Relatore: Paolo Simeone, Dottore Commercialista dello Studio Associato Pariani e Simeone.
Partendo dall’esame del provvedimento del 30 aprile 2018 n. 89757/2018 e della prassi correlata, verranno analizzate le modalità di trasmissione e di recapito della fattura elettronica ed in particolare come individuare la data di emissione e di ricezione della fattura. Si esaminerà la modalità di accreditamento al SDI e il ruolo che possono rivestire gli intermediari tanto nella fase di emissione/trasmissione che di ricezione delle fatture elettroniche. Infine verrà preso in esame il caso di scarto della fattura e/o l’impossibilità di recapito e gli adempimenti da porre in essere per rispettare gli obblighi normativi.
3. Sommario
• La gestione delle fatture oggi e domani
• Formazione ed emissione della fattura elettronica
• Canali di trasmissione della fattura elettronica
• Canali di ricezione della fattura elettronica
• Inidirizzo telematico per il recapito della fattura
• Registrazione dell’indirizzo telematico
4. Sommario:
• Registrazione e generazione del qr-code
• Recapito della fattura al
cessionario/committente
• I controlli dello sdi sulle fatture elettroniche
• Data di emissione e ricezione della fattura
elettronica
5. • Gli esiti dell’invio :notifiche di consegna
e scarto della fattura elettronica
• La gestione delle note di variazione
• Fatture senza applicazione dell’imposta
sul valore aggiunto : l’imposta di bollo
6. IL SISTEMA FATTURAZIONE
OGGI E DOMANI
Emissione
della
fattura
Invio
fattura
Ricezione
fattura
Conservaz
ione
Strumento di
fatturazione
elettronica
Emissione
fattura
formato
XML
Trasmissione
diretta o tramite
intermediari
SDI Ricezione
fattura
Gestionale, office,
cartacea,
registratore di
cassa
Mail, pec,
fax, posta
Stampa,
controllo,
contabilizzazio
ne
Archiviazion
e cartacea
per 10 anni
7. FORMAZIONE ED EMISSIONE DELLA
FATTURAZIONE ELETTRONICA
• La fattura elettronica è un documento informatico in formato XML
• Deve contenere il codice identificativo IPA ( per la Pubblica Amministrazione) o il codice
destinatario /PEC per le fatture emesse nei confronti di altri operatori encomici (B2B)
• Deve contenere le informazioni previste obbligatoriamente dall’art.21 o 21 bis
• DPR 633/72 o 21 bis in caso di fattura semplificata.
• Firma digitale: obbligatoria solo nel caso di fatture destinate alla PA ma è comunque
consigliata per garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto della fattura.
Potrebbe essere utile anche in caso di utilizzo del documento in sede contenziosa.
• Necessità di disporre di un PC o altri strumenti dotato di appositi software.
• L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una procedura web, una app ed un
software
8. FORMAZIONE ED EMISSIONE DELLA
FATTURAZIONE ELETTRONICA
• Il documento elettronico deve vere queste caratteristiche:
• Immodificabilità
• Integrità
• Autenticità
• Leggibilità
• La firma digitale garantisce questi elementi.
9. LE MODALITA DI TRASMISSIONE
Fattura in formato xml:
Modalità di trasmissione
PEC
Sistem Sdi
Coop
Sistema di
trasmiisione
Ftp
Procedura Web e
App Agenzia
Entrate
Necessità di
accreditamento
10. MODALITA DI RICEZIONE
• I canali attraverso cui ricevere le fatture elettroniche sono anaologhi a quelli di
trasmissione ovvero:
• Posta elettronica certificata (PEC)
• Sistema «web service» (servizio SdICoop)
• Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP
• L’Agenzia delle Entrate non fornisce un vero e proprio servizio di ricezione. Tuttavia le
fatture elettroniche o un loro duplicato, vengono messe a disposizione
dell’acquirente/committente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate
11. PEC
CEDENTE
Gestore Pec SDI
SDIGestore PEC
acquirente
Invia una ricevuta di
avvenuta consegna che
attesta il deposito nella PEC
del ricevente
Notifica ricevuta di
accettazione
Invia ricevuta di consegna al
soggetto trasmittente
12. SISTEMA WEB SERVICE E SERVIZIO SDIFTP
Canali
1. Web service
ricezione
2. SdiFTP
Sottoscrizione
accordo di
servizio con Sdi
Richiede
capacità di
gestire certificati
digitali
Supera i test
attribuzione codice
destinatario
13. INDIRIZZO TELEMATICO PER IL RECAPITO
DELLA FATTURA
• Per recapitare la fattura attraverso il sistema di interscambio il cedente/prestatore dovrà
conoscere l’indirizzo telematico del proprio cliente ovvero:
- Codice destinatario o PEC in caso di B2B
- Codice univoco IPA
- Codice convenzionale 0000000 nel caso di B2C
Da qui la necessità di chiedere ai propri clienti la comunicazione dell’indirizzo telematico
per l’emissione della fattura elettronica e viceversa comunicare detto indirizzo ai propri
fornitori
14. INDIRIZZO TELEMATICO
Indirizzo
telematico
Codice Univoco IPA
Codice destinatario
Indirizzo PEC
Codice convenzionale
P.A.
B2
B
B2C
Codice univoco
specifico Ente
Pubblico
Codice formato
da 7 caratteri
alfanuumerici o
indirizzo PEC
0000000
15. REGISTRAZIONE DELL’INDIRIZZO
TELEMATICO
• La registrazione dell’indirizzo telematico è fondamentale sia per il cedente che per il
cessionario.
• Infatti al cedente è necessario per creare correttamente la fattura XML e consentire a
SDI il recapito della fattura
• Al cessionario serve per ricevere in modo ordinario tutte le fatture di acquisto
18. REGISTRAZIONE E GENERAZIONE DEL
QR-CODE
• L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un servizio web che, al pari della Tessera
Sanitaria per i clienti privati consente ai contribuenti titolarid i partita IVA di generare un
codice a barre bidimensionale ( QR-Code) da mostrare al fornitore tramite smartphone,
tablet o su carta.
• Nel codice sono memorizzati i dati identificativi IVA del cessionario e il codice
destinatario nel caso sia stato utilizzato il servizio di registrazione messo a disposizione
nella pagina web della AE.
19. COME CREARE IL QR-CODE
• Il QR CODE è generato dal sito Fatture e Corrispettivi o dal cassetto fiscale.
• Può essere salvato in PDF e stamapto o memorizzato sul proprio telefono cellulare
• I dati anagrafici contenuti nel QR Code sono quelli validi al momento della sua
generazione, pertanto è necessario rigenerarlo in caso di variazioni.
• Il codice può essere generato direttamente dal contribuente o da un intermediario ,
previa delega.
24. IMPOSSIBILITA DI RECAPITO
• Qualora allo Sdi non risulti possibile recapitare la fattura elettronica al destinatario per
cause non imputabile ad esso in quanto, ad esempio:
la casella Pec del destinatario è piena e non attiva
Il canale telematico comunicato risulta essere non attivo
1. Il Sistema rende disponibile la fattura nell’area riservata del sito Internete dell’AE
2. Lo SDI provvede a comunicare al soggetto trasmittente la ricevuta di impossibilità di
recapito unitamente alla data di messa a disposizione del file nell’area del
destinatario
3. Il cedente/prestatore è tenuto a comunicare al destinatario della fattura l’impossibilità
di recapito e la disponibilità del documento nell’area riservata
25. CESSIONARIO CHE HA FORNITO AL CEDENTE IL
PROPRIO INDIRIZZO TELEMATICO SENZA AVER
UTILIZZATO IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE
27. CESSIONE A
SOGGETTO IN
REGIME
FISCALE
AGEVOLATO
O AGRICOLO
• Il cedente può inserire il codice
convenzionale 0000000 ed in tal caso
l’operazione viene gestito come quella
effettuata nei confronti del consumatore finale
28. CESSIONARIO CHE NON SI E ISCRITTO AL
SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E NON HA
FORNITO ALCUN INDIRIZZO ELETTRONICO
Lo SDI rende comunque
disponibile la fattura elettronica al
cessionario/committente
mettendola a disposizione nella
sua area riservata e rende
disponibile al cedente /prestatore
nella sua area riservata un
duplicato informatico
01
Il cedente prestatore è tenuto
tempestivamente a comnicare al
cessionario/committente che
l’originale della fattura elettronica è
disponibile nell’area riservata
dell’ADE
02
29. LO SCARTO DELLA FATTURA DALLO SDI
• INCASO DI CONTROLLI CON ESITO NEGATIVO IL SDI INVIA UNA RICEVUTA DI
SCARTO AL SOGGETTO TRASMITTENTE.
• LA FATTURA SCARTATA SI CONSIDERA NON EMESSA CON LA CONSEGUENTE
NECESSITA DI CORREGGERE L’ERRORE
• SE GIA CONTABILIZZATA OCCORRE EFFETTUARE UNA VARAZIONE CONTABILE
CON NOTA DI VARIAZIONE INTERNA DA NON INVIARE ALLO SDI
• SAREBBE OPPORTUNO EMETTERE NUOVA FATTURA CON LA DATA E IL
NUMERO DEL DOCUMENTO ORIGINARIO
30. LA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA
• L’articolo 21 del DPR 633/72 stabilisce che la fattura elettronica si ha per emessa all’atto della
sua consegna , spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o
committente.
• Tuttavia in considerazione delle variabili operative legate ai canali di invio /ricezione il punto
4.1 del provvedimento stabilisce che la data di emissione della fattura è quella riportata nel
campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file XML della fattura elettronica.
• Inviato tempestivamente al Sdi il documento , in assenza di un suo scarto, i tempi di
elaborazione diventano marginali assumendo rilievo la sola data di formazione e contestuale
invio al Sdi riportata nel campo indicato.
• IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI L’AGENZIA HA
PRECISATO CHE NON E’ SANZIONATO AI SENSI DELL’ARTI. 6 DEL DLGS 472/97
L’INVIO DEL FILE DELLA FATTURA ON UN MINIMO RITARDO COMUNQUE TALE DA
NON PREGIUDICARE LA LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
31. LA DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA
• La data di ricezione della fattura elettronica determina il momento rilevante ai fini della
registrazione contabile nonché della detrazione dell’IVA
RECAPITO ANDATO A
BUON FINE
Lo SDI inoltra al
tramiettente un ricevuta
di consegna che
contiene l’informazione
relativa alla data di
consegna della fattura;
tale data è quella
rilevante ai fini della
regisrrazione contabile
nonché della detrazione
IVA a credito
IMPOSSIBILITA DI RECAPITO DELLA
FATTURA ELETTRONICA
- Lo SDI deposita la fattura nell’area web
riservata del cessionario e comunica tale
informazione al soggetto trasmittente
attraverso una ricevuta di «mancata
consegna».
- In tal caso il momento rilevante ai fini della
registrazione contabile nonché della
detrazione IVA coincide con quello in cui il
soggetto destinatario prende visione della
fattura nella suddetta area.
32. LA GESTIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE
• Le correzioni di fatture già inviate con esito positivo tramite Sdi , dovranno essere
gestite con l’invio tramite SDI di una nota di variazione in formato XML
• Diversamente nell’ipotesi di fattura inviata a Sdi con esito negativo (fattura scaratata) la
fattura va preferibilmente riemessa con la stessa numerazione . Se ciò non fosse
possibile sarà necessario emettere una fattura con nuovi numero e data ed emettere
una nota di variazione interna ( senza invio tramite SDI) per lo storno della contabilità.
34. AUTOFATTURA
• Per la regolarizzazione di un’operazione ex art. 6, comma 8, lett.
a) e b) D. Lgs n. 471/1997 l’acquirente/committente trasmette
l’autofattura allo SDI compilando, nel file fattura elettronica, il
campo «Tipo Documento» con il codice convenzionale «TD20-
Autofattura», e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e
dell’acquirente /committente rispettivamente con i dati del
fornitore e i propri dati.
• La trasmissione dell’autofattura allo Sdi sostituisce l’obbligo di
presentazioni dell’autofattura al competente Ufficio dell’Agenzia
delle Entrate.
35. FATTURE SENZA APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA
• Il principio di alternatività tra imposta di registro e imposta sul valore aggiunto fa si che
laddove io emetta fatture di importo superiore ad Euro 77,47 senza che sia applicabile
l’imposta sul Valore Aggiunto la stessa debba essere assoggettata ad imposta di bollo
nella misura di 2 Euro.
• Fino ad oggi, e fino al 31.12.18, salvo chi avesse optato oppure optasse per
l’applicazione dell’imposta di bollo virtuale, nel caso di cui al punto precedente
l’emittente deve aver cura di apporre sulla fattura una marca da bollo da Euro 2,00
applicando la contromarca filigranata acquistabile in una qualunque tabaccheria.
• Dal 1 gennaio 2019 cambiano le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, che non
avviene più con l’apposizione di specifica contrassegno ma attraverso il versamento a
consuntivo dell’importo dovuto per ogni singolo emesso aventi le caratteristiche di
assoggettabilità all’imposta di registro.
36. ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
IN MODO VIRTUALE
• L’imposta di bollo dovuta deve essere versata entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio fisica mediante modello F24
37. WORK IN PROGRESS
• Il decreto fiscale nel testo licenziato il 23 ottobre u.s ed attualmente in vigore ha
introdotto alcune modifiche che analizziamo di seguito.
1. MORATORIA DI SEI MESI (ART. 10 )
2. INTRODUZIONE OBBLIGO DI INDICARE TRA GLI ELEMENTI DELLA FATTURA
LA DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA CESSIONE O DI ULTIMAZIONE DELLA
PRESTAZIONE (ART. 11)
3. VARIATI I TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE NON PIU
ENTRO 15 GIORNI DALL’EMISSION MA ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE
SUCCESSIVO A QUELLO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E CON
RIFERIMENTO ALLO STESSO MESE DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE
(ART. 12). NEL CASO DI FATTURAZIONE EFFETTUATA DA TERZI ENTRO IL
GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI EMISSIONE (ART. 12)
38. WORK IN PROGRESS
4. VIENE SOPPRESSO L’OBBLIGO DI NUMERARE PROGRESSIVAMENTE LE
FATTURE RICEVUTE CON ATTRIBUZIONE DI SPECIFICO PROTOCOLLO (ART. 13)
5. VIENE DATA LA POSSIBILITA’ DI DETRARRE L’IMPOSTA RELATIVA AI
DOCUMENTI DI ACQUISTO PURCHE’ REGISTRATI ENTRO IL GIORNO 16 DEL
MESE PURCHE SIANO RICEVUTI E REGISTRATI ENTRO IL GIORNO 15. (ART.
14)
39. CASI PARTICOLARI
• FATTURAZIONE OMAGGI: nel caso di emissione di autofattura per omaggi la stessa deve
essere inviato allo SDI
• MECCANISMO DI INVERSIONE CONTABILE
a) Prestazioni di servizi o cessioni di beni da soggetto extracomunitario non serve passaggio
da SDI in quanto obbligo di indicazione nell’esterometro
b) Nel caso di INVERSIONE CONTABILE INTERNA certamente vi è l’obbligo per il
cedente/prestatore di emettere fattura elettronica che transita dallo SDI. Il ricevente può
integrare la fattura o emettere un’autofattura. In quest’ultimo caso può farla passare dallo
SDI e archiviarla digitalmente.
DETRAZIONE DELL’IMPOSTA A FRONTE DI FATTURA ANALOGICA
L’Agenzia a fronte del quesito posto con il quale ci si interrogava se, soprattutto nel periodo della
moratoria ( 6 mesi ) l’emittente tardi ad emettere ovvero inviare la fattura elettronica se ci sia
possibilità di detrarre l’IVA sulla base di un documento analogico, ha risposto con un
CATEGORICO NO!!