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Milano, 27 febbraio 2017
ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI: COME RINUNCIARE ALLA
DEFINIZIONE AGEVOLATA
Presentando una dichiarazione entro il 31 marzo 2017 per Equitalia è possibile rinunciare alla
definizione agevolata dei ruoli.
Con una dichiarazione presentata entro il 31 marzo 2017 è possibile rinunciare alla definizione
agevolata dei ruoli (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali). A fornire questo importante
chiarimento è stato l'incontro di venerdì scorso tra Equitalia e l'Odcec di Roma.
In particolare, la domanda posta dai professionisti sottolineava come dal testo normativo non sia chiaro
se la presentazione dell'istanza - ancor prima del pagamento della prima rata - costituisca o meno una
manifestazione di volontà irritrattabile di aderire alla rottamazione. Se ad esempio il contribuente
presenta l'istanza e in un momento successivo decide di non aderire al pagamento ma di proseguire nel
pagamento degli importi originari nei tempi più lunghi secondo il rateizzo a suo tempo concordato, può
ancora farlo, oppure il solo fatto di aver presentato l'istanza gli preclude di tornare indietro?
Nel rispondere Equitalia ha chiarito che dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è
possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo un’apposita dichiarazione entro il 31
marzo 2017. In particolare, decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla
dichiarazione di adesione precedentemente presentata.
Tuttavia, l'inderogabilità di questo termine è messo in discussione dalla stessa Equitalia che, nella
medesima risposta, specifica che "a seguito del mancato pagamento della prima o dell’unica rata della
definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate
della dilazione precedentemente concessa."
ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI 2017: TUTTI I CHIARIMENTI DI
TELEFISCO
Perfezionamento, definizione parziale, dilazione in corso, pignoramento, rate scadute e sanzioni: tutte
le risposte di Telefisco sulla definizione agevolata
La rottamazione delle cartelle esattoriali prevista dal decreto fiscale 193/2016 ha lasciato molti dubbi
tra gli operatori. Di seguito le risposte integrali presentate a Telefisco sul tema.
1. Quando si considera perfezionato l’accesso alla definizione agevolata: alla data di
presentazione della domanda oppure con il pagamento della prima o unica rata? Né la semplice
presentazione della dichiarazione, né il versamento della sola prima rata delle somme dovute sono
sufficienti a perfezionare la definizione. Infatti, il comma 1 dell’articolo 6 del Dl n. 193/2016 prevede
che l’abbattimento delle sanzioni comprese nei carichi definiti e degli interessi di mora sia
condizionato al pagamento integrale del capitale e degli interessi compresi nei carichi, del relativo
aggio, delle spese esecutive e dei diritti di notifica. Il successivo comma 4 dispone poi che - in caso di
mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato
dilazionato il pagamento delle somme dovute - la definizione agevolata è inefficace ed Equitalia
prosegue l’attività di recupero dell’intero importo dovuto dal debitore a seguito dell’affidamento del
carico, al netto dei versamenti effettuati, che sono acquisiti a titolo di acconto. La definizione
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agevolata, pertanto, è efficace esclusivamente se tutte le somme dovute - e non soltanto quelle
comprese nell’eventuale prima rata - sono tempestivamente versate.
2. In caso di definizione solo parziale dei carichi oggetto di dilazione precedente, come viene
rimodulata la dilazione in corso? In caso di adesione alla definizione soltanto per alcuni dei carichi
compresi in un precedente piano di dilazione, è opportuno che il debitore si rechi presso gli sportelli di
Equitalia al fine di ottenere l’aggiornamento dell’importo da versare per le singole rate, al netto dei
carichi oggetto di definizione, per i quali – ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del Dln. 193/2016 - le rate
in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016 restano sospese fino alla scadenza della prima o
unica rata delle somme dovute per la definizione
3. In caso di definizione parziale degli affidamenti, come vengono imputate le spese per
procedure cautelari ed esecutive - ad esempio i fermi amministrativi - afferenti alla totalità dei
carichi, inclusi quelli non definiti? In ipotesi di definizione agevolata di una pluralità di carichi
compresi in una stessa cartella per la quale è stata avviata una procedura di recupero coattivo, le spese
relative a tale procedura vengono imputate ai singoli carichi in proporzione al rispettivo ammontare.
4. In caso di pignoramento dello stipendio in corso, con quote da trattenersi sugli stipendi non
ancora maturati, la presentazione dell’istanza blocca la prosecuzione delle trattenute del datore
di lavoro? Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del Dl n. 193/2016, a seguito della presentazione della
dichiarazione di adesione l’agente della riscossione non può proseguire le procedure di recupero
coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito
positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso
provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Pertanto, se, all’atto della presentazione della
dichiarazione, il terzo pignorato ha già iniziato ad effettuare i versamenti ovvero è già stata presentata
istanza di assegnazione al giudice, non ricorrono i presupposti per l’interruzione della procedura
esecutiva.
5. In caso di rateazione accordata dopo il 24 ottobre 2016, si chiede conferma che il debitore non
debba pagare le rate scadute nell’ultima parte dell’anno scorso. Si conferma che l’obbligo di
pagamento delle rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 si riferisce soltanto alle
rateizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del Dl n. 193/2016, vale a dire alla data del 24
ottobre 2016.
6. Come si calcola l’importo già versato a titolo di sanzioni sia in ipotesi di dilazione sia in caso di
versamenti parziali eseguiti senza un piano di rateazione? L’articolo 6 del Dl 193/2016 prevede che
ai fini della definizione, possano scomputarsi le somme già versate sia in virtù di piani di dilazione
concessi dall’agente della riscossione, sia comunque versate dal debitore. Testualmente l’articolo 6
precisa che si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi
compresi nei carichi affidati. Nei piani di rateazione rilasciati da Equitalia, il “capitale” considera sia
imposte sia sanzioni, con la conseguenza che stante il tenore letterale della norma, vanno scomputate
tutte le somme già versate a titolo di “capitale” e quindi sia per imposte, sia per sanzioni. È corretta tale
interpretazione? In caso contrario, qual è il criterio di scomputo di quanto versato e ciò sia in ipotesi di
dilazione regolare sia in ipotesi di versamenti parziali eseguiti non sulla base di un piano di rateazione?
L’articolo 6, comma 8, lettera a), del Dl n. 193/2016 dispone espressamente che, ai fini della
determinazione delle somme che devono essere versate per effetto della definizione, si tiene conto
unicamente degli importi già versati «a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati», cioè
relativi alle sole componenti dell’obbligazione affidata in carico a Equitalia che abbiano tale natura.
Pertanto, non può essere computato ai predetti fini quanto versato a titolo di sanzioni, che, come
previsto dalla lettera b) del citato comma 8 dell’articolo 6, resta definitivamente acquisito. Tale
principio vale con riferimento a tutti i pagamenti parziali effettuati, sia in adempimento ad un piano di
rateizzazione, sia genericamente a titolo di acconto. L’articolo 6, comma 8, del Dl n. 193/2016, infatti,
reca una disciplina che si applica testualmente a tutti i pagamenti parziali, a prescindere dal titolo per il
quale gli stessi sono stati effettuati.
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7. L’adesione del contribuente alla definizione agevolata comporta il ricalcolo degli aggi sulle
somme residue o gli aggi presenti in cartella restano invariati? Il debitore che aderisce alla
definizione agevolata deve corrispondere l’aggio relativo alle sole somme affidate all’agente della
riscossione a titolo di capitale e interessi, vale a dire agli importi che lo stesso debitore deve versare per
ottenere l’estinzione del debito a titolo di sanzioni e interessi di mora. L’aggio non è invece dovuto
sulle sanzioni.
ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI 2017: IN ARRIVO I CARICHI DEFINIBILI
Entro il 28 febbraio Equitalia deve comunicare ai contribuenti i carichi definibili non ancora
manifestati al debitore per sfruttare la rottamazione delle cartelle
La rottamazione delle cartelle esattoriali ha ad oggetto gli affidamenti eseguiti entro il 31 dicembre
2016 ma dato che l’affidamento è un atto interno tra ente creditore e agente della riscossione potrebbe
non essere stato ancora portato a conoscenza del debitore in tempi rapidi. Pertanto, entro il 28
febbraio 2017 Equitalia deve comunicare per posta ordinaria i carichi definibili non ancora
manifestati al debitore.
In generale, infatti, i tempi con cui il debitore viene a conoscenza del carico sono piuttosto lunghi:
• per l'iscrizione a ruolo, Equitalia ha undici mesi di tempo per notificare la cartella di
pagamento al contribuente senza perdere il diritto al discarico per inesigibilità
• per gli accertamenti esecutivi, l’agente della riscossione deve darne con raccomandata
semplice o per posta elettronica senza un termine per la spedizione di questa raccomandata né
tantomeno l’omissione della stessa inficia la validità della procedura accertativa.
Da qui l’esigenza a norma dell’articolo 6, comma 3-ter, del Decreto fiscale 193/2016 dell’invio entro
fine mese della comunicazione di Equitalia che informa il debitore dell’esistenza di partite
potenzialmente definibili non ancora ufficializzate.
SCAMBIO AUTOMATICO INFORMAZIONI FISCALI CON SINGAPORE, RUSSIA,
ISARELE E ARABIA
Sono stati aggiornati gli elenchi per gli scambi automatici delle informazioni fiscali: entrano Arabia
Saudita, Brasile, Groenlandia, Israele, Kuwait, Singapore e Uruguay
Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha pubblicato il 17 gennaio 2017 un decreto di modifica
degli elenchi dei Paesi con cui è previsto lo scambio automatico di informazioni nei settori fiscali.
In particolare, al D.M. 28 dicembre 2015 in materia di scambio automatico obbligatorio di
informazioni fiscali sono stati modificati i seguenti allegati:
• C (Elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione)
• D (Elenco delle giurisdizioni partecipanti)
Il 30 gennaio 2017 (serie generale n. 24) è stato pubblicato tale decreto sulla Gazzetta Ufficiale e tra i
nuovi Paesi a cui si apre le scambio di informazioni ci sono:
• Arabia Saudita,
• Brasile,
• Groenlandia,
• Israele,
• Kuwait,
• Singapore
• Uruguay.
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COMUNICAZIONE SPESE MEDICHE 2017: IL TERMINE E’ SCATTATO IL 09.02.2017
Il 9 febbraio 2017 è stato il termine (prorogato) per l'invio dei dati delle spese sanitarie al sistema
tessera sanitaria
L'obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel corso del 2016 è
terminato il 9 febbraio 2017. Questo adempimento a carico degli operatori sanitari è stato introdotto per
permettere all'Agenzia delle Entrate di elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilate (730 e Unico
PF), che sono messe a disposizioni dei contribuenti entro il 15 aprile.
Com'è noto nei mesi estivi sono stati pubblicati due decreti e, pertanto, sono tenuti all'invio telematico
al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente
nell'anno di imposta 2016, i seguenti soggetti:
• iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
• farmacie (pubbliche e private)
• strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale
• strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN,
• gli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco;
• gli psicologi;
• gli infermieri;
• le ostetriche/i
• i tecnici sanitari di radiologia medica;
• gli ottici
• e i veterinari.
Pesanti le sanzioni per chi trasmette in ritardo in quanto
• in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati è prevista una sanzione di €
100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000, senza possibilità di avvalersi del cumulo
giuridico (articolo 12 del D.Lgs. 472/1997).
• se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è
ridotta a un terzo, con un massimo di € 20.000.
• nessuna sanzione prevista per coloro che trasmettono un errata comunicazione e la correggono
nei 5 giorni successivi alla scadenza.
Più flessibilità è concessa a coloro che trasmettono i dati per il primo anno in quanto non si
applichino le sanzioni previste nei casi di “lieve tardività“ o di errata trasmissione dei dati, laddove
l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni/deduzioni nella dichiarazione
precompilata.
SISMA 2017: INTERVENTI URGENTI PER LE POPOLAZIONI COLPITE
Sospensione IRPEF e cartelle di pagamento, proroga cassa integrazione e misure a sostegno
dell'agricoltura nel decreto sisma
Il Consiglio dei ministri n. 11 del 2 febbraio 2017 ha approvato un decreto legge per la realizzazione di
nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e delle attività produttive colpite dagli eventi
sismici del 2016 e del 2017. Dal punto di vista fiscale il decreto mira a sostenere il reddito delle
popolazioni e delle imprese e rilanciare le attività produttive. In particolare:
• Viene prorogata la cassa integrazione ai lavoratori occupati nelle imprese danneggiate
dal terremoto. Al fine di mitigare maggiormente l’impatto del sisma sulle condizioni di vita,
economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione, si riconosce, per il 2017, una specifica
misura di sostegno ai cittadini residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici che versano in condizioni
di disagio economico.
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• Con la proroga del meccanismo della cosiddetta “busta paga pesante”, già previsto dal
precedente decreto in materia, si consente inoltre a tutti i contribuenti domiciliati nei Comuni del
cratere di poter beneficiare della sospensione del pagamento Irpef da gennaio a settembre 2017,
ovunque sia fiscalmente domiciliata l’azienda. In questo modo i contribuenti potranno disporre di
maggiori risorse economiche in busta paga.
• Si sospendono ulteriormente, da gennaio a settembre 2017, i termini per la notifica delle
cartelle di pagamento e per la riscossione, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della
riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi
compresi quelli degli enti locali e delle Regioni.
• Sono prorogati i termini per la deliberazione da parte dei Comuni che si avvalgono di agenti
per la riscossione diversi da Equitalia, per l’adesione alla cosiddetta “rottamazione” delle cartelle
esattoriali, che consente ai contribuenti di evitare il pagamento d’interessi di mora e sanzioni per le
cartelle emesse dal 2000 al 2016.
Le misure per l'agricoltura:
• 35 milioni di euro per gli allevatori delle zone terremotate. Sono previsti aiuti a capo da
400 euro per i bovini, 60 euro per gli ovicaprini, oltre ad aiuti per suinicoltori. 2 milioni di euro saranno
destinati al settore equino attraverso erogazione di contributi in de minimis. L'aiuto diretto per il
mancato reddito sarà erogato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, entro il mese di
febbraio, che potrà anticipare al 100% le risorse investite dalle Regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo, pari a 22 milioni di euro, che sono la prima attuazione del Piano strategico di rilancio
agricolo dell'area del sisma.
• Agevolazioni per accesso al credito per i giovani agricoltori: Priorità negli strumenti Ismea
alle aziende dei territori colpiti nella concessione delle agevolazioni e dei mutui a tasso zero previsti
per il sostegno alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, per favorire il
ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per
l'accesso al credito.
• Esteso fondo di solidarietà nazionale alle colture assicurabili: viene garantita la copertura
finanziaria per l'attivazione delle misure compensative per interventi a sostegno delle imprese agricole
delle regioni interessate dal terremoto o che hanno subito danni a causa del maltempo nel mese di
gennaio 2017 anche alle aziende che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura
dei rischi. L'attivazione del Fondo consente alle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi di
godere di tutti gli interventi di sostegno previsti a legislazione vigente come, in particolare, l'erogazione
di contributi in conto capitale fino all'80% del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria,
l'attivazione di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione
aziendale, la proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza, l'esonero parziale dal pagamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti e l'ottenimento di contributi in
conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate e per la ricostituzione delle scorte
eventualmente compromesse o distrutte.
SISMA 2016-2017: COME FUNZIONA IL CREDITO D’IMPOSTA
Provvedimento delle Entrate per le zone colpite dal sisma. Pronte le regole per i finanziamenti
agevolati e il pagamento delle rate tramite credito d'imposta
Le istruzioni del credito d’imposta collegato ai contributi erogati con le modalità del finanziamento
agevolato a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi per far fronte ai danni arrecati sia al
patrimonio privato (ad esempio immobili residenziali), sia alle attività economiche e produttive sono
state pubblicate dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.
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Il credito d’imposta è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di
rimborso, ed è pari all’importo ottenuto dalla banca, sommando ad esso sia gli interessi dovuti, sia le
spese di gestione strettamente necessarie.
In pratica, nei casi in cui i contribuenti interessati abbiano ottenuto il finanziamento agevolato, è
previsto che il pagamento delle corrispondenti rate per il rimborso del finanziamento stesso avvenga
tramite l’utilizzo del credito d’imposta maturato dal beneficiario. In tal modo viene scongiurata
l’eventualità che il contribuente non possa fruire del credito d’imposta per incapienza.
A loro volta, gli istituti finanziatori provvedono a recuperare gli importi delle rate ricorrendo alla
compensazione o, in alternativa, mediante cessione del credito. Riguardo i tempi, la compensazione è
esercitata a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del
finanziamento.
In particolare, il credito d’imposta maturato in capo a ciascun soggetto beneficiario tiene conto
dell’importo ottenuto dalla banca in forma di finanziamento, sommando ad esso sia gli interessi dovuti
sia le spese di gestione strettamente necessarie.
TERREMOTATI CENTRO ITALIA: NUOVE SCADENZE PER LE POPOLAZIONI
COLPITE DAL SISMA
Previsti ulteriori interventi urgenti per i territori colpiti dal sisma e dall’eccezionale maltempo delle
scorse settimane, ecco le proroghe fiscali
Vista la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare la
situazione di criticità e lo stato di emergenza nei territori del centro Italia colpiti dal terremoto in
concomitanza con il verificarsi di eccezionali condizioni climatiche avverse delle scorse settimane, il
Governo ha adottato nuove disposizioni urgenti a favore delle popolazioni di Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo, infatti con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 9 febbraio 2017 n. 33
del decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 10 febbraio,
vengono previste nuove misure di sostegno e di assistenza e tempi più lunghi per i versamenti e gli
adempimenti tributari.
Le disposizioni di carattere fiscale sono inserite nell'articolo 11, che prevede modifiche all’articolo 48
del Dl 189/2016:
Sostituti d’imposta
Per i sostituti d'imposta viene confermata che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato
riversamento delle stesse, relative ai soggetti residenti nei comuni colpiti dal terremoto,
rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016
fino al 18 dicembre 2016, sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni
e interessi. Inoltre, sempre i sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta
degli interessati residenti nei comuni colpiti dal terremoto, non devono operare le ritenute alla fonte
a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti
delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute sui redditi di
lavoro dipendente e assimilati nonché a quelle sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.
Termini versamenti ed adempimenti fiscali
Sospensione termini versamenti e adempimenti fiscali (esteso fino al 30 novembre 2017 l'intervallo
temporale di riferimento).
Con riguardo alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti fiscali viene esteso
l’intervallo temporale di riferimento che, ovvero nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 24
agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dal
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sisma, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti
da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 30
novembre 2017 (precedentemente alla modifica era 24/08/2016 - 16/12/2016).
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Rottamazione cartelle di pagamento
Novità anche per quanto riguarda la rottamazione delle cartelle esattoriali (definizione agevolata), il
decreto prevede a favore delle popolazioni colpite dal terremoto la proroga di un anno dei termini e
delle scadenze previsti dalla disciplina della definizione agevolata (commi 1, 2, 3, 3-ter e 12, dell’art.
6, DL 193/2016).
Inoltre, il decreto in oggetto prevede nuove disposizioni agevolative a favore dei titolari di reddito
d’impresa e di reddito di lavoro autonomo nonché a favore di coloro che esercitano attività agricole
ed altro ancora.
AGENZIA DELLE ENTRATE: ACCORDI CON FIGC E FEDERBASKET
Tra l'Agenzia delle Entrate e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Federazione Italiana
Pallacanestro (FIP) sono stati stretti accordi per maggior trasparenza fiscale.
L'Agenzia delle Entrate ha stretto con la FIGC e la FIP accordi per garantire maggior chiarezza con il
Fisco. In entrambi i casi, tutti gli scambi di informazioni avverranno in forma protetta e a prova di
privacy e le informazioni saranno pertanto trattate in forma crittografata e protetta. Il protocollo sarà
valido fino alla data del 28 febbraio 2018, termine entro il quale sarà deciso un eventuale rinnovo per le
successive stagioni sportive.
Di seguito i comunicati stampa con cui sono stati annunciati gli accordi rispettivamente con la FIGC e
con Federazione Italiana Pallacanestro:
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, e il presidente della FIGC, Carlo Tavecchio,
hanno infatti sottoscritto un protocollo d’intesa che permetterà ai due enti di verificare l’equilibrio
finanziario delle società professionistiche, in modo da garantire il regolare svolgimento dei campionati
sportivi.
I punti dell’intesa - Entro i prossimi due giorni, la FIGC comunicherà alle Entrate l’elenco delle
società sportive professionistiche completo di denominazione sociale e codice fiscale/partita Iva, in
modo da procedere alla verifica degli adempimenti tributari. In particolare, l’Agenzia controllerà:
• il pagamento dei debiti Iva relativi all’anno d’imposta 2016 risultanti dalle dichiarazioni
presentate entro il 28 febbraio 2017 e scaduti alla medesima data, oltre al trasferimento dei saldi
d’imposta per le società che aderiscono al regime della liquidazione dell’Iva di gruppo in qualità di
controllate;
• l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta chiuso al 31
dicembre 2015, i pagamenti di Ires, Irap, Iva e le ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente
risultanti da dichiarazioni dello stesso periodo;
• l’avvenuto pagamento rateale delle somme dovute a seguito della liquidazione delle imposte e
delle ritenute relative a dichiarazioni con periodi d’imposta chiusi al 31 dicembre 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 e 2015;
• l’avvenuto pagamento, anche rateale, delle imposte e delle ritenute relative ad atti divenuti
definitivi, con cartelle notificate entro il 30 aprile 2017.
Con le firme del direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, e del presidente della FIP, Giovanni Petrucci,
si rinnova il protocollo d’intesa per lo scambio di informazioni utili a verificare il corretto
adempimento degli obblighi fiscali, contributivi e l’equilibrio finanziario delle società sportive
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professionistiche. Entro il 6 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate fornirà alla FIP l’esito delle attività di
verifica degli adempimenti tributari. In questo modo la FIP potrà utilizzare i dati per verificare
l’equilibrio finanziario delle società professionistiche in vista della prossima stagione sportiva.
Il contenuto dell’accordo - Sulla base del protocollo, la FIP comunica all’Agenzia l’elenco delle
società sportive professionistiche completo di denominazione sociale e codice fiscale/partita Iva. Dal
canto suo, l’Agenzia si impegna a controllare la regolare presentazione delle dichiarazioni relative al
periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2015, il pagamento dell’Ires, dell’Irap, dell’Iva e delle
ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente risultanti dalle dichiarazioni con periodo d’imposta
chiuso al 31 dicembre 2015, il pagamento rateale delle somme dovute a seguito della liquidazione delle
imposte e delle ritenute relative alle dichiarazioni con periodi d’imposta chiusi al 31 dicembre 2010,
2011, 2012, 2013 e 2014. Inoltre, verificherà l’avvenuto pagamento, anche rateale, delle imposte e
delle ritenute relative ad atti divenuti definitivi, con cartelle notificate entro il 30 aprile 2017.
FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI
CORRISPETTIVI 2017
Fino al 31 marzo 2017 sarà possibile esercitare l’opzione per trasmettere telematicamente all’Agenzia
delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute: i chiarimenti
Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA possono optare per la
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e
delle relative variazioni. Gli stessi dati possono essere acquisiti dall’Agenzia delle Entrate anche
qualora il soggetto passivo, che ha esercitato l’opzione, trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante
il Sistema di Interscambio. Nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il
Sistema di Interscambio perché emesse elettronicamente, il contribuente che ha esercitato l’opzione
invierà i dati relativi alle altre fatture con la "trasmissione dei dati fattura.
L’opzione per la trasmissione telematica deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la
trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi. Al termine di tale periodo, se non revocata,
l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno
e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno
solare in cui viene esercitata. Per il 2017 - primo anno di attuazione della disposizione in esame -
l’opzione può essere esercitata, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a
partire dal 14 dicembre 2016 e fino al 31 marzo 2017.
Sul sito dell’Agenzia è stata pubblicata la Circolare 1/E con cui vengono forniti i primi chiarimenti sui
dati da riportare nella comunicazione e sulla modalità di compilazione della stessa. In generale, se il
contribuente trasmette o riceve le fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio, i dati delle
stesse verranno acquisiti automaticamente dall’Agenzia e non sarà quindi necessario inviarli
all’Amministrazione.
Ecco di seguito i principali chiarimenti:
• Come compilare la comunicazione in caso di operazioni particolari – Oltre ai dati del
fornitore e del cliente, del numero e della data della fattura, la comunicazione prevede l’inserimento del
valore dell’Iva ovvero, in caso di operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge, regime del
margine ecc., in luogo dell’imposta l’inserimento una specifica causale (da N1 a N7) che consentirà di
codificare la natura dell’operazione. Le causali sono identiche a quelle già previste dalla fattura
elettronica utilizzata per le Pubbliche Amministrazioni.
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• Chi è escluso, in tutto o in parte, dall’obbligo di trasmissione dei dati – Tra queste
categorie sono indicati i soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati
nelle zone montane, i contribuenti che rientrano nel regime forfetario dei “minimi” e quelli che
rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
• Società sportive dilettantistiche e PA trasmettono solo le fatture emesse – I contribuenti
che rientrano nel regime agevolato della legge n. 398/91, cioè le società sportive dilettantistiche e
assimilate, sono obbligati a trasmettere solo i dati delle fatture emesse. Le Amministrazioni pubbliche,
nonché quelle autonome, inviano solo i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalla
pubbliche amministrazioni che non siano già state acquisite tramite il Sistema di Interscambio.
Attenzione: come chiarito nel documento di prassi, i chiarimenti forniti riguardano anche la
comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture ai sensi del decreto fiscale 193/2016 e precisa quali
contribuenti non sono tenuti all’adempimento.
ACCERTAMENTO INDUTTIVO 2017: LEGITTIMO CON DEBITI IN BANCA E LIQUIDI IN
CASSA
La stipula di un nuovo mutuo, nonostante un saldo cassa elevato legittima l'accertamento induttivo: a
dirlo è la Cassazione
La società con un’elevata esposizione bancaria in presenza di un ingente saldo positivo del conto cassa,
ha una condotta antieconomica e pertanto legittima l’Amministrazione finanziaria a procedere con
l’accertamento analitico-induttivo, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare. È questo
il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1530 del 20 gennaio 2017.
La vicenda processuale
La società Alfa era stata destinataria di un atto di accertamento in quanto dopo aver riscontrato un
palese comportamento antieconomico, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto inattendibile
la contabilità della società benché regolarmente tenuta. Inoltre, la società, nonostante disponesse di
cospicue risorse finanziarie proprie non riduceva la propria esposizione bancaria, ma l’aggravava
ulteriormente stipulando un nuovo mutuo.
La società presentava ricorso, vincendo sia in primo che in secondo grado, in quanto per il giudice
d'appello "la presenza di reiterati prelievi dai conti bancari in rosso e i continui movimenti del conto
cassa (dovuti all’accensione e all’estinzione dei finanziamenti soci) non erano idonei a far ritenere
inattendibile la contabilità in presenza di regolarità formale della contabilità e congruità del reddito
dichiarato agli studi di settore."
L’amministrazione finanziaria proponeva ricorso per Cassazione argomentando che le anomalie
riscontrate costituivano pesanti indizi di occultamento di ricavi, tanto da legittimare il ricorso alla
procedura induttiva, con inversione dell’onere della prova al contribuente.
La pronuncia della Corte Suprema
I giudici di legittimità, accogliendo le censure sollevate dall’Agenzia delle Entrate, hanno confermato
una condivisa e consolidata giurisprudenza, che configura in analoghe condotte commerciali prova
presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare l’accertamento con il metodo analitico induttivo.
La grave incongruità o abnormità del dato economico esposto in dichiarazione priva le stesse scritture
contabili di qualsiasi attendibilità, consentendo all’Ufficio di dubitare della veridicità delle operazioni
dichiarate e di desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti,
maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del
contribuente, e ciò indipendentemente dalla riscontrata regolarità formale delle scritture contabili.
10
Affrontando la particolarità del caso in esame, la Corte Suprema ha motivato la propria decisone
esaminando natura, caratteristiche e rilevanza del conto cassa, concludendo di essere in presenza di
un’incongruenza dovuta alla “coesistenza di un conto cassa con ingente saldo positivo e di una
contemporanea elevata negativa esposizione bancaria: l'impresa, difatti, vanta una grande liquidità ma,
al contempo, non la usa e, per soddisfare i rapporti commerciali, ricorre al credito bancario (od ancor
più, ad un mutuo passivo), fonte di costi ed oneri passivi”.
E-MAIL TRUFFA SU AVVISI DI PAGAMENTO DI EQUITALIA
Continuano le e-mail truffa su falsi avvisi di pagamento per indurre i contribuenti a fornire
informazioni riservate
Con un recente Comunicato Stampa Equitalia ha informato i contribuenti che in questi giorni
continuano ad arrivare segnalazioni di messaggi di posta elettronica con i seguenti mittenti di seguito
elencati. Equitalia ha ribadito di essere assolutamente estranea all’invio di questi messaggi e
raccomanda nuovamente di non tenere conto della e-mail ricevuta e di eliminarla senza scaricare
alcun allegato. Inoltre, Equitalia ha avuto conferma dal Cnaipic (Centro nazionale anticrimine
informatico per la protezione delle infrastrutture critiche), l’unità specializzata della Polizia Postale,
che in questi giorni è in atto una nuova campagna di phishing, cioè di tentativi di truffa
informatica architettati per entrare illecitamente in possesso di informazioni riservate.
• assistenza@creval.it,
• assistenza@protocol.it,
• autorizzata@postcert.it,
• avviso@eq.it,
• avviso@equ.it,
• avviso@equitalia.it,
• b4g112693.329597469@gruppoequitalia.it,
• b4g116353.654618283@gruppoequitalia.it,
• b4g232024.871969135@gruppoequitalia.it,
• b4g340831.290834225@gruppoequitalia.it,
• b4g37105.7327400958@gruppoequitalia.it,
• b4g484809.283418861@gruppoequitalia.it,
• b4g589127.28767122@gruppoequitalia.it,
• b4g829188.595601231@gruppoequitalia.it,
• b4g829823.325938126@gruppoequitalia.it,
• b4g959117.53274326@gruppoequitalia.it,
• cifre@equitliaroma.it,
• eqeuitalia@sanzioni.it,
• equitalia@avvia.it,
• equitalia@sanzioni.it,
• eqeuitalia@sanzioni.it,
• equitaliat@raccomandata.it,
• esecuzionipressoterzi.pugla@pec.equitaliasud.it,
• fatture@gruppoequitalia.it,
• fatture-equitalia@fatture-gruppoequitalia.it,
• info@unipol.it,
• info@venetobanca.it,
• info_9@intesasanpaolo.it, info14@bcpp.it,
11
• info17@bcpp.it, info19@cse.it,
• info6@bcpp.it,
• info28@bper.it,
• info55@bper.it,
• info76842@bcca.it,
• multe@equitalia.online,
• noreplay@bancoposta.it,
• noreply@certificazione.it,
• noreply@equitalia.it,
• noreply@legge.it,
• noreply@pec.it,
• noreply@postecert.it,
• noreply@protocol.it,
• noreply-equit@eq.it,
• pagamenti@equitalia.it,
• pagamento@gruppoequitalia.it,
• noreply-equi@riscossioni1.it,
• servizio@equitalia.it,
• servizio@unicredit.it,
• servizio_clienti@poste.it,
• support@update.it,
• veneziagiulia@pec.equitalia.it,
• zaeaisrl@pec.it,
• zuhadsrl@pec.it,
• web_1@postepay.it
MOD. 730/2017: ECCO TUTTE LE NOVITA’ DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017
Premi di risultato, lavoratori impatriati, school bonus, utilizzo del credito della dichiarazione
integrativa, bonus mobili giovani coppie e agevolazioni per i disabili
Le principali novità contenute nel modello 730/2017 sono le seguenti:
• Premi di risultato – da quest’anno ai dipendenti del settore privato a cui sono stati corrisposti
premi di risultato d’importo non superiore a 2.000 euro lordi o nel limite di 2.500 euro lordi se
l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è riconosciuta una
tassazione agevolata. Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di
rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione altrimenti si applica
un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite (quadro C -
rigo C4);
• Regime speciale per i lavoratori impatriati – per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia
concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70 per cento del reddito di lavoro
dipendente prodotto nel nostro Paese;
• Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave – a decorrere dal periodo
d'imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle
persone con disabilità grave, è elevato a euro 750 l’importo massimo dei premi per cui è possibile
fruire della detrazione del 19 per cento;
• Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave – a decorrere dall’anno
d’imposta 2016 è possibile fruire della deduzione del 20 per cento delle erogazioni liberali, le
donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di
trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficienza;
12
• School bonus – per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel
corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito
d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari
importo;
• Credito d’imposta per videosorveglianza – è riconosciuto un credito d’imposta per le spese
sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali;
• Detrazione spese arredo immobili giovani coppie – alle giovani coppie, anche conviventi di
fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016
hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione
del 50 per cento delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi
destinati all’arredo dell’abitazione principale;
• Detrazione spese per canoni di leasing per abitazione principale – è riconosciuta la
detrazione del 19 per cento dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità
immobiliari da destinare ad abitazione principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto
avevano un reddito non superiore a 55.000 euro;
• Detrazione IVA pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B – a
chi nel 2016 ha acquistato un’abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50
per cento dell’IVA pagata nel 2016;
• Detrazione spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto – è riconosciuta la
detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, installazione e messa in opera
di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione
acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;
• Otto per mille all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) – a decorrere dal
periodo d’imposta 2016 è possibile destinare l’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche anche all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG);
• Utilizzo credito da integrativa a favore ultrannuale – da quest’anno è possibile indicare
l’importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla
dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa all’anno d’imposta successivo.
Si ricorda che in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole
“coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione
civile tra persone dello stesso sesso.
INTRA ACQUISTI 2017: POSTICIPATA DI UN ANNO LA SOPPRESSIONE DELLA
COMUNICAZIONE
Posticipo di un anno degli effetti della soppressione delle comunicazioni INTRA 2 per gli acquisti
intracomunitari di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in Europa
Dopo l'approvazione al Senato del DL di conversione del Milleproroghe, l'Agenzia delle Entrate il 17
febbraio 2017 ha pubblicato un comunicato congiunto con l'Istat e l'Agenzia delle Dogane che qui
riportiamo: "Nell’ambito della conversione in legge del Dl n. 244/2016 (cosiddetto “Decreto
Milleproroghe”), è imminente la formalizzazione di misure, già approvate dal Senato, che posticipano
di un anno gli effetti della soppressione delle comunicazioni relative agli acquisti intracomunitari
di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro
dell'Unione europea (Modelli INTRA-2).
Nelle more della definizione del quadro giuridico e considerato che, in base al Regolamento CE n.
638/2004 del 31 marzo 2004 (e successivi regolamenti di modifica ed attuazione), concernente le
statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri dell’Unione Europea, l’Istat deve comunque
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raccogliere a fini statistici le informazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni per il mese
di gennaio 2017, si comunica che l’obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione permane
solo a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2
per gli acquisti di beni ovvero che rientrino in tale periodicità in base all’ammontare delle operazioni
intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a € 50.000,00 nel IV trimestre 2016 ovvero
a gennaio 2017. Tali soggetti, pertanto, sono tenuti ad effettuare, con le consuete modalità, la
comunicazione mensile dei Modelli INTRA-2 compilando integralmente tali Modelli e a procedere
al loro invio utilizzando gli usuali canali telematici (Servizio telematico doganale e Entratel), al fine di
rispettare gli obblighi statistici definiti a livello UE"
PROPOSTA DI LEGGE INERENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA
PREVIDENZIALE PER I SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ SPORTIVA
DILETTANTISTICA
Il 10 gennaio 2017 è stata presentata presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati una
proposta di legge che prevede che, a decorrere dall’anno 2018, per i titolari di compensi per l’esercizio
di attività sportive dilettantistiche previste dall’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, che non risultino
iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati, l’aliquota previdenziale sia stabilita
nella misura del 25% e che il relativo onere sia a carico per due terzi del committente e per un terzo del
percipiente.
MILLEPROROGHE 2017: APPROVATO IL DECRETO DI CONVERSIONE
Il decreto mille proroghe 2017 è stato approvato il 24 Febbraio 2017. Intrastat, comunicazione beni ai
soci, agevolazioni sui canoni di locazione concordati: ecco le novità
Il decreto milleproroghe è stato approvato definitivamente il 24 Febbraio 2017 con 249 favorevoli, 147
contrari e 3 astenuti. Ecco le principali novità:
• per il 2017 le comunicazioni dei dati delle fatture possono essere effettuate, per il primo
semestre, entro il 16 settembre 2017 e, per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018.
• Viene ripristinato fino al 31 dicembre 2017 l’obbligo di comunicazione dei dati relativi
agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro
Stato membro dell’Unione europea (Intra-2).
• Posticipato al 1° novembre 2017 l’avvio dell’applicazione sperimentale della lotteria
nazionale legata agli scontrini relativi agli acquisti di beni o servizi, effettuati da persone fisiche
residenti, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, mediante strumenti che
consentano il pagamento con carta di debito e di credito.
• Dal 1° gennaio 2018 la presentazione degli elenchi riepilogativi all’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli è effettuata anche per finalità statistiche e gli obblighi di presentazione non riguardano
più anche gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi
• Comunicazione beni ai soci abrogata
• Abrogata la norma che subordina la facoltà del proprietario di usufruire dell’ulteriore
riduzione del 30% del reddito imponibile, derivante dai contratti di locazione stipulati (o rinnovati)
a canone concordato, all’indicazione nella dichiarazione dei redditi degli estremi di registrazione del
contratto di locazione, nonché di quelli della denuncia dell’immobile ai fini Ici e Imu
• Prorogato al 30 aprile 2017 il termine entro cui i lavoratori dipendenti trasferiti in
Italia possono esercitare l’opzione per il regime fiscale di favore loro applicabile, scegliendo tra quello
disciplinato dalla legge 238/2010 e quello previsto dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015.
•
14
• Proroga al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento, del termine previsto per
l’invio al Sistema tessera sanitaria, da parte dei veterinari iscritti agli Albi professionali, dei dati
relativi alle spese veterinarie sostenute da persone fisiche
• Proroga fino al 31 dicembre 2017 della detrazione ai fini Irpef del 50% dell’Iva pagata per
l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle
imprese costruttrici
• Estesa al 31 dicembre 2017 la possibilità di non computare, ai fini della determinazione del
reddito di lavoro dipendente, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,
concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti
dagli eventi sismici del 2016 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti negli stessi territori, a
favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.
• Proroga al 31 dicembre 2017 l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze
presentate alla pubblica amministrazione in relazione agli eventi sismici dalle persone
fisiche, residenti o domiciliate, e dalle persone giuridiche, che hanno la sede legale od operativa, nei
comuni colpiti dal terremoto del 2016.
• Proroga al 31 dicembre 2017 del termine fino al quale i fabbricati ubicati nelle zone colpite
dal sisma, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili
totalmente o parzialmente, sono esenti dall’applicazione dell’Imu.
ANTIRICICLAGGIO 2017: APPROVATO ALL’ESAME PRELIMINARE IL DECRETO
ATTUATIVO
Meno adempimenti, più trasparenza ed un migliore sistema sanzionatorio nel decreto
sull'antiriciclaggio.
Il decreto legislativo di attuazione della IV direttiva europea in materia di antiriciclaggio è stato
approvato in via preliminare nel corso del consiglio dei ministri n. 14. In particolare, il decreto
riguarda l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE. Recentemente il Consiglio
Nazionale dei Commercialisti aveva espresso soddisfazione per l'incontro con il MEF. "Revisione
degli oneri formali a carico degli studi professionali, delimitazione dell’ambito soggettivo e oggettivo
di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, riduzione dell’entità delle sanzioni
minime e massime: sono alcune delle principali richieste formulate dal nel corso della prima riunione
del tavolo tecnico sull’antiriciclaggio tenutosi oggi a Roma presso il MEF, alla presenza del
Viceministro Luigi Casero." si legge nel comunicato del CNDCEC.
Di seguito il testo del comunicato stampa del consiglio dei ministri 14 del 23.02.2017 con cui è stata
annunciata l'approvazione all'esame preliminare del decreto antiriciclaggio.
"Il decreto recepisce la direttiva UE 2015/849, che ha introdotto disposizioni volte ad ottimizzare in
tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività
criminose e il finanziamento del terrorismo.
I destinatari della normativa antiriciclaggio sono persone fisiche e giuridiche che operano in
campo finanziario o che hanno disponibilità di denaro, i quali sono tenuti a determinati obblighi
informativi nei confronti dell’unità di informazione finanziaria (UIF) che effettua l’analisi delle
operazioni sospette e smista i dati agli altri soggetti, deputati al controllo dei flussi finanziari per
finalità di terrorismo e antimafia come la Direzione investiva antimafia (DIA), il Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di Finanza, il Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero
dell’economia e delle finanze. Quest’ultimo soggetto, di nuova istituzione è qualificato come
l’organismo responsabile dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del
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terrorismo. Viene inoltre istituito il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust, allo
scopo di accrescere la trasparenza e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. E’ prevista altresì l’istituzione di un registro
centrale dei trust produttivi di effetti fiscali, in cui saranno custodite le informazioni sulla titolarità
effettiva del trust.
Inoltre, il provvedimento razionalizza il complesso degli adempimenti posti a carico degli attori del
sistema, eliminando formalità e tecnicismi in ordine alle modalità di conservazione dei dati e dei
documenti, ritenuti eccessivi rispetto alle esigenze di uniforme ed omogenea applicazione del diritto
comunitario e, come tali, potenzialmente anticompetitivi.
Le nuove disposizioni garantiscono anche un adeguato sistema di controllo degli operatori
contrattualizzati dalle società di “money transfer”, attività di rimessa di denaro all’estero che
presentano un elevato rischio di infiltrazione criminale.
Coerentemente a quanto prescritto dalla direttiva, viene disegnato un sistema sanzionatorio basato su
misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone
giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in funzione di
prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo."
PUBBLICO IMPIEGO: ATTIVITA’ EXTRA AMMISSIBILI SE SALTUARIE ED
OCCASIONALI
Ci è stato posto il caso di un dipendente pubblico a tempo pieno che abbia chiesto se potesse svolgere
lavori tecnici extra orario d’ufficio che comporterebbero un compenso di 20.000 euro lordi e se, a tale
scopo, il lavoratore dipendente potesse aprire la partita Iva.
In via generale il dipendente pubblico non può esercitare prestazioni lavorative extraprofessionali in
quanto, sulla base del rispetto del principio generale dell’esclusività del rapporto di lavoro pubblico,
l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni, richiama, al comma 1, l’art. 60
del DPR 3/1957, nel quale si stabilisce che “l’impiegato pubblico non può esercitare il commercio,
l’industria, né alcuna professione né assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in
società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del
ministro competente”.
Peraltro, nel caso in cui l’attività avesse il carattere della saltuarietà e della occasionalità, e non fosse in
conflitto di interessi con l’attività pubblica, il dipendente pubblico a tempo pieno potrebbe svolgere tale
attività, fuori orario di servizio, previa autorizzazione dell’amministrazione, ma, nel caso di un
dipendente pubblico a tempo pieno, non sussistendo le caratteristiche sopra indicate, in quanto l’attività
che si verrebbe a svolgere (lavori tecnici), in considerazione del volume d’affari prodotto (20.000
euro), presuppone l’esercizio abituale e prevalente di tale attività economica, si ritiene che non
dovrebbe essere possibile l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.
ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI: NESSUNA AGEVOLAZIONE PER L’ENTE NON
COMMERCIALE
Un ente non commerciale svolge anche un’attività imprenditoriale. Possiede un immobile strumentale
per natura, dato in affitto a terzi, tra i beni relativi all’impresa. Può fruire della norma di assegnazione
agevolata per attribuire il bene agli associati?
L’operazione non rientra tra quelle previste dalle norme di legge. Infatti, per quanto concernei soggetti
destinatari delle norme agevolative, la circolare 26/E/2016 ha chiarito che, dato il tenore letterale della
norma, sono esclusi sia gli enti non commerciali, sia le società non residenti nel territorio dello Stato.
16
SPESOMETRO: OBBLIGHI ED ESONERI PER ENTI NON COMMERCIALI
Per quanto concerne l’obbligo di invio trimestrale dei dati delle fatture di acquisto e di vendita, di cui
all’art. 21 del DL 78/2010, come modificato dal DL 193/2016, partendo da quanto affermato
dall’Agenzia delle Entrate con la nota del 23 gennaio 2014, n. 9366, relativamente allo spesometro, si
potrebbe ritenere che l’obbligo si renda applicabile anche agli enti non commerciali che hanno optato
per il regime forfettario ex legge 16 dicembre 1991, n. 398, limitatamente, però, alle fatture che si
riferiscono all’attività commerciale esercitata.
Relativamente, invece, all’obbligo dell’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche Iva
(mensili o trimestrali) previsto dall’art. 21-bis del DL 78/2010, come introdotto dall’art. 4, comma 2,
del DL 193/2016, tra i soggetti esonerati da tale adempimento, l’art. 21-bis del DL 78/2010 indica
coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva. Tra i soggetti non
obbligati a presentare la dichiarazione annuale Iva e, quindi, esonerati dall’obbligo dell’invio dei dati
delle liquidazioni periodiche Iva, ci sono anche gli enti non commerciali, tra cui quelli che hanno
optato per la legge 398/91.
SPONSOR: DEDUZIONE LIMITATA SENZA RITORNI ATTESI SUI RICAVI
Le sponsorizzazioni a favore di associazioni/società sportive costituiscono spese di pubblicità
integralmente deducibili ai fini fiscali se il contribuente dimostra che si tratta di spese finalizzate alla
pubblicizzazione dei prodotti o dei marchi dell’azienda, con una diretta aspettativa di ritorno
commerciale. Altrimenti, è corretto qualificarle come spese di rappresentanza, deducibili nei limiti
previsti dal DM 19 novembre 2008.
Sono queste le conclusioni cui è pervenuta la Ctp Caltanissetta con la sentenza 1233/1/2016 (presidente
Monteleone, relatore Porracciolo).
La controversia scaturisce da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta
ha recuperato a tassazione le somme versate da una società nel 2011 per la sponsorizzazione di una
squadra di pallavolo militante in prima divisione.
In particolare, dal testo della sentenza emergerebbe che l‘Ufficio ha ritenuto tali erogazioni
antieconomiche e non congrue, alla luce del volume di affari della società e del ristretto bacino di
utenza del messaggio pubblicitario.
Su queste basi, l’Ufficio ha concluso che tali spese andrebbero riqualificate quali costi di
rappresentanza e, pertanto, andrebbero assoggettati al relativo regime fiscale.
La società impugna l’avviso di accertamento, affermando l’economicità e la congruità delle erogazioni
in esame, in particolare per il fatto che grazie ai contratti in questione il logo aziendale era stato
ampiamente divulgato su scala nazionale, con evidenti benefici in termini pubblicitari.
Inoltre, la ricorrente ricorda che l’art. 90, comma 8, della legge 289/2002 presume in modo assoluto
che costituiscano spese di pubblicità gli stanziamenti a favore di società sportive dilettantistiche fino ad
un importo annuale di 200.000 euro.
La Ctp richiama anzitutto la giurisprudenza della Corte di Cassazione (16596/2015, 21977/2015)
secondo cui il criterio discretivo tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza va individuato nella
diversità degli obiettivi, dal momento che:
• costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l’immagine
della società, senza alcuna aspettativa di incremento delle vendite;
• sono spese di pubblicità quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti alla
pubblicizzazione dei prodotti o dei marchi aziendali, con il fine diretto di incrementare le
vendite.
17
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente emergeva che, tanto sulle
maglie degli atleti quanto nei luoghi in cui si tenevano le manifestazioni e sui manifesti delle partite,
era indicato solo il logo dell’azienda, ma non veniva pubblicizzato alcun prodotto o marchio aziendale.
Inoltre, la società non aveva dimostrato alcuna diretta aspettativa di ritorno commerciale derivante
dall’erogazione effettuata.
Su queste basi, la Ctp ha confermato l’inquadramento delle somme operate dall’Ufficio in termini di
spese di rappresentanza, rigettando il ricorso.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza
Studio Cassinis
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  • 1. 1 Milano, 27 febbraio 2017 ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI: COME RINUNCIARE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA Presentando una dichiarazione entro il 31 marzo 2017 per Equitalia è possibile rinunciare alla definizione agevolata dei ruoli. Con una dichiarazione presentata entro il 31 marzo 2017 è possibile rinunciare alla definizione agevolata dei ruoli (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali). A fornire questo importante chiarimento è stato l'incontro di venerdì scorso tra Equitalia e l'Odcec di Roma. In particolare, la domanda posta dai professionisti sottolineava come dal testo normativo non sia chiaro se la presentazione dell'istanza - ancor prima del pagamento della prima rata - costituisca o meno una manifestazione di volontà irritrattabile di aderire alla rottamazione. Se ad esempio il contribuente presenta l'istanza e in un momento successivo decide di non aderire al pagamento ma di proseguire nel pagamento degli importi originari nei tempi più lunghi secondo il rateizzo a suo tempo concordato, può ancora farlo, oppure il solo fatto di aver presentato l'istanza gli preclude di tornare indietro? Nel rispondere Equitalia ha chiarito che dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo un’apposita dichiarazione entro il 31 marzo 2017. In particolare, decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata. Tuttavia, l'inderogabilità di questo termine è messo in discussione dalla stessa Equitalia che, nella medesima risposta, specifica che "a seguito del mancato pagamento della prima o dell’unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa." ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI 2017: TUTTI I CHIARIMENTI DI TELEFISCO Perfezionamento, definizione parziale, dilazione in corso, pignoramento, rate scadute e sanzioni: tutte le risposte di Telefisco sulla definizione agevolata La rottamazione delle cartelle esattoriali prevista dal decreto fiscale 193/2016 ha lasciato molti dubbi tra gli operatori. Di seguito le risposte integrali presentate a Telefisco sul tema. 1. Quando si considera perfezionato l’accesso alla definizione agevolata: alla data di presentazione della domanda oppure con il pagamento della prima o unica rata? Né la semplice presentazione della dichiarazione, né il versamento della sola prima rata delle somme dovute sono sufficienti a perfezionare la definizione. Infatti, il comma 1 dell’articolo 6 del Dl n. 193/2016 prevede che l’abbattimento delle sanzioni comprese nei carichi definiti e degli interessi di mora sia condizionato al pagamento integrale del capitale e degli interessi compresi nei carichi, del relativo aggio, delle spese esecutive e dei diritti di notifica. Il successivo comma 4 dispone poi che - in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute - la definizione agevolata è inefficace ed Equitalia prosegue l’attività di recupero dell’intero importo dovuto dal debitore a seguito dell’affidamento del carico, al netto dei versamenti effettuati, che sono acquisiti a titolo di acconto. La definizione
  • 2. 2 agevolata, pertanto, è efficace esclusivamente se tutte le somme dovute - e non soltanto quelle comprese nell’eventuale prima rata - sono tempestivamente versate. 2. In caso di definizione solo parziale dei carichi oggetto di dilazione precedente, come viene rimodulata la dilazione in corso? In caso di adesione alla definizione soltanto per alcuni dei carichi compresi in un precedente piano di dilazione, è opportuno che il debitore si rechi presso gli sportelli di Equitalia al fine di ottenere l’aggiornamento dell’importo da versare per le singole rate, al netto dei carichi oggetto di definizione, per i quali – ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del Dln. 193/2016 - le rate in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016 restano sospese fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione 3. In caso di definizione parziale degli affidamenti, come vengono imputate le spese per procedure cautelari ed esecutive - ad esempio i fermi amministrativi - afferenti alla totalità dei carichi, inclusi quelli non definiti? In ipotesi di definizione agevolata di una pluralità di carichi compresi in una stessa cartella per la quale è stata avviata una procedura di recupero coattivo, le spese relative a tale procedura vengono imputate ai singoli carichi in proporzione al rispettivo ammontare. 4. In caso di pignoramento dello stipendio in corso, con quote da trattenersi sugli stipendi non ancora maturati, la presentazione dell’istanza blocca la prosecuzione delle trattenute del datore di lavoro? Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del Dl n. 193/2016, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione l’agente della riscossione non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Pertanto, se, all’atto della presentazione della dichiarazione, il terzo pignorato ha già iniziato ad effettuare i versamenti ovvero è già stata presentata istanza di assegnazione al giudice, non ricorrono i presupposti per l’interruzione della procedura esecutiva. 5. In caso di rateazione accordata dopo il 24 ottobre 2016, si chiede conferma che il debitore non debba pagare le rate scadute nell’ultima parte dell’anno scorso. Si conferma che l’obbligo di pagamento delle rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 si riferisce soltanto alle rateizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del Dl n. 193/2016, vale a dire alla data del 24 ottobre 2016. 6. Come si calcola l’importo già versato a titolo di sanzioni sia in ipotesi di dilazione sia in caso di versamenti parziali eseguiti senza un piano di rateazione? L’articolo 6 del Dl 193/2016 prevede che ai fini della definizione, possano scomputarsi le somme già versate sia in virtù di piani di dilazione concessi dall’agente della riscossione, sia comunque versate dal debitore. Testualmente l’articolo 6 precisa che si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati. Nei piani di rateazione rilasciati da Equitalia, il “capitale” considera sia imposte sia sanzioni, con la conseguenza che stante il tenore letterale della norma, vanno scomputate tutte le somme già versate a titolo di “capitale” e quindi sia per imposte, sia per sanzioni. È corretta tale interpretazione? In caso contrario, qual è il criterio di scomputo di quanto versato e ciò sia in ipotesi di dilazione regolare sia in ipotesi di versamenti parziali eseguiti non sulla base di un piano di rateazione? L’articolo 6, comma 8, lettera a), del Dl n. 193/2016 dispone espressamente che, ai fini della determinazione delle somme che devono essere versate per effetto della definizione, si tiene conto unicamente degli importi già versati «a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati», cioè relativi alle sole componenti dell’obbligazione affidata in carico a Equitalia che abbiano tale natura. Pertanto, non può essere computato ai predetti fini quanto versato a titolo di sanzioni, che, come previsto dalla lettera b) del citato comma 8 dell’articolo 6, resta definitivamente acquisito. Tale principio vale con riferimento a tutti i pagamenti parziali effettuati, sia in adempimento ad un piano di rateizzazione, sia genericamente a titolo di acconto. L’articolo 6, comma 8, del Dl n. 193/2016, infatti, reca una disciplina che si applica testualmente a tutti i pagamenti parziali, a prescindere dal titolo per il quale gli stessi sono stati effettuati.
  • 3. 3 7. L’adesione del contribuente alla definizione agevolata comporta il ricalcolo degli aggi sulle somme residue o gli aggi presenti in cartella restano invariati? Il debitore che aderisce alla definizione agevolata deve corrispondere l’aggio relativo alle sole somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, vale a dire agli importi che lo stesso debitore deve versare per ottenere l’estinzione del debito a titolo di sanzioni e interessi di mora. L’aggio non è invece dovuto sulle sanzioni. ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI 2017: IN ARRIVO I CARICHI DEFINIBILI Entro il 28 febbraio Equitalia deve comunicare ai contribuenti i carichi definibili non ancora manifestati al debitore per sfruttare la rottamazione delle cartelle La rottamazione delle cartelle esattoriali ha ad oggetto gli affidamenti eseguiti entro il 31 dicembre 2016 ma dato che l’affidamento è un atto interno tra ente creditore e agente della riscossione potrebbe non essere stato ancora portato a conoscenza del debitore in tempi rapidi. Pertanto, entro il 28 febbraio 2017 Equitalia deve comunicare per posta ordinaria i carichi definibili non ancora manifestati al debitore. In generale, infatti, i tempi con cui il debitore viene a conoscenza del carico sono piuttosto lunghi: • per l'iscrizione a ruolo, Equitalia ha undici mesi di tempo per notificare la cartella di pagamento al contribuente senza perdere il diritto al discarico per inesigibilità • per gli accertamenti esecutivi, l’agente della riscossione deve darne con raccomandata semplice o per posta elettronica senza un termine per la spedizione di questa raccomandata né tantomeno l’omissione della stessa inficia la validità della procedura accertativa. Da qui l’esigenza a norma dell’articolo 6, comma 3-ter, del Decreto fiscale 193/2016 dell’invio entro fine mese della comunicazione di Equitalia che informa il debitore dell’esistenza di partite potenzialmente definibili non ancora ufficializzate. SCAMBIO AUTOMATICO INFORMAZIONI FISCALI CON SINGAPORE, RUSSIA, ISARELE E ARABIA Sono stati aggiornati gli elenchi per gli scambi automatici delle informazioni fiscali: entrano Arabia Saudita, Brasile, Groenlandia, Israele, Kuwait, Singapore e Uruguay Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha pubblicato il 17 gennaio 2017 un decreto di modifica degli elenchi dei Paesi con cui è previsto lo scambio automatico di informazioni nei settori fiscali. In particolare, al D.M. 28 dicembre 2015 in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali sono stati modificati i seguenti allegati: • C (Elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione) • D (Elenco delle giurisdizioni partecipanti) Il 30 gennaio 2017 (serie generale n. 24) è stato pubblicato tale decreto sulla Gazzetta Ufficiale e tra i nuovi Paesi a cui si apre le scambio di informazioni ci sono: • Arabia Saudita, • Brasile, • Groenlandia, • Israele, • Kuwait, • Singapore • Uruguay.
  • 4. 4 COMUNICAZIONE SPESE MEDICHE 2017: IL TERMINE E’ SCATTATO IL 09.02.2017 Il 9 febbraio 2017 è stato il termine (prorogato) per l'invio dei dati delle spese sanitarie al sistema tessera sanitaria L'obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel corso del 2016 è terminato il 9 febbraio 2017. Questo adempimento a carico degli operatori sanitari è stato introdotto per permettere all'Agenzia delle Entrate di elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilate (730 e Unico PF), che sono messe a disposizioni dei contribuenti entro il 15 aprile. Com'è noto nei mesi estivi sono stati pubblicati due decreti e, pertanto, sono tenuti all'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell'anno di imposta 2016, i seguenti soggetti: • iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri • farmacie (pubbliche e private) • strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale • strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, • gli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco; • gli psicologi; • gli infermieri; • le ostetriche/i • i tecnici sanitari di radiologia medica; • gli ottici • e i veterinari. Pesanti le sanzioni per chi trasmette in ritardo in quanto • in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati è prevista una sanzione di € 100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000, senza possibilità di avvalersi del cumulo giuridico (articolo 12 del D.Lgs. 472/1997). • se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di € 20.000. • nessuna sanzione prevista per coloro che trasmettono un errata comunicazione e la correggono nei 5 giorni successivi alla scadenza. Più flessibilità è concessa a coloro che trasmettono i dati per il primo anno in quanto non si applichino le sanzioni previste nei casi di “lieve tardività“ o di errata trasmissione dei dati, laddove l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni/deduzioni nella dichiarazione precompilata. SISMA 2017: INTERVENTI URGENTI PER LE POPOLAZIONI COLPITE Sospensione IRPEF e cartelle di pagamento, proroga cassa integrazione e misure a sostegno dell'agricoltura nel decreto sisma Il Consiglio dei ministri n. 11 del 2 febbraio 2017 ha approvato un decreto legge per la realizzazione di nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e delle attività produttive colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Dal punto di vista fiscale il decreto mira a sostenere il reddito delle popolazioni e delle imprese e rilanciare le attività produttive. In particolare: • Viene prorogata la cassa integrazione ai lavoratori occupati nelle imprese danneggiate dal terremoto. Al fine di mitigare maggiormente l’impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione, si riconosce, per il 2017, una specifica misura di sostegno ai cittadini residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici che versano in condizioni di disagio economico.
  • 5. 5 • Con la proroga del meccanismo della cosiddetta “busta paga pesante”, già previsto dal precedente decreto in materia, si consente inoltre a tutti i contribuenti domiciliati nei Comuni del cratere di poter beneficiare della sospensione del pagamento Irpef da gennaio a settembre 2017, ovunque sia fiscalmente domiciliata l’azienda. In questo modo i contribuenti potranno disporre di maggiori risorse economiche in busta paga. • Si sospendono ulteriormente, da gennaio a settembre 2017, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni. • Sono prorogati i termini per la deliberazione da parte dei Comuni che si avvalgono di agenti per la riscossione diversi da Equitalia, per l’adesione alla cosiddetta “rottamazione” delle cartelle esattoriali, che consente ai contribuenti di evitare il pagamento d’interessi di mora e sanzioni per le cartelle emesse dal 2000 al 2016. Le misure per l'agricoltura: • 35 milioni di euro per gli allevatori delle zone terremotate. Sono previsti aiuti a capo da 400 euro per i bovini, 60 euro per gli ovicaprini, oltre ad aiuti per suinicoltori. 2 milioni di euro saranno destinati al settore equino attraverso erogazione di contributi in de minimis. L'aiuto diretto per il mancato reddito sarà erogato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, entro il mese di febbraio, che potrà anticipare al 100% le risorse investite dalle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, pari a 22 milioni di euro, che sono la prima attuazione del Piano strategico di rilancio agricolo dell'area del sisma. • Agevolazioni per accesso al credito per i giovani agricoltori: Priorità negli strumenti Ismea alle aziende dei territori colpiti nella concessione delle agevolazioni e dei mutui a tasso zero previsti per il sostegno alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, per favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. • Esteso fondo di solidarietà nazionale alle colture assicurabili: viene garantita la copertura finanziaria per l'attivazione delle misure compensative per interventi a sostegno delle imprese agricole delle regioni interessate dal terremoto o che hanno subito danni a causa del maltempo nel mese di gennaio 2017 anche alle aziende che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi. L'attivazione del Fondo consente alle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi di godere di tutti gli interventi di sostegno previsti a legislazione vigente come, in particolare, l'erogazione di contributi in conto capitale fino all'80% del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, l'attivazione di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale, la proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza, l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti e l'ottenimento di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate e per la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte. SISMA 2016-2017: COME FUNZIONA IL CREDITO D’IMPOSTA Provvedimento delle Entrate per le zone colpite dal sisma. Pronte le regole per i finanziamenti agevolati e il pagamento delle rate tramite credito d'imposta Le istruzioni del credito d’imposta collegato ai contributi erogati con le modalità del finanziamento agevolato a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi per far fronte ai danni arrecati sia al patrimonio privato (ad esempio immobili residenziali), sia alle attività economiche e produttive sono state pubblicate dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.
  • 6. 6 Il credito d’imposta è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso, ed è pari all’importo ottenuto dalla banca, sommando ad esso sia gli interessi dovuti, sia le spese di gestione strettamente necessarie. In pratica, nei casi in cui i contribuenti interessati abbiano ottenuto il finanziamento agevolato, è previsto che il pagamento delle corrispondenti rate per il rimborso del finanziamento stesso avvenga tramite l’utilizzo del credito d’imposta maturato dal beneficiario. In tal modo viene scongiurata l’eventualità che il contribuente non possa fruire del credito d’imposta per incapienza. A loro volta, gli istituti finanziatori provvedono a recuperare gli importi delle rate ricorrendo alla compensazione o, in alternativa, mediante cessione del credito. Riguardo i tempi, la compensazione è esercitata a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento. In particolare, il credito d’imposta maturato in capo a ciascun soggetto beneficiario tiene conto dell’importo ottenuto dalla banca in forma di finanziamento, sommando ad esso sia gli interessi dovuti sia le spese di gestione strettamente necessarie. TERREMOTATI CENTRO ITALIA: NUOVE SCADENZE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA Previsti ulteriori interventi urgenti per i territori colpiti dal sisma e dall’eccezionale maltempo delle scorse settimane, ecco le proroghe fiscali Vista la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di criticità e lo stato di emergenza nei territori del centro Italia colpiti dal terremoto in concomitanza con il verificarsi di eccezionali condizioni climatiche avverse delle scorse settimane, il Governo ha adottato nuove disposizioni urgenti a favore delle popolazioni di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, infatti con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 9 febbraio 2017 n. 33 del decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 10 febbraio, vengono previste nuove misure di sostegno e di assistenza e tempi più lunghi per i versamenti e gli adempimenti tributari. Le disposizioni di carattere fiscale sono inserite nell'articolo 11, che prevede modifiche all’articolo 48 del Dl 189/2016: Sostituti d’imposta Per i sostituti d'imposta viene confermata che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle stesse, relative ai soggetti residenti nei comuni colpiti dal terremoto, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016, sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi. Inoltre, sempre i sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni colpiti dal terremoto, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché a quelle sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato. Termini versamenti ed adempimenti fiscali Sospensione termini versamenti e adempimenti fiscali (esteso fino al 30 novembre 2017 l'intervallo temporale di riferimento). Con riguardo alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti fiscali viene esteso l’intervallo temporale di riferimento che, ovvero nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dal
  • 7. 7 sisma, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 30 novembre 2017 (precedentemente alla modifica era 24/08/2016 - 16/12/2016). Non si procede al rimborso di quanto già versato. Rottamazione cartelle di pagamento Novità anche per quanto riguarda la rottamazione delle cartelle esattoriali (definizione agevolata), il decreto prevede a favore delle popolazioni colpite dal terremoto la proroga di un anno dei termini e delle scadenze previsti dalla disciplina della definizione agevolata (commi 1, 2, 3, 3-ter e 12, dell’art. 6, DL 193/2016). Inoltre, il decreto in oggetto prevede nuove disposizioni agevolative a favore dei titolari di reddito d’impresa e di reddito di lavoro autonomo nonché a favore di coloro che esercitano attività agricole ed altro ancora. AGENZIA DELLE ENTRATE: ACCORDI CON FIGC E FEDERBASKET Tra l'Agenzia delle Entrate e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) sono stati stretti accordi per maggior trasparenza fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha stretto con la FIGC e la FIP accordi per garantire maggior chiarezza con il Fisco. In entrambi i casi, tutti gli scambi di informazioni avverranno in forma protetta e a prova di privacy e le informazioni saranno pertanto trattate in forma crittografata e protetta. Il protocollo sarà valido fino alla data del 28 febbraio 2018, termine entro il quale sarà deciso un eventuale rinnovo per le successive stagioni sportive. Di seguito i comunicati stampa con cui sono stati annunciati gli accordi rispettivamente con la FIGC e con Federazione Italiana Pallacanestro: Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, e il presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, hanno infatti sottoscritto un protocollo d’intesa che permetterà ai due enti di verificare l’equilibrio finanziario delle società professionistiche, in modo da garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi. I punti dell’intesa - Entro i prossimi due giorni, la FIGC comunicherà alle Entrate l’elenco delle società sportive professionistiche completo di denominazione sociale e codice fiscale/partita Iva, in modo da procedere alla verifica degli adempimenti tributari. In particolare, l’Agenzia controllerà: • il pagamento dei debiti Iva relativi all’anno d’imposta 2016 risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 28 febbraio 2017 e scaduti alla medesima data, oltre al trasferimento dei saldi d’imposta per le società che aderiscono al regime della liquidazione dell’Iva di gruppo in qualità di controllate; • l’avvenuta presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2015, i pagamenti di Ires, Irap, Iva e le ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente risultanti da dichiarazioni dello stesso periodo; • l’avvenuto pagamento rateale delle somme dovute a seguito della liquidazione delle imposte e delle ritenute relative a dichiarazioni con periodi d’imposta chiusi al 31 dicembre 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015; • l’avvenuto pagamento, anche rateale, delle imposte e delle ritenute relative ad atti divenuti definitivi, con cartelle notificate entro il 30 aprile 2017. Con le firme del direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, e del presidente della FIP, Giovanni Petrucci, si rinnova il protocollo d’intesa per lo scambio di informazioni utili a verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali, contributivi e l’equilibrio finanziario delle società sportive
  • 8. 8 professionistiche. Entro il 6 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate fornirà alla FIP l’esito delle attività di verifica degli adempimenti tributari. In questo modo la FIP potrà utilizzare i dati per verificare l’equilibrio finanziario delle società professionistiche in vista della prossima stagione sportiva. Il contenuto dell’accordo - Sulla base del protocollo, la FIP comunica all’Agenzia l’elenco delle società sportive professionistiche completo di denominazione sociale e codice fiscale/partita Iva. Dal canto suo, l’Agenzia si impegna a controllare la regolare presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2015, il pagamento dell’Ires, dell’Irap, dell’Iva e delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente risultanti dalle dichiarazioni con periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2015, il pagamento rateale delle somme dovute a seguito della liquidazione delle imposte e delle ritenute relative alle dichiarazioni con periodi d’imposta chiusi al 31 dicembre 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Inoltre, verificherà l’avvenuto pagamento, anche rateale, delle imposte e delle ritenute relative ad atti divenuti definitivi, con cartelle notificate entro il 30 aprile 2017. FATTURAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI 2017 Fino al 31 marzo 2017 sarà possibile esercitare l’opzione per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute: i chiarimenti Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni. Gli stessi dati possono essere acquisiti dall’Agenzia delle Entrate anche qualora il soggetto passivo, che ha esercitato l’opzione, trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio. Nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio perché emesse elettronicamente, il contribuente che ha esercitato l’opzione invierà i dati relativi alle altre fatture con la "trasmissione dei dati fattura. L’opzione per la trasmissione telematica deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi. Al termine di tale periodo, se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui viene esercitata. Per il 2017 - primo anno di attuazione della disposizione in esame - l’opzione può essere esercitata, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 14 dicembre 2016 e fino al 31 marzo 2017. Sul sito dell’Agenzia è stata pubblicata la Circolare 1/E con cui vengono forniti i primi chiarimenti sui dati da riportare nella comunicazione e sulla modalità di compilazione della stessa. In generale, se il contribuente trasmette o riceve le fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio, i dati delle stesse verranno acquisiti automaticamente dall’Agenzia e non sarà quindi necessario inviarli all’Amministrazione. Ecco di seguito i principali chiarimenti: • Come compilare la comunicazione in caso di operazioni particolari – Oltre ai dati del fornitore e del cliente, del numero e della data della fattura, la comunicazione prevede l’inserimento del valore dell’Iva ovvero, in caso di operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge, regime del margine ecc., in luogo dell’imposta l’inserimento una specifica causale (da N1 a N7) che consentirà di codificare la natura dell’operazione. Le causali sono identiche a quelle già previste dalla fattura elettronica utilizzata per le Pubbliche Amministrazioni.
  • 9. 9 • Chi è escluso, in tutto o in parte, dall’obbligo di trasmissione dei dati – Tra queste categorie sono indicati i soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane, i contribuenti che rientrano nel regime forfetario dei “minimi” e quelli che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. • Società sportive dilettantistiche e PA trasmettono solo le fatture emesse – I contribuenti che rientrano nel regime agevolato della legge n. 398/91, cioè le società sportive dilettantistiche e assimilate, sono obbligati a trasmettere solo i dati delle fatture emesse. Le Amministrazioni pubbliche, nonché quelle autonome, inviano solo i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalla pubbliche amministrazioni che non siano già state acquisite tramite il Sistema di Interscambio. Attenzione: come chiarito nel documento di prassi, i chiarimenti forniti riguardano anche la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture ai sensi del decreto fiscale 193/2016 e precisa quali contribuenti non sono tenuti all’adempimento. ACCERTAMENTO INDUTTIVO 2017: LEGITTIMO CON DEBITI IN BANCA E LIQUIDI IN CASSA La stipula di un nuovo mutuo, nonostante un saldo cassa elevato legittima l'accertamento induttivo: a dirlo è la Cassazione La società con un’elevata esposizione bancaria in presenza di un ingente saldo positivo del conto cassa, ha una condotta antieconomica e pertanto legittima l’Amministrazione finanziaria a procedere con l’accertamento analitico-induttivo, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1530 del 20 gennaio 2017. La vicenda processuale La società Alfa era stata destinataria di un atto di accertamento in quanto dopo aver riscontrato un palese comportamento antieconomico, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto inattendibile la contabilità della società benché regolarmente tenuta. Inoltre, la società, nonostante disponesse di cospicue risorse finanziarie proprie non riduceva la propria esposizione bancaria, ma l’aggravava ulteriormente stipulando un nuovo mutuo. La società presentava ricorso, vincendo sia in primo che in secondo grado, in quanto per il giudice d'appello "la presenza di reiterati prelievi dai conti bancari in rosso e i continui movimenti del conto cassa (dovuti all’accensione e all’estinzione dei finanziamenti soci) non erano idonei a far ritenere inattendibile la contabilità in presenza di regolarità formale della contabilità e congruità del reddito dichiarato agli studi di settore." L’amministrazione finanziaria proponeva ricorso per Cassazione argomentando che le anomalie riscontrate costituivano pesanti indizi di occultamento di ricavi, tanto da legittimare il ricorso alla procedura induttiva, con inversione dell’onere della prova al contribuente. La pronuncia della Corte Suprema I giudici di legittimità, accogliendo le censure sollevate dall’Agenzia delle Entrate, hanno confermato una condivisa e consolidata giurisprudenza, che configura in analoghe condotte commerciali prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare l’accertamento con il metodo analitico induttivo. La grave incongruità o abnormità del dato economico esposto in dichiarazione priva le stesse scritture contabili di qualsiasi attendibilità, consentendo all’Ufficio di dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e di desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, e ciò indipendentemente dalla riscontrata regolarità formale delle scritture contabili.
  • 10. 10 Affrontando la particolarità del caso in esame, la Corte Suprema ha motivato la propria decisone esaminando natura, caratteristiche e rilevanza del conto cassa, concludendo di essere in presenza di un’incongruenza dovuta alla “coesistenza di un conto cassa con ingente saldo positivo e di una contemporanea elevata negativa esposizione bancaria: l'impresa, difatti, vanta una grande liquidità ma, al contempo, non la usa e, per soddisfare i rapporti commerciali, ricorre al credito bancario (od ancor più, ad un mutuo passivo), fonte di costi ed oneri passivi”. E-MAIL TRUFFA SU AVVISI DI PAGAMENTO DI EQUITALIA Continuano le e-mail truffa su falsi avvisi di pagamento per indurre i contribuenti a fornire informazioni riservate Con un recente Comunicato Stampa Equitalia ha informato i contribuenti che in questi giorni continuano ad arrivare segnalazioni di messaggi di posta elettronica con i seguenti mittenti di seguito elencati. Equitalia ha ribadito di essere assolutamente estranea all’invio di questi messaggi e raccomanda nuovamente di non tenere conto della e-mail ricevuta e di eliminarla senza scaricare alcun allegato. Inoltre, Equitalia ha avuto conferma dal Cnaipic (Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche), l’unità specializzata della Polizia Postale, che in questi giorni è in atto una nuova campagna di phishing, cioè di tentativi di truffa informatica architettati per entrare illecitamente in possesso di informazioni riservate. • assistenza@creval.it, • assistenza@protocol.it, • autorizzata@postcert.it, • avviso@eq.it, • avviso@equ.it, • avviso@equitalia.it, • b4g112693.329597469@gruppoequitalia.it, • b4g116353.654618283@gruppoequitalia.it, • b4g232024.871969135@gruppoequitalia.it, • b4g340831.290834225@gruppoequitalia.it, • b4g37105.7327400958@gruppoequitalia.it, • b4g484809.283418861@gruppoequitalia.it, • b4g589127.28767122@gruppoequitalia.it, • b4g829188.595601231@gruppoequitalia.it, • b4g829823.325938126@gruppoequitalia.it, • b4g959117.53274326@gruppoequitalia.it, • cifre@equitliaroma.it, • eqeuitalia@sanzioni.it, • equitalia@avvia.it, • equitalia@sanzioni.it, • eqeuitalia@sanzioni.it, • equitaliat@raccomandata.it, • esecuzionipressoterzi.pugla@pec.equitaliasud.it, • fatture@gruppoequitalia.it, • fatture-equitalia@fatture-gruppoequitalia.it, • info@unipol.it, • info@venetobanca.it, • info_9@intesasanpaolo.it, info14@bcpp.it,
  • 11. 11 • info17@bcpp.it, info19@cse.it, • info6@bcpp.it, • info28@bper.it, • info55@bper.it, • info76842@bcca.it, • multe@equitalia.online, • noreplay@bancoposta.it, • noreply@certificazione.it, • noreply@equitalia.it, • noreply@legge.it, • noreply@pec.it, • noreply@postecert.it, • noreply@protocol.it, • noreply-equit@eq.it, • pagamenti@equitalia.it, • pagamento@gruppoequitalia.it, • noreply-equi@riscossioni1.it, • servizio@equitalia.it, • servizio@unicredit.it, • servizio_clienti@poste.it, • support@update.it, • veneziagiulia@pec.equitalia.it, • zaeaisrl@pec.it, • zuhadsrl@pec.it, • web_1@postepay.it MOD. 730/2017: ECCO TUTTE LE NOVITA’ DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2017 Premi di risultato, lavoratori impatriati, school bonus, utilizzo del credito della dichiarazione integrativa, bonus mobili giovani coppie e agevolazioni per i disabili Le principali novità contenute nel modello 730/2017 sono le seguenti: • Premi di risultato – da quest’anno ai dipendenti del settore privato a cui sono stati corrisposti premi di risultato d’importo non superiore a 2.000 euro lordi o nel limite di 2.500 euro lordi se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è riconosciuta una tassazione agevolata. Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione altrimenti si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite (quadro C - rigo C4); • Regime speciale per i lavoratori impatriati – per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese; • Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave – a decorrere dal periodo d'imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è elevato a euro 750 l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19 per cento; • Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave – a decorrere dall’anno d’imposta 2016 è possibile fruire della deduzione del 20 per cento delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficienza;
  • 12. 12 • School bonus – per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo; • Credito d’imposta per videosorveglianza – è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali; • Detrazione spese arredo immobili giovani coppie – alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50 per cento delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale; • Detrazione spese per canoni di leasing per abitazione principale – è riconosciuta la detrazione del 19 per cento dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55.000 euro; • Detrazione IVA pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B – a chi nel 2016 ha acquistato un’abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50 per cento dell’IVA pagata nel 2016; • Detrazione spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto – è riconosciuta la detrazione del 65 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative; • Otto per mille all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) – a decorrere dal periodo d’imposta 2016 è possibile destinare l’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anche all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG); • Utilizzo credito da integrativa a favore ultrannuale – da quest’anno è possibile indicare l’importo del maggior credito o del minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta successivo. Si ricorda che in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. INTRA ACQUISTI 2017: POSTICIPATA DI UN ANNO LA SOPPRESSIONE DELLA COMUNICAZIONE Posticipo di un anno degli effetti della soppressione delle comunicazioni INTRA 2 per gli acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in Europa Dopo l'approvazione al Senato del DL di conversione del Milleproroghe, l'Agenzia delle Entrate il 17 febbraio 2017 ha pubblicato un comunicato congiunto con l'Istat e l'Agenzia delle Dogane che qui riportiamo: "Nell’ambito della conversione in legge del Dl n. 244/2016 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe”), è imminente la formalizzazione di misure, già approvate dal Senato, che posticipano di un anno gli effetti della soppressione delle comunicazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea (Modelli INTRA-2). Nelle more della definizione del quadro giuridico e considerato che, in base al Regolamento CE n. 638/2004 del 31 marzo 2004 (e successivi regolamenti di modifica ed attuazione), concernente le statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri dell’Unione Europea, l’Istat deve comunque
  • 13. 13 raccogliere a fini statistici le informazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni per il mese di gennaio 2017, si comunica che l’obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione permane solo a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni ovvero che rientrino in tale periodicità in base all’ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a € 50.000,00 nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017. Tali soggetti, pertanto, sono tenuti ad effettuare, con le consuete modalità, la comunicazione mensile dei Modelli INTRA-2 compilando integralmente tali Modelli e a procedere al loro invio utilizzando gli usuali canali telematici (Servizio telematico doganale e Entratel), al fine di rispettare gli obblighi statistici definiti a livello UE" PROPOSTA DI LEGGE INERENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA PREVIDENZIALE PER I SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA Il 10 gennaio 2017 è stata presentata presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati una proposta di legge che prevede che, a decorrere dall’anno 2018, per i titolari di compensi per l’esercizio di attività sportive dilettantistiche previste dall’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati, l’aliquota previdenziale sia stabilita nella misura del 25% e che il relativo onere sia a carico per due terzi del committente e per un terzo del percipiente. MILLEPROROGHE 2017: APPROVATO IL DECRETO DI CONVERSIONE Il decreto mille proroghe 2017 è stato approvato il 24 Febbraio 2017. Intrastat, comunicazione beni ai soci, agevolazioni sui canoni di locazione concordati: ecco le novità Il decreto milleproroghe è stato approvato definitivamente il 24 Febbraio 2017 con 249 favorevoli, 147 contrari e 3 astenuti. Ecco le principali novità: • per il 2017 le comunicazioni dei dati delle fatture possono essere effettuate, per il primo semestre, entro il 16 settembre 2017 e, per il secondo semestre, entro il mese di febbraio 2018. • Viene ripristinato fino al 31 dicembre 2017 l’obbligo di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea (Intra-2). • Posticipato al 1° novembre 2017 l’avvio dell’applicazione sperimentale della lotteria nazionale legata agli scontrini relativi agli acquisti di beni o servizi, effettuati da persone fisiche residenti, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito. • Dal 1° gennaio 2018 la presentazione degli elenchi riepilogativi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è effettuata anche per finalità statistiche e gli obblighi di presentazione non riguardano più anche gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi • Comunicazione beni ai soci abrogata • Abrogata la norma che subordina la facoltà del proprietario di usufruire dell’ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile, derivante dai contratti di locazione stipulati (o rinnovati) a canone concordato, all’indicazione nella dichiarazione dei redditi degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché di quelli della denuncia dell’immobile ai fini Ici e Imu • Prorogato al 30 aprile 2017 il termine entro cui i lavoratori dipendenti trasferiti in Italia possono esercitare l’opzione per il regime fiscale di favore loro applicabile, scegliendo tra quello disciplinato dalla legge 238/2010 e quello previsto dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015. •
  • 14. 14 • Proroga al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento, del termine previsto per l’invio al Sistema tessera sanitaria, da parte dei veterinari iscritti agli Albi professionali, dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute da persone fisiche • Proroga fino al 31 dicembre 2017 della detrazione ai fini Irpef del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici • Estesa al 31 dicembre 2017 la possibilità di non computare, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti negli stessi territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni. • Proroga al 31 dicembre 2017 l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione in relazione agli eventi sismici dalle persone fisiche, residenti o domiciliate, e dalle persone giuridiche, che hanno la sede legale od operativa, nei comuni colpiti dal terremoto del 2016. • Proroga al 31 dicembre 2017 del termine fino al quale i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’applicazione dell’Imu. ANTIRICICLAGGIO 2017: APPROVATO ALL’ESAME PRELIMINARE IL DECRETO ATTUATIVO Meno adempimenti, più trasparenza ed un migliore sistema sanzionatorio nel decreto sull'antiriciclaggio. Il decreto legislativo di attuazione della IV direttiva europea in materia di antiriciclaggio è stato approvato in via preliminare nel corso del consiglio dei ministri n. 14. In particolare, il decreto riguarda l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE e la direttiva 2006/70/CE. Recentemente il Consiglio Nazionale dei Commercialisti aveva espresso soddisfazione per l'incontro con il MEF. "Revisione degli oneri formali a carico degli studi professionali, delimitazione dell’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, riduzione dell’entità delle sanzioni minime e massime: sono alcune delle principali richieste formulate dal nel corso della prima riunione del tavolo tecnico sull’antiriciclaggio tenutosi oggi a Roma presso il MEF, alla presenza del Viceministro Luigi Casero." si legge nel comunicato del CNDCEC. Di seguito il testo del comunicato stampa del consiglio dei ministri 14 del 23.02.2017 con cui è stata annunciata l'approvazione all'esame preliminare del decreto antiriciclaggio. "Il decreto recepisce la direttiva UE 2015/849, che ha introdotto disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo. I destinatari della normativa antiriciclaggio sono persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario o che hanno disponibilità di denaro, i quali sono tenuti a determinati obblighi informativi nei confronti dell’unità di informazione finanziaria (UIF) che effettua l’analisi delle operazioni sospette e smista i dati agli altri soggetti, deputati al controllo dei flussi finanziari per finalità di terrorismo e antimafia come la Direzione investiva antimafia (DIA), il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, il Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Quest’ultimo soggetto, di nuova istituzione è qualificato come l’organismo responsabile dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del
  • 15. 15 terrorismo. Viene inoltre istituito il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust, allo scopo di accrescere la trasparenza e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. E’ prevista altresì l’istituzione di un registro centrale dei trust produttivi di effetti fiscali, in cui saranno custodite le informazioni sulla titolarità effettiva del trust. Inoltre, il provvedimento razionalizza il complesso degli adempimenti posti a carico degli attori del sistema, eliminando formalità e tecnicismi in ordine alle modalità di conservazione dei dati e dei documenti, ritenuti eccessivi rispetto alle esigenze di uniforme ed omogenea applicazione del diritto comunitario e, come tali, potenzialmente anticompetitivi. Le nuove disposizioni garantiscono anche un adeguato sistema di controllo degli operatori contrattualizzati dalle società di “money transfer”, attività di rimessa di denaro all’estero che presentano un elevato rischio di infiltrazione criminale. Coerentemente a quanto prescritto dalla direttiva, viene disegnato un sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo." PUBBLICO IMPIEGO: ATTIVITA’ EXTRA AMMISSIBILI SE SALTUARIE ED OCCASIONALI Ci è stato posto il caso di un dipendente pubblico a tempo pieno che abbia chiesto se potesse svolgere lavori tecnici extra orario d’ufficio che comporterebbero un compenso di 20.000 euro lordi e se, a tale scopo, il lavoratore dipendente potesse aprire la partita Iva. In via generale il dipendente pubblico non può esercitare prestazioni lavorative extraprofessionali in quanto, sulla base del rispetto del principio generale dell’esclusività del rapporto di lavoro pubblico, l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni, richiama, al comma 1, l’art. 60 del DPR 3/1957, nel quale si stabilisce che “l’impiegato pubblico non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione né assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente”. Peraltro, nel caso in cui l’attività avesse il carattere della saltuarietà e della occasionalità, e non fosse in conflitto di interessi con l’attività pubblica, il dipendente pubblico a tempo pieno potrebbe svolgere tale attività, fuori orario di servizio, previa autorizzazione dell’amministrazione, ma, nel caso di un dipendente pubblico a tempo pieno, non sussistendo le caratteristiche sopra indicate, in quanto l’attività che si verrebbe a svolgere (lavori tecnici), in considerazione del volume d’affari prodotto (20.000 euro), presuppone l’esercizio abituale e prevalente di tale attività economica, si ritiene che non dovrebbe essere possibile l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza. ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI: NESSUNA AGEVOLAZIONE PER L’ENTE NON COMMERCIALE Un ente non commerciale svolge anche un’attività imprenditoriale. Possiede un immobile strumentale per natura, dato in affitto a terzi, tra i beni relativi all’impresa. Può fruire della norma di assegnazione agevolata per attribuire il bene agli associati? L’operazione non rientra tra quelle previste dalle norme di legge. Infatti, per quanto concernei soggetti destinatari delle norme agevolative, la circolare 26/E/2016 ha chiarito che, dato il tenore letterale della norma, sono esclusi sia gli enti non commerciali, sia le società non residenti nel territorio dello Stato.
  • 16. 16 SPESOMETRO: OBBLIGHI ED ESONERI PER ENTI NON COMMERCIALI Per quanto concerne l’obbligo di invio trimestrale dei dati delle fatture di acquisto e di vendita, di cui all’art. 21 del DL 78/2010, come modificato dal DL 193/2016, partendo da quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la nota del 23 gennaio 2014, n. 9366, relativamente allo spesometro, si potrebbe ritenere che l’obbligo si renda applicabile anche agli enti non commerciali che hanno optato per il regime forfettario ex legge 16 dicembre 1991, n. 398, limitatamente, però, alle fatture che si riferiscono all’attività commerciale esercitata. Relativamente, invece, all’obbligo dell’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (mensili o trimestrali) previsto dall’art. 21-bis del DL 78/2010, come introdotto dall’art. 4, comma 2, del DL 193/2016, tra i soggetti esonerati da tale adempimento, l’art. 21-bis del DL 78/2010 indica coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva. Tra i soggetti non obbligati a presentare la dichiarazione annuale Iva e, quindi, esonerati dall’obbligo dell’invio dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, ci sono anche gli enti non commerciali, tra cui quelli che hanno optato per la legge 398/91. SPONSOR: DEDUZIONE LIMITATA SENZA RITORNI ATTESI SUI RICAVI Le sponsorizzazioni a favore di associazioni/società sportive costituiscono spese di pubblicità integralmente deducibili ai fini fiscali se il contribuente dimostra che si tratta di spese finalizzate alla pubblicizzazione dei prodotti o dei marchi dell’azienda, con una diretta aspettativa di ritorno commerciale. Altrimenti, è corretto qualificarle come spese di rappresentanza, deducibili nei limiti previsti dal DM 19 novembre 2008. Sono queste le conclusioni cui è pervenuta la Ctp Caltanissetta con la sentenza 1233/1/2016 (presidente Monteleone, relatore Porracciolo). La controversia scaturisce da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta ha recuperato a tassazione le somme versate da una società nel 2011 per la sponsorizzazione di una squadra di pallavolo militante in prima divisione. In particolare, dal testo della sentenza emergerebbe che l‘Ufficio ha ritenuto tali erogazioni antieconomiche e non congrue, alla luce del volume di affari della società e del ristretto bacino di utenza del messaggio pubblicitario. Su queste basi, l’Ufficio ha concluso che tali spese andrebbero riqualificate quali costi di rappresentanza e, pertanto, andrebbero assoggettati al relativo regime fiscale. La società impugna l’avviso di accertamento, affermando l’economicità e la congruità delle erogazioni in esame, in particolare per il fatto che grazie ai contratti in questione il logo aziendale era stato ampiamente divulgato su scala nazionale, con evidenti benefici in termini pubblicitari. Inoltre, la ricorrente ricorda che l’art. 90, comma 8, della legge 289/2002 presume in modo assoluto che costituiscano spese di pubblicità gli stanziamenti a favore di società sportive dilettantistiche fino ad un importo annuale di 200.000 euro. La Ctp richiama anzitutto la giurisprudenza della Corte di Cassazione (16596/2015, 21977/2015) secondo cui il criterio discretivo tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza va individuato nella diversità degli obiettivi, dal momento che: • costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l’immagine della società, senza alcuna aspettativa di incremento delle vendite; • sono spese di pubblicità quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti alla pubblicizzazione dei prodotti o dei marchi aziendali, con il fine diretto di incrementare le vendite.
  • 17. 17 Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente emergeva che, tanto sulle maglie degli atleti quanto nei luoghi in cui si tenevano le manifestazioni e sui manifesti delle partite, era indicato solo il logo dell’azienda, ma non veniva pubblicizzato alcun prodotto o marchio aziendale. Inoltre, la società non aveva dimostrato alcuna diretta aspettativa di ritorno commerciale derivante dall’erogazione effettuata. Su queste basi, la Ctp ha confermato l’inquadramento delle somme operate dall’Ufficio in termini di spese di rappresentanza, rigettando il ricorso. Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza Studio Cassinis STUDIO CASSINIS Dottori Commercialisti & Avvocati Via Leone XIII, 14 20145 Milano Tel. +39 02 31 32 36 Fax +39 02 33 61 47 72 Viale Bruno Buozzi, 99 00197 Roma (I (Italia) Tel. + 39 06 92919104 Fax. + 39 06 92919104 Web:www.studiocassinis.com e-mail:info@studiocassinis.com