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Milano, 23 ottobre 2017
LEGGE DI STABILITA’: ECCO LE NOVITA’ CHE CONTIENE
Legge di bilancio 2018: Stop aumento IVA, Nuova Sabatini, Misure per il Mezzogiorno: le principali
misure contenute nella manovra finanziaria 2018
E’ stato approvato nel Consiglio dei Ministri il testo del disegno di legge della Legge di bilancio 2018
(Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020). In particolare, considerando il miglioramento del quadro economico, ottenuto grazie alle
riforme avviate dal 2014 e portate a compimento nell’arco della legislatura e all’impegno di famiglie e
imprese, e del contesto internazionale favorevole, il Governo ha approvato una manovra indirizzata
• al rispetto degli impegni di bilancio presi con la Commissione europea – la correzione del
disavanzo strutturale dello 0,3% e il calo del deficit in rapporto al Pil all’1,6%;
• al rafforzamento di una crescita sostenibile e inclusiva, con la mobilitazione di risorse per il
2018 per circa 20,4 miliardi di euro.
Le coperture, in termini di efficientamento di spesa e maggiori entrate derivanti in gran parte dal
contrasto all’evasione, ammontano a circa 9,5 miliardi, mentre 10,9 miliardi rappresentano l’effetto
netto espansivo della manovra, che interesserà in particolare le aree meno avanzate del Paese.
Tra le voci principali della manovra, si conferma la sterilizzazione totale delle clausole di salvaguardia
per un totale di 15,7 miliardi. Si eviterà quindi per il 2018 l’aumento delle aliquote Iva e delle
accise. Gli altri interventi prevedono per il prossimo anno 300 milioni di investimenti pubblici
aggiuntivi, che diventano 1,3 miliardi nel 2019 e 1,9 miliardi nel 2020. Per le politiche a favore dei
giovani (essenzialmente la riduzione del cuneo fiscale per le nuove assunzioni con i contratti a tutele
crescenti) sono previsti circa 300 milioni che salgono a 800 milioni nel 2019 e 1,2 miliardi nel 2020.
Un’attenzione particolare è riservata alle misure di lotta alla povertà, con il reddito di inclusione che
viene potenziato di complessivi 300 milioni per il 2018, cifra che si aggiunge agli 1,7 miliardi già
previsti a legislazione vigente.
Si potenzia, infine, il contrasto all’evasione fiscale, con l’implementazione di misure già
sperimentate, come la fatturazione elettronica e lo split payment (la cui estensione è prevista del
decreto fiscale già approvato dal Consiglio dei ministri).
Di seguito alcune tra le misure presenti nella manovra.
• Stop aumento Iva e accise – Vengono completamente neutralizzate le clausole di
salvaguardia, quindi nel 2018 non ci saranno aumenti delle aliquote dell’Iva e delle accise.
• Blocco tributi e addizionali locali – Si proroga per il 2018 lo stop all’aumento delle aliquote
dei tributi e delle addizionali regionali e degli enti locali.
• Competitività – Sono confermate molte misure di contenimento della pressione fiscale e
sviluppo, già contenute nella precedente legge di bilancio, quali le agevolazioni per gli interventi di
ristrutturazione edilizia ed energetica, il superammortamento e l’iperammortamento.
• Sostegno investimenti Pmi (Nuova Sabatini) – Per assicurare continuità operativa e
qualificare maggiormente gli investimenti in chiave “Industria 4.0” è prorogata la misura di
promozione delle piccole e medie imprese nota come “Nuova Sabatini”.
• Incentivo strutturale per l’occupazione giovanile stabile – A decorrere dal 1° gennaio 2018
i datori di lavoro del settore privato che assumono giovani con contratti a tutele crescenti,
beneficeranno di uno sconto triennale sui contributi previdenziali pari al 50% (esclusi i lavoratori
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domestici). L’esonero spetta anche per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017,
ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 2018. Lo sconto contributivo si applica anche nei casi di
prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, qualunque sia l’età
anagrafica al momento della prosecuzione e quando un datore di lavoro assume, entro sei mesi dal
conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano svolto percorsi di alternanza scuola-lavoro o di
apprendistato per il conseguimento del titolo di studio.
• Rinnovo contratti pubblico impiego – Sono stanziate le risorse per avviare il rinnovo, dopo
molti anni, dei contratti del pubblico impiego.
• Ape sociale donna – La misura, introdotta in via sperimentale con la legge di bilancio per il
2017, per le donne, in determinate condizioni, con almeno 63 anni di età e che non siano titolari di
pensione diretta, permette di accompagnarle con una indennità fino al raggiungimento dei requisiti per
la pensione di vecchiaia. Con la nuova norma introdotta dal disegno di legge di bilancio per il 2018 si
prevede di ampliare per il prossimo anno la platea dei beneficiari riducendo i requisiti contributivi alle
donne con figli. La riduzione è pari a 6 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 2 anni.
• Ape a tempo determinato – Si amplia per il 2018 la platea dei beneficiari, estendendo
l’indennità anche in caso di scadenza di un contratto a tempo determinato, a condizione che il
lavoratore, nei 3 anni precedenti la cessazione del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente
per almeno 18 mesi.
• Rita – E’ stabilizzata e semplificata la “Rendita integrativa temporanea anticipata”.
• Bonus cultura per i diciottenni – Viene confermata la misura introdotta nel 2016. I giovani
che compiono 18 anni nel 2018, attraverso apposita piattaforma online, hanno a disposizione 500 euro
spendibili per l’acquisto di biglietti del teatro o del cinema, l’acquisto di libri e musica registrata, per
l’ingresso ai musei.
• Pacchetto Miur – Per l’università, vi sono misure che consentono di bandire nuovi posti per
ricercatori universitari, e a favore dei professori in servizio sono sbloccati gli scatti stipendiali che
continuano ad essere corrisposti sulla base della previa verifica della produttività scientifica; invece, sul
versante della scuola, la legge di bilancio inizia ad affrontare il tema dell’avvicinamento del
trattamento retributivo dei dirigenti scolastici a quello degli altri dirigenti statali.
• Risorse per Province e Città metropolitane – Viene riconosciuto un contributo alle
Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni
fondamentali in materia di scuole e strade.
• Investimenti enti locali – Per sostenere gli investimenti degli enti locali sono previsti spazi
finanziari, per gli anni 2018-2023, che consentono l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione Si
riconoscono, inoltre, ai Comuni contributi, per il triennio 2018-2020, per rilanciare gli investimenti in
opere pubbliche.
• Rimborsi ai Comuni per minor gettito – Sono assegnate risorse per l’anno 2018 in favore
dei Comuni penalizzati dalla sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli
immobili.
• Risorse in favore delle regioni – Sono stanziate per l’anno 2018 risorse in favore delle
regioni per la riduzione del debito e per la riduzione della manovra a loro carico. Inoltre, sono previste
anticipazioni di liquidità per la copertura del disavanzo sanitario 2016 della Regione Sardegna.
• Banda larga – Per accelerare la politica di implementazione del 5G, si prevede di mettere a
gara lo spettro delle frequenze nelle bande pioniere previste dall’Action Plan della Commissione
Europea e si dispone la liberazione della banda 700 MHz.
• Misure per il Mezzogiorno – Viene rifinanziata per il biennio 2018-2019 la misura che
prevede l’ampliamento del credito di imposta per acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture
produttive del Sud. Vengono prorogate le agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel
Mezzogiorno, agevolazioni complementari a quelle già previste dalla normativa nazionale. Tra gli altri
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interventi figurano l’incremento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione rifinanziando la
programmazione 2014-2020 e l’istituzione del Fondo imprese Sud volto alla crescita dimensionale
delle piccole e medie imprese.
• Sport – Per la prima volta, si prevede un ‘pacchetto’ di misure dedicate esclusivamente allo
sport, tra le quali l’istituzione di un fondo ad hoc destinato a tutelare la maternità delle atlete e misure
di incentivazione di natura fiscale. Naturalmente, all’approvazione della Legge di Bilancio, seguirà una
nostra dettagliata Newsletter in merito.
TRA LE 500 DISCIPLINE RICONOSCIUTE ARRIVA LO YOGA
Il Coni continua a lavorare all’elenco delle discipline sportive ammesse al Registro Nazionale delle
Associazioni e Società sportive dilettantistiche, lo strumento che il Consiglio Nazionale ha istituito per
confermare il riconoscimento ai fini sportivi delle realtà dilettantistiche, già affiliate alle federazioni
nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva.
L’elenco è stato integrato con l’ultima delibera del 10 maggio 2017 e riporta 102 sport e 385 discipline.
Tra gli sport, oltre a quelli tradizionali, figurano anche cinofilia e bridge, per esempio, ma non ci sono
altri giochi di carte come il burraco ed il poker sportivo.
Per alcuni sport, inoltre, vengono indicate alcune specialità e non altre come nel caso della
pallacanestro dove viene citato il beach basket e non il minibasket.
Accanto al calcio, al ciclismo, al golf, al volley, all’atletica leggera, all’automobilismo, alle arti
marziali, alla scherma, al rugby, al tennis ed al nuoto ci sono anche giochi e sport tradizionali come i
birilli, il calcio storico fiorentino, ecc.
Il riordino dell’elenco era già iniziato alla fine dello scorso anno con l’intento di adottare ogni misura
tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di
trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo emersi in
fase di verifiche successive.
Le discipline sportive sono inserite nell’elenco se: riconosciute dal Cio; riconosciute da SportAccord
(associazione no-profit che raggruppa le federazioni sportive internazionali che fanno capo al Cio);
presenti negli statuti delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate approvate dalla
Giunta Nazionale del Coni.
Il riconoscimento dei fini sportivi, per le diverse discipline, è importante anche per le agevolazioni
fiscali e tributarie che ne derivano per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, a cominciare
dalla possibilità di erogare compensi esenti da imposizione fiscale fino a 7.500 euro annui ai
collaboratori sportivi ed amministrativi (tale limite verrà innalzato fino a 10.000 euro annui nella Legge
di Bilancio che verrà approvata a dicembre 2017).
Sono ancora diverse le specialità che cercano un riconoscimento.
In occasione del prossimo consiglio nazionale previsto per il 24 ottobre 2017 potrebbe essere la volta
dello yoga, disciplina praticata in Italia da quasi due milioni di persone con un giro d’affari di oltre 200
milioni di euro, che negli U.S.A. vale un mercato da 10 miliardi di dollari.
D’altronde lo yoga, sia esso asana, chakra o pranayama, è già praticato anche da diversi sportivi.
BANDO SPORT 2017 – SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI SPORTIVE SUL TERRITORIO
LOMBARDO
La scadenza per partecipare al bando è il 30 novembre 2017.
Possono ricevere contributi, a fronte della realizzazione di eventi e manifestazioni sportive,
esclusivamente i soggetti aventi sede legale e/o operativa in Lombardia e rientranti in una delle
seguenti tipologie:
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Coni; CIP; Federazioni Sportive Nazionali e loro Comitati regionali; Discipline Sportive Associate;
Enti di Promozione Sportiva; Associazioni benemerite riconosciute dal Coni; Associazioni e Società
sportive dilettantistiche iscritte al Coni o al CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali; Discipline
Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva; Comitati organizzatori regolarmente costituiti; altri
soggetti con statuto dal quale si evincano le finalità sportive, ricreative e motorie, e non lucrative.
Ai fini di detto bando sono ammissibili le manifestazioni sportive riconducibili a tutte le discipline
olimpiche e paralimpiche, nonché le discipline sportive associate, con le seguenti caratteristiche: di
carattere agonistico o dilettantistico; organizzate da uno o più soggetti beneficiari tra quelli previsti
dall’art. 3 del bando stesso; realizzate sul territorio della Lombardia; avviate e concluse nel periodo che
va dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2018.
Sono ammesse le spese sostenute per affitto ed allestimento spazi, noleggio di attrezzature, servizio di
ambulanza e sicurezza, assicurazione tasse ed imposte, prestazioni professionali di atleti, allenatori,
istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara e personale sanitario e parasanitario e relativo rimborso spese
(escluso il personale interno), materiale promozionale e premi in beni materiali non in denaro fino ad
un massimo di 3.000 euro.
Il bando prevede una dotazione iniziale di 1,2 milioni di euro, incrementabili fino a 2 milioni di euro in
presenza di ulteriori risorse aggiuntive.
Il contributo, a fondo perduto, è destinato a sostenere le spese della manifestazione sportiva ed è
riconosciuto nella misura massina di 15.000 euro e minima di 500 euro.
Il sito da consultare per poter partecipare a questo bando, e scaricare documenti e modulistica, è il
seguente: http://www.regionelombardia.it.
FALSE E.MAIL SU AVVISI DI PAGAMENTO DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE
Continuano i tentativi di phising a danno dei contribuenti. Inviti ad effettuare pagamenti
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha informato, tramite vari avvisi sul proprio sito, che ci sono
nuovi tentativi di phising dei dati dei contribuenti tramite la circolazione di false e-mail sugli avvisi di
pagamento. I finti mittenti segnalati dall’Ente sono:
• riscossione.agenziaentrate@swisspay.it
• assistenza.equitalia@italia.it
Nella mail, viene fatto riferimento a presunti avvisi di pagamento che invitano a scaricare file o
effettuare pagamenti.
In proposito, l’Agenzia dichiara la sua totale estraneità a questi messaggi, raccomandando ai
contribuenti di non tenere conto della mail e di eliminarla non appena ricevuta.
Infine, stanno arrivando all’Agenzia delle Entrate diverse segnalazioni da parte di cittadini che hanno
ricevuto false email dai mittenti
• assistenzaweb@agenziaentrate.it -
• messages@mailagenziaentrate05.top
• con oggetto “Lettera di sollecito”.
Le false email segnalate in queste ore riguardano presunte incoerenze con riferimento alle liquidazioni
periodiche Iva e contengono un file in allegato che, se aperto, avvia il download di un virus che
potrebbe danneggiare il computer dei destinatari o rubare i dati in esso registrati. L’Agenzia delle
Entrate invita a prestare molta attenzione e a cancellarle immediatamente.
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ROTTAMAZIONE CARTELLE: ECCO COSA SUCCEDE SE NON SI E’ PAGATA LA
SECONDA RATA
Effetti del mancato pagamento delle rate successiva alla prima nella rottamazione delle cartelle
esattoriali
Definizione agevolata o rottamazione delle cartelle e degli avvisi a rischio per i contribuenti che non
hanno pagato la seconda rata del piano di dilazione degli importi dovuti.
La scadenza della seconda rata è stata il 2 ottobre 2017, in quanto il 30 settembre cadeva di sabato e
quindi, come previsto dalla legge, i pagamenti potevano essere effettuati entro il primo giorno
lavorativo successivo. Il termine era molto importante, in quanto il mancato o tardivo pagamento
provoca la fine dei benefici connessi alla rottamazione e la ripresa delle procedure di riscossione. In
particolare, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima
• si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione,
come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione;
• è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le
cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di
adesione alla Definizione agevolata;
• i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente
dovuti.
ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI 2017: RIAPERTURA NELLA MANOVRA
2018
Collegato fiscale alla legge di bilancio 2018: estesa la rottamazione delle cartelle
Nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri n. 50 del 13.10.2017 sono contenute molte
novità. Una di queste presenti nel collegato fiscale, è l'apertura della definizione agevolata dei
contenziosi con il fisco. La misura, conosciuta come ‘rottamazione delle cartelle’, amplia la
possibilità per i contribuenti che non hanno completato gli adempimenti della definizione agevolata
introdotta con il DL 193/2016, di mettersi in regola e accedere alle agevolazioni previste per il
pagamento del debito tributario o contributivo affidato all’agente della riscossione (si versano le cifre
del tributo e gli interessi legali senza sanzioni ed interessi di mora). In particolare:
• viene consentito al debitore di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate
della definizione agevolata dei carichi scadute a luglio e a settembre 2017. In questo modo i
contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti,
vengono riammessi alla ‘rottamazione’ senza ulteriore addebito;
• viene data la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi ai debitori che in
precedenza si erano visti respingere le istanze perché non in regola con il pagamento delle rate, in
scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. Tale facoltà può essere
esercitata presentando istanza all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. I contribuenti
interessati dovranno versare entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei piani di dilazione. In
caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile;
• si amplia il raggio d’azione della definizione agevolata, che potrà essere applicata anche
ai carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017 (la
precedente ‘rottamazione’ comprendeva i carichi fino al 31 dicembre 2016). Il contribuente dovrà
presentare domanda entro il 15 maggio 2018 e il pagamento delle somme dovute dovrà essere
effettuato in un numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e
novembre 2018 e febbraio 2019.
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ACCERTAMENTI BANCARI: LEGITTIMI I CONTROLLI ANCHE SUI SOCI
Legittimo estendere le indagini anche sui conti correnti dei soci, in una compagine costituita da un
ristretto numero di persone. A dirlo è la Cassazione.
Negli accertamenti bancari, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari
acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti
formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai
procuratori generali allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite
presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente anche di
alcuni singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti
rispecchino operazioni aziendali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21424 del 15
settembre 2017, con cui ha rigettato il motivo di ricorso presentato da una Srl in liquidazione.
La controversia era iniziata con un avviso di accertamento sui conti correnti di una società di capitali e
dei rispettivi soci. La Ctp annullava l’avviso di accertamento impugnato dalla società con una
statuizione parzialmente riformata poi dalla Ctr dove la ripresa a tassazione veniva confermata in
relazione ai movimenti sui conti societari e annullata relativamente ai prelievi effettuati sui conti dei
soci. Il motivo era la violazione al divieto di doppia presunzione, ossia che quanto prelevato dal singolo
sia stato utilizzato per acquisti in nero, da investire in successive vendite, sempre in nero, delle merci
acquistate.
La Cassazione rigettava il ricorso sulla base del consolidato principio per cui, in sede di accertamento
delle imposte sui redditi, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti
bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti
formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai
procuratori generali, allorché risulti provata dall’amministrazione finanziaria, anche tramite
presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti
medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di
tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 e
dell’omologa norma in tema di Iva, incombe sulla contribuente dimostrarne l’estraneità alla propria
attività di impresa.
TERREMOTO CENTRO ITALIA: IN UN PROVVEDIMENTO LE MODALITA’ DI
RIMBORSO IMPOSTE
Modalità di rimborso dell'imposta di successione, imposte e tasse ipotecarie e catastali, imposta di
registro o bollo per immobili demoliti o inagibili a causa degli eventi sismici 2016
E’ stato pubblicato il Provvedimento 216894 con la disciplina delle modalità di rimborso delle imposte
già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di
registro o di bollo, riferite alle successioni di persone fisiche, aperte in data anteriore al 13 agosto 2017,
relative ad immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
Modalità di presentazione della richiesta di rimborso
La richiesta di rimborso dell’imposta di successione, delle imposte e tasse ipotecarie e catastali,
dell’imposta di registro o di bollo, già versate per le successioni di persone fisiche aperte in data
anteriore al 13 agosto 2017, che soddisfano i requisiti previsti dai commi 7-bis e 7-ter dell’articolo 48
del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, relative ad immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito
degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data
dal 24 agosto 2016, è presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate presso cui è stata
presentata la dichiarazione di successione.
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Si considerano valide le richieste di rimborso presentate anche anteriormente alla data di pubblicazione
del presente provvedimento.
Modalità di esecuzione dei rimborsi
I rimborsi risultanti dalla rideterminazione delle imposte sono disposti con le modalità automatizzate di
cui al decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000. Sulle somme rimborsate non sono dovuti
interessi, ai sensi del comma 7-quinquies dell’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
NULLO ED ELUSIVO IL PATTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
Contratti di locazione non abitativi: nullo ed elusivo l’aumento del canone previsto con contratto
separato, a dirlo la Suprema Corte con sent. 23601/2017
Le Sezioni Unite hanno esteso anche ai contratti di locazione non abitativi la nullità dei patti
integrativi dei contratti di locazione, già sancita nel 2015 con la sent. 18213 che a proposito di un
contratto di locazione abitativo aveva previsto la nullità di ogni patto integrativo che stabilisce un
canone superiore a quello previsto nel contratto di locazione scritto e registrato.
Con la sentenza, depositata in cancelleria il 5 ottobre 2017 n.23601, le S.U. della Corte di Cassazione si
sono pronunciate in merito alla controversia, relativa a un contratto di locazione non abitativo,
instaurata dalla locatrice con la pretesa di vedersi riconosciuto un canone superiore a quello risultante
nel contratto originario registrato e pattuito in contratti integrativi successivi chiaramente volti ad
eludere l’imposizione fiscale.
Dopo un primo accoglimento della pretesa attorea presso il Tribunale di Catanzaro, la Corte d’Appello
(come riportato nella pronuncia delle S.U.) stabiliva che: ”contrariamente alla tesi sostenuta dalla
difesa dell’appellante e fatta propria dal Tribunale, la previsione contrattuale aggiuntiva di cui all’art. 2
del patto integrativo – registrato prima dell’introduzione del giudizio – valeva a configurarsi alla
stregua di controindicazione attestante la simulazione relativa al prezzo, posta in essere per indubbi
scopi di elusione fiscale”.
Le S.U. chiamate a decidere, a seguito di istanza interlocutoria, rileva anch’esse la finalità elusiva
dell’operazione simulatoria posta in essere dalla parte locatrice, osservando che, per poter interpretare
l’intera operazione negoziale è necessario comprendere la natura sostanziale della stessa, il cui indice
rilevatore è rinvenibile proprio nell’elusione fiscale.
Per tali (ed ulteriori) motivi, le S.U. accolgono il ricorso del conduttore asserendo che:
• la mancata registrazione del contratto di locazione di immobili è causa di nullità dello stesso;
• è nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo
concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità risulta insanabile anche
se il contratto integrativo successivamente risulta registrato.
ESENZIONE IN RAGIONE DELL’EFFETTIVA ATTIVITA’ SVOLTA
In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione di imposta prevista dal DRP 817/1986, articolo 111 (ora
articolo 148) in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste
giuridica assunta (nella specie, ASD), ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui
onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco
e neutrale dell’affiliazione alle federazioni sportive ed al Coni (cfr. sentenza n. 16449/2016).
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ACCERTAMENTO: LE QUOTAZIONI OMI DA SOLE NON SORREGGONO UN
ACCERTAMENTO
Le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e
liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova, ma strumento di ausilio ed indirizzo
per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella
comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell’art. 115, c.p.c., comma 2, sono idonee
solamente a “condurre ad indicazioni di valori di larga massima” (cfr. sentenze n. 25707/2015 e n.
21569/2016). Anche l’Agenzia delle Entrate con la circolare 16/2016 ha confermato che l’OMI deve
rappresentare solo il dato iniziale, necessitando – per la valutazione estimativa di un immobile - il
confronto con immobili similari ed una valutazione delle caratteristiche.
SSD E CLAUSOLE DELL’ARTICOLO 148 DEL TUIR
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano – Sez. XXII Sent. 11.07.2017 n.
3088) analizza, in modo innovativo, anche se non sempre condivisibile, la disciplina delle società
sportive dilettantistiche di capitale.
La contribuente ricorreva in appello avverso la sentenza del Giudicante di primo grado che ne aveva
respinto il ricorso avverso il disconoscimento della natura di società sportiva dilettantistica che era
avvenuto in sede di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tra le motivazioni di carattere sostanziale del ricorso, per quanto di nostro interesse, rileva l’acclarata,
in primo grado “insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della società sportiva dilettantistica in
quanto dai dati di bilancio si evince che la società svolge un’attività prevalentemente commerciale”
a cui si contrappone la prova che “la società ha sempre tenuto la contabilità separata tra attività sportiva
e attività commerciale ed è affiliata al CONI”, nonché la presenza di 49 soci tesserati alle federazioni
nazionali di competenza in quanto praticanti le discipline a livello agonistico.
L’Amministrazione finanziaria, costituendosi eccepisce, tra l’altro: “… che non sono stati posti in
essere gli adempimenti per poter fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 148 comma 8, Tuir
(rendiconto economico finanziario) che la società non ha tenuto alcuna contabilità separata, che la
società prevede espressamente la trasmissibilità della quota associativa inter vivos, che la società
non ha correttamente compilato il modello EAS. Tutto ciò preclude il riconoscimento dello status di
società sportiva dilettantistica unitamente al fatto che su 1644 frequentatori del centro solo 49 sono
tesserati nelle Federazioni”.
Inoltre, il venir meno della natura di società sportiva dilettantistica fa sorgere il tema della mancata
applicazione delle ritenute sui compensi sportivi, ritenute non applicate perché tutti al di sotto della
soglia esente dei 7.500 euro.
Il Giudicante di appello, su quest’ultimo tema, esclude la natura di rimborsi spese, sostenuta dalla
difesa della società sportiva, in quanto hanno natura forfettaria (ricordando, incidentalmente, che in tal
caso, ove superiori a 77,47 euro sarebbero stati da assoggettare ad imposta di bollo da due euro) e non
risultano deliberati, pertanto: “… è legittimo ritenere che tali rimborsi siano in realtà dei veri e propri
compensi che dovevano essere indicati nel modello 770 e assoggettati a ritenuta d’acconto per i
soggetti non titolari di partita Iva …”.
Nel merito la decisione afferma che la società non ha dimostrato il diritto all’esenzione in quanto “non
ha predisposto il rendiconto economico e finanziario dal quale si possano desumere i costi separati per
l’attività sportiva e per l’attività commerciale con ciò contravvenendo alla disposizione di cui
all’articolo 148 Tuir” non ritenendo, contrariamente a quanto affermato dalla società, che la redazione
del bilancio supera il rendiconto. Anche qui senza poter vedere gli atti diventa difficile valutare la
correttezza dell’assunto della Commissione. Resta inteso che. anche in presenza di bilancio civilistico,
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per gli enti di cui al Libro V del Codice Civile, sarà necessario comunque avere la separata
determinazione del risultato dell’attività istituzionale rispetto a quella commerciale.
Il Giudicante poi, afferma che: “altro requisito che non risulta soddisfatto dalla contribuente è la
previsione nell’atto costitutivo della intrasmissibilità inter vivos delle quote specificatamente previsto
dall’articolo 148 lettera f) del Tuir; invece l’articolo 7 dell’atto costitutivo della società prevede
testualmente – le quote sociali sono liberamente trasmissibili tra soci, per atto tra vivi e per
successione – …”.
Questo diventa argomento dirimente. Infatti, già dalla circolare 21/2003 dell’Agenzia delle Entrate,
la prassi amministrativa è stata uniforme, confermata come vediamo, per ultima solo in ordine di
tempo, dalla sentenza in esame, nel ritenere che l’applicabilità dell’articolo 148 del Tuir alle società
sportive di capitali dilettantistiche potesse avvenire solo se ed in quanto le stesse recepissero nei
loro statuti i principi di cui al comma 8 della citata disposizione. Più volte la dottrina ha “tentato”,
invano, di smontare questa costruzione.
Ma, se da una parte il contribuente non aveva titolo per poter applicare l’articolo 148 del Tuir (e,
pertanto, il recupero di imposte appare corretto), la conseguenza, invece, appare essere che non si
sarebbe dovuto mettere in dubbio la natura di società sportiva dilettantistica (che può come tale
essere e ritenersi a tutti gli effetti ente commerciale) e, pertanto, non si sarebbero dovute recuperare le
mancate ritenute sui compensi inferiori ai 7.500 euro che si dovevano ritenere correttamente elargiti in
virtù del riconoscimento della attività da parte del CONI.
FATTURE: I TERMINI PER LA REGISTRAZIONE
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 13 aprile 2017 n. 11/E, che con riferimento ai costi
sostenuti – nel presupposto che ai fini Iva il contribuente, per esercitare il diritto alla detrazione
dell’imposta attribuitagli in rivalsa, ha facoltà di registrare la fattura di acquisto entro i termini previsti
dall’art. 19 del DPR 633 del 1972 – gli stessi si considereranno pagati al momento della registrazione
del documento contabile, non rilevando il momento in cui si verifica l’effettivo esborso finanziario.
Si fa presente che, ai fini Iva, l’art. 2 comma 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, modificando l’art. 19 del
DPR 26 ottobre 1972 n. 633, ha cambiato i termini entro cui è possibile detrarre l’Iva relativa ai beni e
servizi acquistati o importati.
In base alla disciplina antecedente alle modifiche citate, il diritto alla detrazione dell’imposta sorgeva
nel momento in cui l’imposta stessa diventava esigibile, e poteva essere esercitato, alle condizioni
esistenti in tale momento, al più tardi “con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello
in cui il diritto alla detrazione è sorto”. Ora il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o
sulle importazioni può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in
cui lo stesso è sorto (ad esempio, per un acquisto di beni effettuato nel 2017, il diritto potrà essere
esercitato dall’acquirente nella dichiarazione annuale relativa al medesimo anno, vale a dire entro il 30
aprile 2018).
TRASFERTE DIPENDENTI: SPESE PASTO DEDUCIBILI
Le spese di vitto ed alloggio, sostenute per la trasferta di dipendenti fuori del Comune sede di lavoro,
sono interamente deducibili dall’impresa ai fini Ires entro il limite massimo giornaliero di 180,76 euro,
elevato a 258,33 euro per trasferte all’estero (art. 95, comma 3, del TUIR).
La relativa Iva è detraibile al 100%. In merito va tenuto presente che, a decorrere dal 1° settembre
2008, non opera più il regime di indetraibilità dell’Iva, stabilito dall’art. 19-bis1, lettera e, del DPR 633
del 1972.
10
Secondo l’attuale testo della lettera e dell’art. 19-bis, l’Iva a credito riguardante le prestazioni
alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande è detraibile, a patto che tali spese:
a) rispettino il principio dell’inerenza con l’attività;
b) siano documentate da una fattura, documento questo da chiedere all’albergatore o al
ristoratore.
E’ utile, poi, considerare alcune indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 53/E
del 5 settembre 2008, in base alla quale, nell’ipotesi in cui la prestazione sia fruita da un soggetto
diverso dal committente, quale, per esempio, un dipendente in trasferta, ai fini della detrazione risulta
indispensabile che nella fattura vengano indicate anche le generalità del fruitore del servizio.
Per quanto attiene al costo sopportato in relazione ai dipendenti della cooperativa terza, si presume che
esso sia sostenuto in base ad una convenzione con la stessa cooperativa (per esempio, contratto di
servizi in cui si prevede che la Società si faccia carico in modo diretto di tali costi dei pasti). Pertanto, a
questi soggetti si possono applicare le stesse conclusioni illustrate per i pasti dei dipendenti.
Non è previsto, invece, l’inserimento del costo alla voce B9, in quanto sono considerate a questo fine
solo le spese di lavoro “in senso stretto”.
SI ALL’OCCASIONALE PER UN SECONDO LAVORO
Nel rispetto dei limiti previsti dalla nuova disciplina del lavoro occasionale, è ammissibile instaurare un
rapporto con un lavoratore che ha un’attività principale, al fine di fargli svolgere lavoro per esempio di
giardinaggio. La modalità è quella del libretto di famiglia, previa registrazione delle Parti nella
specifica piattaforma informatica dell’INPS.
L’utilizzatore dovrà acquistare, tramite la piattaforma, il libretto che contiene buoni virtuali da 10 euro,
utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora.
Il valore nominale è così suddiviso:
- 8 euro per il compenso a favore del prestatore;
- 1,65 euro per la contribuzione Ivs alla gestione separata Inps;
- 0,25 euro per il premio assicurativo Inail;
- 0,10 euro per il finanziamento degli oneri di gestione.
Pertanto, nell’onere è contenuta anche l’assicurazione Inail contro i rischi da infortunio sul lavoro.
CONI E MINISTERO LAVORO: RINNOVATO L’ACCORDO
La collaborazione, avviata nel 2014, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Coni
prosegue anche quest’anno con un rinnovato Accordo di Programma per la promozione delle politiche
di integrazione attraverso lo sport.
In continuità con le precedenti iniziative, quest’anno il progetto “Sport e integrazione” prevede due
ambiti d’intervento: la scuola ed il campo da gioco, luoghi importanti in termini d’inclusione e fair
play.
Nel primo ambito, le azioni sono incentrate su una Campagna Educativa e di Sensibilizzazione sui temi
del fair play, rivolta alle scuole primarie, e un’indagine sui temi di sport ed integrazione, per il primo
biennio delle scuole superiori. Nel secondo ambito di intervento, è prevista una campagna rivolta alle
Società sportive.
11
IL MANEGGIO INDENNIZZA L’ALLIEVA CADUTA
Responsabilità oggettiva. Risarcimento evitabile solo se c’è caso fortuito
Il gestore di un centro ippico è responsabile del danno provocato agli allievi dalla caduta da cavallo, a
meno che dimostri che l’evento è dipeso da caso fortuito; da un fato, cioè, imprevedibile, inevitabile ed
eccezionale. Lo afferma il Tribunale di Perugia nella sentenza 697 del 12.04.2017.
Nel 2010 la ricorrente, durante una lezione di equitazione, era caduta da cavallo. Contestandone al
titolare del maneggio la responsabilità, ha chiesto la sua condanna al risarcimento danni per 50mila
euro. Il convenuto ha dedotto che la donna si era presentata come esperta cavallerizza e che il cavallo
era utilizzato normalmente con persone non esperte; sarebbe stata lei a far balzare l’animale con un
comando inappropriato.
Nell’accogliere la domanda, il Tribunale osserva che l’attività imprenditoriale di equitazione si
considera “non pericolosa” (e dunque disciplinata dall’art. 2052 del Codice Civile, sul “danno
cagionato da animali”) se svolta in “presenza di un istruttore, con cavalli collaudati e addestrati a essere
montati da persone non esperte” o da allievi che conoscono le regole fondamentali dell’equitazione. E’,
invece, “pericolosa” (e, quindi, regolata dall’art. 2050 del Codice Cile, sulla “responsabilità per
l’esercizio di attività pericolose”) se riguarda esercitazioni per “principianti, ignari di ogni regola di
equitazione” e dunque “incapaci di controllare l’animale”.
Nel caso in esame, il cavallo (“tranquillo e docile”) andava al trotto ed il titolare del Centro era rimasto
nel recinto, quindi secondo il Tribunale non c’è attività pericolosa e vale l’art. 2052, per il quale il
proprietario di un animale è responsabile dei danni da esso causati, “salvo che provi il caso fortuito”. E’
un’ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sul rapporto di fatto con l’animale. Quindi, occorre
provare che la causa della lesione si può individuare in un fattore esterno, anziché nell’animale “che ne
è fonte immediata”.
Il giudice osserva quindi che, nella denuncia di sinistro alla compagnia di assicurazione, il convenuto
aveva riferito che era stato un movimento brusco del cavallo a provocare la caduta. Questa
ricostruzione giustifica l’affermazione di responsabilità dello stesso convenuto, giacché –ricorda il
giudice citando la sentenza 7093/2015 della Corte di cassazione (relativa proprio alla responsabilità del
gestore di una scuola di equitazione per la caduta da cavallo di un’allieva) – l’imprevedibilità dei
comportamenti dell’animale non costituisce fortuito, bensì “caratteristica ontologica di ogni essere
privo di raziocinio”.
Così il Tribunale di Perugia ha condannato il convenuto al risarcimento del danno, liquidato in 25mila
euro, nonché al pagamento di 4.800 euro per spese del giudizio.
SEDENTARIETA’: L’INATTIVITA’ FISICA COSTA ALL’UE 80 MILIARDI L’ANNO
Secondo i dati presentati in occasione della European Week of Sport, in Europa circa il 6% delle morti
è dovuto alla mancanza di movimento. E i nostri figli sono i più pigri di sempre.
Ottanta miliardi di euro l’anno. A tanto ammonta il costo dell’inattività fisica, che oggi riguarda
circa 210 milioni di cittadini in tutta l’Unione Europea. Un dato significativo, e altissimo, che
comporta non solo conseguenze sulla salute dei singoli sedentari, ma anche sulla situazione
dell’Economia internazionale. A spiegarlo sono i dati presentati nei giorni scorsi, durante l’European
Week of Sport, iniziativa della Commissione Ue volta a promuovere lo sport e l’attività fisica in tutto
il continente.
All’hashtag #BeActive, cioè “sii attivo”, invito che alla luce dei dati presentati assume un nuovo
significato, infatti, esperti e docenti di rilievo internazionale hanno portato a Bruxelles studi ed analisi
relativi ai rischi determinati dalla totale sedentarietà. E il bilancio è funesto: secondo Marisa
Fernandez Esteban, vice capo dell’unità Sport della Commissione UE, in Europa circa il 6% delle
morti è dovuto alla mancanza di movimento.
12
Non solo. Pare anche che i bambini di oggi, cioè per intenderci i nostri figli, siano i più inattivi di
sempre, il che potrebbe avere conseguenze sulla durata della loro vita.
L’Italia, come spesso accade, ha conquistato un posto sul podio dei Paesi più sedentari. Preceduti
soltanto dagli inglesi, gli italiani sono per un terzo incapaci di raggiungere i livelli di attività fisica
quotidiana raccomandati dall’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, nello specifico, il 38%
delle donne e il 28% degli uomini. Eppure basterebbero appena 150 minuti alla settimana di
movimento per adeguarsi agli standards minimi di movimento. Ma i giovani non fanno meglio: il 92%
dei tredicenni italiani non raggiunge gli standards Oms.
COLLEGATO FISCALE 2018: INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI
PUBBLICITARI
Investimenti pubblicitari e in materia audiovisivo: gli incentivi fiscali nel decreto legge collegato alla
Manovra 2018
Continuano gli incentivi fiscali a favore degli investimenti in pubblicità. In particolare, l’articolo 4 del
collegato fiscale, modificando quando previsto nella cd. Manovra correttiva 2017, prevede che le
imprese e i lavoratori autonomi possano fruire anche per gli investimenti sostenuti nella seconda metà
del 2017 del credito di imposta previsto per le campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, e sulle
radio e tv locali.
Il credito di imposta è pari
• al 75% della quota incrementale dell’investimento rispetto all’anno precedente,
• al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative.
Inoltre viene riconosciuto un credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari
incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online effettuati dal 24 giugno 2017 al 31
dicembre 2017, purché' il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti
pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente
periodo dell'anno 2016.
RIMBORSATE LE IMPOSTE DI SUCCESSIONE PER LE ZONE TERREMOTATE DEL
CENTRO ITALIA
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale dell’11.10.20178, protocollo n. 216894, ha
individuato le modalità di rimborso delle imposte già versate a titolo di imposta di successione, di
imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, riferite alle successioni di
persone fisiche, aperte in data anteriore al 13.08.2017, relative ad immobili demoliti o dichiarati
inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Molise, Marche
ed Umbria a far data dal 24.08.2016.
QUAL E’ IL PARAMETRO PER QUALIFICARE I “REDDITI DIVERSI” RICOMPRESI
NELL’ART. 67, LETTERA M), DEL TUIR ASSOGGETTATI AD UN REGIME
AGEVOLATO
Ancora una volta è stato ribadito che i compensi sportivi erogati dalle ASD/SSD seguono la disciplina
di cui all’art. 67, lettera m) del Tuir, qualora le discipline promosse dall’Ente erogante non rientrino tra
quelle riconducibili al professionismo sportivo (Tribunale di Bologna – sez. Lavoro – sentenza
07.03.2017).
13
LE SOMME EROGATE A FRONTE DELLA PRESTAZIONE RESA CON CONTINUITA’ E
ABITUALITA’ E DIRETTA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SPORTIVA
DILETTANTISTICA SONO ANNOVERATE NELLA CATEGORIA DEI REDDITI DIVERSI
EX ART. 67, LETTERA M), TUIR
Segnaliamo un’altra interessante sentenza in base alla quale tutte le collaborazioni svolte nell’ambito
dello sport dilettantistico seguono il regime agevolato a prescindere dalla continuità ed abitualità della
prestazione resa dal collaboratore a favore di enti sportivi dilettantistici (Corte d’Appello di Milano –
sez. Lavoro – sentenza n. 1206/2017).
COSTITUISCE ESERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE PER LA QUALE E’
RICHIESTA UNA SPECIALE ABILITAZIONE DELLO STATO LA REDAZIONE DI
SCHEDE DI ALIMENTAZIONE PERSONALIZZATA TENUTE PRESSO LE PALESTRE,
REDATTE PER I FREQUENTATORI E NON RIFERIBILI A PROFESSIONSITI ABILITATI
E’ attribuita alla competenza di appartenenti a specifiche categorie professionali per le quali è
comunque prescritta l’acquisizione di una specifica abilitazione, la valutazione dei bisogni energetici e
nutritivi dell’uomo (Corte di Cassazione – sez. VI penale – sentenza 28.04.2017 n. 20181).
Quindi, in un Centro sportivo non è consentito redigere schede di alimentazione personalizzata per i
frequentanti. Per effettuare tale tipo di prestazione occorre un titolo abilitativo di medico dietista o
biologo.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza
Studio Cassinis
STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati
Via Leone XIII, 14
20145 Milano
Tel. +39 02 31 32 36
Fax +39 02 33 61 47 72
Viale Bruno Buozzi, 99
00197 Roma (I (Italia)
Tel. + 39 06 92919104
Fax. + 39 06 92919104
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Newsletter Sportiva ottobre 2017

  • 1. 1 Milano, 23 ottobre 2017 LEGGE DI STABILITA’: ECCO LE NOVITA’ CHE CONTIENE Legge di bilancio 2018: Stop aumento IVA, Nuova Sabatini, Misure per il Mezzogiorno: le principali misure contenute nella manovra finanziaria 2018 E’ stato approvato nel Consiglio dei Ministri il testo del disegno di legge della Legge di bilancio 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). In particolare, considerando il miglioramento del quadro economico, ottenuto grazie alle riforme avviate dal 2014 e portate a compimento nell’arco della legislatura e all’impegno di famiglie e imprese, e del contesto internazionale favorevole, il Governo ha approvato una manovra indirizzata • al rispetto degli impegni di bilancio presi con la Commissione europea – la correzione del disavanzo strutturale dello 0,3% e il calo del deficit in rapporto al Pil all’1,6%; • al rafforzamento di una crescita sostenibile e inclusiva, con la mobilitazione di risorse per il 2018 per circa 20,4 miliardi di euro. Le coperture, in termini di efficientamento di spesa e maggiori entrate derivanti in gran parte dal contrasto all’evasione, ammontano a circa 9,5 miliardi, mentre 10,9 miliardi rappresentano l’effetto netto espansivo della manovra, che interesserà in particolare le aree meno avanzate del Paese. Tra le voci principali della manovra, si conferma la sterilizzazione totale delle clausole di salvaguardia per un totale di 15,7 miliardi. Si eviterà quindi per il 2018 l’aumento delle aliquote Iva e delle accise. Gli altri interventi prevedono per il prossimo anno 300 milioni di investimenti pubblici aggiuntivi, che diventano 1,3 miliardi nel 2019 e 1,9 miliardi nel 2020. Per le politiche a favore dei giovani (essenzialmente la riduzione del cuneo fiscale per le nuove assunzioni con i contratti a tutele crescenti) sono previsti circa 300 milioni che salgono a 800 milioni nel 2019 e 1,2 miliardi nel 2020. Un’attenzione particolare è riservata alle misure di lotta alla povertà, con il reddito di inclusione che viene potenziato di complessivi 300 milioni per il 2018, cifra che si aggiunge agli 1,7 miliardi già previsti a legislazione vigente. Si potenzia, infine, il contrasto all’evasione fiscale, con l’implementazione di misure già sperimentate, come la fatturazione elettronica e lo split payment (la cui estensione è prevista del decreto fiscale già approvato dal Consiglio dei ministri). Di seguito alcune tra le misure presenti nella manovra. • Stop aumento Iva e accise – Vengono completamente neutralizzate le clausole di salvaguardia, quindi nel 2018 non ci saranno aumenti delle aliquote dell’Iva e delle accise. • Blocco tributi e addizionali locali – Si proroga per il 2018 lo stop all’aumento delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e degli enti locali. • Competitività – Sono confermate molte misure di contenimento della pressione fiscale e sviluppo, già contenute nella precedente legge di bilancio, quali le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed energetica, il superammortamento e l’iperammortamento. • Sostegno investimenti Pmi (Nuova Sabatini) – Per assicurare continuità operativa e qualificare maggiormente gli investimenti in chiave “Industria 4.0” è prorogata la misura di promozione delle piccole e medie imprese nota come “Nuova Sabatini”. • Incentivo strutturale per l’occupazione giovanile stabile – A decorrere dal 1° gennaio 2018 i datori di lavoro del settore privato che assumono giovani con contratti a tutele crescenti, beneficeranno di uno sconto triennale sui contributi previdenziali pari al 50% (esclusi i lavoratori
  • 2. 2 domestici). L’esonero spetta anche per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017, ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 2018. Lo sconto contributivo si applica anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, qualunque sia l’età anagrafica al momento della prosecuzione e quando un datore di lavoro assume, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano svolto percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato per il conseguimento del titolo di studio. • Rinnovo contratti pubblico impiego – Sono stanziate le risorse per avviare il rinnovo, dopo molti anni, dei contratti del pubblico impiego. • Ape sociale donna – La misura, introdotta in via sperimentale con la legge di bilancio per il 2017, per le donne, in determinate condizioni, con almeno 63 anni di età e che non siano titolari di pensione diretta, permette di accompagnarle con una indennità fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Con la nuova norma introdotta dal disegno di legge di bilancio per il 2018 si prevede di ampliare per il prossimo anno la platea dei beneficiari riducendo i requisiti contributivi alle donne con figli. La riduzione è pari a 6 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 2 anni. • Ape a tempo determinato – Si amplia per il 2018 la platea dei beneficiari, estendendo l’indennità anche in caso di scadenza di un contratto a tempo determinato, a condizione che il lavoratore, nei 3 anni precedenti la cessazione del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi. • Rita – E’ stabilizzata e semplificata la “Rendita integrativa temporanea anticipata”. • Bonus cultura per i diciottenni – Viene confermata la misura introdotta nel 2016. I giovani che compiono 18 anni nel 2018, attraverso apposita piattaforma online, hanno a disposizione 500 euro spendibili per l’acquisto di biglietti del teatro o del cinema, l’acquisto di libri e musica registrata, per l’ingresso ai musei. • Pacchetto Miur – Per l’università, vi sono misure che consentono di bandire nuovi posti per ricercatori universitari, e a favore dei professori in servizio sono sbloccati gli scatti stipendiali che continuano ad essere corrisposti sulla base della previa verifica della produttività scientifica; invece, sul versante della scuola, la legge di bilancio inizia ad affrontare il tema dell’avvicinamento del trattamento retributivo dei dirigenti scolastici a quello degli altri dirigenti statali. • Risorse per Province e Città metropolitane – Viene riconosciuto un contributo alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle funzioni fondamentali in materia di scuole e strade. • Investimenti enti locali – Per sostenere gli investimenti degli enti locali sono previsti spazi finanziari, per gli anni 2018-2023, che consentono l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione Si riconoscono, inoltre, ai Comuni contributi, per il triennio 2018-2020, per rilanciare gli investimenti in opere pubbliche. • Rimborsi ai Comuni per minor gettito – Sono assegnate risorse per l’anno 2018 in favore dei Comuni penalizzati dalla sostituzione dell’IMU sull’abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. • Risorse in favore delle regioni – Sono stanziate per l’anno 2018 risorse in favore delle regioni per la riduzione del debito e per la riduzione della manovra a loro carico. Inoltre, sono previste anticipazioni di liquidità per la copertura del disavanzo sanitario 2016 della Regione Sardegna. • Banda larga – Per accelerare la politica di implementazione del 5G, si prevede di mettere a gara lo spettro delle frequenze nelle bande pioniere previste dall’Action Plan della Commissione Europea e si dispone la liberazione della banda 700 MHz. • Misure per il Mezzogiorno – Viene rifinanziata per il biennio 2018-2019 la misura che prevede l’ampliamento del credito di imposta per acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Sud. Vengono prorogate le agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, agevolazioni complementari a quelle già previste dalla normativa nazionale. Tra gli altri
  • 3. 3 interventi figurano l’incremento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione rifinanziando la programmazione 2014-2020 e l’istituzione del Fondo imprese Sud volto alla crescita dimensionale delle piccole e medie imprese. • Sport – Per la prima volta, si prevede un ‘pacchetto’ di misure dedicate esclusivamente allo sport, tra le quali l’istituzione di un fondo ad hoc destinato a tutelare la maternità delle atlete e misure di incentivazione di natura fiscale. Naturalmente, all’approvazione della Legge di Bilancio, seguirà una nostra dettagliata Newsletter in merito. TRA LE 500 DISCIPLINE RICONOSCIUTE ARRIVA LO YOGA Il Coni continua a lavorare all’elenco delle discipline sportive ammesse al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, lo strumento che il Consiglio Nazionale ha istituito per confermare il riconoscimento ai fini sportivi delle realtà dilettantistiche, già affiliate alle federazioni nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva. L’elenco è stato integrato con l’ultima delibera del 10 maggio 2017 e riporta 102 sport e 385 discipline. Tra gli sport, oltre a quelli tradizionali, figurano anche cinofilia e bridge, per esempio, ma non ci sono altri giochi di carte come il burraco ed il poker sportivo. Per alcuni sport, inoltre, vengono indicate alcune specialità e non altre come nel caso della pallacanestro dove viene citato il beach basket e non il minibasket. Accanto al calcio, al ciclismo, al golf, al volley, all’atletica leggera, all’automobilismo, alle arti marziali, alla scherma, al rugby, al tennis ed al nuoto ci sono anche giochi e sport tradizionali come i birilli, il calcio storico fiorentino, ecc. Il riordino dell’elenco era già iniziato alla fine dello scorso anno con l’intento di adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo emersi in fase di verifiche successive. Le discipline sportive sono inserite nell’elenco se: riconosciute dal Cio; riconosciute da SportAccord (associazione no-profit che raggruppa le federazioni sportive internazionali che fanno capo al Cio); presenti negli statuti delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate approvate dalla Giunta Nazionale del Coni. Il riconoscimento dei fini sportivi, per le diverse discipline, è importante anche per le agevolazioni fiscali e tributarie che ne derivano per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, a cominciare dalla possibilità di erogare compensi esenti da imposizione fiscale fino a 7.500 euro annui ai collaboratori sportivi ed amministrativi (tale limite verrà innalzato fino a 10.000 euro annui nella Legge di Bilancio che verrà approvata a dicembre 2017). Sono ancora diverse le specialità che cercano un riconoscimento. In occasione del prossimo consiglio nazionale previsto per il 24 ottobre 2017 potrebbe essere la volta dello yoga, disciplina praticata in Italia da quasi due milioni di persone con un giro d’affari di oltre 200 milioni di euro, che negli U.S.A. vale un mercato da 10 miliardi di dollari. D’altronde lo yoga, sia esso asana, chakra o pranayama, è già praticato anche da diversi sportivi. BANDO SPORT 2017 – SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI SPORTIVE SUL TERRITORIO LOMBARDO La scadenza per partecipare al bando è il 30 novembre 2017. Possono ricevere contributi, a fronte della realizzazione di eventi e manifestazioni sportive, esclusivamente i soggetti aventi sede legale e/o operativa in Lombardia e rientranti in una delle seguenti tipologie:
  • 4. 4 Coni; CIP; Federazioni Sportive Nazionali e loro Comitati regionali; Discipline Sportive Associate; Enti di Promozione Sportiva; Associazioni benemerite riconosciute dal Coni; Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte al Coni o al CIP o affiliate a Federazioni Sportive Nazionali; Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva; Comitati organizzatori regolarmente costituiti; altri soggetti con statuto dal quale si evincano le finalità sportive, ricreative e motorie, e non lucrative. Ai fini di detto bando sono ammissibili le manifestazioni sportive riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche, nonché le discipline sportive associate, con le seguenti caratteristiche: di carattere agonistico o dilettantistico; organizzate da uno o più soggetti beneficiari tra quelli previsti dall’art. 3 del bando stesso; realizzate sul territorio della Lombardia; avviate e concluse nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2018. Sono ammesse le spese sostenute per affitto ed allestimento spazi, noleggio di attrezzature, servizio di ambulanza e sicurezza, assicurazione tasse ed imposte, prestazioni professionali di atleti, allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara e personale sanitario e parasanitario e relativo rimborso spese (escluso il personale interno), materiale promozionale e premi in beni materiali non in denaro fino ad un massimo di 3.000 euro. Il bando prevede una dotazione iniziale di 1,2 milioni di euro, incrementabili fino a 2 milioni di euro in presenza di ulteriori risorse aggiuntive. Il contributo, a fondo perduto, è destinato a sostenere le spese della manifestazione sportiva ed è riconosciuto nella misura massina di 15.000 euro e minima di 500 euro. Il sito da consultare per poter partecipare a questo bando, e scaricare documenti e modulistica, è il seguente: http://www.regionelombardia.it. FALSE E.MAIL SU AVVISI DI PAGAMENTO DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Continuano i tentativi di phising a danno dei contribuenti. Inviti ad effettuare pagamenti L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha informato, tramite vari avvisi sul proprio sito, che ci sono nuovi tentativi di phising dei dati dei contribuenti tramite la circolazione di false e-mail sugli avvisi di pagamento. I finti mittenti segnalati dall’Ente sono: • riscossione.agenziaentrate@swisspay.it • assistenza.equitalia@italia.it Nella mail, viene fatto riferimento a presunti avvisi di pagamento che invitano a scaricare file o effettuare pagamenti. In proposito, l’Agenzia dichiara la sua totale estraneità a questi messaggi, raccomandando ai contribuenti di non tenere conto della mail e di eliminarla non appena ricevuta. Infine, stanno arrivando all’Agenzia delle Entrate diverse segnalazioni da parte di cittadini che hanno ricevuto false email dai mittenti • assistenzaweb@agenziaentrate.it - • messages@mailagenziaentrate05.top • con oggetto “Lettera di sollecito”. Le false email segnalate in queste ore riguardano presunte incoerenze con riferimento alle liquidazioni periodiche Iva e contengono un file in allegato che, se aperto, avvia il download di un virus che potrebbe danneggiare il computer dei destinatari o rubare i dati in esso registrati. L’Agenzia delle Entrate invita a prestare molta attenzione e a cancellarle immediatamente.
  • 5. 5 ROTTAMAZIONE CARTELLE: ECCO COSA SUCCEDE SE NON SI E’ PAGATA LA SECONDA RATA Effetti del mancato pagamento delle rate successiva alla prima nella rottamazione delle cartelle esattoriali Definizione agevolata o rottamazione delle cartelle e degli avvisi a rischio per i contribuenti che non hanno pagato la seconda rata del piano di dilazione degli importi dovuti. La scadenza della seconda rata è stata il 2 ottobre 2017, in quanto il 30 settembre cadeva di sabato e quindi, come previsto dalla legge, i pagamenti potevano essere effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo. Il termine era molto importante, in quanto il mancato o tardivo pagamento provoca la fine dei benefici connessi alla rottamazione e la ripresa delle procedure di riscossione. In particolare, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima • si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione; • è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata; • i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti. ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI 2017: RIAPERTURA NELLA MANOVRA 2018 Collegato fiscale alla legge di bilancio 2018: estesa la rottamazione delle cartelle Nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri n. 50 del 13.10.2017 sono contenute molte novità. Una di queste presenti nel collegato fiscale, è l'apertura della definizione agevolata dei contenziosi con il fisco. La misura, conosciuta come ‘rottamazione delle cartelle’, amplia la possibilità per i contribuenti che non hanno completato gli adempimenti della definizione agevolata introdotta con il DL 193/2016, di mettersi in regola e accedere alle agevolazioni previste per il pagamento del debito tributario o contributivo affidato all’agente della riscossione (si versano le cifre del tributo e gli interessi legali senza sanzioni ed interessi di mora). In particolare: • viene consentito al debitore di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate della definizione agevolata dei carichi scadute a luglio e a settembre 2017. In questo modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità non avevano potuto effettuare i versamenti, vengono riammessi alla ‘rottamazione’ senza ulteriore addebito; • viene data la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei carichi ai debitori che in precedenza si erano visti respingere le istanze perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31/12/2016, dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016. Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. I contribuenti interessati dovranno versare entro il 31 maggio 2018 le rate non corrisposte dei piani di dilazione. In caso di mancato versamento l’istanza è improcedibile; • si amplia il raggio d’azione della definizione agevolata, che potrà essere applicata anche ai carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017 (la precedente ‘rottamazione’ comprendeva i carichi fino al 31 dicembre 2016). Il contribuente dovrà presentare domanda entro il 15 maggio 2018 e il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.
  • 6. 6 ACCERTAMENTI BANCARI: LEGITTIMI I CONTROLLI ANCHE SUI SOCI Legittimo estendere le indagini anche sui conti correnti dei soci, in una compagine costituita da un ristretto numero di persone. A dirlo è la Cassazione. Negli accertamenti bancari, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente anche di alcuni singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21424 del 15 settembre 2017, con cui ha rigettato il motivo di ricorso presentato da una Srl in liquidazione. La controversia era iniziata con un avviso di accertamento sui conti correnti di una società di capitali e dei rispettivi soci. La Ctp annullava l’avviso di accertamento impugnato dalla società con una statuizione parzialmente riformata poi dalla Ctr dove la ripresa a tassazione veniva confermata in relazione ai movimenti sui conti societari e annullata relativamente ai prelievi effettuati sui conti dei soci. Il motivo era la violazione al divieto di doppia presunzione, ossia che quanto prelevato dal singolo sia stato utilizzato per acquisti in nero, da investire in successive vendite, sempre in nero, delle merci acquistate. La Cassazione rigettava il ricorso sulla base del consolidato principio per cui, in sede di accertamento delle imposte sui redditi, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall’amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi dell’articolo 32 del Dpr 600/1973 e dell’omologa norma in tema di Iva, incombe sulla contribuente dimostrarne l’estraneità alla propria attività di impresa. TERREMOTO CENTRO ITALIA: IN UN PROVVEDIMENTO LE MODALITA’ DI RIMBORSO IMPOSTE Modalità di rimborso dell'imposta di successione, imposte e tasse ipotecarie e catastali, imposta di registro o bollo per immobili demoliti o inagibili a causa degli eventi sismici 2016 E’ stato pubblicato il Provvedimento 216894 con la disciplina delle modalità di rimborso delle imposte già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, riferite alle successioni di persone fisiche, aperte in data anteriore al 13 agosto 2017, relative ad immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016. Modalità di presentazione della richiesta di rimborso La richiesta di rimborso dell’imposta di successione, delle imposte e tasse ipotecarie e catastali, dell’imposta di registro o di bollo, già versate per le successioni di persone fisiche aperte in data anteriore al 13 agosto 2017, che soddisfano i requisiti previsti dai commi 7-bis e 7-ter dell’articolo 48 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, relative ad immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016, è presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate presso cui è stata presentata la dichiarazione di successione.
  • 7. 7 Si considerano valide le richieste di rimborso presentate anche anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento. Modalità di esecuzione dei rimborsi I rimborsi risultanti dalla rideterminazione delle imposte sono disposti con le modalità automatizzate di cui al decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000. Sulle somme rimborsate non sono dovuti interessi, ai sensi del comma 7-quinquies dell’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. NULLO ED ELUSIVO IL PATTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE Contratti di locazione non abitativi: nullo ed elusivo l’aumento del canone previsto con contratto separato, a dirlo la Suprema Corte con sent. 23601/2017 Le Sezioni Unite hanno esteso anche ai contratti di locazione non abitativi la nullità dei patti integrativi dei contratti di locazione, già sancita nel 2015 con la sent. 18213 che a proposito di un contratto di locazione abitativo aveva previsto la nullità di ogni patto integrativo che stabilisce un canone superiore a quello previsto nel contratto di locazione scritto e registrato. Con la sentenza, depositata in cancelleria il 5 ottobre 2017 n.23601, le S.U. della Corte di Cassazione si sono pronunciate in merito alla controversia, relativa a un contratto di locazione non abitativo, instaurata dalla locatrice con la pretesa di vedersi riconosciuto un canone superiore a quello risultante nel contratto originario registrato e pattuito in contratti integrativi successivi chiaramente volti ad eludere l’imposizione fiscale. Dopo un primo accoglimento della pretesa attorea presso il Tribunale di Catanzaro, la Corte d’Appello (come riportato nella pronuncia delle S.U.) stabiliva che: ”contrariamente alla tesi sostenuta dalla difesa dell’appellante e fatta propria dal Tribunale, la previsione contrattuale aggiuntiva di cui all’art. 2 del patto integrativo – registrato prima dell’introduzione del giudizio – valeva a configurarsi alla stregua di controindicazione attestante la simulazione relativa al prezzo, posta in essere per indubbi scopi di elusione fiscale”. Le S.U. chiamate a decidere, a seguito di istanza interlocutoria, rileva anch’esse la finalità elusiva dell’operazione simulatoria posta in essere dalla parte locatrice, osservando che, per poter interpretare l’intera operazione negoziale è necessario comprendere la natura sostanziale della stessa, il cui indice rilevatore è rinvenibile proprio nell’elusione fiscale. Per tali (ed ulteriori) motivi, le S.U. accolgono il ricorso del conduttore asserendo che: • la mancata registrazione del contratto di locazione di immobili è causa di nullità dello stesso; • è nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità risulta insanabile anche se il contratto integrativo successivamente risulta registrato. ESENZIONE IN RAGIONE DELL’EFFETTIVA ATTIVITA’ SVOLTA In tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione di imposta prevista dal DRP 817/1986, articolo 111 (ora articolo 148) in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, ASD), ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell’affiliazione alle federazioni sportive ed al Coni (cfr. sentenza n. 16449/2016).
  • 8. 8 ACCERTAMENTO: LE QUOTAZIONI OMI DA SOLE NON SORREGGONO UN ACCERTAMENTO Le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova, ma strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell’art. 115, c.p.c., comma 2, sono idonee solamente a “condurre ad indicazioni di valori di larga massima” (cfr. sentenze n. 25707/2015 e n. 21569/2016). Anche l’Agenzia delle Entrate con la circolare 16/2016 ha confermato che l’OMI deve rappresentare solo il dato iniziale, necessitando – per la valutazione estimativa di un immobile - il confronto con immobili similari ed una valutazione delle caratteristiche. SSD E CLAUSOLE DELL’ARTICOLO 148 DEL TUIR La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (Milano – Sez. XXII Sent. 11.07.2017 n. 3088) analizza, in modo innovativo, anche se non sempre condivisibile, la disciplina delle società sportive dilettantistiche di capitale. La contribuente ricorreva in appello avverso la sentenza del Giudicante di primo grado che ne aveva respinto il ricorso avverso il disconoscimento della natura di società sportiva dilettantistica che era avvenuto in sede di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tra le motivazioni di carattere sostanziale del ricorso, per quanto di nostro interesse, rileva l’acclarata, in primo grado “insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della società sportiva dilettantistica in quanto dai dati di bilancio si evince che la società svolge un’attività prevalentemente commerciale” a cui si contrappone la prova che “la società ha sempre tenuto la contabilità separata tra attività sportiva e attività commerciale ed è affiliata al CONI”, nonché la presenza di 49 soci tesserati alle federazioni nazionali di competenza in quanto praticanti le discipline a livello agonistico. L’Amministrazione finanziaria, costituendosi eccepisce, tra l’altro: “… che non sono stati posti in essere gli adempimenti per poter fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 148 comma 8, Tuir (rendiconto economico finanziario) che la società non ha tenuto alcuna contabilità separata, che la società prevede espressamente la trasmissibilità della quota associativa inter vivos, che la società non ha correttamente compilato il modello EAS. Tutto ciò preclude il riconoscimento dello status di società sportiva dilettantistica unitamente al fatto che su 1644 frequentatori del centro solo 49 sono tesserati nelle Federazioni”. Inoltre, il venir meno della natura di società sportiva dilettantistica fa sorgere il tema della mancata applicazione delle ritenute sui compensi sportivi, ritenute non applicate perché tutti al di sotto della soglia esente dei 7.500 euro. Il Giudicante di appello, su quest’ultimo tema, esclude la natura di rimborsi spese, sostenuta dalla difesa della società sportiva, in quanto hanno natura forfettaria (ricordando, incidentalmente, che in tal caso, ove superiori a 77,47 euro sarebbero stati da assoggettare ad imposta di bollo da due euro) e non risultano deliberati, pertanto: “… è legittimo ritenere che tali rimborsi siano in realtà dei veri e propri compensi che dovevano essere indicati nel modello 770 e assoggettati a ritenuta d’acconto per i soggetti non titolari di partita Iva …”. Nel merito la decisione afferma che la società non ha dimostrato il diritto all’esenzione in quanto “non ha predisposto il rendiconto economico e finanziario dal quale si possano desumere i costi separati per l’attività sportiva e per l’attività commerciale con ciò contravvenendo alla disposizione di cui all’articolo 148 Tuir” non ritenendo, contrariamente a quanto affermato dalla società, che la redazione del bilancio supera il rendiconto. Anche qui senza poter vedere gli atti diventa difficile valutare la correttezza dell’assunto della Commissione. Resta inteso che. anche in presenza di bilancio civilistico,
  • 9. 9 per gli enti di cui al Libro V del Codice Civile, sarà necessario comunque avere la separata determinazione del risultato dell’attività istituzionale rispetto a quella commerciale. Il Giudicante poi, afferma che: “altro requisito che non risulta soddisfatto dalla contribuente è la previsione nell’atto costitutivo della intrasmissibilità inter vivos delle quote specificatamente previsto dall’articolo 148 lettera f) del Tuir; invece l’articolo 7 dell’atto costitutivo della società prevede testualmente – le quote sociali sono liberamente trasmissibili tra soci, per atto tra vivi e per successione – …”. Questo diventa argomento dirimente. Infatti, già dalla circolare 21/2003 dell’Agenzia delle Entrate, la prassi amministrativa è stata uniforme, confermata come vediamo, per ultima solo in ordine di tempo, dalla sentenza in esame, nel ritenere che l’applicabilità dell’articolo 148 del Tuir alle società sportive di capitali dilettantistiche potesse avvenire solo se ed in quanto le stesse recepissero nei loro statuti i principi di cui al comma 8 della citata disposizione. Più volte la dottrina ha “tentato”, invano, di smontare questa costruzione. Ma, se da una parte il contribuente non aveva titolo per poter applicare l’articolo 148 del Tuir (e, pertanto, il recupero di imposte appare corretto), la conseguenza, invece, appare essere che non si sarebbe dovuto mettere in dubbio la natura di società sportiva dilettantistica (che può come tale essere e ritenersi a tutti gli effetti ente commerciale) e, pertanto, non si sarebbero dovute recuperare le mancate ritenute sui compensi inferiori ai 7.500 euro che si dovevano ritenere correttamente elargiti in virtù del riconoscimento della attività da parte del CONI. FATTURE: I TERMINI PER LA REGISTRAZIONE L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 13 aprile 2017 n. 11/E, che con riferimento ai costi sostenuti – nel presupposto che ai fini Iva il contribuente, per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta attribuitagli in rivalsa, ha facoltà di registrare la fattura di acquisto entro i termini previsti dall’art. 19 del DPR 633 del 1972 – gli stessi si considereranno pagati al momento della registrazione del documento contabile, non rilevando il momento in cui si verifica l’effettivo esborso finanziario. Si fa presente che, ai fini Iva, l’art. 2 comma 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, modificando l’art. 19 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, ha cambiato i termini entro cui è possibile detrarre l’Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati. In base alla disciplina antecedente alle modifiche citate, il diritto alla detrazione dell’imposta sorgeva nel momento in cui l’imposta stessa diventava esigibile, e poteva essere esercitato, alle condizioni esistenti in tale momento, al più tardi “con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto”. Ora il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui lo stesso è sorto (ad esempio, per un acquisto di beni effettuato nel 2017, il diritto potrà essere esercitato dall’acquirente nella dichiarazione annuale relativa al medesimo anno, vale a dire entro il 30 aprile 2018). TRASFERTE DIPENDENTI: SPESE PASTO DEDUCIBILI Le spese di vitto ed alloggio, sostenute per la trasferta di dipendenti fuori del Comune sede di lavoro, sono interamente deducibili dall’impresa ai fini Ires entro il limite massimo giornaliero di 180,76 euro, elevato a 258,33 euro per trasferte all’estero (art. 95, comma 3, del TUIR). La relativa Iva è detraibile al 100%. In merito va tenuto presente che, a decorrere dal 1° settembre 2008, non opera più il regime di indetraibilità dell’Iva, stabilito dall’art. 19-bis1, lettera e, del DPR 633 del 1972.
  • 10. 10 Secondo l’attuale testo della lettera e dell’art. 19-bis, l’Iva a credito riguardante le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande è detraibile, a patto che tali spese: a) rispettino il principio dell’inerenza con l’attività; b) siano documentate da una fattura, documento questo da chiedere all’albergatore o al ristoratore. E’ utile, poi, considerare alcune indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 53/E del 5 settembre 2008, in base alla quale, nell’ipotesi in cui la prestazione sia fruita da un soggetto diverso dal committente, quale, per esempio, un dipendente in trasferta, ai fini della detrazione risulta indispensabile che nella fattura vengano indicate anche le generalità del fruitore del servizio. Per quanto attiene al costo sopportato in relazione ai dipendenti della cooperativa terza, si presume che esso sia sostenuto in base ad una convenzione con la stessa cooperativa (per esempio, contratto di servizi in cui si prevede che la Società si faccia carico in modo diretto di tali costi dei pasti). Pertanto, a questi soggetti si possono applicare le stesse conclusioni illustrate per i pasti dei dipendenti. Non è previsto, invece, l’inserimento del costo alla voce B9, in quanto sono considerate a questo fine solo le spese di lavoro “in senso stretto”. SI ALL’OCCASIONALE PER UN SECONDO LAVORO Nel rispetto dei limiti previsti dalla nuova disciplina del lavoro occasionale, è ammissibile instaurare un rapporto con un lavoratore che ha un’attività principale, al fine di fargli svolgere lavoro per esempio di giardinaggio. La modalità è quella del libretto di famiglia, previa registrazione delle Parti nella specifica piattaforma informatica dell’INPS. L’utilizzatore dovrà acquistare, tramite la piattaforma, il libretto che contiene buoni virtuali da 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il valore nominale è così suddiviso: - 8 euro per il compenso a favore del prestatore; - 1,65 euro per la contribuzione Ivs alla gestione separata Inps; - 0,25 euro per il premio assicurativo Inail; - 0,10 euro per il finanziamento degli oneri di gestione. Pertanto, nell’onere è contenuta anche l’assicurazione Inail contro i rischi da infortunio sul lavoro. CONI E MINISTERO LAVORO: RINNOVATO L’ACCORDO La collaborazione, avviata nel 2014, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Coni prosegue anche quest’anno con un rinnovato Accordo di Programma per la promozione delle politiche di integrazione attraverso lo sport. In continuità con le precedenti iniziative, quest’anno il progetto “Sport e integrazione” prevede due ambiti d’intervento: la scuola ed il campo da gioco, luoghi importanti in termini d’inclusione e fair play. Nel primo ambito, le azioni sono incentrate su una Campagna Educativa e di Sensibilizzazione sui temi del fair play, rivolta alle scuole primarie, e un’indagine sui temi di sport ed integrazione, per il primo biennio delle scuole superiori. Nel secondo ambito di intervento, è prevista una campagna rivolta alle Società sportive.
  • 11. 11 IL MANEGGIO INDENNIZZA L’ALLIEVA CADUTA Responsabilità oggettiva. Risarcimento evitabile solo se c’è caso fortuito Il gestore di un centro ippico è responsabile del danno provocato agli allievi dalla caduta da cavallo, a meno che dimostri che l’evento è dipeso da caso fortuito; da un fato, cioè, imprevedibile, inevitabile ed eccezionale. Lo afferma il Tribunale di Perugia nella sentenza 697 del 12.04.2017. Nel 2010 la ricorrente, durante una lezione di equitazione, era caduta da cavallo. Contestandone al titolare del maneggio la responsabilità, ha chiesto la sua condanna al risarcimento danni per 50mila euro. Il convenuto ha dedotto che la donna si era presentata come esperta cavallerizza e che il cavallo era utilizzato normalmente con persone non esperte; sarebbe stata lei a far balzare l’animale con un comando inappropriato. Nell’accogliere la domanda, il Tribunale osserva che l’attività imprenditoriale di equitazione si considera “non pericolosa” (e dunque disciplinata dall’art. 2052 del Codice Civile, sul “danno cagionato da animali”) se svolta in “presenza di un istruttore, con cavalli collaudati e addestrati a essere montati da persone non esperte” o da allievi che conoscono le regole fondamentali dell’equitazione. E’, invece, “pericolosa” (e, quindi, regolata dall’art. 2050 del Codice Cile, sulla “responsabilità per l’esercizio di attività pericolose”) se riguarda esercitazioni per “principianti, ignari di ogni regola di equitazione” e dunque “incapaci di controllare l’animale”. Nel caso in esame, il cavallo (“tranquillo e docile”) andava al trotto ed il titolare del Centro era rimasto nel recinto, quindi secondo il Tribunale non c’è attività pericolosa e vale l’art. 2052, per il quale il proprietario di un animale è responsabile dei danni da esso causati, “salvo che provi il caso fortuito”. E’ un’ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sul rapporto di fatto con l’animale. Quindi, occorre provare che la causa della lesione si può individuare in un fattore esterno, anziché nell’animale “che ne è fonte immediata”. Il giudice osserva quindi che, nella denuncia di sinistro alla compagnia di assicurazione, il convenuto aveva riferito che era stato un movimento brusco del cavallo a provocare la caduta. Questa ricostruzione giustifica l’affermazione di responsabilità dello stesso convenuto, giacché –ricorda il giudice citando la sentenza 7093/2015 della Corte di cassazione (relativa proprio alla responsabilità del gestore di una scuola di equitazione per la caduta da cavallo di un’allieva) – l’imprevedibilità dei comportamenti dell’animale non costituisce fortuito, bensì “caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio”. Così il Tribunale di Perugia ha condannato il convenuto al risarcimento del danno, liquidato in 25mila euro, nonché al pagamento di 4.800 euro per spese del giudizio. SEDENTARIETA’: L’INATTIVITA’ FISICA COSTA ALL’UE 80 MILIARDI L’ANNO Secondo i dati presentati in occasione della European Week of Sport, in Europa circa il 6% delle morti è dovuto alla mancanza di movimento. E i nostri figli sono i più pigri di sempre. Ottanta miliardi di euro l’anno. A tanto ammonta il costo dell’inattività fisica, che oggi riguarda circa 210 milioni di cittadini in tutta l’Unione Europea. Un dato significativo, e altissimo, che comporta non solo conseguenze sulla salute dei singoli sedentari, ma anche sulla situazione dell’Economia internazionale. A spiegarlo sono i dati presentati nei giorni scorsi, durante l’European Week of Sport, iniziativa della Commissione Ue volta a promuovere lo sport e l’attività fisica in tutto il continente. All’hashtag #BeActive, cioè “sii attivo”, invito che alla luce dei dati presentati assume un nuovo significato, infatti, esperti e docenti di rilievo internazionale hanno portato a Bruxelles studi ed analisi relativi ai rischi determinati dalla totale sedentarietà. E il bilancio è funesto: secondo Marisa Fernandez Esteban, vice capo dell’unità Sport della Commissione UE, in Europa circa il 6% delle morti è dovuto alla mancanza di movimento.
  • 12. 12 Non solo. Pare anche che i bambini di oggi, cioè per intenderci i nostri figli, siano i più inattivi di sempre, il che potrebbe avere conseguenze sulla durata della loro vita. L’Italia, come spesso accade, ha conquistato un posto sul podio dei Paesi più sedentari. Preceduti soltanto dagli inglesi, gli italiani sono per un terzo incapaci di raggiungere i livelli di attività fisica quotidiana raccomandati dall’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, nello specifico, il 38% delle donne e il 28% degli uomini. Eppure basterebbero appena 150 minuti alla settimana di movimento per adeguarsi agli standards minimi di movimento. Ma i giovani non fanno meglio: il 92% dei tredicenni italiani non raggiunge gli standards Oms. COLLEGATO FISCALE 2018: INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI Investimenti pubblicitari e in materia audiovisivo: gli incentivi fiscali nel decreto legge collegato alla Manovra 2018 Continuano gli incentivi fiscali a favore degli investimenti in pubblicità. In particolare, l’articolo 4 del collegato fiscale, modificando quando previsto nella cd. Manovra correttiva 2017, prevede che le imprese e i lavoratori autonomi possano fruire anche per gli investimenti sostenuti nella seconda metà del 2017 del credito di imposta previsto per le campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali. Il credito di imposta è pari • al 75% della quota incrementale dell’investimento rispetto all’anno precedente, • al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative. Inoltre viene riconosciuto un credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché' il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. RIMBORSATE LE IMPOSTE DI SUCCESSIONE PER LE ZONE TERREMOTATE DEL CENTRO ITALIA L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale dell’11.10.20178, protocollo n. 216894, ha individuato le modalità di rimborso delle imposte già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, riferite alle successioni di persone fisiche, aperte in data anteriore al 13.08.2017, relative ad immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Molise, Marche ed Umbria a far data dal 24.08.2016. QUAL E’ IL PARAMETRO PER QUALIFICARE I “REDDITI DIVERSI” RICOMPRESI NELL’ART. 67, LETTERA M), DEL TUIR ASSOGGETTATI AD UN REGIME AGEVOLATO Ancora una volta è stato ribadito che i compensi sportivi erogati dalle ASD/SSD seguono la disciplina di cui all’art. 67, lettera m) del Tuir, qualora le discipline promosse dall’Ente erogante non rientrino tra quelle riconducibili al professionismo sportivo (Tribunale di Bologna – sez. Lavoro – sentenza 07.03.2017).
  • 13. 13 LE SOMME EROGATE A FRONTE DELLA PRESTAZIONE RESA CON CONTINUITA’ E ABITUALITA’ E DIRETTA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA SONO ANNOVERATE NELLA CATEGORIA DEI REDDITI DIVERSI EX ART. 67, LETTERA M), TUIR Segnaliamo un’altra interessante sentenza in base alla quale tutte le collaborazioni svolte nell’ambito dello sport dilettantistico seguono il regime agevolato a prescindere dalla continuità ed abitualità della prestazione resa dal collaboratore a favore di enti sportivi dilettantistici (Corte d’Appello di Milano – sez. Lavoro – sentenza n. 1206/2017). COSTITUISCE ESERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE PER LA QUALE E’ RICHIESTA UNA SPECIALE ABILITAZIONE DELLO STATO LA REDAZIONE DI SCHEDE DI ALIMENTAZIONE PERSONALIZZATA TENUTE PRESSO LE PALESTRE, REDATTE PER I FREQUENTATORI E NON RIFERIBILI A PROFESSIONSITI ABILITATI E’ attribuita alla competenza di appartenenti a specifiche categorie professionali per le quali è comunque prescritta l’acquisizione di una specifica abilitazione, la valutazione dei bisogni energetici e nutritivi dell’uomo (Corte di Cassazione – sez. VI penale – sentenza 28.04.2017 n. 20181). Quindi, in un Centro sportivo non è consentito redigere schede di alimentazione personalizzata per i frequentanti. Per effettuare tale tipo di prestazione occorre un titolo abilitativo di medico dietista o biologo. Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza Studio Cassinis STUDIO CASSINIS Dottori Commercialisti & Avvocati Via Leone XIII, 14 20145 Milano Tel. +39 02 31 32 36 Fax +39 02 33 61 47 72 Viale Bruno Buozzi, 99 00197 Roma (I (Italia) Tel. + 39 06 92919104 Fax. + 39 06 92919104 Web:www.studiocassinis.com e-mail:info@studiocassinis.com
  • 14. 14