Esame di Stato 2024 - Materiale conferenza online 09 aprile 2024
La costituzione italiana
1. LA COSTITUZIONE ITALIANA
LINEAMENTI STORICI DELLO STATO ITALIANO
•LO STATUTO ALBERTINO
•LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA ITALIANA
STRUTTURA
•PRINCIPI FONDAMENTALI
•DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
•ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
2. EVOLUZIONE COSTITUZIONALE DELLO STATO ITALIANO:
TAPPE FONDAMENTALI
1848: entrata in vigore dello Statuto Albertino nel Regno di Sardegna emanato dal Re
Carlo Alberto( lo Statuto Albertino diventerà nel 1861 la prima Costituzione
italiano);
1861: unificazione del Regno d’Italia e applicazione dello Statuto a tutto il Regno;
1922: marcia su Roma da parte di un gruppo di fascisti e nomina di Mussolini a capo
di governo: avvento del fascismo;
1925: eliminazione dei diritti civili e politici; scioglimento di tutti i partiti politici diversi
da quello fascista e inizio della dittatura fascista;
1940: l’Italia entra in guerra come alleata della Germania nazista;
1943: viene firmato l’armistizio con gli anglo-americani; inizio della resistenza da parte
dei partigiani italiani che si oppongono al fascismo e al nazismo
25 APRILE 1945: liberazione dai fascisti e dai nazisti “ festa della liberazione”; gli
italiani riacquistano le libertà civili e politiche;
2 GIUGNO 1946: referendum istituzionale per la scelta tra repubblica o monarchia
indetto a suffragio universale; elezione dell’Assemblea Costituente. Vinse la
Repubblica e oggi viene ricordato come giorno di festa nazionale;
1946-1948: l’Assemblea Costituente ( 530 deputati eletti dal popolo ) discute e approva
a larga maggioranza la nuova Costituzione
1 GENNAIO 1948: dopo essere stata pubblicata, entra in vigore la nuova Costituzione
3. DALLO STATUTO ALLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA
Con la proclamazione del Regno d’Italia nel 1861, la carta costituzionale del Regno di
Sardegna “ Lo Statuto Albertino” divenne la legge fondamentale dell’Italia
unificata. La monarchia costituzionale era rappresentata dai Savoia.
Lo Statuto Albertino era una Costituzione breve, perchè formata da pochi articoli,
elargita, perché concessa dal Re, flessibile, perchè si poteva modificare facilmente
con una semplice legge ordinaria.
Lo Statuto Albertino era già una Costituzione liberale in quanto riconosceva ai suoi
cittadini molte libertà civili e politiche.
Dopo l’avvento del fascismo nel 1922, dal 1925 al 1943 il regime di governo assume
carattere dittatoriale: allo Statuto Albertino vennero apportate molte modifiche in
senso sempre più antidemocratico da parte del capo di governo Mussolini. In questo
periodo, infatti, vennero lentamente aboliti i diritti civili (libertà di pensiero, di
riunione, di circolazione, di stampa ecc. ) e politici (abolizione del diritto di voto e
dei partiti politici: era riconosciuto solo il partito fascista).
Con la caduta del fascismo nel 25 aprile del 1945 il popolo italiano si riappropriò della
libertà.
Il 2 giugno del 1946 il popolo fu chiamato a votare con un referendum la scelta tra la
forma di governo repubblicana e la monarchia e per la elezione dell’Assemblea
Costituente che aveva il compito di scrivere la nuova Costituzione: La maggioranza
degli italiani si pronunciò a favore della Repubblica e l’Assemblea Costituente,
appena eletta, ha potuto redigere la nuova Costituzione repubblicana da porre alla
base della nuova Repubblica. La Costituzione entra in vigore il primo gennaio del
1948.
4. CARATTERI E STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
CARATTERI DELLA COSTITUZIONE
La nostra è una Costituzione popolare, in quanto fu emanata da un organo
rappresentativo del popolo ( Assemblea Costituente); rigida, perché i suoi articoli
possono essere modificati solo attraverso una complessa procedura chiamata di
revisione costituzionale; lunga, perché formata da molti articoli; compromissoria,
perché è il compromesso di diverse ideologie politiche di quel tempo; democratica,
perché si ispira al principio della sovranità popolare ( nello Stato il popolo è
sovrano).
STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE
La Costituzione italiana è formata da 139 articoli ed è divisa in due parti :
--la prima parte, dall’art. 13 all’art. 54, è intitolata “ Diritti e doveri dei cittadini” e
tratta in modo dettagliato dei diritti e dei doveri dei cittadini.
-- la seconda parte, dall’art.55 all’art. 139, è intitolata “ Ordinamento della Repubblica
italiana “ e tratta dell’organizzazione dello Stato.
Le due parti sono precedute dai primi 12 art. che portano il titolo di “ I principi
fondamentali “.
5. STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
PREMESSA
art. 1 - 12
PARTE PRIMA
ART. 13 - 54
PARTE
SECONDA
ART. 55 - 139
PRINCIPI
FONDAMENTALI
DIRITTI E DOVERI
DEI CITTADINI
ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA
6. PRINCIPI FONDAMENTALI
ART.1 –ART. 12
PRINCIPI
FONDAMENTALI
ART.1-12
DEMOCRAZIA
UNITA’ E
DECENTRAMENTO
UGUAGLIANZA
INVIOLABILITA’ DEI DIRITTI
FONDAMENTALI
DELL’UOMO
RICONOSCIMENTO DEL
DIRITTO
INTERNAZIONALE
RIPUDIO DELLA
GUERRA
TUTELA DELLE
MINORANZE
DIRITTO AL
LAVORO
LIBERTA’ DI
RELIGIONE
TUTELA
DELL’AMBIENTE
7. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
PRIMA PARTE ART. 13 - 54
DIRITTI E DOVERI
DEI CITTADINI
RAPPORTI CIVILI
ART 13 LIBERTA’ PERSONALE
ART 14 INVIOLABILITA’ DEL DOMICILIO
ART 15 LIBERTA DI COMUNICARE E SEGRET. CORRISP
ART 21 LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO
ART 19 LIBERTA’ RELIGIOSA
ART 27 LA RESPONSABILITà PENALE è PERSONALE
ART 16 LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO
ART 17 E 18 LIBERTA’ DI RIUNIONE E DI ASSOCIAZIONE
RAPPORTI
ETICO- SOCIALI
RAPPORTI
POLITICI
RAPPORTI
ECONOMICI
ART 29 E 30 TUTELA DELLA FAMIGLIA
ART 32 DIRITTO ALLA SALUTE
ART 34 DIRITTO ALLO STUDIO
ART 33 LIBERTA’ DI INSEGAMENTO
ART 48 DIRITTO DIVOTO
ART 53 DOVERE DI PAGARE LE IMPOSTE
ART 52 DOVERE DI SERVIRE LA PATRIA
ART 54 DOVERE DI RISPETTARE LE LEGGI DELLA REPUBBLICA
ART 36 TUTELA DEL LAVORO (RETRIB,FERIE,RIPOSO,..)
ART 38 PARITA’ DELLA DONNA CON L’UOMO IN MATERIA DI LAV
ART 38 DIRITTO AL MANTENIMENTO INCASO DI INAB AL LAV
ART 40 DIRITTO DI SCIOPERO
ART 41 LIBERTA’ DI INIZIATIVA ECONOMICA
ART 42 DIRITTO DI PROPRIETA’
ART 43 LIMITI ALLA PROP PRIVATA (L’ESPROPRIAZIONE)
8. PRINCIPI FONDAMENTALI
I principi fondamentali o i valori su cui si fonda il nuovo Stato sono trattati
nei primi 12 art. della Costituzione:
-L’art. 1 si ispira ai valori della democrazia e del lavoro “L’Italia è una
Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al
popolo che la esercita nei limiti della Costituzione”;
-l’art. 2 sostiene e afferma l’inviolabilità dei diritti naturali dell’uomo
( diritto alla vita, alla dignità e all’onore, alla salute, all’integrità fisica e
alla libertà di pensiero, ecc);
-l’art 3 afferma il principio di uguaglianza “ tutti i cittadini hanno pari
dignità e sono uguali di fronte alla legge senza nessuna distinzione di
sesso, razza, lingua, di religione, ecc.);
-l’art. 4 afferma il diritti e il dovere al lavoro: tutti devono concorrere al
progresso materiale e spirituale dello Stato;
-l’art. 5 afferma il principio del decentramento politico amministrativo: In
base a questo principio l’Italia, pur rimanendo uno Stato unitario, è stata
divisa in Regioni, Province e Comuni;
-gli art. 7-8 affermano il principio della libertà di religione (lo Stato italiano è
uno Stato laico nel senso che c’ è libertà di religione);
-l’art. 9 promuove la cultura, la ricerca e la tutela dell’ambiente;
-l’art. 11 viene affermato il principio della pace e il rifiuto della guerra “
l’Italia rifiuta la guerra sia come strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli, sia come strumento per risolvere le liti tra Stati “.
9. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
ART.. 55 -- 139
La seconda parte della Costituzione italiana è dedicata all’organizzazione dello Stato, cioè agli organi fondamentali
(Parlamento , Presidente della Repubblica ,Governo, Magistratura e la Corte costituzionale) e alle loro funzioni.
LA CORTE
COSTITUZIONALE
IL GOVERNO
LA MAGISTRATURA
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
IL PARLAMENTO ESERCITA LA FUNZIONE LEGISLATIVA
ESERCITA LA FUNZIONE
AMMINISTRATIVA O ESECUTIVA
HA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA
ESERCITA LA FUNZIONE GIUDIZIARIA
ESERCITA LA FUNZIONE DI CONTROLLO
10. IL PARLAMENTO
Il PARLAMENTO è l’organo che esprime direttamente la volontà popolare, infatti esso viene eletto direttamente dal popolo. Il Parlamento è
l’organo cui spetta il compito fondamentale di emanare le LEGGI .
COMPOSIZIONE .
Esso risulta composto di due camere : la camera dei deputati , composta di 630 deputati eletti tutti dal popolo, e il Senato della Repubblica, di cui
fanno parte 315 Senatori eletti direttamente dal popolo, piu’ i senatori a vita. I senatori a vita sono di diritto tutti gli ex Presidenti della Repubblica,
piu’ quelli che lo stesso Presidente della Repubblica può nominare durante il periodo che rimane in carica . Per poter essere eletto deputato
bisogna aver compiuto 25 anni, mentre per poter essere eletto senatore bisogna aver compiuto 40 anni. Per poter eleggere un deputato bisogna aver
compiuto i 18 anni, per poter eleggere un senatore ,invece, bisogna aver compiuto i 25 anni.
POTERI DELLE CAMERE
Le due Camere hanno gli stessi poteri ed esercitano le stesse funzioni:si parla infatti di bicameralismo perfetto.
COME LAVORANO LE CAMERE
Le Camere lavorano separatamente, ognuna nella propria sede. Solo in alcuni casi particolari esse riuniscono e lavorano insieme. Questo, ad
esempio, avviene per :
--eleggere il Presidente della Repubblica;
--il giuramento del Presidente della Repubblica;
--la nomina di un terzo dei giudici componenti la Corte Costituzionale.
LA LEGISLATURA
Le Camere una volta elette rimangono in carica cinque anni: questo periodo di tempo prende il nome di legislatura.
Alla fine di ciascuna legislatura, cioè dopo cinque anni, si procede a nuove elezioni. E’ tuttavia possibile che si effettuino elezioni anticipate, per
cui la legislatura dura meno di cinque anni.
ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE
Per meglio organizzare e svolgere il proprio lavoro ciascuna Camera definisce un suo regolamento interno ed elegge un suo Presidente
( Presidente della Camera dei deputati e presidente del Senato).
I PARLAMENTARI
I Parlamentari sono, dunque, i nostri rappresentanti politici, cioè coloro che eleggiamo al Parlamento perché si facciano carico dei nostri interessi
e ideali.
Le funzioni del Parlamento . Le funzioni del Parlamento sono:
la funzione legislativa ( fare le leggi) che è quella piu’ importante;
la funzione elettiva ( elegge ,ad esempio, il Presidente della Repubblica, come abbiamo già visto) ;
la funzione di controllo politico sul Governo, cioè delle cose che il governo deve fare per il benessere del popolo.
11. PROCEDIMENTO DI
FORMAZIONE DELLA LEGGE
Il procedimento di formazione della legge viene chiamato anche ITER LEGISLATIVO
Il procedimento di formazione della legge si articola in quattro fasi:
• 1 fase ) l’iniziativa. Perché una legge nasca, è necessario che qualcuno prenda l’iniziativa e la
proponga al Parlamento. I soggetti che hanno iniziativa legislativa sono: il Governo, uno o più
parlamentari, cinque Consigli regionali e i cittadini mediante raccolta di 50.000 firme;
• 2 fase ) la discussione e approvazione . Il progetto di legge viene presentato in aula ,in una delle
due Camere, dove discusso ed approvato articolo per articolo e poi su tutto il testo di
legge. Una volta approvata la legge in una Camera ,questa deve passare all’altra Camera, dove si
ripeterà la stessa procedura. Se la seconda Camera apporta qualche cambiamento alla legge, essa
deve tornare alla prima Camera per essere approvata nelle sue modifiche. Questo processo di rinvio
della legge da una Camera all’altra termina solo quando tutte e due le Camere approvano lo stesso ed
identico testo di legge;
• 3 fase ) la promulgazione. Una volta approvata dalle due Camere, la legge viene inviata al
Presidente della Repubblica che procede alla promulgazione: si tratta di un atto che attesta che la
legge è perfetta.
• 4 fase ) la pubblicazione. Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale. Dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione la legge entra in vigore “ legge efficace”. I 15
giorni ,in cui la legge rimane sospesa, servono ai cittadini per conoscere il contenuto della legge per
poterla, poi, rispettare.
12. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Egli rappresenta l’unità dello Stato e si pone al di sopra delle parti
politiche, cioè dei partiti politici.
Viene eletto per sette anni, quindi più della durata in carica prevista per le Camere, fra tutti i cittadini che abbiano che
abbiano compiuto i 50 anni e che abbiano diritti civili e politici. Quando il Presidente della Repubblica non può
svolgere le sue funzioni ,ad esempio perché malato, viene sostituito temporaneamente dal Presidente del Senato.
ELEZIONE
Il presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune, cui si aggiunge tre rappresentanti per
ogni Regione (uno solo per la Valle d’Aosta). Dopo l’elezione, il Presidente giura fedeltà alla Repubblica davanti alle
Camere riunite in seduta comune e dopo quest’atto entra ufficialmente in carica. La sede del presidente è il palazzo del
Quirinale che si trova a Roma, dove risiede e riceve i Capi di Stato e i diplomatici stranieri.
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Presidente della Repubblica , pur non esercitando nessuno dei tre poteri fondamentali (legislativo, esecutivo e
giudiziario ), ha diverse funzioni : indice le elezioni delle nuove Camere ( elezioni politiche per il rinnovo del
Parlamento ), promulga le leggi, può sciogliere anticipatamente il Parlamento (le Camere ),quando non si trovi una
maggioranza che esprime la fiducia al Governo, nomina il Presidente del Consiglio ( il Capo del Governo) , può
nominare cinque senatori a vita , ha il comando delle forze armate, indice il referendum, può concedere la grazia.
RESPONSABILITA’ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Nell’ambito delle sue funzioni il Presidente della Repubblica è responsabile per alto tradimento e attentato alla
Costituzione ( ad esempio quando mette in pericolo le regole della Costituzione o quando partecipa a complotti per
sovvertire le istituzioni democratiche.
13. IL GOVERNO
Il Governo è l’organo che esercita il potere esecutivo o amministrativo. Il Governo, infatti, attraverso gli uffici e il personale di cui
dispone , svolge attività concreta per il raggiungimento dei suoi fini ( ad esempio , procede all’arresto di un delinquente, procede a
multare chi non rispetta le norme della strada , realizza opere pubbliche :strade ,asili, scuole, ponti, porti, ecc…)
COMPOSIZIONE DEL GOVERNO
Il Governo è composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, che costituiscono insieme Il Consiglio dei ministri.
Il Presidente del Consiglio coordina l’attività dei ministri . I ministri sono a capo dei ministeri, cioè delle singole amministrazioni dello
Stato, dai quali dipendono numerosi uffici . Esistono tanti ministri ,cioè tanti quante sono le singole amministrazioni dello Stato: ad
esempio esiste il ministro dei trasporti, dell’istruzione, del lavoro, della sanità, delle finanze, della difesa, degli interni ecc.
FORMAZIONE DEL GOVERNO
Il Presidente del Consiglio viene nominato dal Presidente della Repubblica, ma ha il potere di scegliersi i sui ministri.
Il Governo, poi, sulla base di un programma di ciò che intende fare, per poter operare deve ottenere la fiducia del Parlamento. Fin tanto
che il Governo riceve la fiducia del Parlamento può governare: se la fiducia viene a mancare , si apre una crisi e il Governo dovrà
dimettersi. In questo caso , la crisi si potrà risolvere o formando un nuovo Governo o ricorrendo ad elezioni anticipate (scioglimento
anticipato del Parlamento).
FUNZIONI DEL GOVERNO
Le funzioni principali del Governo sono:
funzione esecutiva o amministrativa: il Governo dirige, attraverso i ministri, i settori della pubblica amministrazione;
funzione legislativa : il Governo in caso di necessità ed urgenza può emanare provvedimenti aventi forza di legge che prendono
il nome di Decreti Legge .
14. LA MAGISTRATURA
Si premette che nessuno in caso di contrasti e di liti può farsi giustizia da sé , ma deve ricorrere ad appositi
organi messi a disposizione dello Stato per garantire la giustizia ai cittadini
La magistratura è il complesso degli organi che amministrano la giustizia. La magistratura è formata da un
insieme di giudici che hanno il compito di risolvere le controversie e le liti fra i cittadini ( in sede civile: ad
esempio il risarcimento di un danno) e applicare le pene ai colpevoli di reati ( in sede penale : ad esempio
quanto si ruba, si danneggiano volontariamente le cose, si commette un omicidio …). Una parte della
magistratura viene chiamata giudicante (perché giudica infliggendo condanne ) e ne fanno parte il tribunale, il
tribunale dei minorenni, la Corte d’ Appello, la Corte d’Assise, la Corte di Cassazione. Un’altra parte
della Magistratura ricerca i colpevoli dei reati e le prove per arrivare alla loro condanna. Questi si chiamano
pubblici ministeri e sostengono l’accusa nei processi penali. I giudici sono soggetti solo alla legge e per
questo, anche se esistono diversi gradi di giudizio, essi sono tutti uguali: non esiste una gerarchia fra i giudici.
L’amministrazione della giustizia si articola su tre gradi di giudizio: processo di primo grado, processo di
secondo grado ( si fa ricorso contro la sentenza di primo grado), il processo di terzo grado (si fa ricorso contro il
processo di secondo grado). Dopo il terzo grado di giudizio la sentenza diventa definitiva e non ci si può più
appellare.
15. LA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte Costituzionale è un organo dello Stato che ha il compito di garantire il rispetto
della Costituzione da parte degli altri organi dello Stato quali : il Governo, il Parlamento
la Magistratura e le Regioni.
COMPOSIZIONE ED ELEZIONE La Corte Costituzionale è composta da 15 giudici
nominati per 1/3 dal Parlamento, per 1/3 dal Presidente della Repubblica e per 1/3 dalle
supreme magistrature dello Stato ( Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Corte di
Cassazione).
• I giudici rimangono in carica 9 anni e sono inamovibili, cioè non possono essere rimossi
dal loro incarico. Le decisioni della Corte Costituzionale assumono la forma di sentenza
definitiva: contro di esse non si può fare ricorso.
FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte Costituzionale ha i seguenti compiti:
• Giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge
( decreti legge e decreti legislativi) emanati dal Parlamento, dal Governo e dalle Regioni;
• Risolvere i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato ( ad esempio tra Parlamento e
Governo, ecc. );
• Valutare l’ammissibilità dei referendum abrogativi.
16. GLI ENTI LOCALI : REGIONI PROVINCE
COMUNI
La Costituzione, nell’art. 5 , stabilisce il principio del decentramento amministrativo, in base al
quale le Regioni, le Province e i Comuni possono svolgere attività amministrativa.
Le REGIONI sono enti territoriali che oltre ad avere competenza amministrativa hanno anche
competenza legislativa.
Gli organi della Regione sono il presidente della Regione, il Consiglio regionale e la Giunta regionale.
• Il Consiglio Regionale ha funzione legislativa e di indirizzo politico della Regione. E’ composto da
un numero di consiglieri variabile da 30 a 60 in relazione alla popolazione, eletti ogni 5 anni dai
cittadini della Regione. La Giunta è l’organo esecutivo ed è formato da assessori, ciascuno dei quali
si occupa di un settore dell’amministrazione regionale. Il Presidente rappresenta la Regione,
promulga le leggi regionali e coordina l’attività degli assessori.
I Comuni sono enti territoriali minori e hanno numerosi ed importanti compiti: provvedono ai servizi
sociali ( ad es. : assistenza agli anziani, gestione di asili nido, fornitura di gas , ecc) ,
all’organizzazione territoriale, tramite la predisposizione di un piano regolatore, e funzioni di
anagrafe,cioè sono responsabili della tenuta del registro della popolazione.
• Gli organi dei Comune sono il Consiglio comunale che viene eletto, insieme al Sindaco, ogni 4
anni dai cittadini residenti nel Comune, e la Giunta comunale, formata da assessori.
Le Province. Gli organi della Provincia sono il Presidente della Provincia, il Consiglio Provinciale e la
Giunta .
• Gli enti locali, per svolgere l’attività amministrativa, godono, altre ai contributi statali, godono di
tributi propri: ad es. l’ICI ( Imposta Comunale sugli Immobili) è un’imposta che va ai Comuni.