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XVII legislatura
Dossier del Servizio Studi
sull’A.G. n. 134
"Schema di decreto legislativo
recante disposizioni in materia di
contratto a tempo indeterminato a
tutele crescenti"
gennaio 2015
n. 192
ufficio ricerche sulle questioni
del lavoro e della salute
Servizio Studi
Direttore: L. Gianniti
Segreteria tel. 06. 6706_2451
Uffici ricerche e incarichi Documentazione
Settori economico e finanziario Vladimiro Satta _2057
(Compito particolare: R. Loiero) _2424 Letizia Formosa _2135
Maria Paola Mascia _3369
Questioni del lavoro e della salute Simone Bonanni _2932
Capo ufficio: M. Bracco _2104 Michela Mercuri _3481
Beatrice Gatta _5563
Attività produttive e agricoltura
Capo ufficio: G. Buonomo _3613
Ambiente e territorio
Capo ufficio: R. Ravazzi _3476
Infrastrutture e trasporti
Capo ufficio: F. Colucci _2988
Questioni istituzionali, giustizia e
cultura
Capo ufficio: L. Borsi _3538
Reggente ufficio: C. Andreuccioli _5461
Politica estera e di difesa
Capo ufficio: A. Mattiello _2180
Capo ufficio: A. Minichiello _4761
Questioni regionali e delle autonomie
locali
Capo ufficio: ---
Legislazione comparata e CERDP
Capo ufficio: ---
_______________________________________________________________________________________
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi
parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti
parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o
riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto
della legge, a condizione che sia citata la fonte.
XVII legislatura
Dossier del Servizio Studi
sull’A.G. n. 134
"Schema di decreto legislativo
recante disposizioni in materia di
contratto a tempo indeterminato
a tutele crescenti"
gennaio 2015
n. 192
Classificazione Teseo: Giusta causa. Giustificato motivo.
Licenziamenti discriminatori. Licenziamento. Processo del
lavoro. Tutela dei lavoratori.
a cura di: M. Bracco
I N D I C E
SCHEDA DI LETTURA DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO.....................7
Contenuto della disciplina di delega..............................................................7
Contenuto dello schema di decreto legislativo ..............................................8
Elementi di diritto comparato ......................................................................16
ATTO DEL GOVERNO N. 134 .........................................................................17
Dossier n. 192
7
Scheda di lettura dello schema di decreto legislativo
Contenuto della disciplina di delega
Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della
normativa di delega di cui all’art. 1, comma 7, lettera c), della L. 10 dicembre
2014, n. 183. Quest’ultima ha previsto la definizione di una disciplina, per le
nuove assunzioni a tempo indeterminato, di tutele crescenti in relazione
all’anzianità di servizio, sulla base dei seguenti principi: 1) l'esclusione, per i
licenziamenti determinati da motivi economici e ritenuti illegittimi, della
possibilità della reintegrazione del lavoratore (nel posto di lavoro); 2) la
limitazione ai licenziamenti nulli (ivi compresi quelli discriminatori) ed a
specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato del suddetto
diritto alla reintegrazione; 3) la previsione - per i licenziamenti illegittimi diversi
da quelli soggetti alla reintegrazione - di un indennizzo economico certo e
crescente con l'anzianità di servizio; 4) la definizione di termini certi per
l'impugnazione del licenziamento.
Nell'attuale ordinamento, la tutela del lavoratore a tempo indeterminato, sotto il
profilo dei licenziamenti individuali, non varia a seconda dell'anzianità aziendale,
ma in base alla tipologia del datore di lavoro ed al numero di soggetti alle
dipendenze del medesimo - oltre che, naturalmente, in relazione alla tipologia
della fattispecie sottostante al licenziamento -1
.
Si ricorda, inoltre, che (nella vigente disciplina2
) i licenziamenti nulli sono: 1) i
licenziamenti in cui sia stato violato il requisito della forma scritta; 2) quelli
rientranti in ipotesi di nullità (prevista dalla disciplina legislativa) per violazioni
di specifiche norme sostanziali - quali i licenziamenti discriminatori (cioè,
derivanti da ragioni di discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di
lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle
convinzioni personali) o il licenziamento cosiddetto "in concomitanza con il
matrimonio" o il licenziamento in violazione delle specifiche norme a tutela della
maternità e della paternità -; 3) il licenziamento determinato esclusivamente da
un motivo illecito.
Riguardo ai licenziamenti disciplinari, nell'attuale disciplina3
, il diritto alla
reintegrazione sussiste - sempre che il datore superi i limiti minimi dimensionali
ivi previsti4
- nelle ipotesi in cui non ricorrano gli estremi del giustificato motivo
1
Cfr., in materia, la L. 15 luglio 1966, n. 604, l'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, e la L. 11 maggio 1990, n. 108.
2
Cfr. l'art. 2 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, e l'art. 18, primo comma, della L.
n. 300 del 1970, e successive modificazioni.
3
Cfr. il quarto comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni.
4
Si superano i limiti minimi dimensionali - ai sensi dell'ottavo e del nono comma dell'art. 18 della L. n.
300 del 1970, e successive modificazioni - qualora il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, in
ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale abbia avuto luogo il
Dossier n. 192
8
soggettivo o della giusta causa (addotti dal datore di lavoro), "per insussistenza
del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una
sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero
dei codici disciplinari applicabili".
In merito all'attuale disciplina5
sui licenziamenti per giustificato motivo
oggettivo, il diritto alla reintegrazione sussiste - sempre che il datore superi i
suddetti limiti minimi dimensionali6
- qualora ricorra uno dei seguenti casi:
manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento; eventuale difetto
di giustificazione del motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o
psichica del lavoratore; mancato rispetto del periodo di comporto - cioè, del
periodo di astensione in cui si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro -
in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio del lavoratore.
Si ricorda, inoltre, che il diritto alla reintegrazione è stabilito dalla vigente
disciplina7
anche per i casi di licenziamenti collettivi in cui siano stati violati i
criteri di scelta ivi previsti8
- oltre che per le ipotesi di licenziamenti collettivi
intimati senza l'osservanza della forma scritta - (la nozione di licenziamenti
collettivi concerne9
i casi in cui le imprese - che occupino più di 15 dipendenti -
procedano, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di
lavoro, ad almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità
produttiva o in più unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia).
Contenuto dello schema di decreto legislativo
Lo schema di decreto concerne, come accennato, le nuove assunzioni a tempo
indeterminato. Esse sono identificate, dall’articolo 1 dello schema, in quelle (con
esclusione dei contratti con i dirigenti) decorrenti dall’entrata in vigore del
presente decreto (o da data successiva), nonché - fattispecie non presente
esplicitamente nella disciplina di delega - nelle assunzioni precedenti, qualora il
datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute
licenziamento occupi alle sue dipendenze più di quindici lavoratori (o più di cinque se si tratti di
imprenditore agricolo), o qualora il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, nell'àmbito dello
stesso comune, occupi più di quindici dipendenti (o più di cinque dipendenti nel caso di impresa agricola)
- anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunga tali limiti -, nonché, in
ogni caso, qualora il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, occupi più di sessanta dipendenti.
Ai fini di tali computi, “si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale
per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità
lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore”; non si computano il
coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta ed in linea collaterale.
5
Cfr. il settimo comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni.
6
Riguardo ad essi, cfr. l'ottavo ed il nono comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive
modificazioni. Per il contenuto di tali commi, cfr. supra, in nota.
7
Cfr. l'art. 5, comma 3, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
8
Cfr., in merito, il comma 1 del citato art. 5 della L. n. 223 del 1991, e successive modificazioni.
9
Cfr. l'art. 24, comma 1, della L. n. 223 del 1991, e successive modificazioni.
Dossier n. 192
9
successivamente alla suddetta data, superi i limiti minimi dimensionali
summenzionati10
.
Riguardo a quest’ultima fattispecie, potrebbe essere ritenuto opportuno valutare
l’esigenza dell’adozione di una norma di chiusura, che faccia salva
l’applicazione, ove più favorevoli per il lavoratore (in qualche particolare
circostanza ed in base alla valutazione, da parte del giudice, dei parametri
vigenti), dei criteri di calcolo dell’eventuale indennità risarcitoria (per il
licenziamento) già applicabili al medesimo datore al di sotto dei limiti minimi
dimensionali11
, rispetto ai criteri di calcolo disciplinati dall’articolo 3, comma 1,
e dall'articolo 4 del presente schema.
Riguardo all’àmbito di applicazione generale dello schema, sarebbe opportuno
chiarire se vi rientrino anche i contratti stipulati prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, qualora la data di decorrenza del rapporto di lavoro
(da essi prevista) coincida o sia successiva a quella suddetta di entrata in vigore.
Potrebbe, inoltre, essere ritenuto opportuno valutare se l’inserimento,
nell’àmbito di applicazione dello schema, della fattispecie suddetta del
superamento successivo dei limiti minimi dimensionali sia suscettibile - in
quanto non prevista esplicitamente dalla disciplina di delega - di determinare un
contenzioso (anche in sede di giustizia costituzionale).
Sotto il profilo della formulazione letterale, si osserva che l’avverbio
“successivamente”, adoperato nel comma 2 dell’articolo 1, non comprende il
giorno di entrata in vigore del decreto.
L’articolo 2 dello schema conferma - in conformità ai principii di delega -
l’attuale disciplina sui licenziamenti nulli12
.
Sotto il profilo della tecnica legislativa, potrebbe essere ritenuto opportuno
valutare se sia più congruo un rinvio alle norme vigenti, anziché una
riproduzione (come fa il presente articolo 2) delle stesse - i testi legislativi
vigenti, in ogni caso, restano operanti per le nuove assunzioni relative ai
dirigenti, i quali, come accennato, non rientrano nell’àmbito di applicazione
dello schema in esame -.
I commi da 1 a 3 dell’articolo 3 definiscono - con riferimento ai licenziamenti
individuali (per quelli collettivi, cfr. sub il successivo articolo 10) - due distinte
tutele per i lavoratori rientranti nell’àmbito di applicazione del presente schema:
10
Riguardo ad essi, cfr. l'ottavo ed il nono comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive
modificazioni. Per il contenuto di tali commi, cfr. supra, in nota.
11
Tali criteri di calcolo - ai sensi dell’art. 8 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni -
prevedono (per il caso di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, da parte del datore
di lavoro che non superi i limiti minimi dimensionali summenzionati ed in mancanza di riassunzione del
lavoratore) “un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni
dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle
parti”; la misura massima “della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il
prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro
con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici
prestatori di lavoro”.
12
Riguardo a questi ultimi, cfr. supra, sub la sezione relativa al contenuto della disciplina di delega.
Dossier n. 192
10
 la prima tutela (comma 1) prevede, per i casi di licenziamento illegittimo
per mancanza di giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) o di giusta
causa - e fatte salve le fattispecie di cui alla seconda tutela -, il diritto, per
il lavoratore, ad un’indennità (non assoggettata a contribuzione
previdenziale) di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto per ogni anno di servizio, ed in misura, in ogni caso, non
inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità, con esclusione
dell'obbligo di ripristino del rapporto di lavoro (per la misura
dell’indennità nelle ipotesi specifiche di cui all’articolo 4, cfr. infra).
Tuttavia, qualora il datore non superi i limiti minimi dimensionali sopra
menzionati13
, la misura dell’indennità - ai sensi del successivo articolo 9,
comma 1 - è dimezzata e non può, in ogni caso, superare il limite di sei
mensilità;
 la seconda tutela (commi 2 e 3) contempla, invece, il diritto alla
reintegrazione del posto di lavoro, nelle ipotesi (di mancanza di
giustificato motivo soggettivo o di giusta causa) in cui sia direttamente
dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al
lavoratore, rispetto alla quale si prescinde da ogni valutazione circa la
sproporzione del licenziamento, e nelle ipotesi eventuali di difetto di
giustificazione del motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o
psichica del lavoratore. In queste due fattispecie, il diritto alla
reintegrazione sussiste sempre che il datore superi i limiti minimi
dimensionali sopra menzionati14
, come specifica l’articolo 9, comma 1.
Riguardo alla prima delle due fattispecie, il comma 2 del presente
articolo 3 - richiedendo che sia direttamente dimostrata in giudizio
l'insussistenza del fatto materiale - inverte l’onere della prova rispetto al
principio generale attualmente vigente in materia di licenziamenti15
, in
base al quale la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo
deve essere provata dal datore di lavoro.
Dall'articolazione delle tutele nelle due suddette tipologie discende, rispetto alla
disciplina vigente (e sempre con riferimento al datore che superi i limiti minimi
dimensionali), l’esclusione del diritto alla reintegrazione nei casi in cui in cui il
fatto contestato - nei licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o per giusta
causa - rientri “tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base
delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili” e
- nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo - nelle ipotesi di manifesta
insussistenza del fatto posto a base del licenziamento o di mancato rispetto del
periodo di comporto - cioè, del periodo di astensione in cui si ha diritto alla
13
Riguardo ad essi, cfr. l'ottavo ed il nono comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive
modificazioni. Per il contenuto di tali commi, cfr. supra, in nota.
14
Riguardo ad essi, cfr. l'ottavo ed il nono comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive
modificazioni. Per il contenuto di tali commi, cfr. supra, in nota.
15
Di cui all’art. 5 della L. 15 luglio 1966, n. 604.
Dossier n. 192
11
conservazione del posto di lavoro - in caso di infortunio, di malattia, di
gravidanza o di puerperio del lavoratore.
Come detto, lo schema contempla il mantenimento del diritto alla reintegrazione
nelle ipotesi eventuali di difetto di giustificazione del motivo oggettivo
consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ipotesi a cui la
disciplina di delega non aveva fatto un esplicito e specifico riferimento né ai fini
di escludere la reintegrazione né ai fini di confermarla.
Riguardo alla misura dell’indennità risarcitoria, la disciplina vigente16
- con
riferimento al datore che superi i limiti minimi dimensionali17
- prevede che essa
sia determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità
dell'ultima retribuzione globale di fatto - oppure tra un minimo di sei e un
massimo di dodici mensilità, nel caso di illegittimità del licenziamento per
violazione del requisito di motivazione scritta o per altri vizi procedurali18
-; per i
datori che, invece, non superino i suddetti limiti minimi dimensionali, l'indennità,
sempre in base alla normativa vigente19
, varia fra un minimo di 2,5 ed un
massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; tuttavia, la
misura massima può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di
lavoro con anzianità superiore a dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore
di lavoro con anzianità superiore a venti anni, se dipendenti da datore di lavoro
che occupi più di quindici prestatori di lavoro. Ai fini della determinazione
concreta dell’importo, entro i suddetti limiti minimi e massimi, la disciplina
vigente fa riferimento a vari parametri (anche diversi a seconda della fattispecie
sottostante)20
, mentre il comma 1 dell’articolo 3 del presente schema di decreto
fa riferimento - nell’àmbito dei limiti minimi e massimi posti dal medesimo
comma 1 o, a seconda dei casi, dall’articolo 9, comma 1 - esclusivamente
all’anzianità di servizio. In merito, come già ricordato, la disciplina di delega
stabilisce il principio di “un indennizzo economico certo e crescente con
l'anzianità di servizio”. Riguardo alla suddetta ipotesi di illegittimità del
licenziamento per violazione del requisito di motivazione scritta o per altri vizi
procedurali21
, l’articolo 4 dello schema prevede che la misura dell’indennità sia
pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di
servizio, ed in misura, in ogni caso, non inferiore a due e non superiore a dodici
mensilità; anche in tal caso, qualora il datore non superi i limiti minimi
dimensionali sopra menzionati, la misura dell’indennità - ai sensi dell’articolo 9,
16
Di cui al quinto ed al sesto comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni.
17
Riguardo ad essi, cfr. l'ottavo ed il nono comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive
modificazioni. Per il contenuto di tali commi, cfr. supra, in nota.
18
Cfr., in merito, il sesto comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni.
19
Di cui all’art. 8 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.
20
Cfr., in merito, i commi quinto, sesto e settimo dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive
modificazioni, e per i datori che non superino i limiti minimi dimensionali sopra menzionati, cfr. supra, in
nota.
21
Nel contesto di cui al presente schema - e, in particolare, in base alla norma (posta dall’articolo 3,
comma 4, dello schema) di esclusione di alcuni obblighi procedurali inerenti ai licenziamenti per
giustificato motivo oggettivo -, gli altri vizi procedurali concernono esclusivamente il licenziamento
disciplinare.
Dossier n. 192
12
comma 1 - è dimezzata e non può, in ogni caso, superare il limite di sei
mensilità.
Riguardo alla disciplina sulle modalità della reintegrazione nel posto di lavoro,
sull’indennità risarcitoria aggiuntiva (rispetto alla reintegrazione) e sui profili
della contribuzione previdenziale, il comma 2 dell’articolo 3 dello schema
riproduce larga parte della normativa vigente22
per le corrispondenti fattispecie
(con riferimento, naturalmente, a quelle per le quali lo schema confermi il diritto
alla reintegrazione). Sembrerebbe opportuno esplicitare se restino valide alcune
disposizioni, anche, tra l’altro, attinenti al calcolo dei contributi previdenziali,
che non sono riprodotte né richiamate dal presente comma 2.
Si segnala, inoltre, che quest’ultimo, in due punti, si discosta dalla normativa
vigente: riguardo alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe potuto percepire
svolgendo (nelle more) altre attività lavorative, la norma vigente fa riferimento al
parametro della diligenza nella ricerca di una nuova occupazione, mentre il
comma 2 fa riferimento alle ipotesi di congrua offerta di lavoro, di cui all’art. 4,
comma 1, lettera c), del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni; in merito alla misura dell’indennità risarcitoria (aggiuntiva
rispetto alla reintegrazione), il comma 2 specifica che il limite massimo di dodici
mensilità (della retribuzione globale di fatto) si applica al solo periodo
precedente la pronuncia di reintegrazione, mentre, per l’eventuale restante
periodo, l’indennità cresce senza limiti; quest'ultima specificazione manca, per
presumibile errore materiale, nel testo vigente. Sembrerebbe opportuno valutare
se, sotto il profilo della tecnica legislativa, sia possibile, nella presente sede di
decreto legislativo, formulare una norma unica o quantomeno correggere, anche
a fini di coordinamento, il suddetto presumibile errore materiale nel testo
vigente.
Il comma 4 dell’articolo 3 in esame esclude, per i lavoratori rientranti
nell’àmbito di applicazione dello schema di decreto, l’obbligo della procedura
preventiva di comunicazione, da parte del datore di lavoro, alla Direzione
provinciale del lavoro (e per conoscenza al dipendente), relativa all'intenzione di
procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con il successivo
esperimento del tentativo di conciliazione presso la commissione provinciale di
conciliazione; si ricorda che tale obbligo23
sussiste - con riferimento alle ipotesi
di licenziamento per giustificato motivo oggettivo24
- per i datori che superino i
limiti minimi dimensionali summenzionati25
. Per i dipendenti di cui al presente
schema, invece, il datore può presentare un’offerta di conciliazione ai sensi del
successivo articolo 6 (ferma restando l’ipotesi della volontà comune delle parti
di esperire le altre modalità di conciliazione contemplate dall’ordinamento).
Riguardo all’articolo 4, cfr. supra.
22
Di cui al quarto comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni.
23
Ai sensi dell’art. 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.
24
Sono escluse dall’obbligo alcune fattispecie di licenziamento, individuate dal comma 6 del citato art. 7
della L. n. 604 del 1966, e successive modificazioni.
25
Riguardo ad essi, cfr. l'ottavo ed il nono comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive
modificazioni. Per il contenuto di tali commi, cfr. supra, in nota.
Dossier n. 192
13
L’articolo 5 dello schema conferma l’attuale disciplina26
sull'ipotesi di revoca -
da parte del datore di lavoro - del licenziamento, con conseguente ripristino senza
soluzione di continuità del rapporto di lavoro.
Sotto il profilo della tecnica legislativa, potrebbe essere ritenuto opportuno
valutare se sia più congruo un rinvio alla norma vigente, anziché una
riproduzione (come fa il presente articolo 5) della stessa.
Come accennato, l’articolo 6 prevede, con riferimento ai dipendenti di cui allo
schema di decreto, che il datore possa presentare un’offerta di conciliazione (al
fine di evitare il giudizio relativo alla legittimità del licenziamento e ferma
restando l’ipotesi della volontà comune delle parti di esperire le altre modalità di
conciliazione contemplate dall’ordinamento). Tale offerta deve contemplare
un’indennità - che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’IRPEF e non è
assoggettata a contribuzione previdenziale - di importo pari ad una mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, ed in misura, in
ogni caso, non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità (il rispetto di
questi parametri, naturalmente, costituisce una condizione per l'effetto fiscale).
Anche in tale fattispecie, qualora il datore non superi i limiti minimi dimensionali
sopra menzionati27
, la misura dell’indennità - ai sensi dell’articolo 9, comma 1 -
è dimezzata e non supera il limite di sei mensilità.
I commi 2 e 3 dell’articolo 6 recano, rispettivamente, la copertura degli oneri di
finanza pubblica (derivanti dal precedente comma 1) e la clausola sul
monitoraggio relativo all’attuazione della nuova forma possibile di conciliazione.
L’articolo 7 prevede che, ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 3,
4 e 6, nel caso di lavoratore passato alle dipendenze dell’impresa che sia
subentrata nell’appalto, si computi anche il periodo precedente, durante il quale il
lavoratore sia stato impiegato nell’attività oggetto dell’appalto. Potrebbe essere
ritenuto opportuno specificare se si intenda far riferimento anche ai casi in cui il
subentro riguardi i contratti rientranti nella nozione civilistica di
somministrazione28
, anziché di appalto.
L’articolo 8 dispone, sempre ai fini del calcolo delle indennità summenzionate,
che si tenga conto in proporzione delle frazioni di anno d’anzianità di servizio e
che le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computino come
mese intero.
Riguardo ai richiami normativi interni di cui all’articolo 9, comma 1 (comma
già esaminato supra), potrebbe essere ritenuto opportuno che essi, con
riferimento ai datori di lavoro che non superino i limiti minimi dimensionali
sopra menzionati29
, escludano esplicitamente, in conformità alla normativa
vigente, l’obbligo di reintegrazione anche per le ipotesi di cui al precedente
26
Di cui al decimo comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni.
27
Riguardo ad essi, cfr. l'ottavo ed il nono comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive
modificazioni. Per il contenuto di tali commi, cfr. supra, in nota.
28
Riguardo alla nozione di contratto di somministrazione, cfr. l’art. 1559 del codice civile.
29
Riguardo ad essi, cfr. l'ottavo ed il nono comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive
modificazioni. Per il contenuto di tali commi, cfr. supra, in nota.
Dossier n. 192
14
articolo 3, comma 3 (mentre l'attuale formulazione del comma 1 pone
un'esclusione esplicita solo per le ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2).
Si rileva, inoltre, che il comma 1 in oggetto pone, per i datori suddetti, un limite
massimo (per le indennità) di sei mensilità; potrebbe essere ritenuto opportuno
chiarire se il criterio summenzionato del dimezzamento della misura si applichi
(oltre che al parametro relativo alla misura dell'indennità per ogni anno di
servizio) anche ai limiti minimi delle indennità.
Il comma 2 dell’articolo 9 specifica che nella nozione di datori di lavoro, di cui
allo schema in esame, rientrano anche i soggetti che svolgono senza fine di lucro
attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o
di culto. Rispetto all’attuale disciplina30
, il comma 2 estenderebbe, per tali
soggetti, l’obbligo di reintegrazione nei casi di cui al precedente articolo 3,
commi 2 e 3. Potrebbe essere ritenuta opportuna una definizione più esplicita di
tali profili.
Inoltre, poiché lo schema fa riferimento alla figura generale di datore di lavoro,
sarebbe opportuno esplicitare entro quali limiti le nuove norme si applichino ai
rapporti di lavoro domestico ed agli sportivi professionisti, i quali, nell’attuale
disciplina, godono di tutela dal licenziamento solo in casi specifici31
, nonché se
siano confermati gli attuali limiti di applicazione delle tutele per i lavoratori che
abbiano conseguito i requisiti per il trattamento pensionistico.
L’articolo 10 definisce i termini di applicazione dello schema in esame ai
licenziamenti collettivi. In merito al rapporto con la disciplina di delega, si
segnala che, almeno secondo alcuni commentatori, la locuzione "licenziamenti
economici", adoperata dalla medesima disciplina di delega (locuzione non
presente nella legislazione vigente e non frequentemente impiegata dalla
giurisprudenza; cfr., in ogni caso, la sentenza n. 28426, depositata il 19 dicembre
2013, della Corte di Cassazione, sezione lavoro), potrebbe comprendere anche i
licenziamenti collettivi.
Le modifiche introdotte rispetto alla normativa vigente operano soltanto con
riferimento ai lavoratori rientranti nelle nozioni di cui all’articolo 1 dello
schema; è possibile, quindi, che le modifiche, di fatto, concernano solo una parte
dei dipendenti oggetto del licenziamento collettivo.
In quest’ultima nozione, come già ricordato, rientrano32
i casi in cui le imprese -
che occupino più di 15 dipendenti - procedano, in conseguenza di una riduzione
o trasformazione di attività o di lavoro, ad almeno 5 licenziamenti nell’arco di
120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive ubicate nel
territorio della stessa provincia. Nella vigente disciplina in materia33
, il diritto
alla reintegrazione è stabilito per i casi di licenziamenti collettivi in cui siano stati
30
Riguardo ad essa, cfr. l’art. 4, comma 1, della L. 11 maggio 1990, n. 108.
31
Per i lavoratori domestici, cfr., per esempio, l’art. 4, comma 1, della L. 11 maggio 1990, n. 108, ed altri
casi di nullità del licenziamento. Per gli sportivi professionisti, cfr. l'ottavo comma dell'art. 4 della L. 23
marzo 1981, n. 91.
32
Cfr. l'art. 24, comma 1, della L. n. 223 del 1991, e successive modificazioni.
33
Cfr. l'art. 5, comma 3, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
Dossier n. 192
15
violati i criteri di scelta previsti dalla medesima disciplina34
, nonché per le ipotesi
di licenziamenti collettivi intimati senza l'osservanza della forma scritta.
Il presente articolo 10 limita a quest’ultima fattispecie il diritto alla
reintegrazione, mentre dispone l’applicazione del regime di cui all’articolo 3,
comma 1, per i casi di violazione dei criteri di scelta. Per gli altri vizi
procedurali35
, si prevede parimenti il regime di indennità risarcitoria, di cui
all’articolo 3, comma 1, in analogia con la disciplina vigente36
per tale
fattispecie (riguardo alla misura dell'indennità, la norma vigente prevede un
minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione
globale di fatto37
).
Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se, per i licenziamenti collettivi,
trovino applicazione, in ipotesi, le misure ridotte dell’indennità, contemplate
dall’articolo 9, comma 1, qualora l’impresa non superi i limiti minimi
dimensionali ivi richiamati (caso che si può talora verificare, per esempio,
qualora le unità produttive siano ubicate in diversi comuni).
L’articolo 11 esclude per i licenziamenti oggetto del presente schema
l’applicazione dell'art. 1, commi da 47 a 68, della L. 28 giugno 2012, n. 92, i
quali hanno introdotto una disciplina processuale speciale per le controversie sui
licenziamenti inquadrati nelle fattispecie di cui all'art. 18 della L. 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni - disciplina che prevede, tra l’altro, una
prima fase istruttoria, al termine della quale il giudice emette ordinanza,
immediatamente esecutiva, di accoglimento o di rigetto della domanda, con
successiva eventuale opposizione (con ricorso) contro l’ordinanza medesima -.
Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare se l’esclusione di cui all’articolo 11
rientri nell’àmbito dei principii e dei criteri direttivi di delega. Questi ultimi, in
materia processuale, prevedono la definizione di termini certi per l'impugnazione
del licenziamento; tali termini - che sono al di fuori dell’oggetto di cui
all’articolo 11 - sono, in ogni caso, già stabiliti dalla disciplina vigente (di cui
all'art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni) in via
generale, per i licenziamenti (a pena di decadenza).
L'articolo 12 specifica - in conformità alla norma posta nella disciplina di
delega38
- che il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
34
In base al comma 1 del citato art. 5 della L. n. 223 del 1991, e successive modificazioni, la scelta dei
lavoratori da licenziare deve avvenire (in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del
complesso aziendale) nel rispetto dei criteri previsti dai contratti collettivi ivi individuati ovvero, in
mancanza dei suddetti contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: carichi di famiglia;
anzianità; esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
35
Cfr., in merito, il comma 12 dell’art. 4 della L. n. 223 del 1991, e successive modificazioni.
36
Cfr. il citato comma 3 dell’art. 5 della L. n. 223 del 1991, e successive modificazioni.
37
I parametri per la determinazione della misura concreta sono posti dal quinto e dal settimo comma,
terzo periodo, dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni, ai quali fa riferimento il
citato comma 3 dell’art. 5 della L. n. 223 del 1991, e successive modificazioni
38
Norma di cui all'art. 1, comma 15, della L. 10 dicembre 2014, n. 183.
Dossier n. 192
16
Elementi di diritto comparato
Riguardo ad una sintesi delle discipline in materia di licenziamenti vigenti in altri
Paesi, si rinvia alla scheda redatta dall'Osservatorio della legislazione straniera
del Servizio Biblioteca della Camera, nell'àmbito del dossier del Servizio Studi
della Camera n. 226 dell'ottobre 2014 (serie "Documentazione per l’esame di
Progetti di legge"), disponibile alla seguente URL:
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/LA0307.htm.
ATTO DEL GOVERNO N. 134
N. 134
ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in ma-
teria di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
(Parere ai sensi dell’articolo 1, commi 7 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183)
(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 gennaio 2015)
SENATO DELLA REPUBBLICA
X V I I L E G I S L A T U R A
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del Servizio Studi
XVII LEGISLATURA
183/II Dossier Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" Vol. II: dall'art. 2,
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Affari costituzionali) A.S. n. 1698 e n. 1699 (e nota di variazioni A.S. n. 1699-bis)
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187 Dossier La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del
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188 Dossier La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";
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191 Dossier Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1641 "Disposizioni per la salvaguardia degli
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  • 1. XVII legislatura Dossier del Servizio Studi sull’A.G. n. 134 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti" gennaio 2015 n. 192 ufficio ricerche sulle questioni del lavoro e della salute
  • 2. Servizio Studi Direttore: L. Gianniti Segreteria tel. 06. 6706_2451 Uffici ricerche e incarichi Documentazione Settori economico e finanziario Vladimiro Satta _2057 (Compito particolare: R. Loiero) _2424 Letizia Formosa _2135 Maria Paola Mascia _3369 Questioni del lavoro e della salute Simone Bonanni _2932 Capo ufficio: M. Bracco _2104 Michela Mercuri _3481 Beatrice Gatta _5563 Attività produttive e agricoltura Capo ufficio: G. Buonomo _3613 Ambiente e territorio Capo ufficio: R. Ravazzi _3476 Infrastrutture e trasporti Capo ufficio: F. Colucci _2988 Questioni istituzionali, giustizia e cultura Capo ufficio: L. Borsi _3538 Reggente ufficio: C. Andreuccioli _5461 Politica estera e di difesa Capo ufficio: A. Mattiello _2180 Capo ufficio: A. Minichiello _4761 Questioni regionali e delle autonomie locali Capo ufficio: --- Legislazione comparata e CERDP Capo ufficio: --- _______________________________________________________________________________________ I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
  • 3. XVII legislatura Dossier del Servizio Studi sull’A.G. n. 134 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti" gennaio 2015 n. 192 Classificazione Teseo: Giusta causa. Giustificato motivo. Licenziamenti discriminatori. Licenziamento. Processo del lavoro. Tutela dei lavoratori. a cura di: M. Bracco
  • 4.
  • 5. I N D I C E SCHEDA DI LETTURA DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO.....................7 Contenuto della disciplina di delega..............................................................7 Contenuto dello schema di decreto legislativo ..............................................8 Elementi di diritto comparato ......................................................................16 ATTO DEL GOVERNO N. 134 .........................................................................17
  • 6.
  • 7. Dossier n. 192 7 Scheda di lettura dello schema di decreto legislativo Contenuto della disciplina di delega Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all’art. 1, comma 7, lettera c), della L. 10 dicembre 2014, n. 183. Quest’ultima ha previsto la definizione di una disciplina, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, di tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, sulla base dei seguenti principi: 1) l'esclusione, per i licenziamenti determinati da motivi economici e ritenuti illegittimi, della possibilità della reintegrazione del lavoratore (nel posto di lavoro); 2) la limitazione ai licenziamenti nulli (ivi compresi quelli discriminatori) ed a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato del suddetto diritto alla reintegrazione; 3) la previsione - per i licenziamenti illegittimi diversi da quelli soggetti alla reintegrazione - di un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio; 4) la definizione di termini certi per l'impugnazione del licenziamento. Nell'attuale ordinamento, la tutela del lavoratore a tempo indeterminato, sotto il profilo dei licenziamenti individuali, non varia a seconda dell'anzianità aziendale, ma in base alla tipologia del datore di lavoro ed al numero di soggetti alle dipendenze del medesimo - oltre che, naturalmente, in relazione alla tipologia della fattispecie sottostante al licenziamento -1 . Si ricorda, inoltre, che (nella vigente disciplina2 ) i licenziamenti nulli sono: 1) i licenziamenti in cui sia stato violato il requisito della forma scritta; 2) quelli rientranti in ipotesi di nullità (prevista dalla disciplina legislativa) per violazioni di specifiche norme sostanziali - quali i licenziamenti discriminatori (cioè, derivanti da ragioni di discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali) o il licenziamento cosiddetto "in concomitanza con il matrimonio" o il licenziamento in violazione delle specifiche norme a tutela della maternità e della paternità -; 3) il licenziamento determinato esclusivamente da un motivo illecito. Riguardo ai licenziamenti disciplinari, nell'attuale disciplina3 , il diritto alla reintegrazione sussiste - sempre che il datore superi i limiti minimi dimensionali ivi previsti4 - nelle ipotesi in cui non ricorrano gli estremi del giustificato motivo 1 Cfr., in materia, la L. 15 luglio 1966, n. 604, l'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e la L. 11 maggio 1990, n. 108. 2 Cfr. l'art. 2 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, e l'art. 18, primo comma, della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni. 3 Cfr. il quarto comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni. 4 Si superano i limiti minimi dimensionali - ai sensi dell'ottavo e del nono comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni - qualora il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale abbia avuto luogo il
  • 8. Dossier n. 192 8 soggettivo o della giusta causa (addotti dal datore di lavoro), "per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili". In merito all'attuale disciplina5 sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, il diritto alla reintegrazione sussiste - sempre che il datore superi i suddetti limiti minimi dimensionali6 - qualora ricorra uno dei seguenti casi: manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento; eventuale difetto di giustificazione del motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore; mancato rispetto del periodo di comporto - cioè, del periodo di astensione in cui si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro - in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio del lavoratore. Si ricorda, inoltre, che il diritto alla reintegrazione è stabilito dalla vigente disciplina7 anche per i casi di licenziamenti collettivi in cui siano stati violati i criteri di scelta ivi previsti8 - oltre che per le ipotesi di licenziamenti collettivi intimati senza l'osservanza della forma scritta - (la nozione di licenziamenti collettivi concerne9 i casi in cui le imprese - che occupino più di 15 dipendenti - procedano, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ad almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia). Contenuto dello schema di decreto legislativo Lo schema di decreto concerne, come accennato, le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Esse sono identificate, dall’articolo 1 dello schema, in quelle (con esclusione dei contratti con i dirigenti) decorrenti dall’entrata in vigore del presente decreto (o da data successiva), nonché - fattispecie non presente esplicitamente nella disciplina di delega - nelle assunzioni precedenti, qualora il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute licenziamento occupi alle sue dipendenze più di quindici lavoratori (o più di cinque se si tratti di imprenditore agricolo), o qualora il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, nell'àmbito dello stesso comune, occupi più di quindici dipendenti (o più di cinque dipendenti nel caso di impresa agricola) - anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunga tali limiti -, nonché, in ogni caso, qualora il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, occupi più di sessanta dipendenti. Ai fini di tali computi, “si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore”; non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta ed in linea collaterale. 5 Cfr. il settimo comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni. 6 Riguardo ad essi, cfr. l'ottavo ed il nono comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni. Per il contenuto di tali commi, cfr. supra, in nota. 7 Cfr. l'art. 5, comma 3, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. 8 Cfr., in merito, il comma 1 del citato art. 5 della L. n. 223 del 1991, e successive modificazioni. 9 Cfr. l'art. 24, comma 1, della L. n. 223 del 1991, e successive modificazioni.
  • 9. Dossier n. 192 9 successivamente alla suddetta data, superi i limiti minimi dimensionali summenzionati10 . Riguardo a quest’ultima fattispecie, potrebbe essere ritenuto opportuno valutare l’esigenza dell’adozione di una norma di chiusura, che faccia salva l’applicazione, ove più favorevoli per il lavoratore (in qualche particolare circostanza ed in base alla valutazione, da parte del giudice, dei parametri vigenti), dei criteri di calcolo dell’eventuale indennità risarcitoria (per il licenziamento) già applicabili al medesimo datore al di sotto dei limiti minimi dimensionali11 , rispetto ai criteri di calcolo disciplinati dall’articolo 3, comma 1, e dall'articolo 4 del presente schema. Riguardo all’àmbito di applicazione generale dello schema, sarebbe opportuno chiarire se vi rientrino anche i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, qualora la data di decorrenza del rapporto di lavoro (da essi prevista) coincida o sia successiva a quella suddetta di entrata in vigore. Potrebbe, inoltre, essere ritenuto opportuno valutare se l’inserimento, nell’àmbito di applicazione dello schema, della fattispecie suddetta del superamento successivo dei limiti minimi dimensionali sia suscettibile - in quanto non prevista esplicitamente dalla disciplina di delega - di determinare un contenzioso (anche in sede di giustizia costituzionale). Sotto il profilo della formulazione letterale, si osserva che l’avverbio “successivamente”, adoperato nel comma 2 dell’articolo 1, non comprende il giorno di entrata in vigore del decreto. L’articolo 2 dello schema conferma - in conformità ai principii di delega - l’attuale disciplina sui licenziamenti nulli12 . Sotto il profilo della tecnica legislativa, potrebbe essere ritenuto opportuno valutare se sia più congruo un rinvio alle norme vigenti, anziché una riproduzione (come fa il presente articolo 2) delle stesse - i testi legislativi vigenti, in ogni caso, restano operanti per le nuove assunzioni relative ai dirigenti, i quali, come accennato, non rientrano nell’àmbito di applicazione dello schema in esame -. I commi da 1 a 3 dell’articolo 3 definiscono - con riferimento ai licenziamenti individuali (per quelli collettivi, cfr. sub il successivo articolo 10) - due distinte tutele per i lavoratori rientranti nell’àmbito di applicazione del presente schema: 10 Riguardo ad essi, cfr. l'ottavo ed il nono comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni. Per il contenuto di tali commi, cfr. supra, in nota. 11 Tali criteri di calcolo - ai sensi dell’art. 8 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni - prevedono (per il caso di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, da parte del datore di lavoro che non superi i limiti minimi dimensionali summenzionati ed in mancanza di riassunzione del lavoratore) “un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti”; la misura massima “della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”. 12 Riguardo a questi ultimi, cfr. supra, sub la sezione relativa al contenuto della disciplina di delega.
  • 10. Dossier n. 192 10  la prima tutela (comma 1) prevede, per i casi di licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) o di giusta causa - e fatte salve le fattispecie di cui alla seconda tutela -, il diritto, per il lavoratore, ad un’indennità (non assoggettata a contribuzione previdenziale) di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, ed in misura, in ogni caso, non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità, con esclusione dell'obbligo di ripristino del rapporto di lavoro (per la misura dell’indennità nelle ipotesi specifiche di cui all’articolo 4, cfr. infra). Tuttavia, qualora il datore non superi i limiti minimi dimensionali sopra menzionati13 , la misura dell’indennità - ai sensi del successivo articolo 9, comma 1 - è dimezzata e non può, in ogni caso, superare il limite di sei mensilità;  la seconda tutela (commi 2 e 3) contempla, invece, il diritto alla reintegrazione del posto di lavoro, nelle ipotesi (di mancanza di giustificato motivo soggettivo o di giusta causa) in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale si prescinde da ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, e nelle ipotesi eventuali di difetto di giustificazione del motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore. In queste due fattispecie, il diritto alla reintegrazione sussiste sempre che il datore superi i limiti minimi dimensionali sopra menzionati14 , come specifica l’articolo 9, comma 1. Riguardo alla prima delle due fattispecie, il comma 2 del presente articolo 3 - richiedendo che sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale - inverte l’onere della prova rispetto al principio generale attualmente vigente in materia di licenziamenti15 , in base al quale la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo deve essere provata dal datore di lavoro. Dall'articolazione delle tutele nelle due suddette tipologie discende, rispetto alla disciplina vigente (e sempre con riferimento al datore che superi i limiti minimi dimensionali), l’esclusione del diritto alla reintegrazione nei casi in cui in cui il fatto contestato - nei licenziamenti per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa - rientri “tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili” e - nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo - nelle ipotesi di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento o di mancato rispetto del periodo di comporto - cioè, del periodo di astensione in cui si ha diritto alla 13 Riguardo ad essi, cfr. l'ottavo ed il nono comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni. Per il contenuto di tali commi, cfr. supra, in nota. 14 Riguardo ad essi, cfr. l'ottavo ed il nono comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni. Per il contenuto di tali commi, cfr. supra, in nota. 15 Di cui all’art. 5 della L. 15 luglio 1966, n. 604.
  • 11. Dossier n. 192 11 conservazione del posto di lavoro - in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio del lavoratore. Come detto, lo schema contempla il mantenimento del diritto alla reintegrazione nelle ipotesi eventuali di difetto di giustificazione del motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ipotesi a cui la disciplina di delega non aveva fatto un esplicito e specifico riferimento né ai fini di escludere la reintegrazione né ai fini di confermarla. Riguardo alla misura dell’indennità risarcitoria, la disciplina vigente16 - con riferimento al datore che superi i limiti minimi dimensionali17 - prevede che essa sia determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - oppure tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità, nel caso di illegittimità del licenziamento per violazione del requisito di motivazione scritta o per altri vizi procedurali18 -; per i datori che, invece, non superino i suddetti limiti minimi dimensionali, l'indennità, sempre in base alla normativa vigente19 , varia fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; tuttavia, la misura massima può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupi più di quindici prestatori di lavoro. Ai fini della determinazione concreta dell’importo, entro i suddetti limiti minimi e massimi, la disciplina vigente fa riferimento a vari parametri (anche diversi a seconda della fattispecie sottostante)20 , mentre il comma 1 dell’articolo 3 del presente schema di decreto fa riferimento - nell’àmbito dei limiti minimi e massimi posti dal medesimo comma 1 o, a seconda dei casi, dall’articolo 9, comma 1 - esclusivamente all’anzianità di servizio. In merito, come già ricordato, la disciplina di delega stabilisce il principio di “un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio”. Riguardo alla suddetta ipotesi di illegittimità del licenziamento per violazione del requisito di motivazione scritta o per altri vizi procedurali21 , l’articolo 4 dello schema prevede che la misura dell’indennità sia pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, ed in misura, in ogni caso, non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità; anche in tal caso, qualora il datore non superi i limiti minimi dimensionali sopra menzionati, la misura dell’indennità - ai sensi dell’articolo 9, 16 Di cui al quinto ed al sesto comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni. 17 Riguardo ad essi, cfr. l'ottavo ed il nono comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni. Per il contenuto di tali commi, cfr. supra, in nota. 18 Cfr., in merito, il sesto comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni. 19 Di cui all’art. 8 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. 20 Cfr., in merito, i commi quinto, sesto e settimo dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni, e per i datori che non superino i limiti minimi dimensionali sopra menzionati, cfr. supra, in nota. 21 Nel contesto di cui al presente schema - e, in particolare, in base alla norma (posta dall’articolo 3, comma 4, dello schema) di esclusione di alcuni obblighi procedurali inerenti ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo -, gli altri vizi procedurali concernono esclusivamente il licenziamento disciplinare.
  • 12. Dossier n. 192 12 comma 1 - è dimezzata e non può, in ogni caso, superare il limite di sei mensilità. Riguardo alla disciplina sulle modalità della reintegrazione nel posto di lavoro, sull’indennità risarcitoria aggiuntiva (rispetto alla reintegrazione) e sui profili della contribuzione previdenziale, il comma 2 dell’articolo 3 dello schema riproduce larga parte della normativa vigente22 per le corrispondenti fattispecie (con riferimento, naturalmente, a quelle per le quali lo schema confermi il diritto alla reintegrazione). Sembrerebbe opportuno esplicitare se restino valide alcune disposizioni, anche, tra l’altro, attinenti al calcolo dei contributi previdenziali, che non sono riprodotte né richiamate dal presente comma 2. Si segnala, inoltre, che quest’ultimo, in due punti, si discosta dalla normativa vigente: riguardo alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe potuto percepire svolgendo (nelle more) altre attività lavorative, la norma vigente fa riferimento al parametro della diligenza nella ricerca di una nuova occupazione, mentre il comma 2 fa riferimento alle ipotesi di congrua offerta di lavoro, di cui all’art. 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; in merito alla misura dell’indennità risarcitoria (aggiuntiva rispetto alla reintegrazione), il comma 2 specifica che il limite massimo di dodici mensilità (della retribuzione globale di fatto) si applica al solo periodo precedente la pronuncia di reintegrazione, mentre, per l’eventuale restante periodo, l’indennità cresce senza limiti; quest'ultima specificazione manca, per presumibile errore materiale, nel testo vigente. Sembrerebbe opportuno valutare se, sotto il profilo della tecnica legislativa, sia possibile, nella presente sede di decreto legislativo, formulare una norma unica o quantomeno correggere, anche a fini di coordinamento, il suddetto presumibile errore materiale nel testo vigente. Il comma 4 dell’articolo 3 in esame esclude, per i lavoratori rientranti nell’àmbito di applicazione dello schema di decreto, l’obbligo della procedura preventiva di comunicazione, da parte del datore di lavoro, alla Direzione provinciale del lavoro (e per conoscenza al dipendente), relativa all'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con il successivo esperimento del tentativo di conciliazione presso la commissione provinciale di conciliazione; si ricorda che tale obbligo23 sussiste - con riferimento alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo24 - per i datori che superino i limiti minimi dimensionali summenzionati25 . Per i dipendenti di cui al presente schema, invece, il datore può presentare un’offerta di conciliazione ai sensi del successivo articolo 6 (ferma restando l’ipotesi della volontà comune delle parti di esperire le altre modalità di conciliazione contemplate dall’ordinamento). Riguardo all’articolo 4, cfr. supra. 22 Di cui al quarto comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni. 23 Ai sensi dell’art. 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. 24 Sono escluse dall’obbligo alcune fattispecie di licenziamento, individuate dal comma 6 del citato art. 7 della L. n. 604 del 1966, e successive modificazioni. 25 Riguardo ad essi, cfr. l'ottavo ed il nono comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni. Per il contenuto di tali commi, cfr. supra, in nota.
  • 13. Dossier n. 192 13 L’articolo 5 dello schema conferma l’attuale disciplina26 sull'ipotesi di revoca - da parte del datore di lavoro - del licenziamento, con conseguente ripristino senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro. Sotto il profilo della tecnica legislativa, potrebbe essere ritenuto opportuno valutare se sia più congruo un rinvio alla norma vigente, anziché una riproduzione (come fa il presente articolo 5) della stessa. Come accennato, l’articolo 6 prevede, con riferimento ai dipendenti di cui allo schema di decreto, che il datore possa presentare un’offerta di conciliazione (al fine di evitare il giudizio relativo alla legittimità del licenziamento e ferma restando l’ipotesi della volontà comune delle parti di esperire le altre modalità di conciliazione contemplate dall’ordinamento). Tale offerta deve contemplare un’indennità - che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’IRPEF e non è assoggettata a contribuzione previdenziale - di importo pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, ed in misura, in ogni caso, non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità (il rispetto di questi parametri, naturalmente, costituisce una condizione per l'effetto fiscale). Anche in tale fattispecie, qualora il datore non superi i limiti minimi dimensionali sopra menzionati27 , la misura dell’indennità - ai sensi dell’articolo 9, comma 1 - è dimezzata e non supera il limite di sei mensilità. I commi 2 e 3 dell’articolo 6 recano, rispettivamente, la copertura degli oneri di finanza pubblica (derivanti dal precedente comma 1) e la clausola sul monitoraggio relativo all’attuazione della nuova forma possibile di conciliazione. L’articolo 7 prevede che, ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 3, 4 e 6, nel caso di lavoratore passato alle dipendenze dell’impresa che sia subentrata nell’appalto, si computi anche il periodo precedente, durante il quale il lavoratore sia stato impiegato nell’attività oggetto dell’appalto. Potrebbe essere ritenuto opportuno specificare se si intenda far riferimento anche ai casi in cui il subentro riguardi i contratti rientranti nella nozione civilistica di somministrazione28 , anziché di appalto. L’articolo 8 dispone, sempre ai fini del calcolo delle indennità summenzionate, che si tenga conto in proporzione delle frazioni di anno d’anzianità di servizio e che le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computino come mese intero. Riguardo ai richiami normativi interni di cui all’articolo 9, comma 1 (comma già esaminato supra), potrebbe essere ritenuto opportuno che essi, con riferimento ai datori di lavoro che non superino i limiti minimi dimensionali sopra menzionati29 , escludano esplicitamente, in conformità alla normativa vigente, l’obbligo di reintegrazione anche per le ipotesi di cui al precedente 26 Di cui al decimo comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni. 27 Riguardo ad essi, cfr. l'ottavo ed il nono comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni. Per il contenuto di tali commi, cfr. supra, in nota. 28 Riguardo alla nozione di contratto di somministrazione, cfr. l’art. 1559 del codice civile. 29 Riguardo ad essi, cfr. l'ottavo ed il nono comma dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni. Per il contenuto di tali commi, cfr. supra, in nota.
  • 14. Dossier n. 192 14 articolo 3, comma 3 (mentre l'attuale formulazione del comma 1 pone un'esclusione esplicita solo per le ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2). Si rileva, inoltre, che il comma 1 in oggetto pone, per i datori suddetti, un limite massimo (per le indennità) di sei mensilità; potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se il criterio summenzionato del dimezzamento della misura si applichi (oltre che al parametro relativo alla misura dell'indennità per ogni anno di servizio) anche ai limiti minimi delle indennità. Il comma 2 dell’articolo 9 specifica che nella nozione di datori di lavoro, di cui allo schema in esame, rientrano anche i soggetti che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. Rispetto all’attuale disciplina30 , il comma 2 estenderebbe, per tali soggetti, l’obbligo di reintegrazione nei casi di cui al precedente articolo 3, commi 2 e 3. Potrebbe essere ritenuta opportuna una definizione più esplicita di tali profili. Inoltre, poiché lo schema fa riferimento alla figura generale di datore di lavoro, sarebbe opportuno esplicitare entro quali limiti le nuove norme si applichino ai rapporti di lavoro domestico ed agli sportivi professionisti, i quali, nell’attuale disciplina, godono di tutela dal licenziamento solo in casi specifici31 , nonché se siano confermati gli attuali limiti di applicazione delle tutele per i lavoratori che abbiano conseguito i requisiti per il trattamento pensionistico. L’articolo 10 definisce i termini di applicazione dello schema in esame ai licenziamenti collettivi. In merito al rapporto con la disciplina di delega, si segnala che, almeno secondo alcuni commentatori, la locuzione "licenziamenti economici", adoperata dalla medesima disciplina di delega (locuzione non presente nella legislazione vigente e non frequentemente impiegata dalla giurisprudenza; cfr., in ogni caso, la sentenza n. 28426, depositata il 19 dicembre 2013, della Corte di Cassazione, sezione lavoro), potrebbe comprendere anche i licenziamenti collettivi. Le modifiche introdotte rispetto alla normativa vigente operano soltanto con riferimento ai lavoratori rientranti nelle nozioni di cui all’articolo 1 dello schema; è possibile, quindi, che le modifiche, di fatto, concernano solo una parte dei dipendenti oggetto del licenziamento collettivo. In quest’ultima nozione, come già ricordato, rientrano32 i casi in cui le imprese - che occupino più di 15 dipendenti - procedano, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, ad almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive ubicate nel territorio della stessa provincia. Nella vigente disciplina in materia33 , il diritto alla reintegrazione è stabilito per i casi di licenziamenti collettivi in cui siano stati 30 Riguardo ad essa, cfr. l’art. 4, comma 1, della L. 11 maggio 1990, n. 108. 31 Per i lavoratori domestici, cfr., per esempio, l’art. 4, comma 1, della L. 11 maggio 1990, n. 108, ed altri casi di nullità del licenziamento. Per gli sportivi professionisti, cfr. l'ottavo comma dell'art. 4 della L. 23 marzo 1981, n. 91. 32 Cfr. l'art. 24, comma 1, della L. n. 223 del 1991, e successive modificazioni. 33 Cfr. l'art. 5, comma 3, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
  • 15. Dossier n. 192 15 violati i criteri di scelta previsti dalla medesima disciplina34 , nonché per le ipotesi di licenziamenti collettivi intimati senza l'osservanza della forma scritta. Il presente articolo 10 limita a quest’ultima fattispecie il diritto alla reintegrazione, mentre dispone l’applicazione del regime di cui all’articolo 3, comma 1, per i casi di violazione dei criteri di scelta. Per gli altri vizi procedurali35 , si prevede parimenti il regime di indennità risarcitoria, di cui all’articolo 3, comma 1, in analogia con la disciplina vigente36 per tale fattispecie (riguardo alla misura dell'indennità, la norma vigente prevede un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto37 ). Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se, per i licenziamenti collettivi, trovino applicazione, in ipotesi, le misure ridotte dell’indennità, contemplate dall’articolo 9, comma 1, qualora l’impresa non superi i limiti minimi dimensionali ivi richiamati (caso che si può talora verificare, per esempio, qualora le unità produttive siano ubicate in diversi comuni). L’articolo 11 esclude per i licenziamenti oggetto del presente schema l’applicazione dell'art. 1, commi da 47 a 68, della L. 28 giugno 2012, n. 92, i quali hanno introdotto una disciplina processuale speciale per le controversie sui licenziamenti inquadrati nelle fattispecie di cui all'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni - disciplina che prevede, tra l’altro, una prima fase istruttoria, al termine della quale il giudice emette ordinanza, immediatamente esecutiva, di accoglimento o di rigetto della domanda, con successiva eventuale opposizione (con ricorso) contro l’ordinanza medesima -. Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare se l’esclusione di cui all’articolo 11 rientri nell’àmbito dei principii e dei criteri direttivi di delega. Questi ultimi, in materia processuale, prevedono la definizione di termini certi per l'impugnazione del licenziamento; tali termini - che sono al di fuori dell’oggetto di cui all’articolo 11 - sono, in ogni caso, già stabiliti dalla disciplina vigente (di cui all'art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni) in via generale, per i licenziamenti (a pena di decadenza). L'articolo 12 specifica - in conformità alla norma posta nella disciplina di delega38 - che il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 34 In base al comma 1 del citato art. 5 della L. n. 223 del 1991, e successive modificazioni, la scelta dei lavoratori da licenziare deve avvenire (in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale) nel rispetto dei criteri previsti dai contratti collettivi ivi individuati ovvero, in mancanza dei suddetti contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: carichi di famiglia; anzianità; esigenze tecnico-produttive ed organizzative. 35 Cfr., in merito, il comma 12 dell’art. 4 della L. n. 223 del 1991, e successive modificazioni. 36 Cfr. il citato comma 3 dell’art. 5 della L. n. 223 del 1991, e successive modificazioni. 37 I parametri per la determinazione della misura concreta sono posti dal quinto e dal settimo comma, terzo periodo, dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e successive modificazioni, ai quali fa riferimento il citato comma 3 dell’art. 5 della L. n. 223 del 1991, e successive modificazioni 38 Norma di cui all'art. 1, comma 15, della L. 10 dicembre 2014, n. 183.
  • 16. Dossier n. 192 16 Elementi di diritto comparato Riguardo ad una sintesi delle discipline in materia di licenziamenti vigenti in altri Paesi, si rinvia alla scheda redatta dall'Osservatorio della legislazione straniera del Servizio Biblioteca della Camera, nell'àmbito del dossier del Servizio Studi della Camera n. 226 dell'ottobre 2014 (serie "Documentazione per l’esame di Progetti di legge"), disponibile alla seguente URL: http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/LA0307.htm.
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  • 19. N. 134 ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante disposizioni in ma- teria di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (Parere ai sensi dell’articolo 1, commi 7 e 11, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) (Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 gennaio 2015) SENATO DELLA REPUBBLICA X V I I L E G I S L A T U R A
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  • 46. Ultimi dossier del Servizio Studi XVII LEGISLATURA 183/II Dossier Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" Vol. II: dall'art. 2, co. 70 all'art. 3 - Edizione provvisoria 184 Dossier I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) A.S. n. 1698 e n. 1699 (e nota di variazioni A.S. n. 1699-bis) 185 Dossier La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015- 2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699-bis; Relazione sulla spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2013 - (Doc. CLXIV, n. 20) - Profili di competenza della 8a Commissione 186 Dossier La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015- 2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699-bis Profili di competenza della 13a Commissione 187 Dossier La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015- 2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699-bis Profili di competenza della 4a Commissione - Edizione provvisoria 188 Dossier La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699-bis- Profili di competenza della 3a Commissione - Edizione provvisoria 189 Dossier Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1678 "Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE" 190 Dossier Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1733 "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto" Ed. provvisoria 191 Dossier Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 1641 "Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici" Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier". Senato della Repubblica www.senato.it