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Professione
Teoria e pratica professionale 81
L’Ufficio Tecnico 7-8 • 2017
La valutazione di impatto acustico alla luce dei nuovi
aggiornamenti normativi
uu di Pietro Salomone
Ingegnere, tecnico comunale
Il tecnico competente in acustica
L’art. 6 della l. 447/1995 definisce il tecnico com-
petente la figura professionale idonea ad effettuare le
misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori defini-
ti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamen-
to acustico, svolgere le relative attività di controllo.
La professione di tecnico competente in acustica può
essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica; Con l’allegato 1 del d.lgs. n.
42 del 17 febbraio 2017 viene aggiornata la discipli-
na dell’attività e della formazione della figura profes-
sionale di tecnico competente in materia di acustica.
In particolare vengono individuati i criteri generali per
l’esercizio di tale professione e si disciplina l’elenco
nominativo dei soggetti abilitati ed i requisiti neces-
sari per l’iscrizione.
I requisiti per l’iscrizione
Secondo quanto riportato all’art. 22 del d.lgs. n.42
del 17 febbraio 2017 all’elenco dei tecnici compe-
tenti in acustica può essere iscritto chi è in possesso
della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o
scientifico, come specificato nell’allegato 2 del d.lgs.
n. 42 del 17 febbraio 2017, e di almeno uno dei se-
guenti requisiti:
•	 avere superato con profitto l’esame finale di un
master universitario con un modulo di almeno 12
crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di la-
boratori di acustica, nelle tematiche oggetto della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo sche-
ma di corso di cui all’allegato 2;
•	 avere superato con profitto l’esame finale di un
corso in acustica per tecnici competenti svolto
secondo lo schema riportato nell’allegato 2 del
d.lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017;
•	 avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in
materie di acustica, di cui almeno 3 di laborato-
ri di acustica, rilasciati per esami relativi ad inse-
gnamenti il cui programma riprenda i contenuti
dello schema di corso in acustica per tecnici com-
Professione
Teoria e pratica professionale82
L’Ufficio Tecnico 7-8 • 2017
petenti come da allegato 2 del d.lgs. n. 42 del 17
febbraio 2017;
•	 aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con
una tesi di dottorato in acustica ambientale.
Lo stesso art. 22 prevede che in via transitoria, per
un periodo di non più di cinque anni dalla data del
decreto(17 febbraio 2017), può essere iscritto chi è
in possesso del diploma di scuola media superiore ad
indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguen-
ti requisiti:
a)	 aver svolto attività professionale in materia di acu-
stica applicata per almeno quattro anni, decorrenti
dalla data di comunicazione dell’avvio alla regione
di residenza, in modo non occasionale, in collabo-
razione con un tecnico competente ovvero alle di-
pendenze di strutture pubbliche di cui all’articolo
2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
attestata da idonea documentazione.
b)	avere superato con profitto l’esame finale di un
corso in acustica per tecnici competenti svolto
secondo lo schema riportato nell’allegato 2 del
d.lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017.
Per attività professionale in materia di acustica appli-
cata si intende:
•	 effettuazione di misure in ambiente esterno ed
abitativo unitamente a valutazioni sulla conformi-
tà dei valori riscontrati ai limiti di legge;
•	 partecipazione o collaborazione a progetti di boni-
fica acustica;
•	 redazione o revisione di zonizzazione acustica;
•	 redazione di piani di risanamento;
•	 attività professionali nei settori dell’acustica ap-
plicata all’industria ovvero acustica forense;
La non occasionalità dell’attività svolta è valutata te-
nendo conto della durata e della rilevanza delle pre-
stazioni relative ad ogni anno.
Modalità di presentazione delle domande
di iscrizione
I cittadini italiani in possesso dei requisiti di leg-
ge che intendono svolgere la professione di tecnico
competente in acustica presentano apposita doman-
da, mediante autocertificazione ai sensi del d.P.R. n.
445/2000 del possesso dei titoli e dei requisiti visti
in precedenza per lo svolgimento dell’attività, alla re-
gione o provincia autonoma di residenza, redatta se-
condo le modalità indicate dalla regione o provincia
stessa. Successivamente la regione di residenza ve-
rifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti,
nonché’ la conformità dei corsi abilitanti alla profes-
sione di tecnico competente in acustica allo schema
di cui all’allegato 2 parte B del d.lgs. n. 42 del 17
febbraio 2017.
Aggiornamento professionale
Ai fini dell’aggiornamento professionale, gli iscritti
nell’elenco di cui all’art. 21 d.lgs. n.42 del 17 feb-
braio 2017 devono partecipare, nell’arco di 5 an-
ni dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni
quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per
una durata complessiva di almeno 30 ore, distribui-
te su almeno tre anni. L’avvenuta partecipazione con
profitto ai corsi deve essere comunicata alla regio-
ne di residenza, con dichiarazione ai sensi del d.P.R.
n.445/2000. I corsi di aggiornamento, analogamente
a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono or-
ganizzati esclusivamente da università, enti o istitu-
ti di ricerca, di formazione, albi, collegi e ordini pro-
fessionali.
La valutazione di impatto acustico
In base alla legge n. 447/1995 e ai suoi recepimenti
regionali, tutti i comuni italiani sono tenuti a rivolger-
si a tecnici specializzati nel settore per ottenere una
valutazione di impatto acustico per tutte le infrastrut-
ture e le attività che sono già sorte o devono sorge-
re. Per quanto riguarda la valutazione previsionale di
impatto acustico, essa viene richiesta soprattutto al-
le attività produttive e agli esercizi commerciali il cui
impatto sonoro potrebbe essere fonte di disturbo per
il vicinato e le zone contigue.
Nel d.m. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e
di misurazione dell’inquinamento acustico” sono ri-
portare alcune definizioni quali:
•	 LA (Livello di rumore ambientale): è il livello di ru-
more raggiunto con il contributo di tutte le sorgen-
ti disturbanti esaminate. È il livello di rumore che
si confronta con i limiti acustici stabiliti dalla zo-
nizzazione;
•	 LR (Livello di rumore residuo): è il livello di rumo-
re che si ottiene eliminando le specifiche sorgenti
disturbanti;
•	 LD (Livello differenziale): è il livello di rumore che
si ottiene dalla differenza tra LA e LR;
•	 TR (tempo di riferimento) – rappresenta il perio-
do della giornata all’interno del quale si eseguono
Professione
Teoria e pratica professionale 83
L’Ufficio Tecnico 7-8 • 2017
le misure. La durata della giornata è articolata in
due tempi di riferimento: quello diurno compreso
tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno com-
preso tra le h 22,00 e le h 6,00;
•	 TO (tempo di osservazione): è un periodo di tempo
compreso in TR nel quale si verificano le condizio-
ni di rumorosità che si intendono valutare;
•	 TM (tempo di misura): durata delle misure effet-
tuate, rappresentativa del fenomeno acustico in
osservazione;
•	LAeq,TR
(Livello di pressione sonora ponderata “A”
nel periodo di riferimento): è il livello di rumore LA
riferito al tempo si riferimento diurno o notturno,
calcolato utilizzando la tecnica del campionamen-
to, e considerando come tempo di osservazione To
il periodo di tempo in cui si verifica il fenomeno
sonoro in esame, relativo quindi al funzionamento
di un determinato macchinario o dell’intero stabi-
limento;
•	Leq
(A) (Livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderato A): è l’indicatore acustico utiliz-
zato per le rilevazioni fonometriche e per confron-
tare i risultati con i valori limite di immissione,
emissione e differenziali;
•	LN
(Livello sonoro percentili): rappresenta il livello
di pressione sonora superato per l’N per cento del
tempo di misura;
•	 SEL (livello sonoro di un singolo evento): rappre-
senta il livello di esposizione di un singolo even-
to misurato nell’intervallo di tempo compreso tra
gli istanti iniziale e finale e in cui il livello sonoro
dell’evento particolare supera il livello del rumo-
re di fondo. Può anche essere considerato come il
livello sonoro costante che, se mantenuto per un
secondo, ha la stessa energia del livello ponderato
e misurato come Leq(A).
La legge n. 447/1995 tutela il riposo e la quiete pub-
blica, demandando ai Comuni la scelta di suddividere
il territorio in più zone caratterizzate da diversi livel-
li di tolleranza sonora (zonizzazione acustica del ter-
ritorio, in conformità con i limiti assoluti di immissio-
ne, di cui al d.P.C.M. 14 novembre 1997). Ad oggi,
quasi tutti i Comuni italiani sono dotati di un piano di
zonizzazione acustica in grado di integrare il Piano di
Governo e Gestione del territorio comunale a cui fare
riferimento nell’insediamento di nuove attività. Inol-
tre, in questi ultimi anni, i cittadini sono sempre più
sensibili alle tematiche dell’inquinamento acustico,
e i livelli di sensibilità e tolleranza al rumore cambia-
no di pari passo con il cambiamento di stile di vita.
Lo studio previsionale di impatto acustico consiste
nella rilevazione di misure e nell’elaborazione di dati
fonometrici che, applicati a specifici modelli numeri-
ci, vengono poi confrontati ai limiti imposti per legge,
e si conclude con la verifica tecnica, volta ad assicu-
rare che l’attività esaminata non sarà causa di inqui-
namento acustico.
Oltre a quanto previsto dalla legge quadro sull’inqui-
namento acustico n.447/95, molte regioni hanno for-
nito ulteriori specifiche in tema. Infatti, la legge na-
zionale e le leggi regionali sanciscono l’obbligo per
il Comune di esercitare le funzioni amministrative in
materia di controllo sull’osservanza delle disposizioni
contro l’inquinamento acustico.
In altre parole, in virtù della legge n. 447/1995 e
suoi recepimenti regionali, ciascun comune è tenuto
a verificare che tutte le attività potenzialmente rumo-
rose siano state preventivamente monitorate dal pun-
to di vista dell’inquinamento acustico, e che i rileva-
menti eseguiti siano riportati in una relazione tecnica
di impatto acustico che contenga quanto specificato
dalle vigenti leggi in materia. Di fatto, la valutazione
previsionale di impatto acustico viene richiesta per
il rilascio della concessione edilizia di impianti e in-
frastrutture produttive, sportive e ricreative o per po-
stazioni di servizi commerciali polifunzionali, ma può
essere richiesta anche in concomitanza con doman-
de di licenza o autorizzazione all’esercizio di attività
produttive e ricreative, in caso di cambio di gestione,
rinnovo o ampliamento delle stesse.
La valutazione di impatto acustico ha lo scopo di con-
sentire la realizzazione e il monitoraggio dell’attuazio-
ne dei contenuti della pianificazione territoriale, e si
articola nelle seguenti fasi:
1)	 studio sullo stato di fatto dell’area oggetto di inter-
vento, e sua completa mappatura acustica;
2)	 previsione inquinamento acustico indotto dal nuo-
vo intervento;
3)	individuazione eventuali opere di bonifica, con
definizione delle relative conseguenze sul piano
dell’acustica;
4)	 indicazione della soluzione ritenuta più idonea.
In seguito all’effettuazione della valutazione previsio-
nale di impatto acustico, si esegue un collaudo con-
clusivo detto anche valutazione di impatto acustico
post operam, il cui scopo è verificare il rispetto effet-
Professione
Teoria e pratica professionale84
L’Ufficio Tecnico 7-8 • 2017
tivo delle ipotesi di progetto. La ratio che presiede al-
la necessità di valutazione di impatto acustico si in-
dividua nella volontà del legislatore di tutelare la po-
polazione esposta ad attività rumorose, e si articola in
uno studio previsionale del rumore generato da un’at-
tività o infrastruttura sul territorio circostante. Grazie
alla valutazione previsionale dell’impatto acustico è
possibile determinare se l’insediamento produttivo o
l’infrastruttura in fase di realizzazione rispettano i li-
miti di emissione ed immissione sonora dell’area pre-
scelta e delle zone ad essa adiacenti, in base alla re-
lativa classe acustica di appartenenza specificata nel-
la zonizzazione acustica comunale del territorio. Per
quanto riguarda i limiti di emissione ed immissione
sonora stabiliti dalla legge 447/1995 – d.P.C.M. 1°
marzo 1991 – d.P.C.M. 14 novembre 1997 si riman-
da alle relative tabelle.
Con la valutazione di impatto acustico è possibile de-
terminare se l’opera in questione rispetta i limiti di
emissione ed immissione sonora dell’area prescelta,
e delle zone ad essa adiacenti. Tali limiti, precedente-
mente determinati dalla zonizzazione acustica comu-
nale del territorio, sono indicati dalla classe acustica
di appartenenza.
Con la valutazione di impatto acustico è possibile at-
tuare e verificare il rispetto delle norme della pianifi-
cazione territoriale. Come si è visto, la valutazione di
impatto acustico consiste nella previsione degli effetti
ambientali che scaturiranno, dal punto di vista dell’in-
quinamento acustico, dalla realizzazione di interven-
ti di diversa natura sul territorio. Ora vediamo in che
cosa consiste la valutazione di impatto acustico per la
realizzazione di opere stradali, ferroviarie, aeroportuali,
attività industriali, commerciali e ricreative.
Innanzitutto, è bene specificare che esistono due diver-
si tipi di valutazione di impatto acustico, che si differen-
ziano in base al momento in cui vengono effettuate: esi-
stono cioè una valutazione di impatto acustico previsio-
nale, realizzata prima dell’esecuzione dell’opera, e una
valutazione di impatto acustico applicata a situazioni
già esistenti. Vediamo in breve di cosa si tratta.
Attività soggette alla valutazione di impatto acustico
Sono obbligate a presentare la valutazione di impat-
to acustico le attività che utilizzano impianti di dif-
fusione sonora o che svolgono eventi con diffusione
di musica o l’utilizzo di strumenti musicali come ad
esempio:
•	 ristoranti, pizzerie, trattorie, bar;
•	 attività ricreative;
•	 attività agrituristiche;
•	 attività culturali e di spettacolo;
•	 sale da gioco;
•	palestre;
•	 stabilimenti balneari.
Allo stesso tempo, a prescindere dalla distinzione di
cui sopra, è fatto obbligo di presentare la valutazione
di impatto acustico nel caso in cui i limiti di emissio-
ne sonora possano essere superati.
I progetti sottoposti a valutazione di impatto acustico
devono essere redatti in conformità alle esigenze di tu-
tela dall’inquinamento acustico delle zone interessate.
I soggetti titolari dei progetti o delle opere predispon-
gono una documentazione di impatto acustico relati-
va alla realizzazione, alla modifica o al potenziamen-
to delle opere quali:
•	 aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
•	 strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurba-
ne principali), C (strade extraurbane secondarie),
D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane
di quartiere) e F (strade locali), secondo la clas-
sificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni;
•	discoteche;
•	 circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati
macchinari o impianti rumorosi; e) impianti spor-
tivi e ricreativi;
•	 ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su
rotaia.
È fatto obbligo di produrre una valutazione previsio-
nale di impatto acustico delle aree interessate alla
realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
•	 scuole e asili nido;
•	ospedali;
•	 case di cura e di riposo;
•	 parchi pubblici urbani ed extraurbani;
•	 nuovi insediamenti residenziali.
Le domande per il rilascio di concessioni edilizie re-
lative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad at-
tività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di
servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti
comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesi-
mi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di
licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività pro-
duttive devono contenere una documentazione di pre-
visione di impatto acustico.
Professione
Teoria e pratica professionale 85
L’Ufficio Tecnico 7-8 • 2017
La domanda di licenza o di autorizzazione all’eserci-
zio delle attività che si prevede possano produrre va-
lori di emissione superiori a quelli prestabiliti deve
contenere l’indicazione delle misure previste per ri-
durre o eliminare le emissioni sonore causate dall’at-
tività o dagli impianti.
La relativa documentazione deve essere inviata all’uf-
ficio competente del comune ai fini del rilascio del re-
lativo nulla-osta.
Attività esenti dalla valutazione di impatto acustico
Non tutte le attività sono soggette alla valutazione di
impatto acustico, infatti, ai sensi dell’art. 4 comma 1
del d.P.R. n. 227/2011 le attività di seguito elenca-
te non sono tenute a presentare la valutazione di im-
patto acustico:
•	 Attività alberghiere e agroturistiche (se non hanno
musica);
•	 Attività di ristorazione collettiva e pubblica (se
non hanno musica);
•	 Attività ricreative (se non hanno musica);
•	 Attività turistiche;
•	 Attività sportive, esclusi i motori e le armi da fuoco;
•	 Attività culturali e di spettacolo (se non hanno
musica);
•	Palestre (se non hanno musica);
•	 Stabilimenti balneari (se non hanno musica);
•	 Agenzie di viaggio.
•	 Sale da gioco (se non hanno musica);
•	 Attività di supporto alle imprese;
•	 Call center;
•	 Intermediazione monetaria, finanziaria, immobi-
liare e assicurativa;
•	 Informatica – software, informatica – house, infor-
matica – internet point;
•	 Acconciatura, estetica, bellezza, massaggi, sola-
rium, piercing e tatuaggi;
•	 Laboratori veterinari;
•	 Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività
di analisi e ricerca;
•	 Ospedali, case o istituti di cura, con meno di 50
posti e senza laboratori;
•	 Lavanderie e stirerie;
•	 Attività di vendita al dettaglio di generi vari;
•	 Laboratori artigianali per la produzione di dolciu-
mi, gelati, pane, biscotti;
•	 Laboratori artigianali per la produzione di prodotti
alimentari freschi;
•	 Laboratori artigianali per la conservazione o sta-
gionatura di alimenti;
•	 Macellerie sprovviste del reparto di macellazione;
•	 Laboratori di sartoria e abbigliamento senza lavag-
gi, tintura e finissaggio;
•	 Laboratori di oreficeria, argenteria, bigiotteria,
orologeria;
•	Liuteria;
•	 Laboratori di restauro artistico;
•	 Riparazione di beni di consumo;
•	 Ottici, fotografi, grafici.
Valutazione di impatto acustico di una nuova opera
Per eseguire la valutazione di impatto acustico di una
nuova opera si applicano modelli numerici di calcolo
ai dati geometrici ottenuti tramite accurati rilievi stru-
mentali, in tal modo si potrà disporre di dati attendi-
bili relativi alle porzioni di territorio da studiare, a cui
si potranno applicare i rilievi acustici per validare i ri-
sultati del modello di calcolo. I valori di rumorosità
così ottenuti dovranno poi essere confrontati con i li-
miti previsti dalla legge.
Quando si esegue una valutazione previsionale di im-
patto acustico, si analizza generalmente la rumorosi-
tà prevista in orario diurno e quella prevista in orario
notturno (si tenga infatti presente che, in caso di at-
tività in orario notturno, i limiti di legge previsti sono
inferiori di circa 10 dB rispetto a quelli previsti per
il periodo diurno), tenendo conto della presenza di
eventuali interventi di mitigazione della rumorosità.
Valutazione impatto acustico di una opera esistente
Per valutare l’impatto acustico di un’infrastruttura o
attività già esistente si esegue la misura dei livelli di
rumorosità, i cui risultati dovranno essere conformi a
quanto previsto dal decreto 16 marzo 1998, “Tecni-
che di rilevamento e di misurazione dell’inquinamen-
to acustico”. I possibili scenari sono due:
1) Misurazione del rumore ambientale all’aperto: per
eseguire la valutazione di impatto acustico all’ester-
no, è necessario eseguire le misurazioni in prossimi-
tà di coloro che potrebbero potenzialmente venire di-
sturbati dal rumore, accertando il rispetto del valore
limite differenziale di immissione, e dei limiti asso-
luti di emissione e di immissione previsti dalla zoniz-
zazione acustica comunale (o dei limiti di accettabili-
tà previsti dall’articolo 6 del d.P.C.M. 1° marzo 1991
qualora tale classificazione non sia disponibile).
Professione
Teoria e pratica professionale86
L’Ufficio Tecnico 7-8 • 2017
2) Misurazione del rumore in ambienti chiusi: la misu-
razione del rumore in ambienti abitativi è mirata ad ac-
certare il rispetto del valore limite differenziale di im-
missione, e viene eseguita generalmente posizionando
il microfono a 1,5 metri dal pavimento e ad almeno un
metro dalle superfici riflettenti e aprendo le finestre.
Dunque la valutazione di impatto acustico può essere
effettuata in fase previsionale, cioè prima della rea-
lizzazione dell’opera, oppure quando l’opera è già esi-
stente. In entrambi i casi, i risultati delle misurazio-
ni effettuate devono essere trascritti in una relazione
che contenga i seguenti dati:
•	 luogo, ora e data del rilevamento;
•	 descrizione delle condizioni meteorologiche, con
indicazione di velocità e direzione del vento;
•	 descrizione del sito di misura;
•	 tempo della misurazione e periodo di riferimento
(orario diurno o notturno);
•	 classe di destinazione d’uso del luogo in cui avvie-
ne il rilievo;
•	 strumentazione impiegata, grado di precisione e
certificato di taratura della strumentazione e data
dell’ultima taratura;
•	 andamento temporale dei livelli sonori e del livello
continuo equivalente di pressione sonora (LAeq);
•	 diagrammi degli spettri di frequenza dei livelli mi-
nimi lineari per ciascuna misura;
•	 verifica della presenza di eventuali componenti
impulsive, tonali, o del tempo parziale;
•	 giudizio conclusivo.
Nel caso in cui la valutazione di impatto acustico ri-
leva valori superiori ai limite di legge si procederà ad
effettuare interventi di risanamento acustico. Si ripor-
ta di seguito lo schema metodologico.
Esistono infatti diversi sistemi di mitigazione e inter-
venti di bonifica acustica che possono essere indicati
nell’eventuale piano di risanamento rilasciato dal tec-
nico che ha effettuato la valutazione.
Il piano di risanamento acustico, in particolare, dovrà
fornire le seguenti informazioni:
•	 le motivazioni tecniche a causa delle quali si è pa-
lesata la necessità di individuazione degli inter-
venti, con riferimento alle sorgenti sonore respon-
sabili del superamento dei limiti;
•	 le modalità di adeguamento prescelte, con la de-
scrizione tecnica degli interventi di bonifica e la
specificazione di caratteristiche acustiche e pro-
prietà di riduzione dei livelli sonori.
•	 la riduzione dei livelli sonori stimata;
Caratterizzazione
acustica ante
operam (misurazioni
+ modello di calcolo)
SI = Opera
compatibile
Caratterizzazione
acustica
post operam
Stima-Previsione
dei livelli sonori
e confronto con i
valori limite
Livelli calcolati <
limiti di legge
NO = individuare
azioni correttive per
rientrare nei limiti
non verificati
Rivalutare l’opera
in progetto verificando
se livelli calcolati <
limiti di legge
Professione
Teoria e pratica professionale 87
L’Ufficio Tecnico 7-8 • 2017
•	 l’indicazione del termine temporale entro il quale
gli interventi di risanamento acustico dovranno es-
sere eseguiti.
Verifiche effettuate delle pubbliche amministrazioni
in materia di valutazione di impatto acustico –
Logiche di analisi e verifica della documentazione
ricevuta
L’ufficio tecnico di una pubblica amministrazione che
riceve da parte di privati una valutazione di impatto acu-
stico effettua una verifica della documentazione me-
diante un processo metodologico così sintetizzabile.
FASE 1 – Verifica dell’iscrizione all’albo dei tecnici
competenti in acustica, del tecnico che ha redatto la
valutazione di impatto acustico
In questa fase l’ufficio tecnico della p.a., in base al
documento che attesti l’iscrizione all’albo dei tecnici
competenti in acustica (allegato alla VIA), verifica se
il tecnico redattore della valutazione è regolarmente
iscritto all’albo regionale. Ciò avviene mediante l’ac-
cesso sul sito web istituzionali delle Regioni dove so-
no pubblicati gli elenchi.
FASE 2 – Verifica della presenza del certificato di ta-
ratura della strumentazione utilizzata per la valutazio-
ne di impatto acustico
In questa fase l’ufficio tecnico della p.a., verifica
che sia allegata alla VIA il certificato di taratura del-
la strumentazione utilizzata. I fonometri devono es-
sere di classe 1. Le misurazioni possono essere ef-
fettuate utilizzando i fonometri in posizione fissa o
tenuto in mano. La taratura del calibratore e del si-
stema strumentale non deve essere eseguita ad in-
tervalli non maggiori di due anni. La scelta della
strumentazione è legata alla strategia di misurazio-
ne adottata e influisce sull’accuratezza del risulta-
to ottenuto.
FASE 3 – Verifica del rispetto dei contenuti minimi
previsti dalle norme vigenti per le diverse attività sog-
gette alla valutazione di impatto acustico
Tale fase è quella più importante, in cui l’ufficio tec-
nico della p.a. verifica la rispondenza dell’elaborato
consegnatogli alla normativa vigente in materia di VIA
Le normative di settore specifiche per le varie attivi-
tà. Inoltre in allegato agli elaborati della VIA deve es-
sere presente la copia della carta di identità del tec-
nico redattore. I contenuti minimi previsti dalle rela-
tive norme di settore è possibile reperirli nell’e-book
di Ediltecnico “La valutazione di impatto acustico –
Contenuti e tecniche di redazione della valutazione di
impatto acustico per le varie attività ed opere infra-
strutturali” edito dalla Maggioli Editore.
Verifica dell’iscrizione
all’albo dei tecnici
competenti in acustica,
del tecnico che ha redatto
la valutazione di impatto
acustico
• FASE 1
• FASE 2
• FASE 3
Verifica del rispetto dei
contenutiminimi previsti
dalle norme vigenti per le
diverse attività soggette
alla valutazione
acustico; di impatto
Verifica della presenza
del certificato di taratura
della strumentazione
utilizzata per la
valutazione di acustico

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  • 1. Professione Teoria e pratica professionale 81 L’Ufficio Tecnico 7-8 • 2017 La valutazione di impatto acustico alla luce dei nuovi aggiornamenti normativi uu di Pietro Salomone Ingegnere, tecnico comunale Il tecnico competente in acustica L’art. 6 della l. 447/1995 definisce il tecnico com- petente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori defini- ti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamen- to acustico, svolgere le relative attività di controllo. La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica; Con l’allegato 1 del d.lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017 viene aggiornata la discipli- na dell’attività e della formazione della figura profes- sionale di tecnico competente in materia di acustica. In particolare vengono individuati i criteri generali per l’esercizio di tale professione e si disciplina l’elenco nominativo dei soggetti abilitati ed i requisiti neces- sari per l’iscrizione. I requisiti per l’iscrizione Secondo quanto riportato all’art. 22 del d.lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 all’elenco dei tecnici compe- tenti in acustica può essere iscritto chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato nell’allegato 2 del d.lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, e di almeno uno dei se- guenti requisiti: • avere superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di la- boratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo sche- ma di corso di cui all’allegato 2; • avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell’allegato 2 del d.lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017; • avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laborato- ri di acustica, rilasciati per esami relativi ad inse- gnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici com-
  • 2. Professione Teoria e pratica professionale82 L’Ufficio Tecnico 7-8 • 2017 petenti come da allegato 2 del d.lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017; • aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale. Lo stesso art. 22 prevede che in via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data del decreto(17 febbraio 2017), può essere iscritto chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguen- ti requisiti: a) aver svolto attività professionale in materia di acu- stica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collabo- razione con un tecnico competente ovvero alle di- pendenze di strutture pubbliche di cui all’articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. b) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell’allegato 2 del d.lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017. Per attività professionale in materia di acustica appli- cata si intende: • effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformi- tà dei valori riscontrati ai limiti di legge; • partecipazione o collaborazione a progetti di boni- fica acustica; • redazione o revisione di zonizzazione acustica; • redazione di piani di risanamento; • attività professionali nei settori dell’acustica ap- plicata all’industria ovvero acustica forense; La non occasionalità dell’attività svolta è valutata te- nendo conto della durata e della rilevanza delle pre- stazioni relative ad ogni anno. Modalità di presentazione delle domande di iscrizione I cittadini italiani in possesso dei requisiti di leg- ge che intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica presentano apposita doman- da, mediante autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del possesso dei titoli e dei requisiti visti in precedenza per lo svolgimento dell’attività, alla re- gione o provincia autonoma di residenza, redatta se- condo le modalità indicate dalla regione o provincia stessa. Successivamente la regione di residenza ve- rifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti, nonché’ la conformità dei corsi abilitanti alla profes- sione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all’allegato 2 parte B del d.lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017. Aggiornamento professionale Ai fini dell’aggiornamento professionale, gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 21 d.lgs. n.42 del 17 feb- braio 2017 devono partecipare, nell’arco di 5 an- ni dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribui- te su almeno tre anni. L’avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regio- ne di residenza, con dichiarazione ai sensi del d.P.R. n.445/2000. I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono or- ganizzati esclusivamente da università, enti o istitu- ti di ricerca, di formazione, albi, collegi e ordini pro- fessionali. La valutazione di impatto acustico In base alla legge n. 447/1995 e ai suoi recepimenti regionali, tutti i comuni italiani sono tenuti a rivolger- si a tecnici specializzati nel settore per ottenere una valutazione di impatto acustico per tutte le infrastrut- ture e le attività che sono già sorte o devono sorge- re. Per quanto riguarda la valutazione previsionale di impatto acustico, essa viene richiesta soprattutto al- le attività produttive e agli esercizi commerciali il cui impatto sonoro potrebbe essere fonte di disturbo per il vicinato e le zone contigue. Nel d.m. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” sono ri- portare alcune definizioni quali: • LA (Livello di rumore ambientale): è il livello di ru- more raggiunto con il contributo di tutte le sorgen- ti disturbanti esaminate. È il livello di rumore che si confronta con i limiti acustici stabiliti dalla zo- nizzazione; • LR (Livello di rumore residuo): è il livello di rumo- re che si ottiene eliminando le specifiche sorgenti disturbanti; • LD (Livello differenziale): è il livello di rumore che si ottiene dalla differenza tra LA e LR; • TR (tempo di riferimento) – rappresenta il perio- do della giornata all’interno del quale si eseguono
  • 3. Professione Teoria e pratica professionale 83 L’Ufficio Tecnico 7-8 • 2017 le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno com- preso tra le h 22,00 e le h 6,00; • TO (tempo di osservazione): è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizio- ni di rumorosità che si intendono valutare; • TM (tempo di misura): durata delle misure effet- tuate, rappresentativa del fenomeno acustico in osservazione; • LAeq,TR (Livello di pressione sonora ponderata “A” nel periodo di riferimento): è il livello di rumore LA riferito al tempo si riferimento diurno o notturno, calcolato utilizzando la tecnica del campionamen- to, e considerando come tempo di osservazione To il periodo di tempo in cui si verifica il fenomeno sonoro in esame, relativo quindi al funzionamento di un determinato macchinario o dell’intero stabi- limento; • Leq (A) (Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A): è l’indicatore acustico utiliz- zato per le rilevazioni fonometriche e per confron- tare i risultati con i valori limite di immissione, emissione e differenziali; • LN (Livello sonoro percentili): rappresenta il livello di pressione sonora superato per l’N per cento del tempo di misura; • SEL (livello sonoro di un singolo evento): rappre- senta il livello di esposizione di un singolo even- to misurato nell’intervallo di tempo compreso tra gli istanti iniziale e finale e in cui il livello sonoro dell’evento particolare supera il livello del rumo- re di fondo. Può anche essere considerato come il livello sonoro costante che, se mantenuto per un secondo, ha la stessa energia del livello ponderato e misurato come Leq(A). La legge n. 447/1995 tutela il riposo e la quiete pub- blica, demandando ai Comuni la scelta di suddividere il territorio in più zone caratterizzate da diversi livel- li di tolleranza sonora (zonizzazione acustica del ter- ritorio, in conformità con i limiti assoluti di immissio- ne, di cui al d.P.C.M. 14 novembre 1997). Ad oggi, quasi tutti i Comuni italiani sono dotati di un piano di zonizzazione acustica in grado di integrare il Piano di Governo e Gestione del territorio comunale a cui fare riferimento nell’insediamento di nuove attività. Inol- tre, in questi ultimi anni, i cittadini sono sempre più sensibili alle tematiche dell’inquinamento acustico, e i livelli di sensibilità e tolleranza al rumore cambia- no di pari passo con il cambiamento di stile di vita. Lo studio previsionale di impatto acustico consiste nella rilevazione di misure e nell’elaborazione di dati fonometrici che, applicati a specifici modelli numeri- ci, vengono poi confrontati ai limiti imposti per legge, e si conclude con la verifica tecnica, volta ad assicu- rare che l’attività esaminata non sarà causa di inqui- namento acustico. Oltre a quanto previsto dalla legge quadro sull’inqui- namento acustico n.447/95, molte regioni hanno for- nito ulteriori specifiche in tema. Infatti, la legge na- zionale e le leggi regionali sanciscono l’obbligo per il Comune di esercitare le funzioni amministrative in materia di controllo sull’osservanza delle disposizioni contro l’inquinamento acustico. In altre parole, in virtù della legge n. 447/1995 e suoi recepimenti regionali, ciascun comune è tenuto a verificare che tutte le attività potenzialmente rumo- rose siano state preventivamente monitorate dal pun- to di vista dell’inquinamento acustico, e che i rileva- menti eseguiti siano riportati in una relazione tecnica di impatto acustico che contenga quanto specificato dalle vigenti leggi in materia. Di fatto, la valutazione previsionale di impatto acustico viene richiesta per il rilascio della concessione edilizia di impianti e in- frastrutture produttive, sportive e ricreative o per po- stazioni di servizi commerciali polifunzionali, ma può essere richiesta anche in concomitanza con doman- de di licenza o autorizzazione all’esercizio di attività produttive e ricreative, in caso di cambio di gestione, rinnovo o ampliamento delle stesse. La valutazione di impatto acustico ha lo scopo di con- sentire la realizzazione e il monitoraggio dell’attuazio- ne dei contenuti della pianificazione territoriale, e si articola nelle seguenti fasi: 1) studio sullo stato di fatto dell’area oggetto di inter- vento, e sua completa mappatura acustica; 2) previsione inquinamento acustico indotto dal nuo- vo intervento; 3) individuazione eventuali opere di bonifica, con definizione delle relative conseguenze sul piano dell’acustica; 4) indicazione della soluzione ritenuta più idonea. In seguito all’effettuazione della valutazione previsio- nale di impatto acustico, si esegue un collaudo con- clusivo detto anche valutazione di impatto acustico post operam, il cui scopo è verificare il rispetto effet-
  • 4. Professione Teoria e pratica professionale84 L’Ufficio Tecnico 7-8 • 2017 tivo delle ipotesi di progetto. La ratio che presiede al- la necessità di valutazione di impatto acustico si in- dividua nella volontà del legislatore di tutelare la po- polazione esposta ad attività rumorose, e si articola in uno studio previsionale del rumore generato da un’at- tività o infrastruttura sul territorio circostante. Grazie alla valutazione previsionale dell’impatto acustico è possibile determinare se l’insediamento produttivo o l’infrastruttura in fase di realizzazione rispettano i li- miti di emissione ed immissione sonora dell’area pre- scelta e delle zone ad essa adiacenti, in base alla re- lativa classe acustica di appartenenza specificata nel- la zonizzazione acustica comunale del territorio. Per quanto riguarda i limiti di emissione ed immissione sonora stabiliti dalla legge 447/1995 – d.P.C.M. 1° marzo 1991 – d.P.C.M. 14 novembre 1997 si riman- da alle relative tabelle. Con la valutazione di impatto acustico è possibile de- terminare se l’opera in questione rispetta i limiti di emissione ed immissione sonora dell’area prescelta, e delle zone ad essa adiacenti. Tali limiti, precedente- mente determinati dalla zonizzazione acustica comu- nale del territorio, sono indicati dalla classe acustica di appartenenza. Con la valutazione di impatto acustico è possibile at- tuare e verificare il rispetto delle norme della pianifi- cazione territoriale. Come si è visto, la valutazione di impatto acustico consiste nella previsione degli effetti ambientali che scaturiranno, dal punto di vista dell’in- quinamento acustico, dalla realizzazione di interven- ti di diversa natura sul territorio. Ora vediamo in che cosa consiste la valutazione di impatto acustico per la realizzazione di opere stradali, ferroviarie, aeroportuali, attività industriali, commerciali e ricreative. Innanzitutto, è bene specificare che esistono due diver- si tipi di valutazione di impatto acustico, che si differen- ziano in base al momento in cui vengono effettuate: esi- stono cioè una valutazione di impatto acustico previsio- nale, realizzata prima dell’esecuzione dell’opera, e una valutazione di impatto acustico applicata a situazioni già esistenti. Vediamo in breve di cosa si tratta. Attività soggette alla valutazione di impatto acustico Sono obbligate a presentare la valutazione di impat- to acustico le attività che utilizzano impianti di dif- fusione sonora o che svolgono eventi con diffusione di musica o l’utilizzo di strumenti musicali come ad esempio: • ristoranti, pizzerie, trattorie, bar; • attività ricreative; • attività agrituristiche; • attività culturali e di spettacolo; • sale da gioco; • palestre; • stabilimenti balneari. Allo stesso tempo, a prescindere dalla distinzione di cui sopra, è fatto obbligo di presentare la valutazione di impatto acustico nel caso in cui i limiti di emissio- ne sonora possano essere superati. I progetti sottoposti a valutazione di impatto acustico devono essere redatti in conformità alle esigenze di tu- tela dall’inquinamento acustico delle zone interessate. I soggetti titolari dei progetti o delle opere predispon- gono una documentazione di impatto acustico relati- va alla realizzazione, alla modifica o al potenziamen- to delle opere quali: • aeroporti, aviosuperfici, eliporti; • strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurba- ne principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la clas- sificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; • discoteche; • circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti spor- tivi e ricreativi; • ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsio- nale di impatto acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: • scuole e asili nido; • ospedali; • case di cura e di riposo; • parchi pubblici urbani ed extraurbani; • nuovi insediamenti residenziali. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie re- lative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad at- tività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesi- mi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività pro- duttive devono contenere una documentazione di pre- visione di impatto acustico.
  • 5. Professione Teoria e pratica professionale 85 L’Ufficio Tecnico 7-8 • 2017 La domanda di licenza o di autorizzazione all’eserci- zio delle attività che si prevede possano produrre va- lori di emissione superiori a quelli prestabiliti deve contenere l’indicazione delle misure previste per ri- durre o eliminare le emissioni sonore causate dall’at- tività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all’uf- ficio competente del comune ai fini del rilascio del re- lativo nulla-osta. Attività esenti dalla valutazione di impatto acustico Non tutte le attività sono soggette alla valutazione di impatto acustico, infatti, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del d.P.R. n. 227/2011 le attività di seguito elenca- te non sono tenute a presentare la valutazione di im- patto acustico: • Attività alberghiere e agroturistiche (se non hanno musica); • Attività di ristorazione collettiva e pubblica (se non hanno musica); • Attività ricreative (se non hanno musica); • Attività turistiche; • Attività sportive, esclusi i motori e le armi da fuoco; • Attività culturali e di spettacolo (se non hanno musica); • Palestre (se non hanno musica); • Stabilimenti balneari (se non hanno musica); • Agenzie di viaggio. • Sale da gioco (se non hanno musica); • Attività di supporto alle imprese; • Call center; • Intermediazione monetaria, finanziaria, immobi- liare e assicurativa; • Informatica – software, informatica – house, infor- matica – internet point; • Acconciatura, estetica, bellezza, massaggi, sola- rium, piercing e tatuaggi; • Laboratori veterinari; • Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi e ricerca; • Ospedali, case o istituti di cura, con meno di 50 posti e senza laboratori; • Lavanderie e stirerie; • Attività di vendita al dettaglio di generi vari; • Laboratori artigianali per la produzione di dolciu- mi, gelati, pane, biscotti; • Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi; • Laboratori artigianali per la conservazione o sta- gionatura di alimenti; • Macellerie sprovviste del reparto di macellazione; • Laboratori di sartoria e abbigliamento senza lavag- gi, tintura e finissaggio; • Laboratori di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria; • Liuteria; • Laboratori di restauro artistico; • Riparazione di beni di consumo; • Ottici, fotografi, grafici. Valutazione di impatto acustico di una nuova opera Per eseguire la valutazione di impatto acustico di una nuova opera si applicano modelli numerici di calcolo ai dati geometrici ottenuti tramite accurati rilievi stru- mentali, in tal modo si potrà disporre di dati attendi- bili relativi alle porzioni di territorio da studiare, a cui si potranno applicare i rilievi acustici per validare i ri- sultati del modello di calcolo. I valori di rumorosità così ottenuti dovranno poi essere confrontati con i li- miti previsti dalla legge. Quando si esegue una valutazione previsionale di im- patto acustico, si analizza generalmente la rumorosi- tà prevista in orario diurno e quella prevista in orario notturno (si tenga infatti presente che, in caso di at- tività in orario notturno, i limiti di legge previsti sono inferiori di circa 10 dB rispetto a quelli previsti per il periodo diurno), tenendo conto della presenza di eventuali interventi di mitigazione della rumorosità. Valutazione impatto acustico di una opera esistente Per valutare l’impatto acustico di un’infrastruttura o attività già esistente si esegue la misura dei livelli di rumorosità, i cui risultati dovranno essere conformi a quanto previsto dal decreto 16 marzo 1998, “Tecni- che di rilevamento e di misurazione dell’inquinamen- to acustico”. I possibili scenari sono due: 1) Misurazione del rumore ambientale all’aperto: per eseguire la valutazione di impatto acustico all’ester- no, è necessario eseguire le misurazioni in prossimi- tà di coloro che potrebbero potenzialmente venire di- sturbati dal rumore, accertando il rispetto del valore limite differenziale di immissione, e dei limiti asso- luti di emissione e di immissione previsti dalla zoniz- zazione acustica comunale (o dei limiti di accettabili- tà previsti dall’articolo 6 del d.P.C.M. 1° marzo 1991 qualora tale classificazione non sia disponibile).
  • 6. Professione Teoria e pratica professionale86 L’Ufficio Tecnico 7-8 • 2017 2) Misurazione del rumore in ambienti chiusi: la misu- razione del rumore in ambienti abitativi è mirata ad ac- certare il rispetto del valore limite differenziale di im- missione, e viene eseguita generalmente posizionando il microfono a 1,5 metri dal pavimento e ad almeno un metro dalle superfici riflettenti e aprendo le finestre. Dunque la valutazione di impatto acustico può essere effettuata in fase previsionale, cioè prima della rea- lizzazione dell’opera, oppure quando l’opera è già esi- stente. In entrambi i casi, i risultati delle misurazio- ni effettuate devono essere trascritti in una relazione che contenga i seguenti dati: • luogo, ora e data del rilevamento; • descrizione delle condizioni meteorologiche, con indicazione di velocità e direzione del vento; • descrizione del sito di misura; • tempo della misurazione e periodo di riferimento (orario diurno o notturno); • classe di destinazione d’uso del luogo in cui avvie- ne il rilievo; • strumentazione impiegata, grado di precisione e certificato di taratura della strumentazione e data dell’ultima taratura; • andamento temporale dei livelli sonori e del livello continuo equivalente di pressione sonora (LAeq); • diagrammi degli spettri di frequenza dei livelli mi- nimi lineari per ciascuna misura; • verifica della presenza di eventuali componenti impulsive, tonali, o del tempo parziale; • giudizio conclusivo. Nel caso in cui la valutazione di impatto acustico ri- leva valori superiori ai limite di legge si procederà ad effettuare interventi di risanamento acustico. Si ripor- ta di seguito lo schema metodologico. Esistono infatti diversi sistemi di mitigazione e inter- venti di bonifica acustica che possono essere indicati nell’eventuale piano di risanamento rilasciato dal tec- nico che ha effettuato la valutazione. Il piano di risanamento acustico, in particolare, dovrà fornire le seguenti informazioni: • le motivazioni tecniche a causa delle quali si è pa- lesata la necessità di individuazione degli inter- venti, con riferimento alle sorgenti sonore respon- sabili del superamento dei limiti; • le modalità di adeguamento prescelte, con la de- scrizione tecnica degli interventi di bonifica e la specificazione di caratteristiche acustiche e pro- prietà di riduzione dei livelli sonori. • la riduzione dei livelli sonori stimata; Caratterizzazione acustica ante operam (misurazioni + modello di calcolo) SI = Opera compatibile Caratterizzazione acustica post operam Stima-Previsione dei livelli sonori e confronto con i valori limite Livelli calcolati < limiti di legge NO = individuare azioni correttive per rientrare nei limiti non verificati Rivalutare l’opera in progetto verificando se livelli calcolati < limiti di legge
  • 7. Professione Teoria e pratica professionale 87 L’Ufficio Tecnico 7-8 • 2017 • l’indicazione del termine temporale entro il quale gli interventi di risanamento acustico dovranno es- sere eseguiti. Verifiche effettuate delle pubbliche amministrazioni in materia di valutazione di impatto acustico – Logiche di analisi e verifica della documentazione ricevuta L’ufficio tecnico di una pubblica amministrazione che riceve da parte di privati una valutazione di impatto acu- stico effettua una verifica della documentazione me- diante un processo metodologico così sintetizzabile. FASE 1 – Verifica dell’iscrizione all’albo dei tecnici competenti in acustica, del tecnico che ha redatto la valutazione di impatto acustico In questa fase l’ufficio tecnico della p.a., in base al documento che attesti l’iscrizione all’albo dei tecnici competenti in acustica (allegato alla VIA), verifica se il tecnico redattore della valutazione è regolarmente iscritto all’albo regionale. Ciò avviene mediante l’ac- cesso sul sito web istituzionali delle Regioni dove so- no pubblicati gli elenchi. FASE 2 – Verifica della presenza del certificato di ta- ratura della strumentazione utilizzata per la valutazio- ne di impatto acustico In questa fase l’ufficio tecnico della p.a., verifica che sia allegata alla VIA il certificato di taratura del- la strumentazione utilizzata. I fonometri devono es- sere di classe 1. Le misurazioni possono essere ef- fettuate utilizzando i fonometri in posizione fissa o tenuto in mano. La taratura del calibratore e del si- stema strumentale non deve essere eseguita ad in- tervalli non maggiori di due anni. La scelta della strumentazione è legata alla strategia di misurazio- ne adottata e influisce sull’accuratezza del risulta- to ottenuto. FASE 3 – Verifica del rispetto dei contenuti minimi previsti dalle norme vigenti per le diverse attività sog- gette alla valutazione di impatto acustico Tale fase è quella più importante, in cui l’ufficio tec- nico della p.a. verifica la rispondenza dell’elaborato consegnatogli alla normativa vigente in materia di VIA Le normative di settore specifiche per le varie attivi- tà. Inoltre in allegato agli elaborati della VIA deve es- sere presente la copia della carta di identità del tec- nico redattore. I contenuti minimi previsti dalle rela- tive norme di settore è possibile reperirli nell’e-book di Ediltecnico “La valutazione di impatto acustico – Contenuti e tecniche di redazione della valutazione di impatto acustico per le varie attività ed opere infra- strutturali” edito dalla Maggioli Editore. Verifica dell’iscrizione all’albo dei tecnici competenti in acustica, del tecnico che ha redatto la valutazione di impatto acustico • FASE 1 • FASE 2 • FASE 3 Verifica del rispetto dei contenutiminimi previsti dalle norme vigenti per le diverse attività soggette alla valutazione acustico; di impatto Verifica della presenza del certificato di taratura della strumentazione utilizzata per la valutazione di acustico