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Ordinamenti dei cicli scolastici ed esami di stato a
conclusione del I e del II ciclo di Istruzione
Corso intensivo DS (c. 87 Legge 107/2015 e DM 499)
MIUR – USR per l’Abruzzo - 27 agosto 2015
Dirigente tecnico Luca Salvini
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Questa opera di Luca Salvini è distribuita con Licenza
Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.
1
CORSO INTENSIVO DS
• MIUR – USR per la Toscana
• L’Aquila, 27 agosto 2015
• Quarta giornata
CALENDARIO
ORDINAMENTI ED ESAMI
ORDINAMENTI
CICLI
SCOLASTICI
ESAMI DI
STATO
A
CONCLUSIONE
DEL I E DEL II
CICLO DI
ISTRUZIONE
INDICE per i lavori del 4° giorno (27 agosto 2015)
• Introduzione
o Ambiente di eLearning di supporto per i corsisti
o Il questionario di rilevazione/gradimento
• Ordinamenti dei cicli scolastici ed esami di stato del I e del II ciclo
o Costituzione, ordinamenti ed esami di stato
o Norme antiche e norme recenti: quali in vigore?
o Ordinamenti e certificazione delle competenze
o Ordinamenti scolastici del I ciclo
o Esami di stato a conclusione del I ciclo di Istruzione
o Ordinamenti scolastici del II ciclo
o Esami di stato a conclusione del II ciclo di Istruzione
AMBIENTE di eLearning di supporto PER I CORSISTI
CREAZIONE ACCOUNT su http://toscana-istruzione.it
Luca Salvini - Dirigente Tecnico MIUR 7
COMPILAZIONE FORM E CONFERMA via email
Luca Salvini - Dirigente Tecnico MIUR 8
IL QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE/GRADIMENTO
COSTITUZIONE, ORDINAMENTI ED ESAMI DI STATO
• L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
• La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
• Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo
Stato.
• La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità,
deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
• E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari
ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l'abilitazione all'esercizio professionale.
• Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 33 Cost.).
NORME ANTICHE E NORME RECENTI: QUALI IN VIGORE?
Abrogazione di norme statali pubblicate anteriormente al 1/01/1970:
• DLgs 1 dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali
anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la
permanenza in vigore)
• DLgs 13 dicembre 2010, n. 212 (disposizioni legislative statali
anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la
permanenza in vigore)
Nota MIUR 1° aprile 2010, prot. n. 2532 (R.D. 4 maggio 1925, n. 653 e
R.D. 21 novembre 1929, n. 2049, permanenza in vigore)
ORDINAMENTI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
• Nelle scuole del primo ciclo la certificazione assume una prevalente funzione
educativa
• Sono previste quattro tipologie di certificazione
o quinta classe primaria,
o terza classe secondaria di I grado,
o seconda classe secondaria di II grado,
o quinta classe secondaria di II grado
• Le 4 tipologie si caratterizzano attualmente per diversità di impianto culturale e di
formato amministrativo.
• L’introduzione dei modelli nazionali sperimentali nel primo ciclo risponde
all’esigenza di avviare un processo di armonizzazione
• La certificazione delle competenze NON è sostitutiva delle attuali modalità di
valutazione, ma accompagna ed integra tali strumenti
• La certificazione si riferisce a conoscenze, abilità e competenze in sintonia con le
competenze chiave per l’apprendimento permanente del 2006.
Luca Salvini - Dirigente Tecnico MIUR 12
ORDINAMENTI SCOLASTICI DEL I CICLO
• DPR 8 marzo 1999, n. 275 (regolamento autonomia scolastica)
• Legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega norme generali e LEI)
• DLgs 19 febbraio 2004, n. 59 (definizione norme generali infanzia e primo ciclo)
• DL 1 settembre 2008, n. 137, conv. Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (art. 3 voto
numerico in decimi al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado)
• DM 26 marzo 2009, n. 37 (classi di abilitazione e quadri orari secondaria I grado)
• DPR 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento sulla valutazione)
• DPR 20 marzo 2009, n. 89 (revisione assetto ordinamentale scuola infanzia e
primo ciclo)
• DM 16 novembre 2012, n. 254 (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo
• DLgs 16 gennaio 2013, n. 13 (costituzione del Sistema Nazionale di certificazione
delle competenze)
• CM del 13 febbraio 2015, n. 3 (adozione dei nuovi modelli di certificazione)
ESAMI DI STATO A CONCLUSIONE DEL I CICLO
• Esami: Norme di riferimento per l’esame di stato nel I Ciclo
• Come è organizzato l’esame nel I Ciclo (costituzione commissione,
tipi di prove)
• Casi pratici I Ciclo
ESAME: NORME DI RIFERIMENTO PER IL I CICLO
• RD 6 maggio 1923, n. 1054 (artt. 71-96, parte non abrogata); testo GU;
• RD 4 maggio 1925, n. 653 (non abrogato)
• Legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (Istituzione e ordinamento della scuola media
statale, abrogato con DLgs 13 dicembre 2010, n. 212)
• DPR 14 maggio 1966, n. 362 (Esame di stato di licenza della scuola media)
• DPR 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione degli alunni)
• CM 26 marzo 2010, n. 35 (candidati esterni, trasferimenti)
• DM 12 luglio 2011, prot.n. 5669 (disposizioni attuative della Legge 8 ottobre
2010, n. 170, nuove norme in materia di DSA in ambito scolastico)
• CM 31 maggio 2012, prot.n. 48 (istruzioni a carattere permanente relative allo
svolgimento degli esami di stato a conclusione del primo ciclo di istruzione)
CASI PRATICI I CICLO
• Come si calcola il voto finale dell’esito dell’esame?
• Il docente di «attività di approfondimento in materie letterarie»
partecipa all’esame di stato?
• È possibile la Lode al colloquio (ad es. per aumentare di 0.50 il
voto)?
ORDINAMENTI SCOLASTICI DEL II CICLO
• DPR 8 marzo 1999, n. 275 (regolamento autonomia scolastica)
• Nuovi Regolamenti:
o Per i professionali (DPR 15 marzo 2010, n. 87)
o Per i tecnici (DPR 15 marzo 2010, n. 88)
o per i Licei (DPR 15 marzo 2010, n. 89)
• Le indicazioni nazionali e le Linee guida
• Esempio di Linee Guida per i tecnici
• La declinazione degli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e
competenze, anno per anno
• CM 29 marzo 2012, n. 25 (dotazioni organiche e quote di autonomia)
ESAMI DI STATO A CONCLUSIONE DEL II CICLO
• Esami: Norme di riferimento per il II Ciclo
• Novità di quest’anno / specificità
• Raccomandazioni
• Come è organizzato l’esame nel II Ciclo (costituzione commissione,
operazioni per area disciplinare)
• Casi pratici II Ciclo
ESAME: NORME DI RIFERIMENTO PER IL II CICLO
• Legge 10 dicembre 1997, n. 425 (riforma esami stato)
• DPR 23 luglio 1998, n. 323 (regolamento esame di stato)
• DM 20 novembre 2000, n. 429 (regolamento terza prova)
• DM 17 gennaio 2007, n. 6 (modalità affidamento materie /criteri nomina e
sostituzione commissari)
• DM 16 dicembre 2009, n. 99 (attribuzione credito scolastico)
• DM 29 gennaio 2015, n. 10 (regolamento svolgimento seconda prova scritta)
• CM 26 febbraio 2015, n. 5 (formazione commissioni)
• OM 29 maggio 2015, n. 11 e Allegato con i modelli dei verbali 2015
• D.M. 29 maggio 2015, n. 319 (Costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla
correzione delle prove scritte)
• SITO MIUR, sezione normativa
NOVITÀ DI QUEST’ANNO / SPECIFICITÀ
• Passaggio dai “programmi” a ”conoscenze, abilità e competenze”
per tutti gli ordini di scuola (art. 7 c. 2)
• Incompatibilità (Parentela o affinità …)
• Inizio correzione delle prove scritte dopo …
• Prove scritte combinate
• Novità nella prima prova scritta
• Novità nella seconda prova scritta
• Quarta prova scritta ed ESABAC
• Inizio dei Colloqui
INCOMPATIBILITÀ: Parentela o affinità
• Vincoli di parentela o affinità entro il 4° grado, anche per i membri interni -
Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati
con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto
grado, dovrà farlo presente al Direttore generale o al Dirigente preposto
all’Ufficio scolastico regionale competente (art. 15, c. 4)
• Si precisa, però, che considerati i tempi di pubblicazione dell'ordinanza, solo in
via eccezionale per il corrente anno, all'unico fine di tutelare l'interesse
degli alunni delle classi eventualmente interessate da queste vicende, rimane
valida la clausola di salvaguardia secondo cui non si procede alla
sostituzione del solo commissario interno legato dai vincoli descritti nell'articolo
15 sopra indicato con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente
consiglio di classe non abbia ritenuto di designare un altro docente della classe
con specifica e puntuale motivazione (Nota prot. 5372 del 12/06/2015).
PROVE COMBINATE (solo per i Tecnici e per i Professionali)
• Comprendente cioè al suo interno più seconde prove appartenenti ad
indirizzi assimilabili. Ciò al fine di consentire, per come indicato nella
Conferenza Nazionale dell’8 c.m., ai candidati lo svolgimento di
seconde prove coerenti con i piani di studio svolti.
• La visualizzazione di tutte le seconde prove che compongono l’indirizzo
combinato sarà nota soltanto all’apertura della prova il giorno d’esame:
infatti all’interno della prova è presente una apposita avvertenza
indirizzata al Presidente della Commissione.
• Il presidente deve verificare che i candidati ricevano la prova coerente al
percorso seguito.
PRIMA PROVA SCRITTA
• Per la prima prova scritta, l’italiano sono stati sfoltiti il numero di
testi dati ai candidati, con al massimo 6 pagine.
SECONDA PROVA SCRITTA
• Format condivisi (DM 10/2015).
• Prima parte con contenuti di carattere generale che possano essere
affrontati da tutti i ragazzi.
• Per la seconda parte il DM non dice quanti quesiti.
• Ad esempio per IT e IP se fossero 4 quesiti, 2 sarebbero di carattere
generale e 2 di approfondimento della prima parte.
• Il peso nella valutazione spetta alle commissioni, ad esempio 50% e 50%
per ciascuna parte.
• L’importante è che con Prima parte correttamente svolta e 50% dei
quesiti (il numero minimo richiesto) correttamente svolti si ottenga il
massimo del punteggio.
QUARTA PROVA SCRITTA (ESABAC, …)
Martedì 23 giugno 2015, ore 8.30.
Si effettua:
• nei licei ed istituti tecnici presso i quali è presente il progetto
sperimentale ESABAC (disciplinato dal D. M. 8 febbraio 2013, n. 95)
• nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola, tedesca e cinese
INIZIO COLLOQUI (Art. 20 c. 5)
• Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato,
per tutti i candidati di ciascuna classe, ivi compresi i candidati con DSA
che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua
straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con
prove relative al percorso didattico differenziato, nell’albo dell’istituto
sede della commissione d’esame il giorno precedente la data
fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui (articolo 3,
comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425). Vanno esclusi dal
computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.
RACCOMANDAZIONI
• Attenta LETTURA OM 11 del 29 Maggio 2015
• Ruolo del Presidente
• Membri interni e membri esterni
• La verbalizzazione (completi e motivati, sintetici, veritieri)
• Aree disciplinari e correzione prima e seconda prova scritta
• Documento del 15 maggio
• Verificare il Credito scolastico assegnato
• Candidati con disabilità, DSA, BES
• Modalità di Conduzione del colloquio
LA VERBALIZZAZIONE
• Deve descrivere sinteticamente, ma fedelmente le attività della
commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a
determinate decisioni, in modo che il lavoro di ciascuna
commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella
sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e
congruamente motivate
Documento del consiglio di classe (Art. 6)
• 1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano entro il 15 maggio per la
commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e
didattica realizzata nell'ultimo anno di corso (articolo 5, comma 2 decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323).
• 2. Tale documento del consiglio di classe indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli
spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione
adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di
classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami, con specifico
riferimento alla terza prova e al colloquio. Il documento terrà conto, inoltre,
delle modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica
(DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ (art. 22)
• 1. Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita
dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la
comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di
mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.
• In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una
preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento
dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il
loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno
scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dell’alunno con disabilità vengono nominati dal
Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della
Commissione.
• 2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi
siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla
trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la
utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i
testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell’istituto scolastico
interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica esami di stato del Ministero la percentuale di ingrandimento.
• 3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte, anche in modalità grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva
musicale e coreutica, e del colloquio, previsti dal comma 3, dell'articolo 16, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, non possono
di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la
commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento
delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.
I CANDIDATI CHE HANNO SEGUITO UN PERCORSO
DIDATTICO DIFFERENZIATO
• 4. … Essi sostengono l’esame con le prove differenziate di cui all’art. 15, comma 4, dell’O.M. n. 90 del 2001. I testi delle prove
scritte sono elaborati dalle commissioni sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.
• 5. I suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l’indicazione sul
tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute. La registrazione dei risultati di tali prove
parziali sostenute deve essere riportata nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto nello stesso modo in cui è indicato il mancato
svolgimento delle prove scritte da parte di eventuali candidati assenti. Per detti candidati, inoltre, il riferimento
all’effettuazione delle prove differenziate va indicato, pertanto, solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo
dell’istituto.
• 6. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo
dell’applicativo “Commissione web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente.
• La valutazione finale verrà indicata sul tabellone dei risultati all’albo della scuola, senza alcuna indicazione del fatto che la
stessa si riferisce al percorso didattico differenziato, e sull’attestato di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
• 7. Agli alunni, ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e
alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è
attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I.. Relativamente
allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2, commi 6 e 7.
ESAME DEI CANDIDATI CON DSA e BES (1)
• 1. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 2009, n.122 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n.
170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee
Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, - considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in
debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici
di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi
didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta
ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli
elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e
orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano
Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011.
Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame
sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi
della prova registrati in formati “mp3”.
• Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal
capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i
candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.
ESAME DEI CANDIDATI CON DSA e BES (2)
• In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento
della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con
particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri
valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.
• Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in
cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo
svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.
• 2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo
6, comma 6, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico
differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal
consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento
di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al
rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998.
Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella
attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto. Per la pubblicazione delle prove scritte e la
valutazione complessiva delle prove, si rinvia a quanto previsto nel precedente articolo al comma 4 e
seguenti.
ESAME DEI CANDIDATI CON DSA e BES (3)
• 3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che,
ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un
percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la
Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i
candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della
documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 6, stabilisce modalità e
contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova
scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del
punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi
previsti nei precedenti articoli. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a
maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in
apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui al precedente articolo 20. Qualora la
lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali
discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo
svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché
compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle
prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. I risultati della prova orale relativa
alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del
punteggio da attribuire alla terza prova scritta.
ESAME DEI CANDIDATI CON DSA e BES (4)
• 4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente
individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e
opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente
l’esame di Stato. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dalla
Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni
educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, dalla circolare
ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27
giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal consiglio di
classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai
candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe
trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso,
per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è
possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni
e studenti con DSA.
MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO (1)
• 1. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di
utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle nell’argomentazione e di
discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si
svolge su temi di interesse multidisciplinare, attinenti alle Indicazioni
Nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e
professionali, relativi ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di
corso. Il colloquio si svolge in un'unica soluzione temporale, alla presenza
dell’intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati
contemporaneamente.
MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO (2)
• 2. Il colloquio ha inizio con un argomento disciplinare o
pluridisciplinare, scelto dal candidato, anche riferito ad attività o
esperienze attuate durante l’ultimo anno del corso di studi secondo quanto
previsto dal precedente articolo 14, comma 4. Preponderante rilievo deve
essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità
dell'articolo 1, capoverso articolo 3-comma 4, della legge 11 gennaio 2007,
n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare e con
riferimento costante e rigoroso al lavoro didattico realizzato nella classe
durante l'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti
mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra
questione di cui il candidato individua le componenti culturali,
approfondendole. Ẻ d’obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli
elaborati relativi alle prove scritte.
MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO (3)
• 3. Per quanto concerne l’accertamento della conoscenza della disciplina non linguistica
(DNL) veicolata in lingua straniera, il cui insegnamento sia stato effettuato con la
metodologia CLIL, il colloquio potrà accertare anche in lingua straniera le competenze
disciplinari acquisite, qualora il relativo docente venga a far parte della Commissione di
esame in qualità di membro interno.
• 4. La commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del
colloquio. Si precisa che i commissari sia interni che esterni, allo scopo di favorire il
coinvolgimento nel colloquio del maggior numero possibile delle discipline comprese
nel piano degli studi dell’ultimo anno di corso, conducono l’esame in tutte le materie per
le quali hanno titolo secondo la normativa vigente.
• 5. La commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità,
organizza il colloquio, tenendo conto anche delle eventuali esperienze condotte in
alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio opportunamente e dettagliatamente indicate
nel documento del consiglio di classe di cui al precedente articolo 6.
MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO (4)
• 6. La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione del
colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un
punteggio inferiore a 20.
• 7. La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio
sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio
viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall'intera commissione a
maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione
stabiliti in sede di riunione preliminare e con l'osservanza della procedura
prevista per le prove scritte di cui all'articolo 20.
• 8. Per i candidati delle classi/commissioni interessate al Progetto ESABAC
si rinvia a quanto specificato nel decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n.
95.
CASI PRATICI II CICLO (1)
• Quando fissare la terza prova scritta? (Licei musicali, Licei artistici, tutti gli altri)
• Può un commissario esterno essere legittimamente nominato nel distretto di
appartenenza?
• Chi deve controllare la veridicità della richiesta di partecipazione del docente
agli esami di stato?
• C’è incompatibilità tra candidato all’esame nipote del nonno della nuora del
commissario? Qual è il grado di parentela/affinità?
• L’esito degli scritti delle 2 classi commissioni va pubblicato insieme?
• La pubblicazione dell’esito finale dell’esame va pubblicato contestualmente per
le 2 classi commissione?
• Stessi commissari interni, possono fare plico unico per le 2 classi/commissione?
CASI PRATICI II CICLO (2)
• Candidato disabile L. 104; fa 1 sola prova scritta; come calcolare il
voto delle prove scritte?
• Candidato disabile L. 104; non fa alcuna prova scritta; come
calcolare il voto finale?
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• Come si svolge il colloquio?

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  • 1. Ordinamenti dei cicli scolastici ed esami di stato a conclusione del I e del II ciclo di Istruzione Corso intensivo DS (c. 87 Legge 107/2015 e DM 499) MIUR – USR per l’Abruzzo - 27 agosto 2015 Dirigente tecnico Luca Salvini Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale Questa opera di Luca Salvini è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. 1
  • 2. CORSO INTENSIVO DS • MIUR – USR per la Toscana • L’Aquila, 27 agosto 2015 • Quarta giornata
  • 4. ORDINAMENTI ED ESAMI ORDINAMENTI CICLI SCOLASTICI ESAMI DI STATO A CONCLUSIONE DEL I E DEL II CICLO DI ISTRUZIONE
  • 5. INDICE per i lavori del 4° giorno (27 agosto 2015) • Introduzione o Ambiente di eLearning di supporto per i corsisti o Il questionario di rilevazione/gradimento • Ordinamenti dei cicli scolastici ed esami di stato del I e del II ciclo o Costituzione, ordinamenti ed esami di stato o Norme antiche e norme recenti: quali in vigore? o Ordinamenti e certificazione delle competenze o Ordinamenti scolastici del I ciclo o Esami di stato a conclusione del I ciclo di Istruzione o Ordinamenti scolastici del II ciclo o Esami di stato a conclusione del II ciclo di Istruzione
  • 6. AMBIENTE di eLearning di supporto PER I CORSISTI
  • 7. CREAZIONE ACCOUNT su http://toscana-istruzione.it Luca Salvini - Dirigente Tecnico MIUR 7
  • 8. COMPILAZIONE FORM E CONFERMA via email Luca Salvini - Dirigente Tecnico MIUR 8
  • 9. IL QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE/GRADIMENTO
  • 10. COSTITUZIONE, ORDINAMENTI ED ESAMI DI STATO • L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. • La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. • Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. • La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. • E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. • Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 33 Cost.).
  • 11. NORME ANTICHE E NORME RECENTI: QUALI IN VIGORE? Abrogazione di norme statali pubblicate anteriormente al 1/01/1970: • DLgs 1 dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore) • DLgs 13 dicembre 2010, n. 212 (disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore) Nota MIUR 1° aprile 2010, prot. n. 2532 (R.D. 4 maggio 1925, n. 653 e R.D. 21 novembre 1929, n. 2049, permanenza in vigore)
  • 12. ORDINAMENTI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE • Nelle scuole del primo ciclo la certificazione assume una prevalente funzione educativa • Sono previste quattro tipologie di certificazione o quinta classe primaria, o terza classe secondaria di I grado, o seconda classe secondaria di II grado, o quinta classe secondaria di II grado • Le 4 tipologie si caratterizzano attualmente per diversità di impianto culturale e di formato amministrativo. • L’introduzione dei modelli nazionali sperimentali nel primo ciclo risponde all’esigenza di avviare un processo di armonizzazione • La certificazione delle competenze NON è sostitutiva delle attuali modalità di valutazione, ma accompagna ed integra tali strumenti • La certificazione si riferisce a conoscenze, abilità e competenze in sintonia con le competenze chiave per l’apprendimento permanente del 2006. Luca Salvini - Dirigente Tecnico MIUR 12
  • 13. ORDINAMENTI SCOLASTICI DEL I CICLO • DPR 8 marzo 1999, n. 275 (regolamento autonomia scolastica) • Legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega norme generali e LEI) • DLgs 19 febbraio 2004, n. 59 (definizione norme generali infanzia e primo ciclo) • DL 1 settembre 2008, n. 137, conv. Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (art. 3 voto numerico in decimi al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado) • DM 26 marzo 2009, n. 37 (classi di abilitazione e quadri orari secondaria I grado) • DPR 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento sulla valutazione) • DPR 20 marzo 2009, n. 89 (revisione assetto ordinamentale scuola infanzia e primo ciclo) • DM 16 novembre 2012, n. 254 (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo • DLgs 16 gennaio 2013, n. 13 (costituzione del Sistema Nazionale di certificazione delle competenze) • CM del 13 febbraio 2015, n. 3 (adozione dei nuovi modelli di certificazione)
  • 14. ESAMI DI STATO A CONCLUSIONE DEL I CICLO • Esami: Norme di riferimento per l’esame di stato nel I Ciclo • Come è organizzato l’esame nel I Ciclo (costituzione commissione, tipi di prove) • Casi pratici I Ciclo
  • 15. ESAME: NORME DI RIFERIMENTO PER IL I CICLO • RD 6 maggio 1923, n. 1054 (artt. 71-96, parte non abrogata); testo GU; • RD 4 maggio 1925, n. 653 (non abrogato) • Legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (Istituzione e ordinamento della scuola media statale, abrogato con DLgs 13 dicembre 2010, n. 212) • DPR 14 maggio 1966, n. 362 (Esame di stato di licenza della scuola media) • DPR 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni) • CM 26 marzo 2010, n. 35 (candidati esterni, trasferimenti) • DM 12 luglio 2011, prot.n. 5669 (disposizioni attuative della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, nuove norme in materia di DSA in ambito scolastico) • CM 31 maggio 2012, prot.n. 48 (istruzioni a carattere permanente relative allo svolgimento degli esami di stato a conclusione del primo ciclo di istruzione)
  • 16. CASI PRATICI I CICLO • Come si calcola il voto finale dell’esito dell’esame? • Il docente di «attività di approfondimento in materie letterarie» partecipa all’esame di stato? • È possibile la Lode al colloquio (ad es. per aumentare di 0.50 il voto)?
  • 17. ORDINAMENTI SCOLASTICI DEL II CICLO • DPR 8 marzo 1999, n. 275 (regolamento autonomia scolastica) • Nuovi Regolamenti: o Per i professionali (DPR 15 marzo 2010, n. 87) o Per i tecnici (DPR 15 marzo 2010, n. 88) o per i Licei (DPR 15 marzo 2010, n. 89) • Le indicazioni nazionali e le Linee guida • Esempio di Linee Guida per i tecnici • La declinazione degli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e competenze, anno per anno • CM 29 marzo 2012, n. 25 (dotazioni organiche e quote di autonomia)
  • 18. ESAMI DI STATO A CONCLUSIONE DEL II CICLO • Esami: Norme di riferimento per il II Ciclo • Novità di quest’anno / specificità • Raccomandazioni • Come è organizzato l’esame nel II Ciclo (costituzione commissione, operazioni per area disciplinare) • Casi pratici II Ciclo
  • 19. ESAME: NORME DI RIFERIMENTO PER IL II CICLO • Legge 10 dicembre 1997, n. 425 (riforma esami stato) • DPR 23 luglio 1998, n. 323 (regolamento esame di stato) • DM 20 novembre 2000, n. 429 (regolamento terza prova) • DM 17 gennaio 2007, n. 6 (modalità affidamento materie /criteri nomina e sostituzione commissari) • DM 16 dicembre 2009, n. 99 (attribuzione credito scolastico) • DM 29 gennaio 2015, n. 10 (regolamento svolgimento seconda prova scritta) • CM 26 febbraio 2015, n. 5 (formazione commissioni) • OM 29 maggio 2015, n. 11 e Allegato con i modelli dei verbali 2015 • D.M. 29 maggio 2015, n. 319 (Costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte) • SITO MIUR, sezione normativa
  • 20. NOVITÀ DI QUEST’ANNO / SPECIFICITÀ • Passaggio dai “programmi” a ”conoscenze, abilità e competenze” per tutti gli ordini di scuola (art. 7 c. 2) • Incompatibilità (Parentela o affinità …) • Inizio correzione delle prove scritte dopo … • Prove scritte combinate • Novità nella prima prova scritta • Novità nella seconda prova scritta • Quarta prova scritta ed ESABAC • Inizio dei Colloqui
  • 21. INCOMPATIBILITÀ: Parentela o affinità • Vincoli di parentela o affinità entro il 4° grado, anche per i membri interni - Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore generale o al Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale competente (art. 15, c. 4) • Si precisa, però, che considerati i tempi di pubblicazione dell'ordinanza, solo in via eccezionale per il corrente anno, all'unico fine di tutelare l'interesse degli alunni delle classi eventualmente interessate da queste vicende, rimane valida la clausola di salvaguardia secondo cui non si procede alla sostituzione del solo commissario interno legato dai vincoli descritti nell'articolo 15 sopra indicato con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto di designare un altro docente della classe con specifica e puntuale motivazione (Nota prot. 5372 del 12/06/2015).
  • 22. PROVE COMBINATE (solo per i Tecnici e per i Professionali) • Comprendente cioè al suo interno più seconde prove appartenenti ad indirizzi assimilabili. Ciò al fine di consentire, per come indicato nella Conferenza Nazionale dell’8 c.m., ai candidati lo svolgimento di seconde prove coerenti con i piani di studio svolti. • La visualizzazione di tutte le seconde prove che compongono l’indirizzo combinato sarà nota soltanto all’apertura della prova il giorno d’esame: infatti all’interno della prova è presente una apposita avvertenza indirizzata al Presidente della Commissione. • Il presidente deve verificare che i candidati ricevano la prova coerente al percorso seguito.
  • 23. PRIMA PROVA SCRITTA • Per la prima prova scritta, l’italiano sono stati sfoltiti il numero di testi dati ai candidati, con al massimo 6 pagine.
  • 24. SECONDA PROVA SCRITTA • Format condivisi (DM 10/2015). • Prima parte con contenuti di carattere generale che possano essere affrontati da tutti i ragazzi. • Per la seconda parte il DM non dice quanti quesiti. • Ad esempio per IT e IP se fossero 4 quesiti, 2 sarebbero di carattere generale e 2 di approfondimento della prima parte. • Il peso nella valutazione spetta alle commissioni, ad esempio 50% e 50% per ciascuna parte. • L’importante è che con Prima parte correttamente svolta e 50% dei quesiti (il numero minimo richiesto) correttamente svolti si ottenga il massimo del punteggio.
  • 25. QUARTA PROVA SCRITTA (ESABAC, …) Martedì 23 giugno 2015, ore 8.30. Si effettua: • nei licei ed istituti tecnici presso i quali è presente il progetto sperimentale ESABAC (disciplinato dal D. M. 8 febbraio 2013, n. 95) • nei licei con sezioni ad opzione internazionale spagnola, tedesca e cinese
  • 26. INIZIO COLLOQUI (Art. 20 c. 5) • Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame il giorno precedente la data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui (articolo 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425). Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.
  • 27. RACCOMANDAZIONI • Attenta LETTURA OM 11 del 29 Maggio 2015 • Ruolo del Presidente • Membri interni e membri esterni • La verbalizzazione (completi e motivati, sintetici, veritieri) • Aree disciplinari e correzione prima e seconda prova scritta • Documento del 15 maggio • Verificare il Credito scolastico assegnato • Candidati con disabilità, DSA, BES • Modalità di Conduzione del colloquio
  • 28. LA VERBALIZZAZIONE • Deve descrivere sinteticamente, ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate decisioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate
  • 29. Documento del consiglio di classe (Art. 6) • 1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano entro il 15 maggio per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso (articolo 5, comma 2 decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323). • 2. Tale documento del consiglio di classe indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami, con specifico riferimento alla terza prova e al colloquio. Il documento terrà conto, inoltre, delle modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
  • 30. ESAMI DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ (art. 22) • 1. Ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. • In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dell’alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della Commissione. • 2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell’istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica esami di stato del Ministero la percentuale di ingrandimento. • 3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte, anche in modalità grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e del colloquio, previsti dal comma 3, dell'articolo 16, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.
  • 31. I CANDIDATI CHE HANNO SEGUITO UN PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO • 4. … Essi sostengono l’esame con le prove differenziate di cui all’art. 15, comma 4, dell’O.M. n. 90 del 2001. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. • 5. I suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l’indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute. La registrazione dei risultati di tali prove parziali sostenute deve essere riportata nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto nello stesso modo in cui è indicato il mancato svolgimento delle prove scritte da parte di eventuali candidati assenti. Per detti candidati, inoltre, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato, pertanto, solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto. • 6. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente. • La valutazione finale verrà indicata sul tabellone dei risultati all’albo della scuola, senza alcuna indicazione del fatto che la stessa si riferisce al percorso didattico differenziato, e sull’attestato di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323. • 7. Agli alunni, ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I.. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2, commi 6 e 7.
  • 32. ESAME DEI CANDIDATI CON DSA e BES (1) • 1. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 e dal relativo decreto ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011 di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico – nonché dalle Linee Guida allegate al citato decreto ministeriale n. 5669 del 2011, - considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”. • Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.
  • 33. ESAME DEI CANDIDATI CON DSA e BES (2) • In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. • Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove. • 2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto. Per la pubblicazione delle prove scritte e la valutazione complessiva delle prove, si rinvia a quanto previsto nel precedente articolo al comma 4 e seguenti.
  • 34. ESAME DEI CANDIDATI CON DSA e BES (3) • 3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 6, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura di cui al precedente articolo 20. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.
  • 35. ESAME DEI CANDIDATI CON DSA e BES (4) • 4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato. La Commissione d’esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l’inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.
  • 36. MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO (1) • 1. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle nell’argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su temi di interesse multidisciplinare, attinenti alle Indicazioni Nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, relativi ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso. Il colloquio si svolge in un'unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente.
  • 37. MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO (2) • 2. Il colloquio ha inizio con un argomento disciplinare o pluridisciplinare, scelto dal candidato, anche riferito ad attività o esperienze attuate durante l’ultimo anno del corso di studi secondo quanto previsto dal precedente articolo 14, comma 4. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell'articolo 1, capoverso articolo 3-comma 4, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare e con riferimento costante e rigoroso al lavoro didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, approfondendole. Ẻ d’obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
  • 38. MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO (3) • 3. Per quanto concerne l’accertamento della conoscenza della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera, il cui insegnamento sia stato effettuato con la metodologia CLIL, il colloquio potrà accertare anche in lingua straniera le competenze disciplinari acquisite, qualora il relativo docente venga a far parte della Commissione di esame in qualità di membro interno. • 4. La commissione deve curare l'equilibrata articolazione e durata delle diverse fasi del colloquio. Si precisa che i commissari sia interni che esterni, allo scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del maggior numero possibile delle discipline comprese nel piano degli studi dell’ultimo anno di corso, conducono l’esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente. • 5. La commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio opportunamente e dettagliatamente indicate nel documento del consiglio di classe di cui al precedente articolo 6.
  • 39. MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO (4) • 6. La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20. • 7. La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti in sede di riunione preliminare e con l'osservanza della procedura prevista per le prove scritte di cui all'articolo 20. • 8. Per i candidati delle classi/commissioni interessate al Progetto ESABAC si rinvia a quanto specificato nel decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95.
  • 40. CASI PRATICI II CICLO (1) • Quando fissare la terza prova scritta? (Licei musicali, Licei artistici, tutti gli altri) • Può un commissario esterno essere legittimamente nominato nel distretto di appartenenza? • Chi deve controllare la veridicità della richiesta di partecipazione del docente agli esami di stato? • C’è incompatibilità tra candidato all’esame nipote del nonno della nuora del commissario? Qual è il grado di parentela/affinità? • L’esito degli scritti delle 2 classi commissioni va pubblicato insieme? • La pubblicazione dell’esito finale dell’esame va pubblicato contestualmente per le 2 classi commissione? • Stessi commissari interni, possono fare plico unico per le 2 classi/commissione?
  • 41. CASI PRATICI II CICLO (2) • Candidato disabile L. 104; fa 1 sola prova scritta; come calcolare il voto delle prove scritte? • Candidato disabile L. 104; non fa alcuna prova scritta; come calcolare il voto finale? • Quando pubblicare gli esiti degli scritti di una classe commissione? • Come si svolge il colloquio?