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Seminario di formazione 
Legge 190 del 2012, PNA e Decreti attuativi 
Adempimenti per gli Enti destinatari 
Edizione del 27.10.2014 a Milano 
Piano di prevenzione della corruzione e Modelli Organizzativi 231 
Dott.ssa Annalisa Fadini – consulente di direzione (programmi di compliance)
Chi siamo 
• Audit in Italy nasce da un progetto innovativo nel settore dell'auditing, della 
compliance aziendale e della formazione. É innovativo per il suo ruolo, in questi 
settori, di supporto alle imprese nelle loro decisioni e nella riduzione del loro 
rischio. 
• Il progetto nasce nel 2005 da un gruppo di auditor, con l’intento di definire nuove 
regole di collaborazione e nuovi modelli volti ad assicurare un reale valore alle 
verifiche. Nel 2007 sono stati sviluppati i rapporti di agenzia ed il servizio di broker 
per la certificazione, nel 2009 i nuovi servizi innovativi in materia di compliance 
legislativa e avviato il percorso della certificazione e nel 2011 il servizio di 
formazione. 
• Oggi Audit in Italy svolge attività di auditing, vigilanza, broker, supporto all'attività 
legislativa/normativa e di formazione. Tutto questo in ogni settore aziendale: 
qualità, sicurezza, ambiente, energia, lavoro, finanza. 
Il modello è semplice: indipendenza, alta professionalità e reale 
personalizzazione alle esigenze del cliente.
I nostri servizi di Certificazione 
• Siamo il primo broker di certificazione in Italia e offriamo Servizi di ricerca, 
selezione e ottimizzazione di tutte le attestazioni e certificazioni utili alle 
aziende, comprese la ISO 9001, ISO 14001, SA 8000 e OHSAS 18001. 
• Svolgiamo attività indipendente di supporto alle aziende per individuare 
le migliori opportunità e studiare nuove forme di certificazione (per 
esempio in materia di qualificazione delle competenze del personale, di 
tutela ambientale e sociale, qualità dei servizi, conformità legislativa e 
normativa tecnica), in ottica di sviluppo e costante miglioramento per le 
aziende.
I nostri servizi di Formazione 
I nostri formatori hanno da sempre un chiodo fisso: 
dopo un nostro corso di formazione bisogna tornare in azienda e saper fare di più, 
meglio e qualche cosa di nuovo! 
La nostra Area Formazione, è infatti dedicata alla “Compliance e Improvement”, e si articola in: 
•Corsi di conformità agli standard ISO e UNI (per esempio, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 
Controllo di gestione e ISO 9004, E-commerce e norme sulla qualità, Formazione non formale 
secondo la ISO 29990, Educazione Finanziaria secondo la UNI 11402 e ISO 22222, Eventi sostenibili 
e ISO 20121, Gestione del Marchio di impresa e ISO 10668). 
•Corsi collegati ai nuovi temi della conformità legislativa (per esempio, al Decreto 231 del 2001 in 
materia di Responsabilità amministrativa degli enti, alla Legge 190 del 2012 in materia di 
Anticorruzione, al Decreto legislativo 196 del 2003 sulla privacy, alla normativa Antiriciclaggio, alla 
Legge 4 del 2013 in materia di Certificazione delle professioni non riconosciute). 
E per garantire i nostri servizi formativi, siamo certificati ISO 9001.
I nostri servizi di Compliance 
Il rischio è un fattore non eliminabile in tutte le attività di impresa. 
L’unica possibilità è quindi tenerlo sotto controllo e a livelli accettabili. 
A questo sono orientati i nostri servizi sulla gestione del rischio: siano 
essi di auditing e gap analysis (per esempio sulla sicurezza, sulla tutela 
delle informazioni o sulla difettosità dei prodotti) oppure servizi dedicati a 
particolari aree di conformità legislativa come il servizio “segnalazioni” o 
l’ “organismo di vigilanza” per il Decreto Legislativo 231 del 2001. 
E per garantire i nostri servizi 231 siamo certificati ISO 9001.
Le nostre Certificazioni e i nostri Partners 
Audit in Italy è una realtà certificata ISO 9001 per i Servizi di compliance aziendale, in 
particolare per: 
• Servizio di fornitura dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 231 
del 2001 
• Servizio di gestione delle Segnalazioni ai sensi del Decreto legislativo 231 del 2001 
• Servizio di Progettazione ed erogazione di corsi di formazione. 
Audit in Italy progetta ed eroga i propri Servizi in collaborazione con: 
• Ecoconsult (Rif. Dott. Gianmario Tomasini)
Buona formazione! 
Vi ricordiamo che tutte le nostre iniziative formative potranno essere seguite sia nella formula 
"open" nelle nostre aule, che in formula "residenziale" presso la vostra azienda. 
Non esitate quindi a contattarci per concordare la soluzione formativa che meglio risponde alle 
vostre esigenze di tempo e di costi. 
Per informazioni ed iscrizioni, contattare 
Audit in Italy S.r.l. 
Via Carlo Goldoni 1 – 20129 Milano 
Tel. 02.55186649 fax 02.54124253 
Mail segreteria@verifiche.info 
www.verifiche.info 
Sedi principali per i corsi di formazione 
Milano, via Carlo Goldoni 1 – Treviso, Viale della Repubblica 247 
Motta di Livenza, Borgo Aleandro 8 – Roma, Via della Scrofa 117 
Vercelli, via Mucrone 1 
Audit in Italy: la formazione che funziona!
8 
Temi da approfondire 
• Riepilogo delle disposizioni legislative e normative in materia 
di anticorruzione e trasparenza; 
• Dettaglio sui chiarimenti introdotti dal Piano Nazionale 
Anticorruzione in relazione all’integrazione con il Modello di 
organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/01; 
• Analisi dei comuni requisiti richiesti per la predisposizione dei 
Piani di Prevenzione della Corruzione (PPC) e dei Modelli di 
organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/01; 
• Requisiti per ricoprire il ruolo di Responsabile Anticorruzione 
e requisiti dell’Organismo di Vigilanza; considerazioni in 
merito alla possibilità di essere ricoperti dagli stessi soggetti.
9 
• Cambiamenti, in ambito trasparenza, introdotti dal D.L. 
90/2014; 
• Altre considerazioni alla luce delle Linee guida adottate 
dall’ANAC e dal Ministero dell’Interno, per l’avvio di un 
circuito stabile e collaborativo tra ANAC -Prefetture- Enti 
Locali al fine della prevenzione dei fenomeni corruttivi e 
l’attuazione della trasparenza amministrativa.
10 
Leggi e norme di riferimento 
• Legge Anticorruzione (190/2012) 
• Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 
febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. 
n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
• Delibera CIVIT (ora ANAC) n° 50 e n° 77 in materia di 
trasparenza
11 
Leggi e norme di riferimento 
• Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 
e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 
8 aprile 2013, n. 39; 
• Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in 
attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come 
sostituito dalla l. n. 190. 
• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) emesso dalla CIVIT (ora 
ANAC) l’11 settembre 2013.
12 
Leggi e norme di riferimento 
• CIRCOLARE 14 febbraio 2014, n. 1/2014 PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE 
PUBBLICA (Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione 
delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in 
particolare, agli enti economici e le società controllate e 
partecipate);
13 
Leggi e norme di riferimento 
• DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l'efficienza degli uffici giudiziari.” vigente al 26 08 2014. 
• Linee guida adottate dall’ANAC e dal Ministero dell’Interno 
15/07/2014 
• Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione 
dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei 
Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì 
comportamento del 9 settembre 2014
14 
Legge 190/2012 
Art. 1, comma 1, L. n°. 190/2012 
In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 
31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 
2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale 
sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e 
ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, la 
presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità 
nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di 
svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, 
attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
15 
Legge 190/2012 
Art. 1, comma 59, L. n°. 190/2012 
Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai 
commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione 
del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della 
Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
16 
Legge 190/2012 
Art. 1, comma 34, L. n°. 190/2012 
Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonchè alle società 
partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro 
controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, 
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata 
dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33: 
Il D.Lgs. n. 33/2013 aveva limitato il suo campo di 
applicazione e gli inerenti doveri di trasparenza e pubblicità 
da esso riorganizzati alle Pubbliche Amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (amministrazioni 
dello stato, istituti e scuole di ogni ordine e grado, 
istituzioni educative, aziende e amministrazioni statali ad 
ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, 
Comunità montane e loro consorzi e associazioni, enti 
pubblici non economici, amministrazioni aziende ed enti del 
servizio sanitario nazionale, agenzia per la rappresentanza 
negoziale delle pubbliche amministrazioni e agenzie di cui al 
D.Lgs. n. 300/1999). 
17
18 
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33: 
• Nei confronti, invece, delle società partecipate dalle 
pubbliche amministrazioni e di quelle da esse controllate ai 
sensi dell’art. 2359 c.c., il citato Decreto Legislativo, con 
disciplina altrettanto esaustiva, all’art. 11, comma 2, in 
assonanza puntuale con l’art. 1, comma 34, della Legge n. 
190/2012, aveva prescritto l’applicazione degli obblighi di 
trasparenza e pubblicità contenuti nei commi da 15 a 33 della 
Legge n. 190/2012, il cui campo di applicazione, pertanto, 
include non soltanto gli enti pubblici non economici, ma 
anche le società controllate dalle pubbliche amministrazioni e 
gli enti pubblici in genere.
Ma cosa dicevano le delibere della Civit (ANAC) e le 
circolari del Dipartimento della funzione pubblica ? 
19 
Guardiamo insieme le delibere e la Circolare 
• N° 50 del 2013 
• N° 77 del 2013 
• Circolare 1/2014
Decreto legge 90/2014 convertito il 26/08/2014 
20 
(Art. 24-bis Obblighi di trasparenza per le pubbliche 
amministrazioni 1. L'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Ambito 
soggettivo di applicazione). 
• 1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche 
amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui 
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità 
amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e 
regolazione.
21 
Decreto legge 90/2014 convertito il 26/08/2014 
• 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche 
amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche: 
a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali 
o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati 
dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, 
ovvero i cui amministratori siano da questa nominati
22 
Decreto legge 90/2014 convertito il 26/08/2014 
• b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto 
nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo 
pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano 
funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore 
delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, 
sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di 
pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle 
pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione 
azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi
23 
Decreto legge 90/2014 convertito il 26/08/2014 
• 3. Alle società partecipate dalle pubbliche 
amministrazioni di cui al comma 1, in caso di 
partecipazione non maggioritaria, si applicano, 
limitatamente all'attività di pubblico interesse 
disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione 
europea, le disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190».
24 
D.P.R. n°. 62/2013 
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165.
25 
Art. 1 Disposizioni di carattere generale 
1. Il presente codice di comportamento, di seguito 
denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di 
diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici 
dipendenti sono tenuti ad osservare. 
2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e 
specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole 
amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato 
decreto legislativo n. 165 del 2001.
26 
Art. 2 Ambito di applicazione 
1. Il codice si applica ai dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è 
disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo 
decreto. 
2. …le norme contenute nel … codice costituiscono principi di 
comportamento per le restanti categorie di personale di cui 
all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto 
compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di 
condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, 
con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari 
di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità 
politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese 
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore 
dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di 
acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le 
amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione 
o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal 
presente codice. 
27
28 
Cosa chiarisce il PNA 
Il P.N.A si applica a: 
• Pubbliche amministrazione previste dall’art. 1, comma 2, del 
Decreto Legislativo 165 /2001; 
• Regioni, Enti del Sistema Sanitario Nazionale, Enti locali e enti ad 
essi collegati; 
e, per le sole parti richiamate, a: 
• Enti pubblici economici 
• Enti di diritto privato in controllo pubblico 
• Società partecipate e quelle ad esse controllate ai sensi dell’art. 
2359 c.c.
29 
Cosa devono sviluppare 
Nel dettaglio gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato 
in controllo pubblico di livello nazionale o regionale/locale sono 
tenuti ad introdurre ed ad implementare 
ADEGUATE MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
30 
Cosa devono sviluppare 
Per evitare inutili ridondanze, qualora questi enti adottino già 
modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs 
231/01 nella propria azione di prevenzione della corruzione, 
possono fare perno su essi ma estendendo l’ambito di 
applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione 
previsti dal D.lgs 231/01 ma anche a tutti quelli considerati dalla 
legge 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo 
di attività svolto dall’ente.
31 
Cosa devono sviluppare 
Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai 
sensi della legge 190/2012 e denominati 
PIANI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
devono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti 
ed essere pubblicati sul sito istituzionale.
Cosa devono contenere i piani di prevenzione 
32 
• Individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione 
includendo quelle elencate nell’art 1 comma 16 della legge 190/2012 
da valutare in relazione al contesto, all’attività e alla funzione 
dell’ente; 
• Previsione della programmazione della formazione, con 
particolare attenzione alle aree maggiormente a rischio; 
• Previsione di procedure per l’attuazione delle decisioni dell’ente in 
relazione al rischio del fenomeni corruttivi; 
• Individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e 
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
Cosa devono contenere i piani di prevenzione 
• Previsione dell’adozione di un Codice di comportamento 
33 
per i dipendenti e i collaboratori; 
• Regolazione di procedure per l’aggiornamento; 
• Previsione di obblighi di informazione nei confronti degli 
organismi deputati a vigilare sul controllo dei modelli;
Cosa devono contenere i piani di prevenzione 
• Regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso 
delle informazioni e consentire il monitoraggio su modello da 
parte dell’amministrazione vigilante; 
• Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 
34 
mancato rispetto delle misure idonee al modello.
35 
Cosa devono contenere i Modelli 231 
• Individuare le attività nel cui ambito possono essere 
commessi i reati (analisi del rischio e attività sensibili); 
• prevedere specifici protocolli (procedure-istruzioni-manuali) 
o attività, diretti a programmare la formazione 
e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai 
reati da prevenire, con riferimento ai principi che l’Ente 
si è voluto dotare per prevenire la commissione dei 
reati; 
• individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie 
idonee a impedire la commissione di reati (controlli 
base da inserire nelle procedure operative standard);
36 
Cosa devono contenere i Modelli 231 
• prevedere obblighi di informazione nei confronti 
dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e 
sull’osservanza del Modello organizzativo (Regolamento 
Organismo di Vigilanza); 
• introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 
mancato rispetto delle misure indicate nel modello di 
organizzazione, gestione e controllo nei confronti dei 
dipendenti, degli amministratori, dei componenti 
l’organismo di controllo e dei terzi (Codice sanzionatorio).
37 
Cosa poter rispondere a tali indicazioni 
Individuare aree a rischio anche per gli ulteriori reati richiamati 
dalla Legge 190 /2012; 
Predisporre un piano di prevenzione della corruzione collegato 
all’analisi del rischio sopra richiamata; 
Identificare all’interno dei modelli quelle parti che possono 
essere integrate.
Quali sono i reati che devono essere analizzati 
38 
nell’analisi del rischio 
L’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione , 
disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale: 
Art. 314. Peculato. 
Art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui. 
Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato. 
Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. 
Art. 317. Concussione 
Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione 
Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 
Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari 
Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità 
Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Quali sono i reati che devono essere analizzati 
39 
nell’analisi del rischio 
Art. 322. Istigazione alla corruzione 
Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, 
corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità 
europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri 
Art. 323. Abuso di ufficio 
Art. 324. Interesse privato in atti di ufficio 
Art. 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio 
Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio 
Art. 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione 
Art. 329. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della 
forza pubblica 
Art. 331. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 
Art. 334. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel 
corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
Quali sono i reati che devono essere analizzati 
40 
nell’analisi del rischio 
Art. 331. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 
Art. 334. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro 
disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa 
Art. 335. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte 
a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità 
amministrativa
41 
Quali parti del Modello devo integrare 
-Analisi del rischio (con tutti i reati sopra elencati) 
-Codice etico (in relazione al Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici) e sottolineare ulteriormente la tutela dei 
dipendenti che segnalano un illecito 
-Codice sanzionatorio (con le fattispecie previste anche dalla 
Legge 190/2012) 
-Formazione del personale 
-Regolamenti per l’assunzione e le nomine (con particolare 
riguardo all’assunzione dei dipendenti che dovranno ricoprire 
ruoli a maggior rischio di corruzione e in linea con le disposizioni 
previste dal decreto legislativo 39/2013 per inconferibilità degli 
incarichi e cause ostative)
42 
Quali parti del Modello devo integrare 
-Protocolli nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, 
prevedendo anche specifici obblighi e divieti per il personale che 
assume il ruolo di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico 
servizio. 
-Altri protocolli operativi di settore (es. gestione gare d’appalto, 
gestione morosità etc) 
-Reporting nei confronti dell’Odv e del responsabile 
anticorruzione e relazione tra gli stessi
43 
Il responsabile della prevenzione della corruzione 
Art. 1, commi 7, 8 e 10 L. n°. 190/2012 
7. [Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione], l'organo di indirizzo 
politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il 
responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della 
prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 
determinazione. 
8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, 
entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, 
curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione 
del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro 
lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del 
comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. 
Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al 
comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la 
selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della 
responsabilità dirigenziale.
44 
Il responsabile della prevenzione della corruzione 
Art. 1, commi 7, 8 e 10 L. n°. 190/2012 
(…) 
10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche: 
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a 
proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni 
delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o 
nell'attività dell'amministrazione; 
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli 
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più 
elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al 
comma 11. 
Altre specifiche sul ruolo del Responsabile di prevenzione della corruzione sono 
contenute nella Circolare 2/2013
45 
Responsabile anticorruzione e ODV 
ODV 
1. Monocratico o collegiale 
2. Nomina organo amministrativo es. 
Amministratore unico CDA 
3. Possibili membri esterni 
4. Previsto budget 
5. Assenza di conflitto di interessi 
6. Autonomia 
7. Onorabilità ( no condanne) 
8. Continuità d’azione (almeno 
connesso alla durata CDA) 
Responsabile anticorruzione 
1. Monocratico 
2. Nomina Organo di indirizzo politico 
3. No membri esterni 
4. Assegnazione risorse strumentali ed 
economiche in linea con disp. Bilancio 
5. Assenza conflitto di interessi con non 
possibilità per chi riveste già ruoli 
specifici 
6. Nessuna specifica 
7. Assenza condanne e provv . 
Disciplinari 
8. Pari alla durata del’incarico dirigenziale
46 
Responsabile anticorruzione e ODV 
ODV 
9. Competenze auditing- legali 
societarie 
10. Vigilare sull’osservanza dei modelli 
11. Si compenso 
12. Responsabilità contrattuale 
13. Esonero responsabilità attraverso la 
dimostrazione di aver vigilato senza 
omissioni 
14. Relazioni con CDA- dipendenti-collegio 
sindacale 
15. Riceve segnalazioni – flussi e report 
Responsabile anticorruzione 
9. Dirigente o responsabile d’ufficio 
10. Varie attività : predisporre Piani 
anticorruzione ,procedure di selezione 
formazione, verifiche , predisporre 
relazione annuale etc 
11. Premio per valutazione positiva 
dell’attività 
12. Dirigenziale disciplinare erariale 
13. Dimostrazione di aver predisposto il 
piano e vigilato 
14. Responsabile trasparenza dirigenti 
/amministrazione di controllo 
15. Segnalazioni
47 
Linee guida adottate dall’ANAC e dal Ministero 
dell’Interno 15/07/2014 
• Hanno lo scopo di fornire una serie di indicazioni per lo sviluppo di una 
coordinata azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi e più in 
generale di indebita interferenza nella cosa pubblica; 
• Le prefetture hanno inviato agli Enti locali (Comuni, Provincie e Comunità 
Montane) un questionario per verificare lo stato di attuazione, in tali enti, 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano triennale di 
trasparenza e legalità e nelle loro partecipate e controllate della presenza 
del Modello ai sensi del D.lgs 231/01 e della sua integrazione con i pIni di 
prevenzione della corruzione.
48 
Regolamento in materia di esercizio del potere 
sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
• L’articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 
11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa 
non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo a euro 
10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l’adozione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità o dei Codici di comportamento;
49 
Regolamento in materia di esercizio del potere 
sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
Articolo 8 – Quantificazione della sanzione 
• 1. L’importo della sanzione pecuniaria è definito entro i limiti minimi e 
massimi previsti dall’articolo 19, comma 5, lett. b), del decreto legge 24 
giugno 2014, n. 90, e con l’applicazione dei criteri generali contenuti nella 
legge 24 novembre 1981, n. 689.
50 
Regolamento in materia di esercizio del potere 
sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
2. A tal fine l’importo è definito in rapporto a: a) la gravità dell’infrazione, 
anche tenuto conto del grado di partecipazione dell’interessato al 
comportamento omissivo; 
• b) la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla 
dimensione organizzativa dell’amministrazione e al grado di esposizione 
dell’amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; 
• c) la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori di 
cui al presente Regolamento; 
• d) l’eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; 
• e) l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle 
conseguenze dell’infrazione contestata

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Legge 190 del 2012 e Piano Nazionale Anticorruzione

  • 1. Seminario di formazione Legge 190 del 2012, PNA e Decreti attuativi Adempimenti per gli Enti destinatari Edizione del 27.10.2014 a Milano Piano di prevenzione della corruzione e Modelli Organizzativi 231 Dott.ssa Annalisa Fadini – consulente di direzione (programmi di compliance)
  • 2. Chi siamo • Audit in Italy nasce da un progetto innovativo nel settore dell'auditing, della compliance aziendale e della formazione. É innovativo per il suo ruolo, in questi settori, di supporto alle imprese nelle loro decisioni e nella riduzione del loro rischio. • Il progetto nasce nel 2005 da un gruppo di auditor, con l’intento di definire nuove regole di collaborazione e nuovi modelli volti ad assicurare un reale valore alle verifiche. Nel 2007 sono stati sviluppati i rapporti di agenzia ed il servizio di broker per la certificazione, nel 2009 i nuovi servizi innovativi in materia di compliance legislativa e avviato il percorso della certificazione e nel 2011 il servizio di formazione. • Oggi Audit in Italy svolge attività di auditing, vigilanza, broker, supporto all'attività legislativa/normativa e di formazione. Tutto questo in ogni settore aziendale: qualità, sicurezza, ambiente, energia, lavoro, finanza. Il modello è semplice: indipendenza, alta professionalità e reale personalizzazione alle esigenze del cliente.
  • 3. I nostri servizi di Certificazione • Siamo il primo broker di certificazione in Italia e offriamo Servizi di ricerca, selezione e ottimizzazione di tutte le attestazioni e certificazioni utili alle aziende, comprese la ISO 9001, ISO 14001, SA 8000 e OHSAS 18001. • Svolgiamo attività indipendente di supporto alle aziende per individuare le migliori opportunità e studiare nuove forme di certificazione (per esempio in materia di qualificazione delle competenze del personale, di tutela ambientale e sociale, qualità dei servizi, conformità legislativa e normativa tecnica), in ottica di sviluppo e costante miglioramento per le aziende.
  • 4. I nostri servizi di Formazione I nostri formatori hanno da sempre un chiodo fisso: dopo un nostro corso di formazione bisogna tornare in azienda e saper fare di più, meglio e qualche cosa di nuovo! La nostra Area Formazione, è infatti dedicata alla “Compliance e Improvement”, e si articola in: •Corsi di conformità agli standard ISO e UNI (per esempio, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Controllo di gestione e ISO 9004, E-commerce e norme sulla qualità, Formazione non formale secondo la ISO 29990, Educazione Finanziaria secondo la UNI 11402 e ISO 22222, Eventi sostenibili e ISO 20121, Gestione del Marchio di impresa e ISO 10668). •Corsi collegati ai nuovi temi della conformità legislativa (per esempio, al Decreto 231 del 2001 in materia di Responsabilità amministrativa degli enti, alla Legge 190 del 2012 in materia di Anticorruzione, al Decreto legislativo 196 del 2003 sulla privacy, alla normativa Antiriciclaggio, alla Legge 4 del 2013 in materia di Certificazione delle professioni non riconosciute). E per garantire i nostri servizi formativi, siamo certificati ISO 9001.
  • 5. I nostri servizi di Compliance Il rischio è un fattore non eliminabile in tutte le attività di impresa. L’unica possibilità è quindi tenerlo sotto controllo e a livelli accettabili. A questo sono orientati i nostri servizi sulla gestione del rischio: siano essi di auditing e gap analysis (per esempio sulla sicurezza, sulla tutela delle informazioni o sulla difettosità dei prodotti) oppure servizi dedicati a particolari aree di conformità legislativa come il servizio “segnalazioni” o l’ “organismo di vigilanza” per il Decreto Legislativo 231 del 2001. E per garantire i nostri servizi 231 siamo certificati ISO 9001.
  • 6. Le nostre Certificazioni e i nostri Partners Audit in Italy è una realtà certificata ISO 9001 per i Servizi di compliance aziendale, in particolare per: • Servizio di fornitura dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo 231 del 2001 • Servizio di gestione delle Segnalazioni ai sensi del Decreto legislativo 231 del 2001 • Servizio di Progettazione ed erogazione di corsi di formazione. Audit in Italy progetta ed eroga i propri Servizi in collaborazione con: • Ecoconsult (Rif. Dott. Gianmario Tomasini)
  • 7. Buona formazione! Vi ricordiamo che tutte le nostre iniziative formative potranno essere seguite sia nella formula "open" nelle nostre aule, che in formula "residenziale" presso la vostra azienda. Non esitate quindi a contattarci per concordare la soluzione formativa che meglio risponde alle vostre esigenze di tempo e di costi. Per informazioni ed iscrizioni, contattare Audit in Italy S.r.l. Via Carlo Goldoni 1 – 20129 Milano Tel. 02.55186649 fax 02.54124253 Mail segreteria@verifiche.info www.verifiche.info Sedi principali per i corsi di formazione Milano, via Carlo Goldoni 1 – Treviso, Viale della Repubblica 247 Motta di Livenza, Borgo Aleandro 8 – Roma, Via della Scrofa 117 Vercelli, via Mucrone 1 Audit in Italy: la formazione che funziona!
  • 8. 8 Temi da approfondire • Riepilogo delle disposizioni legislative e normative in materia di anticorruzione e trasparenza; • Dettaglio sui chiarimenti introdotti dal Piano Nazionale Anticorruzione in relazione all’integrazione con il Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/01; • Analisi dei comuni requisiti richiesti per la predisposizione dei Piani di Prevenzione della Corruzione (PPC) e dei Modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/01; • Requisiti per ricoprire il ruolo di Responsabile Anticorruzione e requisiti dell’Organismo di Vigilanza; considerazioni in merito alla possibilità di essere ricoperti dagli stessi soggetti.
  • 9. 9 • Cambiamenti, in ambito trasparenza, introdotti dal D.L. 90/2014; • Altre considerazioni alla luce delle Linee guida adottate dall’ANAC e dal Ministero dell’Interno, per l’avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC -Prefetture- Enti Locali al fine della prevenzione dei fenomeni corruttivi e l’attuazione della trasparenza amministrativa.
  • 10. 10 Leggi e norme di riferimento • Legge Anticorruzione (190/2012) • Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; • Delibera CIVIT (ora ANAC) n° 50 e n° 77 in materia di trasparenza
  • 11. 11 Leggi e norme di riferimento • Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; • Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190. • Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) emesso dalla CIVIT (ora ANAC) l’11 settembre 2013.
  • 12. 12 Leggi e norme di riferimento • CIRCOLARE 14 febbraio 2014, n. 1/2014 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, agli enti economici e le società controllate e partecipate);
  • 13. 13 Leggi e norme di riferimento • DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.” vigente al 26 08 2014. • Linee guida adottate dall’ANAC e dal Ministero dell’Interno 15/07/2014 • Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici dì comportamento del 9 settembre 2014
  • 14. 14 Legge 190/2012 Art. 1, comma 1, L. n°. 190/2012 In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
  • 15. 15 Legge 190/2012 Art. 1, comma 59, L. n°. 190/2012 Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  • 16. 16 Legge 190/2012 Art. 1, comma 34, L. n°. 190/2012 Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonchè alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
  • 17. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33: Il D.Lgs. n. 33/2013 aveva limitato il suo campo di applicazione e gli inerenti doveri di trasparenza e pubblicità da esso riorganizzati alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (amministrazioni dello stato, istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative, aziende e amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, enti pubblici non economici, amministrazioni aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999). 17
  • 18. 18 DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33: • Nei confronti, invece, delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e di quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., il citato Decreto Legislativo, con disciplina altrettanto esaustiva, all’art. 11, comma 2, in assonanza puntuale con l’art. 1, comma 34, della Legge n. 190/2012, aveva prescritto l’applicazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità contenuti nei commi da 15 a 33 della Legge n. 190/2012, il cui campo di applicazione, pertanto, include non soltanto gli enti pubblici non economici, ma anche le società controllate dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici in genere.
  • 19. Ma cosa dicevano le delibere della Civit (ANAC) e le circolari del Dipartimento della funzione pubblica ? 19 Guardiamo insieme le delibere e la Circolare • N° 50 del 2013 • N° 77 del 2013 • Circolare 1/2014
  • 20. Decreto legge 90/2014 convertito il 26/08/2014 20 (Art. 24-bis Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni 1. L'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Ambito soggettivo di applicazione). • 1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
  • 21. 21 Decreto legge 90/2014 convertito il 26/08/2014 • 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche: a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati
  • 22. 22 Decreto legge 90/2014 convertito il 26/08/2014 • b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi
  • 23. 23 Decreto legge 90/2014 convertito il 26/08/2014 • 3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
  • 24. 24 D.P.R. n°. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  • 25. 25 Art. 1 Disposizioni di carattere generale 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
  • 26. 26 Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto. 2. …le norme contenute nel … codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
  • 27. 3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice. 27
  • 28. 28 Cosa chiarisce il PNA Il P.N.A si applica a: • Pubbliche amministrazione previste dall’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 165 /2001; • Regioni, Enti del Sistema Sanitario Nazionale, Enti locali e enti ad essi collegati; e, per le sole parti richiamate, a: • Enti pubblici economici • Enti di diritto privato in controllo pubblico • Società partecipate e quelle ad esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c.
  • 29. 29 Cosa devono sviluppare Nel dettaglio gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre ed ad implementare ADEGUATE MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
  • 30. 30 Cosa devono sviluppare Per evitare inutili ridondanze, qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs 231/01 nella propria azione di prevenzione della corruzione, possono fare perno su essi ma estendendo l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.lgs 231/01 ma anche a tutti quelli considerati dalla legge 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente.
  • 31. 31 Cosa devono sviluppare Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge 190/2012 e denominati PIANI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE devono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.
  • 32. Cosa devono contenere i piani di prevenzione 32 • Individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione includendo quelle elencate nell’art 1 comma 16 della legge 190/2012 da valutare in relazione al contesto, all’attività e alla funzione dell’ente; • Previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree maggiormente a rischio; • Previsione di procedure per l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione al rischio del fenomeni corruttivi; • Individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
  • 33. Cosa devono contenere i piani di prevenzione • Previsione dell’adozione di un Codice di comportamento 33 per i dipendenti e i collaboratori; • Regolazione di procedure per l’aggiornamento; • Previsione di obblighi di informazione nei confronti degli organismi deputati a vigilare sul controllo dei modelli;
  • 34. Cosa devono contenere i piani di prevenzione • Regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio su modello da parte dell’amministrazione vigilante; • Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 34 mancato rispetto delle misure idonee al modello.
  • 35. 35 Cosa devono contenere i Modelli 231 • Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (analisi del rischio e attività sensibili); • prevedere specifici protocolli (procedure-istruzioni-manuali) o attività, diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire, con riferimento ai principi che l’Ente si è voluto dotare per prevenire la commissione dei reati; • individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati (controlli base da inserire nelle procedure operative standard);
  • 36. 36 Cosa devono contenere i Modelli 231 • prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello organizzativo (Regolamento Organismo di Vigilanza); • introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo nei confronti dei dipendenti, degli amministratori, dei componenti l’organismo di controllo e dei terzi (Codice sanzionatorio).
  • 37. 37 Cosa poter rispondere a tali indicazioni Individuare aree a rischio anche per gli ulteriori reati richiamati dalla Legge 190 /2012; Predisporre un piano di prevenzione della corruzione collegato all’analisi del rischio sopra richiamata; Identificare all’interno dei modelli quelle parti che possono essere integrate.
  • 38. Quali sono i reati che devono essere analizzati 38 nell’analisi del rischio L’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione , disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale: Art. 314. Peculato. Art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui. Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato. Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Art. 317. Concussione Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
  • 39. Quali sono i reati che devono essere analizzati 39 nell’analisi del rischio Art. 322. Istigazione alla corruzione Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri Art. 323. Abuso di ufficio Art. 324. Interesse privato in atti di ufficio Art. 325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Art. 328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione Art. 329. Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica Art. 331. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità Art. 334. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
  • 40. Quali sono i reati che devono essere analizzati 40 nell’analisi del rischio Art. 331. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità Art. 334. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa Art. 335. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
  • 41. 41 Quali parti del Modello devo integrare -Analisi del rischio (con tutti i reati sopra elencati) -Codice etico (in relazione al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) e sottolineare ulteriormente la tutela dei dipendenti che segnalano un illecito -Codice sanzionatorio (con le fattispecie previste anche dalla Legge 190/2012) -Formazione del personale -Regolamenti per l’assunzione e le nomine (con particolare riguardo all’assunzione dei dipendenti che dovranno ricoprire ruoli a maggior rischio di corruzione e in linea con le disposizioni previste dal decreto legislativo 39/2013 per inconferibilità degli incarichi e cause ostative)
  • 42. 42 Quali parti del Modello devo integrare -Protocolli nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, prevedendo anche specifici obblighi e divieti per il personale che assume il ruolo di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio. -Altri protocolli operativi di settore (es. gestione gare d’appalto, gestione morosità etc) -Reporting nei confronti dell’Odv e del responsabile anticorruzione e relazione tra gli stessi
  • 43. 43 Il responsabile della prevenzione della corruzione Art. 1, commi 7, 8 e 10 L. n°. 190/2012 7. [Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione], l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. 8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.
  • 44. 44 Il responsabile della prevenzione della corruzione Art. 1, commi 7, 8 e 10 L. n°. 190/2012 (…) 10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche: a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11. Altre specifiche sul ruolo del Responsabile di prevenzione della corruzione sono contenute nella Circolare 2/2013
  • 45. 45 Responsabile anticorruzione e ODV ODV 1. Monocratico o collegiale 2. Nomina organo amministrativo es. Amministratore unico CDA 3. Possibili membri esterni 4. Previsto budget 5. Assenza di conflitto di interessi 6. Autonomia 7. Onorabilità ( no condanne) 8. Continuità d’azione (almeno connesso alla durata CDA) Responsabile anticorruzione 1. Monocratico 2. Nomina Organo di indirizzo politico 3. No membri esterni 4. Assegnazione risorse strumentali ed economiche in linea con disp. Bilancio 5. Assenza conflitto di interessi con non possibilità per chi riveste già ruoli specifici 6. Nessuna specifica 7. Assenza condanne e provv . Disciplinari 8. Pari alla durata del’incarico dirigenziale
  • 46. 46 Responsabile anticorruzione e ODV ODV 9. Competenze auditing- legali societarie 10. Vigilare sull’osservanza dei modelli 11. Si compenso 12. Responsabilità contrattuale 13. Esonero responsabilità attraverso la dimostrazione di aver vigilato senza omissioni 14. Relazioni con CDA- dipendenti-collegio sindacale 15. Riceve segnalazioni – flussi e report Responsabile anticorruzione 9. Dirigente o responsabile d’ufficio 10. Varie attività : predisporre Piani anticorruzione ,procedure di selezione formazione, verifiche , predisporre relazione annuale etc 11. Premio per valutazione positiva dell’attività 12. Dirigenziale disciplinare erariale 13. Dimostrazione di aver predisposto il piano e vigilato 14. Responsabile trasparenza dirigenti /amministrazione di controllo 15. Segnalazioni
  • 47. 47 Linee guida adottate dall’ANAC e dal Ministero dell’Interno 15/07/2014 • Hanno lo scopo di fornire una serie di indicazioni per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi e più in generale di indebita interferenza nella cosa pubblica; • Le prefetture hanno inviato agli Enti locali (Comuni, Provincie e Comunità Montane) un questionario per verificare lo stato di attuazione, in tali enti, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano triennale di trasparenza e legalità e nelle loro partecipate e controllate della presenza del Modello ai sensi del D.lgs 231/01 e della sua integrazione con i pIni di prevenzione della corruzione.
  • 48. 48 Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione • L’articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l’Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o dei Codici di comportamento;
  • 49. 49 Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Articolo 8 – Quantificazione della sanzione • 1. L’importo della sanzione pecuniaria è definito entro i limiti minimi e massimi previsti dall’articolo 19, comma 5, lett. b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, e con l’applicazione dei criteri generali contenuti nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
  • 50. 50 Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 2. A tal fine l’importo è definito in rapporto a: a) la gravità dell’infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell’interessato al comportamento omissivo; • b) la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell’amministrazione e al grado di esposizione dell’amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; • c) la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori di cui al presente Regolamento; • d) l’eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; • e) l’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze dell’infrazione contestata