Previdenza e Assistenza Forense - Facciamo il punto
Pubblicità e studi legali
1. CICLO DI EVENTI FORMATIVI 2022
Studio Legale Digitale e Giustizia Telematica
- Dalle leggi emergenziali alla “nuova professione”-
1 dicembre 2022 ore 15:30-18:00
Avv. Laura Massaro
Avv. Edoardo Ferraro Dott. Dario Didonè
Dott. Mauro Farina Dott.ssa Sonia Milan
Con la collaborazione tecnica di
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2. PUBBLICITÀ E STUDI LEGALI:
DEONTOLOGIA
E STUDIO LEGALE ASSOCIATO
E DELLE STP-STA SUL WEB
Avv. Edoardo Ferraro
Già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Padova
Delegato Cassa Forense (2023-2026)
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3. Possibilità di sponsorizzazione
e marketing nello studio
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Avv. Edoardo Ferraro
Già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Padova
Delegato Cassa Forense (2023-2026)
4. “Paese che vai, usanze che trovi”…
Se c’è un proverbio che si adatta bene al tema della pubblicità degli studi
legali nel mondo è questo.
L’Italia è uno dei paesi con la normativa più restrittiva in assoluto, ma
anche altri paesi in passato hanno avuto legislazioni analoghe alla nostra.
A volte l’evoluzione è avvenuta per via legislativa,
altre volte per via giudiziaria.
Pubblicità e deontologia: rapporto difficile
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
degli
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di
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5. Pubblicità e studi legali
- Le norme italiane -
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Avv. Edoardo Ferraro
Già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Padova
Delegato Cassa Forense (2023-2026)
6. Certamente la pubblicità
non fa parte della nostra tradizione forense:
“il ripudio di mezzi pubblicitari di ogni genere costituisce tradizione e vanto
dell'Avvocatura italiana”
(decisione CNF n. 56 del 23/04/1991)
Da quel giorno sono comunque passati anni, nuovi codici deontologici e una
nuova “sensibilità” per il tema della pubblicità.
Il vecchio codice deontologico
Ordine
degli
Avvocati
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Avv.
Edoardo
Ferraro
7. Secondo il vecchio Codice Deontologico Forense, l’avvocato poteva dare
informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma
dell’informazione dovevano essere coerenti con la finalità della tutela
dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e
veridicità, il rispetto dei quali era verificato dal Consiglio dell’Ordine.
Quanto al contenuto, l’informazione doveva essere conforme a verità e
correttezza e non poteva avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal
segreto professionale. Non si poteva rivelare al pubblico il nome dei propri
clienti, ancorché questi vi avessero consentito. Quanto alla forma e alle
modalità, l’informazione doveva rispettare la dignità e il decoro della
professione.
Il vecchio codice deontologico
Ordine
degli
Avvocati
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Avv.
Edoardo
Ferraro
8. In ogni caso, l’informazione non doveva assumere i connotati della pubblicità
ingannevole, elogiativa, comparativa.
Erano consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di
seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in
discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di
associazioni di avvocati.
Era consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto
parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente
previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi fosse stato il
consenso unanime dei suoi eredi.
Il vecchio codice deontologico
Ordine
degli
Avvocati
di
Rovigo
Avv.
Edoardo
Ferraro
9. L’avvocato che intendeva dare informazione sulla propria attività professionale
doveva indicare specificamente ogni caratteristica della professione (ordine,
titolo, specializzazione, colleghi, loghi, assicurazione, ecc.).
Era poi molto restrittivo in tema di pubblicità a mezzo web: si potevano
utilizzare solo siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo
studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa
comunicazione tempestiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma
e del contenuto in cui è espresso.
Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante
l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.
Il vecchio codice deontologico
Ordine
degli
Avvocati
di
Rovigo
Avv.
Edoardo
Ferraro
10. Con il nuovo codice deontologico del 2014 non vi sono, almeno inizialmente,
passi avanti significativi.
Solo nel 2016 si è arrivati ad una nuova formulazione dell’art. 35 del Codice
Deontologico Forense, che ha aperto alla pubblicità degli avvocati con
qualunque mezzo ed eliminando le restrizioni in tema di pubblicità e marketing
a mezzo internet.
Le riforme del 2014 e del 2016
Ordine
degli
Avvocati
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Rovigo
Avv.
Edoardo
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11. 1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che
siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse [riforma 2016], deve rispettare i
doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in
ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né
equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a
titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.
3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo
professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
Art. 35 del nuovo codice deontologico
Ordine
degli
Avvocati
di
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Avv.
Edoardo
Ferraro
12. 4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia
stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la
qualifica e la materia di insegnamento.
5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il
titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al
patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non
organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
Art. 35 del nuovo codice deontologico
Ordine
degli
Avvocati
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Avv.
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13. 7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista
defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo
abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il
consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei
propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
9. L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con
domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo
studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa
comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del
contenuto del sito stesso. [Riforma 2016]
Art. 35 del nuovo codice deontologico
Ordine
degli
Avvocati
di
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Avv.
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14. 10. L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito,
che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante
l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni
al sito. [Riforma 2016]
11. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i
principi di dignità e decoro della professione.
12. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione
della sanzione disciplinare della censura.
Art. 35 del nuovo codice deontologico
Ordine
degli
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15. Esercizio della professione forense in forma societaria
(omissis)
6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice
deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine
di appartenenza.
Art. 4 bis Legge 31.12.2022, n. 247
Ordine
degli
Avvocati
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16. Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti
L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo
incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto
integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.
Art. 7 del nuovo codice deontologico
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17. Responsabilità disciplinare della società
1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del
presente codice.
2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio
quando la violazione deontologica commessa da quest’ultimo è ricollegabile a
direttive impartite dalla società.
Art. 8 del nuovo codice deontologico
Ordine
degli
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18. Il principio di base per la pubblicità di uno studio legale è quello
dell'informazione: il codice deontologico ammette dunque pubblicità a patto
che questa sia esclusivamente a titolo informativo, a partire dallo slogan.
Si parla di pubblicità informativa:
deve essere una forma di comunicazione argomentativa.
I princìpi di una campagna pubblicitaria per avvocati sono riassumibili così:
3 requisiti:
trasparenza, verità e correttezza
5 divieti:
comparazione, equivoco, inganno, denigratorio, suggestivo
Pubblicità e regole di base
Ordine
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19. L'avvocato può fornire informazioni sul proprio studio, dando indicazioni su:
- la denominazione dello studio (nome e colleghi associati)
- l'ordine presso cui sono iscritti tutti i componenti
- le informazioni di contatto: la sede, gli studi collaterali, i recapiti e gli indirizzi,
compresi i contatti web
- i titoli conseguiti a livello accademico
- i diplomi di specializzazione ricevuti
- l'abilitazione a esercitare verso particolari giurisdizioni
- le conoscenza delle lingue straniere
- l'eventuale certificazione di qualità ricevuta dallo studio
- l'ambito di esercizio (penalista, civilista, matrimonialista, ecc.)
Le regole, in sintesi
Ordine
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20. All'avvocato è consentita la promozione della propria attività professionale nel
momento in cui la campagna pubblicitaria sia di carattere esclusivamente
informativo.
Sono vietate e sanzionate le comunicazioni non solo che mirino ad un confronto
“diretto” tra il proprio studio legale e quello di altro collega, ma altresì quelle
intrinsecamente comparative, ovvero che mirino ad una esaltazione del proprio
studio e della propria professionalità in relazione a tutto il resto.
(cfr. sent. 208/2017 del CNF)
Focus sui divieti: pubblicità comparativa
Ordine
degli
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21. Fino a pochi anni fa la pubblicità non poteva passare informazioni sui costi.
Interpellato sul tema, il CNF aveva precisato che la pubblicità non deve far
menzione degli aspetti economici e non deve contenere nemmeno una
terminologia che possa indurre direttamente o indirettamente a far pensare al
potenziale cliente di poter ottenere prestazioni a condizioni di favore, a titolo
gratuito o a prezzo agevolato.
Tale seconda prescrizione è rimasta, mentre la prima si è enormemente
affievolita. Quelle menzioni saranno contrarie alle prescrizioni normative se
utilizzati termini fuorvianti e condizionanti (esempio: gratis, gratuito, scontato,
occasione, ecc.).
Focus sui divieti: i “costi” dell'avvocato
Ordine
degli
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22. Fino a qualche tempo fa la pubblicità di uno studio di avvocati non era
ammissibile tramite radio, televisioni, manifesti o striscioni e nemmeno con
insegne luminose.
La nuova normativa ha modificato le cose, riducendo le limitazioni e
ammettendo qualsiasi forma lecita
a patto che si rispettino le linee guida già viste.
Il canale pubblicitario maggiormente innovativo ed efficace è certamente
Internet. Nel contempo bisogna rendersi consapevoli che l'utilizzo del canale
web, compresi i social network, presenta diversi vantaggi che al giorno d'oggi
risultano indispensabili, ma è opportuno tenere in debita considerazione
potenziali rischi.
I “media”
Ordine
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23. Esempi pratici: il sito internet
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24. Esempi pratici: la pagina Facebook
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degli
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31. Analizzate queste forme di pubblicità di tipo eminentemente “commerciale”, si
devono svolgere alcune riflessione di tipo anche politico.
È evidente che la generale ritrosia del mondo forense per la pubblicità
commerciale ci ha impedito di sfruttare compiutamente non solo questo canale
per i nostri singoli studi, ma anche di pensare ad una comunicazione con più
ampio spettro, che abbia carattere di tipo ISTITUZIONALE.
Si tratta di attività di promozione della categoria che non fa il singolo avvocato,
ma le associazioni o gli enti istituzionali, al fine di far conoscere il lavoro degli
studi legali (e di riflesso, anche procurare clienti).
Pubblicità commerciale e istituzionale
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33. Uno sguardo
“oltre confine”
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Avv. Edoardo Ferraro
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34. Correva l’anno 1976...
Arizona, Disciplinary Rule 2-101: divieto per l'avvocato di farsi pubblicità su:
- quotidiani e riviste
- radio e televisioni
- cartelli pubblicitari
- elenchi telefonici
- ogni altro mezzo pubblicitario
Gli Stati Uniti d'America
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35. ● 22 febbraio 1976: riquadro sul The Arizona
Republic
● 2 marzo 1976: aperto il procedimento disciplinare
avanti lo Special Local Administrative Committee of
the State Bar of Arizona
● 7 aprile 1976: si apre e si chiude la fase
dibattimentale, 1 teste (economista): viene
raccomandata una sospensione di 6 mesi
Gli Stati Uniti d'America
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36. ● Tre settimane dopo il Board of Governors of the
State Bar of Arizona commina la sospensione di
una settimana a testa, da non scontare
contemporaneamente
● La corte Suprema dell'Arizona rigetta il ricorso di
Bates e O'Steen
● 18 gennaio 1977: udienza davanti alla Corte
Suprema
● 27 giugno 1977: Bates V. State Bar of Arizona - 433
U.S. 350 (1977)
Gli Stati Uniti d'America
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37. John R. Bates and Van O'Steen v. State Bar of Arizona
(nome completo della causa… che non si dica facciamo pubblicità ad uno solo
dei colleghi…)
- la pubblicità degli studi legali e dei servizi legali avrebbe avvicinato il pubblico
alla giustizia e ne avrebbe migliorato l’amministrazione
- l'informazione va a vantaggio dei consumatori, non dell'avvocato
- il divieto di pubblicità per gli avvocati è contrario al primo emendamento (che
garantisce la libertà di parola e di stampa)
Gli Stati Uniti d'America
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Avv.
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38. John R. Van
Bates O’Steen
Entrambi, sul loro sito internet, oggi si prendono il merito della “svolta” in tema
di pubblicità…
(Bello quando tutto è spendibile...)
Gli Stati Uniti d'America
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39. Il giorno successivo Jacoby & Meyers pubblicavano il primo di una lunga serie di
annunci sul Los Angeles Times: oggi hanno 130 sedi e 310 avvocati.
Gli Stati Uniti d'America
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40. Dal 1977 la comunicazione
da parte degli avvocati americani
si è estremizzata.
Qualche esempio…
…
“Are you ready?”
…
Gli Stati Uniti d'America
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41. “La vita è breve. Divorziate!”
Gli Stati Uniti d'America
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42. Gli Stati Uniti d'America
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43. Gli Stati Uniti d'America
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44. Infortunio? Non strappatevi i “vostri” capelli...
Gli Stati Uniti d'America
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45. Un biglietto da visita che ci rappresenti...
Gli Stati Uniti d'America
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46. E poi arrivò il Superbowl 2014…
“The Most Epic Super Bowl Commercial Of The Night” (BI)
“Most Insane Super Bowl ad ever” (SB Nation & Daily Mail)
An On-Fire Smash” (NPR) - “Indescribably Epic” (People)
https://www.youtube.com/watch?v=jr2gdPY-88w
E quello del 2015, perché no…
https://www.youtube.com/watch?v=8-JdG8aaUyc
E nel 2018...
https://www.youtube.com/watch?v=BUXRnmv9_hk
Gli Stati Uniti d'America
Ordine
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Avv.
Edoardo
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47. C’è chi è un po’ “acchiappafantasmi”:
https://www.youtube.com/watch?v=o8j9GHiKFF0
Chi “io sono il martello”
https://www.youtube.com/watch?v=62xreSr25uI
Chi è il “falco della legge”...
https://www.youtube.com/watch?v=HL3MxAH-kDI
… anche in vacanza...
https://www.youtube.com/watch?v=zJCH1gk3D8s
… e pure a Natale...
https://www.youtube.com/watch?v=0n01Q_GYsEU
Gli Stati Uniti d'America
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Rovigo
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Edoardo
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48. Correva l’anno 1986... La Law Society of England and Wales consente la
pubblicità (vietata sino a quel momento).
Solicitors e barristers possono pubblicizzare la propria attività: la pubblicità non
deve essere fuorviante o incompleta.
Poi arriva il Legal Services Act 2007 - (cd. Tesco Law)
Entrato in vigore il 6 ottobre 2011, permette agli studi legali di operare come
ABS ("alternative business structure").
Lo scopo, magari non proprio decoroso (visto da qui) è “far comprare servizi
legali come comprare una scatola di fagioli” (The point of the new legislation
was to make buying legal services as easy as buying a tin of beans, FT 6/02/12).
La Gran Bretagna
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50. Fino al 1987 (sentenza della Corte Costituzionale) non era possibile alcuna
forma di pubblicità. Oggi è consentita con alcuni limiti. Non si può indicare il
fatturato, mentre è consentito indicare la specializzazione.
Si può inserire il nominativo dei clienti (ma occorre consenso).
Poi anche in Germania si sono lanciati con alcuni video (istituzionali...)
https://www.youtube.com/watch?v=gUxZvMT28Rg
(… e non...)
https://www.youtube.com/watch?v=_JpmhLrx4KY
https://www.youtube.com/watch?v=7YbMlozGTT8
La Germania
Ordine
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Rovigo
Avv.
Edoardo
Ferraro
51. Art. 12 lett d) della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati:
“l'Avvocato può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a
fatti oggettivi e risponda ai bisogni d'informazione del pubblico”
Art. 16 codice deontologico del 2005:
“l'avvocato può fare pubblicità”.
La pubblicità deve essere veritiera, deve rapportarsi in maniera corretta con
l'attività professionale e deve salvaguardare il segreto professionale.
Ci sono pubblicità istituzionali e comparative.
La Svizzera
Ordine
degli
Avvocati
di
Rovigo
Avv.
Edoardo
Ferraro
54. Breve excursus
giurisprudenziale
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Avv. Edoardo Ferraro
Già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Padova
Delegato Cassa Forense (2023-2026)
55. I principi in tema di pubblicità di cui alla legge 248/2006 (c.d. Decreto Bersani),
pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività
e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità
indiscriminata avulsa dai dettami deontologici, giacché la peculiarità e la
specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale,
impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua
interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla
dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata
al potere-dovere dell’ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin)
sentenza del 11 novembre 2015, n. 163
“Limiti deontologici”
Ordine
degli
Avvocati
di
Rovigo
Avv.
Edoardo
Ferraro
56. È da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata (ed in
particolare quella comparativa ed elogiativa) così come una proposta
commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero
determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta, a
prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie.
(Nel caso di specie trattavasi di box pubblicitario in un quotidiano, con
evidenza riservata in via pressoché esclusiva e palesemente suggestiva al
costo della prestazione offerta)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina)
sentenza del 24 settembre 2015, n. 142
“Divieto di compensi infimi”
Ordine
degli
Avvocati
di
Rovigo
Avv.
Edoardo
Ferraro
57. L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 17 bis cod.
deont. (ora, 17 e 35 ncdf), deve essere rispettosa della dignità e del decoro
professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il
professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del
proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa.
(Nel caso di specie, in una intervista ad un quotidiano, il professionista
dichiarava di distinguersi dagli altri avvocati, a suo dire non altrettanto
informati e documentati)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin)
sentenza del 11 novembre 2015, n. 163
“Non comparativa o autocelebrativa”
Ordine
degli
Avvocati
di
Rovigo
Avv.
Edoardo
Ferraro
58. Integra violazione dell’art. 35 cdf il comportamento dell’avvocato che,
nell’informazione sulla propria attività professionale, dichiari di avvalersi
dell’ausilio di prestigiosi Colleghi, all’insaputa degli stessi.
(Nel caso di specie, gli asseriti collaboratori erano “altamente specializzati nei
vari rami del diritto e domiciliati nell’intero arco del territorio italiano”)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco)
sentenza del 24 novembre 2016, n. 349
“Non millantare collaboratori ignari”
Ordine
degli
Avvocati
di
Rovigo
Avv.
Edoardo
Ferraro
59. L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 35 n.c.d.f. (già
artt. 17 e 17 bis cod. prev.), deve essere rispettosa della dignità e del decoro
professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il
professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del
proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa.
(Nel caso di specie, il professionista aveva garantito il “pieno successo” degli
incarichi affidatigli, peraltro anche in materie di cui non aveva alcuna
competenza professionale)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona)
sentenza del 9 marzo 2017, n. 8
“Non comparativa o autocelebrativa”
Ordine
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di
Rovigo
Avv.
Edoardo
Ferraro
60. Il codice deontologico, anche a seguito della entrata in vigore delle norme che
prevedono la possibilità di dare informazioni sull’attività professionale, non
consente una pubblicità indiscriminata ed elogiativa.
(Nel caso di specie, l’avvocato aveva pubblicizzato nel quotidiano cittadino ed
in alcuni manifesti murali informazioni sulla propria attività professionale,
affermando che il suo studio legale si occupava di infortunistica stradale
“seriamente”, senza “spese di istruttoria” e con “totale supporto in ogni fase
del procedimento”, lasciando così intendere un quid pluris rispetto agli
obblighi invece connaturati al corretto esercizio della professione forense)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi)
sentenza del 18 dicembre 2017, n. 208
“Non comparativa o autocelebrativa”
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Avv.
Edoardo
Ferraro
61. Non può (più) considerarsi contrario al decoro ed alla correttezza un messaggio
pubblicitario, che contenga tutti gli elementi richiesti dalla predetta disciplina
deontologica, sol perché enfatizzi il corrispettivo - se congruo e proporzionato.
(Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato dal consiglio territoriale di
appartenenza per aver offerto tramite internet “separazioni e divorzi
contrattuali con accordo già raggiunto da € 800,00”. In applicazione del
principio di cui sopra, il CNF ha annullato la sanzione)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci)
sentenza del 28 dicembre 2017, n. 243
“Nuova sensibilità sui costi”
Ordine
degli
Avvocati
di
Rovigo
Avv.
Edoardo
Ferraro
62. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che
assuma pratiche per il tramite di un’agenzia e svolga attività professionale senza
ricevere il mandato diretto della parte assistita così ponendo in essere
un’ipotesi di non consentito accaparramento della clientela.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni),
sentenza del 12 settembre 2018, n. 104
“Non assumere incarichi tramite agenzie”
Ordine
degli
Avvocati
di
Rovigo
Avv.
Edoardo
Ferraro
63. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avogado che, nella propria
corrispondenza anche informativa, usi come titolo professionale l’abbreviazione
“Av.”, anziché il titolo professionale nella lingua dello Stato membro di
provenienza (art. 7 D.Lgs. n. 96/2001), così ingenerando confusione con il titolo
professionale dello Stato membro ospitante.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni),
sentenza del 12 settembre 2018, n. 104
“Non utilizzo di abbreviazioni equivoche”
Ordine
degli
Avvocati
di
Rovigo
Avv.
Edoardo
Ferraro
64. La presente presentazione è aggiornata al momento della sua pubblicazione.
La presente presentazione è aggiornata al momento della sua pubblicazione.
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità
Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità
di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non possono fornire alcuna
di controllare tutte le fonti esistenti e gli autori non possono fornire alcuna
garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e
garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e
declinano pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto,
declinano pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto,
incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle
incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle
informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna
informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna
limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o
limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o
professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema
professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema
informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli autori fossero
informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora gli autori fossero
stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali
stati espressamente messi al corrente della possibilità del verificarsi di tali
danni.
danni.
DISCLAIMER
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
degli
Avvocati
di
Rovigo
65. Si ringraziano per la collaborazione
Avv.
Edoardo
Ferraro
Ordine
degli
Avvocati
di
Rovigo