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Decreto Legge 98/2011, convertito in Legge 111/2011 
    in data 15 luglio 2011, recante misure urgenti 
     per la stabilizzazione finanziaria, il controllo 
 e la riduzione della spesa pubblica e la promozione 
dello sviluppo economico e la competitività del Paese



                                            Roma, 21 luglio 2011
Il DL 98/2011 in sintesi


Stop agli automatismi dei tagli lineari           Spese i diff ibili e altre di
                                                  S         indifferibili         l     disposizioni
                                                                                              ii i
Costi della politica e degli amministratori       finanziarie
Stop ai benefit dopo la cessazione della carica   Imposte dirette
Trasparenza e responsabilizzazione sulle auto
T                           bili    i     ll  t   Imposte indirette
blu                                               Contrasto all’evasione
Pubblico impiego                                  Entrate – Altro
Trasparenza per le società a partecipazione       Giochi
                                                  Gi hi
pubblica                                          Finanziamenti per nuove infrastrutture e
La diffusione della PEC                           monitoraggio fondi strutturali
Spending Review                                   Sviluppo
Tetti alla spesa sanitaria e compartecipazione    Valorizzazione immobili
Tutela previdenziale selettiva e aggancio alla    Piano della perfomance e capitale umano
demografia                                        qualificato per gli uffici giudiziari
Razionalizzazione della spesa scolastica e più    Fondo di riserva per il 2012 e razionalizzazione
valutazione                                       welfare‐fisco
Flessibilità per gli Enti Locali virtuosi
             p g

                                                                                                  2
Stop agli automatismi dei tagli lineari




IL PRINCIPIO ISPIRATORE DI QUESTA MANOVRA È LA RESPONSABILIZZAZIONE

L’approccio adottato in questa manovra è quello della responsabilizzazione. Tale principio viene
   pp                      q                      q                  p                       p    p
attuato con tagli mirati e selettivi che i singoli ministri, per le parti di propria competenza, definiscono
e implementano con l’obiettivo di raggiungere i target di risparmio a loro imputati

Viene altresì procedimentalizzato il controllo sui t li selettivi
Vi     lt ì        di   t li t          t ll     i tagli l tti i




                                                                                                           3
Costi della politica e degli amministratori: convergenza con 
                            l’Europa
                                  p

                              CONVERGENZA ITALIA EUROPA
                              CONVERGENZA ITALIA‐EUROPA
                                       (art. 1)
La media dei trattamenti economici dei titolari di cariche elettive e di vertice deve essere confrontata
con il corrispondente livello remunerativo nei sei principali Paesi dell’area euro
                                                                    dell area

Si specifica che tale media deve essere ponderata rispetto al PIL dei singoli Paesi

La disposizione non comporta effetti finanziari

Il trattamento economico degli incarichi di vertice o dei componenti degli Organismi, Enti o Istituzioni,
individuati nell’Allegato A al testo della “Manovra” (Corte Costituzionale autorità indipendenti organi
             nell Allegato                  Manovra         Costituzionale,         indipendenti,
di autogoverno della magistratura, CNEL, ARAN, Consob, ecc.), nonché i Segretari generali, i Capi
Dipartimento, i Dirigenti di 1ª Fascia e incarichi equiparati nelle Amministrazioni centrali dello Stato,
al pari delle cariche elettive, non potrà superare la media del trattamento economico percepito dai
titolari di posizioni analoghe nei Paesi dell’area euro


Si affida all’Istat il compito di fornire gli elementi informativi per attuare questa disposizione
          all Istat

                                                                                                       4
Costi della politica e degli amministratori: tempi e modalità 
                          applicative 
                            pp


La nuova disciplina si applica a partire dai rinnovi delle cariche politiche e degli incarichi amministrativi

Entro 30 giorni d ll’
E         i i dall’entrata i vigore d ll “
                             in i       della “manovra” sarà i i i una C
                                                        ” à istituita       Commissione ad h presieduta
                                                                                   i i     d hoc,       i d
dal Presidente dell’ISTAT, che avrà il compito di raccogliere i dati e le informazioni più rilevanti per
individuare i parametri retributivi – entro il 1° luglio di ogni anno ‐ derivanti dalla media dei trattamenti
eco o c de t to a d pos o
economici dei titolari di posizioni e incarichi analoghi nei Paesi dell’area euro, da applicare in sede
                                           ca c a a og        e aes de a ea eu o,          app ca e
nazionale ai soggetti indicati nelle slide precedenti

La Commissione avrà una durata di 4 anni e sarà rinnovata nel 2015

In sede di prima applicazione la Commissione raccoglierà le informazioni e individuerà il nuovo
trattamento economico, riferito all’anno 2010, entro il 31 dicembre 2011

Quindi, a partire dal 1° gennaio 2012, tali disposizioni saranno pienamente operative




                                                                                                          5
Costi della politica e degli amministratori: applicazione alle 
                             Regioni
                                g




Le disposizioni generali in materia di riduzione dei costi della politica e degli incarichi di vertice e per i
componenti degli organismi anche collegiali troveranno applicazione anche alle Regioni ordinarie o a
statuto speciale, nei limiti e nel rispetto dell’autonomia riconosciuta dalla Costituzione
        spec a e, e       t     e spetto de auto o a co osc uta da a Cost tu o e

In particolare, le Regioni a statuto ordinario provvederanno ad armonizzare i propri ordinamenti
entro 60 giorni dall’entrata in vigore della manovra, mentre quelle a statuto speciale adegueranno la
propria l i l i
     i legislazione secondo l norme d i rispettivi statuti
                           d le         dei i tti i t t ti




                                                                                                             6
Stop ai benefit dopo la cessazione della carica

                                             BENEFITS

                                               (art. 4)
Tutti i titolari di incarico o carica pubblica, di natura elettiva o per nomina, compresi quelli degli organi
costituzionali,
costituzionali nonché i componenti delle Giunte e dei Consigli regionali all’atto della cessazione
                                                                          regionali,
dell’ufficio, non potranno più utilizzare immobili, anche ad uso abitativo, né disporre di mezzi di
trasporto, di comunicazione o di informazione appartenenti ad organismi pubblici. La norma non si
applica agli ex Presidenti della Repubblica

Per quanto riguarda la Camera, il Senato e la Corte costituzionale, nell’ambito dell’autonomia che gli è
riconosciuta costituzionalmente, questi assumeranno le iniziative più opportune per limitare nel
tempo i benefits riconosciuti ai Presidenti dopo la cessazione della loro carica

Le disposizioni in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale per la specificità e la natura
dell’incarico sono salvaguardate

Tali norme costituiscono principio di coordinamento della finanza pubblica cui le Regioni si
adegueranno con le modalità riconosciute dalla Costituzione


                                                                                                            7
Trasparenza e responsabilizzazione sulle auto blu: non 
                         make ma buy  y

                                               AUTO BLU
                                               AUTO BLU
                                                  (art. 2)

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione sono disposte, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità e i limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di
ridurne numero e costo
Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non
possono essere sostituite
La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1.600 cc
Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato, della Camera e della
Corte costituzionale, al Presidente del Consiglio e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di
pubblica sicurezza




                                                                                                               8
Pubblico impiego: i target di risparmio



                                      PUBBLICO IMPIEGO
                                             (
                                             (art. 16)
                                                     )

    La manovra finanziaria per il settore del pubblico impiego prevede risparmi in termini di
    indebitamento netto non inferiori a:
–   30 milioni di euro per l'anno 2013
–   740 milioni di euro per l'anno 2014
–   340 milioni per l'anno 2015
–   370 milioni dal 2016

    Le misure di riduzione della spesa sono attivate mediante decreto su proposta dei ministri per la
    pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze




                                                                                                    9
Pubblico impiego: le misure potenziali


Queste misure di riduzione della spesa potranno riguardare:

2.a. La proroga delle limitazioni alle assunzioni nelle amministrazioni dello stato, nelle agenzie fiscali e
     negli enti pubblici non economici. Sono esclusi dal blocco i Corpi di Polizia e i Vigili del fuoco. In
     pratica per il 2014 l assunzioni possibili rimangono li i
         i               le      i i      ibili i         limitate al 20 per cento d ll cessazioni i
                                                                    l              delle      i i invece di
     passare al 50 per cento come previsto dalla normativa vigente

2.b. La proroga fino al 31 dicembre 2014 del blocco delle retribuzioni
  b a p o oga o a 3 d ce b e 0 de b occo de e et bu o

2.c. La fissazione delle modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale
    per gli anni 2015‐2017

2.d. La semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale delle
     pubbliche amministrazioni

2.e. Ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e riqualificazione della spesa (auto blu, lotta
    all'assenteismo, estesa anche al personale del comparto sicurezza‐difesa non impegnato in attività
    operative o missioni)


                                                                                                           10
Pubblico impiego: la selettività degli interventi




Nell'ambito degli interventi sul blocco parziale del turn over sono possibili anche interventi selettivi
che tengano conto dell'esigenza di valorizzare e incentivare l'efficienza di determinati settori

Ciò vale anche per il blocco delle retribuzioni in questo caso la norma prevede una consultazione con
                                   retribuzioni,
le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego

Si sottolineano la flessibilità dell'intervento e la possibilità di compensare una misura con un'altra




                                                                                                         11
Pubblico impiego: riallineamento delle retribuzioni 
                                    p
                                    pubblico privato
                                               p
Retribuzioni di fatto nella PA e nel privato
Indici, base 2000=100
  145                     Amm. Pubbliche                                                              La figura confronta l’andamento delle
                          Settore privato                                                             retribuzioni pro‐capite di fatto del settore
  140
                          Inflazione
                                                                                                      pubblico con quelle del privato e con
  135
                                                                                                      l andamento dell inflazione
                                                                                                      l’andamento dell’inflazione (numero indice
  130                                                                                                 prezzi al consumo fino al 2010 e previsione
                                                                                                      IPCA per gli anni successivi)
  125
                                                                                                      Per il settore pubblico, i valori dal 2011
  120                                                                                                 sono stati t
                                                                                                              t ti tenuti f
                                                                                                                       ti fermi, coerentemente con
                                                                                                                              i        t    t
  115                                                                                                 gli effetti del DL 78/2010 e del decreto
                                                                                                      legge appena approvato
  110
                                                                              Valori simulati         Per il settore privato si è simulata
  105                                                                                                 l’applicazione del nuovo accordo di
                                                                                                      regolazione salariale, basato sull’IPCA
  100
        ’00   ’01   ’02   ’03   ’04   ’05   ’06   ’07   ’08     ’09   ’10   ’11   ’12   ’13     ’14
                                                                                                      netto energia ed applicato a retribuzioni
                                                                                                      convenzionali
Fonte: Elaborazioni Aran su dati Istat, contabilità nazionale

 Il grafico mostra la piena convergenza tra le due curve, con valori praticamente coincidenti al 2014. Le misure adottate
 potranno avere l’effetto di riassorbire completamente il differenziale di crescita che ha visto, nel periodo 2000‐2010,
 incrementi retributivi nel settore pubblico più sostenuti di quelli di cui ha beneficiato il settore privato

                                                                                                                                           12
Pubblico impiego: effetti sull’occupazione




Negli anni 2008 e 2009 il personale si è già ridotto di circa 74.000 occupati (scendendo a 3.493.481
unità da 3.572.317 del 2007, comprensivi anche dei dipendenti con contratti flessibili)

                                                                                         turn‐over,
Ci attendiamo che gli interventi già presi in materia di blocco parziale e selettivo del turn over
contratti di lavoro flessibile, collocamento a riposo potrebbero portare, nel 2014, il numero di
dipendenti del settore pubblico sotto i 3,3 milioni di unità

Nel periodo 2008‐2014, le misure complessivamente adottate porteranno quindi a una riduzione
stimabile in oltre 300 mila unità (‐ 8%)




                                                                                                  13
Pubblico impiego: dividendo dell’efficienza

Il dividendo dell’efficienza, già previsto dalla normativa vigente e dall'accordo firmato tra Governo e
Sindacati il 4 febbraio u.s., viene rideterminato e procedimentalizzato dalla manovra

Le amministrazioni possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione
e riqualificazione della spesa

I piani potranno riguardare il riordino e la ristrutturazione amministrativa, la semplificazione e la
digitalizzazione, la riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di
servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche

I piani dovranno indicare la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa
interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari
In relazione ai suddetti piani le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a
                           piani,
quelle già previste dalla normativa vigente e di quelle previste dalla manovra per il miglioramento dei
saldi di finanza pubblica possono essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50%, per la
contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall’art. 19 del
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato

La norma prevede delle garanzie per la verifica dell'effettivo risparmio
                                                                                                      14
Pubblico impiego: dividendo dell’efficienza




Le risorse aggiuntive possono essere utilizzate solo se dalle amministrazioni interessate è accertato a
consuntivo, con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna
delle singole voci di spesa previste nei piani

I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero
dell'economia e delle finanze ‐ Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite,
rispettivamente, dell’ufficio bilancio e ragioneria e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza
del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica




                                                                                                       15
Pubblico impiego: lotta all’assenteismo

Le pubbliche amministrazioni dispongono il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti,
valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita
                                                                          all effettuazione        visita,
tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo
Il controllo è, in ogni caso, richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate
precedenti o successive a quelle non lavorative

Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime
delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
                    l innovazione

Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per
effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che
devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione
all’amministrazione
Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche o esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione
                                     l assenza
rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione

La manovra aggiunge un ulteriore tassello alla lotta all'assenteismo, responsabilizzando di più le
amministrazioni e in particolare l d
                            l    la dirigenza concentrando l visite d controllo sui casi più esposti
                                                         d le       di         ll          ù
all'abuso e rendendole obbligatorie nei giorni che precedono o seguono i giorni festivi
                                                                                                       16
Trasparenza per le società a partecipazione pubblica




                                         PIÙ TRASPARENZA
                                         PIÙ TRASPARENZA
                                                 (art. 8)
    È previsto che entro tre mesi dall’ entrata in vigore del decreto tutti gli enti e gli organismi pubblici
               che,                 dall                      decreto,
    inseriscano sul proprio sito istituzionale, curandone altresì il periodico aggiornamento:
–   un elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione
    anche minoritaria, indicandone l’entità
–   una rappresentazione grafica che evidenzi i collegamenti tra l’ente o l’organismo e le società,
    ovvero tra le società controllate, indicando se nell’ultimo triennio dalla pubblicazione le singole
    società abbiano raggiunto il pareggio di bilancio




                                                                                                           17
La diffusione della PEC



                                             PEC
                                     (artt. 37, 38, 39)
Sono previsti meccanismi di tipo economico tesi a favorire il possesso e l’utilizzo dell’indirizzo di
posta elettronica certificata da parte degli avvocati

La mancata indicazione, da parte dei difensori, del proprio indirizzo PEC è sanzionata con una
maggiorazione del 50% del contributo unificato da corrispondere

I materia di contenzioso previdenziale e di giustizia t ib t i per assicurare l’ ffi i
In     t i          t i            id i l           i ti i tributaria,      i       l’efficienza e l
                                                                                                   la
celerità dei relativi processi, viene previsto che le comunicazioni possano essere effettuate anche
mediante l’utilizzo della PEC




                                                                                                    18
Spending Review



                                    SPENDING REVIEW 
                                             (art. 9)
                                             (art. 9)

Si prevede l'avvio di un ciclo di analisi e valutazione della spesa (c.d. “spending review”) diretto
alla definizione dei fabbisogni standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali
dello Stato, al fine di migliorarne l’efficacia e l’efficienza

Occorre intervenire sui meccanismi di generazione della spesa, focalizzarsi sulle priorità e definire
opportunamente i costi

L’obiettivo è quello di accrescere le garanzie sull’efficacia del ciclo di analisi e riallocazione delle
risorse




                                                                                                       19
Tetti alla spesa sanitaria e compartecipazione  

                         TETTI DI SPESA, PAY‐BACK, COMPARTECIPAZIONE
                                             (art. 17)
    Tetto alla crescita del fondo per il finanziamento del SSN per il 2013 (+0,5% del livello 2012) e il 2014
    (+1,4% del livello 2013). Ci sarà un'intesa Stato‐Regioni per la scelta sul mix di misure entro il 30
    aprile 2012 altrimenti
        il        lt i    ti

1. fissazione di prezzi di riferimento dal 1° luglio 2012 per beni e servizi di maggiore impatto in termini di costo e
   controllo della spesa erogata da enti privati accreditati
2. 35% dello sforamento della spesa farmaceutica ospedaliera viene posto a carico delle imprese produttrici che
   concorreranno al ripiano in proporzione al fatturato
3. un regolamento attuativo entro giugno 2012 o verranno aggiornate le tavole di benchmarking interregionale sulla
   spesa farmaceutica territoriale e fissato un tetto alla spesa farmaceutica territoriale (dal 2013 12,5% del
   finanziamento programmato invece del 13,3% attuale) e alla spesa per l'acquisto di dispositivi medici (5,2% del
   fabbisogno sanitario standard nazionale e regionale)
4. e dal 2014 ticket sulla spesa farmaceutica e altre prestazioni sanitarie; le singole regioni potranno individuare misure
   alternative; limiti alla crescita dei trattamenti economici del personale dipendente e convenzionato
5. prevista anche la compartecipazione dei cittadini dal 2011 sulle visite specialistiche e sull’inappropriato ricorso al
   pronto soccorso




                                                                                                                       20
Tutela previdenziale selettiva e aggancio alla demografia

                                ETA’ PENSIONABILE 
               (artt. 18, comma 4, 1, 22‐ter, 22‐quater e 22‐quinquies)

L’anticipo per uomini e donne al 2013 dell’avvio dell’aggancio alla speranza di vita dei requisiti per il
pensionamento vecchiaia e per quello di anzianità. I requisiti saliranno al massimo di 3 mesi ogni 2 anni


Il progressivo innalzamento a partire dal 1° gennaio 2020 dell’età per la pensione di vecchiaia per le
                                          1               dell età
lavoratrici dipendenti e autonome con una modulazione che porterà a un incremento di 5 anni al 2032


Il posticipo delle decorrenze del pensionamento di anzianità tranne per un contingente di 5mila
lavoratori che si trovano in condizioni particolari (mobilità, titolari di prestazioni straordinaria)




                                                                                                    21
Tutela previdenziale selettiva e aggancio alla demografia  

                  INDICIZZAZIONE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
                                       (art. 18, comma 3)
Per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo la rivalutazione
non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo con
riferimento alla quale la rivalutazione è applicata nella misura del 70 per cento

                                      (art. 18, comma 19)
Per li importi di pensione superiori ai 90 000 euro l di annui e fi a 150 000 euro è d
P gli i     ti        i         i i i 90.000        lordi    i fino 150.000           dovuto d l 1
                                                                                            t dal
agosto 2011 al 31 dicembre 2014 un contributo del 5%, per la parte eccedente i 150.000 il contributo
sale al 10%

                                     (art. 18, comma 6‐9)
Norme di interpretazione autentica, relative ai criteri di calcolo, vigenti in passato, dell’indicizzazione
dell'indennità integrativa speciale dei trattamenti pensionistici
                   g        p                       p




                                                                                                        22
Tutela previdenziale selettiva e aggancio alla demografia  

                                               REVERSIBILITA’ 
                                            (art. 18, comma 5)
Viene ridotta per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale dei trattamenti di reversibilità
nei casi in cui il matrimonio abbia una durata inferiore ai 10 anni, sussista una differenza di età tra coniugi superiore
a 20 anni e l’ tà d l d t causa al momento d l matrimonio sia superiore a 70 anni. L riduzione sarà pari al 10%
          i l’età del dante         l        t del      ti     i i         i             i La id i          à     i l
per ogni anno di differenza tra 10 e la durata effettiva del matrimonio


                                            CONTRIBUZIONE 
                                            CONTRIBUZIONE
                                        (art. 18, commi 11 e 12) 
Estensione dell’obbligo di iscrizione e versamento della contribuzione a carico di soggetti, già pensionati, che
co
continuino a svolgere attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione a appositi albi e elenchi. Il contributo
      u o s o ge e a         à p o ess o a e pe a qua e p e s a sc o e appos a b e e c                          co bu o
soggettivo minimo sarà calcolata applicando un’aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria per gli iscritti a
ciascun Ente

                                           (art. 18, comma 16) 
Viene ribadito l’obbligo di contribuzione per l'indennità economica di malattia per evitare gli effetti della sentenza
n.48/2010 della Corte Costituzionale che rendeva possibile lo spostamento dell’onere del pagamento dell’indennità
direttamente a carico del datore nel caso in cui la contrattazione collettiva lo prevedesse, favorendo la tendenza a
uscire dal sistema di tutela pubblico


                                                                                                                      23
Tutela previdenziale selettiva e aggancio alla demografia 

                                        CONTRIBUZIONE 
                                       (art. 18, comma 20) 
Possibilità, a decorrere dal 1° ottobre 2011, che i contributi al “Fondo di previdenza per le persone
che svolgono lavori di cura non retribuiti che derivano da responsabilità familiari” vengano pagati
attraverso moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso centri di vendita convenzionati
 tt               t l tt i         lt                    t             ti      dit          i   ti

                          EFFICACIA DEI SISTEMI DI CONTROLLO 
                                  (art. 18, comma 14) 
Prevista la stipula di convenzioni finalizzate al contrasto dell’evasione o omissione contributiva per
realizzare l'incrocio dei dati e delle informazioni da parte del Ministero del Lavoro, l'Inps, l'Inail,
l Agenzia
l'Agenzia delle entrate e gli Enti previdenziali privatizzati


                                       (art. 18, comma 22)
Affidamento all'Inps, d parte d ll Regioni, con convenzioni d ll'
Affid           ll'I    da        delle      i i                  i i dell'accertamento d i requisiti sanitari
                                                                                        dei     iii      i i
in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità




                                                                                                           24
Tutela previdenziale selettiva e aggancio alla demografia

                               PRESTAZIONI TEMPORANEE 
                                  (art. 18, comma 18) 
                                  (     18        18)
Viene specificato che la base di calcolo delle prestazioni temporanee degli operai agricoli a tempo
determinato, e la relativa base imponibile contributiva, non comprendono le voci di trattamento di
fine rapporto comunque denominate dalla contrattazione collettiva
     rapporto,

                                      (art. 18, comma 2)
É data la facoltà, al ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia, di erogare un
                    ,                       ,                                            ,       g
trattamento aggiuntivo, ai lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità che siano percettori
dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali. Il trattamento è pari alla differenza
tra il sussidio di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità e viene erogato per un numero di
mesi pari alla d rata dell'indennità di disocc pa ione Sostit isce l’indennità pre ista fino al 2011 per
                durata                  disoccupazione. Sostituisce             prevista
far fronte alle difficoltà occupazionali derivanti dalla crisi in deroga alla normativa sugli
ammortizzatori sociali




                                                                                                     25
Razionalizzazione della spesa scolastica e più valutazione

           SCUOLA: ISTITUTI COMPRENSIVI E BLOCCO DEGLI ORGANICI
                                 (art. 19)
Viene prorogato il blocco del rinnovo del contratto di un anno (fino al 31 dicembre 2014). Per il
2012/2013 è imposto il consolidamento delle riduzioni di organico previste per il triennio 2009/2011
    /         p                                            g      p        p                   /

Il numero delle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e degli incarichi di dirigente scolastico sarà
ridotto già dall'anno scolastico 2011/2012 a partire dalle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di
primo grado. Ai fi i d ll’ t
   i       d      fini dell’autonomia l i tit i i d
                                    i le istituzioni dovranno avere un numero minimo di 1000 alunni,
                                                                                       i i             l i
ridotto a 500 per le scuole collocate in piccole isole, comuni montani e aree geografiche con
specifiche caratteristiche linguistiche; per quelle che si trovano sotto questi tetti si prevede che la
direzione sia assegnata in reggenza a dirigenti scolastici già titolari di incarico per altri istituti
                   g           gg          g               g                        p

Si prevede un piano straordinario di reclutamento per Invalsi e Ansas da concludersi entro il 31 agosto
2012 per potenziare il sistema nazionale di valutazione. Le assunzioni presso l'Ansas avranno
decorrenza 1° settembre 2012 d t i cui il personale i comando presso l'A
d                  tt b 2012, data in i                l in      d          l'Ansas rientrerà i servizio
                                                                                     i t à in         ii
nelle istituzioni scolastiche. Da quella data l'Ansas sarà soppresso e verrà ripristinato l'Indire, come
ente autonomo di ricerca



                                                                                                        26
Flessibilità per gli Enti Locali virtuosi 

                                        PATTO DI STABILITA’ INTERNO
                                                  (art. 20)
    Regioni ed Enti Locali contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica in misura
    pari a 3 200 milioni di euro per il 2013 e 6 400 milioni di euro a partire d l 2014
       i 3.200 ili i                           6.400 ili i                ti dal

    La distribuzione degli obiettivi di riduzione del deficit tra amministrazioni tiene conto dei nuovi
    p
    parametri di “virtuosità”

    I 9 criteri di “virtuosità” sono:
–   rispetto del patto
–   autonomia finanziaria
–   tasso di copertura dei servizi a domanda
–   lotta all’evasione
–   incidenza del personale sulla spesa corrente (in relazione a dipendenti su popolazione, esternalizzazioni, ampiezza
    del territorio e variazioni rispetto all’inizio del mandato)
                                         all inizio
–   equilibrio di parte corrente
–   capacità di riscossione delle entrate correnti
–   convergenza tra spesa storica e costi/fabbisogni standard
–   dismissione delle partecipazioni societarie


                                                                                                                    27
Flessibilità per gli Enti Locali virtuosi 



Gli enti più virtuosi riceveranno 200 milioni nel 2012 e saranno esclusi dal contributo alla manovra nel
2013

Si stabiliscono alcune misure per rafforzare l’efficacia del patto. In particolare si interviene in materia
di assunzioni di personale da parte degli enti locali, si definiscono disposizioni per impedire l’elusione
del patto. Inoltre si introduce l’obbligo per i comuni di sciogliere le società in perdita; le Regioni sono
obbligate ad adeguare la propria normativa a seguito di sentenze della Corte Costituzionale

I piccoli Comuni dovranno esercitare le funzioni fondamentali in forma associata in modo da
raggiungere la soglia di 5.000 abitanti o il quadruplo dei residenti del Comune più piccolo tra quelli
associati

Si definiscono le modalità con le quali applicare le riduzioni di trasferimenti agli enti locali nell'ambito
nuovo regime di 'federalismo fiscale municipale'




                                                                                                          28
Spese indifferibili e altre disposizioni finanziarie

                             TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
                                 (art. 21, commi 2 e 3)
A partire dal 2011 è istituito presso il Ministero dell'Economia il fondo per il finanziamento del
trasporto pubblico locale (anche ferroviario) nelle Regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400
milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di Stabilità

Una quota (314 milioni di euro) delle risorse derivanti dal recupero di aiuti di Stato illegittimamente
                                                                        l acquisto
corrisposti potrà essere destinata alle Regioni a statuto ordinario per l'acquisto di materiale rotabile
(anche ferroviario). Queste risorse sono attribuite con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto
con il Ministro delle Infrastrutture, d'intesa con la Conferenza Stato–Regioni, e sono assoggettate ai
vincoli del Patto di Stabilità Interno
                     SOVRAPPREZZO CANONE DI ALTA VELOCITA’
                           (art. 21, comma 4, lettera a)
Si introduce un sovrapprezzo al canone per il trasporto di passeggeri sulle linee ferroviarie ad alta
                       pp                  p        p        p    gg
velocità, destinando gli introiti alla diminuzione del costo di accesso all'infrastruttura per i servizi
oggetto di contratti di servizio pubblico



                                                                                                      29
Spese indifferibili e altre disposizioni finanziarie

              UFFICIO PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI 
                           (art. 21, comma 4, lettera b)
Si prevede che l'Ufficio sia dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse
assegnate

L'Ufficio riferirà annualmente al Parlamento sull'attività svolta

                                                               dell Ufficio
Vengono dettate nuove disposizioni per la nomina dei Direttore dell’Ufficio

              GESTIONI FERROVIARIE COMMISSARIALI GOVERNATIVE 
                              ( t 21          5)
                              (art. 21, comma 5)
Le funzioni delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono attribuite alla competente
Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I commissari governativi
attualmente in carica cessano dall'incarico
                              dall incarico

L’obiettivo della disposizione è la riduzione della spesa pubblica e il completamento delle procedure
di trasferimento alle Regioni della programmazione e amministrazione delle ferrovie in gestione
commissariale governativa

                                                                                                   30
Spese indifferibili e altre disposizioni finanziarie

                     PARTECIPAZIONE A BANCHE E FONDI INTERNAZIONALI 
                                        (art. 21, comma 6) 
Per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per adempiere agli impegni derivanti
dalla partecipazione a banche e fondi internazionali

                      RIDUZIONE FONDO ESIGENZE URGENTI E INDIFFERRIBILI
                                          (art. 21, comma 7) 
                             g       g                                       ,                 p
La dotazione del Fondo Esigenze Urgenti ed Indifferibili viene ridotta di 12,5 milioni di euro per l'anno
2011
                         ACCORDI INTERNAZIONALI CON ONERI FINANZIARI
                                          (art. 21, comma 8) 
Il Ministro degli Esteri, d'intesa con il Ministro dell'Economia, rilascia un’autorizzazione per tutti gli
accordi e i trattati internazionali dai quali possa derivare l'impegno ad adottare provvedimenti che
determinino oneri per la finanza pubblica
                                 FLOTTA AEREA PROTEZIONE CIVILE
                                 FLOTTA AEREA PROTEZIONE CIVILE
                                            (art. 21, comma 9)
A partire dal 2011 sono stanziati 64 milioni di euro annui per la gestione degli aerei della Protezione
Civile. La maggiore spesa è interamente coperta con la riduzione delle spese relative alla quota dell'8
per mille IRPEF destinata allo Stato
                                                                                                        31
Imposte dirette: nuovo regime per ammortamenti e 
                    inasprimento su stock‐option
                        p                  p

                   REVISIONE REGIME FISCALE AMMORTAMENTO BENI 
                                 (art. 23, comma 47)
    In attesa della riforma del sistema fiscale, il regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e
    immateriali verrà modificato con uno specifico regolamento (a decorrere dal periodo di imposta
    successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012)

    Tale revisione verrà effettuata sulla base di criteri di sostanziale semplificazione, e prevede
    l individuazione
    l'individuazione di:
–   attività ammortizzabili individualmente, in base alla vita utile e a quote costanti
–   attività ammortizzabili cumulativamente, con aliquota unica di ammortamento




                                                                                                       32
Imposte dirette: nuovo regime per ammortamenti e 
                    inasprimento su stock‐option
                        p                  p

                            NUOVO REGIME RIPORTO PERDITE IRES 
                                    (art. 23, comma 9)
    Per le società di capitali le perdite relative ai periodi di imposta precedenti diventeranno riportabili
    senza limite di tempo, ma con un limite quantitativo, ovvero in misura non superiore all‘80% del
                        p ,                       q           ,                         p
    reddito per ciascun anno

    Vengono escluse da tale disciplina le perdite dei primi tre esercizi, che rimangono interamente
    compensabili senza li iti di t
            bili       limiti tempo

    Per effetto delle modifiche è eliminato il limite del quinto periodo di imposta successivo ai fini del
    computo delle perdite in diminuzione del reddito
        p           p
–   la perdita potrà essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in
    misura non superiore all‘80% del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l'intero importo che trovi
    capienza in tale ammontare




                                                                                                         33
Imposte dirette: nuovo regime per ammortamenti e 
                       inasprimento su stock‐option
                           p                  p

    RITENUTA SU INTERESSI PRESTITI OBBLIGAZIONARI A SOGGETTI NON RESIDENTI 
                               (art. 23, commi 1‐4)
    Verrà introdotta una ritenuta del 5% sugli interessi pagati alle società consociate site in altri Stati membri
    Ue, a specifiche condizioni e ove i predetti pagamenti siano destinati a finanziare:
–   la corresponsione di interessi
–   altri proventi su prestiti obbligazionari quotati emessi dai soggetti percettori, garantiti dalle società che
    pagano gli interessi o da altre società del gruppo

    Tale prescrizione si applica agli interessi corrisposti a decorrere dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore
    del Decreto Legge 98/2011), mentre per i prestiti in corso alla predetta data opera una ritenuta del 6%
    anche sugli interessi già corrisposti




                                                                                                                34
Imposte dirette: nuovo regime per ammortamenti e 
                    inasprimento su stock‐option
                        p                  p

                    RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI E CONTABILI 
                    RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI E CONTABILI
                              (art. 23, commi da 12 a 15)
    L'operatività delle norme che consentono il riallineamento delle divergenze che emergono a seguito
    di operazioni aziendali straordinarie (
                i i      i d li     di i (aggregazioni aziendali, f i
                                                       i i i d li fusione, scissione e conferimenti
                                                                                i i          f i      i
    d'azienda) verrà ampliata, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%,
    relativamente a:
–   avviamenti
–   marchi d'impresa
–   alle altre attività immateriali

    Vi
    Viene quindi estesa l f ltà di affrancamento anche ai maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di
             i di t       la facoltà   ff          t     h i       i i l i tt ib iti ll       t i i i
    controllo iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria, a titolo di avviamento, marchi
    d'impresa e altre attività immateriali




                                                                                                        35
Imposte dirette: nuovo regime per ammortamenti e 
                    inasprimento su stock‐option
                        p                  p

                                DEDUCIBILITÀ ACCANTONAMENTI 
                                    (art. 23, commi 10 e 11)
    Si limita all'1% (in luogo del 5% previgente) la deducibilità degli accantonamenti previsti per:
–   spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili
–   spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, nei confronti delle imprese
    concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori

                                    BONUS E STOCK OPTIONS 
                                  (art. 23, commi 50‐bis e 50‐ter)
    La disciplina fiscale delle c d stock options e dei bonus corrisposti a dirigenti e collaboratori di
                                c.d.
    imprese operanti nel settore finanziario verrà modificata tramite l'aumento della quota di reddito
    imponibile colpita dall'addizionale, nella misura del 10%

    Quindi, a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio della Legge
    111/2011, tale addizionale del 10% si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della
    retribuzione (in luogo dell'ammontare che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione)


                                                                                                       36
Imposte dirette: nuovo regime per ammortamenti e 
                inasprimento su stock‐option
                    p                  p

                 CINQUE PER MILLE PER FINALITÀ PAESAGGISTICHE 
                              (art. 23, comma 46)
A decorrere dall'anno finanziario 2012, il contribuente potrà destinare la quota del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche al finanziamento delle attività di tutela,
       p                         p                                                                   ,
promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

                                    ACCREDITI BONIFICI 
                                     (art. 23, comma 8)
Viene ridotta, dal 10% al 4%, la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti
per beneficiare di alcune deduzioni e detrazioni




                                                                                                     37
Imposte indirette: più fisco su carburanti, banche e 
                assicurazioni e depositi titoli 
                                    p

                             ACCISA SU BENZINA E GASOLIO 
                               (art. 23, comma 50‐quater)
A partire dal 1° gennaio 2012 vengono confermati gli aumenti delle aliquote di accisa sui carburanti

L'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina si somma all'imposta regionale sulla benzina
eventualmente vigente nelle regioni a statuto ordinario

Rimangono salve l di
Ri          l le disposizioni di f
                       ii i      favore nei confronti di alcuni soggetti esercenti l' tti ità di
                                          i    f ti       l i        tti        ti l'attività
trasporto




                                                                                                   38
Imposte indirette: più fisco su carburanti, banche e 
                     assicurazioni e depositi titoli 
                                         p

               IRAP SOCIETA’ CONCESSIONARIE, BANCHE E ASSICURAZIONI
                                (art. 23, commi 5 e 6)
    Dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011 è incrementata l'aliquota IRAP da applicare nei
    confronti di alcuni soggetti passivi

    In particolare:
–   per società di capitali ed enti commerciali esercenti attività di imprese concessionarie (diverse da
                                                               l aliquota
    quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori) l'aliquota è innalzata al 4,20% (+0,3% rispetto
    all'aliquota ordinaria)
–   per i soggetti operanti nei settori bancario e finanziario l'aliquota è aumentata al 4,65% (+0,75%
    rispetto a quella ordinaria)
–   per i soggetti operanti nel settore assicurativo l' l
                               l                     l'aliquota viene portata al 5,90% (
                                                                               l                           ll
                                                                                        (+2% rispetto a quella
    ordinaria)




                                                                                                            39
Imposte indirette: più fisco su carburanti, banche e 
                     assicurazioni e depositi titoli 
                                         p

                     IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI DI DEPOSITO TITOLI 
                                  (art. 23, comma 7)

    Si prevede l’incrementato dell'imposta di bollo sulle comunicazioni inviate dagli intermediari finanziari
       p                             p                                            g
    relative ai depositi titoli

    Le nuove norme prevedono che:
–   per l comunicazioni su d
         le       i i i       depositi tit li di valore nominale o di rimborso presso ciascuna b
                                   iti titoli      l       i l           i b           i       banca
    inferiore a 50.000 euro, dal 2011 l'imposta è aumentata a 34,20 euro annui, ma questo nuovo
    ammontare non cresce nel tempo
–   per le comunicazioni relative a depositi pari o superiori a 50.000 euro, si prevede un graduale
    p                                   p      p         p                     , p           g
    aumento dell'imposta nel tempo, variabile a seconda dell'entità del deposito

            TASSA SUI VEICOLI CON POTENZA SUPERIORE A 225 CHILOWATT
                                (art. 23, comma 21)
    A partire dal 2011 è introdotta una addizionale erariale della tassa automobilistica pari a 10 euro per
    ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt


                                                                                                           40
Contrasto all’evasione

                                          STUDI DI SETTORE 
                                         (art. 23, comma 28)
    Si prevede:
–   il differimento dei termini di pubblicazione degli studi di settore
–   l’aumento delle sanzioni per omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati
    rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
–   l'accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione di specifici dati
–   la modifica del contenuto degli atti di accertamento nel caso di congruità alle risultanze degli studi di
    settore
–   l’innalzamento del 50% della sanzione minima e massima per omessa presentazione del modello per
    la comunicazione dei dati rilevanti




                                                                                                           41
Contrasto all’evasione

                                 ACCERTAMENTI ESECUTIVI 
                                    (art. 23, comma 30)
Si differisce dal 1° luglio al 1° ottobre 2011 la data di inizio dell'applicazione delle norme relative
all’"accertamento esecutivo“, ossia gli avvisi di accertamento emessi dall‘Agenzia delle Entrate che
contengono l'intimazione al pagamento

                                       CODICE FISCALE 
                                 (art. 23, commi da 48 a 50)
                                 ( t 23        i d 48 50)
Viene introdotto l'obbligo di indicazione del codice fiscale negli atti degli organi giurisdizionali e in
tutti gli atti introduttivi di un giudizio, con riferimento sia alle parti sia ai rappresentanti in giudizio

                                          EQUITALIA 
                                   (art. 23, commi 35 e 36) 
La gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia riguardanti provvedimenti divenuti definitivi prima
del 1° gennaio 2008 o il mantenimento in carcere per condanne per cui sia cessata l'espiazione in
istituto prima del 1° gennaio 2008 è attribuita a Equitalia S.p.a.
I dipendenti di Equitalia possono essere delegati a firmare i ruoli formati dalla società


                                                                                                          42
Contrasto all’evasione

                  POTENZIAMENTO DELLE INDAGINI FINANZIARIE 
                          (art. 23, commi da 24 a 27) 
Sono ampliati i destinatari delle richieste di indagini finanziarie dell'Amministrazione fiscale,
consentendo agli uffici dell'amministrazione finanziaria di acquisire informazioni anche da società ed
enti di assicurazione per quanto riguarda l attività di natura fi
  ti       i     i            t i      d le tti ità       t          i i
                                                               finanziaria

Sono introdotte norme per razionalizzare l'attività di indagine, mediante accesso, sull'industria
finanziaria

                                   PARTITE IVA INATTIVE 
                                  (art. 23, commi 22 e 23)
Si prevede l cancellazione d' ff
        d la      ll       d'ufficio d ll partite IVA inattive d tre anni
                                     delle                     da

Inoltre si dispone una sanatoria per mancata dichiarazione di cessazione dell'attività




                                                                                                    43
Contrasto all’evasione

                           RIMBORSI PROCEDURE ESECUTIVE
                               (art. 23, commi 32 e 33)
Il rimborso all'agente della riscossione delle spese relative alle procedure esecutive viene svincolato
dalla presentazione di comunicazione di inesigibilità del ruolo e (con riferimento alle spese maturate
nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo) deve essere
erogato entro il 30 giugno dello stesso anno

                           PROROGA TERMINI INESIGIBILITA’ 
                           PROROGA TERMINI INESIGIBILITA’
                                (art. 23, comma 34) 
Si prorogano di un anno (al 30 settembre 2012) i termini di presentazione delle comunicazioni di
i i ibilità per gli agenti d ll riscossione e si rimodulano (
inesigibilità    li     ti della i     i       i i d l      (sempre per un anno) i t
                                                                               ) termini per l'
                                                                                     i i     l'esame
delle comunicazioni da parte degli uffici competenti




                                                                                                     44
Contrasto all’evasione

                                            SPESOMETRO 
                                         (art. 23, comma 41)
    Sono modificate le norme sull'obbligo di comunicazione telematica all'amministrazione finanziaria
    delle operazioni rilevanti a fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro (cosiddetto “Spesometro")

    In particolare si stabilisce che gli operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o
    prepagate devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate nei confronti di
                                      IVA,                                                         credito,
    contribuenti non soggetti passivi IVA per le quali il pagamento sia avvenuto mediante carte di credito
    di debito o prepagate da loro emesse

                                    IRROGAZIONE DI SANZIONI 
                                       (art. 23, comma 29)
    Sono razionalizzati i procedimenti di irrogazione delle sanzioni al fine di:
–   ampliare l'operatività della definizione agevolata anche al caso in cui esse siano state rideterminate
       p          p                            g
    dall'ufficio, a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte dal contribuente
–   rendere obbligatoria l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, con
    atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica


                                                                                                          45
Contrasto all’evasione

                   AGEVOLAZIONI FISCALI FRUITE INDEBITAMENTE 
                              (art. 23, comma 16)
Si prevede che non siano applicate le sanzioni irrogate ai soggetti destinatari delle disposizioni per la
ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio in sede di recupero di alcune agevolazioni
fiscali indebitamente percepite anche dove sui provvedimenti interessati penda ricorso per
revocazione

                            RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI 
                               (art. 23, commi da 17 a 20) 
Viene eliminato l'obbligo di prestare garanzia per accedere alla rateazione di debiti tributari superiori
a 50.000 euro conseguenti all'accertamento con adesione e alla conciliazione giudiziale

                                     RITARDI PAGAMENTI 
                                      (a
                                      (art. 23, comma 31)
                                             3, co  a3 )
Si estende l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta a tutti i versamenti di tributi effettuati con un
ritardo non superiore a 15 giorni, in luogo dei soli adempimenti relativi a crediti assistiti da garanzia
reale o personale


                                                                                                          46
Entrate – Altro

                             IMPRENDITORI AGRICOLI IN CRISI 
                                  (art. 23, comma 43)
In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi, si consente
agli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza di accedere agli accordi di ristrutturazione dei
debiti e alla transazione fiscale

              DIFFERIMENTO VERSAMENTI TRIBUTARI A LAMPEDUSA 
                           (art. 23, commi 44 e 45)
Il termine di sospensione di versamenti tributari, contributi previdenziali e assistenziali e premi per
l'assicurazione contro gli infortuni a carico dei soggetti operanti nel territorio di Lampedusa alla data
della dichiarazione dello stato di emergenza è differito dal 16 dicembre 2011 al 30 giugno 2012




                                                                                                           47
Entrate – Altro

                                    NOLEGGIO AUTOVEICOLI 
                                      (art. 23, comma 42)
Per i soggetti che esercitano attività di locazione di veicoli senza conducente la norma sopprime
l'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale e prevede l'emissione della fattura



                                STATO – CREDITI PRIVILEGIATI 
                                 (art. 23, commi da 37 a 40)
Si amplia l'ambito di applicazione dei privilegi già previsti per i crediti tributari




                                                                                               48
Giochi: più competenze ai monopoli e nuove concessioni

                               NORME IN MATERIA DI GIOCHI
                                        (art. 24)
Si attribuiscono all'amministrazione dei monopoli competenze in materia di liquidazione dell'imposta
unica dovuta sulle scommesse e sui giochi a distanze con procedure automatizzate, la riscossione
delle somme dovute anche via l'escussione delle garanzie, la rettifica e l'accertamento delle basi
imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi
Si vieta la partecipazione dei minori ai giochi pubblici con vincita in denaro e aumentano le sanzioni in
caso di violazione
Un importo pari al 3% delle spese annue di pubblicità dei prodotti di gioco è destinato a favore della
carta acquisti
Viene istituito il gioco del bingo a distanza
Vengono definite le procedure di affidamento in concessione della rete per la gestione telematica di
nuovi apparecchi da divertimento
Previste entro il 30 settembre 2011 procedure selettive per le concessioni relative a giochi su base
ippica e sportiva


                                                                                                       49
Finanziamenti per nuove infrastrutture e monitoraggio 
                      fondi strutturali

                                      INFRASTRUTTURE
                                     (artt. 30, 31, 32 e 36)
Viene istituito presso il Ministero delle Infrastrutture il «Fondo Infrastrutture Ferroviarie e Stradali»,
con una d t i
         dotazione di 930 milioni per l'
                             ili i     l'anno 2012 e di un miliardo per gli anni d l 2013 al 2016 Il 3%
                                                               ili d        li   i dal         l 2016.
della spesa del fondo potrà essere utilizzata per interventi in materia di beni e attività culturali

   p                                           g
É prevista la revoca dei finanziamenti assegnati entro il 31 dicembre 2008 destinati alla realizzazione
di opere del Programma delle Infrastrutture Strategiche (legge obiettivo) previsto per le quali non sia
stato ancora emanato il decreto interministeriale e non sia stato pubblicato il bando di gara. Il CIPE ha
il compito di definire la riallocazione delle risorse

Inoltre per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di 6,3 milioni di euro per la prosecuzione del servizio
intermodale dell'Autostrada Ferroviaria Alpina




                                                                                                        50
Finanziamenti per nuove infrastrutture e monitoraggio 
                      fondi strutturali

                                     INFRASTRUTTURE
                                    (art. 30, 31, 32 e 36)
Almeno ogni sei mesi la Conferenza Stato‐Regioni dovrà riunirsi, con la partecipazione delle parti
sociali, i una sessione d di t alla coesione t it i l con l’ bi tti di monitorare l‘ tili
   i li in          i     dedicata ll       i    territoriale, l’obiettivo     it     l‘utilizzo d i
                                                                                                 dei
Fondi Strutturali e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

                        pp                  p     p        p g            g p
Il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà predisporre un progetto strategico per la realizzazione di
infrastrutture a banda larga e ultralarga, anche attraverso la valorizzazione di infrastrutture già
esistenti

Il 1° gennaio 2012 nascerà l'A
           i              à l'Agenzia per l I f t tt
                                    i       le Infrastrutture St d li e A t t d li con il compito di
                                                              Stradali Autostradali,              it
selezionare i concessionari autostradali o in alternativa affidare ad ANAS s.p.a (che diventerà società
in house di Tesoro e Infrastrutture) le concessioni autostradali in scadenza o revocate. L’Agenzia si
occuperà anche degli affidamenti diretti ad ANAS s.p.a delle concessioni per la costruzione e gestione
     p             g                                  p                   p                   g
di nuove autostrade




                                                                                                     51
Sviluppo 

                          SEMPLIFICAZIONI E LIBERALIZZAZIONI
                                   (artt. 25, 29 e 35)
Entro il 31 dicembre 2012 dovranno essere liberate le frequenze della banda 790‐862 MHz per poi
essere destinate alle comunicazioni elettroniche mobili in banda larga. Se le frequenze non verranno
liberate entro il 31 dicembre 2012 si prevede la disattivazione coattiva degli impianti

Sono semplificate le procedure amministrative per l’intermediazione in materia di lavoro,
ammettendo a tale attività anche soggetti quali scuole, università, comuni, ecc, purché connessi alla
Borsa Continua Nazionale del Lavoro e purché sia garantita la massima collaborazione con Regioni e
Ministero del Lavoro per il monitoraggio del mercato del lavoro

Nelle località turistiche e nelle città d'arte gli esercizi commerciali potranno valersi in via sperimentale
                                               g                        p                        p
di un nuovo regime di apertura e chiusura più flessibile. Le Regioni e gli Enti Locali dovranno adeguare
le proprie norme alle nuove disposizioni entro il 1 gennaio 2012

Gli impianti alimentati a olio combustibile potranno essere riconvertiti in impianti a combustibile
solido senza dover comparare in via preventiva l’impatto ambientale dei diversi combustibili utilizzati

Sono semplificati gli adempimenti amministrativi per l’installazione di piccoli impianti radioelettrici a
bassa potenza

                                                                                                          52
Sviluppo

                         SEMPLIFICAZIONI E LIBERALIZZAZIONI 
                                   (artt. 28 e 29)
Il Governo, sentita l'Alta Commissione per la Formulazione di Proposte in materia di Liberalizzazione
dei Servizi potrà elaborare proposte per la liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da
    Servizi,
presentare alle categorie interessate. Dopo 8 mesi dalla conversione del decreto legge, tali servizi si
intenderanno liberalizzati, salvo quanto espressamente regolato. Questa liberalizzazione non si
applica alle professioni per le quali è prescritto un esame di Stato abilitante all'esercizio professionale

Entro il 31 dicembre 2013 il Tesoro, dopo aver acquisito l’assenso del Consiglio dei Ministri, potrà
approvare uno o più programmi di dismissione di partecipazioni azionarie

Si istituisce, per 2 anni, un contributo (aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dal Fondo per la
Razionalizzazione della Rete di Distribuzione dei Carburanti) al fine di incentivare la chiusura di
impianti appartenenti a soggetti titolari di non più di 10 impianti. In questo modo è agevolata la
chiusura degli impianti marginali attraverso un sostegno ad affrontare i costi ambientali di ripristino
dei luoghi. Inoltre si imprime un’accelerazione nel generalizzare l'installazione degli apparecchi self
service


                                                                                                         53
Sviluppo

                       CAPITALE DI RISCHIO PER NUOVE IMPRESE
                                       (artt. 31)
Per favorire l'accesso al venture capital e sostenere l'avvio e la crescita di nuove imprese, si
prevedono incentivi per i sottoscrittori di Fondi di Venture Capital (FVC) specializzati nelle fasi di avvio
delle nuove imprese

In particolare vengono esentati da imposizione i proventi derivanti dalla partecipazione ai FVC. Per i
                             d impresa
soggetti titolari di reddito d'impresa questa esenzione acquista efficacia previa autorizzazione della
Commissione Europea

Le caratteristiche che devono possedere le società destinatarie dei FVC sono: non devono essere
quotate; devono avere sede legale nel territorio di uno Stato membro UE (o dello Spazio Economico
Europeo), a condizione che abbiano con l'Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di
informazioni ai fini fiscali; non devono essere detenute in via prevalente da persone fisiche; devono
essere soggette all'imposta sul reddito delle società senza possibilità di esenzione né totale né
                  all imposta
parziale; devono esercitare attività di impresa da non più di 36 mesi e avere un fatturato non
superiore ai 50 milioni di euro



                                                                                                          54
Sviluppo

           REGIME FISCALE SEMPLIFICATO PER CONTRIBUENTI MINIMI
                                  (art. 27)
                                  ( t 27)
A partire dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale semplificato per i “contribuenti minimi” si applica, per
il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone
fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'abbiano intrapresa dopo il
                              un attività d impresa,                           l abbiano
31 dicembre 2007
In questo modo è stata ristretta la platea dei beneficiari del "forfettone" (tassazione forfettaria del
20% per titolari di partite IVA e autonomi che a fine anno incassano meno di 30.000 euro), tuttavia i
       f                                            °
benefici sono aumentati: a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%
                                                                    '
(anziché 20%)
Il regime fiscale di vantaggio si applica anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di
inizio dell'attività, ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno d'età
         dell attività,                        d imposta                                           d età
Tre sono le condizioni per accedere al beneficio:
1. il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale o d'impresa (anche in forma
associata o familiare) nei tre anni precedenti l'inizio della nuova attività
2. l'attività da
2 l' i i à d esercitare non d
                         i            deve costituire una mera prosecuzione di altra attività svolta
                                                  i i                        i         l      i ià     l
precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (salvo il caso di pratica obbligatoria
per l'esercizio di arti o professioni)
3. nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa svolta precedentemente da altro soggetto,
                                       un attività d impresa
l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del
beneficio non deve aver superato i 30.000 euro                                                           55
Valorizzazione immobili

                    VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 
                                    (art. 33) 
Si prevede la costituzione di una Società di Gestione del Risparmio (SGR) con capitale interamente
posseduto dal Tesoro
Il compito della società sarà quello di creare fondi che partecipino a fondi immobiliari costituiti dagli
enti territoriali. I fondi istituiti dalla SGR potranno non solo sottoscrivere quote dei fondi comuni
                          locali,
immobiliari degli enti locali ma anche investire direttamente per acquisire immobili in locazione
passiva alle pubbliche amministrazioni ed eventualmente (a seguito di decreto MEF) partecipare a
fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali che prevedano la
possibilità di locare il bene oggetto della concessione
Si dispone la liquidazione di Patrimonio dello Stato Spa
Ai fondi d'investimento immobiliare degli enti locali possono essere apportati beni immobili (anche
quelli trasferiti col federalismo demaniale) e diritti a fronte dell’emissione di quote Condizione per gli
                                                                dell emissione quote.
apporti è il progetto di utilizzo o di valorizzazione (proposto anche dai privati) approvato con delibera
dell'ente



                                                                                                        56
Valorizzazione immobili




   PRIVATIZZARE E VALORIZZARE  IL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO
                                             (art. 12)

Attraverso il rilancio della collaborazione istituzionale tra il Governo e le Regioni si promuovono la
razionalizzazione della gestione del patrimonio residenziale pubblico e la sua dismissione


Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono in
Conferenza unificata la conclusione di accordi con le Regioni e gli enti locali volti a semplificare le
procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli IACP e la dismissione e la razionalizzazione
del patrimonio di questi ultimi anche attraverso la promozione di fondi immobiliari




                                                                                                       57
Piano della perfomance e capitale umano qualificato per 
                       gli uffici giudiziari
                       g          g

                                         TAGLIA PROCEDIMENTI
                                        (art. 37, commi da 1 a 5)
    Entro il 31 gennaio di ogni anno i capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei consigli dell'ordine
    degli avvocati, dovranno redigere un programma per la gestione dei procedimenti pendenti, con cui
    sono d t       i ti
          determinati:
–   obiettivi annuali di riduzione della durata dei procedimenti
–   obiettivi di rendimento dell'ufficio
–              p                             p             p
    ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti
    Nel programma sarà dato conto del raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente, e, in
    caso di mancato conseguimento, ne vengono specificate le motivazioni. Il programma è trasmesso al
    CSM
    I capi degli uffici giudiziari sono autorizzati a stipulare convenzioni (a costo zero per l'Erario) con le
    facoltà di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per professioni legali e con i consigli
    dell'ordine degli avvocati, per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso gli uffici giudiziari del
                   g            ,p                 p                    g        p      g         g
    primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o di
    pratica forense
    I dottorandi, gli specializzandi e i praticanti assistono e coadiuvano i magistrati nel compimento delle
                  ,g p                   p                                     g               p
    loro attività ordinarie e sono tenuti al segreto d'ufficio
                                                                                                               58
Piano della perfomance e capitale umano qualificato per 
                    gli uffici giudiziari
                    g          g

                                       REVISIONE CONTABILE 
                                        (art. 37, comma 20)
                                        (                 )
Viene introdotto il controllo di regolarità contabile per gli organi di autogoverno della magistratura
amministrativa, tributaria e militare
                                           SEDI DISAGIATE
                                         (art. 37, comma 21) 
Si consente eccezionalmente ad alcuni specifici magistrati l'accesso alle funzioni requirenti e giudicanti
monocratiche penali all'atto della prima nomina con l’obiettivo di coprire le sedi giudiziarie disagiate
                                        SPESE DI GIUSTIZIA 
                                        SPESE DI GIUSTIZIA
                                     (art. 37, commi da 6 a 19) 
La norma interviene sul contributo unificato previsto dal Testo Unico Spese di Giustizia, aumentandone la
misura o introducendo nuove ipotesi per le quali esso è dovuto (attraverso l'abrogazione di attuali esenzioni)

                               RIORDINO GIUSTIZIA TRIBUTARIA
                                          (art. 39)
Si prevedono una serie di interventi per rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari e
incrementare la presenza nelle Commissioni Tributarie Regionali di giudici selezionati tra i magistrati
ordinari, amministrativi, militari, e contabili o tra gli avvocati dello Stato, in servizio o a riposo

Si modificano inoltre alcune norme relative al consiglio di presidenza della giustizia tributaria


                                                                                                            59
Fondo di riserva per il 2012 e razionalizzazione welfare‐
                              fisco

                                DISPOSIZIONI FINANZIARIE
                                         (art. 40) 

Si accresce la dotazione del Fondo per Interventi Strutturali di Politica Economica (ISPE) di 835 milioni
                                   p                                                (    )
di euro per il 2011 e di 2.850 milioni per il 2012. L'incremento della dotazione per l'anno 2012 è
destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2012

Si prevede l riduzione d l 5% per il 2013 e d l 20% a partire d l 2014 d i regimi di esenzione,
         d la id i        del                     del           ti dal        dei    i i         i
esclusione e favore fiscale. Questa misura non si applicherà se entro il 30 settembre 2013 saranno
adottati provvedimenti di riordino ed eliminazione delle sovrapposizioni tra regimi di agevolazione
fiscale e prestazioni assistenziali tali da determinare risparmi di almeno 4.000 milioni di euro per il
          p                                                p                                     p
2013 e a 20.000 milioni di euro annui dal 2014




                                                                                                       60

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  • 1. Decreto Legge 98/2011, convertito in Legge 111/2011  in data 15 luglio 2011, recante misure urgenti  per la stabilizzazione finanziaria, il controllo  e la riduzione della spesa pubblica e la promozione  dello sviluppo economico e la competitività del Paese Roma, 21 luglio 2011
  • 2. Il DL 98/2011 in sintesi Stop agli automatismi dei tagli lineari Spese i diff ibili e altre di S indifferibili l disposizioni ii i Costi della politica e degli amministratori finanziarie Stop ai benefit dopo la cessazione della carica Imposte dirette Trasparenza e responsabilizzazione sulle auto T bili i ll t Imposte indirette blu Contrasto all’evasione Pubblico impiego Entrate – Altro Trasparenza per le società a partecipazione Giochi Gi hi pubblica Finanziamenti per nuove infrastrutture e La diffusione della PEC monitoraggio fondi strutturali Spending Review Sviluppo Tetti alla spesa sanitaria e compartecipazione Valorizzazione immobili Tutela previdenziale selettiva e aggancio alla Piano della perfomance e capitale umano demografia qualificato per gli uffici giudiziari Razionalizzazione della spesa scolastica e più Fondo di riserva per il 2012 e razionalizzazione valutazione welfare‐fisco Flessibilità per gli Enti Locali virtuosi p g 2
  • 3. Stop agli automatismi dei tagli lineari IL PRINCIPIO ISPIRATORE DI QUESTA MANOVRA È LA RESPONSABILIZZAZIONE L’approccio adottato in questa manovra è quello della responsabilizzazione. Tale principio viene pp q q p p p attuato con tagli mirati e selettivi che i singoli ministri, per le parti di propria competenza, definiscono e implementano con l’obiettivo di raggiungere i target di risparmio a loro imputati Viene altresì procedimentalizzato il controllo sui t li selettivi Vi lt ì di t li t t ll i tagli l tti i 3
  • 4. Costi della politica e degli amministratori: convergenza con  l’Europa p CONVERGENZA ITALIA EUROPA CONVERGENZA ITALIA‐EUROPA (art. 1) La media dei trattamenti economici dei titolari di cariche elettive e di vertice deve essere confrontata con il corrispondente livello remunerativo nei sei principali Paesi dell’area euro dell area Si specifica che tale media deve essere ponderata rispetto al PIL dei singoli Paesi La disposizione non comporta effetti finanziari Il trattamento economico degli incarichi di vertice o dei componenti degli Organismi, Enti o Istituzioni, individuati nell’Allegato A al testo della “Manovra” (Corte Costituzionale autorità indipendenti organi nell Allegato Manovra Costituzionale, indipendenti, di autogoverno della magistratura, CNEL, ARAN, Consob, ecc.), nonché i Segretari generali, i Capi Dipartimento, i Dirigenti di 1ª Fascia e incarichi equiparati nelle Amministrazioni centrali dello Stato, al pari delle cariche elettive, non potrà superare la media del trattamento economico percepito dai titolari di posizioni analoghe nei Paesi dell’area euro Si affida all’Istat il compito di fornire gli elementi informativi per attuare questa disposizione all Istat 4
  • 5. Costi della politica e degli amministratori: tempi e modalità  applicative  pp La nuova disciplina si applica a partire dai rinnovi delle cariche politiche e degli incarichi amministrativi Entro 30 giorni d ll’ E i i dall’entrata i vigore d ll “ in i della “manovra” sarà i i i una C ” à istituita Commissione ad h presieduta i i d hoc, i d dal Presidente dell’ISTAT, che avrà il compito di raccogliere i dati e le informazioni più rilevanti per individuare i parametri retributivi – entro il 1° luglio di ogni anno ‐ derivanti dalla media dei trattamenti eco o c de t to a d pos o economici dei titolari di posizioni e incarichi analoghi nei Paesi dell’area euro, da applicare in sede ca c a a og e aes de a ea eu o, app ca e nazionale ai soggetti indicati nelle slide precedenti La Commissione avrà una durata di 4 anni e sarà rinnovata nel 2015 In sede di prima applicazione la Commissione raccoglierà le informazioni e individuerà il nuovo trattamento economico, riferito all’anno 2010, entro il 31 dicembre 2011 Quindi, a partire dal 1° gennaio 2012, tali disposizioni saranno pienamente operative 5
  • 6. Costi della politica e degli amministratori: applicazione alle  Regioni g Le disposizioni generali in materia di riduzione dei costi della politica e degli incarichi di vertice e per i componenti degli organismi anche collegiali troveranno applicazione anche alle Regioni ordinarie o a statuto speciale, nei limiti e nel rispetto dell’autonomia riconosciuta dalla Costituzione spec a e, e t e spetto de auto o a co osc uta da a Cost tu o e In particolare, le Regioni a statuto ordinario provvederanno ad armonizzare i propri ordinamenti entro 60 giorni dall’entrata in vigore della manovra, mentre quelle a statuto speciale adegueranno la propria l i l i i legislazione secondo l norme d i rispettivi statuti d le dei i tti i t t ti 6
  • 7. Stop ai benefit dopo la cessazione della carica BENEFITS (art. 4) Tutti i titolari di incarico o carica pubblica, di natura elettiva o per nomina, compresi quelli degli organi costituzionali, costituzionali nonché i componenti delle Giunte e dei Consigli regionali all’atto della cessazione regionali, dell’ufficio, non potranno più utilizzare immobili, anche ad uso abitativo, né disporre di mezzi di trasporto, di comunicazione o di informazione appartenenti ad organismi pubblici. La norma non si applica agli ex Presidenti della Repubblica Per quanto riguarda la Camera, il Senato e la Corte costituzionale, nell’ambito dell’autonomia che gli è riconosciuta costituzionalmente, questi assumeranno le iniziative più opportune per limitare nel tempo i benefits riconosciuti ai Presidenti dopo la cessazione della loro carica Le disposizioni in materia di sicurezza nazionale o di protezione personale per la specificità e la natura dell’incarico sono salvaguardate Tali norme costituiscono principio di coordinamento della finanza pubblica cui le Regioni si adegueranno con le modalità riconosciute dalla Costituzione 7
  • 8. Trasparenza e responsabilizzazione sulle auto blu: non  make ma buy y AUTO BLU AUTO BLU (art. 2) Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione sono disposte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità e i limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1.600 cc Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato, della Camera e della Corte costituzionale, al Presidente del Consiglio e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza 8
  • 9. Pubblico impiego: i target di risparmio PUBBLICO IMPIEGO ( (art. 16) ) La manovra finanziaria per il settore del pubblico impiego prevede risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a: – 30 milioni di euro per l'anno 2013 – 740 milioni di euro per l'anno 2014 – 340 milioni per l'anno 2015 – 370 milioni dal 2016 Le misure di riduzione della spesa sono attivate mediante decreto su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze 9
  • 10. Pubblico impiego: le misure potenziali Queste misure di riduzione della spesa potranno riguardare: 2.a. La proroga delle limitazioni alle assunzioni nelle amministrazioni dello stato, nelle agenzie fiscali e negli enti pubblici non economici. Sono esclusi dal blocco i Corpi di Polizia e i Vigili del fuoco. In pratica per il 2014 l assunzioni possibili rimangono li i i le i i ibili i limitate al 20 per cento d ll cessazioni i l delle i i invece di passare al 50 per cento come previsto dalla normativa vigente 2.b. La proroga fino al 31 dicembre 2014 del blocco delle retribuzioni b a p o oga o a 3 d ce b e 0 de b occo de e et bu o 2.c. La fissazione delle modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015‐2017 2.d. La semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni 2.e. Ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e riqualificazione della spesa (auto blu, lotta all'assenteismo, estesa anche al personale del comparto sicurezza‐difesa non impegnato in attività operative o missioni) 10
  • 11. Pubblico impiego: la selettività degli interventi Nell'ambito degli interventi sul blocco parziale del turn over sono possibili anche interventi selettivi che tengano conto dell'esigenza di valorizzare e incentivare l'efficienza di determinati settori Ciò vale anche per il blocco delle retribuzioni in questo caso la norma prevede una consultazione con retribuzioni, le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego Si sottolineano la flessibilità dell'intervento e la possibilità di compensare una misura con un'altra 11
  • 12. Pubblico impiego: riallineamento delle retribuzioni  p pubblico privato p Retribuzioni di fatto nella PA e nel privato Indici, base 2000=100 145 Amm. Pubbliche La figura confronta l’andamento delle Settore privato retribuzioni pro‐capite di fatto del settore 140 Inflazione pubblico con quelle del privato e con 135 l andamento dell inflazione l’andamento dell’inflazione (numero indice 130 prezzi al consumo fino al 2010 e previsione IPCA per gli anni successivi) 125 Per il settore pubblico, i valori dal 2011 120 sono stati t t ti tenuti f ti fermi, coerentemente con i t t 115 gli effetti del DL 78/2010 e del decreto legge appena approvato 110 Valori simulati Per il settore privato si è simulata 105 l’applicazione del nuovo accordo di regolazione salariale, basato sull’IPCA 100 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14 netto energia ed applicato a retribuzioni convenzionali Fonte: Elaborazioni Aran su dati Istat, contabilità nazionale Il grafico mostra la piena convergenza tra le due curve, con valori praticamente coincidenti al 2014. Le misure adottate potranno avere l’effetto di riassorbire completamente il differenziale di crescita che ha visto, nel periodo 2000‐2010, incrementi retributivi nel settore pubblico più sostenuti di quelli di cui ha beneficiato il settore privato 12
  • 13. Pubblico impiego: effetti sull’occupazione Negli anni 2008 e 2009 il personale si è già ridotto di circa 74.000 occupati (scendendo a 3.493.481 unità da 3.572.317 del 2007, comprensivi anche dei dipendenti con contratti flessibili) turn‐over, Ci attendiamo che gli interventi già presi in materia di blocco parziale e selettivo del turn over contratti di lavoro flessibile, collocamento a riposo potrebbero portare, nel 2014, il numero di dipendenti del settore pubblico sotto i 3,3 milioni di unità Nel periodo 2008‐2014, le misure complessivamente adottate porteranno quindi a una riduzione stimabile in oltre 300 mila unità (‐ 8%) 13
  • 14. Pubblico impiego: dividendo dell’efficienza Il dividendo dell’efficienza, già previsto dalla normativa vigente e dall'accordo firmato tra Governo e Sindacati il 4 febbraio u.s., viene rideterminato e procedimentalizzato dalla manovra Le amministrazioni possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa I piani potranno riguardare il riordino e la ristrutturazione amministrativa, la semplificazione e la digitalizzazione, la riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche I piani dovranno indicare la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari In relazione ai suddetti piani le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a piani, quelle già previste dalla normativa vigente e di quelle previste dalla manovra per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica possono essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei premi previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato La norma prevede delle garanzie per la verifica dell'effettivo risparmio 14
  • 15. Pubblico impiego: dividendo dell’efficienza Le risorse aggiuntive possono essere utilizzate solo se dalle amministrazioni interessate è accertato a consuntivo, con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze ‐ Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell’ufficio bilancio e ragioneria e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica 15
  • 16. Pubblico impiego: lotta all’assenteismo Le pubbliche amministrazioni dispongono il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti, valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita all effettuazione visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo Il controllo è, in ogni caso, richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione l innovazione Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione l assenza rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione La manovra aggiunge un ulteriore tassello alla lotta all'assenteismo, responsabilizzando di più le amministrazioni e in particolare l d l la dirigenza concentrando l visite d controllo sui casi più esposti d le di ll ù all'abuso e rendendole obbligatorie nei giorni che precedono o seguono i giorni festivi 16
  • 17. Trasparenza per le società a partecipazione pubblica PIÙ TRASPARENZA PIÙ TRASPARENZA (art. 8) È previsto che entro tre mesi dall’ entrata in vigore del decreto tutti gli enti e gli organismi pubblici che, dall decreto, inseriscano sul proprio sito istituzionale, curandone altresì il periodico aggiornamento: – un elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria, indicandone l’entità – una rappresentazione grafica che evidenzi i collegamenti tra l’ente o l’organismo e le società, ovvero tra le società controllate, indicando se nell’ultimo triennio dalla pubblicazione le singole società abbiano raggiunto il pareggio di bilancio 17
  • 18. La diffusione della PEC PEC (artt. 37, 38, 39) Sono previsti meccanismi di tipo economico tesi a favorire il possesso e l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata da parte degli avvocati La mancata indicazione, da parte dei difensori, del proprio indirizzo PEC è sanzionata con una maggiorazione del 50% del contributo unificato da corrispondere I materia di contenzioso previdenziale e di giustizia t ib t i per assicurare l’ ffi i In t i t i id i l i ti i tributaria, i l’efficienza e l la celerità dei relativi processi, viene previsto che le comunicazioni possano essere effettuate anche mediante l’utilizzo della PEC 18
  • 19. Spending Review SPENDING REVIEW  (art. 9) (art. 9) Si prevede l'avvio di un ciclo di analisi e valutazione della spesa (c.d. “spending review”) diretto alla definizione dei fabbisogni standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di migliorarne l’efficacia e l’efficienza Occorre intervenire sui meccanismi di generazione della spesa, focalizzarsi sulle priorità e definire opportunamente i costi L’obiettivo è quello di accrescere le garanzie sull’efficacia del ciclo di analisi e riallocazione delle risorse 19
  • 20. Tetti alla spesa sanitaria e compartecipazione   TETTI DI SPESA, PAY‐BACK, COMPARTECIPAZIONE (art. 17) Tetto alla crescita del fondo per il finanziamento del SSN per il 2013 (+0,5% del livello 2012) e il 2014 (+1,4% del livello 2013). Ci sarà un'intesa Stato‐Regioni per la scelta sul mix di misure entro il 30 aprile 2012 altrimenti il lt i ti 1. fissazione di prezzi di riferimento dal 1° luglio 2012 per beni e servizi di maggiore impatto in termini di costo e controllo della spesa erogata da enti privati accreditati 2. 35% dello sforamento della spesa farmaceutica ospedaliera viene posto a carico delle imprese produttrici che concorreranno al ripiano in proporzione al fatturato 3. un regolamento attuativo entro giugno 2012 o verranno aggiornate le tavole di benchmarking interregionale sulla spesa farmaceutica territoriale e fissato un tetto alla spesa farmaceutica territoriale (dal 2013 12,5% del finanziamento programmato invece del 13,3% attuale) e alla spesa per l'acquisto di dispositivi medici (5,2% del fabbisogno sanitario standard nazionale e regionale) 4. e dal 2014 ticket sulla spesa farmaceutica e altre prestazioni sanitarie; le singole regioni potranno individuare misure alternative; limiti alla crescita dei trattamenti economici del personale dipendente e convenzionato 5. prevista anche la compartecipazione dei cittadini dal 2011 sulle visite specialistiche e sull’inappropriato ricorso al pronto soccorso 20
  • 21. Tutela previdenziale selettiva e aggancio alla demografia ETA’ PENSIONABILE  (artt. 18, comma 4, 1, 22‐ter, 22‐quater e 22‐quinquies) L’anticipo per uomini e donne al 2013 dell’avvio dell’aggancio alla speranza di vita dei requisiti per il pensionamento vecchiaia e per quello di anzianità. I requisiti saliranno al massimo di 3 mesi ogni 2 anni Il progressivo innalzamento a partire dal 1° gennaio 2020 dell’età per la pensione di vecchiaia per le 1 dell età lavoratrici dipendenti e autonome con una modulazione che porterà a un incremento di 5 anni al 2032 Il posticipo delle decorrenze del pensionamento di anzianità tranne per un contingente di 5mila lavoratori che si trovano in condizioni particolari (mobilità, titolari di prestazioni straordinaria) 21
  • 22. Tutela previdenziale selettiva e aggancio alla demografia   INDICIZZAZIONE E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ (art. 18, comma 3) Per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo la rivalutazione non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo con riferimento alla quale la rivalutazione è applicata nella misura del 70 per cento (art. 18, comma 19) Per li importi di pensione superiori ai 90 000 euro l di annui e fi a 150 000 euro è d P gli i ti i i i i 90.000 lordi i fino 150.000 dovuto d l 1 t dal agosto 2011 al 31 dicembre 2014 un contributo del 5%, per la parte eccedente i 150.000 il contributo sale al 10% (art. 18, comma 6‐9) Norme di interpretazione autentica, relative ai criteri di calcolo, vigenti in passato, dell’indicizzazione dell'indennità integrativa speciale dei trattamenti pensionistici g p p 22
  • 23. Tutela previdenziale selettiva e aggancio alla demografia   REVERSIBILITA’  (art. 18, comma 5) Viene ridotta per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale dei trattamenti di reversibilità nei casi in cui il matrimonio abbia una durata inferiore ai 10 anni, sussista una differenza di età tra coniugi superiore a 20 anni e l’ tà d l d t causa al momento d l matrimonio sia superiore a 70 anni. L riduzione sarà pari al 10% i l’età del dante l t del ti i i i i La id i à i l per ogni anno di differenza tra 10 e la durata effettiva del matrimonio CONTRIBUZIONE  CONTRIBUZIONE (art. 18, commi 11 e 12)  Estensione dell’obbligo di iscrizione e versamento della contribuzione a carico di soggetti, già pensionati, che co continuino a svolgere attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione a appositi albi e elenchi. Il contributo u o s o ge e a à p o ess o a e pe a qua e p e s a sc o e appos a b e e c co bu o soggettivo minimo sarà calcolata applicando un’aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria per gli iscritti a ciascun Ente (art. 18, comma 16)  Viene ribadito l’obbligo di contribuzione per l'indennità economica di malattia per evitare gli effetti della sentenza n.48/2010 della Corte Costituzionale che rendeva possibile lo spostamento dell’onere del pagamento dell’indennità direttamente a carico del datore nel caso in cui la contrattazione collettiva lo prevedesse, favorendo la tendenza a uscire dal sistema di tutela pubblico 23
  • 24. Tutela previdenziale selettiva e aggancio alla demografia  CONTRIBUZIONE  (art. 18, comma 20)  Possibilità, a decorrere dal 1° ottobre 2011, che i contributi al “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti che derivano da responsabilità familiari” vengano pagati attraverso moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso centri di vendita convenzionati tt t l tt i lt t ti dit i ti EFFICACIA DEI SISTEMI DI CONTROLLO  (art. 18, comma 14)  Prevista la stipula di convenzioni finalizzate al contrasto dell’evasione o omissione contributiva per realizzare l'incrocio dei dati e delle informazioni da parte del Ministero del Lavoro, l'Inps, l'Inail, l Agenzia l'Agenzia delle entrate e gli Enti previdenziali privatizzati (art. 18, comma 22) Affidamento all'Inps, d parte d ll Regioni, con convenzioni d ll' Affid ll'I da delle i i i i dell'accertamento d i requisiti sanitari dei iii i i in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità 24
  • 25. Tutela previdenziale selettiva e aggancio alla demografia PRESTAZIONI TEMPORANEE  (art. 18, comma 18)  ( 18 18) Viene specificato che la base di calcolo delle prestazioni temporanee degli operai agricoli a tempo determinato, e la relativa base imponibile contributiva, non comprendono le voci di trattamento di fine rapporto comunque denominate dalla contrattazione collettiva rapporto, (art. 18, comma 2) É data la facoltà, al ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia, di erogare un , , , g trattamento aggiuntivo, ai lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità che siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali. Il trattamento è pari alla differenza tra il sussidio di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità e viene erogato per un numero di mesi pari alla d rata dell'indennità di disocc pa ione Sostit isce l’indennità pre ista fino al 2011 per durata disoccupazione. Sostituisce prevista far fronte alle difficoltà occupazionali derivanti dalla crisi in deroga alla normativa sugli ammortizzatori sociali 25
  • 26. Razionalizzazione della spesa scolastica e più valutazione SCUOLA: ISTITUTI COMPRENSIVI E BLOCCO DEGLI ORGANICI (art. 19) Viene prorogato il blocco del rinnovo del contratto di un anno (fino al 31 dicembre 2014). Per il 2012/2013 è imposto il consolidamento delle riduzioni di organico previste per il triennio 2009/2011 / p g p p / Il numero delle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e degli incarichi di dirigente scolastico sarà ridotto già dall'anno scolastico 2011/2012 a partire dalle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Ai fi i d ll’ t i d fini dell’autonomia l i tit i i d i le istituzioni dovranno avere un numero minimo di 1000 alunni, i i l i ridotto a 500 per le scuole collocate in piccole isole, comuni montani e aree geografiche con specifiche caratteristiche linguistiche; per quelle che si trovano sotto questi tetti si prevede che la direzione sia assegnata in reggenza a dirigenti scolastici già titolari di incarico per altri istituti g gg g g p Si prevede un piano straordinario di reclutamento per Invalsi e Ansas da concludersi entro il 31 agosto 2012 per potenziare il sistema nazionale di valutazione. Le assunzioni presso l'Ansas avranno decorrenza 1° settembre 2012 d t i cui il personale i comando presso l'A d tt b 2012, data in i l in d l'Ansas rientrerà i servizio i t à in ii nelle istituzioni scolastiche. Da quella data l'Ansas sarà soppresso e verrà ripristinato l'Indire, come ente autonomo di ricerca 26
  • 27. Flessibilità per gli Enti Locali virtuosi  PATTO DI STABILITA’ INTERNO (art. 20) Regioni ed Enti Locali contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica in misura pari a 3 200 milioni di euro per il 2013 e 6 400 milioni di euro a partire d l 2014 i 3.200 ili i 6.400 ili i ti dal La distribuzione degli obiettivi di riduzione del deficit tra amministrazioni tiene conto dei nuovi p parametri di “virtuosità” I 9 criteri di “virtuosità” sono: – rispetto del patto – autonomia finanziaria – tasso di copertura dei servizi a domanda – lotta all’evasione – incidenza del personale sulla spesa corrente (in relazione a dipendenti su popolazione, esternalizzazioni, ampiezza del territorio e variazioni rispetto all’inizio del mandato) all inizio – equilibrio di parte corrente – capacità di riscossione delle entrate correnti – convergenza tra spesa storica e costi/fabbisogni standard – dismissione delle partecipazioni societarie 27
  • 28. Flessibilità per gli Enti Locali virtuosi  Gli enti più virtuosi riceveranno 200 milioni nel 2012 e saranno esclusi dal contributo alla manovra nel 2013 Si stabiliscono alcune misure per rafforzare l’efficacia del patto. In particolare si interviene in materia di assunzioni di personale da parte degli enti locali, si definiscono disposizioni per impedire l’elusione del patto. Inoltre si introduce l’obbligo per i comuni di sciogliere le società in perdita; le Regioni sono obbligate ad adeguare la propria normativa a seguito di sentenze della Corte Costituzionale I piccoli Comuni dovranno esercitare le funzioni fondamentali in forma associata in modo da raggiungere la soglia di 5.000 abitanti o il quadruplo dei residenti del Comune più piccolo tra quelli associati Si definiscono le modalità con le quali applicare le riduzioni di trasferimenti agli enti locali nell'ambito nuovo regime di 'federalismo fiscale municipale' 28
  • 29. Spese indifferibili e altre disposizioni finanziarie TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  (art. 21, commi 2 e 3) A partire dal 2011 è istituito presso il Ministero dell'Economia il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale (anche ferroviario) nelle Regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di Stabilità Una quota (314 milioni di euro) delle risorse derivanti dal recupero di aiuti di Stato illegittimamente l acquisto corrisposti potrà essere destinata alle Regioni a statuto ordinario per l'acquisto di materiale rotabile (anche ferroviario). Queste risorse sono attribuite con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture, d'intesa con la Conferenza Stato–Regioni, e sono assoggettate ai vincoli del Patto di Stabilità Interno SOVRAPPREZZO CANONE DI ALTA VELOCITA’ (art. 21, comma 4, lettera a) Si introduce un sovrapprezzo al canone per il trasporto di passeggeri sulle linee ferroviarie ad alta pp p p p gg velocità, destinando gli introiti alla diminuzione del costo di accesso all'infrastruttura per i servizi oggetto di contratti di servizio pubblico 29
  • 30. Spese indifferibili e altre disposizioni finanziarie UFFICIO PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI  (art. 21, comma 4, lettera b) Si prevede che l'Ufficio sia dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse assegnate L'Ufficio riferirà annualmente al Parlamento sull'attività svolta dell Ufficio Vengono dettate nuove disposizioni per la nomina dei Direttore dell’Ufficio GESTIONI FERROVIARIE COMMISSARIALI GOVERNATIVE  ( t 21 5) (art. 21, comma 5) Le funzioni delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono attribuite alla competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I commissari governativi attualmente in carica cessano dall'incarico dall incarico L’obiettivo della disposizione è la riduzione della spesa pubblica e il completamento delle procedure di trasferimento alle Regioni della programmazione e amministrazione delle ferrovie in gestione commissariale governativa 30
  • 31. Spese indifferibili e altre disposizioni finanziarie PARTECIPAZIONE A BANCHE E FONDI INTERNAZIONALI  (art. 21, comma 6)  Per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per adempiere agli impegni derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali RIDUZIONE FONDO ESIGENZE URGENTI E INDIFFERRIBILI (art. 21, comma 7)  g g , p La dotazione del Fondo Esigenze Urgenti ed Indifferibili viene ridotta di 12,5 milioni di euro per l'anno 2011 ACCORDI INTERNAZIONALI CON ONERI FINANZIARI (art. 21, comma 8)  Il Ministro degli Esteri, d'intesa con il Ministro dell'Economia, rilascia un’autorizzazione per tutti gli accordi e i trattati internazionali dai quali possa derivare l'impegno ad adottare provvedimenti che determinino oneri per la finanza pubblica FLOTTA AEREA PROTEZIONE CIVILE FLOTTA AEREA PROTEZIONE CIVILE (art. 21, comma 9) A partire dal 2011 sono stanziati 64 milioni di euro annui per la gestione degli aerei della Protezione Civile. La maggiore spesa è interamente coperta con la riduzione delle spese relative alla quota dell'8 per mille IRPEF destinata allo Stato 31
  • 32. Imposte dirette: nuovo regime per ammortamenti e  inasprimento su stock‐option p p REVISIONE REGIME FISCALE AMMORTAMENTO BENI  (art. 23, comma 47) In attesa della riforma del sistema fiscale, il regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali verrà modificato con uno specifico regolamento (a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012) Tale revisione verrà effettuata sulla base di criteri di sostanziale semplificazione, e prevede l individuazione l'individuazione di: – attività ammortizzabili individualmente, in base alla vita utile e a quote costanti – attività ammortizzabili cumulativamente, con aliquota unica di ammortamento 32
  • 33. Imposte dirette: nuovo regime per ammortamenti e  inasprimento su stock‐option p p NUOVO REGIME RIPORTO PERDITE IRES  (art. 23, comma 9) Per le società di capitali le perdite relative ai periodi di imposta precedenti diventeranno riportabili senza limite di tempo, ma con un limite quantitativo, ovvero in misura non superiore all‘80% del p , q , p reddito per ciascun anno Vengono escluse da tale disciplina le perdite dei primi tre esercizi, che rimangono interamente compensabili senza li iti di t bili limiti tempo Per effetto delle modifiche è eliminato il limite del quinto periodo di imposta successivo ai fini del computo delle perdite in diminuzione del reddito p p – la perdita potrà essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all‘80% del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l'intero importo che trovi capienza in tale ammontare 33
  • 34. Imposte dirette: nuovo regime per ammortamenti e  inasprimento su stock‐option p p RITENUTA SU INTERESSI PRESTITI OBBLIGAZIONARI A SOGGETTI NON RESIDENTI  (art. 23, commi 1‐4) Verrà introdotta una ritenuta del 5% sugli interessi pagati alle società consociate site in altri Stati membri Ue, a specifiche condizioni e ove i predetti pagamenti siano destinati a finanziare: – la corresponsione di interessi – altri proventi su prestiti obbligazionari quotati emessi dai soggetti percettori, garantiti dalle società che pagano gli interessi o da altre società del gruppo Tale prescrizione si applica agli interessi corrisposti a decorrere dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del Decreto Legge 98/2011), mentre per i prestiti in corso alla predetta data opera una ritenuta del 6% anche sugli interessi già corrisposti 34
  • 35. Imposte dirette: nuovo regime per ammortamenti e  inasprimento su stock‐option p p RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI E CONTABILI  RIALLINEAMENTO DEI VALORI FISCALI E CONTABILI (art. 23, commi da 12 a 15) L'operatività delle norme che consentono il riallineamento delle divergenze che emergono a seguito di operazioni aziendali straordinarie ( i i i d li di i (aggregazioni aziendali, f i i i i d li fusione, scissione e conferimenti i i f i i d'azienda) verrà ampliata, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%, relativamente a: – avviamenti – marchi d'impresa – alle altre attività immateriali Vi Viene quindi estesa l f ltà di affrancamento anche ai maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di i di t la facoltà ff t h i i i l i tt ib iti ll t i i i controllo iscritti in bilancio a seguito dell'operazione straordinaria, a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali 35
  • 36. Imposte dirette: nuovo regime per ammortamenti e  inasprimento su stock‐option p p DEDUCIBILITÀ ACCANTONAMENTI  (art. 23, commi 10 e 11) Si limita all'1% (in luogo del 5% previgente) la deducibilità degli accantonamenti previsti per: – spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili – spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, nei confronti delle imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori BONUS E STOCK OPTIONS  (art. 23, commi 50‐bis e 50‐ter) La disciplina fiscale delle c d stock options e dei bonus corrisposti a dirigenti e collaboratori di c.d. imprese operanti nel settore finanziario verrà modificata tramite l'aumento della quota di reddito imponibile colpita dall'addizionale, nella misura del 10% Quindi, a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio della Legge 111/2011, tale addizionale del 10% si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione (in luogo dell'ammontare che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione) 36
  • 37. Imposte dirette: nuovo regime per ammortamenti e  inasprimento su stock‐option p p CINQUE PER MILLE PER FINALITÀ PAESAGGISTICHE  (art. 23, comma 46) A decorrere dall'anno finanziario 2012, il contribuente potrà destinare la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche al finanziamento delle attività di tutela, p p , promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici ACCREDITI BONIFICI  (art. 23, comma 8) Viene ridotta, dal 10% al 4%, la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare di alcune deduzioni e detrazioni 37
  • 38. Imposte indirette: più fisco su carburanti, banche e  assicurazioni e depositi titoli  p ACCISA SU BENZINA E GASOLIO  (art. 23, comma 50‐quater) A partire dal 1° gennaio 2012 vengono confermati gli aumenti delle aliquote di accisa sui carburanti L'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina si somma all'imposta regionale sulla benzina eventualmente vigente nelle regioni a statuto ordinario Rimangono salve l di Ri l le disposizioni di f ii i favore nei confronti di alcuni soggetti esercenti l' tti ità di i f ti l i tti ti l'attività trasporto 38
  • 39. Imposte indirette: più fisco su carburanti, banche e  assicurazioni e depositi titoli  p IRAP SOCIETA’ CONCESSIONARIE, BANCHE E ASSICURAZIONI (art. 23, commi 5 e 6) Dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011 è incrementata l'aliquota IRAP da applicare nei confronti di alcuni soggetti passivi In particolare: – per società di capitali ed enti commerciali esercenti attività di imprese concessionarie (diverse da l aliquota quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori) l'aliquota è innalzata al 4,20% (+0,3% rispetto all'aliquota ordinaria) – per i soggetti operanti nei settori bancario e finanziario l'aliquota è aumentata al 4,65% (+0,75% rispetto a quella ordinaria) – per i soggetti operanti nel settore assicurativo l' l l l'aliquota viene portata al 5,90% ( l ll (+2% rispetto a quella ordinaria) 39
  • 40. Imposte indirette: più fisco su carburanti, banche e  assicurazioni e depositi titoli  p IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI DI DEPOSITO TITOLI  (art. 23, comma 7) Si prevede l’incrementato dell'imposta di bollo sulle comunicazioni inviate dagli intermediari finanziari p p g relative ai depositi titoli Le nuove norme prevedono che: – per l comunicazioni su d le i i i depositi tit li di valore nominale o di rimborso presso ciascuna b iti titoli l i l i b i banca inferiore a 50.000 euro, dal 2011 l'imposta è aumentata a 34,20 euro annui, ma questo nuovo ammontare non cresce nel tempo – per le comunicazioni relative a depositi pari o superiori a 50.000 euro, si prevede un graduale p p p p , p g aumento dell'imposta nel tempo, variabile a seconda dell'entità del deposito TASSA SUI VEICOLI CON POTENZA SUPERIORE A 225 CHILOWATT (art. 23, comma 21) A partire dal 2011 è introdotta una addizionale erariale della tassa automobilistica pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt 40
  • 41. Contrasto all’evasione STUDI DI SETTORE  (art. 23, comma 28) Si prevede: – il differimento dei termini di pubblicazione degli studi di settore – l’aumento delle sanzioni per omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore – l'accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione di specifici dati – la modifica del contenuto degli atti di accertamento nel caso di congruità alle risultanze degli studi di settore – l’innalzamento del 50% della sanzione minima e massima per omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti 41
  • 42. Contrasto all’evasione ACCERTAMENTI ESECUTIVI  (art. 23, comma 30) Si differisce dal 1° luglio al 1° ottobre 2011 la data di inizio dell'applicazione delle norme relative all’"accertamento esecutivo“, ossia gli avvisi di accertamento emessi dall‘Agenzia delle Entrate che contengono l'intimazione al pagamento CODICE FISCALE  (art. 23, commi da 48 a 50) ( t 23 i d 48 50) Viene introdotto l'obbligo di indicazione del codice fiscale negli atti degli organi giurisdizionali e in tutti gli atti introduttivi di un giudizio, con riferimento sia alle parti sia ai rappresentanti in giudizio EQUITALIA  (art. 23, commi 35 e 36)  La gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia riguardanti provvedimenti divenuti definitivi prima del 1° gennaio 2008 o il mantenimento in carcere per condanne per cui sia cessata l'espiazione in istituto prima del 1° gennaio 2008 è attribuita a Equitalia S.p.a. I dipendenti di Equitalia possono essere delegati a firmare i ruoli formati dalla società 42
  • 43. Contrasto all’evasione POTENZIAMENTO DELLE INDAGINI FINANZIARIE  (art. 23, commi da 24 a 27)  Sono ampliati i destinatari delle richieste di indagini finanziarie dell'Amministrazione fiscale, consentendo agli uffici dell'amministrazione finanziaria di acquisire informazioni anche da società ed enti di assicurazione per quanto riguarda l attività di natura fi ti i i t i d le tti ità t i i finanziaria Sono introdotte norme per razionalizzare l'attività di indagine, mediante accesso, sull'industria finanziaria PARTITE IVA INATTIVE  (art. 23, commi 22 e 23) Si prevede l cancellazione d' ff d la ll d'ufficio d ll partite IVA inattive d tre anni delle da Inoltre si dispone una sanatoria per mancata dichiarazione di cessazione dell'attività 43
  • 44. Contrasto all’evasione RIMBORSI PROCEDURE ESECUTIVE (art. 23, commi 32 e 33) Il rimborso all'agente della riscossione delle spese relative alle procedure esecutive viene svincolato dalla presentazione di comunicazione di inesigibilità del ruolo e (con riferimento alle spese maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo) deve essere erogato entro il 30 giugno dello stesso anno PROROGA TERMINI INESIGIBILITA’  PROROGA TERMINI INESIGIBILITA’ (art. 23, comma 34)  Si prorogano di un anno (al 30 settembre 2012) i termini di presentazione delle comunicazioni di i i ibilità per gli agenti d ll riscossione e si rimodulano ( inesigibilità li ti della i i i i d l (sempre per un anno) i t ) termini per l' i i l'esame delle comunicazioni da parte degli uffici competenti 44
  • 45. Contrasto all’evasione SPESOMETRO  (art. 23, comma 41) Sono modificate le norme sull'obbligo di comunicazione telematica all'amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro (cosiddetto “Spesometro") In particolare si stabilisce che gli operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate nei confronti di IVA, credito, contribuenti non soggetti passivi IVA per le quali il pagamento sia avvenuto mediante carte di credito di debito o prepagate da loro emesse IRROGAZIONE DI SANZIONI  (art. 23, comma 29) Sono razionalizzati i procedimenti di irrogazione delle sanzioni al fine di: – ampliare l'operatività della definizione agevolata anche al caso in cui esse siano state rideterminate p p g dall'ufficio, a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte dal contribuente – rendere obbligatoria l'irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica 45
  • 46. Contrasto all’evasione AGEVOLAZIONI FISCALI FRUITE INDEBITAMENTE  (art. 23, comma 16) Si prevede che non siano applicate le sanzioni irrogate ai soggetti destinatari delle disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio in sede di recupero di alcune agevolazioni fiscali indebitamente percepite anche dove sui provvedimenti interessati penda ricorso per revocazione RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI  (art. 23, commi da 17 a 20)  Viene eliminato l'obbligo di prestare garanzia per accedere alla rateazione di debiti tributari superiori a 50.000 euro conseguenti all'accertamento con adesione e alla conciliazione giudiziale RITARDI PAGAMENTI  (a (art. 23, comma 31) 3, co a3 ) Si estende l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta a tutti i versamenti di tributi effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, in luogo dei soli adempimenti relativi a crediti assistiti da garanzia reale o personale 46
  • 47. Entrate – Altro IMPRENDITORI AGRICOLI IN CRISI  (art. 23, comma 43) In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi, si consente agli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti e alla transazione fiscale DIFFERIMENTO VERSAMENTI TRIBUTARI A LAMPEDUSA  (art. 23, commi 44 e 45) Il termine di sospensione di versamenti tributari, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni a carico dei soggetti operanti nel territorio di Lampedusa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza è differito dal 16 dicembre 2011 al 30 giugno 2012 47
  • 48. Entrate – Altro NOLEGGIO AUTOVEICOLI  (art. 23, comma 42) Per i soggetti che esercitano attività di locazione di veicoli senza conducente la norma sopprime l'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale e prevede l'emissione della fattura STATO – CREDITI PRIVILEGIATI  (art. 23, commi da 37 a 40) Si amplia l'ambito di applicazione dei privilegi già previsti per i crediti tributari 48
  • 49. Giochi: più competenze ai monopoli e nuove concessioni NORME IN MATERIA DI GIOCHI (art. 24) Si attribuiscono all'amministrazione dei monopoli competenze in materia di liquidazione dell'imposta unica dovuta sulle scommesse e sui giochi a distanze con procedure automatizzate, la riscossione delle somme dovute anche via l'escussione delle garanzie, la rettifica e l'accertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi Si vieta la partecipazione dei minori ai giochi pubblici con vincita in denaro e aumentano le sanzioni in caso di violazione Un importo pari al 3% delle spese annue di pubblicità dei prodotti di gioco è destinato a favore della carta acquisti Viene istituito il gioco del bingo a distanza Vengono definite le procedure di affidamento in concessione della rete per la gestione telematica di nuovi apparecchi da divertimento Previste entro il 30 settembre 2011 procedure selettive per le concessioni relative a giochi su base ippica e sportiva 49
  • 50. Finanziamenti per nuove infrastrutture e monitoraggio  fondi strutturali INFRASTRUTTURE (artt. 30, 31, 32 e 36) Viene istituito presso il Ministero delle Infrastrutture il «Fondo Infrastrutture Ferroviarie e Stradali», con una d t i dotazione di 930 milioni per l' ili i l'anno 2012 e di un miliardo per gli anni d l 2013 al 2016 Il 3% ili d li i dal l 2016. della spesa del fondo potrà essere utilizzata per interventi in materia di beni e attività culturali p g É prevista la revoca dei finanziamenti assegnati entro il 31 dicembre 2008 destinati alla realizzazione di opere del Programma delle Infrastrutture Strategiche (legge obiettivo) previsto per le quali non sia stato ancora emanato il decreto interministeriale e non sia stato pubblicato il bando di gara. Il CIPE ha il compito di definire la riallocazione delle risorse Inoltre per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di 6,3 milioni di euro per la prosecuzione del servizio intermodale dell'Autostrada Ferroviaria Alpina 50
  • 51. Finanziamenti per nuove infrastrutture e monitoraggio  fondi strutturali INFRASTRUTTURE (art. 30, 31, 32 e 36) Almeno ogni sei mesi la Conferenza Stato‐Regioni dovrà riunirsi, con la partecipazione delle parti sociali, i una sessione d di t alla coesione t it i l con l’ bi tti di monitorare l‘ tili i li in i dedicata ll i territoriale, l’obiettivo it l‘utilizzo d i dei Fondi Strutturali e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione pp p p p g g p Il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà predisporre un progetto strategico per la realizzazione di infrastrutture a banda larga e ultralarga, anche attraverso la valorizzazione di infrastrutture già esistenti Il 1° gennaio 2012 nascerà l'A i à l'Agenzia per l I f t tt i le Infrastrutture St d li e A t t d li con il compito di Stradali Autostradali, it selezionare i concessionari autostradali o in alternativa affidare ad ANAS s.p.a (che diventerà società in house di Tesoro e Infrastrutture) le concessioni autostradali in scadenza o revocate. L’Agenzia si occuperà anche degli affidamenti diretti ad ANAS s.p.a delle concessioni per la costruzione e gestione p g p p g di nuove autostrade 51
  • 52. Sviluppo  SEMPLIFICAZIONI E LIBERALIZZAZIONI (artt. 25, 29 e 35) Entro il 31 dicembre 2012 dovranno essere liberate le frequenze della banda 790‐862 MHz per poi essere destinate alle comunicazioni elettroniche mobili in banda larga. Se le frequenze non verranno liberate entro il 31 dicembre 2012 si prevede la disattivazione coattiva degli impianti Sono semplificate le procedure amministrative per l’intermediazione in materia di lavoro, ammettendo a tale attività anche soggetti quali scuole, università, comuni, ecc, purché connessi alla Borsa Continua Nazionale del Lavoro e purché sia garantita la massima collaborazione con Regioni e Ministero del Lavoro per il monitoraggio del mercato del lavoro Nelle località turistiche e nelle città d'arte gli esercizi commerciali potranno valersi in via sperimentale g p p di un nuovo regime di apertura e chiusura più flessibile. Le Regioni e gli Enti Locali dovranno adeguare le proprie norme alle nuove disposizioni entro il 1 gennaio 2012 Gli impianti alimentati a olio combustibile potranno essere riconvertiti in impianti a combustibile solido senza dover comparare in via preventiva l’impatto ambientale dei diversi combustibili utilizzati Sono semplificati gli adempimenti amministrativi per l’installazione di piccoli impianti radioelettrici a bassa potenza 52
  • 53. Sviluppo SEMPLIFICAZIONI E LIBERALIZZAZIONI  (artt. 28 e 29) Il Governo, sentita l'Alta Commissione per la Formulazione di Proposte in materia di Liberalizzazione dei Servizi potrà elaborare proposte per la liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da Servizi, presentare alle categorie interessate. Dopo 8 mesi dalla conversione del decreto legge, tali servizi si intenderanno liberalizzati, salvo quanto espressamente regolato. Questa liberalizzazione non si applica alle professioni per le quali è prescritto un esame di Stato abilitante all'esercizio professionale Entro il 31 dicembre 2013 il Tesoro, dopo aver acquisito l’assenso del Consiglio dei Ministri, potrà approvare uno o più programmi di dismissione di partecipazioni azionarie Si istituisce, per 2 anni, un contributo (aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dal Fondo per la Razionalizzazione della Rete di Distribuzione dei Carburanti) al fine di incentivare la chiusura di impianti appartenenti a soggetti titolari di non più di 10 impianti. In questo modo è agevolata la chiusura degli impianti marginali attraverso un sostegno ad affrontare i costi ambientali di ripristino dei luoghi. Inoltre si imprime un’accelerazione nel generalizzare l'installazione degli apparecchi self service 53
  • 54. Sviluppo CAPITALE DI RISCHIO PER NUOVE IMPRESE (artt. 31) Per favorire l'accesso al venture capital e sostenere l'avvio e la crescita di nuove imprese, si prevedono incentivi per i sottoscrittori di Fondi di Venture Capital (FVC) specializzati nelle fasi di avvio delle nuove imprese In particolare vengono esentati da imposizione i proventi derivanti dalla partecipazione ai FVC. Per i d impresa soggetti titolari di reddito d'impresa questa esenzione acquista efficacia previa autorizzazione della Commissione Europea Le caratteristiche che devono possedere le società destinatarie dei FVC sono: non devono essere quotate; devono avere sede legale nel territorio di uno Stato membro UE (o dello Spazio Economico Europeo), a condizione che abbiano con l'Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali; non devono essere detenute in via prevalente da persone fisiche; devono essere soggette all'imposta sul reddito delle società senza possibilità di esenzione né totale né all imposta parziale; devono esercitare attività di impresa da non più di 36 mesi e avere un fatturato non superiore ai 50 milioni di euro 54
  • 55. Sviluppo REGIME FISCALE SEMPLIFICATO PER CONTRIBUENTI MINIMI (art. 27) ( t 27) A partire dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale semplificato per i “contribuenti minimi” si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'abbiano intrapresa dopo il un attività d impresa, l abbiano 31 dicembre 2007 In questo modo è stata ristretta la platea dei beneficiari del "forfettone" (tassazione forfettaria del 20% per titolari di partite IVA e autonomi che a fine anno incassano meno di 30.000 euro), tuttavia i f ° benefici sono aumentati: a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'imposta sostitutiva è ridotta al 5% ' (anziché 20%) Il regime fiscale di vantaggio si applica anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno d'età dell attività, d imposta d età Tre sono le condizioni per accedere al beneficio: 1. il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale o d'impresa (anche in forma associata o familiare) nei tre anni precedenti l'inizio della nuova attività 2. l'attività da 2 l' i i à d esercitare non d i deve costituire una mera prosecuzione di altra attività svolta i i i l i ià l precedentemente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (salvo il caso di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni) 3. nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa svolta precedentemente da altro soggetto, un attività d impresa l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve aver superato i 30.000 euro 55
  • 56. Valorizzazione immobili VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE  (art. 33)  Si prevede la costituzione di una Società di Gestione del Risparmio (SGR) con capitale interamente posseduto dal Tesoro Il compito della società sarà quello di creare fondi che partecipino a fondi immobiliari costituiti dagli enti territoriali. I fondi istituiti dalla SGR potranno non solo sottoscrivere quote dei fondi comuni locali, immobiliari degli enti locali ma anche investire direttamente per acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni ed eventualmente (a seguito di decreto MEF) partecipare a fondi titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e demaniali che prevedano la possibilità di locare il bene oggetto della concessione Si dispone la liquidazione di Patrimonio dello Stato Spa Ai fondi d'investimento immobiliare degli enti locali possono essere apportati beni immobili (anche quelli trasferiti col federalismo demaniale) e diritti a fronte dell’emissione di quote Condizione per gli dell emissione quote. apporti è il progetto di utilizzo o di valorizzazione (proposto anche dai privati) approvato con delibera dell'ente 56
  • 57. Valorizzazione immobili PRIVATIZZARE E VALORIZZARE  IL PATRIMONIO RESIDENZIALE PUBBLICO (art. 12) Attraverso il rilancio della collaborazione istituzionale tra il Governo e le Regioni si promuovono la razionalizzazione della gestione del patrimonio residenziale pubblico e la sua dismissione Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono in Conferenza unificata la conclusione di accordi con le Regioni e gli enti locali volti a semplificare le procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli IACP e la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio di questi ultimi anche attraverso la promozione di fondi immobiliari 57
  • 58. Piano della perfomance e capitale umano qualificato per  gli uffici giudiziari g g TAGLIA PROCEDIMENTI (art. 37, commi da 1 a 5) Entro il 31 gennaio di ogni anno i capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati, dovranno redigere un programma per la gestione dei procedimenti pendenti, con cui sono d t i ti determinati: – obiettivi annuali di riduzione della durata dei procedimenti – obiettivi di rendimento dell'ufficio – p p p ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti Nel programma sarà dato conto del raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente, e, in caso di mancato conseguimento, ne vengono specificate le motivazioni. Il programma è trasmesso al CSM I capi degli uffici giudiziari sono autorizzati a stipulare convenzioni (a costo zero per l'Erario) con le facoltà di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per professioni legali e con i consigli dell'ordine degli avvocati, per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso gli uffici giudiziari del g ,p p g p g g primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o di pratica forense I dottorandi, gli specializzandi e i praticanti assistono e coadiuvano i magistrati nel compimento delle ,g p p g p loro attività ordinarie e sono tenuti al segreto d'ufficio 58
  • 59. Piano della perfomance e capitale umano qualificato per  gli uffici giudiziari g g REVISIONE CONTABILE  (art. 37, comma 20) ( ) Viene introdotto il controllo di regolarità contabile per gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa, tributaria e militare SEDI DISAGIATE (art. 37, comma 21)  Si consente eccezionalmente ad alcuni specifici magistrati l'accesso alle funzioni requirenti e giudicanti monocratiche penali all'atto della prima nomina con l’obiettivo di coprire le sedi giudiziarie disagiate SPESE DI GIUSTIZIA  SPESE DI GIUSTIZIA (art. 37, commi da 6 a 19)  La norma interviene sul contributo unificato previsto dal Testo Unico Spese di Giustizia, aumentandone la misura o introducendo nuove ipotesi per le quali esso è dovuto (attraverso l'abrogazione di attuali esenzioni) RIORDINO GIUSTIZIA TRIBUTARIA (art. 39) Si prevedono una serie di interventi per rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari e incrementare la presenza nelle Commissioni Tributarie Regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari, e contabili o tra gli avvocati dello Stato, in servizio o a riposo Si modificano inoltre alcune norme relative al consiglio di presidenza della giustizia tributaria 59
  • 60. Fondo di riserva per il 2012 e razionalizzazione welfare‐ fisco DISPOSIZIONI FINANZIARIE (art. 40)  Si accresce la dotazione del Fondo per Interventi Strutturali di Politica Economica (ISPE) di 835 milioni p ( ) di euro per il 2011 e di 2.850 milioni per il 2012. L'incremento della dotazione per l'anno 2012 è destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2012 Si prevede l riduzione d l 5% per il 2013 e d l 20% a partire d l 2014 d i regimi di esenzione, d la id i del del ti dal dei i i i esclusione e favore fiscale. Questa misura non si applicherà se entro il 30 settembre 2013 saranno adottati provvedimenti di riordino ed eliminazione delle sovrapposizioni tra regimi di agevolazione fiscale e prestazioni assistenziali tali da determinare risparmi di almeno 4.000 milioni di euro per il p p p 2013 e a 20.000 milioni di euro annui dal 2014 60