Il collegio della sezione specializzata in materia di impresa “A” del Tribunale di Milano con ordinanza del 2
luglio scorso sul reclamo presentato dalle diverse società del gruppo Uber evocate in giudizio contro
l’ordinanza emessa dallo stesso Tribunale il 25 maggio scorso, di cui avevamo parlato nello scorso numero
della nostra newsletter, ha confermato l’ordinanza emessa determinando il blocco sull’intero territorio
nazionale del servizio denominato Uberpop.
La decisione che si segnala conferma l’impianto argomentativo seguito dal primo giudice e riconosce,
dunque, la sussistenza di un’attività in concorrenza sleale esercitata da Uber nei confronti delle cooperative
di tassisti. In particolare il Tribunale chiarisce alcuni aspetti significativi nella valutazione giuridica delle
condotte contestate. Secondo il Tribunale:
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Il Tribunale di Milano conferma il blocco di Uberpop
Marco Bellezza
Il collegio della sezione specializzata in materia di impresa “A” del Tribunale di Milano con ordinanza del 2
luglio scorso sul reclamo presentato dalle diverse società del gruppo Uber evocate in giudizio contro
l’ordinanza emessa dallo stesso Tribunale il 25 maggio scorso, di cui avevamo parlato nello scorso numero
della nostra newsletter, ha confermato l’ordinanza emessa determinando il blocco sull’intero territorio
nazionale del servizio denominato Uberpop.
La decisione che si segnala conferma l’impianto argomentativo seguito dal primo giudice e riconosce,
dunque, la sussistenza di un’attività in concorrenza sleale esercitata da Uber nei confronti delle cooperative
di tassisti. In particolare il Tribunale chiarisce alcuni aspetti significativi nella valutazione giuridica delle
condotte contestate. Secondo il Tribunale:
la predisposizione dell’app Uber è equiparabile al tradizionale servizio di radiotaxi “[…] ancorché
realizzata con modalità più moderne”;
la previsione di un prezzo per le corse variabile a seconda delle condizioni di domanda e offerta,
come nel servizio Uberpop, esclude che tale fenomeno sia inquadrabile nell’ambito della sharing
economy;
il servizio non ha effetti positivi in termini di inquinamento atmosferico e di concentrazione del
traffico, come sostenuto da alcune associazioni di consumatori intervenute nel giudizio a
sostegno delle tesi di Uber, in quanto secondo il Tribunale, in mancanza di Uber, i clienti del
servizio si rivolgerebbero ai servizi di trasporto pubblico locale;
la violazione di norme pubblicistiche consente il risparmio di costi a vantaggio di Uber consistendo
in ciò stesso l’attività in concorrenza sleale condotta in danno dei tassisti.
E’ interessante segnalare come il Tribunale di Milano nella decisione segnalata, sollecitato dalle difese
proposte da Uber, ha avuto modo di esprimersi seppur incidentalmente sulla recente segnalazione
indirizzata al governo e al parlamento da parte dell’Autorità di regolazione dei trasporti proprio sul
trasporto pubblico non di linea. Nella richiamata segnalazione l’autorità propone una serie di modifiche
puntuali alla normativa vigente nell’intento di favorire lo sviluppo di “servizi tecnologici per la mobilità”. In
relazione a tale proposta il Tribunale rileva come comunque Uberpop non rispetta i requisiti ivi
contemplati, seppur non ancora vigenti e che, quindi, il richiamo a tale segnalazione appare non
conferente.
Stante i limitatissimi mezzi di ulteriore impugnazione offerti dal nostro ordinamento all’ordinanza segnalata
ora la parola non può che passare al legislatore, ove intenda affrontare il tema alla luce delle questioni
proposte dalla vicenda Uberpop come avvertito dallo stesso Tribunale di Milano.