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LE REGOLE
PER LAVORARE IN SVIZZERA
La normativa di riferimento
Le imprese Italiane hanno il diritto di poter operare in Svizzera.
Tale diritto risulta legittimato dall’accordo siglato tra la
Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone.
Tale accordo risale al 21 giugno 1999.
L’art. 5 di tale accordo prevede espressamente che un prestatore di
servizi (o una società) gode del diritto di fornire sul territorio
dell’altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata
non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile.
Non necessita pertanto di alcun permesso fino a detto limite.
IL DIRITTO
La regola centrale è il vincolo sociale che impone di «garantire le
stesse condizioni di vita, occupazione e di lavoro di cui godono i
cittadini nazionali», secondo un assunto tipico delle condizioni di
«reciprocità», peraltro tale indicazione si deve coniugare con la
necessità del rispetto delle regole proprie della Confederazione.
Le imprese estere, ad esempio, devono attenersi alle condizioni
salariali e lavorative del paese in cui operano.
Per operare in svizzera dovranno quindi essere applicati, ai
dipendenti distaccati, i salari minimi previsti nei normali contratti di
lavoro. Di tale adempimento ricorre la responsabilità anche in capo
all’appaltatore.
VINCOLO SOCIALE
Per poter dare corso allo svolgimento della propria attività in
Svizzera le imprese hanno l’obbligo di assolvere una comunicazione
preventiva, chiamata nel gergo «notifica», che viene inoltrata
all’Ufficio di sorveglianza del mercato del lavoro.
La comunicazione in questione può essere fatta telematicamente
accreditandosi sul sito internet istituzionale oppure mediante le
normali vie: fax-posta.
LA NECESSITÀ DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE
La notifica deve avvenire sempre in un momento
antecedente rispetto all’avvio dell’attività lavorativa in
territorio Svizzero.
Nel presente documento saranno trattate solo le
problematiche relative a coloro che esercitano un’attività
lucrativa, in particolare ai prestatori di servizi:
- indipendenti;
- lavoratori distaccati.
LA NECESSITÀ DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE
Chi sono i lavoratori indipendenti?
I titolari o i soci di un’impresa che intendono prestare il
proprio lavoro in Svizzera per un periodo determinato di
tempo.
Chi sono i lavoratori dipendenti distaccati?
Sono i lavoratori che vengono distaccati in Svizzera da una
impresa con sede nell’Unione Europea nel contesto di un
rapporto di subordinazione al fine di fornire una prestazione
di servizio (esecuzione di mandati o di contratti d’appalto).
LA NECESSITÀ DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE
A decorrere dal 1° giugno 2004, la fornitura di una prestazione di
servizi della durata massima di 90 GIORNI per anno civile non
soggiace più all’obbligo del permesso.
La notifica in questione deve essere effettuata almeno 8 giorni
prima dell’avvio dell’attività in svizzera, domeniche e festività incluse
(escluse eccezioni). Nei casi di urgenza (riparazioni, incidenti, ecc.) è
possibile non rispettare il termine di 8 giorni ma necessita fare la
notifica quantomeno lo stesso giorno in cui vengono avviati i lavori
dandone giustificazione adeguata.
La procedura di notifica è consultabile sul sito dell’autorità federale
www.bfm.admin.ch
LA NECESSITÀ DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE
L’Ufficio per la sorveglianza del mercato, ricevuta la notifica,
inoltrerà una conferma.
La conferma solitamente riporta il seguente testo:
«Questo attestato conferma l’avvenuta notifica giusta le indicazioni
summenzionate. Per contro, questa conferma non rappresenta
un’approvazione per un’eventuale deroga ai termini di notifica.
Vogliate inoltre osservare eventuali indicazioni su questa conferma.
Infrazioni alla procedura possono essere sanzionate. Sono fatte
salve le prescrizioni della polizia economica, sanitaria e del
commercio, nonché altri obblighi legati all’esercizio della
professione».
LA NECESSITÀ DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE
Nel caso in cui intervengano delle variazioni a notifica avvenuta,
quali ad esempio:
- posticipo della data di inizio;
- riduzione o un prolungamento del periodo dell’impiego;
- interruzione dei lavori;
è necessario informare l’Ufficio per la sorveglianza effettuando una
comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo dfe-usml@ti.ch
La comunicazione va fatta al più tardi prima dell’inizio dell’impiego.
Nel caso in cui la notifica sia stata effettuata a mezzo posta o fax la
variazione deve essere comunicata con il medesimo mezzo.
LA NECESSITÀ DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE
Nella notifica vanno precisati:
1 - i dati dell’impresa che opererà il distacco in Svizzera;
2 - il genere di lavoro da eseguire;
3 - la durata del distacco, precisando la data d’inizio dei lavori e la
presumibile durata degli stessi. E’ opportuno segnalare la durata
per settimane, per non conteggiare sabati e domeniche nei 90
giorni annuali di distacco;
4 - il luogo esatto dove saranno occupati i lavoratori. E’
indispensabile segnare il numero civico del luogo dove si andrà
ad operare. Se fosse sprovvisto di numero civico va indicato il
numero di mappale;
IL CONTENUTO DELLA NOTIFICA
5 - il nome e l’indirizzo del committente svizzero (non
necessariamente il luogo dove si opererà coincide con l’indirizzo
del committente. Vanno perciò indicati entrambi);
6 - le indicazioni del o dei lavoratori distaccati: cognome, nome e
data di nascita dei lavoratori distaccati in Svizzera, nonché i
riferimenti INPS.
Successivamente si possono comunicare eventuali variazioni a
quanto già notificato, purché ciò avvenga in anticipo rispetto
all’avvio dei lavori sul territorio elvetico.
IL CONTENUTO DELLA NOTIFICA
Come precisato la convenzione prevede che l’impresa estera possa
operare nel territorio dell’altro stato per massimo 90 giorni per ogni
anno civile.
Oltre i 90 giorni necessita richiedere un permesso alle competenti
autorità che decidono sul suo rilascio partendo dall’esame delle
condizioni del mercato del lavoro e dei contingenti.
Soluzione alternativa: costituire un’impresa in Svizzera.
Si rammenta che i 90 giorni non dipendono dal numero delle
persone e che superato detto limite non è possibile lavorare.
Si consiglia pertanto di pianificare bene il loro utilizzo.
IL LIMITE DEI 90 GIORNI
Ogni persona soggiace alle disposizioni legali di sicurezza sociale di
un solo ed unico Stato.
Il lavoratore distaccato come pure il lavoratore indipendente
(titolare ditta individuale) resta, secondo il Regolamento CE
1408/71, sottoposto all’obbligo d’assicurazione sociale nel paese di
origine e, al momento del distaccamento in un Paese UE, deve
dimostrare il suo assoggettamento al regime sociale del suo paese di
origine per quanto riguarda AVS (ASSICURAZIONE Vecchiaia e
Superstiti)/AI (Assicurazione Invalidità), APG, LAINF, Cassa pensioni e
Cassa malati.
I lavoratori italiani permangono pertanto soggetti alla cassa INPS ed
all’INAIL.
LA COPERTURA ASSICURATIVA
Al fine di comprovare il regolare assoggettamento alla contribuzione
del paese di origine è istituito l’obbligo di ottenere,
preventivamente all’accesso nel territorio straniero, il modello A1
che viene compilato dall’utente e timbrato dall’Ufficio INPS
competente.
Riferimento del modello A1: circolare numero 99 del 21/07/2010
Se l’impresa sa a priori che lavorerà in maniera discontinua presso
uno stesso cantiere può richiedere il rilascio del modello indicando
un arco di tempo anche medio lungo (al massimo 2 mesi) purché la
sede dei lavori ed il committente siano sempre gli stessi.
LA COPERTURA ASSICURATIVA
Al momento della notifica nella quale viene dichiarata l’attività che
l’impresa si accinge a prestare l’Ente ha la possibilità di richiedere
una cauzione.
La cauzione viene richiesta al fine di garantire il rispetto delle norme
contrattuali.
La cauzione serve a :
- garantire le pene convenzionali
- coprire i costi di controllo e d’esecuzione del CCL;
- garantire il pagamento del contributo al fondo paritetico.
LA CAUZIONE
La cauzione va versata prima di lavorare in Svizzera e può essere
depositata:
- in contanti;
- costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca;
- costituita tramite garanzia assicurativa.
La titolarità della cauzione è dell’azienda.
Per ogni informazione: Sportello AIC 004191 8354550
La cauzione va versata presso la Commissione Paritetica cantonale.
Il suo importo varia in relazione all’importo del lavoro da eseguire:
- 10.000 fr. per lavori inferiori o uguali a 20.000 fr.
- 20.000 fr. per lavori superiori a 20.000 fr.
LA CAUZIONE
.
LA CAUZIONE
Di seguito si elencano le attività che sono soggette a cauzione in
Ticino:
• Copritetto e costruttori di facciate
• Ramo involucro
• Ramo della tecnica della costruzione
• Gessatura
• Settore dell'isolazione
• Pittura
• Artigianato del metallo
• Posa pavimenti/parchetto
• Piastrellisti
LA CAUZIONE
In dogana, al momento dell’importazione delle merci, necessita far
fronte alle “spese” relative a tale operazione.
In primis occorre far fronte all’Imposta sul valore aggiunto che
viene riscossa dall’Amministrazione federale delle dogane.
L’aliquota normale in Svizzera è l’8%.
In secundis necessita far fronte, solo per alcune tipologie di
prodotti importati, al pagamento del DAZIO.
IL TRASFERIMENTO DELLE MERCI ALL’ESTERO
CARNET ATA
• Il carnet ATA permette l'esportazione temporanea di materiale
professionale per un tempo massimo di 12 mesi.
• Questo documento permette, l'esportazione e l'importazione dai
Paesi aderenti alla Convenzione ATA, senza pagare il dazio e l'IVA,
purché le merci rientrino in Italia entro il termine di un anno dalla
data di emissione del carnet ATA.
• Comunque per materiale professionale minimo è consigliabile
contattare la Dogana competente.
IL TRASFERIMENTO DI BENI TEMPORANEO ALL’ESTERO
STRUMENTI DI LAVORO
• L’esportazione temporanea dell’attrezzatura da lavoro (utensileria
manuale, cacciaviti, chiavi inglesi, trapani, scala di alluminio, ecc.)
è normalmente ammessa senza particolari formalità mediante la
presentazione in Dogana di una lista con l’elenco degli attrezzi al
seguito del soggetto transitante.
• Si tenga presente che il valore del materiale presentato non deve
normalmente superare i 1'000 Euro. Detta lista deve essere
conservata ed esibita nuovamente all’atto del ritorno nel proprio
paese al fine di comprovarne il rimpatrio.
IL TRASFERIMENTO DEGLI STRUMENTI DI LAVORO
LAVORO
• I datori di lavoro italiani che distaccano i propri dipendenti in
Svizzera devono applicare le medesime condizioni di lavoro, in
particolare quelle relative al salario minimo, la compensazione
delle ore supplementari, il tempo di lavoro, la sicurezza sul posto
di lavoro, ecc., vigenti in Svizzera o nel Cantone, previste da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o da
contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale
(Dir. 96/71/CE).
IL DISTACCO ALL’ESTERO DEI LAVORATORI
LA BUSTA PAGA
La busta paga è la prova del rispetto delle norme dei bilaterali: va
inviata agli ispettori, se dagli stessi richiesta.
La busta paga appare la voce “retribuzione integrativa per lavoro in
Svizzera”, specificando numero ore e periodo.
Opportuno inviare agli ispettori anche un allegato dettagliato del
calcolo della differenza salariale.
ORARIO LAVORO
Sussiste l’obbligo di rispettare le norme svizzere:
• tragitto frontiera - cantiere: se supera 20’-30’ va retribuito
(dipende dal CCL)
• si pagano le ore effettive di lavoro, registrate su apposito modulo
giornaliero
IL DISTACCO ALL’ESTERO DEI LAVORATORI
IL DISTACCO ALL’ESTERO DEI LAVORATORI
ALTRI OBBLIGHI
Se previsti dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale:
• Contributo obbligatorio alle spese di perfezionamento
professionale, se il distacco dura più di 90 giorni.
• Spese dei controlli. Si tratta di una norma obbligatoria prevista da
tutti i contratti collettivi di obbligatorietà generale, finalizzata a
finanziare il funzionamento dei comitati paritetici di controllo
cantonali.
IL DISTACCO ALL’ESTERO DEI LAVORATORI
Gli stessi devono comprovare il proprio stato di indipendente:
• Non basta essere iscritti all’albo degli artigiani in Italia
L’autorità competente può esigere una prova richiedendo:
• Iscrizione a un albo professionale quale indipendente;
• Affiliazione alle assicurazioni sociali (INPS, INAIL) in Italia;
• Contratto (appalto) con un destinatario di prestazioni in Svizzera;
• Giro di clientela (numero di clienti);
• Disponibilità di materiale proprio (veicolo, attrezzature, ecc.);
• Presentazione personalizzata (pubblicità, corrispondenza);
• Numero partita IVA;
• Ulteriori indizi atti a provare l’esercizio di un’attività economica
indipendente.
I LAVORATORI INDIPENDENTI
Possono entrare in Svizzera come dipendenti di una ditta italiana se
sono in Italia da almeno un anno.
Come lavoratori autonomi non hanno diritto alla libera circolazione.
I LAVORATORI EXTRA COMUNITARI
Ufficio della manodopera estera
6500 Bellinzona - Piazza Governo
tel. 0041 91 814 73 91 fax. 0041 91 814 73 99
Ufficio dell’Ispettorato del Lavoro
6501 Bellinzona – Viale Stefano Franscini, 17
tel. 0041 91 814 30 96 fax. 0041 91 814 44 39
Commissione Paritetica Cantonale dell’Edilizia e del Genio Civile
6501 Bellinzona, Via Portone 4
casella postale 1220
tel. 0041 91 825 91 88 fax. 0041 91 825 48 45
Commissione Professionale Paritetica nel ramo delle installazione elettriche ticinesi
Via Cantonale 19 6814 LAMONE
Tel. 0041 91 966 60 86
Fax. 0041 91 966 60 85
Associazione Interprofessionale di controllo AIC
Casella Postale 1005
Viale Portone 4 – 6500 Bellinzona
Tel. 0041 91 835 45 50 Fax. 0041 91 835 45 51
Associazione installatori elettricisti ticinesi
C/o Camera di Commercio di Lugano
Viale Portone 4 – 6500 Bellinzona
Tel. 0041 91 911 51 14
Indirizzi utili
Repubblica e Canton Ticino
www.ti.ch/accordi-bilaterali
Ufficio della manodopera estera
www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro
Ispettorato del lavoro
www.ti.ch/ispettorato-lavoro
Sezione dei permessi e dell’immigrazione
www.ti.ch/permessi
Istituto delle assicurazioni sociali
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1 Le regole per lavorare in Svizzera

  • 1.
  • 2. LE REGOLE PER LAVORARE IN SVIZZERA La normativa di riferimento
  • 3. Le imprese Italiane hanno il diritto di poter operare in Svizzera. Tale diritto risulta legittimato dall’accordo siglato tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone. Tale accordo risale al 21 giugno 1999. L’art. 5 di tale accordo prevede espressamente che un prestatore di servizi (o una società) gode del diritto di fornire sul territorio dell’altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. Non necessita pertanto di alcun permesso fino a detto limite. IL DIRITTO
  • 4. La regola centrale è il vincolo sociale che impone di «garantire le stesse condizioni di vita, occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali», secondo un assunto tipico delle condizioni di «reciprocità», peraltro tale indicazione si deve coniugare con la necessità del rispetto delle regole proprie della Confederazione. Le imprese estere, ad esempio, devono attenersi alle condizioni salariali e lavorative del paese in cui operano. Per operare in svizzera dovranno quindi essere applicati, ai dipendenti distaccati, i salari minimi previsti nei normali contratti di lavoro. Di tale adempimento ricorre la responsabilità anche in capo all’appaltatore. VINCOLO SOCIALE
  • 5. Per poter dare corso allo svolgimento della propria attività in Svizzera le imprese hanno l’obbligo di assolvere una comunicazione preventiva, chiamata nel gergo «notifica», che viene inoltrata all’Ufficio di sorveglianza del mercato del lavoro. La comunicazione in questione può essere fatta telematicamente accreditandosi sul sito internet istituzionale oppure mediante le normali vie: fax-posta. LA NECESSITÀ DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE
  • 6. La notifica deve avvenire sempre in un momento antecedente rispetto all’avvio dell’attività lavorativa in territorio Svizzero. Nel presente documento saranno trattate solo le problematiche relative a coloro che esercitano un’attività lucrativa, in particolare ai prestatori di servizi: - indipendenti; - lavoratori distaccati. LA NECESSITÀ DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE
  • 7. Chi sono i lavoratori indipendenti? I titolari o i soci di un’impresa che intendono prestare il proprio lavoro in Svizzera per un periodo determinato di tempo. Chi sono i lavoratori dipendenti distaccati? Sono i lavoratori che vengono distaccati in Svizzera da una impresa con sede nell’Unione Europea nel contesto di un rapporto di subordinazione al fine di fornire una prestazione di servizio (esecuzione di mandati o di contratti d’appalto). LA NECESSITÀ DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE
  • 8. A decorrere dal 1° giugno 2004, la fornitura di una prestazione di servizi della durata massima di 90 GIORNI per anno civile non soggiace più all’obbligo del permesso. La notifica in questione deve essere effettuata almeno 8 giorni prima dell’avvio dell’attività in svizzera, domeniche e festività incluse (escluse eccezioni). Nei casi di urgenza (riparazioni, incidenti, ecc.) è possibile non rispettare il termine di 8 giorni ma necessita fare la notifica quantomeno lo stesso giorno in cui vengono avviati i lavori dandone giustificazione adeguata. La procedura di notifica è consultabile sul sito dell’autorità federale www.bfm.admin.ch LA NECESSITÀ DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE
  • 9. L’Ufficio per la sorveglianza del mercato, ricevuta la notifica, inoltrerà una conferma. La conferma solitamente riporta il seguente testo: «Questo attestato conferma l’avvenuta notifica giusta le indicazioni summenzionate. Per contro, questa conferma non rappresenta un’approvazione per un’eventuale deroga ai termini di notifica. Vogliate inoltre osservare eventuali indicazioni su questa conferma. Infrazioni alla procedura possono essere sanzionate. Sono fatte salve le prescrizioni della polizia economica, sanitaria e del commercio, nonché altri obblighi legati all’esercizio della professione». LA NECESSITÀ DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE
  • 10. Nel caso in cui intervengano delle variazioni a notifica avvenuta, quali ad esempio: - posticipo della data di inizio; - riduzione o un prolungamento del periodo dell’impiego; - interruzione dei lavori; è necessario informare l’Ufficio per la sorveglianza effettuando una comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo dfe-usml@ti.ch La comunicazione va fatta al più tardi prima dell’inizio dell’impiego. Nel caso in cui la notifica sia stata effettuata a mezzo posta o fax la variazione deve essere comunicata con il medesimo mezzo. LA NECESSITÀ DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE
  • 11. Nella notifica vanno precisati: 1 - i dati dell’impresa che opererà il distacco in Svizzera; 2 - il genere di lavoro da eseguire; 3 - la durata del distacco, precisando la data d’inizio dei lavori e la presumibile durata degli stessi. E’ opportuno segnalare la durata per settimane, per non conteggiare sabati e domeniche nei 90 giorni annuali di distacco; 4 - il luogo esatto dove saranno occupati i lavoratori. E’ indispensabile segnare il numero civico del luogo dove si andrà ad operare. Se fosse sprovvisto di numero civico va indicato il numero di mappale; IL CONTENUTO DELLA NOTIFICA
  • 12. 5 - il nome e l’indirizzo del committente svizzero (non necessariamente il luogo dove si opererà coincide con l’indirizzo del committente. Vanno perciò indicati entrambi); 6 - le indicazioni del o dei lavoratori distaccati: cognome, nome e data di nascita dei lavoratori distaccati in Svizzera, nonché i riferimenti INPS. Successivamente si possono comunicare eventuali variazioni a quanto già notificato, purché ciò avvenga in anticipo rispetto all’avvio dei lavori sul territorio elvetico. IL CONTENUTO DELLA NOTIFICA
  • 13. Come precisato la convenzione prevede che l’impresa estera possa operare nel territorio dell’altro stato per massimo 90 giorni per ogni anno civile. Oltre i 90 giorni necessita richiedere un permesso alle competenti autorità che decidono sul suo rilascio partendo dall’esame delle condizioni del mercato del lavoro e dei contingenti. Soluzione alternativa: costituire un’impresa in Svizzera. Si rammenta che i 90 giorni non dipendono dal numero delle persone e che superato detto limite non è possibile lavorare. Si consiglia pertanto di pianificare bene il loro utilizzo. IL LIMITE DEI 90 GIORNI
  • 14. Ogni persona soggiace alle disposizioni legali di sicurezza sociale di un solo ed unico Stato. Il lavoratore distaccato come pure il lavoratore indipendente (titolare ditta individuale) resta, secondo il Regolamento CE 1408/71, sottoposto all’obbligo d’assicurazione sociale nel paese di origine e, al momento del distaccamento in un Paese UE, deve dimostrare il suo assoggettamento al regime sociale del suo paese di origine per quanto riguarda AVS (ASSICURAZIONE Vecchiaia e Superstiti)/AI (Assicurazione Invalidità), APG, LAINF, Cassa pensioni e Cassa malati. I lavoratori italiani permangono pertanto soggetti alla cassa INPS ed all’INAIL. LA COPERTURA ASSICURATIVA
  • 15. Al fine di comprovare il regolare assoggettamento alla contribuzione del paese di origine è istituito l’obbligo di ottenere, preventivamente all’accesso nel territorio straniero, il modello A1 che viene compilato dall’utente e timbrato dall’Ufficio INPS competente. Riferimento del modello A1: circolare numero 99 del 21/07/2010 Se l’impresa sa a priori che lavorerà in maniera discontinua presso uno stesso cantiere può richiedere il rilascio del modello indicando un arco di tempo anche medio lungo (al massimo 2 mesi) purché la sede dei lavori ed il committente siano sempre gli stessi. LA COPERTURA ASSICURATIVA
  • 16. Al momento della notifica nella quale viene dichiarata l’attività che l’impresa si accinge a prestare l’Ente ha la possibilità di richiedere una cauzione. La cauzione viene richiesta al fine di garantire il rispetto delle norme contrattuali. La cauzione serve a : - garantire le pene convenzionali - coprire i costi di controllo e d’esecuzione del CCL; - garantire il pagamento del contributo al fondo paritetico. LA CAUZIONE
  • 17. La cauzione va versata prima di lavorare in Svizzera e può essere depositata: - in contanti; - costituita tramite garanzia irrevocabile di una banca; - costituita tramite garanzia assicurativa. La titolarità della cauzione è dell’azienda. Per ogni informazione: Sportello AIC 004191 8354550 La cauzione va versata presso la Commissione Paritetica cantonale. Il suo importo varia in relazione all’importo del lavoro da eseguire: - 10.000 fr. per lavori inferiori o uguali a 20.000 fr. - 20.000 fr. per lavori superiori a 20.000 fr. LA CAUZIONE
  • 19. Di seguito si elencano le attività che sono soggette a cauzione in Ticino: • Copritetto e costruttori di facciate • Ramo involucro • Ramo della tecnica della costruzione • Gessatura • Settore dell'isolazione • Pittura • Artigianato del metallo • Posa pavimenti/parchetto • Piastrellisti LA CAUZIONE
  • 20. In dogana, al momento dell’importazione delle merci, necessita far fronte alle “spese” relative a tale operazione. In primis occorre far fronte all’Imposta sul valore aggiunto che viene riscossa dall’Amministrazione federale delle dogane. L’aliquota normale in Svizzera è l’8%. In secundis necessita far fronte, solo per alcune tipologie di prodotti importati, al pagamento del DAZIO. IL TRASFERIMENTO DELLE MERCI ALL’ESTERO
  • 21. CARNET ATA • Il carnet ATA permette l'esportazione temporanea di materiale professionale per un tempo massimo di 12 mesi. • Questo documento permette, l'esportazione e l'importazione dai Paesi aderenti alla Convenzione ATA, senza pagare il dazio e l'IVA, purché le merci rientrino in Italia entro il termine di un anno dalla data di emissione del carnet ATA. • Comunque per materiale professionale minimo è consigliabile contattare la Dogana competente. IL TRASFERIMENTO DI BENI TEMPORANEO ALL’ESTERO
  • 22. STRUMENTI DI LAVORO • L’esportazione temporanea dell’attrezzatura da lavoro (utensileria manuale, cacciaviti, chiavi inglesi, trapani, scala di alluminio, ecc.) è normalmente ammessa senza particolari formalità mediante la presentazione in Dogana di una lista con l’elenco degli attrezzi al seguito del soggetto transitante. • Si tenga presente che il valore del materiale presentato non deve normalmente superare i 1'000 Euro. Detta lista deve essere conservata ed esibita nuovamente all’atto del ritorno nel proprio paese al fine di comprovarne il rimpatrio. IL TRASFERIMENTO DEGLI STRUMENTI DI LAVORO
  • 23. LAVORO • I datori di lavoro italiani che distaccano i propri dipendenti in Svizzera devono applicare le medesime condizioni di lavoro, in particolare quelle relative al salario minimo, la compensazione delle ore supplementari, il tempo di lavoro, la sicurezza sul posto di lavoro, ecc., vigenti in Svizzera o nel Cantone, previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale (Dir. 96/71/CE). IL DISTACCO ALL’ESTERO DEI LAVORATORI
  • 24. LA BUSTA PAGA La busta paga è la prova del rispetto delle norme dei bilaterali: va inviata agli ispettori, se dagli stessi richiesta. La busta paga appare la voce “retribuzione integrativa per lavoro in Svizzera”, specificando numero ore e periodo. Opportuno inviare agli ispettori anche un allegato dettagliato del calcolo della differenza salariale. ORARIO LAVORO Sussiste l’obbligo di rispettare le norme svizzere: • tragitto frontiera - cantiere: se supera 20’-30’ va retribuito (dipende dal CCL) • si pagano le ore effettive di lavoro, registrate su apposito modulo giornaliero IL DISTACCO ALL’ESTERO DEI LAVORATORI
  • 25. IL DISTACCO ALL’ESTERO DEI LAVORATORI
  • 26. ALTRI OBBLIGHI Se previsti dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale: • Contributo obbligatorio alle spese di perfezionamento professionale, se il distacco dura più di 90 giorni. • Spese dei controlli. Si tratta di una norma obbligatoria prevista da tutti i contratti collettivi di obbligatorietà generale, finalizzata a finanziare il funzionamento dei comitati paritetici di controllo cantonali. IL DISTACCO ALL’ESTERO DEI LAVORATORI
  • 27. Gli stessi devono comprovare il proprio stato di indipendente: • Non basta essere iscritti all’albo degli artigiani in Italia L’autorità competente può esigere una prova richiedendo: • Iscrizione a un albo professionale quale indipendente; • Affiliazione alle assicurazioni sociali (INPS, INAIL) in Italia; • Contratto (appalto) con un destinatario di prestazioni in Svizzera; • Giro di clientela (numero di clienti); • Disponibilità di materiale proprio (veicolo, attrezzature, ecc.); • Presentazione personalizzata (pubblicità, corrispondenza); • Numero partita IVA; • Ulteriori indizi atti a provare l’esercizio di un’attività economica indipendente. I LAVORATORI INDIPENDENTI
  • 28. Possono entrare in Svizzera come dipendenti di una ditta italiana se sono in Italia da almeno un anno. Come lavoratori autonomi non hanno diritto alla libera circolazione. I LAVORATORI EXTRA COMUNITARI
  • 29. Ufficio della manodopera estera 6500 Bellinzona - Piazza Governo tel. 0041 91 814 73 91 fax. 0041 91 814 73 99 Ufficio dell’Ispettorato del Lavoro 6501 Bellinzona – Viale Stefano Franscini, 17 tel. 0041 91 814 30 96 fax. 0041 91 814 44 39 Commissione Paritetica Cantonale dell’Edilizia e del Genio Civile 6501 Bellinzona, Via Portone 4 casella postale 1220 tel. 0041 91 825 91 88 fax. 0041 91 825 48 45 Commissione Professionale Paritetica nel ramo delle installazione elettriche ticinesi Via Cantonale 19 6814 LAMONE Tel. 0041 91 966 60 86 Fax. 0041 91 966 60 85 Associazione Interprofessionale di controllo AIC Casella Postale 1005 Viale Portone 4 – 6500 Bellinzona Tel. 0041 91 835 45 50 Fax. 0041 91 835 45 51 Associazione installatori elettricisti ticinesi C/o Camera di Commercio di Lugano Viale Portone 4 – 6500 Bellinzona Tel. 0041 91 911 51 14 Indirizzi utili
  • 30. Repubblica e Canton Ticino www.ti.ch/accordi-bilaterali Ufficio della manodopera estera www.ti.ch/sorveglianza-mercatolavoro Ispettorato del lavoro www.ti.ch/ispettorato-lavoro Sezione dei permessi e dell’immigrazione www.ti.ch/permessi Istituto delle assicurazioni sociali www.ti.ch/ias Ufficio Federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione https://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home.html Links utili