MAE passiv
o
Corte di Appello
entro 10 5gg /effetto sospensivo
Corte di Cassazione solo 606 a,b,c cpp
immediata comunicazione al
Ministro della Giustizia
informa Stato di consegna e servizio per la
cooperazione internazionale di polizia per
attivazione della procedura di consegna
massima
celerità
camera
consiglio
cause di rifiuto obbligatorio (art. 18) post
novella 2021
motivo discriminatorio
consenso, esercizi di un diritto, adempimento dovere, caso fortuito, forza
maggiore
manifestazione di libertà associazioni o libertà di stampa
no limiti massimi di carcerazione
reato politico
violazione at. 6 CEDU (ma art 1/3 se sospensione del Consiglio per violazione art 6 TUE)
serio pericolo di pena di morte, trattamento inumano, tortura
infraquattordicenne / minorenne
bis in idem UE / Stato terzo
amnistia se giurisdizione italiana
prescrizione
Incinta o prole <3 anni
OCC mancante di motivazione
Sentenza con disposizione contrarie ai principi fondamentali
(segue) cause di rifiuto facoltative (art. 18)
Processual
e
fatti commessi in tutto o in parte in Italia
un corso un procedimento penale in Italia
Esecutiv
o
Cittadino italiano o “legittimamente” residente
da almeno 5 anni (sconta pena in Italia);
“residenza europea” (Corte di giustizia, Kozlowski,
2008)
«Ar
t
. 2. (Rispett
o
de
i
diritt
i
fondamental
i
e
gara
nz
i
e
c
os
tit
u
zional
i
)
1. L'esec
u
zion
e
de
l
mandat
o
d
i
arrest
o
europe
o
no
n
pu
o
', i
n
alcu
n
cas
o
, comportar
e
un
a
viol
az
ion
e
de
i
princip
i
suprem
i
del
l
'ordin
e
c
os
tit
u
zional
e
dell
o
Stat
o
o
de
i
diritt
i
inalienabil
i
dell
a
person
a
ricon
os
ciut
i
dall
a
C
os
tit
u
zion
e
, de
i
diritt
i
fondamental
i
e
de
i
fondamental
i
princip
i
giuridic
i
sancit
i
dal
l
'articol
o
6 de
l
trattat
o
sul
l
'Union
e
europe
a
o
de
i
diritt
i
fondamental
i
garantit
i
dall
a
Conve
nz
ion
e
per l
a
salvaguardi
a
de
i
diritt
i
del
l
'uom
o
e
dell
e
libert
a
' fondamental
i
(..)
e
da
i
Protocoll
i
add
iz
ional
i
all
a
stess
a
.».
«l’Unione ha l’obiettivo di mantenersi e
svilupparsi come spazio di libertà,
sicurezza e giustizia in cui sia
assicurata, nel rispetto dei diritti
fondamentali di ciascuno, la libera
circolazione delle persone mediante
l’adozione di misure appropriate per
quanto concerne la prevenzione della
criminalità e la lotta contro
quest’ultima»
articoli 3, paragrafo 2, TUE e 67,
paragrafo 1, TFUE
«L’Union
e
ricon
os
c
e
i
diritt
i
, l
e
libertà
e
i
princip
i
sancit
i
nell
a
Cart
a
de
i
diritt
i
fondamental
i
del
l
’Union
e
europe
a
»
«
i
diritt
i
fondamental
i
, garantit
i
dall
a
CEDU
e
risultant
i
dall
e
trad
iz
ion
i
c
os
tit
u
zional
i
comun
i
agl
i
Stat
i
membr
i
, fann
o
part
e
de
l
diritt
o
del
l
’Union
e
i
n
quant
o
princip
i
general
i
»
articol
o
6, § 1
e
3 TUE
diritt
i
fondamental
i
e
UE
«Il meccanismo del mandato
d’arresto europeo si basa su
un elevato livello di
fiducia tra gli Stati
membri. L’attuazione di tale
meccanismo può essere
sospesa solo in caso di grave
e persistente violazione da
parte di uno Stato membro
dei principi sanciti
all’articolo 6, paragrafo 1,
TUE, constatata dal Consiglio
in applicazione
dell’articolo 7, paragrafo 1,
TUE, e con le conseguenze
previste al paragrafo 2 dello
stesso articolo»
considerando 10, DQ 584 cit.
diritt
i
fondamental
i
e
ma
e
« La presente decisione quadro rispetta i
diritti fondamentali ed osserva i principi
sanciti dall’articolo 6 [UE] e contenuti nella
Carta»
considerando 12, DQ 584/2002
«l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali
e i fondamentali principi giuridici sanciti
dall’articolo 6 TUE non può essere
modificato per effetto della decisione
quadro 2002/584/GAI»
art. 1, §3 DQ 2002/584/GAI del
Consiglio del 13.6.2002
«principio di
leale
cooperazione”
Pupino (C-105/03, 2005)
“La Carta garantisce il
diritto di ogni persona
non soltanto alla
libertà, ma anche alla
sicurezza. Tale
diritto, al pari di quello
garantito dall’articolo 4
della Carta, è un diritto
assoluto e inderogabile.
N., C-601/15 PPU, GC 2016
«Sussiste quindi il rischio chiaro ed evidente
che il reato resti impunito e che il suo autore
risulti recidivo, violando così i diritti e le
libertà degli altri cittadini dell’Unione»
Conclusioni dell’avvocato generale Y. Bot,
C-404/15, 3 marzo 2016.
«Articolo 1/3 DQ2002/584/GAi Non costituisce un
motivo di non esecuzione del mandato d’arresto
europeo fondato sul rischio di violazione, nello
Stato membro emittente, dei diritti fondamentali
della persona consegnata»
CEDU
art 2
art 3
art 4
art 5
art 6
art 8
art 10
art 2
art 4
art 5 1/2
art. 6
art 47
art 7
art 11
diritto alla vita
divieto di tortura
schiavitù lavoro forzato
libertà sicurezza
fair trial
vita privata
…
carta
La creazione di uno spazio di libert
à
, di sicurezza e di giustizia
nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di
conformit
à
, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e,
in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, tale
presunzione
è
relativa. Di conseguenza, se sussistono seri
motivi per ritenere che l’es
e
cuzione di un atto di indagine richiesto
in un OEI comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo
Stato di esecuzione venga meno ai i suoi obblighi in materia di
protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta,
l'esecuzione dell'OEI dovrebbe essere rifiutata
Direttiva EIO 2014/41 (cons. 10), D. lgs. 21 giugno 2017, n. 10
MAE (10) Il meccanismo del
mandato d'arresto europeo si
basa su un elevato livello di fiducia
tra gli Stati membri.
MAE INESEGUIBEILE SE
“(..) l’autorità giudiziaria dell’esecuzione accerta che esiste,
nello Stato membro emittente, un rischio reale di violazione
del contenuto essenziale del diritto
fondamentale a un equo processo a causa
di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti il potere
giudiziario di tale Stato membro”
CGUE, C-216/18 PPU CELMER, 25 luglio 2018, GC