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Il risparmio energetico
e la contabilizzazione del calore

A cura dell’Ing. Matteo Casadei

1
RIFERIMENTI NORMATIVI
Attuale DPR 412/93

Nuovo DPR

Campo di applicazione:
Solo RISCALDAMENTO + produzione ACS

RISCALDAMENTO + ACS + CLIMATIZZAZIONE
ESTIVA

Valori massimi di temperatura per climatizzazione invernale:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali,
artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

INVARIATO

Valori minimi di temperatura per climatizzazione estiva:
NON SPECIFICATI

26 °C - 2 °C di tolleranza per tutti gli edifici.

Orari di esercizio per climatizzazione invernale:
a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1°dicembre al 31 marzo,
c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile; - Forlì e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
f) Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati […] con una
durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.

INVARIATO

A cura dell’Ing. Matteo Casadei

3
RIFERIMENTI NORMATIVI
Attuale DPR 412/93

Nuovo DPR

I limiti orari non si applicano a:
[…]
c) impianti termici che utilizzano sistemi di
riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati
nell'opera muraria;
[…]
f) impianti termici al servizio di più unità
immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia
installato e funzionante, in ogni singola unità
immobiliare, un sistema di contabilizzazione del
calore e un sistema di termoregolazione della
temperatura ambiente dell'unità immobiliare
stessa dotato di un programmatore che consenta
la regolazione almeno su due livelli di detta
temperatura nell'arco delle 24 ore;

INVARIATO

INVARIATO

A cura dell’Ing. Matteo Casadei

4
RIFERIMENTI NORMATIVI
Attuale DPR 412/93
Criteri generali, requisiti
soggetti responsabili:

Nuovo DPR
e
1 - L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto
delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile
dell’impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita
nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano
installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale
tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più
impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette
attività degli impianti.
2 - In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non
può essere rilasciata, salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di
procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o
comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti
dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari
interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la
predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea dei condomini. In tale
ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione
dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del
delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
3 - Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle
norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela
dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come
destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell’articolo 11, deve essere
redatto in forma scritta contestualmente all’atto di delega.

A cura dell’Ing. Matteo Casadei

5
RIFERIMENTI NORMATIVI
Attuale DPR 412/93

Nuovo DPR
4 - Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma
scritta al delegante l’esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento
dell’atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto
funzionamento dell’impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti
prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante
deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo
responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui
sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti
termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.
5 - Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per
territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato:
a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
b) della eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni
lavorativi;
c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi,
nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.
[…]
8 - Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW,
ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile
deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione
e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti
tecnologici, oppure OS 28.

A cura dell’Ing. Matteo Casadei

6
RIFERIMENTI NORMATIVI
Modifica 1366-2011 della Delibera Regione Emilia-Romagna 156/08
ALLEGATO 3 - REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Requisito 6.2
R.2 – Sostituzione di generatori di calore
Nel caso di mera sostituzione sostituzione di generatori non è fatto obbligo l’installazione di generatori di
calore a condensazione. Nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più̀ unità immobiliari, sia

verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il
rispetto dei limiti minimi di confort e dei limiti massimi di temperatura interna, e sia installato un sistema di

contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare;

R.3 – Configurazione degli impianti termici
Nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti, per gli edifici con numero di unità
immobiliari superiori a 4, (appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’art. 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412), è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere la realizzazione di
impianti termici centralizzati per la climatizzazione invernale.

A cura dell’Ing. Matteo Casadei

7
RIFERIMENTI NORMATIVI
Modifica 1366-2011 della Delibera Regione Emilia-Romagna 156/08
ALLEGATO 3 - REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
R.3 – Configurazione degli impianti termici
•

In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, e in ogni caso per potenze
nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle
categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 nel caso di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico non è

possibile prevedere la trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di
calore separata per singola unità immobiliare. E’ possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica relazione

sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento mediante tale trasformazione di un migliore rendimento energetico
dell’edificio rispetto a quello conseguibile con la ristrutturazione dell’impianto centralizzato.

•

In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, appartenenti alle categorie
E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di
installazione dell’impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, devono essere realizzati gli
interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la
termoregolazione del calore per singola unità immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica
alla realizzazione dei predetti interventi, devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al punto
25, Allegato 2.

A cura dell’Ing. Matteo Casadei

8
RIFERIMENTI NORMATIVI
Ad oggi sono attive diverse forme di incentivazione
alla realizzazione di interventi volti al miglioramento
dell’efficienza energetica:
 Detrazione IRPEF del 65% del costo dell’intervento;
 Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi);
 Conto Energia Termico.
Inoltre, è possibile stipulare con le Società ESCo contratti
volti ad un risparmio energetico ed economico.
A cura dell’Ing. Matteo Casadei

9
RIFERIMENTI NORMATIVI
Detrazione IRPEF del 65% per interventi di risparmio energetico

La legge finanziaria 2007 ha introdotto per i contribuenti una
detrazione dall’IRPEF o dall’IRES del 55% delle spese sostenute
per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli
edifici esistenti. La legge di conversione 63/2013 ha prorogato
la misura e innalzato la quota al 65%.
Sono incluse, oltre alle spese legate all’intervento, anche quelle per:
- progetti e spese tecniche;
- adeguamento normativo;
- eventuale installazione di sistemi di contabilizzazione (non
obbligatoria per accedere alle detrazioni)
A cura dell’Ing. Matteo Casadei

10
RIFERIMENTI NORMATIVI
Detrazione IRPEF del 65% per interventi di risparmio energetico

Gli interventi su edifici esistenti ammessi alla detrazione sono:
• interventi di riqualificazione energetica globale di interi
edifici;
• la coibentazione di chiusure orizzontali e verticali;
• la sostituzione di finestre comprensive di infissi;
• l’installazione di pannelli solari termici;
• la sostituzione completa o parziale di impianti di
riscaldamento con altri dotati di caldaie a condensazione o con
pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a
bassa entalpia.
A cura dell’Ing. Matteo Casadei

11
RIFERIMENTI NORMATIVI
Detrazione IRPEF del 65% per interventi di risparmio energetico
RICHIEDE:
• Che siano installati generatori di calore a condensazione con un
rendimento termico utile, a carico, pari al 100% della potenza termica
utile nominale, maggiore o uguale a 93+2LogPn;
• che siano installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su
tutti i corpi scaldanti, ad eccezione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e
realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

Nel caso di impianti aventi potenza nominale del focolare maggiore o
uguale a 100 kW, oltre al rispetto di quanto sopra, l’asseverazione deve
specificare:
• che sia stato adottato un bruciatore di tipo modulante;
• che la regolazione climatica agisca direttamente sul bruciatore;
• che sia stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.
A cura dell’Ing. Matteo Casadei

12
RIFERIMENTI NORMATIVI
Titoli di Efficienza Energetica (TEE o Certificati Bianchi)
• I TEE, noti anche come certificati bianchi, sono titoli che certificano il
conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia, conseguenti
alla realizzazione di interventi e progetti di incremento dell’efficienza
energetica
• Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nella legislazione italiana dai
D.M. 20 luglio 2004 e s.m.i. ed è stato modificato dal D.M. 28 dicembre 2012:
in particolare, non è più consentito il cumulo di TEE e detrazione fiscale del
55% dell’intervento
• Un titolo equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP),
e può essere venduto in una “borsa dei TEE”: il prezzo medio del mercato
varia tra circa 85 e 110 €/tep
A cura dell’Ing. Matteo Casadei

13
RIFERIMENTI NORMATIVI
Titoli di Efficienza Energetica (TEE o Certificati Bianchi)
Possono richiedere i certificati bianchi anche i privati e i condomini,
solamente avvalendosi di una Società ESCo.
Come interventi nel settore civile, per ottenere i certificati bianchi sono ammessi:
• generazione di calore/freddo per climatizzazione e produzione di acqua
calda sanitaria con generatori centralizzati ad alta efficienza;
•
•
•
•
•
•

piccoli sistemi di generazione elettrica e cogenerazione;
interventi sull’involucro edilizio finalizzati alla riduzione dei fabbisogni di illuminazione artificiale;
interventi di edilizia passiva ed interventi sull’involucro edilizio finalizzati alla riduzione dei
fabbisogni di climatizzazione invernale ed estiva;
elettrodomestici per il lavaggio e per la conservazione di cibi;
riduzione dei fabbisogni di acqua calda;
riduzione dei fabbisogni di energia con e per applicazioni ICT.

A cura dell’Ing. Matteo Casadei

14
RIFERIMENTI NORMATIVI
Conto Termico (D.M. 28 dicembre 2012)
Il meccanismo di incentivazione è rivolto a due tipologie di soggetti, Amministrazioni Pubbliche e
soggetti privati (persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito
agrario).
I soggetti privati possono accedere ad incentivi per gli interventi di piccole dimensioni relativi a
impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza, realizzati
in edifici e fabbricati esistenti:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione
invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica
o idrotermica;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei
fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore
alimentato da biomassa;
c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

A cura dell’Ing. Matteo Casadei

15
RIFERIMENTI NORMATIVI
Conto Termico (D.M. 28 dicembre 2012)
L’incentivo è un contributo alle spese sostenute e sarà erogato in rate
annuali per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli
interventi realizzati.
Non è necessario avere un reddito, poiché l’incentivo viene erogato
direttamente e non come detrazione da IRPEF o IRES.
E’ previsto un incentivo specifico per la Diagnosi Energetica e la
Certificazione Energetica, se elaborate contestualmente agli interventi e
in base alla destinazione d’uso e alla superficie utile dell’immobile oggetto
di intervento, che coprirà il 100% o il 50% delle spese sostenute in
funzione del soggetto ammesso.

A cura dell’Ing. Matteo Casadei

16
RIFERIMENTI NORMATIVI
Contratti con Energy Service Company
Il contratto di rendimento energetico è il contratto con il quale un soggetto “fornitore” (normalmente una ESCO) si
obbliga al compimento - con propri mezzi finanziari o con mezzi finanziari di terzi soggetti - di una serie di servizi e
di interventi volti alla riqualificazione e al miglioramento dell’efficienza di un sistema energetico (un impianto o un
edificio) di proprietà di altro soggetto.
L’obiettivo è la riduzione dei consumi energetici e, quindi, un risparmio di spesa sulla bolletta energetica del cliente.
Il fornitore, infatti, si obbliga al conseguimento del risparmio energetico da parte del sistema sottoposto
all’intervento; il cliente, per parte sua, è chiamato ad osservare determinate norme di comportamento, previamente
determinate, volte anch’esse alla riduzione dei consumi.
Il contratto che viene stipulato con la ESCo è un “accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una
misura di miglioramento dell’efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura
sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente” (art. 2,
lett. l, D.lgs. cit.).

A cura dell’Ing. Matteo Casadei

17
RIFERIMENTI NORMATIVI
Contratti con Energy Service Company
Il contratto stipulato con la ESCo prevede che:

• la ESCO - attraverso una fase preliminare di studio e analisi del sistema
energetico nella sua globalità - individui l’intervento più opportuno al
fine del conseguimento dell’efficienza e fissi un certo margine di
risparmio conseguibile;
• la ESCO sia obbligata alla cura ed al coordinamento di tutte le attività
volte alla progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione
dell’intervento individuato, attraverso l’assunzione su di sé del rischio
tecnico e/o del rischio finanziario;
• la ESCO venga remunerata sulla base dei risultati effettivi che il cliente
consegue attraverso la realizzazione dell’intervento sugli impianti e
sulle strutture esistenti.

A cura dell’Ing. Matteo Casadei

18
RIFERIMENTI NORMATIVI
Contratti con ESCo: contratto a garanzia di risultato
Un tipo di contratto stipulabile prevede la garanzia del
risultato, ossia la ESCo si impegna a garantire al cliente un
determinato risparmio energetico, assumendosi il rischio
economico in caso di non raggiungimento dello stesso.
Spesso è la stessa ESCO a finanziare l’iniziativa, recuperando
nel tempo i costi dell’intervento e dell’investimento
utilizzando i proventi dell’operazione: la ESCO non
ammortizza le spese sostenute se l’intervento realizzato non
consegue il risparmio di energia stimato inizialmente.
A cura dell’Ing. Matteo Casadei

19
POSSIBILI INTERVENTI
RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA CENTRALE TERMICA ED
OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMA DI CORPI SCALDANTI

• INSTALLAZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE
• INSTALLAZIONE POMPA ELETTRONICA

A cura dell’Ing. Matteo Casadei

20
POSSIBILI INTERVENTI
RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA CENTRALE TERMICA ED
OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMA DI CORPI SCALDANTI

• INSTALLAZIONE DI VALVOLE
TERMOSTATIZZABILI
• INSTALLAZIONE VALVOLE
TERMOSTATICHE
• INSTALLAZIONE SISTEMA DI
CONTABILIZZAZIONE DEL
CALORE

A cura dell’Ing. Matteo Casadei

21
SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE DEL
CALORE E TERMOREGOLAZIONE
Che cos’è?
Il servizio di contabilizzazione del calore consente di monitorare e
quantificare il calore consumato da ciascuna utenza di un impianto
centralizzato.
La lettura dei dati viene fatta a scadenze concordate e può essere
effettuata direttamente da un operatore o in remoto attraverso i vari
sistemi di telecomunicazione preposti (GSM/UMTS, ADSL).
L'installazione del servizio è semplice e non necessita di lavori di muratura
o cablaggi.
Associato ad un adeguato sistema di termoregolazione individuale del
calore, consente ai condomini la regolazione autonoma della temperatura
in ogni unità immobiliare e la ripartizione delle spese in proporzione a
quanto ciascuno consuma.

A cura dell’Ing. Matteo Casadei

22
SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE DEL
CALORE E TERMOREGOLAZIONE
Perché contabilizzare? VANTAGGI ☺
•
•
•
•
•
•
•
•

risparmio economico annuale sul combustibile (fra il 10% e il 30%)
efficienza e risparmio energetici rispetto alle caldaie autonome
maggiore sicurezza rispetto alle caldaie autonome
comfort derivato dalla possibilità di regolare temperatura e orari di
riscaldamento secondo le proprie preferenze
ripartizione delle spese in base all’effettivo consumo di ogni condomino
piena autonomia nella gestione e regolazione delle temperature e degli orari
di accensione del riscaldamento
tutela dell’ambiente grazie al risparmio di combustibile
detrazione fiscale e IVA agevolata grazie alla possibilità di recuperare parte
del costo sostenuto per l’impianto e l’introduzione del regime di IVA al 10%
per le ristrutturazioni edilizie fra cui rientra questo intervento obbligatorio
nella Regione Emilia Romagna il base alla Delibera Regionale 156/08

A cura dell’Ing. Matteo Casadei

23
TIPI di CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE

IMPIANTI A COLONNE MONTANTI
Distribuzione verticale
Più punti di stacco

CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA

IMPIANTI A ZONE
Distribuzione orizzontale
Un solo punto di stacco

CONTABILIZZAZIONE DIRETTA

A cura dell’Ing. Matteo Casadei

24
LA CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA
• Si applica in impianti a colonne montanti ovvero impianti in cui il calore arriva ai
termosifoni da più punti di stacco rispetto alla colonna principale (vecchi
edifici).

• E’ necessario misurare quanta energia consumano,
singolarmente, tutti i radiatori e quindi installare un
contabilizzatore di calore su ogni radiatore. La somma delle
letture di tutti i ripartitori fornirà il consumo totale
dell’appartamento.
• Non si misura direttamente il calore consumato dal singolo
radiatore, ma un indice di consumo di energia termica a esso
proporzionale.
A cura dell’Ing. Matteo Casadei

25
LA CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA
COSA VIENE INSTALLATO?
Un ripartitore da installare per ogni radiatore oltre ad una serie di
antenne concentratrici da installare nel vano scale.
- Conteggio e memorizzazione delle unità di calore di
ogni radiatore
- Lettura locale o remota (via radio) dei dati
- Funzionamento a batteria

Ripartitore

Antenna
Ricezioni dati da
ripartitori e trasmissione
dati alle altre antenne del
sistema o al Gateway.

Gateway
Funzionamento come antenna di ricezione.
Modem integrato fisso o GSM.
Gestione del sistema tramite software.

A cura dell’Ing. Matteo Casadei

26
LA CONTABILIZZAZIONE DIRETTA
• Si applica ad impianti a zone, ovvero laddove l’impianto del singolo
appartamento ha un solo punto di stacco da quello principale che distribuisce
il calore (nuovi edifici).

• Basterà installare un solo contabilizzatore di calore per ogni
appartamento.
• Si contabilizza direttamente il calore consumato tramite un
dispositivo che rileva la portata del fluido e due sonde di
temperatura (mandata e ritorno) → più precisa.

A cura dell’Ing. Matteo Casadei

27
LA CONTABILIZZAZIONE DIRETTA
COSA VIENE INSTALLATO?

• Contatore di energia per
la misurazione del calore.

A cura dell’Ing. Matteo Casadei

28
CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
CARATTERISTICHE RICHIESTE AD UN CONTATORE

•
•
•
•

Precisione di misura
Mantenimento della precisione nel tempo
Protezione contro le manomissioni
Manutenzione nulla o minima accessibilità in chiaro per
l’Utente ai dati di consumo
• Funzionamento anche in mancanza di energia elettrica
• Possibilità di effettuare la lettura dei dati da remoto
NORMATIVA DI RIFERIMENTO CONTATORI DIRETTI: EN 1434
NORMATIVA DI RIFERIMENTO RIPARTITORI: EN 834
A cura dell’Ing. Matteo Casadei

29
SUDDIVISIONE COSTI
La contabilizzazione permette di quantificare i
consumi associati a ciascuna utenza di un impianto
centralizzato, sia per il riscaldamento che, se prodotta
in maniera centralizzata, per acqua calda sanitaria.
La suddivisione dei costi associati verrà effettuata in
parte (% decisa in assemblea condominiale) in base ai
millesimi e la restante parte in base ai consumi
effettivi rilevati.
Non esiste una Legge per la ripartizione dei costi ma
solo una norma di riferimento (UNI 10200:2013).
A cura dell’Ing. Matteo Casadei

30
SUDDIVISIONE COSTI

Y%

A cura dell’Ing. Matteo Casadei

100-Y%

31
LA TERMOREGOLAZIONE
I sistemi di termoregolazione consentono alle singole unità
immobiliari di rendersi completamente indipendenti in termini di
temperature e orari dal sistema di riscaldamento centralizzato.
I dispositivi di termoregolazione permettono di programmare la
temperatura ambiente e l’orario di accensione e spegnimento
dell’impianto di zona.
Questi meccanismi diminuiscono l'attività stessa della caldaia, alla
quale è richiesto solamente il calore necessario a soddisfare le
esigenze dell’utente.

A cura dell’Ing. Matteo Casadei

32
LA TERMOREGOLAZIONE
LE VALVOLE TERMOSTATICHE
Sono applicabili sia in impianti con distribuzione a zone che a
colonne montanti.
Per ogni radiatore regolazione automatica
dell’afflusso di acqua calda in base alla
temperatura scelta ed impostata su una apposita
manopola graduata. La valvola si chiude mano a
mano che la temperatura ambiente, misurata da un
sensore, si avvicina a quella desiderata.
• Buona influenza sull’equilibrio termico delle
diverse zone dell’edificio
• Nessuna modifica all’impianto
• Semplice utilizzo
• Costo contenuto
A cura dell’Ing. Matteo Casadei

33
LA TERMOREGOLAZIONE
IL CRONOTERMOSTATO E LA VALVOLA DI ZONA
Solo per impianti a zona.
Il cronotermostato regola la temperatura
ambiente secondo un andamento prescelto nel
tempo in base a diverse fasce orarie o in diverse
giornate.

Cronotermostato

In corrispondenza del collettore di zona, la valvola
di zona (o valvola motorizzata), in base alla
temperatura
ambiente
impostata
nel
cronotermostato, regola la portata di fluido inviata
ai radiatori di zona.
Valvola di Zona Motorizzata

A cura dell’Ing. Matteo Casadei

34
LA TERMOREGOLAZIONE
I SISTEMI IN RADIOFREQUENZA
Sia per impianti a zona che a colonne montanti.
Equivalenti alle valvole termostatiche ma molto più
efficienti.
CONCETTO DI AUTONOMIA TERMICA.
Controllo per radiatori e valvole di zona con tecnologia di
comunicazione wireless.
• I regolatori digitali motorizzati per valvole da
radiatore ricevono i valori di temperatura dal
programmatore ambiente (Cronotermostato).
• I tempi per le operazioni di installazione e costi
ridotti.
• Nessun intervento sulle opere murarie esistenti.

Cronotermostato

Valvola HR 80
A cura dell’Ing. Matteo Casadei

35
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
A cura dell’Ing. Matteo Casadei

36

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Il risparmio energetico e la contabilizzazione del calore.

  • 1. Il risparmio energetico e la contabilizzazione del calore A cura dell’Ing. Matteo Casadei 1
  • 2. RIFERIMENTI NORMATIVI Attuale DPR 412/93 Nuovo DPR Campo di applicazione: Solo RISCALDAMENTO + produzione ACS RISCALDAMENTO + ACS + CLIMATIZZAZIONE ESTIVA Valori massimi di temperatura per climatizzazione invernale: a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. INVARIATO Valori minimi di temperatura per climatizzazione estiva: NON SPECIFICATI 26 °C - 2 °C di tolleranza per tutti gli edifici. Orari di esercizio per climatizzazione invernale: a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo; b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1°dicembre al 31 marzo, c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile; - Forlì e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; f) Zona F: nessuna limitazione. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati […] con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime. INVARIATO A cura dell’Ing. Matteo Casadei 3
  • 3. RIFERIMENTI NORMATIVI Attuale DPR 412/93 Nuovo DPR I limiti orari non si applicano a: […] c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria; […] f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore; INVARIATO INVARIATO A cura dell’Ing. Matteo Casadei 4
  • 4. RIFERIMENTI NORMATIVI Attuale DPR 412/93 Criteri generali, requisiti soggetti responsabili: Nuovo DPR e 1 - L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti. 2 - In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori. 3 - Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell’articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all’atto di delega. A cura dell’Ing. Matteo Casadei 5
  • 5. RIFERIMENTI NORMATIVI Attuale DPR 412/93 Nuovo DPR 4 - Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l’esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell’atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell’impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente. 5 - Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato: a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi; b) della eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi; c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto. […] 8 - Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. A cura dell’Ing. Matteo Casadei 6
  • 6. RIFERIMENTI NORMATIVI Modifica 1366-2011 della Delibera Regione Emilia-Romagna 156/08 ALLEGATO 3 - REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA Requisito 6.2 R.2 – Sostituzione di generatori di calore Nel caso di mera sostituzione sostituzione di generatori non è fatto obbligo l’installazione di generatori di calore a condensazione. Nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più̀ unità immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di confort e dei limiti massimi di temperatura interna, e sia installato un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare; R.3 – Configurazione degli impianti termici Nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti, per gli edifici con numero di unità immobiliari superiori a 4, (appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412), è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati per la climatizzazione invernale. A cura dell’Ing. Matteo Casadei 7
  • 7. RIFERIMENTI NORMATIVI Modifica 1366-2011 della Delibera Regione Emilia-Romagna 156/08 ALLEGATO 3 - REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA R.3 – Configurazione degli impianti termici • In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 nel caso di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico non è possibile prevedere la trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità immobiliare. E’ possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento mediante tale trasformazione di un migliore rendimento energetico dell’edificio rispetto a quello conseguibile con la ristrutturazione dell’impianto centralizzato. • In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al punto 25, Allegato 2. A cura dell’Ing. Matteo Casadei 8
  • 8. RIFERIMENTI NORMATIVI Ad oggi sono attive diverse forme di incentivazione alla realizzazione di interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica:  Detrazione IRPEF del 65% del costo dell’intervento;  Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi);  Conto Energia Termico. Inoltre, è possibile stipulare con le Società ESCo contratti volti ad un risparmio energetico ed economico. A cura dell’Ing. Matteo Casadei 9
  • 9. RIFERIMENTI NORMATIVI Detrazione IRPEF del 65% per interventi di risparmio energetico La legge finanziaria 2007 ha introdotto per i contribuenti una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli edifici esistenti. La legge di conversione 63/2013 ha prorogato la misura e innalzato la quota al 65%. Sono incluse, oltre alle spese legate all’intervento, anche quelle per: - progetti e spese tecniche; - adeguamento normativo; - eventuale installazione di sistemi di contabilizzazione (non obbligatoria per accedere alle detrazioni) A cura dell’Ing. Matteo Casadei 10
  • 10. RIFERIMENTI NORMATIVI Detrazione IRPEF del 65% per interventi di risparmio energetico Gli interventi su edifici esistenti ammessi alla detrazione sono: • interventi di riqualificazione energetica globale di interi edifici; • la coibentazione di chiusure orizzontali e verticali; • la sostituzione di finestre comprensive di infissi; • l’installazione di pannelli solari termici; • la sostituzione completa o parziale di impianti di riscaldamento con altri dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. A cura dell’Ing. Matteo Casadei 11
  • 11. RIFERIMENTI NORMATIVI Detrazione IRPEF del 65% per interventi di risparmio energetico RICHIEDE: • Che siano installati generatori di calore a condensazione con un rendimento termico utile, a carico, pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93+2LogPn; • che siano installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti, ad eccezione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C. Nel caso di impianti aventi potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kW, oltre al rispetto di quanto sopra, l’asseverazione deve specificare: • che sia stato adottato un bruciatore di tipo modulante; • che la regolazione climatica agisca direttamente sul bruciatore; • che sia stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili. A cura dell’Ing. Matteo Casadei 12
  • 12. RIFERIMENTI NORMATIVI Titoli di Efficienza Energetica (TEE o Certificati Bianchi) • I TEE, noti anche come certificati bianchi, sono titoli che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia, conseguenti alla realizzazione di interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica • Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nella legislazione italiana dai D.M. 20 luglio 2004 e s.m.i. ed è stato modificato dal D.M. 28 dicembre 2012: in particolare, non è più consentito il cumulo di TEE e detrazione fiscale del 55% dell’intervento • Un titolo equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP), e può essere venduto in una “borsa dei TEE”: il prezzo medio del mercato varia tra circa 85 e 110 €/tep A cura dell’Ing. Matteo Casadei 13
  • 13. RIFERIMENTI NORMATIVI Titoli di Efficienza Energetica (TEE o Certificati Bianchi) Possono richiedere i certificati bianchi anche i privati e i condomini, solamente avvalendosi di una Società ESCo. Come interventi nel settore civile, per ottenere i certificati bianchi sono ammessi: • generazione di calore/freddo per climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria con generatori centralizzati ad alta efficienza; • • • • • • piccoli sistemi di generazione elettrica e cogenerazione; interventi sull’involucro edilizio finalizzati alla riduzione dei fabbisogni di illuminazione artificiale; interventi di edilizia passiva ed interventi sull’involucro edilizio finalizzati alla riduzione dei fabbisogni di climatizzazione invernale ed estiva; elettrodomestici per il lavaggio e per la conservazione di cibi; riduzione dei fabbisogni di acqua calda; riduzione dei fabbisogni di energia con e per applicazioni ICT. A cura dell’Ing. Matteo Casadei 14
  • 14. RIFERIMENTI NORMATIVI Conto Termico (D.M. 28 dicembre 2012) Il meccanismo di incentivazione è rivolto a due tipologie di soggetti, Amministrazioni Pubbliche e soggetti privati (persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario). I soggetti privati possono accedere ad incentivi per gli interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza, realizzati in edifici e fabbricati esistenti: a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica; b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa; c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling; d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore. A cura dell’Ing. Matteo Casadei 15
  • 15. RIFERIMENTI NORMATIVI Conto Termico (D.M. 28 dicembre 2012) L’incentivo è un contributo alle spese sostenute e sarà erogato in rate annuali per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati. Non è necessario avere un reddito, poiché l’incentivo viene erogato direttamente e non come detrazione da IRPEF o IRES. E’ previsto un incentivo specifico per la Diagnosi Energetica e la Certificazione Energetica, se elaborate contestualmente agli interventi e in base alla destinazione d’uso e alla superficie utile dell’immobile oggetto di intervento, che coprirà il 100% o il 50% delle spese sostenute in funzione del soggetto ammesso. A cura dell’Ing. Matteo Casadei 16
  • 16. RIFERIMENTI NORMATIVI Contratti con Energy Service Company Il contratto di rendimento energetico è il contratto con il quale un soggetto “fornitore” (normalmente una ESCO) si obbliga al compimento - con propri mezzi finanziari o con mezzi finanziari di terzi soggetti - di una serie di servizi e di interventi volti alla riqualificazione e al miglioramento dell’efficienza di un sistema energetico (un impianto o un edificio) di proprietà di altro soggetto. L’obiettivo è la riduzione dei consumi energetici e, quindi, un risparmio di spesa sulla bolletta energetica del cliente. Il fornitore, infatti, si obbliga al conseguimento del risparmio energetico da parte del sistema sottoposto all’intervento; il cliente, per parte sua, è chiamato ad osservare determinate norme di comportamento, previamente determinate, volte anch’esse alla riduzione dei consumi. Il contratto che viene stipulato con la ESCo è un “accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente” (art. 2, lett. l, D.lgs. cit.). A cura dell’Ing. Matteo Casadei 17
  • 17. RIFERIMENTI NORMATIVI Contratti con Energy Service Company Il contratto stipulato con la ESCo prevede che: • la ESCO - attraverso una fase preliminare di studio e analisi del sistema energetico nella sua globalità - individui l’intervento più opportuno al fine del conseguimento dell’efficienza e fissi un certo margine di risparmio conseguibile; • la ESCO sia obbligata alla cura ed al coordinamento di tutte le attività volte alla progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione dell’intervento individuato, attraverso l’assunzione su di sé del rischio tecnico e/o del rischio finanziario; • la ESCO venga remunerata sulla base dei risultati effettivi che il cliente consegue attraverso la realizzazione dell’intervento sugli impianti e sulle strutture esistenti. A cura dell’Ing. Matteo Casadei 18
  • 18. RIFERIMENTI NORMATIVI Contratti con ESCo: contratto a garanzia di risultato Un tipo di contratto stipulabile prevede la garanzia del risultato, ossia la ESCo si impegna a garantire al cliente un determinato risparmio energetico, assumendosi il rischio economico in caso di non raggiungimento dello stesso. Spesso è la stessa ESCO a finanziare l’iniziativa, recuperando nel tempo i costi dell’intervento e dell’investimento utilizzando i proventi dell’operazione: la ESCO non ammortizza le spese sostenute se l’intervento realizzato non consegue il risparmio di energia stimato inizialmente. A cura dell’Ing. Matteo Casadei 19
  • 19. POSSIBILI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA CENTRALE TERMICA ED OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMA DI CORPI SCALDANTI • INSTALLAZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE • INSTALLAZIONE POMPA ELETTRONICA A cura dell’Ing. Matteo Casadei 20
  • 20. POSSIBILI INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA CENTRALE TERMICA ED OTTIMIZZAZIONE DEI SISTEMA DI CORPI SCALDANTI • INSTALLAZIONE DI VALVOLE TERMOSTATIZZABILI • INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE • INSTALLAZIONE SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE A cura dell’Ing. Matteo Casadei 21
  • 21. SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE E TERMOREGOLAZIONE Che cos’è? Il servizio di contabilizzazione del calore consente di monitorare e quantificare il calore consumato da ciascuna utenza di un impianto centralizzato. La lettura dei dati viene fatta a scadenze concordate e può essere effettuata direttamente da un operatore o in remoto attraverso i vari sistemi di telecomunicazione preposti (GSM/UMTS, ADSL). L'installazione del servizio è semplice e non necessita di lavori di muratura o cablaggi. Associato ad un adeguato sistema di termoregolazione individuale del calore, consente ai condomini la regolazione autonoma della temperatura in ogni unità immobiliare e la ripartizione delle spese in proporzione a quanto ciascuno consuma. A cura dell’Ing. Matteo Casadei 22
  • 22. SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE E TERMOREGOLAZIONE Perché contabilizzare? VANTAGGI ☺ • • • • • • • • risparmio economico annuale sul combustibile (fra il 10% e il 30%) efficienza e risparmio energetici rispetto alle caldaie autonome maggiore sicurezza rispetto alle caldaie autonome comfort derivato dalla possibilità di regolare temperatura e orari di riscaldamento secondo le proprie preferenze ripartizione delle spese in base all’effettivo consumo di ogni condomino piena autonomia nella gestione e regolazione delle temperature e degli orari di accensione del riscaldamento tutela dell’ambiente grazie al risparmio di combustibile detrazione fiscale e IVA agevolata grazie alla possibilità di recuperare parte del costo sostenuto per l’impianto e l’introduzione del regime di IVA al 10% per le ristrutturazioni edilizie fra cui rientra questo intervento obbligatorio nella Regione Emilia Romagna il base alla Delibera Regionale 156/08 A cura dell’Ing. Matteo Casadei 23
  • 23. TIPI di CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE IMPIANTI A COLONNE MONTANTI Distribuzione verticale Più punti di stacco CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA IMPIANTI A ZONE Distribuzione orizzontale Un solo punto di stacco CONTABILIZZAZIONE DIRETTA A cura dell’Ing. Matteo Casadei 24
  • 24. LA CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA • Si applica in impianti a colonne montanti ovvero impianti in cui il calore arriva ai termosifoni da più punti di stacco rispetto alla colonna principale (vecchi edifici). • E’ necessario misurare quanta energia consumano, singolarmente, tutti i radiatori e quindi installare un contabilizzatore di calore su ogni radiatore. La somma delle letture di tutti i ripartitori fornirà il consumo totale dell’appartamento. • Non si misura direttamente il calore consumato dal singolo radiatore, ma un indice di consumo di energia termica a esso proporzionale. A cura dell’Ing. Matteo Casadei 25
  • 25. LA CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA COSA VIENE INSTALLATO? Un ripartitore da installare per ogni radiatore oltre ad una serie di antenne concentratrici da installare nel vano scale. - Conteggio e memorizzazione delle unità di calore di ogni radiatore - Lettura locale o remota (via radio) dei dati - Funzionamento a batteria Ripartitore Antenna Ricezioni dati da ripartitori e trasmissione dati alle altre antenne del sistema o al Gateway. Gateway Funzionamento come antenna di ricezione. Modem integrato fisso o GSM. Gestione del sistema tramite software. A cura dell’Ing. Matteo Casadei 26
  • 26. LA CONTABILIZZAZIONE DIRETTA • Si applica ad impianti a zone, ovvero laddove l’impianto del singolo appartamento ha un solo punto di stacco da quello principale che distribuisce il calore (nuovi edifici). • Basterà installare un solo contabilizzatore di calore per ogni appartamento. • Si contabilizza direttamente il calore consumato tramite un dispositivo che rileva la portata del fluido e due sonde di temperatura (mandata e ritorno) → più precisa. A cura dell’Ing. Matteo Casadei 27
  • 27. LA CONTABILIZZAZIONE DIRETTA COSA VIENE INSTALLATO? • Contatore di energia per la misurazione del calore. A cura dell’Ing. Matteo Casadei 28
  • 28. CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE CARATTERISTICHE RICHIESTE AD UN CONTATORE • • • • Precisione di misura Mantenimento della precisione nel tempo Protezione contro le manomissioni Manutenzione nulla o minima accessibilità in chiaro per l’Utente ai dati di consumo • Funzionamento anche in mancanza di energia elettrica • Possibilità di effettuare la lettura dei dati da remoto NORMATIVA DI RIFERIMENTO CONTATORI DIRETTI: EN 1434 NORMATIVA DI RIFERIMENTO RIPARTITORI: EN 834 A cura dell’Ing. Matteo Casadei 29
  • 29. SUDDIVISIONE COSTI La contabilizzazione permette di quantificare i consumi associati a ciascuna utenza di un impianto centralizzato, sia per il riscaldamento che, se prodotta in maniera centralizzata, per acqua calda sanitaria. La suddivisione dei costi associati verrà effettuata in parte (% decisa in assemblea condominiale) in base ai millesimi e la restante parte in base ai consumi effettivi rilevati. Non esiste una Legge per la ripartizione dei costi ma solo una norma di riferimento (UNI 10200:2013). A cura dell’Ing. Matteo Casadei 30
  • 30. SUDDIVISIONE COSTI Y% A cura dell’Ing. Matteo Casadei 100-Y% 31
  • 31. LA TERMOREGOLAZIONE I sistemi di termoregolazione consentono alle singole unità immobiliari di rendersi completamente indipendenti in termini di temperature e orari dal sistema di riscaldamento centralizzato. I dispositivi di termoregolazione permettono di programmare la temperatura ambiente e l’orario di accensione e spegnimento dell’impianto di zona. Questi meccanismi diminuiscono l'attività stessa della caldaia, alla quale è richiesto solamente il calore necessario a soddisfare le esigenze dell’utente. A cura dell’Ing. Matteo Casadei 32
  • 32. LA TERMOREGOLAZIONE LE VALVOLE TERMOSTATICHE Sono applicabili sia in impianti con distribuzione a zone che a colonne montanti. Per ogni radiatore regolazione automatica dell’afflusso di acqua calda in base alla temperatura scelta ed impostata su una apposita manopola graduata. La valvola si chiude mano a mano che la temperatura ambiente, misurata da un sensore, si avvicina a quella desiderata. • Buona influenza sull’equilibrio termico delle diverse zone dell’edificio • Nessuna modifica all’impianto • Semplice utilizzo • Costo contenuto A cura dell’Ing. Matteo Casadei 33
  • 33. LA TERMOREGOLAZIONE IL CRONOTERMOSTATO E LA VALVOLA DI ZONA Solo per impianti a zona. Il cronotermostato regola la temperatura ambiente secondo un andamento prescelto nel tempo in base a diverse fasce orarie o in diverse giornate. Cronotermostato In corrispondenza del collettore di zona, la valvola di zona (o valvola motorizzata), in base alla temperatura ambiente impostata nel cronotermostato, regola la portata di fluido inviata ai radiatori di zona. Valvola di Zona Motorizzata A cura dell’Ing. Matteo Casadei 34
  • 34. LA TERMOREGOLAZIONE I SISTEMI IN RADIOFREQUENZA Sia per impianti a zona che a colonne montanti. Equivalenti alle valvole termostatiche ma molto più efficienti. CONCETTO DI AUTONOMIA TERMICA. Controllo per radiatori e valvole di zona con tecnologia di comunicazione wireless. • I regolatori digitali motorizzati per valvole da radiatore ricevono i valori di temperatura dal programmatore ambiente (Cronotermostato). • I tempi per le operazioni di installazione e costi ridotti. • Nessun intervento sulle opere murarie esistenti. Cronotermostato Valvola HR 80 A cura dell’Ing. Matteo Casadei 35
  • 35. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A cura dell’Ing. Matteo Casadei 36