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Milano, 25 settembre 2018
ASD E SSD: IMPORTANTI CHIARIMENTI DALL’AGENZIA
Con la maxi Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire
numerosi ed importanti chiarimenti, talvolta innovativi ma per molti versi riepilogativi di
precisazioni già fornite in passato, sulle principali agevolazioni che ad oggi caratterizzano il mondo
associativo (e nel comparto sportivo dilettantistico, applicabili anche ai soggetti organizzati in
forma societaria). Stiamo parlando dell’applicazione del regime forfettario di cui alla L. 398/1991,
applicabile ai proventi commerciali conseguiti dall’ente non commerciale, e dell’ipotesi di
decommercializzazione prevista dal comma 3 dell’articolo 148, Tuir con riferimento ai proventi
che l’ente associativo ricava dalle cessioni di beni o dalle prestazioni di servizi effettuate nei
confronti dei propri associati o tesserati. I chiarimenti contenuti nel citato documento di prassi, ed
emersi nel corso dei lavori del tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle Entrate ed il Comitato
olimpico nazionale italiano (Coni), spaziano poi ad altre questioni connesse all’applicazione delle
predette agevolazioni, tra le quali ad esempio, il tema della quantificazione dell’Iva in sede di
accertamento nei casi di riqualificazione dell’ente come commerciale, piuttosto che del trattamento
fiscale della cessione da parte delle realtà (enti e società) sportive dilettantistiche dei diritti di
prestazione sportiva dell’atleta o della partecipazione ai campionati. Vediamo quindi di dare conto,
in forma di rappresentazione tabellare, dei principali chiarimenti contenuti nella Circolare n.
18/E/2018, soprattutto con riferimento a quelli innovativi o di maggiore attualità.
Argomento Chiarimento
Implementazione registro
telematico Coni
Viene ribadito che, a partire dal 2019, dovranno essere obbligatoriamente
inserite nel registro telematico tenuto presso il Coni le attività sportive,
formative e didattiche svolte dalle associazioni e società sportive
dilettantistiche, sotto l’egida degli Organismi affilianti (FSN, DSA, EPS).
Decommercializzazione delle
attività commerciali connesse agli
scopi istituzionali
Con un radicale cambio di orientamento rispetto al passato, l’Agenzia delle
Entrate precisa che la decommercializzazione dei proventi conseguita da società
ed associazioni sportive dilettantistiche ed associazioni pro loco in occasione
dello svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali opera solo agli
effetti dell’IRES e non anche ai fini dell’Iva.
Rilevanza dei proventi connessi
agli scopi istituzionali ai fini del
regime 398/91
Viene precisato che i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli
scopi istituzionali, irrilevanti Ires ma rilevanti Iva, non debbono essere
considerati ai fini del superamento del limite di 400.000 euro di proventi
previsto dal regime forfettario 398/91. Detti proventi, quindi, sotto il profilo
Iva sconteranno l’applicazione delle regole del regime forfettario (consistenti,
prevalentemente, nella forfettizzazione al 50% dell’Iva detraibile) anche oltre
il limite dei citati 400.000 euro, non essendovi ricompresi. Trattasi degli eventi
di cui all’art. 25 comma 2, L.133/1999.
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Rapporto tra associazioni e
società sportive dilettantistiche e
riforma Ets
Viene confermato che le associazioni e società sportive dilettantistiche che
assumeranno la veste di enti del terzo settore (Ets), quando la stessa entrerà
definitivamente in vigore (presumibilmente a partire dal periodo d’imposta
2020) non potranno applicare la disciplina di cui al comma 3 dell’articolo 148,
Tuir che permette la decommercializzazione dei proventi ricavati dalle
cessioni di beni o dalle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei propri
associati o tesserati.
Applicazione regime 398/1991 e
connessione agli scopi
istituzionali – attività
commerciali con doppio binario
Viene precisato che l’applicazione del regime di cui alla L. 398/1991 appare
limitato solo alle prestazioni commerciali “connesse” alle attività istituzionali.
Pertanto, l’esercizio di una attività commerciale autonoma e distinta da quella
istituzionale non potrà usufruire del regime agevolato in esame, ma sconterà
l’applicazione delle regole ordinarie di tassazione tanto ai fini redditi quanto ai
fini Iva. Sono da intendersi “connesse” le attività che costituiscono il naturale
completamento degli scopi specifici e particolari del sodalizio sportivo. In tale
ambito vi rientrano non solo quelle poste in relazione alla partecipazione a
gare o manifestazioni sportive, ma anche quelle relative allo svolgimento di
attività di formazione, didattica, preparazione ed assistenza all’attività sportiva
dilettantistica. Risultano attività connesse agli scopi istituzionali, a titolo
esemplificativo, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel
contesto dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica e senza
l’impiego di mezzi “concorrenziali”, la vendita di materiali sportivi, di gadgets
pubblicitari, le sponsorizzazioni, le cene sociali, le lotterie.
Secondo l’Agenzia delle Entrate sarebbero da escludere dalle attività connesse
agli scopi istituzionali, e quindi non sarebbe applicabile il regime agevolativo
ex L. 398/91, alle forniture di servizi per il benessere, l’estetica e la cura del
corpo e della persona. Quindi, non sarebbe applicabile il regime 398/91 alle
prestazioni di bagno turco ed idromassaggio, in quanto prestazioni che non si
pongono direttamente come naturale completamento dell’attività sportiva,
potendo le stesse, invece, essere rese anche separatamente ed
indipendentemente dall’esercizio di detta attività.
Viene specificatamente previsto, inoltre, che non risultano attività connesse
agli scopi istituzionali i corsi per attività sportive che non rientrano
nell’ambito delle discipline sportive riconosciute dal Coni. Analogamente, non
risultano connesse le attività dirette alla vendita di beni o servizi per i quali
l’ente si avvalga di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di
informazione a soggetti terzi, diversi dagli associati/abbonati/iscritti, ovvero
utilizzi altri strumenti propri degli operatori di mercato, come ad esempio
insegne, marchi distintivi, o locali attrezzati secondo gli standard
concorrenziali di mercato, al fine di acquisire una clientela estranea all’ambito
associativo. In presenza di attività commerciali “connesse” e non connesse,
quindi, ci si troverà di fronte ad un doppio binario consistente
nell’applicazione, da un lato, delle regole forfettarie previste dal regime
398/1991 per i proventi connessi e, dall’altro, per i proventi commerciali non
connessi alle attività istituzionali all’applicazione delle regole generali di
imposizione sia sotto il profilo sostanziale, che degli adempimenti fiscali.
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Opzioni per il regime 398/1991 –
vale sempre il comportamento
concludente
Viene chiarito che il comportamento concludente legato all’applicazione della
L. 398/1991 consente la fruizione delle agevolazioni conseguenti anche in
assenza di comunicazione dell’opzione alla Siae, ma la mancata
comunicazione è soggetta all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 11,
D.Lgs. 471/1997, pari a 250 euro e riducibile secondo le misure del
ravvedimento operoso.
Contributi pubblici e regime
398/1991
Viene chiarito che i contributi erogati dagli enti pubblici possono rientrare nella
previsione di cui all’articolo 143, Tuir anche se abbiano natura corrispettiva in
favore di associazioni sportive. Saranno, invece, sempre imponibili se erogati in
favore di società sportive dilettantistiche. Per i contributi “corrispettivi” erogati
in favore di associazioni sportive, si conferma che il loro ammontare non
contribuisce al plafond previsto per la Legge 398/91 mentre l’Iva, di cui si
conferma l’assoggettamento, potrà essere versata secondo la disciplina della
citata legge. Invece i contributi erogati in favore di società sportive
dilettantistiche, ove connessi all’attività istituzionale, rientreranno nel calcolo
del plafond di 400.000 euro.
Applicazione regime 398/1991
per le Federazioni Sportive
Nazionali
Alla luce dell’entrata in vigore del codice del terzo settore, le Federazioni
Sportive Nazionali, quali associazioni senza fini di lucro, possono optare per il
regime di favore di cui alla Legge n. 398 del 1991 solo fino all’attivazione del
titolo X del D. Lgs. 117/17 a seguito dell’entrata in vigore del registro unico
nazionale del terzo settore. A decorrere dal termine – sopra indicato – in cui
avrà effetto l’abrogazione dell’art. 9-bis del Decreto-Legge n. 417/91, le
Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate non
potranno più optare per il regime di cui alla Legge n. 398/91.
Tracciabilità incassi avvenuti in
contanti
Per rispettare la tracciabilità in presenza di incassi di quote associative o di
iscrizione ai corsi avvenuti per contanti, l’Agenzia ritiene che si debba
rilasciare un’apposita quietanza, copia della quale dovrà essere tenuta dall’ente
stesso, inoltre l’associazione o società sportiva dovrà dotarsi di un registro
dove annotare analiticamente le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei
soggetti, la causale e l’importo incassato o pagato, il tutto da riportare nel
rendiconto economico finanziario previsto dal comma 18 dell’articolo 90, L.
289/2002.
Decadenza dal regime 398/1991 a
seguito di accertamento
Nell’ipotesi di decadenza dal regime indicato a seguito di attività di controllo
fiscale, si ritiene che sia possibile da parte dei verificatori procedere al
riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti dall’associazione o
società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro al fine della ricostruzione
della base imponibile Ires, sempreché l’ente sportivo dilettantistico non
lucrativo sia in grado di fornire all'Amministrazione finanziaria i relativi
riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra
documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito.
Ai fini Iva, fermo restando, in via generale, che la detrazione ai sensi
dell’articolo 19, D.P.R. 633/1972 può essere validamente esercitata solo
laddove le fatture relative ai beni e servizi acquistati siano state annotate nel
registro di cui al all’articolo 25 del medesimo D.P.R. 633/1972,
l’Amministrazione ritiene che si possa riconoscere il diritto alla detrazione
dell’Iva pagata sugli acquisti anche nell’ipotesi di mancata registrazione della
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relativa fattura d’acquisto, sempreché l’associazione o società sportiva
dilettantistica senza scopo di lucro sia comunque in grado di dimostrare
all’Amministrazione finanziaria la presenza dei requisiti sostanziali (soggetto
passivo Iva, effettiva vendita di un bene o prestazione di un servizio, fattura
regolare, ecc.)
Dovuta l’imposta sulle
successioni e donazioni nelle
devoluzioni di patrimonio
dell’ente
In merito agli aspetti fiscali legati alla devoluzione del patrimonio associativo
l’Agenzia delle Entrate osserva che l’imposta sulle successioni e donazioni
trova applicazione anche ai trasferimenti di beni e diritti mediante atti a titolo
gratuito, vale a dire gli atti che non prevedono a carico del beneficiario alcuna
controprestazione, ma sono privi dello spirito di liberalità tipico delle
donazioni. Pertanto, l’imposta sulle successioni e donazioni si ritiene
applicabile anche nel caso di devoluzione, in sede di scioglimento, del
patrimonio delle associazioni e società sportive dilettantistiche in quanto, pur
trattandosi di atto privo del carattere della liberalità, in quanto previsto come
obbligo da una norma di legge, presenta comunque il carattere della gratuità,
trattandosi di attribuzione patrimoniale fatta in assenza di controprestazione,
salvo che il destinatario non rientri tra coloro che siano normativamente
esclusi dalla predetta imposta nel caso in cui siano destinatari di trasferimenti
a titolo gratuito (vedi anche articolo 82, comma 2, codice terzo settore).
Devoluzione del patrimonio
dell’ente – effetti per chi devolve
La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente integra
un’ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all’impresa qualora i beni
devoluti siano stati da tale ente utilizzati nell’esercizio di attività commerciale.
In tal caso la devoluzione:
 ai fini Ires assume rilevanza nella determinazione del reddito
d’impresa, alternativamente come ricavo o plusvalenza (si veda articoli 85,
comma 2 e 86, comma 1, lettera c), Tuir);
 ai fini Iva è considerata cessione di beni ai sensi dell’articolo 2,
secondo comma, n. 5), D.P.R. 633/1972.
In merito alla condizione che i beni devoluti siano stati utilizzati dall’ente
nell’esercizio di attività commerciale si fa presente che – diversamente dalla
associazioni sportive dilettantistiche, che possono qualificarsi come enti non
commerciali – le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali ai
sensi dell’articolo 90, L. 289/2002, ancorché non perseguano il fine di lucro,
mantengono, dal punto di vista fiscale, natura commerciale e sono riconducibili,
come più volte in precedenza già chiarito, nell’ambito dell’articolo 73, comma 1,
lettera a), Tuir. Per le società sportive dilettantistiche si applica, pertanto, la
presunzione di commercialità di cui all'articolo 81, Tuir, in base alla quale "il
reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa …”.
Devoluzione del patrimonio
dell’ente – effetti per chi riceve
Nel caso in cui il beneficiario della devoluzione sia un ente non commerciale, i
beni devoluti, ai fini Ires, concorreranno alla formazione del reddito d’impresa
del soggetto beneficiario della devoluzione se percepiti nello svolgimento
dell’attività di natura commerciale; qualora, invece, gli stessi beni vengano
devoluti a sostegno delle attività non commerciali che realizzano gli scopi
istituzionali di un ente non commerciale, gli stessi non assumeranno rilevanza
reddituale e non saranno, pertanto, assoggettati ad imposizione ai fini delle
imposte sui redditi.
Nel caso in cui il beneficiario della devoluzione sia una società di capitali o un
ente commerciale, si fa presente che i beni ricevuti concorreranno, ai fini Ires,
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alla formazione del reddito d’impresa.
Applicazione agevolazione
comma 3, articolo 148, Tuir e
connessione agli scopi
istituzionali
L’Agenzia precisa che, al pari del regime 398/1991, l’applicazione
dell’agevolazione di cui al comma 3 dell’articolo 148, Tuir è possibile solo
con riferimento a proventi derivanti da attività che sono connesse agli scopi
istituzionali dell’ente. Ad esempio, con riferimento alle prestazioni di custodia
delle attrezzature e dei beni o di ricovero degli animali (l’Agenzia fa l’esempio
dei cavalli) affidati all’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini
di lucro dai soci o dagli altri soggetti normativamente individuati dall’articolo
148, comma 3, Tuir, possono considerarsi svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali della stessa associazione o società sportiva dilettantistica se
siano connaturate ed essenziali all’attività principale svolta da tali enti.
Effetti tardiva trasmissione
modello Eas
Viene precisato che l’invio tardivo del modello Eas – quale condizione
indispensabile per poter fruire della decommecializzazione dei proventi di cui
al comma 3 dell’articolo 148, Tuir - esplica comunque i suoi effetti solo a
partire dalle prestazioni effettuate successivamente all’invio del modello
stesso.
Cessione diritti prestazioni
sportive dell’atleta e di
partecipazione ai campionati
La cessione verso corrispettivo del diritto alla prestazione sportiva dell’atleta
può considerarsi rientrante nell’ambito delle attività svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 148, comma 3, Tuir sempreché
l’atleta abbia svolto nell’ambito dell’associazione o società sportiva
dilettantistica non lucrativa cedente un’effettiva attività volta ad apprendere e
migliorare la pratica sportiva dilettantistica. In altri termini, deve escludersi la
ricorrenza del requisito della diretta attuazione degli scopi istituzionali nel
caso di cessioni aventi finalità meramente speculative come nel caso in cui il
diritto alla prestazione sportiva sia stato precedentemente acquistato e
successivamente rivenduto senza che l’atleta sia stato sostanzialmente
coinvolto dall’ente nell’attività formativa e di crescita nell’ambito della pratica
sportiva dilettantistica. In tal caso, la cessione assume rilevanza reddituale ai
fini IRES nella misura in cui integri la realizzazione di una plusvalenza ai
sensi dell’articolo 86, Tuir. Ad analoga conclusione l’Agenzia giunge per
quanto riguarda la cessione dei diritti alla partecipazione ad un campionato a
cui si aveva diritto di partecipare.
Riqualificazione proventi
commerciali in fase di
accertamento – determinazione
dell’Iva dovuta
L’Agenzia, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione,
ritiene che, qualora in sede di accertamento, l’attività svolta dall’associazione
sportiva dilettantistica venga riqualificata come attività commerciale in
conseguenza dell’assenza del reale carattere associativo dell’ente, l’Iva dovuta
debba essere applicata aggiungendo la stessa imposta alle somme riscosse
dall’associazione sportiva dilettantistica a fronte di tale attività. Si precisa che,
in sede di accertamento, qualora i competenti uffici dell’Amministrazione
finanziaria, riqualificando come commerciale l’attività svolta
dall’associazione sportiva dilettantistica, ravvisino l’esistenza di obiettive
condizioni di incertezza in relazione alla portata ed all’ambito applicativo
delle norme tributarie rispetto al caso concreto, procederanno alla
disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 10, comma 3, L. 212/2000
(recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”)
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Esenzione da imposta di bollo per
atti delle Federazioni Sportive
Nazionali
L’Agenzia precisa che, nell’ipotesi di esenzione da imposta di bollo prevista
per gli atti delle Federazioni sportive, rientrano anche le ricevute per
indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte
di somme erogate dalle Federazioni sportive e dagli Enti di promozione, in
quanto – trattandosi, evidentemente, di documentazione necessaria ai fini
dell’esecuzione dei rimborsi - il loro rilascio viene “richiesto” dalle
“Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni”.
L’Agenzia ritiene, inoltre, che il legislatore, estendendo l’esenzione
dell’articolo 27-bis anche alle Federazioni sportive ed Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal Coni abbia voluto sollevare le Federazioni, quindi
anche le Discipline Sportive Associate, e gli Enti di promozione dall’onere di
corrispondere l’imposta di bollo sia sui documenti prodotti dagli stessi, che su
quelli richiesti. Si ritiene, quindi, che tutti i documenti, comprese le ricevute
per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a
fronte di somme erogate dalle Federazioni sportive (Fsn e Dsa) e dagli Enti di
promozione, rientrino tra gli atti che godono della esenzione da imposta di
bollo
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CONVERTITO IL DECRETO DIGNITA’
Con L. 96/2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 agosto 2018, è stato convertito in
legge il D.L. 87/2018 (il c.d. Decreto Dignità). Nella presente tavola sinottica si riassumono gli interventi
in materia di lavoro, rinviando a specifici approfondimenti l’analisi di quelli impattanti sulla materia
fiscale.
Escluse dalle norme sull’etero organizzazione per collaborazioni del soccorso
alpino
Articolo di riferimento
In sede di conversione, mediante l’aggiunta della lettera 0a, all’articolo 1, comma 1, D.L.
87/2018, sono escluse dall’applicazione della c.d. etero organizzazione per le collaborazioni
coordinate e continuative, che comporta l’applicazione delle norme del lavoro subordinato
ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni continuative, esclusivamente
personali, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2018), le
collaborazioni di operatori che prestano l’attività di soccorso alpino e speleologico.
Articolo 1, comma 1,
lettera 0a),D.L. 87/2018
Modifica alla disciplina del contratto a tempo determinato Articolo di riferimento
Il contratto a termine vede riscritti importanti passaggi della propria disciplina, con
l’introduzione di nuovi limitazioni nel suo utilizzo, sia nella fase genetica del rapporto sia
nella successive fasi di proroga o rinnovo.
Innanzitutto con l’articolo 1, D.L. 87/2018, modificando l’articolo 19, comma 1, D.Lgs.
81/2015, viene ridotto a 12 mesi il limite di durata massima del contratto a tempo
determinato. Per poter stipulare contratti di durata superiore, comunque nel limite massimo di
24 mesi, è necessario essere in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero per esigenze di
sostituzione di altri lavoratori;
esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività
ordinaria.
In base alla disciplina previgente, il limite di durata massima del contratto a termine era pari
a 36 mesi, senza mai la necessità di giustificare l’assunzione con causali.
In sede di conversione, mediante l’aggiunta del nuovo comma 1-bis, articolo 19,
D.Lgs. 81/2018, si precisa che in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a
12 mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.
In virtù poi di quanto previsto alla lettera b), comma 1, articolo 1, D.L. 87/2018 (che modifica
l’articolo 21, D.Lgs. 81/2015, con l’introduzione del comma 01), tali giustificazioni si
rendono necessarie anche quando il contratto viene rinnovato, a prescindere dalla sua durata
iniziale (dal tenore della norma, non vi è alcuna precisazionesuquali rinnovi rientrinointale
obbligo). Viceversa, si prevede che la proroga sia libera nei primi 12 mesi, mentre superato
complessivamentetalelimite, si rendono necessarie le giustificazioni.
In sede di conversione, si è specificato che anche in questo caso l’assenza delle condizioni
determina la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato.
Contestualmente, intervenendo sul comma 2, articolo 19, viene abbassato a 24 mesi anche
il limite massimo per sommatoria tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo
svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Rimangono esclusi da tale limite
le attività stagionali e le disposizioni in deroga previste dalla contrattazione collettiva, di
Articolo 1, comma 1, D.L.
87/2018
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qualunque livello, purché siglata da sindacati comparativamente più rappresentativi (articolo
51, D.Lgs. 81/2015). L’introduzione delle causali ha richiesto la revisione anche delle
disposizioni relative alla forma del contratto: con una modifica al comma 4, articolo 29,
D.Lgs. 81/2015, si richiede che l’atto scritto, in caso di rinnovo o di proroga superiore a 12
mesi, contenga la specificazione delle esigenze necessarie previste ora al comma 1, articolo
19. Stranamente, nulla si dice se il contratto originariamente ha unaduratasuperiorea12mesi,
ma si ritiene, soprattutto ai fini probatori, che anche in tal caso si debbano formalizzare le
condizioni previste dal comma 1, articolo 19. In materia di proroga, la lettera b), comma 1,
D.L. 87/2018 riduce a 4 – erano 5 – il numero massimo di proroghe, nell’arco di 24 mesi –
erano 36. È rimasto in vigore il comma 3, articolo 19, che legittima un ulteriore contratto a
termine, di durata massima di 12 mesi da stipularsi presso l’ITL.
Viene poi modificato il termine di decadenza di impugnazione, 180 giorni a decorrere dalla
scadenza del singolo contratto (120 il termine precedente). L’impugnazione deve poi essere
seguita entro 180 giorni dal deposito del ricorso giudiziale o da tentativo di conciliazione
(con ulteriori 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale, se non va a buon fine la
conciliazione)
Nella conversione in legge è stato previsto un periodo transitorio per la progressiva entrata in
vigore delle novità introdotte dal D.L. 87/2018: le novità introdotte dall’articolo 1, comma
1, D.L. 87/2018, si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dal 14 luglio 20018, nonché
ai rinnovi e alle proroghe successive al 31 ottobre 2018.
Tale periodo transitorio riguarda anche i rapporti instaurati ai fini della
somministrazione di lavoro.
Fino a tale data, i contratti sottoscritti prima del 14 luglio 2018 saranno soggetti
alle vecchie regole in materia di proroghe e rinnovi, senza obbligo di motivare tali atti, con 5
proroghe e il limite nella successione di contratti a termine di 36 mesi
(a dire il vero, il periodo transitorio non richiama la successione dei contratti, ma solo
proroga e rinnovi: auspicabile anche su tale passaggio un chiarimenti di prassi). Sarebbe
stato tutto molto più semplice se il rinvio di pochi mesi fosse stato previsto già nel D.L.
87/2018, evitando dubbi interpretativi sui rinnovi operati nel periodo intermedio 14 luglio -
11 agosto. Sul punto, l’orientamento prevalente della Cassazione (si veda Cassazione n.
9386/2016) porta a ritenere che anche le proroghe e rinnovi in tale periodo possano essere
soggetti alle vecchie regole.
Articolo 1, comma 2, D.L.
87/2018
Le novità introdotte dagli articoli 1, 2 e 3, D.L. 87/2018 non si applicano ai contratti
stipulati dalle PA, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 1, comma 3, D.L.
87/2018
Esonero contributivo giovani Articolo di riferimento
Nella conversione in Legge, al fine del dichiarato intento di agevolare l’occupazione
giovanile, è stato prorogato per il 2019 e il 2020 l’esonero contributivo, per un periodo
massimo di 36 mesi, pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali (i premi Inail sono
esclusi) a carico del datore di lavoro, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, applicato,
riparametrato su base mensile, ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo
indeterminato lavoratori che non hanno compiuto il 35° anno di età.
A dire il vero, tecnicamente non si tratta di una proroga, in quando il Decreto Dignità
introduce l’esonero parziale contributivo come se fosse una novità assoluta, senza
richiamare la Legge di Bilancio 2018, che ha introdotto tale agevolazione.Concretamente,
con l’intervento del Decreto Dignità, con il 2019 non si ridurrà a 30 anni l’età massima del
lavoratore per portare in dote l’esonero parziale.
Articolo1-bis,D.L.87/2018
9
Come caratteristiche, l’esonero di fatto ricalca nelle condizioni di accesso quello
attualmente in essere: oltre al requisito anagrafico, il lavoratore non deve essere mai stato
assunto a tempo indeterminato, con lo stesso o con altro datore di lavoro. Non sono preclusivi
eventualiperiodi di apprendistato svoltipressounaltrodatore di lavoro e non proseguiti in un
rapporto ordinario a tempo indeterminato. Non sono invece riproposte le ipotesi di
decadenza previste nella Legge di Bilancio 2018 per l’esonero attualmente in vigorelegate:
− a licenziamenti per motivi economici individuali e collettivi effettuati nei 6 mesi
precedenti all’assunzione nella stessa unitàproduttiva;
− ai licenziamenti effettuati nei 6 mesi successivi all’assunzione, per gmo, che riguardino
lavoratori impiegati nella medesima unità produttiva e con la stessa qualifica.
Per le modalità di fruizione dell’esonero, si rimanda a un successivo D.M., da
emanarsi entro 60 giorni a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione (12
agosto 2018) e, ovviamente, ai consueti chiarimenti di prassi.
Modifica alla disciplina della somministrazione di lavoro Articolo di riferimento
Con l’aggiunta dell’articolo 2, comma 1-bis, D.L. 87/2018, viene reintrodotta la
fattispecie penale della somministrazione fraudolenta: “quando la somministrazione di lavoro è
posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto
collettivo applicate al lavoratore”, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la
pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di
somministrazione.
Come ultimo intervento, si segnala l’importante precisazione relativa alle condizioni da
utilizzare per contratti superiori a 12 mesi, originariamente o in virtù di proroghe, o in caso di
rinnovi: il nuovo articolo 2, comma 1-ter, stabilisce che le condizioni di cui all'articolo 19,
comma 1, D.Lgs. 81/2015, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si
applicano esclusivamente all'utilizzatore.
Prestazioni occasionali Articolo di riferimento
Con la legge di conversione, è stato aggiunto l’articolo 2-bis, norma che va modificare la
disciplina delle prestazioni occasionali, le c.d. PrestO, strumento introdotto dall’articolo
54-bis, D.L. 50/2017 (convertito dalla L. 96/2017).
In primo luogo, è prevista la possibilità di autocertificare, da parte dei prestatori
occasionali, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica, la condizione
(titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni, se studenti;
disoccupati) che dà la possibilità di computare i compensi al 75% del loro importo, ai fini del
raggiungimento dei limiti massimi.
Nello stesso modo, viene previsto l’obbligo del lavoratore di autocertificare, per le prestazioni
occasionali in favore delle imprese agricole, sempre nella piattaforma, di non essere stato
iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. In caso di
informazioni non veritiere, non si applicano le sanzioni all’utilizzatore che sulla base di tali
presupposti ha attivatolaprestazione occasionale.Perquantoriguardagliinterventisostanziali,
si prevede per le aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel turismo un
diverso limite, 8 lavoratori alle dipendenze, per poter utilizzare le PrestO (negli altri settori il
limite è pari a 5).
Come ulteriore vantaggio per tali imprese, viene prevista la possibilità di indicare, da parte
dell’utilizzatore, nella dichiarazione di attivazione, al pari delle imprese agricole, la data di
inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non
superiore a 10 giorni. Negli altri settori è necessario indicare la data e l’ora di inizio e di
termine della prestazione.
Articolo 2-bis, D.L. 87/2018
10
L’articolo 2-bis, comma 1, lettera d), D.L. 87/2018, prevede inoltre che il versamento a
carico del datore di lavoro delle somme per compensare le prestazioni all’attivazione del
contratto di prestazione occasionale possa essere effettuato anche tramite un intermediario di
cui alla L. 12/1979, ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore.
Infine, si prevede che, a richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione nella
piattaforma informatica Inps e con oneri a suo carico, il pagamento del compenso possa
essere effettuato (oltre che con accredito su conto corrente o bonifico bancario
domiciliato), decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla
prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile,
tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco
mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica Inps,
stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata
dellaprestazione e l’importo del corrispettivo.
Indennità licenziamento ingiustificato Articolo di riferimento
Con un intervento mirato, sono state aumentate le indennità in un caso specifico di
licenziamento illegittimo per i lavoratori a tutele crescenti, assunti dopo il 7 marzo 2015 e
soggetti a tale disciplina.
Mediante modifica del comma 1, articolo 3, D.Lgs. 23/2015, la sanzione risarcitoria prevista
comeregolagenerale,perleimpreseconpiùdi15dipendenti,passada4
- 24 mensilità a 6 – 36 mensilità, con un aumento di 2 mensilità come risarcimento minimo e
un aumento del limite massimo a 36 mesi, così da incrementare l’indennità per i lavoratori
con elevate anzianità (l’indennità, oltre le 6 mensilità, matura con 2 mensilità per ogni anno
diservizio).
Per le imprese fino a 15 dipendenti, l’ammontare dell’indennità (articolo 9, D.Lgs. 23/2015)
è dimezzato rispetto a quello definito dall’articolo 3, comma 1, della stessa legge: tuttavia
non è stato modificato l’ultimo periodo dell’articolo 9, che fissa come limite di indennizzo
6 mensilità: pertanto, i lavoratori delle piccole imprese non beneficeranno di alcun
incremento.
In occasione della conversione in legge, è stato modificato il limite massimo del
corrispettivo in caso di conciliazione ex articolo 6, D.Lgs. 23/2015, per i licenziamenti a
tutelecrescenti,cioècheriguardanoilavoratoriassuntidal7marzo 2015: da 2 a 18 mensilità si
passa da 3 a 27 mensilità.
L’incremento delle mensilità è stato necessario per mantenere l’appetibilità della forma
conciliativa: l’aumento fino a 36 mensilità dell’indennità risarcitoria per i licenziamenti
illegittimi (articolo 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015), operata dal D.L. 87/2018 e confermata
dalla legge di conversione, senza adeguamenti rendeva per il lavoratore tale strada
potenzialmente svantaggiosa per l’eccessiva differenza, soprattutto per i lavoratori con
anzianità elevate, tra il massimo del risarcimento (36 mensilità) e il corrispettivo nella
conciliazione (ora 27 mensilità, prima della conversione erano rimaste a 18).
Articolo 3, D.L. 87/2018
11
Aumento contributi contratto a termine Articolo di riferimento
Viene aumentato il contributo addizionale per i contratti a tempo determinato, anche in
somministrazione, in occasione di ciascun rinnovo, dello 0,5%.
Essendo in via ordinaria il contributo pari all’1,4%, in occasione del rinnovo il contributo
addizionale passerà all’1,9%.
Tale aumento non si applica ai contratti di lavoro domestico.
Articolo 3, comma 2, D.L.
87/2018
Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all’operatività dei
centri per l’impiego
Articolo di riferimento
Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto
disposto dall’articolo 28, D.Lgs. 150/2015, una quota delle proprie facoltà
assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri
per l’impiego di cui all’articolo 18 del medesimo D.Lgs. 150/2015, al fine di garantirne la
piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di
ciascun anno.
Articolo 3-bis, D.L.
87/2018
ENTI NON COMMERCIALI: POSSIBILE DETRARRE L’IVA SE IL BENE CAMBIA
UTILIZZO
In caso di modifica dell'utilizzo di un bene è possibile detrarre l'IVA in un momento successivo
rispetto all'acquisto se viene usato per attività commerciali
E' possibile per un ente non commerciale detrarre l'IVA versata per l'acquisto di un bene utilizzato
per scopo di pubblica autorità e successivamente impiegato nell'attività commerciale? La risposta,
positiva, a questo quesito arriva dalla Corte di Giustizia nella causa c-140 /17 del 25 luglio 2018.
La controversia nasce da un ente pubblico non commerciale registrato come soggetto passivo ai
fini IVA (nel caso di specie un Comune polacco) che aveva realizzato una struttura culturale (casa
della cultura) . Nell’ambito di tale costruzione gli sono stati forniti beni e servizi per i quali lo
stesso ha assolto l’IVA. Una volta terminata la costruzione la sua gestione è stata affidata a titolo
gratuito al centro culturale del Comune che poi esprimeva la sua intenzione di trasferire l'immobile
nel proprio patrimonio e di assumerne direttamente la gestione. Successivamente, il Comune
intendeva utilizzare la struttura,
 a titolo gratuito, per le esigenze della collettività comunale
 a titolo oneroso, mediante locazione a scopi commerciali. In relazione a tale uso a
pagamento, il Comune ha espressamente dichiarato la sua intenzione di emettere fatture
comprensive di IVA.
Dietro risposta negativa alla domanda di detrazione IVA da parte del Ministro polacco e alla fine
del processo, la corte amministrativa della Polonia si rivolge alla Corte di Giustizia europea che
riconosce le ragioni del Comune dato il principio di neutralità dell'IVA.
In particolare la sentenza chiarisce che "Gli articoli 167, 168 e 184 della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,
nonché il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere
interpretati nel senso che non ostano a che un ente di diritto pubblico abbia diritto alla rettifica
12
delle detrazioni dell’IVA assolta in relazione a un bene d’investimento immobiliare in una
fattispecie, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui, al momento dell’acquisto
di tale bene, da un lato, quest’ultimo, per sua natura, poteva essere utilizzato sia per attività
imponibili che per quelle non imponibili ma è stato utilizzato, in un primo tempo, per attività non
imponibili e, dall’altro, tale ente pubblico non aveva espressamente dichiarato di avere l’intenzione
di destinare il suddetto bene a un’attività imponibile ma non aveva neppure escluso un utilizzo a tal
fine, purché risulti che (..) il soggetto passivo abbia agito in qualità di soggetto passivo nel
momento in cui ha effettuato detto acquisto."
L’IMPONIBILITA’ DEL CONTRATTO PER CORRISPONDENZA
Ai fini dell’imposta di registro, il contratto stipulato per corrispondenza si distingue dal contratto
stipulato per scrittura privata non autenticata per il fatto che nel secondo caso vi è un solo
documento nel quale risultano formalizzate le volontà di tutti i contraenti e le loro sottoscrizioni,
mentre, se si tratta di “corrispondenza”, in ogni documento è raccolta la volontà unilaterale di un
solo contraente, con la conseguenza che per aversi il cosiddetto “scambio di corrispondenza
commerciale” – soggetto a registrazione e, quindi, al pagamento dell’imposta proporzionale di
registro solo in caso d’uso e non in termine fisso (entro 20 giorni), scontando l’imposta
proporzionale nella misura del 3%, in base all’art. 9, Tariffa, Parte Prima, allegato A, DPR
131/1986, riferito a tutti gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi oggetto prestazioni a
contenuto patrimoniale – non è necessario che il “rapporto epistolare” si attui esclusivamente
mediante “lettere spedite e ricevute”, perché a tale modalità va equiparato anche lo scambio delle
dichiarazioni unilaterali effettuato brevi manu (cfr. sentenza n. 30179/2017). Cassazione –
ordinanza n. 19799 – 7 giugno 2018 – 26 luglio 2018
IN PISCINA IL GESTORE E’ RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
L’assistenza va garantita per il periodo di apertura e da personale abilitato
Le piscine, che quest’estate sono state teatro di tragedie, sono sempre più diffuse, soprattutto nelle
località turistiche. Nei confronti degli utilizzatori della piscina il gestore dell’attività (che per quelle
condominiali è l’amministratore), è il garante della sicurezza ed ha l’obbligo di impedire gli eventi
lesivi (articolo 40 del Codice penale). Ed è anche applicabile l’articolo 2051 del Codice civile, per
cui, essendo una cosa in sua custodia, è responsabile del danno cagionato dalla stessa alla persona,
salvo il caso fortuito.
Quindi, la gestione della sicurezza della piscina è un’attività assai delicata, come affermato dalla
Corte di Cassazione (sentenza 39139/2018), che ha dichiarato inammissibile, con la condanna alla
sanzione pecuniaria di 2.000 euro da versare alla Cassa delle ammende, il ricorso del gestore di una
piscina avverso la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato a 900 euro di multa per il reato
di lesioni colpose (articolo 590 del Codice penale) nei confronti di un bagnante e ad una
provvisionale di 100.000 euro.
Il Tribunale aveva dichiarato la negligenza, imprudenza ed imperizia del gestore per avere adibito
una sola persona all’assistenza dei bagnanti, senza segni distintivi, senza adeguata formazione e
senza consentirgli di dedicarsi solo ai compiti di assistenza e salvataggio. Pertanto, il sorvegliante
non poteva soccorrere il bagnante incapace di nuotare. La Cassazione ha anche ribadito l’intesa tra
Stato e Regioni del 1995, è stata sostituita dalla Conferenza Stato e Regioni del 16 gennaio 2003 né
è applicabile il DM del 18 marzo 1996, per cui:
 l’assistenza ai bagnanti va assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina;
13
 l’assistente bagnante, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso, vigila ai
fini della sicurezza nelle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla
vasca.
Quindi, la gestione condominiale delle piscine non può prescindere dalla sorveglianza dei bagnanti,
che deve essere effettivamente compiuta in modo continuativo e da soggetti abilitati.
C’E’ “TENUITA’” SE L’OMESSO VERSAMENTO E’ MINIMO
Il reato è collegato al debito annuale e non a quello mensile
È applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto anche per i plurimi omessi
versamenti contributivi, se di poco superiori alla soglia prevista: la consumazione del reato è,
infatti, collegata al debito complessivo annuo e non alle singole condotte mensili.
A fornire questo principio è la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 39413
depositata il 03.09.2018.
Il legale rappresentante di una società veniva condannato per omesso versamento di ritenute
assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti in diverse mensilità del 2010.
La pena, sebbene ridotta, veniva confermata anche dalla Corte di Appello e l'imputato ricorreva in
Cassazione.
In particolare, lamentava l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità
del fatto, atteso che il debito complessivo per l'anno era di circa 11.000 euro e, quindi, solo di
1.000 euro oltre la soglia penale.
Evidenziava, poi, che gli omessi versamenti erano riferiti soltanto ad alcune mensilità, peraltro
discontinue, mentre per altre si era proceduto al regolare pagamento. Secondo la difesa, mancava
così l'abitualità a delinquere e, stante l'esiguità del valore oltre la soglia, doveva applicarsi la causa
di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 131 bis del Codice penale.
I giudici di legittimità hanno, innanzi tutto, ricordato che l'istituto è precluso quando i reati in
contestazione sono riferiti a condotte plurime e reiterate.
Per tale ragione, la Corte di Appello aveva escluso il beneficio nel presupposto che i singoli
versamenti omessi rappresentassero le citate plurime condotte delittuose.
La Cassazione ha tuttavia precisato che la norma, nel collegare l'abitualità del comportamento alla
pluralità o reiterazione, si riferisce a condotte che già di per sé costituiscono reato, anche
isolatamente valutate.
Nella specie, invece, le diverse mensilità non versate solo sommate tra loro integravano il reato.
Secondo un consolidato orientamento, peraltro confermato anche da un'altra pronuncia del
03.09.2018 (Cassazione 39423/2018), il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali è
caratterizzato da una consumazione prolungata, connotato da una progressione criminosa di
comportamenti che, se adottati nello stesso anno, vanno considerati momenti esecutivi di un unico
reato. Esso si consuma solo al superamento della soglia di punibilità di 10.000 euro annui.
La Cassazione ha così affermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è
applicabile se l'omissione è di poco superiore alla soglia fissata dal legislatore, considerando però
tutti i versamenti non eseguiti nel loro complesso. Nella specie, quindi, la soglia era superata per
poco più di 1.000 euro.
La decisione è interessante poiché conferma l'applicazione del particolare istituto anche per i reati
collegati al superamento di una soglia, che in passato invece era stata talvolta esclusa. È indubbio,
infatti, che individuando un importo rappresentativo della tenuità del fatto verrebbe, in concreto, ad
innalzarsi la soglia penale prevista per legge. Da evidenziare poi che il principio affermato è
certamente applicabile anche in ambito penale tributario, nel quale solo il superamento di una o più
soglie integra il reato.
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Si tratta poi di stabilire, di volta in volta, quale possa essere l'importo della somma non versata
(superiore alla soglia) da considerarsi particolarmente “tenue” da escludere l'illecito penale.
IN GAZZETTA IL RIORDINO DELLE REGOLE SULLA PRIVACY
In vigore dal 19 settembre 2018 il Dlgs che coordina norme italiane ed europee
Il Decreto che coordina la vecchia normativa nazionale sulla protezione dei dati personali con il
nuovo Regolamento europeo sulla Privacy è entrato in vigore il 19 settembre 2018. È l’effetto della
pubblicazione del Dlgs 101 del 2018, approdato sulla Gazzetta Ufficiale del 05.09.2018.
Il testo, anzitutto, specifica quali parti del Codice sulla riservatezza del 2003 potranno essere
salvate perché compatibili con il nuovo assetto creato dal «General Data Protection Regulation», il
GDPR: il Regolamento UE 679 del 2016, in vigore dal 25 maggio 2018.
In questo quadro, il Decreto si occupa delle sanzioni penali. Il Regolamento UE operava una forte
depenalizzazione, con conseguente inasprimento delle sanzioni amministrative. Con il
coordinamento vengono recuperate alcune fattispecie penali, come il trattamento illecito di dati
personali, l’acquisizione fraudolenta, le false dichiarazioni rese al Garante. Sempre in tema di
sanzioni, arriva la possibile definizione agevolata del contenzioso davanti all’Authority di settore.
Infine, rispetto al Regolamento UE, viene abbassata da 16 a 14 anni la soglia a partire dalla quale il
minore potrà fornire autonomamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte
dei social o di altre attività su internet.
INTEGRATORI CON ALIQUOTA AL 10%
Parte la nuova forma di pubblicità delle risposte dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con due interpretazioni relative alle aliquote Iva applicabili agli integratori
alimentari ed al pomodoro “datterino”, inizia un nuovo percorso di pubblicità dei princìpi di diritto
rilasciati all’interno delle procedure di interpello e consulenza giuridica.
In particolare, le due interpretazioni sono state pubblicate in coerenza con il provvedimento
185630/2018 che ha previsto, a decorrere dal 1° settembre 2018, che le strutture centrali
dell’Agenzia devono dare pubblicità alle interpretazioni realizzate in sede di interpello o di
consulenza giuridica o con risposte complete che descrivono anche la fattispecie analizzata o sotto
forma di principio giuridico quando potrebbero recare un pregiudizio all’istante. La pubblicità ha lo
scopo di uniformare i comportamenti degli operatori ovvero di rendere noti princìpi innovativi o
modificativi di precedenti pronunce.
Con la risposta n. 1 del 4 settembre 2018 le Entrate prevedono l’applicazione dell’aliquota del 10%
per la vendita in e-commerce di integratori alimentari effettuati da una società stabilita in altro
Stato membro verso consumatori privati. La particolarità del caso è caratterizzata dalla
presentazione e dalla composizione dei singoli prodotti commercializzati. Si tratta di preparati in
polvere o integratori in capsule composti da ingredienti di origine naturale, con aggiunta di estratti
vegetali o di vitamine o di aromi particolari. L’Agenzia, riprendendo i pareri di classificazione
rilasciati dalle Dogane e dai Monopoli, giunge alla conclusione che i prodotti indicati sono da
ricomprendersi per lo più nella voce della tariffa doganale 2106 – preparazioni alimentari non
nominate – né comprese altrove. Solo un prodotto, che ha una componente di cacao deve essere
ricompresa nel capitolo 18 della tariffa doganale alla voce 18.06 (preparazioni alimentari con cacao
non nominate nè comprese altrove). In entrambi i casi l’aliquota applicabile è quella del 10%
(rispettivamente punto 80 e 64 della tabella A parte III allegata al Dpr 633/72).
Nella seconda interpretazione (principio di diritto n 1. del 6 settembre 2018) l’Agenzia stabilisce
che il prodotto pomodoro tipologia “datterino” conservato in acqua di mare deve essere ricompreso
nel punto 16 tabella A parte II, allegata al Dpr 633/72 e, quindi, deve essere assoggettato ad
aliquota Iva del 4%.
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CODICE DEL TERZO SETTORE: DECRETO CORRETTIVO PUBBLICATO IN
GAZZETTA UFFICIALE
Terzo settore: adeguamento statuti entro 24 mesi, e altre novità in vigore dall'11 settembre, con la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto correttivo
Pubblicato in G.U. del 10.9.2018 n. 210 il D.Lgs del 03.08.2018 n. 105, contenente disposizioni
integrative e correttive del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).
Il decreto riguarda principalmente Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale ed è entrato in vigore l’11 settembre 2018.
Tra le principali modifiche ed integrazioni previste dal decreto, segnaliamo:
 la proroga da 18 a 24 mesi dei termini per adeguare gli statuti degli enti del Terzo
settore al nuovo quadro normativo spostando così il termine al 3 agosto 2019 (rispetto a
febbraio);
 la reintroduzione dell’esenzione dall’imposta di registro delle organizzazioni di
volontariato (Odv) per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività (Art.
26);
 i chiarimenti sul sistema di rendicontazione da adottare per registrare le eventuali attività
“diverse” da quelle di interesse generale svolte dagli enti non profit, in particolare il carattere
secondario e strumentale di queste attività dovrà essere documentato
o nella relazione di missione,
o o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al
bilancio.
 il rafforzamento della collaborazione tra Stato e Regioni (soprattutto in materia di
utilizzazione del fondo di finanziamento di progetti ed attività di interesse generale del Terzo
settore);
 i chiarimenti sulla contemporanea iscrizione al registro delle persone giuridiche ed al
registro unico nazionale;
 indicazioni sul numero minimo di associati necessario per la permanenza di una
associazione di promozione sociale o di una organizzazione di volontariato, ovvero se
successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel
comma 1 - Art. 35 dlgs 117/2017 (non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di
promozione sociale), esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di
promozione sociale e' cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula
richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.
 la previsione che i privati che effettuano atti a titolo gratuito in trust o fondi
speciali costituiti nell’ambito del Dopo di noi (legge 112/2016), beneficino del regime agevolato
previsto per le erogazioni alle Odv (detrazione al 35%). Inoltre potranno continuare ad optare per la
deduzione nel limite del 20% del reddito complessivo netto dichiarato (anziché il 10% previsto per
le Odv).
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ASD 2018: PIU’ AGEVOLAZIONI SE NON SI SUPERANO I 130.000 EURO
Il Codice del Terzo Settore offre una tassazione più favorevole rispetto alla L. 398/1991 per le
ASD di minori dimensioni
Il codice del Terzo settore, ma soprattutto il chiarimento fatto dall’Amministrazione finanziaria con
la Circolare 18/E del 1° Agosto 2018, ha aperto la strada delle Associazioni Sportive
Dilettantistiche all’iscrizione nel registro unico nazionale. Prima del chiarimento vi erano dubbi sul
fatto che lo stesso ente potesse essere contemporaneamente iscritto nel registro unico nazionale del
terzo settore e nel registro del CONI; le precisazioni dell’Agenzia non hanno escluso tale
possibilità e hanno, di conseguenza, messo sul piano della bilancia differenti regimi fiscali di
vantaggio.
Il regime fiscale più conveniente per le piccole ASD è sicuramente quello previsto per
le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e disciplinato dall’ art. 86 del D.Lgs 117/2017. La
nuova disciplina prevede che il reddito imponibile venga determinato nella misura forfettaria del
3%. Unico limite alla fruizione di tale regime forfettario di determinazione del reddito è costituito
dalla soglia dei ricavi che non può superare i 130.000 euro. Le ASD che risultino iscritte nella
sezione dedicata alle APS, nel codice del Terzo settore, e che abbiamo maturato ricavi derivanti
da attività commerciali inferiori al suddetto limite, possono fruire di una tassazione che risulta
essere ancora più vantaggiosa di quella prevista dal regime 398/1991. Se, infatti, la percentuale
forfettaria di redditività è la stessa in entrambi i regimi (3%), nella tassazione prevista per le
APS non devono essere sommate le plusvalenze patrimoniali.
Per quanto riguarda invece l’imposta sul valore aggiunto, il regime previsto per le APS esonera
dagli adempimenti Iva, esattamente come già previsto per i contribuenti forfettari disciplinati
dalla L.190/2014. Resta, quindi, l’obbligo di numerare e conservare i documenti emessi e quelli
ricevuti. Rispetto al regime 398/1991, in cui l’IVA veniva detratta nella percentuale del 50%, per le
ASD che vogliano aderire al “regime APS”, l’IVA pagata su eventuali acquisti diventa parte
integrante del costo sostenuto e, quindi, un mero esborso economico, visto che i costi non sono
deducibili dalla base imponibile (a causa della forfettaria determinazione del reddito imponibile).
Qualora la ASD abbia dei componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a
quello da cui ha effetto il “regime forfetario APS”, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in
conformità a quanto previsto dal TUIR, questi partecipano per le quote residue alla formazione del
reddito forfettario. Stesso ragionamento deve essere fatto per quanto riguarda eventuali perdite
fiscali, generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfettario APS.
DETRAZIONI RISTRUTTURAZIONE: I DOCUMENTI VANNO CONSERVATI FINO
ALL’ULTIMA RATA
Vano il tentativo di un contribuente di opporre la decadenza dei termini per richiedere la
documentazione che attesta il diritto alla detrazione
Come noto le ristrutturazioni edilizie conferiscono la possibilità di poter detrarre una percentuale
della spesa sostenuta suddivisa in dieci rate da utilizzare in 10 anni.
La Commissione Tributaria provinciale di Lecco ha rigettato il ricorso di un contribuente che
opponeva l’illegittimità del ruolo inviatogli in virtù del fatto che si basava su una documentazione
che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto richiedere essendo decorsi dieci anni dal
momento in cui la spesa veniva realmente sostenuta. Cerchiamo di chiarire meglio i fatti.
Durante un controllo formale della dichiarazione Modello Unico 2014 per l'anno d'imposta 2013 il
contribuente non presentava la documentazione relativa a spese per interventi di ristrutturazione
effettuate negli anni 2005 e 2006, per le quali il contribuente aveva fruito della detrazione fiscale
rateizzata in 10 anni. A fronte della mancata produzione della documentazione richiesta, l'Ufficio
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faceva notificare nel 2017 la cartella di pagamento con cui veniva richiesta la somma di € 2.416,00
a titolo di IRPEF, a cui si aggiungevano sanzioni ed interessi. Il contribuente proponeva ricorso
avverso la predetta cartella, chiedendone l'annullamento e sostenendo di non aver consegnato la
documentazione richiesta "trattandosi di spese di ristrutturazione di immobili sostenute negli anni
2005 e 2006, quindi anni molto remoti rispetto alla richiesta documentazione (dieci anni!) e per i
quali il diritto di verifica, accertamento e riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrale era, al
momento della richiesta documentale (mese di giugno dell'anno 2016), ampiamente decaduto per
espresse disposizioni normative".
Il giudice di Lecco, nella sentenza 126/1/2018 ha chiarito che la notifica della cartella di
pagamento è avvenuta nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla legge, ovvero entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, che, nel caso in
esame, era la dichiarazione presentata nel 2014 per l'anno di imposta 2013.
Ai fini del potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria il momento rilevante non è
quello in cui la spesa è stata sostenuta, ma il momento in cui il contribuente ha usufruito della
detrazione, indicando la relativa spesa in dichiarazione.
Tenuto conto del principio di autonomia fra i diversi periodi d’imposta e del fatto che da ogni
anno solare scaturisce un’autonoma obbligazione tributaria, era onere del contribuente conservare
la relativa documentazione fino allo spirare dei termini di accertamento relativi all'ultima annualità.
Inoltre, nelle istruzioni della Modello Unico oggetto di accertamento è scritto che: "Tutta la
documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente
dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2018, termine entro il
quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta
dell'Agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle
detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione
amministrativa".
ENTI NON PROFIT CHE MANTENGONO LE TRADIZIONI: ENTRO IL 20
SETTEMBRE 2018 INVIO DELLE DOMANDE
Il 20 settembre 2018, ultimo giorno per l'invio telematico delle istanze per poter usufruire dei
benefici fiscali, da parte degli enti non profit che contribuiscono a mantenere vive le tradizioni
locali
E’ scaduto il 20 settembre il termine ultimo per poter richiedere di usufruire dei benefici
fiscali previsti per le associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a
manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle
tradizioni delle comunità locali.
Ricordiamo che le associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni
di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle
comunità locali, possono chiedere di essere inserite tra i beneficiari di specifiche agevolazioni
fiscali; in particolare, la Legge Finanziaria 2007, ha riservato a queste ultime le
seguenti agevolazioni di natura fiscale:
 esenzione dall’Ires
 le persone fisiche incaricate di gestirne le attività connesse alle finalità istituzionali non
assumono la qualifica di sostituti d’imposta
 le prestazioni gratuite e le donazioni eseguite da persone fisiche in loro favore hanno, ai
fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.
Per usufruire di queste agevolazioni, occorre presentare un’istanza, a decorrere dal 20 luglio ed
entro il 20 settembre di ciascun anno, esclusivamente in via telematica. La presentazione va
18
effettuata direttamente da parte delle associazioni interessate oppure tramite gli intermediari
abilitati, utilizzando il software Istanza Benefici Associazioni.
I dati da indicare nella domanda
Oltre ai dati relativi al periodo d’imposta per il quale si intende richiedere l’ammissione ai
benefici, la denominazione risultante dall’atto costitutivo, i dati relativi alla sede legale che
devono essere riportati con riferimento al momento di presentazione del modello, indicando
l’indirizzo completo della sede legale, amministrativa, o in mancanza di questa, della sede effettiva,
la domanda dovrà essere prodotta rilasciando, a pena di inammissibilità, una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione, per
attestare la sussistenza dei requisiti e dei dati richiesti dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto
8 novembre 2007, n. 228, utili alla formazione dell’elenco di cui all’articolo 2 del predetto decreto
ministeriale, ovvero il firmatario della dichiarazione sostitutiva deve attestare:
1. che l’associazione istante da esso rappresentata non persegue il fine di lucro;
2. l’ammontare del reddito complessivo conseguito dall’associazione nell’anno precedente a
quello di presentazione della domanda. L’importo deve essere arrotondato all’unità di euro;
3. l’anno a decorrere dal quale l’associazione svolge in maniera continuativa le attività volte
a realizzare e/o a partecipare a manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale, legate agli
usi ed alle tradizioni delle comunità locali;
4. l’anno dal quale si svolgono le manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale,
legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali alle quali l’associazione istante partecipa e/o
realizza.
Inoltre, il rappresentante firmatario è tenuto a dichiarare di essere in possesso di apposita
documentazione e relazione dalle quali risultino espressamente i seguenti elementi:
5. gli apporti specifici, destinati alla realizzazione e/o alla partecipazione a manifestazioni di
particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità
locali, espressamente previste tra le finalità istituzionali dell’associazione;
6. attività effettivamente svolte, indirizzate alla realizzazione o partecipazione alle
manifestazioni descritte al precedente punto, che si tengono nell’ambito di appartenenza
dell’associazione stessa ovvero in ambiti territoriali diversi, esclusivamente nel caso in cui dette
manifestazioni si svolgano, per ragioni storiche, anche in altri luoghi.
IMPRESE SOCIALI 2018: NUOVE DISPOSIZIONI FISCALI
Modificata la non imponibilità degli utili destinati ad aumento gratuito di capitale per le imprese
sociali
Le imprese sociali, la cui disciplina è stata riformata dal D.Lgs 112/2017 in vigore dal 20 luglio
2017, sono state recentemente oggetto di un ulteriore intervento ad opera del D.Lgs 95/2018. In
particolare, l’art. 7 del D.Lgs 95/2018 è andato a modificare l’art. 18 della disciplina previgente e
denominato “Misure fiscali e di sostegno economico”
Oltre alle modifiche apportate sulla parte inerente alle detrazioni Irpef ed alle deduzioni Ires per gli
investimenti fatti nel capitale sociale delle imprese sociali, la nuova disciplina è intervenuta anche
sulla tassazione degli utili/ avanzi di gestione da queste ottenuti.
L’art. 18, nella sua stesura originaria, prevedeva al comma 1 che non costituissero reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette per le imprese sociali:
 gli utili e gli avanzi di gestione destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione
d'imposta in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui sono stati conseguiti, che
risultino effettivamente destinati, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui
sono stati conseguiti, allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio,
 al versamento del contributo per l’attività ispettiva svolta dal Ministero del Lavoro.
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Il comma 2 dell’art. 18 prevedeva, inoltre, che non concorressero alla determinazione del reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili e gli avanzi di gestione destinati ad aumento
gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni ISTAT per
il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono
stati prodotti.
Il D.Lgs 95/2018, entrato in vigore l’11 agosto 2018, ha ridotto le ipotesi di non imponibilità,
prevedendo esclusivamente che non concorrano alla formazione del reddito imponibile delle
imprese sociali:
 i contributi versati per l’attività di controllo svolta dal Ministero del Lavoro,
 le riserve accantonate con utili/avanzi di gestione e destinate per lo svolgimento
dell’attività statutaria o per incrementare il patrimonio,
 le imposte sui redditi riferibili alle variazioni in dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda la distribuzione di utili ai soci, questa deve ritenersi sempre tassabile, anche
quindi nel caso previgente e adesso non riconfermato dalla nuova normativa, in cui vi sia un
aumento gratuito di capitale sociale in misura inferiore rispetto al limite previsto in base alle
variazioni ISTAT.
Infine, viene specificato dal legislatore che l’utilizzo delle riserve per la copertura perdite è
consentito e non comporta la decadenza dal beneficio, a meno che non si dia luogo a distribuzione
di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.
CROLLO PONTE GENOVA: STOP AGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTI
DI AIUTO
Sospesi gli obblighi tributari a favore dei contribuenti coinvolti dal crollo del Ponte Morandi di
Genova, definiti gli elenchi dei soggetti interessati ed istituiti contributi di sostegno
Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari aventi scadenza
compresa tra il 14 agosto ed il 1° dicembre 2018, nei confronti delle persone fisiche non titolari
di partita IVA residenti e delle imprese con sede legale o operativa nell’area interessata dal crollo
del viadotto Polcevera di Genova Ponte Morandi) del 14.08.2018.
Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 6 settembre
2018 pubblicato in GU del 13.09.2018 n. 231, che ha stabilito che gli adempimenti ed i versamenti
oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2018.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
In particolare:
 nell’allegato 1 di detto decreto è riportato l’elenco delle persone fisiche non titolari di
partita Iva interessate dalla misura di favore;
 nell’allegato 2 l'elenco dei soggetti Iva.
La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti
d'imposta, in caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti ed i versamenti delle
predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, ovvero la disposizione per la quale “Non è punibile chi ha commesso il
fatto per forza maggiore”.
Viene, infine, precisato che le liste appena pubblicate non sono chiuse, ma che, sulla base di
eventuali comunicazioni del Dipartimento della protezione civile con successivo decreto del
MEF, potranno essere individuati ulteriori soggetti residenti o con sede legale o
operativa nelle zone interessate dall'evento calamitoso del 14 agosto 2018, per i quali trova
applicazione la sospensione dei termini disposta.
Sempre nella giornata del 13 settembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-
legge che introduce disposizioni urgenti volte a velocizzare le operazioni di demolizione e
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ricostruzione del ponte Morandi, al sostegno dei soggetti danneggiati per il crollo, alla ripresa
delle attività produttive e di impresa, nonché dirette ad intraprendere ogni iniziativa necessaria al
ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture.
Tra le misure principali in favore della popolazione di Genova colpita dal crollo del viadotto
Morandi:
 viene istituito un contributo di sostegno per tutti i soggetti coinvolti dalle ordinanze di
sgombero o che hanno subito danni materiali,
 alle imprese danneggiate dal crollo, si riconosce un contributo finalizzato alla
mitigazione dei pregiudizi sofferti, impregiudicati i diritti risarcitori nei confronti degli eventuali
responsabili.
Sono, altresì, introdotte misure di facilitazione fiscale per le imprese genovesi e per la piena ripresa
dei traffici portuali, prevedendo l’istituzione di una zona franca urbana e di una zona logistica
semplificata per il porto ed il retroporto, nonché misure immediate per favorire la viabilità ed i
collegamenti in entrata ed in uscita da Genova, implementando il trasporto pubblico locale.
Si istituisce, poi, la figura del Commissario straordinario per consentire di procedere alla celere
ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, nonché per attuare ogni misura idonea a superare le
conseguenze degli eventi dannosi.
AL VIA L’ATTUAZIONE DEL PIANO JUNCKER IN ITALIA PER LE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE
PMI 2018: il finanziamento nei settori creativi e culturali sarà agevolato per 300 milioni di euro
Lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi dell'UE, gestito dal FEI, è ora attivo
per la prima volta in Italia grazie all’accordo di garanzia siglato tra l'ente di promozione
nazionale Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ed il FEI (Fondo europeo per gli investimenti) all’interno
del programma Europa Creativa.
Cerchiamo di capire di cosa si tratta ed in quale contesto nasce l’iniziativa europea in oggetto.
Il piano Juncker è un piano di investimenti previsto a livello europeo per cercare di invertire la
tendenza al ribasso avviata dalla crisi economica ed agevolare la ripresa delle PMI; il piano si pone
tre obiettivi: eliminare gli ostacoli agli investimenti, dare visibilità ed assistenza tecnica ai progetti
di investimento e fare un uso più intelligente delle risorse finanziarie.
In quanto tale, il piano si compone di tre pilastri:
 in primo luogo, il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), che mira a
mobilitare gli investimenti privati mediante la garanzia dell'UE. La Commissione collabora
con il suo partner strategico, il gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI);
 in secondo luogo, il Polo europeo di consulenza sugli investimenti ed il Portale dei
progetti di investimento europei, che forniscono assistenza tecnica e danno maggiore visibilità
alle opportunità di investimento contribuendo a tradurre in realtà i progetti proposti. Il polo è
un’impresa comune con il gruppo BEI;
 in terzo luogo, migliorare il contesto imprenditoriale eliminando gli ostacoli
normativi agli investimenti, sia a livello nazionale che a livello UE.
L'accesso ai finanziamenti nei settori creativo e culturale può essere difficile da ottenere,
principalmente a causa della natura intangibile delle loro attività e garanzie, della dimensione
limitata del mercato, dell'incertezza della domanda e della mancanza di esperienza di intermediari
finanziari nell'affrontare le specificità del settore.
Grazie a questo accordo verranno forniti 200 milioni di contro garanzie per il Fondo di garanzia
italiano per le PMI, aumentando sostanzialmente la sua attuale capacità di garanzia. Per mezzo di
questo sostegno dell'UE, ci si aspetta che vengano forniti fino a 300 milioni di euro di prestiti alle
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PMI nei settori creativo e culturale; si stima che nel giro di due anni l’iniziativa riguarderà 3.500
PMI.
Sostanzialmente le PMI potranno evitare di rilasciare importanti garanzie all’ente che concederà il
finanziamento. È noto che le garanzie coprono all’incirca l’80% dei debiti nei confronti degli
Istituti di credito e la loro entità incide su una serie di fattori tra i quali anche il tasso d’interesse,
perciò l’utilità della garanzia europea dovrebbe avere ripercussioni positive sotto diversi aspetti.
Per poter beneficiare delle garanzie, le PMI operanti nei settori culturali e creativi che intendono
porre in essere nuovi finanziamenti o abbiano esigenze di capitale circolante e vogliano usufruire
della garanzia del Fondo PMI, possono rivolgersi alla propria banca od al proprio Confidi. Sarà la
banca od il Confidi a richiedere l’intervento del Fondo PMI, il cui esito viene fornito mediamente
entro una settimana lavorativa. Il sito internet dove poter trovare tutte le informazioni necessarie,
nonché presentare la propria domanda e vigilarne lo stato è www.fondidigaranzia.it
SPESE SANITARIE 2018: VADEMECUM COMPLETO DELL’AGENZIA
Spese sanitarie detraibili, spese per familiari con patologie esenti e spese mediche e di assistenza ai
disabili: normativa e prassi riassunte dalle Entrate.
Già nel 2017, con la circolare 7/E del 4 aprile, l’Agenzia delle Entrate aveva intrapreso un percorso
informativo, indirizzato soprattutto a professionisti e Caf (Centri di assistenza fiscale) sulla corretta
compilazione della dichiarazione dei redditi in merito alle spese e agli oneri che danno diritto a
detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.
Successivamente, con la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 erano state aggiornate le precedenti
informazioni, fornendo nuovi chiarimenti sulle novità normative e interpretative intervenute nel
2017.
Sulla scia dei 720 milioni i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini nel periodo d’imposta
2017 e comunicati all’Agenzia da farmacie, studi medici, cliniche, ospedali, l’Amministrazione
finanziaria ha redatto un nuovo vademecum incentrato esclusivamente sulle spese sanitarie,
evidenziando le diverse tipologie che è possibile riportare nella propria dichiarazione dei redditi
(modello 730 o Redditi Pf).
Per ogni tipologia di spesa sanitaria vengono specificati tutti i documenti che è necessario
esibire all’intermediario che predispone e invia la dichiarazione o che devono essere
conservati per eventuali controlli dell’Agenzia.
Un capitolo è dedicato alle spese mediche generiche e a quelle di assistenza
specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle
persone con disabilità.
Infine, nell’ultimo capitolo vi sono una serie di riferimenti normativi e link che riportano
direttamente alle circolari e alle risoluzioni di interesse sul tema.
ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO DEDICATO ALLO SPORT BONUS 2018
Dal 19 settembre 2018 è possibile procedere all’utilizzo del credito d’imposta già riconosciuto
La legge di Bilancio 2018 ha istituito lo Sport Bonus, ovvero un credito d’imposta da utilizzare in
compensazione ottenuto in relazione alle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno
solare 2018, per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici.
In particolare, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari
importo, negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a decorrere dal quinto giorno lavorativo
successivo a quello di pubblicazione, sul sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Ufficio per lo Sport, dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo.
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Il codice tributo dedicato è il “6892” ed è denominato “Credito d’imposta per interventi di
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici - SPORT
BONUS - art. 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”. Nel campo “anno di
riferimento” dovrà essere indicato l’anno in cui sono state effettuate le erogazioni liberali per le
quali è riconosciuto il credito d’imposta.
Il 14 Settembre era stato pubblicato l'elenco dei soggetti a cui è già stato riconosciuto il credito
d’imposta; è possibile, quindi, dal 19 Settembre 2018, iniziare ad utilizzare il credito.
DEFINIZIONE AGEVOLATA: CONFERMATA LA SCADENZA DELLA RATA AL 1°
OTTOBRE 2018
Il 1° ottobre 2018 è l'ultimo giorno per effettuare il pagamento della rata per chi ha aderito alla
rottamazione delle cartelle, lo conferma l'Agenzia delle Entrate con una nota del 18 settembre
Scadenza in arrivo per i contribuenti che hanno aderito alla Definizione agevolata delle cartelle:
le rate con scadenza il 30 settembre cadono di domenica e quindi, come previsto dalla legge, i
pagamenti dovranno essere effettuati entro il 1° ottobre 2018 (primo giorno lavorativo
successivo).
La scadenza del 1° ottobre riguarda:
 la 2° rata della Definizione agevolata prevista dal DL 148/2017 per i debiti affidati alla
riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
 la 5° e ultima rata della Definizione agevolata prevista dal DL 193/2016.
Per i contribuenti che hanno aderito alla Definizione agevolata, la legge prevede il pagamento del
solo importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste
dalla legge.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento, la Definizione agevolata non produce
effetti e Agenzia delle Entrate-Riscossione, come stabilito dalla normativa vigente, dovrà
riprendere le procedure di riscossione.
I contribuenti potranno effettuare il pagamento utilizzando:
 la propria banca,
 gli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill,
 il proprio internet banking,
 gli uffici postali,
 i tabaccai aderenti a Banca 5 Spa e i circuiti Sisal e Lottomatica,
 il portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione
 e l'app Equiclick tramite la piattaforma PagoPa,
 compensazione con crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica
Amministrazione
 e, ovviamente, gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
REDDITO DI IMPRESA
La differenza tra rappresentanza e pubblicità
In tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, ai sensi dell’articolo 108, Tuir, il criterio
discretivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità va individuato nella diversità, anche
strategica, degli obiettivi, atteso che costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per
accrescere il prestigio e l’immagine della Società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza
dar luogo ad un’aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o
propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non
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esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque al fine diretto di
incrementare le vendite (cfr. sentenze n. 27482/2014, n. 14252/2014 e n. 3433/2012).
Cassazione – ordinanza n. 21115 – 27 giugno 2018 – 24 agosto 2018.
ACCERTAMENTO
Utilizzabili i dati extra contabili rinvenuti in fase accertativa
La documentazione extra contabile legittimamente reperita presso la sede dell’impresa, ancorché
consistente in annotazioni personali dell’imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure
meramente presuntivo, utilmente valutabile, indipendentemente dal contestuale riscontro di
irregolarità nella tenuta della contabilità e nell’adempimento degli obblighi di legge. Qualora,
pertanto, a seguito di ispezione, venga rinvenuta presso la sede dell’impresa documentazione non
obbligatoria astrattamente idonea ad evidenziare l’esistenza di operazioni non contabilizzate, tale
documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili, non può essere ritenuta di per sé
probatoriamente irrilevante dal giudice, senza che a tale conclusione conducano l’analisi
dell’intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione delle stesse con
gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente (cfr.
sentenza n. 19329/2006). Cassazione – ordinanza n. 21138 – 11 luglio 2018 – 24 agosto 2018.
FATTURAZIONE ELETTRONICA 2018: LE DATE DA RICORDARE
Fatturazione elettronica: quando entra in vigore tra privati, quando per l'acquisto di carburante e
quando per il tax free shopping
L’obbligo di fatturazione elettronica è stato ampliato dalla Legge di Bilancio 2018 che ha previsto
due ulteriori steps per estendere la platea di coloro che dovranno rispettare gli adempimenti previsti
con la fattura elettronica.
In particolare, dal 1° luglio 2018 è stato introdotto l'obbligo della fattura elettronica per
le prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel
quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione
pubblica. Originariamente era stato previsto che, nella stessa data, entrasse anche in vigore
l'obbligo per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per
motori; tuttavia il 28 giugno 2018, per questi ultimi, l'obbligo di fattura elettronica è stato rinviato
al 1° gennaio 2019 ad opera del Decreto n°79 del 28 giugno 2018 pubblicato nella G.U. n° 148
dello stesso giorno.
Dal 1° settembre 2018 è stata resa obbligatoria l'emissione della fattura elettronica per il tax free
shopping. L'obbligo riguarda gli acquisti di beni
 da parte di viaggiatori extra UE
 di importo superiore a 155 euro al lordo dell'IVA
 per uso personale o familiare
 da trasportarsi fuori dal territorio doganale comunitario nei bagagli personali.
Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo della fatturazione elettronica sarà esteso a tutte le cessioni di beni e
prestazioni di servizi tra imprese e verso i consumatori finali. In generale, le fatture elettroniche
saranno veicolate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate,
attualmente in uso per la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica Amministrazione.
Sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti
 che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio”
 che applicano il regime forfettario
 che adottano il regime speciale per gli agricoltori.
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Per i soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e per le imprese ammesse al regime di
contabilità semplificata sono previste ulteriori semplificazioni contabili ed amministrative, che
saranno disciplinate da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Per i soggetti
sopra indicati, infine, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Di seguito una tabella di riepilogo:
Data Obbligo fatturazione elettronica
1° luglio 2018
prestazioni rese da soggetti subappaltatori e sub contraenti
1° settembre 2018 Tax free shopping
1° gennaio 2019 Tra privati
E-FATTURA 2018: QUALI SONO I PRIMI PASSI DA FARE PER UN CORRETTO
APPROCCIO?
Come preparare il ciclo attivo della fatturazione all’ avvento della fattura elettronica?
In questi giorni non si fa altro che parlare di fattura elettronica.
Cerchiamo di riassumere in questa sede quali sono le prime domande da porsi ed i primi pochi
passi da fare per non arrivare completamente impreparati al 1° gennaio 2019.
Il primo importante passo per approcciare al nuovo sistema di fatturazione elettronica prende il via
da un’analisi della dimensione della propria attività in termini di volumi di fatture emesse e
fatture ricevute. In base a questi dati è possibile infatti valutare se sia più opportuno affidare la
gestione della fatturazione elettronica ad un intermediario oppure svolgerla internamente, dotarsi di
un software che provveda tanto all’emissione quanto alla conservazione oppure implementare
semplicemente il programma gestionale già in uso.
Successivamente, una volta stabilita la strada più conveniente in termini di costi e benefici, è
opportuno procedere all’implementazione delle anagrafiche dei clienti in quanto sarà necessario
che queste conservino, oltre ai dati necessari già presenti per ciascun cliente, anche l’indirizzo
Pec o l’eventuale codice identificativo atto a recapitare le fatture presso l’intermediario scelto dal
cliente. Ovviamente richiedere tali dati al cliente è un passaggio che dovrà essere effettuato
indipendentemente da chi sarà incaricato concretamente di emettere la fattura in formato
elettronico.
Infine, qualora si fosse optato per la gestione interna del ciclo attivo è opportuno che si presti
attenzione a “chi e come” dovranno essere gestite le notifiche emesse dal Sistema di
Interscambio: se infatti la ricezione di una notifica che indichi l’avvenuto ricevimento della fattura
elettronica da parte del destinatario non crea alcun tipo di problema, diverso è il caso in cui vi sia
la notifica di scarto da parte del SdI. La notifica di scarto di una fattura elettronica emessa fa sì
che questa venga considerata come se non fosse mai stata emessa quindi è necessario porre
rimedio entro i termini. Infatti, è possibile sanare la situazione procedendo ad un nuovo
invio, entro il termine di 5 giorni effettivi, apponendo sulla “nuova fattura” lo stesso numero del
documento precedentemente scartato, nonché la stessa data di emissione.
Le tempistiche stringenti per la riemissione, soprattutto quando ancora non si avrà la piena
familiarità con questo nuovo adempimento, potrebbero richiedere, proporzionalmente al volume di
fatture emesse, l’impiego di ingenti risorse in termini di attività di controllo dell’intero ciclo di
emissione e di “forza lavoro” impiegata.
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FATTURA ELETTRONICA 2018: ANCHE L’AUTOFATTURA DOVRA’ SEGUIRE LE
NUOVE REGOLE
Più semplice e veloce la regolarizzazione, tramite autofattura, di eventuali inadempienze o
irregolarità
La regolarizzazione dell’acquisto di beni o servizi per i quali non è stata emessa la corrispondente
fattura deve essere regolarizzata attraverso la procedura prevista dall’art. 6, comma 8 del D.Lgs
471/1997. Secondo tali disposizioni, infatti, per evitare la sanzione amministrativa pari al 100%
dell’imposta evasa, con un limite minimo di 250 euro, è prevista una procedura di regolarizzazione.
In particolare, si potrebbero verificare due distinti casi:
 mancata emissione della fattura
 ricezione di una fattura irregolare
Nel primo caso il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni,
abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge deve, entro
quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, pagare l’imposta e presentare, entro il
trentesimo giorno successivo, l’autofattura in duplice copia all’Agenzia delle Entrate.
Se, invece, è stata ricevuta una fattura irregolare, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della sua registrazione, deve essere emesso un documento integrativo in duplice esemplare in cui
devono essere riportate le medesime indicazioni, previo versamento della maggior imposta
eventualmente dovuta. Nel momento in cui viene eseguita l’intera procedura, l’Agenzia delle
Entrate rilascia una copia dell’autofattura emessa con l’attestazione della regolarizzazione e del
pagamento.
Con l’avvento della fatturazione elettronica è necessario che tale procedura si concretizzi attraverso
il Sistema Di Interscambio e sarà, quindi, possibile evitare di recarsi presso l’Agenzia delle Entrate
per la consegna dei documenti cartacei; dal punto di vista tecnico è previsto dalle specifiche in
materia di fatturazione elettronica che tale tipo di fattura sia identificata con il codice TD20.
Attraverso un’interpretazione estensiva, si ritiene che la stessa modalità possa essere utilizzata
per sanare tutte le ipotesi in cui sia necessario emettere autofattura oppure procedere
all’integrazione per sanare eventuali irregolarità, purché la controparte sia residente o abbia una
stabile organizzazione nel territorio nazionale. Unico limite, infatti, all’obbligo di fattura
elettronica si ha nel momento in cui la controparte non sia un soggetto italiano, bensì comunitario o
extracomunitario. In questi casi, tuttavia, non è fatto divieto di emettere fattura elettronica, deve
però essere consentito alla controparte di ricevere la fattura nel formato cartaceo e dovranno
comunque essere adempiuti tutti gli obblighi previsti per questo tipo di operazioni.
APPROVATO AL SENATO IL DECRETO MILLEPROROGHE 2018
Bocciati i neo-emendamenti sulla rottamazione 2018: le scadenze restano invariate
Arrivato al termine del suo iter legislativo il Decreto Milleproroghe targato 2018. Le novità che
erano state proposte dai pentastellati Giuseppe Buonpane e Vittoria Baldino, circa la proroga delle
scadenze sulla rottamazione, non ha passato il vaglio della Camera; stesso discorso per il tentativo
di scaglionare l’obbligo della fatturazione elettronica a seconda della tipologia di azienda e del
numero dei dipendenti.
Il documento approvato dal Senato il 23 settembre 2018 non ha introdotto novità rispetto a quanto
previsto dalla Camera; quindi, si aspetta ora solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Dal punto di vista fiscale non ci sono grosse novità, fatta eccezione per il rinvio dell’introduzione
del modello ISEE precompilato (anche detto DSU, ovvero Dichiarazione Sostitutiva Unica) e la
proroga, anche per il 2018, del bonus cultura di 500 euro per coloro che hanno compiuto o
compiranno 18 anni nel 2018.
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Per quanto riguarda le altre novità entrate in vigore segnaliamo che:
 resta valida l'autocertificazione delle vaccinazioni per la frequenza scolastica per
scuole materne ed asili nido; la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019;
 sospesa la misura prevista per il 2019 (differita quindi al 2020) grazie alla quale avrebbero
dovuto essere distribuiti 1.600.000 di euro per lo sviluppo delle periferie;
 ridotti i termini per i risparmiatori vittime delle crisi bancarie per poter ricevere una
prima parte di rimborso;
 rinviato a settembre l’obbligo di introdurre i test invalsi in quinta superiore quale
requisito necessario per poter accedere agli esami di maturità;
 previsti 5 milioni di euro per il 2019 per le imprese del Centro Italia colpite dal terremoto
il 24 agosto 2016;
 prorogato il bonus docenti di 500 euro che potrà essere utilizzato, anche nel 2018, per
l'acquisto di libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per
attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti
accreditati presso il Ministero dell'Istruzione;
 rinviato al 2020 l’abbandono del mercato tutelato, per l’energia elettrica ed il gas, a favore
del completo passaggio al mercato libero.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza
Studio Cassinis
STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati
Corso di Porta Nuova, 15
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  • 1. 1 Milano, 25 settembre 2018 ASD E SSD: IMPORTANTI CHIARIMENTI DALL’AGENZIA Con la maxi Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire numerosi ed importanti chiarimenti, talvolta innovativi ma per molti versi riepilogativi di precisazioni già fornite in passato, sulle principali agevolazioni che ad oggi caratterizzano il mondo associativo (e nel comparto sportivo dilettantistico, applicabili anche ai soggetti organizzati in forma societaria). Stiamo parlando dell’applicazione del regime forfettario di cui alla L. 398/1991, applicabile ai proventi commerciali conseguiti dall’ente non commerciale, e dell’ipotesi di decommercializzazione prevista dal comma 3 dell’articolo 148, Tuir con riferimento ai proventi che l’ente associativo ricava dalle cessioni di beni o dalle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei propri associati o tesserati. I chiarimenti contenuti nel citato documento di prassi, ed emersi nel corso dei lavori del tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle Entrate ed il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), spaziano poi ad altre questioni connesse all’applicazione delle predette agevolazioni, tra le quali ad esempio, il tema della quantificazione dell’Iva in sede di accertamento nei casi di riqualificazione dell’ente come commerciale, piuttosto che del trattamento fiscale della cessione da parte delle realtà (enti e società) sportive dilettantistiche dei diritti di prestazione sportiva dell’atleta o della partecipazione ai campionati. Vediamo quindi di dare conto, in forma di rappresentazione tabellare, dei principali chiarimenti contenuti nella Circolare n. 18/E/2018, soprattutto con riferimento a quelli innovativi o di maggiore attualità. Argomento Chiarimento Implementazione registro telematico Coni Viene ribadito che, a partire dal 2019, dovranno essere obbligatoriamente inserite nel registro telematico tenuto presso il Coni le attività sportive, formative e didattiche svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sotto l’egida degli Organismi affilianti (FSN, DSA, EPS). Decommercializzazione delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali Con un radicale cambio di orientamento rispetto al passato, l’Agenzia delle Entrate precisa che la decommercializzazione dei proventi conseguita da società ed associazioni sportive dilettantistiche ed associazioni pro loco in occasione dello svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali opera solo agli effetti dell’IRES e non anche ai fini dell’Iva. Rilevanza dei proventi connessi agli scopi istituzionali ai fini del regime 398/91 Viene precisato che i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, irrilevanti Ires ma rilevanti Iva, non debbono essere considerati ai fini del superamento del limite di 400.000 euro di proventi previsto dal regime forfettario 398/91. Detti proventi, quindi, sotto il profilo Iva sconteranno l’applicazione delle regole del regime forfettario (consistenti, prevalentemente, nella forfettizzazione al 50% dell’Iva detraibile) anche oltre il limite dei citati 400.000 euro, non essendovi ricompresi. Trattasi degli eventi di cui all’art. 25 comma 2, L.133/1999.
  • 2. 2 Rapporto tra associazioni e società sportive dilettantistiche e riforma Ets Viene confermato che le associazioni e società sportive dilettantistiche che assumeranno la veste di enti del terzo settore (Ets), quando la stessa entrerà definitivamente in vigore (presumibilmente a partire dal periodo d’imposta 2020) non potranno applicare la disciplina di cui al comma 3 dell’articolo 148, Tuir che permette la decommercializzazione dei proventi ricavati dalle cessioni di beni o dalle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei propri associati o tesserati. Applicazione regime 398/1991 e connessione agli scopi istituzionali – attività commerciali con doppio binario Viene precisato che l’applicazione del regime di cui alla L. 398/1991 appare limitato solo alle prestazioni commerciali “connesse” alle attività istituzionali. Pertanto, l’esercizio di una attività commerciale autonoma e distinta da quella istituzionale non potrà usufruire del regime agevolato in esame, ma sconterà l’applicazione delle regole ordinarie di tassazione tanto ai fini redditi quanto ai fini Iva. Sono da intendersi “connesse” le attività che costituiscono il naturale completamento degli scopi specifici e particolari del sodalizio sportivo. In tale ambito vi rientrano non solo quelle poste in relazione alla partecipazione a gare o manifestazioni sportive, ma anche quelle relative allo svolgimento di attività di formazione, didattica, preparazione ed assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Risultano attività connesse agli scopi istituzionali, a titolo esemplificativo, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica e senza l’impiego di mezzi “concorrenziali”, la vendita di materiali sportivi, di gadgets pubblicitari, le sponsorizzazioni, le cene sociali, le lotterie. Secondo l’Agenzia delle Entrate sarebbero da escludere dalle attività connesse agli scopi istituzionali, e quindi non sarebbe applicabile il regime agevolativo ex L. 398/91, alle forniture di servizi per il benessere, l’estetica e la cura del corpo e della persona. Quindi, non sarebbe applicabile il regime 398/91 alle prestazioni di bagno turco ed idromassaggio, in quanto prestazioni che non si pongono direttamente come naturale completamento dell’attività sportiva, potendo le stesse, invece, essere rese anche separatamente ed indipendentemente dall’esercizio di detta attività. Viene specificatamente previsto, inoltre, che non risultano attività connesse agli scopi istituzionali i corsi per attività sportive che non rientrano nell’ambito delle discipline sportive riconosciute dal Coni. Analogamente, non risultano connesse le attività dirette alla vendita di beni o servizi per i quali l’ente si avvalga di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazione a soggetti terzi, diversi dagli associati/abbonati/iscritti, ovvero utilizzi altri strumenti propri degli operatori di mercato, come ad esempio insegne, marchi distintivi, o locali attrezzati secondo gli standard concorrenziali di mercato, al fine di acquisire una clientela estranea all’ambito associativo. In presenza di attività commerciali “connesse” e non connesse, quindi, ci si troverà di fronte ad un doppio binario consistente nell’applicazione, da un lato, delle regole forfettarie previste dal regime 398/1991 per i proventi connessi e, dall’altro, per i proventi commerciali non connessi alle attività istituzionali all’applicazione delle regole generali di imposizione sia sotto il profilo sostanziale, che degli adempimenti fiscali.
  • 3. 3 Opzioni per il regime 398/1991 – vale sempre il comportamento concludente Viene chiarito che il comportamento concludente legato all’applicazione della L. 398/1991 consente la fruizione delle agevolazioni conseguenti anche in assenza di comunicazione dell’opzione alla Siae, ma la mancata comunicazione è soggetta all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 11, D.Lgs. 471/1997, pari a 250 euro e riducibile secondo le misure del ravvedimento operoso. Contributi pubblici e regime 398/1991 Viene chiarito che i contributi erogati dagli enti pubblici possono rientrare nella previsione di cui all’articolo 143, Tuir anche se abbiano natura corrispettiva in favore di associazioni sportive. Saranno, invece, sempre imponibili se erogati in favore di società sportive dilettantistiche. Per i contributi “corrispettivi” erogati in favore di associazioni sportive, si conferma che il loro ammontare non contribuisce al plafond previsto per la Legge 398/91 mentre l’Iva, di cui si conferma l’assoggettamento, potrà essere versata secondo la disciplina della citata legge. Invece i contributi erogati in favore di società sportive dilettantistiche, ove connessi all’attività istituzionale, rientreranno nel calcolo del plafond di 400.000 euro. Applicazione regime 398/1991 per le Federazioni Sportive Nazionali Alla luce dell’entrata in vigore del codice del terzo settore, le Federazioni Sportive Nazionali, quali associazioni senza fini di lucro, possono optare per il regime di favore di cui alla Legge n. 398 del 1991 solo fino all’attivazione del titolo X del D. Lgs. 117/17 a seguito dell’entrata in vigore del registro unico nazionale del terzo settore. A decorrere dal termine – sopra indicato – in cui avrà effetto l’abrogazione dell’art. 9-bis del Decreto-Legge n. 417/91, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate non potranno più optare per il regime di cui alla Legge n. 398/91. Tracciabilità incassi avvenuti in contanti Per rispettare la tracciabilità in presenza di incassi di quote associative o di iscrizione ai corsi avvenuti per contanti, l’Agenzia ritiene che si debba rilasciare un’apposita quietanza, copia della quale dovrà essere tenuta dall’ente stesso, inoltre l’associazione o società sportiva dovrà dotarsi di un registro dove annotare analiticamente le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l’importo incassato o pagato, il tutto da riportare nel rendiconto economico finanziario previsto dal comma 18 dell’articolo 90, L. 289/2002. Decadenza dal regime 398/1991 a seguito di accertamento Nell’ipotesi di decadenza dal regime indicato a seguito di attività di controllo fiscale, si ritiene che sia possibile da parte dei verificatori procedere al riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti dall’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro al fine della ricostruzione della base imponibile Ires, sempreché l’ente sportivo dilettantistico non lucrativo sia in grado di fornire all'Amministrazione finanziaria i relativi riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito. Ai fini Iva, fermo restando, in via generale, che la detrazione ai sensi dell’articolo 19, D.P.R. 633/1972 può essere validamente esercitata solo laddove le fatture relative ai beni e servizi acquistati siano state annotate nel registro di cui al all’articolo 25 del medesimo D.P.R. 633/1972, l’Amministrazione ritiene che si possa riconoscere il diritto alla detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti anche nell’ipotesi di mancata registrazione della
  • 4. 4 relativa fattura d’acquisto, sempreché l’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro sia comunque in grado di dimostrare all’Amministrazione finanziaria la presenza dei requisiti sostanziali (soggetto passivo Iva, effettiva vendita di un bene o prestazione di un servizio, fattura regolare, ecc.) Dovuta l’imposta sulle successioni e donazioni nelle devoluzioni di patrimonio dell’ente In merito agli aspetti fiscali legati alla devoluzione del patrimonio associativo l’Agenzia delle Entrate osserva che l’imposta sulle successioni e donazioni trova applicazione anche ai trasferimenti di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito, vale a dire gli atti che non prevedono a carico del beneficiario alcuna controprestazione, ma sono privi dello spirito di liberalità tipico delle donazioni. Pertanto, l’imposta sulle successioni e donazioni si ritiene applicabile anche nel caso di devoluzione, in sede di scioglimento, del patrimonio delle associazioni e società sportive dilettantistiche in quanto, pur trattandosi di atto privo del carattere della liberalità, in quanto previsto come obbligo da una norma di legge, presenta comunque il carattere della gratuità, trattandosi di attribuzione patrimoniale fatta in assenza di controprestazione, salvo che il destinatario non rientri tra coloro che siano normativamente esclusi dalla predetta imposta nel caso in cui siano destinatari di trasferimenti a titolo gratuito (vedi anche articolo 82, comma 2, codice terzo settore). Devoluzione del patrimonio dell’ente – effetti per chi devolve La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente integra un’ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all’impresa qualora i beni devoluti siano stati da tale ente utilizzati nell’esercizio di attività commerciale. In tal caso la devoluzione:  ai fini Ires assume rilevanza nella determinazione del reddito d’impresa, alternativamente come ricavo o plusvalenza (si veda articoli 85, comma 2 e 86, comma 1, lettera c), Tuir);  ai fini Iva è considerata cessione di beni ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, n. 5), D.P.R. 633/1972. In merito alla condizione che i beni devoluti siano stati utilizzati dall’ente nell’esercizio di attività commerciale si fa presente che – diversamente dalla associazioni sportive dilettantistiche, che possono qualificarsi come enti non commerciali – le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali ai sensi dell’articolo 90, L. 289/2002, ancorché non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, natura commerciale e sono riconducibili, come più volte in precedenza già chiarito, nell’ambito dell’articolo 73, comma 1, lettera a), Tuir. Per le società sportive dilettantistiche si applica, pertanto, la presunzione di commercialità di cui all'articolo 81, Tuir, in base alla quale "il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa …”. Devoluzione del patrimonio dell’ente – effetti per chi riceve Nel caso in cui il beneficiario della devoluzione sia un ente non commerciale, i beni devoluti, ai fini Ires, concorreranno alla formazione del reddito d’impresa del soggetto beneficiario della devoluzione se percepiti nello svolgimento dell’attività di natura commerciale; qualora, invece, gli stessi beni vengano devoluti a sostegno delle attività non commerciali che realizzano gli scopi istituzionali di un ente non commerciale, gli stessi non assumeranno rilevanza reddituale e non saranno, pertanto, assoggettati ad imposizione ai fini delle imposte sui redditi. Nel caso in cui il beneficiario della devoluzione sia una società di capitali o un ente commerciale, si fa presente che i beni ricevuti concorreranno, ai fini Ires,
  • 5. 5 alla formazione del reddito d’impresa. Applicazione agevolazione comma 3, articolo 148, Tuir e connessione agli scopi istituzionali L’Agenzia precisa che, al pari del regime 398/1991, l’applicazione dell’agevolazione di cui al comma 3 dell’articolo 148, Tuir è possibile solo con riferimento a proventi derivanti da attività che sono connesse agli scopi istituzionali dell’ente. Ad esempio, con riferimento alle prestazioni di custodia delle attrezzature e dei beni o di ricovero degli animali (l’Agenzia fa l’esempio dei cavalli) affidati all’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro dai soci o dagli altri soggetti normativamente individuati dall’articolo 148, comma 3, Tuir, possono considerarsi svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali della stessa associazione o società sportiva dilettantistica se siano connaturate ed essenziali all’attività principale svolta da tali enti. Effetti tardiva trasmissione modello Eas Viene precisato che l’invio tardivo del modello Eas – quale condizione indispensabile per poter fruire della decommecializzazione dei proventi di cui al comma 3 dell’articolo 148, Tuir - esplica comunque i suoi effetti solo a partire dalle prestazioni effettuate successivamente all’invio del modello stesso. Cessione diritti prestazioni sportive dell’atleta e di partecipazione ai campionati La cessione verso corrispettivo del diritto alla prestazione sportiva dell’atleta può considerarsi rientrante nell’ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 148, comma 3, Tuir sempreché l’atleta abbia svolto nell’ambito dell’associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa cedente un’effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica. In altri termini, deve escludersi la ricorrenza del requisito della diretta attuazione degli scopi istituzionali nel caso di cessioni aventi finalità meramente speculative come nel caso in cui il diritto alla prestazione sportiva sia stato precedentemente acquistato e successivamente rivenduto senza che l’atleta sia stato sostanzialmente coinvolto dall’ente nell’attività formativa e di crescita nell’ambito della pratica sportiva dilettantistica. In tal caso, la cessione assume rilevanza reddituale ai fini IRES nella misura in cui integri la realizzazione di una plusvalenza ai sensi dell’articolo 86, Tuir. Ad analoga conclusione l’Agenzia giunge per quanto riguarda la cessione dei diritti alla partecipazione ad un campionato a cui si aveva diritto di partecipare. Riqualificazione proventi commerciali in fase di accertamento – determinazione dell’Iva dovuta L’Agenzia, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ritiene che, qualora in sede di accertamento, l’attività svolta dall’associazione sportiva dilettantistica venga riqualificata come attività commerciale in conseguenza dell’assenza del reale carattere associativo dell’ente, l’Iva dovuta debba essere applicata aggiungendo la stessa imposta alle somme riscosse dall’associazione sportiva dilettantistica a fronte di tale attività. Si precisa che, in sede di accertamento, qualora i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria, riqualificando come commerciale l’attività svolta dall’associazione sportiva dilettantistica, ravvisino l’esistenza di obiettive condizioni di incertezza in relazione alla portata ed all’ambito applicativo delle norme tributarie rispetto al caso concreto, procederanno alla disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 10, comma 3, L. 212/2000 (recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”)
  • 6. 6 Esenzione da imposta di bollo per atti delle Federazioni Sportive Nazionali L’Agenzia precisa che, nell’ipotesi di esenzione da imposta di bollo prevista per gli atti delle Federazioni sportive, rientrano anche le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle Federazioni sportive e dagli Enti di promozione, in quanto – trattandosi, evidentemente, di documentazione necessaria ai fini dell’esecuzione dei rimborsi - il loro rilascio viene “richiesto” dalle “Federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni”. L’Agenzia ritiene, inoltre, che il legislatore, estendendo l’esenzione dell’articolo 27-bis anche alle Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni abbia voluto sollevare le Federazioni, quindi anche le Discipline Sportive Associate, e gli Enti di promozione dall’onere di corrispondere l’imposta di bollo sia sui documenti prodotti dagli stessi, che su quelli richiesti. Si ritiene, quindi, che tutti i documenti, comprese le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle Federazioni sportive (Fsn e Dsa) e dagli Enti di promozione, rientrino tra gli atti che godono della esenzione da imposta di bollo
  • 7. 7 CONVERTITO IL DECRETO DIGNITA’ Con L. 96/2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 agosto 2018, è stato convertito in legge il D.L. 87/2018 (il c.d. Decreto Dignità). Nella presente tavola sinottica si riassumono gli interventi in materia di lavoro, rinviando a specifici approfondimenti l’analisi di quelli impattanti sulla materia fiscale. Escluse dalle norme sull’etero organizzazione per collaborazioni del soccorso alpino Articolo di riferimento In sede di conversione, mediante l’aggiunta della lettera 0a, all’articolo 1, comma 1, D.L. 87/2018, sono escluse dall’applicazione della c.d. etero organizzazione per le collaborazioni coordinate e continuative, che comporta l’applicazione delle norme del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni continuative, esclusivamente personali, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2018), le collaborazioni di operatori che prestano l’attività di soccorso alpino e speleologico. Articolo 1, comma 1, lettera 0a),D.L. 87/2018 Modifica alla disciplina del contratto a tempo determinato Articolo di riferimento Il contratto a termine vede riscritti importanti passaggi della propria disciplina, con l’introduzione di nuovi limitazioni nel suo utilizzo, sia nella fase genetica del rapporto sia nella successive fasi di proroga o rinnovo. Innanzitutto con l’articolo 1, D.L. 87/2018, modificando l’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015, viene ridotto a 12 mesi il limite di durata massima del contratto a tempo determinato. Per poter stipulare contratti di durata superiore, comunque nel limite massimo di 24 mesi, è necessario essere in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero per esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. In base alla disciplina previgente, il limite di durata massima del contratto a termine era pari a 36 mesi, senza mai la necessità di giustificare l’assunzione con causali. In sede di conversione, mediante l’aggiunta del nuovo comma 1-bis, articolo 19, D.Lgs. 81/2018, si precisa che in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi. In virtù poi di quanto previsto alla lettera b), comma 1, articolo 1, D.L. 87/2018 (che modifica l’articolo 21, D.Lgs. 81/2015, con l’introduzione del comma 01), tali giustificazioni si rendono necessarie anche quando il contratto viene rinnovato, a prescindere dalla sua durata iniziale (dal tenore della norma, non vi è alcuna precisazionesuquali rinnovi rientrinointale obbligo). Viceversa, si prevede che la proroga sia libera nei primi 12 mesi, mentre superato complessivamentetalelimite, si rendono necessarie le giustificazioni. In sede di conversione, si è specificato che anche in questo caso l’assenza delle condizioni determina la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato. Contestualmente, intervenendo sul comma 2, articolo 19, viene abbassato a 24 mesi anche il limite massimo per sommatoria tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Rimangono esclusi da tale limite le attività stagionali e le disposizioni in deroga previste dalla contrattazione collettiva, di Articolo 1, comma 1, D.L. 87/2018
  • 8. 8 qualunque livello, purché siglata da sindacati comparativamente più rappresentativi (articolo 51, D.Lgs. 81/2015). L’introduzione delle causali ha richiesto la revisione anche delle disposizioni relative alla forma del contratto: con una modifica al comma 4, articolo 29, D.Lgs. 81/2015, si richiede che l’atto scritto, in caso di rinnovo o di proroga superiore a 12 mesi, contenga la specificazione delle esigenze necessarie previste ora al comma 1, articolo 19. Stranamente, nulla si dice se il contratto originariamente ha unaduratasuperiorea12mesi, ma si ritiene, soprattutto ai fini probatori, che anche in tal caso si debbano formalizzare le condizioni previste dal comma 1, articolo 19. In materia di proroga, la lettera b), comma 1, D.L. 87/2018 riduce a 4 – erano 5 – il numero massimo di proroghe, nell’arco di 24 mesi – erano 36. È rimasto in vigore il comma 3, articolo 19, che legittima un ulteriore contratto a termine, di durata massima di 12 mesi da stipularsi presso l’ITL. Viene poi modificato il termine di decadenza di impugnazione, 180 giorni a decorrere dalla scadenza del singolo contratto (120 il termine precedente). L’impugnazione deve poi essere seguita entro 180 giorni dal deposito del ricorso giudiziale o da tentativo di conciliazione (con ulteriori 60 giorni per il deposito del ricorso giudiziale, se non va a buon fine la conciliazione) Nella conversione in legge è stato previsto un periodo transitorio per la progressiva entrata in vigore delle novità introdotte dal D.L. 87/2018: le novità introdotte dall’articolo 1, comma 1, D.L. 87/2018, si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dal 14 luglio 20018, nonché ai rinnovi e alle proroghe successive al 31 ottobre 2018. Tale periodo transitorio riguarda anche i rapporti instaurati ai fini della somministrazione di lavoro. Fino a tale data, i contratti sottoscritti prima del 14 luglio 2018 saranno soggetti alle vecchie regole in materia di proroghe e rinnovi, senza obbligo di motivare tali atti, con 5 proroghe e il limite nella successione di contratti a termine di 36 mesi (a dire il vero, il periodo transitorio non richiama la successione dei contratti, ma solo proroga e rinnovi: auspicabile anche su tale passaggio un chiarimenti di prassi). Sarebbe stato tutto molto più semplice se il rinvio di pochi mesi fosse stato previsto già nel D.L. 87/2018, evitando dubbi interpretativi sui rinnovi operati nel periodo intermedio 14 luglio - 11 agosto. Sul punto, l’orientamento prevalente della Cassazione (si veda Cassazione n. 9386/2016) porta a ritenere che anche le proroghe e rinnovi in tale periodo possano essere soggetti alle vecchie regole. Articolo 1, comma 2, D.L. 87/2018 Le novità introdotte dagli articoli 1, 2 e 3, D.L. 87/2018 non si applicano ai contratti stipulati dalle PA, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Articolo 1, comma 3, D.L. 87/2018 Esonero contributivo giovani Articolo di riferimento Nella conversione in Legge, al fine del dichiarato intento di agevolare l’occupazione giovanile, è stato prorogato per il 2019 e il 2020 l’esonero contributivo, per un periodo massimo di 36 mesi, pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali (i premi Inail sono esclusi) a carico del datore di lavoro, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, applicato, riparametrato su base mensile, ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori che non hanno compiuto il 35° anno di età. A dire il vero, tecnicamente non si tratta di una proroga, in quando il Decreto Dignità introduce l’esonero parziale contributivo come se fosse una novità assoluta, senza richiamare la Legge di Bilancio 2018, che ha introdotto tale agevolazione.Concretamente, con l’intervento del Decreto Dignità, con il 2019 non si ridurrà a 30 anni l’età massima del lavoratore per portare in dote l’esonero parziale. Articolo1-bis,D.L.87/2018
  • 9. 9 Come caratteristiche, l’esonero di fatto ricalca nelle condizioni di accesso quello attualmente in essere: oltre al requisito anagrafico, il lavoratore non deve essere mai stato assunto a tempo indeterminato, con lo stesso o con altro datore di lavoro. Non sono preclusivi eventualiperiodi di apprendistato svoltipressounaltrodatore di lavoro e non proseguiti in un rapporto ordinario a tempo indeterminato. Non sono invece riproposte le ipotesi di decadenza previste nella Legge di Bilancio 2018 per l’esonero attualmente in vigorelegate: − a licenziamenti per motivi economici individuali e collettivi effettuati nei 6 mesi precedenti all’assunzione nella stessa unitàproduttiva; − ai licenziamenti effettuati nei 6 mesi successivi all’assunzione, per gmo, che riguardino lavoratori impiegati nella medesima unità produttiva e con la stessa qualifica. Per le modalità di fruizione dell’esonero, si rimanda a un successivo D.M., da emanarsi entro 60 giorni a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione (12 agosto 2018) e, ovviamente, ai consueti chiarimenti di prassi. Modifica alla disciplina della somministrazione di lavoro Articolo di riferimento Con l’aggiunta dell’articolo 2, comma 1-bis, D.L. 87/2018, viene reintrodotta la fattispecie penale della somministrazione fraudolenta: “quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Come ultimo intervento, si segnala l’importante precisazione relativa alle condizioni da utilizzare per contratti superiori a 12 mesi, originariamente o in virtù di proroghe, o in caso di rinnovi: il nuovo articolo 2, comma 1-ter, stabilisce che le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore. Prestazioni occasionali Articolo di riferimento Con la legge di conversione, è stato aggiunto l’articolo 2-bis, norma che va modificare la disciplina delle prestazioni occasionali, le c.d. PrestO, strumento introdotto dall’articolo 54-bis, D.L. 50/2017 (convertito dalla L. 96/2017). In primo luogo, è prevista la possibilità di autocertificare, da parte dei prestatori occasionali, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica, la condizione (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni, se studenti; disoccupati) che dà la possibilità di computare i compensi al 75% del loro importo, ai fini del raggiungimento dei limiti massimi. Nello stesso modo, viene previsto l’obbligo del lavoratore di autocertificare, per le prestazioni occasionali in favore delle imprese agricole, sempre nella piattaforma, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. In caso di informazioni non veritiere, non si applicano le sanzioni all’utilizzatore che sulla base di tali presupposti ha attivatolaprestazione occasionale.Perquantoriguardagliinterventisostanziali, si prevede per le aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel turismo un diverso limite, 8 lavoratori alle dipendenze, per poter utilizzare le PrestO (negli altri settori il limite è pari a 5). Come ulteriore vantaggio per tali imprese, viene prevista la possibilità di indicare, da parte dell’utilizzatore, nella dichiarazione di attivazione, al pari delle imprese agricole, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni. Negli altri settori è necessario indicare la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione. Articolo 2-bis, D.L. 87/2018
  • 10. 10 L’articolo 2-bis, comma 1, lettera d), D.L. 87/2018, prevede inoltre che il versamento a carico del datore di lavoro delle somme per compensare le prestazioni all’attivazione del contratto di prestazione occasionale possa essere effettuato anche tramite un intermediario di cui alla L. 12/1979, ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore. Infine, si prevede che, a richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma informatica Inps e con oneri a suo carico, il pagamento del compenso possa essere effettuato (oltre che con accredito su conto corrente o bonifico bancario domiciliato), decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica Inps, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata dellaprestazione e l’importo del corrispettivo. Indennità licenziamento ingiustificato Articolo di riferimento Con un intervento mirato, sono state aumentate le indennità in un caso specifico di licenziamento illegittimo per i lavoratori a tutele crescenti, assunti dopo il 7 marzo 2015 e soggetti a tale disciplina. Mediante modifica del comma 1, articolo 3, D.Lgs. 23/2015, la sanzione risarcitoria prevista comeregolagenerale,perleimpreseconpiùdi15dipendenti,passada4 - 24 mensilità a 6 – 36 mensilità, con un aumento di 2 mensilità come risarcimento minimo e un aumento del limite massimo a 36 mesi, così da incrementare l’indennità per i lavoratori con elevate anzianità (l’indennità, oltre le 6 mensilità, matura con 2 mensilità per ogni anno diservizio). Per le imprese fino a 15 dipendenti, l’ammontare dell’indennità (articolo 9, D.Lgs. 23/2015) è dimezzato rispetto a quello definito dall’articolo 3, comma 1, della stessa legge: tuttavia non è stato modificato l’ultimo periodo dell’articolo 9, che fissa come limite di indennizzo 6 mensilità: pertanto, i lavoratori delle piccole imprese non beneficeranno di alcun incremento. In occasione della conversione in legge, è stato modificato il limite massimo del corrispettivo in caso di conciliazione ex articolo 6, D.Lgs. 23/2015, per i licenziamenti a tutelecrescenti,cioècheriguardanoilavoratoriassuntidal7marzo 2015: da 2 a 18 mensilità si passa da 3 a 27 mensilità. L’incremento delle mensilità è stato necessario per mantenere l’appetibilità della forma conciliativa: l’aumento fino a 36 mensilità dell’indennità risarcitoria per i licenziamenti illegittimi (articolo 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015), operata dal D.L. 87/2018 e confermata dalla legge di conversione, senza adeguamenti rendeva per il lavoratore tale strada potenzialmente svantaggiosa per l’eccessiva differenza, soprattutto per i lavoratori con anzianità elevate, tra il massimo del risarcimento (36 mensilità) e il corrispettivo nella conciliazione (ora 27 mensilità, prima della conversione erano rimaste a 18). Articolo 3, D.L. 87/2018
  • 11. 11 Aumento contributi contratto a termine Articolo di riferimento Viene aumentato il contributo addizionale per i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, in occasione di ciascun rinnovo, dello 0,5%. Essendo in via ordinaria il contributo pari all’1,4%, in occasione del rinnovo il contributo addizionale passerà all’1,9%. Tale aumento non si applica ai contratti di lavoro domestico. Articolo 3, comma 2, D.L. 87/2018 Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all’operatività dei centri per l’impiego Articolo di riferimento Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 28, D.Lgs. 150/2015, una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l’impiego di cui all’articolo 18 del medesimo D.Lgs. 150/2015, al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno. Articolo 3-bis, D.L. 87/2018 ENTI NON COMMERCIALI: POSSIBILE DETRARRE L’IVA SE IL BENE CAMBIA UTILIZZO In caso di modifica dell'utilizzo di un bene è possibile detrarre l'IVA in un momento successivo rispetto all'acquisto se viene usato per attività commerciali E' possibile per un ente non commerciale detrarre l'IVA versata per l'acquisto di un bene utilizzato per scopo di pubblica autorità e successivamente impiegato nell'attività commerciale? La risposta, positiva, a questo quesito arriva dalla Corte di Giustizia nella causa c-140 /17 del 25 luglio 2018. La controversia nasce da un ente pubblico non commerciale registrato come soggetto passivo ai fini IVA (nel caso di specie un Comune polacco) che aveva realizzato una struttura culturale (casa della cultura) . Nell’ambito di tale costruzione gli sono stati forniti beni e servizi per i quali lo stesso ha assolto l’IVA. Una volta terminata la costruzione la sua gestione è stata affidata a titolo gratuito al centro culturale del Comune che poi esprimeva la sua intenzione di trasferire l'immobile nel proprio patrimonio e di assumerne direttamente la gestione. Successivamente, il Comune intendeva utilizzare la struttura,  a titolo gratuito, per le esigenze della collettività comunale  a titolo oneroso, mediante locazione a scopi commerciali. In relazione a tale uso a pagamento, il Comune ha espressamente dichiarato la sua intenzione di emettere fatture comprensive di IVA. Dietro risposta negativa alla domanda di detrazione IVA da parte del Ministro polacco e alla fine del processo, la corte amministrativa della Polonia si rivolge alla Corte di Giustizia europea che riconosce le ragioni del Comune dato il principio di neutralità dell'IVA. In particolare la sentenza chiarisce che "Gli articoli 167, 168 e 184 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un ente di diritto pubblico abbia diritto alla rettifica
  • 12. 12 delle detrazioni dell’IVA assolta in relazione a un bene d’investimento immobiliare in una fattispecie, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui, al momento dell’acquisto di tale bene, da un lato, quest’ultimo, per sua natura, poteva essere utilizzato sia per attività imponibili che per quelle non imponibili ma è stato utilizzato, in un primo tempo, per attività non imponibili e, dall’altro, tale ente pubblico non aveva espressamente dichiarato di avere l’intenzione di destinare il suddetto bene a un’attività imponibile ma non aveva neppure escluso un utilizzo a tal fine, purché risulti che (..) il soggetto passivo abbia agito in qualità di soggetto passivo nel momento in cui ha effettuato detto acquisto." L’IMPONIBILITA’ DEL CONTRATTO PER CORRISPONDENZA Ai fini dell’imposta di registro, il contratto stipulato per corrispondenza si distingue dal contratto stipulato per scrittura privata non autenticata per il fatto che nel secondo caso vi è un solo documento nel quale risultano formalizzate le volontà di tutti i contraenti e le loro sottoscrizioni, mentre, se si tratta di “corrispondenza”, in ogni documento è raccolta la volontà unilaterale di un solo contraente, con la conseguenza che per aversi il cosiddetto “scambio di corrispondenza commerciale” – soggetto a registrazione e, quindi, al pagamento dell’imposta proporzionale di registro solo in caso d’uso e non in termine fisso (entro 20 giorni), scontando l’imposta proporzionale nella misura del 3%, in base all’art. 9, Tariffa, Parte Prima, allegato A, DPR 131/1986, riferito a tutti gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale – non è necessario che il “rapporto epistolare” si attui esclusivamente mediante “lettere spedite e ricevute”, perché a tale modalità va equiparato anche lo scambio delle dichiarazioni unilaterali effettuato brevi manu (cfr. sentenza n. 30179/2017). Cassazione – ordinanza n. 19799 – 7 giugno 2018 – 26 luglio 2018 IN PISCINA IL GESTORE E’ RESPONSABILE DELLA SICUREZZA L’assistenza va garantita per il periodo di apertura e da personale abilitato Le piscine, che quest’estate sono state teatro di tragedie, sono sempre più diffuse, soprattutto nelle località turistiche. Nei confronti degli utilizzatori della piscina il gestore dell’attività (che per quelle condominiali è l’amministratore), è il garante della sicurezza ed ha l’obbligo di impedire gli eventi lesivi (articolo 40 del Codice penale). Ed è anche applicabile l’articolo 2051 del Codice civile, per cui, essendo una cosa in sua custodia, è responsabile del danno cagionato dalla stessa alla persona, salvo il caso fortuito. Quindi, la gestione della sicurezza della piscina è un’attività assai delicata, come affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza 39139/2018), che ha dichiarato inammissibile, con la condanna alla sanzione pecuniaria di 2.000 euro da versare alla Cassa delle ammende, il ricorso del gestore di una piscina avverso la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato a 900 euro di multa per il reato di lesioni colpose (articolo 590 del Codice penale) nei confronti di un bagnante e ad una provvisionale di 100.000 euro. Il Tribunale aveva dichiarato la negligenza, imprudenza ed imperizia del gestore per avere adibito una sola persona all’assistenza dei bagnanti, senza segni distintivi, senza adeguata formazione e senza consentirgli di dedicarsi solo ai compiti di assistenza e salvataggio. Pertanto, il sorvegliante non poteva soccorrere il bagnante incapace di nuotare. La Cassazione ha anche ribadito l’intesa tra Stato e Regioni del 1995, è stata sostituita dalla Conferenza Stato e Regioni del 16 gennaio 2003 né è applicabile il DM del 18 marzo 1996, per cui:  l’assistenza ai bagnanti va assicurata durante tutto l’orario di funzionamento della piscina;
  • 13. 13  l’assistente bagnante, abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso, vigila ai fini della sicurezza nelle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. Quindi, la gestione condominiale delle piscine non può prescindere dalla sorveglianza dei bagnanti, che deve essere effettivamente compiuta in modo continuativo e da soggetti abilitati. C’E’ “TENUITA’” SE L’OMESSO VERSAMENTO E’ MINIMO Il reato è collegato al debito annuale e non a quello mensile È applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto anche per i plurimi omessi versamenti contributivi, se di poco superiori alla soglia prevista: la consumazione del reato è, infatti, collegata al debito complessivo annuo e non alle singole condotte mensili. A fornire questo principio è la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 39413 depositata il 03.09.2018. Il legale rappresentante di una società veniva condannato per omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti in diverse mensilità del 2010. La pena, sebbene ridotta, veniva confermata anche dalla Corte di Appello e l'imputato ricorreva in Cassazione. In particolare, lamentava l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che il debito complessivo per l'anno era di circa 11.000 euro e, quindi, solo di 1.000 euro oltre la soglia penale. Evidenziava, poi, che gli omessi versamenti erano riferiti soltanto ad alcune mensilità, peraltro discontinue, mentre per altre si era proceduto al regolare pagamento. Secondo la difesa, mancava così l'abitualità a delinquere e, stante l'esiguità del valore oltre la soglia, doveva applicarsi la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 131 bis del Codice penale. I giudici di legittimità hanno, innanzi tutto, ricordato che l'istituto è precluso quando i reati in contestazione sono riferiti a condotte plurime e reiterate. Per tale ragione, la Corte di Appello aveva escluso il beneficio nel presupposto che i singoli versamenti omessi rappresentassero le citate plurime condotte delittuose. La Cassazione ha tuttavia precisato che la norma, nel collegare l'abitualità del comportamento alla pluralità o reiterazione, si riferisce a condotte che già di per sé costituiscono reato, anche isolatamente valutate. Nella specie, invece, le diverse mensilità non versate solo sommate tra loro integravano il reato. Secondo un consolidato orientamento, peraltro confermato anche da un'altra pronuncia del 03.09.2018 (Cassazione 39423/2018), il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali è caratterizzato da una consumazione prolungata, connotato da una progressione criminosa di comportamenti che, se adottati nello stesso anno, vanno considerati momenti esecutivi di un unico reato. Esso si consuma solo al superamento della soglia di punibilità di 10.000 euro annui. La Cassazione ha così affermato che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile se l'omissione è di poco superiore alla soglia fissata dal legislatore, considerando però tutti i versamenti non eseguiti nel loro complesso. Nella specie, quindi, la soglia era superata per poco più di 1.000 euro. La decisione è interessante poiché conferma l'applicazione del particolare istituto anche per i reati collegati al superamento di una soglia, che in passato invece era stata talvolta esclusa. È indubbio, infatti, che individuando un importo rappresentativo della tenuità del fatto verrebbe, in concreto, ad innalzarsi la soglia penale prevista per legge. Da evidenziare poi che il principio affermato è certamente applicabile anche in ambito penale tributario, nel quale solo il superamento di una o più soglie integra il reato.
  • 14. 14 Si tratta poi di stabilire, di volta in volta, quale possa essere l'importo della somma non versata (superiore alla soglia) da considerarsi particolarmente “tenue” da escludere l'illecito penale. IN GAZZETTA IL RIORDINO DELLE REGOLE SULLA PRIVACY In vigore dal 19 settembre 2018 il Dlgs che coordina norme italiane ed europee Il Decreto che coordina la vecchia normativa nazionale sulla protezione dei dati personali con il nuovo Regolamento europeo sulla Privacy è entrato in vigore il 19 settembre 2018. È l’effetto della pubblicazione del Dlgs 101 del 2018, approdato sulla Gazzetta Ufficiale del 05.09.2018. Il testo, anzitutto, specifica quali parti del Codice sulla riservatezza del 2003 potranno essere salvate perché compatibili con il nuovo assetto creato dal «General Data Protection Regulation», il GDPR: il Regolamento UE 679 del 2016, in vigore dal 25 maggio 2018. In questo quadro, il Decreto si occupa delle sanzioni penali. Il Regolamento UE operava una forte depenalizzazione, con conseguente inasprimento delle sanzioni amministrative. Con il coordinamento vengono recuperate alcune fattispecie penali, come il trattamento illecito di dati personali, l’acquisizione fraudolenta, le false dichiarazioni rese al Garante. Sempre in tema di sanzioni, arriva la possibile definizione agevolata del contenzioso davanti all’Authority di settore. Infine, rispetto al Regolamento UE, viene abbassata da 16 a 14 anni la soglia a partire dalla quale il minore potrà fornire autonomamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dei social o di altre attività su internet. INTEGRATORI CON ALIQUOTA AL 10% Parte la nuova forma di pubblicità delle risposte dell’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate, con due interpretazioni relative alle aliquote Iva applicabili agli integratori alimentari ed al pomodoro “datterino”, inizia un nuovo percorso di pubblicità dei princìpi di diritto rilasciati all’interno delle procedure di interpello e consulenza giuridica. In particolare, le due interpretazioni sono state pubblicate in coerenza con il provvedimento 185630/2018 che ha previsto, a decorrere dal 1° settembre 2018, che le strutture centrali dell’Agenzia devono dare pubblicità alle interpretazioni realizzate in sede di interpello o di consulenza giuridica o con risposte complete che descrivono anche la fattispecie analizzata o sotto forma di principio giuridico quando potrebbero recare un pregiudizio all’istante. La pubblicità ha lo scopo di uniformare i comportamenti degli operatori ovvero di rendere noti princìpi innovativi o modificativi di precedenti pronunce. Con la risposta n. 1 del 4 settembre 2018 le Entrate prevedono l’applicazione dell’aliquota del 10% per la vendita in e-commerce di integratori alimentari effettuati da una società stabilita in altro Stato membro verso consumatori privati. La particolarità del caso è caratterizzata dalla presentazione e dalla composizione dei singoli prodotti commercializzati. Si tratta di preparati in polvere o integratori in capsule composti da ingredienti di origine naturale, con aggiunta di estratti vegetali o di vitamine o di aromi particolari. L’Agenzia, riprendendo i pareri di classificazione rilasciati dalle Dogane e dai Monopoli, giunge alla conclusione che i prodotti indicati sono da ricomprendersi per lo più nella voce della tariffa doganale 2106 – preparazioni alimentari non nominate – né comprese altrove. Solo un prodotto, che ha una componente di cacao deve essere ricompresa nel capitolo 18 della tariffa doganale alla voce 18.06 (preparazioni alimentari con cacao non nominate nè comprese altrove). In entrambi i casi l’aliquota applicabile è quella del 10% (rispettivamente punto 80 e 64 della tabella A parte III allegata al Dpr 633/72). Nella seconda interpretazione (principio di diritto n 1. del 6 settembre 2018) l’Agenzia stabilisce che il prodotto pomodoro tipologia “datterino” conservato in acqua di mare deve essere ricompreso nel punto 16 tabella A parte II, allegata al Dpr 633/72 e, quindi, deve essere assoggettato ad aliquota Iva del 4%.
  • 15. 15 CODICE DEL TERZO SETTORE: DECRETO CORRETTIVO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE Terzo settore: adeguamento statuti entro 24 mesi, e altre novità in vigore dall'11 settembre, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto correttivo Pubblicato in G.U. del 10.9.2018 n. 210 il D.Lgs del 03.08.2018 n. 105, contenente disposizioni integrative e correttive del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117). Il decreto riguarda principalmente Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale ed è entrato in vigore l’11 settembre 2018. Tra le principali modifiche ed integrazioni previste dal decreto, segnaliamo:  la proroga da 18 a 24 mesi dei termini per adeguare gli statuti degli enti del Terzo settore al nuovo quadro normativo spostando così il termine al 3 agosto 2019 (rispetto a febbraio);  la reintroduzione dell’esenzione dall’imposta di registro delle organizzazioni di volontariato (Odv) per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività (Art. 26);  i chiarimenti sul sistema di rendicontazione da adottare per registrare le eventuali attività “diverse” da quelle di interesse generale svolte dagli enti non profit, in particolare il carattere secondario e strumentale di queste attività dovrà essere documentato o nella relazione di missione, o o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.  il rafforzamento della collaborazione tra Stato e Regioni (soprattutto in materia di utilizzazione del fondo di finanziamento di progetti ed attività di interesse generale del Terzo settore);  i chiarimenti sulla contemporanea iscrizione al registro delle persone giuridiche ed al registro unico nazionale;  indicazioni sul numero minimo di associati necessario per la permanenza di una associazione di promozione sociale o di una organizzazione di volontariato, ovvero se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1 - Art. 35 dlgs 117/2017 (non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale), esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale e' cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.  la previsione che i privati che effettuano atti a titolo gratuito in trust o fondi speciali costituiti nell’ambito del Dopo di noi (legge 112/2016), beneficino del regime agevolato previsto per le erogazioni alle Odv (detrazione al 35%). Inoltre potranno continuare ad optare per la deduzione nel limite del 20% del reddito complessivo netto dichiarato (anziché il 10% previsto per le Odv).
  • 16. 16 ASD 2018: PIU’ AGEVOLAZIONI SE NON SI SUPERANO I 130.000 EURO Il Codice del Terzo Settore offre una tassazione più favorevole rispetto alla L. 398/1991 per le ASD di minori dimensioni Il codice del Terzo settore, ma soprattutto il chiarimento fatto dall’Amministrazione finanziaria con la Circolare 18/E del 1° Agosto 2018, ha aperto la strada delle Associazioni Sportive Dilettantistiche all’iscrizione nel registro unico nazionale. Prima del chiarimento vi erano dubbi sul fatto che lo stesso ente potesse essere contemporaneamente iscritto nel registro unico nazionale del terzo settore e nel registro del CONI; le precisazioni dell’Agenzia non hanno escluso tale possibilità e hanno, di conseguenza, messo sul piano della bilancia differenti regimi fiscali di vantaggio. Il regime fiscale più conveniente per le piccole ASD è sicuramente quello previsto per le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e disciplinato dall’ art. 86 del D.Lgs 117/2017. La nuova disciplina prevede che il reddito imponibile venga determinato nella misura forfettaria del 3%. Unico limite alla fruizione di tale regime forfettario di determinazione del reddito è costituito dalla soglia dei ricavi che non può superare i 130.000 euro. Le ASD che risultino iscritte nella sezione dedicata alle APS, nel codice del Terzo settore, e che abbiamo maturato ricavi derivanti da attività commerciali inferiori al suddetto limite, possono fruire di una tassazione che risulta essere ancora più vantaggiosa di quella prevista dal regime 398/1991. Se, infatti, la percentuale forfettaria di redditività è la stessa in entrambi i regimi (3%), nella tassazione prevista per le APS non devono essere sommate le plusvalenze patrimoniali. Per quanto riguarda invece l’imposta sul valore aggiunto, il regime previsto per le APS esonera dagli adempimenti Iva, esattamente come già previsto per i contribuenti forfettari disciplinati dalla L.190/2014. Resta, quindi, l’obbligo di numerare e conservare i documenti emessi e quelli ricevuti. Rispetto al regime 398/1991, in cui l’IVA veniva detratta nella percentuale del 50%, per le ASD che vogliano aderire al “regime APS”, l’IVA pagata su eventuali acquisti diventa parte integrante del costo sostenuto e, quindi, un mero esborso economico, visto che i costi non sono deducibili dalla base imponibile (a causa della forfettaria determinazione del reddito imponibile). Qualora la ASD abbia dei componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il “regime forfetario APS”, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità a quanto previsto dal TUIR, questi partecipano per le quote residue alla formazione del reddito forfettario. Stesso ragionamento deve essere fatto per quanto riguarda eventuali perdite fiscali, generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfettario APS. DETRAZIONI RISTRUTTURAZIONE: I DOCUMENTI VANNO CONSERVATI FINO ALL’ULTIMA RATA Vano il tentativo di un contribuente di opporre la decadenza dei termini per richiedere la documentazione che attesta il diritto alla detrazione Come noto le ristrutturazioni edilizie conferiscono la possibilità di poter detrarre una percentuale della spesa sostenuta suddivisa in dieci rate da utilizzare in 10 anni. La Commissione Tributaria provinciale di Lecco ha rigettato il ricorso di un contribuente che opponeva l’illegittimità del ruolo inviatogli in virtù del fatto che si basava su una documentazione che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto richiedere essendo decorsi dieci anni dal momento in cui la spesa veniva realmente sostenuta. Cerchiamo di chiarire meglio i fatti. Durante un controllo formale della dichiarazione Modello Unico 2014 per l'anno d'imposta 2013 il contribuente non presentava la documentazione relativa a spese per interventi di ristrutturazione effettuate negli anni 2005 e 2006, per le quali il contribuente aveva fruito della detrazione fiscale rateizzata in 10 anni. A fronte della mancata produzione della documentazione richiesta, l'Ufficio
  • 17. 17 faceva notificare nel 2017 la cartella di pagamento con cui veniva richiesta la somma di € 2.416,00 a titolo di IRPEF, a cui si aggiungevano sanzioni ed interessi. Il contribuente proponeva ricorso avverso la predetta cartella, chiedendone l'annullamento e sostenendo di non aver consegnato la documentazione richiesta "trattandosi di spese di ristrutturazione di immobili sostenute negli anni 2005 e 2006, quindi anni molto remoti rispetto alla richiesta documentazione (dieci anni!) e per i quali il diritto di verifica, accertamento e riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrale era, al momento della richiesta documentale (mese di giugno dell'anno 2016), ampiamente decaduto per espresse disposizioni normative". Il giudice di Lecco, nella sentenza 126/1/2018 ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta nel rispetto dei termini di decadenza previsti dalla legge, ovvero entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, che, nel caso in esame, era la dichiarazione presentata nel 2014 per l'anno di imposta 2013. Ai fini del potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria il momento rilevante non è quello in cui la spesa è stata sostenuta, ma il momento in cui il contribuente ha usufruito della detrazione, indicando la relativa spesa in dichiarazione. Tenuto conto del principio di autonomia fra i diversi periodi d’imposta e del fatto che da ogni anno solare scaturisce un’autonoma obbligazione tributaria, era onere del contribuente conservare la relativa documentazione fino allo spirare dei termini di accertamento relativi all'ultima annualità. Inoltre, nelle istruzioni della Modello Unico oggetto di accertamento è scritto che: "Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2018, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa". ENTI NON PROFIT CHE MANTENGONO LE TRADIZIONI: ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2018 INVIO DELLE DOMANDE Il 20 settembre 2018, ultimo giorno per l'invio telematico delle istanze per poter usufruire dei benefici fiscali, da parte degli enti non profit che contribuiscono a mantenere vive le tradizioni locali E’ scaduto il 20 settembre il termine ultimo per poter richiedere di usufruire dei benefici fiscali previsti per le associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali. Ricordiamo che le associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, possono chiedere di essere inserite tra i beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali; in particolare, la Legge Finanziaria 2007, ha riservato a queste ultime le seguenti agevolazioni di natura fiscale:  esenzione dall’Ires  le persone fisiche incaricate di gestirne le attività connesse alle finalità istituzionali non assumono la qualifica di sostituti d’imposta  le prestazioni gratuite e le donazioni eseguite da persone fisiche in loro favore hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità. Per usufruire di queste agevolazioni, occorre presentare un’istanza, a decorrere dal 20 luglio ed entro il 20 settembre di ciascun anno, esclusivamente in via telematica. La presentazione va
  • 18. 18 effettuata direttamente da parte delle associazioni interessate oppure tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il software Istanza Benefici Associazioni. I dati da indicare nella domanda Oltre ai dati relativi al periodo d’imposta per il quale si intende richiedere l’ammissione ai benefici, la denominazione risultante dall’atto costitutivo, i dati relativi alla sede legale che devono essere riportati con riferimento al momento di presentazione del modello, indicando l’indirizzo completo della sede legale, amministrativa, o in mancanza di questa, della sede effettiva, la domanda dovrà essere prodotta rilasciando, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione, per attestare la sussistenza dei requisiti e dei dati richiesti dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto 8 novembre 2007, n. 228, utili alla formazione dell’elenco di cui all’articolo 2 del predetto decreto ministeriale, ovvero il firmatario della dichiarazione sostitutiva deve attestare: 1. che l’associazione istante da esso rappresentata non persegue il fine di lucro; 2. l’ammontare del reddito complessivo conseguito dall’associazione nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda. L’importo deve essere arrotondato all’unità di euro; 3. l’anno a decorrere dal quale l’associazione svolge in maniera continuativa le attività volte a realizzare e/o a partecipare a manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali; 4. l’anno dal quale si svolgono le manifestazioni di interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali alle quali l’associazione istante partecipa e/o realizza. Inoltre, il rappresentante firmatario è tenuto a dichiarare di essere in possesso di apposita documentazione e relazione dalle quali risultino espressamente i seguenti elementi: 5. gli apporti specifici, destinati alla realizzazione e/o alla partecipazione a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, espressamente previste tra le finalità istituzionali dell’associazione; 6. attività effettivamente svolte, indirizzate alla realizzazione o partecipazione alle manifestazioni descritte al precedente punto, che si tengono nell’ambito di appartenenza dell’associazione stessa ovvero in ambiti territoriali diversi, esclusivamente nel caso in cui dette manifestazioni si svolgano, per ragioni storiche, anche in altri luoghi. IMPRESE SOCIALI 2018: NUOVE DISPOSIZIONI FISCALI Modificata la non imponibilità degli utili destinati ad aumento gratuito di capitale per le imprese sociali Le imprese sociali, la cui disciplina è stata riformata dal D.Lgs 112/2017 in vigore dal 20 luglio 2017, sono state recentemente oggetto di un ulteriore intervento ad opera del D.Lgs 95/2018. In particolare, l’art. 7 del D.Lgs 95/2018 è andato a modificare l’art. 18 della disciplina previgente e denominato “Misure fiscali e di sostegno economico” Oltre alle modifiche apportate sulla parte inerente alle detrazioni Irpef ed alle deduzioni Ires per gli investimenti fatti nel capitale sociale delle imprese sociali, la nuova disciplina è intervenuta anche sulla tassazione degli utili/ avanzi di gestione da queste ottenuti. L’art. 18, nella sua stesura originaria, prevedeva al comma 1 che non costituissero reddito imponibile ai fini delle imposte dirette per le imprese sociali:  gli utili e gli avanzi di gestione destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui sono stati conseguiti, che risultino effettivamente destinati, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti, allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio,  al versamento del contributo per l’attività ispettiva svolta dal Ministero del Lavoro.
  • 19. 19 Il comma 2 dell’art. 18 prevedeva, inoltre, che non concorressero alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili e gli avanzi di gestione destinati ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti. Il D.Lgs 95/2018, entrato in vigore l’11 agosto 2018, ha ridotto le ipotesi di non imponibilità, prevedendo esclusivamente che non concorrano alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali:  i contributi versati per l’attività di controllo svolta dal Ministero del Lavoro,  le riserve accantonate con utili/avanzi di gestione e destinate per lo svolgimento dell’attività statutaria o per incrementare il patrimonio,  le imposte sui redditi riferibili alle variazioni in dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda la distribuzione di utili ai soci, questa deve ritenersi sempre tassabile, anche quindi nel caso previgente e adesso non riconfermato dalla nuova normativa, in cui vi sia un aumento gratuito di capitale sociale in misura inferiore rispetto al limite previsto in base alle variazioni ISTAT. Infine, viene specificato dal legislatore che l’utilizzo delle riserve per la copertura perdite è consentito e non comporta la decadenza dal beneficio, a meno che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite. CROLLO PONTE GENOVA: STOP AGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTI DI AIUTO Sospesi gli obblighi tributari a favore dei contribuenti coinvolti dal crollo del Ponte Morandi di Genova, definiti gli elenchi dei soggetti interessati ed istituiti contributi di sostegno Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari aventi scadenza compresa tra il 14 agosto ed il 1° dicembre 2018, nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA residenti e delle imprese con sede legale o operativa nell’area interessata dal crollo del viadotto Polcevera di Genova Ponte Morandi) del 14.08.2018. Lo ha stabilito il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 6 settembre 2018 pubblicato in GU del 13.09.2018 n. 231, che ha stabilito che gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. In particolare:  nell’allegato 1 di detto decreto è riportato l’elenco delle persone fisiche non titolari di partita Iva interessate dalla misura di favore;  nell’allegato 2 l'elenco dei soggetti Iva. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta, in caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti ed i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ovvero la disposizione per la quale “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”. Viene, infine, precisato che le liste appena pubblicate non sono chiuse, ma che, sulla base di eventuali comunicazioni del Dipartimento della protezione civile con successivo decreto del MEF, potranno essere individuati ulteriori soggetti residenti o con sede legale o operativa nelle zone interessate dall'evento calamitoso del 14 agosto 2018, per i quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta. Sempre nella giornata del 13 settembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto- legge che introduce disposizioni urgenti volte a velocizzare le operazioni di demolizione e
  • 20. 20 ricostruzione del ponte Morandi, al sostegno dei soggetti danneggiati per il crollo, alla ripresa delle attività produttive e di impresa, nonché dirette ad intraprendere ogni iniziativa necessaria al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. Tra le misure principali in favore della popolazione di Genova colpita dal crollo del viadotto Morandi:  viene istituito un contributo di sostegno per tutti i soggetti coinvolti dalle ordinanze di sgombero o che hanno subito danni materiali,  alle imprese danneggiate dal crollo, si riconosce un contributo finalizzato alla mitigazione dei pregiudizi sofferti, impregiudicati i diritti risarcitori nei confronti degli eventuali responsabili. Sono, altresì, introdotte misure di facilitazione fiscale per le imprese genovesi e per la piena ripresa dei traffici portuali, prevedendo l’istituzione di una zona franca urbana e di una zona logistica semplificata per il porto ed il retroporto, nonché misure immediate per favorire la viabilità ed i collegamenti in entrata ed in uscita da Genova, implementando il trasporto pubblico locale. Si istituisce, poi, la figura del Commissario straordinario per consentire di procedere alla celere ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, nonché per attuare ogni misura idonea a superare le conseguenze degli eventi dannosi. AL VIA L’ATTUAZIONE DEL PIANO JUNCKER IN ITALIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PMI 2018: il finanziamento nei settori creativi e culturali sarà agevolato per 300 milioni di euro Lo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi dell'UE, gestito dal FEI, è ora attivo per la prima volta in Italia grazie all’accordo di garanzia siglato tra l'ente di promozione nazionale Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ed il FEI (Fondo europeo per gli investimenti) all’interno del programma Europa Creativa. Cerchiamo di capire di cosa si tratta ed in quale contesto nasce l’iniziativa europea in oggetto. Il piano Juncker è un piano di investimenti previsto a livello europeo per cercare di invertire la tendenza al ribasso avviata dalla crisi economica ed agevolare la ripresa delle PMI; il piano si pone tre obiettivi: eliminare gli ostacoli agli investimenti, dare visibilità ed assistenza tecnica ai progetti di investimento e fare un uso più intelligente delle risorse finanziarie. In quanto tale, il piano si compone di tre pilastri:  in primo luogo, il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), che mira a mobilitare gli investimenti privati mediante la garanzia dell'UE. La Commissione collabora con il suo partner strategico, il gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI);  in secondo luogo, il Polo europeo di consulenza sugli investimenti ed il Portale dei progetti di investimento europei, che forniscono assistenza tecnica e danno maggiore visibilità alle opportunità di investimento contribuendo a tradurre in realtà i progetti proposti. Il polo è un’impresa comune con il gruppo BEI;  in terzo luogo, migliorare il contesto imprenditoriale eliminando gli ostacoli normativi agli investimenti, sia a livello nazionale che a livello UE. L'accesso ai finanziamenti nei settori creativo e culturale può essere difficile da ottenere, principalmente a causa della natura intangibile delle loro attività e garanzie, della dimensione limitata del mercato, dell'incertezza della domanda e della mancanza di esperienza di intermediari finanziari nell'affrontare le specificità del settore. Grazie a questo accordo verranno forniti 200 milioni di contro garanzie per il Fondo di garanzia italiano per le PMI, aumentando sostanzialmente la sua attuale capacità di garanzia. Per mezzo di questo sostegno dell'UE, ci si aspetta che vengano forniti fino a 300 milioni di euro di prestiti alle
  • 21. 21 PMI nei settori creativo e culturale; si stima che nel giro di due anni l’iniziativa riguarderà 3.500 PMI. Sostanzialmente le PMI potranno evitare di rilasciare importanti garanzie all’ente che concederà il finanziamento. È noto che le garanzie coprono all’incirca l’80% dei debiti nei confronti degli Istituti di credito e la loro entità incide su una serie di fattori tra i quali anche il tasso d’interesse, perciò l’utilità della garanzia europea dovrebbe avere ripercussioni positive sotto diversi aspetti. Per poter beneficiare delle garanzie, le PMI operanti nei settori culturali e creativi che intendono porre in essere nuovi finanziamenti o abbiano esigenze di capitale circolante e vogliano usufruire della garanzia del Fondo PMI, possono rivolgersi alla propria banca od al proprio Confidi. Sarà la banca od il Confidi a richiedere l’intervento del Fondo PMI, il cui esito viene fornito mediamente entro una settimana lavorativa. Il sito internet dove poter trovare tutte le informazioni necessarie, nonché presentare la propria domanda e vigilarne lo stato è www.fondidigaranzia.it SPESE SANITARIE 2018: VADEMECUM COMPLETO DELL’AGENZIA Spese sanitarie detraibili, spese per familiari con patologie esenti e spese mediche e di assistenza ai disabili: normativa e prassi riassunte dalle Entrate. Già nel 2017, con la circolare 7/E del 4 aprile, l’Agenzia delle Entrate aveva intrapreso un percorso informativo, indirizzato soprattutto a professionisti e Caf (Centri di assistenza fiscale) sulla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi in merito alle spese e agli oneri che danno diritto a detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta. Successivamente, con la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 erano state aggiornate le precedenti informazioni, fornendo nuovi chiarimenti sulle novità normative e interpretative intervenute nel 2017. Sulla scia dei 720 milioni i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini nel periodo d’imposta 2017 e comunicati all’Agenzia da farmacie, studi medici, cliniche, ospedali, l’Amministrazione finanziaria ha redatto un nuovo vademecum incentrato esclusivamente sulle spese sanitarie, evidenziando le diverse tipologie che è possibile riportare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Pf). Per ogni tipologia di spesa sanitaria vengono specificati tutti i documenti che è necessario esibire all’intermediario che predispone e invia la dichiarazione o che devono essere conservati per eventuali controlli dell’Agenzia. Un capitolo è dedicato alle spese mediche generiche e a quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle persone con disabilità. Infine, nell’ultimo capitolo vi sono una serie di riferimenti normativi e link che riportano direttamente alle circolari e alle risoluzioni di interesse sul tema. ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO DEDICATO ALLO SPORT BONUS 2018 Dal 19 settembre 2018 è possibile procedere all’utilizzo del credito d’imposta già riconosciuto La legge di Bilancio 2018 ha istituito lo Sport Bonus, ovvero un credito d’imposta da utilizzare in compensazione ottenuto in relazione alle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell’anno solare 2018, per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici. In particolare, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione, sul sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo.
  • 22. 22 Il codice tributo dedicato è il “6892” ed è denominato “Credito d’imposta per interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici - SPORT BONUS - art. 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”. Nel campo “anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno in cui sono state effettuate le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d’imposta. Il 14 Settembre era stato pubblicato l'elenco dei soggetti a cui è già stato riconosciuto il credito d’imposta; è possibile, quindi, dal 19 Settembre 2018, iniziare ad utilizzare il credito. DEFINIZIONE AGEVOLATA: CONFERMATA LA SCADENZA DELLA RATA AL 1° OTTOBRE 2018 Il 1° ottobre 2018 è l'ultimo giorno per effettuare il pagamento della rata per chi ha aderito alla rottamazione delle cartelle, lo conferma l'Agenzia delle Entrate con una nota del 18 settembre Scadenza in arrivo per i contribuenti che hanno aderito alla Definizione agevolata delle cartelle: le rate con scadenza il 30 settembre cadono di domenica e quindi, come previsto dalla legge, i pagamenti dovranno essere effettuati entro il 1° ottobre 2018 (primo giorno lavorativo successivo). La scadenza del 1° ottobre riguarda:  la 2° rata della Definizione agevolata prevista dal DL 148/2017 per i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;  la 5° e ultima rata della Definizione agevolata prevista dal DL 193/2016. Per i contribuenti che hanno aderito alla Definizione agevolata, la legge prevede il pagamento del solo importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento, la Definizione agevolata non produce effetti e Agenzia delle Entrate-Riscossione, come stabilito dalla normativa vigente, dovrà riprendere le procedure di riscossione. I contribuenti potranno effettuare il pagamento utilizzando:  la propria banca,  gli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill,  il proprio internet banking,  gli uffici postali,  i tabaccai aderenti a Banca 5 Spa e i circuiti Sisal e Lottomatica,  il portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione  e l'app Equiclick tramite la piattaforma PagoPa,  compensazione con crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione  e, ovviamente, gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione. REDDITO DI IMPRESA La differenza tra rappresentanza e pubblicità In tema di imposte sui redditi delle persone giuridiche, ai sensi dell’articolo 108, Tuir, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e di pubblicità va individuato nella diversità, anche strategica, degli obiettivi, atteso che costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l’immagine della Società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo ad un’aspettativa di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non
  • 23. 23 esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque al fine diretto di incrementare le vendite (cfr. sentenze n. 27482/2014, n. 14252/2014 e n. 3433/2012). Cassazione – ordinanza n. 21115 – 27 giugno 2018 – 24 agosto 2018. ACCERTAMENTO Utilizzabili i dati extra contabili rinvenuti in fase accertativa La documentazione extra contabile legittimamente reperita presso la sede dell’impresa, ancorché consistente in annotazioni personali dell’imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e nell’adempimento degli obblighi di legge. Qualora, pertanto, a seguito di ispezione, venga rinvenuta presso la sede dell’impresa documentazione non obbligatoria astrattamente idonea ad evidenziare l’esistenza di operazioni non contabilizzate, tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili, non può essere ritenuta di per sé probatoriamente irrilevante dal giudice, senza che a tale conclusione conducano l’analisi dell’intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione delle stesse con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente (cfr. sentenza n. 19329/2006). Cassazione – ordinanza n. 21138 – 11 luglio 2018 – 24 agosto 2018. FATTURAZIONE ELETTRONICA 2018: LE DATE DA RICORDARE Fatturazione elettronica: quando entra in vigore tra privati, quando per l'acquisto di carburante e quando per il tax free shopping L’obbligo di fatturazione elettronica è stato ampliato dalla Legge di Bilancio 2018 che ha previsto due ulteriori steps per estendere la platea di coloro che dovranno rispettare gli adempimenti previsti con la fattura elettronica. In particolare, dal 1° luglio 2018 è stato introdotto l'obbligo della fattura elettronica per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica. Originariamente era stato previsto che, nella stessa data, entrasse anche in vigore l'obbligo per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; tuttavia il 28 giugno 2018, per questi ultimi, l'obbligo di fattura elettronica è stato rinviato al 1° gennaio 2019 ad opera del Decreto n°79 del 28 giugno 2018 pubblicato nella G.U. n° 148 dello stesso giorno. Dal 1° settembre 2018 è stata resa obbligatoria l'emissione della fattura elettronica per il tax free shopping. L'obbligo riguarda gli acquisti di beni  da parte di viaggiatori extra UE  di importo superiore a 155 euro al lordo dell'IVA  per uso personale o familiare  da trasportarsi fuori dal territorio doganale comunitario nei bagagli personali. Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo della fatturazione elettronica sarà esteso a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese e verso i consumatori finali. In generale, le fatture elettroniche saranno veicolate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, attualmente in uso per la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica Amministrazione. Sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti  che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio”  che applicano il regime forfettario  che adottano il regime speciale per gli agricoltori.
  • 24. 24 Per i soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e per le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata sono previste ulteriori semplificazioni contabili ed amministrative, che saranno disciplinate da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Per i soggetti sopra indicati, infine, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Di seguito una tabella di riepilogo: Data Obbligo fatturazione elettronica 1° luglio 2018 prestazioni rese da soggetti subappaltatori e sub contraenti 1° settembre 2018 Tax free shopping 1° gennaio 2019 Tra privati E-FATTURA 2018: QUALI SONO I PRIMI PASSI DA FARE PER UN CORRETTO APPROCCIO? Come preparare il ciclo attivo della fatturazione all’ avvento della fattura elettronica? In questi giorni non si fa altro che parlare di fattura elettronica. Cerchiamo di riassumere in questa sede quali sono le prime domande da porsi ed i primi pochi passi da fare per non arrivare completamente impreparati al 1° gennaio 2019. Il primo importante passo per approcciare al nuovo sistema di fatturazione elettronica prende il via da un’analisi della dimensione della propria attività in termini di volumi di fatture emesse e fatture ricevute. In base a questi dati è possibile infatti valutare se sia più opportuno affidare la gestione della fatturazione elettronica ad un intermediario oppure svolgerla internamente, dotarsi di un software che provveda tanto all’emissione quanto alla conservazione oppure implementare semplicemente il programma gestionale già in uso. Successivamente, una volta stabilita la strada più conveniente in termini di costi e benefici, è opportuno procedere all’implementazione delle anagrafiche dei clienti in quanto sarà necessario che queste conservino, oltre ai dati necessari già presenti per ciascun cliente, anche l’indirizzo Pec o l’eventuale codice identificativo atto a recapitare le fatture presso l’intermediario scelto dal cliente. Ovviamente richiedere tali dati al cliente è un passaggio che dovrà essere effettuato indipendentemente da chi sarà incaricato concretamente di emettere la fattura in formato elettronico. Infine, qualora si fosse optato per la gestione interna del ciclo attivo è opportuno che si presti attenzione a “chi e come” dovranno essere gestite le notifiche emesse dal Sistema di Interscambio: se infatti la ricezione di una notifica che indichi l’avvenuto ricevimento della fattura elettronica da parte del destinatario non crea alcun tipo di problema, diverso è il caso in cui vi sia la notifica di scarto da parte del SdI. La notifica di scarto di una fattura elettronica emessa fa sì che questa venga considerata come se non fosse mai stata emessa quindi è necessario porre rimedio entro i termini. Infatti, è possibile sanare la situazione procedendo ad un nuovo invio, entro il termine di 5 giorni effettivi, apponendo sulla “nuova fattura” lo stesso numero del documento precedentemente scartato, nonché la stessa data di emissione. Le tempistiche stringenti per la riemissione, soprattutto quando ancora non si avrà la piena familiarità con questo nuovo adempimento, potrebbero richiedere, proporzionalmente al volume di fatture emesse, l’impiego di ingenti risorse in termini di attività di controllo dell’intero ciclo di emissione e di “forza lavoro” impiegata.
  • 25. 25 FATTURA ELETTRONICA 2018: ANCHE L’AUTOFATTURA DOVRA’ SEGUIRE LE NUOVE REGOLE Più semplice e veloce la regolarizzazione, tramite autofattura, di eventuali inadempienze o irregolarità La regolarizzazione dell’acquisto di beni o servizi per i quali non è stata emessa la corrispondente fattura deve essere regolarizzata attraverso la procedura prevista dall’art. 6, comma 8 del D.Lgs 471/1997. Secondo tali disposizioni, infatti, per evitare la sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta evasa, con un limite minimo di 250 euro, è prevista una procedura di regolarizzazione. In particolare, si potrebbero verificare due distinti casi:  mancata emissione della fattura  ricezione di una fattura irregolare Nel primo caso il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge deve, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, pagare l’imposta e presentare, entro il trentesimo giorno successivo, l’autofattura in duplice copia all’Agenzia delle Entrate. Se, invece, è stata ricevuta una fattura irregolare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, deve essere emesso un documento integrativo in duplice esemplare in cui devono essere riportate le medesime indicazioni, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta. Nel momento in cui viene eseguita l’intera procedura, l’Agenzia delle Entrate rilascia una copia dell’autofattura emessa con l’attestazione della regolarizzazione e del pagamento. Con l’avvento della fatturazione elettronica è necessario che tale procedura si concretizzi attraverso il Sistema Di Interscambio e sarà, quindi, possibile evitare di recarsi presso l’Agenzia delle Entrate per la consegna dei documenti cartacei; dal punto di vista tecnico è previsto dalle specifiche in materia di fatturazione elettronica che tale tipo di fattura sia identificata con il codice TD20. Attraverso un’interpretazione estensiva, si ritiene che la stessa modalità possa essere utilizzata per sanare tutte le ipotesi in cui sia necessario emettere autofattura oppure procedere all’integrazione per sanare eventuali irregolarità, purché la controparte sia residente o abbia una stabile organizzazione nel territorio nazionale. Unico limite, infatti, all’obbligo di fattura elettronica si ha nel momento in cui la controparte non sia un soggetto italiano, bensì comunitario o extracomunitario. In questi casi, tuttavia, non è fatto divieto di emettere fattura elettronica, deve però essere consentito alla controparte di ricevere la fattura nel formato cartaceo e dovranno comunque essere adempiuti tutti gli obblighi previsti per questo tipo di operazioni. APPROVATO AL SENATO IL DECRETO MILLEPROROGHE 2018 Bocciati i neo-emendamenti sulla rottamazione 2018: le scadenze restano invariate Arrivato al termine del suo iter legislativo il Decreto Milleproroghe targato 2018. Le novità che erano state proposte dai pentastellati Giuseppe Buonpane e Vittoria Baldino, circa la proroga delle scadenze sulla rottamazione, non ha passato il vaglio della Camera; stesso discorso per il tentativo di scaglionare l’obbligo della fatturazione elettronica a seconda della tipologia di azienda e del numero dei dipendenti. Il documento approvato dal Senato il 23 settembre 2018 non ha introdotto novità rispetto a quanto previsto dalla Camera; quindi, si aspetta ora solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Dal punto di vista fiscale non ci sono grosse novità, fatta eccezione per il rinvio dell’introduzione del modello ISEE precompilato (anche detto DSU, ovvero Dichiarazione Sostitutiva Unica) e la proroga, anche per il 2018, del bonus cultura di 500 euro per coloro che hanno compiuto o compiranno 18 anni nel 2018.
  • 26. 26 Per quanto riguarda le altre novità entrate in vigore segnaliamo che:  resta valida l'autocertificazione delle vaccinazioni per la frequenza scolastica per scuole materne ed asili nido; la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019;  sospesa la misura prevista per il 2019 (differita quindi al 2020) grazie alla quale avrebbero dovuto essere distribuiti 1.600.000 di euro per lo sviluppo delle periferie;  ridotti i termini per i risparmiatori vittime delle crisi bancarie per poter ricevere una prima parte di rimborso;  rinviato a settembre l’obbligo di introdurre i test invalsi in quinta superiore quale requisito necessario per poter accedere agli esami di maturità;  previsti 5 milioni di euro per il 2019 per le imprese del Centro Italia colpite dal terremoto il 24 agosto 2016;  prorogato il bonus docenti di 500 euro che potrà essere utilizzato, anche nel 2018, per l'acquisto di libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione;  rinviato al 2020 l’abbandono del mercato tutelato, per l’energia elettrica ed il gas, a favore del completo passaggio al mercato libero. Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza Studio Cassinis STUDIO CASSINIS Dottori Commercialisti & Avvocati Corso di Porta Nuova, 15 20121 Milano Tel. +39 02 31 32 36 Fax +39 02 33 61 47 72 Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A 00184 Roma ((Italia) Tel. + 39 06 92919104 Fax. + 39 06 92919104 Web:www.studiocassinis.com e-mail:info@studiocassinis.com