Con la legge n° 244 del 24 dicembre 2007 viene introdotto l'obbligo di emettere, trasmettere, conservare e archiviare la fattura elettronica per le imprese fornitrici delle Amministrazioni dello Stato. Trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza della normativa le amministrazioni dello Stato avranno fatto divieto di ricevere o pagare, anche parzialmente, fatture non in forma elettronica
LA FATTURA ELETTRONICA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANA Ricadute per le imprese fornitrici - Legge 24 dicembre 2007, n. 244
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LA FATTURA ELETTRONICA PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANA
Ricadute per le imprese fornitrici
Legge 24 dicembre 2007, n. 244
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SOLUZIONI AGILI PER IMPRESE AGILI
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2. La legge . 244 del 24 dicembre 2007
1. Viene introdotto l’obbligo di emettere, trasmettere,
conservare e archiviare fattura elettronica per le imprese
fornitrici delle Amministrazioni dello Stato.
2. L’obbligo deve essere assolto con l’osservanza del D.Lgs
52/2004 (*) e del D.Lgs 82/2005 (**)
3. Un successivo Decreto del Ministero dell’Economia
definirà la data di decorrenza degli obblighi in capo alle
imprese fornitrici, i settori merceologici eventualmente
esentati in via temporanea e la gradualità di applicazione.
4. Trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza di cui sopra, le
amministrazioni dello Stato avranno fatto divieto di
ricevere o pagare, anche parzialmente, fatture non in
forma elettronica
(*) Recepimento della direttiva europea n. 2001/115/CE per la semplificazione e la armonizzazione delle
modalità di fatturazione in materia di IVA
(**) Codice dell’amministrazione digitale comprendente le norme per la emissione, la trasmissione e la
conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali
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3. Il quadro normativo
FORMAZIONE
D.L. 24/12/2007 n. 244
I contenuti che formano una fattura elettronica sono
gli stessi di una fattura tradizionale, e sono regolati
dal DPR n. 633 del 26/10/1972 e successive
modificazioni
D.M.E.F. 7/3/2008
EMISSIONE
La modalità tecnica di emissione della fattura
elettronica è regolata dal D.lgs 52/2004.
Essa è un documento informatico al quale sono
apposti riferimento temporale e firma qualificata
rilasciata da ente certificatore accreditato in Italia
TRASMISSIONE
La trasmissione delle fatture elettroniche alle
Amministrazioni dello Stato avviene tramite il sistema
di interscambio. Il gestore del sistema di interscambio
è l’Agenzia delle Entrate (D.M.E.F. 7.3.2008).
La trasmissione per posta elettronica certificata è una
delle modalità ammesse
CONSERVAZIONE
Le fatture elettroniche devono essere conservate
secondo il regime della conservazione sostitutiva,
nell’osservanza delle normative in vigore
(si veda figura a fianco)
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4. Rischi per le imprese fornitrici
INESIGIBILITA’ DEL CREDITO
I corrispettivi delle fatture non in forma elettronica rischiano di non essere corrisposti dalle
amministrazioni dello Stato
Questo perché la legge 244 del 2007 esplicitamente impedisce alle amministrazioni dello
Stato a pagare, anche solo parzialmente, fatture che non dovessero essere state emesse e
trasmesse in formato elettronico.
Le imprese potranno pertanto continuare ad emettere fattura tradizionale, sapendo però
fin d’ora che non si vedranno corrisposti i crediti.
LIMITE DI TEMPO A 90 GIORNI
Per il completamento degli obblighi manca solo la pubblicazione del calendario di
applicazione della legge per settore merceologico, che imporrà alle imprese appartenenti di
adeguarsi in 90 giorni di tempo. Il primo scaglione di settori merceologici riguarda le
telecomunicazioni ed è previsto per metà 2009
La nomina a gestore del Sistema di interscambio è stata infatti comunicata con Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 07/03/2008
Il Sistema di interscambio è operativo, e collega tutte le amministrazioni dello Stato senza
eccezioni
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5. Sulla emissione di fattura elettronica
La fattura elettronica è un documento informatico opportunamente trattato;
Il codice digitale della Pubblica Amministrazione stabilisce che un documento informatico è
“la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” composto da
codice privo di istruzioni e macro;
Il formato PDF di classe A/2005 è pertanto tra i formati ammessi, ed è facilmente ottenibile
anche da parte di sistemi di billing che nulla hanno a che fare con la normativa italiana sulla
fatturazione elettronica.
Unico requisito è la possibilità di produrre una fattura da una stampante virtuale come ad
esempio Adobe Acrobat Distiller.
Adobe Acrobat Distiller, infatti viene visto dalle applicazioni come una stampante a tutti gli
effetti, mentre in realtà produce file PDF di classe A
La policy di naming convention per i file prodotti tramite Adobe Acrobat Distiller permette
di procedere con batch di lavorazione unattended, come se realmente si trattasse di
stampare su carta.
I file memorizzati da Adobe Acrobat Distiller nella directory preimpostata sono file che
soddisfano i requisiti iniziali per la emissione di fattura elettronica
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6. Fattura elettronica per le imprese italiane
L’Italia ha recepito la direttiva 2001/115/CE con la Legge n. 52 del
20/2/2004, introducendo particolari restrizioni che non sono presenti in
altri Paesi comunitari, eccone alcune.
FIRMA QUALIFICATA
In Italia una fattura elettronica è tale se e solo se su di essa viene apposta firma elettronica con
certificato di firma qualificata, ovvero rilasciato da un ente certificatore accreditato
CONSERVAZIONE
In Italia le fatture elettroniche devono essere conservate in regime di conservazione sostitutiva.
A differenza che in altri Paesi, la conservazione sostitutiva è un procedimento articolato e
complesso, che richiede l’apposizione di una marcatura temporale rilasciata da Certification
Authority accreditate
RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE
Il regime di conservazione sostitutiva introduce la figura del Responsabile della conservazione,
non presente altrove
TRASMISSIONE DA CANALE POSTA ELETTRONICA QUALIFICATA (PEC)
Con la conversione in legge n. 2/2009 del 28/1/2009 del decreto legge “Anticrisi” n. 185/2008,
sia le imprese che le amministrazioni dello Stato hanno obbligo di dotarsi di casella di posta
elettronica certificata (PEC). Il canale PEC è una prerogativa tutta italiana, gode dei requisiti per
la trasmissione di fattura elettronica e viene considerato il passo mancante per l’entrata in
vigore degli obblighi di fattura elettronica B2G e l’estensione prossima anche al B2B.
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7. Highlights
Standard comunitari
L’adozione di uno standard di fattura a livello comunitario rimane, almeno per l’Italia, ben lungi
dall’essere realtà.
Standard de-facto
Sebbene gli standard de‐facto a livello comunitario identifichino nel formato UBL il formato di
fattura elettronica, esso non è ancora stato recepito in Italia, dove si è preferito mantenere una
maggiore libertà dei soggetti nella scelta del formato più conveniente. Il più gradito dai
soggetti, grazie alla sua diffusione pressochè totale, è il formato PDF di classe A (codice statico
esente da macro). Non si esclude che nel prossimo futuro i formati ammessi vengano ridotti per
convergere verso l’UBL.
Termini per l’adeguamento
I criteri di gradualità con cui decorreranno gli obblighi di fatturazione elettronica verso le
imprese fornitrici della PA non sono ancora definiti. Tuttavia è chiaro che alle imprese saranno
concessi solo 90 giorni di tempo per adeguarsi, se vorranno vedersi corrisposti gli importi
fatturati (è fatto divieto alle amministrazioni della PA di pagare, anche solo parzialmente,
fatture che non saranno in formato elettronico).
Facilitazioni per le imprese
La presenza di operatori specializzati nella emissione, trasmissione, conservazione di fattura
elettronica, unitamente alla semplicità tecnologica sottostante, suggerisce alle imprese italiane
di adottare il regime di fatturazione elettronica fin da subito.
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8. grazie
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