Modello di corso su slide in formato Power Point con documenti di gestione del corso e test di verifica dell’apprendimento.
Il corso è realizzato in conformità all’Accordo tra Stato e Regioni del 22 febbraio 2012 (rep. atti n°53/CSR) relativo alla formazione ed addestramento per attrezzature per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori.
Le slides proposte sono ricche di immagini, foto ed elementi grafici al fine di rendere più piacevole ed interessante l’intervento formativo sia per il soggetto formatore che per i partecipanti.
- SLIDES (in formato Power Point) modificabili, stampabili ed integrabili dal docente;
- DOCUMENTI DI GESTIONE:
- dispensa stampabile per i partecipanti contenente le slides del corso con il relativo spazio note;
- programma del corso;
- registro presenze;
- test di verifica dell’apprendimento con correttore;
- modello di attestato per i partecipanti.
2. ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
RIEPILOGO DEGLI ARGOMENTI OGGETTO DEL PRESENTE CORSO
1. MODULO GIURIDICO NORMATIVO
Presentazione del corso
1.1. Cenni di normativa generale e specifica
1.2. Responsabilità dell’operatore
2. MODULO TECNICO
2.1. Categorie di PLE
2.2. Componenti strutturali
2.3. Dispositivi di comando e di sicurezza
2.4. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo
2.5. DPI specifici
2.6. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
2.7. Procedure operative di salvataggio
2
Definizione e individuazione dei contenuti
3. ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
3. MODULO PRATICO
3.1. Individuazione dei componenti strutturali
3.2. Dispositivi di comando e sicurezza
3.3. Controlli pre-utilizzo
3.4. Controlli prima del trasferimento su strada
3.5. Pianificazione del percorso
3.6. Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro
3.7. Esercitazione di pratiche operative
3.8. Manovre di emergenza
3.9. Messa a riposo della PLE
4. VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
4.1. Questionario modulo giuridico normativo e tecnico
4.2. Prova pratica finale
3
Definizione e individuazione dei contenuti
5. ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
1.1 NORMATIVA - PERCHÉ SIAMO QUI:
D.Lgs.81/08 art.37
5
Formazione dei lavoratori
Comma 1:
Il datore di lavoro si deve assicurare che ciascun
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto
alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento
a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e
doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda.
6. ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
Formazione dei lavoratori
Comma 4:
La formazione ed, ove previsto, l’addestramento specifico
devono avvenire in occasione:
a) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
b) della introduzione di:
• nuove attrezzature di lavoro;
• nuove tecnologie;
• nuove sostanze e preparati pericolosi.
Comma 5:
L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul
luogo di lavoro.
L’addestramento avviene in occasione di utilizzo di attrezzature
particolarmente rischiose (carrelli elevatori, piattaforme aeree, ecc.) e di
rischi particolarmente rilevanti (MMC, utilizzo DPI, ecc.).
6
1.1 NORMATIVA - PERCHÉ SIAMO QUI:
D.Lgs.81/08 art.37
7. ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
Formazione dei lavoratori
Comma 6:
La formazione essere periodicamente ripetuta in
relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di
nuovi rischi.
Comma 7:
I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro,
un’adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza del lavoro.
7
1.1 NORMATIVA - PERCHÉ SIAMO QUI:
D.Lgs.81/08 art.37
8. ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
8
1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:
D.Lgs.81/08 art.73
Informazione, formazione e
addestramento
Comma 1:
Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli
36 e 37 il datore di lavoro provvede,
affinché per ogni attrezzatura di lavoro
messa a disposizione, i lavoratori incaricati
dell’uso dispongano di ogni necessaria
informazione e istruzione e ricevano
una formazione e un addestramento
adeguati, in rapporto alla sicurezza
relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle
attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
9. ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
9
Informazione, formazione e
addestramento
Comma 2:
Il datore di lavoro provvede altresì a
informare i lavoratori sui rischi cui
sono esposti durante l’uso delle
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di
lavoro presenti nell’ambiente
immediatamente circostante, anche se da
essi non usate direttamente, nonché sui
cambiamenti di tali attrezzature.
Comma 3:
Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.
1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:
D.Lgs.81/08 art.73
10. ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
10
Informazione, formazione e
addestramento
Comma 4:
Il datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori incaricati dell’uso delle
attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità
particolari di cui all’articolo 71
(comma 7), ricevano una
formazione, informazione ed
addestramento adeguati e
specifici, tali da consentire l’utilizzo
delle attrezzature in modo
idoneo e sicuro, anche in relazione
ai rischi che possano essere causati
ad altre persone.
1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:
D.Lgs.81/08 art.73
11. ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
11
1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:
D.Lgs.81/08 Allegato V parte II
Prescrizioni applicabili alle
attrezzature di lavoro adibite al
sollevamento di persone e di
persone e cose.
Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone
devono essere di natura tale da evitare i rischi di caduta
dall’abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi
appropriati.
Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone
devono essere di natura tale da evitare per l’utilizzatore
qualsiasi rischio di caduta fuori dell’abitacolo, se esiste.
12. ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
12
Prescrizioni applicabili alle
attrezzature di lavoro
adibite al sollevamento di
persone e di persone e cose.
Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone
devono essere di natura tale da escludere qualsiasi rischio di
schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto
dell’utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione
accidentale.
1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:
D.Lgs.81/08 Allegato V parte II
13. ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
13
1.1 NORMATIVA – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO:
D.Lgs.81/08 Allegato V parte II
Prescrizioni applicabili alle
attrezzature di lavoro adibite al
sollevamento di persone e di
persone e cose.
Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone
devono essere di natura tale da garantire che i lavoratori
bloccati in caso di incidente nell’abitacolo non siano
esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.
14. ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
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Articolo 107 – Definizioni
Lavoro in quota: attività lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad
altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
Articolo 115 – Sistemi di protezione contro le
cadute dall’alto
Nei lavori in quota è necessario che i lavoratori
utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso
specifico composti da diversi elementi, non
necessariamente presenti contemporaneamente,
conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
1.1 NORMATIVA
RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO
15. ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
RETI DI SICUREZZA
L'utilizzo delle reti consente
piena libertà di movimento alle
persone che lavorano nelle zone
soprastanti. Oltre a prevenire la
caduta di persone prevengono
anche la caduta di oggetti.
ASSITI DI CHIUSURA
Struttura composta da assi
affiancate da posizionare su
lucernari ed aperture al fine di
prevenire la caduta
dell’operatore anche per
cedimenti strutturali.
PARAPETTI NORMALI
Parapetti alti almeno un metro,
a due correnti (di cui uno
intermedio), dotati di fascia
d’arresto al piede alta almeno
20cm (serve per prevenire
cadute di materiali dall’alto).
15
1.1 NORMATIVA
RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO
16. ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
LINEE VITA
Le LINEE VITA, secondo la
definizione della norma EN UNI
795 sono "dispositivi di
ancoraggio che utilizzano linee
di ancoraggio flessibili
orizzontali". Per l’ancoraggio è
necessario l’impiego di
imbracature anticaduta.
IMBRACATURA
ANTICADUTA
Ha lo scopo di contribuire ad
arrestare la caduta e può
comprendere cinghie, accessori,
fibbie o altri elementi disposti e
montati opportunamente per
sostenere tutto il corpo di una
persona per trattenerla durante
la caduta.
CORDINO ED ASSORBITORE
Il cordino con assorbitore di
energia servono a limitare la
forza che agisce su l’attacco di
una imbracatura durante un
arresto di caduta.
La lunghezza massima di un
cordino anticaduta, compreso
l’assorbitore di energia, i
terminali ed i connettori, non
deve superare i 2 metri.
16
1.1 NORMATIVA
RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO
17. ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
MEZZI DI ACCESSO IN QUOTA
TRABATTELLO
Ponteggio metallico mobile, la
cui altezza non supera i 12 m,
dotato di ruote gommate aventi
sistema di blocco. Viene
utilizzato, sia all’esterno, sia
all’interno di edifici.
PIATTAFORMA ELEVATRICE
Macchinario che permette di
effettuare "lavori aerei", cioè
lavori in quota. L´uso delle
piattaforme elevatrici è una
valida alternativa a ponteggi,
trabattelli e scale aeree quando
si presenta la necessità di
lavorare in posizioni elevate.
CESTELLO ELEVATORE
Macchinario che permette
l’accesso a luoghi in quota (ad
es. sommità di edifici, tetti,
coperture, ecc.).
A differenza della piattaforma
elevatrice il cestello limita molto
la possibilità di effettuare lavori
a bordo.
17
1.1 NORMATIVA
RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO
18. ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
La Responsabilità Penale è PERSONALE
(art.27 della Costituzione), e viene fatta risalire
al comportamento del soggetto incriminato.
Potranno rispondere, personalmente, di REATI
commessi nel campo della prevenzione coloro
che agendo in singolo o in cooperazione con
altri cagionano ad altri lesioni da cui derivi
una malattia nel corpo.
La Responsabilità Penale viene espiata nei confronti
della società con il carcere e/o il pagamento di
un'ammenda allo stato (commutazione della pena
in sanzione amministrativa).
La Responsabilità Civile è invece quella nei confronti
della vittima o vittime del reato, e viene generalmente
estinta con il versamento di una somma alla vittima
stessa (se è viva) o alle persone che hanno promosso
la causa in suo nome (generalmente i familiari).
18
1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:
Responsabilità penale e civile
19. ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
Il DOLO è definito nell'ordinamento penale italiano dall'art. 43 del
Codice Penale: "Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, (…)”
Pertanto si ha Dolo quando vi è la volontà di arrecare danno o,
secondo alcuni interpreti, anche la sola consapevolezza di una
situazione pericolosa che non si è provveduto ad eliminare.
19
1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:
Responsabilità penale
La Responsabilità Penale assume il criterio di:
DOLO = VOLONTA’ di arrecare danno.
20. ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
CODICE PENALE
R.D. 19 ottobre 1930 - n° 1398 (denominato anche Codice
Rocco)
20
• Art. 437 (Rimozione od
omissione dolosa di cautele
contro infortuni sul lavoro)
“Chiunque omette di collocare
impianti, apparecchi o segnali
destinati a prevenire disastri od
infortuni sul lavoro, ovvero li
rimuove o li danneggia, è punito
con (…)” Situazione di
pericolo
1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:
Responsabilità penale
21. ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
La COLPA è definita
nell'ordinamento penale
italiano dall'art. 43 del Codice
Penale: "Il delitto è colposo o
contro l'intenzione, (…)”
Pertanto si ha Colpa quando non
vi è la volontà di arrecare
danno.
La Responsabilità Penale assume il criterio di:
COLPA = NON VI E’ VOLONTA’ di arrecare danno.
21
1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:
Responsabilità penale
22. ATTREZZATUREDILAVORO:PLE
• Art. 451 (Omissione
colposa di cautele o difese
contro disastri o infortuni
sul lavoro)
«Chiunque, per colpa, omette
di collocare, ovvero rimuove o
rende inservibili apparecchi o
altri mezzi destinati alla
estinzione di un incendio, o al
salvataggio o al soccorso
contro disastri o infortuni sul
lavoro, è punito con…»
Situazione di pericolo –
mancanza di cinture.
22
CODICE PENALE
R.D. 19 ottobre 1930 - n° 1398 (denominato anche Codice
Rocco)
1.2 RESPONSABILITA’ DELL’OPERATORE:
Responsabilità penale