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Risarcimento Malasanità: equipe medica
Numerosi oramai, praticamente quotidiani, sono gli errori medici, i
casi di malasanità, i danni medici che si traducono in richieste di
risarcimento malasanità.
Anche quando l’intervento sanitario è svolto in equipe.
In questo ambito va precisato che rimane in essere la
responsabilità personale che impedisce di addebitare la
cooperazione colposa ad un soggetto estraneo alla condotta
colposa di negligenza, nè portatore di un’autonoma colpa
concorrente.
Per esempio è stata esclusa la responsabilità dell’anestesista
nella dimenticanza nell’addome del paziente di una garza
laparotomica.
Inoltre, nel caso di trasfusione di una sacca di sangue nel corso
dell’intervento, spetta all’anestesista e non al chirurgo, il compito di
assicurarsi che il tipo di sangue sia esattamente quello che è
destinato al paziente anche qual’ora l’anestesista si avvalga di un
infermiere a cui abbia dato il compito di prendere la sacca di
sangue nell’apposita cella frigorifera ovvero di procedere
all’infusione stessa.
Per lo stesso concetto, si è ritenuto che sussiste responsabilità
esclusiva dell’anestesista che nella fase post-operatoria del
cosidetto “risveglio” del paziente dalla narcosi, a seguito di un
intervento operatorio, abbia omesso di sorvegliarlo
adeguatamente, affidando il compito ad un’infermiera
professionale non specializzata in anestesia e di conseguenza abbia
omesso di intervenire con efficacia ai primi sintomi della turba
anossica, poi divenuta irreversibile.
Quindi, se al capo dell’equipe spetta la funzione di coordinamento e
supervisione, è altrettanto vero che allo stesso non vanno
attribuite le responsabilità e gli errori degli altri medici
componenti l’equipe, quando le stesse si compiono fuori
dalla portata del suo controllo.
In base al principio dell’affidamento, ciascun membro
dell’equipe medica presta leggittimo affidamento nella diligente
prestazione degli altri membri, in considerazione del regime di
collaborazione che caratterizza questo tipo di prestazione.
Questo è vero acora di più qualora l’attività degli altri membri
dell’equipe sia altamente specializzata e settoriale, acquistando
rilievo l’imprevedibilità di tale condotta, che esonera colui che è
chiamato a dirigerla, confidando nella competenza del
collaboratore.
Il comportamento colposo altrui imprevedibile esclude la
responsabilità degli altri partecipanti all’equipe, ed è imprevedibile
quando non risultino elementi tali da far venir meno il
principio dell’affidamento, e cioè quando nel caso concreto, non
si dimostrino circostanze tali da rendere prevedibile la negligenza
altrui.
Esclusa la sussistenza di tali circostanze, la divisione della
responsabilità è dovuta alla necessità di consentire che ciscuno si
concentri sul proprio lavoro, confidando nella professionalità
dell’altro.

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