Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Telematico - Anno 2016
1. Breve Compendio
Giurisprudenziale
del Processo Telematico
Anno 2016
a cura
dell’Avv. Edoardo Ferraro
- Presidente MF Padova -
- Co-responsabile Dipartimento Nazionale Giustizia Telematica MF -
MOVIMENTO
F O R E N S E
P A D O V A
3. PREMESSA
Quest’anno, nel predisporre il presente Compendio, si è deciso di affrontare la ricerca
giurisprudenziale andando a svolgere un lavoro di elaborazione di “massime non ufficiali”,
studiando le più importanti decisioni delle corti di merito, della Cassazione e della Corte
Costituzionale, cercando di concentrare l’attenzione sugli elementi considerati più importanti
dei diversi provvedimenti.
Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione
negli orientamenti giurisprudenziali.
Qui di seguito sono indicati i siti internet in cui sono pubblicati provvedimenti massimati, nel
caso si volesse leggere il testo integrale delle decisioni:
http://www.jusdicere.it/Ragionando/
http://maurizioreale.it/
http://www.processociviletelematico.it/
http://www.sistemiamolitalia.it/
Sperando di fare cosa utile.
Avv. Edoardo Ferraro
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
4. SOMMARIO
Tribunale di Pesaro, Sent. 19.1.16, n. 42
Iscrizione a ruolo esecuzioni - Copia non autentica - Termine per iscrizione a ruolo
Pag. 9
Tribunale di Milano - Sez. IX, Sent. 3.2.16, n. 1432
Deposito conclusionale PDF immagine - Ammissibile - Raggiungimento dello scopo -
Mera irregolarità
Pag. 9
Corte di Cassazione - Sez. VI, Ord. 22.2.16
Copia autentica della sentenza - Allegato alla comunicazione PEC di cancelleria - Non
serve attestazione
Pag. 10
Tribunale di Milano - Sez. Impresa B, Ord. 23.2.16
Foglio di precisazione delle conclusioni - Deposito telematico obbligatorio
Pag. 10
Tribunale di Milano, Ord. 3.3.16
Foglio di precisazione delle conclusioni - Deposito telematico facoltativo
Pag. 11
Tribunale di Lodi, Ord. 4.3.16
Ricorso in riassunzione dopo fallimento - Deposito cartaceo - Atto di parte già
costituita - Inammissibile - Estinzione
Pag. 11
Tribunale di Lecce, Ord. 16.3.16
Notifica a mezzo PEC - Programmi per lettura atti - Necessità di rinotificare in via
cartacea
Pag. 12
Tribunale di Torino - Sez. VII, Ord. 10.4.16
Numero di R.G. errato - Deposito telematico respinto - Remissione in termini
rigettata
Pag. 12
Tribunale di Vasto, Ord. 15.4.16
Numero di R.G. errato - Deposito telematico respinto - Remissione in termini
rigettata
Pag. 13
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
5. Corte di Cassazione - SS.UU., Sent. 18.4.16, n. 7665
Ricorso per reclamo depositato in via cartacea - Reintegrazione nel possesso -
Inammissibile
Pag. 13
Tribunale di Milano, Ord. 23.4.16
Tempestività del deposito telematico -Formazione progressiva - Terza PEC (controlli
automatici)
Pag. 14
Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sent. 4.5.16, n. 8886
Notifica a mezzo PEC - Ricorso per Cassazione - Richiamo all’art. 147 c.p.c. - Notifica
dopo le ore 21.00
Pag. 14
Tribunale di Bari, Ord. 4.5.16
Iscrizione a ruolo procedure esecutive - Copie autentiche - Deposito tardivo -
Attestazione di conformità irrilevante
Pag. 15
Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, Ord. 10.5.16
Deposito telematico - Errore imprevisto esiti automatici - Rifiuto cancelleria -
Rimessione in termini
Pag. 15
Corte di Cassazione - Sez. II, Sent. 12.5.16, n. 9772
Atto introduttivo - Iscrizione a ruolo telematica - Mera irregolarità - Raggiungimento
dello scopo
Pag. 16
Tribunale di Torino - Sez. I, Ord. 13.5.16
Deposito telematico - Numero di RG errato - Rifiuto della cancelleria - Ordine di
accettare
Pag. 16
Tribunale di Padova - Sez. II, Ord. 13.5.16
Deposito telematico - Atto in formato PDF immagine - Riferimento al protocollo -
Regolarizzazione
Pag. 17
Corte CostituzionaleSent. 18.5.16, n. 146
Notifica ex art. 15 L.F. - Ragionevolezza - Diritto di difesa - Questione non fondata
Pag. 17
5
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
6. Tribunale di Caltanisetta, Ord. 1.6.16
Iscrizione a ruolo nelle esecuzioni - Nullità - Sanzione eccessiva - Pregiudizio
all’interesse del debitore
Pag. 18
Tribunale di Bari, Ord. 8.6.16
Deposito costituzione - Inerzia della cancelleria - Mancata accettazione e/o rifiuto -
Validità con RdAC
Pag. 18
Tribunale di Milano - Sez. III, Sent. 29.6.16
Iscrizione a ruolo nelle esecuzioni - Nullità - Necessità di depositare copia conferme
degli atti
Pag. 19
Corte di Cassazione - Sez. VI, Sent. 6.7.16, n. 13817
Notifica a mezzo PEC ex art. 15 L.F. - Ricevuta di avvenuta consegna - Non rileva la
mancata lettura
Pag. 19
Tribunale di Locri, Ord. 12.7.16
Dispositivo firma digitale non funzionante - Deposito cartaceo memoria 183 c. 6 n.2
c.p.c. - inammissibile
Pag. 20
Corte di Cassazione - Sez. III, Sent. 20.7.16, n. 14827
Comunicazioni di cancelleria - File in formato PDF - Ammissibilità - Regole tecniche
Pag. 20
Corte di Cassazione - Sez. I, Sent. 21.7.16, n. 15035
Notificazione a mezzo PEC - Prova contraria - Non necessaria la querela di falso
Pag. 21
Corte di Cassazione - Sez. VI-1, Sent. 9.9.16, n. 17884
Notifica ex art. 15 L.F. - Imprenditore individuale - Disattivazione PEC entro l’anno
dalla cancellazione
Pag. 21
Corte di Cassazione, Sent. 12.9.16, n. 17941
Notifica a mezzo PEC - Processo Tributario Telematico - Applicazione solo se iniziata la
sperimentazione
Pag. 22
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
7. Corte di Cassazione - Sez. VI-3, Ord. 4.10.16, n. 19814
Notifica a mezzo PEC - Nullità - Indicazione nell’oggetto di “Notificazione ai sensi della
Legge 53/94”
Pag. 22
Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, Sent. 4 .11.16, n. 22479
Atto introduttivo – Raggiungimento dello scopo - Mera irregolarità - Iscrizione a ruolo
telematica
Pag. 23
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
9. Iscrizione a ruolo esecuzioni - Copia non autentica -
Termine per iscrizione a ruolo
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Inammissibile, infine, è l’eccezione secondo la quale il pignoramento avrebbe perso
efficacia (ai sensi dell’art. 543 IV comma cpc) poiché detta eccezione è stata formulata
(atto di opposizione depositato in data 30 gennaio 2015) nei trenta giorni decorrenti
dalla data di restituzione dei titoli al procedente (9 gennaio 2015) quando, cioè,
ancora era possibile il deposito dell’originale di notifica o della sua copia conforme.
****
Deposito conclusionale PDF immagine - ammissibile
- raggiungimento dello scopo - mera irregolarità
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
L’eccezione di inammissibilità della conclusionale depositata in formato PDF immagine
e non come atto nativo non è accoglibile.
Nessuna sanzione in caso di inosservanza delle regole tecniche è stata prevista da
norme primarie e secondarie.
Pertanto si ritiene che, in mancanza di una sanzione processuale qualificata dal
legislatore, l'inosservanza della normativa tecnica costituisca una mera irregolarità
sanabile per effetto di successiva regolarizzazione.
9
Trib. PesaroTrib. Pesaro
Sent. 19.1.16 n. 42Sent. 19.1.16 n. 42
Trib. Milano - Sez. IXTrib. Milano - Sez. IX
Sent. 3.2.16, n. 1432Sent. 3.2.16, n. 1432
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
10. Copia autentica della sentenza - Allegato alla comunicazione PEC di cancelleria -
Non serve attestazione
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
La produzione della copia della sentenza impugnata trasmessa in allegato dalla
cancelleria ragusana deve, dunque, di per sé reputarsi equivalente all’originale
presente nel fascicolo informatico, tenuto conto che la comunicazione con cui è stata
trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione.
Neppure rileva l’attestazione di conformità irrituale, posto che questa è prevista dalla
norma solamente per la conformità agli atti presenti nel fascicolo telematico.
****
Foglio di precisazione delle conclusioni -
Deposito telematico obbligatorio
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Il foglio di precisazione delle conclusioni (c.d. foglio PC) deve essere depositato per via
telematica. Ove depositato in modo cartaceo, è inammissibile e le conclusioni si
intendono rassegnate come in atti.
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte di Cassazione - Sez. VICorte di Cassazione - Sez. VI
Ord. 22.2.16Ord. 22.2.16
Trib. Milano – Sez. Impresa BTrib. Milano – Sez. Impresa B
Ord. 23.2.16Ord. 23.2.16
11. Foglio di precisazione delle conclusioni -
Deposito telematico facoltativo
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Il foglio di PC non è né “documento”, né “memoria” o “atto processuale” in senso
tecnico-giuridico.
Per quanto sopra evidenziato, il foglio di precisazione delle conclusioni, depositato
oggi da parte attrice in udienza, in forma cartacea, è atto cortesemente allegato al
fascicolo scevro da qualunque vizio di ammissibilità.
****
Ricorso in riassunzione dopo fallimento - Deposito cartaceo
Atto di parte già costituita - Inammissibile - Estinzione
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Il ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato in cancelleria in formato
cartaceo, deve essere dichiarato inammissibile, atteso che, per sua natura, l'atto di
riassunzione non è un atto introduttivo, ma riguarda una parte già precedentemente
costituita, cosicché l'atto di riassunzione avrebbe dovuto essere depositato con
modalità telematiche ai sensi dell'art. 16 bis del D.L. 179/2012.
Per la dichiarazione di estinzione non è necessaria l'eccezione di parte.
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Trib. MilanoTrib. Milano
Ord. 3.3.16Ord. 3.3.16
Trib. Lodi - Sez. ITrib. Lodi - Sez. I
Ord. 4.3.16Ord. 4.3.16
12. Notifica a mezzo PEC - Programmi per lettura atti -
Necessità di rinotificare in via cartacea
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
La normativa impone alle imprese di dotarsi di casella di posta elettronica ma non
obbliga a munirsi di programmi elettronici che consentono la lettura degli atti inviati
con firma digitale. Mancando la prova che il destinatario della notifica fosse in
possesso di tali programmi al momento della ricezione della stessa, non vi è certezza
che detto destinatario abbia effettivamente potuto prendere visione dell’atto
notificato.
In tal caso, dunque, la notifica deve essere ripetuta in via cartacea a mezzo ufficiale
giudiziario
****
Numero di R.G. errato - Deposito telematico respinto -
Remissione in termini rigettata
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
L’istanza di rimessione in termini deve essere respinta se viene depositato l’atto con
indicazione di R.G. errato, considerato anche che il messaggio di esito negativo da
parte della cancelleria è stato ricevuto con termine ancora pendente, a nulla rilevando
che il difensore l’abbia letto il giorno successivo (essendo suo onere verificare l’esito
positivo del deposito).
Tale evento, infatti, non può considerarsi come causa non imputabile alla parte, bensì
superabile con ordinaria diligenza.
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Trib. LecceTrib. Lecce
Ord. 16.3.16Ord. 16.3.16
Trib. Torino - Sez. VIITrib. Torino - Sez. VII
Ord. 10.4.16Ord. 10.4.16
13. Ricorso per reclamo depositato in via cartacea -
Reintegrazione nel possesso - Inammissibile
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Il ricorso per reclamo non introduce un nuovo giudizio, ma è prosecuzione del
procedimento speciale. Quindi non vi è dubbio che, quando il deposito non viene
eseguito per via telematica, bensì in modo tradizionale (cioè, con consegna materiale
in cancelleria dei documenti o, tutt’al più, mediante invio postale del plico cartaceo),
l’atto non potrà che essere dichiarato inammissibile, in quanto affetto da un deficit
strutturale/ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vista
giuridico (vale a dire, tamquam non esset).
****
Ricorso per reclamo depositato in via cartacea -
Reintegrazione nel possesso - Inammissibile
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica
dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine
indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina il
raggiungimento dello scopo della notifica via PEC.
È, quindi, inammissibile l'eccezione con cui si lamenti un mero vizio procedimentale,
senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola
processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa.
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Trib. VastoTrib. Vasto
Ord. 15.4.16Ord. 15.4.16
Corte di Cassazione - SS.UU.Corte di Cassazione - SS.UU.
Sent. 18.4.16, n. 7665Sent. 18.4.16, n. 7665
14. Tempestività del deposito telematico -
Formazione progressiva - Terza PEC (controlli automatici)
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Sebbene la prevalente giurisprudenza di merito ritenga sufficiente la ricezione della
seconda PEC, si ritiene corretto l’orientamento in merito alla necessità, ai fini della
tempestività del deposito, di ottenere tutte e quattro le ricevute.
Soltanto la terza ricevuta (controlli automatici), però, può essere valutata come causa
di non tempestivo deposito, in quanto, se positiva si ritiene che la Cancelleria non
possa rifiutare l’atto, se non nei casi più gravi di errori c.d. FATAL.
****
Notifica a mezzo PEC - Ricorso per Cassazione -
Richiamo all’art. 147 c.p.c. - Notifica dopo le ore 21.00
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
In caso di notifica a mezzo PEC di ricorso per Cassazione nel giorno di scadenza per
l’impugnazione, con notifica perfezionata oltre i termini orari di cui all’art. 147 c.p.c.
(espressamente richiamato dall’art. 16 septies del D.L. 179/12 “Tempo delle
notificazioni con modalità telematiche”), la notifica suddetta si considera effettuata ex
lege il giorno successivo, e per l’effetto il ricorso è da dichiararsi inammissibile.
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Trib. MilanoTrib. Milano
Ord. 23.4.16Ord. 23.4.16
Corte di Cassazione - Sez. LavoroCorte di Cassazione - Sez. Lavoro
Sent. 4.5.16, n. 8886Sent. 4.5.16, n. 8886
15. Iscrizione a ruolo procedure esecutive - Copie autentiche - Deposito tardivo -
Attestazione di conformità irrilevante
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
L'art. 543 c.p.c. distingue la problematica dell'attestazione di conformità delle copie
allegate da quella dell'inefficacia del pignoramento per tardivo deposito delle stesse:
la prima è dovuta solo al mancato deposito della nota d'iscrizione e delle copie
autentiche degli atti “di cui al secondo periodo” (dunque non al terzo) del 4° co.
dell'art. 543 c.p.c., e non si richiama tra gli atti da depositare a pena di inammissibilità
nel termine prescritto, anche l'attestazione di conformità. Ne consegue che il deposito
oltre il termine deve rimanere irrilevante.
****
Deposito telematico - Errore imprevisto esiti automatici -
Rifiuto cancelleria - Rimessione in termini
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Non può ritenersi esigibile che il legale, avendo ricevuto l’avviso di avvenuta consegna
del messaggio PEC in epoca idonea a considerare il deposito tempestivamente
eseguito (ex art. 16 bis, co. 7 D.L. 179/2012), in difetto di esplicita segnalazione di
errore fatale, provveda a nuovo deposito nel termine perentorio normativamente
previsto, potendo confidare in una accettazione.
Pertanto è ammissibile l’istanza di rimessione in termini con fissazione di nuova
udienza.
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Trib. BariTrib. Bari
Ord. 4.5.16Ord. 4.5.16
Trib. Milano - Sez. LavoroTrib. Milano - Sez. Lavoro
Ord. 10.5.16Ord. 10.5.16
16. Atto introduttivo - Iscrizione a ruolo telematica -
Mera irregolarità - Raggiungimento dello scopo
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
In tema di PCT, nei procedimenti iniziati tra il 30.6.14 e prima del D.L. 83/2015, non vi
è nullità della costituzione telematica dell'attore, ma mera irregolarità, sicché quando
l'atto viene inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione
della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata
del Ministero, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di
contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario, e della messa a disposizione delle altre
parti.
****
Deposito telematico - Numero di RG errato -
Rifiuto della cancelleria - Ordine di accettare
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
L’errata indicazione del numero di RG è errore “non grave” (o, se si preferisce, un
“mero errore materiale” o una “svista”), pur ascrivibile alla parte. Se si trattasse di
deposito cartaceo, non ingenererebbe alcuna conseguenza, se non quella di una
rettifica “a mano” dell’atto.
Non appare idonea una remissione in termini, ma si ordina quindi di forzare l’apertura
della busta e la cancelleria dovrà inserire l’atto nel fascicolo corretto, indicando come
data quella della ricevuta di avvenuta consegna.
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte di Cassazione - Sez. IICorte di Cassazione - Sez. II
Sent. 12.5.16, n. 9772Sent. 12.5.16, n. 9772
Trib. Torino - Sez. ITrib. Torino - Sez. I
Ord. 13.5.16Ord. 13.5.16
17. Deposito telematico - Atto in formato PDF immagine -
Riferimento al protocollo - Regolarizzazione
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Il deposito di atti in formato PDF immagine, anziché PDF testuale, non ha impedito
alla difesa del convenuto il loro esame, ma solo la c.d. “navigabilità” degli atti.
Sulle conseguenze dell’irregolarità, non ritiene il giudicante di discostarsi dal Protocollo
PCT della Corte d’Appello di Venezia 3 luglio 2014, punto 2 (possibilità di chiedere la
regolarizzazione dell’atto, ferma la data del primo deposito).
Dispone, pertanto, che la difesa attorea regolarizzi le memorie ex art. 183 c.p.c..
****
Notifica ex art. 15 L.F. - Ragionevolezza -
Diritto di difesa - Questione non fondata
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Non sussiste violazione dell’art. 3 Cost., attesa la diversità delle fattispecie poste a
confronto, che ne giustifica la diversa disciplina delle notificazioni.
L’art. 145 c.p.c. ha come scopo esclusivamente il diritto di difesa, mentre l’art. 15 L.F. si
propone di coniugare tale finalità di tutela del diritto di difesa con le esigenze di celerità
del procedimento concorsuale. A tal fine prevede che l’esonero dall’adempimento di
ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi
all’imprenditore medesimo.
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Trib. Padova - Sez. IITrib. Padova - Sez. II
Ord. 13.5.16Ord. 13.5.16
Corte CostituzionaleCorte Costituzionale
Sent. 18.5.16, n. 146Sent. 18.5.16, n. 146
18. Iscrizione a ruolo nelle esecuzioni - Nullità -
Sanzione eccessiva - Pregiudizio all’interesse del debitore
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Il mancato deposito di copie autentiche ai sensi dell’art. 543 c.p.c. è carenza di una
formalità che non pregiudica alcun interesse del debitore, atteso che, si ribadisce,
alcuna contestazione è stata avanzata in ordine alla effettiva conformità agli originali
degli atti depositati al momento della iscrizione al ruolo della procedura e tenuto conto
altresì del fatto che gli atti di cui al secondo periodo dell'art. 543 c.4 c.p.c. sono poi
stati depositati in giudizio dal creditore.
****
Deposito costituzione - Inerzia della cancelleria - Mancata accettazione e/o rifiuto -
Validità con RdAC
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Non può essere mossa contestazione alla costituzione telematica rifiutata a seguito di
terza PEC con messaggio di ERROR (nella specie “L’avvocato non ha accesso al
fascicolo”), in quanto tali errori vanno accettati forzando l’accettazione ove possibile,
secondo quanto disposto con circolare Ministeriale del 23.10.15.
L’atto erroneamente rifiutato dalla cancelleria dovrà comunque essere regolarizzato
mediate accettazione della cancelleria o invio di nuovo atto.
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Trib. CaltanisettaTrib. Caltanisetta
Ord. 1.6.16Ord. 1.6.16
Trib. BariTrib. Bari
Ord. 8.6.16Ord. 8.6.16
19. Iscrizione a ruolo nelle esecuzioni - Nullità -
Necessità di depositare copia conforme degli atti
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Il creditore non deve limitarsi a depositare una copia degli atti di cui all’art. 557 co. 2,
ma una copia conforme.
La questione della conformità del titolo all’originale è strettamente connessa al
possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell’azione esecutiva. In
mancanza del deposito dell’attestazione di conformità, pertanto, il giudice
dell’esecuzione non è messo in grado di conoscere se il creditore abbia o meno il
possesso del titolo, o sia o meno legittimato all’esercizio del diritto incorporato nel
titolo.
****
Notifica a mezzo PEC ex art. 15 L.F. - Ricevuta di avvenuta consegna - Non rileva la
mancata lettura
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Per la validità della notifica occorre aver riguardo unicamente alla sequenza
procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di
accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica
certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a
sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto
all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, non rilevando che sia stato aperto
dal destinatario stesso.
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Trib. Milano - Sez. IIITrib. Milano - Sez. III
Sent. 29.6.16Sent. 29.6.16
Corte di Cassazione - Sez. VICorte di Cassazione - Sez. VI
Sent. 6.7.16, n. 13817Sent. 6.7.16, n. 13817
20. Dispositivo firma digitale non funzionante - Deposito cartaceo memoria 183 c. 6 n.2
c.p.c. - inammissibile
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Dall’introduzione dell’obbligo di deposito telematico deriva che, all’inosservanza della
modalità prescritta dalla legge, consegua l’inammissibilità e l’improcedibilità, e/o
comunque, l’irricevibilità dell’atto, senza possibile sanatoria ex art. 156, 3° comma,
c.p.c..
Non vi era poi prova che il mancato deposito telematico fosse dovuto a cattivo
funzionamento del flusso telematico, e il fatto che la firma digitale non fosse
funzionante non può costituire un motivo valido per l’autorizzazione al deposito
cartaceo.
****
Comunicazioni di cancelleria - File in formato PDF -
Ammissibilità - Regole tecniche
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
È noto, infatti, che il formato zip non muta il contenuto del documento, ma serve
soltanto al fine di comprimere il file in sede di trasmissione, in modo che occupi uno
spazio minore; non è, in questo senso, un formato diverso.
Ne consegue che, anche alla luce delle “Specifiche tecniche” (che prevedono i file zip)
risulta infondata la doglianza sulla scusabilità dell’errore, potendosi esigere dal
difensore l’utilizzo di un’idonea configurazione del computer tale da consentire
l’accesso al formato compresso.
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Trib. LocriTrib. Locri
Ord. 12.7.16Ord. 12.7.16
Corte di Cassazione - Sez. IIICorte di Cassazione - Sez. III
Sent. 20.7.16, n. 14827Sent. 20.7.16, n. 14827
21. Notificazione a mezzo PEC - Prova contraria -
Non necessaria la querela di falso
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che per superare l’attestazione contenuta
nella RAC fosse sempre necessario proporre querela di falso.
Deve applicarsi il principio a tenore del quale nelle notifiche telematiche a mezzo PEC
ai sensi dell’art. 15 L.F., la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente
dal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatario
costituisce prova dell’avvenuta consegna suscettibile di prova contraria.
****
Notifica ex art. 15 L.F. - Imprenditore individuale -
Disattivazione PEC entro l’anno dalla cancellazione
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
L'imprenditore individuale è univocamente quella persona fisica la cui casella PEC ha
come indirizzo (come nella specie) proprio il suo nome e cognome, sicché la deliberata
sua disattivazione [nel termine annuale in cui perdura, ex lege (L. Fall., art. 10), la sua
responsabilità per la sistemazione concorsuale delle proprie debitorie, mediante la
necessaria dichiarazione di fallimento], comporta irreperibilità imputabile "alla sua
stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un
operatore economico".
21
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte di Cassazione - Sez. ICorte di Cassazione - Sez. I
Sent. 21.7.16, n. 15035Sent. 21.7.16, n. 15035
Corte di Cassazione - Sez. VI-1Corte di Cassazione - Sez. VI-1
Sent. 9.9.16, n. 17884Sent. 9.9.16, n. 17884
22. Notifica a mezzo PEC - Processo Tributario Telematico -
Applicazione solo se iniziata la sperimentazione
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Alla data del 5 dicembre 2014, la notifica tramite PEC effettuata dal difensore della
contribuente all’amministrazione finanziaria della sentenza resa dalla CTR della
Campania tra le parti, non è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione
del ricorso per cassazione.
Detta notifica, in assenza delle regole tecniche di attuazione, deve ritenersi
giuridicamente inesistente, non essendo nella fattispecie ipotizzabile alcuna forma di
sanatoria diversamente da quanto ritenuto possibile in fattispecie diverse.
****
Notifica a mezzo PEC - Nullità - Indicazione nell’oggetto di “Notificazione ai sensi della
Legge 53/94”
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Va respinta l’eccezione di nullità in caso di mancata indicazione nell’oggetto del
messaggio della notifica PEC della dizione “Notificazione ai sensi della legge 53 del
1994”.
Ciò in quanto la norma che sanziona a pena di nullità la mancanza dei requisiti non
intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità, e in
quanto comunque tale nullità sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo
(fattispecie: notifica di controricorso in Cassazione con oggetto “Notificazione
controricorso in Cassazione”).
22
M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte di CassazioneCorte di Cassazione
Sent. 12.9.16, n. 17941Sent. 12.9.16, n. 17941
Corte di Cassazione - Sez. VI-3Corte di Cassazione - Sez. VI-3
Ord. 4.10.16, n. 19814Ord. 4.10.16, n. 19814
23. Atto introduttivo - Raggiungimento dello scopo -
Mera irregolarità - Iscrizione a ruolo telematica
(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)
Dal comma 1 dell'art. 16 bis del D.L. 179/2012, nel testo valorizzato operante ratione
temporis (prima del 30.6.14), non discende il divieto di utilizzare l'invio telematico per
gli atti del processo diversi da quelli ivi contemplati e per il periodo anteriore a quello
previsto, trattandosi di modalità conosciuta ed ammessa dall'ordinamento (v. l' art. 83,
terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dalla I. 18 giugno 2009, n. 69, che ha previsto
la trasmissione in via telematica della procura alle liti) ed in mancanza di una sanzione
espressa di nullità.
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M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A
Corte di Cassazione - Sez. LavoroCorte di Cassazione - Sez. Lavoro
Sent. 4 .11.16, n. 22479Sent. 4 .11.16, n. 22479
24. A cura della
Commissione Giustizia Telematica
del
Movimento Forense Padova
Movimento Forense
RadioTribunale
ForoTelematico
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