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Milano, 27 aprile 2017
730/2017: COME PRESENTARLO E QUALI DOCUMENTI CONSERVARE
Presentazione diretta del contribuente, presentazione tramite CAF o presentazione tramite sostituto
d'imposta. I documenti da presentare per la dichiarazione dei redditi
Il modello di dichiarazione dei contribuenti 730/2017 può essere presentato in tre diverse modalità
ovvero direttamente dal contribuente, tramite sostituto d'imposta o tramite CAF. In particolare, se il
contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet
dell’Agenzia delle Entrate deve:
• indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
• compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef,
anche se non esprime alcuna scelta;
• verificare che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. Se il 730
precompilato non richiede alcuna correzione od integrazione, il contribuente lo può accettare senza
modifiche. Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a
modificare od integrare il modello 730.
Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente
tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella
stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta
presentazione.
Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare, oltre alla delega per
l’accesso al modello 730 precompilato, la scelta dell’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef in busta chiusa
(anche nel caso in cui non esprima alcuna scelta), indicando il codice fiscale ed i dati anagrafici. Prima
dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comunque entro il 7 luglio, il sostituto
d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata ed il prospetto di
liquidazione, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.
Chi si rivolge ad un Caf o ad un professionista abilitato, deve consegnare oltre alla delega per
l’accesso al modello 730 precompilato, la scelta dell’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef in busta chiusa
(anche nel caso in cui non esprima alcuna scelta) indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Il
contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per
verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. In particolare, il contribuente conserva la
documentazione in originale, mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere
trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate. I principali documenti da esibire sono:
• la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
• gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il
contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal
sostituto d’imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già
considerato quando ha calcolato le imposte ed ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti
sono già in possesso di quest’ultimo;
• gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;
• la dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto
nella successiva dichiarazione dei redditi.
2
Più in generale, il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e
detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno
conservati fino al 31 dicembre 2022, termine entro il quale l’Amministrazione fiscale può
richiederli.
I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano
conformi ai documenti esibiti dal contribuente e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di
conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati). Prima dell’invio della dichiarazione
all’Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio (o il 23 luglio nei casi previsti dalla legge), il Caf
o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione ed il prospetto di
liquidazione, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.
Attenzione: se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento
di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti
al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle Entrate, sempre che il visto
infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
DISTRIBUTORI AUTOMATICI: MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE
TELEMATICA
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei
distributori automatici nel Provvedimento dell'Agenzia
Corrispettivi giornalieri dei distributori automatici: le modalità operative nel recente
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, il documento di prassi riguarda la definizione
delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di
distributori automatici (cd. “vending machine”). Sono considerati tali apparecchi automatizzati che
erogano prodotti e servizi su richiesta dell’utente, previo pagamento di un corrispettivo, e sono
costituiti dalle seguenti componenti hardware tra loro collegate:
• uno o più “sistemi di pagamento”
• un sistema elettronico (cd. “sistema master”)
• un “erogatore” di beni e/o servizi.
Come specificato nel Provvedimento, tali distributori si distinguono da quelli disciplinati dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016 poiché non dispongono di
una “porta di comunicazione”, attiva o attivabile, che consenta di trasferire digitalmente i dati ad
un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate.
Rientrano in tale definizione anche gli apparecchi che erogano indirettamente prodotti e servizi agli
utenti finali (come, ad esempio, il distributore che eroga, previo pagamento, gettoni o schede
elettroniche da inserire in altre macchine per usufruire del prodotto o del servizio) ed è considerato
sistema di pagamento anche la cosiddetta “torre di ricarica”, apparecchio mediante il quale, previo
pagamento di una determinata somma, è possibile generare un credito, utilizzabile mediante una
“chiavetta” o altro apparecchio mobile, per l’erogazione di beni e servizi da vending machine.
I soggetti passivi IVA che utilizzano tali vending machines comunicano all’Agenzia delle Entrate,
entro la data di messa in servizio degli stessi, la matricola identificativa dei sistemi master che
gestiscono, l’informazione che l’apparecchio non è dotato di una porta di comunicazione, nonché le
altre informazioni dettagliatamente indicate nelle specifiche tecniche allegate al presente
provvedimento. Il processo di censimento si conclude con la produzione di un QRCODE che i
soggetti obbligati appongono in luogo visibile e protetto sulla singola vending machine. Il QRCODE
contiene l’indirizzamento ad una pagina web gestita dall’Agenzia delle Entrate sulla quale sarà
possibile verificare pubblicamente i dati identificativi dell’apparecchio e del relativo gestore.
3
L’attività di accreditamento dei gestori dei distributori automatici e di censimento dei loro dispositivi
(che potrà iniziare dal 1° settembre 2017) è identica a quella delineata dal provvedimento del 30
giugno. Infatti, la differenza tra i due provvedimenti consiste nell’acquisizione dei dati dal sistema
master:
• per i distributori automatici dotati di porta di comunicazione, l’acquisizione avviene
automaticamente mediante un dispositivo mobile,
• per i distributori privi di “porta”, l’acquisizione è manuale (è responsabilità del gestore o dei
suoi incaricati imputare, mediante apposito software reperibile sul libero mercato, i dati di vendita
rilevati manualmente dalla vending machine sul dispositivo mobile).
Terminata la fase di acquisizione dati, il dispositivo mobile genera, per entrambe le ipotesi, un file xml
secondo il tracciato riportato nell’allegato “Tipi Dati per i Corrispettivi”, lo sigilla elettronicamente con
il certificato dispositivo e lo trasmette telematicamente al sistema dell’Agenzia.
Il provvedimento contiene due ulteriori rilevanti “semplificazioni”:
• la possibilità, se si opta per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi giornalieri, di adempiere all’obbligo tramite un “registratore telematico” con
determinate caratteristiche tecniche. La semplificazione riguarda esclusivamente i corrispettivi generati
da distributori automatici presenti nella medesima unità locale dell’attività commerciale dove è ubicato
il “registratore telematico”;
• i Comuni che gestiscono direttamente distributori automatici possono adempiere all’obbligo
secondo le modalità ed i termini definiti nella convenzione di cooperazione informatica sottoscritta con
l’Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento chiarisce che le specifiche tecniche valgono per una “fase transitoria” che avrà
termine il 31 dicembre 2022.
SUPER E IPER AMMORTAMENTO 2017: LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA
Bonus maggiorazioni del 40% e del 150%: dalle categorie di beni agevolabili ai requisiti necessari.
Tutti i chiarimenti nella Circolare dell'Agenzia
Iper ammortamento e super ammortamento sono stati oggetto di chiarimento nella circolare n. 4/E di
questi giorni redatta congiuntamente da Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico.
Com'è noto, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga del super ammortamento e ha
introdotto l’iper ammortamento, una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di
determinati beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione
finanziaria.
Nella circolare vengono fornite indicazioni sull’ulteriore maggiorazione del 40% sul costo di acquisto
di beni strumentali immateriali (tra cui, alcuni software, sistemi IT e attività di system integration),
prevista sempre dalla Legge di Bilancio per i soggetti che beneficiano già dell’iper ammortamento.
La diversa entità delle maggiorazioni relative al super e all’iper ammortamento produce un diverso
risparmio d’imposta, come illustrato dalla tabella sottostante, che evidenzia gli effetti fiscali di un
investimento di 1 milione di euro effettuato da un soggetto Ires per l’acquisto di un bene che fruisce del
super/iper ammortamento rispetto all’ipotesi di ammortamento ordinario:
4
Ammortamento
ordinario
Super ammortamento
(maggiorazione 40%)
Iper ammortamento
(maggiorazione
150%)
Importo deducibile ai
fini IRES
1.000.000 1.400.000 2.500.000
Risparmio d’imposta
(24% dell’importo
deducibile ai fini IRES)
240.000 336.000 600.000
Costo netto
dell’investimento
(1.000.000 - risparmio
d’imposta)
760.000 664.000 400.000
Maggior risparmio sul
costo netto
dell’investimento
9,60%
(760.000 -
664.000)/1.000.000
36,00%
(760.000 -
400.000)/1.000.000
Il super ammortamento è un’agevolazione che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di
beni materiali acquisiti fino al 31 dicembre 2017. Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte
sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti portato extracontabilmente in deduzione del reddito
attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione.
Per i soli imprenditori, con la Legge di Bilancio 2017 arriva l’iper ammortamento, una maxi
maggiorazione che consente di incrementare del 150% il costo deducibile di tutti i beni strumentali
acquistati per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0. Si tratta concretamente degli
investimenti in macchine intelligenti, interconnesse, il cui elenco è fornito analiticamente nell’Allegato
A dell’Appendice della Circolare, diviso in categorie. L’iper maggiorazione spetta solo nella misura
in cui il bene rispetti le linee guida elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise),
fornite dalla circolare per ciascuna tipologia di macchina. In caso di dubbi sull’ammissibilità
all’agevolazione di una specifica macchina è possibile richiedere un parere tecnico al Mise; se
l’incertezza relativa all’agevolazione è, invece, di natura tributaria, si può presentare interpello
ordinario all’Agenzia delle Entrate.
La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l’operatività e gli effetti del super ammortamento anche agli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, escludendo
dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore. Il termine può essere allungato fino al 30 giugno
2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di
acquisizione. Stessa tempistica anche per l’iper ammortamento, con una precisazione in più: per
usufruire della maggiorazione del 150%, infatti, occorre anche rispettare il requisito
dell’interconnessione: il bene, cioè, potrà essere “iper ammortizzato” se, oltre ad essere entrato in
funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i
requisiti. Le quote di iper ammortamento del 150% di cui l’impresa non ha fruito inizialmente a causa
del ritardo nell’interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d’imposta successivi.
Rientrano nell’agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi strumentali all’attività
d’impresa o professionale. La Circolare illustra con esempi le modalità di calcolo del maggiore
ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti
con contratto di leasing e quelli realizzati in economia.
5
La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore acquistati a partire dal 1° gennaio 2017. In
questo caso però, il super ammortamento opera solo per i veicoli per i quali è prevista una deducibilità
integrale dei costi, ossia quelli adibiti ad uso pubblico (ad esempio i taxi) o quelli utilizzati
esclusivamente come beni strumentali.
CINQUE PER MILLE 2017: TUTTE LE DATE UTILI PER GLI ENTI INTERESSATI
Enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche 2017: i chiarimenti su cosa fare nel
comunicato stampa dell'Agenzia
Dal 4 aprile 2017 e fino all’8 maggio 2017 gli enti del volontariato e le associazioni sportive
dilettantistiche non inclusi nell’elenco permanente degli iscritti possono iscriversi al cinque per mille
2017. Dal momento che l’istanza e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentate nel 2016 sono
valide anche per il 2017, gli enti già presenti nell’elenco pubblicato lo scorso 31 marzo non sono tenuti
a trasmettere nuovamente la domanda. E' questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con il
comunicato stampa del 3 aprile 2017.
In generale, devono trasmettere la domanda
• enti di neocostituzione,
• enti che non si sono iscritti nel 2016,
• enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica utilizzando i servizi Fisconline o Entratel
entro il 7 maggio, che quest'anno cade di domenica e viene, quindi, prorogato automaticamente al
giorno successivo, lunedì 8 maggio.
Attenzione: i requisiti di accesso al contributo devono essere comunque posseduti alla data del 7
maggio 2017.
Si ricorda che le associazioni sportive, invece, devono trasmettere la domanda, entro la stessa data,
all’ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione.
Tutti gli elenchi saranno disponibili sul sito dell’Agenzia, distinti per tipologia, compresi quelli degli
enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria, trasmessi dai
competenti Ministeri. Entro il 14 maggio 2017 sarà pubblicata online la versione provvisoria degli
elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio. Nel
caso in cui gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche rilevino la presenza di
eventuali errori di iscrizione, potranno chiederne la correzione entro il 22 maggio.
Gli elenchi aggiornati saranno pubblicati entro il 25 maggio.
Gli enti che non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti,
possono regolarizzare la propria posizione ed essere ammessi alla ripartizione delle quote entro il 2
ottobre. Per farlo, gli enti in possesso al 7 maggio 2017 dei requisiti sostanziali richiesti, possono
presentare le domande di iscrizione e/o provvedere alle successive integrazioni documentali, entro il 2
ottobre, versando contestualmente con il modello F24 una sanzione di 250 euro e indicando il codice
tributo 8115.
Di seguito, le date utili per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche interessati
al cinque per mille.
6
8
maggio
Termine per l’iscrizione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte degli enti del
volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche
14
maggio
Pubblicazione dell’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive
dilettantistiche iscritti al beneficio
22
maggio
Termine per la presentazione delle istanze all’Agenzia delle Entrate per la correzione di
errori di iscrizione negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive
dilettantistiche
25
maggio
Pubblicazione dell’elenco aggiornato degli enti del volontariato e delle associazioni sportive
dilettantistiche iscritti al beneficio
30
giugno
Termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive all’Agenzia delle Entrate da parte degli
enti del volontariato e all’Ufficio del Coni territorialmente competente da parte delle
associazioni sportive dilettantistiche
2
ottobre
Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni
documentali.
CHIARIMENTI DALL’AGENZIA SULLE NOVITÀ IN TEMA DI 5 PER MILLE
Con la circolare n. 5/E del 31 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate fornisce gli attesi chiarimenti in
merito alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 154, L. 190/2014) in tema
di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti per l’iscrizione alla procedura del cinque per
mille.
Le novità, che si applicano “a decorrere dall’esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti
regolarmente iscritti nel 2016” sono la diretta conseguenza di quel processo di stabilizzazione del
contributo che ha portato a:
1. eliminare, per gli enti regolarmente iscritti ed in possesso dei requisiti per l’accesso al
beneficio, l’onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille
e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
2. istituire un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio, che viene aggiornato, integrato e
pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno.
Variazione del legale rappresentante
Con riferimento all’eliminazione degli adempimenti la circolare, al paragrafo 1.3, ricorda che nel caso
di variazione del legale rappresentante rispetto all’esercizio precedente, la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà va ripresentata in quanto la precedente “perde efficacia”.
Il nuovo legale rappresentante, quindi, dovrà presentare, con le modalità e i termini previsti dal
D.P.C.M. 23 aprile 2010 (e quindi entro il 30 giugno tramite lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno o, in alternativa, a mezzo di posta elettronica certificata) una nuova dichiarazione con
l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del
contributo.
Resta possibile, anche nel caso di questo adempimento, beneficiare dell’istituto della remissione in
bonis che prevede l’esecuzione tardiva dell’adempimento entro il successivo 30 settembre (che per il
2017 va al 2 ottobre in quanto il giorno 30 settembre cade di sabato) mediante il pagamento di una
sanzione pari a 250 euro.
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Iscrizione nell’elenco permanente degli iscritti
Il documento di prassi in commento precisa che l’inserimento automatico nell’elenco entro il 31 marzo
di ciascun anno (con possibilità di correzioni entro il successivo 20 maggio, che passa al 22 maggio per
l’anno 2017 in quanto il giorno 20 cade di sabato) vale ai fini dell’iscrizione dell’ente al riparto del 5
per mille, ma non ai fini dell’ammissione al beneficio.
Restano, di conseguenza, sia la pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi che quella dei soggetti
esclusi dal beneficio per ciascun esercizio finanziario.
Revoca iscrizione e recupero del contributo
Nel caso di sopravvenuta perdita dei requisiti per l’accesso al beneficio, il rappresentante legale
dell’ente è tenuto a trasmettere all’amministrazione competente la revoca dell’iscrizione, con le
medesime modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva.
In assenza di revoca, ricorda la circolare n. 5/E/2017, il contributo indebitamente percepito viene
recuperato con obbligo a carico del beneficiario di riversare all’erario, entro il termine di 60 gg. dalla
notifica del provvedimento contestativo, l’ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato Istat e
maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del
contributo.
Procedura tradizionale per i casi di prima iscrizione
È importante segnalare che, per coloro che richiedono per la prima volta l’accesso al contributo del 5
per mille o per coloro che non risultano iscritti automaticamente nell’apposito elenco entro il 31 marzo,
è necessario porre in essere la tradizionale procedura di iscrizione da effettuarsi con le modalità ed i
termini già previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 2010.
I termini evidenziati nella citata circolare n. 5/E/2017 sono quindi, sia per gli enti di volontariato che
per le associazioni sportive dilettantistiche:
- l’8 maggio 2017 (termine prorogato in quanto il giorno 7 cade di domenica) quale termine
ultimo per la presentazione dell’istanza telematica;
- il 30 giugno 2017 quale termine ultimo per presentare la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio alla DRE (per gli enti di volontariato) e all’ufficio CONI (per le associazioni sportive
dilettantistiche), competenti per territorio.
ROTTAMAZIONE DEI RUOLI 2017: LA CASSAZIONE CONDANNA AL PAGAMENTO
DELLE SPESE
Il contribuente che rinuncia al ricorso per la rottamazione dei ruoli, può essere condannato al
pagamento delle spese di lite: a dirlo è la Cassazione
Il contribuente che rinuncia al ricorso per aver aderito alla rottamazione dei ruoli può essere
condannato alle spese di lite: a chiarire questo principio è la Corte di cassazione, con l’ordinanza 8377
depositata lo scorso 31 marzo 2017. In particolare, la controversia riguardava una contribuente che
aveva impugnato un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia contestava l’omessa
contabilizzazione di alcuni ricavi dell’impresa gestita. Entrambi i gradi di merito, confermavano la
fondatezza della pretesa, così la contribuente ricorreva in Cassazione
• presentando una richiesta di adesione alla definizione agevolata (rottamazione dei ruoli)
• depositando un atto di rinuncia al ricorso con la conseguente estinzione del giudizio.
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La Suprema Corte, tuttavia, ha condannato la contribuente alle spese di lite, in considerazione della sua
soccombenza virtuale. Infatti, in assenza della definizione agevolata dei ruoli, la Cassazione avrebbe
respinto le richieste della contribuente condannandola al pagamento delle spese di lite. La decisione fa
certamente riflettere, poiché introduce il principio secondo il quale, nonostante l’adesione alla
rottamazione e l’estinzione del giudizio, il ricorso proposto va comunque letto e giudicato per decidere
sulla soccombenza “virtuale” ai fini delle spese.
DECRETO TERREMOTO: ECCO LE PRINCIPALI MISURE FISCALI 2017
Proroga rottamazione della cartelle esattoriale e dei termini per i versamenti, agevolazioni per i
fabbricati, sospensione della riscossione tra le novità
Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2017 è stata pubblicata la legge 45/2017 che ha convertito il DL
8/2017, contenente "Nuovi interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016 e del 2017". Nel corso dell'esame parlamentare, sono state apportate significative modifiche al
testo originario del decreto; modifiche che hanno interessato anche le disposizioni in materia di
adempimenti e versamenti tributari. Ecco le principali misure fiscali:
• Ritenute e sostituti d'imposta: i sostituti d'imposta entro il 31 maggio 2017 (senza sanzioni e
interessi) possono regolarizzare gli adempimenti sulle ritenute relative ai soggetti residenti nei Comuni
colpiti dal terremoto. In particolare, la regolarizzazione agevolata concerne le ritenute non effettuate o
non versate nei seguenti periodi:
o dal 24 agosto 2016 (data del primo terremoto) al 19 ottobre 2016 (data di entrata in
vigore del Dl 189/2016)
o dal 26 ottobre 2016 (data del successivo terremoto) al 18 dicembre 2016 (data di
entrata in vigore della legge di conversione del Dl 189/2016).
• Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari: confermata la
sospensione fino al 30 novembre 2017 degli adempimenti e dei versamenti tributari (con esclusione del
rimborso di quanto eventualmente già versato). La ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non
versati avviene entro il 16 dicembre 2017, senza applicazione di interessi e sanzioni.
• Esenzione imposta di bollo e di registro: è stata inserita la norma secondo cui le persone
fisiche residenti (o domiciliate) e le persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal
sisma, beneficiano dell'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i
contratti e i documenti presentanti alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017.
• Agevolazioni per i redditi di fabbricati: proroga dal 28 febbraio 2017 al 30 giugno 2017 del
termine per l'emanazione delle ordinanze sindacali di sgombero funzionali all'individuazione degli
immobili inagibili destinatari dei benefici previsti dall'articolo 48, comma 16, DL 189/2016. Previste
una serie di agevolazioni fiscali (esclusione dalla base imponibile Irpef e Ires dei redditi dei fabbricati,
esenzione Imu e Tasi fino alla ricostruzione) per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, se
distrutti od oggetto delle predette ordinanze. Conseguentemente, viene posticipato al 30 giugno 2017 il
termine entro cui il contribuente può dichiarare, ai medesimi fini, la distruzione o l'inagibilità totale o
parziale del fabbricato all'autorità comunale.
• Sospensione dei termini per la riscossione: In sede di conversione, è stata confermata la
sospensione dal 1° gennaio al 30 novembre 2017 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento
e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi e dagli avvisi di
addebito esecutivi (relativi al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps), nonché delle
attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e dei termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attività degli enti creditori (compresi quelli degli enti locali).
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• Rottamazione delle cartelle: stabilita la proroga dal 31 marzo al 21 aprile 2017 del termine
per la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 2000 al 2016. Conseguentemente, è posticipato dal 31 maggio al 15 giugno
2017 il termine entro il quale Equitalia comunica, ai debitori che hanno chiesto la rottamazione,
l'ammontare complessivo delle somme dovute e quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di
scadenza di ciascuna di esse.
L’ABOLIZIONE DEI VOUCHER: QUALI ALTERNATIVE
Il D.L. del 17 marzo 2017 n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2017 n. 64, in vigore
dal 17 marzo 2017, prevede l’abrogazione dei voucher e dell’intera disciplina del lavoro accessorio.
Ovvero, a decorrere dal 17 marzo 2017, sia i soggetti privati che la generalità dei datori di lavoro non
possono più acquistare i buoni lavoro, c.d. voucher, per regolarizzare le prestazioni di lavoro
accessorio.
I voucher acquistati prima del 17 marzo 2017 potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017;
pertanto, per i voucher acquistati prima del 17 marzo rimangono in vigore:
• i limiti economici:
− il ricorso al lavoro accessorio è ammesso nel limite di 7.000,00 euro netti (9.333,00 euro lordi)
per ogni prestatore di lavoro, con riferimento alla totalità dei committenti nel corso di un anno civile (1
gennaio-31 dicembre);
− le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il
limite dei 7.000,00 euro, non possono comunque superare i 2.020,00 euro netti (2.693,00 euro lordi)
per ciascun committente.
• obblighi di comunicazione:
− all’Inps, prima dell’inizio della prestazione, una comunicazione obbligatoria di inizio attività
del lavoratore;
− all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione,
una comunicazione con i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando il luogo, il giorno e
l’ora di inizio e di fine della prestazione.
• sanzioni:
− la mancata dichiarazione preventiva all’Inps ed all’Inail da parte del committente prevede
l’applicazione della “maxi sanzione” ai sensi dell’articolo 3, comma 3, D.L. 12/2002, convertito dalla
L. 79/2002, così come modificato dall’articolo 22, D.Lgs. 151/2015.
Le forme contrattuali alternative al voucher
Il lavoro intermittente
La forma contrattuale che più si avvicina allo strumento voucher è il lavoro intermittente, contratto con
il quale il lavoratore mette a disposizione di un datore di lavoro la propria prestazione lavorativa, sia a
tempo indeterminato che a termine, con o senza l’obbligo di rispondere alla chiamata.
A differenza del voucher il lavoro intermittente è un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti,
prevede gli adempimenti tipici di un rapporto di lavoro ed il suo utilizzo è soggetto a limiti che devono
essere verificati sia in termini di ipotesi oggettive che di profili soggettivi.
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato:
• per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo secondo esigenze individuate dai
contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi
predeterminati nell’arco della settimana, del mese e dell’anno;
• in ogni caso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età.
A livello retributivo, il lavoratore a chiamata ha diritto alla retribuzione unicamente nei giorni e nelle
ore in cui si rende necessaria la prestazione; in relazione al lavoro effettuato il dipendente a chiamata
matura ferie, ex festività, ratei di mensilità aggiuntive e Tfr.
Nei periodi di attesa nella quale non vi è alcuna prestazione lavorativa, il lavoratore non matura alcun
trattamento né economico né normativo e non è titolare dei diritti spettanti ai lavoratori subordinati; è
facoltà del datore di erogare un’indennità di disponibilità, determinata dai contratti collettivi, nel caso
in cui il lavoratore si impegni contrattualmente a rispondere alla chiamata.
10
Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di lavoro,
per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate nell’arco dei 3 anni solari, ad eccezione
dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo; superato tale limite, il rapporto di lavoro
intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.
Il datore di lavoro deve effettuare preventivamente, oltre alla comunicazione obbligatoria pre-
assuntiva, una comunicazione alla sede dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente ogni
volta intenda utilizza un lavoratore con contratto intermittente; la comunicazione può essere unica nel
caso in cui il lavoratore debba svolgere un ciclo integrato di prestazioni per una durata non superiore a
30 giorni.
Ad oggi il lavoro intermittente risulta poco utilizzato dalle aziende a causa di una disciplina che mal si
adatta all’esigenza delle aziende di avvalersi di personale in situazione di picchi di lavoro e della
mancanza nei contratti collettivi dell’indicazione delle casistiche in relazione alle quali è ammesso
l’utilizzo di lavoratori a chiamata per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 55 anni.
Collaborazione occasionale
Le prestazioni occasionali costituiscono una tipologia di collaborazione con la quale il committente
incarica un soggetto a svolgere una determinata prestazione. Le caratteristiche principali di tale
collaborazione sono:
• svolgimento della prestazione in completa autonomia;
• attività occasionale esercitata senza l’apertura della partita iva e senza obbligo di tenuta di libri
e registri contabili.
Il lavoratore occasionale, pertanto, svolge la sua attività in modo autonomo, senza alcuna continuità
nell’esecuzione delle prestazioni e senza alcun coordinamento con l’organizzazione del committente; in
questo tipo di collaborazione, pertanto, il collaboratore agisce in assenza di rischio economico, non ha
vincoli di orario e la sua attività è solo di supporto al raggiungimento degli obiettivi del committente.
La collaborazione occasionale può essere considerata lo strumento che appare più simile a rispondere
alle esigenze connesse al lavoro accessorio, in quanto permette di regolarizzare situazioni
estemporanee ed occasionali di richiesta di lavoro; tuttavia, rappresenta la tipologia di prestazione più
rischiosa da porre in essere in quanto:
• non è in alcun modo preventivamente tracciata (tale carenza può essere risolta mediante
versamento anticipato della ritenuta d’acconto);
• non prevede alcuna copertura Inail;
• prevede l’iscrizione alla gestione separata Inps solo nel caso in cui il lavoratore superi i 5.000,00
euro di compensi di natura occasionale nel corso dell’anno incluse le erogazioni di tutti i committenti.
DEFINIZIONE LITI FISCALI PENDENTI: QUANTO COSTA E COME ADERIRE
La definizione delle liti pendenti è il tema principale del decreto legge annunciato dal governo. Il testo
del decreto legge tuttavia non è pubblicato
La definizione delle liti pendenti è una norma che viene riproposta periodicamente e serve allo Stato a
far cassa e a smaltire il contenzioso che spesso ha tempi biblici.
Il testo del decreto legge annunciato da Governo e commentato dalla stampa non è ancora stato
pubblicato e quindi è plausibile pensare che è ancora allo studio per le modifiche e le correzioni
dell'ultim'ora.
La definizione delle liti fiscali pendenti è una misura già inserita anche nel DEF approvato dal
Consiglio dei Ministri l'11 aprile e annunciata nel comunicato stampa.
Vediamo quali saranno le modalità ed il costo per chiudere le liti pendenti:
Possono essere definite le liti pendenti al 31 dicembre 2016 con controparte l’Agenzia delle Entrate.
Il termine di lite pendente fa ritenere che sono esclusi tutti gli atti di accertamento che non sono stati
impugnati e quindi si sono resi definitivi.
La definizione avverrà con il pagamento delle sole imposte dovute senza le sanzioni e gli interessi di
mora.
11
La domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre e il pagamento potrà essere
effettuato in tre rate se l’importo dovuto supera i 2.000 euro.
La definizione della lite poggerà sull’atto impositivo senza considerare gli esiti eventuali intervenuti
nel giudizio, cioè senza tenere conto delle sentenze di primo e secondo grado.
La definizione di liti pendenti per sole sanzioni dovrebbe poter essere definitiva a costo zero.
La definizione delle liti pendenti assieme alla rottamazione dei ruoli rappresenta una modalità per far
pulizia dell'ingente contenzioso che vede spesso l'Agenzia perdente, ed a smaltire un arretrato che le
Commissioni Tributarie fanno fatica a gestire, oltre naturalmente una modalità per rastrellare soldi
freschi per le casse pubbliche.
ACQUISTARE CASA 2017: LE ISTRUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Dai benefici prima casa al contratto preliminare, dai dati catastali alle imposte dovute: la guida
dell'Agenzia delle Entrate su come acquistare casa nel 2017
Pubblicata in data 19.04.2017 dall'Agenzia delle Entrate la guida con le indicazioni su come acquistare
casa nel 2017, sia tra privati che con imprese. Con esempi pratici sono descritte le principali regole da
osservare quando si compra una casa, per usufruire di tutti i benefici legati alla prima abitazione.
In generale, prima di procedere all’acquisto di una casa, è opportuno ottenere più informazioni possibili
sull’immobile verificandone la situazione catastale e ipotecaria, per controllare se ci sono ipoteche o
pendenze, anche giudiziarie. Si ricorda che il servizio è gratuito se viene richiesto per i beni immobili
dei quali il richiedente risulti titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di
godimento (ispezione ipotecaria personale).
Una volta accertato che l’immobile è libero da vincoli, si può procedere alla stipula del contratto
preliminare, un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un
successivo e definitivo contratto di compravendita. Il contratto preliminare deve essere redatto in forma
scritta (scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico) e deve essere registrato entro 20
giorni dalla sottoscrizione, pagando l’imposta di registro di 200 euro, oltre all’imposta di bollo.
Quando si compra una casa, le imposte da pagare variano a seconda che il venditore sia un privato o
un’impresa e l’acquisto venga effettuato in presenza o meno dei benefici “prima casa”.
• Se il venditore è un privato o un’impresa, con vendita esente da Iva, l’acquirente dovrà
pagare l’imposta di registro nella misura proporzionale del 9%, l’imposta ipotecaria e l’imposta
catastale nella misura fissa di 50 euro.
• In caso contrario, chi acquista sarà tenuto a versare l’Iva al 10% cui si aggiungono le
imposte di registro, ipotecaria e catastale, ciascuna per l’importo di 200 euro.
Le agevolazioni “prima casa”
Nel caso del venditore privato o dell’impresa esente da Iva, saranno dovute l’imposta di registro
proporzionale nella misura del 2%, l’imposta ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 50 euro.
Se la vendita è soggetta ad Iva, sono dovute l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale
nella misura fissa di 200 euro, oltre all’Iva ridotta al 4%.
Si ricorda che le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse, per l’acquisto di immobili appartenenti
alle categorie catastali
• A/1 (abitazioni di tipo signorile),
• A/8 (abitazioni in ville)
• A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
Anche il contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa
può avvalersi del beneficio fiscale, a condizione però che la casa posseduta sia venduta entro un anno
dal nuovo acquisto.
12
Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l’acquisto del nuovo immobile e, oltre
alla maggiori imposte ed ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%. Inoltre, chi vende
l’abitazione acquistata con le agevolazioni, ed entro un anno ne compra un’altra in presenza delle
condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, ha diritto ad un credito d’imposta pari all’imposta di
registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato.
BANDO SPORT – 2017 – SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI SPORTIVE SUL TERRITORIO
LOMBARDO
E’ stato pubblicato un bando con scadenza il 30 novembre 2017. Possono ricevere contributi a fronte
della realizzazione di eventi e manifestazioni sportive esclusivamente i soggetti aventi sede legale e/o
operativa in Lombardia e rientranti in una delle seguenti tipologie: CONI, CIP, Federazioni Sportive
Nazionali e loro Comitati regionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva,
Associazioni benemerite riconosciute dal Coni, Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte
al Coni o al Cip o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di
Promozione Sportiva Comitati organizzatori regolarmente costituiti, altri soggetti con statuto dal quale
si evincano le finalità sportive, ricreative e motorie, e non lucrative.
I destinatari sono tutti i cittadini senza alcuna distinzione.
Il trimestre di riferimento della manifestazione e la data entro cui deve essere presentata la domanda
sono i seguenti:
Dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 entro il 15 marzo 2017
Dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2017 entro il 31 marzo 2017
Dal 1° luglio 2017 al 30 settembre 2017 entro il 31 maggio 2017
Dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 entro il 31 agosto 2017
Dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018 entro il 30 novembre 2017
Progetti finanziabili: ai fini di detto bando sono ammissibili le manifestazioni sportive riconducibili a
tutte le discipline olimpiche e paraolimpiche, nonché le discipline sportive associate, con le seguenti
caratteristiche:
-di carattere agonistico o dilettantistico;
-organizzate da uno o più soggetti beneficiari tra quelli indicati precedentemente;
-realizzate sul territorio della Lombardia;
-avviate e concluse nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2018.
Sono ammesse le spese sostenute per affitto ed allestimento spazi, noleggio di attrezzature, servizio di
ambulanza e sicurezza, assicurazione, tasse ed imposte, prestazioni professionali di atleti, allenatori,
istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara e personale sanitario e parasanitario e relativo rimborso spese
(escluso il personale interno), materiale promozionale e premi in beni materiali non in denaro fino ad
un massimo di 3.000 euro.
Il bando prevede una dotazione iniziale di 1,2 milioni di euro, incrementabili fino a 2 milioni di euro in
presenza di ulteriori risorse aggiuntive.
Tutte le notizie si trovano sul sito http://www.regione.lombardia.it, Bando Misura “Sostegno a
manifestazioni sportive sul territorio Lombardia”.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza
Studio Cassinis
13
STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati
Corso di Porta Nuova, 15
20121 Milano
Tel. +39 02 31 32 36
Fax +39 02 33 61 47 72
Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A
00184 Roma ((Italia)
Tel. + 39 06 92919104
Fax. + 39 06 92919104
Web:www.studiocassinis.com
e-mail:info@studiocassinis.com

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Newsletter Sportiva aprile 2017

  • 1. 1 Milano, 27 aprile 2017 730/2017: COME PRESENTARLO E QUALI DOCUMENTI CONSERVARE Presentazione diretta del contribuente, presentazione tramite CAF o presentazione tramite sostituto d'imposta. I documenti da presentare per la dichiarazione dei redditi Il modello di dichiarazione dei contribuenti 730/2017 può essere presentato in tre diverse modalità ovvero direttamente dal contribuente, tramite sostituto d'imposta o tramite CAF. In particolare, se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate deve: • indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio; • compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta; • verificare che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. Se il 730 precompilato non richiede alcuna correzione od integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare od integrare il modello 730. Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione. Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare, oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, la scelta dell’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef in busta chiusa (anche nel caso in cui non esprima alcuna scelta), indicando il codice fiscale ed i dati anagrafici. Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata ed il prospetto di liquidazione, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute. Chi si rivolge ad un Caf o ad un professionista abilitato, deve consegnare oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, la scelta dell’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef in busta chiusa (anche nel caso in cui non esprima alcuna scelta) indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. In particolare, il contribuente conserva la documentazione in originale, mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate. I principali documenti da esibire sono: • la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute; • gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute. Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d’imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte ed ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest’ultimo; • gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24; • la dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
  • 2. 2 Più in generale, il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione. I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2022, termine entro il quale l’Amministrazione fiscale può richiederli. I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati). Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque entro il 7 luglio (o il 23 luglio nei casi previsti dalla legge), il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Attenzione: se il Caf o il professionista appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle Entrate, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. DISTRIBUTORI AUTOMATICI: MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei distributori automatici nel Provvedimento dell'Agenzia Corrispettivi giornalieri dei distributori automatici: le modalità operative nel recente Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, il documento di prassi riguarda la definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici (cd. “vending machine”). Sono considerati tali apparecchi automatizzati che erogano prodotti e servizi su richiesta dell’utente, previo pagamento di un corrispettivo, e sono costituiti dalle seguenti componenti hardware tra loro collegate: • uno o più “sistemi di pagamento” • un sistema elettronico (cd. “sistema master”) • un “erogatore” di beni e/o servizi. Come specificato nel Provvedimento, tali distributori si distinguono da quelli disciplinati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016 poiché non dispongono di una “porta di comunicazione”, attiva o attivabile, che consenta di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate. Rientrano in tale definizione anche gli apparecchi che erogano indirettamente prodotti e servizi agli utenti finali (come, ad esempio, il distributore che eroga, previo pagamento, gettoni o schede elettroniche da inserire in altre macchine per usufruire del prodotto o del servizio) ed è considerato sistema di pagamento anche la cosiddetta “torre di ricarica”, apparecchio mediante il quale, previo pagamento di una determinata somma, è possibile generare un credito, utilizzabile mediante una “chiavetta” o altro apparecchio mobile, per l’erogazione di beni e servizi da vending machine. I soggetti passivi IVA che utilizzano tali vending machines comunicano all’Agenzia delle Entrate, entro la data di messa in servizio degli stessi, la matricola identificativa dei sistemi master che gestiscono, l’informazione che l’apparecchio non è dotato di una porta di comunicazione, nonché le altre informazioni dettagliatamente indicate nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Il processo di censimento si conclude con la produzione di un QRCODE che i soggetti obbligati appongono in luogo visibile e protetto sulla singola vending machine. Il QRCODE contiene l’indirizzamento ad una pagina web gestita dall’Agenzia delle Entrate sulla quale sarà possibile verificare pubblicamente i dati identificativi dell’apparecchio e del relativo gestore.
  • 3. 3 L’attività di accreditamento dei gestori dei distributori automatici e di censimento dei loro dispositivi (che potrà iniziare dal 1° settembre 2017) è identica a quella delineata dal provvedimento del 30 giugno. Infatti, la differenza tra i due provvedimenti consiste nell’acquisizione dei dati dal sistema master: • per i distributori automatici dotati di porta di comunicazione, l’acquisizione avviene automaticamente mediante un dispositivo mobile, • per i distributori privi di “porta”, l’acquisizione è manuale (è responsabilità del gestore o dei suoi incaricati imputare, mediante apposito software reperibile sul libero mercato, i dati di vendita rilevati manualmente dalla vending machine sul dispositivo mobile). Terminata la fase di acquisizione dati, il dispositivo mobile genera, per entrambe le ipotesi, un file xml secondo il tracciato riportato nell’allegato “Tipi Dati per i Corrispettivi”, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette telematicamente al sistema dell’Agenzia. Il provvedimento contiene due ulteriori rilevanti “semplificazioni”: • la possibilità, se si opta per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, di adempiere all’obbligo tramite un “registratore telematico” con determinate caratteristiche tecniche. La semplificazione riguarda esclusivamente i corrispettivi generati da distributori automatici presenti nella medesima unità locale dell’attività commerciale dove è ubicato il “registratore telematico”; • i Comuni che gestiscono direttamente distributori automatici possono adempiere all’obbligo secondo le modalità ed i termini definiti nella convenzione di cooperazione informatica sottoscritta con l’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento chiarisce che le specifiche tecniche valgono per una “fase transitoria” che avrà termine il 31 dicembre 2022. SUPER E IPER AMMORTAMENTO 2017: LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA Bonus maggiorazioni del 40% e del 150%: dalle categorie di beni agevolabili ai requisiti necessari. Tutti i chiarimenti nella Circolare dell'Agenzia Iper ammortamento e super ammortamento sono stati oggetto di chiarimento nella circolare n. 4/E di questi giorni redatta congiuntamente da Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico. Com'è noto, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto la proroga del super ammortamento e ha introdotto l’iper ammortamento, una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di determinati beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Nella circolare vengono fornite indicazioni sull’ulteriore maggiorazione del 40% sul costo di acquisto di beni strumentali immateriali (tra cui, alcuni software, sistemi IT e attività di system integration), prevista sempre dalla Legge di Bilancio per i soggetti che beneficiano già dell’iper ammortamento. La diversa entità delle maggiorazioni relative al super e all’iper ammortamento produce un diverso risparmio d’imposta, come illustrato dalla tabella sottostante, che evidenzia gli effetti fiscali di un investimento di 1 milione di euro effettuato da un soggetto Ires per l’acquisto di un bene che fruisce del super/iper ammortamento rispetto all’ipotesi di ammortamento ordinario:
  • 4. 4 Ammortamento ordinario Super ammortamento (maggiorazione 40%) Iper ammortamento (maggiorazione 150%) Importo deducibile ai fini IRES 1.000.000 1.400.000 2.500.000 Risparmio d’imposta (24% dell’importo deducibile ai fini IRES) 240.000 336.000 600.000 Costo netto dell’investimento (1.000.000 - risparmio d’imposta) 760.000 664.000 400.000 Maggior risparmio sul costo netto dell’investimento 9,60% (760.000 - 664.000)/1.000.000 36,00% (760.000 - 400.000)/1.000.000 Il super ammortamento è un’agevolazione che prevede l’incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali acquisiti fino al 31 dicembre 2017. Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti portato extracontabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione. Per i soli imprenditori, con la Legge di Bilancio 2017 arriva l’iper ammortamento, una maxi maggiorazione che consente di incrementare del 150% il costo deducibile di tutti i beni strumentali acquistati per trasformare l’impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0. Si tratta concretamente degli investimenti in macchine intelligenti, interconnesse, il cui elenco è fornito analiticamente nell’Allegato A dell’Appendice della Circolare, diviso in categorie. L’iper maggiorazione spetta solo nella misura in cui il bene rispetti le linee guida elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), fornite dalla circolare per ciascuna tipologia di macchina. In caso di dubbi sull’ammissibilità all’agevolazione di una specifica macchina è possibile richiedere un parere tecnico al Mise; se l’incertezza relativa all’agevolazione è, invece, di natura tributaria, si può presentare interpello ordinario all’Agenzia delle Entrate. La Legge di Bilancio 2017 ha esteso l’operatività e gli effetti del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017, escludendo dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore. Il termine può essere allungato fino al 30 giugno 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Stessa tempistica anche per l’iper ammortamento, con una precisazione in più: per usufruire della maggiorazione del 150%, infatti, occorre anche rispettare il requisito dell’interconnessione: il bene, cioè, potrà essere “iper ammortizzato” se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti. Le quote di iper ammortamento del 150% di cui l’impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell’interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d’imposta successivi. Rientrano nell’agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi strumentali all’attività d’impresa o professionale. La Circolare illustra con esempi le modalità di calcolo del maggiore ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia.
  • 5. 5 La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore acquistati a partire dal 1° gennaio 2017. In questo caso però, il super ammortamento opera solo per i veicoli per i quali è prevista una deducibilità integrale dei costi, ossia quelli adibiti ad uso pubblico (ad esempio i taxi) o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali. CINQUE PER MILLE 2017: TUTTE LE DATE UTILI PER GLI ENTI INTERESSATI Enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche 2017: i chiarimenti su cosa fare nel comunicato stampa dell'Agenzia Dal 4 aprile 2017 e fino all’8 maggio 2017 gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche non inclusi nell’elenco permanente degli iscritti possono iscriversi al cinque per mille 2017. Dal momento che l’istanza e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentate nel 2016 sono valide anche per il 2017, gli enti già presenti nell’elenco pubblicato lo scorso 31 marzo non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda. E' questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 3 aprile 2017. In generale, devono trasmettere la domanda • enti di neocostituzione, • enti che non si sono iscritti nel 2016, • enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica utilizzando i servizi Fisconline o Entratel entro il 7 maggio, che quest'anno cade di domenica e viene, quindi, prorogato automaticamente al giorno successivo, lunedì 8 maggio. Attenzione: i requisiti di accesso al contributo devono essere comunque posseduti alla data del 7 maggio 2017. Si ricorda che le associazioni sportive, invece, devono trasmettere la domanda, entro la stessa data, all’ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione. Tutti gli elenchi saranno disponibili sul sito dell’Agenzia, distinti per tipologia, compresi quelli degli enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria, trasmessi dai competenti Ministeri. Entro il 14 maggio 2017 sarà pubblicata online la versione provvisoria degli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio. Nel caso in cui gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche rilevino la presenza di eventuali errori di iscrizione, potranno chiederne la correzione entro il 22 maggio. Gli elenchi aggiornati saranno pubblicati entro il 25 maggio. Gli enti che non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti, possono regolarizzare la propria posizione ed essere ammessi alla ripartizione delle quote entro il 2 ottobre. Per farlo, gli enti in possesso al 7 maggio 2017 dei requisiti sostanziali richiesti, possono presentare le domande di iscrizione e/o provvedere alle successive integrazioni documentali, entro il 2 ottobre, versando contestualmente con il modello F24 una sanzione di 250 euro e indicando il codice tributo 8115. Di seguito, le date utili per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche interessati al cinque per mille.
  • 6. 6 8 maggio Termine per l’iscrizione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche 14 maggio Pubblicazione dell’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio 22 maggio Termine per la presentazione delle istanze all’Agenzia delle Entrate per la correzione di errori di iscrizione negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche 25 maggio Pubblicazione dell’elenco aggiornato degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio 30 giugno Termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive all’Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato e all’Ufficio del Coni territorialmente competente da parte delle associazioni sportive dilettantistiche 2 ottobre Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali. CHIARIMENTI DALL’AGENZIA SULLE NOVITÀ IN TEMA DI 5 PER MILLE Con la circolare n. 5/E del 31 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate fornisce gli attesi chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 154, L. 190/2014) in tema di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti per l’iscrizione alla procedura del cinque per mille. Le novità, che si applicano “a decorrere dall’esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016” sono la diretta conseguenza di quel processo di stabilizzazione del contributo che ha portato a: 1. eliminare, per gli enti regolarmente iscritti ed in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio, l’onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 2. istituire un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio, che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo di ciascun anno. Variazione del legale rappresentante Con riferimento all’eliminazione degli adempimenti la circolare, al paragrafo 1.3, ricorda che nel caso di variazione del legale rappresentante rispetto all’esercizio precedente, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va ripresentata in quanto la precedente “perde efficacia”. Il nuovo legale rappresentante, quindi, dovrà presentare, con le modalità e i termini previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 2010 (e quindi entro il 30 giugno tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o, in alternativa, a mezzo di posta elettronica certificata) una nuova dichiarazione con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo. Resta possibile, anche nel caso di questo adempimento, beneficiare dell’istituto della remissione in bonis che prevede l’esecuzione tardiva dell’adempimento entro il successivo 30 settembre (che per il 2017 va al 2 ottobre in quanto il giorno 30 settembre cade di sabato) mediante il pagamento di una sanzione pari a 250 euro.
  • 7. 7 Iscrizione nell’elenco permanente degli iscritti Il documento di prassi in commento precisa che l’inserimento automatico nell’elenco entro il 31 marzo di ciascun anno (con possibilità di correzioni entro il successivo 20 maggio, che passa al 22 maggio per l’anno 2017 in quanto il giorno 20 cade di sabato) vale ai fini dell’iscrizione dell’ente al riparto del 5 per mille, ma non ai fini dell’ammissione al beneficio. Restano, di conseguenza, sia la pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi che quella dei soggetti esclusi dal beneficio per ciascun esercizio finanziario. Revoca iscrizione e recupero del contributo Nel caso di sopravvenuta perdita dei requisiti per l’accesso al beneficio, il rappresentante legale dell’ente è tenuto a trasmettere all’amministrazione competente la revoca dell’iscrizione, con le medesime modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva. In assenza di revoca, ricorda la circolare n. 5/E/2017, il contributo indebitamente percepito viene recuperato con obbligo a carico del beneficiario di riversare all’erario, entro il termine di 60 gg. dalla notifica del provvedimento contestativo, l’ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato Istat e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo. Procedura tradizionale per i casi di prima iscrizione È importante segnalare che, per coloro che richiedono per la prima volta l’accesso al contributo del 5 per mille o per coloro che non risultano iscritti automaticamente nell’apposito elenco entro il 31 marzo, è necessario porre in essere la tradizionale procedura di iscrizione da effettuarsi con le modalità ed i termini già previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 2010. I termini evidenziati nella citata circolare n. 5/E/2017 sono quindi, sia per gli enti di volontariato che per le associazioni sportive dilettantistiche: - l’8 maggio 2017 (termine prorogato in quanto il giorno 7 cade di domenica) quale termine ultimo per la presentazione dell’istanza telematica; - il 30 giugno 2017 quale termine ultimo per presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio alla DRE (per gli enti di volontariato) e all’ufficio CONI (per le associazioni sportive dilettantistiche), competenti per territorio. ROTTAMAZIONE DEI RUOLI 2017: LA CASSAZIONE CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE Il contribuente che rinuncia al ricorso per la rottamazione dei ruoli, può essere condannato al pagamento delle spese di lite: a dirlo è la Cassazione Il contribuente che rinuncia al ricorso per aver aderito alla rottamazione dei ruoli può essere condannato alle spese di lite: a chiarire questo principio è la Corte di cassazione, con l’ordinanza 8377 depositata lo scorso 31 marzo 2017. In particolare, la controversia riguardava una contribuente che aveva impugnato un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia contestava l’omessa contabilizzazione di alcuni ricavi dell’impresa gestita. Entrambi i gradi di merito, confermavano la fondatezza della pretesa, così la contribuente ricorreva in Cassazione • presentando una richiesta di adesione alla definizione agevolata (rottamazione dei ruoli) • depositando un atto di rinuncia al ricorso con la conseguente estinzione del giudizio.
  • 8. 8 La Suprema Corte, tuttavia, ha condannato la contribuente alle spese di lite, in considerazione della sua soccombenza virtuale. Infatti, in assenza della definizione agevolata dei ruoli, la Cassazione avrebbe respinto le richieste della contribuente condannandola al pagamento delle spese di lite. La decisione fa certamente riflettere, poiché introduce il principio secondo il quale, nonostante l’adesione alla rottamazione e l’estinzione del giudizio, il ricorso proposto va comunque letto e giudicato per decidere sulla soccombenza “virtuale” ai fini delle spese. DECRETO TERREMOTO: ECCO LE PRINCIPALI MISURE FISCALI 2017 Proroga rottamazione della cartelle esattoriale e dei termini per i versamenti, agevolazioni per i fabbricati, sospensione della riscossione tra le novità Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2017 è stata pubblicata la legge 45/2017 che ha convertito il DL 8/2017, contenente "Nuovi interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017". Nel corso dell'esame parlamentare, sono state apportate significative modifiche al testo originario del decreto; modifiche che hanno interessato anche le disposizioni in materia di adempimenti e versamenti tributari. Ecco le principali misure fiscali: • Ritenute e sostituti d'imposta: i sostituti d'imposta entro il 31 maggio 2017 (senza sanzioni e interessi) possono regolarizzare gli adempimenti sulle ritenute relative ai soggetti residenti nei Comuni colpiti dal terremoto. In particolare, la regolarizzazione agevolata concerne le ritenute non effettuate o non versate nei seguenti periodi: o dal 24 agosto 2016 (data del primo terremoto) al 19 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del Dl 189/2016) o dal 26 ottobre 2016 (data del successivo terremoto) al 18 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 189/2016). • Sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari: confermata la sospensione fino al 30 novembre 2017 degli adempimenti e dei versamenti tributari (con esclusione del rimborso di quanto eventualmente già versato). La ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati avviene entro il 16 dicembre 2017, senza applicazione di interessi e sanzioni. • Esenzione imposta di bollo e di registro: è stata inserita la norma secondo cui le persone fisiche residenti (o domiciliate) e le persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma, beneficiano dell'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentanti alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017. • Agevolazioni per i redditi di fabbricati: proroga dal 28 febbraio 2017 al 30 giugno 2017 del termine per l'emanazione delle ordinanze sindacali di sgombero funzionali all'individuazione degli immobili inagibili destinatari dei benefici previsti dall'articolo 48, comma 16, DL 189/2016. Previste una serie di agevolazioni fiscali (esclusione dalla base imponibile Irpef e Ires dei redditi dei fabbricati, esenzione Imu e Tasi fino alla ricostruzione) per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, se distrutti od oggetto delle predette ordinanze. Conseguentemente, viene posticipato al 30 giugno 2017 il termine entro cui il contribuente può dichiarare, ai medesimi fini, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale. • Sospensione dei termini per la riscossione: In sede di conversione, è stata confermata la sospensione dal 1° gennaio al 30 novembre 2017 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi e dagli avvisi di addebito esecutivi (relativi al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps), nonché delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori (compresi quelli degli enti locali).
  • 9. 9 • Rottamazione delle cartelle: stabilita la proroga dal 31 marzo al 21 aprile 2017 del termine per la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016. Conseguentemente, è posticipato dal 31 maggio al 15 giugno 2017 il termine entro il quale Equitalia comunica, ai debitori che hanno chiesto la rottamazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute e quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. L’ABOLIZIONE DEI VOUCHER: QUALI ALTERNATIVE Il D.L. del 17 marzo 2017 n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2017 n. 64, in vigore dal 17 marzo 2017, prevede l’abrogazione dei voucher e dell’intera disciplina del lavoro accessorio. Ovvero, a decorrere dal 17 marzo 2017, sia i soggetti privati che la generalità dei datori di lavoro non possono più acquistare i buoni lavoro, c.d. voucher, per regolarizzare le prestazioni di lavoro accessorio. I voucher acquistati prima del 17 marzo 2017 potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017; pertanto, per i voucher acquistati prima del 17 marzo rimangono in vigore: • i limiti economici: − il ricorso al lavoro accessorio è ammesso nel limite di 7.000,00 euro netti (9.333,00 euro lordi) per ogni prestatore di lavoro, con riferimento alla totalità dei committenti nel corso di un anno civile (1 gennaio-31 dicembre); − le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 7.000,00 euro, non possono comunque superare i 2.020,00 euro netti (2.693,00 euro lordi) per ciascun committente. • obblighi di comunicazione: − all’Inps, prima dell’inizio della prestazione, una comunicazione obbligatoria di inizio attività del lavoratore; − all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, una comunicazione con i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. • sanzioni: − la mancata dichiarazione preventiva all’Inps ed all’Inail da parte del committente prevede l’applicazione della “maxi sanzione” ai sensi dell’articolo 3, comma 3, D.L. 12/2002, convertito dalla L. 79/2002, così come modificato dall’articolo 22, D.Lgs. 151/2015. Le forme contrattuali alternative al voucher Il lavoro intermittente La forma contrattuale che più si avvicina allo strumento voucher è il lavoro intermittente, contratto con il quale il lavoratore mette a disposizione di un datore di lavoro la propria prestazione lavorativa, sia a tempo indeterminato che a termine, con o senza l’obbligo di rispondere alla chiamata. A differenza del voucher il lavoro intermittente è un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti, prevede gli adempimenti tipici di un rapporto di lavoro ed il suo utilizzo è soggetto a limiti che devono essere verificati sia in termini di ipotesi oggettive che di profili soggettivi. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato: • per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo secondo esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese e dell’anno; • in ogni caso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età. A livello retributivo, il lavoratore a chiamata ha diritto alla retribuzione unicamente nei giorni e nelle ore in cui si rende necessaria la prestazione; in relazione al lavoro effettuato il dipendente a chiamata matura ferie, ex festività, ratei di mensilità aggiuntive e Tfr. Nei periodi di attesa nella quale non vi è alcuna prestazione lavorativa, il lavoratore non matura alcun trattamento né economico né normativo e non è titolare dei diritti spettanti ai lavoratori subordinati; è facoltà del datore di erogare un’indennità di disponibilità, determinata dai contratti collettivi, nel caso in cui il lavoratore si impegni contrattualmente a rispondere alla chiamata.
  • 10. 10 Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate nell’arco dei 3 anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo; superato tale limite, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato. Il datore di lavoro deve effettuare preventivamente, oltre alla comunicazione obbligatoria pre- assuntiva, una comunicazione alla sede dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente ogni volta intenda utilizza un lavoratore con contratto intermittente; la comunicazione può essere unica nel caso in cui il lavoratore debba svolgere un ciclo integrato di prestazioni per una durata non superiore a 30 giorni. Ad oggi il lavoro intermittente risulta poco utilizzato dalle aziende a causa di una disciplina che mal si adatta all’esigenza delle aziende di avvalersi di personale in situazione di picchi di lavoro e della mancanza nei contratti collettivi dell’indicazione delle casistiche in relazione alle quali è ammesso l’utilizzo di lavoratori a chiamata per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 55 anni. Collaborazione occasionale Le prestazioni occasionali costituiscono una tipologia di collaborazione con la quale il committente incarica un soggetto a svolgere una determinata prestazione. Le caratteristiche principali di tale collaborazione sono: • svolgimento della prestazione in completa autonomia; • attività occasionale esercitata senza l’apertura della partita iva e senza obbligo di tenuta di libri e registri contabili. Il lavoratore occasionale, pertanto, svolge la sua attività in modo autonomo, senza alcuna continuità nell’esecuzione delle prestazioni e senza alcun coordinamento con l’organizzazione del committente; in questo tipo di collaborazione, pertanto, il collaboratore agisce in assenza di rischio economico, non ha vincoli di orario e la sua attività è solo di supporto al raggiungimento degli obiettivi del committente. La collaborazione occasionale può essere considerata lo strumento che appare più simile a rispondere alle esigenze connesse al lavoro accessorio, in quanto permette di regolarizzare situazioni estemporanee ed occasionali di richiesta di lavoro; tuttavia, rappresenta la tipologia di prestazione più rischiosa da porre in essere in quanto: • non è in alcun modo preventivamente tracciata (tale carenza può essere risolta mediante versamento anticipato della ritenuta d’acconto); • non prevede alcuna copertura Inail; • prevede l’iscrizione alla gestione separata Inps solo nel caso in cui il lavoratore superi i 5.000,00 euro di compensi di natura occasionale nel corso dell’anno incluse le erogazioni di tutti i committenti. DEFINIZIONE LITI FISCALI PENDENTI: QUANTO COSTA E COME ADERIRE La definizione delle liti pendenti è il tema principale del decreto legge annunciato dal governo. Il testo del decreto legge tuttavia non è pubblicato La definizione delle liti pendenti è una norma che viene riproposta periodicamente e serve allo Stato a far cassa e a smaltire il contenzioso che spesso ha tempi biblici. Il testo del decreto legge annunciato da Governo e commentato dalla stampa non è ancora stato pubblicato e quindi è plausibile pensare che è ancora allo studio per le modifiche e le correzioni dell'ultim'ora. La definizione delle liti fiscali pendenti è una misura già inserita anche nel DEF approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 aprile e annunciata nel comunicato stampa. Vediamo quali saranno le modalità ed il costo per chiudere le liti pendenti: Possono essere definite le liti pendenti al 31 dicembre 2016 con controparte l’Agenzia delle Entrate. Il termine di lite pendente fa ritenere che sono esclusi tutti gli atti di accertamento che non sono stati impugnati e quindi si sono resi definitivi. La definizione avverrà con il pagamento delle sole imposte dovute senza le sanzioni e gli interessi di mora.
  • 11. 11 La domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre e il pagamento potrà essere effettuato in tre rate se l’importo dovuto supera i 2.000 euro. La definizione della lite poggerà sull’atto impositivo senza considerare gli esiti eventuali intervenuti nel giudizio, cioè senza tenere conto delle sentenze di primo e secondo grado. La definizione di liti pendenti per sole sanzioni dovrebbe poter essere definitiva a costo zero. La definizione delle liti pendenti assieme alla rottamazione dei ruoli rappresenta una modalità per far pulizia dell'ingente contenzioso che vede spesso l'Agenzia perdente, ed a smaltire un arretrato che le Commissioni Tributarie fanno fatica a gestire, oltre naturalmente una modalità per rastrellare soldi freschi per le casse pubbliche. ACQUISTARE CASA 2017: LE ISTRUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Dai benefici prima casa al contratto preliminare, dai dati catastali alle imposte dovute: la guida dell'Agenzia delle Entrate su come acquistare casa nel 2017 Pubblicata in data 19.04.2017 dall'Agenzia delle Entrate la guida con le indicazioni su come acquistare casa nel 2017, sia tra privati che con imprese. Con esempi pratici sono descritte le principali regole da osservare quando si compra una casa, per usufruire di tutti i benefici legati alla prima abitazione. In generale, prima di procedere all’acquisto di una casa, è opportuno ottenere più informazioni possibili sull’immobile verificandone la situazione catastale e ipotecaria, per controllare se ci sono ipoteche o pendenze, anche giudiziarie. Si ricorda che il servizio è gratuito se viene richiesto per i beni immobili dei quali il richiedente risulti titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento (ispezione ipotecaria personale). Una volta accertato che l’immobile è libero da vincoli, si può procedere alla stipula del contratto preliminare, un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita. Il contratto preliminare deve essere redatto in forma scritta (scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico) e deve essere registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione, pagando l’imposta di registro di 200 euro, oltre all’imposta di bollo. Quando si compra una casa, le imposte da pagare variano a seconda che il venditore sia un privato o un’impresa e l’acquisto venga effettuato in presenza o meno dei benefici “prima casa”. • Se il venditore è un privato o un’impresa, con vendita esente da Iva, l’acquirente dovrà pagare l’imposta di registro nella misura proporzionale del 9%, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale nella misura fissa di 50 euro. • In caso contrario, chi acquista sarà tenuto a versare l’Iva al 10% cui si aggiungono le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ciascuna per l’importo di 200 euro. Le agevolazioni “prima casa” Nel caso del venditore privato o dell’impresa esente da Iva, saranno dovute l’imposta di registro proporzionale nella misura del 2%, l’imposta ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 50 euro. Se la vendita è soggetta ad Iva, sono dovute l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 200 euro, oltre all’Iva ridotta al 4%. Si ricorda che le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse, per l’acquisto di immobili appartenenti alle categorie catastali • A/1 (abitazioni di tipo signorile), • A/8 (abitazioni in ville) • A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Anche il contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa può avvalersi del beneficio fiscale, a condizione però che la casa posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.
  • 12. 12 Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l’acquisto del nuovo immobile e, oltre alla maggiori imposte ed ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%. Inoltre, chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni, ed entro un anno ne compra un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, ha diritto ad un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato. BANDO SPORT – 2017 – SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI SPORTIVE SUL TERRITORIO LOMBARDO E’ stato pubblicato un bando con scadenza il 30 novembre 2017. Possono ricevere contributi a fronte della realizzazione di eventi e manifestazioni sportive esclusivamente i soggetti aventi sede legale e/o operativa in Lombardia e rientranti in una delle seguenti tipologie: CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali e loro Comitati regionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni benemerite riconosciute dal Coni, Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte al Coni o al Cip o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva Comitati organizzatori regolarmente costituiti, altri soggetti con statuto dal quale si evincano le finalità sportive, ricreative e motorie, e non lucrative. I destinatari sono tutti i cittadini senza alcuna distinzione. Il trimestre di riferimento della manifestazione e la data entro cui deve essere presentata la domanda sono i seguenti: Dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 entro il 15 marzo 2017 Dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2017 entro il 31 marzo 2017 Dal 1° luglio 2017 al 30 settembre 2017 entro il 31 maggio 2017 Dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 entro il 31 agosto 2017 Dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018 entro il 30 novembre 2017 Progetti finanziabili: ai fini di detto bando sono ammissibili le manifestazioni sportive riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paraolimpiche, nonché le discipline sportive associate, con le seguenti caratteristiche: -di carattere agonistico o dilettantistico; -organizzate da uno o più soggetti beneficiari tra quelli indicati precedentemente; -realizzate sul territorio della Lombardia; -avviate e concluse nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2018. Sono ammesse le spese sostenute per affitto ed allestimento spazi, noleggio di attrezzature, servizio di ambulanza e sicurezza, assicurazione, tasse ed imposte, prestazioni professionali di atleti, allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara e personale sanitario e parasanitario e relativo rimborso spese (escluso il personale interno), materiale promozionale e premi in beni materiali non in denaro fino ad un massimo di 3.000 euro. Il bando prevede una dotazione iniziale di 1,2 milioni di euro, incrementabili fino a 2 milioni di euro in presenza di ulteriori risorse aggiuntive. Tutte le notizie si trovano sul sito http://www.regione.lombardia.it, Bando Misura “Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio Lombardia”. Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza Studio Cassinis
  • 13. 13 STUDIO CASSINIS Dottori Commercialisti & Avvocati Corso di Porta Nuova, 15 20121 Milano Tel. +39 02 31 32 36 Fax +39 02 33 61 47 72 Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A 00184 Roma ((Italia) Tel. + 39 06 92919104 Fax. + 39 06 92919104 Web:www.studiocassinis.com e-mail:info@studiocassinis.com