Martino Trapani
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CHI E’ IL DIRETTORE SANITARIO ?
• Figura dirigenziale in campo medico/odontoiatrico che ricopre un ruolo di
garanzia, di guida, supervisione e qualità delle prestazioni erogate da una
struttura sanitaria;
• Garante per gli utenti e per gli operatori del corretto esercizio delle
prestazioni sanitarie erogate all’interno della struttura, e cioè che siano
effettuate in sicurezza, da personale sanitario con adeguata
preparazione ed in condizioni igienico-sanitarie adeguate oltre
che in modo conforme alle regole di deontologia professionale;
• Figura obbligatoria in ogni struttura sanitaria;
• Responsabile di tutta l’attività sanitaria del centro in cui opera;
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DIRETTORE SANITARIO PRE-1992
• Figura introdotta col decreto 30 settembre n. 1631 del 1938 (Norme
generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli
ospedali, cd. Legge Petragnani) che prevedeva che ogni ospedale dovesse
avere un direttore sanitario.
• Coinvolto soprattutto in aspetti igienico-sanitari oltre che per adempienze di
legge (cartelle, certificati, ecc.);
• Nessun requisito formativo vincolante;
• Una parte di Direttori Sanitari con specialità non in igiene;
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DIRETTORE SANITARIO POST-1992
Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ed il successivo DPR 10
dicembre 1997 n. 484 hanno sdoppiato le due figure :
• Direttore Medico di Presidio ospedaliero
(medico specialista in igiene con sette anni di anzianità). Responsabile delle
funzioni igienico-organizzative;
• Direttore Sanitario Aziendale
Nominato con nomina fiduciaria dal Direttore Generale con compiti
gestionali, (medico con comprovata esperienza di direzione tecnico-sanitario,
almeno quinquennale nel settore sanitario o settennale in altri settori, con
autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o
finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato).
(idoneità nell’ elenco nazionale e regionale dei Direttori sanitari di Azienda).
Molti Direttori Sanitari sono stati nominati Direttori Generali;
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COMPETENZE SPECIALISTA IN IGIENE
analisi organizzative di strutture sanitarie (valutazione del fabbisogno di risorse,
appropriatezza di procedure e di qualità dell’assistenza)
analisi di statistiche sanitarie correnti
valutazione e revisione di percorsi assistenziali integrati realizzazione di indagini epidemiologiche
valutazione delle performances delle risorse umane
informazione o educazione sanitaria, campagne di
vaccinazione, indagini di sorveglianza dei rischi ambientali
indoor/outdoor nelle comunità
valutazione degli esiti di una organizzazione sanitaria collaborazione a programmi di screening
valutazione e gestione del rischio professionale e di sorveglianza sanitaria
studi di fattibilità per la soluzione di problemi di salute di una
comunità e di problemi organizzativi di una istituzione
valutazione di almeno un programma di gestione del rischio clinico e della sicurezza del
paziente
revisione critica della letteratura scientifica
valutazione di tecnologie sanitarie indagini epidemiologiche di sorveglianza nutrizionale
valutazione di programmi di miglioramento della qualità pubblicazione di almeno un articolo su riviste indicizzate
Interventi di formazione di base o permanente per operatori dell’area sanitaria
frequentare strutture ove sia prevalente il rischio lavorativo
biologico
progetto di comunicazione con la popolazione, direttamente o attraverso i mass media, relativi a
problemi o emergenze sanitarie
attività di Health Impact Assessment
organizzazione di interventi di emergenza sanitaria
Aver frequentato, per una durata da stabilire da parte del Consiglio della Scuola, direzioni sanitarie (ASL, Azienda ospedaliera, Presidio), Distretti sanitari,
Dipartimenti di Prevenzione, Agenzie Sanitarie ed Agenzie per l’ambiente
Attività professionalizzanti obbligatorie
specializzando in Igiene e medicina preventiva
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DIRETTORE SANITARIO STRUTTURE PRIVATE
La legge individua la figura del “Responsabile Sanitario” come equivalente
al Direttore Sanitario/Tecnico per le strutture non di degenza;
• Requisito generale:
laurea in medicina e chirurgia;
abilitazione professionale;
iscrizione all’Ordine;
• Non richiesta la specializzazione;
CASI SPECIFICI:
• Laboratori di analisi:
Il Direttore Sanitario può essere un medico o un biologo o chimico,
(ha l’obbligo di presenza per almeno 30 ore settimanali).
Quando il direttore sanitario è un biologo o un chimico tra i collaboratori del
laboratorio deve esserci un laureato in medicina e chirurgia.
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DIRETTORE SANITARIO STRUTTURE PRIVATE
• Ambulatorio di fisioterapia:
Il Direttore Sanitario deve essere un medico chirurgo con specializzazione
nella disciplina oppure anche un medico non specialista se nell’ambulatorio è
presente uno specialista.
• Ambulatorio radiologico:
Il Direttore Sanitario deve essere un medico chirurgo con specializzazione in
radiologia.
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DIRETTORE SANITARIO STRUTTURE PRIVATE
• Ambulatori di odontoiatria:
Il Direttore Sanitario direttore sanitario è un Medico-Chirurgo specializzato
in Odontostomatologia o da un laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria, comunque iscritto all’Albo degli Odontoiatri.
La legge n.124 del 4 Agosto 2017 all'art. 1 comma 154, stabilisce che
nelle strutture polispecialistiche comprensiva di attività odontoiatriche e
mediche, ove il Direttore Sanitario della struttura non abbia i requisiti richiesti
per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, deve essere nominato un
responsabile per i servizi odontoiatrici iscritto all'Albo degli Odontoiatri.
• Società tra professionisti:
Non è richiesta la presenza della direzione sanitaria in quanto sono gli
stessi professionisti titolari i responsabili, così come avviene per gli studi
associati ed il socio professionista è sia il responsabile dell'attività che
l'esecutore della prestazione.
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DIRETTORE SANITARIO STRUTTURE PRIVATE
• Responsabile Sanitario RSA:
La DGR 2569/2014 prevede la nomina di un Responsabile Sanitario a cui
sono attributi alcuni compiti organizzativi e di controllo.
Tale figura professionale, deve essere laureata in Medicina e Chirurgia e
regolarmente iscritta all’ordine professionale.
Non è richiesto quindi il titolo di Specializzazione
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NORMATIVE DIREZIONE SANITARIA
• Regolamento generale sanitario (1901) – Art. 83
La prima norma per ottenere l’autorizzazione all’apertura di una
struttura sanitaria (ambulatorio, laboratorio di analisi, casa di cura, ecc.) è
stata resa indispensabile la contestuale dichiarazione scritta di un
medico di assunzione della responsabilità di direttore tecnico o
sanitario.
• Regio Decreto 1631/1938 - Art. 21
«Gli ospedali di prima e seconda categoria e quelli specializzati di prima
categoria con una media giornaliera di almeno trecento ricoverati, devono
avere un direttore sanitario al quale deve essere fatto divieto del libero
esercizio professionale.»
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NORMATIVE DIREZIONE SANITARIA
• Legge 412/1991 – Art. 4 comma 2
Stabilisce l’obbligo della nomina di un Direttore Sanitario per gli studi
medici e odontoiatrici.
«[…] dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al regime di autorizzazione e
vigilanza di cui all’art. 43 della legge 833/1978 (Legge istitutiva del SSN) e
devono avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde
personalmente dell’organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del
possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che
ivi opera».
• L’evoluzione legislativa in materia ha poi demandato alle Regioni la
disciplina dell’autorizzazione e della vigilanza sulle istituzioni sanitarie di
carattere privato.
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NORMATIVE DIREZIONE SANITARIA
Attualmente non esiste un testo unico nazionale che definisca compiti e
responsabilità del Direttore Sanitario.
La maggior parte delle indicazioni di legge sono contenute in pacchetti legislativi
che fanno riferimento alle più disparate materie:
• Autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie;
• Sicurezza sul lavoro;
• Tutela della privacy;
• Manovre economiche;
• Organizzazione del sistema sanitario nazionale, ecc…;
A cui si aggiunge naturalmente il Codice di Deontologia medica.
Come se non bastasse, la materia sanitaria è stata demandata alle singole
legislazioni regionali le quali emanano delibere, circolari interpretative, linee guida
o vere e proprie leggi regionali che molto spesso sono difformi tra loro se non in
contrasto vero e proprio.
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NORMATIVE DIREZIONE SANITARIA
In conclusione la struttura sanitaria privata si configura come impresa ai
sensi degli art. 2082 e seguenti del Codice Civile, ed è quindi caratterizzata
da un'imputabilità giuridica propria, con la conseguenza di una netta e chiara
separazione tra:
• Responsabilità imprenditoriale che fa capo al Titolare della struttura;
• Responsabilità di tipo tecnico-organizzativo che fa capo al Direttore
Sanitario;
• Responsabilità di tipo professionale, che fa capo all'esecutore della
prestazione (il medico o l'odontoiatra);
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OBBLIGHI DIRETTORE SANITARIO
Il Direttore Sanitario è figura preposta alla vigilanza sanitaria e non,
da svolgere all’interno della struttura affidatagli.
Responsabilità dell’organizzazione tecnica funzionale dei servizi
con obblighi che attengono anzitutto alla vigilanza sui requisiti igienici e
sull’idoneità delle attrezzature tecniche, nonché sul possesso da parte del
personale addetto dei prescritti requisiti professionali, ma anche alla
vigilanza sulla qualità delle singole prestazioni diagnostiche e terapeutiche
erogate ai pazienti.
Responsabilità sia per culpa in vigilando che per culpa in eligendo
(es. l’erronea prestazione di un collaboratore potrebbe essere riconducibile, a
livello civilistico, alla figura del direttore sanitario che – evidentemente – mal ha
vigilato e mal ha scelto).
Obblighi Deontologici;
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CODICE DEONTOLOGICO ART. 69
Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o
private ovvero di responsabile sanitario in una struttura privata deve garantire,
nell'espletamento della sua attività:
• Rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa
dell'autonomia e della dignità professionale all' interno della struttura in
cui opera.
• Vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla
organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura.
• Comunicare all‘ Ordine il proprio incarico e collabora con l'Ordine
professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla
collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni
professionali nell'interesse dei cittadini.
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RAPPORTO CON L’ORDINE PROFESSIONALE
Il comma 536 dell'art. 1 della Legge 145/2018, come modificato dalla Legge
23/12/2021 n. 238, prevede che se il Direttore Sanitario è iscritto ad un Ordine
provinciale diverso da quello competente per il luogo nel quale la struttura
sanitaria ha la sede operativa, debba comunicarlo all'Ordine provinciale
territorialmente competente perché a quest'ultimo compete l'eventuale
esercizio del potere disciplinare nei confronti del Direttore Sanitario.
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PUBBLICITA’ INFORMATIVA SANITARIA
• Art. 2 del Decreto Legge n. 223 del 04/07/2006 ("Decreto Bersani") e dal
DPR n. 137 del 07/08/2012, veritiera e corretta, senza violare l'obbligo del
segreto professionale e senza essere equivoca, ingannevole o
denigratoria.
• Art. 69 del Codice di Deontologia correttezza del materiale informativo
della struttura, che deve riportare il suo nominativo, come ribadito dal
Consiglio di Stato con la sentenza n. 3467/2018.
• Legge n. 145 del 30/12/2018 all'art. 1 comma 525, le comunicazioni
pubblicitarie debbano contenere esclusivamente gli elementi funzionali a
garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escludendo qualsiasi
elemento di carattere promozionale o suggestivo.
In caso di violazione la legge prevede sanzioni disciplinari da parte degli
Ordini (nei confronti del Direttore Sanitario) e da parte dell’AGCOM (Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni) nei confronti della struttura.
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LA NOMINA DEL DIRETTORE SANITARIO
La nomina e la cessazione del Direttore Sanitario deve essere comunicata:
• all’ATS competente, che ha compiti di vigilanza (obbligo in capo alla società);
• all’Ordine professionale di riferimento (obbligo in capo al professionista).
Poichè il ruolo di Direttore Sanitario non può risultare carente neppure per
un giorno, è fatto obbligo di dare un preavviso sufficiente alla struttura in
caso di rinuncia volontaria.
Alla cessazione di un DS deve corrispondere l’immediata e contestuale
nomina del successivo.
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INCOMPATIBILITÀ
• Il medico titolare di eventuali altri rapporti di lavoro, pubblici o privati, in regime
di dipendenza o di convenzione, dovrà valutare la sussistenza di cause di
incompatibilità con la funzione di direttore sanitario, sulla base del proprio
contratto di lavoro.
• Infine nei requisiti minimi specifici di qualità per ottenere l’autorizzazione
sanitaria è previsto che il direttore sanitario del poliambulatorio deve
essere presente per almeno la metà dell’orario di apertura al pubblico.
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RAPPORTO CON IL TITOLARE D’IMPRESA
Il Titolare d’impresa persegue legittimi e doverosi interessi economici che
garantiscano il successo e la solidità dell’impresa stessa;
Il legislatore, al fine di tutelare la salute dei cittadini su eventuali
condizionamenti che il titolare di una impresa potrebbe esercitare sul personale
medico operante in essa, ha sentito il bisogno di creare la figura del Direttore
Sanitario, il quale svolge un ruolo di garanzia.
In sostanza la funzione del Direttore Sanitario è quella di consulente e
controllore all’interno delle strutture, che vigili affinché l’interesse alla salute
del paziente sia sempre tutelato e quando è il caso, segnalare eventuali
criticità reali e potenziali al titolare.
Tutto ciò sul presupposto che mentre il professionista è volontariamente
vincolato ad un codice deontologico, l’impresa, per definizione, non lo è.
Il Direttore Sanitario è quindi dalla parte del paziente.
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COMPENSO DIRETTORE SANITARIO
• A seguito dell’abolizione del Tariffario Minimo, disposta dal Decreto Legge
223/2006, il compenso libero professionale del Direttore Sanitario non è
codificato per cui vale la regola della libera contrattazione fra le parti,
come in ogni ambito libero professionale.
• Codice di Deontologia Medica art. 54, (Onorari professionali nell'esercizio
libero professionale) l’onorario deve essere commisurato alla difficoltà e
alla complessità dell’opera professionale.
• Se il Direttore Sanitario è assunto come dipendente della struttura, si
applicano i livelli retributivi previsti dai Contratti Nazionali di lavoro dei
dipendenti del settore dell'Ospitalità Privata.
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COMPITI DEL DIRETTORE SANITARIO
• Funzione di Consulente e di Controllore piuttosto che su quella di
esecutore vera e propria.
• Vigilanza sulla propria area di competenza e, quando è il caso, segnalare
eventuali criticità reali e potenziali.
Azione di controllo e segnalazione (possibilmente per iscritto).
Il codice deontologico aggiunge anche che, qualora le segnalazioni
effettuate all’amministratore delle struttura dovessero essere ignorate o
disattese, il Direttore Sanitario è tenuto ad inoltrare la segnalazione
all’Ordine di competenza il quale interverrà d’ufficio con azioni appropriate.
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COMPITI DEL DIRETTORE SANITARIO
• L’organizzazione tecnico-funzionale e il funzionamento dei servizi
igienico-sanitari;
• Vigila affinché tutte le prestazioni, ivi comprese quelle per cui è previsto
l’uso di apparecchiature elettromedicali, siano erogate da personale in
possesso dei titoli specifici abilitanti alla professione sanitaria;
• La verifica dei titoli del personale e del rispetto delle competenze;
• L’assegnazione ai singoli servizi del personale sanitario, tecnico e
paramedico;
• Il controllo del personale e l’ammissione di personale volontario,
frequentatori ai fini di eventuale riconoscimento di professionalità;
• Il controllo e la verifica del funzionamento delle apparecchiature
diagnostiche e terapeutiche installate nel complesso sanitario;
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COMPITI DEL DIRETTORE SANITARIO
• Assicura che i locali vengano utilizzati per l’uso per cui sono classificati
ai fini elettrici e il regolare funzionamento delle apparecchiature
diagnostiche e terapeutiche installate (avvalendosi di periti tecnici
competenti che rilasceranno idonea certificazione);
• Vigila che tutti i locali compresi nella planimetria acclusa alla domanda
di autorizzazione al funzionamento siano adibiti all’uso per cui sono
autorizzati e che gli stessi non vengano ceduti a terzi;
• Vigila sullo smaltimento dei rifiuti speciali e sulla corretta compilazione
degli appositi registri in conformità alla normativa vigente (i rifiuti
contaminati da sangue sono classificati come rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo);
• Fornisce disposizioni per la prevenzione delle malattie trasmissibili
all’interno della Struttura tra gli utenti ed il personale e controlla
l’applicazione delle procedure redatte per le attività di sterilizzazione e
disinfezione;
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COMPITI DEL DIRETTORE SANITARIO
• Il rispetto delle norme di tutela degli operatori contro i rischi derivanti
dalla specifica attività svolta;
• L’osservanza delle norme per la prevenzione dei rischi e per la sicurezza
e la salute degli operatori e degli assistiti;
• Le segnalazioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge
(es. la trasmissione alle autorità competenti delle notifiche di malattie infettive
eventualmente diagnosticate nell’ambito dell’attività della Struttura);
• La tutela della privacy e l’applicazione del consenso informato;
• La registrazione, trascrizione e conservazione dei referti e il rilascio agli
aventi diritto della documentazione sanitaria richiesta;
• La formulazione della carta dei servizi;
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COMPITI DEL DIRETTORE SANITARIO
• La vigilanza sull’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di
presidi diagnostici, curativi e riabilitativi;
• Vigila sulla corretta tenuta dei prodotti farmaceutici, dei medicinali e
dell’emoteca se presente. Per quanto riguarda gli stupefacenti presenti
in Struttura deve controllare la corretta tenuta del registro di carico e
scarico;
• La definizione modalità di gestione in caso di urgenza;
• E’ responsabile della pubblicità sanitaria e vigila sulla corretta
applicazione della stessa nella struttura sanitaria (targhe, siti web,..);
• Controllo di qualità sull’attività clinica;
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COMPITI DEL DIRETTORE SANITARIO
• E’ responsabile con il rappresentante legale della applicazione e dell’
osservanza della normativa sulle incompatibilità dei sanitari operanti
nella struttura;
• Dovrà farsi parte attiva e collaborare con il rappresentante legale per l’
applicazione della normativa contro il fumo, tutela della Privacy e per le
procedure di accreditamento.
• Elaborazione e la verifica sull’attuazione delle procedure di carattere
organizzativo e tecnico specifiche della struttura.
• Curare i rapporti con la ATS di riferimento per l’applicazione di iniziative
di promozione della prevenzione, dell’educazione alla salute e della
tutela sociosanitaria;
• Deve assicurare la sua presenza in struttura per almeno la metà delle ore
di apertura.
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LA COMPETENZA IGIENICO-SANITARIA
Il DS deve predisporre un “Piano per la prevenzione ed il controllo delle
infezioni” che prevede i seguenti contenuti:
• Valutazione dei rischi biologici presenti nella struttura sanitaria;
• Predisposizione di procedure/disposizioni per operare in sicurezza;
• Verifica della disponibilità di spazi, percorsi, attrezzature necessarie alla
corretta applicazione delle procedure;
• Verifica dell’applicazione delle stesse;
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LA COMPETENZA IGIENICO-SANITARIA
Per la valutazione dei rischi biologici nella struttura rispetto alla
trasmissione di malattie infettive, sarà necessario individuare ambienti a:
• basso rischio: (es. uffici, sala attesa, ambulatori di visita, endoscopia,
ambienti di Day Hospital). Prevedendo interventi di pulizia ordinaria e
periodica, ricambio di aria periodico, lavaggio semplice ed eventuale
disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0,5%
• medio rischio: (es. endoscopie, ambulatori chirurgici).
Interventi di decontaminazione e pulizia ambientale, ipoclorito di sodio 0,5% su
pavimenti e superfici, ricambio d’aria, controllo periodico dell’impianto di
climatizzazione, eventuale adozione di lampade germicide.
• alto rischio: (es. sale operatorie).
stesse procedure degli ambienti a medio rischio ad eccezione per il ricambio
dell’aria, in quanto per le sale operatorie è prescritto l’impianto di
climatizzazione.
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LA COMPETENZA IGIENICO-SANITARIA
Relativamente agli strumenti, in base alla possibilità che divengano veicoli di
trasmissione di malattie infettive debbono essere individuati quelli:
• non critici: (che non vengono in contatto con cute e mucose).
necessaria una disinfezione a basso/medio livello
• semicritici: (che vengono a contatto con cute e mucose intatte):
necessaria una disinfezione ad alto livello
• critici: (che sono destinati a penetrare nei tessuti o nel sistema vascolare):
necessaria la sterilizzazione.
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LA COMPETENZA IGIENICO-SANITARIA
Procedure operative per il controllo delle infezioni e del rischio biologico
professionale (attività di disinfezione e sterilizzazione degli strumenti e
delle attrezzature).
• Descrivere come l’attività deve essere espletata, deve individuare chi fa,
cosa fa, chi è il responsabile della attività descritta.
• Validate dal Direttore Sanitario e periodicamente aggiornate .
• Si dovrà assicurare che tutto quanto descritto e dettagliato nelle procedure sia
effettivamente applicabile e che gli operatori siano dotati di quanto
necessario all’applicazione delle procedure stesse.
Verifica della disponibilità di spazi, percorsi, attrezzature necessarie alla
corretta applicazione delle procedure.
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LA COMPETENZA IGIENICO-SANITARIA
Verifica dell’applicazione delle stesse
Si dovrà assicurare, mediante verifiche sul posto ed incontri periodici con gli
operatori, che le disposizioni impartite vengano effettivamente applicate.
Degli incontri tenuti con gli operatori per la presentazione delle procedure e
periodiche verifiche, dovranno essere redatti verbali che rimarranno agli atti della
struttura.
Nelle attività di diagnostica per immagini con uso di mezzi di contrasto,
centri di dialisi, ambulatori chirurgici ed endoscopici, deve essere presente
un carrello per l’emergenza completo di cardiomonitor con defibrillatore e
unità di ventilazione manuale.
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IMPEGNO ORARIO DEL DS
In linea generale, il Direttore Sanitario, contrariamente a tutti gli altri
professionisti medici o odontoiatri, ha un obbligo di risultato e non di
mezzi.
Va da sé che è impensabile che un Direttore Sanitario possa controllare tutte le
aree di competenza dedicando alla struttura un tempo limitato oppure ricoprendo
lo stesso incarico in un numero troppo elevato di strutture.
Per questo motivo in alcune Regioni, come ad esempio la Lombardia, la
normativa prevedeva esplicitamente che un Direttore Sanitario non potesse
ricoprire l’incarico in più di due strutture contemporaneamente e che quindi,
implicitamente, almeno il 50% della sua attività lavorativa debba essere
impiegato in ciascuna di esse.
Che poi non sia scritto a quante ore effettive corrisponda il 50% dell’attività
lavorativa, questo rientra nella lacunosità della legge e nel margine di
discrezionalità (e di buon senso) del professionista.