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Fatturazione elettronica in vigore
dal 1 gennaio 2019:
Agenzie di Viaggio : criticità del settore
A cura di:
Caterina Claudi
Firenze
28/02/2018
 E Fatt : breve riepilogo
28/02/2019 Caterina Claudi 2
28/02/2019 Caterina Claudi
3
Sono obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico tutti i
soggetti passivi residenti o stabiliti (stabili organizzazioni) in
Italia che effettuano
. Cessioni di beni – art. 2 DPR 633/72
. Prestazioni di servizi – art.3 DPR 633/72
Verso altri soggetti passivi B2B o privati consumatori B2C
Quali sono i soggetti obbligati
la vera sfida sarà cambiare il modo di lavorare in
azienda …..
28/02/2019 Caterina Claudi
Cambia soltanto il formato con cui emetto la fattura e il
metodo di spedizione :
 da cartacea / pdf a xml
 deve essere trasmessa e ricevuta solo in formato
elettronico mediante l’utilizzo dello SDI
Come emetto la fattura dal 1/1/2019
4
Art.6 DPR 633/72 EFFETTUAZIONE DELLE
OPERAZIONI
Cessioni Di Beni . Momento della consegna/spedizione del bene
Prestazioni Di Servizi . Momento del pagamento
Operazioni 74/ ter . Partenza del viaggio o saldo se antecedente
28/02/2019 Caterina Claudi 5
MOMENTO IMPOSITIVO …
EFFETTUAZIONE
DELL’OPERAZIONE
ESIGIBILITA’
DELL’IMPOSTA
EMISSIONE
FATTURA
TRASMISSIONE
ALLO SDI
28/02/2019 Caterina Claudi
6
Nessuna norma fiscale legata agli obblighi di emissione
fattura è cambiata …
Le regole sono sempre le stesse dettate dal DPR 633/72 :
Art. 21 (fatturazione delle operazioni)
Art. 23 (registrazione delle fatture)
Art. 25 (registrazione degli acquisti)
Art. 26 (Variazione dell’imponibile o dell’imposta)
Art.74/ter comma 7 (emissione fattura )
Art.74/ter comma 8 (emissione autofattura)
Cosa cambia dal 1°gennaio 2019
Sistema di Interscambio Se il Cliente è già strutturato per
ricevere Fattura Elettronica riceverà il
file in formato XML.
XML XMLXML
Come emetto la fattura elettronica
28/02/2019 Caterina Claudi 7
AdE
Pec
Intermed.
Lo SdI effettua i controlli per verificare la correttezza dei
dati fiscali della fattura, la partita Iva del Fornitore/ Cliente
e/o Codice fiscale del consumatore finale
Se il file non supera i contro,lli viene scartato
28/02/2019 Caterina Claudi
8
La fattura scartata si considera omessa
Cosa fare in questo caso :
Controllo e scarto …
1. Riemissione entro 5 giorni con la stessa data e lo stesso numero
2. Se non è più possibile utilizzare lo stesso numero e la nuova data:
• Emissione di una fattura con il primo numero utile
• Inserire il riferimento della fattura scartata
• Emettere una nota di variazione interna
3. Istituzione di un apposito registro sezionale per le fatture
scartate
Esempio :
Fatture scartate
. Fattura n. 10 del 20/1/2019
. Fattura n. 103 del 20/3/2019
Registro Sezionale Fatt. riemesse
. Fattura n. 10/R del 27/1/2019
. Fattura n. 103/R del 29/3/2019
Conseguenze in caso di fattura scartata
La fattura scartata, se non regolarizzata nei 5 giorni,
si considera NON EMESSA le conseguenze sono :
a) Impossibilità di detrazione dell’IVA
b) Sanzioni previste per l’omessa fatturazione
28/02/2019 Caterina Claudi 9
Fattura omessa
Se la fattura non è conforme al formato XML si considera
omessa … conseguenze
28/02/2019 Caterina Claudi 10
Tempistiche
28/02/2019 Caterina Claudi 11
Fino al 30 Giugno 2019 le fatture emesse con la data della prestazione
possono essere inviate allo SdI :
a) entro il termine di liquidazione dell’iva (mensile/trimestrale) senza
sanzioni.
b) successivamente al termine della liquidazione IVA di competenza
con la sanzione del 20%
Esempio : (Contrib. Mensile) incasso del saldo di una pratica 74/ter il 26 gennaio 2019, la
fattura viene emessa con data 26 gennaio, viene trasmessa entro il 15 febbraio 2019, e
registrata in contabilità (registro Iva vendite) con competenza gennaio ed inclusa nella
liquidazione Iva del mese di gennaio e il versamento dell’iva a debito effettuata il 16 febbraio.
SE viene trasmessa il 20 febbraio viene applicata la sanzione del 20%
Dal 1° Luglio 2019 le fatture devono essere emesse entro 10 giorni
dall’effettuazione dell’operazione.
28/02/2019 Caterina Claudi
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SOGGETTI ESONERATI
Esclusioni…
• Regime di Vantaggio ex Adl 98/2011
• Regime Forfetario ex L. n. 190/2014
• Ricevono E-Fatt
• Emettono E-Fatt v/PA
OPERAZIONI ESONERATE
CESSIONI / PRESTAZIONI
VERSO /DA SOGGETTI
NON STABILITI E NON
IDENTIFICATI
Nuovo adempimento : «Comunicazione
operazioni transfrontaliere»
Escluse le operazioni con bolla doganale
28/02/2019 Caterina Claudi
13
Operazioni non soggette
all’obbligo di fatturazione elettronica
1. Operazioni Fuori Campo art. 74 (editoria )
L’agenzia delle Entrate, nelle FAQ pubblicate nel sito internet il 28 novembre 2018, ha
confermato che per le operazioni fuori campo di applicazione dell’Iva (tra le quali
sono comprese le operazioni monofase di cui all’articolo 74 del Dpr 633/72),
l’operatore non sarà obbligato a emettere fattura elettronica.
2. Operazioni fuori campo IVA e fatturazione elettronica facoltativa
Per le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA per mancanza del
presupposto soggettivo o oggettivo, ovvero territoriale (ad esempio, le operazioni di
cui all’articolo 2, comma 3, Dpr 633/1972), le disposizioni di legge stabiliscono che
l’operatore non è tenuto ad emettere una fattura e pertanto sono in linea generale
escluse dall'obbligo di emissione della fattura elettronica, come anche chiarito
dall'agenzia delle Entrate nelle FAQ pubblicate sul sito internet il 28 novembre 2018,
nella sezione Home/Aree tematiche/Fatturazione elettronica.
Quindi per le operazioni fuori campo Iva non sussiste alcun obbligo di emissione della
fattura, ferma restando la possibilità di emetterla
Tuttavia, quando si effettuano più cessioni per le quali si emette un’unica fattura, alcune
fuori campo ed altre imponibili si dovrà utilizzare la fattura elettronica per l’intera
operazione.
 Imposta di bollo e la fattura elettronica
28/02/2019 Caterina Claudi
15
Cosa cambia dal 1° Gennaio 2019
Con il decreto del ministro dell'Economia del 28 dicembre 2018,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7 gennaio, sono state
introdotte le regole per l’ssolvimento del bollo applicato in modo
virtuale sulle fatture elettroniche
Le regole per l’applicazione dell’imposta di bollo sono dettate dall’articolo 6 della
Tabella B e dell’articolo 13 della Tariffa dal coordinamento di questi due articoli
emerge che l’imposta di bollo si applica per le fatture aventi ad oggetto
corrispettivi non soggetti ad Iva, se la somma certificata è di ammontare
superiore ad € 77,47 e a condizione che non si applichino specifiche esenzioni.
Di conseguenza, le ipotesi per le quali non trova applicazione l’imposta di bollo sono:
1. fatture di importo non superiore ad € 77,47;
2. corrispettivi imponibili Iva;
3. la presenza di specifiche esclusioni.
28/02/2019 Caterina Claudi
16
Cosa cambia dal 1 gennaio 2019
Sono, invece, da assoggettare ad imposta di bollo di €
2,00 le fatture se di importo superiore ad € 77,47 riguardanti:
1.operazioni fuori campo Iva, per mancanza dei
presupposti soggettivi od oggettivi;
2.operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto
territoriale;
3.operazioni esenti, ex articolo 10 D.P.R. 633/1972;
4.operazioni non imponibili, relative a operazioni assimilate alle
esportazioni, a servizi internazionali o connessi agli scambi
internazionali e alle cessioni agli esportatori abituali (a meno che i
documenti in parola non godano di specifica esenzione
dall’imposta di bollo), operazioni 74/ter ambito Fuori CEE
5.operazioni escluse da Iva ex articolo 15 D.P.R. 633/1972.
28/02/2019 Caterina Claudi
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Imposta di bollo: nuove modalità di pagamento
L’Agenzia delle entrate provvederà a calcolare l’ammontare
dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche alla fine
di ogni trimestre inviate, l’ammontare dovuto e lo renderà noto al
contribuente attraverso il Sistema di Interscambio SdI.
Il versamento dell’importo si effettuerà entro il giorno 20 del mese
successivo al trimestre mediante F24 precompilato; il contribuente
potrà scegliere di pagare l’imposta di bollo con addebito sul conto
corrente bancario o postale.
28/02/2019 Caterina Claudi
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Esempi operazioni tipiche del settore
Tipologia di prestazione BOLLO
Fattura x commissioni importo assoggettato ad IVA NO
Fattura x commissioni - NON IMPONIBILE ART. 9 - IMPORTO
INFERIORE A EURO 77,70 NO
Fattura x commissioni - NON IMPONIBILE ART. 9 - IMPORTO
SUPERIORE A EURO 77,70 SI
Fattura 74/ter - operazione ENTRO CEE NO
Fattura 74/ter - operazione FUORI CEE - IMPORTO INFERIORE A
EURO 77,70 NO
Fattura 74/ter - operazione FUORI CEE - IMPORTO SUPERIORE A
EURO 77,70 SI
Fattura 74/ter - operazione mista : parte FUORI CEE superiore ad euro
77,70 SI
 Operazioni tipiche
Agenzie di Viaggio e Tour operator
Cosa cambia nel regime 74/ter
Praticamente nulla :
a) Le fatture saranno emesse in xml
b) Le fatture di costo potranno essere sia in xml che in formato
cartaceo : esempio biglietti aerei, biglietti museali, fatture di
accompagnatori e/o guide che hanno optato per il regime
forfettario
28/02/2019 Caterina Claudi 20
28/02/2019 Caterina Claudi
21
Domiciliazione fattura presso l’agenzia
intermediaria …
• I tour operator, che vendono i viaggi tramite le agenzie intermediarie, possono
emettere la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione e la domiciliano presso la stessa agenzia intermediaria. Sarà
pertanto importante prestare la massima attenzione al campo
“CodiceDestinatario”.
• L’Agenzia delle Entrate ha previsto che si possa inserire un codice convenzionale
“0000000” nel caso in cui il cliente sia un consumatore finale e, nella sezione delle
informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica non siano stati compilati
i campi “IdFiscaleIVA” ma sia stato compilato solo il campo “CodiceFiscale”
del cliente.
• L’Agenzia delle Entrate ha previsto anche la possibilità di compilare – sempre
inserendo il codice convenzionale “0000000”, il successivo campo
“PECDestinatario” con l’indirizzo PEC dell’agenzia di viaggi intermediaria,
appunto per la domiciliazione della fattura.
28/02/2019 Caterina Claudi
22
AUTOFATTURE 74 TER COMMA 8
I TO emettono le fatture riepilogative mensili, ai sensi dell’art. 74-ter, c.8, del DPR n.
633/72 e art. 7, del DM n. 340/1999, per le provvigioni maturate dalle agenzie di
viaggi intermediarie, e le trasmettono riportando la dicitura “autofattura” (TD01) nel
tipo documento dei dati generali.
Si possono verificare due casi :
1 ) se il cessionario / committente, che emette la fattura per conto del cedente /
prestatore ha registrato il proprio indirizzo telematico nell'anagrafe dell'Agenzia delle
Entrate, la fattura verrà di default ricapitata sempre con un soggetto con la conseguenza
che il cedente o prestatore non ha modo di sapere che è stato emessa una fattura per
conto; secondo l'Agenzia, quindi, al fine di conoscere il cedente o prestatore, il
cessionario / committente invia una copia di cortesia a mezzo posta, Pec o altra
modalità analogica, nella quale sarà precisato che l'originale della fattura in formato
elettronico (l'unica valida) è disponibile nella sua area riservata "fatture emesse" sul
sito dell'Agenzia;
28/02/2019 Caterina Claudi
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AUTOFATTURE 74 TER COMMA 8
28/02/2019 Caterina Claudi
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AUTOFATTURE 74 TER COMMA 8
2) se, invece, il cessionario / committente non ha Registrato il proprio Indirizzo
telematico sul sito dell'Agenzia sarà possibile per QUESTI INDICARE nella Fattura
l' indirizzo telematico (Pec o codice Destinatario ) del cedente o prestatore di
modo che sia per lui visibile la fattura emessa per suo conto dal cessionario o
committente; in questa situazione si riscontra l'anomalia per cui il documento
ricevuto dal cedente / prestatore si dovrebbe trovare all'interno dell'area
"fatture ricevute" pur non essendo una fattura di acquisto ma una fattura di
vendita .
Attenzione
In entrambi i casi, sarà opportuno applicare i registri sezionali , concordando con il
cessionario / committente le tipologie di numerazione da applicare alle fatture emesse
in modo da poter cedere / prestatore di poterle reperire più facilmente all'interno delle
aree di passaggio dal momento che il cedente / prestatore emetterà anche ingrasso,
oltre a quelle emesse in "auto fatturazione"
28/02/2019 Caterina Claudi
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AUTOFATTURE 74 TER COMMA 8
FAQ Agenzia delle Entrate n. 53 pubblicata il 21 dicembre 2018
D.: "Sono un’agenzia viaggi organizzatrice ed emetto la fattura ai sensi dell’art.
74-ter, comma 8, del Dpr. 633/1972: come devo compilare la fattura elettronica?
Sono obbligato a richiedere una delega, da inviare all’Agenzia delle entrate,
all’agenzia viaggi intermediaria per emettere la fattura per suo conto?
R: L’agenzia di viaggi organizzatrice deve compilare la fattura elettronica ordinaria
(“Tipo Documento” TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto
dell’agenzia viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi “Terzo Intermediario o
Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”) ed inserendo - in luogo dell’aliquota
IVA - il codice natura:
•N6 se la fattura riguarda operazioni imponibili;
•N3 se la fattura riguarda operazioni non imponibili.
L’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21 del d.P.R. n.
633/72 non prevede alcuna predisposizione e invio all’Agenzia delle entrate di
delega".
Nel caso specifico, pertanto l’autofattura deve essere emessa in formato
elettronico, facendola transitare dallo SdI.
28/02/2019 Caterina Claudi
26
IATA – FATTURAZIONE CENTRALIZZATA
L'art. 21 del dpr 633/72 consente che la fattura possa essere emessa da un
soggetto terzo in nome e per conto del committente – self billing
(caso ricorrente le provvigioni dei vettori).
Per le commissioni sulle vendite di biglietterie aeree le fatture, emesse
da Prisma solutions per conto delle agenzie di viaggio che hanno
aderito alla fatturazione centralizzata, dovranno essere ricercate
nell’area consultazione «le tue fatture emesse" dell'Agenzia delle
Entrate .
La Prisma, comunque, trasmettera’ solo le fatture emesse verso i
vettori residenti in Italia, quindi tutte le altre emesse nei confronti dei
vettori esteri, dovranno essere registrate con la copia pdf che si trova
all'interno di BSP Link … le stesse poi dovranno essere inserite
nell'esterometro.
28/02/2019 Caterina Claudi
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Fatture provvigioni attive emesse da Italo
…
Anche in questo caso la fattura viene materialmente inviata allo SDI
da NTV anche se data e numero devono essere inseriti
dall’agenzia
Anche in questo caso dovranno essere ricercate nell’area
consultazione «le tue fatture emesse" dell'Agenzia delle Entrate .
28/02/2019 Caterina Claudi
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TRENITALIA …
28/02/2019 Caterina Claudi
29
…
TRENITALIA …
Da parte di Trenitalia è arrivata una mail con le istruzioni per
l'emissione della fattura.
Essendo il sistema di Trenitalia ancora non pronto è possibile
emettere la fattura con i dati relativi alle provvigioni in formato xml
ed allegare alla stessa un prospetto compilato e stampato in pdf, con
i dati richiesti da Trenitalia.
La fattura viene accettata da Sdi e anche da Trenitalia.
28/02/2019 Caterina Claudi
30
…
TRENITALIA …
Facsimile :
ALLEGATO ALLA FATTURA N. .. / 2019 -
Di seguito si riportano le richieste richieste da TRENITALIA che non è possibile inserire nella fattura elettronica nel
tracciato predisposto con le specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate non previste in questi campi
1. Tipologia Contraentecampo 2.2.1.16.1 '' TipoDato '' riportare: ' ' Tipologia Contraente '' :
campo 2.2.1.16.2 '' RiferimentoTesto '' inserimento uno dei valori dei valori: "AGF"
2. Codice Contratto Conto
• nel campo 2.2.1.16.1 '' TipoDato '' riportare: '' Codice Conto contratto '' ;
• nel campo 2.2.1.16.2 '' Riferimento a '' inserire Il proprio Codice Contratto Conto. XXXXXXXX
3. Periodo di competenza
• 2.2.1.7 '' DataInizioPeriodo '' L'inizio del periodo di competenza " 01 / gen / 2019"
• 2.2.1.7 '' DataFinePeriodo '' La fine del periodo di competenza " 31 / gen / 2019 "
Dati generali del documento
• 2.1.1.11" Causale1 "la seguente dicitura, specificando l'importo delle vendite del periodo: " La società si debitrice
nei confronti di Trenitalia per EUR XXXXXXXX a fronte delle vendite eseguite e delle esigenze
regolarizations emesse nello stesso Periodo.”
• 2.1.1.11 "Causale2" la prossima dicitura: " Tale importo sarà oggetto di separato versamento a favore di
Trenitalia nei termini e con le modalità dal contratto vigente ed al netto delle provvigioni di cui alla presente
fattura."
Attività di business travel : estratto conto o fattura??
28/02/2019 Caterina Claudi 31
D. La fornitura di biglietti aerei ad aziende utilizzati per le trasferte dei
dipendenti possono essere giustificati da estratto conto?
R. Si, è stato ribadito anche nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
n. 22 del 4 ottobre 2018 :
. Per i servizi di trasporto forniti dall’agenzia di viaggio alla Società/Datore di
lavoro, pagati con carta di credito è sufficiente un estratto conto in formato
pdf, dall’estratto conto devono apparire i dettagli delle transazioni effettuate,
e più precisamente :
1. data d’acquisto del biglietto aereo, ferroviario,
2. nome del passeggero;
3. centro di costo se presente, codice identificativo del Dipendente , codice
identificativo del viaggio;
6. dati del vettore per gli acquisti di biglietti aerei (Compagnia aerea, il numero
del biglietto elettronico, classe di prenotazione, datapartenza, itinerario di
viaggio);
7. la valuta e l’importo pagato.
28/02/2019 Caterina Claudi
Per i diritti /FEE invece sempre fattura elettronica intestata alla
società cliente .
Se la società insiste per avere fattura potete inserire i biglietti
aerei con il codice IVA art.15 DPR 633/72
CAMPO NATURA : N1
32
28/02/2019 Caterina Claudi
D. : Quando posso utilizzare l’art.15 DPR 633/72
R. : nei seguenti casi :
• penalità per cancellazioni pacchetti ed altri servizi turistici
• addebiti di anticipazioni effettuate in nome e per conto
del
cliente, purché regolarmente documentate
33
28/02/2019 Caterina Claudi 34
D. Se vendo un biglietto aereo Alitalia con relative fee, devo
emettere solo RF delle fee?
R. E’ consigliabile, in effetti la ricevuta fiscale è un sistema
pratico e veloce per certificare l’incasso della Fee.
LA FATTURA, però, DOVRÀ ESSERE SEMPRE EMESSA
SE IL CLIENTE LA RICHIEDE AL MOMENTO
DELL’ACQUISTO DEL BIGLIETTO
I corretti termini per la detrazione dell’IVA
sui documenti di acquisto
28/02/2019 Caterina Claudi 35
D. Ipotizzando di ricevere il 5 febbraio una fattura fornitore con
data documento 28/01/2019, quale di questi due scenari è corretto?
A: la fattura è da registrare con data registrazione 05/02/2019 ma da
portare in detrazione nella liquidazione IVA di gennaio 2019
B: la fattura è da registrare con data registrazione 05/02/2019 e da
portare in detrazione nella liquidazione IVA di febbraio 2019
28/02/2019 Caterina Claudi 36
R. A norma dell’articolo 1 del DPR 100/1998, il diritto alla
detrazione dell’imposta dei documenti di acquisto relativa ad
operazioni effettuate nel mese X può essere esercitata in relazione ai
documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Sarei portato quindi a dire che la soluzione A mi sembra quella più
corretta,
28/02/2019 Caterina Claudi
37
 Quesiti telefisco 2019
Fatture non elettroniche
28/02/2019 Caterina Claudi 38
D. Le fatture passive emesse nel 2019 da soggetti residenti in
Italia e non obbligati ad emettere le fatture elettroniche (e.g.
titolari di partita Iva in regime dei minimi) non dovranno essere
comunicate all’agenzia delle Entrate?
La risposta dell’Esperto
Corretto. Tali fatture non transitano per lo Sdi, non vanno
indicate nel cosiddetto “esterometro” e nemmeno
nello spesometro, essendo quest’ultimo stato abolito.
Giorgio Gavelli
Data di registrazione contabile
28/02/2019 Caterina Claudi 39
D. Se ricevo una fattura dallo Sdi il 5 febbraio, con data documento 31
gennaio, la fattura deve essere registrata in contabilità il 5 febbraio o
posso registrarla con la data del documento ovvero 31 gennaio ?
La risposta dell'Esperto
La fattura deve essere registrata in contabilità facendo riferimento alla
data di ricevimento. Ovvero il 5 febbraio. Solo in questo modo sarebbe
rispettata, ad esempio, la rilevazione delle operazioni in ordine
cronologico di data nel libro giornale e solo così si rispettano le regole
di detrazione come modificate dal Dl 119/2018 .
Andrea Barison
La data di emissione della fattura differita
28/02/2019 Caterina Claudi 40
D. Vorrei una conferma che, contrariamente alla fattura immediata nella quale
la data di fattura può non coincidere con la data di trasmissione, in caso di
fattura differita la data di fattura deve coincidere con la data di trasmissione.
In caso affermativo allora non è corretto datare una fattura differita ad
esempio 31 gennaio ma inviarla entro il 16 febbraio. E' corretto?
La risposta dell'Esperto
Nel caso di emissione della fattura differita, l’articolo 21, comma 4, lettera a) del Dpr
n. 633/1972 ammette che la stessa venga emessa entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni indicando il dettaglio di tutti i
Ddt emessi. Pertanto, in tale ipotesi la data di emissione della fattura deve
essere la medesima della sua trasmissione allo Sdi. In termini operativi, nel caso
in cui una fattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di luglio 2019, per poter
essere trasmessa allo Sdi il 6 agosto 2019 deve riportare tale data. Si ricorda infine che
per il primo semestre 2019 a seguito della previsione della moratoria, non viene
sanzionata l’emissione della fattura differita datata 31 gennaio 2019 e trasmessa allo
Sdi entro il termine della prima liquidazione utile (16 febbraio 2019).
Roberta De Pirro
Detrazione Fattura Passiva
28/02/2019 Caterina Claudi 41
D. Qual è la data da considerare in ordine alla detrazione del
ciclo passivo: la data di ricezione o la data di presa visione?
La risposta dell'Esperto
La data di ricezione della fattura varia a seconda delle situazioni. Come
indicato nel Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
protocollo n. 89757/2018 del 30 aprile 2018, nel caso in cui il controllo
effettuato dallo SdI sulle fatture ricevute dal soggetto emittente dia
esito positivo, la fattura è resa disponibile al destinatario in funzione
della modalità scelta per la ricezione della stessa:
a) nel caso di ricezione mediante pec: la ricevuta di avvenuta consegna,
rilasciata allo SdI dal gestore della pec del destinatario, attesta il
deposito del documento nella casella del ricevente;
b) utilizzo di altri canali: (web service, FTP) la data di ricezione è
attestata dalla ricevuta di consegna telematica.
28/02/2019 Caterina Claudi
Diversamente, si legge ancora nel Provvedimento in questione (punti
4.6 e 4.7) nel caso in cui la fattura elettronica venga messa a
disposizione nell’apposita area riservata del sito dell’agenzia delle
Entrate, la data di ricezione deve essere identificata come segue:
c) nel caso di impossibilità di recapito della fattura perché il canale
telematico non è attivo o funzionate oppure perché la casella pec
indicata è piena o non attiva, la data di ricezione della fattura coincide
con quella in cui il cessionario/committente prende visione del
documento;
d) nell’ipotesi di messa a disposizioni nell’apposita area del sito web
dell’agenzia delle Entrate, perché il cessionario/committente è un
consumatore finale, la data di ricezione coincide con quella di messa a
disposizione del documento elettronico.
Roberta De Pirro
42
Fatture ricevute soggette a reverse charge
28/02/2019 Caterina Claudi 43
D. Per le fatture ricevute da fornitori (ad. es. per lavori di pulizia)
soggette a registrazione con reverse charge il committente deve
emettere fattura elettronica per la parte relativa all'Iva a debito?
La risposta dell'Esperto
Per gli acquisti in reverse charge interno, per i quali l’operatore Iva italiano riceve una
fattura elettronica riportante la natura N6, regime di inversione contabile, deve essere
effettuata una integrazione della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la
conseguente registrazione della stessa sia nel registro degli acquisti che in quello delle
vendite. Considerando l’impossibilità di effettuare questa integrazione nel documento
elettronico ricevuto dal Sdi, di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile,
l’agenzia delle Entrate ha chiarito che questa integrazione possa essere effettuata
predisponendo un’«autofattura»
28/02/2019 Caterina Claudi 44
(che contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo Iva
dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in
quello del cessionario/committente) da allegare al file della fattura passiva ricevuta in
xml dal prestatore/cessionario tramite lo Sdi, contenente sia i dati necessari per
l’integrazione sia gli estremi della stessa (circolare 2 luglio 2018, n. 13/E, risposta 3.1).
Questa autofattura elettronica, in formato xml, dovrà riportare nel campo
TipoDocumento il codice TD1 relativo alle fatture e non il codice TD20 dedicato alle
autofatture (risposte 1.8 e 2.4 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019
e risposta a telefisco 2019), quindi, viene impropriamente chiamata «autofattura».
L’agenzia delle Entrate ha anche sostenuto che questa «fattura» in formato xml potrà
essere inviato al Sdi, ai fini dell’eventuale conservazione elettronica offerta
dall’agenzia delle Entrate, nel caso in cui si sia effettuata l’opzione (risposta delle
Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018 e faq 36). Questo invio allo Sdi è solo
facoltativo, ma si consiglia di non farlo, perché così facendo verrebbero caricate due
fatture nello Sdi, una da parte del prestatore/cedente e una da parte del
committente/cessionario. L’operazione, quindi, verrebbe registrata due volte dallo
Sdi, sia relativamente al ciclo attivo, sia per quello passivo (si veda la dispensa a
Telefisco 2019, Il Sole 24 Ore del 1° febbraio 2019 e il comunicato stampa di
Assosoftware del 14 gennaio 2019).
Luca De Stefani
28/02/2019 Caterina Claudi
45
…Gr
Grazie per l’attenzione
c.claudi@tebrok.it

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  • 1. Fatturazione elettronica in vigore dal 1 gennaio 2019: Agenzie di Viaggio : criticità del settore A cura di: Caterina Claudi Firenze 28/02/2018
  • 2.  E Fatt : breve riepilogo 28/02/2019 Caterina Claudi 2
  • 3. 28/02/2019 Caterina Claudi 3 Sono obbligati all’emissione delle fatture in formato elettronico tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti (stabili organizzazioni) in Italia che effettuano . Cessioni di beni – art. 2 DPR 633/72 . Prestazioni di servizi – art.3 DPR 633/72 Verso altri soggetti passivi B2B o privati consumatori B2C Quali sono i soggetti obbligati
  • 4. la vera sfida sarà cambiare il modo di lavorare in azienda ….. 28/02/2019 Caterina Claudi Cambia soltanto il formato con cui emetto la fattura e il metodo di spedizione :  da cartacea / pdf a xml  deve essere trasmessa e ricevuta solo in formato elettronico mediante l’utilizzo dello SDI Come emetto la fattura dal 1/1/2019 4
  • 5. Art.6 DPR 633/72 EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI Cessioni Di Beni . Momento della consegna/spedizione del bene Prestazioni Di Servizi . Momento del pagamento Operazioni 74/ ter . Partenza del viaggio o saldo se antecedente 28/02/2019 Caterina Claudi 5 MOMENTO IMPOSITIVO … EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE ESIGIBILITA’ DELL’IMPOSTA EMISSIONE FATTURA TRASMISSIONE ALLO SDI
  • 6. 28/02/2019 Caterina Claudi 6 Nessuna norma fiscale legata agli obblighi di emissione fattura è cambiata … Le regole sono sempre le stesse dettate dal DPR 633/72 : Art. 21 (fatturazione delle operazioni) Art. 23 (registrazione delle fatture) Art. 25 (registrazione degli acquisti) Art. 26 (Variazione dell’imponibile o dell’imposta) Art.74/ter comma 7 (emissione fattura ) Art.74/ter comma 8 (emissione autofattura) Cosa cambia dal 1°gennaio 2019
  • 7. Sistema di Interscambio Se il Cliente è già strutturato per ricevere Fattura Elettronica riceverà il file in formato XML. XML XMLXML Come emetto la fattura elettronica 28/02/2019 Caterina Claudi 7 AdE Pec Intermed. Lo SdI effettua i controlli per verificare la correttezza dei dati fiscali della fattura, la partita Iva del Fornitore/ Cliente e/o Codice fiscale del consumatore finale Se il file non supera i contro,lli viene scartato
  • 8. 28/02/2019 Caterina Claudi 8 La fattura scartata si considera omessa Cosa fare in questo caso : Controllo e scarto … 1. Riemissione entro 5 giorni con la stessa data e lo stesso numero 2. Se non è più possibile utilizzare lo stesso numero e la nuova data: • Emissione di una fattura con il primo numero utile • Inserire il riferimento della fattura scartata • Emettere una nota di variazione interna 3. Istituzione di un apposito registro sezionale per le fatture scartate Esempio : Fatture scartate . Fattura n. 10 del 20/1/2019 . Fattura n. 103 del 20/3/2019 Registro Sezionale Fatt. riemesse . Fattura n. 10/R del 27/1/2019 . Fattura n. 103/R del 29/3/2019
  • 9. Conseguenze in caso di fattura scartata La fattura scartata, se non regolarizzata nei 5 giorni, si considera NON EMESSA le conseguenze sono : a) Impossibilità di detrazione dell’IVA b) Sanzioni previste per l’omessa fatturazione 28/02/2019 Caterina Claudi 9
  • 10. Fattura omessa Se la fattura non è conforme al formato XML si considera omessa … conseguenze 28/02/2019 Caterina Claudi 10
  • 11. Tempistiche 28/02/2019 Caterina Claudi 11 Fino al 30 Giugno 2019 le fatture emesse con la data della prestazione possono essere inviate allo SdI : a) entro il termine di liquidazione dell’iva (mensile/trimestrale) senza sanzioni. b) successivamente al termine della liquidazione IVA di competenza con la sanzione del 20% Esempio : (Contrib. Mensile) incasso del saldo di una pratica 74/ter il 26 gennaio 2019, la fattura viene emessa con data 26 gennaio, viene trasmessa entro il 15 febbraio 2019, e registrata in contabilità (registro Iva vendite) con competenza gennaio ed inclusa nella liquidazione Iva del mese di gennaio e il versamento dell’iva a debito effettuata il 16 febbraio. SE viene trasmessa il 20 febbraio viene applicata la sanzione del 20% Dal 1° Luglio 2019 le fatture devono essere emesse entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
  • 12. 28/02/2019 Caterina Claudi 12 SOGGETTI ESONERATI Esclusioni… • Regime di Vantaggio ex Adl 98/2011 • Regime Forfetario ex L. n. 190/2014 • Ricevono E-Fatt • Emettono E-Fatt v/PA OPERAZIONI ESONERATE CESSIONI / PRESTAZIONI VERSO /DA SOGGETTI NON STABILITI E NON IDENTIFICATI Nuovo adempimento : «Comunicazione operazioni transfrontaliere» Escluse le operazioni con bolla doganale
  • 13. 28/02/2019 Caterina Claudi 13 Operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione elettronica 1. Operazioni Fuori Campo art. 74 (editoria ) L’agenzia delle Entrate, nelle FAQ pubblicate nel sito internet il 28 novembre 2018, ha confermato che per le operazioni fuori campo di applicazione dell’Iva (tra le quali sono comprese le operazioni monofase di cui all’articolo 74 del Dpr 633/72), l’operatore non sarà obbligato a emettere fattura elettronica. 2. Operazioni fuori campo IVA e fatturazione elettronica facoltativa Per le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo, ovvero territoriale (ad esempio, le operazioni di cui all’articolo 2, comma 3, Dpr 633/1972), le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad emettere una fattura e pertanto sono in linea generale escluse dall'obbligo di emissione della fattura elettronica, come anche chiarito dall'agenzia delle Entrate nelle FAQ pubblicate sul sito internet il 28 novembre 2018, nella sezione Home/Aree tematiche/Fatturazione elettronica. Quindi per le operazioni fuori campo Iva non sussiste alcun obbligo di emissione della fattura, ferma restando la possibilità di emetterla Tuttavia, quando si effettuano più cessioni per le quali si emette un’unica fattura, alcune fuori campo ed altre imponibili si dovrà utilizzare la fattura elettronica per l’intera operazione.
  • 14.  Imposta di bollo e la fattura elettronica
  • 15. 28/02/2019 Caterina Claudi 15 Cosa cambia dal 1° Gennaio 2019 Con il decreto del ministro dell'Economia del 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7 gennaio, sono state introdotte le regole per l’ssolvimento del bollo applicato in modo virtuale sulle fatture elettroniche Le regole per l’applicazione dell’imposta di bollo sono dettate dall’articolo 6 della Tabella B e dell’articolo 13 della Tariffa dal coordinamento di questi due articoli emerge che l’imposta di bollo si applica per le fatture aventi ad oggetto corrispettivi non soggetti ad Iva, se la somma certificata è di ammontare superiore ad € 77,47 e a condizione che non si applichino specifiche esenzioni. Di conseguenza, le ipotesi per le quali non trova applicazione l’imposta di bollo sono: 1. fatture di importo non superiore ad € 77,47; 2. corrispettivi imponibili Iva; 3. la presenza di specifiche esclusioni.
  • 16. 28/02/2019 Caterina Claudi 16 Cosa cambia dal 1 gennaio 2019 Sono, invece, da assoggettare ad imposta di bollo di € 2,00 le fatture se di importo superiore ad € 77,47 riguardanti: 1.operazioni fuori campo Iva, per mancanza dei presupposti soggettivi od oggettivi; 2.operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale; 3.operazioni esenti, ex articolo 10 D.P.R. 633/1972; 4.operazioni non imponibili, relative a operazioni assimilate alle esportazioni, a servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali e alle cessioni agli esportatori abituali (a meno che i documenti in parola non godano di specifica esenzione dall’imposta di bollo), operazioni 74/ter ambito Fuori CEE 5.operazioni escluse da Iva ex articolo 15 D.P.R. 633/1972.
  • 17. 28/02/2019 Caterina Claudi 17 Imposta di bollo: nuove modalità di pagamento L’Agenzia delle entrate provvederà a calcolare l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche alla fine di ogni trimestre inviate, l’ammontare dovuto e lo renderà noto al contribuente attraverso il Sistema di Interscambio SdI. Il versamento dell’importo si effettuerà entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre mediante F24 precompilato; il contribuente potrà scegliere di pagare l’imposta di bollo con addebito sul conto corrente bancario o postale.
  • 18. 28/02/2019 Caterina Claudi 18 Esempi operazioni tipiche del settore Tipologia di prestazione BOLLO Fattura x commissioni importo assoggettato ad IVA NO Fattura x commissioni - NON IMPONIBILE ART. 9 - IMPORTO INFERIORE A EURO 77,70 NO Fattura x commissioni - NON IMPONIBILE ART. 9 - IMPORTO SUPERIORE A EURO 77,70 SI Fattura 74/ter - operazione ENTRO CEE NO Fattura 74/ter - operazione FUORI CEE - IMPORTO INFERIORE A EURO 77,70 NO Fattura 74/ter - operazione FUORI CEE - IMPORTO SUPERIORE A EURO 77,70 SI Fattura 74/ter - operazione mista : parte FUORI CEE superiore ad euro 77,70 SI
  • 19.  Operazioni tipiche Agenzie di Viaggio e Tour operator
  • 20. Cosa cambia nel regime 74/ter Praticamente nulla : a) Le fatture saranno emesse in xml b) Le fatture di costo potranno essere sia in xml che in formato cartaceo : esempio biglietti aerei, biglietti museali, fatture di accompagnatori e/o guide che hanno optato per il regime forfettario 28/02/2019 Caterina Claudi 20
  • 21. 28/02/2019 Caterina Claudi 21 Domiciliazione fattura presso l’agenzia intermediaria … • I tour operator, che vendono i viaggi tramite le agenzie intermediarie, possono emettere la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e la domiciliano presso la stessa agenzia intermediaria. Sarà pertanto importante prestare la massima attenzione al campo “CodiceDestinatario”. • L’Agenzia delle Entrate ha previsto che si possa inserire un codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il cliente sia un consumatore finale e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica non siano stati compilati i campi “IdFiscaleIVA” ma sia stato compilato solo il campo “CodiceFiscale” del cliente. • L’Agenzia delle Entrate ha previsto anche la possibilità di compilare – sempre inserendo il codice convenzionale “0000000”, il successivo campo “PECDestinatario” con l’indirizzo PEC dell’agenzia di viaggi intermediaria, appunto per la domiciliazione della fattura.
  • 22. 28/02/2019 Caterina Claudi 22 AUTOFATTURE 74 TER COMMA 8 I TO emettono le fatture riepilogative mensili, ai sensi dell’art. 74-ter, c.8, del DPR n. 633/72 e art. 7, del DM n. 340/1999, per le provvigioni maturate dalle agenzie di viaggi intermediarie, e le trasmettono riportando la dicitura “autofattura” (TD01) nel tipo documento dei dati generali. Si possono verificare due casi : 1 ) se il cessionario / committente, che emette la fattura per conto del cedente / prestatore ha registrato il proprio indirizzo telematico nell'anagrafe dell'Agenzia delle Entrate, la fattura verrà di default ricapitata sempre con un soggetto con la conseguenza che il cedente o prestatore non ha modo di sapere che è stato emessa una fattura per conto; secondo l'Agenzia, quindi, al fine di conoscere il cedente o prestatore, il cessionario / committente invia una copia di cortesia a mezzo posta, Pec o altra modalità analogica, nella quale sarà precisato che l'originale della fattura in formato elettronico (l'unica valida) è disponibile nella sua area riservata "fatture emesse" sul sito dell'Agenzia;
  • 24. 28/02/2019 Caterina Claudi 24 AUTOFATTURE 74 TER COMMA 8 2) se, invece, il cessionario / committente non ha Registrato il proprio Indirizzo telematico sul sito dell'Agenzia sarà possibile per QUESTI INDICARE nella Fattura l' indirizzo telematico (Pec o codice Destinatario ) del cedente o prestatore di modo che sia per lui visibile la fattura emessa per suo conto dal cessionario o committente; in questa situazione si riscontra l'anomalia per cui il documento ricevuto dal cedente / prestatore si dovrebbe trovare all'interno dell'area "fatture ricevute" pur non essendo una fattura di acquisto ma una fattura di vendita . Attenzione In entrambi i casi, sarà opportuno applicare i registri sezionali , concordando con il cessionario / committente le tipologie di numerazione da applicare alle fatture emesse in modo da poter cedere / prestatore di poterle reperire più facilmente all'interno delle aree di passaggio dal momento che il cedente / prestatore emetterà anche ingrasso, oltre a quelle emesse in "auto fatturazione"
  • 25. 28/02/2019 Caterina Claudi 25 AUTOFATTURE 74 TER COMMA 8 FAQ Agenzia delle Entrate n. 53 pubblicata il 21 dicembre 2018 D.: "Sono un’agenzia viaggi organizzatrice ed emetto la fattura ai sensi dell’art. 74-ter, comma 8, del Dpr. 633/1972: come devo compilare la fattura elettronica? Sono obbligato a richiedere una delega, da inviare all’Agenzia delle entrate, all’agenzia viaggi intermediaria per emettere la fattura per suo conto? R: L’agenzia di viaggi organizzatrice deve compilare la fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento” TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria (valorizzando i blocchi “Terzo Intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”) ed inserendo - in luogo dell’aliquota IVA - il codice natura: •N6 se la fattura riguarda operazioni imponibili; •N3 se la fattura riguarda operazioni non imponibili. L’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21 del d.P.R. n. 633/72 non prevede alcuna predisposizione e invio all’Agenzia delle entrate di delega". Nel caso specifico, pertanto l’autofattura deve essere emessa in formato elettronico, facendola transitare dallo SdI.
  • 26. 28/02/2019 Caterina Claudi 26 IATA – FATTURAZIONE CENTRALIZZATA L'art. 21 del dpr 633/72 consente che la fattura possa essere emessa da un soggetto terzo in nome e per conto del committente – self billing (caso ricorrente le provvigioni dei vettori). Per le commissioni sulle vendite di biglietterie aeree le fatture, emesse da Prisma solutions per conto delle agenzie di viaggio che hanno aderito alla fatturazione centralizzata, dovranno essere ricercate nell’area consultazione «le tue fatture emesse" dell'Agenzia delle Entrate . La Prisma, comunque, trasmettera’ solo le fatture emesse verso i vettori residenti in Italia, quindi tutte le altre emesse nei confronti dei vettori esteri, dovranno essere registrate con la copia pdf che si trova all'interno di BSP Link … le stesse poi dovranno essere inserite nell'esterometro.
  • 27. 28/02/2019 Caterina Claudi 27 Fatture provvigioni attive emesse da Italo … Anche in questo caso la fattura viene materialmente inviata allo SDI da NTV anche se data e numero devono essere inseriti dall’agenzia Anche in questo caso dovranno essere ricercate nell’area consultazione «le tue fatture emesse" dell'Agenzia delle Entrate .
  • 29. 28/02/2019 Caterina Claudi 29 … TRENITALIA … Da parte di Trenitalia è arrivata una mail con le istruzioni per l'emissione della fattura. Essendo il sistema di Trenitalia ancora non pronto è possibile emettere la fattura con i dati relativi alle provvigioni in formato xml ed allegare alla stessa un prospetto compilato e stampato in pdf, con i dati richiesti da Trenitalia. La fattura viene accettata da Sdi e anche da Trenitalia.
  • 30. 28/02/2019 Caterina Claudi 30 … TRENITALIA … Facsimile : ALLEGATO ALLA FATTURA N. .. / 2019 - Di seguito si riportano le richieste richieste da TRENITALIA che non è possibile inserire nella fattura elettronica nel tracciato predisposto con le specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate non previste in questi campi 1. Tipologia Contraentecampo 2.2.1.16.1 '' TipoDato '' riportare: ' ' Tipologia Contraente '' : campo 2.2.1.16.2 '' RiferimentoTesto '' inserimento uno dei valori dei valori: "AGF" 2. Codice Contratto Conto • nel campo 2.2.1.16.1 '' TipoDato '' riportare: '' Codice Conto contratto '' ; • nel campo 2.2.1.16.2 '' Riferimento a '' inserire Il proprio Codice Contratto Conto. XXXXXXXX 3. Periodo di competenza • 2.2.1.7 '' DataInizioPeriodo '' L'inizio del periodo di competenza " 01 / gen / 2019" • 2.2.1.7 '' DataFinePeriodo '' La fine del periodo di competenza " 31 / gen / 2019 " Dati generali del documento • 2.1.1.11" Causale1 "la seguente dicitura, specificando l'importo delle vendite del periodo: " La società si debitrice nei confronti di Trenitalia per EUR XXXXXXXX a fronte delle vendite eseguite e delle esigenze regolarizations emesse nello stesso Periodo.” • 2.1.1.11 "Causale2" la prossima dicitura: " Tale importo sarà oggetto di separato versamento a favore di Trenitalia nei termini e con le modalità dal contratto vigente ed al netto delle provvigioni di cui alla presente fattura."
  • 31. Attività di business travel : estratto conto o fattura?? 28/02/2019 Caterina Claudi 31 D. La fornitura di biglietti aerei ad aziende utilizzati per le trasferte dei dipendenti possono essere giustificati da estratto conto? R. Si, è stato ribadito anche nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22 del 4 ottobre 2018 : . Per i servizi di trasporto forniti dall’agenzia di viaggio alla Società/Datore di lavoro, pagati con carta di credito è sufficiente un estratto conto in formato pdf, dall’estratto conto devono apparire i dettagli delle transazioni effettuate, e più precisamente : 1. data d’acquisto del biglietto aereo, ferroviario, 2. nome del passeggero; 3. centro di costo se presente, codice identificativo del Dipendente , codice identificativo del viaggio; 6. dati del vettore per gli acquisti di biglietti aerei (Compagnia aerea, il numero del biglietto elettronico, classe di prenotazione, datapartenza, itinerario di viaggio); 7. la valuta e l’importo pagato.
  • 32. 28/02/2019 Caterina Claudi Per i diritti /FEE invece sempre fattura elettronica intestata alla società cliente . Se la società insiste per avere fattura potete inserire i biglietti aerei con il codice IVA art.15 DPR 633/72 CAMPO NATURA : N1 32
  • 33. 28/02/2019 Caterina Claudi D. : Quando posso utilizzare l’art.15 DPR 633/72 R. : nei seguenti casi : • penalità per cancellazioni pacchetti ed altri servizi turistici • addebiti di anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate 33
  • 34. 28/02/2019 Caterina Claudi 34 D. Se vendo un biglietto aereo Alitalia con relative fee, devo emettere solo RF delle fee? R. E’ consigliabile, in effetti la ricevuta fiscale è un sistema pratico e veloce per certificare l’incasso della Fee. LA FATTURA, però, DOVRÀ ESSERE SEMPRE EMESSA SE IL CLIENTE LA RICHIEDE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO DEL BIGLIETTO
  • 35. I corretti termini per la detrazione dell’IVA sui documenti di acquisto 28/02/2019 Caterina Claudi 35 D. Ipotizzando di ricevere il 5 febbraio una fattura fornitore con data documento 28/01/2019, quale di questi due scenari è corretto? A: la fattura è da registrare con data registrazione 05/02/2019 ma da portare in detrazione nella liquidazione IVA di gennaio 2019 B: la fattura è da registrare con data registrazione 05/02/2019 e da portare in detrazione nella liquidazione IVA di febbraio 2019
  • 36. 28/02/2019 Caterina Claudi 36 R. A norma dell’articolo 1 del DPR 100/1998, il diritto alla detrazione dell’imposta dei documenti di acquisto relativa ad operazioni effettuate nel mese X può essere esercitata in relazione ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Sarei portato quindi a dire che la soluzione A mi sembra quella più corretta,
  • 37. 28/02/2019 Caterina Claudi 37  Quesiti telefisco 2019
  • 38. Fatture non elettroniche 28/02/2019 Caterina Claudi 38 D. Le fatture passive emesse nel 2019 da soggetti residenti in Italia e non obbligati ad emettere le fatture elettroniche (e.g. titolari di partita Iva in regime dei minimi) non dovranno essere comunicate all’agenzia delle Entrate? La risposta dell’Esperto Corretto. Tali fatture non transitano per lo Sdi, non vanno indicate nel cosiddetto “esterometro” e nemmeno nello spesometro, essendo quest’ultimo stato abolito. Giorgio Gavelli
  • 39. Data di registrazione contabile 28/02/2019 Caterina Claudi 39 D. Se ricevo una fattura dallo Sdi il 5 febbraio, con data documento 31 gennaio, la fattura deve essere registrata in contabilità il 5 febbraio o posso registrarla con la data del documento ovvero 31 gennaio ? La risposta dell'Esperto La fattura deve essere registrata in contabilità facendo riferimento alla data di ricevimento. Ovvero il 5 febbraio. Solo in questo modo sarebbe rispettata, ad esempio, la rilevazione delle operazioni in ordine cronologico di data nel libro giornale e solo così si rispettano le regole di detrazione come modificate dal Dl 119/2018 . Andrea Barison
  • 40. La data di emissione della fattura differita 28/02/2019 Caterina Claudi 40 D. Vorrei una conferma che, contrariamente alla fattura immediata nella quale la data di fattura può non coincidere con la data di trasmissione, in caso di fattura differita la data di fattura deve coincidere con la data di trasmissione. In caso affermativo allora non è corretto datare una fattura differita ad esempio 31 gennaio ma inviarla entro il 16 febbraio. E' corretto? La risposta dell'Esperto Nel caso di emissione della fattura differita, l’articolo 21, comma 4, lettera a) del Dpr n. 633/1972 ammette che la stessa venga emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni indicando il dettaglio di tutti i Ddt emessi. Pertanto, in tale ipotesi la data di emissione della fattura deve essere la medesima della sua trasmissione allo Sdi. In termini operativi, nel caso in cui una fattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di luglio 2019, per poter essere trasmessa allo Sdi il 6 agosto 2019 deve riportare tale data. Si ricorda infine che per il primo semestre 2019 a seguito della previsione della moratoria, non viene sanzionata l’emissione della fattura differita datata 31 gennaio 2019 e trasmessa allo Sdi entro il termine della prima liquidazione utile (16 febbraio 2019). Roberta De Pirro
  • 41. Detrazione Fattura Passiva 28/02/2019 Caterina Claudi 41 D. Qual è la data da considerare in ordine alla detrazione del ciclo passivo: la data di ricezione o la data di presa visione? La risposta dell'Esperto La data di ricezione della fattura varia a seconda delle situazioni. Come indicato nel Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, protocollo n. 89757/2018 del 30 aprile 2018, nel caso in cui il controllo effettuato dallo SdI sulle fatture ricevute dal soggetto emittente dia esito positivo, la fattura è resa disponibile al destinatario in funzione della modalità scelta per la ricezione della stessa: a) nel caso di ricezione mediante pec: la ricevuta di avvenuta consegna, rilasciata allo SdI dal gestore della pec del destinatario, attesta il deposito del documento nella casella del ricevente; b) utilizzo di altri canali: (web service, FTP) la data di ricezione è attestata dalla ricevuta di consegna telematica.
  • 42. 28/02/2019 Caterina Claudi Diversamente, si legge ancora nel Provvedimento in questione (punti 4.6 e 4.7) nel caso in cui la fattura elettronica venga messa a disposizione nell’apposita area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate, la data di ricezione deve essere identificata come segue: c) nel caso di impossibilità di recapito della fattura perché il canale telematico non è attivo o funzionate oppure perché la casella pec indicata è piena o non attiva, la data di ricezione della fattura coincide con quella in cui il cessionario/committente prende visione del documento; d) nell’ipotesi di messa a disposizioni nell’apposita area del sito web dell’agenzia delle Entrate, perché il cessionario/committente è un consumatore finale, la data di ricezione coincide con quella di messa a disposizione del documento elettronico. Roberta De Pirro 42
  • 43. Fatture ricevute soggette a reverse charge 28/02/2019 Caterina Claudi 43 D. Per le fatture ricevute da fornitori (ad. es. per lavori di pulizia) soggette a registrazione con reverse charge il committente deve emettere fattura elettronica per la parte relativa all'Iva a debito? La risposta dell'Esperto Per gli acquisti in reverse charge interno, per i quali l’operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura N6, regime di inversione contabile, deve essere effettuata una integrazione della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite. Considerando l’impossibilità di effettuare questa integrazione nel documento elettronico ricevuto dal Sdi, di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che questa integrazione possa essere effettuata predisponendo un’«autofattura»
  • 44. 28/02/2019 Caterina Claudi 44 (che contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo Iva dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente) da allegare al file della fattura passiva ricevuta in xml dal prestatore/cessionario tramite lo Sdi, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa (circolare 2 luglio 2018, n. 13/E, risposta 3.1). Questa autofattura elettronica, in formato xml, dovrà riportare nel campo TipoDocumento il codice TD1 relativo alle fatture e non il codice TD20 dedicato alle autofatture (risposte 1.8 e 2.4 delle Entrate all’evento del Cndcec del 15 gennaio 2019 e risposta a telefisco 2019), quindi, viene impropriamente chiamata «autofattura». L’agenzia delle Entrate ha anche sostenuto che questa «fattura» in formato xml potrà essere inviato al Sdi, ai fini dell’eventuale conservazione elettronica offerta dall’agenzia delle Entrate, nel caso in cui si sia effettuata l’opzione (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018 e faq 36). Questo invio allo Sdi è solo facoltativo, ma si consiglia di non farlo, perché così facendo verrebbero caricate due fatture nello Sdi, una da parte del prestatore/cedente e una da parte del committente/cessionario. L’operazione, quindi, verrebbe registrata due volte dallo Sdi, sia relativamente al ciclo attivo, sia per quello passivo (si veda la dispensa a Telefisco 2019, Il Sole 24 Ore del 1° febbraio 2019 e il comunicato stampa di Assosoftware del 14 gennaio 2019). Luca De Stefani
  • 45. 28/02/2019 Caterina Claudi 45 …Gr Grazie per l’attenzione c.claudi@tebrok.it