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Thailandia,
meta di business, non solo di turismo
Milano, 28 giugno 2019 – Municipio V di Milano, sala consiliare
Italia 🇮🇹
ประเทศไทย 🇹🇭
Con il patrocinio dell’Assessorato all’economia del Municipio V, Comune di Milano
Il Contratto di Distribuzione
Altre forme di collaborazione internazionale
Chi vi parla?
Dott.ssa
Daniela Ghidelli
Dopo essermi diplomata al Liceo Linguistico Europeo
Collegio Bianconi di Monza, nel dicembre del 2018 mi
sono laureata in giurisprudenza all’Università Bocconi
di Milano, intraprendendo un major in diritto d’impresa.
Dal gennaio 2019 svolgo la pratica forense presso lo
Studio Legale AC Legal di Milano, dove mi occupo
principalmente di diritto societario, contrattualistica e
privacy.
Di che cosa parleremo?
 IL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE COME FORMA DI
COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE
1 2 3 4
Contratto di
distribuzione
e ordinamento
italiano
Il contratto di
distribuzione:
caratteristiche
generali e
vantaggi
Il contratto di
distribuzione
in Thailandia
Il contratto di
distribuzione
internazionale
Il Contratto di Distribuzione
1
Caratteristiche generali e vantaggi
Che cos’è un contratto di distribuzione?
E’ un contratto con cui un operatore economico
(c.d. “Distributore”) si assume l’obbligo di
promuovere la vendita di prodotti forniti da un
soggetto Produttore, in cambio di opportunità di
guadagno.
CARATTERISTICHE GENERALI
- Obbligo del Distributore di promuovere la vendita di prodotti del
Fornitore;
- Azione del Distributore in proprio nome e per proprio conto;
- Continuità e stabilità del rapporto nel tempo;
- Tendenziale dipendenza economica del Distributore;
- Opportunità di guadagno per il Distributore.
I vantaggi di una siffatta forma di
collaborazione a livello internazionale
1.- Contratto di distribuzione come uno degli strumenti più utilizzati per
l’organizzazione all’estero delle vendite  grande flessibilità;
2.- alternativa allo stabilimento;
3.- maggiore fiducia del cliente finale se c’è un Distributore locale;
4.- meno barriere (lingua, assistenza clienti ecc.);
Altri vantaggi per il…
5.- Produttore  riduzione costi di esercizio commerciale; maggior
possibilità di programmazione delle scorte; minor rischio di cadere nell’
invenduto e di insolvenza del cliente finale;
6.- Distributore  vantaggio economico; no organizzazione produttiva;
piena autonomia; utilizzo di marchio altrui a fini commerciali.
2
Contratto di Distribuzione
e ordinamento italiano
Il contratto di distribuzione in Italia
- Atipicità  NO disciplina normativa specifica  figura contrattuale
di origine giurisprudenziale, generalmente ricondotta agli schemi del
mandato (1703 e ss. c.c.), della somministrazione (art. 1559 c.c.) e
dell’agenzia (art. 1742 c.c.);
- Ma comunque  rispetto della disciplina generale in materia di
contratti ed obbligazioni  artt. 1322 c.c. (autonomia contrattuale),
art. 1341 c.c. (condizioni generali di contratto); art. 1375 c.c.
(buona fede nell’esecuzione del contratto).
Il Contratto di Distribuzione
INTERNAZIONALE3
Che cos’è un contratto internazionale?
Un contratto internazionale è l’accordo tra due o più soggetti
appartenenti a diversi Paesi - e che quindi possono avere sia
differenti sistemi legislativi che differenti sistemi giuridici -
attraverso il quale viene creato un rapporto giuridico di
carattere commerciale fra due o più parti. Attenzione però
perché si parla di contratto internazionale anche quando l’accordo
è realizzato fra soggetti appartenenti allo stesso Paese ma con
produzione di effetti al di fuori dello stesso  esempio classico:
contratti di distribuzione.
Il contenuto-base: clausole ricorrenti in un
contratto di distribuzione internazionale
 oltre a indicazione di Parti, Prodotto e Prezzo.
a)- Esclusività  bilateralità della clausola, anche se spesso unilaterale a
favore del Produttore ( in caso sia a favore del Distributore, spesso sotto
un target minimo di vendite si può perdere l’esclusività).
 Importante la definizione del territorio di esclusività (anche regionale).
• E’ una clausola che riduce l’indipendenza economica delle parti.
• Si tratta di un’eccezione alla regola (di natura non sarebbe prevista).
b)- Doveri Distributore  distribuire, promuovere la vendita e proteggere
interessi del Produttore; sopportare costi e rischi.
c)- Doveri Fornitore  mettere a disposizione i Prodotti con
continuità, fornire la documentazione necessaria per la
distribuzione sul mercato; formare il personale, ecc.
d)- «Target minimo di vendite»  definizione di un numero minimo di
Prodotti che il Distributore deve distribuire ogni anno (di solito) per
mantenere il diritto di esclusività  tendenziale aumento % di anno in
anno (ma: attenzione anche alla saturazione del mercato).
e)- Pubblicità e politiche promozionali  ottica cooperativa (attenzione
ai siti web ecc.).
f)- Tutela del marchio e della proprietà intellettuale e/o industriale  il
Distributore usa di solito il marchio solo ai fini dell’identificazione e della
promozione dei Prodotti.
g)- Disciplina degli ordini  definizione Incoterms; modalità
esaurimento magazzino in caso di risoluzione contrattuale;
h)- Garanzie e assistenza.
i)- Durata accordo.
j)- Eventuale clausola risolutiva espressa
k)- Disciplina degli effetti della risoluzione  marchio, esaurimento del
magazzino, patto di non concorrenza, ecc.
l)- Eventuale indennità di fine rapporto  per diffusione del marchio,
sensibile aumento della clientela e degli affari, ecc.
m)- Adempimenti fiscali e amministrativi  clausola con cui di solito il
Distributore si dichiara consapevole delle leggi e delle disposizioni
nazionali e locali riguardanti la vendita e la distribuzione dei Prodotti del
Produttore sul mercato.
n)- Legge applicabile e lingua.
o)- Foro competente ed eventuale clausola arbitrale.
Internazionalità e profili critici
Quale legge applicabile, quale giurisdizione nel caso in cui le Parti non le
abbiano espressamente disciplinate?
Soluzione prevalente
Essendo la prestazione caratteristica quella del Distributore  art. 4
Convenzione di Roma  applicazione della legge del Paese del
Distributore e competenza del Foro di quest’ultimo.
= ottica di protezione del contraente più debole.
4
Il Contratto di Distribuzione
in Thailandia
Il contratto di Distribuzione in Thailandia
 «Innominate contract» come in Italia, il contratto di Distribuzione
in Thailandia è atipico  mancanza di disposizioni specifiche nel
Codice Civile e Commerciale (c.d. “CCC”) thailandese.
 Ma: assoggettamento alle regole generali in materia di contratti e
obbligazioni;
 e: applicazione schemi legali simili (es. agenzia) e principi generali di
diritto.
(!) = i business che non hanno un reale stabilimento in Thailandia
(no Thai registered companies) devono però sapere che gli accordi
con i Distributori thailandesi sono soggetti alle disposizioni dell’
Unfair Contract Terms Act (c.d. «UCTA» del 1997), del Trade
Competition Act (c.d. «TCA» del 1999 e modificato nel 2017) e della
Consumer Protection Law (normativa sulla protezione dei diritti del
consumatore).
• UCTA = disciplina una serie di principi di ragionevolezza nella
redazione delle condizioni di contratto (esempio: nelle cause di
risoluzione)  «contractual terms have to be reasonable to be
enforced».
• TCA = protezione della libera concorrenza e della stabilità del
mercato (es. no limitazioni alla quantità di beni o servizi sul
mercato, no prezzi fissi per specifici beni o servizi che potrebbero
condurre ad un’instabilità del mercato, ecc.).
• Nel 2017 il Governo thailandese ha creato l’Office of the Trade
Competition Commission  autorità di controllo sull’applicazione
del TCA.
• Supervisione sul mercato del Thai Department of Business
Development (http://www.dbd.go.th/dbdweb_en/)  rispetto di
alcuni business quality standards, necessità di speciali licenze per
la commercializzazione di alcuni particolari tipi di prodotti.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Dott.ssa Daniela Ghidelli
d.ghidelli@ac-legal.eu
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Convegno - Thailandia, meta di business, non solo di turismo -dott.ssa Daniela Ghidelli, "il contratto di distribuzione"

  • 1. Thailandia, meta di business, non solo di turismo Milano, 28 giugno 2019 – Municipio V di Milano, sala consiliare Italia 🇮🇹 ประเทศไทย 🇹🇭 Con il patrocinio dell’Assessorato all’economia del Municipio V, Comune di Milano
  • 2. Il Contratto di Distribuzione Altre forme di collaborazione internazionale
  • 3. Chi vi parla? Dott.ssa Daniela Ghidelli Dopo essermi diplomata al Liceo Linguistico Europeo Collegio Bianconi di Monza, nel dicembre del 2018 mi sono laureata in giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano, intraprendendo un major in diritto d’impresa. Dal gennaio 2019 svolgo la pratica forense presso lo Studio Legale AC Legal di Milano, dove mi occupo principalmente di diritto societario, contrattualistica e privacy.
  • 4. Di che cosa parleremo?  IL CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE COME FORMA DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE 1 2 3 4 Contratto di distribuzione e ordinamento italiano Il contratto di distribuzione: caratteristiche generali e vantaggi Il contratto di distribuzione in Thailandia Il contratto di distribuzione internazionale
  • 5. Il Contratto di Distribuzione 1 Caratteristiche generali e vantaggi
  • 6. Che cos’è un contratto di distribuzione? E’ un contratto con cui un operatore economico (c.d. “Distributore”) si assume l’obbligo di promuovere la vendita di prodotti forniti da un soggetto Produttore, in cambio di opportunità di guadagno.
  • 7. CARATTERISTICHE GENERALI - Obbligo del Distributore di promuovere la vendita di prodotti del Fornitore; - Azione del Distributore in proprio nome e per proprio conto; - Continuità e stabilità del rapporto nel tempo; - Tendenziale dipendenza economica del Distributore; - Opportunità di guadagno per il Distributore.
  • 8. I vantaggi di una siffatta forma di collaborazione a livello internazionale 1.- Contratto di distribuzione come uno degli strumenti più utilizzati per l’organizzazione all’estero delle vendite  grande flessibilità; 2.- alternativa allo stabilimento; 3.- maggiore fiducia del cliente finale se c’è un Distributore locale; 4.- meno barriere (lingua, assistenza clienti ecc.);
  • 9. Altri vantaggi per il… 5.- Produttore  riduzione costi di esercizio commerciale; maggior possibilità di programmazione delle scorte; minor rischio di cadere nell’ invenduto e di insolvenza del cliente finale; 6.- Distributore  vantaggio economico; no organizzazione produttiva; piena autonomia; utilizzo di marchio altrui a fini commerciali.
  • 10. 2 Contratto di Distribuzione e ordinamento italiano
  • 11. Il contratto di distribuzione in Italia - Atipicità  NO disciplina normativa specifica  figura contrattuale di origine giurisprudenziale, generalmente ricondotta agli schemi del mandato (1703 e ss. c.c.), della somministrazione (art. 1559 c.c.) e dell’agenzia (art. 1742 c.c.); - Ma comunque  rispetto della disciplina generale in materia di contratti ed obbligazioni  artt. 1322 c.c. (autonomia contrattuale), art. 1341 c.c. (condizioni generali di contratto); art. 1375 c.c. (buona fede nell’esecuzione del contratto).
  • 12. Il Contratto di Distribuzione INTERNAZIONALE3
  • 13. Che cos’è un contratto internazionale? Un contratto internazionale è l’accordo tra due o più soggetti appartenenti a diversi Paesi - e che quindi possono avere sia differenti sistemi legislativi che differenti sistemi giuridici - attraverso il quale viene creato un rapporto giuridico di carattere commerciale fra due o più parti. Attenzione però perché si parla di contratto internazionale anche quando l’accordo è realizzato fra soggetti appartenenti allo stesso Paese ma con produzione di effetti al di fuori dello stesso  esempio classico: contratti di distribuzione.
  • 14. Il contenuto-base: clausole ricorrenti in un contratto di distribuzione internazionale  oltre a indicazione di Parti, Prodotto e Prezzo. a)- Esclusività  bilateralità della clausola, anche se spesso unilaterale a favore del Produttore ( in caso sia a favore del Distributore, spesso sotto un target minimo di vendite si può perdere l’esclusività).  Importante la definizione del territorio di esclusività (anche regionale). • E’ una clausola che riduce l’indipendenza economica delle parti. • Si tratta di un’eccezione alla regola (di natura non sarebbe prevista). b)- Doveri Distributore  distribuire, promuovere la vendita e proteggere interessi del Produttore; sopportare costi e rischi.
  • 15. c)- Doveri Fornitore  mettere a disposizione i Prodotti con continuità, fornire la documentazione necessaria per la distribuzione sul mercato; formare il personale, ecc. d)- «Target minimo di vendite»  definizione di un numero minimo di Prodotti che il Distributore deve distribuire ogni anno (di solito) per mantenere il diritto di esclusività  tendenziale aumento % di anno in anno (ma: attenzione anche alla saturazione del mercato). e)- Pubblicità e politiche promozionali  ottica cooperativa (attenzione ai siti web ecc.). f)- Tutela del marchio e della proprietà intellettuale e/o industriale  il Distributore usa di solito il marchio solo ai fini dell’identificazione e della promozione dei Prodotti.
  • 16. g)- Disciplina degli ordini  definizione Incoterms; modalità esaurimento magazzino in caso di risoluzione contrattuale; h)- Garanzie e assistenza. i)- Durata accordo. j)- Eventuale clausola risolutiva espressa k)- Disciplina degli effetti della risoluzione  marchio, esaurimento del magazzino, patto di non concorrenza, ecc. l)- Eventuale indennità di fine rapporto  per diffusione del marchio, sensibile aumento della clientela e degli affari, ecc.
  • 17. m)- Adempimenti fiscali e amministrativi  clausola con cui di solito il Distributore si dichiara consapevole delle leggi e delle disposizioni nazionali e locali riguardanti la vendita e la distribuzione dei Prodotti del Produttore sul mercato. n)- Legge applicabile e lingua. o)- Foro competente ed eventuale clausola arbitrale.
  • 18. Internazionalità e profili critici Quale legge applicabile, quale giurisdizione nel caso in cui le Parti non le abbiano espressamente disciplinate? Soluzione prevalente Essendo la prestazione caratteristica quella del Distributore  art. 4 Convenzione di Roma  applicazione della legge del Paese del Distributore e competenza del Foro di quest’ultimo. = ottica di protezione del contraente più debole.
  • 19. 4 Il Contratto di Distribuzione in Thailandia
  • 20. Il contratto di Distribuzione in Thailandia  «Innominate contract» come in Italia, il contratto di Distribuzione in Thailandia è atipico  mancanza di disposizioni specifiche nel Codice Civile e Commerciale (c.d. “CCC”) thailandese.  Ma: assoggettamento alle regole generali in materia di contratti e obbligazioni;  e: applicazione schemi legali simili (es. agenzia) e principi generali di diritto.
  • 21. (!) = i business che non hanno un reale stabilimento in Thailandia (no Thai registered companies) devono però sapere che gli accordi con i Distributori thailandesi sono soggetti alle disposizioni dell’ Unfair Contract Terms Act (c.d. «UCTA» del 1997), del Trade Competition Act (c.d. «TCA» del 1999 e modificato nel 2017) e della Consumer Protection Law (normativa sulla protezione dei diritti del consumatore).
  • 22. • UCTA = disciplina una serie di principi di ragionevolezza nella redazione delle condizioni di contratto (esempio: nelle cause di risoluzione)  «contractual terms have to be reasonable to be enforced». • TCA = protezione della libera concorrenza e della stabilità del mercato (es. no limitazioni alla quantità di beni o servizi sul mercato, no prezzi fissi per specifici beni o servizi che potrebbero condurre ad un’instabilità del mercato, ecc.).
  • 23. • Nel 2017 il Governo thailandese ha creato l’Office of the Trade Competition Commission  autorità di controllo sull’applicazione del TCA. • Supervisione sul mercato del Thai Department of Business Development (http://www.dbd.go.th/dbdweb_en/)  rispetto di alcuni business quality standards, necessità di speciali licenze per la commercializzazione di alcuni particolari tipi di prodotti.
  • 24. GRAZIE PER L’ATTENZIONE! Dott.ssa Daniela Ghidelli d.ghidelli@ac-legal.eu
  • 25. Attribuzione - Non Commerciale – Condividi allo Stesso Modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) Tu sei libero di: Condividere - riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato; Modificare - remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere; Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza Alle seguenti condizioni: • Attribuzione. Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avalli te o il tuo utilizzo del materiale. • Non commerciale. Non puoi usare il materiale per fini commerciali. • Stessa Licenza. Se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, devi distribuire i tuoi contributi con la stessa licenza del materiale originario. • Divieto di restrizioni aggiuntive — Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare. • Non sei tenuto a rispettare i termini della licenza per quelle componenti del materiale che siano in pubblico dominio o nei casi in cui il tuo utilizzo sia consentito da una eccezione o limitazione prevista dalla legge • Non sono fornite garanzie. La licenza può non conferirti tutte le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo che ti prefiggi. Ad esempio, diritti di terzi come i diritti all'immagine, alla riservatezza e i diritti morali potrebbero restringere gli usi che ti prefiggi sul materiale.