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FINANZIAMENTO MEDIANTE CAPITALE
               PROPRIO:
      LA COSTITUZIONE DI SOCIETA’
Definizione di SOCIETA’: (art.2247 Codice Civile) “Con in contratto di società due o più persone
         conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica … al fine di
         dividerne gli utili”.
Le società si articolano in due grandi categorie:
•        Società di PERSONE. Comprendono:
a)       Società semplice;
b)       Società in nome collettivo;
c)       Società in accomandita semplice;
•        Società di CAPITALI. Comprendono:
d) Società per azioni;
e) Società in accomandita per azioni;
f) Società a responsabilità limitata.

Nelle società per azioni e nelle società in accomandita per azioni il capitale è rappresentato da AZIONI.
Nelle altre categorie di società il capitale è rappresentato da QUOTE.



                                                                                                            1
DIFFERENZE TRA SOCIETA’ DI PERSONE E SOCIETA’
                    DI CAPITALI
      SOCIETA’ DI PERSONE                            SOCIETA’ DI CAPITALI
Non hanno personalità giuridica (capacità       Hanno personalità giuridica. Pertanto,
di essere titolari di diritti e di              titolare dei diritti e delle obbligazioni
obbligazioni). I titolari dei diritti e delle   sociali è la società, la quale è considerata
obbligazioni scaturenti dall’attività           come un’entità a sé stante rispetto ai
aziendale sono i singoli soci.                  singoli soci.
I soci sono responsabili solidalmente e      I soci sono responsabili limitatamente alla
illimitatamente per le obbligazioni sociali. quota (o alle azioni) sottoscritte.



I soci hanno ampio potere decisionale.          I soci hanno limitato potere di gestire
                                                l’impresa (nomina e revoca degli
                                                amministratori).


                                                                                           2
FASI DELLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ PER
                  AZIONI (SPA)

1° FASE: SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Si tratta di una fase di impegno, durante la quale gli azionisti si impegnano a conferire il
     valore sottoscritto. Nasce, pertanto, un credito della società nei confronti degli azionisti.
In questa fase bisogna tenere in considerazione due valori:
Il VALORE NOMINALE (VN), che è l’ammontare scritto sull’azione.
VN di una singola azione x N° di azioni emesse = Capitale Sociale

Il VALORE DI EMISSIONE (VE) è l’importo pagato dall’azionista in seguito alla
    sottoscrizione.
Si possono presentare due possibili relazioni tra il VN ed il VE:
• VE >VN: emissione sopra la pari
• VE=VN: emissione alla pari
Mentre non potrà mai accadere che VE <VN. Non è, infatti, possibile che ci sia emissione
    sotto la pari, al fine di evitare annacquamenti di capitale. Infatti, nelle società di capitali,
    il capitale rappresenta una fondamentale garanzia per i terzi, dato che i soci rispondono
    delle obbligazioni sociali nei limiti delle azioni o delle quote sottoscritte.

                                                                                                   3
FASI DELLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ PER
                  AZIONI (SPA)

2°FASE: VERSAMENTO DI ALMENO IL 25% DEI CONFERIMENTI IN DENARO SU UN
     CONTO CORRENTE BANCARIO VINCOLATO E INFRUTTIFERO:
Entro 20 giorni dalla sottoscrizione è necessario che gli azionisti versino una parte dei conferimenti in
     denaro in un conto vincolato. Il deposito di tale somma di denaro deve essere effettuata a cura del
     notaio o degli amministratori. Tale disposizione deriva dal fatto che, quando la società non ha ancora
     conseguito la personalità giuridica, è necessario creare una garanzia per i terzi che entrano in contatto
     con la società stessa. Tale garanzia è rappresentata dal versamento di una parte dei conferimenti in un
     conto che sarà vincolato fino a quando la società acquisirà personalità giuridica e, dunque, sarà a tutti
     gli effetti responsabile verso i terzi per le obbligazioni assunte. Prima dell’iscrizione è responsabile
     illimitatamente verso i terzi chi ha agito, il socio fondatore o l’unico socio e coloro che hanno deciso
     l’operazione, salvo ratifica della società dopo l’iscrizione.
Nel caso di emissione sopra la pari, il versamento del 25% dei conferimenti in denaro sarà maggiorato
     dell’intero sovraprezzo.
Prima della Riforma delle Società di Capitali (Legge 3 ottobre 2001, n.366; D.Lgs.17 gennaio 2003, n.6),
     la normativa prevedeva l’obbligo di versare presso il conto corrente bancario vincolato i 3/10 dei
     conferimenti in denaro.
Ulteriori novità della Riforma prevedono che:
-    sia ammessa la costituzione di SPA con un unico socio;
-    il capitale sociale minimo sia di € 120.000. Deve essere indicato il Comune in cui ha sede la società,
     la durata della società può essere a tempo indeterminato; va precisato l’oggetto sociale.

                                                                                                            4
FASI DELLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ PER
                  AZIONI (SPA)

3° FASE: OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI GOVERNATIVE
Questa fase non prevede rilevazioni in P.D.
Con l’ottenimento delle autorizzazioni governative la società può procedere all’iscrizione
    nel Registro delle Imprese e conseguire, pertanto, la Personalità Giuridica. Ottenuta la
    personalità giuridica, la società sarà responsabile verso i terzi per le obbligazioni
    assunte, e sarà pertanto possibile svincolare i conferimenti in denaro depositati presso il
    conto corrente bancario vincolato (4° fase).

4° FASE: SVINCOLO DEL 25% DEI CONFERIMENTI IN DENARO E LORO
    DEPOSITO IN UN CONTO CORRENTE FRUTTIFERO E NON VINCOLATO

5° FASE: APPORTO DEI CONFERIMENTI IN NATURA
Durante questa fase gli azionisti apportano i beni in natura. A titolo di esempio, possono
    formare oggetto di conferimenti in natura singoli beni (impianti, fabbricati, macchinari,
    terreni, ecc.) oppure complessi congiunti di beni (ad esempio un’azienda funzionante).
    Possono formare oggetto di conferimento anche crediti, oppure debiti.

                                                                                                  5
FASI DELLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ PER
                  AZIONI (SPA)

6° FASE: VERSAMENTO DEI RESTANTI CONFERIMENTI IN DENARO
Il versamento dei restanti conferimenti in denaro può avvenire in due modi:
1)      Può essere effettato spontaneamente dagli azionisti, senza necessità di richiamo da
        parte degli amministratori;
2)      Può avvenire previo richiamo da parte degli amministratori della parte residua

7° FASE: SOSTENIMENTO DELLE SPESE DI IMPIANTO
Le spese di impianto (anche denominate costi d’impianto) sono oneri relativi, ad esempio,
       ad atti notarili, a bolli e ad altre spese necessarie per iniziare l’attività d’impresa.
       Esse forniranno utilità a lungo nel tempo, presumibilmente per tutta la vita
       dell’azienda, e rappresentano, pertanto, oneri pluriennali. Per tale ragione il conto
       “spese d’impianto” o “costi d’impianto” deve essere collocato, al 31/12, nella
       sezione DARE dello Stato Patrimoniale.

Le fasi della costituzione di una SPA potrebbero presentarsi in ordine diverso rispetto a
        quello appena elencato. La traccia degli esercizi da svolgere indicherà l’ordine in cui
        effettuare le rilevazioni.
                                                                                                  6

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  • 1. FINANZIAMENTO MEDIANTE CAPITALE PROPRIO: LA COSTITUZIONE DI SOCIETA’ Definizione di SOCIETA’: (art.2247 Codice Civile) “Con in contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica … al fine di dividerne gli utili”. Le società si articolano in due grandi categorie: • Società di PERSONE. Comprendono: a) Società semplice; b) Società in nome collettivo; c) Società in accomandita semplice; • Società di CAPITALI. Comprendono: d) Società per azioni; e) Società in accomandita per azioni; f) Società a responsabilità limitata. Nelle società per azioni e nelle società in accomandita per azioni il capitale è rappresentato da AZIONI. Nelle altre categorie di società il capitale è rappresentato da QUOTE. 1
  • 2. DIFFERENZE TRA SOCIETA’ DI PERSONE E SOCIETA’ DI CAPITALI SOCIETA’ DI PERSONE SOCIETA’ DI CAPITALI Non hanno personalità giuridica (capacità Hanno personalità giuridica. Pertanto, di essere titolari di diritti e di titolare dei diritti e delle obbligazioni obbligazioni). I titolari dei diritti e delle sociali è la società, la quale è considerata obbligazioni scaturenti dall’attività come un’entità a sé stante rispetto ai aziendale sono i singoli soci. singoli soci. I soci sono responsabili solidalmente e I soci sono responsabili limitatamente alla illimitatamente per le obbligazioni sociali. quota (o alle azioni) sottoscritte. I soci hanno ampio potere decisionale. I soci hanno limitato potere di gestire l’impresa (nomina e revoca degli amministratori). 2
  • 3. FASI DELLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ PER AZIONI (SPA) 1° FASE: SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE Si tratta di una fase di impegno, durante la quale gli azionisti si impegnano a conferire il valore sottoscritto. Nasce, pertanto, un credito della società nei confronti degli azionisti. In questa fase bisogna tenere in considerazione due valori: Il VALORE NOMINALE (VN), che è l’ammontare scritto sull’azione. VN di una singola azione x N° di azioni emesse = Capitale Sociale Il VALORE DI EMISSIONE (VE) è l’importo pagato dall’azionista in seguito alla sottoscrizione. Si possono presentare due possibili relazioni tra il VN ed il VE: • VE >VN: emissione sopra la pari • VE=VN: emissione alla pari Mentre non potrà mai accadere che VE <VN. Non è, infatti, possibile che ci sia emissione sotto la pari, al fine di evitare annacquamenti di capitale. Infatti, nelle società di capitali, il capitale rappresenta una fondamentale garanzia per i terzi, dato che i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti delle azioni o delle quote sottoscritte. 3
  • 4. FASI DELLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ PER AZIONI (SPA) 2°FASE: VERSAMENTO DI ALMENO IL 25% DEI CONFERIMENTI IN DENARO SU UN CONTO CORRENTE BANCARIO VINCOLATO E INFRUTTIFERO: Entro 20 giorni dalla sottoscrizione è necessario che gli azionisti versino una parte dei conferimenti in denaro in un conto vincolato. Il deposito di tale somma di denaro deve essere effettuata a cura del notaio o degli amministratori. Tale disposizione deriva dal fatto che, quando la società non ha ancora conseguito la personalità giuridica, è necessario creare una garanzia per i terzi che entrano in contatto con la società stessa. Tale garanzia è rappresentata dal versamento di una parte dei conferimenti in un conto che sarà vincolato fino a quando la società acquisirà personalità giuridica e, dunque, sarà a tutti gli effetti responsabile verso i terzi per le obbligazioni assunte. Prima dell’iscrizione è responsabile illimitatamente verso i terzi chi ha agito, il socio fondatore o l’unico socio e coloro che hanno deciso l’operazione, salvo ratifica della società dopo l’iscrizione. Nel caso di emissione sopra la pari, il versamento del 25% dei conferimenti in denaro sarà maggiorato dell’intero sovraprezzo. Prima della Riforma delle Società di Capitali (Legge 3 ottobre 2001, n.366; D.Lgs.17 gennaio 2003, n.6), la normativa prevedeva l’obbligo di versare presso il conto corrente bancario vincolato i 3/10 dei conferimenti in denaro. Ulteriori novità della Riforma prevedono che: - sia ammessa la costituzione di SPA con un unico socio; - il capitale sociale minimo sia di € 120.000. Deve essere indicato il Comune in cui ha sede la società, la durata della società può essere a tempo indeterminato; va precisato l’oggetto sociale. 4
  • 5. FASI DELLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ PER AZIONI (SPA) 3° FASE: OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI GOVERNATIVE Questa fase non prevede rilevazioni in P.D. Con l’ottenimento delle autorizzazioni governative la società può procedere all’iscrizione nel Registro delle Imprese e conseguire, pertanto, la Personalità Giuridica. Ottenuta la personalità giuridica, la società sarà responsabile verso i terzi per le obbligazioni assunte, e sarà pertanto possibile svincolare i conferimenti in denaro depositati presso il conto corrente bancario vincolato (4° fase). 4° FASE: SVINCOLO DEL 25% DEI CONFERIMENTI IN DENARO E LORO DEPOSITO IN UN CONTO CORRENTE FRUTTIFERO E NON VINCOLATO 5° FASE: APPORTO DEI CONFERIMENTI IN NATURA Durante questa fase gli azionisti apportano i beni in natura. A titolo di esempio, possono formare oggetto di conferimenti in natura singoli beni (impianti, fabbricati, macchinari, terreni, ecc.) oppure complessi congiunti di beni (ad esempio un’azienda funzionante). Possono formare oggetto di conferimento anche crediti, oppure debiti. 5
  • 6. FASI DELLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ PER AZIONI (SPA) 6° FASE: VERSAMENTO DEI RESTANTI CONFERIMENTI IN DENARO Il versamento dei restanti conferimenti in denaro può avvenire in due modi: 1) Può essere effettato spontaneamente dagli azionisti, senza necessità di richiamo da parte degli amministratori; 2) Può avvenire previo richiamo da parte degli amministratori della parte residua 7° FASE: SOSTENIMENTO DELLE SPESE DI IMPIANTO Le spese di impianto (anche denominate costi d’impianto) sono oneri relativi, ad esempio, ad atti notarili, a bolli e ad altre spese necessarie per iniziare l’attività d’impresa. Esse forniranno utilità a lungo nel tempo, presumibilmente per tutta la vita dell’azienda, e rappresentano, pertanto, oneri pluriennali. Per tale ragione il conto “spese d’impianto” o “costi d’impianto” deve essere collocato, al 31/12, nella sezione DARE dello Stato Patrimoniale. Le fasi della costituzione di una SPA potrebbero presentarsi in ordine diverso rispetto a quello appena elencato. La traccia degli esercizi da svolgere indicherà l’ordine in cui effettuare le rilevazioni. 6