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Certificazione Energetica Edifici

Cosa dice la normativa vigente (DLgs 192/2005)
La normativa nazionale DLgs 192/2005, riveduta e corretta dal DLgs 311/2006
("Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico
nell’edilizia."), dice testualmente che la certificazione energetica degli edifici è il
complesso delle operazioni svolte dai soggetti certificatori di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera c) del Dlgs 192/2005 per il rilascio dell’attestato di certificazione
energetica (ACE) e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione
energetica degli edifici. Certificare dal punto di vista energetico un edifico significa
classificarlo sulla base di una classe di indicatori predefinita, che definiscono le
prestazioni energetiche dell’edificio stesso (sistema involucro/impianto). Molte regioni,
tra cui Lombardia, Piemonte, Liguria, hanno legiferato in materia energetica in maniera
autonoma recependo direttamente la Direttiva Europea 2002/91/CE. Per la regione
Lombardia il quadro normativo è molto vasto. La DGR VIII/8745 del 22 dicembre
2008 ("Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e
per la certificazione energetica degli edifici.") può essere considerata la normativa di
riferimento.

Attestato Certificazione Energetica (ACE)
L’ACE è il documento redatto nel rispetto della normativa vigente, attestante la
prestazione energetica dell’edificio. Tale prestazione viene indicata associando
all’edificio stesso una specifica classe energetica (da A+ a G). La classe energetica più
alta (A+) individua un edificio con consumi ridotti, un miglior comfort e minori emissioni di
CO2. L’attestato di certificazione energetica degli edifici è idoneo se redatto ed
asseverato da un soggetto certificatore o certificatore energetico, estraneo alla
proprietà, alla progettazione, alla realizzazione e/o gestione dell’edificio, se registrato nel
catasto energetico e vidimato dal comune di ubicazione dell’immobile (da settembre
2011 ciò non è più necessario in Lombardia, come previsto dall’art.25 comma 4 bis della
l.r. 24/2006, a seguito della modifica introdotta con l’art.17 comma 1, lettera f) della l.r.
3/2011.
Tale documento ha validità 10 anni, a partire dalla data di registrazione della pratica nel
catasto energetico, e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che
vada a modificare le prestazioni energetiche dell’edificio o ad un cambio di destinazione
d’uso. L’attestato di certificazione energetica deve essere visto come la "carta d’identità"
dell’immobile, che ci consente di avere più elementi nel momento in cui decidiamo di
acquistare o affittare una casa o che la valorizza nel momento in cui viene messa in
vendita.

Contenuti dell’ACE
La principale informazione riportata nell’Attestato di Certificazione Energetica è
il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento o la climatizzazione invernale
(EPH). Tale indicatore, sulla base delle caratteristiche costruttive dell’involucro e del tipo
di impianto installato, determina la classe energetica dell’edificio. Sull’ACE viene
riportata una scala con 8 colori diversi (il verde indica un basso fabbisogno energetico,


                   Ing. Stefano Basso - www.la-certificazione-energetica.net
mentre il rosso un alto fabbisogno), che permette di valutare immediatamente il
consumo energetico di un edificio. La metodologia utilizzata per il calcolo dell’EP H di un
edificio è univoca e basata su una metodologia standardizzata, in modo da escludere
qualsiasi interpretazione soggettiva da parte di colui che porta a termine il procedimento
di certificazione e da non tener conto delle reali condizioni di utilizzo dell’edificio.
Nell’Attestato di Certificazione Energetica sono presenti anche altre informazioni, quali
i dati del proprietario, il numero di protocollo univoco assegnato dal catasto energetico
ad ogni pratica di certificazione energetica, i dati del soggetto certificatore, i dati
catastali dell’immobile, ottenibili anche attraverso una Visura catastale, i dati dell’edificio,
la classe energetica dell’edificio (da A+ a G), gli indicatori di prestazione energetica
(Fabbisogno annuo di energia termica per la climatizzazione invernale, la
climatizzazione estiva e l’acqua calda sanitaria, il Fabbisogno di energia primaria per la
climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva e l’acqua calda sanitaria, Contributi
da fonti rinnovabili, Efficienza media globale stagionale per gli impianti di riscaldamento,
la produzione di acqua calda sanitaria e gli impianti combinati, Fabbisogno energetico
per l’illuminazione), le specifiche dell’impianto termico ed i possibili interventi migliorativi
del sistema edificio/impianto termico riportati all’interno dell’ACE dal certificatore. Molti
di questi dati servono per completare la documentazione relativa alla richiesta per
la detrazione 55%.

Quando occorre produrre l’ Attestato di Certificazione Energetica ?
I motivi per cui è necessario produrre tale documento sono principalmente i seguenti:
  •   Obbligatorio in caso di compravendita, ovvero di trasferimento a titolo oneroso delle
      singole unità immobiliari (dal 1° luglio 2009) o contratti di locazione, di affitto di
      azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi (perfezionati a partire dal 1°
      luglio 2010) o rinnovati (contratti che hanno subito un rinnovo espresso o tacito a
      partire dal 1° luglio 2010). Occorre, a questo proposito, fare una precisazione: la
      normativa Nazionale ha abrogato l’obbligo di allegare l' ACE all'atto di
      compravendita, obbligo che peraltro è stato mantenuto da alcune regioni che hanno
      legiferato in materia energetica, tra cui la Lombardia e la Liguria.
  •   Necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura,
      come alla detrazione 55% per gli interventi di riqualificazione energetica.
  •   Dal 1º gennaio 2012 c’è l’obbligo di inserire negli annunci immobiliari l’indice di
      prestazione energetica (ed in Lombardia anche la classe energetica). Tale valore si
      ricava dall’attestato di certificazione energetica. Per cui prima di mettere in vendita
      od in locazione una unità immobiliare, deve essere prodotto il certificato energetico.

Autocertificazione in classe G
Le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica (DM 26/6/2009) hanno previsto
che, in caso di compravendita di singole unità immobiliari fino a 1000 mq, il certificato
energetico può essere sostituito da una autocertificazione in classe G fatta dal
proprietario. Questa autocertificazione può essere contenuta nel rogito o anche in una
dichiarazione allegata a parte e va trasmessa dal proprietario entro 15 giorni alla
Regione. L’autocertificazione non ha validità nelle regioni in cui è stata emanata una
normativa in materia energetica, ovvero Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria
e provincia autonoma di Trento. Tuttavia l’utilizzo dell’Autocertificazione non è
consigliata ed è diventata impraticabile, per 2 motivi:

                   Ing. Stefano Basso - www.la-certificazione-energetica.net
•   l’unità immobiliare deve essere realmente in classe G altrimenti si dichiara il falso;
  •   dal 1º gennaio 2012 è in vigore l’obbligo di indicare negli annunci immobiliari l’indice
      di prestazione energetica, derivante dall’attestato di certificazione energetica.

Costo certificazione energetica
Il costo per la Certificazione Energetica di una singola unità immobiliare non è facilmente
quantificabile, ma dipende dalla tipologia dell'unità immobiliare (nuovo/esistente -
residenziale/commerciale), dalla sua superficie commerciale, dalla tipologia degli
impianti di riscaldamento presenti (centralizzato/autonomo) e dalla documentazione che
viene messa a disposizione. Indicativamente siamo tra i 200 e 400 Euro. Nel costo è
incluso anche il sopralluogo sul posto, che serve a valutare se le informazioni ricevute
(planimetrie, scheda tecnica caldaia,..) sono corrette. Ricordatevi di richiedere sempre il
sopralluogo se non è stato espressamente indicato nel preventivo.




                   Ing. Stefano Basso - www.la-certificazione-energetica.net

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Certificazione energetica edifici (Italia)

  • 1. Certificazione Energetica Edifici Cosa dice la normativa vigente (DLgs 192/2005) La normativa nazionale DLgs 192/2005, riveduta e corretta dal DLgs 311/2006 ("Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia."), dice testualmente che la certificazione energetica degli edifici è il complesso delle operazioni svolte dai soggetti certificatori di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del Dlgs 192/2005 per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica (ACE) e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Certificare dal punto di vista energetico un edifico significa classificarlo sulla base di una classe di indicatori predefinita, che definiscono le prestazioni energetiche dell’edificio stesso (sistema involucro/impianto). Molte regioni, tra cui Lombardia, Piemonte, Liguria, hanno legiferato in materia energetica in maniera autonoma recependo direttamente la Direttiva Europea 2002/91/CE. Per la regione Lombardia il quadro normativo è molto vasto. La DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008 ("Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici.") può essere considerata la normativa di riferimento. Attestato Certificazione Energetica (ACE) L’ACE è il documento redatto nel rispetto della normativa vigente, attestante la prestazione energetica dell’edificio. Tale prestazione viene indicata associando all’edificio stesso una specifica classe energetica (da A+ a G). La classe energetica più alta (A+) individua un edificio con consumi ridotti, un miglior comfort e minori emissioni di CO2. L’attestato di certificazione energetica degli edifici è idoneo se redatto ed asseverato da un soggetto certificatore o certificatore energetico, estraneo alla proprietà, alla progettazione, alla realizzazione e/o gestione dell’edificio, se registrato nel catasto energetico e vidimato dal comune di ubicazione dell’immobile (da settembre 2011 ciò non è più necessario in Lombardia, come previsto dall’art.25 comma 4 bis della l.r. 24/2006, a seguito della modifica introdotta con l’art.17 comma 1, lettera f) della l.r. 3/2011. Tale documento ha validità 10 anni, a partire dalla data di registrazione della pratica nel catasto energetico, e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che vada a modificare le prestazioni energetiche dell’edificio o ad un cambio di destinazione d’uso. L’attestato di certificazione energetica deve essere visto come la "carta d’identità" dell’immobile, che ci consente di avere più elementi nel momento in cui decidiamo di acquistare o affittare una casa o che la valorizza nel momento in cui viene messa in vendita. Contenuti dell’ACE La principale informazione riportata nell’Attestato di Certificazione Energetica è il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento o la climatizzazione invernale (EPH). Tale indicatore, sulla base delle caratteristiche costruttive dell’involucro e del tipo di impianto installato, determina la classe energetica dell’edificio. Sull’ACE viene riportata una scala con 8 colori diversi (il verde indica un basso fabbisogno energetico, Ing. Stefano Basso - www.la-certificazione-energetica.net
  • 2. mentre il rosso un alto fabbisogno), che permette di valutare immediatamente il consumo energetico di un edificio. La metodologia utilizzata per il calcolo dell’EP H di un edificio è univoca e basata su una metodologia standardizzata, in modo da escludere qualsiasi interpretazione soggettiva da parte di colui che porta a termine il procedimento di certificazione e da non tener conto delle reali condizioni di utilizzo dell’edificio. Nell’Attestato di Certificazione Energetica sono presenti anche altre informazioni, quali i dati del proprietario, il numero di protocollo univoco assegnato dal catasto energetico ad ogni pratica di certificazione energetica, i dati del soggetto certificatore, i dati catastali dell’immobile, ottenibili anche attraverso una Visura catastale, i dati dell’edificio, la classe energetica dell’edificio (da A+ a G), gli indicatori di prestazione energetica (Fabbisogno annuo di energia termica per la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva e l’acqua calda sanitaria, il Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva e l’acqua calda sanitaria, Contributi da fonti rinnovabili, Efficienza media globale stagionale per gli impianti di riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria e gli impianti combinati, Fabbisogno energetico per l’illuminazione), le specifiche dell’impianto termico ed i possibili interventi migliorativi del sistema edificio/impianto termico riportati all’interno dell’ACE dal certificatore. Molti di questi dati servono per completare la documentazione relativa alla richiesta per la detrazione 55%. Quando occorre produrre l’ Attestato di Certificazione Energetica ? I motivi per cui è necessario produrre tale documento sono principalmente i seguenti: • Obbligatorio in caso di compravendita, ovvero di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari (dal 1° luglio 2009) o contratti di locazione, di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi (perfezionati a partire dal 1° luglio 2010) o rinnovati (contratti che hanno subito un rinnovo espresso o tacito a partire dal 1° luglio 2010). Occorre, a questo proposito, fare una precisazione: la normativa Nazionale ha abrogato l’obbligo di allegare l' ACE all'atto di compravendita, obbligo che peraltro è stato mantenuto da alcune regioni che hanno legiferato in materia energetica, tra cui la Lombardia e la Liguria. • Necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, come alla detrazione 55% per gli interventi di riqualificazione energetica. • Dal 1º gennaio 2012 c’è l’obbligo di inserire negli annunci immobiliari l’indice di prestazione energetica (ed in Lombardia anche la classe energetica). Tale valore si ricava dall’attestato di certificazione energetica. Per cui prima di mettere in vendita od in locazione una unità immobiliare, deve essere prodotto il certificato energetico. Autocertificazione in classe G Le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica (DM 26/6/2009) hanno previsto che, in caso di compravendita di singole unità immobiliari fino a 1000 mq, il certificato energetico può essere sostituito da una autocertificazione in classe G fatta dal proprietario. Questa autocertificazione può essere contenuta nel rogito o anche in una dichiarazione allegata a parte e va trasmessa dal proprietario entro 15 giorni alla Regione. L’autocertificazione non ha validità nelle regioni in cui è stata emanata una normativa in materia energetica, ovvero Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e provincia autonoma di Trento. Tuttavia l’utilizzo dell’Autocertificazione non è consigliata ed è diventata impraticabile, per 2 motivi: Ing. Stefano Basso - www.la-certificazione-energetica.net
  • 3. l’unità immobiliare deve essere realmente in classe G altrimenti si dichiara il falso; • dal 1º gennaio 2012 è in vigore l’obbligo di indicare negli annunci immobiliari l’indice di prestazione energetica, derivante dall’attestato di certificazione energetica. Costo certificazione energetica Il costo per la Certificazione Energetica di una singola unità immobiliare non è facilmente quantificabile, ma dipende dalla tipologia dell'unità immobiliare (nuovo/esistente - residenziale/commerciale), dalla sua superficie commerciale, dalla tipologia degli impianti di riscaldamento presenti (centralizzato/autonomo) e dalla documentazione che viene messa a disposizione. Indicativamente siamo tra i 200 e 400 Euro. Nel costo è incluso anche il sopralluogo sul posto, che serve a valutare se le informazioni ricevute (planimetrie, scheda tecnica caldaia,..) sono corrette. Ricordatevi di richiedere sempre il sopralluogo se non è stato espressamente indicato nel preventivo. Ing. Stefano Basso - www.la-certificazione-energetica.net