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Thailandia,
meta di business, non solo di turismo
Milano, 28 giugno 2019 – Municipio V di Milano, sala consiliare
Italia 🇮🇹
ประเทศไทย 🇹🇭
Con il patrocinio dell’Assessorato all’economia del Municipio V, Comune di Milano
Aspetti legali dei
lavoratori all'estero
Internazionalizzazione: mandare i manager Italiani in Thailandia
Chi vi parla?
Avvocato
Francesca Capaccio
Sono iscritta all’Albo degli Avvocati presso
l’Ordine di Milano dal 7 gennaio 2010 e
opero esclusivamente in materia di diritto
del lavoro privato, sia in ambito
stragiudiziale che giudiziale, a tutela del
lavoratore e del datore di lavoro.
AREE MACRO-TERRITORIALI
Per quanto riguarda lo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa, possiamo
individuare tre macro-aree geografiche:
• Paesi dell’Unione europea, in cui vige il principio di libera circolazione delle
persone e, quindi, dei lavoratori.
• Paesi extra-UE con i quali esiste una convenzione, soprattutto in materia di
residenza fiscale e di aspetti di carattere previdenziale.
 La normativa contenuta nelle Convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni prevale rispetto a quella fiscale interna, per cui la tassazione è
esclusiva nello Stato di residenza fiscale del lavoratore (Italia e Thailandia hanno
sottoscritto la convenzione per evitare la doppia imposizione e prevenire
l’evasione fiscale).
• Paesi extra-UE privi di convenzione: non esistendo una regolamentazione a
carattere sovranazionale, la tutela è praticamente inesistente e occorre una
dettagliata analisi della normativa locale e dei connessi rischi lavorativi, paese
per paese.
.LA
TRASFERTA
IL
TRASFERIMENTO
IL DISTACCO
Principali istituti giuridici con cui il lavoratore
può prestare attività all’estero
LA TRASFERTA
La trasferta consiste nel mutamento provvisorio e temporaneo del luogo di
lavoro, per il sopravvenire di esigenze di servizio del datore di lavoro aventi
carattere transitorio e contingente, ferma restando la previsione certa del
rientro nella sede originaria.
Le aziende italiane fanno ricorso abituale alla missione quando si tratta di
svolgimento di compiti occasionali, integrativi o sostitutivi (sostituzioni
temporanee; ispezioni e controlli; interventi specialistici; analisi di mercato;
ecc.), normalmente per periodi di breve durata (inferiori a 6 mesi).
Il lavoratore in trasferta risponde gerarchicamente al proprio datore di lavoro e
svolge la sua attività a esclusivo beneficio di quest’ultimo.
Il lavoratore in trasferta ha diritto, oltre alla normale retribuzione, anche
all’indennità di trasferta estero, con totale esonero dalla tassazione
dell’indennità forfetaria per un importo pari a € 77,47 al giorno (gli importi
superiori sono da considerarsi imponibili).
IL TRASFERIMENTO
Il trasferimento consiste nel mutamento definitivo del luogo geografico di
svolgimento della prestazione lavorativa, presso una sede differente rispetto al
luogo originario di lavoro.
Rispetto alla trasferta è un’ipotesi più rara e quando si verifica, in genere, è
conseguenza di un accordo consensuale fra datore di lavoro e dipendente.
Art. 2103 del Codice Civile: “Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità
produttiva a un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive. Ogni patto contrario è nullo”.
Esistono, peraltro, ulteriori ipotesi che determinano l’annullamento del
trasferimento; si tratta di quelle riguardanti:
• lavoratori che ricoprono cariche di consiglieri comunali o provinciali;
• i lavoratori genitori o familiari che assistono con continuità un
parente o un affine entro il terzo grado disabile;
• le lavoratrici-madri (o i lavoratori-padre), fino al 1° anno di età del
bambino;
• i lavoratori dirigenti sindacali aziendali sino all’anno successivo alla
cessazione della carica;
• le altre categorie di lavoratori eventualmente specificate dal contratto
collettivo.
L’indennità di trasferimento sono esenti dal punto di vista fiscale al 50%.
La comunicazione di trasferimento può essere impugnata sia in via
stragiudiziale che giudiziale, in assenza delle comprovate ragioni che lo
giustificherebbero.
IL DISTACCO
Il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio
interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro
soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del trattamento economico e
normativo a favore del lavoratore.
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso
del lavoratore interessato. Quando, inoltre, si sostanzi in un trasferimento presso
un’unità produttiva situata a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è
normalmente adibito, il distacco potrà di regola avvenire soltanto per comprovate
ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
IL DISTACCO INFRA-GRUPPO
La società capogruppo ha interesse a
che l’attività delle proprie consociate
estere sia svolta nel rispetto di
determinati parametri, al fine di rendere
più efficiente e produttivo il gruppo
stesso.
Il lavoratore distaccato ha diritto all’indennità estero, oltre che a
tutta una serie di indennità di vitto e alloggio, revocabili all’atto
del rientro in Italia del lavoratore.
Deve essere considerata nulla – per violazione delle norme imperative
contenute nell’art. 2120 c.c. – un’eventuale clausola del contratto che
dovesse prevedere l’incidenza sul TFR della sola retribuzione italiana/
paga base.
La stipula del contratto di distacco spesso non preclude che venga
stipulato un secondo contratto di lavoro di diritto locale (necessario ai
fini del rilascio di un visto di lavoro), in forza del quale la società estera
riconosce al lavoratore una parte degli emolumenti (mediante
attribuzione di una retribuzione locale coerente con i livelli salariali per
posizioni equivalenti).
Dal punto di vista italiano, si evidenzia un unico rapporto in capo alla
società di origine. Parte del trattamento economico sarà corrisposto
dalla Società estera, realizzando una sorta di split payroll.
Il contratto di distacco è bene che contenga specifiche clausole di
assorbimento al fine di evitare qualsiasi duplicazione di trattamento.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Avv. Francesca Capaccio
francesca.capaccio@capezzera.it
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  • 1. Thailandia, meta di business, non solo di turismo Milano, 28 giugno 2019 – Municipio V di Milano, sala consiliare Italia 🇮🇹 ประเทศไทย 🇹🇭 Con il patrocinio dell’Assessorato all’economia del Municipio V, Comune di Milano
  • 2. Aspetti legali dei lavoratori all'estero Internazionalizzazione: mandare i manager Italiani in Thailandia
  • 3. Chi vi parla? Avvocato Francesca Capaccio Sono iscritta all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine di Milano dal 7 gennaio 2010 e opero esclusivamente in materia di diritto del lavoro privato, sia in ambito stragiudiziale che giudiziale, a tutela del lavoratore e del datore di lavoro.
  • 4. AREE MACRO-TERRITORIALI Per quanto riguarda lo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa, possiamo individuare tre macro-aree geografiche: • Paesi dell’Unione europea, in cui vige il principio di libera circolazione delle persone e, quindi, dei lavoratori. • Paesi extra-UE con i quali esiste una convenzione, soprattutto in materia di residenza fiscale e di aspetti di carattere previdenziale.  La normativa contenuta nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni prevale rispetto a quella fiscale interna, per cui la tassazione è esclusiva nello Stato di residenza fiscale del lavoratore (Italia e Thailandia hanno sottoscritto la convenzione per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale). • Paesi extra-UE privi di convenzione: non esistendo una regolamentazione a carattere sovranazionale, la tutela è praticamente inesistente e occorre una dettagliata analisi della normativa locale e dei connessi rischi lavorativi, paese per paese.
  • 5. .LA TRASFERTA IL TRASFERIMENTO IL DISTACCO Principali istituti giuridici con cui il lavoratore può prestare attività all’estero
  • 6. LA TRASFERTA La trasferta consiste nel mutamento provvisorio e temporaneo del luogo di lavoro, per il sopravvenire di esigenze di servizio del datore di lavoro aventi carattere transitorio e contingente, ferma restando la previsione certa del rientro nella sede originaria. Le aziende italiane fanno ricorso abituale alla missione quando si tratta di svolgimento di compiti occasionali, integrativi o sostitutivi (sostituzioni temporanee; ispezioni e controlli; interventi specialistici; analisi di mercato; ecc.), normalmente per periodi di breve durata (inferiori a 6 mesi).
  • 7. Il lavoratore in trasferta risponde gerarchicamente al proprio datore di lavoro e svolge la sua attività a esclusivo beneficio di quest’ultimo. Il lavoratore in trasferta ha diritto, oltre alla normale retribuzione, anche all’indennità di trasferta estero, con totale esonero dalla tassazione dell’indennità forfetaria per un importo pari a € 77,47 al giorno (gli importi superiori sono da considerarsi imponibili).
  • 8. IL TRASFERIMENTO Il trasferimento consiste nel mutamento definitivo del luogo geografico di svolgimento della prestazione lavorativa, presso una sede differente rispetto al luogo originario di lavoro. Rispetto alla trasferta è un’ipotesi più rara e quando si verifica, in genere, è conseguenza di un accordo consensuale fra datore di lavoro e dipendente. Art. 2103 del Codice Civile: “Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva a un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo”.
  • 9. Esistono, peraltro, ulteriori ipotesi che determinano l’annullamento del trasferimento; si tratta di quelle riguardanti: • lavoratori che ricoprono cariche di consiglieri comunali o provinciali; • i lavoratori genitori o familiari che assistono con continuità un parente o un affine entro il terzo grado disabile; • le lavoratrici-madri (o i lavoratori-padre), fino al 1° anno di età del bambino; • i lavoratori dirigenti sindacali aziendali sino all’anno successivo alla cessazione della carica; • le altre categorie di lavoratori eventualmente specificate dal contratto collettivo. L’indennità di trasferimento sono esenti dal punto di vista fiscale al 50%. La comunicazione di trasferimento può essere impugnata sia in via stragiudiziale che giudiziale, in assenza delle comprovate ragioni che lo giustificherebbero.
  • 10. IL DISTACCO Il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il datore di lavoro distaccante rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando, inoltre, si sostanzi in un trasferimento presso un’unità produttiva situata a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è normalmente adibito, il distacco potrà di regola avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
  • 11. IL DISTACCO INFRA-GRUPPO La società capogruppo ha interesse a che l’attività delle proprie consociate estere sia svolta nel rispetto di determinati parametri, al fine di rendere più efficiente e produttivo il gruppo stesso. Il lavoratore distaccato ha diritto all’indennità estero, oltre che a tutta una serie di indennità di vitto e alloggio, revocabili all’atto del rientro in Italia del lavoratore.
  • 12. Deve essere considerata nulla – per violazione delle norme imperative contenute nell’art. 2120 c.c. – un’eventuale clausola del contratto che dovesse prevedere l’incidenza sul TFR della sola retribuzione italiana/ paga base. La stipula del contratto di distacco spesso non preclude che venga stipulato un secondo contratto di lavoro di diritto locale (necessario ai fini del rilascio di un visto di lavoro), in forza del quale la società estera riconosce al lavoratore una parte degli emolumenti (mediante attribuzione di una retribuzione locale coerente con i livelli salariali per posizioni equivalenti). Dal punto di vista italiano, si evidenzia un unico rapporto in capo alla società di origine. Parte del trattamento economico sarà corrisposto dalla Società estera, realizzando una sorta di split payroll. Il contratto di distacco è bene che contenga specifiche clausole di assorbimento al fine di evitare qualsiasi duplicazione di trattamento.
  • 13. GRAZIE PER L’ATTENZIONE! Avv. Francesca Capaccio francesca.capaccio@capezzera.it
  • 14. Attribuzione - Non Commerciale – Condividi allo Stesso Modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) Tu sei libero di: Condividere - riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato; Modificare - remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere; Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza Alle seguenti condizioni: • Attribuzione. Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avalli te o il tuo utilizzo del materiale. • Non commerciale. Non puoi usare il materiale per fini commerciali. • Stessa Licenza. Se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, devi distribuire i tuoi contributi con la stessa licenza del materiale originario. • Divieto di restrizioni aggiuntive — Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare. • Non sei tenuto a rispettare i termini della licenza per quelle componenti del materiale che siano in pubblico dominio o nei casi in cui il tuo utilizzo sia consentito da una eccezione o limitazione prevista dalla legge • Non sono fornite garanzie. La licenza può non conferirti tutte le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo che ti prefiggi. Ad esempio, diritti di terzi come i diritti all'immagine, alla riservatezza e i diritti morali potrebbero restringere gli usi che ti prefiggi sul materiale.