3. PRINCIPALI FONTI NORMATIVE IN MATERIA DI
Fatturazione elettronica
Normativa europea
Direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di
affari
Direttiva 2001/115/CE modifca la direttiva 77/388/CEE al fne di
semplifcare, modernizzare e armonizzare le modalità di
fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto
Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto
Direttiva 2010/45/UE recante modifca della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione.
Direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli
appalti pubblici
4. PRINCIPALI FONTI NORMATIVE IN MATERIA DI
Fatturazione elettronica
Normativa primaria
D.Lgs. 52/2004, attuazione della direttiva 2001/115/CE
Legge 244/2007 (Finanziaria 2008)
Legge 228/2012(Legge di Stabilità) modifche al Dpr 633/72
D.Lgs. 127/2015 sulla fattura elettronica tra privati e la
trasmissione telematica dei corrispettivi
Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) Fatturazione B2B
5. PRINCIPALI FONTI NORMATIVE IN MATERIA DI
Fatturazione elettronica
Decreti attuativi
Decreto MEF 55/2013, regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi
alle amministrazioni pubbliche
Decreto MEF del 17 giugno 2014, disciplina gli obblighi fscali
relativi ai documenti informatici
Circolari
Circolare 45/E 2005 avente ad oggetto il D.Lgs 52/2004
Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 37/2013 Attuazione
del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle
amministrazioni pubbliche
Circolare Ag. Entrate 12/E 2013 chiarimenti direttiva 45/2010/UE
Circolare Ag. Entrate 18/E 2014 ulteriori istruzioni in materia di
fatturazione
Circolare MEF 1/2014 chiarimenti decreto 55/2013
Circolare MEF 1/2015 PA obbligate alla fatturazione elettronica
6. PRINCIPALI FONTI NORMATIVE IN MATERIA DI
Fatturazione elettronica
Gli ultimi interventi regolamentari
Provvedimento del Direttore Ag. Entrate 73203/2018
Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fni della
detrazione dell’IVA
Provvedimento del Direttore Ag. Entrate 89757/2018 Regole
tecniche per l’emissione e la ricezione delle FE
Circolare Ag. Entrate 8/E del 30 aprile 2018 Legge 205/2017 –
novità in tema di fatturazione e pagamento delle cessioni di
carburante
Decreto 79/2018 Proroga del termine di entrata in vigore degli
obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante
Circolare Ag. Entrate 13/E del 2 luglio 2018 Ulteriori
chiarimenti in tema di fatturazione elettronica
7. La Legge di Bilancio 2018
D.Lgs. 205 del 27 dicembre 2017, articolo 1, comma 909, lettera
a), punto 3
Modifche al D.Lgs 127/2015
Fattura elettronica B2B
Al fne di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione,
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti
residenti, stabiliti o identifcati nel territorio dello Stato, e per le relative
variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il
Sistema di Interscambio.
Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti,
di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di
Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua
la cessione del bene o la prestazione del servizio.
8. La Circolare 13/E 2018
Fattura elettronica B2B
Ambito di applicazione
LA FE dev’essere adottata da soggetti residenti, stabiliti o identifcati nel
territorio dello Stato.
Con decisione di esecuzione 2018/593 il Consiglio d’Europa ha autorizzato
l’Italia ad introdurre la FE obbligatoria per tutti i soggetti stabiliti sul
territorio italiano nonché ad autorizzare l’uso della FE senza accordo con
il destinatario.
“Il fatto di disporre di un numero di identifcazione IVA non è di per sé
sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile
organizzazione”
Sono quindi esclusi i soggetti non residenti meramente identifcati *
* resta in vigore l’obbligo di trasmissione dei dati fattura
9. La Legge di Bilancio 2018
D.Lgs. 205 del 27 dicembre 2017, articolo 1, comma 909, lettera
a), punto 3
Modifche al D.Lgs 127/2015
Fattura elettronica B2C
Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori fnali sono
rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate.
Una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà
messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.
E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in
formato analogico della fattura.
10. La Legge di Bilancio 2018
Esoneri
- Operazioni effettuate da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello
Stato (obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i
dati di tali fatture salvo che: sia stata emessa bolletta doganale o siano
state emesse o ricevute fatture elettroniche tramite SDI);
- i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (di
cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito)
- i soggetti passivi che applicano il regime forfettario (di cui all'articolo 1,
commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
11. La Legge di Bilancio 2018
Decorrenza
Le disposizioni in tema di fatturazione elettronica obbligatoria si
applicano dal 1 gennaio 2019.
Le stesse disposizioni si applicano a partire dal 1 luglio 2018 per le:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come
carburanti per motori*;
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della fliera
delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o
forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.
*Conversione in Legge del “Decreto Dignità”: ad eccezione delle cessioni
di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di
distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019
12. La Legge di Bilancio 2018
Cessioni e acquisiti di carburante
comma 909, lett. b) introduce l’obbligo di memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica dei corrispettivi per tutte le cessioni di benzina o
gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
comma 920, Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso
gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi
dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la
fattura elettronica
Non sono soggette all’obbligo di certifcazione le cessioni di beni iscritti
nei pubblici registri, di carburanti e lubrifcanti per autotrazione nei
confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte
e professione.
13. La Legge di Bilancio 2018
Cessioni e acquisiti di carburante: pagamenti
comma 922 deducibilità delle spese per gli acquisti di carburanti per
autotrazione pagate tramite carte di debito, carte di credito o carte
prepagate.
comma 923 obbligo di pagamento mediante tramite carte di debito,
carte di credito o carte prepagate (o da altro mezzo ritenuto parimenti
idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate) ai fni della detrazione dell’IVA sugli acquisti di: “… di carburanti
e lubrifcanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a
motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e
alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego,
compreso il transito stradale, dei beni stessi
14. La Legge di Bilancio 2018
I formati
Per il momento solo il formato FatturaPA
Con successivo Decreto Ministeriale potranno essere individuati ulteriori
formati della fattura elettronica basti su standard o norme riconosciuti
nell’ambito dell’Unione europea.
Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1780 è stato adottato lo
standard EN 16931-1:2017 che individua 2 nuove sintassi:
UBL 2.1
UN/CEFACT Cross Industry Invoice
Tali sintassi saranno obbligatorie per le PA centrali dal 18 aprile 2019
(per le Pa locali è possibile posticipare fno a 12 mesi)
15. La Fatturazione B2B tramite SdI
Defnizione
La fattura elettronica oggetto del provvedimento è il documento
informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al
Sistema di Interscambio e da questo recapitato al soggetto ricevente.
La trasmissione telematica al SdI può riferirsi ad una fattura singola
ovvero ad un lotto di fatture.
La fattura elettronica è un fle in formato XML (eXtensible Markup
Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da
attivare funzionalità che possano modifcare gli atti, i fatti o i dati nello
stesso rappresentati, conforme alle specifche tecniche di cui all’allegato
A del Provvedimento.
17. La Fatturazione B2B tramite SdI
Predisposizione
Per la predisposizione del fle della fattura l’Agenzia delle entrate rende
gratuitamente disponibili una procedura web, un’applicazione utilizzabile
da dispositivi mobile (App) e un software da installare su PC.
La predisposizione (così come la trasmissione) può essere afdata ad un
intermediario.
Il SdI gestisce sia fatture elettroniche prive di frma elettronica che fatture
elettroniche alle quali sia apposta frma elettronica.
Non è più obbligatoria la frma delle Fatture elettroniche B2B ma...
...resta fermo l’obbligo di garantire
Autenticità, Integrità e Leggibilità delle fatture!
Per ogni fle elaborato il SdI calcola un codice alfanumerico che caratterizza
univocamente il documento (hash), riportandolo all’interno delle ricevute.
18. La Fatturazione B2B tramite SdI
Trasmissione
La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad
emetterla (cedente/prestatore) o da un intermediario
Per la trasmissione devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla
identifcazione del soggetto trasmittente utilizzando una delle seguenti
modalità di colloquio con il SdI:
a) PEC - posta elettronica certifcata;
b) App e procedura web;
c) Web Service - sistema di cooperazione applicativa esposto su rete
Internet;
d) FTP - sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su
protocollo FTP.
Le modalità di cui alle lettere c) e d) necessitano di un preventivo processo di
“accreditamento” al SdI per consentire di impostare le regole tecniche di colloquio
tra l’infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il SdI.
19. La Fatturazione B2B tramite SdI
Controlli
Il SdI, per ogni fle della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche
correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del fle stesso.
In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5
giorni – una “ricevuta di scarto” del fle al soggetto trasmittente sul
medesimo canale con cui è stato inviato il fle al SdI.
La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al fle scartato dal SdI
si considerano non emesse.
20. La Fatturazione B2B tramite SdI
Ricezione
La fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto
cessionario/committente (o eventualmente ad un suo intermediario).
SdI recapita la fattura elettronica attraverso le seguenti modalità:
a) PEC - posta elettronica certifcata;
b) Web Service - sistema di cooperazione applicativa esposto su rete
Internet;
c) FTP - sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su
protocollo FTP.
Le modalità di cui alle lettere b) e c) necessitano del preventivo processo di
“accreditamento”.
21. La Fatturazione B2B tramite SdI
Indirizzo telematico prescelto
Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle entrate rende
disponibile un servizio di registrazione “dell’indirizzo telematico” (vale a
dire una PEC o un codice destinatario) prescelto per la ricezione dei fle.
In caso di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate
“all’indirizzo telematico” registrato.
22. La Fatturazione B2B tramite SdI
Recapito
Per l’individuazione del canale a cui trasmettere il fle fattura, il SdI adotta
la seguente procedura:
- se il soggetto ricevente ha registrato la modalità con la quale desidera ricevere le
fatture elettroniche, provvede al recapito secondo le indicazioni fornite;
- se l’elemento informativo del fle fattura CodiceDestinatario contiene un valore
corrispondente a un canale di trasmissione attivo, inoltra il fle fattura al canale
individuato;
- se l’elemento informativo del fle fattura CodiceDestinatario contiene il valore
“0000000” ed è valorizzato l’elemento informativo PECDestinatario, il SdI inoltra il
fle alla casella di posta elettronica certifcata individuata;
- se l’elemento informativo del fle fattura CodiceDestinatario contiene il valore
“0000000” e l’elemento informativo PECDestinatario non è valorizzato, il SdI mette
a disposizione il fle fattura nell’area autenticata dei servizi telematici del
cessionario/committente.
23. La Fatturazione B2B tramite SdI
Recapito fattura B2C
In caso di fattura destinata ad un Consumatore si dovrà inserire solo il
codice convenzionale “0000000” e, nella sezione delle informazioni
anagrafche del fle della fattura elettronica, non devono essere compilati
i campi “IdFiscaleIVA” e sia stato compilato solo il campo “CodiceFiscale”
del cessionario/committente.
In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente
mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web
dell’Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al
cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico.
Comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente
consumatore fnale una copia informatica o analogica della fattura
elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a
sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle
entrate.
24. La Fatturazione B2B tramite SdI
Recapito fattura Regimi agevolati
In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente
mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web
dell’Agenzia delle entrate.
Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie
diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura
elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web
dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata
anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della
fattura elettronica
25. La Fatturazione B2B tramite SdI
Ricevute per il cedente/prestatore
Ricevuta di scarto: in caso di controlli con esito negativo; la fattura non
è emessa
Ricevuta di consegna: la trasmissione ha avuto esito positivo
Ricevuta di impossibilità di recapito:
a) non è stato possibile individuare un valido canale di recapito
b) la trasmissione al soggetto ricevente non è stata possibile per cause
tecniche non imputabili al SdI
Con tale ricevuta si comunica di aver messo a disposizione la fattura
nell’area autenticata dei servizi telematici del cessionario/committente.
La fattura si considera emessa!
26. La Fatturazione B2B tramite SdI
Mancato recapito
Nei casi in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, il recapito non
fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale
telematico non attivo), il SdI rende disponibile al cessionario/committente
la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia
delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente
(ricevuta mancata consegna).
Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie
diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura
elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web
dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata
anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della
fattura elettronica.
27. La Circolare 13/E 2018
Lo scarto delle fatture
La fattura emessa a seguito di scarto dovrebbe preferibilmente
riportare la stessa data e lo stesso numero della fattura emessa.
Qualora non sia possibile, ferma restando la necessità di
procedere alla corretta liquidazione dell’imposta, vengono
proposte due soluzioni alternative:
a) emissione della fattura con nuovo numero e data per la quale
risulti un collegamento con la precedente fattura scartata e
successivamente stornata con una nota di variazione interna;
b) emissione della fattura con nuova data e numerazione specifca
dalla quale emerga che si tratta di documento che rettifca un
documento precedente (es. Sezionale con numerazione 1/R o 1/S)
28. La Fatturazione B2B tramite SdI
Data Emissione e ricezione
La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel
campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del fle della fattura
elettronica
La fattura elettronica scartata dal SdI si considera non emessa
Nel caso venga emessa una ricevuta di consegna, questa contiene anche
l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario.
In caso di fattura B2C o verso regimi “agevolati” la data di ricezione
coincide con la data di messa a disposizione.
29. La Fatturazione B2B tramite SdI
Data Emissione e ricezione
Nei casi di mancata consegna il SdI rende comunque disponibile al
cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del
sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione,
unitamente alla data di messa a disposizione del fle, al soggetto
trasmittente, afnché il cedente/prestatore comunichi – per vie diverse
dal SdI – al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua
disposizione nella predetta area riservata.
Le ricevute di mancata consegna attestano che la fattura è emessa.
Ai fni fscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di
presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte
del cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore
l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/
committente.
30. La Fatturazione B2B tramite SdI
Caso pratico 1: La ricezione della fattura per il settore
agroalimentare ai sensi dell’Art 62 del DL 1/2012
Per i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e
alimentari, il pagamento del corrispettivo deve essere efettuato per le
merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le
altre merci entro il termine di sessanta giorni.
In entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di
ricevimento della fattura.
Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla
scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato
di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
31. La Fatturazione B2B tramite SdI
Caso pratico 2: L’emissione di Fattura Accompagnatoria
La fattura accompagnatoria è un documento che possiamo defnire ibrido
in quanto ha contemporaneamente le caratteristiche e gli obblighi di un
DDT e di una Fattura Immediata. Viene emessa quando vi è una cessione
di beni che devono essere trasferiti presso il cliente e non può essere
utilizzata per fatturare esclusivamente una prestazione di servizi.
Va gestita utilizzando appositi <tag> nel formato XML (Sezione 2.1.9
della rappresentazione tabellare del tracciato). Una sua copia analogica
accompagnerà i beni trasportati.
32. Dubbi: registri IVA e protocollo
LEGGE 9 agosto 2018, n. 96 (conversione del DL 87/2018)
All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di
fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei
relativi dati, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
"3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture
emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono
esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli
articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633"
DPR 633/72 - Art. 25. Registrazione degli acquisti
Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette
doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio
dell'impresa, arte o professione e deve annotarle in apposito registro
anteriormente alla liquidazione periodica nella quale e' esercitato il diritto
alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione
della fattura e con riferimento al medesimo anno.
33. La Fatturazione B2B tramite SdI
Note di variazione
Le regole tecniche stabilite con il Provvedimento sono valide anche per le
note di credito o di debito.
Le richieste di variazione da parte del cessionario/committente non sono
gestite dallo SdI.
Nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione
contabile della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una “ricevuta
di scarto” dal SdI, viene effettuata – se necessario – una variazione
contabile valida ai soli fni interni senza la trasmissione di alcuna nota di
variazione al SdI.
34. La Fatturazione B2B tramite SdI
Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere
E’ facoltativa la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere
per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali
siano state emesse o ricevute fatture elettroniche tramite SdI.
La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello
della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data
di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fni della
liquidazione dell’IVA.
Per le sole fatture emesse, la trasmissione può essere sostituita
trasmettendo al SdI l’intera fattura emessa, in un fle nel formato XML
stabilito, e compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con il codice
convenzionale “XXXXXXX”.
35. Avv. Luigi Foglia
Email: luigifoglia@studiolegalelisi.it
+39 0832 25 60 65
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