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Alla Dirigenza di Poste italiane SpA.
Presidente Dott. Giovanni Ialongo
Amministratore Delegato Ing. Massimo Sarmì
Responsabile Risorse Umane Dott. Claudio Picucci

Al
Segretario Slc-Cgil Dott. Massimo Cestaro
Segretario Slp-Cisl Dott. Mario Petitto
Segretario Failp Dott. Walter De Candiziis
Segretario UilPost Dott. Ciro Amicone
Segretario UglComunicazioni Dott. Salvatore Muscarella
Segretario ConfsalComunicazioni Dott. Raffaele Gallotta




          PROPOSTA DÌ SANATORIA NAZIONALE
                       RICORSISTI POSTE EX CTD

                                             Premessa
Poste Italiane S.p.A, azienda ad intero capitale pubblico che si occupa di fornire beni e servizi in
ambito logistico e finanziario e concessionaria di servizio universale ai sensi dell’art.23 delle
disposizioni transitorie, negli anni, per sopperire ad una cronica mancanza di personale, è ricorsa
all’utilizzazione massiccia di forme contrattuali a tempo determinato.

Tali contratti, stipulati nel periodo compreso tra il 2006 e il 2012 ai sensi dell’articolo 2 comma 1
bis del D.Lgs. 368/2001 che stabilisce la possibilità di effettuare assunzioni di dipendenti a termine
senza giustificarne il motivo dell’assunzione stessa per circa dieci mesi nel corso di ogni singolo
anno e nella percentuale non superiore al 15% dell’organico aziendale riferito al 1° gennaio
dell’anno a cui le assunzioni si riferiscono. Tali percentuali risultano, dall’analisi dei prospetti del
personale pubblicati nel bilancio pubblico dell’Azienda, superate per la maggior parte del periodo in
cui tali contratti sono stipulati ponendo quindi l’Azienda, da un punto di vista legale, in posizione di
torto rispetto alla maggior parte dei ricorrenti. A questi dati oggettivi si va ad aggiungere la
sentenza della Corte di Cassazione n. 6010 del 12 marzo 2009, che ha così deciso: “nella
determinazione delle percentuali di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine sul
totale dei dipendenti, ha sottolineato che non è sufficiente l'indicazione del numero massimo di
contratti a termine, occorrendo altresì, a garanzia di trasparenza ed a pena di invalidità
dell'apposizione del termine nei contratti stipulati in base all'ipotesi individuata ex art. 23 citato,
l'indicazione del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, sì da potersi verificare il
rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine “, indicando quindi in maniera perentoria le
modalità di giudizio di questa tipologia di contenzioso.

                                                                                                      1
A questo però si contrappone la posizione di Poste Italiane che, nella cause relative ai contratti
stipulati ex art. 2 comma 1 bis, produce prospetti nei quali sono indicati dati necessari alla verifica
della percentuale fissata dal legge, ovvero il numero dei dipendenti in organico; i Giudici, per
quanto riguarda l’attendibilità dei prospetti, si sono sempre fidati dei funzionari aziendali che
venivano in udienza a confermare la veridicità di tali dati. Tra questi è stato sentito a Roma l’avv.
Antonio Melone (capo del contenzioso e firmatario dei prospetti prodotti in causa) il quale, in
particolare, ha affermato che “il numero dei dipendenti a tempo indeterminato indicato è tratto dai
bilanci aziendali, epurato dal dato al 31.12 dell’anno precedente in relazione a coloro che, per
diversa motivazione, non dovessero essere in servizio al 1° gennaio dell’anno successivo” (ovvero
quello indicato dal legge per effettuare il calcolo del 15%). Alcuni Giudici coscienziosi sono andati
alla verifica dei bilanci del 2007 e del 2008 e si è scoperto che i dati indicati sono sensibilmente
inferiori a quelli riportati nei prospetti prodotti in tutte le cause; ciò comporterebbe che la
percentuale del 15% risulta certamente superata in entrambi gli anni presi in considerazione.

Poste, evidentemente, si è accorta che, sulla base dei dati di bilancio la percentuale veniva superata
e, così, ha pensato bene di ricorrere all’escamotage di indicare un dato falsato, ampliando il suo
organico attraverso l’indicazione del numero di dipendenti, senza considerare se impiegati part time
o full time, operazione che è del tutto errata ai sensi del D.lgs. 61/2000.

La linea di condotta adottata dagli Amministratori di Poste Italiane Spa nel consentire le assunzioni
sopra ricordate, ha determinato un grave danno economico che incide pesantemente sull'equilibrio
finanziario di una società che è patrimonio di tutti gli italiani oltre ad incidere pesantemente sulle
vite di circa 15.000 precari ricorsisti. In ultimo c'è da sottolineare che alcuni Giudici applicano la
legge e il Lavoratore viene riassunto, altri di medesimo Tribunale, cambia la Sez., decidono in
senso contrario e, paradosso dei paradossi uno stesso Giudice prima decide a sfavore del lavoratore
e a distanza di poche settimane a favore?.

A questo fenomeno si vanno ad aggiungere le politiche perpetrate in ambito aziendale in materia di
ricerca e assunzione di personale e di gestione dei servizi.

Ci riferiamo in particolare, per quanto riguarda il primo punto, al cosiddetto progetto Mix che ha
previsto a fronte dell’esodo incentivato di un lavoratore dall’azienda l’assunzione di un parente o
affine, con la cessione di parte dell’incentivo. Tale politica stride in maniera forte con il fenomeno
che stiamo denunciando e che vogliamo eliminare definitivamente, come può infatti un azienda che
ha assunto migliaia di persone nel corso degli anni accantonarle, anche dopo che queste hanno fatto
formalmente richiesta di farne parte, per dare spazio a chi, a fronte di una mera cessione di denaro,
cede volontariamente il proprio lavoro ad un parente andando cosi a creare un nuovo e pericoloso
sistema di caste di cui proprio non si sentiva il bisogno.

Per quanto riguarda invece la gestione dei servizi ci riferiamo ai piani aziendali riguardo i due rami
in cui l’Azienda stessa risulta essere suddivisa. L’Azienda prevede che la divisione dei Servizi
Postali subisca nei prossimi anni un notevole ridimensionamento, con la chiusura di infrastrutture,
l’accorpamento di migliaia di zone di recapito e la possibilità, per le aree meno urbanizzate, del
recapito a giorni alterni, mentre per quanto riguarda la divisione Mercati Privati prevede la chiusura
di oltre 1200 Uffici Postali, quelli ritenuti non economicamente ammortizzabili. Tutto ciò
comporterà una notevole quantità di esuberi, circa 12000, che crediamo siano solo un modo per
                                                                                                     2
giustificare la volontà aziendale di non investire più in risorse umane ma solo in prodotti
economicamente convenienti e che permettano un guadagno e che si contrappongono ai continui
disservizi lamentati dalla popolazione di cui spesso vi è traccia sulle testate giornalistiche.

Tutto ciò inoltre stride fortemente col concetto di Servizio Universale di cui Poste Italiane SpA è
concessionaria e con l’utilità che essa svolge per la popolazione specie nelle aree più disagiate e
ancor di più stride con quanto dichiarato nel bilancio aziendale che presenta l’Azienda come sana
ed in grado di fornire utili, allo Stato, anche in un periodo difficile come quello attuale.

In conseguenza di ciò chiediamo, come ex dipendenti e ricorsisti, di prendere seriamente in
considerazione la nostra posizione e di dare la possibilità anche a noi di poter ricevere una proposta
di lavoro seria andando a sottoscrivere un accordo sindacale che stabilizzi la nostra situazione come
già avvenuto nel 2006.

Nel caso in cui ciò non sia previsto dalle logiche aziendali ci riserviamo la possibilità di ricorrere
alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo al fine di veder riconosciuti quelli che sono i
diritti di uomini e lavoratori.



Di seguito elenchiamo alcuni punti “guida” che riteniamo fondamentali per la sottoscrizione dello
stesso e che vorremmo fossero esaminati.



2. OCCUPAZIONE E SISTEMA/CRITERI DI GRADUATORIA

Le Parti, al fine di pervenire ad una soluzione del contenzioso sul tema e nell’ottica di favorire il
graduale superamentodel fenomeno, convengono di individuare appositi criteri e misure finalizzati
ad orientare - in coerenza con lo sviluppo del quadro aziendale delineato in premessa e delle
evoluzioni delle condizioni economico-organizzative aziendali - il reperimento del personale
necessario alle attività di recapito e di operazioni logistiche, per esigenze sia stabili che flessibili, tra
le risorse già impiegate in passato a tempo determinato.

A tal fine si attingerà in via prioritaria dal bacino di coloro che abbiano già operato in Poste Italiane
con contratto a tempo determinato, a far tempo dal 1° gennaio 2006 e sino al 31.12.2011, secondo
un sistema definito come segue.

♦ Verrà costituita, a livello nazionale, un’unica graduatoria sia per le esigenze stabili che flessibili.

♦ Ai fini della stesura della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

A) ANZIANITA’: tale criterio verrà computato effettuando il conteggio dei giorni relativi ad ogni
contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31/12/2005 nonché dei giorni relativi al rapporto “di
fatto” eventualmente intercorso per effetto di una sentenza poi riformata.

B) CARICHI DI FAMIGLIA: tale criterio verrà valorizzato come segue:

b. 1. famiglia monoparentale punti 10

                                                                                                            3
b. 2. coniuge o in assenza primo figlio a carico punti 7

b. 3. ciascun figlio fino a anni 8 punti 6

b. 4. ciascun figlio da anni 9 a anni 18 punti 5

b. 5. genitore a carico punti 3

La valorizzazione del punteggio totale relativo alle condizioni familiari verrà effettuata tenendo
presente che:

- i punteggi di cui sopra sono tra di loro cumulabili;

- il punteggio di cui al punto “b3” compete a partire dal secondo figlio a carico nel caso in cui il
primo figlio sia stato già valorizzato per il criterio di cui al punto “b2”;

- il punteggio di cui al punto “b1” compete al partecipante, componente una famiglia
monoparentale, nei casi in

cui sia l’unico genitore che abbia riconosciuto il figlio nei modi previsti dall’art. 254 del cod. civ.
ovvero abbia adottato il figlio nei modi consentiti dalla legge nonché al partecipante, legalmente ed
effettivamente separato e divorziato, che abbia ottenuto l’affidamento del figlio ed al partecipante
vedovo con prole;

- il punteggio di cui al punto “b1” non compete nel caso di genitori conviventi “more uxorio” con
figli naturali riconosciuti da entrambi.

C) ANZIANITA’ ANAGRAFICA: laddove, all’esito della elaborazione della graduatoria in base ai
criteri sopra indicati in ordine di priorità, dovessero risultare casi di parità di condizioni/punteggio,
verrà data la precedenza al personale con maggiore anzianità anagrafica.

♦ Ciascun interessato dovrà comunicare alla funzione DCRUO - Relazioni Industriali (Viale Europa
n.175 – 00144 Roma), entro il 15 maggio 2006 ed a mezzo raccomandata A.R., la propria
intenzione di avvalersi degli effetti del presente accordo ai fini della eventuale assunzione.
Contemporaneamente l’interessato potrà manifestare la propria disponibilità a prestare attività con
contratto a tempo determinato, indicando la regione prescelta. La predetta comunicazione potrà
anche contenere l’indicazione della organizzazione sindacale cui l’interessato aderisce o conferisce
mandato ai soli fini della conciliazione in sede sindacale per la transazione di cui al periodo che
segue.

♦ Ai fini dell’inserimento nella graduatoria resta inteso che i richiedenti dovranno manifestare nelle
sedi competenti espressa rinuncia ad ogni pretesa nei confronti della Società in relazione ad ogni
pregresso rapporto a termine nonché allo specifico contenzioso eventualmente instaurato con Poste
Italiane, secondo modalità differenziate in ordine allo stato e grado del giudizio e che, laddove ne
ricorrano le condizioni, comportino l’effettivo recupero da parte dell’Azienda degli importi
economici liquidati per i periodi non lavorati eventualmente non ancora restituiti, in tutto o in parte.




                                                                                                       4
♦ Le spese legali/processuali relative ai giudizi di impugnativa di contratti a termine afferenti la fase
cautelare, quella di merito nonché eventuali successive procedure esecutive, restano regolate
secondo quanto previsto dai relativi provvedimenti giudiziali.




                                                                                                       5

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Proposta di sanatoria ex ctd 2

  • 1. Alla Dirigenza di Poste italiane SpA. Presidente Dott. Giovanni Ialongo Amministratore Delegato Ing. Massimo Sarmì Responsabile Risorse Umane Dott. Claudio Picucci Al Segretario Slc-Cgil Dott. Massimo Cestaro Segretario Slp-Cisl Dott. Mario Petitto Segretario Failp Dott. Walter De Candiziis Segretario UilPost Dott. Ciro Amicone Segretario UglComunicazioni Dott. Salvatore Muscarella Segretario ConfsalComunicazioni Dott. Raffaele Gallotta PROPOSTA DÌ SANATORIA NAZIONALE RICORSISTI POSTE EX CTD Premessa Poste Italiane S.p.A, azienda ad intero capitale pubblico che si occupa di fornire beni e servizi in ambito logistico e finanziario e concessionaria di servizio universale ai sensi dell’art.23 delle disposizioni transitorie, negli anni, per sopperire ad una cronica mancanza di personale, è ricorsa all’utilizzazione massiccia di forme contrattuali a tempo determinato. Tali contratti, stipulati nel periodo compreso tra il 2006 e il 2012 ai sensi dell’articolo 2 comma 1 bis del D.Lgs. 368/2001 che stabilisce la possibilità di effettuare assunzioni di dipendenti a termine senza giustificarne il motivo dell’assunzione stessa per circa dieci mesi nel corso di ogni singolo anno e nella percentuale non superiore al 15% dell’organico aziendale riferito al 1° gennaio dell’anno a cui le assunzioni si riferiscono. Tali percentuali risultano, dall’analisi dei prospetti del personale pubblicati nel bilancio pubblico dell’Azienda, superate per la maggior parte del periodo in cui tali contratti sono stipulati ponendo quindi l’Azienda, da un punto di vista legale, in posizione di torto rispetto alla maggior parte dei ricorrenti. A questi dati oggettivi si va ad aggiungere la sentenza della Corte di Cassazione n. 6010 del 12 marzo 2009, che ha così deciso: “nella determinazione delle percentuali di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine sul totale dei dipendenti, ha sottolineato che non è sufficiente l'indicazione del numero massimo di contratti a termine, occorrendo altresì, a garanzia di trasparenza ed a pena di invalidità dell'apposizione del termine nei contratti stipulati in base all'ipotesi individuata ex art. 23 citato, l'indicazione del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, sì da potersi verificare il rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine “, indicando quindi in maniera perentoria le modalità di giudizio di questa tipologia di contenzioso. 1
  • 2. A questo però si contrappone la posizione di Poste Italiane che, nella cause relative ai contratti stipulati ex art. 2 comma 1 bis, produce prospetti nei quali sono indicati dati necessari alla verifica della percentuale fissata dal legge, ovvero il numero dei dipendenti in organico; i Giudici, per quanto riguarda l’attendibilità dei prospetti, si sono sempre fidati dei funzionari aziendali che venivano in udienza a confermare la veridicità di tali dati. Tra questi è stato sentito a Roma l’avv. Antonio Melone (capo del contenzioso e firmatario dei prospetti prodotti in causa) il quale, in particolare, ha affermato che “il numero dei dipendenti a tempo indeterminato indicato è tratto dai bilanci aziendali, epurato dal dato al 31.12 dell’anno precedente in relazione a coloro che, per diversa motivazione, non dovessero essere in servizio al 1° gennaio dell’anno successivo” (ovvero quello indicato dal legge per effettuare il calcolo del 15%). Alcuni Giudici coscienziosi sono andati alla verifica dei bilanci del 2007 e del 2008 e si è scoperto che i dati indicati sono sensibilmente inferiori a quelli riportati nei prospetti prodotti in tutte le cause; ciò comporterebbe che la percentuale del 15% risulta certamente superata in entrambi gli anni presi in considerazione. Poste, evidentemente, si è accorta che, sulla base dei dati di bilancio la percentuale veniva superata e, così, ha pensato bene di ricorrere all’escamotage di indicare un dato falsato, ampliando il suo organico attraverso l’indicazione del numero di dipendenti, senza considerare se impiegati part time o full time, operazione che è del tutto errata ai sensi del D.lgs. 61/2000. La linea di condotta adottata dagli Amministratori di Poste Italiane Spa nel consentire le assunzioni sopra ricordate, ha determinato un grave danno economico che incide pesantemente sull'equilibrio finanziario di una società che è patrimonio di tutti gli italiani oltre ad incidere pesantemente sulle vite di circa 15.000 precari ricorsisti. In ultimo c'è da sottolineare che alcuni Giudici applicano la legge e il Lavoratore viene riassunto, altri di medesimo Tribunale, cambia la Sez., decidono in senso contrario e, paradosso dei paradossi uno stesso Giudice prima decide a sfavore del lavoratore e a distanza di poche settimane a favore?. A questo fenomeno si vanno ad aggiungere le politiche perpetrate in ambito aziendale in materia di ricerca e assunzione di personale e di gestione dei servizi. Ci riferiamo in particolare, per quanto riguarda il primo punto, al cosiddetto progetto Mix che ha previsto a fronte dell’esodo incentivato di un lavoratore dall’azienda l’assunzione di un parente o affine, con la cessione di parte dell’incentivo. Tale politica stride in maniera forte con il fenomeno che stiamo denunciando e che vogliamo eliminare definitivamente, come può infatti un azienda che ha assunto migliaia di persone nel corso degli anni accantonarle, anche dopo che queste hanno fatto formalmente richiesta di farne parte, per dare spazio a chi, a fronte di una mera cessione di denaro, cede volontariamente il proprio lavoro ad un parente andando cosi a creare un nuovo e pericoloso sistema di caste di cui proprio non si sentiva il bisogno. Per quanto riguarda invece la gestione dei servizi ci riferiamo ai piani aziendali riguardo i due rami in cui l’Azienda stessa risulta essere suddivisa. L’Azienda prevede che la divisione dei Servizi Postali subisca nei prossimi anni un notevole ridimensionamento, con la chiusura di infrastrutture, l’accorpamento di migliaia di zone di recapito e la possibilità, per le aree meno urbanizzate, del recapito a giorni alterni, mentre per quanto riguarda la divisione Mercati Privati prevede la chiusura di oltre 1200 Uffici Postali, quelli ritenuti non economicamente ammortizzabili. Tutto ciò comporterà una notevole quantità di esuberi, circa 12000, che crediamo siano solo un modo per 2
  • 3. giustificare la volontà aziendale di non investire più in risorse umane ma solo in prodotti economicamente convenienti e che permettano un guadagno e che si contrappongono ai continui disservizi lamentati dalla popolazione di cui spesso vi è traccia sulle testate giornalistiche. Tutto ciò inoltre stride fortemente col concetto di Servizio Universale di cui Poste Italiane SpA è concessionaria e con l’utilità che essa svolge per la popolazione specie nelle aree più disagiate e ancor di più stride con quanto dichiarato nel bilancio aziendale che presenta l’Azienda come sana ed in grado di fornire utili, allo Stato, anche in un periodo difficile come quello attuale. In conseguenza di ciò chiediamo, come ex dipendenti e ricorsisti, di prendere seriamente in considerazione la nostra posizione e di dare la possibilità anche a noi di poter ricevere una proposta di lavoro seria andando a sottoscrivere un accordo sindacale che stabilizzi la nostra situazione come già avvenuto nel 2006. Nel caso in cui ciò non sia previsto dalle logiche aziendali ci riserviamo la possibilità di ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo al fine di veder riconosciuti quelli che sono i diritti di uomini e lavoratori. Di seguito elenchiamo alcuni punti “guida” che riteniamo fondamentali per la sottoscrizione dello stesso e che vorremmo fossero esaminati. 2. OCCUPAZIONE E SISTEMA/CRITERI DI GRADUATORIA Le Parti, al fine di pervenire ad una soluzione del contenzioso sul tema e nell’ottica di favorire il graduale superamentodel fenomeno, convengono di individuare appositi criteri e misure finalizzati ad orientare - in coerenza con lo sviluppo del quadro aziendale delineato in premessa e delle evoluzioni delle condizioni economico-organizzative aziendali - il reperimento del personale necessario alle attività di recapito e di operazioni logistiche, per esigenze sia stabili che flessibili, tra le risorse già impiegate in passato a tempo determinato. A tal fine si attingerà in via prioritaria dal bacino di coloro che abbiano già operato in Poste Italiane con contratto a tempo determinato, a far tempo dal 1° gennaio 2006 e sino al 31.12.2011, secondo un sistema definito come segue. ♦ Verrà costituita, a livello nazionale, un’unica graduatoria sia per le esigenze stabili che flessibili. ♦ Ai fini della stesura della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità: A) ANZIANITA’: tale criterio verrà computato effettuando il conteggio dei giorni relativi ad ogni contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31/12/2005 nonché dei giorni relativi al rapporto “di fatto” eventualmente intercorso per effetto di una sentenza poi riformata. B) CARICHI DI FAMIGLIA: tale criterio verrà valorizzato come segue: b. 1. famiglia monoparentale punti 10 3
  • 4. b. 2. coniuge o in assenza primo figlio a carico punti 7 b. 3. ciascun figlio fino a anni 8 punti 6 b. 4. ciascun figlio da anni 9 a anni 18 punti 5 b. 5. genitore a carico punti 3 La valorizzazione del punteggio totale relativo alle condizioni familiari verrà effettuata tenendo presente che: - i punteggi di cui sopra sono tra di loro cumulabili; - il punteggio di cui al punto “b3” compete a partire dal secondo figlio a carico nel caso in cui il primo figlio sia stato già valorizzato per il criterio di cui al punto “b2”; - il punteggio di cui al punto “b1” compete al partecipante, componente una famiglia monoparentale, nei casi in cui sia l’unico genitore che abbia riconosciuto il figlio nei modi previsti dall’art. 254 del cod. civ. ovvero abbia adottato il figlio nei modi consentiti dalla legge nonché al partecipante, legalmente ed effettivamente separato e divorziato, che abbia ottenuto l’affidamento del figlio ed al partecipante vedovo con prole; - il punteggio di cui al punto “b1” non compete nel caso di genitori conviventi “more uxorio” con figli naturali riconosciuti da entrambi. C) ANZIANITA’ ANAGRAFICA: laddove, all’esito della elaborazione della graduatoria in base ai criteri sopra indicati in ordine di priorità, dovessero risultare casi di parità di condizioni/punteggio, verrà data la precedenza al personale con maggiore anzianità anagrafica. ♦ Ciascun interessato dovrà comunicare alla funzione DCRUO - Relazioni Industriali (Viale Europa n.175 – 00144 Roma), entro il 15 maggio 2006 ed a mezzo raccomandata A.R., la propria intenzione di avvalersi degli effetti del presente accordo ai fini della eventuale assunzione. Contemporaneamente l’interessato potrà manifestare la propria disponibilità a prestare attività con contratto a tempo determinato, indicando la regione prescelta. La predetta comunicazione potrà anche contenere l’indicazione della organizzazione sindacale cui l’interessato aderisce o conferisce mandato ai soli fini della conciliazione in sede sindacale per la transazione di cui al periodo che segue. ♦ Ai fini dell’inserimento nella graduatoria resta inteso che i richiedenti dovranno manifestare nelle sedi competenti espressa rinuncia ad ogni pretesa nei confronti della Società in relazione ad ogni pregresso rapporto a termine nonché allo specifico contenzioso eventualmente instaurato con Poste Italiane, secondo modalità differenziate in ordine allo stato e grado del giudizio e che, laddove ne ricorrano le condizioni, comportino l’effettivo recupero da parte dell’Azienda degli importi economici liquidati per i periodi non lavorati eventualmente non ancora restituiti, in tutto o in parte. 4
  • 5. ♦ Le spese legali/processuali relative ai giudizi di impugnativa di contratti a termine afferenti la fase cautelare, quella di merito nonché eventuali successive procedure esecutive, restano regolate secondo quanto previsto dai relativi provvedimenti giudiziali. 5