incremento dell'imposta/reddito imponibile del valore della detrazione/deduzione fruita, oltre il pagamento degli interessi legali
  • 18. Piani di incentivazione Amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi ● Obiettivo: fidelizzare e incentivare il management ● Chi può usufruirne: • Amministratori; • Lavoratori dipendenti (anche se a tempo determinato o part-time); • Collaboratori continuativi, inclusi i lavoratori a progetto; delle Start-up Innovative e degli Incubatori certificati. ● Cosa è agevolato: viene introdotto un regime fiscale e contributivo di favore (“non concorre”) per i redditi di lavoro dipendente (o assimilato) derivanti dall’assegnazione di ….. ● Profilo oggettivo: assegnazione, a titolo gratuito o oneroso, di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi emessi o diritti assegnati da parte delle Start-up Innovative e degli Incubatori certificati. Sono inclusi i piani di incentivazione che prevedono: - la diretta assegnazione di strumenti finanziari (anche sotto forma di “restricted stock”: i.e. azioni o quote soggette a specifiche limitazioni per quanto attiene al loro trasferimento o al diritto di percepire i relativi dividendi); - l’attribuzione di opzioni di sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari; - La promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro (cd. "restricted stock unit": i.e. diritti ad ottenere, in un momento successivo alla loro attribuzione, la titolarità effettiva di azioni o quote della società emittente). (*Strumenti finanziari partecipativi: non attribuiscono la qualifica di socio, né consentono la partecipazione al capitale sociale, tuttavia possono conferire diritti patrimoniali ed amministrativi, con esclusive del diritto di voto in assemblea – rimane il diritto di impugnazione delle delibere assembleari, il diritto di promuovere un0azione di responsabilità verso gli amministratori, etc. ) © Bird & Bird LLP 2014
  • 19. Piani di incentivazione © Bird & Bird LLP 2014 Amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi ● Soggetti emittenti • L’agevolazione si applica esclusivamente per l’assegnazione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi da: - le Start-up Innovative e gli Incubatori certificati con i quali i suddetti soggetti intrattengono il rapporto di lavoro; - società direttamente controllate da una Start-up innovativa o da un incubatore certificato. ● Norma antielusiva • Al fine di evitare l’utilizzo a fini meramente elusivi dell’agevolazione, è previsto che le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi e i diritti assegnati non possono essere ceduti: - alla Start-up innovativa o all’incubatore certificato; - alla società emittente (in pratica alla società direttamente controllata da una Start-up innovativa o da un incubatore certificato); - a qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla Start-up innovativa o dall’incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la Start-up innovativa o dall’incubatore certificato. • Se la cessione avviene nei confronti dei summenzionati soggetti, il reddito di lavoro, escluso in prima istanza, concorre alla formazione del reddito imponibile nel periodo di imposta in cui avviene la cessione per l’intero valore degli strumenti finanziari o dei diritti che non è stato assoggettato a tassazione al momento dell’assegnazione o esercizio.
  • 20. Work 4 Equity Prestatori di servizi Al fine di consentire alle Start-up Innovative e agli Incubatori certificati l’accesso a servizi di consulenza altamente qualificati, ivi compresi quelli professionali, è previsto un regime di non imponibilità degli apporti di opere e servizi (c.d. work-for-equity) nonché dei crediti maturati a fronte delle opere e servizi resi a favore delle Start-up Innovative e degli Incubatori certificati. ● Beneficiari: collaboratori e consulenti che prestano opere e servizi in assenza di un vincolo di subordinazione (i.e. diversi da lavoratori dipendenti e dai collaboratori continuativi) ● Requisiti oggettivi: azioni, quote o strumenti finanziari partecipativi (no diritti per l'acquisto/sottoscrizione) ● Tali apporti sono pertanto esenti da qualsiasi imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li hanno effettuati (i.e. non concorrono alla formazione del reddito imponibile) , né al momento dell’emissione delle azioni, delle quote ovvero degli strumenti finanziari (Circ. 10/E del 16 marzo 2005) né al momento dell’ultimazione dell’opera o del servizio ● Plusvalenza: assoggettate a tassazione in capo al soggetto alienante al momento della cessione ● Resta ferma l'applicazione dell'IVA sulla prestazione (se dovuta): il prestatore del servizio deve emettere regolare fattura © Bird & Bird LLP 2014
  • 21. Decreto 2.0 & Startup Innovativa Case study
  • 22. © Bird & Bird LLP 2014 Caso Founder: professore universitario ordinario Asset: Domanda di brevetto depositata ● Nota: una startup può qualificarsi come innovativa sia nel caso sia titolare di un brevetto già concesso ovvero abbia depositato la domanda di brevetto Deal: 1.5 mio round di financing da parte di un’industria farmaceutica ● Soluzione • Costituzione di una start-up innovativa da parte del founder 1# Case Study
  • 23. © Bird & Bird LLP 2014 Start-up innovativa si o no? ● Società di capitali, residente in Italia, le cui partecipazioni non sono quotate su mercato regolamentato o sistema di negoziazione multilaterale: ● non svolge attività di impresa da più di 48 mesi; ● non quotata su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione ● non è stata costituita da fusione, scissione o a seguito di cessione d’azienda/ramo d’azienda ● a partire dal secondo anno di attività, il totale della produzione annua non è superiore a 5 mio; ● non distribuisce utili e non ha distribuito utili ● oggetto esclusivo e prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico ● possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: ~ spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione ~ 1/3 della forza lavoro complessiva è in possesso di /sta svolgendo un dottorato di ricerca, oppure è in possesso di laurea e ha svolto da almeno 3 anni attività di ricerca certificata; ovvero in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva , anche personale in possesso di semplice laurea magistrale ~ titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale o programma per elaboratore registrato
  • 24. © Bird & Bird LLP 2014 Caso Founder: professore universitario ordinario Asset: Domanda di brevetto depositata ● Nota: una startup può qualificarsi come innovativa sia nel caso sia titolare di un brevetto già concesso ovvero abbia depositato la domanda di brevetto Deal: 1.5 mio round di financing da parte di un’industria farmaceutica 1# Case Study ● Soluzione • Costituzione di una start-up innovativa da parte del founder • Conferimento/cessione del brevetto alla startup innovativa da parte del founder • Aumento di capitale della start-up innovativa, sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale da parte dell’industria farmaceutica
  • 25. © Bird & Bird LLP 2014 2# Case Study ● Caso • Founder: ingegnere ricercatore universitario e 2 consulenti a partita IVA • Asset: software di titolarità di una società incubata presso un polo universitario - Requisito di innovazione: non è rispettato il requisito di innovazione relativo alle privative industriali poiché questo riguarda esclusivamente diritti registrati; è rispettato in questo caso l’ulteriore requisito del terzo dei dipendenti/collaboratori è dottore di ricerca • Deal: 250k+ 250k di seed financing dei business angels ● Soluzione • Uscita del socio ricercatore universitario dalla società incubata presso il polo universitario • Costituzione di una start-up innovativa da parte del ricercatore universitario e dei 2 consulenti
  • 26. © Bird & Bird LLP 2014 Start-up innovativa si o no? ● Società di capitali, residente in Italia, le cui partecipazioni non sono quotate su mercato regolamentato o sistema di negoziazione multilaterale: ● non svolge attività di impresa da più di 48 mesi; ● non quotata su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione ● non è stata costituita da fusione, scissione o a seguito di cessione d’azienda/ramo d’azienda ● a partire dal secondo anno di attività, il totale della produzione annua non è superiore a 5 mio; ● non distribuisce utili e non ha distribuito utili ● oggetto esclusivo e prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico ● possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: ~ spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione ~ 1/3 della forza lavoro complessiva è in possesso di /sta svolgendo un dottorato di ricerca, oppure è in possesso di laurea e ha svolto da almeno 3 anni attività di ricerca certificata; ovvero in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva , anche personale in possesso di semplice laurea magistrale ~ titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale o programma per elaboratore registrato
  • 27. © Bird & Bird LLP 2014 2# Case Study ● Soluzione • Uscita del socio ricercatore universitario dalla società incubata presso il polo universitario • Costituzione di una start-up innovativa da parte del ricercatore universitario e dei 2 consulenti • Cessione del software e dei diritti di utilizzazione economica connessi alla startup innovativa • Rinuncia da parte degli sviluppatori del software ai diritti sul software • Delibera di aumento di capitale da parte della start-up innovativa; sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale da parte dei business angels ● Caso • Founder: ingegnere ricercatore universitario e 2 consulenti a partita IVA • Asset: software di titolarità di una società incubata presso un polo universitario - Requisito di innovazione: non è rispettato il requisito di innovazione relativo alle privative industriali poiché questo riguarda esclusivamente diritti registrati; è rispettato in questo caso l’ulteriore requisito del terzo dei dipendenti/collaboratori è dottore di ricerca • Deal: 250k+ 250k di seed financing dei business angels
  • 28. © Bird & Bird LLP 2014 ● Caso • Founder: serial enterpreteneur con diversi business avviati • Asset: piattaforma web di uno dei business già avviati • Deal: 2.5 mio Series A ● Soluzione • Costituzione di una società di capitali • Cessione del ramo d’azienda alla società di capitali neo costituita 3# Case Study
  • 29. © Bird & Bird LLP 2014 Start-up innovativa si o no? ● Società di capitali, residente in Italia, le cui partecipazioni non sono quotate su mercato regolamentato o sistema di negoziazione multilaterale: ● non svolge attività di impresa da più di 48 mesi; ● non quotata su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione ● non è stata costituita da fusione, scissione o a seguito di cessione d’azienda/ramo d’azienda ● a partire dal secondo anno di attività, il totale della produzione annua non è superiore a 5 mio; ● non distribuisce utili e non ha distribuito utili ● oggetto esclusivo e prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico ● possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: ~ spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione ~ 1/3 della forza lavoro complessiva è in possesso di /sta svolgendo un dottorato di ricerca, oppure è in possesso di laurea e ha svolto da almeno 3 anni attività di ricerca certificata; ovvero in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva , anche personale in possesso di semplice laurea magistrale ~ titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale o programma per elaboratore registrato
  • 30. © Bird & Bird LLP 2014 ● Caso • Founder: serial enterpreteneur con diversi business avviati • Asset: piattaforma web di uno dei business già avviati • Deal: 2.5 mio Series A 3# Case Study ● Soluzione • Costituzione di una società di capitali • Cessione del ramo d’azienda alla società di capitali neo costituita • Aumento di capitale e sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale da parte del venture capitalist In questo caso la società di capitale non può essere considerata una “start-up innovativa” e beneficiare dei relativi vantaggi: • la start-up innovativa non può essere costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o ramo d’azienda
  • 31. © Bird & Bird LLP 2014 ● Soluzione • Costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata: - Costituzione per atto pubblico innanzi a notaio, sulla base di un modello standard di atto costitutivo, senza la corresponsione di oneri notarili - Il capitale sociale deve essere almeno pari ad Euro 1 ed inferiore ad Euro 10.000 - All’atto della costituzione il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e versato nelle mani degli amministratori - Gli amministratori devono essere soci ● Caso • Founder: 3 startuppers under 25 • Asset: mobile app • Deal: bootstrapping 4# Case Study
  • 32. © Bird & Bird LLP 2014 Start-up innovativa si o no? ● Società di capitali, residente in Italia, le cui partecipazioni non sono quotate su mercato regolamentato o sistema di negoziazione multilaterale: ● non svolge attività di impresa da più di 48 mesi; ● non quotata su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione ● non è stata costituita da fusione, scissione o a seguito di cessione d’azienda/ramo d’azienda ● a partire dal secondo anno di attività, il totale della produzione annua non è superiore a 5 mio; ● non distribuisce utili e non ha distribuito utili ● oggetto esclusivo e prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico ● possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: ~ spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione ~ 1/3 della forza lavoro complessiva è in possesso di /sta svolgendo un dottorato di ricerca, oppure è in possesso di laurea e ha svolto da almeno 3 anni attività di ricerca certificata; ovvero in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva , anche personale in possesso di semplice laurea magistrale ~ titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale o programma per elaboratore registrato
  • 33. © Bird & Bird LLP 2014 ● Soluzione • Costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata: - Costituzione per atto pubblico innanzi a notaio, sulla base di un modello standard di atto costitutivo, senza la corresponsione di oneri notarili - Il capitale sociale deve essere almeno pari ad Euro 1 ed inferiore ad Euro 10.000 - All’atto della costituzione il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e versato nelle mani degli amministratori - Gli amministratori devono essere soci ● Caso • Founder: 3 startuppers under 25 • Asset: mobile app • Deal: bootstrapping 4# Case Study Può essere una “startup innovativa”? SI, la start-up innovativa è una società di capitali
  • 35. Page 35 © Bird & Bird LLP 2014 Venture Capital -Fatturato trascurabile, spesso tendente a zero - Perdite d’esercizio consistenti - Elevato bisogno di cassa per investimenti Redditività Private Equity Estinzione Maturazione Turn-Around Start-Up Declino Tempo Ciclo di vita di un’impresa
  • 36. © Bird & Bird LLP 2014 http://www.mckinsey.com/insights/strategy/strategic_principles_for_competing_in_the_digital_age
  • 37. Page 37 © Bird & Bird LLP 2014 Venture Capital • Soldi in azienda • Partecipazioni di minoranza • Settori altamente innovativi • Aziende giovani, piccole, in perdita • Puro rischio equity • Ritorno atteso dell’investimento: 10X Private Equity ● Acquisto di aziende (soldi ai precedenti azionisti) ● Partecipazioni di controllo ● Settori tradizionali ● Aziende consolidate e profittevoli ● Finanza strutturata (debito) ● Ritorno atteso dell’investimento: 2-3X Venture Capital vs “Private Equity”
  • 38. Page 38 © Bird & Bird LLP 2014 Il Venture Capital é strutturato attraverso la gestione di un fondo mobiliare chiuso riservato ad investitori istituzionali Investitori Istituzionali, (es. Fondi Pensione, Assicurazioni, Banche, Corporate) Fondo Venture Capital i.e. il 70% € Società private € contro partecipazioni di minoranza in società private Privati i.e. il 30% € Gli investitori rinunciano alla liquidità per 10-12 anni in attesa di un alto rendimento! http://fundersandfounders.com/inside-the-investors-mind-jeff-clavier-early-investment/
  • 39. Financial Standpoint Venture capitalist investment game Page 39 © Bird & Bird LLP 2014
  • 40. Page 40 © Bird & Bird LLP 2014 Seed Start-Up Second stage financing First stage financing Fase di sviluppo della società Early Stage Late Stage Tempo Stadio di Investimento
  • 41. (Com)Passionate © Bird & Bird LLP 2014
  • 42. Page 42 © Bird & Bird LLP 2014
  • 43. © Bird & Bird LLP 2014 http://fundersandfounders.com/serial-entrepreneurs-how-to-pursue-multiple-opportunities/
  • 44. No Man's Land No Man’s Land No Man’s Land MarketMarket ModelModel Manage ment Manage ment MoneyMoney © Bird & Bird LLP 2014 Market Issues Customer Satisfaction Gross Margin Product Commoditization Profitable Clients Profitable Products Customer Promises Cost of Customer Acquisition Innovation Management Issues CEO Role Execution Reports Priorities Experience Agility Alignment Accountability Talent Sviluppare nuovi modelli in linea con la crescita della società che consentano di massimizzare i profitti Ridurre il rischio dell'investimento Individuare il mercato/clienti più profittevoli e i costi di acquisizione Model Issues Key Metrics New Products Infrastructure for Growth Profitability at Scale Systems Competition Strategy Forecasting Growth Initiatives Money Issues: Capital Compensation Reducing Risk Forecasting Speed Limit Exit Strategy Value Capital Allocation ROI on Assets and People "Right people in the right position" https://www.linkedin.com/today/post/article/20140611215423-17884711-the-top-5-execution-habits-of-great-companies?trk=object-title Qual è uno dei tratti distintivi delle great companies che manca in tutte le altre? "A leadership team that gets the right things done with effective execution habits". Secondo uno studio condotto dalla Harvard Business School Press, circa il 90% delle strategie fallisce: l'abilità di implementare una strategia è infatti più importante della strategia stessa. Habit 1: Get radically objective about the business Habit 2: Set a clear direction by focusing on a handful of priorities Habit 3: Align the team through routine communication Habit 4: Keep score to hold each other accountable Habit 5: Adapt and learn quickly
  • 45. Business case - Airbnb © Bird & Bird LLP 2014
  • 46. Business case - Starbucks © Bird & Bird LLP 2014 http://www.nytimes.com/2014/06/16/us/starbucks-to-provide-free-college-education-to-thousands-of- workers.html?smid=fb- nytimes&WT.z_sma=US_STP_20140616&bicmp=AD&bicmlukp=WT.mc_id&bicmst=1388552400000&bicmet=14200 88400000&_r=3
  • 47. Legal Standpoint Come protegge un VC la sua partecipazione di minoranza? ● I VC tipicamente acquisiscono una partecipazione di minoranza a fronte di standard protection tools: • Azioni di categoria diversa anche con diritti di voto statutari / Diritti particolari dei soci • Liquidazione privilegiata • Clausole anti-diluzione • Regole di corporate governance da Statuto e Patti Parasociali • Exit right Page 47 © Bird & Bird LLP 2014
  • 48. Legal Standpoint Come assicura un VC la realizzazione dei propri target? ● Gli exit target di un VC sono negoziati alla chiusura del deal - Exit timeframe - Tag along - Drag along - Mandato a vendere ● Altre previsioni: - Lock-Up per manager chiave - Bad Leaver/Non concorrenza per Soci Fondatori - Incentivi per il management - Controllo delle remunerazioni - Diritti di informazione - Diritto di sottoscrivere nuovi aumenti di capitale Page 48 © Bird & Bird LLP 2014
  • 49. Management Standpoint ● I tre fattori di un deal di successo 1. TEAM 2. TEAM 3. TEAM ● Come un VC cerca ed incentiva il Team? • Selezione - CV - Track record - DD sul fondatore • Incentivi - Equity (sei un imprenditore!) Page 49 © Bird & Bird LLP 2014 It's better to have a good team with a poor idea than a brilliant idea with a poor team
  • 50. Come si struttura un deal di Venture Capital
  • 51. © Bird & Bird LLP 2014 La Fase di Investimento Timetable (3-5 mesi) Struttura dell’operazione Due diligence Analisi preliminare Negoziazione Closing Individuazione punti essenziali per valutare la validità dell’operazione Individuazione strutture legali e fiscali dell’operazione Individuazione aree di rischio Predisposizione dei contratti tipici Disciplina dei rischi emersi nella fase precedente Page 51
  • 52. L’attività di Due Diligence Fotografia dello stato di fatto e di diritto della società in un dato momento Due diligence • In senso generico: nella sua traduzione letterale (diligenza dovuta) individua il parametro di diligenza adeguata per eseguire una determinata operazione commerciale. • In senso specifico: la verifica accurata di una realtà aziendale che si rende necessaria per valutare la convenienza di determinate operazioni e che per questo deve essere eseguita in maniera adeguata alla cura di tale esigenza specifica. Indagine volta ad accertare e descrivere gli elementi significativi di un’attività imprenditoriale (c.d. target) o di alcuni suoi aspetti allo scopo di ridurre i rischi specifici dell’operazione e di ridurre asimmetrie informative © Bird & Bird LLP 2014 Page 52
  • 53. L’attività di Due Diligence Indagine diretta ad una eventuale revisione del prezzo e/o adeguamento delle garanzie rilasciate e collegata alla regolamentazione della gestione dell’attività aziendale nel periodo transitorio Dopo il closing Prima delle negoziazioni Indagine conoscitiva volta a manifestare un interesse nell’operazione Durante le negoziazioni Verifica delle dichiarazioni rilasciate dal venditore e ricerca delle aree di rischio Dopo il preliminare e prima del closing Verifica dell’impostazione contrattuale adottata rispetto alla reale situazione di fatto Page 53 © Bird & Bird LLP 2014
  • 54. Term Sheet Principali caratteristiche: Riassume i principali termini e condizioni di un possibile investimento di capitale Non ha natura vincolante, ad eccezione delle clausole di • Due Diligence • Esclusiva • Confidenzialità • Consulenti e spese • Legge applicabile e foro competente © Bird & Bird LLP 2014 Page 54
  • 55. Accordi tipici Accordo di Investimento Patto Parasociale Statuto • diritti di nomina dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo • diritti dell’Investitore in relazione a decisioni strategiche della società • exit strategy • representations & warranties • condizioni e modalità dell’investimento • regola i reciproci rapporti dei Soci nonché le rispettive prerogative e diritti © Bird & Bird LLP 2014 Page 55
  • 56. Clausole Principali Strumenti contrattuali di tutela del rischio: • Milestone • Representations & Warranties (proprietà intellettuale, autorizzazioni, contenzioso) Governance • Azioni di categoria diversa anche con diritti di voto statutari / Diritti particolari dei soci • Liquidazione privilegiata • Clausole anti-diluzione • Regole di corporate governance da Statuto e Patti Parasociali • Lock-Up per manager chiave • Bad Leaver/Non concorrenza per Soci Fondatori • Incentivi per il management Page 56 © Bird & Bird LLP 2014
  • 57. Clausole Principali Exit strategy • Diritto di Prelazione/Diritto di Prima Offerta • Drag-along (obbligo di seguito) • Tag-along (o priorità nella vendita ovvero diritto di covendita) • Mandato a vendere (sino al 100% della società) Altre caratteristiche di un investimento VC • Partecipazione di investitori interni • Riscatto delle azioni • Dividendi privilegiati • Diritti negli aumenti di capitale successivi • Diritti di informazione • Controllo delle remunerazioni © Bird & Bird LLP 2014 Page 57
  • 58. Startup Mind © Bird & Bird LLP 2014 http://www.entrepreneur.com/article/234544 http://talent.linkedin.com/blog/index.php/2014/06/5-of-the-worlds-most-unique-jobs-photos
  • 59. Avv. Massimiliano D'Amico massimiliano.damico@twobirds.com Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses. Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 15 Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address. twobirds.com Thank you