2. Assunti prima
del 07/03/2015
Manifesta
insussistenza del
fatto posto a base
del licenziamento
I lavoratori hanno diritto
all’annullamento del
licenziamento e alla
condanna del datore di
lavoro alla reintegrazione
Diritto all'ndennità risarcitoria in
misura dell’ultima retribuzione
globale di fatto dal giorno del
licenziamento sino a quello
dell’effettiva reintegrazione
Dedotto "l’aliunde
perceptum" e
"l’aliunde
percipiendum"
In ogni caso la misura
dell’indennità risarcitoria non
può essere superiore a 12
mensilità della retribuzione
globale di fatto
3. Assunti a partire
dal 07/03/2015
(Tutele Crescenti)
Non è prevista la
reintegrazione
Il rapporto è estinto
alla data del
licenziamento
Il lavoratore ha diritto ad
un’indennità risarcitoria
pari a 2 mensilità
dell’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo
del Tfr per ogni anno di
servizio
Non inferiore a 4 mensilità e
non superiore a 24 mensilità,
non assoggetta a
contribuzione