5. www.studiolegalestefanelli.it
NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA
• risarcimento del danno da circolazione di veicoli e
natanti
• domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non
eccedenti 50.000 euro (≠ materie obbligatorie Dlgs
28/2010)
(Escluso per ATP, decreti ingiuntivi, camera consiglio, azione civile nel
processo penalei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione
relativi all'esecuzione forzata; ecc.. )
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INVITO DI UNA DELLE PARTI
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede
e con lealta' per risolvere in via amichevole la controversia
ACCORDO TRANSATTIVO DI RISOLUZIONE DEL
CONFLITTO
accordo mediante il quale le parti risolvono il conflitto tra loro
in essere
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INVITO DI UNA DELLE PARTI
• l'oggetto della controversia
• Indicazione del tempo per la risposta
• l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta
giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo' essere valutato dal
giudice (articoli 96 e 642 cpc)
PEC
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CONTENUTI DELLA
CONVENZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA
• oggetto della controversia (no dir indisponili e materia
lavoro)
• termine concordato dalle parti (+ 1 ma – 3 mesi)
• forma scritta
• convenzione redatta con assistenza degli avvocati (che
certificano la sottoscrizione)
CONTRATTO DI TRANSAZIONE
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IL TEMA DELLA RISERVATEZZA
• i difensori non possono essere nominati arbitri e nelle controversie aventi il
medesimo oggetto o connesse
• obbligo riservatezza avvocati (procedimento disciplinare) e parti
• le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento
non possono essere utilizzate nel giudizio
• i difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono
essere tenuti a deporre
.
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RAPPORTO CON
L’ART. 145 COMMI 1 E 2 CODICE ASSICURAZIONE
Raccomandata richiesta risarcimento danni
(ex art 148 e 149)
+
attesa 60/90 gg
Si reputa che le due procedure possano coesistere
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RAPPORTO CON
L’ART. 145 COMMI 1 E 2 CODICE ASSICURAZIONE
Dal punto di vista sostanziale
Si tratta di procedure diverse
Dal punto di vista formale
Art. 3 comma 5 legge 162/2014
restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di
conciliazione e mediazione, comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e
2, per materie soggette ad altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai
medesimi”.
Contestualità delle procedure
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TEMI APERTI
La riservatezza del procedimento di mediazione può limitare il
diritto alla prova in sede giudiziale?
No prove sulle dichiarazioni rese, si prove sui fatti emersi
Nella negoziazione assistita in tema di RCA le parti ed i loro
avvocati potranno avvalersi di consulenti?
Si reputa di sì
La consulenza può essere prodotta in causa?
Richiamo situazione in mediazione
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• Sanzioni a carico della parte che non partecipa senza
un giustificato motivo
• Competenza territoriale
• Valorizzazione del ruolo degli avvocati
• Assegnato ai giudici un ruolo propulsivo
NOVITA’ DEL DECRETO FARE
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Art. 5 comma 2
VERSIONE ORIGINALE
il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della
causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' invitare le
stesse a procedere alla mediazione.
VERSIONE ATTUALE
il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della
causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' disporre
l'esperimento del procedimento di mediazione;
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Tribunale di Roma, Sez. XIII,
Giudice Dott. Moriconi,
Sentenza e Ordinanza del 10/04/2014
un intervento chirurgico all’avampiede destro cui seguivano una serie
di complicanze nel processo di consolidazione della ferita nonché
notevoli impedimenti ad una corretta ripresa anatomo-funzionale
“(…) le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo
conciliativo, con il vantaggio di una sollecita risoluzione
del conflitto e con utili ricadute anche dal punto di vista
economico e fiscale (…)”.
20. www.studiolegalestefanelli.it
RUOLO DEGLI AVVOCATI
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. I, Dott. Caputo,
Sentenza del 23/12/2013
non vi era nessuna necessità di effettuare tale accertamento
A causare la situazione di pregiudizio, infatti, era stato “(…) proprio il
comportamento scarsamente collaborativo dei ricorrenti che,
anziché consentire l’accesso all’immobile da essi condotti, hanno
preferito agire in giudizio, con conseguente aggravamento di
tempi e costi per la soluzione del problema da essi lamentato
(…)”.
21. www.studiolegalestefanelli.it
RUOLO DEGLI AVVOCATI
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. I, Dott. Caputo,
Sentenza del 23/12/2013
Anziché recepire l’invito della locatrice, che avrebbe potuto condurre ad una
soluzione del problema, si è preferito adire il Tribunale, in un’ottica conflittuale
decisamente lontana dalla nuova prospettiva nella quale, anche alla luce della
recente reintroduzione con il c.d. decreto del fare della mediazione obbligatoria,
appare muoversi il legislatore negli ultimi tempi, prospettiva che attribuisce al
difensore un ruolo centrale, prima ancora che nel giudizio, nell’attività di
mediazione delle controversie – al punto da prevedere (…) che gli avvocati
siano di diritto mediatori e debbano assistere la parte nel procedimento di
mediazione – prospettiva che tende sempre di più ad individuare nel
ricorso al Tribunale l’extrema ratio per la soluzione della quasi totalità delle
controversie civili
22. www.studiolegalestefanelli.it
SANZIONI IN CASO DI MANCATA
PARTECIPAZIONE
ART 8 COMMA 4 BIS
dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di
mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo
giudizio ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del codice di procedura civile
“(…) Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti
dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato
motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di
importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio
23. www.studiolegalestefanelli.it
SANZIONI IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE
Tribunale di Roma, Sez. XII,
Giudice Dott. Tutti, Sentenza n. 4140/2014
MANCATA PARTECIPAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN MEDIAZIONE
“(…) Tenuto conto del comportamento della (…) Ass.ni Spa, sia nella
fase della mediazione sia nella fase prettamente processuale, non
presentandosi e senza giustificarsi nella fase mediatoria e resistendo
alla domanda attorea pur nella consapevolezza dell’infondatezza delle
tesi sostenute (…), questa Società viene condanna al pagamento
della ulteriore somma di € 2.000 ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
26. www.studiolegalestefanelli.it
COMPETENZA
MEDIZIONE nei confronti delMEDICO
Foro del consumatore
Cassazione Civile - Sezione III, Sent. n. 20 del 02.01.2009
MEDIAZIONE nei confronti del DIPENDENTE OSPEDALIERO
IN LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA
Foro del consumatore
CASS, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 ottobre – 24 dicembre 2014, n.
27391
27. www.studiolegalestefanelli.it
IL VALORE DELLA CTU
art. 10 del D.Lgs. n. 28/2010
“Inutilizzabilità e segreto professionale
Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del
procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel
giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto
o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della
parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul
contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa
prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio (…)”.
28. www.studiolegalestefanelli.it
IL VALORE DELLA CTU
Tribunale di Roma, Sez. II, Giudice Dott. Moriconi, Ordinanza del
17/03/2014
intervento di asportazione di cisti della cavità uterina che si risolveva, in
realtà, nella completa rimozione dell’utero (con conseguente sterilità)
quale intervento non voluto e non consentito dalla paziente
VENIVA ESPERITA LA CTU IN MEDIAZIONE
POI SI ANDAVA IN CAUSA E LA PAZIENTE
DEPOSITIVA LA CTU
29. www.studiolegalestefanelli.it
IL VALORE DELLA CTU
Tribunale di Roma, Sez. II, Giudice Dott. Moriconi, Ordinanza del
17/03/2014
“(…) il principio di riservatezza (…) trova la sua scaturigine e ragion
d’essere nella necessità di favorire quanto più possibile l’instaurazione
fra le parti presenti nel procedimento di mediazione di un clima di libero,
leale e sincero confronto e discussioni (…) tale che consenta ad ognuna
di esse di aprirsi senza remore e timori, esponendo fino in fondo il
rispettivo punto di vista, con le relative aspettative e richieste (…).
Non si può e non si deve, però, enfatizzare oltre ogni limite il
principio della riservatezza, rischiando di andare oltre quello che il
legislatore ha stabilito.
30. www.studiolegalestefanelli.it
IL VALORE DELLA CTU
Tribunale di Roma, Sez. II, Giudice Dott. Moriconi, Ordinanza del
17/03/2014
“Riservatezza ad ogni costo e sempre non significa, infatti, agevolare
con sicurezza il successo nella mediazione ed il raggiungimento
dell’accordo.
E’ sufficiente evidenziare, per dimostrarlo, che le parti in mediazione
possono essere tentate, per il timore della sua circoscritta utilità, di
rifiutarsi (e sicuramente ciò accade di frequente) di acconsentire alla
nomina, da parte del mediatore, di un esperto anche quando l’ausilio di
un tecnico specializzato nella materia potrebbe chiarire aspetti
fondamentali, perché dubbi, sulla situazione in conflitto.
31. www.studiolegalestefanelli.it
IL VALORE DELLA CTU
Tribunale di Roma, Sez. II, Giudice Dott. Moriconi, Ordinanza del
17/03/2014
“Riservatezza ad ogni costo e sempre non significa, infatti, agevolare
con sicurezza il successo nella mediazione ed il raggiungimento
dell’accordo.
E’ sufficiente evidenziare, per dimostrarlo, che le parti in mediazione
possono essere tentate, per il timore della sua circoscritta utilità, di
rifiutarsi (e sicuramente ciò accade di frequente) di acconsentire alla
nomina, da parte del mediatore, di un esperto anche quando l’ausilio di
un tecnico specializzato nella materia potrebbe chiarire aspetti
fondamentali, perché dubbi, sulla situazione in conflitto.
32. www.studiolegalestefanelli.it
IL VALORE DELLA CTU
Tribunale di Roma, Sez. II, Giudice Dott. Moriconi, Ordinanza del
17/03/2014
In questi casi farsi carico della spesa non irrisoria per il compenso da attribuire
all’esperto in mediazione potrebbe apparire inappropriato e non conveniente
proprio per la prospettiva di non poter produrre la relazione dell’esperto nella
causa che potrà seguire al mancato raggiungimento dell’accordo.
Ritiene il giudice (…) in un’ottica di equilibrato contemperamento fra
l’esigenza, nei limiti in cui è normata, di riservatezza che ispira il
procedimento di mediazione e quella di economicità e utilità delle attività
che si compiono nel corso ed all’interno di tale procedimento, di poter
dichiarare legittima ed ammissibile la produzione nella causa alla quale
pertiene la mediazione, dell’elaborato del consulente tecnico esterno.”.
33. www.studiolegalestefanelli.it
IL VALORE DELLA CTU
Tribunale di Roma, Sez. II, Giudice Dott. Moriconi, Ordinanza del
17/03/2014
“(…) l’assenza di impedimenti giuridici all’utilizzo della relazione peritale al di
fuori della mediazione e specificamente nella causa che può seguire, così
come l’assenza di qualsiasi reale contrasto con le norme e la disciplina legale
di tale istituto.
Invero i divieti previsti dalla legge come supra ricordati hanno per oggetto
esclusivamente le dichiarazioni delle parti (…).
)”.
34. www.studiolegalestefanelli.it
LA PRESENZA DI TUTTE LA PARTI IN MEDIAZIONE
Tribunale di Roma, Sez. XIII, Giudice Dott. Moriconi, Ordinanza del
3/04/2014
responsabilità di un commercialista
mancata partecipazione dell’assicurato
la compagnia di assicurazione aveva ritenuto inutile la
continuazione del tentativo di mediazione assicurazione
35. www.studiolegalestefanelli.it
LA PRESENZA DI TUTTE LA PARTI IN MEDIAZIONE
Tribunale di Roma, Sez. XIII, Giudice Dott. Moriconi, Ordinanza del
3/04/2014
“(…) In realtà l’assicurazione avrebbe potuto procedere
sostanzialmente nella mediazione al fine di giungere ad un
accordo con l’attore, non vertendosi in un ambito di sostanziale
litisconsorzio necessario, trattandosi di una domanda di risarcimento
dei danni asseritamente causati dalla condotta negligente ed imperita
del professionista.
36. www.studiolegalestefanelli.it
LA PRESENZA DI TUTTE LA PARTI IN MEDIAZIONE
Tribunale di Roma, Sez. XIII, Giudice Dott. Moriconi, Ordinanza del
3/04/2014
In quel caso, infatti, l’accordo (a due) sarebbe stato, in termini di
diritto, perfettamente valido ed efficace fra le parti contraenti (…);
nonché utile per il danneggiante non comparso in mediazione e
conveniente per l’assicuratore comparso e conciliante, sempre che
nell’accordo di mediazione fossero state adottate alcune cautele.
37. www.studiolegalestefanelli.it
LA PRESENZA DI TUTTE LA PARTI IN MEDIAZIONE
Tribunale di Roma, Sez. XIII, Giudice Dott. Moriconi, Ordinanza del
3/04/2014
Non così laddove, nell’accordo di mediazione, l’attore della causa
(…) abbia rinunciato a favore del professionista convenuto a
qualsiasi pretesa economica ulteriore esorbitante la somma
ottenuta dall’assicurazione come da accordo conciliativo.
In tale modo tale accordo risulterebbe blindato e l’assicurazione
non correrebbe nessun rischio nel giudizio, destinato a sicura
cancellazione
38. www.studiolegalestefanelli.it
LA PRESENZA DI TUTTE LA PARTI IN MEDIAZIONE
Tribunale di Roma, Sez. XIII, Giudice Dott. Moriconi, Sentenza e
Ordinanza del 10/04/2014
Causa di responsabilità medica
Casa di cura ed assicurazione in causa
Il giudice decide di mandare la causa in mediazione
39. www.studiolegalestefanelli.it
LA PRESENZA DI TUTTE LA PARTI IN MEDIAZIONE
Tribunale di Roma, Sez. XIII, Giudice Dott. Moriconi, Sentenza e
Ordinanza del 10/04/2014
La presenza del medico convenuto, invece, “(…) non è
ritenuta necessaria dal giudice ma utile (…)”.
E questa la motivazione per la quale così si è ritenuto:
“(…) Vi sono infatti situazioni in cui non è pensabile, in
termini di efficacia giuridica, un accordo al quale non
partecipino tutte le parti interessate. Pena che il negozio
giuridico eventualmente siglato risulti inutiliter dato.
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LA PRESENZA DI TUTTE LA PARTI IN MEDIAZIONE
Tribunale di Roma, Sez. XIII, Giudice Dott. Moriconi, Sentenza e
Ordinanza del 10/04/2014
“(…) Invero, nel caso in esame, una volta che fra la casa di
cura e le assicurazioni chiamate in causa sia stato raggiunto
l’auspicato accordo, il giudice provvederà a regolare,
autonomamente, i rapporti fra la casa di cura e quella fra le
assicurazioni che dovesse non aderire all’invito o non
partecipare all’accordo
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LA PRESENZA DI TUTTE LA PARTI IN MEDIAZIONE
Tribunale di Roma, Sez. XIII, Giudice Dott. Moriconi, Sentenza e
Ordinanza del 10/04/2014
Principio giuridico affermato
non esiste alcun litisconsorzio necessario fra le parti in
causa, la cui presenza, dunque – senz’altro utile – invero non
risulta giuridicamente necessaria nell’ottica sopramenzionata
del raggiungimento di un valido ed efficace accordo.
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NELLE CAUSE PENDENTI
su istanza congiunta delle parti
può essere promosso un giudizio arbitrale
Ferme le preclusioni processuali
trasmissione fascicolo al Presidente consiglio dell’Ordine che
nomina arbitri
(avvocati con iscrizione 5 anni)
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IN APPELLO
Se il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia
del lodo entro 120 giorni dall'accettazione della nomina del
collegio arbitrale,
il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio
dei successivi sessanta giorni.
DECRETO PER STABILIRE COMPENSI E
CRITERI ASSEGNAZIONI