1. 18 dicembre 2019
15.30 - 19.00
Sala Conferenze dell'Ordine degli Avvocati di Padova
Palazzo di Giustizia di Padova, Via N. Tommaseo n. 55, Padova
AVVOCATO DIGITALE E
PROCESSO TELEMATICO
Evoluzione della professione, deontologia e nuove prove
M O V I M E N T O
F O R E N S E
P A D O V A
2. Nuovi strumenti
Nuovi atti
Nuove forme
M O V I M E N T O
F O R E N S E
P A D O V A
A v v o c a t o
A N T O N I O Z A G O
Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Componente Comm. Informatica COA Padova
A v v o c a t o
E D O A R D O F E R R A R O
Presidente MF Padova
Coordinatore Comm. Informatica COA Padova
3. Una nuova professione forense?
L’evoluzione della professione forense è conseguenza ovvia della
digitalizzazione della nostra vita.
Il processo non è diventato telematico perché hanno
digitalizzato gli atti e i documenti, ma semplicemente perché
quegli atti e quei documenti sono oggi originali digitali, e il
processo si è adattato alla realtà.
UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
4. Il Giurista nell’era digitale: chi è?
“La tecnologia non è più appannaggio esclusivo di scienziati, ingegneri e
addetti ai lavori, ma è entrata nelle case, negli uffici, negli studi
professionali e la portata rivoluzionaria di questa irruzione appare riflettersi
inevitabilmente nel campo del diritto, ponendo nuove sfide al giurista”;
“per queste ragioni, non può più considerarsi tale chi si ostini a non
volersi occupare dell’informatica, a rifiutare di capire come e quanto possa
servire a migliorare la qualità della vita, a non cercare di vederne le
applicazioni professionali”;
“Un avvocato che si rifiutasse di compiere questo sforzo si porrebbe allo
stesso livello di chi volesse comprendere il diritto vigente senza saper
essere uomo del suo tempo”.
Prof. Renato Borruso (1928 - 2014), Pres. Agg. Onorario Corte di Cassazione
“L’Informatica negli studi legali e nel processo civile”
pubblicazione dell'Unione Triveneta Avvocati
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Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
5. … e infatti la Cassazione…
Cassazione Civile, Ord. Sez. 6, N. 22320 del 2017
“l'autorizzazione all'impiego della notifica col mezzo telematico implica
intuitivamente (ma di necessità) l'onere che il suo destinatario […] si doti
degli strumenti minimali per leggere una notifica che quei requisiti rispetti:
altrimenti pervenendosi alla bizantina o assurda conclusione che sarebbe
lecito per il notificante eseguire un'attività completamente inutile o la cui
funzionalità od utilità sarebbero rimesse alla mera condiscendenza o buona
volontà o discrezionalità del destinatario, ciò che contraddice ogni principio
processuale, prima che lo stesso buon senso”;
“la normativa sulle notifiche telematiche [...] costituisce la mera evoluzione
della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al
mutato contesto tecnologico ed alle relative esigenze legate al contesto
di operatività del professionista legale”.
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Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
6. … o detto in modo brutale…
Oggi, il Giurista
non informatizzato è
un giurista analfabetaanalfabeta.
Prof. Ugo Pagallo
Docente di Filosofa del Diritto e Informatica Giuridica
presso l’Università degli Studi di Torino
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Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
UNA PROFESSIONE IN EVOLUZIONE
7. ●
Redazione degli atti
●
Consultazioni dei fascicoli
●
Deposito degli atti giudiziari
●
Ricezione di comunicazioni e avvisi
●
Richiesta di copie
●
Pagamento del contributo unificato
●
Posta elettronica
●
Notifiche a mezzo PEC
●
Diffide e “raccomandate”
COME SI È EVOLUTA
LA PROFESSIONE FORENSE?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
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8. ●
HARDWARE (computer, video, schermo,
tastiera, mouse, server, hard disk esterni, ecc.)
●
SOFTWARE (programmi informatici, gestionali,
redattori atti del PCT, agenda digitale, client di
posta elettronica, ecc.)
●
RETE INTERNET (fissa e mobile)
●
POSTA ELETTRONICA (ordinaria e certificata)
●
FIRMA DIGITALE
USIAMO NUOVI STRUMENTI?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
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9. GLI ATTI DELL’AVVOCATO
SONO ATTI INFORMATICI O DIGITALI
NON PER OBBLIGO DI LEGGE
MA SEMPLICEMENTE PERCHÉ SI SCRIVONO COL COMPUTER
Come tali, vanno:
1. SALVATI
2. CONSERVATI NEL LORO FORMATO DIGITALE
3. EVENTUALMENTE CONSEGNATI AL COLLEGA
Il fatto di stampare gli atti è una
MERA COMODITÀ
GLI ATTI DELL’AVVOCATO
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
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10. Che tipo di atti informatici dobbiamo
obbligatoriamente conoscere?
L’ORIGINALE INFORMATICO
IL DUPLICATO INFORMATICO
LA COPIA INFORMATICA
DI UN ATTO ANALOGICO
LA COPIA INFORMATICA
DI UN ATTO INFORMATICO
GLI ATTI INFORMATICI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
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11. È quel documento che noi generiamo attraverso il nostro programma
di videoscrittura e che trasformiamo direttamente in formato PDF
senza scansione. Nasce quindi digitale e viene predisposto o per
essere depositato telematicamente o per essere notificato tramite
PEC.
La caratteristica di tale tipo di PDF è che consentirà di selezionare, una
parte o tutto, il testo in esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro
documento di word.
Tale tipo di documento informatico, prima di essere depositato
telematicamente o allegato alla PEC per essere notificato in proprio,
dovrà ESSERE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE; ciò che prima del PCT
firmavano a penna con il cartaceo adesso è obbligo firmarlo
digitalmente.
Tale tipo di documento informatico, essendo originale digitale, NON
RICHIEDE NESSUNA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ.
L’ORIGINALE INFORMATICO
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12. Il duplicato informatico ha lo stesso valore dell’atto originale da cui
viene estratto: la sua struttura è identica a quella dell’originale sia dal
punto di vista informatico che dal punto di vista del contenuto.
Facendo la prova con l’impronta Hash del file, i duplicati avranno
sempre impronta identica a quella dell’originale.
È per tale motivo che se dal fascicolo informatico estraiamo i files
presenti quali duplicati informatici (da usare per notifica o deposito)
NON DOVREMO ATTESTARE ALCUNA CONFORMITÀ in quanto “I
duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni
effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti…” (art.
23 comma 1 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82).
I duplicati informatici NON VANNO PER NESSUN MOTIVO
ULTERIORMENTE FIRMATI DIGITALMENTE.
IL DUPLICATO INFORMATICO
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13. È quel documento informatico che si ottiene in formato PDF dopo
aver effettuato la scansione di un documento cartaceo. Abbiamo il
nostro documento su carta, dobbiamo depositarlo telematicamente o
notificarlo tramite PEC e, per tale motivo, tramite scanner, ne creiamo
una copia informatica in PDF.
A differenza del documento informatico nativo digitale, il PDF così
ottenuto non consentirà di selezionare una parte o tutto il testo in
esso riprodotto, copiarlo e incollarlo in altro documento di word.
L’originale sarà sempre il documento cartaceo dal quale, tramite
scansione, abbiamo ottenuto una copia informatica (stesso valore di
una fotocopia, ove non autenticato).
Non andranno sottoscritti digitalmente, ma autenticati sull’atto stesso
o su atto separato (in caso di notifica, sulla relata).
LA COPIA INFORMATICA
DI UN ATTO ANALOGICO
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14. La copia informatica dei nostri atti informatici presenti nel fascicolo
telematico è uguale all’originale depositato solamente dal punto di
vista del contenuto (il testo dell’atto), mentre è un atto “diverso” dal
punto di vista informatico.
In primo luogo non avrà la sottoscrizione digitale (il file sarà privo
dell’estensione .p7m). Inoltre, conterrà l’indicazione del fatto che
l’originale è firmato (la c.d. coccardina a margine).
La loro impronta Hash sarà sempre diversa da quella dell’originale:
ogni download di copia informatica produrrà un atto con impronta
diversa dal duplicato e dalle altre copie.
In caso di deposito telematico, potrà anche non essere autenticata
(non previsto da nessuna norma).
In caso di notifica a mezzo PEC, tali atti DOVRANNO ESSERE
AUTENTICATI nella relata di notifica. Le copie informatiche NON
VANNO ULTERIORMENTE FIRMATE DIGITALMENTE.
LA COPIA INFORMATICA
DI UN ATTO INFORMATICO
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15. ART. 12 (Formato dell’atto del processo in forma di documento
informatico - art. 11 del regolamento)
1. L’atto del processo in forma di documento informatico, da
depositare telematicamente all’ufficio giudiziario, rispetta i seguenti
requisiti:
a) è in formato PDF;
b) è privo di elementi attivi;
c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza
restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è
pertanto ammessa la scansione di immagini;
d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata
esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;
e) è corredato da un file in formato XML, [...]; esso è denominato
DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata.
LA FORMA DEGLI ATTI
(Specifiche tecniche al DM 44 del 2011)
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16. ART. 13 (Formato dei documenti informatici allegati - art. 12 del
regolamento)
1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui
macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
a) .pdf - b) .rtf - c) .txt
d) .jpg - e) .gif - f) .tiff
g) .xml
h) .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.
i) .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h.
2. È consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi purché
contenenti file nei formati previsti al comma precedente:
a) .zip - b) .rar - c) .arj.
3. Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma
elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale,
se presente, deve essere applicata dopo la compressione.
LA FORMA DEGLI ALLEGATI
(Specifiche tecniche al DM 44 del 2011)
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17. In informatica, un link ipertestuale (anche detto hyperlink o
collegamento ipertestuale) è una connessione tra due
documenti o unità informative; nella sostanza, si crea una
raccordo tra un documento ed una ulteriore fonte di
informazioni nello stesso citata (immagine, documento, altra
sezione del documento stesso, sito internet, indirizzo email, ecc.),
al fine di consentire un rapido passaggio tra più fonti.
Per poter essere notato dal lettore, un collegamento ipertestuale
normalmente viene distinto per qualche peculiarità grafica: le più
tipiche sono la sottolineatura o il mutamento del colore del
testo (di solito in blu). L'attivazione di un collegamento viene
effettuata attraverso un clic del mouse, cui segue la
visualizzazione della destinazione del collegamento.
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I LINK IPERTESTUALI
18. Per gli avvocati, che di norma usano programmi di videoscrittura
(Word, LibreOffice, OpenOffice, ecc.), si accede dal pannello
INSERISCI oppure come comando sulla barra, di norma illustrato
come un mondo con anelli di catena o semplicemente con anelli
di catena.
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I LINK IPERTESTUALI
19. 1) Inserire in un folder l’atto con tutti i documenti predisposti
da allegare, già correttamente nominati.
2) Successivamente, si dovrà aprire l’atto con il proprio
programma di video scrittura.
3) Andrà selezionato nel testo, tenendo premuto il tasto sinistro
del mouse, le parole che diventeranno la fonte del collegamento
(ad es. doc. n. 01), come si vede nella foto 4.
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I LINK IPERTESTUALI:
COLLEGARE UN DOCUMENTO
20. Cliccare su Applica e quindi salvare il file e convertirlo in PDF: i
link ipertestuali rimarranno presenti nel nuovo file.
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I LINK IPERTESTUALI:
COLLEGARE UN DOCUMENTO
21. Selezionare la porzione di testo che sarà la destinazione della
navigazione (di norma il titolo della sezione che si intende
raggiungere).
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I LINK IPERTESTUALI:
CREARE UN INDICE
22. Successivamente si dovrà cliccare sul comando di inserimento
del segnalibro e si aprirà una finestra per l’inserimento del
nome del segnalibro.
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I LINK IPERTESTUALI:
CREARE UN INDICE
23. Quindi procedere come in precedenza per l’inserimento del link,
con destinazione non ad un file esterno ma verso una “sezione”
del documento stesso.
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I LINK IPERTESTUALI:
CREARE UN INDICE
24. Dal 27 aprile 2018 è in vigore il DM 37/2018 che modifica il
precedente DM 55/2014 in tema di liquidazione dei compensi
per l’attività degli avvocati.
Tra le novità introdotte:
1-bis . Il compenso determinato tenuto conto dei parametri
generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato
del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità
telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad
agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare,
quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e
dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno
dell’atto.
VADEMECUM PER LA CREAZIONE DEI LINK IPERTESTUALI
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
I LINK IPERTESTUALI:
PERCHÈ FARLI?
25. Inizialmente era consentito solo il protocollo CAdES, che crea
una busta crittografata “attorno” all'atto, che viene codificato e
vede aggiunta l'estensione .p7m dopo l’estensione del file (ad
esempio il file firmato muta da file.pdf a file.pdf.p7m): può
essere usata per tutti i files.
Con le specifiche tecniche del 16.04.14 (art. 12 – 19 bis), è
consentita anche la firma col protocollo PAdES (o “firma
aggiunta al PDF), che può essere “grafica” o “invisibile”.
Può essere usato solo per file PDF, e il vantaggio è dato dal
fatto che il file resta un PDF leggibile, con in alcuni casi
l'aggiunta dell'indicazione “_signed” dopo il nome del file.
Altro protocollo è lo XAdES, che potrà essere usato per i file
.xml (ad esempio le fatture elettroniche).
I PROTOCOLLI DI FIRMA DIGITALE
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
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26. Da tenere sempre a mente che
●
SCADE (E “SCOMPARE” DALL’ATTO FIRMATO)
●
POTREBBE ROMPERSI
●
POTRESTE PERDERLA
●
IL CERTIFICATO È DI “NON RIPUDIO”: MOLTO
DIFFICILE DARE PROVA CONTRARIA
●
IDENTIFICA L’AVVOCATO ANCHE IN “ALTRI”
RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
BREVI NOTE SULLA FIRMA DIGITALE
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
27. Art. 16-bis, comma 7 D.L. 179/2012
Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in
cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del
gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia […]”
Art. 20, comma 2, D.M. 44/2011 (allegato tecnico al C.A.D.)
Il soggetto abilitato esterno è tenuto a conservare, con ogni mezzo
idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al
dominio giustizia.
Art. 2, comma 6 del C.A.D.
Le disposizioni del C.A.D. si applicano altresì al processo civile, penale,
amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo
che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di
processo telematico.
LA PROVA DEL DEPOSITO TELEMATICO
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
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28. CORTE CASS., SEZ. VI CIVILE - Ord. 31 agosto 2017, n. 20672
MASSIMA
Va rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle
Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare
importanza, riguardante gli effetti della violazione delle disposizioni
tecniche specifiche sulla forma degli “atti del processo in forma di
documento informatico” (o, descrittivamente, nativi informatici) da
notificare e, in particolare, sull’estensione del “file” in cui essi si
articolano, ove siano indispensabili per valutare la loro autenticità,
dovendosi stabilire se esse prevedano, o meno, una nullità di forma e,
quindi, se questa sia poi da qualificarsi indispensabile ai sensi dell’art.
156, comma 2, c.p.c., rendendosi - in caso di risposta affermativa del
quesito - necessario altresì definire l’ambito di applicabilità alla
fattispecie del principio generale di sanatoria degli atti nulli in caso
di raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE
ORD. 31 AGOSTO 2017, N. 20672
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
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29. QUESTIONI DIRIMENTI
1. L'atto principale deve essere un pdf nativo secondo le regole
tecniche? Si tratta di nullità sanabile o di inesistenza?
2. L'estensione del file deve essere .p7m o .pdf?
Si può applicare la sanatoria di cui all'art. 156 comma 3 c.p.c. per il
raggiungimento dello scopo?
“[...] ciò premesso ed al riguardo, ad avviso di questo Collegio neppure
può trovare diretta ed immediata applicazione il principio generale di
sanatoria della nullità, perché l’osservanza delle specifiche tecniche
sullo stesso confezionamento dei file informatici nativi dovrebbe
poter attenere all’esistenza stessa dell’atto e, quanto alla procura
speciale, all’ufficiosa indispensabile verifica dell’instaurazione di un
valido e rituale rapporto processuale dinanzi a questa Corte, alla
stregua della disciplina ormai applicabile”
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI CIVILE
ORD. 31 AGOSTO 2017, N. 20672
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
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30. DECISIONE SULLE FIRME MA NULLA SULLE FORME
8.1. Ciò comporta, ai fini dell'art. 374 c.p.c., l'enunciazione del
seguente principio di diritto: «Secondo il diritto dell'UE e le norme,
anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di
tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con
le differenti estensioni «.p7m» e «.pdf», e devono, quindi, essere
riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di
cassazione, senza eccezione alcuna».
8.2. Consequenzialmente, non essendo strettamente rilevante nella
decisione della fattispecie in esame, resta assorbito ogni ulteriore
rilievo, sollevato nell'ordinanza interlocutoria, circa l'operatività del
principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156
c.p.c.) in caso d'ipotetica violazione di specifiche tecniche (es. Cass.,
Sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665; conf. C.d.S., n. 5504/2017, cit.).
CORTE DI CASSAZIONE, SS.UU. CIVILI
SENT. 27 APRILE 2018, N. 10266
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
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31. Da tenere sempre a mente che
●
SI TRATTA DI DOCUMENTI INFORMATICI
●
LA STAMPA DI EMAIL ORDINARIA E DI PEC FA
PROVA SOLO FINO AL DISCONOSCIMENTO
●
VA SALVATA NEI FORMATI CONSENTITI PER IL
DEPOSITO TELEMATICO (EML O MSG)
●
LE PEC “SCADONO”: QUANDO IL CERTIFICATO
VIENE RINNOVATO, NON FA PIÙ PIENA PROVA
SALVO CONSERVAZIONE
LA POSTA ELETTRONICA
(ORDINARIA E CERTIFICATA)
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
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32. Da tenere sempre a mente che
●
SI POSSONO AVERE PIÙ PEC, MA SOLO UNA
VA COMUNICATA AL COA
●
MAI DISATTIVARE UNA PEC PRIMA DI AVER
SCARICATO L’ARCHIVIO
●
NON È SUFFICIENTE UN BACKUP, MA È
SICURAMENTE NECESSARIO
●
LE PEC VANNO “CONSERVATE” A NORMA DI
LEGGE
LA POSTA ELETTRONICA
(ORDINARIA E CERTIFICATA)
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
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33. Art. 12 - Dovere di diligenza
L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e
diligenza, assicurando la qualità della prestazione
professionale.
Art. 13 - Dovere di segretezza e riservatezza
L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte
assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale
e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi
modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in
giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di
consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque
per ragioni professionali.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
BREVI CENNI DEONTOLOGICI:
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
34. Art. 26 - Adempimento del mandato
1. L’accettazione di un incarico professionale presuppone la
competenza a svolgerlo.
2. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche
competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al
cliente e alla parte assistita la necessità di integrare
l’assistenza con altro collega in possesso di dette
competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato,
ritardato o negligente compimento di atti inerenti al
mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e
rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
BREVI CENNI DEONTOLOGICI:
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
35. Art. 28 - Riserbo e segreto professionale
1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale
dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo
sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano
fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle
delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del
mandato.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
BREVI CENNI DEONTOLOGICI:
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
36. Principio (g) - competenza professionale:
L’avvocato non può fornire consulenza o rappresentare
efficacemente il cliente se non ha un’adeguata formazione
professionale, formazione che deve essere permanente
come risposta ai rapidi mutamenti del diritto e della
pratica dell’avvocatura e del contesto economico e
tecnologico. Le norme professionali sottolineano che
l’avvocato non può accettare un incarico se non è
competente nella materia della controversia che è
sottoposta alla sua attenzione.
MovimentoForensePadova
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
BREVI CENNI DEONTOLOGICI:
CODICE DEONTOLOGICO CCBE
37. Nuove tipologie di prove
e loro validità
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Coordinatore Comm. Informatica COA Padova
38. Con l’introduzione della fattura elettronica ci potranno
essere cambiamenti in tema di procedimento per
ingiunzione di pagamento.
Tra le varie condizioni di ammissibilità, al fine di ottenere
un decreto ingiuntivo, vi è quella di fornire una prova
scritta in ordine alla esistenza del diritto e, a titolo
puramente indicativo, sono documenti idonei a tal fine
quelli provenienti da un terzo (Cass. 13429/2000), gli
estratti autentici delle scritture contabili (Cass. 6660/1982),
il registro delle fatture previsto dall'art. 22 del D.P.R. 633/72
(Cass. 11613/1992) nonché le sole fatture (Cass. 5915/2011)
che però non hanno valore però nella fase di opposizione.
LA FATTURA ELETTRONICA:
NUOVA (O DIVERSA) PROVA?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
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39. Lo SDI (Sistema di Interscambio), che gestisce la
fatturazione elettronica, se rispettate le regole tecniche
confermate nel Provvedimento dell'ADE n° 89757/18,
genera documenti informatici autentici e immodificabili
garantiti dall'apposizione della marca temporale e della
firma digitale qualificata.
Sarà possibile, quindi, produrre in giudizio tali “duplicati
informatici”, provenienti da un “terzo qualificato” quale
l'Agenzia delle Entrate, assolutamente indistinguibili dai
loro originali, senza necessità di allegare anche l’autentica
notarile.
LA FATTURA ELETTRONICA:
NUOVA (O DIVERSA) PROVA?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
40. COME ACCEDERE ALLO SDI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
41. COME ACCEDERE ALLO SDI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
42. COME ACCEDERE ALLO SDI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
43. COME ACCEDERE ALLO SDI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
44. COME ACCEDERE ALLO SDI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
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45. COME ACCEDERE ALLO SDI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
46. COME ACCEDERE ALLO SDI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
47. COME ACCEDERE ALLO SDI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
48. COME È FATTA UNA
FATTURA ELETTRONICA?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
49. COME È FATTA UNA
FATTURA ELETTRONICA?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
50. COME È FATTA UNA
FATTURA ELETTRONICA?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
51. COME È FATTA UNA
FATTURA ELETTRONICA?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
52. Sotto il profilo probatorio, la giurisprudenza di legittimità
(soprattutto in ambito penale) e quella di merito anche in
campo civile hanno avuto modo di identificare i messaggi
Whatsapp come delle vere e proprie prove documentali,
rientranti nella disciplina dell’art. 2712 c.c., la quale identifica
come effettivi mezzi di prova, utilizzabili in giudizio, le
riproduzioni meccaniche, fotografiche, informatiche (CAD) o
cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni
altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, nel caso in
cui non ne venga contestata la conformità ai fatti o alle cose a
cui si riferiscono, da parte del soggetto nei confronti del quale
vengono ad essere prodotte. (Tribunale di Ravenna, sentenza
231/2017).
IL MESSAGGIO DI WHATSAPP
È UNA PROVA?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
53. Il vero problema è quello di dimostrare che il messaggio esibito
al giudice sia effettivamente quello che tramite il cellulare è
stato ricevuto o spedito.
Esistono diverse modalità per dimostrare la genuinità dei
messaggi.
1. Lo screenshot dei messaggi Whatsapp.
Per poter far entrare il messaggio offensivo come prova nel
processo occorre procedere ad uno o più screenshot del display
del cellulare. Una volta realizzato lo screenshot, il relativo file
può essere allegato al deposito telematico.
Problema: la copia cartacea o digitale di un documento
informatico costituisce una “riproduzione meccanica” al pari di
una fotocopia. Si corre il rischio del disconoscimento.
COME PRODURRE IN GIUDIZIO
IL MESSAGGIO DI WHATSAPP?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
54. 2. La testimonianza dei messaggi Whatsapp
Un altro modo, è quello di far leggere il contenuto dei messaggi
Whatsapp ad una persona che, poi, sia disposta a testimoniare
davanti al giudice e a dichiarare ciò che ha letto.
In questo modo il messaggio incriminato farà il suo ingresso nel
processo attraverso prova testimoniale.
Problemi: il teste non dovrà essere teste de relato, ovvero teste
indiretto perché venuto a conoscenza del contenuto da altre
persone, ma dovrà essere teste diretto, ovvero teste oculare
perché conosce il contenuto in quanto da lui letto direttamente.
Oltre a questo problema, vi è quello legato al fatto che il
messaggio nella chat può essere falsificato, ad esempio
indicando un nome falso nella rubrica.
COME PRODURRE IN GIUDIZIO
IL MESSAGGIO DI WHATSAPP?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
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55. 3. La trascrizione dei messaggi Whatsapp.
Con una sentenza il Tribunale di Milano ha ammesso la
trascrizione dei messaggi.
Problema: in caso di contestazione sull’autenticità del
messaggio, la parte può chiedere al giudice di disporre una
consulenza tecnica d’ufficio.
Il giudice provvederà, quindi, a nominare un perito al quale
andrà consegnato lo smartphone. Dopo un esame del
supporto e della chat, questi provvederà a riportarne il testo su
un “documento ufficiale” (cartaceo) che diventa una prova vera e
propria nel processo.
COME PRODURRE IN GIUDIZIO
IL MESSAGGIO DI WHATSAPP?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
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56. 4. L’acquisizione dello smartphone al processo.
Un’altra modalità con cui il messaggio incriminato può fare il
suo ingresso nel processo e, quindi, assumere valore di prova è
stata fornita dalla Cassazione: l’acquisizione dello smartphone al
processo.
La rappresentazione fotografica, infatti, non ha alcun valore
senza il supporto materiale che contiene l’originale. È solo con
quest’ultimo che si può avere la certezza della effettiva genuinità
della stampa.
Problema: chi è disposto a lasciare lo smartphone per anni nel
fascicolo?
COME PRODURRE IN GIUDIZIO
IL MESSAGGIO DI WHATSAPP?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
57. 5. La trascrizione effettuata da un notaio.
Una modalità più sicura potrebbe essere quella di far effettuare
la trascrizione da un notaio, che identifichi anche i numeri
telefonici da cui partono i messaggi.
6. La copia forense.
Ci sono esperti e tecnici che possono fare una c.d. “copia
forense” del contenuto dello smartphone.
Il lavoro consente di avere una copia con valore legale, identica
all'originale (cfr. Legge 48 del 2008, che contiene la ratifica della
Convenzione di Budapest del 2001).
Problema: sono i metodi più sicuri, ma anche i più costosi.
COME PRODURRE IN GIUDIZIO
IL MESSAGGIO DI WHATSAPP?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
58. La domanda ha una risposta banale: sono evidentemente
documenti informatici idonei a fornire una prova nel processo,
pur con una diversa valenza.
E-mail
Le e-mail ordinarie sono un documento informatico che non fa
prova piena, ma può fornire una prova del contenuto di una
conversazione.
Non avendo un sistema di firma digitale collegato, è sempre
alterabile.
PEC
Fa piena prova di data e contenuto dell'invio, fino a che la
firma digitale del gestore di posta è integra.
Ove sia scaduta, è comunque prova ma va integrata.
LE E-MAIL E LE PEC
SONO PROVE?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
59. Per produrre e-mail ordinarie e PEC nel processo si devono
salvare nei formati “tecnici” (.eml o .msg) e prodotti in
questo modo in allegato agli atti.
NON SERVE A NULLA STAMPARE LE E-MAIL O LE PEC
SU CARTA
O COME FILE PDF
Un file PDF è facilmente alterabile, anche con semplici
programmi di videoscrittura.
L'E-MAIL O LA PEC “STAMPATE” VANNO SEMPRE
DISCONOSCIUTE.
COME PRODURRE IN GIUDIZIO
I MESSAGGI DI POSTA ELETTRONICA?
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
60. CASSAZIONE CIVILE, SENT. N. 11606/2018
In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il
messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un
documento elettronico che contiene la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che,
seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni
informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui
all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e
delle cose rappresentate se colui contro il quale viene
prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle
cose medesime.
BREVI CENNI GIURISPRUDENZIALI
SULLA POSTA ELETTRONICA
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
61. CASSAZIONE, SEZIONE IV PENALE, SENT. N. 43498/17
“da un punto di vista tecnico informatico, la Pec può
contenere file allegati. Tuttavia, da un punto di vista legale,
il gestore Pec non offre la garanzia della genuinità degli
stessi. In buona sostanza il Gestore Pec non certifica
affatto il contenuto del messaggio. In altri termini il
ricorrente allega una mera certificazione Pec di invio e
ricezione ma non l’allegato contenuto della mail; una
trasmissione Pec certifica che una certa trasmissione è
avvenuta tra due indirizzi email Pec, ma non Certifica
(giuridicamente) quello che la “busta elettronica”
conteneva.“
BREVI CENNI GIURISPRUDENZIALI
SULLA POSTA ELETTRONICA
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
62. Dinanzi al giudice si potrebbe dover fornire la prova del
contenuto di una pagina web: la cosa potrebbe non essere
più possibile qualora, avendo avuto notizia dell'azione
(anche con la notifica dell’atto processuale), la controparte
l’abbia immediatamente modificata o messa offline.
Come si può risolvere il problema?
Il metodo più semplice e veloce per dare valenza di prova
legale a una pagina internet è quello di salvare la pagina
stessa sull’hard disk trasformandola in un file? O di
stamparla su carta o di scattare una foto allo schermo del
computer?
NO!
LA PAGINA WEB
E LA PROVA
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
63. Detto ciò si comprende come, per dare valore di prova
incontrovertibile a una pagina internet, il mezzo
migliore è quello di andare davanti a un notaio e
chiedere che questi, dopo aver stampato la pagina,
attesti la conformità all’originale della copia cartacea.
Un secondo sistema è quello di chiamare un
testimone affinché guardi attentamente il contenuto
web incriminato e poi sia pronto a dichiararne l’aspetto
al giudice.
LA PAGINA WEB
E LA PROVA
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
64. La copia forense.
Come per gli smartphone, ci sono esperti e tecnici che possono
fare una c.d. “copia forense” della pagina.
Una pratica che potrebbe fornire maggiore certezza è quella di
utilizzare un servizio di hashing. Consiste in una “autenticazione”
digitale con cui si attesta che una pagina web corrisponde alla
copia fornita, ed era realmente esistente al momento
dell’acquisizione.
Si può utilizzare il sito www.hashbot.it e inserire l’indirizzo che si
vuole salvare. L’applicazione restituirà all’utente una cartella con
una copia .html della pagina ed un file di testo con i codici di
convalida della pagina (i cosiddetti hash, per l’appunto).
LA PAGINA WEB
E LA PROVA
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
65. Una verifica su vecchie pagine, che magari sono state eliminate,
si può svolgere attraverso il sito https://archive.org/web/
Internet Archive è una associazione senza fini di lucro che sta
costruendo una biblioteca digitale di siti Internet e altri
manufatti culturali in forma digitale. La loro missione è fornire
l'accesso universale a tutte le conoscenze.
Oggi l'archivio contiene:
- 330 miliardi di pagine web
- 20 milioni di libri e testi
- 4,5 milioni di registrazioni audio (inclusi 180.000 concerti)
- 4 milioni di video (inclusi 1,6 milioni di programmi televisivi)
- 3 milioni di immagini
- 200.000 programmi software
LA PAGINA WEB
E LA PROVA
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
66. GIURISPRUDENZA SU PCT
E NOTIFICHE A MEZZO PEC
PCT - WORK IN PROGRESS
M O V I M E N T O
F O R E N S E
P A D O V A
A v v o c a t o
A N T O N I O Z A G O
Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Componente Comm. Informatica COA Padova
A v v o c a t o
E D O A R D O F E R R A R O
Presidente MF Padova
Coordinatore Comm. Informatica COA Padova
67. Sentenza n° 3709/2019 della Suprema Corte di Cassazione.
“Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, [...]
corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha
indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per
il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale
degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero
della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini
processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la
notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC [...]
diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del
tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti
dall’INI-PEC.”
GIURISPRUDENZA:
NOTIFICHE A MEZZO PEC - INIPEC
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
68. Con sentenza n. 75/2019 della Corte Costituzionale viene
dichiarata “l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito
dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella
legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede
che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui
ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed
entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7
del giorno successivo, anziché al momento di
generazione della predetta ricevuta.”
GIURISPRUDENZA:
NOTIFICHE A MEZZO PEC - TERMINE
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
69. Ordinanza 9893/2019 della VI sezione della Cassazione.
“Invero, è incontroverso che il menzionato ricorso di
fallimento della [omissis] fu ritualmente notificato,
unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza
prefallimentare, a cura della cancelleria dell’adito tribunale,
L. fall. ex art. 15, comma 3, (come sostituito dal D.L. n. 179
del 2012, art. 17, comma 1, lett. a), convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, qui applicabile
ratione temporis), all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) della debitrice – [omissis] risultante
dall’indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica
Certificata (INIPEC) [...]”.
GIURISPRUDENZA:
NOTIFICHE A MEZZO PEC - INIPEC
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
70. La Suprema Corte ha più volte sostenuto e ribadito con la
sentenza 13532 del 20 maggio 2019, che la gestione della
casella PEC debba essere posta sotto la piena
responsabilità del difensore in quanto la notificazione a
mezzo Posta Elettronica Certificata implica “l’onere per il
suo destinatario di dotarsi degli strumenti per
decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità
dell’attività del notificante essere rimessa alla mera
discrezionalità del destinatario, salva l’allegazione e la
prova del caso fortuito, come in ipotesi di
malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e
comunque non imputabili al professionista coinvolto”.
GIURISPRUDENZA:
NOTIFICHE A MEZZO PEC - ONERI
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
71. Con ordinanza 19517/2019, la Corte di Cassazione ha
rilevato come non possa ritenersi che la Sentenza emessa
da un Giudice di Pace – Curia presso cui non è ancora
stato attivato il Processo Civile Telematico – non sia
“notificabile via PEC” in linea assoluta.
La norma a cui riferirsi non sarà quella contenuta nel
Decreto Legge 179/2012 che, in effetti, si riferisce
all’estrazione diretta di provvedimenti dal fascicolo
informatico, ma quella di cui all’art. 3bis della Legge
53/1994 che consente genericamente all’Avvocato di
attestare la conformità degli atti che si appresta a notificare
in allegato.
GIURISPRUDENZA:
NOTIFICHE A MEZZO PEC - GDP
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
72. Con la recente Ordinanza 24160/2019 la Corte di
Cassazione torna ad occuparsi della validità del registro INI-
PEC ai fini della notificazione degli atti giudiziari.
“il ricorso è stato notificato a mezzo PEC al [omissis] “con
elezione di domicilio presso l’avvocato Tribunale di Firenze”
a un indirizzo di posta elettronica che è quello della
cancelleria dell’immigrazione del Tribunale di Firenze,
ovvero anche all’indirizzo di posta elettronica del Protocollo
del Tribunale di Firenze, estratto dall’indice nazionale degli
indirizzi INIPEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla
posizione del [omissis], è stato dichiarato non attendibile
da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019 [...]”
GIURISPRUDENZA:
NOTIFICHE A MEZZO PEC - INIPEC
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
73. La Suprema Corte (ordinanza n. 29749/2019) rileva
l'esistenza di un errore nell'ordinanza n. 24160/2019 e
procede alla correzione materiale della pronuncia.
Rispetto alla decisione precedente viene tolto questo
riferimento: “[…] estratto dall’indice nazionale degli indirizzi
INI PEC, elenco che, oltre a non essere riferibile alla
posizione del [omissis], è stato dichiarato non attendibile
da Cass. n. 3709 del giorno 8 febbraio 2019”.
Ciò fa salvo il principio enunciato a SS.UU. con la
sentenza n. 23620/2018, che aveva ritenuto valida la
notifica effettuata all’indirizzo PEC tratto da INI-PEC, in
quanto pubblico elenco ex art. 6-bis D.lgs 82/2005.
GIURISPRUDENZA:
NOTIFICHE A MEZZO PEC - INIPEC
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
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74. Ordinanza 17328/2019 della Corte di Cassazione:
“Nel processo civile telematico il deposito (di cui risulti
positivo il successivo controllo da parte della cancelleria) si
perfeziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero
la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di
posta elettronica certificata del Ministero della giustizia [...].
A tale data infatti il mittente ha esaurito le operazioni
necessarie perché l’invio telematico vada a buon fine e la
comunicazione è entrata nella sfera di conoscibilità del
sistema giustizia, non ostandovi che la ricevuta dell’esito
dei controlli automatici proveniente dal server della
Cancelleria possa essere successiva”.
GIURISPRUDENZA:
DEPOSITO TELEMATICO
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
75. La Cassazione (sentenza n. 37126/2019) spiega che
l'utilizzo della posta elettronica certificata è consentito solo
per le comunicazioni di cancelleria alle persone diverse
dall'imputato.
Per la Cassazione, l'uso di della PEC non è - allo stato -
consentito quale forma di comunicazione e/o
notificazione, stante la preclusione alla adozione di
forme di comunicazione non espressamente previste
dalle disposizioni processuali.
ATTENZIONE AI PROTOCOLLI!!!
Non possono essere “contra legem”
(cfr. prot. Trib. Venezia)
GIURISPRUDENZA:
DEPOSITO COMUNICAZIONE PENALE
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
76. Notizia dal sito pst.giustizia.it del 20.06.2019
“A questo link sono disponibili i nuovi schemi XSD relativi
agli atti introduttivi e successivi che sarà possibile
depositare telematicamente presso la Corte di Cassazione,
e che sostituiranno quelli attualmente pubblicati.
Si precisa che trattasi di una “beta release”, rilasciata
anticipatamente rispetto ai tempi di attivazione delle
funzionalità di deposito telematico sui sistemi della Corte,
al fine consentire alle software house di adeguare gli
applicativi messi a disposizione dei professionisti.
A breve verrà comunicata la tempistica relativa alla
sperimentazione”.
PCT
WORK IN PROGRESS
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
77. Come riportato nel comunicato ufficiale della Fondazione
Italiana per l’Innovazione Forense del CNF, a partite dal 12
luglio 2019 la DGSIA (Direzione Generale Sistemi
Informativi Automatizzati) ha avviato la terza fase della
sperimentazione relativa all’invio di notificazioni e
comunicazioni presso il Giudice di Pace.
Tale sperimentazione riguarderà tutti gli uffici ad eccezione
di quelli della provincia di Trento, nonché quelli di Norcia,
Buccino, Castel San Vincenzo e Bella.
Al fine di permettere l’utilizzo delle nuove funzionalità al
personale di cancelleria, il SIGIP è stato implementato
aggiungendo specifici moduli.
PCT
WORK IN PROGRESS
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
78. La presente presentazione è aggiornata al momento della sua
pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude
la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non
possono fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed
all'esattezza delle notizie riportate e declinano pertanto ogni
responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale
e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle
informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza
alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività
aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di
dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e
ciò anche qualora gli autori fossero stati espressamente messi al
corrente della possibilità del verificarsi di tali danni.
DISCLAIMER
Avv.EdoardoFerraro-Avv.AntonioZago
MovimentoForensePadova
79. K E E P
C A L M
A N D
J O I N
M F P A D O V A
M O V I M E N T O
F O R E N S E
P A D O V A
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
SEE YOU IN 2020!