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Comunicazione n. si17071  di  Martedì 20 giugno 2017
Interessa a: Amministrazione, Personale e risorse umane.
PRESTAZIONI OCCASIONALI SOSTITUTIVE DEI VOUCHER - APPROVATA LA NUOVA DISCIPLINA
Con riferimento alle precedenti comunicazioni relative all'abrogazione dei cosiddetti "voucher" (di seguito correlate), Vi
informiamo che il Parlamento, in data 15/6/2017, ha approvato in via definitiva la manovra correttiva contenente, tra l'altro,
le nuove regole sulle prestazioni occasionali, che nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero sostituire il lavoro
accessorio.
 
Di seguito anticipiamo i principali punti della nuova disciplina che verrà introdotta dopo la pubblicazione del provvedimento
in Gazzetta Ufficiale.
 
Soggetti utilizzatori
Alle prestazioni occasionali possono fare ricorso:
persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il Libretto Famiglia;
altri utilizzatori mediante il contratto di prestazione occasionale. La nuova regolamentazione definisce il contratto di
prestazione occasionale "il contratto mediante il quale un utilizzatore" (non persona fisica) "acquisisce con modalità
semplificate, prestazioni di lavoro occasionale o saltuarie di ridotta entità", entro specifici limiti economici e secondo
condizioni definite nella norma stessa.
 
Limiti economici
Si intendono per prestazioni occasionali, le attività lavorative che nel corso di un anno civile danno luogo:
per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non
superiore a 5.000 euro;
per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non
superiore a 5.000 euro;
per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di
importo non superiore a 2.500 euro.
 
Divieti
È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo
indeterminato;
da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti indicati nella norma,
purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di
materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia
cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
 
Modalità di utilizzo
Per l’accesso alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi
adempimenti, anche tramite gli intermediari individuati nella norma, all’interno di un’apposita piattaforma informatica,
 
Per l’accesso alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi
adempimenti, anche tramite gli intermediari individuati nella norma, all’interno di un’apposita piattaforma informatica,
gestita dall’INPS (non ancora attiva) che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di
valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.
 
Tutele per il prestatore
Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata e
all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono
computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. 
 
Comunicazioni
L’utilizzatore del contratto di prestazione occasionale è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della
prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a
disposizione dall’Ente, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:
i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
il luogo di svolgimento della prestazione;
l’oggetto della prestazione;
la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione
con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a
quattro ore continuative nell’arco della giornata. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione
attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma
informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione la revoca della dichiarazione
trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della
predetta revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi
assicurativi.
La misura minima oraria del compenso è di 9 euro (tranne che per il settore agricolo per cui valgono regole diverse). Sono
interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla gestione separata e il premio dell'assicurazione contro gli
infortuni e le malattie professionali.
 
Libretto Famiglia
L'utilizzatore persona fisica (art. 52 bis c. 6 lett. a) può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, un libretto
nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore
da uno o più prestatori nell’ambito di:
piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
insegnamento privato supplementare.
Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per
compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora.
Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione
separata, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
 
Sanzioni
In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di 2.500 euro
previsti per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, o comunque del
limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione ovvero di uno dei divieti di utilizzo, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa
giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione ovvero di uno dei divieti di utilizzo, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa
giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
Non si applica la procedura di diffida. 
 
* * *
 
Ci riserviamo di ritornare sull'argomento non appena questa nuova disciplina diventerà operativa.
Sullo stesso argomento 
DOCUMENTO APERTO
20.06.2017 - Comunicazione n. si17071
PRESTAZIONI OCCASIONALI SOSTITUTIVE DEI VOUCHER - APPROVATA LA NUOVA DISCIPLINA
05.05.2017 - News
DECRETO LEGGE N. 25 DEL 17/3/2017 - ABROGAZIONE DEI VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO - MODIFICHE
ALLA RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI - COMMENTO DI CONFINDUSTRIA
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DECRETO LEGGE N. 25 del 17/3/2017 - ABROGAZIONE DEI VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO - MODIFICHE
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all'area Relazioni Industriali e Lavoro: sindacale.mo@confindustriaemilia.it - Tel. 059 448325
Via Bellinzona 27/ a, 41124 Modena Tel. 059/448311 Fax. 059/448310

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Prestazioni occasionali sostitutive dei voucher lavoro

  • 1. Comunicazione n. si17071  di  Martedì 20 giugno 2017 Interessa a: Amministrazione, Personale e risorse umane. PRESTAZIONI OCCASIONALI SOSTITUTIVE DEI VOUCHER - APPROVATA LA NUOVA DISCIPLINA Con riferimento alle precedenti comunicazioni relative all'abrogazione dei cosiddetti "voucher" (di seguito correlate), Vi informiamo che il Parlamento, in data 15/6/2017, ha approvato in via definitiva la manovra correttiva contenente, tra l'altro, le nuove regole sulle prestazioni occasionali, che nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero sostituire il lavoro accessorio.   Di seguito anticipiamo i principali punti della nuova disciplina che verrà introdotta dopo la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.   Soggetti utilizzatori Alle prestazioni occasionali possono fare ricorso: persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il Libretto Famiglia; altri utilizzatori mediante il contratto di prestazione occasionale. La nuova regolamentazione definisce il contratto di prestazione occasionale "il contratto mediante il quale un utilizzatore" (non persona fisica) "acquisisce con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionale o saltuarie di ridotta entità", entro specifici limiti economici e secondo condizioni definite nella norma stessa.   Limiti economici Si intendono per prestazioni occasionali, le attività lavorative che nel corso di un anno civile danno luogo: per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.   Divieti È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale: da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti indicati nella norma, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.   Modalità di utilizzo Per l’accesso alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite gli intermediari individuati nella norma, all’interno di un’apposita piattaforma informatica,  
  • 2. Per l’accesso alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite gli intermediari individuati nella norma, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS (non ancora attiva) che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.   Tutele per il prestatore Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.    Comunicazioni L’utilizzatore del contratto di prestazione occasionale è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’Ente, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni: i dati anagrafici e identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l’oggetto della prestazione; la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. La misura minima oraria del compenso è di 9 euro (tranne che per il settore agricolo per cui valgono regole diverse). Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla gestione separata e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.   Libretto Famiglia L'utilizzatore persona fisica (art. 52 bis c. 6 lett. a) può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di: piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.   Sanzioni In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di 2.500 euro previsti per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione ovvero di uno dei divieti di utilizzo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
  • 3. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione ovvero di uno dei divieti di utilizzo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida.    * * *   Ci riserviamo di ritornare sull'argomento non appena questa nuova disciplina diventerà operativa. Sullo stesso argomento  DOCUMENTO APERTO 20.06.2017 - Comunicazione n. si17071 PRESTAZIONI OCCASIONALI SOSTITUTIVE DEI VOUCHER - APPROVATA LA NUOVA DISCIPLINA 05.05.2017 - News DECRETO LEGGE N. 25 DEL 17/3/2017 - ABROGAZIONE DEI VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO - MODIFICHE ALLA RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI - COMMENTO DI CONFINDUSTRIA 19.04.2017 - Comunicazione n. si17056 DECRETO LEGGE N. 25 del 17/3/2017 - ABROGAZIONE DEI VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO - DISCIPLINA TRANSITORIA - ISTRUZIONI INPS 21.03.2017 - News DECRETO LEGGE N. 25 del 17/3/2017 - ABROGAZIONE DEI VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO - ISTRUZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO 20.03.2017 - Comunicazione n. si17047 DECRETO LEGGE N. 25 del 17/3/2017 - ABROGAZIONE DEI VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO - MODIFICHE ALLA RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI Per ulteriori informazioni rivolgersi all'area Relazioni Industriali e Lavoro: sindacale.mo@confindustriaemilia.it - Tel. 059 448325 Via Bellinzona 27/ a, 41124 Modena Tel. 059/448311 Fax. 059/448310