2. Cesare Beccaria (1738-1794)
● Uno dei maggiori esponenti dell'Illuminismo
lombardo.
● Si fa portavoce di un gusto moderno,
anticonvenzionale ed antitradizionalista.
● Divenne membro dell’Accademia dei Pugni e
nel 1764 pubblica il saggio Dei delitti e delle
pene, composto sulla spinta e l’attiva
collaborazione dell’amico Pietro Verri.
● Ha collaborato al periodico <<Il Caffè>>
(1764-1766).
● È stato influenzato dal filosofo Rousseau e si
dedicò alla speculazione filosofica,
pubblicando nel 1770 un’opera riguardante la
filosofia.
3. Dei delitti e delle pene (1764)
● Indirizzato ai sovrani illuminati.
● Il saggio diventò famoso in tutta l’Europa e gettò
alcuni basi fondamentali del diritto moderno.
● Tratta i principi del pensiero etico politico.
● C’è una concezione laica del potere.
● Ha lo scopo di sottrarre ai giudici la possibilità di
una arbitraria interpretazione delle leggi.
● Si batte contro la pena di morte e la tortura
perché ritenute inefficaci ed ingiuste.
● Il nuovo ordinamento giuridico prevede la
prevenzione dei delitti, la sicurezza comune e la
rieducazione sociale dei colpevoli.
4. La Costituzione Italiana
● È la legge fondamentale dello Stato Italiano.
● È composta da 139 articoli e relativi commi, ed è divisa in
quattro parti:
-Principi fondamentali;
-Parte I: I diritti e i doveri dei cittadini;
-Parte II: Ordinamento della Repubblica;
-Disposizioni transitorie finali;
● È entrata in vigore il 1 gennaio 1948 a seguito di
approvazione dell’Assemblea costituente riunitasi subito
dopo la seconda guerra mondiale e il Referendum per la
scelta fra repubblica e monarchia (2 giugno 1946).
● Con essa vengono regolati l’attribuzione e il funzionamento
dei poteri statali ed i diritti essenziali degli individui.
5. Articolo 27 e Articolo 2 dalla
Carta dei diritti fondamentali
dell’UE
La Pena di morte
01.
Articolo 7
Concezione laica
della giustizia
02.
Articolo 13
Limiti della
carcerazione
03.
Articolo 111
Processo penale
04.
Dei delitti e delle pene e l’influenza
nella Costituzione
6. 01. La Pena di Morte
La responsabilità penale è
personale. L’imputato non è
considerato colpevole sino
alla condanna definitiva.
Le pene non possono
consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e
devono tendere alla
rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di
morte.
Articolo 27
● Non è nè utile nè giusta.
● Non ha mai reso migliori gli
uomini.
● Psicologicamente, per
rieducare il condannato, è
più efficace una detenzione
di lunga durata che un
castigo momentaneo.
● Per gli spettatori diventa
uno spettacolo e provano
compassione per il
condannato.
Capitolo 28
7. 1. L’articolo afferma “le pene non possono consistere
in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Quindi non solo non sono ammesse pene
corporali, ma la pena deve avere lo scopo di far
capire la gravità dell’errore commesso e dar la
possibilità di essere reinserito nella società una
volta scontata la pena. Beccaria ribadisce che ad
allontanare dal delitto non è tanto la gravità della
pena, quanto la sua durata nel tempo:
<<Quell’efficace, perché spessissimo ripetuto
ritorno sopra di noi medesimi, io stesso sarò
ridotto a così lunga e misera condizione se
commeterò simili misfatti, è assai più possente
che non l’idea della morte, che gli uomini veggon
sempre in una oscura lontananza>>.
2. Nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea, l’articolo 2 stabilisce che: <<Nessuno può
essere condannato alla pena di morte, nè
giustiziato>>.
8. 02. Concezione laica della giustizia
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti,
accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione
costituzionale.
Articolo 7
● Beccaria separa il peccato dal crimine.
● La punizione non ha nulla a che fare
con l'espiazione di un peccato nel
senso cristiano.
● L’autore si batte per una concezione
laica della giustizia, che deve essere
svincolata dalla religione e divenire
prerogativa degli organismi di stato.
<<La giustizia divina e la giustizia naturale sono per essenza loro
immutabili e costanti (...) Sí tosto che questi principii
essenzialmente distinti vengano confusi, non v'è piú speranza di
ragionar bene nelle materie pubbliche.>>
Nell’intruduzione dell’opera:
9. Capitolo 19
03. Limiti della carcerazione
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto
motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (…) La legge
stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Articolo 13
Per Beccaria la privazione della libertà essendo una pena, essa non
può precedere la sentenza se non quando la necessità lo chiede.
<<La carcere è dunque la semplice custodia d'un cittadino finché sia
giudicato reo, e questa custodia essendo essenzialmente penosa,
deve durare il minor tempo possibile e dev'essere meno dura che si
possa(…) Il processo medesimo dev'essere finito nel piú breve tempo
possibile>>.
10. 04. Processo penale
<<Conosciute le prove e calcolata la
certezza del delitto, è necessario
concedere al reo il tempo e mezzi
opportuni per giustificarsi>>
<<Ma le leggi devono fissare un certo
spazio di tempo, sí alla difesa del reo che
alle prove de' delitti>>.
(...)Nel processo penale, la legge assicura che la persona
accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile,
informata riservatamente della natura e dei motivi
dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle
condizioni necessari per preparare la sua difesa(...)
Articolo 111
Capitolo 30
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Luisana Araujo Guillen (slide n. 5-6-7-8)
Bohdana Telyatnikova (slide n. 2-3-4-9-10)
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