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MOVIMENTO
F O R E N S E
P A D O V AP A D O V A
Breve Compendio
Giurisprudenziale del
Processo Civile Telematico
Anno 2017
a cura
dell’Avv. Edoardo Ferraro
- Presidente MF Padova -
- Co-responsabile Dipartimento Nazionale Giustizia Telematica MF -
2
PREMESSA
Come per il 2016, nel predisporre il presente Compendio, si è deciso di affrontare la ricerca
giurisprudenziale andando a svolgere un lavoro di elaborazione di “massime non ufficiali”,
studiando le più importanti decisioni delle corti di merito, della Cassazione e della Corte
Costituzionale, cercando di concentrare l’attenzione sugli elementi considerati più importanti
dei diversi provvedimenti.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione
negli orientamenti giurisprudenziali.
Qui di seguito sono indicati i siti internet in cui sono pubblicati i provvedimenti massimati, nel
caso si volesse leggere il testo integrale delle decisioni:
http://maurizioreale.it/
http://www.processociviletelematico.it/
www.judicium.it
www.altalex.com
Sperando di fare cosa utile.
Avv. Edoardo Ferraro
3
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
SOMMARIO
Trib. Napoli Nord, Ord. 15-17.1.2017
Iscrizione a ruolo esecuzioni - Copia non autentica - Termine per iscrizione a ruolo
Pag. 9
Trib. Roma, Sent. 23.1.2017 n. 1127
Firma digitale - Sottoscrizione di atto di cessione di quote - Disconoscimento - Onere
probatorio - Titolare del dispositivo di firma
Pag. 9
Corte App. Firenze, Sent. 26.1.2017 n. 189
Appello - Notifica via PEC effettuata dopo le ore 21 - Perfezionamento - Scissione del
momento perfezionativo per il notificante e per il destinatario - Applicabilità
Pag. 10
Trib. Rovigo, Sez. I, Sent. 3.2.2017 n. 110
Comparsa di costituzione telematica - Ricevuta di avvenuta consegna - Ritardo nel
rilascio - Rimessione in termini
Pag. 10
Trib. Venezia, Sez. Lav., Sent. 8.2.2017 n. 68
Notifica via PEC - Attestazione di conformità - Irregolarità - Raggiungimento dello
scopo - Diritto di difesa
Pag. 11
Trib. Torino, Sez. I, Ord. 10.2.2017
Deposito documenti per via telematica - Rifiuto della cancelleria - Errore “fatale” -
Tempestività del deposito
Pag. 11
Trib. Torino, Sez. I, Ord. 14.2.2017
Principio di sinteticità degli atti processuali (art. 16 bis, c. 9 octies, D.L. n. 179/2012) -
Sommari ipertestuali e collegamenti ai documenti prodotti – Valutazione
Pag. 12
Trib. Torino, Sez. III, Ord. 23.2.17
Notifica a mezzo PEC - Programmi per lettura atti - Necessità di rinotificare in via
cartacea
Pag. 12
Corte di Cassazione, Sez. VI-1, Ord. 14.3.17 n. 6518
Ricorso per cassazione - Notifica via PEC - Relata di notifica - Firma digitale -
Mancanza - Irrilevanza
Pag. 13
4
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte di Cassazione, Sez. VI-2, Ord. 15.3.17 n. 6657
Notifica della sentenza via PEC - Ricorso per cassazione - Deposito della copia
autentica della sentenza impugnata (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) - Improcedibilità
Pag. 13
Corte di Cassazione, Sez. VI-1, Ord. 22.3.17 n. 7390
Notifica ex art. 15 L.F. - Tardiva apertura della casella PEC - Irrilevanza - Conoscibilità
secondo ordinaria diligenza
Pag. 14
Corte di Cassazione, Sez. VI-3, Ord. 10.4.17 n. 9231
Ordinanza di inammissibilità (art. 348 bis c.p.c.) - Comunicazione di cancelleria -
Decorso del termine breve ex art. 348 ter, c. 3, c.p.c. - Ricevute PEC
Pag. 14
Corte di Cassazione, SS.UU., Sent. 2.5.2017 n. 10648
Ricorso per cassazione - Deposito copia autentica della sentenza impugnata e della
relata di notifica (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) - Mancanza della relata di notifica - Validità
Pag. 15
Trib. Latina, Sent. 15.5.2017 n. 1053
Iscrizione a ruolo - Atto principale con data diversa da quello notificato - Irregolarità -
Allegazione copia corretta - Raggiungimento dello scopo
Pag. 15
Trib. Milano, Ord. 2.6.2017
Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - Deposito per via telematica - Indicazione
numero di ruolo - Mancanza - Rifiuto dopo scadenza del termine - Regolarizzazione
Pag. 16
Corte di Cassazione, Sez. VI, Ord. 8.6.2017 n. 14338
Notifica atto di appello tramite PEC privo di firma digitale - Inammissibilità - Sussiste
Pag. 16
Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 20.6.2017 n. 15147
Notifica sentenza presso la cancelleria se la PEC è indicata dal destinatario solo per le
comunicazioni - Valida
Pag. 17
Corte di Cassazione, Sez. VI-T, Ord. 27.6.2017 n. 15984
Notifica via PEC - Irritualità (formato doc anziché pdf) - Sanatoria ex art. 156 c.p.c. -
Raggiungimento dello scopo
Pag. 17
5
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 11.7.2017 n. 17048
Notifica sentenza presso la cancelleria e non alla PEC del destinatario - Nullità -
Sussiste
Pag. 18
Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 11.7.2017 n. 17450
Notifica via PEC - Ricorso per cassazione - Copia autentica analogica della relata di
notifica - Mancanza - Improcedibilità
Pag. 18
Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 28.7.2017 n. 18758
Controricorso notificato tramite PEC - Mancanza sottoscrizione digitale - Inesistenza
della notifica - Nullità della notifica raggiungimento dello scopo - Sussiste
Pag. 19
Corte di Cassazione, Sez. VI-T, Ord. 24.8.2017 n. 20381
Ricorso per cassazione - Notifica a mezzo PEC tempestiva - Atto da notificare
illeggibile (per disfunzioni del server) - Nuovo tentativo oltre il termine - Validità
P Pag. 19
Corte di Cassazione, Sez. VI-III, Ord. 31.8.2017 n. 20672
Forma degli atti del processo - Atti da notificare e procura speciale - Documenti
informatici (originali informatici) - Esistenza dell'atto - Rimessione alle SS.UU.
P Pag. 20
Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 21.9.2017 n. 21915
Notifica via PEC - Notifica effettuata dopo le ore 21 - Perfezionamento - Ore 7 del
giorno successivo - Questione di legittimità costituzionale - Esclusione
Pag. 20
Corte di Cassazione, Sez. VI-III, Ord. 25.9.2017 n. 22320
Notifica a mezzo PEC - Atto di precetto - Documento informatico sottoscritto con
firma digitale - Onere per il destinatario di dotarsi degli strumenti informatici
P Pag. 21
Corte di Cassazione, Sez. III, Ord. 10.10.2017 n. 23658
Impugnazioni - Appello - Parte costituita - Obbligo di depositare fascicolo di primo
grado - Esclusione
Pag. 21
Trib. Ferrara, Ord. 25.7-16.10.2017
Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - Memoria di costituzione - Deposito su supporto
cartaceo - Ammissibile - Atto endoprocessuale - Esclusione
P Pag. 22
6
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte App. Milano, Ord. 16.10.2017
Notifica via PEC - Notifica effettuata dopo le ore 21 - Questione di legittimità
costituzionale - Rimessione alla Corte Costituzionale
Pag. 22
Corte di Cassazione, Sez. I, Ord. 26.10.2017 n. 25513
Opposizione allo stato passivo - Indicazione specifica dei mezzi di prova a pena di
decadenza (art. 99, c. 2, n. 4 L.F.) - Onere di deposito dei documenti già prodotti
Pag. 23
Corte di Cassazione, Sez. VI-I, Ord. 8.11.2017 n. 26488
Impugnazioni - Appello - Atto di citazione - Notifica in cancelleria anziché all'indirizzo
PEC del difensore costituito - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussiste
Pag. 23
Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 9.11.2017 n. 26520
Impugnazioni - Notifica via PEC - Ricorso per cassazione - Deposito copia autentica
della sentenza impugnata (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) - Modalità - Copia cartacea
Pag. 24
Corte di Cassazione, Sez. VI-I, Ord. 9.11.2017 n. 26622
Opposizione allo stato passivo - Ricorso - Deposito per via telematica - Ammissibile -
Decreto D.G.S.I.A. ex art. 35, D.M. n. 44/2011
Pag. 24
APPENDICE
Provvedimento di personale di cancelleria
Trib. Parma, Atto rifiutato: motivazione della cancelleria
Deposito telematico - Foglio di precisazione delle conclusioni - Rifiuto dell’atto -
Deposito cartaceo
Pag. 25
7
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
8
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Iscrizione a ruolo telematica PPT - Attestazione di conformità
su documento separato - Improcedibilità - Estinzione
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
In mancanza di attestazione di conformità il G.E. non è messo in condizione di
conoscere - con il grado di certezza che la legge esige - se il creditore sia legittimato o
meno all’esercizio dell’azione esecutiva, ed oggi il G.E. può procedere d’ufficio a
rilevare fatti estintivi.
Non è conferente (sotto questo specifico profilo) la tesi del raggiungimento dello
scopo, atteso che la stessa attiene alle nullità processuali e non alle fattispecie di
inefficacia per omesso tempestivo deposito di atti di cui sia onerato il procedente, visto
che l’art. 543 c. 4 c.p.c. il comportamento negligente della parte processuale.
Va in definitiva dichiarata la inefficacia del pignoramento.
****
Firma digitale - Sottoscrizione di atto di cessione di quote - Disconoscimento
- Onere probatorio - Titolare del dispositivo di firma
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
In tema di oneri probatori, attesa la modalità di sottoscrizione dell’atto di cessione
delle quote, apposta con l’utilizzazione del dispositivo di firma digitale, va ricordato che
nella fattispecie oggetto di giudizio deve essere applicato l’art. 21, secondo comma del
Codice dell’Amministrazione Digitale, secondo cui, in relazione al tipo di documento
(informatico) e di firma (digitale) in esame nella presente controversia, l’utilizzo del
dispositivo di firma “si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova
contraria”; vi è, quindi, una inversione dell’onere della prova e compete a chi opera il
disconoscimento della sottoscrizione per smentire di avere egli sottoscritto con firma
digitale l’atto di cessione delle quote, provare di non avere apposto la firma digitale.
9
Trib. Napoli NordTrib. Napoli Nord
Ord. 15.1 – 17.1.2017Ord. 15.1 – 17.1.2017
Trib. RomaTrib. Roma
Sent. 23.1.2017 n. 1127Sent. 23.1.2017 n. 1127
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Appello - Notifica via PEC effettuata dopo le ore 21 - Perfezionamento - Scissione del
momento perfezionativo per il notificante e per il destinatario - Applicabilità
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata
la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna: si ritiene che il successivo art. 16 septies debba essere
tuttora letto alla luce del principio della scissione dell'efficacia della notifica per il
notificante e per il destinatario, ed in particolare che valga solo per il destinatario il
termine di cui all’art. 147 c.p.c..
Anche l'articolo 3 bis nella legge 53/94, ha disposto per le notifiche tramite PEC che
debba ritenersi operativa la scissione dell'efficacia della notifica per il notificante e per
il destinatario.
****
Comparsa di costituzione telematica - Ricevuta di avvenuta consegna -
Ritardo nel rilascio - Rimessione in termini
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
La circostanza che il sistema abbia emesso la ricevuta di avvenuta consegna (c.d.
R.d.A.C.) oltre sette ore dopo il deposito dell'atto di cui si tratta non può essere
imputabile alla parte, non avendo questa il controllo del sistema.
In sostanza, se, da un lato, è pacifico che il deposito telematico si perfeziona solo con la
ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. R.d.A.C.); dall'altro, qualora il
deposito sia andato a buon fine, ancorché tardivamente, e la parte abbia effettuato
lo stesso entro l'ultimo giorno utile, non si può imputare a quest'ultima un ritardo del
sistema.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la rimessione in termini di parte convenuta.
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Trib. RovigoTrib. Rovigo
Sez. I, Sent. 3.2.2017 n. 110Sez. I, Sent. 3.2.2017 n. 110
Corte App. FirenzeCorte App. Firenze
Sent. 26.1.2017 n. 189Sent. 26.1.2017 n. 189
Notifica via PEC - Attestazione di conformità - Irregolarità -
Raggiungimento dello scopo - Diritto di difesa
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Ove notificate copie informatiche del ricorso e del D.I., attestando la conformità
all’originale sugli atti e non sulla relata, vi è da chiedersi se le irregolarità siano tali da
inficiare la notifica del decreto ingiuntivo.
Ritiene il Giudicante che, nonostante le evidente irregolarità non possa essere
dichiarata la nullità della notifica, atteso che l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è
destinato: il ricorso monitorio, procura e decreto sono, invero, stati portati a
conoscenza della parte ingiunta, corrispondono all’originale e la parte ingiunta ha avuto
la possibilità di difendersi adeguatamente.
****
Deposito documenti per via telematica - Rifiuto della cancelleria -
Errore “fatale” - Tempestività del deposito
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Ritenuto che l'accettazione dell'atto da parte della cancelleria non concorra a
integrare la fattispecie del deposito, ma riguardi "il mero inserimento dell'atto nel
fascicolo digitale", non si può ammettere che "anomalie che bloccano l'inserimento
nel fascicolo sortiscano l'effetto di travolgere retroattivamente il deposito".
Si ritiene, in applicazione di questi principi, che i documenti siano stati
tempestivamente depositati il 12/10/2016, come dimostrato dalla relativa ricevuta di
avvenuta consegna, non rilevando al riguardo il successivo rifiuto da parte della
cancelleria in data 13/10/2016.
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Trib. VeneziaTrib. Venezia
Sez. Lav., Sent. 8.2.2017 n. 68Sez. Lav., Sent. 8.2.2017 n. 68
Trib. TorinoTrib. Torino
Sez. I, Ord. 10.2.2017Sez. I, Ord. 10.2.2017
Principio di sinteticità degli atti processuali (art. 16 bis, c. 9 octies, D.L. n. 179/2012) -
Sommari ipertestuali e collegamenti ai documenti prodotti - Valutazione
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Nel concedere alle parti i termini perentori di cui all’art. 183 c. 6 c.p.c., con decorrenza
a far data dal 27/02/2017 (tenuto conto dei tempi di comunicazione e del carico del
ruolo), il giudice richiama il principio di sinteticità degli atti depositati con modalità
telematiche di cui all’art. 16 bis c. 9 octies Dl 179/2012, invitando le parti a dotare gli
atti di sommari ipertestuali e collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti con gli
stessi, osservando che l’uso di queste tecniche di redazione è valutabile sotto il
profilo del pregio dell’attività prestata.
****
Costituzione per via telematica - Rifiuto della cancelleria -
Errore “fatale” - Remissione in termini
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
La scoperta incolpevole dell’errore “fatale” dopo la scadenza del termine utile per la
costituzione ai sensi dell’art. 165 c.p.c., giustifica il deposito tardivo della comparsa di
costituzione.
La terza PEC indicava una necessità di accertamento da parte della cancelleria e quindi
non sembra poter essere in alcun modo imputabile all’avv. R. la tardività della
costituzione. Va quindi accolta l’istanza di rimessione in termini.
La riduzione del termine di costituzione ex art. 165 c.p.c. rispetto all’odierna udienza
del 23.2.2017 - termine previsto a garanzia dell’attore - giustifica la fissazione di una
nuova prima udienza nel rispetto dei termini ex art. 165 c.p.c..
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Trib. TorinoTrib. Torino
Sez. I, Ord. 14.2.2017Sez. I, Ord. 14.2.2017
Trib. TorinoTrib. Torino
Sez. III, Ord. 23.2.2017Sez. III, Ord. 23.2.2017
Ricorso per cassazione - Notifica via PEC - Relata di notifica -
Firma digitale - Mancanza - Irrilevanza
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Non ha pregio l'eccepita inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della
nullità della notificazione eseguita a mezzo PEC dal difensore del ricorrente, perché la
relata sarebbe un documento privo della firma digitale (a differenza del ricorso e della
procura, a cui quella sarebbe stata apposta), essendo stato tale documento diretto
inequivocabilmente dalla casella PEC dell'avvocato del ricorrente a quella del
difensore avversario, senza che abbia limitato i diritti difensivi della parte ricevente,
raggiungendo quindi lo scopo.
Nella specie, la notificazione affidata a mezzo PEC la mancata forma digitale della relata
non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità al notificante.
****
Notifica della sentenza via PEC - Ricorso per cassazione - Deposito della copia
autentica della sentenza impugnata (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) - Improcedibilità
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Ove sia stata notificata a mezzo PEC la sentenza contro cui si è poi proceduto con
ricorso per Cassazione, tale ricorso è improcedibile per la violazione dell'art. 369 c. 2
n. 2 c.p.c., quando, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza
impugnata è stata notificata in data 2/12/2015, non risulti però depositata copia
autentica con la relazione di notificazione (né risulta che tale copia autentica sia stata
versata in atti dal controricorrente).
Ed, infatti, la copia allegata alla produzione del ricorrente, sebbene rechi in calce la
relazione di notifica a mezzo PEC, è priva di qualsivoglia attestazione di conformità
della stessa all'originale, il che rende evidente la improcedibilità del ricorso.
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte di CassazioneCorte di Cassazione
Sez. VI-1, Ord. 14.3.2017 n. 6518Sez. VI-1, Ord. 14.3.2017 n. 6518
Corte di CassazioneCorte di Cassazione
Sez. VI-2, Ord. 15.3.2017 n. 6657Sez. VI-2, Ord. 15.3.2017 n. 6657
Notifica ex art. 15 L.F. - Tardiva apertura della casella PEC - Irrilevanza -
Conoscibilità secondo ordinaria diligenza
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
La notifica del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione, pacificamente
avvenuta a mezzo PEC nei termini previsti ma conosciuta dalla fallenda solo dopo la
data della comparizione (avendo solo tardivamente questa provveduto all'effettiva
apertura della casella di posta certificata), non compromette il diritto di difesa della
fallenda atteso che, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, sia la
notifica al domicilio sia quella telematica si fondano sullo stesso principio di fondo che
è quello della conoscibilità dell'atto secondo un criterio di ordinaria diligenza del
destinatario (circa il costante controllo degli atti ricevuti presso il domicilio reale o
telematico).
****
Ordinanza di inammissibilità (art. 348 bis c.p.c.) - Comunicazione di cancelleria -
Decorso del termine breve ex art. 348 ter, c. 3, c.p.c. - Ricevute PEC
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Ove l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. di inammissibilità dell’appello sia comunicata a
mezzo PEC dalla cancelleria, decorre il termine breve di cui all’art. 348 ter c.p.c. per
l’impugnazione dell’ordinanza e della sentenza di primo grado.
La prova della comunicazione a mezzo PEC da parte della cancelleria è ricavabile dalle
ricevute di accettazione e di consegna presenti nel fascicolo telematico, e sono
disponibili per la consultazione integrale nel registro di cancelleria.
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte di CassazioneCorte di Cassazione
Sez. VI-1, Ord. 22.3.2017 n. 7390Sez. VI-1, Ord. 22.3.2017 n. 7390
Corte di CassazioneCorte di Cassazione
Sez. VI-3, Ord. 10.4.2017 n. 9231Sez. VI-3, Ord. 10.4.2017 n. 9231
Ricorso per cassazione - Deposito copia autentica della sentenza impugnata e della
relata di notifica (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) - Mancanza della relata di notifica - Validità
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Nel caso di ricorso per cassazione, è ammessa un’attività equipollente a quella del
deposito della copia autentica della sentenza impugnata da parte del ricorrente. Il
deposito della copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione eseguita
dal controricorrente vale a produrre i medesimi effetti della produzione imposta al
ricorrente, sicché ove con il deposito dell’atto ex art. 369 c.p.c. sia allegata anche la
sentenza completa dell’attestazione di notifica, l’improcedibilità del ricorso non potrà
essere dichiarata.
Se il documento è infatti già nella disponibilità del giudice in ragione dell’attività
compiuta dalla controparte, tanto vale a raggiungere lo scopo, ovvero la conoscibilità
del documento stesso entro determinati e circoscritti limiti di tempo. Non sarebbe
invece possibile, ribadisce la Corte, consentire la produzione sine die.
****
Iscrizione a ruolo - Atto principale con data diversa da quello notificato - Irregolarità -
Allegazione copia corretta - Raggiungimento dello scopo
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
L’erronea allegazione, quale atto principale, di copia dell’atto introduttivo recante
data diversa costituisce una irregolarità che non influisce sulla validità della iscrizione
a ruolo e sulla valida instaurazione del giudizio in considerazione della comunque
avvenuta contestuale produzione in allegato di copia corretta dell’atto notificato.
In mancanza di un'espressa sanzione di nullità, la nota d'iscrizione a ruolo è nulla per
irregolarità formali, con conseguente mancata costituzione della parte, solo quando
difettino i requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo, che è quello di
portare la causa a conoscenza del giudice perché possa trattare e decidere la lite
instauratasi fra le parti con l'atto di citazione.
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte di CassazioneCorte di Cassazione
SS.UU., Sent. 2.5.2017 n. 10648SS.UU., Sent. 2.5.2017 n. 10648
Trib. LatinaTrib. Latina
Sent. 15.5.2017 n. 1053Sent. 15.5.2017 n. 1053
Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - Deposito per via telematica - Indicazione
numero di ruolo - Mancanza - Rifiuto dopo scadenza del termine - Regolarizzazione
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Il reclamo depositato entro il termine e consegnato alla casella del Tribunale è da
considerarsi tempestivo, laddove il rifiuto da parte della cancelleria per mancanza di
numero di ruolo pervenga dopo la scadenza del termine di legge.
Tale rifiuto va riferito a prassi organizzativa del Tribunale quanto alla iscrizione a ruolo
degli atti di reclamo e non a negligenza della parte reclamante, che ha comunque
indirizzato tempestivamente al Tribunale competente il deposito telematico dell’atto di
reclamo.
Non sarà nemmeno necessaria l’istanza di remissione in termini, trattandosi di mera
regolarizzazione.
****
Notifica atto di appello tramite PEC privo di firma digitale
- Inammissibilità - Sussiste
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Essendo la firma digitale - al pari della sottoscrizione dell'atto analogico (cd. cartaceo)
ai sensi dell'art. 125 c.p.c. (cfr. tra le altre Cass. n. 1275/2011) - requisito di validità
dell'atto introduttivo del giudizio (anche di impugnazione), in quanto essa attiene alla
formazione dello stesso e alla sua riconducibilità a chi lo ha formato (nella specie,
necessariamente al difensore munito di procura), l'inammissibilità dell'appello privo di
tale firma digitale derivava già da siffatta carenza, non sanabile (e in tal senso,
essendo corretto in diritto il dispositivo della sentenza, ne va parzialmente corretta la
motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.).
16
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte di CassazioneCorte di Cassazione
Sez. VI, Ord. 8.6.2017 n. 14338Sez. VI, Ord. 8.6.2017 n. 14338
Trib. MilanoTrib. Milano
Ord. 2.6.2017Ord. 2.6.2017
Notifica sentenza presso la cancelleria se la PEC è indicata dal destinatario solo per le
comunicazioni - Valida
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Se nell'atto di appello viene effettuata elezione di domicilio presso la sede legale
dell’assistito (dunque in luogo diverso da quello indicato nel R.D. n. 37 del 1934, art.
82: nella specie, nell'ambito della circoscrizione della Corte d'appello di Catanzaro), e vi
è indicazione, nello stesso atto di appello, anche dell'indirizzo PEC dei legali "non
domiciliatari", accompagnata dalla esplicita richiesta di ricevere soltanto là le
"comunicazioni", questa indicazione assume rilevanza (così come nel ricorso per
cassazione) esclusivamente ai fini delle "comunicazioni" di Cancelleria ex artt. 134 e
135 c.p.c. e art. 176 c.p.c., comma 2, ma non anche ai fini delle "notificazioni".
Si deve pertanto ritenersi correttamente e validamente eseguita la notifica della
sentenza di appello (ex artt. 170 e 285 c.p.c.) presso la Cancelleria della Corte
d'appello di Catanzaro.
****
Notifica via PEC - Irritualità (formato doc anziché pdf) - Sanatoria ex art. 156 c.p.c. -
Raggiungimento dello scopo
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
La notificazione a mezzo PEC è consentita dalla normativa secondaria e relativi
provvedimenti attuativi dell'art. 3 bis, legge 53/1994 (in particolare: D.M. 44/2011;
provvedimento del 16 aprile 2014, Ministero della giustizia, Direzione generale per i
sistemi informativi automatizzati).
In ogni caso vale l'ulteriore principio di diritto che «L'irritualità della notificazione di un
atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata
non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in
"estensione.doc", anziché "formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della
conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale».
17
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte di CassazioneCorte di Cassazione
Sez. VI-T, Ord. 27.6.17 n. 15984Sez. VI-T, Ord. 27.6.17 n. 15984
Corte di CassazioneCorte di Cassazione
Sez. III, Sent. 20.6.17 n. 15147Sez. III, Sent. 20.6.17 n. 15147
Notifica sentenza presso la cancelleria e non alla PEC del destinatario
- Nullità - Sussiste
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Deve ritenersi nulla la notifica della sentenza d’appello eseguita presso la cancelleria
della Corte d'Appello posto che la stessa doveva essere notificata alla PEC del
destinatario risultante dal REGINDE o da INIPEC.
Quindi, se il destinatario della notifica non ha eletto domicilio nel comune in cui ha
sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa, il difensore dovrà notificare la
relativa sentenza (ai fini della decorrenza del termine breve) non in cancelleria ma alla
PEC del destinatario risultante dai pubblici elenchi, presso il c.d. “domicilio digitale”.
****
Notifica via PEC - Ricorso per cassazione - Copia autentica analogica della relata di
notifica - Mancanza - Improcedibilità
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata
sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi della legge n. 53 del 1994, per
soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione ex
art. 369, c. 2, n. 2, c.p.c., il difensore del ricorrente, deve estrarre copie cartacee del
messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di
notificazione, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli
originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la
cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica.
18
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte di CassazioneCorte di Cassazione
Sez. III, Sent. 11.7.17 n. 17048Sez. III, Sent. 11.7.17 n. 17048
Corte di CassazioneCorte di Cassazione
Sez. III, Sent. 14.7.17 n. 17450Sez. III, Sent. 14.7.17 n. 17450
Controricorso notificato tramite PEC - Mancanza sottoscrizione digitale - Inesistenza
della notifica - Nullità della notifica raggiungimento dello scopo - Sussiste
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Se l'originale del controricorso è in formato analogico, sottoscritto di proprio pugno
dal ricorrente, e l'atto da notificare è costituito da un documento cartaceo (e non già
informatico), la modalità notificatoria prescelta mediante PEC con indirizzo del
mittente risultante da pubblico elenco, non può portare ad inesistenza per mancanza
di sottoscrizione digitale.
Pure la nullità non potrebbe essere dichiarata in forza dell'efficacia sanante per
raggiungimento dello scopo conseguente al deposito da parte del ricorrente di una
puntuale ed articolata memoria di replica al controricorso: non vi è nullità se la notifica
ha portato il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento
dello scopo legale.
****
Ricorso per cassazione - Notifica a mezzo PEC tempestiva - Atto da notificare
illeggibile (per disfunzioni del server) - Nuovo tentativo oltre il termine - Validità
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Ove il ricorrente effettui una prima notifica a mezzo PEC in termine per il ricorso, ma
la ricevuta di avvenuta consegna sia negativa per un problema del server che ha reso
l’atto illeggibile, se lo stesso si sia immediatamente attivato, senza attendere un
provvedimento giudiziale che autorizzasse la rinnovazione, in ossequio al principio di
ragionevole durata del processo (Cass. 5974/2017), riprendendo il procedimento
notificatorio e completandolo, a distanza di pochi giorni dalla prima tentata notifica,
la notifica è valida, pur se fuori termini.
Viene effettuata, infatti, entro dunque il tempo pari alla metà dei termini di cui all'art.
325 c.p.c., fissato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 14594/2016, così conservando
gli effetti collegati alla notifica originaria.
19
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte di CassazioneCorte di Cassazione
Sez. III, Sent. 28.7.17 n. 18758Sez. III, Sent. 28.7.17 n. 18758
Corte di CassazioneCorte di Cassazione
Sez. VI-T, Ord. 24.8.17 n. 20381Sez. VI-T, Ord. 24.8.17 n. 20381
Forma degli atti del processo - Atti da notificare e procura speciale - Documenti
informatici (originali informatici) - Esistenza dell'atto - Rimessione alle SS.UU.
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Viene sollevata alle SS.UU. questione riguardante le regole tecniche (in tema di
redazione dell’atto e di firma digitale) in ambito di processo telematico.
Al riguardo, ad avviso del Collegio rimettente, in caso di violazione di tali norme, non
può trovare diretta ed immediata applicazione il principio generale di sanatoria della
nullità, perché l'osservanza delle specifiche tecniche sullo stesso confezionamento dei
file informatici nativi dovrebbe poter attenere all'esistenza stessa dell'atto e, quanto
alla procura speciale, all'ufficiosa indispensabile verifica dell'instaurazione di un valido
e rituale rapporto processuale dinanzi a questa Corte, alla stregua della disciplina ormai
applicabile.
****
Notifica via PEC - Notifica effettuata dopo le ore 21 - Perfezionamento - Ore 7 del
giorno successivo - Questione di legittimità costituzionale - Esclusione
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
In caso di notifica a mezzo PEC effettuata oltre le ore 21 del giorno di scadenza del
termine, la notifica è tardiva in quanto perfezionata ex art. 147 c.p.c. alle ore 7 del
giorno successivo.
In un caso del genere non opera il principio di scissione del termine tra notificante e
destinatario perché siamo al di fuori delle ipotesi a tutela delle quali esso è stato
creato. Il principio non ha ragione di operare, infatti, laddove la legge espressamente
disciplina i tempi per il corretto ed efficace svolgimento di una attività (a tutela del
diverso interesse, rafforzato dalle possibilità tecniche offerte dalla notifiche
telematiche, di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del
giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali), qualora, come nella specie, è lo
stesso notificante che ha iniziato a compiere l'attività notificatoria quando il margine
di tempo a sua disposizione si era già consumato.
20
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte di CassazioneCorte di Cassazione
Sez. VI-III, Ord. 31.8.2017 n. 20672Sez. VI-III, Ord. 31.8.2017 n. 20672
Corte di CassazioneCorte di Cassazione
SSez. III, Sent. 21.9.2017 n. 21915ez. III, Sent. 21.9.2017 n. 21915
Notifica a mezzo PEC - Atto di precetto - Documento informatico sottoscritto con
firma digitale - Onere per il destinatario di dotarsi degli strumenti informatici
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Sebbene la normativa sulle notifiche telematiche comporti l'imposizione, implicita
siccome indispensabilmente funzionale all'operatività stessa della modalità di nuova
introduzione, di un onere per il destinatario di dotarsi degli strumenti necessari per
leggere o decodificare i messaggi di posta elettronica coi quali la notifica è eseguita in
conformità con le specifiche tecniche poste dalla stessa normativa, ciò costituisce la
mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento
al mutato contesto tecnologico ed alle relative esigenze legate al contesto di operatività
del professionista legale, e pertanto non vi è contrarietà con gli artt. 3 e 24 Cost..
****
Impugnazioni - Appello - Parte costituita
- Obbligo di depositare fascicolo di primo grado – Esclusione
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
L'assunto difensivo, volto ad ipotizzare l’esistenza di un obbligo, posto a carico della
controparte (appellata), di deposito in grado di appello del proprio fascicolo di primo
grado, non trova riscontro nelle norme processuali (è appena il caso di rilevare come
la costituzione in grado di appello, ex art. 347 c. 1 c.p.c. che rinvia agli artt. 165 e 166
c.p.c. mediante deposito del proprio fascicolo di parte attiene al fascicolo contenente
l'atto di appello e la sentenza appellata ovvero la comparsa di risposta, dunque
soltanto gli atti predisposti per quel grado di giudizio, e non anche il fascicolo di parte
del precedente grado di giudizio), ed è semmai onere dell’appellante attivarsi per
allegare ogni documento utile a fondare le doglianze su cui è stato incardinato
l’appello.
21
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte di CassazioneCorte di Cassazione
Sez. VI-III, Ord. 25.9.2017 n. 22320Sez. VI-III, Ord. 25.9.2017 n. 22320
Corte di CassazioneCorte di Cassazione
Sez. III, Ord. 10.10.2017 n. 23658Sez. III, Ord. 10.10.2017 n. 23658
Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - Memoria di costituzione - Deposito su supporto
cartaceo - Ammissibile - Atto endoprocessuale - Esclusione
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. per quanto non inserito nel titolo III del libro II
del codice di procedura civile relativo alle impugnazioni e per quanto di natura
devolutiva, ha natura lato sensu impugnatoria in quanto consiste nella censura di un
provvedimento e nella richiesta, ad un giudice diverso da quello che l'ha emanato, di
una nuova pronuncia idonea a sostituirsi alla prima (sulla natura impugnatoria del
reclamo cautelare si vedano Corte Cost. sentenza n. 253/1994 nonché Trib. Venezia
11.9.2013).
Conseguentemente la memoria di costituzione di *** nel procedimento per reclamo
introdotto da controparte non può avere natura di atto endoprocessuale.
****
Notifica via PEC - Notifica effettuata dopo le ore 21 - Questione di legittimità
costituzionale - Rimessione alla Corte Costituzionale
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
L’art 16 septies D.L. 179/2012, applicando il termine di cui all’art. 147 c.p.c. anche alle
notifiche a mezzo PEC (con possibilità di notificare solo entro le ore 21.00 del giorno di
scadenza), viola gli artt. 3, 24 e 111 Cost..
Un’interpretazione costituzionalmente orientata con il principio di scissione degli
effetti della notifica, potrebbe essere la seguente:
- Nel caso in cui il notificante proceda alla notifica l’ultimo giorno utile, gli deve essere
riconosciuto per intero il termine a sua disposizione, fino alla mezzanotte del giorno
stesso. Qualora egli notifichi oltre le ore 21:00 ma prima delle ore 24:00, gli effetti della
notifica si produrranno, in capo al notificante, nel momento in cui viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna al sistema.
- Per quanto concerne il notificato, che il legislatore tutela con la predisposizione del
limite d’orario, gli effetti della notifica effettuata dopo le ore 21:00 e prima delle ore
7:00 si produrranno automaticamente alle ore 7:00 del giorno successivo.
22
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Trib. FerraraTrib. Ferrara
Ord. 25.7-16.10.2017Ord. 25.7-16.10.2017
Corte App. MilanoCorte App. Milano
Ord. 16.10.2017Ord. 16.10.2017
Opposizione allo stato passivo - Indicazione specifica dei mezzi di prova a pena di
decadenza (art. 99, c. 2, n. 4 L.F.) - Onere di deposito dei documenti già prodotti
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
L’art. 99, c. 2, n. 4 L.F. nel prevedere l’onere per il ricorrente di produrre i documenti
unitamente al deposito del ricorso, fa semplicemente riferimento alla necessità di
elencare, nell'atto introduttivo, i documenti già dimessi e versati agli atti del processo.
L’effetto preclusivo che potrebbe ricavarsi dall'esame del dato normativo va riferito,
pertanto, non già alla necessità di ridepositare il materiale precostituito e già
prodotto ma, semmai, all'impossibilità per il creditore di avvalersi, successivamente al
deposito del ricorso, di documenti nuovi, differenti sia da quelli utilizzati in sede di
verifica innanzi al giudice delegato sia da quelli prodotti per la prima volta al
momento dell'opposizione.
****
Impugnazioni - Appello - Atto di citazione - Notifica in cancelleria anziché all'indirizzo
PEC del difensore costituito - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussiste
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
La Corte territoriale ha fatto applicazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione
in tema di notificazione (ritenendo esclusa la fattispecie dell’inesistenza della stessa), in
caso di notifica alla cancelleria anziché all’indirizzo PEC del difensore dell’atto di
appello, dato che il difensore si è costituito.
L'avvenuta costituzione nel giudizio di secondo grado dell’appellato ha comportato la
sanatoria del vizio, che deve qualificarsi come nullità e non come inesistenza.
23
Corte di CassazioneCorte di Cassazione
Sez. I, Ord. 26.10.2017 n. 25513Sez. I, Ord. 26.10.2017 n. 25513
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte di CassazioneCorte di Cassazione
Sez. VI-I, Ord. 8.11.2017 n. 26488Sez. VI-I, Ord. 8.11.2017 n. 26488
Impugnazioni - Notifica via PEC - Ricorso per cassazione - Deposito copia autentica
della sentenza impugnata (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) - Modalità - Copia cartacea
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369, c. 2,
n. 2, c.p.c., in ragione del mancato deposito della «copia autentica della sentenza o
della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta».
Infatti, dall'esame del fascicolo d'ufficio e di quello dei ricorrenti non risulta la
presenza della copia autentica della sentenza impugnata, che non è stata prodotta
neppure dai controricorrenti o dal ricorrente incidentale, come si evince dagli
analoghi controlli effettuati nei rispettivi fascicoli.
Ove non sia stata notificata la sentenza, la stessa verrà prodotto come copia cartacea
autenticata ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 bis D.L. 179/12. Quando vi sia stata la
notifica, il difensore notificato dovrà estrarre copia ai sensi dell’art. 3 bis comma 5 della
Legge 53/94.
****
Opposizione allo stato passivo - Ricorso - Deposito per via telematica - Ammissibile -
Decreto D.G.S.I.A. ex art. 35, D.M. n. 44/2011
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
In tema di deposito telematico di atti, l'art. 16 bis, c. 1, del D.L. 179/2012, ratione
temporis applicabile, non ne implica il divieto di utilizzazione per atti processuali
diversi da quelli ivi contemplati e per il periodo anteriore a quello previsto, trattandosi
di modalità conosciuta e ammessa dall'ordinamento.
Quindi l'invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, in un
giudizio iniziato prima del 30/06/14, mancando una sanzione espressa di nullità, e non
ostando il difetto del provvedimento ministeriale autorizzativo ex art. 35 del D.M. n. 44
del 2011, integra una mera irregolarità che, a fronte del rifiuto di accettazione della
relativa busta telematica, legittima la rimessione in termini.
Pertanto, il ricorso in opposizione allo stato passivo depositato telematicamente non
può ritenersi inammissibile.
24
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte di CassazioneCorte di Cassazione
Sez. III, Sent. 9.11.2017 n. 26520Sez. III, Sent. 9.11.2017 n. 26520
Corte di CassazioneCorte di Cassazione
Sez. VI-I, Ord. 9.11.2017 n. 26622Sez. VI-I, Ord. 9.11.2017 n. 26622
APPENDICE
Provvedimento di personale di cancelleria
Deposito telematico - Foglio di precisazione delle conclusioni - Rifiuto dell’atto -
Deposito cartaceo
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Si riporta il testo di un messaggio di Atto Rifiutato da parte della Cancelleria del
Tribunale di Parma
IL FOGLIO DI PC NON E&apos [“È”, n.d.r.] UN ATTO DA DEPOSITARE NEL TELEMATICO.
PORTARE DIRETTAMENTE IN UDIENZA OPPURE INVIARE ALLA MAIL DEL GIUDICE
GRAZIE. Atti rifiutati il 20/10/2017.
25
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Trib. ParmaTrib. Parma
Atto rifiutato: motivazione della cancelleriaAtto rifiutato: motivazione della cancelleria
26
DISCLAIMER
La presente guida è aggiornata al momento della sua pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la
possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e l’autore non può fornire
alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie
riportate e declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno,
diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o
improprio delle informazioni contenute in questo compendio, ivi inclusi,
senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività
aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati
ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche
qualora gli autori fossero stati espressamente messi al corrente della
possibilità del verificarsi di tali danni.
27
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
A cura della
Commissione Giustizia Telematica
del
Movimento Forense Padova
Movimento Forense
RadioTribunale
ForoTelematico
28
P
A
D
O
V
A

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Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Civile Telematico - Anno 2017

  • 1. MOVIMENTO F O R E N S E P A D O V AP A D O V A Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Civile Telematico Anno 2017 a cura dell’Avv. Edoardo Ferraro - Presidente MF Padova - - Co-responsabile Dipartimento Nazionale Giustizia Telematica MF -
  • 2. 2
  • 3. PREMESSA Come per il 2016, nel predisporre il presente Compendio, si è deciso di affrontare la ricerca giurisprudenziale andando a svolgere un lavoro di elaborazione di “massime non ufficiali”, studiando le più importanti decisioni delle corti di merito, della Cassazione e della Corte Costituzionale, cercando di concentrare l’attenzione sugli elementi considerati più importanti dei diversi provvedimenti. Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione negli orientamenti giurisprudenziali. Qui di seguito sono indicati i siti internet in cui sono pubblicati i provvedimenti massimati, nel caso si volesse leggere il testo integrale delle decisioni: http://maurizioreale.it/ http://www.processociviletelematico.it/ www.judicium.it www.altalex.com Sperando di fare cosa utile. Avv. Edoardo Ferraro 3 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
  • 4. SOMMARIO Trib. Napoli Nord, Ord. 15-17.1.2017 Iscrizione a ruolo esecuzioni - Copia non autentica - Termine per iscrizione a ruolo Pag. 9 Trib. Roma, Sent. 23.1.2017 n. 1127 Firma digitale - Sottoscrizione di atto di cessione di quote - Disconoscimento - Onere probatorio - Titolare del dispositivo di firma Pag. 9 Corte App. Firenze, Sent. 26.1.2017 n. 189 Appello - Notifica via PEC effettuata dopo le ore 21 - Perfezionamento - Scissione del momento perfezionativo per il notificante e per il destinatario - Applicabilità Pag. 10 Trib. Rovigo, Sez. I, Sent. 3.2.2017 n. 110 Comparsa di costituzione telematica - Ricevuta di avvenuta consegna - Ritardo nel rilascio - Rimessione in termini Pag. 10 Trib. Venezia, Sez. Lav., Sent. 8.2.2017 n. 68 Notifica via PEC - Attestazione di conformità - Irregolarità - Raggiungimento dello scopo - Diritto di difesa Pag. 11 Trib. Torino, Sez. I, Ord. 10.2.2017 Deposito documenti per via telematica - Rifiuto della cancelleria - Errore “fatale” - Tempestività del deposito Pag. 11 Trib. Torino, Sez. I, Ord. 14.2.2017 Principio di sinteticità degli atti processuali (art. 16 bis, c. 9 octies, D.L. n. 179/2012) - Sommari ipertestuali e collegamenti ai documenti prodotti – Valutazione Pag. 12 Trib. Torino, Sez. III, Ord. 23.2.17 Notifica a mezzo PEC - Programmi per lettura atti - Necessità di rinotificare in via cartacea Pag. 12 Corte di Cassazione, Sez. VI-1, Ord. 14.3.17 n. 6518 Ricorso per cassazione - Notifica via PEC - Relata di notifica - Firma digitale - Mancanza - Irrilevanza Pag. 13 4 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
  • 5. Corte di Cassazione, Sez. VI-2, Ord. 15.3.17 n. 6657 Notifica della sentenza via PEC - Ricorso per cassazione - Deposito della copia autentica della sentenza impugnata (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) - Improcedibilità Pag. 13 Corte di Cassazione, Sez. VI-1, Ord. 22.3.17 n. 7390 Notifica ex art. 15 L.F. - Tardiva apertura della casella PEC - Irrilevanza - Conoscibilità secondo ordinaria diligenza Pag. 14 Corte di Cassazione, Sez. VI-3, Ord. 10.4.17 n. 9231 Ordinanza di inammissibilità (art. 348 bis c.p.c.) - Comunicazione di cancelleria - Decorso del termine breve ex art. 348 ter, c. 3, c.p.c. - Ricevute PEC Pag. 14 Corte di Cassazione, SS.UU., Sent. 2.5.2017 n. 10648 Ricorso per cassazione - Deposito copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notifica (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) - Mancanza della relata di notifica - Validità Pag. 15 Trib. Latina, Sent. 15.5.2017 n. 1053 Iscrizione a ruolo - Atto principale con data diversa da quello notificato - Irregolarità - Allegazione copia corretta - Raggiungimento dello scopo Pag. 15 Trib. Milano, Ord. 2.6.2017 Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - Deposito per via telematica - Indicazione numero di ruolo - Mancanza - Rifiuto dopo scadenza del termine - Regolarizzazione Pag. 16 Corte di Cassazione, Sez. VI, Ord. 8.6.2017 n. 14338 Notifica atto di appello tramite PEC privo di firma digitale - Inammissibilità - Sussiste Pag. 16 Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 20.6.2017 n. 15147 Notifica sentenza presso la cancelleria se la PEC è indicata dal destinatario solo per le comunicazioni - Valida Pag. 17 Corte di Cassazione, Sez. VI-T, Ord. 27.6.2017 n. 15984 Notifica via PEC - Irritualità (formato doc anziché pdf) - Sanatoria ex art. 156 c.p.c. - Raggiungimento dello scopo Pag. 17 5 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
  • 6. Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 11.7.2017 n. 17048 Notifica sentenza presso la cancelleria e non alla PEC del destinatario - Nullità - Sussiste Pag. 18 Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 11.7.2017 n. 17450 Notifica via PEC - Ricorso per cassazione - Copia autentica analogica della relata di notifica - Mancanza - Improcedibilità Pag. 18 Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 28.7.2017 n. 18758 Controricorso notificato tramite PEC - Mancanza sottoscrizione digitale - Inesistenza della notifica - Nullità della notifica raggiungimento dello scopo - Sussiste Pag. 19 Corte di Cassazione, Sez. VI-T, Ord. 24.8.2017 n. 20381 Ricorso per cassazione - Notifica a mezzo PEC tempestiva - Atto da notificare illeggibile (per disfunzioni del server) - Nuovo tentativo oltre il termine - Validità P Pag. 19 Corte di Cassazione, Sez. VI-III, Ord. 31.8.2017 n. 20672 Forma degli atti del processo - Atti da notificare e procura speciale - Documenti informatici (originali informatici) - Esistenza dell'atto - Rimessione alle SS.UU. P Pag. 20 Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 21.9.2017 n. 21915 Notifica via PEC - Notifica effettuata dopo le ore 21 - Perfezionamento - Ore 7 del giorno successivo - Questione di legittimità costituzionale - Esclusione Pag. 20 Corte di Cassazione, Sez. VI-III, Ord. 25.9.2017 n. 22320 Notifica a mezzo PEC - Atto di precetto - Documento informatico sottoscritto con firma digitale - Onere per il destinatario di dotarsi degli strumenti informatici P Pag. 21 Corte di Cassazione, Sez. III, Ord. 10.10.2017 n. 23658 Impugnazioni - Appello - Parte costituita - Obbligo di depositare fascicolo di primo grado - Esclusione Pag. 21 Trib. Ferrara, Ord. 25.7-16.10.2017 Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - Memoria di costituzione - Deposito su supporto cartaceo - Ammissibile - Atto endoprocessuale - Esclusione P Pag. 22 6 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
  • 7. Corte App. Milano, Ord. 16.10.2017 Notifica via PEC - Notifica effettuata dopo le ore 21 - Questione di legittimità costituzionale - Rimessione alla Corte Costituzionale Pag. 22 Corte di Cassazione, Sez. I, Ord. 26.10.2017 n. 25513 Opposizione allo stato passivo - Indicazione specifica dei mezzi di prova a pena di decadenza (art. 99, c. 2, n. 4 L.F.) - Onere di deposito dei documenti già prodotti Pag. 23 Corte di Cassazione, Sez. VI-I, Ord. 8.11.2017 n. 26488 Impugnazioni - Appello - Atto di citazione - Notifica in cancelleria anziché all'indirizzo PEC del difensore costituito - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussiste Pag. 23 Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 9.11.2017 n. 26520 Impugnazioni - Notifica via PEC - Ricorso per cassazione - Deposito copia autentica della sentenza impugnata (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) - Modalità - Copia cartacea Pag. 24 Corte di Cassazione, Sez. VI-I, Ord. 9.11.2017 n. 26622 Opposizione allo stato passivo - Ricorso - Deposito per via telematica - Ammissibile - Decreto D.G.S.I.A. ex art. 35, D.M. n. 44/2011 Pag. 24 APPENDICE Provvedimento di personale di cancelleria Trib. Parma, Atto rifiutato: motivazione della cancelleria Deposito telematico - Foglio di precisazione delle conclusioni - Rifiuto dell’atto - Deposito cartaceo Pag. 25 7 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
  • 8. 8 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
  • 9. Iscrizione a ruolo telematica PPT - Attestazione di conformità su documento separato - Improcedibilità - Estinzione (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) In mancanza di attestazione di conformità il G.E. non è messo in condizione di conoscere - con il grado di certezza che la legge esige - se il creditore sia legittimato o meno all’esercizio dell’azione esecutiva, ed oggi il G.E. può procedere d’ufficio a rilevare fatti estintivi. Non è conferente (sotto questo specifico profilo) la tesi del raggiungimento dello scopo, atteso che la stessa attiene alle nullità processuali e non alle fattispecie di inefficacia per omesso tempestivo deposito di atti di cui sia onerato il procedente, visto che l’art. 543 c. 4 c.p.c. il comportamento negligente della parte processuale. Va in definitiva dichiarata la inefficacia del pignoramento. **** Firma digitale - Sottoscrizione di atto di cessione di quote - Disconoscimento - Onere probatorio - Titolare del dispositivo di firma (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) In tema di oneri probatori, attesa la modalità di sottoscrizione dell’atto di cessione delle quote, apposta con l’utilizzazione del dispositivo di firma digitale, va ricordato che nella fattispecie oggetto di giudizio deve essere applicato l’art. 21, secondo comma del Codice dell’Amministrazione Digitale, secondo cui, in relazione al tipo di documento (informatico) e di firma (digitale) in esame nella presente controversia, l’utilizzo del dispositivo di firma “si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”; vi è, quindi, una inversione dell’onere della prova e compete a chi opera il disconoscimento della sottoscrizione per smentire di avere egli sottoscritto con firma digitale l’atto di cessione delle quote, provare di non avere apposto la firma digitale. 9 Trib. Napoli NordTrib. Napoli Nord Ord. 15.1 – 17.1.2017Ord. 15.1 – 17.1.2017 Trib. RomaTrib. Roma Sent. 23.1.2017 n. 1127Sent. 23.1.2017 n. 1127 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
  • 10. Appello - Notifica via PEC effettuata dopo le ore 21 - Perfezionamento - Scissione del momento perfezionativo per il notificante e per il destinatario - Applicabilità (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna: si ritiene che il successivo art. 16 septies debba essere tuttora letto alla luce del principio della scissione dell'efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario, ed in particolare che valga solo per il destinatario il termine di cui all’art. 147 c.p.c.. Anche l'articolo 3 bis nella legge 53/94, ha disposto per le notifiche tramite PEC che debba ritenersi operativa la scissione dell'efficacia della notifica per il notificante e per il destinatario. **** Comparsa di costituzione telematica - Ricevuta di avvenuta consegna - Ritardo nel rilascio - Rimessione in termini (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) La circostanza che il sistema abbia emesso la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. R.d.A.C.) oltre sette ore dopo il deposito dell'atto di cui si tratta non può essere imputabile alla parte, non avendo questa il controllo del sistema. In sostanza, se, da un lato, è pacifico che il deposito telematico si perfeziona solo con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. R.d.A.C.); dall'altro, qualora il deposito sia andato a buon fine, ancorché tardivamente, e la parte abbia effettuato lo stesso entro l'ultimo giorno utile, non si può imputare a quest'ultima un ritardo del sistema. Sussistono, pertanto, i presupposti per la rimessione in termini di parte convenuta. 10 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Trib. RovigoTrib. Rovigo Sez. I, Sent. 3.2.2017 n. 110Sez. I, Sent. 3.2.2017 n. 110 Corte App. FirenzeCorte App. Firenze Sent. 26.1.2017 n. 189Sent. 26.1.2017 n. 189
  • 11. Notifica via PEC - Attestazione di conformità - Irregolarità - Raggiungimento dello scopo - Diritto di difesa (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) Ove notificate copie informatiche del ricorso e del D.I., attestando la conformità all’originale sugli atti e non sulla relata, vi è da chiedersi se le irregolarità siano tali da inficiare la notifica del decreto ingiuntivo. Ritiene il Giudicante che, nonostante le evidente irregolarità non possa essere dichiarata la nullità della notifica, atteso che l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato: il ricorso monitorio, procura e decreto sono, invero, stati portati a conoscenza della parte ingiunta, corrispondono all’originale e la parte ingiunta ha avuto la possibilità di difendersi adeguatamente. **** Deposito documenti per via telematica - Rifiuto della cancelleria - Errore “fatale” - Tempestività del deposito (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) Ritenuto che l'accettazione dell'atto da parte della cancelleria non concorra a integrare la fattispecie del deposito, ma riguardi "il mero inserimento dell'atto nel fascicolo digitale", non si può ammettere che "anomalie che bloccano l'inserimento nel fascicolo sortiscano l'effetto di travolgere retroattivamente il deposito". Si ritiene, in applicazione di questi principi, che i documenti siano stati tempestivamente depositati il 12/10/2016, come dimostrato dalla relativa ricevuta di avvenuta consegna, non rilevando al riguardo il successivo rifiuto da parte della cancelleria in data 13/10/2016. 11 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Trib. VeneziaTrib. Venezia Sez. Lav., Sent. 8.2.2017 n. 68Sez. Lav., Sent. 8.2.2017 n. 68 Trib. TorinoTrib. Torino Sez. I, Ord. 10.2.2017Sez. I, Ord. 10.2.2017
  • 12. Principio di sinteticità degli atti processuali (art. 16 bis, c. 9 octies, D.L. n. 179/2012) - Sommari ipertestuali e collegamenti ai documenti prodotti - Valutazione (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) Nel concedere alle parti i termini perentori di cui all’art. 183 c. 6 c.p.c., con decorrenza a far data dal 27/02/2017 (tenuto conto dei tempi di comunicazione e del carico del ruolo), il giudice richiama il principio di sinteticità degli atti depositati con modalità telematiche di cui all’art. 16 bis c. 9 octies Dl 179/2012, invitando le parti a dotare gli atti di sommari ipertestuali e collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti con gli stessi, osservando che l’uso di queste tecniche di redazione è valutabile sotto il profilo del pregio dell’attività prestata. **** Costituzione per via telematica - Rifiuto della cancelleria - Errore “fatale” - Remissione in termini (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) La scoperta incolpevole dell’errore “fatale” dopo la scadenza del termine utile per la costituzione ai sensi dell’art. 165 c.p.c., giustifica il deposito tardivo della comparsa di costituzione. La terza PEC indicava una necessità di accertamento da parte della cancelleria e quindi non sembra poter essere in alcun modo imputabile all’avv. R. la tardività della costituzione. Va quindi accolta l’istanza di rimessione in termini. La riduzione del termine di costituzione ex art. 165 c.p.c. rispetto all’odierna udienza del 23.2.2017 - termine previsto a garanzia dell’attore - giustifica la fissazione di una nuova prima udienza nel rispetto dei termini ex art. 165 c.p.c.. 12 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Trib. TorinoTrib. Torino Sez. I, Ord. 14.2.2017Sez. I, Ord. 14.2.2017 Trib. TorinoTrib. Torino Sez. III, Ord. 23.2.2017Sez. III, Ord. 23.2.2017
  • 13. Ricorso per cassazione - Notifica via PEC - Relata di notifica - Firma digitale - Mancanza - Irrilevanza (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) Non ha pregio l'eccepita inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della nullità della notificazione eseguita a mezzo PEC dal difensore del ricorrente, perché la relata sarebbe un documento privo della firma digitale (a differenza del ricorso e della procura, a cui quella sarebbe stata apposta), essendo stato tale documento diretto inequivocabilmente dalla casella PEC dell'avvocato del ricorrente a quella del difensore avversario, senza che abbia limitato i diritti difensivi della parte ricevente, raggiungendo quindi lo scopo. Nella specie, la notificazione affidata a mezzo PEC la mancata forma digitale della relata non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità al notificante. **** Notifica della sentenza via PEC - Ricorso per cassazione - Deposito della copia autentica della sentenza impugnata (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) - Improcedibilità (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) Ove sia stata notificata a mezzo PEC la sentenza contro cui si è poi proceduto con ricorso per Cassazione, tale ricorso è improcedibile per la violazione dell'art. 369 c. 2 n. 2 c.p.c., quando, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata è stata notificata in data 2/12/2015, non risulti però depositata copia autentica con la relazione di notificazione (né risulta che tale copia autentica sia stata versata in atti dal controricorrente). Ed, infatti, la copia allegata alla produzione del ricorrente, sebbene rechi in calce la relazione di notifica a mezzo PEC, è priva di qualsivoglia attestazione di conformità della stessa all'originale, il che rende evidente la improcedibilità del ricorso. 13 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Corte di CassazioneCorte di Cassazione Sez. VI-1, Ord. 14.3.2017 n. 6518Sez. VI-1, Ord. 14.3.2017 n. 6518 Corte di CassazioneCorte di Cassazione Sez. VI-2, Ord. 15.3.2017 n. 6657Sez. VI-2, Ord. 15.3.2017 n. 6657
  • 14. Notifica ex art. 15 L.F. - Tardiva apertura della casella PEC - Irrilevanza - Conoscibilità secondo ordinaria diligenza (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) La notifica del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione, pacificamente avvenuta a mezzo PEC nei termini previsti ma conosciuta dalla fallenda solo dopo la data della comparizione (avendo solo tardivamente questa provveduto all'effettiva apertura della casella di posta certificata), non compromette il diritto di difesa della fallenda atteso che, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, sia la notifica al domicilio sia quella telematica si fondano sullo stesso principio di fondo che è quello della conoscibilità dell'atto secondo un criterio di ordinaria diligenza del destinatario (circa il costante controllo degli atti ricevuti presso il domicilio reale o telematico). **** Ordinanza di inammissibilità (art. 348 bis c.p.c.) - Comunicazione di cancelleria - Decorso del termine breve ex art. 348 ter, c. 3, c.p.c. - Ricevute PEC (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) Ove l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. di inammissibilità dell’appello sia comunicata a mezzo PEC dalla cancelleria, decorre il termine breve di cui all’art. 348 ter c.p.c. per l’impugnazione dell’ordinanza e della sentenza di primo grado. La prova della comunicazione a mezzo PEC da parte della cancelleria è ricavabile dalle ricevute di accettazione e di consegna presenti nel fascicolo telematico, e sono disponibili per la consultazione integrale nel registro di cancelleria. 14 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Corte di CassazioneCorte di Cassazione Sez. VI-1, Ord. 22.3.2017 n. 7390Sez. VI-1, Ord. 22.3.2017 n. 7390 Corte di CassazioneCorte di Cassazione Sez. VI-3, Ord. 10.4.2017 n. 9231Sez. VI-3, Ord. 10.4.2017 n. 9231
  • 15. Ricorso per cassazione - Deposito copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notifica (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) - Mancanza della relata di notifica - Validità (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) Nel caso di ricorso per cassazione, è ammessa un’attività equipollente a quella del deposito della copia autentica della sentenza impugnata da parte del ricorrente. Il deposito della copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione eseguita dal controricorrente vale a produrre i medesimi effetti della produzione imposta al ricorrente, sicché ove con il deposito dell’atto ex art. 369 c.p.c. sia allegata anche la sentenza completa dell’attestazione di notifica, l’improcedibilità del ricorso non potrà essere dichiarata. Se il documento è infatti già nella disponibilità del giudice in ragione dell’attività compiuta dalla controparte, tanto vale a raggiungere lo scopo, ovvero la conoscibilità del documento stesso entro determinati e circoscritti limiti di tempo. Non sarebbe invece possibile, ribadisce la Corte, consentire la produzione sine die. **** Iscrizione a ruolo - Atto principale con data diversa da quello notificato - Irregolarità - Allegazione copia corretta - Raggiungimento dello scopo (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) L’erronea allegazione, quale atto principale, di copia dell’atto introduttivo recante data diversa costituisce una irregolarità che non influisce sulla validità della iscrizione a ruolo e sulla valida instaurazione del giudizio in considerazione della comunque avvenuta contestuale produzione in allegato di copia corretta dell’atto notificato. In mancanza di un'espressa sanzione di nullità, la nota d'iscrizione a ruolo è nulla per irregolarità formali, con conseguente mancata costituzione della parte, solo quando difettino i requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo, che è quello di portare la causa a conoscenza del giudice perché possa trattare e decidere la lite instauratasi fra le parti con l'atto di citazione. 15 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Corte di CassazioneCorte di Cassazione SS.UU., Sent. 2.5.2017 n. 10648SS.UU., Sent. 2.5.2017 n. 10648 Trib. LatinaTrib. Latina Sent. 15.5.2017 n. 1053Sent. 15.5.2017 n. 1053
  • 16. Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - Deposito per via telematica - Indicazione numero di ruolo - Mancanza - Rifiuto dopo scadenza del termine - Regolarizzazione (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) Il reclamo depositato entro il termine e consegnato alla casella del Tribunale è da considerarsi tempestivo, laddove il rifiuto da parte della cancelleria per mancanza di numero di ruolo pervenga dopo la scadenza del termine di legge. Tale rifiuto va riferito a prassi organizzativa del Tribunale quanto alla iscrizione a ruolo degli atti di reclamo e non a negligenza della parte reclamante, che ha comunque indirizzato tempestivamente al Tribunale competente il deposito telematico dell’atto di reclamo. Non sarà nemmeno necessaria l’istanza di remissione in termini, trattandosi di mera regolarizzazione. **** Notifica atto di appello tramite PEC privo di firma digitale - Inammissibilità - Sussiste (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) Essendo la firma digitale - al pari della sottoscrizione dell'atto analogico (cd. cartaceo) ai sensi dell'art. 125 c.p.c. (cfr. tra le altre Cass. n. 1275/2011) - requisito di validità dell'atto introduttivo del giudizio (anche di impugnazione), in quanto essa attiene alla formazione dello stesso e alla sua riconducibilità a chi lo ha formato (nella specie, necessariamente al difensore munito di procura), l'inammissibilità dell'appello privo di tale firma digitale derivava già da siffatta carenza, non sanabile (e in tal senso, essendo corretto in diritto il dispositivo della sentenza, ne va parzialmente corretta la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.). 16 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Corte di CassazioneCorte di Cassazione Sez. VI, Ord. 8.6.2017 n. 14338Sez. VI, Ord. 8.6.2017 n. 14338 Trib. MilanoTrib. Milano Ord. 2.6.2017Ord. 2.6.2017
  • 17. Notifica sentenza presso la cancelleria se la PEC è indicata dal destinatario solo per le comunicazioni - Valida (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) Se nell'atto di appello viene effettuata elezione di domicilio presso la sede legale dell’assistito (dunque in luogo diverso da quello indicato nel R.D. n. 37 del 1934, art. 82: nella specie, nell'ambito della circoscrizione della Corte d'appello di Catanzaro), e vi è indicazione, nello stesso atto di appello, anche dell'indirizzo PEC dei legali "non domiciliatari", accompagnata dalla esplicita richiesta di ricevere soltanto là le "comunicazioni", questa indicazione assume rilevanza (così come nel ricorso per cassazione) esclusivamente ai fini delle "comunicazioni" di Cancelleria ex artt. 134 e 135 c.p.c. e art. 176 c.p.c., comma 2, ma non anche ai fini delle "notificazioni". Si deve pertanto ritenersi correttamente e validamente eseguita la notifica della sentenza di appello (ex artt. 170 e 285 c.p.c.) presso la Cancelleria della Corte d'appello di Catanzaro. **** Notifica via PEC - Irritualità (formato doc anziché pdf) - Sanatoria ex art. 156 c.p.c. - Raggiungimento dello scopo (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) La notificazione a mezzo PEC è consentita dalla normativa secondaria e relativi provvedimenti attuativi dell'art. 3 bis, legge 53/1994 (in particolare: D.M. 44/2011; provvedimento del 16 aprile 2014, Ministero della giustizia, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati). In ogni caso vale l'ulteriore principio di diritto che «L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale». 17 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Corte di CassazioneCorte di Cassazione Sez. VI-T, Ord. 27.6.17 n. 15984Sez. VI-T, Ord. 27.6.17 n. 15984 Corte di CassazioneCorte di Cassazione Sez. III, Sent. 20.6.17 n. 15147Sez. III, Sent. 20.6.17 n. 15147
  • 18. Notifica sentenza presso la cancelleria e non alla PEC del destinatario - Nullità - Sussiste (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) Deve ritenersi nulla la notifica della sentenza d’appello eseguita presso la cancelleria della Corte d'Appello posto che la stessa doveva essere notificata alla PEC del destinatario risultante dal REGINDE o da INIPEC. Quindi, se il destinatario della notifica non ha eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa, il difensore dovrà notificare la relativa sentenza (ai fini della decorrenza del termine breve) non in cancelleria ma alla PEC del destinatario risultante dai pubblici elenchi, presso il c.d. “domicilio digitale”. **** Notifica via PEC - Ricorso per cassazione - Copia autentica analogica della relata di notifica - Mancanza - Improcedibilità (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematica ai sensi della legge n. 53 del 1994, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione ex art. 369, c. 2, n. 2, c.p.c., il difensore del ricorrente, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso la cancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica. 18 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Corte di CassazioneCorte di Cassazione Sez. III, Sent. 11.7.17 n. 17048Sez. III, Sent. 11.7.17 n. 17048 Corte di CassazioneCorte di Cassazione Sez. III, Sent. 14.7.17 n. 17450Sez. III, Sent. 14.7.17 n. 17450
  • 19. Controricorso notificato tramite PEC - Mancanza sottoscrizione digitale - Inesistenza della notifica - Nullità della notifica raggiungimento dello scopo - Sussiste (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) Se l'originale del controricorso è in formato analogico, sottoscritto di proprio pugno dal ricorrente, e l'atto da notificare è costituito da un documento cartaceo (e non già informatico), la modalità notificatoria prescelta mediante PEC con indirizzo del mittente risultante da pubblico elenco, non può portare ad inesistenza per mancanza di sottoscrizione digitale. Pure la nullità non potrebbe essere dichiarata in forza dell'efficacia sanante per raggiungimento dello scopo conseguente al deposito da parte del ricorrente di una puntuale ed articolata memoria di replica al controricorso: non vi è nullità se la notifica ha portato il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. **** Ricorso per cassazione - Notifica a mezzo PEC tempestiva - Atto da notificare illeggibile (per disfunzioni del server) - Nuovo tentativo oltre il termine - Validità (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) Ove il ricorrente effettui una prima notifica a mezzo PEC in termine per il ricorso, ma la ricevuta di avvenuta consegna sia negativa per un problema del server che ha reso l’atto illeggibile, se lo stesso si sia immediatamente attivato, senza attendere un provvedimento giudiziale che autorizzasse la rinnovazione, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo (Cass. 5974/2017), riprendendo il procedimento notificatorio e completandolo, a distanza di pochi giorni dalla prima tentata notifica, la notifica è valida, pur se fuori termini. Viene effettuata, infatti, entro dunque il tempo pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., fissato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 14594/2016, così conservando gli effetti collegati alla notifica originaria. 19 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Corte di CassazioneCorte di Cassazione Sez. III, Sent. 28.7.17 n. 18758Sez. III, Sent. 28.7.17 n. 18758 Corte di CassazioneCorte di Cassazione Sez. VI-T, Ord. 24.8.17 n. 20381Sez. VI-T, Ord. 24.8.17 n. 20381
  • 20. Forma degli atti del processo - Atti da notificare e procura speciale - Documenti informatici (originali informatici) - Esistenza dell'atto - Rimessione alle SS.UU. (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) Viene sollevata alle SS.UU. questione riguardante le regole tecniche (in tema di redazione dell’atto e di firma digitale) in ambito di processo telematico. Al riguardo, ad avviso del Collegio rimettente, in caso di violazione di tali norme, non può trovare diretta ed immediata applicazione il principio generale di sanatoria della nullità, perché l'osservanza delle specifiche tecniche sullo stesso confezionamento dei file informatici nativi dovrebbe poter attenere all'esistenza stessa dell'atto e, quanto alla procura speciale, all'ufficiosa indispensabile verifica dell'instaurazione di un valido e rituale rapporto processuale dinanzi a questa Corte, alla stregua della disciplina ormai applicabile. **** Notifica via PEC - Notifica effettuata dopo le ore 21 - Perfezionamento - Ore 7 del giorno successivo - Questione di legittimità costituzionale - Esclusione (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) In caso di notifica a mezzo PEC effettuata oltre le ore 21 del giorno di scadenza del termine, la notifica è tardiva in quanto perfezionata ex art. 147 c.p.c. alle ore 7 del giorno successivo. In un caso del genere non opera il principio di scissione del termine tra notificante e destinatario perché siamo al di fuori delle ipotesi a tutela delle quali esso è stato creato. Il principio non ha ragione di operare, infatti, laddove la legge espressamente disciplina i tempi per il corretto ed efficace svolgimento di una attività (a tutela del diverso interesse, rafforzato dalle possibilità tecniche offerte dalla notifiche telematiche, di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali), qualora, come nella specie, è lo stesso notificante che ha iniziato a compiere l'attività notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione si era già consumato. 20 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Corte di CassazioneCorte di Cassazione Sez. VI-III, Ord. 31.8.2017 n. 20672Sez. VI-III, Ord. 31.8.2017 n. 20672 Corte di CassazioneCorte di Cassazione SSez. III, Sent. 21.9.2017 n. 21915ez. III, Sent. 21.9.2017 n. 21915
  • 21. Notifica a mezzo PEC - Atto di precetto - Documento informatico sottoscritto con firma digitale - Onere per il destinatario di dotarsi degli strumenti informatici (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) Sebbene la normativa sulle notifiche telematiche comporti l'imposizione, implicita siccome indispensabilmente funzionale all'operatività stessa della modalità di nuova introduzione, di un onere per il destinatario di dotarsi degli strumenti necessari per leggere o decodificare i messaggi di posta elettronica coi quali la notifica è eseguita in conformità con le specifiche tecniche poste dalla stessa normativa, ciò costituisce la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico ed alle relative esigenze legate al contesto di operatività del professionista legale, e pertanto non vi è contrarietà con gli artt. 3 e 24 Cost.. **** Impugnazioni - Appello - Parte costituita - Obbligo di depositare fascicolo di primo grado – Esclusione (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) L'assunto difensivo, volto ad ipotizzare l’esistenza di un obbligo, posto a carico della controparte (appellata), di deposito in grado di appello del proprio fascicolo di primo grado, non trova riscontro nelle norme processuali (è appena il caso di rilevare come la costituzione in grado di appello, ex art. 347 c. 1 c.p.c. che rinvia agli artt. 165 e 166 c.p.c. mediante deposito del proprio fascicolo di parte attiene al fascicolo contenente l'atto di appello e la sentenza appellata ovvero la comparsa di risposta, dunque soltanto gli atti predisposti per quel grado di giudizio, e non anche il fascicolo di parte del precedente grado di giudizio), ed è semmai onere dell’appellante attivarsi per allegare ogni documento utile a fondare le doglianze su cui è stato incardinato l’appello. 21 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Corte di CassazioneCorte di Cassazione Sez. VI-III, Ord. 25.9.2017 n. 22320Sez. VI-III, Ord. 25.9.2017 n. 22320 Corte di CassazioneCorte di Cassazione Sez. III, Ord. 10.10.2017 n. 23658Sez. III, Ord. 10.10.2017 n. 23658
  • 22. Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - Memoria di costituzione - Deposito su supporto cartaceo - Ammissibile - Atto endoprocessuale - Esclusione (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) Il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. per quanto non inserito nel titolo III del libro II del codice di procedura civile relativo alle impugnazioni e per quanto di natura devolutiva, ha natura lato sensu impugnatoria in quanto consiste nella censura di un provvedimento e nella richiesta, ad un giudice diverso da quello che l'ha emanato, di una nuova pronuncia idonea a sostituirsi alla prima (sulla natura impugnatoria del reclamo cautelare si vedano Corte Cost. sentenza n. 253/1994 nonché Trib. Venezia 11.9.2013). Conseguentemente la memoria di costituzione di *** nel procedimento per reclamo introdotto da controparte non può avere natura di atto endoprocessuale. **** Notifica via PEC - Notifica effettuata dopo le ore 21 - Questione di legittimità costituzionale - Rimessione alla Corte Costituzionale (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) L’art 16 septies D.L. 179/2012, applicando il termine di cui all’art. 147 c.p.c. anche alle notifiche a mezzo PEC (con possibilità di notificare solo entro le ore 21.00 del giorno di scadenza), viola gli artt. 3, 24 e 111 Cost.. Un’interpretazione costituzionalmente orientata con il principio di scissione degli effetti della notifica, potrebbe essere la seguente: - Nel caso in cui il notificante proceda alla notifica l’ultimo giorno utile, gli deve essere riconosciuto per intero il termine a sua disposizione, fino alla mezzanotte del giorno stesso. Qualora egli notifichi oltre le ore 21:00 ma prima delle ore 24:00, gli effetti della notifica si produrranno, in capo al notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna al sistema. - Per quanto concerne il notificato, che il legislatore tutela con la predisposizione del limite d’orario, gli effetti della notifica effettuata dopo le ore 21:00 e prima delle ore 7:00 si produrranno automaticamente alle ore 7:00 del giorno successivo. 22 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Trib. FerraraTrib. Ferrara Ord. 25.7-16.10.2017Ord. 25.7-16.10.2017 Corte App. MilanoCorte App. Milano Ord. 16.10.2017Ord. 16.10.2017
  • 23. Opposizione allo stato passivo - Indicazione specifica dei mezzi di prova a pena di decadenza (art. 99, c. 2, n. 4 L.F.) - Onere di deposito dei documenti già prodotti (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) L’art. 99, c. 2, n. 4 L.F. nel prevedere l’onere per il ricorrente di produrre i documenti unitamente al deposito del ricorso, fa semplicemente riferimento alla necessità di elencare, nell'atto introduttivo, i documenti già dimessi e versati agli atti del processo. L’effetto preclusivo che potrebbe ricavarsi dall'esame del dato normativo va riferito, pertanto, non già alla necessità di ridepositare il materiale precostituito e già prodotto ma, semmai, all'impossibilità per il creditore di avvalersi, successivamente al deposito del ricorso, di documenti nuovi, differenti sia da quelli utilizzati in sede di verifica innanzi al giudice delegato sia da quelli prodotti per la prima volta al momento dell'opposizione. **** Impugnazioni - Appello - Atto di citazione - Notifica in cancelleria anziché all'indirizzo PEC del difensore costituito - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussiste (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) La Corte territoriale ha fatto applicazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di notificazione (ritenendo esclusa la fattispecie dell’inesistenza della stessa), in caso di notifica alla cancelleria anziché all’indirizzo PEC del difensore dell’atto di appello, dato che il difensore si è costituito. L'avvenuta costituzione nel giudizio di secondo grado dell’appellato ha comportato la sanatoria del vizio, che deve qualificarsi come nullità e non come inesistenza. 23 Corte di CassazioneCorte di Cassazione Sez. I, Ord. 26.10.2017 n. 25513Sez. I, Ord. 26.10.2017 n. 25513 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Corte di CassazioneCorte di Cassazione Sez. VI-I, Ord. 8.11.2017 n. 26488Sez. VI-I, Ord. 8.11.2017 n. 26488
  • 24. Impugnazioni - Notifica via PEC - Ricorso per cassazione - Deposito copia autentica della sentenza impugnata (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) - Modalità - Copia cartacea (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) Deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369, c. 2, n. 2, c.p.c., in ragione del mancato deposito della «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta». Infatti, dall'esame del fascicolo d'ufficio e di quello dei ricorrenti non risulta la presenza della copia autentica della sentenza impugnata, che non è stata prodotta neppure dai controricorrenti o dal ricorrente incidentale, come si evince dagli analoghi controlli effettuati nei rispettivi fascicoli. Ove non sia stata notificata la sentenza, la stessa verrà prodotto come copia cartacea autenticata ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 bis D.L. 179/12. Quando vi sia stata la notifica, il difensore notificato dovrà estrarre copia ai sensi dell’art. 3 bis comma 5 della Legge 53/94. **** Opposizione allo stato passivo - Ricorso - Deposito per via telematica - Ammissibile - Decreto D.G.S.I.A. ex art. 35, D.M. n. 44/2011 (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) In tema di deposito telematico di atti, l'art. 16 bis, c. 1, del D.L. 179/2012, ratione temporis applicabile, non ne implica il divieto di utilizzazione per atti processuali diversi da quelli ivi contemplati e per il periodo anteriore a quello previsto, trattandosi di modalità conosciuta e ammessa dall'ordinamento. Quindi l'invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, in un giudizio iniziato prima del 30/06/14, mancando una sanzione espressa di nullità, e non ostando il difetto del provvedimento ministeriale autorizzativo ex art. 35 del D.M. n. 44 del 2011, integra una mera irregolarità che, a fronte del rifiuto di accettazione della relativa busta telematica, legittima la rimessione in termini. Pertanto, il ricorso in opposizione allo stato passivo depositato telematicamente non può ritenersi inammissibile. 24 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Corte di CassazioneCorte di Cassazione Sez. III, Sent. 9.11.2017 n. 26520Sez. III, Sent. 9.11.2017 n. 26520 Corte di CassazioneCorte di Cassazione Sez. VI-I, Ord. 9.11.2017 n. 26622Sez. VI-I, Ord. 9.11.2017 n. 26622
  • 25. APPENDICE Provvedimento di personale di cancelleria Deposito telematico - Foglio di precisazione delle conclusioni - Rifiuto dell’atto - Deposito cartaceo (Massima non ufficiale, a cura di MF Padova) Si riporta il testo di un messaggio di Atto Rifiutato da parte della Cancelleria del Tribunale di Parma IL FOGLIO DI PC NON E&apos [“È”, n.d.r.] UN ATTO DA DEPOSITARE NEL TELEMATICO. PORTARE DIRETTAMENTE IN UDIENZA OPPURE INVIARE ALLA MAIL DEL GIUDICE GRAZIE. Atti rifiutati il 20/10/2017. 25 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A Trib. ParmaTrib. Parma Atto rifiutato: motivazione della cancelleriaAtto rifiutato: motivazione della cancelleria
  • 26. 26
  • 27. DISCLAIMER La presente guida è aggiornata al momento della sua pubblicazione. Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e l’autore non può fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute in questo compendio, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli autori fossero stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali danni. 27 M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
  • 28. A cura della Commissione Giustizia Telematica del Movimento Forense Padova Movimento Forense RadioTribunale ForoTelematico 28 P A D O V A