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Milano, 29 gennaio 2018
FORUMCLUB 2018:
Vi aspettiamo a Bologna il 21 febbraio alle ore 16
al nostro convegno dedicato a
“La rivoluzione nell’uso dei dati personali. Cosa cambia e come adeguarsi alle
nuove regole europee per non incorrere nelle nuove sanzioni”
a cura di: Avv. Angela Raso e Dott. Beatrice Masserini
Il 25 maggio 2018 diverrà operativa la riforma europea sulla protezione dei dati
personali: nuovi obblighi e nuove responsabilità. Scopriamo che cosa comporta questa
rivoluzione per tutte le aziende e, quindi anche per le ASD e le SSD, e quali saranno
le sue conseguenze pratiche, organizzative e legali.
Contattateci tramite email per ricevere l’invito ad accedere gratuitamente all’expo del
ForumClub-ForumPiscine Gallery 2018, che avrà luogo il 21, 22 e 23 febbraio dalle
ore 9 alle ore 18
ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE: VIA AL REGISTRO CONI 2018
Registro telematico delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche: pubblicate le risposte alle
FAQ (Frequently Asked Questions)
Dal 1° gennaio 2018 è possibile accedere al nuovo applicativo sul quale è attivo il Registro telematico
nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni.
Il Registro è lo strumento che il Comitato olimpico nazionale italiano ha istituito per confermare il
«riconoscimento ai fini sportivi» alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle
Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva.
Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve
trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.
L'importanza del Registro è fondamentale ai fini fiscali.
L’iscrizione al Registro è, infatti, il primo presupposto per consentire alle ASD/SSD di fruire delle
agevolazioni fiscali riconosciute allo sport dilettantistico; su tutte si ricordano quelle di cui alla Legge
398/1991 e quelle stabilite dall’articolo 90 della Legge 289/2002 (comprese le regole sulla presunzione
assoluta per la deducibilità delle sponsorizzazioni).
Il nuovo Registro
L’accesso al nuovo applicativo (https://rssd.coni.it/), la cui entrata in vigore risalirebbe già al 1°
gennaio, è rimasto in stand by proprio per consentire la trasmigrazione (automatica) dal vecchio al
nuovo sistema dei dati già presenti relativi alle associazioni/società iscritte prima d’ora.
La nuova procedura, che, di fatto, recepisce le ultime norme adottate dal Coni con delibera del 18
luglio 2017, rafforza il ruolo istituzionale dell’Ente quale unico organismo certificatore (articolo 7,
comma 2, Dl 136/2004), che può garantire che solo le associazioni e società che svolgono attività
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sportiva dilettantistica possano usufruire dei benefici fiscali e previdenziali riservati allo sport dal
legislatore.
L’iscrizione automatica
Fra le maggiori novità introdotte si segnala la semplificazione delle procedure d’iscrizione che ora
prevedono che siano direttamente gli organismi affilianti (delle varie discipline sportive), e non più la
singola associazione/società in autonomia, ad effettuare l’iscrizione al Registro del Coni una volta
conclusa la fase dell’affiliazione e del tesseramento.
Tale novità deve essere accolta con estremo favore se pensiamo che prima di oggi l’automatica
iscrizione, contestuale all’affiliazione (o al rinnovo della stessa), spettava in alcuni casi, solo in virtù di
specifiche convenzioni stipulate fra il Coni e i vari Enti sportivi. Questo per il passato ha comportato
che, alcune associazioni/società regolarmente affiliate e sistematicamente iscritte ai singoli campionati
sportivi di categoria, ignari della necessità della doppia iscrizione, si sono viste ingiustamente
disconoscere le agevolazioni fiscali spettanti per il mondo dilettantistico proprio per effetto della
mancanza di questo ulteriore requisito formale, pur essendo nei fatti innegabile la loro natura di
associazione/società sportiva dilettantistica.
La funzionalità del Registro
Con la messa in esercizio del nuovo applicativo, tutte le utenze Coni attive fino al 31.12.2017 non
saranno più valide e, pertanto, il legale rappresentante di ogni singola associazione/società sportiva,
dovrà provvedere ad accreditarsi alla nuova piattaforma per poter accedere alla propria area riservata,
verificare le informazioni esistenti, stampare il certificato di iscrizione ed eventualmente usufruire degli
ulteriori servizi messi a disposizione dal Registro (il facoltativo inserimento del rendiconto economico-
finanziario, la possibilità di redigere e stampare le ricevute rilasciate agli associati/tesserati ecc.)
Le nuove “SSDL”
Il nuovo Registro telematico, in funzione dall’01.01.2018, è il frutto dell’ultimo regolamento approvato
dal Coni lo scorso 18 luglio 2017 (delibera n. 1574). Regolamento che dovrà, però, essere già
riaggiornato per fare spazio alle modifiche previste dalla legge di Bilancio 2018 con l’introduzione
delle nuove società sportive dilettantistiche a scopo di lucro, le cui agevolazioni fiscali (in primis si
ricorda la riduzione alla metà dell’aliquota Ires) sono subordinate, anche in questo caso, al preventivo
riconoscimento sportivo rilasciato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
I punti chiave
NUOVO REGISTRO BENEFICI FISCALI
Dall’01 gennaio 2018 è attivo il nuovo
applicativo sul quale è tenuto il Registro
telematico Nazionale delle associazioni e
società sportive dilettantistiche del Coni. Il
Registro è lo strumento che il Comitato
Olimpico Nazionale Italiano ha previsto per
confermare “il riconoscimento ai fini sportivi”
alle associazioni/società sportive dilettantistiche
già affiliate alle Federazioni sportive nazionali,
alle Discipline sportive associate e agli Enti di
promozione sportiva.
L’iscrizione è il primo requisito per poter
accedere ai benefici previsti dal legislatore
per il mondo dello sport dilettantistico. Si
pensi alla disciplina di cui alla Legge
398/1991, ai compensi “in esenzione” per gli
atleti e gli addetti alle gare in genere di cui
all’articolo 67, lettera m), del Tuir, alle
agevolazioni di cui all’articolo 90 della
Legge 289/2002, fra cui la “presunzione
assoluta” per la deducibilità delle
sponsorizzazioni ricevute (Cassazione
sentenza 21 marzo 2017 n. 7202)
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ISCRIZIONE AUTOMATICA SOCIETA’ DILETTANTISTICHE A
SCOPO DI LUCRO
Con il nuovo sito è semplificata l’intera
procedura di iscrizione, prevedendo che
saranno gli stessi organismi affiliati e non più la
singola associazione/società, a dover
perfezionare l’accesso al registro. Il nuovo
applicativo, a cui sarà necessario abilitarsi ex
novo (le vecchie utenze non saranno più attive)
permetterà ai singoli sodalizi sportivi, l’accesso
alla loro area riservata, al fine di poter
agevolmente certificare la loro reale natura
sportivo-dilettantistica.
Il nuovo Registro telematico è il frutto
dell’ultimo regolamento approvato dal Coni
lo scorso 18 luglio 2017 (delibera n. 1574).
Tale determinazione dovrà però essere
riaggiornata per fare spazio alle modifiche
previste dalla Legge di Bilancio 2018, che
ha previsto l’introduzione delle nuove
società sportive dilettantistiche a scopo di
lucro, le cui agevolazioni fiscali (in primis la
riduzione alla metà dell’aliquota Ires) sono
subordinate, anche in questo caso, al
preventivo riconoscimento sportivo
rilasciato dal Coni.
Ecco di seguito le risposte alle principali FAQ pubblicate sul sito CONI
La mia associazione/società è iscritta al Registro ma non compare sul sito del CONI. Perché?
Nei primi giorni dell'anno 2018, a causa della migrazione di tutti i dati dal vecchio al nuovo
programma potrebbero generarsi disallineamenti nella visualizzazione dei dati sia nella sezione
riservata che in quella pubblica. Ricordiamo che il Registro Pubblico mostra i nominativi delle
associazioni/società sportive dilettantistiche la cui iscrizione risulti compiutamente perfezionata alle
h.24:00 precedenti la consultazione. Si consiglia, in ogni caso, di entrare nella sezione riservata
collegandosi all’indirizzo internet https://rssd.coni.it/ per controllare i dati e sollecitare, in presenza di
inesattezze, gli organismi affilianti per apportare le correzioni.
La mia associazione/società, iscritta al Registro, ha già un'utenza funzionante. Con il nuovo
applicativo in uso dal 1° gennaio 2018 posso accedere alla sezione riservata utilizzando lo stesso
login?
No. Tutte le utenze precedentemente attivate non saranno più valide dopo il 1 gennaio 2018. Per
accedere alla sezione riservata del Registro è quindi necessario che il Legale Rappresentante provveda
ad accreditarsi al nuovo applicativo mediante la compilazione del modulo di registrazione on line.
La mia associazione/società ha conseguito più iscrizioni al Registro.
Con il nuovo applicativo è necessario ripetere l'accreditamento per ogni iscrizione?
No. Per l'accesso alla sezione riservata del Registro è prevista un unico accreditamento. Con il login
ottenuto (username + password), si potrà verificare la propria posizione con riferimento a tutti i
rapporti di affiliazione ed inserire i dati obbligatori e/o facoltativi seguendo le indicazioni del
programma.
Se l'iscrizione al Registro avviene per il tramite degli organismi di affiliazione, perché il legale
rappresentante dell'associazione/società deve accreditarsi alla nuova piattaforma ed inserire
ulteriori informazioni nella sezione riservata?
Il legale rappresentante, accedendo alla sezione riservata del Registro, oltre a verificare che tutti i dati
trasmessi dagli organismi sportivi a cui è affiliato siano corretti può stampare il documento di
riconoscimento sportivo. Circa le ulteriori informazioni da inserire è opportuno distinguere tra
informazioni obbligatorie ed informazioni facoltative. Le informazioni obbligatorie che sono limitate
agli estremi della registrazione dell'Atto Costitutivo/Statuto effettuata presso il competente Ufficio
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dell'Agenzia delle Entrate sono dovute soltanto dalle associazioni/società che nell'anno 2017 non erano
iscritte al Registro ed attualmente sono affiliate agli organismi sportivi che ancora possono utilizzare il
cosiddetto iter standard. Le informazioni facoltative, invece, riguardano il rendiconto approvato
annualmente dai soci e la compilazione delle ricevute rilasciate dall'associazione/società e di quelle
utili per la precompilata.
Quali sono gli organismi di affiliazione che per il 2018 utilizzeranno ancora il cosiddetto iter
standard?
Gli organismi attualmente sono 42. Si tratta di ACI; AeCI; CUSI; FASI; FCI; FCrI; FIB; FIBa; FIC;
FICr; FICSF; FID; FIDAF; FIDS; FIG; FIGB; FIGC; FIGEST; FIKBMS; FIM; FIN; FIPAP; FIPE;
FIPM; FIPT; FIR; FIRAFT; FISB; FISE; FISO; FISW; FITARCO; FITAV; FITDS;
FITETREC_ANTE; FITw; FIV; FIWuK; FMI; FMSI; FSI; PGS.
Nel corso del 2018, però, una volta implementati i propri sistemi informatici, potrebbero chiedere di
passare alla modalità web prima del termine stabilito dal Regolamento.
CONI: COMUNICAZIONE SULLO YOGA
In data 04 gennaio 2018 il CONI - in merito alle richieste di chiarimento pervenute relativamente al
riconoscimento dello yoga come disciplina sportiva ammissibile per l’iscrizione al Registro delle
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - precisa che, nonostante non sia disciplinato da
nessuna Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO, si è attivato facendo in modo che alcune
Federazioni Sportive Nazionali, tra cui la Federginnastica e la Federpesistica, considerino lo yoga come
“attività propedeutica” alle discipline di competenza.
LEGGE DI BILANCIO 2018: AUMENTA LA NON IMPOBILITA’ PER SPORTIVI E
MUSICISTI
Legge di bilancio 2018: aumento esenzione compensi per alcune attività musicali e per attività sportive
dilettantistiche
La Legge di Bilancio 2018 prevede l'aumento del tetto per l'esenzione per compensi di attività musicali
e attività sportive da 7.500 euro a 10.000. In particolare, il comma 367 lett.b dell'unico articolo della
Legge di Bilancio 2018 (articolo 69, comma 2, del Tuir), eleva da 7.500 a 10.000 euro l’importo che
non concorre a formare il reddito imponibile
• delle indennità,
• dei rimborsi forfettari,
• dei premi,
• dei compensi
erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (da
parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche), nonché di quelli erogati
nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. A tal fine viene modificato l’articolo 69,
comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (DPR n. 917 de 1986.
Riassumendo, quindi, i compensi, i premi, i rimborsi spese e le indennità di trasferta, corrisposti dalle
società sportive agli sportivi dilettanti, dal 1° gennaio 2018 in avanti, sono detassati fino a 10.000 euro.
Il precedente limite era di 7.500 euro. Sono in ogni caso esclusi dalla tassazione – quindi non intaccano
il limite di 10.000 euro – i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio, al
trasporto sostenute per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Il superamento della soglia di 10.000 euro deve essere verificato facendo riferimento all’ammontare
complessivo dei compensi percepiti nell’anno dallo sportivo dilettante anche se corrisposti da società
sportive diverse.
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L’innalzamento della soglia dovrebbe dare luogo a ulteriori effetti (indiretti) per ciò che riguarda la
tassazione delle somme corrisposte in misura eccedente rispetto al nuovo limite.
L’articolo 25 della legge 133/1999 dispone che “la ritenuta è a titolo di imposta per la parte imponibile
dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che
eccede il predetto importo”.
Con la soglia dei 7.500 euro, la ritenuta a titolo di imposta si applicava fino a 28.158 euro (frutto della
somma tra l’area detassata e 20.568,28 euro cioè i vecchi 40 milioni di lire).
Con la soglia a 10.000 euro, invece, la ritenuta a titolo di imposta deve applicarsi fino a 30.658 euro.
Questo perché l’aliquota della ritenuta sarà corrispondente a quella relativa al primo scaglione di
reddito del 23% (articolo 11 del Tuir). Tale aliquota deve essere poi maggiorata con l’applicazione
delle addizionali comunali e regionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone
fisiche.
A seguito della modifica normativa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, i compensi eccedenti il nuovo
importo di 30.658 euro dovranno essere assoggettati a ritenuta di titolo di acconto. In questo caso i
compensi percepiti si cumulano con gli eventuali ed ulteriori redditi conseguiti dallo sportivo dilettante.
Anche in questo caso la percentuale della ritenuta corrisponde a quella equivalente al primo scaglione
di reddito, ed è quindi pari al 23%o. Gli effetti della modifica normativa sono i seguenti.
- compensi da 0 a 10 mila euro: non si applicano imposte;
- compensi oltre 10 mila euro e fino a 30.658,28 euro: si applica una ritenuta del 23% a titolo di
imposta, oltre alle addizionali comunali e regionali;
- compensi eccedenti 30.658,28 euro; si applica una ritenuta del 23% a titolo di acconto, oltre alle
addizionali comunali e regionali.
BONUS SPORT: LE NOVITA’ NELLA LEGGE DI STABILITA’ 2018
Legge di bilancio 2018: credito d'imposta ammodernamento impianti calcistici, possibili società
dilettantistiche a scopo di lucro, innalzamento a 10.000 franchigia compensi sportivi
Sono numerose le misure contenute nel cd. Pacchetto Sport nella Legge di bilancio 2018.
In primo luogo è previsto un credito d'imposta ammodernamento impianti calcistici (Comma 352) a
favore delle società appartenenti:
• alla Lega di serie B;
• alla Lega Pro;
• alla Lega nazionale dilettanti;
che ammodernano gli impianti calcistici.
Il credito è pari al 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti, fino ad
un massimo di 25.000 euro.
Le società interessate potranno accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti previsti dal
regolamento UE 14097/2013 del 18.12.2013 relativo agli aiuti de minimis.
Un decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, individuerà
le modalità di attuazione del credito.
La seconda novità riguarda l'istituzione di società sportive dilettantistiche con scopo di lucro (Commi
353-361) che si concretizza nella possibilità di esercitare attività sportive dilettantistiche anche con
scopo di lucro, attraverso una delle forme di società previste dal Libro V del codice civile. In tal caso
lo statuto deve contenere:
• nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;
• nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive
dilettantistiche;
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• il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni
sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero
riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
• l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro
pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso
del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione
e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività
motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), purché in possesso
della laurea triennale in Scienze motorie.
Queste società, nel caso in cui abbiano ottenuto il riconoscimento da parte del CONI, godono della
riduzione alla metà dell'IRES.
L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE 14097/2013 del
18.12.2013 relativo agli aiuti de minimis.
I servizi di carattere sportivo, resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal
CONI, nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti
gestiti da tali società, sono soggetti all'aliquota IVA del 10% (n. 123-quater della Tabella A, parte III,
del DPR 633/72).
Le collaborazioni rese a favore delle società sportive dilettantistiche lucrative costituiscono oggetto di
contratti di collaborazione coordinata continuativa, e i relativi compensi costituiscono redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente. I collaboratori, a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di
Bilancio 2018, sono iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i
primi 5 anni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, la contribuzione a tale fondo è
dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore.
La Legge di stabilità 2018 istituisce anche un credito d'imposta erogazioni liberali per
ristrutturazione impianti sportivi pubblici (Commi 363-366) prevedendo un credito d'imposta per
coloro che nel corso del 2018 effettuano erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 Euro per interventi
di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari.
Il credito è pari al 50% delle erogazioni effettuate, nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, ed è
utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo.
Il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare all'Ufficio per lo Sport, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione.
Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione, e fino all'ultimazione dei lavori di
ristrutturazione, i soggetti devono comunicare all'Ufficio per lo sport lo stato di avanzamento lavori.
Con decreto, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018,
dovranno essere fornite le disposizioni applicative necessarie.
Prevista, infine, una nuova franchigia per compensi da attività sportiva dilettantistica (Comma 367).
In particolare viene aumentato da 7.500 a 10.0000 Euro il limite entro cui le indennità, i rimborsi
forfettari, i premi e i compensi erogati (di cui alla lett. m) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR):
• ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da
parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;
• nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive
nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di
promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive
dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto
non concorrono a formare il reddito.
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OK AI DIVIDENDI DELLE SRL SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Sui profitti realizzati dal 2018 ed erogati ai soci scatta la ritenuta del 26%. Doppio vantaggio con
l’IRES al 12 %.
Con le Società lucrative è ammessa la distribuzione di utili e la cessione delle quote.
Dal 1° gennaio 2018, con l’entrata in vigore della legge di Bilancio (la 205/2017), è possibile costituire
le nuove società sportive dilettantistiche con scopo di lucro.
Con queste nuove società potranno essere liberamente distribuiti i dividendi senza che sorgano
contestazioni con il Fisco. I soci potranno anche cedere la quota di partecipazione posseduta,
eventualmente realizzando plusvalenze, senza che l’operazione configuri una indiretta distribuzione di
utili.
La mancanza dello scopo di lucro, quindi il divieto di distribuire gli utili sotto qualsiasi forma, per le
associazioni e le società sportive dilettantistiche, è prevista in generale, dall’articolo 90, comma 18,
lettera c) dalla legge 289/2002. La disposizione richiede che i “sodalizi sportivi” debbano prevedere
espressamente nei propri statuti “l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi dell’attività non
possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette”.
Le condizioni
Ora, dall’inizio dell’anno, è possibile derogare a questo divieto a condizione di inserire nello statuto le
seguenti clausole previste dall’articolo 1, comma 367 della legge 205/2017:
- la denominazione o ragione sociale deve indicare la dicitura “società sportiva dilettantistica
lucrativa”;
- nell’oggetto o scopo sociale deve essere previsto lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive
dilettantistiche;
- deve essere previsto nello statuto il divieto per gli amministratori di ricoprire la stessa carica in altre
società sportive affiliate alla stessa federazione sportiva o rientranti nella stessa disciplina;
- deve essere indicato l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive aperte al pubblico a pagamento la
presenza di un direttore tecnico con un percorso di studi qualificato (diploma Isef, laurea in scienze
motorie, etc…);
E’ possibile adottare la forma della Srl, della Spa e della Società in accomandita per azioni.
Anche se la manovra effettua un richiamo generico al Codice Civile, non dovrebbe essere possibile
esercitare un’attività sportiva/lucrativa con una Snc o una Sas in quanto le nuove disposizioni
prevedono espressamente, quale beneficio, la riduzione della sola Ires.
La tassazione
Le novità consistono non solo nella possibilità di distribuire liberamente i dividendi, ma anche in un
regime di tassazione di fatto più favorevole rispetto alle altre società che esercitano attività diverse (non
sportive).
La nuova forma societaria può essere costituita solo dal 1° gennaio 2018. Di conseguenza la prima
distribuzione di dividendi potrà essere deliberata nel 2019 e potrà riguardare gli utilizzi realizzati nel
primo anno di “vita”.
Questa circostanza determina l’applicazione dei nuovi criteri di tassazione dei dividendi previsti
dall’ultima legge di Bilancio e si traduce in un vantaggio doppio per le società sportive dilettantistiche
lucrative.
Gli utili formati nell’anno 2018 ed in quelli successivi si tassano con l’applicazione di una ritenuta a
titolo di imposta del 26% sia per le partecipazioni qualificate, sia per quelle non qualificate. Quindi,
questi utili non devono essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi. E’ indifferente possedere una
quota di partecipazione del 95% o del 5%.
La ritenuta del 26% è la stessa delle altre società di capitali non sportive che sono soggette all’Ires del
24%. Invece, le società sportive lucrative scontano l’Ires del 12%. Il che rappresenta un ulteriore
vantaggio.
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Le plusvalenze
Per le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni sono previsti vantaggi analoghi.
Anche in questo caso, la Legge 205 prevede nuovi criteri di tassazione, che però sono applicabili a
partire dal 1° gennaio 2019.
Nel 2018 le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni qualificate, costituiscono
reddito tassabile nella misura del 58,14%. I plusvalori ottenuti dalla cessione di partecipazioni non
qualificate (ad esempio una quota del 5%) sono tassati con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del
26%
A partire dalle plusvalenze realizzate nel 2019 non dovranno più essere tenute distinte le partecipazioni
qualificate da quelle non qualificate. Il trattamento fiscale sarà lo stesso sia per le partecipazioni di
maggioranza, che per quelle minoritarie. Si applicherà sempre un’imposta sostitutiva del 26%.
I soci delle nuove società sportive lucrative potranno cedere liberamente le loro quote di
partecipazione. D’altra parte, il divieto di trasferimento delle quote rappresenta una condizione
essenziale per applicare la disciplina di cui all’articolo 148 del Tuir relativa alla
decommercializzazione dei compensi. Le nuove società, invece, perdono questo beneficio e, se
effettuano prestazioni verso il pagamento di corrispettivi specifici, le entrate dovranno essere tassate,
sia pure con l’aliquota Ires ridotta del 12%.
Riepiloghiamo le novità di quest’anno
DISTRIBUZIONE DI UTILI E CESSIONE DI QUOTE
Dal 1° gennaio 2018 possono essere costituite le nuove società sportive dilettantistiche lucrative.
Gli atti costitutivi devono indicare specifiche clausole previste dalla legge. Possono essere
distribuiti gli utili e cedute le quote di partecipazione, anche realizzando plusvalenze. Ciò in
conseguenza dello scopo di lucro.
DISTRIBUZIONE DI UTILI E TASSAZIONE
I dividendi distribuiti ai soci persone fisiche sono tassati, come le società non sportive, con una
ritenuta d’imposta del 26%.
Il vantaggio fiscale è maggiore in quanto gli utili ante distribuzione sono stati tassati con Ires del
12% anziché del 24%.
CESSIONI DI PARTECIPAZIONI
Le plusvalenze conseguite nell’anno 2018, con le cessioni di partecipazioni, concorrono a formare
il reddito del socio per il 58,14% (partecipazione qualificata). Per le non qualificate si applica
l’imposta sostitutiva del 26%. Dal 2019, le plusvalenze relative ad ogni tipo di partecipazione
(qualificata e non qualificata) sconteranno l’imposta sostitutiva del 26% come le società non
sportive.
COMPENSI ESENTI DA PRELIEVO
Dal 1° gennaio 2018 i compensi corrisposti agli sportivi dilettanti sono esclusi da tassazione fino a
10.000 euro. In precedenza il limite era di 7.500 euro.
COMPENSI SOGGETTI A TASSAZIONE
I compensi corrisposti nella misura compresa tra 10.000,01 euro e 30.658,28 euro sono
assoggettati a ritenuta di titolo d’imposta pari al 23% con la maggiorazione delle addizionali
comunali e regionali; quelli superiori a 30.658,28 euro sono assoggettati a ritenuta a titolo di
acconto pari al 23% con la maggiorazione delle addizionali comunali e regionali di
compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
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BONUS MOBILI 2018: CONFERMATO DALLA LEGGE DI BILANCIO
Legge di bilancio 2018: confermata la proroga del bonus mobili per l'acquisto di mobili e
elettrodomestici di classe A o A+ su immobili oggetto di ristrutturazione
Numerose le misure contenute nel cd "pacchetto casa" nella Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017). In
particolare, una delle proroghe contenuta nel comma 3 dell'articolo unico della legge di stabilità,
riguarda il cd. bonus mobili. Infatti, anche per l'anno 2018 è confermata l’agevolazione fiscale al 50%
per le spese effettuate per l’acquisto di:
• mobili;
• grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni)
• apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica;
finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, con lavori avviati nel 2017 o nel
2018.
Come previsto dalla normativa precedente, è confermato l’importo massimo di 10.000 euro per
immobile.
LEGGE DI BILANCIO 2018: PREVISTA L’ESTENSIONE DELLA FATTURA
ELETTRONICA A TUTTI I SOGGETTI IVA DAL 1° GENNAIO 2019
Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica previste nella legge di bilancio 2018 rientrano tra
le misure mirate ad aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare
efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA. Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda
tutti i soggetti IVA e scatterà dal 1° gennaio 2019.
In particolare, il comma 909 prevede che per razionalizzare il procedimento di fatturazione e
registrazione, siano emesse esclusivamente fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti: residenti, stabiliti ed identificati nel territorio
dello Stato.
Per tale obbligo, gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle
fatture elettroniche, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la
prestazione del servizio.
Sono esonerati da tali disposizioni solo i soggetti che operano in regime di vantaggio e coloro che
applicano il regime forfettario .
In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi IVA
trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni
e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato,
salvo quelle per le quali è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e
ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del
mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del
documento comprovante l’operazione.
L’emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettronica sarà considerata non emessa e come
tale sarà sanzionata.
Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i
documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle
Entrate.
L’utilizzo della fattura elettronica riduce di 2 anni i termini per l’accertamento per i soggetti che
garantiscono tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati sopra i 500 euro
Per quanto riguarda la fattura elettronica verso i consumatori finali, la norma chiarisce che le fatture
elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico
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sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori
rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura
Previsto inoltre che al 1º luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi obbligatorie per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati
come carburanti per motori.
CONTRIBUTI TRAMITE VOUCHER ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER
LA DIGITALIZZAZIONE: AL VIA LE DOMANDE DAL 15 GENNAIO 2018
Il decreto interministeriale del 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19
novembre 2014, stabiliva gli schemi standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi
tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e
l’ammodernamento tecnologico.
Solo ora tuttavia, dopo un’attesa durata tre anni, è uscito il Decreto direttoriale che definisce le
modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso ai benefici.
Quali sono le agevolazioni
L’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto che può arrivare a 10.000 euro, nella misura
massima del 50% del totale delle spese ammissibili. I fondi messi a disposizione dal Ministero dello
Sviluppo Economico sono 100 milioni di euro ripartiti su base regionale. Nel caso in cui l’importo
complessivo dei voucher richiesti sia superiore alla cifra stanziata, il Ministero provvederà ad un
riproporzionamento delle risorse disponibili non lasciando nessuna impresa a bocca asciutta. In poche
parole, con i voucher digitalizzazione, vincono tutti.
E’ un’opportunità particolarmente vantaggiosa per tutte quelle imprese che intendono acquistare
software, hardware e/o servizi per:
• migliorare l’efficienza aziendale;
• modernizzare l’organizzazione del lavoro;
• sviluppare soluzioni di e-commerce
• utilizzare il collegamento ad Internet mediante la tecnologia satellitare
• formare il personale nel campo ICT.
Si precisa che i beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, non devono rappresentare una mera
sostituzione di quelli già esistenti in azienda, né tanto meno un rinnovo di programmi e licenze già in
uso.
Chi sono i beneficiari
La misura è rivolta a tutte le micro, piccole e medie imprese che svolgono attività di produzione di beni
o erogazione di servizi e che siano iscritte al Registro delle Imprese.
Il seguente schema ci aiuta meglio a differenziare le imprese:
Categoria di
impresa
Effettivi: unità lavorative anno
(ULA)
e
Fatturato annuo (in
milioni di euro)
oppure
Totale di bilancio
(annuo)
Microimpresa meno di 10 e ≤ 2 oppure ≤ 2
Piccola impresa meno di 50 e ≤ 10 oppure ≤ 10
Media impresa meno di 250 e ≤ 50 oppure ≤ 43
Sono esclusi dal beneficio i professionisti che esercitano l'attività in via autonoma e quelli che pur
esercitandola in forma associata che non siano costituiti in regime di impresa. Non hanno accesso al
beneficio neppure le imprese che svolgono la loro attività nei settori dell’agricoltura, della pesca e
dell’acquacoltura.
Come funziona la richiesta dei voucher e la loro erogazione
La procedura di richiesta dei voucher è molto semplice: l’invio delle domande va fatto direttamente on-
line sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. La compilazione delle stesse può essere fatta a
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partire dalle ore 10:00 del 15 gennaio 2018, e l’invio dalle ore 10:00 del 30 gennaio al 09 febbraio
2018. Per accedere alla piattaforma del Ministero è necessario
• essere in possesso della Carta Nazionale dei Servizi e/o di una firma digitale del legale
rappresentante dell’impresa;
• avere accesso ad una casella di posta elettronica certificata (pec) attiva.
Al legale rappresentante dell’impresa non può sostituirsi per delega nessun altro soggetto, neppure un
consulente o intermediario. Pertanto, tutti coloro che intendono procedere alla prenotazione dei
voucher è opportuno che si dotino anticipatamente di una firma digitale, una sorta di primo passo verso
la digitalizzazione.
Dopo aver effettuato la prenotazione dei voucher, entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello, il
Ministero elaborerà un elenco di tutte le imprese ammesse e gli importi a queste accordati. Da quel
momento le imprese hanno 6 mesi di tempo per effettuare gli acquisti e fronteggiare le spese che
avevano detto di voler sostenere nella domanda di ammissione al beneficio, dovranno a quel punto
sempre tramite la procedura informatica trasmettere la richiesta di erogazione, allegando i titoli di
spesa.
Il Ministero, dopo aver effettuato gli opportuni controlli e le verifiche istruttorie, erogherà i voucher in
relazione alle spese risultate ammissibili.
Il nostro Studio è disponibile ad assistere le Società che decidano di presentare domanda di
voucher per la digitalizzazione
FAQ del MISE sul voucher per la digitalizzazione delle PMI aggiornate
Sono state aggiornate sul sito del MISE le FAQ sui voucher digitalizzazione PMI.
Di seguito tutte le risposte inerenti le modalità e i termini di presentazione delle domande.
Quali sono i termini per la trasmissione delle domande di accesso alle agevolazioni? L’invio delle
domande di accesso alle agevolazioni può essere effettuato, utilizzando esclusivamente la procedura
informatica accessibile nella sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero, a partire
dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Le imprese possono
iniziare la compilazione della domande a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018, seguendo la
procedura indicata all’articolo 3, comma 7, lettera a) del decreto direttoriale 24 ottobre 2017.
È previsto un ordine cronologico per l’attribuzione dei Voucher? No. Le domande di agevolazioni
presentate nel periodo di apertura dello sportello sono considerate come pervenute nello stesso
momento. Nel caso in cui le risorse disponibili a livello regionale non siano sufficienti a coprire le
richieste pervenute da parte delle imprese è prevista una procedura di riparto delle risorse finanziarie in
proporzione alle richieste delle imprese.
Come funziona la procedura informatica finalizzata alla trasmissione delle domande di accesso
alle agevolazioni? La procedura informatica sarà accessibile nell’apposita sezione “Voucher
digitalizzazione” del sito web del Ministero, a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018. La suddetta
procedura prevede l’identificazione e l’autenticazione attraverso la Carta nazionale dei servizi (CNS),
ovvero un dispositivo (una Smart Card o una chiavetta USB) che contiene un “certificato digitale” di
autenticazione personale. L’accesso alla procedura informatica è riservato al rappresentante legale
dell’impresa proponente, come risultante dal certificato camerale della medesima o ad un altro soggetto
interno alla sua organizzazione a cui sia delegato (attraverso la procedura informatica – “Gestione
Deleghe”) il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
Dove è possibile richiedere la "Carta nazionale dei servizi" funzionale all'accesso alla procedura
informatica? La "Carta nazionale dei servizi" viene rilasciata a persone fisiche e titolari di cariche di
impresa. È possibile farne richiesta alle Camere di Commercio o presso enti quali Regioni, Comuni o
organismi privati. Per conoscere l'elenco pubblico degli enti adibiti al rilascio è possibile visitare il sito
DigitPa
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Una stessa impresa può presentare più domande di accesso alle agevolazioni per progetti da
realizzare in distinte sedi operative? No, come disposto all’articolo 3, comma 3, del decreto
direttoriale 24 ottobre 2017 ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso
alle agevolazioni nella quale è tenuta ad indicare, ai fini della suddivisione su base regionale delle
richieste pervenute, l’ubicazione dell’unità produttiva nell’ambito della quale viene realizzato il
progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico.
Il soggetto che presenta la domanda di agevolazioni a valere sul decreto 23 settembre 2014 come
deve adempiere all’obbligo relativo all’imposta di bollo? A quanto ammonta l’importo da
pagare? E cosa si intende con l’espressione annullamento della marca da bollo? Il soggetto
proponente assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo
di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 147/2013, art.1, commi 591 e 592, per le
istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell’apposita
sezione del modulo di domanda. Si precisa, inoltre, che con l’espressione annullamento della marca da
bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “l'annullamento
delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di
un timbro". Si ricorda, inoltre, che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la
propria sede o uffici per eventuali successivi controlli.
Come deve essere compilata la domanda di agevolazioni a valere sul decreto 23 settembre 2014
per la prenotazione del Voucher? La domanda di agevolazioni deve essere compilata esclusivamente
attraverso la procedura informatica accessibile nella sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web
del Ministero. Il modello di cui all’allegato n. 2 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 è un fac simile
del file che sarà effettivamente generato dalla procedura a seguito della compilazione da parte
dell’impresa. Si evidenzia che la procedura informatica consente di verificare se la compilazione delle
varie sezioni del modulo di domanda è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori o informazioni
mancanti. Allorché la procedura di compilazione sarà ultimata l’impresa potrà scaricare il modulo in
formato “.pdf” per apporre la firma digitale e successivamente potrà caricare il modulo firmato sul
sistema per procedere all’invio dell’istanza.
Si può presentare la domanda di agevolazioni a valere sul decreto 23 settembre 2014 accedendo
alla piattaforma informatica attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale)? No, la procedura informatica per la presentazione delle domande prevede che
l’autenticazione dell’utente sia effettuata utilizzando un dispositivo di tipo CNS (Carta nazionale dei
servizi). I certificati accettati sono quelli emessi da un certificatore accreditato riconosciuto dall’AGID
come ente emittente di certificati di autenticazione e il suddetto certificato deve essere valido (non
scaduto).
I consulenti esterni all’impresa possono essere delegati da quest’ultima a presentare la domanda
di agevolazione a valere sul decreto 23 settembre 2014? No, l’articolo 8, comma 2, del decreto 23
settembre 2014 prevede che “Per presentare la domanda l’impresa deve disporre … della firma digitale
del legale rappresentante o di un suo delegato all’interno della sua organizzazione”.
Alla domanda di accesso alle agevolazioni devono essere allegati i preventivi di spesa? No, alla
domanda di accesso alle agevolazioni deve essere allegato esclusivamente il prospetto dei dati
certificati dal Registro imprese (generato automaticamente dalla procedura informatica) e, nel caso
l’impresa proponente sia associata/collegata, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione
d’impresa, redatto utilizzando l’apposito modello che sarà disponibile nella sezione del sito
www.mise.gov.it dedicata al “Voucher digitalizzazione”.
Cosa significa “impresa unica” nel modulo di domanda di prenotazione del voucher (all. n. 2 al
decreto direttoriale 24 ottobre 2017)? La nozione di “impresa unica” è stata introdotta dalla
Commissione Europea con l’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 recante
l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti
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«de minimis». Ai fini del citato Regolamento per “impresa unica” si intende un insieme di imprese fra
le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni
-un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
-un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un
contratto con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con
altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, per il tramite di una o più altre
imprese, sono anch’esse considerate un’“impresa unica". Si precisa che, in base al 4° considerando del
suddetto Regolamento «de minimis» l’applicazione del disposto di cui all’art. 2, paragrafo 2, è limitato
alle imprese dello stesso Stato membro. Ciò significa che ai fini dell’individuazione dell’“impresa
unica”, non è rilevante il fatto che un’impresa sia controllata o controlli un’impresa localizzata in un
altro Stato.
Chi può essere delegato dall’impresa a presentare la domanda di agevolazione a valere sul
decreto 23 settembre 2014? Il rappresentante legale dell’impresa proponente, previo accesso alla
procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire il potere di rappresentanza
per la presentazione della domanda esclusivamente ad un “delegato all’interno della sua
organizzazione”, ossia ad un soggetto risultante in pianta organica dell’azienda dal registro delle
imprese o dal libro unico del lavoro. Il suddetto soggetto delegato dovrà a sua volta disporre della Carta
nazionale dei servizi, nonché della firma digitale.
Quali dati occorre inserire nel modulo di domanda per definire la dimensione dell’impresa
richiedente? Premettendo che nella FAQ 1.6 sono riportati gli elementi utili per il calcolo della
dimensione di impresa secondo quanto stabilito dal decreto 18 aprile 2005, di seguito si forniscono le
indicazioni necessarie per compilare la sezione del modulo di domanda dedicata alla dimensione
dell’impresa richiedente
-periodo di riferimento: indicare l’esercizio contabile che risulta, alla data di sottoscrizione della
domanda di agevolazione, chiuso ed approvato ovvero, per le imprese esonerate dalla tenuta della
contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l’esercizio contabile per il quale è stata presentata
l’ultima dichiarazione dei redditi;
-fatturato: indicare l’importo corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le
vigenti norme del codice civile ovvero, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria
e/o dalla redazione del bilancio, l’importo dei ricavi desunto dall’ultima dichiarazione dei redditi
presentata;
-totale di bilancio: indicare il totale dell’attivo patrimoniale. Per le imprese esonerate dalla tenuta della
contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio la predetta informazione è desunta sulla base del
prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità
agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
-occupati (ULA): indicare il dato riferibile ai dipendenti dell’impresa a tempo determinato o
indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro e legati all’impresa da forme contrattuali che
prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio
mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli
stagionali rappresentano frazioni di ULA. In caso di impresa estera il dato si riferisce al numero di
occupati che, secondo la normativa vigente nello stato membro di riferimento, hanno un vincolo di
dipendenza con l’impresa richiedente.
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Si evidenzia, inoltre, che per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta
della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione
dei redditi, i dati da dichiarare sono esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio
risultanti alla stessa data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
OMESSO ACCONTO IVA. NESSUNA RESPONSABILITA’ SE MANCANO I FONDI
Omesso e ritardato pagamento, nessuna responsabilità in caso di forza maggiore. La Cassazione spiega
come difendersi in giudizio
Quando il contribuente non ha liquidità sufficiente per adempiere al pagamento dell’acconto IVA, ove
provi in modo eccepibile la straordinarietà della circostanza ad esso non imputabile, potrebbe non
andare incontro a sanzioni tributarie per assenza di responsabilità penale.
In tal senso la Corte di Cassazione con sent. n. 22153/2017 si è espressa confermando la tesi della
giurisprudenza precedente.
Il caso ha riguardato l’omesso versamento, da parte di un contribuente, dell’acconto IVA relativo
all’anno di imposta 2016, causato dal fatto che il contribuente stesso non avesse disponibilità di fondi
per adempiere al pagamento richiesto. Sulla scia di quanto già anticipato negli anni dalla
giurisprudenza della stessa Corte, l’omesso versamento causato da assenza di liquidità, non
costituirebbe un caso di evasione, perché in tale circostanza il contribuente sarebbe mosso dal cd.
dolo generico (ossia l’intenzione di realizzare la condotta che la norma del codice penale sanziona).
Fermo restando che, a livello amministrativo, sarebbe da confermarsi l’applicabilità della sanzione del
30% di quanto non corrisposto o versato in ritardo.
Sul tema la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22153/2017, anche sulla base della norma del Codice
penale italiano che prevede la non punibilità (a favore di un soggetto) quando il fatto sia commesso a
seguito di caso fortuito o forza maggiore (ex art. 45 cp), ha chiarito gli elementi che il contribuente è
chiamato ad addurre per una idonea difesa della sua posizione.
In tal senso e secondo il parere della Corte di legittimità:
- il giudice, sarà tenuto a valutare tutte le circostanze legate al singolo caso concreto.
- il contribuente:
• dovrà dimostrare che la forza maggiore, che giustifica l’assenza di una sua responsabilità, sia
dovuta ad una situazione anomala ovvero estranea al controllo del contribuente (quindi non ad
un’impossibilità assoluta);
• dovrà dimostrare di aver predisposto preventivamente dei mezzi che fossero idonei e
sufficienti, ma non eccessivamente gravosi per lo stesso, per fronteggiare la circostanza inaspettata.
NESSUN CREDITO D’IMPOSTA SE OMESSO IN DICHIARAZIONE
Il credito d’imposta indicato in dichiarazione è un’espressione di volontà non modificabile. I
chiarimenti della Cassazione
L’indicazione del credito d’imposta in dichiarazione rappresenta una manifestazione della volontà con
cui il contribuente intende far valere un proprio diritto, pena la decadenza dello stesso.
In tal senso la Corte di Cassazione si è espressa con l’ordinanza n. 30172 del 2017. Il caso prende il
via dalla pretesa mossa, giudizialmente, da una società farmaceutica, la quale ometteva di indicare nel
quadro RU, della propria dichiarazione dei redditi, il credito d’imposta per la ricerca scientifica. La
società, dopo aver presentato apposita dichiarazione integrativa di rettifica e successiva istanza di
rimborso, si vedeva comunicare il diniego dell’Agenzia delle Entrate.
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La società, procedeva quindi ad impugnare giudizialmente il diniego, innanzi alla commissione
tributaria provinciale che però rigettava il ricorso. Stessa sorte, è in seguito spettata all’appello
presentato dalla società. La questione si è protratta fino al terzo grado di giudizio.
Sul caso, la Corte di Cassazione, confermando gli indirizzi dei tributali di merito che l’hanno
preceduta, ha rigettato la pretesa della società ricorrente e fatto chiarezza su alcune questioni. In merito
al caso in esame, la Corte ha chiarito che:
• il decreto attuativo del credito d’imposta prevede che, lo stesso, dovesse essere riportato in
uno specifico quadro della dichiarazione (in tal caso nel quadro RU), pena la decadenza;
• l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta in dichiarazione, rappresenterebbe
un atto negoziale, espressione della dichiarazione di volontà con cui il contribuente intende
far valere un proprio diritto. In quanto tale, l’atto negoziale non sarebbe di per sé modificabile,
neanche a seguito di errore; diversamente da quanto accade per la mera dichiarazione di scienza, di
per sé emendabile;
• fa eccezione, il caso in cui l’errore sia conosciuto o conoscibile dall’amministrazione
finanziaria.
Si segnala che la tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30172 /2017, non
rappresenta una pronuncia isolata. I principi dettati dalla Suprema Corte appena descritti, confermano
quanto già riproposto dalla medesima Corte nella sentenza 26 aprile 2017, n. 10239.
ATTIVITA’ ESTERE NON DICHIARATE PER L’ANNO 2016: NUOVE LETTERE DI
COMPLIANCE
Comunicazione per l’adempimento spontaneo dei contribuenti che hanno omesso di dichiarare per
l’anno d’imposta 2016 le attività finanziarie detenute all’estero.
Monitoraggio fiscale: il Provvedimento pubblicato ieri dall'Agenzia delle Entrate contiene le
disposizioni sulle modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di
Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra
• i dati ricevuti dalle autorità estere
• e i dati dichiarati.
In particolare, al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale in
relazione alle attività detenute all’estero, nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi
imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere, l’Agenzia delle
Entrate invia una comunicazione a specifici contribuenti per i quali sono emerse possibili anomalie
dichiarative per l’anno d’imposta 2016, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle
Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il
Common Reporting Standard (CRS).
Tale comunicazione contiene le seguenti informazioni:
a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto;
d) modalità per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
e) modalità per richiedere informazioni o per eventuali precisazioni utili a chiarire l’anomalia
segnalata, rivolgendosi alla Direzione Provinciale competente.
I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione di cui sopra possono regolarizzare la propria
posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa beneficiando della riduzione delle
sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. I dati e gli elementi
di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici
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LEGGE DI BILANCIO 2018: RIMANDATO L’AUMENTO DELL'IVA
Sterilizzazione aumento dell'IVA ed aumenti aliquote rinviati al 2019: ecco le novità contenute nella
Legge di Bilancio 2018 definitivamente approvata
Il comma 2 della Legge di Bilancio 2018 prevede la sterilizzazione dell’incremento dell’aliquota IVA
rimandando gli aumenti al 1° gennaio 2019.
Quindi niente aumenti per il 2018, la Legge di Bilancio 2018 modifica anche la norma contenuta nel
collegato fiscale.
In particolare, modificando quanto previsto nella Legge di stabilità 2015, è previsto che:
• l’aliquota IVA al 10% salirà
o di 1.5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019
o di ulteriori 1.5 punti percentuali dal 1° gennaio 2020
• l’aliquota IVA al 22% aumenterà
o di 2.2 punti dal 1° gennaio 2019,
o di ulteriori 0.7 punti percentuali dal 1°gennaio 2020
o di 0.1 punti percentuali dal 1°gennaio 2021.
PREMI DI ASSICURAZIONE PER ALLUVIONI E TERREMOTI DETRAIBILI DAL 2018
La legge di bilancio 2018 introduce una nuova detrazione per i premi assicurativi che coprono il rischio
di eventi calamitosi-terremoti alluvioni frane
La legge di Bilancio 2018 con effetto dal 1° gennaio 2018 modifica l'art.15, comma 1 DPR 917/86 che
prevede la detrazione di un importo pari al 19% di alcuni oneri sostenuti da contribuente.
Il comma 768 dell'unico articolo della Legge di Bilancio 2018, introduce all'art. 15 del TUIR una
nuova lettera per la detraibilità degli oneri assicurativi, più precisamente la lettera f bis che
testualmente recita:
f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente
a unità immobiliari ad uso abitativo; ».
La detraibilità è consentita per le spese sostenute dal 1 gennaio 2018.
SPESE DI RAPPRESENTANZA E PUBBLICITA’: L’OBIETTIVO QUALIFICA LA SPESA
Spese di rappresentanza e spese di pubblicità sono separate dall'obiettivo perseguito. Sul punto
interviene la Cassazione 2017
Le spese di organizzazione di convegni medici, sostenute da società del campo farmaceutico, la cui
finalità di informazione scientifica non sia palese, non sono deducibili dal reddito societario, né è
applicabile lo strumento della detrazione IVA. In tal senso la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.
28695 del 30 novembre 2017, ha deciso in merito ad un caso che ha visto contrapposte una S.r.l.
farmaceutica e l’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione lamentando che le spese sostenute
dalla S.r.l. per tenere congressi di informazione scientifica per i medici, fossero ascrivibili quali spese
pubblicitarie che la società avrebbe sopportato per sponsorizzare il proprio prodotto e non, quali mere
spese di rappresentanza. Sempre secondo l’Agenzia, l’erronea qualificazione delle spese sarebbe
quindi da ricondursi ad una violazione e falsa applicazione dell’art. 19-bis1, comma 1, lett. h),
DPR IVA e dell’art. 108, comma 2, TUIR.
La Corte ha, inoltre, osservato che nei precedenti gradi di giudizio, non era stato opportunamente
valutato il carattere scientifico del convegno stesso.
In merito al tema affrontato dalla Corte, ricordiamo che la giurisprudenza aveva già in passato chiarito
che:
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• per le spese di rappresentanza e di pubblicità il presupposto andasse individuato negli
obiettivi perseguiti da chi le abbia sopportate, tenuto conto che le stesse hanno come finalità quella di
accrescere il prestigio dell’impresa e a potenziarne lo sviluppo;
• le spese di pubblicità o di propaganda sono, invece, quelle sostenute, anche se non in toto,
per la pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, riconducibili alla società stessa.
Sulla base di tali orientamenti, l’ordinanza n. 2869/2017 della Corte di Cassazione ha stabilito che
«…finalità d’informazione scientifica è quella di contrassegnare l’unica pubblicità consentita,
considerato che il consumo dei farmaci non è regolato dal criterio del piacere, ma dall’utilità, mediata
dalla classe medica…».
DETRAZIONE DEGLI ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA LEGGE DI
BILANCIO 2018
La Legge di bilancio 2018 reintroduce agevolazioni per il trasporto pubblico effettuati direttamente o
dal datore di lavoro come benefits
La Legge di bilancio 2018 reintroduce agevolazioni fiscali per gli abbonamenti al trasporto
pubblico.
Vengono previste due diverse tipologie di agevolazioni:
• la prima destinata agli abbonamenti effettuati direttamente dalle persone fisiche, che tornano a
rientrare tra gli oneri detraibili al 19%; si tratta delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro;
• la seconda riguarda i datori di lavoro e prevede che le somme erogate o rimborsate alla generalità o a
categorie di dipendenti o le spese dallo stesso direttamente sostenute, volontariamente e/o in
conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di
abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari
che si trovano fiscalmente a carico, non concorrono a formare il reddito.
LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ ISPETTIVE SU RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE
Verifiche fiscali: quando è possibile chiederne l'interruzione, alcuni casi contenuti nel Manuale
Operativo della Guardia di Finanza
Il “Manuale Operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali” della Guardia di Finanza
contempla, fra molti altri argomenti, anche le casistiche previste per la sospensione di una verifica
fiscale.
Può capitare anche in periodi festivi che un contribuente venga sottoposto ad una verifica fiscale da
parte della Guardia di Finanza. Come sottolineato dalla circolare n. 1/2018 del Comando Generale
della Guardia di Finanza, l'attività ispettiva deve procedere “senza soluzione di continuità” (e quindi
continuativamente) al fine di assicurare costanza e speditezza nell'attività in corso, oltre che per
limitare al massimo la turbativa nell'attività quotidiana del contribuente verificato.
Nonostante tale previsione, nel documento di prassi si specifica però che esistono alcune particolari
casistiche che consentono di optare per l'interruzione delle attività ispettive.
Tra questi casi eccezionali, rientra anche la possibilità per lo stesso contribuente di richiedere la
sospensione dell'attività ispettiva per determinate ragioni.
Nel Manuale Operativo, infatti, vengono riportati, a titolo esemplificativo, i motivi che possono indurre
il soggetto in verifica (o un suo delegato o il professionista che lo assiste) a richiedere l'interruzione
delle attività.
Nello specifico, le ragioni che possono essere valutate ai fini della sospensione di una verifica fiscale in
corso possono essere: esigenze di tipo produttivo, esigenze di tipo lavorativo, esigenze di tipo
familiare.
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Ogni tipo di esigenza (fosse anche la chiusura dell'azienda o degli uffici per le festività) deve essere
debitamente motivata e deve precludere la possibilità per il contribuente di poter assistere i verificatori
durante le operazioni ispettive per un determinato lasso temporale.
Anche la necessità del contribuente di riottenere, per svariate ragioni, i locali o il locale aziendale
messo a disposizione dei militari della Guardia di Finanza al fine espletare l'attività ispettiva, può
spingere il soggetto verificato a chiedere la sospensione della verifica fiscale.
Indipendentemente dalle ragioni e dalle esigenze espresse dal contribuente, la Circolare n. 1/2018
stabilisce che il motivo per il quale viene disposta la sospensione di un'attività ispettiva, dovrà essere
poi debitamente riportato sia nel processo verbale di verifica (ovvero nel verbale redatto
quotidianamente dai verificatori), sia in quello di constatazione (ovvero quello redatto a conclusione
della verifica fiscale).
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE: UN NUOVO MODELLO 2018
Bollo virtuale 2018: pubblicato il nuovo modello utilizzabile anche per gli assegni circolari
Approvato il 29 dicembre 2017 il modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo
virtuale, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, e la definizione
delle modalità di esercizio dell’opzione per il pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo per gli
assegni circolari. Tale modello, che sostituisce quello approvato con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia del 17 dicembre 2015, prevede la possibilità di esercitare l’opzione per il pagamento
dell’imposta di bollo in modo virtuale per gli assegni circolari, nonché la facoltà di revoca della stessa.
Si segnala che, al fine di semplificare l’adempimento dichiarativo, nel modello è stato eliminato il
quadro per l’indicazione dei versamenti effettuati per l’anno di riferimento della dichiarazione.
Il modello è composto da:
• l’informativa sul trattamento dei dati personali;
• i dati generali, tra cui gli estremi dell’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in
modo virtuale, la richiesta di esercizio dell’opzione e la relativa revoca per l’assolvimento in modo
virtuale dell’imposta di bollo per gli assegni circolari;
• i dati del contribuente nonché quelli relativi ai soggetti non residenti;
• i dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, nonché la sezione riservata
all’impegno alla presentazione in via telematica da parte dell’intermediario;
• il quadro A - “Atti e documenti soggetti a imposta fissa”, per l’indicazione degli atti e
documenti per i quali è ammesso il pagamento in misura fissa;
• il quadro B - “Atti e documenti soggetti a imposta proporzionale” per l’indicazione degli atti e
documenti per i quali è ammesso il pagamento in misura proporzionale.
Il modello deve essere utilizzato per
• la dichiarazione ai fini dell’imposta di bollo in modo virtuale relativa agli atti e documenti
emessi nell’anno precedente, nonché, in caso di rinunzia all’autorizzazione, per il periodo compreso tra
il 1° gennaio e il giorno da cui ha effetto la rinunzia.
• per esprimere la volontà di rinunciare all’autorizzazione in luogo dell’apposita
comunicazione scritta all’ufficio territoriale competente.
• per effettuare l’opzione per il pagamento con modalità virtuale dell’imposta di bollo per
gli assegni circolari, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento. L’opzione esplica
efficacia per l’intero anno solare successivo a quello di riferimento della dichiarazione e si rinnova
tacitamente per gli anni solari successivi fino all’eventuale comunicazione di revoca. La revoca
produce i suoi effetti a decorrere dall’anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione nella
quale si effettua, sempreché la dichiarazione stessa sia tempestivamente presentata.
Il modello è presentato esclusivamente in modalità telematica:
a) direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o
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Fisconline);
b) tramite uno dei soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni.
Il modello potrà essere utilizzato a partire dal mese di gennaio 2018.
ISA 2017: PROROGATI GLI STUDI DI SETTORE FINO AL 2018
Legge di bilancio 2018: rimandato al 2018 il termine per l'entrata in vigore degli indici sintetici di
affidabilità.
La Legge di bilancio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29.12.2017, prevede lo slittamento al
2018 dell'entrata in vigore degli indici sintetici di affidabilità che avrebbero dovuto sostituire gli studi
di settore.
Si ricorda che il decreto fiscale collegato alla Stabilità 2017 (D.L. 193/2016) prevedeva che a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2017, fossero introdotti gli ISA, ossia gli Indicatori di
affidabilità fiscale. Disciplinati dal D.L. del n. 50/2017, gli ISA sono stati introdotti, in sostituzione
degli studi di settore, per favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione
spontanea di redditi imponibili.
Nella sezione “Bozze modello reddito 2018” del sito dell’Agenzia delle Entrate, da settembre è
possibile scaricare le bozze dei modelli riguardati le imprese (Quadro F) ed i soggetti professionisti
(Quadro G), insieme con i modelli per le singole attività (cd. Modelli dati ISA). Dai Modelli Dati ISA,
inerenti ai dati contabili di imprese, non si rileva alcuna differenza tra le imprese in contabilità
ordinaria e quelle in contabilità semplificata; ciò fa supporre che anche alle imprese che adottano il
regime di contabilità semplificata, improntato al criterio di cassa, potranno essere richiesti i dati relativi
alle valorizzazioni delle rimanenze finali. Invece nel quadro G, dedicato ai professionisti, è confermata
la spartizione tra tipologie di incarico, già adottata per gli studi di settore.
Quanto alla struttura dei “Modelli dati ISA” dedicati alle singole attività, nulla sembra esser cambiato
rispetto a quella già adottata per gli studi di settore. I modelli, di cui oggi esistono solo le bozze,
dovranno essere compilati in modo che:
nel Frontespizio, sia inserito il codice attività e le informazioni necessarie a individuare le imprese
multiattività;
nel quadro A sia riportata l’indicazione del personale addetto o degli amministratori, senza che sia
necessario riportare anche la percentuale di lavoro prestato ovvero delle unità di lavoratori impiegati.
nel quadro B siano indicate numero e ubicazione delle unità locali;
nel quadro C siano riportati dati circa l’attività e la tipologia di offerta;
nel quadro D siano riportate le informazioni riguardanti i beni strumentali in uso nell’attività
d’impresa;
nel quadro E siano riportate le informazioni necessarie alla revisione dei modelli (ex art. 9 bis D.L.
50/2017).
COSTI CHILOMETRICI AUTO E MOTO 2018: PUBBLICATE IN GAZZETTA UFFICIALE
LE TARIFFE
Tabelle ACI: pubblicate in Gazzetta le tariffe per i fringe benefits di auto e moto
L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta n.
302 del 29 dicembre 2017, “assegna” un fringe benefit per ogni veicolo, valido per tutto il 2018. Le
tabelle, elaborate dall’Aci, tengono conto dei costi di esercizio del mezzo e della sua progressiva usura,
come previsto dalla normativa vigente (articolo 3, comma 1, D. Lgs 314/1997). Nove tabelle in tutto,
che si riferiscono alle seguenti categorie di autovetture e motocicli:
-autoveicoli a benzina in produzione
-autoveicoli a gasolio in produzione
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-autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano o metano esclusivo in produzione
-autoveicoli elettrici, ibridi e ibridi plug-in in produzione
-autoveicoli a benzina fuori produzione
-autoveicoli a gasolio fuori produzione
-autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano o metano esclusivo fuori produzione
-autoveicoli elettrici, ibridi e ibridi plug-in fuori produzione.
I valori nelle tabelle vanno utilizzati per quantificare forfetariamente l’importo della remunerazione
aggiuntiva derivante al dipendente dalla possibilità di utilizzare il veicolo aziendale anche per fini
privati. Infatti, l’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, dispone che, per gli autoveicoli, i motocicli e
i ciclomotori concessi in uso promiscuo, il valore del “beneficio marginale” è uguale al 30%
dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base
del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Aci, al netto delle
somme eventualmente trattenute al dipendente.
Tutte le tabelle sono rinvenibili sul sito web dell’Aci, che è il seguente: www.aci.it.
IL SOSTEGNO ALLA COMPLIANCE NEL NUOVO MANUALE OPERATIVO DELLA
GUARDIA DI FINANZA
Cooperazione Fisco-contribuente: nuove forme di comunicazione, ravvedimento e istituti deflattivi del
contenzioso le strade indicate nel Manuale Operativo della Guardia di Finanza
Seguendo i dettami della Legge n. 23 dell’11 marzo 2014, anche la nuova Circolare sull'attività
ispettiva della Guardia di Finanza, la Circolare n. 1/2018 in vigore dal 1° gennaio 2018, ha riservato il
dovuto spazio al rapporto di fiducia che si deve instaurare tra il Fisco ed i contribuenti.
La Legge n. 23/2014 mira a realizzare un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita,
prevedendo in tal senso uno sviluppo degli istituti tendenti alla semplificazione ed alla collaborazione.
In tal senso anche la Guardia di Finanza, sottolineando l'impatto dei principi della norma in questione
sull'attività ispettiva del Corpo, ha deciso di dedicare una parte consistente del nuovo documento
interno di prassi a precise indicazioni sulla compliance (ovvero sull'adempimento collaborativo) da
fornire ai Reparti dislocati a livello nazionale.
Come specificato nel Manuale Operativo, il sostegno alla compliance consente all'Amministrazione
finanziaria di ridurre gli ambiti del contenzioso tributario, oltre che di accentrare maggiormente
l'azione ispettiva nei confronti dei target connotati da un alto profilo di rischio fiscale e dei fenomeni
evasivi più gravi.
Per raggiungere gli obiettivi posti dalla normativa, gli interventi si articolano su tre differenti livelli:
-nuove forme di comunicazione tra Fisco e contribuente;
-previsione di più ampie possibilità di correzione spontanea di errori ed omissioni da parte del
contribuente, mediante la revisione dell'istituto del c.d. “ravvedimento operoso”;
-riforma di taluni istituti deflativi del contenzioso tributario.
DETRAZIONI PER RISPARMIO ENERGETICO 2018: ECCO COSA PREVEDE LA LEGGE
DI BILANCIO
Legge di stabilità 2018: modificate le detrazioni per il risparmio energetico. Tra novità e proroghe,
ecco cosa è cambiato
Il comma 3 dell'articolo unico della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) contiene proroghe e novità.
In particolare, vengono apportate modifiche al DL 63/2013 prevedendo che nell’articolo 14
concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
-le parole 31.12.2017 siano sostituite da 31.12.2018;
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-le detrazioni siano ridotte al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per interventi di acquisto
e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari
alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/ 2013 della Commissione, del
18 febbraio 2013.
Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.
In sede di conversione in legge del DDL è stato previsto che la detrazione si applichi al 65% per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento
delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di
-sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione
della Commissione 2014/C 207/02;
-impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a
condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in
abbinamento tra loro;
-spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
Le detrazioni sono al 50 % per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di
impianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della
detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto
devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), pari almeno al 20%.
La detrazione al 50% si applica anche alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in
opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
In sede di conversione in legge del DDL è stato modificando il comma che 2-ter dell’articolo 14 in
merito alla possibilità di cedere il credito d’imposta. In particolare viene estesa tale possibilità per le
spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, anche se effettuati sulla singola unità
immobiliare.
La sussistenza delle condizioni per accedere alle detrazioni devono essere asseverate da professionisti
abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Le detrazioni sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) per interventi di
efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse possedute e assegnati in godimento ai propri soci.
Inoltre è stato confermato il cd. “sisma bonus”, per le spese relative agli interventi sulle parti comuni
degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla
riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione
-dell’80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
-dell’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE 2017: CHI E COME DEVE TRASMETTERE
ENTRO IL 31 GENNAIO
Medici, ottici, psicologi, odontoiatri, infermieri, ostetrici e molti altri: l'elenco di chi entro il 31 gennaio
2018 deve trasmettere la comunicazione delle spese sanitarie effettuate nel 2017
Entro il 31 gennaio 2018 deve essere trasmessa, esclusivamente in modalità telematica, la
comunicazione con i dati delle spese mediche sostenute nell'anno di imposta 2017. Scopo di tali dati è
impiegarli nelle dichiarazioni dei redditi precompilate. Di seguito un breve riepilogo:
Chi deve trasmettere la comunicazione:
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• Aziende sanitarie locali (ASL);
• aziende ospedaliere;
• istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
• policlinici universitari;
• farmacie pubbliche e private;
• presidi di specialistica ambulatoriale;
• strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
• altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
• strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;
• iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
• iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
• iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
• iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
• iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
• esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;
• iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
• strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;
• esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è
stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie)
Quali dati devono essere trasmessi:
la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria riguarda i dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute
dalle persone fisiche nell'anno 2017, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi
soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad
eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
La trasmissione deve essere fatta esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet
www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal
MANOVRA 2018: AGEVOLAZIONI PER LE ZONE DELLA LOMBARDIA COLPITE DAL
SISMA
Legge di Stabilità 2018: le agevolazioni per le zone della Lombardia colpite dal sisma 2012 nella legge
di bilancio
La Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017) proroga di un anno le agevolazioni per le zone franche colpite
dal sisma del 2012, già prevista nella scorsa legge di bilancio.
In particolare, nei Comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 è
istituita una zona franca che comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo delle
Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio
Rusco e Suzzara.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui sopra
che soddisfano i seguenti requisiti:
-rispettare la definizione di micro imprese;
-avere avuto nel 2014 un reddito lordo inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale
a cinque;
-appartenere ai settori di attività individuati dai codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96;
-essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza;
-svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
-essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o
sottoposte a procedure concorsuali.
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Per accedere alle agevolazioni, i soggetti individuati devono avere la sede principale o l'unità locale
all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione
europea. Il rispetto di tali limiti va attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
I soggetti possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
-esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta
dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 per ciascun periodo
d'imposta;
-esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante
dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per
ciascun periodo d'imposta;
-esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e
utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.
AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE: EMAIL FALSE PER TRUFFA
False email con avvisi di notifica atti a danno dei contribuenti: continuano i tentativi di truffa
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un avviso pubblicato sul proprio sito, ha informato i
contribuenti dei nuovi tentativi di phishing con false email. In particolare, si comunica che sono in
corso delle campagne di phishing mediante la trasmissione di messaggi di posta elettronica con
mittente @info@janpreston che contengono avvisi di notifica degli atti per conto di Agenzia delle
entrate-Riscossione.Come riportato in uno specifico bollettino di sicurezza ricevuto dal CERT-MEF, le
campagne di phishing sono finalizzate all’appropriamento delle credenziali utente dei destinatari dei
messaggi di posta elettronica.
L’attivazione del link riportato nella mail ha l’effetto di installare un programma in grado di
intercettare l’utenza e la password del computer.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione raccomanda: di non tenere conto delle email ricevute, di
eliminarle, di non utilizzare i link indicati, di non scaricare alcun allegato e di non dare seguito alle
richieste riportate nel testo.
A ROMA GLI ISTITUTI DI BELLEZZA, A MILANO LE PALESTRE: CRESCE
L’INDUSTRIA ITALIANA DEL BENESSERE
Le aziende specializzate sono in crescita dell'1,8%, secondo i dati della Camera di commercio di
Milano. Corsa a mettersi in forma dopo le feste
Uno dei primi impegni per il nuovo anno è - solitamente - mettersi in forma dopo le scorpacciate
natalizie.
All'industria del benessere e del fitness dedica la sua ricerca la Camera di commercio di Milano,
MonzaBrianza e Lodi, secondo la quale - in base ai dati sul registro imprese a 2017 e 2016 - ci sono
67.917 imprese del settore. In Italia sono cresciute dell'1,8% in un anno, trainate dalla crescita dei
servizi di pedi-manicure, +11,4%.
A livello territoriale, la prima città per numero di imprese è Roma, dove si concentra il 7,8% delle
attività italiane legate al fitness e benessere (5.294), specializzata per lo più in istituti di bellezza
(2.591). Al secondo posto Milano (3.693) - prima se si guarda ai soli centri benessere (462) e palestre
(292) - al terzo Napoli (3.001) che tallona Roma nelle attività del commercio specializzato (cosmetica,
profumerie ed erboristerie) con 1.241.
La Camera di commercio lombarda dedica un focus alla Regione, tracciando una crescita del 3,3% in
un anno, per un giro d'affari di 4 miliardi di euro all'anno. Le aziende lombarde pesano quasi un sesto
di tutte le imprese attive in Italia nel comparto (68 mila con un business di oltre 8 miliardi) grazie
anche alla presenza tra le prime dieci province italiane di tre lombarde: Milano con 3.693 imprese, il
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5,4% nazionale, al secondo posto per attività dopo Roma (7,8%) ma prima per giro d'affari, 2 miliardi
di euro, Brescia sesta con 1.485 imprese e Bergamo settima con 1.304. La Lombardia pesa soprattutto
nel settore delle palestre, concentrando il 21% delle attività italiane, nei centri benessere (30%) e nei
servizi di manicure e pedicure (22,7%) e di bellezza (18%). Forte anche la presenza di imprese
lombarde nel settore del commercio di prodotti macrobiotici e dietetici (183 sedi di impresa su 1.054 in
Italia, il 17,4% del totale).
PALESTRE E CENTRI SPORTIVI: IL LAVORO SOMMERSO DI UN MILIONE DI
PERSONE
Istruttori di nuoto, personal trainer, allenatori di basket, rugby, nonché addetti alle segreterie di
palestre, centri fitness e società sportive, o dirigenti, massaggiatori, fisioterapisti. Un mondo in
grandissima parte sommerso, dominato dal lavoro nero o comunque precario e spesso sottopagato.
Si tratta di un mondo di oltre un milione di persone impiegate regolarmente nel settore sportivo, che
però non vengono considerate professionisti cui offrire contratti regolari con tutele e garanzie. Si tratta
di lavoratori “atipici” nella maggior parte dei casi non contrattualizzati, compensati al massimo con
rimborsi spese, sussidiarie o piccole cifre.
Una ricerca dell’Istituto Sl&A Turismo e Territorio ha contato che il settore dello sport coinvolge circa
20 milioni di persone tra atleti tesserati, praticanti amatoriali, volontari. Di questi almeno 1.100.000
persone sono lavoratori impiegati a vario titolo con diverse modalità di retribuzione, ma poco più di
100.000 hanno un rapporto di lavoro riconosciuto e contrattualizzato, in modo spesso flessibile e
precario, circa un milione invece non ha rappresentanza.
Nidil (Nuove identità di lavoro) e Slc Cgil spiegano che è difficile stimare in realtà quanti tra tutti
questi operatori sportivi, tesserati e non, percepiscano effettivamente uno stipendio o un reddito per
l’attività prestata e quanti invece ricevano rimborsi spese o diaria.
Basti pensare che in Italia sono 65.000 le società sportive, con entrate per 5 miliardi di euro, ed i
tesserati al Coni sono 4,5 milioni oltre ad un milione di operatori sportivi. Un mondo molto ampio, che
va dai campioni professionisti, fino ai bambini che ogni pomeriggio affollano palestre e centri sportivi.
Troppo spesso proprio nel lavoro dilettantistico/amatoriale e sociale operano centinaia di persone che si
trovano a dover scontare una serie di lacune, in termini di diritti e tutele. La quasi totalità dei rapporti di
lavoro è co.co.co., e mancano coperture assicurative e previdenziali. Frequentissimi i casi, ad esempio,
di istruttori di nuoto, anche di bambini molto piccoli, senza alcuna assicurazione.
Ma ciò vale anche per capire quali siano le condizioni di chi è in questo settore ed includere lavoratori
lasciati fuori e, quindi, senza regole né tutele.
Si ricorda anche che nell’ultima Legge di Stabilità sono stati alzati i limiti dell’esenzione fiscale e
contributiva per i compensi sportivi da 7.500 euro a 10.000 euro, il che significa avvicinarsi ad una
fascia di reddito che si conforma a lavori veri e propri: siamo in un’area in cui è possibile fare impresa
anche grazie ad una riduzione del costo del lavoro, al di fuori di qualsiasi regola, ed il sindacato vuole
cercare di darne.
Perciò il sindacato ha fatto partire una ricerca sul campo con un questionario rivolto a tutti i lavoratori
dello sport distribuito in palestre e centri sportivi (e anche su www.nidil.cgil.it) per conoscere lo stato
delle cose e ricostruire un identikit dei lavoratori dello sport oggi in Italia.
SPORT, SAUNA O PALESTRA? LA MAPPA DEL BENESSERE
In Italia esiste una visione olistica: si riscontra una vera passione per la spa e per i benefici dell’acqua;
tutto parte dall’idea di godere delle cose belle, gli italiani sono degli esteti. Ma comincia ad emergere
anche una cultura del training più disciplinata, in particolare tra i giovani.
25
In Germania o in Svizzera l’approccio è di “dovere”, piuttosto che di piacere. L’allenamento fa parte di
un programma ben definito e standardizzato. E’ il più grande mercato in Europa in termini di strutture e
persone iscritte.
In Nord Europa, invece, la sauna è un patrimonio culturale (calore intenso seguito da freddo estremo,
tra neve e ghiaccio). In Scandinavia si riscontra un forte interesse per le attività all’aria aperta.
In Giappone il benessere è un rito. Le spa sono al primo posto, un concetto radicato da secoli. In Cina
c’è una cultura millenaria dell’esercizio fisico quotidiano. La popolazione, poi, crede in una dieta sana
ed in un’aspettativa di vita più lunga. Ma sta avanzando anche uno stile occidentale. In estremo Oriente
(Singapore, Hong Kong, Thailandia e Filippine) lo stare bene è legato alla mente ed al corpo, ed il
massaggio è la lingua comune.
In realtà come l’Australia ed il Sudafrica l’allenamento è il risultato del “fare”. Hanno una cultura forte
e disciplinata, il fitness è visto meno per interessi personali, ma più per competere, partecipare e
primeggiare negli sport da loro scelti come il cricket, il rugby, il ciclismo o il nuoto.
Infine, gli Stati Uniti sono la patria delle mode del training, dei primi club salutistici o delle fitness
boutique (che offrono dal ciclismo al coperto ai bootcamp, da esercizi ispirati alla danza e al
canottaggio indoor). Gli americani si dividono tra “tutto” o “niente”: quelli devoti al “corpo
meraviglioso” (magro, tonico e sano), ed una larga parte di popolazione in sovrappeso o addirittura
obesa. Anche il concetto di spa è differente: per loro non corrisponde all’acqua, ma ad un’esperienza di
relax totale, per staccare la spina. In generale, preferiscono un personal trainer: uno specialista pagato a
seduta per avere un rapporto uno a uno. Infine, si ha sempre più la necessità di combattere lo stress: in
grandi metropoli come New York, Los Angeles o Chicago, primeggia l’idea di “mens sana in corpore
sano”.
In Italia occorre migliorare sulla disciplina: fare ginnastica non deve diventare un dovere, ma bisogna
capire che è salutare muoversi.
In sintesi nei vari Paesi:
Italia
Visione olistica del benessere, passione per la spa. Fra i giovani comincia ad emergere una cultura del
training più disciplinata.
Germania
Approccio di “dovere” rispetto al tenersi in forma, forte cultura del fitness.
Giappone
Un approccio rituale, spa al primo posto fra le passioni di benessere dei giapponesi.
Altri Paesi dell’Estremo Oriente
Benessere ed esercizio legati alla mente ed al corpo, il massaggio è la lingua comune.
Cina
Cultura millenaria del benessere inteso come esercizio fisico quotidiano, ma sta prendendo piede uno
stile occidentale.
Paesi del Nord Europa
La sauna in Scandinavia è un patrimonio culturale. Interesse per le attività all’aria aperta.
Australia e Sudafrica
Forte disciplina, desiderio di eccellere nello sport. Il fitness è visto meno come interesse personale e
più come strumento che consente di competere negli sport prescelti.
Stati Uniti
Patrimonio di club salutistici, fitness boutique. Preferiscono specialisti pagati a seduta.
26
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza
Studio Cassinis
STUDIO CASSINIS
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  • 1. 1 Milano, 29 gennaio 2018 FORUMCLUB 2018: Vi aspettiamo a Bologna il 21 febbraio alle ore 16 al nostro convegno dedicato a “La rivoluzione nell’uso dei dati personali. Cosa cambia e come adeguarsi alle nuove regole europee per non incorrere nelle nuove sanzioni” a cura di: Avv. Angela Raso e Dott. Beatrice Masserini Il 25 maggio 2018 diverrà operativa la riforma europea sulla protezione dei dati personali: nuovi obblighi e nuove responsabilità. Scopriamo che cosa comporta questa rivoluzione per tutte le aziende e, quindi anche per le ASD e le SSD, e quali saranno le sue conseguenze pratiche, organizzative e legali. Contattateci tramite email per ricevere l’invito ad accedere gratuitamente all’expo del ForumClub-ForumPiscine Gallery 2018, che avrà luogo il 21, 22 e 23 febbraio dalle ore 9 alle ore 18 ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE: VIA AL REGISTRO CONI 2018 Registro telematico delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche: pubblicate le risposte alle FAQ (Frequently Asked Questions) Dal 1° gennaio 2018 è possibile accedere al nuovo applicativo sul quale è attivo il Registro telematico nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni. Il Registro è lo strumento che il Comitato olimpico nazionale italiano ha istituito per confermare il «riconoscimento ai fini sportivi» alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva. Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate. L'importanza del Registro è fondamentale ai fini fiscali. L’iscrizione al Registro è, infatti, il primo presupposto per consentire alle ASD/SSD di fruire delle agevolazioni fiscali riconosciute allo sport dilettantistico; su tutte si ricordano quelle di cui alla Legge 398/1991 e quelle stabilite dall’articolo 90 della Legge 289/2002 (comprese le regole sulla presunzione assoluta per la deducibilità delle sponsorizzazioni). Il nuovo Registro L’accesso al nuovo applicativo (https://rssd.coni.it/), la cui entrata in vigore risalirebbe già al 1° gennaio, è rimasto in stand by proprio per consentire la trasmigrazione (automatica) dal vecchio al nuovo sistema dei dati già presenti relativi alle associazioni/società iscritte prima d’ora. La nuova procedura, che, di fatto, recepisce le ultime norme adottate dal Coni con delibera del 18 luglio 2017, rafforza il ruolo istituzionale dell’Ente quale unico organismo certificatore (articolo 7, comma 2, Dl 136/2004), che può garantire che solo le associazioni e società che svolgono attività
  • 2. 2 sportiva dilettantistica possano usufruire dei benefici fiscali e previdenziali riservati allo sport dal legislatore. L’iscrizione automatica Fra le maggiori novità introdotte si segnala la semplificazione delle procedure d’iscrizione che ora prevedono che siano direttamente gli organismi affilianti (delle varie discipline sportive), e non più la singola associazione/società in autonomia, ad effettuare l’iscrizione al Registro del Coni una volta conclusa la fase dell’affiliazione e del tesseramento. Tale novità deve essere accolta con estremo favore se pensiamo che prima di oggi l’automatica iscrizione, contestuale all’affiliazione (o al rinnovo della stessa), spettava in alcuni casi, solo in virtù di specifiche convenzioni stipulate fra il Coni e i vari Enti sportivi. Questo per il passato ha comportato che, alcune associazioni/società regolarmente affiliate e sistematicamente iscritte ai singoli campionati sportivi di categoria, ignari della necessità della doppia iscrizione, si sono viste ingiustamente disconoscere le agevolazioni fiscali spettanti per il mondo dilettantistico proprio per effetto della mancanza di questo ulteriore requisito formale, pur essendo nei fatti innegabile la loro natura di associazione/società sportiva dilettantistica. La funzionalità del Registro Con la messa in esercizio del nuovo applicativo, tutte le utenze Coni attive fino al 31.12.2017 non saranno più valide e, pertanto, il legale rappresentante di ogni singola associazione/società sportiva, dovrà provvedere ad accreditarsi alla nuova piattaforma per poter accedere alla propria area riservata, verificare le informazioni esistenti, stampare il certificato di iscrizione ed eventualmente usufruire degli ulteriori servizi messi a disposizione dal Registro (il facoltativo inserimento del rendiconto economico- finanziario, la possibilità di redigere e stampare le ricevute rilasciate agli associati/tesserati ecc.) Le nuove “SSDL” Il nuovo Registro telematico, in funzione dall’01.01.2018, è il frutto dell’ultimo regolamento approvato dal Coni lo scorso 18 luglio 2017 (delibera n. 1574). Regolamento che dovrà, però, essere già riaggiornato per fare spazio alle modifiche previste dalla legge di Bilancio 2018 con l’introduzione delle nuove società sportive dilettantistiche a scopo di lucro, le cui agevolazioni fiscali (in primis si ricorda la riduzione alla metà dell’aliquota Ires) sono subordinate, anche in questo caso, al preventivo riconoscimento sportivo rilasciato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. I punti chiave NUOVO REGISTRO BENEFICI FISCALI Dall’01 gennaio 2018 è attivo il nuovo applicativo sul quale è tenuto il Registro telematico Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del Coni. Il Registro è lo strumento che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha previsto per confermare “il riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni/società sportive dilettantistiche già affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva. L’iscrizione è il primo requisito per poter accedere ai benefici previsti dal legislatore per il mondo dello sport dilettantistico. Si pensi alla disciplina di cui alla Legge 398/1991, ai compensi “in esenzione” per gli atleti e gli addetti alle gare in genere di cui all’articolo 67, lettera m), del Tuir, alle agevolazioni di cui all’articolo 90 della Legge 289/2002, fra cui la “presunzione assoluta” per la deducibilità delle sponsorizzazioni ricevute (Cassazione sentenza 21 marzo 2017 n. 7202)
  • 3. 3 ISCRIZIONE AUTOMATICA SOCIETA’ DILETTANTISTICHE A SCOPO DI LUCRO Con il nuovo sito è semplificata l’intera procedura di iscrizione, prevedendo che saranno gli stessi organismi affiliati e non più la singola associazione/società, a dover perfezionare l’accesso al registro. Il nuovo applicativo, a cui sarà necessario abilitarsi ex novo (le vecchie utenze non saranno più attive) permetterà ai singoli sodalizi sportivi, l’accesso alla loro area riservata, al fine di poter agevolmente certificare la loro reale natura sportivo-dilettantistica. Il nuovo Registro telematico è il frutto dell’ultimo regolamento approvato dal Coni lo scorso 18 luglio 2017 (delibera n. 1574). Tale determinazione dovrà però essere riaggiornata per fare spazio alle modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2018, che ha previsto l’introduzione delle nuove società sportive dilettantistiche a scopo di lucro, le cui agevolazioni fiscali (in primis la riduzione alla metà dell’aliquota Ires) sono subordinate, anche in questo caso, al preventivo riconoscimento sportivo rilasciato dal Coni. Ecco di seguito le risposte alle principali FAQ pubblicate sul sito CONI La mia associazione/società è iscritta al Registro ma non compare sul sito del CONI. Perché? Nei primi giorni dell'anno 2018, a causa della migrazione di tutti i dati dal vecchio al nuovo programma potrebbero generarsi disallineamenti nella visualizzazione dei dati sia nella sezione riservata che in quella pubblica. Ricordiamo che il Registro Pubblico mostra i nominativi delle associazioni/società sportive dilettantistiche la cui iscrizione risulti compiutamente perfezionata alle h.24:00 precedenti la consultazione. Si consiglia, in ogni caso, di entrare nella sezione riservata collegandosi all’indirizzo internet https://rssd.coni.it/ per controllare i dati e sollecitare, in presenza di inesattezze, gli organismi affilianti per apportare le correzioni. La mia associazione/società, iscritta al Registro, ha già un'utenza funzionante. Con il nuovo applicativo in uso dal 1° gennaio 2018 posso accedere alla sezione riservata utilizzando lo stesso login? No. Tutte le utenze precedentemente attivate non saranno più valide dopo il 1 gennaio 2018. Per accedere alla sezione riservata del Registro è quindi necessario che il Legale Rappresentante provveda ad accreditarsi al nuovo applicativo mediante la compilazione del modulo di registrazione on line. La mia associazione/società ha conseguito più iscrizioni al Registro. Con il nuovo applicativo è necessario ripetere l'accreditamento per ogni iscrizione? No. Per l'accesso alla sezione riservata del Registro è prevista un unico accreditamento. Con il login ottenuto (username + password), si potrà verificare la propria posizione con riferimento a tutti i rapporti di affiliazione ed inserire i dati obbligatori e/o facoltativi seguendo le indicazioni del programma. Se l'iscrizione al Registro avviene per il tramite degli organismi di affiliazione, perché il legale rappresentante dell'associazione/società deve accreditarsi alla nuova piattaforma ed inserire ulteriori informazioni nella sezione riservata? Il legale rappresentante, accedendo alla sezione riservata del Registro, oltre a verificare che tutti i dati trasmessi dagli organismi sportivi a cui è affiliato siano corretti può stampare il documento di riconoscimento sportivo. Circa le ulteriori informazioni da inserire è opportuno distinguere tra informazioni obbligatorie ed informazioni facoltative. Le informazioni obbligatorie che sono limitate agli estremi della registrazione dell'Atto Costitutivo/Statuto effettuata presso il competente Ufficio
  • 4. 4 dell'Agenzia delle Entrate sono dovute soltanto dalle associazioni/società che nell'anno 2017 non erano iscritte al Registro ed attualmente sono affiliate agli organismi sportivi che ancora possono utilizzare il cosiddetto iter standard. Le informazioni facoltative, invece, riguardano il rendiconto approvato annualmente dai soci e la compilazione delle ricevute rilasciate dall'associazione/società e di quelle utili per la precompilata. Quali sono gli organismi di affiliazione che per il 2018 utilizzeranno ancora il cosiddetto iter standard? Gli organismi attualmente sono 42. Si tratta di ACI; AeCI; CUSI; FASI; FCI; FCrI; FIB; FIBa; FIC; FICr; FICSF; FID; FIDAF; FIDS; FIG; FIGB; FIGC; FIGEST; FIKBMS; FIM; FIN; FIPAP; FIPE; FIPM; FIPT; FIR; FIRAFT; FISB; FISE; FISO; FISW; FITARCO; FITAV; FITDS; FITETREC_ANTE; FITw; FIV; FIWuK; FMI; FMSI; FSI; PGS. Nel corso del 2018, però, una volta implementati i propri sistemi informatici, potrebbero chiedere di passare alla modalità web prima del termine stabilito dal Regolamento. CONI: COMUNICAZIONE SULLO YOGA In data 04 gennaio 2018 il CONI - in merito alle richieste di chiarimento pervenute relativamente al riconoscimento dello yoga come disciplina sportiva ammissibile per l’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche - precisa che, nonostante non sia disciplinato da nessuna Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO, si è attivato facendo in modo che alcune Federazioni Sportive Nazionali, tra cui la Federginnastica e la Federpesistica, considerino lo yoga come “attività propedeutica” alle discipline di competenza. LEGGE DI BILANCIO 2018: AUMENTA LA NON IMPOBILITA’ PER SPORTIVI E MUSICISTI Legge di bilancio 2018: aumento esenzione compensi per alcune attività musicali e per attività sportive dilettantistiche La Legge di Bilancio 2018 prevede l'aumento del tetto per l'esenzione per compensi di attività musicali e attività sportive da 7.500 euro a 10.000. In particolare, il comma 367 lett.b dell'unico articolo della Legge di Bilancio 2018 (articolo 69, comma 2, del Tuir), eleva da 7.500 a 10.000 euro l’importo che non concorre a formare il reddito imponibile • delle indennità, • dei rimborsi forfettari, • dei premi, • dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche), nonché di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. A tal fine viene modificato l’articolo 69, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (DPR n. 917 de 1986. Riassumendo, quindi, i compensi, i premi, i rimborsi spese e le indennità di trasferta, corrisposti dalle società sportive agli sportivi dilettanti, dal 1° gennaio 2018 in avanti, sono detassati fino a 10.000 euro. Il precedente limite era di 7.500 euro. Sono in ogni caso esclusi dalla tassazione – quindi non intaccano il limite di 10.000 euro – i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio, al trasporto sostenute per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Il superamento della soglia di 10.000 euro deve essere verificato facendo riferimento all’ammontare complessivo dei compensi percepiti nell’anno dallo sportivo dilettante anche se corrisposti da società sportive diverse.
  • 5. 5 L’innalzamento della soglia dovrebbe dare luogo a ulteriori effetti (indiretti) per ciò che riguarda la tassazione delle somme corrisposte in misura eccedente rispetto al nuovo limite. L’articolo 25 della legge 133/1999 dispone che “la ritenuta è a titolo di imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo”. Con la soglia dei 7.500 euro, la ritenuta a titolo di imposta si applicava fino a 28.158 euro (frutto della somma tra l’area detassata e 20.568,28 euro cioè i vecchi 40 milioni di lire). Con la soglia a 10.000 euro, invece, la ritenuta a titolo di imposta deve applicarsi fino a 30.658 euro. Questo perché l’aliquota della ritenuta sarà corrispondente a quella relativa al primo scaglione di reddito del 23% (articolo 11 del Tuir). Tale aliquota deve essere poi maggiorata con l’applicazione delle addizionali comunali e regionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. A seguito della modifica normativa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, i compensi eccedenti il nuovo importo di 30.658 euro dovranno essere assoggettati a ritenuta di titolo di acconto. In questo caso i compensi percepiti si cumulano con gli eventuali ed ulteriori redditi conseguiti dallo sportivo dilettante. Anche in questo caso la percentuale della ritenuta corrisponde a quella equivalente al primo scaglione di reddito, ed è quindi pari al 23%o. Gli effetti della modifica normativa sono i seguenti. - compensi da 0 a 10 mila euro: non si applicano imposte; - compensi oltre 10 mila euro e fino a 30.658,28 euro: si applica una ritenuta del 23% a titolo di imposta, oltre alle addizionali comunali e regionali; - compensi eccedenti 30.658,28 euro; si applica una ritenuta del 23% a titolo di acconto, oltre alle addizionali comunali e regionali. BONUS SPORT: LE NOVITA’ NELLA LEGGE DI STABILITA’ 2018 Legge di bilancio 2018: credito d'imposta ammodernamento impianti calcistici, possibili società dilettantistiche a scopo di lucro, innalzamento a 10.000 franchigia compensi sportivi Sono numerose le misure contenute nel cd. Pacchetto Sport nella Legge di bilancio 2018. In primo luogo è previsto un credito d'imposta ammodernamento impianti calcistici (Comma 352) a favore delle società appartenenti: • alla Lega di serie B; • alla Lega Pro; • alla Lega nazionale dilettanti; che ammodernano gli impianti calcistici. Il credito è pari al 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti, fino ad un massimo di 25.000 euro. Le società interessate potranno accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE 14097/2013 del 18.12.2013 relativo agli aiuti de minimis. Un decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, individuerà le modalità di attuazione del credito. La seconda novità riguarda l'istituzione di società sportive dilettantistiche con scopo di lucro (Commi 353-361) che si concretizza nella possibilità di esercitare attività sportive dilettantistiche anche con scopo di lucro, attraverso una delle forme di società previste dal Libro V del codice civile. In tal caso lo statuto deve contenere: • nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»; • nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
  • 6. 6 • il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina; • l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie. Queste società, nel caso in cui abbiano ottenuto il riconoscimento da parte del CONI, godono della riduzione alla metà dell'IRES. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE 14097/2013 del 18.12.2013 relativo agli aiuti de minimis. I servizi di carattere sportivo, resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI, nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società, sono soggetti all'aliquota IVA del 10% (n. 123-quater della Tabella A, parte III, del DPR 633/72). Le collaborazioni rese a favore delle società sportive dilettantistiche lucrative costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata continuativa, e i relativi compensi costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I collaboratori, a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, sono iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, la contribuzione a tale fondo è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore. La Legge di stabilità 2018 istituisce anche un credito d'imposta erogazioni liberali per ristrutturazione impianti sportivi pubblici (Commi 363-366) prevedendo un credito d'imposta per coloro che nel corso del 2018 effettuano erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 Euro per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari. Il credito è pari al 50% delle erogazioni effettuate, nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo. Il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare all'Ufficio per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione, e fino all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione, i soggetti devono comunicare all'Ufficio per lo sport lo stato di avanzamento lavori. Con decreto, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, dovranno essere fornite le disposizioni applicative necessarie. Prevista, infine, una nuova franchigia per compensi da attività sportiva dilettantistica (Comma 367). In particolare viene aumentato da 7.500 a 10.0000 Euro il limite entro cui le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati (di cui alla lett. m) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR): • ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche; • nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto non concorrono a formare il reddito.
  • 7. 7 OK AI DIVIDENDI DELLE SRL SPORTIVE DILETTANTISTICHE Sui profitti realizzati dal 2018 ed erogati ai soci scatta la ritenuta del 26%. Doppio vantaggio con l’IRES al 12 %. Con le Società lucrative è ammessa la distribuzione di utili e la cessione delle quote. Dal 1° gennaio 2018, con l’entrata in vigore della legge di Bilancio (la 205/2017), è possibile costituire le nuove società sportive dilettantistiche con scopo di lucro. Con queste nuove società potranno essere liberamente distribuiti i dividendi senza che sorgano contestazioni con il Fisco. I soci potranno anche cedere la quota di partecipazione posseduta, eventualmente realizzando plusvalenze, senza che l’operazione configuri una indiretta distribuzione di utili. La mancanza dello scopo di lucro, quindi il divieto di distribuire gli utili sotto qualsiasi forma, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, è prevista in generale, dall’articolo 90, comma 18, lettera c) dalla legge 289/2002. La disposizione richiede che i “sodalizi sportivi” debbano prevedere espressamente nei propri statuti “l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette”. Le condizioni Ora, dall’inizio dell’anno, è possibile derogare a questo divieto a condizione di inserire nello statuto le seguenti clausole previste dall’articolo 1, comma 367 della legge 205/2017: - la denominazione o ragione sociale deve indicare la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”; - nell’oggetto o scopo sociale deve essere previsto lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche; - deve essere previsto nello statuto il divieto per gli amministratori di ricoprire la stessa carica in altre società sportive affiliate alla stessa federazione sportiva o rientranti nella stessa disciplina; - deve essere indicato l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive aperte al pubblico a pagamento la presenza di un direttore tecnico con un percorso di studi qualificato (diploma Isef, laurea in scienze motorie, etc…); E’ possibile adottare la forma della Srl, della Spa e della Società in accomandita per azioni. Anche se la manovra effettua un richiamo generico al Codice Civile, non dovrebbe essere possibile esercitare un’attività sportiva/lucrativa con una Snc o una Sas in quanto le nuove disposizioni prevedono espressamente, quale beneficio, la riduzione della sola Ires. La tassazione Le novità consistono non solo nella possibilità di distribuire liberamente i dividendi, ma anche in un regime di tassazione di fatto più favorevole rispetto alle altre società che esercitano attività diverse (non sportive). La nuova forma societaria può essere costituita solo dal 1° gennaio 2018. Di conseguenza la prima distribuzione di dividendi potrà essere deliberata nel 2019 e potrà riguardare gli utilizzi realizzati nel primo anno di “vita”. Questa circostanza determina l’applicazione dei nuovi criteri di tassazione dei dividendi previsti dall’ultima legge di Bilancio e si traduce in un vantaggio doppio per le società sportive dilettantistiche lucrative. Gli utili formati nell’anno 2018 ed in quelli successivi si tassano con l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 26% sia per le partecipazioni qualificate, sia per quelle non qualificate. Quindi, questi utili non devono essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi. E’ indifferente possedere una quota di partecipazione del 95% o del 5%. La ritenuta del 26% è la stessa delle altre società di capitali non sportive che sono soggette all’Ires del 24%. Invece, le società sportive lucrative scontano l’Ires del 12%. Il che rappresenta un ulteriore vantaggio.
  • 8. 8 Le plusvalenze Per le plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni sono previsti vantaggi analoghi. Anche in questo caso, la Legge 205 prevede nuovi criteri di tassazione, che però sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2019. Nel 2018 le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni qualificate, costituiscono reddito tassabile nella misura del 58,14%. I plusvalori ottenuti dalla cessione di partecipazioni non qualificate (ad esempio una quota del 5%) sono tassati con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 26% A partire dalle plusvalenze realizzate nel 2019 non dovranno più essere tenute distinte le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate. Il trattamento fiscale sarà lo stesso sia per le partecipazioni di maggioranza, che per quelle minoritarie. Si applicherà sempre un’imposta sostitutiva del 26%. I soci delle nuove società sportive lucrative potranno cedere liberamente le loro quote di partecipazione. D’altra parte, il divieto di trasferimento delle quote rappresenta una condizione essenziale per applicare la disciplina di cui all’articolo 148 del Tuir relativa alla decommercializzazione dei compensi. Le nuove società, invece, perdono questo beneficio e, se effettuano prestazioni verso il pagamento di corrispettivi specifici, le entrate dovranno essere tassate, sia pure con l’aliquota Ires ridotta del 12%. Riepiloghiamo le novità di quest’anno DISTRIBUZIONE DI UTILI E CESSIONE DI QUOTE Dal 1° gennaio 2018 possono essere costituite le nuove società sportive dilettantistiche lucrative. Gli atti costitutivi devono indicare specifiche clausole previste dalla legge. Possono essere distribuiti gli utili e cedute le quote di partecipazione, anche realizzando plusvalenze. Ciò in conseguenza dello scopo di lucro. DISTRIBUZIONE DI UTILI E TASSAZIONE I dividendi distribuiti ai soci persone fisiche sono tassati, come le società non sportive, con una ritenuta d’imposta del 26%. Il vantaggio fiscale è maggiore in quanto gli utili ante distribuzione sono stati tassati con Ires del 12% anziché del 24%. CESSIONI DI PARTECIPAZIONI Le plusvalenze conseguite nell’anno 2018, con le cessioni di partecipazioni, concorrono a formare il reddito del socio per il 58,14% (partecipazione qualificata). Per le non qualificate si applica l’imposta sostitutiva del 26%. Dal 2019, le plusvalenze relative ad ogni tipo di partecipazione (qualificata e non qualificata) sconteranno l’imposta sostitutiva del 26% come le società non sportive. COMPENSI ESENTI DA PRELIEVO Dal 1° gennaio 2018 i compensi corrisposti agli sportivi dilettanti sono esclusi da tassazione fino a 10.000 euro. In precedenza il limite era di 7.500 euro. COMPENSI SOGGETTI A TASSAZIONE I compensi corrisposti nella misura compresa tra 10.000,01 euro e 30.658,28 euro sono assoggettati a ritenuta di titolo d’imposta pari al 23% con la maggiorazione delle addizionali comunali e regionali; quelli superiori a 30.658,28 euro sono assoggettati a ritenuta a titolo di acconto pari al 23% con la maggiorazione delle addizionali comunali e regionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
  • 9. 9 BONUS MOBILI 2018: CONFERMATO DALLA LEGGE DI BILANCIO Legge di bilancio 2018: confermata la proroga del bonus mobili per l'acquisto di mobili e elettrodomestici di classe A o A+ su immobili oggetto di ristrutturazione Numerose le misure contenute nel cd "pacchetto casa" nella Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017). In particolare, una delle proroghe contenuta nel comma 3 dell'articolo unico della legge di stabilità, riguarda il cd. bonus mobili. Infatti, anche per l'anno 2018 è confermata l’agevolazione fiscale al 50% per le spese effettuate per l’acquisto di: • mobili; • grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) • apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica; finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, con lavori avviati nel 2017 o nel 2018. Come previsto dalla normativa precedente, è confermato l’importo massimo di 10.000 euro per immobile. LEGGE DI BILANCIO 2018: PREVISTA L’ESTENSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA A TUTTI I SOGGETTI IVA DAL 1° GENNAIO 2019 Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica previste nella legge di bilancio 2018 rientrano tra le misure mirate ad aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA. Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti IVA e scatterà dal 1° gennaio 2019. In particolare, il comma 909 prevede che per razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, siano emesse esclusivamente fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti: residenti, stabiliti ed identificati nel territorio dello Stato. Per tale obbligo, gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Sono esonerati da tali disposizioni solo i soggetti che operano in regime di vantaggio e coloro che applicano il regime forfettario . In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. L’emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata. Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo della fattura elettronica riduce di 2 anni i termini per l’accertamento per i soggetti che garantiscono tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati sopra i 500 euro Per quanto riguarda la fattura elettronica verso i consumatori finali, la norma chiarisce che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico
  • 10. 10 sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura Previsto inoltre che al 1º luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi obbligatorie per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. CONTRIBUTI TRAMITE VOUCHER ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER LA DIGITALIZZAZIONE: AL VIA LE DOMANDE DAL 15 GENNAIO 2018 Il decreto interministeriale del 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2014, stabiliva gli schemi standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi tramite voucher alle micro, piccole e medie imprese per la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico. Solo ora tuttavia, dopo un’attesa durata tre anni, è uscito il Decreto direttoriale che definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso ai benefici. Quali sono le agevolazioni L’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto che può arrivare a 10.000 euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili. I fondi messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico sono 100 milioni di euro ripartiti su base regionale. Nel caso in cui l’importo complessivo dei voucher richiesti sia superiore alla cifra stanziata, il Ministero provvederà ad un riproporzionamento delle risorse disponibili non lasciando nessuna impresa a bocca asciutta. In poche parole, con i voucher digitalizzazione, vincono tutti. E’ un’opportunità particolarmente vantaggiosa per tutte quelle imprese che intendono acquistare software, hardware e/o servizi per: • migliorare l’efficienza aziendale; • modernizzare l’organizzazione del lavoro; • sviluppare soluzioni di e-commerce • utilizzare il collegamento ad Internet mediante la tecnologia satellitare • formare il personale nel campo ICT. Si precisa che i beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, non devono rappresentare una mera sostituzione di quelli già esistenti in azienda, né tanto meno un rinnovo di programmi e licenze già in uso. Chi sono i beneficiari La misura è rivolta a tutte le micro, piccole e medie imprese che svolgono attività di produzione di beni o erogazione di servizi e che siano iscritte al Registro delle Imprese. Il seguente schema ci aiuta meglio a differenziare le imprese: Categoria di impresa Effettivi: unità lavorative anno (ULA) e Fatturato annuo (in milioni di euro) oppure Totale di bilancio (annuo) Microimpresa meno di 10 e ≤ 2 oppure ≤ 2 Piccola impresa meno di 50 e ≤ 10 oppure ≤ 10 Media impresa meno di 250 e ≤ 50 oppure ≤ 43 Sono esclusi dal beneficio i professionisti che esercitano l'attività in via autonoma e quelli che pur esercitandola in forma associata che non siano costituiti in regime di impresa. Non hanno accesso al beneficio neppure le imprese che svolgono la loro attività nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Come funziona la richiesta dei voucher e la loro erogazione La procedura di richiesta dei voucher è molto semplice: l’invio delle domande va fatto direttamente on- line sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. La compilazione delle stesse può essere fatta a
  • 11. 11 partire dalle ore 10:00 del 15 gennaio 2018, e l’invio dalle ore 10:00 del 30 gennaio al 09 febbraio 2018. Per accedere alla piattaforma del Ministero è necessario • essere in possesso della Carta Nazionale dei Servizi e/o di una firma digitale del legale rappresentante dell’impresa; • avere accesso ad una casella di posta elettronica certificata (pec) attiva. Al legale rappresentante dell’impresa non può sostituirsi per delega nessun altro soggetto, neppure un consulente o intermediario. Pertanto, tutti coloro che intendono procedere alla prenotazione dei voucher è opportuno che si dotino anticipatamente di una firma digitale, una sorta di primo passo verso la digitalizzazione. Dopo aver effettuato la prenotazione dei voucher, entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello, il Ministero elaborerà un elenco di tutte le imprese ammesse e gli importi a queste accordati. Da quel momento le imprese hanno 6 mesi di tempo per effettuare gli acquisti e fronteggiare le spese che avevano detto di voler sostenere nella domanda di ammissione al beneficio, dovranno a quel punto sempre tramite la procedura informatica trasmettere la richiesta di erogazione, allegando i titoli di spesa. Il Ministero, dopo aver effettuato gli opportuni controlli e le verifiche istruttorie, erogherà i voucher in relazione alle spese risultate ammissibili. Il nostro Studio è disponibile ad assistere le Società che decidano di presentare domanda di voucher per la digitalizzazione FAQ del MISE sul voucher per la digitalizzazione delle PMI aggiornate Sono state aggiornate sul sito del MISE le FAQ sui voucher digitalizzazione PMI. Di seguito tutte le risposte inerenti le modalità e i termini di presentazione delle domande. Quali sono i termini per la trasmissione delle domande di accesso alle agevolazioni? L’invio delle domande di accesso alle agevolazioni può essere effettuato, utilizzando esclusivamente la procedura informatica accessibile nella sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero, a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018. Le imprese possono iniziare la compilazione della domande a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018, seguendo la procedura indicata all’articolo 3, comma 7, lettera a) del decreto direttoriale 24 ottobre 2017. È previsto un ordine cronologico per l’attribuzione dei Voucher? No. Le domande di agevolazioni presentate nel periodo di apertura dello sportello sono considerate come pervenute nello stesso momento. Nel caso in cui le risorse disponibili a livello regionale non siano sufficienti a coprire le richieste pervenute da parte delle imprese è prevista una procedura di riparto delle risorse finanziarie in proporzione alle richieste delle imprese. Come funziona la procedura informatica finalizzata alla trasmissione delle domande di accesso alle agevolazioni? La procedura informatica sarà accessibile nell’apposita sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero, a partire dalle ore 10.00 del 15 gennaio 2018. La suddetta procedura prevede l’identificazione e l’autenticazione attraverso la Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero un dispositivo (una Smart Card o una chiavetta USB) che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale. L’accesso alla procedura informatica è riservato al rappresentante legale dell’impresa proponente, come risultante dal certificato camerale della medesima o ad un altro soggetto interno alla sua organizzazione a cui sia delegato (attraverso la procedura informatica – “Gestione Deleghe”) il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. Dove è possibile richiedere la "Carta nazionale dei servizi" funzionale all'accesso alla procedura informatica? La "Carta nazionale dei servizi" viene rilasciata a persone fisiche e titolari di cariche di impresa. È possibile farne richiesta alle Camere di Commercio o presso enti quali Regioni, Comuni o organismi privati. Per conoscere l'elenco pubblico degli enti adibiti al rilascio è possibile visitare il sito DigitPa
  • 12. 12 Una stessa impresa può presentare più domande di accesso alle agevolazioni per progetti da realizzare in distinte sedi operative? No, come disposto all’articolo 3, comma 3, del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni nella quale è tenuta ad indicare, ai fini della suddivisione su base regionale delle richieste pervenute, l’ubicazione dell’unità produttiva nell’ambito della quale viene realizzato il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico. Il soggetto che presenta la domanda di agevolazioni a valere sul decreto 23 settembre 2014 come deve adempiere all’obbligo relativo all’imposta di bollo? A quanto ammonta l’importo da pagare? E cosa si intende con l’espressione annullamento della marca da bollo? Il soggetto proponente assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro (come previsto dalla legge n. 147/2013, art.1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica) e riportando il numero identificativo della stessa nell’apposita sezione del modulo di domanda. Si precisa, inoltre, che con l’espressione annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". Si ricorda, inoltre, che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli. Come deve essere compilata la domanda di agevolazioni a valere sul decreto 23 settembre 2014 per la prenotazione del Voucher? La domanda di agevolazioni deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica accessibile nella sezione “Voucher digitalizzazione” del sito web del Ministero. Il modello di cui all’allegato n. 2 del decreto direttoriale 24 ottobre 2017 è un fac simile del file che sarà effettivamente generato dalla procedura a seguito della compilazione da parte dell’impresa. Si evidenzia che la procedura informatica consente di verificare se la compilazione delle varie sezioni del modulo di domanda è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori o informazioni mancanti. Allorché la procedura di compilazione sarà ultimata l’impresa potrà scaricare il modulo in formato “.pdf” per apporre la firma digitale e successivamente potrà caricare il modulo firmato sul sistema per procedere all’invio dell’istanza. Si può presentare la domanda di agevolazioni a valere sul decreto 23 settembre 2014 accedendo alla piattaforma informatica attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)? No, la procedura informatica per la presentazione delle domande prevede che l’autenticazione dell’utente sia effettuata utilizzando un dispositivo di tipo CNS (Carta nazionale dei servizi). I certificati accettati sono quelli emessi da un certificatore accreditato riconosciuto dall’AGID come ente emittente di certificati di autenticazione e il suddetto certificato deve essere valido (non scaduto). I consulenti esterni all’impresa possono essere delegati da quest’ultima a presentare la domanda di agevolazione a valere sul decreto 23 settembre 2014? No, l’articolo 8, comma 2, del decreto 23 settembre 2014 prevede che “Per presentare la domanda l’impresa deve disporre … della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato all’interno della sua organizzazione”. Alla domanda di accesso alle agevolazioni devono essere allegati i preventivi di spesa? No, alla domanda di accesso alle agevolazioni deve essere allegato esclusivamente il prospetto dei dati certificati dal Registro imprese (generato automaticamente dalla procedura informatica) e, nel caso l’impresa proponente sia associata/collegata, il prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d’impresa, redatto utilizzando l’apposito modello che sarà disponibile nella sezione del sito www.mise.gov.it dedicata al “Voucher digitalizzazione”. Cosa significa “impresa unica” nel modulo di domanda di prenotazione del voucher (all. n. 2 al decreto direttoriale 24 ottobre 2017)? La nozione di “impresa unica” è stata introdotta dalla Commissione Europea con l’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 recante l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti
  • 13. 13 «de minimis». Ai fini del citato Regolamento per “impresa unica” si intende un insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni -un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; -un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; - un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; - un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’“impresa unica". Si precisa che, in base al 4° considerando del suddetto Regolamento «de minimis» l’applicazione del disposto di cui all’art. 2, paragrafo 2, è limitato alle imprese dello stesso Stato membro. Ciò significa che ai fini dell’individuazione dell’“impresa unica”, non è rilevante il fatto che un’impresa sia controllata o controlli un’impresa localizzata in un altro Stato. Chi può essere delegato dall’impresa a presentare la domanda di agevolazione a valere sul decreto 23 settembre 2014? Il rappresentante legale dell’impresa proponente, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda esclusivamente ad un “delegato all’interno della sua organizzazione”, ossia ad un soggetto risultante in pianta organica dell’azienda dal registro delle imprese o dal libro unico del lavoro. Il suddetto soggetto delegato dovrà a sua volta disporre della Carta nazionale dei servizi, nonché della firma digitale. Quali dati occorre inserire nel modulo di domanda per definire la dimensione dell’impresa richiedente? Premettendo che nella FAQ 1.6 sono riportati gli elementi utili per il calcolo della dimensione di impresa secondo quanto stabilito dal decreto 18 aprile 2005, di seguito si forniscono le indicazioni necessarie per compilare la sezione del modulo di domanda dedicata alla dimensione dell’impresa richiedente -periodo di riferimento: indicare l’esercizio contabile che risulta, alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, chiuso ed approvato ovvero, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l’esercizio contabile per il quale è stata presentata l’ultima dichiarazione dei redditi; -fatturato: indicare l’importo corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ovvero, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, l’importo dei ricavi desunto dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata; -totale di bilancio: indicare il totale dell’attivo patrimoniale. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio la predetta informazione è desunta sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile; -occupati (ULA): indicare il dato riferibile ai dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro unico del lavoro e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. In caso di impresa estera il dato si riferisce al numero di occupati che, secondo la normativa vigente nello stato membro di riferimento, hanno un vincolo di dipendenza con l’impresa richiedente.
  • 14. 14 Si evidenzia, inoltre, che per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, i dati da dichiarare sono esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. OMESSO ACCONTO IVA. NESSUNA RESPONSABILITA’ SE MANCANO I FONDI Omesso e ritardato pagamento, nessuna responsabilità in caso di forza maggiore. La Cassazione spiega come difendersi in giudizio Quando il contribuente non ha liquidità sufficiente per adempiere al pagamento dell’acconto IVA, ove provi in modo eccepibile la straordinarietà della circostanza ad esso non imputabile, potrebbe non andare incontro a sanzioni tributarie per assenza di responsabilità penale. In tal senso la Corte di Cassazione con sent. n. 22153/2017 si è espressa confermando la tesi della giurisprudenza precedente. Il caso ha riguardato l’omesso versamento, da parte di un contribuente, dell’acconto IVA relativo all’anno di imposta 2016, causato dal fatto che il contribuente stesso non avesse disponibilità di fondi per adempiere al pagamento richiesto. Sulla scia di quanto già anticipato negli anni dalla giurisprudenza della stessa Corte, l’omesso versamento causato da assenza di liquidità, non costituirebbe un caso di evasione, perché in tale circostanza il contribuente sarebbe mosso dal cd. dolo generico (ossia l’intenzione di realizzare la condotta che la norma del codice penale sanziona). Fermo restando che, a livello amministrativo, sarebbe da confermarsi l’applicabilità della sanzione del 30% di quanto non corrisposto o versato in ritardo. Sul tema la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22153/2017, anche sulla base della norma del Codice penale italiano che prevede la non punibilità (a favore di un soggetto) quando il fatto sia commesso a seguito di caso fortuito o forza maggiore (ex art. 45 cp), ha chiarito gli elementi che il contribuente è chiamato ad addurre per una idonea difesa della sua posizione. In tal senso e secondo il parere della Corte di legittimità: - il giudice, sarà tenuto a valutare tutte le circostanze legate al singolo caso concreto. - il contribuente: • dovrà dimostrare che la forza maggiore, che giustifica l’assenza di una sua responsabilità, sia dovuta ad una situazione anomala ovvero estranea al controllo del contribuente (quindi non ad un’impossibilità assoluta); • dovrà dimostrare di aver predisposto preventivamente dei mezzi che fossero idonei e sufficienti, ma non eccessivamente gravosi per lo stesso, per fronteggiare la circostanza inaspettata. NESSUN CREDITO D’IMPOSTA SE OMESSO IN DICHIARAZIONE Il credito d’imposta indicato in dichiarazione è un’espressione di volontà non modificabile. I chiarimenti della Cassazione L’indicazione del credito d’imposta in dichiarazione rappresenta una manifestazione della volontà con cui il contribuente intende far valere un proprio diritto, pena la decadenza dello stesso. In tal senso la Corte di Cassazione si è espressa con l’ordinanza n. 30172 del 2017. Il caso prende il via dalla pretesa mossa, giudizialmente, da una società farmaceutica, la quale ometteva di indicare nel quadro RU, della propria dichiarazione dei redditi, il credito d’imposta per la ricerca scientifica. La società, dopo aver presentato apposita dichiarazione integrativa di rettifica e successiva istanza di rimborso, si vedeva comunicare il diniego dell’Agenzia delle Entrate.
  • 15. 15 La società, procedeva quindi ad impugnare giudizialmente il diniego, innanzi alla commissione tributaria provinciale che però rigettava il ricorso. Stessa sorte, è in seguito spettata all’appello presentato dalla società. La questione si è protratta fino al terzo grado di giudizio. Sul caso, la Corte di Cassazione, confermando gli indirizzi dei tributali di merito che l’hanno preceduta, ha rigettato la pretesa della società ricorrente e fatto chiarezza su alcune questioni. In merito al caso in esame, la Corte ha chiarito che: • il decreto attuativo del credito d’imposta prevede che, lo stesso, dovesse essere riportato in uno specifico quadro della dichiarazione (in tal caso nel quadro RU), pena la decadenza; • l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta in dichiarazione, rappresenterebbe un atto negoziale, espressione della dichiarazione di volontà con cui il contribuente intende far valere un proprio diritto. In quanto tale, l’atto negoziale non sarebbe di per sé modificabile, neanche a seguito di errore; diversamente da quanto accade per la mera dichiarazione di scienza, di per sé emendabile; • fa eccezione, il caso in cui l’errore sia conosciuto o conoscibile dall’amministrazione finanziaria. Si segnala che la tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30172 /2017, non rappresenta una pronuncia isolata. I principi dettati dalla Suprema Corte appena descritti, confermano quanto già riproposto dalla medesima Corte nella sentenza 26 aprile 2017, n. 10239. ATTIVITA’ ESTERE NON DICHIARATE PER L’ANNO 2016: NUOVE LETTERE DI COMPLIANCE Comunicazione per l’adempimento spontaneo dei contribuenti che hanno omesso di dichiarare per l’anno d’imposta 2016 le attività finanziarie detenute all’estero. Monitoraggio fiscale: il Provvedimento pubblicato ieri dall'Agenzia delle Entrate contiene le disposizioni sulle modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra • i dati ricevuti dalle autorità estere • e i dati dichiarati. In particolare, al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione alle attività detenute all’estero, nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione a specifici contribuenti per i quali sono emerse possibili anomalie dichiarative per l’anno d’imposta 2016, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS). Tale comunicazione contiene le seguenti informazioni: a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente; b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta; c) codice atto; d) modalità per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso; e) modalità per richiedere informazioni o per eventuali precisazioni utili a chiarire l’anomalia segnalata, rivolgendosi alla Direzione Provinciale competente. I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione di cui sopra possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici
  • 16. 16 LEGGE DI BILANCIO 2018: RIMANDATO L’AUMENTO DELL'IVA Sterilizzazione aumento dell'IVA ed aumenti aliquote rinviati al 2019: ecco le novità contenute nella Legge di Bilancio 2018 definitivamente approvata Il comma 2 della Legge di Bilancio 2018 prevede la sterilizzazione dell’incremento dell’aliquota IVA rimandando gli aumenti al 1° gennaio 2019. Quindi niente aumenti per il 2018, la Legge di Bilancio 2018 modifica anche la norma contenuta nel collegato fiscale. In particolare, modificando quanto previsto nella Legge di stabilità 2015, è previsto che: • l’aliquota IVA al 10% salirà o di 1.5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 o di ulteriori 1.5 punti percentuali dal 1° gennaio 2020 • l’aliquota IVA al 22% aumenterà o di 2.2 punti dal 1° gennaio 2019, o di ulteriori 0.7 punti percentuali dal 1°gennaio 2020 o di 0.1 punti percentuali dal 1°gennaio 2021. PREMI DI ASSICURAZIONE PER ALLUVIONI E TERREMOTI DETRAIBILI DAL 2018 La legge di bilancio 2018 introduce una nuova detrazione per i premi assicurativi che coprono il rischio di eventi calamitosi-terremoti alluvioni frane La legge di Bilancio 2018 con effetto dal 1° gennaio 2018 modifica l'art.15, comma 1 DPR 917/86 che prevede la detrazione di un importo pari al 19% di alcuni oneri sostenuti da contribuente. Il comma 768 dell'unico articolo della Legge di Bilancio 2018, introduce all'art. 15 del TUIR una nuova lettera per la detraibilità degli oneri assicurativi, più precisamente la lettera f bis che testualmente recita: f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo; ». La detraibilità è consentita per le spese sostenute dal 1 gennaio 2018. SPESE DI RAPPRESENTANZA E PUBBLICITA’: L’OBIETTIVO QUALIFICA LA SPESA Spese di rappresentanza e spese di pubblicità sono separate dall'obiettivo perseguito. Sul punto interviene la Cassazione 2017 Le spese di organizzazione di convegni medici, sostenute da società del campo farmaceutico, la cui finalità di informazione scientifica non sia palese, non sono deducibili dal reddito societario, né è applicabile lo strumento della detrazione IVA. In tal senso la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28695 del 30 novembre 2017, ha deciso in merito ad un caso che ha visto contrapposte una S.r.l. farmaceutica e l’Agenzia delle Entrate. Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione lamentando che le spese sostenute dalla S.r.l. per tenere congressi di informazione scientifica per i medici, fossero ascrivibili quali spese pubblicitarie che la società avrebbe sopportato per sponsorizzare il proprio prodotto e non, quali mere spese di rappresentanza. Sempre secondo l’Agenzia, l’erronea qualificazione delle spese sarebbe quindi da ricondursi ad una violazione e falsa applicazione dell’art. 19-bis1, comma 1, lett. h), DPR IVA e dell’art. 108, comma 2, TUIR. La Corte ha, inoltre, osservato che nei precedenti gradi di giudizio, non era stato opportunamente valutato il carattere scientifico del convegno stesso. In merito al tema affrontato dalla Corte, ricordiamo che la giurisprudenza aveva già in passato chiarito che:
  • 17. 17 • per le spese di rappresentanza e di pubblicità il presupposto andasse individuato negli obiettivi perseguiti da chi le abbia sopportate, tenuto conto che le stesse hanno come finalità quella di accrescere il prestigio dell’impresa e a potenziarne lo sviluppo; • le spese di pubblicità o di propaganda sono, invece, quelle sostenute, anche se non in toto, per la pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, riconducibili alla società stessa. Sulla base di tali orientamenti, l’ordinanza n. 2869/2017 della Corte di Cassazione ha stabilito che «…finalità d’informazione scientifica è quella di contrassegnare l’unica pubblicità consentita, considerato che il consumo dei farmaci non è regolato dal criterio del piacere, ma dall’utilità, mediata dalla classe medica…». DETRAZIONE DEGLI ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 La Legge di bilancio 2018 reintroduce agevolazioni per il trasporto pubblico effettuati direttamente o dal datore di lavoro come benefits La Legge di bilancio 2018 reintroduce agevolazioni fiscali per gli abbonamenti al trasporto pubblico. Vengono previste due diverse tipologie di agevolazioni: • la prima destinata agli abbonamenti effettuati direttamente dalle persone fisiche, che tornano a rientrare tra gli oneri detraibili al 19%; si tratta delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro; • la seconda riguarda i datori di lavoro e prevede che le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti o le spese dallo stesso direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari che si trovano fiscalmente a carico, non concorrono a formare il reddito. LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ ISPETTIVE SU RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE Verifiche fiscali: quando è possibile chiederne l'interruzione, alcuni casi contenuti nel Manuale Operativo della Guardia di Finanza Il “Manuale Operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali” della Guardia di Finanza contempla, fra molti altri argomenti, anche le casistiche previste per la sospensione di una verifica fiscale. Può capitare anche in periodi festivi che un contribuente venga sottoposto ad una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza. Come sottolineato dalla circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, l'attività ispettiva deve procedere “senza soluzione di continuità” (e quindi continuativamente) al fine di assicurare costanza e speditezza nell'attività in corso, oltre che per limitare al massimo la turbativa nell'attività quotidiana del contribuente verificato. Nonostante tale previsione, nel documento di prassi si specifica però che esistono alcune particolari casistiche che consentono di optare per l'interruzione delle attività ispettive. Tra questi casi eccezionali, rientra anche la possibilità per lo stesso contribuente di richiedere la sospensione dell'attività ispettiva per determinate ragioni. Nel Manuale Operativo, infatti, vengono riportati, a titolo esemplificativo, i motivi che possono indurre il soggetto in verifica (o un suo delegato o il professionista che lo assiste) a richiedere l'interruzione delle attività. Nello specifico, le ragioni che possono essere valutate ai fini della sospensione di una verifica fiscale in corso possono essere: esigenze di tipo produttivo, esigenze di tipo lavorativo, esigenze di tipo familiare.
  • 18. 18 Ogni tipo di esigenza (fosse anche la chiusura dell'azienda o degli uffici per le festività) deve essere debitamente motivata e deve precludere la possibilità per il contribuente di poter assistere i verificatori durante le operazioni ispettive per un determinato lasso temporale. Anche la necessità del contribuente di riottenere, per svariate ragioni, i locali o il locale aziendale messo a disposizione dei militari della Guardia di Finanza al fine espletare l'attività ispettiva, può spingere il soggetto verificato a chiedere la sospensione della verifica fiscale. Indipendentemente dalle ragioni e dalle esigenze espresse dal contribuente, la Circolare n. 1/2018 stabilisce che il motivo per il quale viene disposta la sospensione di un'attività ispettiva, dovrà essere poi debitamente riportato sia nel processo verbale di verifica (ovvero nel verbale redatto quotidianamente dai verificatori), sia in quello di constatazione (ovvero quello redatto a conclusione della verifica fiscale). IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE: UN NUOVO MODELLO 2018 Bollo virtuale 2018: pubblicato il nuovo modello utilizzabile anche per gli assegni circolari Approvato il 29 dicembre 2017 il modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, e la definizione delle modalità di esercizio dell’opzione per il pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo per gli assegni circolari. Tale modello, che sostituisce quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17 dicembre 2015, prevede la possibilità di esercitare l’opzione per il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale per gli assegni circolari, nonché la facoltà di revoca della stessa. Si segnala che, al fine di semplificare l’adempimento dichiarativo, nel modello è stato eliminato il quadro per l’indicazione dei versamenti effettuati per l’anno di riferimento della dichiarazione. Il modello è composto da: • l’informativa sul trattamento dei dati personali; • i dati generali, tra cui gli estremi dell’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, la richiesta di esercizio dell’opzione e la relativa revoca per l’assolvimento in modo virtuale dell’imposta di bollo per gli assegni circolari; • i dati del contribuente nonché quelli relativi ai soggetti non residenti; • i dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, nonché la sezione riservata all’impegno alla presentazione in via telematica da parte dell’intermediario; • il quadro A - “Atti e documenti soggetti a imposta fissa”, per l’indicazione degli atti e documenti per i quali è ammesso il pagamento in misura fissa; • il quadro B - “Atti e documenti soggetti a imposta proporzionale” per l’indicazione degli atti e documenti per i quali è ammesso il pagamento in misura proporzionale. Il modello deve essere utilizzato per • la dichiarazione ai fini dell’imposta di bollo in modo virtuale relativa agli atti e documenti emessi nell’anno precedente, nonché, in caso di rinunzia all’autorizzazione, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il giorno da cui ha effetto la rinunzia. • per esprimere la volontà di rinunciare all’autorizzazione in luogo dell’apposita comunicazione scritta all’ufficio territoriale competente. • per effettuare l’opzione per il pagamento con modalità virtuale dell’imposta di bollo per gli assegni circolari, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento. L’opzione esplica efficacia per l’intero anno solare successivo a quello di riferimento della dichiarazione e si rinnova tacitamente per gli anni solari successivi fino all’eventuale comunicazione di revoca. La revoca produce i suoi effetti a decorrere dall’anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione nella quale si effettua, sempreché la dichiarazione stessa sia tempestivamente presentata. Il modello è presentato esclusivamente in modalità telematica: a) direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o
  • 19. 19 Fisconline); b) tramite uno dei soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. Il modello potrà essere utilizzato a partire dal mese di gennaio 2018. ISA 2017: PROROGATI GLI STUDI DI SETTORE FINO AL 2018 Legge di bilancio 2018: rimandato al 2018 il termine per l'entrata in vigore degli indici sintetici di affidabilità. La Legge di bilancio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29.12.2017, prevede lo slittamento al 2018 dell'entrata in vigore degli indici sintetici di affidabilità che avrebbero dovuto sostituire gli studi di settore. Si ricorda che il decreto fiscale collegato alla Stabilità 2017 (D.L. 193/2016) prevedeva che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2017, fossero introdotti gli ISA, ossia gli Indicatori di affidabilità fiscale. Disciplinati dal D.L. del n. 50/2017, gli ISA sono stati introdotti, in sostituzione degli studi di settore, per favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili. Nella sezione “Bozze modello reddito 2018” del sito dell’Agenzia delle Entrate, da settembre è possibile scaricare le bozze dei modelli riguardati le imprese (Quadro F) ed i soggetti professionisti (Quadro G), insieme con i modelli per le singole attività (cd. Modelli dati ISA). Dai Modelli Dati ISA, inerenti ai dati contabili di imprese, non si rileva alcuna differenza tra le imprese in contabilità ordinaria e quelle in contabilità semplificata; ciò fa supporre che anche alle imprese che adottano il regime di contabilità semplificata, improntato al criterio di cassa, potranno essere richiesti i dati relativi alle valorizzazioni delle rimanenze finali. Invece nel quadro G, dedicato ai professionisti, è confermata la spartizione tra tipologie di incarico, già adottata per gli studi di settore. Quanto alla struttura dei “Modelli dati ISA” dedicati alle singole attività, nulla sembra esser cambiato rispetto a quella già adottata per gli studi di settore. I modelli, di cui oggi esistono solo le bozze, dovranno essere compilati in modo che: nel Frontespizio, sia inserito il codice attività e le informazioni necessarie a individuare le imprese multiattività; nel quadro A sia riportata l’indicazione del personale addetto o degli amministratori, senza che sia necessario riportare anche la percentuale di lavoro prestato ovvero delle unità di lavoratori impiegati. nel quadro B siano indicate numero e ubicazione delle unità locali; nel quadro C siano riportati dati circa l’attività e la tipologia di offerta; nel quadro D siano riportate le informazioni riguardanti i beni strumentali in uso nell’attività d’impresa; nel quadro E siano riportate le informazioni necessarie alla revisione dei modelli (ex art. 9 bis D.L. 50/2017). COSTI CHILOMETRICI AUTO E MOTO 2018: PUBBLICATE IN GAZZETTA UFFICIALE LE TARIFFE Tabelle ACI: pubblicate in Gazzetta le tariffe per i fringe benefits di auto e moto L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta n. 302 del 29 dicembre 2017, “assegna” un fringe benefit per ogni veicolo, valido per tutto il 2018. Le tabelle, elaborate dall’Aci, tengono conto dei costi di esercizio del mezzo e della sua progressiva usura, come previsto dalla normativa vigente (articolo 3, comma 1, D. Lgs 314/1997). Nove tabelle in tutto, che si riferiscono alle seguenti categorie di autovetture e motocicli: -autoveicoli a benzina in produzione -autoveicoli a gasolio in produzione
  • 20. 20 -autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano o metano esclusivo in produzione -autoveicoli elettrici, ibridi e ibridi plug-in in produzione -autoveicoli a benzina fuori produzione -autoveicoli a gasolio fuori produzione -autoveicoli a benzina-gpl, benzina-metano o metano esclusivo fuori produzione -autoveicoli elettrici, ibridi e ibridi plug-in fuori produzione. I valori nelle tabelle vanno utilizzati per quantificare forfetariamente l’importo della remunerazione aggiuntiva derivante al dipendente dalla possibilità di utilizzare il veicolo aziendale anche per fini privati. Infatti, l’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, dispone che, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, il valore del “beneficio marginale” è uguale al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Tutte le tabelle sono rinvenibili sul sito web dell’Aci, che è il seguente: www.aci.it. IL SOSTEGNO ALLA COMPLIANCE NEL NUOVO MANUALE OPERATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA Cooperazione Fisco-contribuente: nuove forme di comunicazione, ravvedimento e istituti deflattivi del contenzioso le strade indicate nel Manuale Operativo della Guardia di Finanza Seguendo i dettami della Legge n. 23 dell’11 marzo 2014, anche la nuova Circolare sull'attività ispettiva della Guardia di Finanza, la Circolare n. 1/2018 in vigore dal 1° gennaio 2018, ha riservato il dovuto spazio al rapporto di fiducia che si deve instaurare tra il Fisco ed i contribuenti. La Legge n. 23/2014 mira a realizzare un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita, prevedendo in tal senso uno sviluppo degli istituti tendenti alla semplificazione ed alla collaborazione. In tal senso anche la Guardia di Finanza, sottolineando l'impatto dei principi della norma in questione sull'attività ispettiva del Corpo, ha deciso di dedicare una parte consistente del nuovo documento interno di prassi a precise indicazioni sulla compliance (ovvero sull'adempimento collaborativo) da fornire ai Reparti dislocati a livello nazionale. Come specificato nel Manuale Operativo, il sostegno alla compliance consente all'Amministrazione finanziaria di ridurre gli ambiti del contenzioso tributario, oltre che di accentrare maggiormente l'azione ispettiva nei confronti dei target connotati da un alto profilo di rischio fiscale e dei fenomeni evasivi più gravi. Per raggiungere gli obiettivi posti dalla normativa, gli interventi si articolano su tre differenti livelli: -nuove forme di comunicazione tra Fisco e contribuente; -previsione di più ampie possibilità di correzione spontanea di errori ed omissioni da parte del contribuente, mediante la revisione dell'istituto del c.d. “ravvedimento operoso”; -riforma di taluni istituti deflativi del contenzioso tributario. DETRAZIONI PER RISPARMIO ENERGETICO 2018: ECCO COSA PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIO Legge di stabilità 2018: modificate le detrazioni per il risparmio energetico. Tra novità e proroghe, ecco cosa è cambiato Il comma 3 dell'articolo unico della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) contiene proroghe e novità. In particolare, vengono apportate modifiche al DL 63/2013 prevedendo che nell’articolo 14 concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica: -le parole 31.12.2017 siano sostituite da 31.12.2018;
  • 21. 21 -le detrazioni siano ridotte al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/ 2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. In sede di conversione in legge del DDL è stato previsto che la detrazione si applichi al 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di -sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; -impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; -spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Le detrazioni sono al 50 % per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), pari almeno al 20%. La detrazione al 50% si applica anche alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. In sede di conversione in legge del DDL è stato modificando il comma che 2-ter dell’articolo 14 in merito alla possibilità di cedere il credito d’imposta. In particolare viene estesa tale possibilità per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, anche se effettuati sulla singola unità immobiliare. La sussistenza delle condizioni per accedere alle detrazioni devono essere asseverate da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici. Le detrazioni sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse possedute e assegnati in godimento ai propri soci. Inoltre è stato confermato il cd. “sisma bonus”, per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione -dell’80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore; -dell’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE 2017: CHI E COME DEVE TRASMETTERE ENTRO IL 31 GENNAIO Medici, ottici, psicologi, odontoiatri, infermieri, ostetrici e molti altri: l'elenco di chi entro il 31 gennaio 2018 deve trasmettere la comunicazione delle spese sanitarie effettuate nel 2017 Entro il 31 gennaio 2018 deve essere trasmessa, esclusivamente in modalità telematica, la comunicazione con i dati delle spese mediche sostenute nell'anno di imposta 2017. Scopo di tali dati è impiegarli nelle dichiarazioni dei redditi precompilate. Di seguito un breve riepilogo: Chi deve trasmettere la comunicazione:
  • 22. 22 • Aziende sanitarie locali (ASL); • aziende ospedaliere; • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; • policlinici universitari; • farmacie pubbliche e private; • presidi di specialistica ambulatoriale; • strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa; • altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; • strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN; • iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; • iscritti agli Albi professionali degli psicologi; • iscritti agli Albi professionali degli infermieri; • iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i; • iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica; • esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico; • iscritti agli Albi professionali dei veterinari; • strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari; • esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie) Quali dati devono essere trasmessi: la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria riguarda i dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2017, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. La trasmissione deve essere fatta esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal MANOVRA 2018: AGEVOLAZIONI PER LE ZONE DELLA LOMBARDIA COLPITE DAL SISMA Legge di Stabilità 2018: le agevolazioni per le zone della Lombardia colpite dal sisma 2012 nella legge di bilancio La Legge di Stabilità 2018 (L. 205/2017) proroga di un anno le agevolazioni per le zone franche colpite dal sisma del 2012, già prevista nella scorsa legge di bilancio. In particolare, nei Comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 è istituita una zona franca che comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui sopra che soddisfano i seguenti requisiti: -rispettare la definizione di micro imprese; -avere avuto nel 2014 un reddito lordo inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque; -appartenere ai settori di attività individuati dai codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96; -essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza; -svolgere la propria attività all'interno della zona franca; -essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
  • 23. 23 Per accedere alle agevolazioni, i soggetti individuati devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea. Il rispetto di tali limiti va attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. I soggetti possono beneficiare delle seguenti agevolazioni: -esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta; -esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta; -esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica. AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE: EMAIL FALSE PER TRUFFA False email con avvisi di notifica atti a danno dei contribuenti: continuano i tentativi di truffa L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un avviso pubblicato sul proprio sito, ha informato i contribuenti dei nuovi tentativi di phishing con false email. In particolare, si comunica che sono in corso delle campagne di phishing mediante la trasmissione di messaggi di posta elettronica con mittente @info@janpreston che contengono avvisi di notifica degli atti per conto di Agenzia delle entrate-Riscossione.Come riportato in uno specifico bollettino di sicurezza ricevuto dal CERT-MEF, le campagne di phishing sono finalizzate all’appropriamento delle credenziali utente dei destinatari dei messaggi di posta elettronica. L’attivazione del link riportato nella mail ha l’effetto di installare un programma in grado di intercettare l’utenza e la password del computer. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione raccomanda: di non tenere conto delle email ricevute, di eliminarle, di non utilizzare i link indicati, di non scaricare alcun allegato e di non dare seguito alle richieste riportate nel testo. A ROMA GLI ISTITUTI DI BELLEZZA, A MILANO LE PALESTRE: CRESCE L’INDUSTRIA ITALIANA DEL BENESSERE Le aziende specializzate sono in crescita dell'1,8%, secondo i dati della Camera di commercio di Milano. Corsa a mettersi in forma dopo le feste Uno dei primi impegni per il nuovo anno è - solitamente - mettersi in forma dopo le scorpacciate natalizie. All'industria del benessere e del fitness dedica la sua ricerca la Camera di commercio di Milano, MonzaBrianza e Lodi, secondo la quale - in base ai dati sul registro imprese a 2017 e 2016 - ci sono 67.917 imprese del settore. In Italia sono cresciute dell'1,8% in un anno, trainate dalla crescita dei servizi di pedi-manicure, +11,4%. A livello territoriale, la prima città per numero di imprese è Roma, dove si concentra il 7,8% delle attività italiane legate al fitness e benessere (5.294), specializzata per lo più in istituti di bellezza (2.591). Al secondo posto Milano (3.693) - prima se si guarda ai soli centri benessere (462) e palestre (292) - al terzo Napoli (3.001) che tallona Roma nelle attività del commercio specializzato (cosmetica, profumerie ed erboristerie) con 1.241. La Camera di commercio lombarda dedica un focus alla Regione, tracciando una crescita del 3,3% in un anno, per un giro d'affari di 4 miliardi di euro all'anno. Le aziende lombarde pesano quasi un sesto di tutte le imprese attive in Italia nel comparto (68 mila con un business di oltre 8 miliardi) grazie anche alla presenza tra le prime dieci province italiane di tre lombarde: Milano con 3.693 imprese, il
  • 24. 24 5,4% nazionale, al secondo posto per attività dopo Roma (7,8%) ma prima per giro d'affari, 2 miliardi di euro, Brescia sesta con 1.485 imprese e Bergamo settima con 1.304. La Lombardia pesa soprattutto nel settore delle palestre, concentrando il 21% delle attività italiane, nei centri benessere (30%) e nei servizi di manicure e pedicure (22,7%) e di bellezza (18%). Forte anche la presenza di imprese lombarde nel settore del commercio di prodotti macrobiotici e dietetici (183 sedi di impresa su 1.054 in Italia, il 17,4% del totale). PALESTRE E CENTRI SPORTIVI: IL LAVORO SOMMERSO DI UN MILIONE DI PERSONE Istruttori di nuoto, personal trainer, allenatori di basket, rugby, nonché addetti alle segreterie di palestre, centri fitness e società sportive, o dirigenti, massaggiatori, fisioterapisti. Un mondo in grandissima parte sommerso, dominato dal lavoro nero o comunque precario e spesso sottopagato. Si tratta di un mondo di oltre un milione di persone impiegate regolarmente nel settore sportivo, che però non vengono considerate professionisti cui offrire contratti regolari con tutele e garanzie. Si tratta di lavoratori “atipici” nella maggior parte dei casi non contrattualizzati, compensati al massimo con rimborsi spese, sussidiarie o piccole cifre. Una ricerca dell’Istituto Sl&A Turismo e Territorio ha contato che il settore dello sport coinvolge circa 20 milioni di persone tra atleti tesserati, praticanti amatoriali, volontari. Di questi almeno 1.100.000 persone sono lavoratori impiegati a vario titolo con diverse modalità di retribuzione, ma poco più di 100.000 hanno un rapporto di lavoro riconosciuto e contrattualizzato, in modo spesso flessibile e precario, circa un milione invece non ha rappresentanza. Nidil (Nuove identità di lavoro) e Slc Cgil spiegano che è difficile stimare in realtà quanti tra tutti questi operatori sportivi, tesserati e non, percepiscano effettivamente uno stipendio o un reddito per l’attività prestata e quanti invece ricevano rimborsi spese o diaria. Basti pensare che in Italia sono 65.000 le società sportive, con entrate per 5 miliardi di euro, ed i tesserati al Coni sono 4,5 milioni oltre ad un milione di operatori sportivi. Un mondo molto ampio, che va dai campioni professionisti, fino ai bambini che ogni pomeriggio affollano palestre e centri sportivi. Troppo spesso proprio nel lavoro dilettantistico/amatoriale e sociale operano centinaia di persone che si trovano a dover scontare una serie di lacune, in termini di diritti e tutele. La quasi totalità dei rapporti di lavoro è co.co.co., e mancano coperture assicurative e previdenziali. Frequentissimi i casi, ad esempio, di istruttori di nuoto, anche di bambini molto piccoli, senza alcuna assicurazione. Ma ciò vale anche per capire quali siano le condizioni di chi è in questo settore ed includere lavoratori lasciati fuori e, quindi, senza regole né tutele. Si ricorda anche che nell’ultima Legge di Stabilità sono stati alzati i limiti dell’esenzione fiscale e contributiva per i compensi sportivi da 7.500 euro a 10.000 euro, il che significa avvicinarsi ad una fascia di reddito che si conforma a lavori veri e propri: siamo in un’area in cui è possibile fare impresa anche grazie ad una riduzione del costo del lavoro, al di fuori di qualsiasi regola, ed il sindacato vuole cercare di darne. Perciò il sindacato ha fatto partire una ricerca sul campo con un questionario rivolto a tutti i lavoratori dello sport distribuito in palestre e centri sportivi (e anche su www.nidil.cgil.it) per conoscere lo stato delle cose e ricostruire un identikit dei lavoratori dello sport oggi in Italia. SPORT, SAUNA O PALESTRA? LA MAPPA DEL BENESSERE In Italia esiste una visione olistica: si riscontra una vera passione per la spa e per i benefici dell’acqua; tutto parte dall’idea di godere delle cose belle, gli italiani sono degli esteti. Ma comincia ad emergere anche una cultura del training più disciplinata, in particolare tra i giovani.
  • 25. 25 In Germania o in Svizzera l’approccio è di “dovere”, piuttosto che di piacere. L’allenamento fa parte di un programma ben definito e standardizzato. E’ il più grande mercato in Europa in termini di strutture e persone iscritte. In Nord Europa, invece, la sauna è un patrimonio culturale (calore intenso seguito da freddo estremo, tra neve e ghiaccio). In Scandinavia si riscontra un forte interesse per le attività all’aria aperta. In Giappone il benessere è un rito. Le spa sono al primo posto, un concetto radicato da secoli. In Cina c’è una cultura millenaria dell’esercizio fisico quotidiano. La popolazione, poi, crede in una dieta sana ed in un’aspettativa di vita più lunga. Ma sta avanzando anche uno stile occidentale. In estremo Oriente (Singapore, Hong Kong, Thailandia e Filippine) lo stare bene è legato alla mente ed al corpo, ed il massaggio è la lingua comune. In realtà come l’Australia ed il Sudafrica l’allenamento è il risultato del “fare”. Hanno una cultura forte e disciplinata, il fitness è visto meno per interessi personali, ma più per competere, partecipare e primeggiare negli sport da loro scelti come il cricket, il rugby, il ciclismo o il nuoto. Infine, gli Stati Uniti sono la patria delle mode del training, dei primi club salutistici o delle fitness boutique (che offrono dal ciclismo al coperto ai bootcamp, da esercizi ispirati alla danza e al canottaggio indoor). Gli americani si dividono tra “tutto” o “niente”: quelli devoti al “corpo meraviglioso” (magro, tonico e sano), ed una larga parte di popolazione in sovrappeso o addirittura obesa. Anche il concetto di spa è differente: per loro non corrisponde all’acqua, ma ad un’esperienza di relax totale, per staccare la spina. In generale, preferiscono un personal trainer: uno specialista pagato a seduta per avere un rapporto uno a uno. Infine, si ha sempre più la necessità di combattere lo stress: in grandi metropoli come New York, Los Angeles o Chicago, primeggia l’idea di “mens sana in corpore sano”. In Italia occorre migliorare sulla disciplina: fare ginnastica non deve diventare un dovere, ma bisogna capire che è salutare muoversi. In sintesi nei vari Paesi: Italia Visione olistica del benessere, passione per la spa. Fra i giovani comincia ad emergere una cultura del training più disciplinata. Germania Approccio di “dovere” rispetto al tenersi in forma, forte cultura del fitness. Giappone Un approccio rituale, spa al primo posto fra le passioni di benessere dei giapponesi. Altri Paesi dell’Estremo Oriente Benessere ed esercizio legati alla mente ed al corpo, il massaggio è la lingua comune. Cina Cultura millenaria del benessere inteso come esercizio fisico quotidiano, ma sta prendendo piede uno stile occidentale. Paesi del Nord Europa La sauna in Scandinavia è un patrimonio culturale. Interesse per le attività all’aria aperta. Australia e Sudafrica Forte disciplina, desiderio di eccellere nello sport. Il fitness è visto meno come interesse personale e più come strumento che consente di competere negli sport prescelti. Stati Uniti Patrimonio di club salutistici, fitness boutique. Preferiscono specialisti pagati a seduta.
  • 26. 26 Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza Studio Cassinis STUDIO CASSINIS Dottori Commercialisti & Avvocati Corso di Porta Nuova, 15 20121 Milano Tel. +39 02 31 32 36 Fax +39 02 33 61 47 72 Piazza di San Pietro in Vincoli, 10/10A 00184 Roma ((Italia) Tel. + 39 06 92919104 Fax. + 39 06 92919104 Web:www.studiocassinis.com e-mail:info@studiocassinis.com