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Introduzione:
Obiettivo delle presentazioni:
fornire un’informativa circa i principali reati che
possono formare oggetto di attenzione di un centro
antiviolenza anche alla luce delle nuove norme introdotte
dal D.L. n. 93/2013.
Fare il punto sugli strumenti di carattere procedurale per
la difesa della vittima.
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Maltrattamenti ai danni di
famliari e conviventi
(Art. 572 C.P.)
E’ punito chi maltratta una persona della famiglia o comunque
convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui
affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o
custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte.
Aggravanti: la pena della reclusione da due a sei anni è aumentata
se il fatto è commesso in danno di minore degli anni diciotto e se
dal fatto derivano lesioni gravi, gravissime, o la morte.
Procedibilità: d’ufficio.
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Casistica del reato di cui all’art. 572 C.P.
Rientrano in tale delitto non solo percosse, minacce, ingiurie,
privazioni imposte alla vittima, ma anche atti di scherno,
disprezzo, umiliazione e di asservimento idonei a cagionare
durevoli sofferenze fisiche e morali.
Il reato è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima in
presenza di un rapporto di stabile convivenza.
Lo stato di separazione legale pur dispensando dall’obbligo di
convivenza e di fedeltà non esclude l’esistenza del reato in
questione : è punibile per il reato di maltrattamenti in famiglia il
marito separato che percuota abitualmente la moglie e la minacci
di ritorsioni sui figli.
Allo stesso modo la cessazione della convivenza non esclude che
si configuri il reato de qua.
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Casistica: continuazione
Il delitto di maltrattamenti in famiglia si caratterizza per una serie di atti,
commissivi o omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche non
essere considerati punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica), oppure
perseguibili solo a querela di parte (ingiurie, percosse o minacce) ma che
acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo.
Il reato non è escluso se vi sono parentesi di normalità o accordo coi familiari.
Pertanto un intervallo di tempo tra una serie e l’altra di episodi lesivi dell’integrità
fisica o morale della vittima non fa venir meno l’esistenza del reato.
Alla luce delle convenzioni internazionali sui diritti dei fanciulli l’eccesso di
mezzi violenti di correzione in ambito scolastico configura il delitto
maltrattamenti in famiglia e non quello (punito meno severamente) di abuso dei
mezzi di correzione e disciplina (art. 571 C.P.)
Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia e non quello di abuso dei mezzi di
correzione e disciplina la condotta del datore di lavoro e dei suoi preposti che,
nell’ambito del rapporto di lavoro determinato, abbiano posto in essere atti
volontari, idonei a produrre uno stato di abituale sofferenza fisica e morale nei
dipendenti, qualora la finalità perseguita sia non la punizione ma lo sfruttamento..
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Violenza sessuale (art. 609 bis C. P.)
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità,
costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire
atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della
persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole
sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non
eccedente i due terzi.
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Procedibilità del delitto di violenza sessuale:
a) a querela di parte irrevocabile;
b) d’ufficio:
- - se la violenza è commessa nei confronti di persona che al
momento del fatto non ha compiuto gli anni 18;
- - se la violenza è commessa dall’ascendente, dal genitore, anche
adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra
persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia
con esso una relazione di convivenza;
- - se la violenza è commessa da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie
funzioni;
- - se la violenza è connessa con altro delitto per il quale si deve
procedere d’ufficio;
- - se la persona offesa dalla violenza non ha compiuto gli anni
dieci.
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Aggravanti del delitto di violenza sessuale
La pena per il delitto è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui
all’art. 609 bis sono commessi:
1) nei confronti di persona che non ha compiuto i 14 anni;
2) con l’uso di armi o sostanze alcoliche o stupefacenti o di altri strumenti o
sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di p.u. o di incaricato di
pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 16 della quale il
colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;
5 bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto di istruzione o di
formazione frequentato dalla persona offesa;
5 ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5 quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge,
anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato
legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.
La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso
nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 10.
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Atti sessuali con minorenne
(art. 609 quater C.P)
E’ punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni chiunque, al di fuori delle
ipotesi previste all’art. 609 bis C.P. (violenza sessuale), chi compie atti sessuali
con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni 14;
2) non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore,
anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore
è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
L’ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero
altra persona cui, per ragioni di cura, educazione, di istruzione, di vigilanza o di
custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di
convivenza, che con l’abuso dei poteri connessi con la sua posizione, compie
atti sessuali con la persona minore degli anni 16, è punito con la reclusione da
tre a sei anni.
Non è punibile il minorenne che compie atti sessuali con un minorenne che
abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età non superi i tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due
terzi.
Si applica la pena della reclusione da sette a quattordici anni se la persona
offesa non ha compiuto gli anni 10.
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Atti sessuali con minorenne (Procedibilità)
a querela di parte, irrevocabile;
d’ufficio:
- - se la violenza è commessa nei confronti di persona che al
momento del fatto non ha compiuto gli anni 18;
- - se la violenza è commessa dall’ascendente, dal genitore, anche
adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra
persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia
con esso una relazione di convivenza;
- - se la violenza è commessa da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie
funzioni;
- - se la violenza è connessa con altro delitto per il quale si deve
procedere d’ufficio;
- - se la persona offesa dalla violenza non ha compiuto gli anni
dieci.
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Corruzione di minorenne
(art. 609 quinquies C.P.))
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14, al
fine di farla assistere , è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato , alla stessa pena soggiace chiunque
fa assistere una persona minore di anni 14 al compimento di atti sessuali, ovvero
mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a
subire atti sessuali.
La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l’ascendente, il
genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui
per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il
minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di stabile
convivenza.
Procedibilità: d’ufficio.
Tale delitto e quello di atti osceni in luogo pubblico concorrono formalmente se
la condotta dell’agente non si limita ad offendere il pudore o l’onore sessuale, ma
è posta in essere anche in modo da coinvolgere emotivamente la persona offesa.
Es. il caso dell’autore del delitto che aveva esibito in una pubblica via il proprio
organo sessuale, afferrandolo prima con una e poi con entrambe le mani alla
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Altra casistica in materia di reati inerenti la sfera
sessuale
In tema di violenza sessuale , la nozione di atti sessuali è la risultante della
somma dei concetti di congiunzione carnale e atti di libidine, previsti dalle
previgenti fattispecie di violenza carnale ed atti di libidine violenti, per cui essa
viene a comprendere tutti gli atti che, secondo il senso comune e l’elaborazione
giurisprudenziale, esprimono l’impulso sessuale dell’agente con invasione
della sfera sessuale del soggetto passivo. Devono pertanto essere inclusi i
toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime,
suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo
e/o di breve durata, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che
il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica.
E’ configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando, pur in
mancanza di contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta
dal primo denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere
l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell’idoneità a
violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale.
Nel caso di specie è stato escluso il tentativo e ritenuto il delitto consumato
nella condotta di un soggetto che, attratta una minore nella sua stanza da letto,
l’aveva fatta sedere sulle ginocchia e, alzandole la gonna, l’aveva toccata in